Allegato alla
Direttore n° 57
determinazione
dd. 14/04/2014
del
IL DIRETTORE
- Francesca Parolari -
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE PRESSO LA
STRUTTURA “IL BUCANEVE” SITA IN VIA DOLOMITI N. 54 A
PERGINE VALSUGANA - anni 2014-2017
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Indice
Art. 1. - Oggetto .................................................................................................................................. 3
Art. 2. - Durata dell’affidamento ......................................................................................................... 4
Art. 3. – Procedimento di gara ............................................................................................................. 4
Art. 4. – Variazioni contrattuali ........................................................................................................... 7
Art. 5. – Cessione e subappalto ............................................................................................................ 7
Art. 6. – Destinatari del servizio .......................................................................................................... 7
Art. 7. – Rette ....................................................................................................................................... 8
Art. 8. – Obblighi dell’affidatario ........................................................................................................ 8
Art. 9. – Obblighi di ASIF CHIMELLI ............................................................................................. 10
Art. 10. – Servizio di ristorazione ...................................................................................................... 10
Art. 11. – Responsabilità .................................................................................................................... 11
Art. 12. – Copertura assicurativa ....................................................................................................... 11
Art. 13. – Personale ............................................................................................................................ 12
Art. 14. – Formazione del personale .................................................................................................. 13
Art. 15. – Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali ........................................................................... 13
Art. 16. – Integrazione sdei bambini con bisogni educativi speciali ................................................. 14
Art. 17. – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali ................ 14
Art. 18. – Attività di controllo e verifiche sul servizio ...................................................................... 15
Art. 19. – Corrispettivo ...................................................................................................................... 15
Art. 20. – Modalità di liquidazione del corrispettivo ......................................................................... 16
Art. 21. – Cauzione definitiva ............................................................................................................ 16
Art. 22. – Inadempimenti e penali...................................................................................................... 16
Art. 23. – Risoluzione ........................................................................................................................ 17
Art. 24. – Revoca ............................................................................................................................... 17
Art. 25. – Controversie ....................................................................................................................... 17
Art. 26. – Adeguamento normativo ................................................................................................... 18
Art. 27. – Spese .................................................................................................................................. 18
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Art. 1. - Oggetto
Costituisce oggetto del presente disciplinare la gestione del Nido d’Infanzia comunale denominato
“Il Bucaneve” ubicato in Via Dolomiti n. 54 a Pergine Valsugana per un numero massimo di posti
disponibili pari a 66 (di cui massimo 35 a tempo pieno ed i restanti a tempo parziale) e comunque
fino alla capienza massima stabilita da ASIF CHIMELLI.
Il nido d’infanzia in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema
dei servizi socio educativi per la prima infanzia erogati ai residenti nel comune di Pergine
Valsugana o comunque nell’area d’utenza.
Tutte le disposizioni del presente disciplinare costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede
di offerta. L’esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall’offerta
presentata in sede di gara.
ASIF CHIMELLI non garantisce la copertura di tutti i posti sopra indicati. L’affidatario s’impegna
a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la
durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per
ASIF CHIMELLI.
Per gestione si intende l’organizzazione del servizio Nido d’infanzia per l’accoglienza di bambini
dai 3 mesi ai 3 anni di età, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura
estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità di frequentare la
scuola dell’infanzia d’utenza; essa comprende la predisposizione del progetto pedagogico ed
educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con ASIF
CHIMELLI, la gestione e l’organizzazione del personale, l’organizzazione interna, la manutenzione
ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e
dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. La titolarità del servizio resta in capo al Comune di
Pergine Valsugana, che lo gestisce attraverso l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B.
Chimelli – ASIF CHIMELLI.
La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi
a disposizione da ASIF CHIMELLI e indicati nell’inventario che sarà redatto in occasione
dell’immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna
sottoscritto da entrambe le parti.
Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha
avvio ad inizio settembre e si conclude a fine agosto.
L’apertura del nido è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Il nido rimane
chiuso al pubblico per complessivi trenta giorni lavorativi, ogni annualità.
In ogni caso dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno
educativo nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d’anno disposte dal Direttore di ASIF
CHIMELLI.
Il servizio erogato in favore degli utenti è del tipo:
“tempo pieno” con orario 7,15 – 17,30;
“part-time mattutino” con orario 7,15 – 13,15;
“part-time pomeridiano” con orario 11,00 – 17,30.
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Eventuali variazioni d’orario saranno concordate fra le parti.
