UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e della famiglia
A.A. 2013/14
prof. Ciro CASCONE
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Coniugio, parentela, affinità
- Coniugio: rapporto tra persone unite in
matrimonio tra loro
- Parentela: rapporto tra persone che discendono
dalla stessa persona, detta stipite comune (art. 74
c.c.: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno
del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia
nel caso in cui il figlio è adottivo, tranne nei casi di adozione di
persone maggiori di età)
- Affinità: rapporto tra una persona ed i parenti del
suo coniuge (art. 78 c.c.)
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Schema parentela
IV Grado
Trisavi
III Grado
Bisnonni
Fratelli
II grado
II Grado
Nonni
I Grado
Genitori
Sorelle
Zii
ASCENDENTI
III grado
Linea retta
Nipoti (figli di fratelli e/o
sorelle)
Prozii
DE CUIUS
IV grado
Pronipoti
Primi cugini
COLLATERALI
Figli di prozii
DISCENDENTI
V grado
Secondi cugini
Linea retta
I Grado
Figli
II Grado
Nipoti (figli dei figli)
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VI grado
III Grado
Secondi nipoti
Pronipoti
Altri cugini
Atti dello stato civile
DPR 396/00
Registri pubblici tenuti presso ogni comune, a
cura dell’ufficiale dello stato civile, in cui vengono
riportate le vicende di ogni persona (dalla nascita
alla morte)
Il contenuto degli atti dello stato civile si presume
corrispondente al vero, salvo ne venga provata
la falsità
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Cenni sulla dichiarazione di nascita
DPR 396/00
Artt. 29-30
Dichiarazione di nascita
Contenuti della dichiarazione:
 Generalita’ della puerpera
 luogo, giorno e ora della nascita
 sesso del bambino
La dichiarazione deve essere resa entro 10
giorni dalla nascita
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Dichiarazione tardiva
Art. 31 – oltre il decimo giorno, il dichiarante deve
indicare le ragioni del ritardo; in tal caso l’ufficiale
di Stato Civile procede alla formazione tardiva
dandone comunicazione al PM
Se il dichiarante non indica le ragioni del ritardo, la
dichiarazione può essere ricevuta solo in forza di
decreto del tribunale all’esito del procedimento di
rettificazione
Art. 35 - il nome imposto al bambino deve
corrispondere al sesso
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Articolo 30 comma 1
La madre può dichiarare la volontà di non essere
nominata.
Figlio di ignoti: apertura procedura di adottabilità
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Il matrimonio
Se potessimo vivere senza donne faremo volentieri a meno di
questa seccatura (ea molestia) ma dato che la natura ha
voluto che non potessimo vivere in pace con loro né vivere
senza di loro, bisogna guardare alla conservazione della
razza piuttosto che ricercare piaceri effimeri (Quinto Cecilio
Metellio Macedonico, 131 a.c.)
Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis
vitae, divini et humani iuris communicatio. (Modestino)
Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per
tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano.
( "Ubi tu Gaius, ego Gaia”)
Il patto matrimoniale [...] è stato elevato da Cristo Signore alla
dignità di sacramento (can. 1055)
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Sviluppi storici
• Concilio di Trento (1563)
• Costituzione francese 1791: la legge considera il matrimonio
solo come contratto civile
• Code civil francese 1804: matrimonio-contratto civile che può
essere sciolto con il divorzio
• Codice albertino 1848: viene lasciato alla Chiesa la
celebrazione del matrimonio
• c.c. 1865: principio di laicità, matrimonio civile unica forma
ammessa
• Patti Lateranensi 1929: matrimonio concordatario
• c.c. 1942: nessuna modifica sostanziale
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Il matrimonio nel diritto italiano
Negozio bilaterale
Matrimonio come atto e come rapporto
Art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse
si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara
che esse sono unite in matrimonio.
Atto mediante il quale l’uomo e la donna si impegnano a realizzare una
comunione di vita e di affetti, cioè una stabile convivenza fondata
sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una unità di
intenti (cfr. art. 1 l. 898/70: il giudice pronuncia lo scioglimento se
accerta che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita”)
• Matrimonio civile
• Matrimonio concordatario
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La libertà matrimoniale
Art. 12 carta di Nizza : uomini e donne hanno diritto di
sposarsi e di formare una famiglia
L’impegno di contrarre matrimonio non è mai suscettibile di
esecuzione in forma specifica
Contratto di prossenetico (mediazione matrimoniale): una
parte si obbliga – per scopo di lucro - a prestare la
propria opera per facilitare il matrimonio di una persona
Seduzione con promessa di matrimonio
Matrimonio riparatore
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La promessa di matrimonio
La sua formalizzazione avviene con le pubblicazioni
non sorge l’obbligo di sposarsi, e sono nulli gli accordi di
eventuali penali per mancato matrimonio (per alcuni è
obbligazione naturale)
dalla rottura della promessa derivano alcuni obblighi però:
- restituzione doni (per entrambi)
- restituzione di altri effetti personali (per entrambi)
- risarcimento del danno (per chi viene meno
ingiustificatamente alla promessa)
domanda da proporre a pena di decadenza entro 1 anno e
comprende le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista
del matrimonio (cerimonia, viaggio di nozze, abito per la 12
cerimonia, ecc.)
Il matrimonio civile
Requisiti per contrarre matrimonio :
• sesso diverso
• perché il matrimonio è solo quello eterosessuale
• cosa succede all’estero
• non è trascrivibile in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all’estero
• art. 3 l. 898/70: il mutamento del sesso di uno dei coniugi comporta lo
scioglimento del vincolo, mentre la normativa del c.c. fa riferimento a “marito”
e “moglie” (artt. 107-108-143-143bis- 156bis)
• capacità di intendere e di volere
• maggiore età
• insussistenza di impedimenti
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Gli impedimenti
• Mancanza di stato libero, parentela, affinità, adozione, delitto
• Divieto di contrarre matrimonio (rivolto agli sposi) e divieto di
celebrare il matrimonio (rivolto all’ufficiale stato civile).
• Se il matrimonio viene comunque celebrato, gli impedimenti
diventano invalidità (tranne il lutto vedovile, che comporta
ammenda per il celebrante)
• Impedimenti dispensabili (suscettibili di essere rimossi dal
Tribunale: es., età, parentela coll. 3° grado, affinità coll. 2°
grado, divieto temporaneo di nozze) e non dispensabili
• Impedimenti di ordine pubblico: bigamia, incesto delitto
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Matrimonio del minore
Diritto del minore a costruire una sua famiglia
Art. 84 c.c.:autorizzazione del TM a chi ha compiuto 16 anni
Condizioni richieste:

Maturità psico-fisica (valutazione da effettuarsi in
concreto)

Fondatezza delle ragioni addotte (deve trattarsi di
ragioni oggettive, verificabili)

Gravi motivi (criterio vago e incerto; valutazione
complessiva della situazione del minore, verificando se il
matrimonio potrà aiutare il suo processo maturativo
piuttosto che bloccarlo)
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Pubblicazioni
È una forma di pubblicità notizia
Si richiede, oralmente, all’ufficiale di stato civile di
residenza di uno degli sposi, viene effettuata in entrambi
i comuni per almeno 8 giorni
L’usc può rifiutare la pubblicazione, in tal caso si ricorre al
tribunale
Le opposizioni in caso di impedimenti (genitori, ascendenti,
parenti entro il 3°, tutore, curatore, PM)
Imminente pericolo di vita: no pubblicazioni
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Celebrazione
Art. 107 ss. c.c.
La dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito
e moglie costituisce l’elemento centrale della celebrazione
Lettura articoli 143-144-147
Di conseguenza, la dichiarazione dell’usc non ha efficacia
costitutiva ma solo dichiarativa
Dopo la celebrazione va redatto l’atto, sottoscritto dagli
sposi, dai testimoni e celebrante, e iscritto nel registro di
matrimonio
Matrimonio per procura (militari in tempo di guerra, quando
uno degli sposi risiede all’estero e vi sono gravi motivi,
previa aut. Tribunale)
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Il matrimonio concordatario
Efficacia civile del matrimonio canonico
La particolarità sta nel fatto che gli adempimenti richiesti
sono di competenza non solo degli organi statuali ma
anche del parroco, organo di un altro ordinamento di
natura confessionale
Pubblicazioni previste dal c.c.
La celebrazione costituisce atto religioso, subito dopo la
quale vi sono alcuni adempimenti (lettura artt. 143-144147), redazione di atto di matrimonio in duplice copia, una
delle quali trasmessa all’usc entro 5 gg per la trascrizione
da cui discendono gli effetti civili
Se vi sono impedimenti non vi sarà trascrizione
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Il matrimonio nei culti acattolici
Intese tra stato e confessioni religiose: tavola valdese,
assemblee di dio in Italia, unione italiana chiese
avventiste, unione comunità israelitiche, chiesa
evangelica luterana, unione cristiana battista
È un matrimonio civile celebrato in forma speciale, il
ministro di culto deve essere cittadino italiano (tranne
valdesi)
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Il matrimonio dell’italiano all’estero e dello
straniero in Italia
Il cittadino può sposarsi all’estero, con le forme diplomatiche e
consolari (simile al matrimonio celebrato in Italia) o nelle
forme previste dalla legge del luogo, o addirittura in forma
religiosa (quando la legge del luogo ne riconosca gli effetti)
Il matrimonio è ammissibile se sussistono i requisiti previsti
dalla legge italiana
Lo straniero può sposarsi in Italia sia in forma civile che
religiosa. Deve presentare all’usc una dichiarazione del
proprio Stato di nulla osta al matrimonio
Matrimonio del minore straniero
Modifiche del d.l. 94/09 dichiarate incostituzionali
Matrimonio poligamico
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Diritti e obblighi nascenti dal matrimonio
Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
Disposizioni discriminatorie: 143bis (cognome), 316 (potere del padre), 362 (cognome dei
figli), 5 l. 194/78 (interruzione gravidanza)
Fedeltà: creare un rapporto affettivo esclusivo
Assistenza morale e materiale: sostegno reciproco
Collaborazione: comunione di vita e soddisfacimento bisogni materiali
della famiglia attraverso il proprio fativo comportamento
Coabitazione: convivere sotto lo stesso tetto e condividere la medesima
esperienza di vita
Concordare l’indirizzo della vita familiare (144)
Doveri verso i figli (147 – 315bis): mantenere, istruire ed educare la
prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
dell’aspirazione dei figli
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