Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Scuola Statale Secondaria di primo grado “Cesare Piva”
Distretto XII – Cod. Mecc. RMMM482001
Via Val di Lanzo 187 00141 Roma Tel. 06 8108622 – Fax 06 88386343
Codice fiscale 9 7 1 9 6 9 5 0 5 8 4
[email protected]
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 69/2007-2008 del 20 giugno 2008
Il presente documento si compone di 43 pagine.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Scancarello)
A.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART.
1
Finalità della scuola
8
ART.
2
Obiettivi del regolamento
8
ART.
3
Composizione del regolamento
9
ART.
4
Modifiche al regolamento
9
TITOLO II
VITA DELLA SCUOLA
ART.
5
Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola
10
ART.
6
Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi
10
ART.
7
Orario delle lezioni e intervallo
11
ART.
8
Vigilanza
11
ART.
9
Attività extracurricolari
11
ART.
10
Viaggi di istruzione
12
ART.
11
Accesso di operatori esterni
12
ART.
12
Uso del telefono cellulare e di ogni altra apparecchiatura tecnologica
12
TITOLO III
USO E GESTIONE DI SPAZI, LABORATORI, PALESTRA E INFRASTRUTTURE
ART.
13
Strutture
ART.
14
Infrastrutture
13
13
ART.
15
Comunicazione via Internet
13
ART.
16
Utilizzo degli altri spazi
13
ART.
17
Conservazione delle strutture e delle dotazioni
13
ART.
18
Regolamenti dei laboratori
13
ART.
19
Palestra
14
ART.
20
Biblioteca
14
ART.
21
Aula multifunzionale
15
ART.
22
Aula informatica
15
ART.
23
Mensa
15
Pagina 2 di 2
TITOLO IV
RAPPORTI SCUOLA – STUDENTI – GENITORI
ART.
24
Uso del libretto delle comunicazioni alla famiglia
16
ART.
25
Rapporti con le famiglie
16
ART.
26
Firma per presa visione
ART.
27
Deleghe
17
17
ART.
28
Ricevimento dei genitori
17
ART.
29
Compiti a casa
17
ART.
30
Segreteria
17
ART.
31
Notificazioni a mezzo SMS oppure mail (da richiedere all’atto dell’iscrizione)
18
ART.
32
Privacy
18
TITOLO V
ORGANI COLLEGIALI
ART.
33
Consiglio di Istituto
ART.
34
Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente
19
19
ART.
35
Giunta esecutiva
19
ART.
36
Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria
19
ART.
37
Seduta straordinaria
19
ART.
38
Avviso di convocazione del Consiglio
20
ART.
39
Ordine del giorno
20
ART.
40
Sedute del Consiglio di Istituto
20
ART.
41
Diritti e doveri dei membri del Consiglio
20
ART.
42
Pubblicità degli atti
ART.
43
Commissioni
21
21
ART.
44
Mozioni e proposte conclusive
21
ART.
45
Invito di esperti esterni
21
ART.
46
Pubblicità delle sedute
ART.
47
Decadenza per dimissioni o per sfiducia
22
22
ART.
48
Consigli di classe
22
ART.
49
Collegio dei docenti
22
ART.
50
Assemblea di classe
23
ART.
51
Comitato di valutazione dei docenti
23
ART.
52
Assemblea dei genitori
23
ART.
53
Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali
23
Pagina 3 di 3
TITOLO VI
COMPONENTI DELLA SCUOLA
ART.
54
Studenti e studentesse
25
ART.
55
Docenti
26
ART.
56
Genitori
28
ART.
57
Personale ATA
29
ART.
58
Dirigente scolastico
30
ART.
59
DGSA
30
ART.
60
Personale amministrativo
31
ART.
61
Esperti esterni
31
TITOLO VII
SICUREZZA DELL’ISTITUTO
ART.
62
Divieto di fumare
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32
B.