Specificatamente l’orario di accoglienza del bambino è il seguente:
dalle ore 8,30 alle ore 9,15, con possibilità di anticipo fin dalle ore 7,15 per la modalità di
fruizione a “tempo pieno” e a “part time mattutino”;
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 per la modalità di fruizione a “part time pomeridiano”.
L’orario del ricongiungimento familiare è il seguente:
dalle ore 15,30 alle ore 16,00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17,30 per la
modalità di fruizione a “tempo pieno”;
dalle ore 12,30 alle ore 13,15 per la modalità di fruizione a “part time mattutino”;
dalle ore 15,30 alle ore 16,00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17,30 per la
modalità di fruizione a “part time pomeridiano”.
L’affidatario deve inoltre garantire, qualora richiesto dall’utenza del part-time mattutino e su
prenotazione, il servizio integrativo in orario pomeridiano sino alle ore 17,30.
L’accesso al servizio integrativo, ove compatibile con l’organizzazione del servizio, avviene a
fronte del versamento di una tariffa oraria fissata dall’Amministrazione comunale; tali importi sono
direttamente introitati dall’affidatario.
Eventuali modifiche all’articolazione dell’orario di apertura al pubblico sono stabilite con
provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale e l’affidatario, tenuto conto delle esigenze
dell’utenza.
L’affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei
familiari all’orario di uscita.
Nell’erogazione del servizio l’affidatario deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento
definiti dalla normativa provinciale vigente, dal Regolamento di gestione dei Nidi d’Infanzia
comunali e da eventuali altri documenti adottati dall’Amministrazione comunale.
Art. 2. - Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento è stabilita in tre anni educativi a decorrere dal 1 settembre 2014.
Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, ASIF CHIMELLI può
richiedere, tramite PEC, l’avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
11 comma 9 del D.Lgs. n. 163 dd. 12.04.2006 e dell’art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo
contratto, l’affidatario è tenuto ad accettare l’eventuale proroga dell’affidamento disposta da ASIF
CHIMELLI a garanzia della continuità del servizio fino ad un massimo di un ulteriore anno
educativo, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di contratto.
Art. 3. – Procedimento di gara
La scelta del contraente per la gestione del servizio di nido d’infanzia avviene utilizzando la
procedura dell’asta pubblica.
I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre un’offerta economica e un’offerta
tecnica costituita dagli elaborati descritti ai successivi punti del presente articolo. Tali offerte vanno
redatte, nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime
inderogabili del servizio offerto.
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La valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica avviene ripartendo i punti a
disposizione della Commissione nel modo seguente:
• punteggio totale a disposizione: 1000/1000
• offerta economica: punti da 0 a 300
• offerta tecnica: punti da 0 a 700
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:
Punteggio = [200 x (100 - ribasso più vantaggioso) / (100 - ribasso in esame)] +
[100 x (ribasso in esame/ribasso più vantaggioso)]
Non sono ammesse offerte in aumento.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica per la gestione del servizio di nido d’infanzia dovrà essere espressa in termini
di ribasso percentuale unico da applicarsi alla seguente quota:
quota mensile per ogni posto occupato nella
modalità tempo pieno, per un numero di posti a
tempo pieno di massimo 35
€ 940,00
di cui per oneri della sicurezza
€ 9,40
(al netto degli oneri fiscali)
La quota per la modalità part time è pari a 2/3 della quota per il tempo pieno.
B. OFFERTA TECNICA
I partecipanti devono predisporre l’offerta tecnica, consistente in un elaborato articolato per punti,
secondo lo schema di seguito proposto.
Tale elaborato dovrà essere redatto in forma dettagliata ma essenziale e sintetica.
1. Le esperienze di apprendimento atte a favorire le competenze dei bambini in relazione alle
diverse aree di sviluppo con particolare attenzione a:
- declinazione degli obiettivi specifici in relazione alle varie funzioni di crescita;
- percorsi che promuovono il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- impostazione metodologica delle attività.
Il progetto dovrà prevedere un’articolazione temporale che contempli l’intero anno educativo e
dovrà essere differenziato in relazione all’età dei bambini.
Punti: da 0 a 300
2. La funzione strutturante delle routines nello sviluppo dei bambini:
- significati per la costruzione del Sé/Io;
- significati per la costruzione delle relazioni sociali;
- funzione e ruolo degli adulti nella relazione di cura;
- funzione e caratterizzazione dei contesti in cui le routines si svolgono.
Punti: da 0 a 200
3. Aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio in riferimento ai seguenti aspetti:
- orario settimanale e turnistica di ciascuna persona impiegata nelle diverse funzioni previste,
modalità di sostituzione del personale e declinazione delle ragioni delle scelte effettuate;
- modalità di articolazione del monte ore non frontale del personale, specificando i tempi
(quantificazione dell’impegno e articolazione nel tempo dello stesso), i contenuti previsti e
le ragioni di tali scelte.
