Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Scuola Statale Secondaria di primo grado “Cesare Piva” Distretto XII – Cod. Mecc. RMMM482001 Via Val di Lanzo 187 00141 Roma Tel. 06 8108622 – Fax 06 88386343 Codice fiscale 9 7 1 9 6 9 5 0 5 8 4 [email protected] REGOLAMENTO D’ISTITUTO approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 69/2007-2008 del 20 giugno 2008 Il presente documento si compone di 43 pagine. Il Dirigente Scolastico (Prof. Giovanni Scancarello) A. REGOLAMENTO D’ISTITUTO TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Finalità della scuola 8 ART. 2 Obiettivi del regolamento 8 ART. 3 Composizione del regolamento 9 ART. 4 Modifiche al regolamento 9 TITOLO II VITA DELLA SCUOLA ART. 5 Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola 10 ART. 6 Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi 10 ART. 7 Orario delle lezioni e intervallo 11 ART. 8 Vigilanza 11 ART. 9 Attività extracurricolari 11 ART. 10 Viaggi di istruzione 12 ART. 11 Accesso di operatori esterni 12 ART. 12 Uso del telefono cellulare e di ogni altra apparecchiatura tecnologica 12 TITOLO III USO E GESTIONE DI SPAZI, LABORATORI, PALESTRA E INFRASTRUTTURE ART. 13 Strutture ART. 14 Infrastrutture 13 13 ART. 15 Comunicazione via Internet 13 ART. 16 Utilizzo degli altri spazi 13 ART. 17 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 13 ART. 18 Regolamenti dei laboratori 13 ART. 19 Palestra 14 ART. 20 Biblioteca 14 ART. 21 Aula multifunzionale 15 ART. 22 Aula informatica 15 ART. 23 Mensa 15 Pagina 2 di 2 TITOLO IV RAPPORTI SCUOLA – STUDENTI – GENITORI ART. 24 Uso del libretto delle comunicazioni alla famiglia 16 ART. 25 Rapporti con le famiglie 16 ART. 26 Firma per presa visione ART. 27 Deleghe 17 17 ART. 28 Ricevimento dei genitori 17 ART. 29 Compiti a casa 17 ART. 30 Segreteria 17 ART. 31 Notificazioni a mezzo SMS oppure mail (da richiedere all’atto dell’iscrizione) 18 ART. 32 Privacy 18 TITOLO V ORGANI COLLEGIALI ART. 33 Consiglio di Istituto ART. 34 Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente 19 19 ART. 35 Giunta esecutiva 19 ART. 36 Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria 19 ART. 37 Seduta straordinaria 19 ART. 38 Avviso di convocazione del Consiglio 20 ART. 39 Ordine del giorno 20 ART. 40 Sedute del Consiglio di Istituto 20 ART. 41 Diritti e doveri dei membri del Consiglio 20 ART. 42 Pubblicità degli atti ART. 43 Commissioni 21 21 ART. 44 Mozioni e proposte conclusive 21 ART. 45 Invito di esperti esterni 21 ART. 46 Pubblicità delle sedute ART. 47 Decadenza per dimissioni o per sfiducia 22 22 ART. 48 Consigli di classe 22 ART. 49 Collegio dei docenti 22 ART. 50 Assemblea di classe 23 ART. 51 Comitato di valutazione dei docenti 23 ART. 52 Assemblea dei genitori 23 ART. 53 Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali 23 Pagina 3 di 3 TITOLO VI COMPONENTI DELLA SCUOLA ART. 54 Studenti e studentesse 25 ART. 55 Docenti 26 ART. 56 Genitori 28 ART. 57 Personale ATA 29 ART. 58 Dirigente scolastico 30 ART. 59 DGSA 30 ART. 60 Personale amministrativo 31 ART. 61 Esperti esterni 31 TITOLO VII SICUREZZA DELL’ISTITUTO ART. 62 Divieto di fumare Pagina 4 di 4 32 B. REGOLAMENTO DISCIPLINA TITOLO I PARTE GENERALE Art. 1 Premessa 33 Art. 2 Finalità dei provvedimenti disciplinari 33 Art. 3 Doveri dello studente 33 Art. 4 Ammonimenti e richiami 34 Art. 5 Mancanze disciplinari 34 Art. 6 Responsabilità disciplinare 35 Art. 7 Altre responsabilità 35 TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI Art. 8 Generalità 36 Art. 9 Adozione e natura dei provvedimenti 36 Art. 10 Tipi di sanzioni disciplinari 37 Art. 11 Circostanze attenuanti ed aggravanti 37 Art. 12 Conversione delle sanzioni disciplinari 37 Art. 13 Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 38 Art. 14 Impugnazioni - Organo di garanzia interno alla scuola (OGI) - Organo di garanzia regionale (OGR) 14 Art. 15 Organo di garanzia interno (OGI) 39 Art. 16 Organi competenti ad irrogare le sanzioni 39 Art. 17 Patto educativo di corresponsabilità 40 TITOLO III SCHEMA SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Art. 18 Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza 41 Art. 19 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per: a) un periodo non superiore a 15 giorni b) un periodo commisurato alla gravità del reato consumato ovvero al permanere della situazione di pericolo, in deroga al precedente punto a) c) esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico 41 Art. 20 Organo competente ad irrogare la sanzione 41 Art. 21 Conversione della sanzione 41 Art. 22 Norme procedurali 42 Art. 23 Impugnazioni 42 Pagina 5 di 5 C. FONTI NORMATIVE CARTA DEI SERVIZI (DPCM 7.6.1995 in attuazione D.L. 163/1995 conv. Legge 11 luglio1995, n. 273) Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (novellato dal DPR 21.11.2007, n. 235) CODICE CIVILE Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori Art. 317 Impedimento di uno dei genitori Art. 317 bis Esercizio della potestà Art. 320 Rappresentanza e amministrazione CODICE PENALE Art. 731 Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori Art. 97 Minore degli anni 14 – Imputabilità – Art. 98 Minore degli anni 18 Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale1 CODICE PROCEDURA PENALE Art. 331 1 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio La qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico caratterizzata dalla manifestazione di volontà della PA e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. A loro sono devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni e di incidere, in tal modo, sul destino scolastico degli stessi (6587/1991, Rv 187436) Pagina 6 di 6 D. ALLEGATI 1. Patto educativo di corresponsabilità 2. Regolamento delle uscite e viaggi d’istruzione 3. Sicurezza 626 4. Tutela dati personali (privacy) 5. Divieto di fumare Pagina 7 di 7 REGOLAMENTO DI ISTITUTO TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Finalità della scuola La scuola media, nota al nuovo ordinamento come scuola secondaria di primo grado, secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva". La scuola media è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione, formazione e istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della cittadinanza e di contribuire al loro sviluppo. E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni. E' una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. La scuola media, oggi scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. E' una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. ART. 2 Obiettivi del regolamento Obiettivo del regolamento è di consentire un ordinato ed efficace svolgimento della vita della scuola secondo i principi fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche ed attuare una reale gestione unitaria, riconoscendo in principio e in pratica il diritto dovere di ciascuno a adottare e perseguire comportamenti coerenti con il regolamento e l'ordinamento democratico della società. Pagina 8 di 8 ART. 3 Composizione del regolamento Il regolamento è costituito dalle norme contenute nei presenti titoli ed articoli ed integrato dal patto educativo di corresponsabilità, dalla carta dei servizi, nonchè dagli allegati indicati nel presente documento ed al termine del medesimo riportati. Detti documenti, a mente dell’art. 6 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti” modificato con D.P.R. 21/11/2007, n. 235, sono consegnati in copia alle famiglie all’atto dell’iscrizione. ART. 4 Modifiche al regolamento Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Pagina 9 di 9 TITOLO II VITA DELLA SCUOLA ART. 5 Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all'uscita, nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, coadiuvato dal personale collaboratore scolastico. La vigilanza è esercitata nei modi di cui al seguente art. 8. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di accedere ai piani e alle aule se non preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico o dal referente di plesso. E' vietato l'accesso degli alunni nella scuola prima del suono della campana. E' vietata l'entrata degli alunni dopo la fine delle lezioni, se non accompagnati da un docente, ovvero da un collaboratore scolastico. L'ingresso a scuola degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, quello degli alunni all'ora concordata di inizio lezioni. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso del docente uscente o entrante e comunque sempre sotto la loro diretta sorveglianza, ovvero quella di un collaboratore scolastico. Durante i trasferimenti in palestra, in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare senza attardarsi il cambio d'aula, fermo restando che il docente subentrante ne è il diretto responsabile. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta, verificata la sorveglianza al piano da parte di un collaboratore scolastico Il docente, fatte salve le necessità, non consentirà l’uscita dall’aula quando questa sia pretestuosa, strumentale ovvero procastinabile al termine della lezione in corso. Qualora lo ritenesse utile, l’insegnante informerà i genitori con un appunto sul diario. Le assenze dovute a malattia ovvero infortunio di 5 giorni o più, festivi inclusi, devono essere giustificate con certificato medico redatto dal medico curante. Per le malattie esantematiche, infettive o contagiose occorre la prescritta certificazione della ASL. Per le altre assenze, non dovute a malattia pari o superiore a 5 giorni, è necessario una dichiarazione preventiva della famiglia da consegnare al coodinatore. ART. 6 Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi In caso di sciopero il Dirigente Scolastico si impegna ad avvertire le famiglie con una comunicazione scritta sull’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, che libera la scuola da ogni responsabilità. Alle ore 8,00 del giorno interessato dall’astensione, saranno ammessi tutti gli alunni. Spetterà quindi ai genitori verificare la possibilità di accedere alle lezioni. Pagina 10 di 10 E' possibile che gli alunni presenti siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In caso di circostanze eccezionali il Dirigente Scolastico trasmette immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli alunni. ART. 7 Orario delle lezioni e intervallo L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico. Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie aule e uscire due maschi e due femmine alla volta per andare al bagno. E' vietato passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi. L'intervallo è previsto di norma dalle ore 10:45 alle ore 11:00. La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora precedente. L’uso dei servizi igienici e le uscite temporanee dall’aula sono subordinati all’assenso del docente che, di volta in volta, valuterà la reale necessità ed indifferibilità. ART. 8 Vigilanza La vigilanza rappresenta la condizione minima di svolgimento del servizio di istruzione ed è esercitata da tutto il personale della scuola. Dall’ingresso e sino all’uscita la scuola è responsabile della vigilanza che esercita con il vincolo della assoluta continuità; il personale scolastico non è responsabile degli alunni che sostano al di fuori dell’edificio, ivi compresa l’area antistante l’ingresso. Non fanno eccezione le attività extracurricolari in orario extrascolastico. Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi fra i piani e nei piani da soli, e di comportarsi in maniera rischiosa per la propria e/o altrui incolumità. La vigilanza deve ritenersi estesa anche nelle uscite autorizzate. E’ assolutamente vietato a chiunque eserciti in aula funzioni docenti o vigilanti di invitare gli alunni a lasciare la classe per motivi disciplinari. Gli obblighi di vigilanza da parte dei genitori, dei docenti e del personale scolastico sono affermati in principio dagli art. 2043 del C.C. e 591 del C.P. che impongono a ciascuno, a fianco dell'obbligo in educando, l'obbligo in vigilando dei minori. ART. 9 Attività extracurricolari I principi e le regole che valgono per la regolamentazione della vita scolastica nei tempi tradizionalmente dedicati alla didattica, come le ordinarie lezioni antimeridiane, si applicano per analogia alle attività programmate dalla scuola e svolte in orario extrascolastico. I corsi realizzati nelle sessioni di lavoro a integrazione del tempo scolastico sono accessibili dagli alunni sulla base dei seguenti criteri: − per i corsi di recupero e gli sportelli disciplinari, sulla base delle valutazioni e delle decisioni del consiglio di classe espresse in sede di valutazione periodica o di scrutinio − per le attività di potenziamento sulla base del giudizio orientativo e Pagina 11 di 11 − − − della valutazione degli apprendimenti che deve interessare preferibilmente i livelli da “buono” in su per le attività educative e di ampliamento del curricolo per lo sviluppo di competenze trasversali, come le iniziative teatrali, i cineforum, le lezioni-conferenze ecc. il coinvolgimento degli alunni deve essere il più generalizzato possibile e deve rivolgersi di tutti e tre i plessi scolastici le attività extracurricolari possono essere svolte anche durante la sessione antimeridiana delle lezioni, nell'ambito della quota autonoma del curricolo, e fanno parte a pieno titolo dell'offerta formativa della scuola, anche contando sulla docenza di esperti esterni mancanze e comportamenti non adeguati alle aspettative di impegno e di lavoro dei corsi comportano l’esclusione dall'attività. ART. 10 Viaggi di istruzione Le uscite, i viaggi e le visite di istruzione sono regolamentate ai sensi dell'allegato 2 ”Regolamento viaggi e uscite di istruzione". ART. 11 Accesso di operatori esterni L'accesso a scuola da parte di operatori esterni autorizzati, avviene con la preliminare identificazione e registrazione della persona che consegna un documento al personale addetto all'ingresso e ritira il passi da tenere in manera ben visibile. Al termine l’operatore restituisce il cartellino, ritira il documento e sottoscrive il registro, riportando l’orario di uscita accanto a quello d’entrata. ART. 12 Uso del cellulare e di ogni altra apparecchiatura tecnologica A tutte le componenti, nessuna esclusa, è assolutamente vietato usare o tenere acceso a scuola il telefono cellulare e ogni altra apparecchiatura tecnologica non preventivamente autorizzata. In caso di inadempienza, l’apparecchiatura non potrà essere ritirata all’alunno che sarà invece tenuto a conservarla spenta nella propria cartella. In tale evenienza l’azione disciplinare è obbligatoria. L’uso del cellulare è vietato dalla disposizioni riportate in allegato al presente regolamento. Può essere invece usata gratuitamente l’utenza fissa della scuola per segnalare un malessere fisico o per altre motivate esigenze. Alla medesima utenza potranno far riferimento le famiglie per necessità straordinarie. Anche per le dimententicanze degli studenti, è vietato usare il telefono dell’istituto. Pagina 12 di 12 TITOLO III USO E GESTIONE INFRASTRUTTURE DI SPAZI, LABORATORI, PALESTRA E ART. 13 Strutture Nella scuola sono istituiti: biblioteche, laboratori disciplinari/educativi, informatici, linguistici, aule video-cineforum, teatro. Deve essere tenuto un archivio aggiornato delle opere in dotazione ai plessi. Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento. ART. 14 Infrastrutture Tecnologie, cablaggi e reti di trasmissione dati sono protette da sistemi firewall in rete locale e in uscita/entrata su internet. L'impiego delle stesse è tracciabile. Qualsiasi utilizzo improprio, indebito e lesivo delle infrastrutture tecnologiche configura comportamento sanzionabile ai sensi di questo regolamento e in casi più gravi anche nelle competenti sedi civili e penali. ART. 15 Comunicazione via Internet L'utilizzo del sito web della scuola concorre a migliorare il servizio di informazione e comunicazione esterna e l'offerta formativa laddove vengano utilizzati media (giornalino on line della scuola, il sito della biblioteca della scuola, dei laboratori ecc.) per finalità didattiche ed educative. Per questo la scuola affiderà il servizio di gestione delle autorizzazioni di accesso ad un amministratore individuato fra il personale interno o all'occorrenza ad un esperto esterno, nominandolo responsabile dei servizi informativi di Istituto. ART. 16 Utilizzo degli altri spazi Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali vedi artt. 18 e 21 ART. 17 Conservazione delle strutture e delle dotazioni. Ogni laboratorio di ciascun plesso ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo. ART. 18 Regolamenti dei laboratori I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature ed altro. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per Pagina 13 di 13 l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. Resta inteso che gli accessi dovranno essere registrati cronologicamente. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente la situazione in Direzione per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli studenti, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e di assistenza agli alunni. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. ART. 19 Palestra Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle attrezzature sportive è riservato agli alunni e al personale docente, che avranno cura di rimettere a posto gli attrezzi. L'uso della palestra è regolato da un orario interno esposto in ogni plesso. Le associazioni esterne che, su deliberazione del Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, avranno accesso alla palestra e all'uso delle attrezzature in orario extrascolastico, sono tenute a vigilare sull'integrità degli arredi, dei locali e delle condizioni igieniche. ART. 20 Bibilioteca L'attività della biblioteca scolastica è ispirata ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da garantire la promozione della lettura e il sostegno delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. Le sue raccolte sono suddivise in: - testi e sussidi didattici (VHS, CDROM, DVD) destinati all'aggiornamento professionale e al supporto delle attività curricolari ed extracurricolari - testi di letteratura italiana e straniera, scienze naturali, arte, storia, geografia, religione ecc. destinati alla lettura, all'esplorazione e alla raccolta di informazioni, alle attività di gruppo, alla socializzazione dei materiali prodotti a scuola. L'accesso è consentito al personale docente e non docente, a tutti gli alunni e, al di fuori dell'orario scolastico, ai genitori. Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad un docente, la gestione dei servizi di prestito e consultazione delle raccolte della biblioteca, secondo tempi e orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e in base alle disponibilità finanziarie del fondo d'istituto. La biblioteca centrale resta aperta il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Pagina 14 di 14 ART. 21 Aula multifunzionale La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire con congruo anticipo. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. ART. 22 Aula informatica L'accesso all'aula è consentito al personale docente e non docente. L'uso da parte degli alunni è previsto esclusivamente per scopi didattici e sotto la vigilanza e la guida di un docente secondo tempi e orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e in base alle esigenze delle singole attività curricolari. Al fine di favorire la massima efficienza e la tutela del patrimonio scolastico, ogni docente s'impegna a comunicare l’orario di inizio e di conclusione della lezione nell'aula, con apposita modulistica; altresì dispone l'uso di ogni PC attribuendo ad ogni alunno o coppia di alunni una postazione numerata. Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad un docente la gestione dell'aula. ART. 23 Mensa Ogni anno è costituita una commissione mensa, formata da 2 genitori per plesso al fine di controllare la qualità ed il servizio offerto. Tale commissione provvederà a stilare per il Consiglio di Istituto, una relazione dei controlli effettuati Pagina 15 di 15 TITOLO IV RAPPORTI SCUOLA - STUDENTI – GENITORI ART. 24 Uso del libretto delle comunicazioni alla famiglia. Insieme al libretto delle giustificazioni la scuola consegnerà il libretto delle comunicazioni alla famiglia per consentire ai docenti di tenere costantemente aggiornati i genitori. E’ previsto che ogni comunicazione sia controfirmata dal genitore e restituita al docente che l’ha redatta. Il documento è custodito dalla scuola ed ha validità annuale. ART. 25 Rapporti con le famiglie I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: a) nel consiglio di classe b) nell'assemblea di classe e) nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola d) nel consiglio di Istituto, in qualità di membri e come uditori I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del libretto delle comunicazioni alla famiglia. I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: − nel mese di dicembre/gennaio, incontri con le famiglie degli scolari alle classi V elementare per presentare l’offerta scolastica con conseguente illustrazione del P.O.F. − nel mese di giugno, incontri con le famiglie degli iscritti alle classi prime medie per perfezionare l'informazione, consentire la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, la sottoscrizione di autorizzazioni e liberatorie, nonché il deposito di documenti necessari all’avvio dell'anno scolastico − all’inizio di ogni anno scolastico, incontri nei Consigli delle classi prime per illustrare le schede di valutazione dell'alunno e per la programmazione didattica. Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale della scuola − incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa del I e II quadrimestre, la situazione della classe e le problematiche educative degli adolescenti − incontri individuali docenti-genitori per due ore al mattino ogni mese secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti − incontri individuali in due pomeriggi di ricevimento generale − incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente con i docenti − incontri per la consegna delle schede di valutazione − incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti − incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola secondaria di secondo grado La scuola si impegnerà a implementare progressivamente innovazioni anche tecnologiche nel campo della comunicazione scuola famiglia. Pagina 16 di 16 I genitori affidatari e coaffidatari sono invitati a consegnare in segreteria copia della documentazione relativa al dispositivo del giudice tutelare, ovvero autodichiarazione sostitutiva. ART. 26 Firma per presa visione I genitori dovranno firmare per presa visione i risultati delle verifiche svolte in classe trascritti sul libretto delle comunicazioni. Deve inoltre essere loro premura prestare la massima attenzione alle comunicazioni che la scuola trasmette alle famiglie, sia per mezzo del libretto scolastico, sia, molto frequentemente, attraverso avvisi a stampa. Sarà cura di entrambi i genitori, soprattutto