REGOLAMENTO DISCIPLINA
TITOLO I
PARTE GENERALE
Art. 1
Premessa
33
Art. 2
Finalità dei provvedimenti disciplinari
33
Art. 3
Doveri dello studente
33
Art. 4
Ammonimenti e richiami
34
Art. 5
Mancanze disciplinari
34
Art. 6
Responsabilità disciplinare
35
Art. 7
Altre responsabilità
35
TITOLO II
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 8
Generalità
36
Art. 9
Adozione e natura dei provvedimenti
36
Art. 10
Tipi di sanzioni disciplinari
37
Art. 11
Circostanze attenuanti ed aggravanti
37
Art. 12
Conversione delle sanzioni disciplinari
37
Art. 13
Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
38
Art. 14
Impugnazioni
- Organo di garanzia interno alla scuola (OGI)
- Organo di garanzia regionale (OGR)
14
Art. 15
Organo di garanzia interno (OGI)
39
Art. 16
Organi competenti ad irrogare le sanzioni
39
Art. 17
Patto educativo di corresponsabilità
40
TITOLO III
SCHEMA SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 18
Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza
41
Art. 19
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per:
a) un periodo non superiore a 15 giorni
b) un periodo commisurato alla gravità del reato consumato ovvero al
permanere della situazione di pericolo, in deroga al precedente punto a)
c) esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
41
Art. 20
Organo competente ad irrogare la sanzione
41
Art. 21
Conversione della sanzione
41
Art. 22
Norme procedurali
42
Art. 23
Impugnazioni
42
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C.
FONTI NORMATIVE
CARTA DEI SERVIZI
(DPCM 7.6.1995 in attuazione D.L. 163/1995 conv. Legge 11 luglio1995, n. 273)
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria (novellato dal DPR 21.11.2007, n. 235)
CODICE CIVILE
Art. 316
Esercizio della potestà dei genitori
Art. 317
Impedimento di uno dei genitori
Art. 317 bis Esercizio della potestà
Art. 320
Rappresentanza e amministrazione
CODICE PENALE
Art. 731
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori
Art. 97
Minore degli anni 14 – Imputabilità –
Art. 98
Minore degli anni 18
Art. 570
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Art. 361
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale1
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 331
1
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
La qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano
una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico caratterizzata dalla manifestazione di volontà della PA
e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. A loro sono devoluti, infatti, fra gli altri, il potere
di proporre eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni
periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni e di incidere, in tal modo, sul
destino scolastico degli stessi (6587/1991, Rv 187436)
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D.
ALLEGATI
1.
Patto educativo di corresponsabilità
2.
Regolamento delle uscite e viaggi d’istruzione
3.
Sicurezza 626
4.
Tutela dati personali (privacy)
5.
Divieto di fumare
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Finalità della scuola
La scuola media, nota al nuovo ordinamento come scuola secondaria di primo
grado, secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere la formazione
dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce
l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva".
La scuola media è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli
articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio
democratico di elevare il livello di educazione, formazione e istruzione personale
di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di
partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della cittadinanza e di
contribuire al loro sviluppo.
E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo
della personalità in tutte le direzioni.
E' una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire
progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà
sociale.
La scuola media, oggi scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al
rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. E' una scuola
orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo
pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto
sociale.
ART. 2
Obiettivi del regolamento
Obiettivo del regolamento è di consentire un ordinato ed efficace svolgimento
della vita della scuola secondo i principi fissati dall'art.1 in modo da favorire i
momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre
rappresentanze delle componenti scolastiche ed attuare una reale gestione
unitaria, riconoscendo in principio e in pratica il diritto dovere di ciascuno a
adottare e perseguire comportamenti coerenti con il regolamento e
l'ordinamento democratico della società.
Pagina 8 di 8
ART. 3
Composizione del regolamento
Il regolamento è costituito dalle norme contenute nei presenti titoli ed articoli ed
integrato dal patto educativo di corresponsabilità, dalla carta dei servizi, nonchè
dagli allegati indicati nel presente documento ed al termine del medesimo
riportati. Detti documenti, a mente dell’art. 6 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti” modificato
con D.P.R. 21/11/2007, n. 235, sono consegnati in copia alle famiglie all’atto
dell’iscrizione.