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Punti: da 0 a 160
Altri aspetti inerenti il servizio – da 0 a 40 punti così distribuiti:
a. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno implementato politiche di
conciliazione famiglia-lavoro tramite il finanziamento di progetti di cui alla legge 53/2000
ovvero hanno acquisito la certificazione finale famiglia-lavoro di cui allo standard "Family
Audit" (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) e/o standard equivalenti: 40
b. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno acquisito la
certificazione base famiglia-lavoro di cui allo standard "Family Audit" (di cui alla delibera
della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) e/o standard equivalenti: 20
c. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno attivato il processo
Family Audit (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) con l’invio alla
struttura provinciale competente della relativa lettera di interesse: 10
Ai fini dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica di cui ai punti 1 e 2,
entro i limiti indicati distintamente per ciascuno degli elementi medesimi, ciascun singolo
commissario procederà all’attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso fra 0,1 e 1,0
secondo quanto di seguito specificato:
• un coefficiente pari a 0,00 in cui il sottoelemento in esame risulti “non trattato/non presente”;
• un coefficiente pari a 0,1 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo molto
negativo”;
• un coefficiente pari a 0,2 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo negativo”;
• un coefficiente pari a 0,3 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo appena
positivo”;
• un coefficiente pari a 0,4 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo positivo”;
• un coefficiente pari a 0,5 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo quasi
discreto”;
• un coefficiente pari a 0,6 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo discreto”;
• un coefficiente pari a 0,7 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo quasi
buono”;
• un coefficiente pari a 0,8 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo buono”;
• un coefficiente pari a 0,9 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo molto
buono”;
• un coefficiente pari a 1,0 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo ottimo”;
Una commissione tecnica composta di tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente, scelti
anche fra i dipendenti di ASIF CHIMELLI, nominata con determinazione del Direttore di ASIF
CHIMELLI, provvederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alla redazione della
graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri sopraindicati e all’aggiudicazione
conseguente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ASIF CHIMELLI scelto, anche di volta in
volta, dal Presidente della Commissione.
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale
ottenuto da ciascun concorrente e, di conseguenza, alla determinazione della graduatoria di gara. In
caso di parità di punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio complessivo sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si
procederà mediante pubblico sorteggio.
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L’aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un’impresa purchè la
stessa sia risultata idonea e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.
La Commissione può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga
che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di
gara. Può in tal caso proporre ad ASIF CHIMELLI il rinnovo della gara integrandola con
prescrizioni più dettagliate.
Art. 4. – Variazioni contrattuali
In base alle norme vigenti, l’affidatario è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della
prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto.
Art. 5. – Cessione e subappalto
L’affidatario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di
cessione, totale o parziale, dell’affidamento. Si configura cessione anche in caso di cessione
d’azienda o ramo d’azienda, nonché la trasformazione qualora l’affidatario assuma una natura
giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla L.P. n. 4/2002, dalle relative deliberazioni
attuative, successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi in cui l’affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra o comunque
rientrante tra le tipologie previste dal presente disciplinare, deve farne comunicazione scritta ad
ASIF CHIMELLI tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui
ha effetto tale modifica.
Il subappalto può essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 28 L.P. 23/1990 e s.m. e dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., per quanto compatibile
con le norme sopra citate. Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia dei
locali ed il confezionamento dei pasti. Si ricorda che ai fini dell’art. 118 citato è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego
di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate
o di importo superiore a € 100.000,00, oppure se l’importo supera il 2% o 100.000,00 euro ma
l’incidenza del costo del personale o della manodopera non è superiore al 50% dell’importo del
contratto da affidare. In tutti gli altri casi non c’è subappalto bensì subaffidamento.
Non è, inoltre, considerato subappalto l’approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la
relativa installazione e manutenzione.
All’atto dell’offerta devono essere indicate le singole tipologie di servizio che si intende
subappaltare oppure subaffidare. Nel caso di subaffidamento sarà, poi, sufficiente la comunicazione
preventiva del nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, il servizio o la
fornitura affidati. L’affidatario rimane comunque l’unico responsabile del corretto svolgimento del
servizio.
Art. 6. – Destinatari del servizio
Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età, fatta salva la possibilità di prolungare
la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la
possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia d’utenza. Sono fatte salve eventuali eccezioni
previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento comunale per la gestione dei
servizi socio educativi per la prima infanzia.
