BANDO PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA Il Direttore Vista la legge 21 Dicembre 1999, n. 508 Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003 che ha approvato il regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n. 508 Visto l’art. 18, comma 1 dello Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara approvata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto dirigenziale n. 31 del 26 Gennaio 2005 Dispone La seguente disciplina per le elezioni della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara Art. 1 (Disposizioni generali per l’elezione dei membri della Consulta degli Studenti) 1. Le elezioni della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara sono indette presso la sede della suddetta istituzione in Via Roma, 1 per i giorni 10/11/12 Dicembre 2008 I seggi elettorali sono aperti dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nei giorni 10/11/12 Dicembre 2008 2. La Consulta degli studenti è composta da 5 membri ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 28/02/03 n. 132. La tornata elettorale ha lo scopo di identificare 5 membri effettivi. In seguito la Consulta degli studenti provvederà alla designazione tra i propri componenti dei rappresentanti in numero di due studenti per il Consiglio Accademico e di uno studente nel Consiglio di Amministrazione. La designazione dei suddetti rappresentanti avviene tramite elezioni separate per ciascun organo di destinazione. Si considerano eletti gli studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 3. Gli eletti nella Consulta degli Studenti, nel Consiglio Accademico e lo studente designato nel Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni a partire dal momento dell’ufficializzazione delle candidature. 1 4. In caso di successive dimissioni o di esclusione dagli studi o di mancata partecipazione e frequenza (secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno della Consulta) ai lavori della Consulta da parte di uno o più dei suoi membri, questi ultimi verranno sostituiti dai primi non eletti; la graduatoria rimarrà quindi valida ai fini dell’identificazione dei succitati sostituti. 5. La Consulta degli Studenti è tenuta a stilare un regolamento interno entro il primo mese di attività ovvero dal momento in cui viene ufficializzata la sua composizione. Il regolamento interno stabilisce i criteri di mantenimento dello status di membro della Consulta per numero di presenze, la frequenza con cui si riunisce la Consulta, le modalità di sostituzione dei rappresentanti nel Consiglio Accademico e di Amministrazione in caso di loro esautorazione dall’incarico e tutto ciò che i membri della Consulta riterranno utile al miglior funzionamento della Consulta stessa in accordo con lo statuto vigente o successivamente modificato e in un clima di legalità. Art. 2 (Criteri di candidabilità e caratteristiche dell’elettorato passivo) 1. Sono eleggibili tutti gli Studenti iscritti all’Accademia in regola con gli esami e con il pagamento delle tasse. Non sono eleggibili gli studenti fuori corso in attesa di dare il solo esame finale e la tesi. 2. Gli studenti che vogliono candidarsi possono farlo individualmente, specificando l’eventuale gruppo di appartenenza. Ogni candidato dovrà raccogliere almeno 20 firme di studenti elettori ai fini della sua candidatura. Le firme sono raccolte avvalendosi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 20/10/98 n. 403, presso la segreteria didattica. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di matricola. Il candidato è obbligato ad indicare nel modulo di autocertificazione se concorre come indipendente o appoggiandosi ad un gruppo organizzato. I moduli per la candidatura vanno presentati alla Segreteria Didattica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 Dicembre 2008. La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti dalla Segreteria, verificherà la regolarità delle candidature e l’accertamento di eventuali cause di ineleggibilità. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione provvederà ad escluderlo dall’elenco dei candidati. Il candidato non è sostituibile. 3. Le candidature ed i programmi elettorali dei candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità verranno ufficializzati e affissi all’albo dell’Accademia a partire dalla mattina del giorno 3 Dicembre 2008 e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. 4. A partire dal giorno 4 Dicembre 2008 i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità potranno far conoscere il proprio programma elettorale tramite una campagna elettorale che si dovrà svolgere nel pieno rispetto della legalità e degli avversari. Il giorno 12 Dicembre 2008, termine ultimo della campagna elettorale, verrà organizzata una assemblea aperta a tutti gli studenti. Lo scopo dell’assemblea è proporre un confronto diretto e conclusivo tra tutti i candidati. 2 Art. 3 (Caratteristiche dell’elettorato attivo) 1. L’elettorato attivo per l’elezione della Consulta studentesca è formato da tutti gli studenti iscritti all’Accademia in regola con gli esami e con il pagamento delle tasse. Art. 4 (Commissioni di seggio) 1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione di seggio composta da tre docenti a cui per l’occasione è aggregato uno studente. I docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, sono designati dal Direttore in carica all’interno della commissione per la valutazione curriculare eletta dal collegio. Lo studente che partecipa alla Commissione di seggio non deve essersi candidato per le elezioni e viene scelto per estrazione tra quegli studenti che si sono proposti per quel ruolo. Il termine ultimo per proporsi come commissario di seggio è fissato per il giorno 3 Dicembre 2008. Entro due giorni il nominativo dovrà essere ufficializzato e iscritto nei documenti ufficiali. 2. La Commissione di seggio, assistita dal Direttore Amministrativo o dal Direttore dei servizi generali, si avvale di un segretario verbalizzante e, all’occorrenza, della consulenza di esperti nelle procedure elettorali. 3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa. 4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse. Art. 5 (Modalità di voto) 1. Il voto è personale, diretto e segreto. 2. Possono essere espresse fino a tre preferenze. 3. Ciascun elettore potrà accedere alla cabina elettorale previo accertamento dell’identità personale tramite libretto accademico o documento sostitutivo equivalente emesso dalle segreterie. 4. L’elettore, per esprimere il proprio voto, si servirà di una scheda elettorale precedentemente controfirmata dai componenti dell’Ufficio Elettorale. Nella scheda elettorale i candidati saranno indicati in ordine alfabetico. Ciascun nominativo dovrà essere affiancato dalla dicitura “INDIPENDENTE” se il candidato si presenta individualmente altrimenti sarà affiancato dal simbolo o dal nome del gruppo di appartenenza. 5. Per esprimere le proprie preferenze l’elettore potrà apporre una croce sul nome o sul simbolo o su entrambi. E’ possibile anche sottolineare o barrare la propria preferenza. Tutti gli altri segni non sono ammessi e invalidano il voto. La votazione viene considerata nulla se il candidato esprime più di tre preferenze. 6. La scheda ripiegata viene inserita, dallo stesso elettore o da un componente la commissione di seggio, nell’apposita urna. 3 Art. 6 (Metodo di elezione) 1. La Consulta degli Studenti risulterà, in prima applicazione composta dai 5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Art. 7 (Modalità di scrutinio) 1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del seggio. Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale. 2. Per le condizioni di validità di voto si rimanda all’articolo 5 comma 5. 3. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare sul sito web e all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Art. 8 (Modalità di pubblicità) 1. La presente delibera viene pubblicata all’albo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, inserita nel sito web ed inviata per posta elettronica a tutte le Accademie di Belle Arti ed all’Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) al fine di garantire la massima diffusione del bando. Carrara, 25 Ottobre 2008 Prot. n. 1511/c1 Il Direttore (Prof. Marco BAUDINELLI) 4