ART. 4
Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo
le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
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TITOLO II
VITA DELLA SCUOLA
ART. 5
Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola,
durante la permanenza nella stessa e all'uscita, nei modi opportuni e secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, coadiuvato dal personale collaboratore
scolastico.
La vigilanza è esercitata nei modi di cui al seguente art. 8.
E’ fatto assoluto divieto a chiunque di accedere ai piani e alle aule se non
preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico o dal referente di plesso.
E' vietato l'accesso degli alunni nella scuola prima del suono della campana.
E' vietata l'entrata degli alunni dopo la fine delle lezioni, se non accompagnati
da un docente, ovvero da un collaboratore scolastico.
L'ingresso a scuola degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle
lezioni, quello degli alunni all'ora concordata di inizio lezioni.
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire
dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso del docente uscente o
entrante e comunque sempre sotto la loro diretta sorveglianza, ovvero quella di
un collaboratore scolastico.
Durante i trasferimenti in palestra, in aule speciali o laboratori gli alunni devono
essere accompagnati da un insegnante.
Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la
massima celerità ad effettuare senza attardarsi il cambio d'aula, fermo restando
che il docente subentrante ne è il diretto responsabile.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo
per volta, verificata la sorveglianza al piano da parte di un collaboratore
scolastico
Il docente, fatte salve le necessità, non consentirà l’uscita dall’aula quando
questa sia pretestuosa, strumentale ovvero procastinabile al termine della
lezione in corso. Qualora lo ritenesse utile, l’insegnante informerà i genitori con
un appunto sul diario.
Le assenze dovute a malattia ovvero infortunio di 5 giorni o più, festivi inclusi,
devono essere giustificate con certificato medico redatto dal medico curante.
Per le malattie esantematiche, infettive o contagiose occorre la prescritta
certificazione della ASL.
Per le altre assenze, non dovute a malattia pari o superiore a 5 giorni, è
necessario una dichiarazione preventiva della famiglia da consegnare al
coodinatore.
ART. 6
Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o
scioperi
In caso di sciopero il Dirigente Scolastico si impegna ad avvertire le famiglie con
una comunicazione scritta sull’impossibilità di garantire il regolare svolgimento
delle lezioni, che libera la scuola da ogni responsabilità.
Alle ore 8,00 del giorno interessato dall’astensione, saranno ammessi tutti gli
alunni.
Spetterà quindi ai genitori verificare la possibilità di accedere alle lezioni.
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E' possibile che gli alunni presenti siano suddivisi in gruppi e affidati per la
vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti.
In caso di circostanze eccezionali il Dirigente Scolastico trasmette
immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i
provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli alunni.
ART. 7
Orario delle lezioni e intervallo
L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di
Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda
nell'ambito delle proprie aule e uscire due maschi e due femmine alla volta per
andare al bagno. E' vietato passare da un piano all'altro, come pure
intraprendere giochi pericolosi.
L'intervallo è previsto di norma dalle ore 10:45 alle ore 11:00. La vigilanza
durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora precedente.
L’uso dei servizi igienici e le uscite temporanee dall’aula sono subordinati
all’assenso del docente che, di volta in volta, valuterà la reale necessità ed
indifferibilità.
ART. 8
Vigilanza
La vigilanza rappresenta la condizione minima di svolgimento del servizio di
istruzione ed è esercitata da tutto il personale della scuola.
Dall’ingresso e sino all’uscita la scuola è responsabile della vigilanza che esercita
con il vincolo della assoluta continuità; il personale scolastico non è responsabile
degli alunni che sostano al di fuori dell’edificio, ivi compresa l’area antistante
l’ingresso.
Non fanno eccezione le attività extracurricolari in orario extrascolastico.
Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi fra i piani e nei piani da soli, e di
comportarsi in maniera rischiosa per la propria e/o altrui incolumità.
La vigilanza deve ritenersi estesa anche nelle uscite autorizzate.
E’ assolutamente vietato a chiunque eserciti in aula funzioni docenti o vigilanti di
invitare gli alunni a lasciare la classe per motivi disciplinari.