se separati, rendere edotto l'altro coniuge del contenuto degli avvisi e ciò al fine di garantire il rispetto e la garanzia di esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori. ART. 27 Deleghe I genitori sono responsabili dei figli nei confronti dei quali hanno l’obbligo di esercitare direttamente un’adeguata e costante assistenza e vigilanza. A tal fine nessuno può sostituirsi a loro. E’ consentito però delegare familiari o persone di fiducia nelle forme previste. I genitori che intendessero avvalersi della delega dovranno ritirare l’apposito modulo e sottoscriverlo personalmente in segreteria. Nei casi di separazione o di qualsiasi altra situazione analoga assimilabile, la delega deve essere rilasciata da entrambi gli esercenti la potestà. È assolutamente vietato richiedere l’affidamento dei minori senza esibire un documento di identità e senza aver preliminarmente riscontrato la conoscenza tra il minore e la persona convenuta. La delega è ammessa a favore di una o più persone ma deve essere scritta e a titolo liberatorio per la scuola che è sollevata da qualsiasi responsabilità. ART. 28 Ricevimento dei genitori I docenti ricevono in orari stabiliti; è possibile concordare un appuntamento in momenti diversi dalle lezioni ma in orario scolastico e mediante richiesta scritta al docente. Il ricevimento dei genitori si articola di norma in colloqui antimeridiani (individuali) e pomeridiani, il cui calendario è fornito all’inizio dell’anno scolastico e, comunque, affisso all’Albo di ogni plesso. ART. 29 Compiti a casa La giusta misura nell'assegnazione delle lezioni e dei compiti a casa è rimessa al buon senso dei docenti ed al livello di reciproca informazione esistente. Di norma agli alunni non sono assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa dal giorno prefestivo a quello successivo alla festività. Art. 30 Segreteria La segreteria amministrativa riceve il pubblico in orari comunicati con appositi avvisi. L'Ufficio di Direzione riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, che in orari prefissati e comunicati. Pagina 17 di 17 Art. 31 Notificazioni a mezzo SMS oppure mail (da richiedere all’atto dell’iscrizione) All’atto dell’iscrizione i genitori potranno indicare un indirizzo di posta elettronica al quale la scuola, a tutti gli effetti di legge, notifica le comunicazioni. Art. 32 Privacy Si rimanda alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al Documento programmatico per la sicurezza distribuito in estratto alle famiglie all’atto dell’iscrizione alla scuola e pubblicato all’Albo Pagina 18 di 18 TITOLO V ORGANI COLLEGIALI ART. 33 Consiglio di Istituto Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento agli art.8-10 dello stesso Dlgs. 297/94. ART. 34 Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente Dopo aver esperito i tentativi di cui all'art.10 del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 a parità di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima lista. Il Consiglio individua anche un segretario fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. ART. 35 Giunta esecutiva La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 ed è presieduta dal Dirigente scolastico. Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno due membri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza. Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G. ART. 36 Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Direzione della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri). Nel restante periodo dell'anno, la convocazione ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei membri. ART. 37 Seduta straordinaria Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta: 1. da almeno 1/3 dei suoi membri 2. dalla Giunta Esecutiva 3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi 4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai Consigli di classe 5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata annuale. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il termine indicato nella richiesta. Pagina 19 di 19 ART. 38 Avviso di convocazione del Consiglio L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5 gg. prima della riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima. L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'Albo della scuola. L’avviso di convocazione potrà avvenire anche in posta elettronica con mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione ART. 39 Ordine del giorno L'O.d.G., formulato dal Presidente deve sempre tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto. ART. 40 Sedute del Consiglio di Istituto Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati. Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta, l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi (il voto "espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario da lettura del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica. ART. 41 Diritti e doveri dei membri del Consiglio I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in dotazione alla segreteria. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente scolastico informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di legge. Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente, se eletto, ovvero il segretario, lo sostituisce a tutti gli effetti. Pagina 20 di 20 ART. 42 Pubblicità degli atti Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg. Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste dell'interessato. ART. 43 Commissioni Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per la conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione di successive deliberazioni. La Commissione è formata da un numero variabile di membri scelti fra i componenti del Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore. La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o al Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività. ART. 44 Mozioni e proposte conclusive Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e modalità per la trattazione di un determinato argomento o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, firmate e fatte pervenire al Presidente. Il Presidente incarica quindi il proponente o uno di essi a leggere e illustrare brevemente la mozione e la proposta conclusiva secondo l'ordine di presentazione e le allega al verbale. Ciascuna mozione o proposta conclusiva è infine posta in votazione con le modalità predette e secondo l'ordine di presentazione. Il risultato delle votazioni sulle mozioni è riportato nel verbale mentre il testo delle proposte conclusive è trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti. ART. 45 Invito di esperti esterni Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare: a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 D. Lgs 297 del 16/4/94) b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti delle OO. SS. Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate al Dirigente scolastico. Il parere del Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere finanziario per la scuola. Pagina 21 di 21 ART. 46 Pubblicità delle sedute La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme: − alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso e nei consigli di classe − alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone − le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per 10 giorni ART. 47 Decadenza per dimissioni o per sfiducia Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico a seguito di dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto. ART. 48 Consigli di classe Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico e si riunisce, di regola, una volta al mese e/o ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o il presidente. E’ convocabile in seduta tecnica (solo docenti) o plenaria (con i rappresentanti dei genitori). La partecipazione dei rappresentati dei genitori è prevista in modo da consentire la massima frequenza possibile e deve avvenire per non meno di 20 minuti a seduta, secondo un calendario e un'agenda degli impegni tempestivamente comunicata a tutti i consiglieri e ai rappresentanti dei genitori. ART. 49 Collegio dei docenti Ha durata annuale. E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti: − elabora il POF sulla base degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto − ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la progettazione curricolare al fine di adeguare il curricolo formativo alle specifiche esigenze ambientali, fatti salvi i livelli essenziali di prestazione. La programmazione dell’attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione curricolare approvata dal collegio dei docenti − provvede alla formazione delle classi sulla base delle indicazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto − valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica Pagina 22 di 22 per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica − provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe in plenaria e alla scelta dei sussidi didattici nel rispetto dei limiti economici imposti − adotta iniziative di sperimentazione − promuove iniziative di aggiornamento e di formazione dei docenti dell’Istituto − esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni nei confronti dei quali sono stati già adottati provvedimenti disciplinari. Il collegio dei docenti si riunisce ordinariamente ogni due mesi e ogni qualvolta ci siano problematiche da trattare e/o in via straordinaria. Il collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico tramite comunicazione scritta in cui risulti l'ODG della seduta. ART. 50 Assemblea di classe All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle singole classi è disposta dal Dirigente scolastico. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto dall'art. 437 del DPR 31/5/74, n. 416 ART. 51 Comitato di valutazione dei docenti E’ formato dal Dirigente scolastico, da 3 docenti quali membri effettivi, e da 2 docenti quali membri supplenti. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti. Le funzioni del Comitato sono stabilite dall’art. 11 del D.Lgs 297/1994 ART. 52 Assemblea dei genitori Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere un Comitato dei genitori. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Il diritto di assemblea è sancito dall’art. 15 del D. Lgs. 297/94 ART. 53 Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuite dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri Organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate, sugli indirizzi assunti e sulla reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli Organi collegiali che più direttamente sono interessati alla formulazione di proposte relative all'attività Pagina 23 di 23 didattica ed alla eventuale sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti) dovranno programmare, in relazione alle competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel tempo Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri Organi entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale adattamento del calendario scolastico Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali Pagina 24 di 24 TITOLO VI COMPONENTI DELLA SCUOLA ART. 54 Studenti e studentesse Gli alunni: 1. sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile 2. sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe 3. entrano a scuola secondo l’orario stabilito e i ritardi vengono annotati sul registro di classe e devono essere giustificati dai genitori il giorno successivo 4. devono portare quotidianamente il libretto delle comunicazioni che è il mezzo di informazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Colui che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, possono essere inviate comunicazioni scritte alle famiglie 5. non possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto delle comunicazioni e prendere personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento) 6. al cambio del docente, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule 7. possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità 8. durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...) e devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici 9. utilizzano i servizi in modo corretto e rispettando ogni norme di igiene e pulizia Pagina 25 di 25 10. sono puniti con severità se responsabili di episodi di violenza, sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri 11. utilizzano gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnalano in Direzione i nominativi degli alunni o le classi inadempienti 12. sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola 13. gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di educazione motoria devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia 14. sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti 15. sono responsabili dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocano guasti al materiale e o alle suppellettili sono tenuti a risarcire i danni 16. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. La scuola, attraverso le persone preposte, si fa carico di illustrare alla classe ed alle famiglie il POF e recepisce osservazioni e suggerimenti che sono posti all'analisi e alla discussione degli organi competenti I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione La valutazione è sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento ART. 55 Docenti 1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni 2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata presentazione della giustificazione. Qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnala in Direzione il nominativo 3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe 4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito con l’indicazione della persona con cui si è allontanato Pagina 26 di 26 5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo da inserire nel registro di classe e sul registro personale. Gli indirizzi e i numeri telefonici sono disponibili in segreteria 6. Indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti 7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli 8. Durante l'intervallo vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi 9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega per la vigilanza 10. In occasione di uscite, per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse 11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi 12. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita 13. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza 14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ed altro. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi ecc) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti 15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza 16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni 17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono rimuoverlo prontamente, ovvero circoscriverlo. Immediata comunicazione è inoltrata al DS 18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati per essere risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo 19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e costruttivo 20. Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati 21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro Pagina 27 di 27 22. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che saranno svolte 23. I registri devono essere compilati in ogni parte e rimanere nel cassetto personale 24. Gli insegnanti presenti a mensa vigilano affinchè gli alunni rispettino un’adeguata igiene personale, come ad esempio lavarsi le mani e, durante il pranzo, ne assicurano un corretto e civile comportamento 25. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita ART. 56 Genitori I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori hanno l’obbligo di: a. insegnare ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale b. stabilire rapporti corretti con i professori, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto delle comunicazioni alle famiglie d. partecipare con regolarità alle riunioni previste e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate g. sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa h. educare ad un comportamento corretto durante la mensa. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e i giorni previsti per i colloqui informativi o quando sia fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invia alle famiglie degli alunni una convocazione scritta. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze improcrastinabili. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si astengono dall'intrattenersi con i genitori durante le lezioni anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle previste ore di ricevimento dei docenti. Pagina 28 di 28 ART. 57 Personale ATA In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi secondo le disposizioni e la formazione ricevuta. I collaboratori scolastici, fermo restando quanto previsto dal CCNL: a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro b. vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni c. sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo e. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali h. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione i. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza validi motivi, sostano nei corridoi j. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo del docente k. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno l. evitano di parlare ad alta voce m. non utilizzano, come gli altri, i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. n. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili o. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate p. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico q. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola r. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio s. sorvegliano l'uscita delle classi sino al portone principale, prima di dare inizio alle pulizie. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano sempre l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi. Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, è portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il Pagina 29 di 29 docente dell'ora provvede alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti devono controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: a. che tutte le luci siano spente b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita. ART. 58 Dirigente scolastico Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della Istituzione scolastica di cui ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa. Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. Favorisce la collaborazione, l’informazione, la comunicazione e la documentazione. Promuove interventi per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Assicura l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica. Realizza il programma annuale nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui al D.Lgs. 165/2001 e Legge 59/1997; presenta periodicamente motivate relazioni al Consiglio d’Istituto al fine di garantire la più ampia informazione. Svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto. ART.59 DGSA Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. Pagina 30 di 30 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.Lgs 2/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle funzioni organizzative e amministrative. ART. 60 Personale amministrativo Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Non può utilizzare, come gli altri, i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. Il personale collabora attivamente con i docenti. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti scolastiche. ART. 61 Esperti esterni Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare: - a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art. 10 D.Lgs. 297 del 16/4/1994); - i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo; - i rappresentanti delle OO. Sindacali Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe sono presentate al Dirigente scolastico. Il parere del Consiglio d'Istituto è vincolante. Pagina 31 di 31 TITOLO VII SICUREZZA DELL’ISTITUTO Si rimanda al decreto legislativo n. 81/2008 e alle relative procedure e disposizioni già diramate e affisse agli Albi. ART. 62 Divieto di fumare Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dai provvedimenti qui di seguito cronologicamente elencati: a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in G.U. 5 dicembre 1975, n. 322) b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in G.U. 15 gennaio 1996, n. 11) c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in G.U. 29 dicembre 2001, n. 301) d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in G.U. 20 gennaio 2003, n. 15) e) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in G.U. 29 dicembre 2003, n. 300) f) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 convertito in legge 27 dicembre 2004 n. 306 g) accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 h) circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati, che siano indifferentemente aperti al pubblico od ad altri utenti, ivi compresi tra questi i colleghi che si trovino nei medesimi locali per l’espletamento della propria attività lavorativa. La norma estende il divieto, inoltre, ai locali destinati al semplice transito di personale, agli ascensori, ai corridoi, alle sale d’attesa, ai servizi igienici, ai bar, alle mense e anche agli autoveicoli di proprietà dello Stato. Il personale tutto della scuola, insieme alle famiglie, opera in sinergia al fine di garantire non solo il rispetto della vigente normativa ma soprattutto la salute degli alunni, anche al fine di una azione educativa integrata e completa. Pagina 32 di 32 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA TITOLO I – PARTE GENERALE Art. 1 Premessa 1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. E’ una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 3. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia redatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 4. La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 6. L’inosservanza a tali principi comporta la necessaria adozione di provvedimenti disciplinari Art. 2 Finalità dei provvedimenti disciplinari I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Art. 3 Doveri dello studente Ogni studente deve: 1. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 2. Partecipare e frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio, a scuola e a casa 3. Rispettare in maniera assoluta tutte le componenti della scuola 4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme e dai regolamenti, nonché i divieti di fumare e di usare i telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo elettronico durante la permanenza a scuola. Pagina 33 di 33 5. Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli arredi ed ogni sussidio didattico, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Promuovere e favorire i rapporti tra tutti, respingendo ogni discriminazione per motivi riguardanti convinzioni religiose, politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza o sesso 7. Adempiere ai doveri di solidarietà 8. Rispettare la libertà di tutti e difendere ogni principio democratico 9. Essere leali e sinceri 10. Bandire la violenza ed ogni azione che possa tentare o mettere in pericolo l'incolumità di chiunque 11. Favorire la comunicazione tra la scuola e le famiglie 12. Usare un linguaggio e tenere un comportamento sempre appropriato, evitare di trascendere anche nei momenti di collettività e tenere un abbigliamento ed un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico 13. Dimostrare ricettività alle sollecitazioni ed ai richiami verbali rivolti dai docenti e dal personale ATA 14. Rispettare l’igiene personale ed aver cura della propria persona 15. Aver riguardo per i diritti degli altri, anche della privacy Art. 4 Ammonimenti e richiami 1. Le sanzioni disciplinari, per quanto possibile, devono essere precedute da interventi correttivi che prevengano l’applicazione di provvedimenti disciplinari in senso stretto. Detti interventi, pertanto, non costituiscono sanzioni ma rappresentano sollecitazioni che il docente rivolge allo studente, con finalità di stimolo. 2. Tali strumenti sono: a. Richiamo verbale b. Ammonimento scritto sul libretto delle comunicazioni alla famiglia c. Ammonimento sul registro di classe 3. Il richiamo è una nota di biasimo verbale senza particolari conseguenze. 4. Per gli interventi di cui ai punti 2 b) e 2 c), invece, il docente: − censura lo studente e gli illustra la mancanza avvertendolo delle conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione; − annota l’ammonimento nel libretto delle comunicazioni alla famiglia ovvero nel registro di classe in maniera sintetica e motivata − a seconda dei casi e della gravità informa anche il DS − notifica immediatamente l’ammonimento ai genitori che, entro tre giorni, lo restituiranno firmato al docente che l’ha comminato. In difetto, il dirigente scolastico notifica la mancanza al domicilio dei genitori ovvero convoca i genitori Art. 5 Mancanze disciplinari 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso tutti gli operatori della scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: devono inoltre attenersi al regolamento dell’istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente documento. Pagina 34 di 34 2. Costituiranno gravi mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, culturale, stato di salute, razza e sesso. 3. Non di meno saranno considerati gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Art. 6 Responsabilità disciplinare 1. La responsabilità disciplinare è personale e nessuna sanzione riferita al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 2. Ogni alunno può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto dai professori in servizio a scuola. 3. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che ivi svolgano attività a qualsiasi titolo. Art. 7 Altre responsabilità Per le violazioni diverse da quelle disciplinari il dirigente scolastico, in virtù dei poteri conferiti, ha l’obbligo di attivare ogni altro procedimento, anche legale Pagina 35 di 35 TITOLO II - SANZIONI DISCIPLINARI Art. 8 Generalità 1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 2. Le sanzioni sono personali, temporanee, proporzionate alla infrazione, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, tendono alla riparazione del danno. 3. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 4. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto e sono sempre adeguatamente motivate e notificate ad entrambi gli esercenti la potestà (art. 316 c.c. e segg.); esse sono comminate con inderogabile e necessaria tempestività. 6. Gli studenti nel corso delle lezioni non possono essere allontanati dalla classe per nessun motivo disciplinare. Art. 9 Adozione e natura dei provvedimenti 1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe in plenaria, mentre quelle che prevedono l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio di istituto. 2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni. 3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica 4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 2, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 3 5. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 4, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è Pagina 36 di 36 costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico 6. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato 7. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola 8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni Art.10 Tipi di sanzioni disciplinari 1. Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo variabile Art.11 Circostanze attenuanti ed aggravanti 1. Sono elementi che mitigano l’entità della sanzione: − aver ammesso la colpa e mostrato pentimento − aver risarcito il danno cagionato − aver richiesto di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 2. Sono elementi che inaspriscono la sanzione: − la recidiva (essere stato già sanzionato per la medesima violazione) − la reiterazione (ripetere una mancanza della medesima indole) − il concorso con altro/i − aver favorito l’impunità − aver agito per motivi abietti o futili, ovvero con violenza o pericolo per sé e per gli altri 3. Fermo è il principio di uguaglianza nel trattamento Art.12 Conversione delle sanzioni disciplinari 1. L’Organo che commina la sanzione offre la possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio. 2. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso 3. Le sanzioni alternative non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione e possono consistere in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 4. La conversione della sospensione può comportare la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica Pagina 37 di 37 Art.13 Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 1. Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza del genitore. 2. L’Organo competente per la sanzione, se necessario, può ascoltare anche in contraddittorio i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento. In tal caso è necessario che un terzo dei componenti esprima voto favorevole. Art.14 Impugnazioni. Organo di garanzia interno alla scuola. Organo di garanzia regionale 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia Interno (OGI) alla scuola, istituito e disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori, che decide nel termine di dieci giorni 2. L’Organo di Garanzia è composto da un docente, ovvero un supplente, designato dal CDI e da due rappresentanti eletti dai genitori, ovvero due supplenti, ed è presieduto dal dirigente scolastico 3. Esso decide, su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento 4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (DUSR), o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti 5. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale (OGR) composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato 6. L'OGR, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione 7. Il parere di cui avanti è reso entro il termine perentorio di trenta giorni 8. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il DUSR può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere 9. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 10. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso 11. L'OGR resta in carica per due anni scolastici Pagina 38 di 38 12. Resta infine inteso che se lo studente chiede ed accetta la conversione della sanzione, ciò comporta l’implicita dichiarazione di rinuncia all’impugnazione 13. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso Art.15 Organo di garanzia interno (O.G.I.) 1. La composizione dell’OGI è indicata nel precedente art. 14, co 2 2. Il procedimento dinanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione disciplinare da parte dei genitori dello studente che può essere sentito nella fase istruttoria del ricorso 3. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale è riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente 4. L’OGI decide su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e resta in carica due anni 5. L'OGI interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti per l'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. 6. Le funzioni dell'OGI sono: − controllo sull'applicazione del Regolamento − proposta di eventuali modifiche/integrazioni − mediazione in caso di conflitto fra le parti − assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive 7. In caso di ricorso o di conflitto l'OGI convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno l’Organo può consultare, non a titolo oneroso, uno o più esperti anche esterni alla scuola che forniscano un parere non vincolante per le determinazioni. 8. Lo scopo primario dell'OGI è quello di giungere ad una mediazione tra le parti contendenti; nel caso ciò non accadesse, l'OGI elabora una risoluzione che rimette al Consiglio d’Istituto. E’ ammesso il ricorso al direttore dell’ufficio scolastico regionale 9. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione all’Albo d’Istituto. 10. Per le riunioni dell'OGI è previsto il numero legale di almeno 4 eletti 11. Le decisioni all'interno dell'OGI sono assunte a maggioranza o, per consenso, a discrezione dell'Organo Art.16 Organi competenti ad irrogare le sanzioni 1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe riunito in plenaria 2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono Pagina 39 di 39 adottate dal consiglio di istituto come disposto dall’Art. 4 co. 6 DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato con DPR 21/11/2007 N. 235” 3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame anche da candidati esterni sono applicate dalla commissione d’esame Art.17 Patto educativo di corresponsabilità 1. Contestualmente all'iscrizione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione del patto educativo 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e l’approvazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità Pagina 40 di 40 TITOLO III - SCHEMA SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI ART.18 Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza. ART.19 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per: a) un periodo non superiore a 15 giorni b) un periodo commisurato alla gravità del reato consumato ovvero al permanere della situazione di pericolo, in deroga al precedente punto a) c) esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico 1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e in tale periodo deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da consentire un responsabile e consapevole rientro nella comunità scolastica 2. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato 3. Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale del danno causato dal figlio. Se ciò non dovesse accadere il DS, nell’interesse dell’Amministrazione e per esaltare la certezza della sanzione, senza ritardo istruisce la pratica risarcitoria ricorrendo, se del caso, alla consulenza di un legale. 4. Se nel corso di sanzione lo studente commette un’altra mancanza della stessa indole, ciò comporta un inasprimento della sanzione da applicare ART.20 Organo competente ad irrogare la sanzione 1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe in composizione collegiale 2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. Art.21 Conversione della sanzione A richiesta dell'interessato/a può essere convertita in una delle sotto elencate attività a favore della comunità scolastica: − Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico − Riordino del materiale didattico e delle aule − Sistemazione delle aule e dei laboratori − Pulizia delle aule e delle suppellettili Pagina 41 di 41 Art. 22 Norme procedurali 1. Il docente preliminarmente illustra allo studente la mancanza avvertendolo delle conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione 2. La sanzione è annotata nel registro di classe in maniera sintetica e motivata con l’indicazione della natura dell’infrazione commessa 3. Il registro è quindi trasmesso al Dirigente scolastico che valuta l’infrazione 4. Il DS ricevuto il registro di classe, entro 5 giorni avvia il procedimento mediante contestazione scritta diretta ai genitori che, entro il termine di 5 giorni dalla notifica, possono produrre memorie, prove, testimonianze ovvero chiedere di essere sentiti con o senza il/la proprio/a figlio/a 5. Gli esercenti la potestà devono sapere che la violazione in contestazione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da determinarsi e proporzionato alla gravità dei fatti ed inoltre devono essere informati in merito alla procedura, alle conseguenze ed alle facoltà riconosciute 6. La discussione generale deve essere trascritta in un apposito verbale contenente anche le proposte, le osservazioni nonchè le votazioni che devono avvenire, a scrutinio palese e perentoriamente entro 15 giorni dall’infrazione 7. Nel documento è riportato esclusivamente l’esito della votazione. 8. In caso di parità prevale il voto del DS 9. Il Consiglio di classe convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione può attribuire l’obbligo di frequenza; in alternativa e solo se nel caso in cui fossero emersi nuove risultanze a favore del manchevole, può irrogare un’altra sanzione disciplinare 10. Il DS entro 20 giorni dall’infrazione ed a pena di nullità, notifica ai genitori le conclusioni deliberate dal Consiglio di Classe riunito in plenaria 11. Solo precedentemente all’adozione di provvedimenti da parte del Consiglio di Classe, i genitori nel rispetto della volontà del figlio, possono chiedere che la sanzione disciplinare sia convertita in attività a favore della comunità scolastica (sanzioni alternative) 12. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso 13. Alla fase deliberativa non potranno partecipare coloro che sia coinvolti ovvero che hanno interesse nel contenzioso Art. 23 Impugnazioni 1. I genitori, su conforme avviso dello studente, hanno facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione (incluso quello del ricevimento) della loro irrogazione, mediante istanza motivata e diretta all’Organo di Garanzia interno alla scuola (Scuola Media Statale Cesare Piva – Organo di Garanzia – Via Val di Lanzo 187 00141 Roma) 2. Entro 10 giorni, escluso quello di ricevimento della raccomandata, detto Organo interno decide e nei successivi due giorni comunica l’esito del ricorso con raccomandata a carico del destinatario Pagina 42 di 42 3. La sanzione è esecutiva anche se è presentato ricorso al direttore dell’ufficio scolastico regionale (DUSR) che decide in via definitiva 4. La decisione del DUSR è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale (OGR) che svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte dal ricorrente e/o dall'Amministrazione 5. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni 6. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il DUSR può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 7. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 8. Tutti i termini sono da considerarsi perentori Pagina 43 di 43