COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Riferimenti Normativi • Art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 40 del 25.03.10 convertito in Legge n. 73 del 22.05.2010 (G.U. n. 120 del 25.05.2010) • Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. n. 88 del 16.04.2010) • Provvedimento 28.05.2010 dell’Agenzia delle Entrate del • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05.07.10 specifiche tecniche per la trasmissione telematica (sul sito dell’Agenzia risultano aggiornate in data 06.08.2010) • Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. n. 180 del 04.08.2010) – modifiche agli elenchi black list • Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. n. 191 del 17.08.2010 – introduzione di esclusioni e di estensioni alla disciplina e previsione del differimento del 1° invio Premessa – finalità dell’adempimento Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma: dei c.d.“caroselli”: (operazioni nelle quali il fornitore della merce non esiste, si riceve la merce, la si vende, non si versa l’Iva e si consente la detrazione ad un acquirente compiacente) delle c.d.“cartiere”: (società che emettono fatture a fronte di operazioni inesistenti) La norma introduce in capo agli operatori soggetti passivi Iva un NUOVO OBBLIGO LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA Comunicazione telematica Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda: Operazioni attive Operazioni passive Cessioni di beni Prestazioni di servizi resi Acquisti di beni Prestazioni di servizi ricevute effettuate da o nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiate c.d. Paesi Black List (clienti e fornitori) sia persone fisiche che giuridiche Comunicazione telematica Termini di presentazione La comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento: con periodicità TRIMESTRALE per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale NON SUPERIORE A € 50.000 1^ scadenza entro il 02/11/2010 con periodicità MENSILE in tutti gli altri casi (ad esempio superamento soglia 50.000 per gli acquisti) 1^ scadenza entro il 02/11/2010 (proroga DM 5.8) Categorie di operazioni Per verificare i termini di presentazione trimestrale: CATEGORIE OPERAZIONI PERIODO DI OSSERVAZIONE 1. 2. 3. 4. CESSIONI DI BENI ACQUISTI DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTI DI SERVIZI E’ UN PERIODO “MOBILE” CHE DEVE ESSERE CONTINUAMENTE MATURATO, IN QUANTO LA PERIODICITA’ PUO’ VARIARE IN CORSO D’ANNO NON E’ CHIARO COME DEBBA ESSERE APPLICATO IL CRITERIO DELLA PERIODICITA’ IN RELAZIONE AL PRIMO ADEMPIMENTO. DEVE ESSERE CHIARITO SE E’ NECESSARIO VERIFICARE LO STORICO Termini di presentazione Calcolo della periodicità Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri Trasmettono la comunicazione trimestralmente sempre che si trovino nella condizione di non avere superato le soglie nei trimestri già trascorsi (art. 2, co.2 Decreto) Termini di presentazione Opzione per la periodicità Coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale N.B. POSSONO E’ necessario che nel modello relativo alla prima comunicazione mensile dell’anno venga barrata la casella “variazione di periodicità” scegliere la periodicità mensile per l'intero anno solare (art. 2 del Decreto). Termini di presentazione Cambio di periodicità Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia, devono: 1 2 3 trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata indicare la periodicità “mese” nel rigo “periodo di riferimento” nel frontespizio del modello barrare l’apposita casella “variazione di periodicità” nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale Soggetti obbligati alla comunicazione “sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato” DA ISTRUZIONI DEL MODELLO OVVERO I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita Iva ai sensi dell’art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell’art.5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR n. 633/72 Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai sensi dell’art. 7, co.1, lett d), del DPR, cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti I soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di una posizione Iva in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta CONSIDERAZIONE DI MASSIMA SOGGETTI OBBLIGATI OPERATORI IVA (esclusi enti non commerciali, minimi, agricoltori in esonero, associazioni L398(91) INDIVIDUAZIONE PARADISI FISCALI VERIFICA DELLE LISTE INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI VERIFICA DELLE OPERAZIONI Soggetti obbligati alla comunicazione DAL 01.07.2010 Sono escluse le attività che generano operazioni esenti se c’è dispensa da 36-bis. Resta obbligo per operazioni imponibili Tutti i soggetti passivi IVA che abbiano effettuato operazioni nei confronti di: OPERATORI ECONOMICI Individuati con: con sede/residenza/domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato c.d. “Black List” • Decreto del 4/5/1999 • Decreto del 21/11/2001 • Decreto 27/7/2010 con regole del DM 05/08/2010 Criteri per comprendere le liste DM 04.05.1999 Presunzione residenza PF DM 21.11.2001 Paradisi fiscali per regime CFC ELENCAZIONE SECCA PARADISO ASSOLUTO ELENCAZIONE SU TRE DIFFERENTI LIVELLI: ART. 1 PARADISI ASSOLUTI ART. 2 PARADISI ASSOLUTI MA CON ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI ART. 3 PARADISI RELATIVI SOLO PER ALCUNI SOGGETTI INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Presunzione residenza PF Paese o