Gli obblighi di vigilanza da parte dei genitori, dei docenti e del personale
scolastico sono affermati in principio dagli art. 2043 del C.C. e 591 del C.P. che
impongono a ciascuno, a fianco dell'obbligo in educando, l'obbligo in vigilando
dei minori.
ART. 9
Attività extracurricolari
I principi e le regole che valgono per la regolamentazione della vita scolastica
nei tempi tradizionalmente dedicati alla didattica, come le ordinarie lezioni
antimeridiane, si applicano per analogia alle attività programmate dalla scuola e
svolte in orario extrascolastico. I corsi realizzati nelle sessioni di lavoro a
integrazione del tempo scolastico sono accessibili dagli alunni sulla base dei
seguenti criteri:
− per i corsi di recupero e gli sportelli disciplinari, sulla base delle
valutazioni e delle decisioni del consiglio di classe espresse in sede di
valutazione periodica o di scrutinio
− per le attività di potenziamento sulla base del giudizio orientativo e
Pagina 11 di 11
−
−
−
della valutazione degli apprendimenti che deve interessare
preferibilmente i livelli da “buono” in su
per le attività educative e di ampliamento del curricolo per lo sviluppo
di competenze trasversali, come le iniziative teatrali, i cineforum, le
lezioni-conferenze ecc. il coinvolgimento degli alunni deve essere il più
generalizzato possibile e deve rivolgersi di tutti e tre i plessi scolastici
le attività extracurricolari possono essere svolte anche durante la
sessione antimeridiana delle lezioni, nell'ambito della quota autonoma
del curricolo, e fanno parte a pieno titolo dell'offerta formativa della
scuola, anche contando sulla docenza di esperti esterni
mancanze e comportamenti non adeguati alle aspettative di impegno e
di lavoro dei corsi comportano l’esclusione dall'attività.
ART. 10
Viaggi di istruzione
Le uscite, i viaggi e le visite di istruzione sono regolamentate ai sensi
dell'allegato 2 ”Regolamento viaggi e uscite di istruzione".
ART. 11
Accesso di operatori esterni
L'accesso a scuola da parte di operatori esterni autorizzati, avviene con la
preliminare identificazione e registrazione della persona che consegna un
documento al personale addetto all'ingresso e ritira il passi da tenere in manera
ben visibile.
Al termine l’operatore restituisce il cartellino, ritira il documento e sottoscrive il
registro, riportando l’orario di uscita accanto a quello d’entrata.
ART. 12
Uso del cellulare e di ogni altra apparecchiatura
tecnologica
A tutte le componenti, nessuna esclusa, è assolutamente vietato usare o tenere
acceso a scuola il telefono cellulare e ogni altra apparecchiatura tecnologica non
preventivamente autorizzata.
In caso di inadempienza, l’apparecchiatura non potrà essere ritirata all’alunno
che sarà invece tenuto a conservarla spenta nella propria cartella.
In tale evenienza l’azione disciplinare è obbligatoria. L’uso del cellulare è vietato
dalla disposizioni riportate in allegato al presente regolamento.
Può essere invece usata gratuitamente l’utenza fissa della scuola per segnalare
un malessere fisico o per altre motivate esigenze. Alla medesima utenza
potranno far riferimento le famiglie per necessità straordinarie.
Anche per le dimententicanze degli studenti, è vietato usare il telefono
dell’istituto.
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TITOLO III
USO E GESTIONE
INFRASTRUTTURE
DI
SPAZI,
LABORATORI,
PALESTRA
E
ART. 13
Strutture
Nella scuola sono istituiti: biblioteche, laboratori disciplinari/educativi,
informatici, linguistici, aule video-cineforum, teatro.
Deve essere tenuto un archivio aggiornato delle opere in dotazione ai plessi. Le
delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento.
ART. 14
Infrastrutture
Tecnologie, cablaggi e reti di trasmissione dati sono protette da sistemi firewall
in rete locale e in uscita/entrata su internet. L'impiego delle stesse è tracciabile.