Per l’ammissione al nido d’infanzia si applicano i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento per
la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel Comune di Pergine Valsugana;
l’ammissione dei bambini avverrà esclusivamente su indicazione dell’ufficio di ASIF CHIMELLI
competente.
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Art. 7. – Rette
Spettano ad ASIF CHIMELLI la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli
utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.
Il corrispettivo per la fruizione del servizio integrativo, in conformità a quanto specificato all’art. 1,
compete in via esclusiva all’affidatario; è fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di
accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma, non
preventivamente concordata con ASIF CHIMELLI.
Art. 8. – Obblighi dell’affidatario
L’affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d’infanzia
senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell’affidamento del servizio medesimo.
Nell’erogazione del servizio, l’affidatario deve attenersi agli standard e a criteri di funzionamento
definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente.
L’affidatario deve inoltre:
a) dare attuazione al progetto educativo che l’affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni
anno educativo, a presentare ad ASIF CHIMELLI coerentemente a ciò che è stato presentato in
sede di offerta. Qualora ASIF CHIMELLI rilevi incompatibilità con la progettualità aziendale
del servizio, l’affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni dell’Azienda;
b) presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto
educativo;
c) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte
alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a gestire eventuali servizi
integrativi o aggiuntivi, concordandone con ASIF CHIMELLI modalità e condizioni;
d) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a momenti di confronto e verifica volti a favorire
la messa in rete dei servizi socio educativi per l’infanzia comunali;
e) presentare ad ASIF CHIMELLI, al momento dell’attivazione del servizio nido d’infanzia, nota
sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati
anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento
dell’incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l’orario di lavoro assegnato.
Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le
modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
f) fornire ad ASIF CHIMELLI, entro i termini dalla stessa definiti, ogni informazione, dato o
documento che la medesima ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell’attività
espletata;
g) integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente
esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere
necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);
h) fornire i generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario;
i) provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all’acquisto di nuove attrezzature ludiche ed
apparecchiature varie;
j) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell’area verde messi
a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali
e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in
piena sicurezza sia dal punto di vista igienico–sanitario che dal punto di vista della tutela
dell’incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l’affidatario deve
procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in
condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai
bambini. La pavimentazione interna in legno non verniciato deve essere detersa con specifici
prodotti non aggressivi e periodicamente trattata con adeguate cere/oli nutrienti;
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k) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a
disposizione in via esclusiva e dell’area esterna alla stessa, con esclusione della manutenzione
degli spazi verdi e giochi fissi esterni, dello sgombero della neve con mezzi meccanici ed a
comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla rilevazione) ad ASIF
CHIMELLI la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria. Rientrano nelle
manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione
degli immobili, che ne garantiscano l’efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo
meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni,
la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la
registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni,
gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque
meteoriche e dei relativi pozzetti al fine di garantire l’afflusso delle acque stesse, lo sgombero
della neve con mezzi manuali, la sostituzione di lampade ed in genere tutte le riparazioni che
possano essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo.
l) provvedere alla manutenzione dei seguenti impianti, qualora riferiti alle parti di competenza
esclusive della struttura: di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori,
manichette, idranti ed impianto rivelazione fumi, se presente), idrico-sanitario e antintrusione e
alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro
rendimento e la loro perfetta efficienza. In particolare per l’impianto di riscaldamento, è
necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell’inizio della stagione invernale e le
operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa ed assumere direttamente o delegare
a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione
di “terzo responsabile”, ai sensi del DPR 412/93 (art. 1 o art. 11 punto 3), con l’obbligo di
garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte
le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
m) consegnare ad ASIF CHIMELLI, al termine di ogni annualità, l’elenco degli interventi di
manutenzione ordinaria programmata effettuati nel corso dell’anno educativo;
n) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento,
asporto rifiuti solidi urbani, telefono, compreso l’accesso alla rete internet, provvedendo
preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità
delle stesse;
o) provvedere a mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità
venuta meno per l’usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale,
riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. Provvedere, inoltre, alla
sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione
da ASIF CHIMELLI, con attrezzature e beni di pari valore e qualità qualora la loro funzionalità
venga meno definitivamente;
p) garantire l’autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
q) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
r) garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
s) sperimentare, se richiesta da ASIF CHIMELLI e con il consenso dei genitori, l’uso di pannolini
riciclabili o biodegradabili;
t) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in
funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura del servizio. Presso tale recapito
presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e
l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono
altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che ASIF
CHIMELLI intenda far pervenire all’affidatario;
u) comunicare il nominativo del referente per l’esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un
sostituto di tale di tale soggetto in caso di impedimento o assenza, prima dell’avvio dello stesso.