territorio Alderney Andorra D.M.4/5/99 SI SI Angola NO Anguilla SI Antigua SI Antille Olandesi Aruba SI SI Paradisi fiscali per regime CFC D.M.21/11/2001 SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società petrolifera che ha ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax; società che gode di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code. SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): international business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Businness Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni; società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75. SI (art. 1) SI (art. 1) INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Paese o territorio D.M.4/5/99 D.M.21/11/2001 Bahamas SI SI (art. 1) SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero. SI (art. 1) Barhein SI Barbados SI Barbuda SI SI (art. 1) Belize SI SI (art. 1) Bermuda SI SI (art. 1) Brunei SI SI (art. 1) Cipro NO NO (era nell’art. 1) Esclusione da 01.07.10 Corea del Sud NO NO ( era nell’art. 3) Costarica Dominica SI SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società i cui proventi affluiscono da fonti estere; società esercente attività ad alta tecnologia. SI SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è International companies esercente attività all’estero. (*) INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI D.M.21/11/2001 Paese o territorio D.M.4/5/99 Ecuador SI Emirati Arabi Uniti SI Filippine SI Gibilterra SI SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell’esenzione dalle imposte sui redditi. (*) SI (art. 2), con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. (*) SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società di produzione per l’esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act; società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act. Giamaica NO Gibuti (ex Afar e Issas) SI SI (art. 1) Grenada SI SI (art. 1) Guatemala (*) NO SI (art. 1) Guernsey - Isole del Canale SI SI (art. 1) Herm - Isole del Canale NO SI (art. 1) Hong Kong SI SI (art. 1) INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Paese o territorio D.M.4/5/99 D.M.21/11/2001 Isola di Man SI SI (art. 1) Isole Cayman SI SI (art. 1) Isole Cook SI SI (art. 1) Isole Marshall SI SI (art. 1) Isole Turks e Caicos SI SI (art. 1) Isole Vergini britanniche SI SI (art. 1) Isole Vergini statunitensi NO SI (art. 1) Jersey - Isole del Canale SI SI (art. 1) Kenia NO Kiribati - ex Isole Gilbert NO SI (art. 1) Libano SI SI (art. 1) Liberia SI SI (art. 1) Liechtenstein SI SI (art. 1) Lussemburgo NO SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società insediata nelle Export Processing Zones. (*) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società holding di cui alla locale legge 31.7.29. (*) INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Paese o territorio D.M.4/5/99 D.M.21/11/2001 Macao SI SI (art. 1) Maldive SI SI (art. 1) Malesia SI SI (art. 1) Malta NO NO (era nell’art. 3) Esclusione da 01.07.10 Mauritius SI Monaco SI SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società “certificata” che si occupa di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta Off-shore Companies; International Companies. SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Paese o territorio D.M.4/5/99 D.M.21/11/2001 Montserrat SI SI (art. 1) Nauru SI SI (art. 1) Niue SI SI (art. 1) Nuova Caledonia NO SI (art. 1) Oman SI SI (art. 1) Panama SI Polinesia francese SI Portorico NO Saint Kitts e Nevis SI SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama; società situata nella Colon Free Zone; società operante nella Export Processing Zone. SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società esercente attività bancaria; società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993. SI (art. 1) INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Paese o territorio Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine San Marino Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore D.M.4/5/99 NO SI SI SI SI NO SI SI SI Svizzera SI Taiwan Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) SI SI SI Uruguay SI Vanuatu SI D.M.21/11/2001 SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 1) NO SI SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio” (*) NO SI (art. 1) SI (art. 1) SI (art. 3), ma solo se l’operatore estero è (*): società esercente attività bancaria; holding che esercita esclusivamente attività offshore. SI (art. 1) (*) L’art. 3, co.2, del D.M. 21/11/2001 stabilisce che le stesse disposizioni si applicano altresì ai soggetti ed alle attività insediati nei medesimi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Struttura della comunicazione Richiede: E’ prevista la possibilità di presentare: il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) Frontespizio i dati identificativi e firma del contribuente eventuale impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario comunicazione correttiva nei termini comunicazione integrativa (entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza) Struttura della comunicazione Richiede Va usato un diverso modulo per singola controparte I dati identificativi della controparte L’ammontare delle operazioni effettuate (registrate o soggette a registrazione) nel periodo con la citata controparte, al netto delle relative note di variazione, distinto fra: QUADRO A Va compilato un modulo per ogni