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Tale soggetto sarà considerato il responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena
conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei
necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo di
ASIF CHIMELLI.
Art. 9. – Obblighi di ASIF CHIMELLI
ASIF CHIMELLI si impegna a:
a) mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima
conforme a quanto indicato nell’art. 1 del presente disciplinare;
b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l’espletamento del servizio, così come
indicati nell’inventario redatto al momento della consegna formale dell’immobile;
c) provvedere ad una prima fornitura di materiale didattico e di consumo;
d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell’art. 20 del presente
disciplinare;
e) provvedere, attraverso il Comune di Pergine Valsugana, alla manutenzione straordinaria
dell’immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli
interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di
componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l’edificio e i connessi impianti
tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso. Sono inoltre da considerarsi
interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento
normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari
emanate successivamente alla consegna dell’immobile. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di
addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria,
qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore ad ASIF
CHIMELLI entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore
i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione
straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall’art.
8 del presente disciplinare, ad avvisare ASIF CHIMELLI di imperfezioni, rotture e di qualsiasi
altro evento che possa determinare l’insorgere della necessità di interventi di manutenzione
straordinaria.
ASIF CHIMELLI si riserva di utilizzare, in accordo con l’affidatario, alcuni spazi dello stabile per
altri servizi rivolti alla prima infanzia.
Art. 10. – Servizio di ristorazione
L’affidatario gestisce direttamente la mensa. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al
servizio di mensa, per cause non imputabili all’affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente
presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte di ASIF CHIMELLI.
L’affidatario, qualora ASIF CHIMELLI lo richieda, è tenuto a confezionare i pasti anche per il
nuovo nido provvisorio di Via Caduti n. 25, applicando per tale servizio i prezzi correnti di mercato.
In tale caso nessuno onere residua in capo a ASIF CHIMELLI in quanto il servizio dovrà essere
fatturato direttamente dall’affidatario al soggetto gestore del nido provvisorio.
Nell’erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali
provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da
allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini l’aggiudicatario deve dare preferenza,
compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti di origine biologica, in conformità al
Regolamento C.E.E. n. 834/2007 e ss.mm. Devono inoltre essere favoriti prodotti di qualità
riconosciuta e certificata (DOP, IGP e STG) e i prodotti a basso impatto ambientale.
I prodotti proveniente da coltivazione biologiche dovranno essere conformi al Regolamento C.E.E.
n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni.
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L’affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice
OMS/UNICEF.
L’affidatario è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti eventuali indicazioni fornite da
ASIF CHIMELLI relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l’affidatario, per la
preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia sarà tenuto a provvedere direttamente
all’acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine da utilizzare, fatta salva la possibilità per i
genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento.
L’affidatario del servizio deve inoltre garantire che nel confezionamento dei pasti siano utilizzati i
seguenti prodotti:
- latte fresco pastorizzato, intero o parzialmente scremato. Il latte UHT è ammesso
esclusivamente come ingrediente;
- formaggi da grattugia quali grana trentino DOP o parmigiano reggiano DOP;
- carni e prosciutto cotto fresche refrigerate, bovine, suine, ovi-caprine, equine, avi-cunicole e
provenienti da animali nati, allevati, macellati e selezionati nella comunità europea. Il
prosciutto non deve contenere polifosfati, né allergeni;
- pesce fresco/surgelato/congelato quale halibut, nasello o merluzzo, platessa, sogliola, trota,
salmone. Il pesce fresco deve essere consumato lo stesso giorno dell’acquisto.
Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati
(transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito
trattamenti tecnici particolari quali l’uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non
consentiti.
E’ vietato l’impiego di antigermoglianti e gelatine animali.
Art. 11. – Responsabilità
L’affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del nido d’infanzia sotto il
profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando ASIF CHIMELLI da qualsiasi
responsabilità.
La gestione del servizio è effettuata dall’affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio
rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. L’affidatario si intende
espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne ASIF CHIMELLI da ogni e
qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da
comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone
o a cose dall’attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare.
ASIF CHIMELLI sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da
chiunque instaurata.
L’affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall’impiego di
mezzi ed attrezzature nell’espletamento dei servizi. L’affidatario risponde di ogni danno che può
derivare dalla carente manutenzione della struttura. L’affidatario, oltre alle norme del presente
disciplinare, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a
leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell’affidamento, comprese le
ordinanze e regolamenti del Comune di Pergine Valsugana.
Art. 12. – Copertura assicurativa
L’affidatario si impegna a garantire, mediante polizza assicurativa con primaria compagnia di
assicurazione e per l’intera durata della convenzione, la copertura per la responsabilità civile verso
terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d’infanzia o comunque presenti
occasionalmente all’interno della struttura o relative pertinenze. La polizza R.C, derivante
dall’esercizio di nido d’infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che
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non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale
all’attività dell’assicurato. L’assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da
colpa grave dell’assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
I massimali di assicurazione RCT non dovranno essere inferiori all’importo di € 8.000.000,00 per
sinistro, con limite per R.C.O. di € 8.000.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di
lavoro. L’affidatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei
bambini. La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 260.000,00, invalidità
permanente € 400.000,00, diaria da ricovero € 52,00, rimborso spese mediche € 5.200,00. La
polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi
d’infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
La/e polizza/e andranno inviate in copia ad ASIF CHIMELLI prima della stipula del contratto e
prima dell’inizio di ogni anno educativo andrà inviata copia della relativa quietanza del versamento
del premio annuale.
La mancata trasmissione della copia della polizza prima della stipulazione del contratto
comporta l’impossibilità di procedere alla stipulazione stessa con facoltà per ASIF CHIMELLI,
previa diffida, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la
richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, la mancata trasmissione della quietanza di versamento
del premio annuale entro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di ASIF CHIMELLI, dà
la facoltà di applicare la penale massima prevista dall’art. 22 lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo,
di procedere alla risoluzione dell’affidamento secondo il disposto dell’art. 23 del presente
disciplinare.
Art. 13. – Personale
L’affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata
dell’affidamento, un/a coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima annuale nella
gestione di servizi educativi per l’infanzia da zero a sei anni, che dovrà raccordarsi con il
coordinamento pedagogico di ASIF CHIMELLI. Tale persona dovrà garantire un supporto minimo
all’attività del nido di almeno sei ore settimanali, negli orari e secondo le modalità determinate in
sede di offerta. Essa dovrà raccordarsi con il Coordinamento pedagogico di ASIF CHIMELLI allo
scopo di:
- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- definire all’inizio e nel corso dell’anno educativo il piano degli ambientamenti e
l’organizzazione dei gruppi dei bambini;
- concordare progetti e necessità rilevate dal personale;
- favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi a livello territoriale;
- concordare in caso di ammissione al nido di bambini con particolari gravi difficoltà psichiche,
fisiche o sensoriali l’eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e
predisporre un progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento
educativo definite nel Gruppo di lavoro;
- assicurare costante informazione sull’andamento dell’attività educativa;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali;
- segnalare problematiche o necessità rilevate all’interno della struttura.
Il personale educativo, ausiliario e di cucina deve possedere i requisiti d’accesso previsti dalla
normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’erogazione del servizio l’affidatario deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento
definiti dalla normativa provinciale vigente e dal Regolamento per la gestione dei servizi socio
educativi per la prima infanzia nel Comune di Pergine Valsugana.
L’affidatario deve assegnare al servizio di nido d’infanzia il personale in ragione di:
- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
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- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini;
- un addetto alle funzioni di cucina per ogni struttura.
I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di
modifica delle vigenti disposizioni in materia.
La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita
fra la conclusione dell’accoglienza dei bambini e l’avvio del ricongiungimento.
Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento
del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.
Per permettere il rispetto di tali parametri l’affidatario assicura la tempestiva sostituzione del
personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed
esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L. P. 4/2002 e s.m. e delle relative
disposizioni attuative.
L’affidatario si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi
parametri che fossero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del
corrispettivo concordata con ASIF CHIMELLI.
Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo
dovrà rimanere il più possibile stabile per l’intero periodo di validità del contratto.
Il personale dell’affidatario deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il
regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme fissate dal presente disciplinare, le
disposizioni concordate da ASIF CHIMELLI con i responsabili dell’affidatario.
Nel rapporto con l’utenza il personale dell’affidatario deve svolgere il compito assegnato con
perizia, prudenza, diligenza.
Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento
ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità
dell’utenza del servizio. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente ed anche
in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l’allontanamento dalla struttura di
personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
L’affidatario deve garantire l’immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio
presso la struttura.
Il personale si impegna a partecipare agli incontri eventualmente promossi da ASIF CHIMELLI.
Art. 14. – Formazione del personale
Il personale operante nel nido d’infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare
alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e
realizzate in accordo con i Comuni interessati o direttamente organizzati da ASIF CHIMELLI.