controparte con la quale si sono avute operazioni nel periodo di riferimento oggetto della comunicazione Operazioni imponibili Operazioni non imponibili Il tutto distinto fra Operazioni Operazioni Attive Passive (righi A2-A10) (righi A19-A27) Operazioni esenti Operazioni non soggette ad IVA L’ammontare delle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno con la citata controparte L’ammontare delle note di variazione relative ad operazioni di annualità precedenti Gli importi complessivi vanno suddivisi con riferimento a: •Compravendite di beni •(Eventuale) imposta relativa •Prestazione servizi •(Eventuale) imposta relativa Il tutto distinto fra: Operazioni Operazioni Attive Passive (righi A11-A14 (righi A28-A31 e da A15-A18) e da A32-A35) Un quadro per soggetto DATI ANAGRAFICI Operazioni attive Sono ricomprese le prestazioni non territoriali ma solo dal 01.09.2010 sono comunque contemplate per i soggetti che non hanno adottato la dispensa Operazioni passive Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione (1) “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (…) e al D.M. 21/11/2001 (…)” . (art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010) N.B E’ stato susseguentemente aggiunto: “nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. (l’art. 4, co.2, del D.M. del 30/03/2010) Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione (2) Dalla natura stessa del modello si evince che l’adempimento interessa: SIA OPERAZIONI ATTIVE SIA OPERAZIONI PASSIVE N.B Operazioni imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni non soggette ad IVA Sono escluse le operazioni nei confronti di soggetti che non sono operatori economici (privati) Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione – esempi A titolo esemplificativo, dal lato attivo: 1 2 3 4 sono comprese anche le operazioni interne imponibili Iva, a rigore normativo, laddove la controparte chieda di veicolare l’operazione su una partita Iva italiana dalla stessa richiesta (es.una cessione fatturata ad un operatore black list con consegna dei beni in Italia); Sono comprese tra le operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93 - solo se la controparte sia operatore comunitario di Paese in black list. (es. holding del ’29, per il Lussemburgo) Sono da escludere le operazioni disciplinate dall’art. 38-quater essendo riferite a viaggiatori stranieri (privati) sono escluse le cessioni art. 71 nei confronti di Città del Vaticano (poiché non è considerato un paradiso fiscale), mentre sono comprese quelle verso S.Marino, poiché paese incluso nella black list del D.M. 4/5/99 Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione (3) Dubbi da chiarire in attesa di un’auspicabile circolare dell’Agenzia delle Entrate Le importazioni: • Sono da considerare oggetto di comunicazione essendo l’IVA, nella maggioranza dei casi, assolta in importazione? • N.B.: non tutte le importazioni riguardano acquisti di beni (es. resi lavorati). • N.B. non tutte le importazioni comportano il pagamento dell’Iva in Dogana (es. immissioni in libera pratica in altro stato membro, plafond e immissioni in depositi Iva). N.B. Il modello non richiama le importazioni ma solo gli acquisti. Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione (4) Le operazioni “NON SOGGETTE AD IVA” sono operazioni “senza Iva” diverse da quelle non imponibili o esenti N.B Si precisa che l’art. 21. co. 6 del DPR n. 633/72 impone comunque la fatturazione (con conseguente obbligo di registrazione e comunicazione) nei seguenti casi: cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (non soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72) prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti IVA comunitari (non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72) Non dovrebbero essere oggetto di comunicazione operazione prive del requisito oggettivo Iva (non cessioni di beni o non prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 2 e 3 del DPR n. 633/72), in quanto non soggette a registrazione ai fini Iva. operazioni prive del requisito territoriali, (l’ emissione della fattura non è obbligatoria ai fini Iva anche se generalmente viene emessa per esigenze amministrative) Rientrano in questa ipotesi anche le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti extra UE, che quindi dovrebbero essere teoricamente escluse dalla comunicazione. N.B. Tale conclusione non è però coerente con la finalità del nuovo adempimento e quindi non convince. Struttura della comunicazione Operazioni oggetto di comunicazione (5) NOTE DI VARIAZIONE Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni (a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esenti o non soggette ad Iva, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi). Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione Sono previsti appositi righi che accolgono l’importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive) Note di variazioni relative ad annualità precedenti Come sopra N.B. Note di variazione qualora fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art.26 del DPR 633/72 Struttura della comunicazione Modalità di invio della comunicazione Esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (o società del gruppo): • Entratel o Fisconline a seconda del numero di sostituiti, per i soggetti residenti; • Entratel, per gli intermediari; • Entratel, per i non residenti identificati direttamente. Sanzioni e ravvedimento Ravvedimento