L’affidatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla
Provincia Autonoma di Trento e da ASIF CHIMELLI.
Art. 15. – Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali
L’affidatario è tenuto ad applicare integralmente a tutti i lavoratori, siano essi soci lavoratori o
dipendenti, tutte le norme previste dal contratto di categoria di appartenenza per i lavoratori
dipendenti, con l’obbligo altresì di applicare anche gli eventuali accordi locali integrativi dei
contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi.
Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione
e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Il personale socio e/o dipendente operante nel nido d'infanzia deve essere regolarmente iscritto al
libro unico del personale dipendente e deve essere garantito allo stesso il regolare versamento dei
contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui i predetti
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versamenti non siano stati effettuati, ASIF CHIMELLI procede a norma del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.
Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle
norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all’art. 36 della
L. 20.05.1970 n. 300.
Fermo restando quanto stabilito dal presente disciplinare e dalla normativa nello stesso richiamata,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, comma 28 della legge n. 248/2006 nonché l’art. 118
del D.lgs. n. 163 dd. 12 aprile 2006 per quanto attiene le verifiche propedeutiche ai pagamenti.
Art. 16. – Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali
Qualora al nido d’infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche,
fisiche o sensoriali, su richiesta di ASIF CHIMELLI e secondo le modalità con la stessa concordate,
l’affidatario provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato, nel
rispetto delle disposizioni della L.P. 4/2002 e s.m. e relative delibere attuative.
ASIF CHIMELLI rimborserà all’affidatario le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale.
Tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che ASIF CHIMELLI
rimborserà solo il costo dell’unità aggiuntiva necessaria escludendo ogni spesa di carattere generale
ed escludendo altresì il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque
assicurate dall’affidatario.
Il Coordinatore pedagogico di ASIF CHIMELLI promuove la costituzione del gruppo di lavoro
composto dal medesimo, dal coordinatore pedagogico dell’affidatario, dagli educatori del nido,
dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino. Il gruppo di lavoro definisce,
condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l’elaborazione del progetto
educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.
Art. 17. – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, ASIF CHIMELLI, titolare del trattamento dei dati personali
e dei dati sensibili e giudiziari relativi ai minori utenti e alla rispettive famiglie, designa l’affidatario
quale responsabile del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà, in ragione dello
svolgimento del servizio.
La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti.
Il soggetto contraente:
• dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico
ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari), e come tali soggetti
all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
• si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati
personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
• si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o di integrarle nelle procedure già in
essere;
• si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente
in caso di situazioni anomale o di emergenze;
• consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche
periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di
sicurezza adottate.
Art. 18. – Attività di controllo e verifiche sul servizio
ASIF CHIMELLI, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio
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oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.P.R n.
207/2010.
L’affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato da ASIF CHIMELLI per i controlli la
massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a
disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga
opportuno acquisire. Il personale dell’affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo
effettuate dagli incaricati di ASIF CHIMELLI.
In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:
• la rispondenza dell’attività espletata dal soggetto affidatario al progetto educativo, agli standard
di erogazione del servizio definiti nel presente disciplinare e a tutte le condizioni definite
nell’offerta tecnica;
• il controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
• l’eventuale controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con
riferimento all’uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
• il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
• il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori.
L’affidatario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della
salute dei bambini.
Art. 19. – Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all’affidatario viene determinato al momento dell’aggiudicazione in base
all’offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di
effettivo svolgimento del servizio di nido d’infanzia.
Il corrispettivo è determinato come segue:
a) una quota mensile per ogni posto occupato a tempo pieno fino al limite massimo dei 35 posti a
tempo pieno, come determinata al momento dell’aggiudicazione in base all’offerta economica
presentata dal soggetto risultato vincitore;
b) una quota mensile per ogni posto occupato a tempo parziale per i restanti posti occupati nella
modalità tempo parziale, come determinata al momento dell’aggiudicazione in base all’offerta
economica presentata dal soggetto risultato vincitore. La quota per la modalità part time è pari a
2/3 della quota per il tempo pieno;
c) eventuale rimborso delle spese direttamente sostenute per l’impiego di personale aggiuntivo di
cui all’art. 16 del presente disciplinare.
Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di
bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore ai posti
previsti per la struttura. La quota mensile sarà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a
decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto lasciato libero (ultimo giorno di frequenza) entro
il 15° giorno del mese. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili
all’affidatario, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella
misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla
conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all’atto di aggiudicazione. L’affidatario
potrà formulare richiesta di aggiornamento del corrispettivo una sola volta all’anno. La revisione
del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori
mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione
della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La
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variazione percentuale annua da assumere quale base per l’aggiornamento del corrispettivo verrà
applicata considerando una sola cifra decimale.
L’importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la
completa gestione della struttura, secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall’offerta
tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto
che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81 dd. 9 aprile 2008. Al corrispettivo deve
essere aggiunta l’I.V.A., se dovuta, a termine di legge.
Art. 20. – Modalità di liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in 11 rate mensili posticipate per
ogni anno educativo (settembre-luglio) a seguito di emissione da parte dell’affidatario di regolare
fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa.
Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all’accertamento da
parte di ASIF CHIMELLI della regolare esecuzione della parte del contratto cui la singola rata si
riferisce, della regolarità contributiva ed avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Dall’ammontare della fattura verrà eventualmente detratto l’ammontare delle penalità applicate.
Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato all’accertamento da parte di ASIF
CHIMELLI del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro 30 giorni
dall’accertamento stesso, oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’ufficio
competente della gestione del presente contratto, qualora la fattura sia ricevuta dall’ufficio
medesimo in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.
Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel
caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
Art. 21. – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163 dd. 12 aprile 2006 e s.m. l’affidatario deve prestare una
cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni
previste dal contratto per un importo pari al 10% dell’importo complessivo di contratto, fatte salve
eventuali maggiorazioni previste dall’art. 113 citato in caso di ribassi d’asta superiori al 10%.
La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa
da parte di ASIF CHIMELLI.
L’affidatario si impegna a reintegrare la cauzione nell’importo originario ogni volta la medesima
abbia a subire riduzioni a seguito di escussioni da parte di ASIF CHIMELLI.
Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee la
cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
Art. 22. – Inadempimenti e penali
Qualora si verifichino, da parte dell’affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti
irrispettosi nei confronti dell’utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli
obblighi derivanti dal presente disciplinare e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi
compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di prolungamento di orario, ASIF
CHIMELLI procede alla contestazione scritta delle infrazioni all’affidatario. L’affidatario deve
rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.
ASIF CHIMELLI, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni
prodotte dall’affidatario, si riserva di applicare le penali di seguito elencate, fatta salva la
responsabilità per ulteriori danni che ASIF CHIMELLI avesse a subire a causa dell’inadempimento
stesso.
In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini : da € 1.000,00 a € 10.000,00;
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b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00 a € 5.000,00;
c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00 a € 5.000,00;
d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all’utenza: da € 1.000,00 a
€ 10.000,00;
e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza: da € 500,00 a € 5.000,00;
f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini: da € 500,00 a
€ 5.000,00;
g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente disciplinare: da € 500,00 a
€ 5.000,00.
Art. 23. – Risoluzione
ASIF CHIMELLI, previa instaurazione del contraddittorio con l’affidatario, può risolvere il
rapporto contrattuale nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono
arrecare danni agli utenti o anche indirettamente ad ASIF CHIMELLI. Costituisce grave
irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti
idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso
contestazione scritta;
b) mancato adempimento delle istruzioni o direttive impartite da ASIF CHIMELLI per l’avvio
dell’esecuzione del contratto;
c) violazione dell’obbligo di permettere ad ASIF CHIMELLI di vigilare sul corretto svolgimento
del servizio;
d) accertate violazioni agli obblighi di cui al presente disciplinare;
e) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali ASIF CHIMELLI si riserva la
facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del
servizio.
In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, ASIF CHIMELLI procede
all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori
danni che la stessa avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad
un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento è liquidato
solo nel momento in cui, anche eventualmente incamerando la cauzione definitiva, ASIF
CHIMELLI dichiari non sussistere ulteriori danni. In caso contrario ASIF CHIMELLI può
trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei
maggiori danni subiti così come quantificati dalla stessa.
Art. 24. – Revoca
ASIF CHIMELLI può revocare l’affidamento, notificando la revoca almeno 3 mesi prima, per
sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di revoca, disposta a norma del presente articolo, l’affidatario ha diritto unicamente al
pagamento del servizio effettivamente svolto escluso ogni altro indennizzo o risarcimento per la
revoca disposta.
Art. 25.– Controversie
Le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione e interpretazione delle norme poste a
disciplina dell’affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall’autorità giudiziaria
competente.
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Art. 26.– Adeguamento normativo
Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente disciplinare saranno
immediatamente recepite e rese operative nella gestione del rapporto contrattuale con il soggetto
affidatario.
Art. 27. – Spese
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.
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Disciplinare appalto nido Bucaneve 2014-2017