Qualsiasi utilizzo improprio, indebito e lesivo delle infrastrutture tecnologiche
configura comportamento sanzionabile ai sensi di questo regolamento e in casi
più gravi anche nelle competenti sedi civili e penali.
ART. 15
Comunicazione via Internet
L'utilizzo del sito web della scuola concorre a migliorare il servizio di
informazione e comunicazione esterna e l'offerta formativa laddove vengano
utilizzati media (giornalino on line della scuola, il sito della biblioteca della
scuola, dei laboratori ecc.) per finalità didattiche ed educative. Per questo la
scuola affiderà il servizio di gestione delle autorizzazioni di accesso ad un
amministratore individuato fra il personale interno o all'occorrenza ad un
esperto esterno, nominandolo responsabile dei servizi informativi di Istituto.
ART. 16
Utilizzo degli altri spazi
Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali vedi artt.
18 e 21
ART. 17
Conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Ogni laboratorio di ciascun plesso ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti
all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il
materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una
certa entità a strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento
nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle
responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero
gruppo.
ART. 18
Regolamenti dei laboratori
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di
ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di
subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo
stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di
attrezzature ed altro.
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo
da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per
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l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. Resta inteso che gli accessi
dovranno essere registrati cronologicamente.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile
del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le
condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente la
situazione in Direzione per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e
al fine di individuare eventuali responsabili.
Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle
stesse con gli studenti, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di
sorveglianza e di assistenza agli alunni.
I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della
postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità
di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora alla
fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
ART. 19
Palestra
Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle attrezzature sportive è riservato agli
alunni e al personale docente, che avranno cura di rimettere a posto gli attrezzi.
L'uso della palestra è regolato da un orario interno esposto in ogni plesso.
Le associazioni esterne che, su deliberazione del Consiglio d'Istituto, sentito il
Collegio dei Docenti, avranno accesso alla palestra e all'uso delle attrezzature in
orario extrascolastico, sono tenute a vigilare sull'integrità degli arredi, dei locali
e delle condizioni igieniche.
ART. 20
Bibilioteca
L'attività della biblioteca scolastica è ispirata ai criteri generali stabiliti dal
Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da garantire la
promozione della lettura e il sostegno delle attività didattiche curricolari ed
extracurricolari.
Le sue raccolte sono suddivise in:
- testi e sussidi didattici (VHS, CDROM, DVD) destinati
all'aggiornamento professionale e al supporto delle attività curricolari
ed extracurricolari
- testi di letteratura italiana e straniera, scienze naturali, arte, storia,
geografia, religione ecc. destinati alla lettura, all'esplorazione e alla
raccolta di informazioni, alle attività di gruppo, alla socializzazione dei
materiali prodotti a scuola.
L'accesso è consentito al personale docente e non docente, a tutti gli alunni e,
al di fuori dell'orario scolastico, ai genitori.
Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad un docente, la gestione dei servizi
di prestito e consultazione delle raccolte della biblioteca, secondo tempi e orari
stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e in base alle disponibilità finanziarie del
fondo d'istituto.
La biblioteca centrale resta aperta il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00.
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ART. 21
Aula multifunzionale
La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire con
congruo anticipo. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà
data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella
attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero
inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data
anteriore.
ART. 22
Aula informatica
L'accesso all'aula è consentito al personale docente e non docente.
L'uso da parte degli alunni è previsto esclusivamente per scopi didattici e sotto
la vigilanza e la guida di un docente secondo tempi e orari stabiliti all'inizio di
ogni anno scolastico e in base alle esigenze delle singole attività curricolari.
Al fine di favorire la massima efficienza e la tutela del patrimonio scolastico,
ogni docente s'impegna a comunicare l’orario di inizio e di conclusione della
lezione nell'aula, con apposita modulistica; altresì dispone l'uso di ogni PC
attribuendo ad ogni alunno o coppia di alunni una postazione numerata.
Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad un docente la gestione dell'aula.
ART. 23
Mensa
Ogni anno è costituita una commissione mensa, formata da 2 genitori per
plesso al fine di controllare la qualità ed il servizio offerto.
Tale commissione provvederà a stilare per il Consiglio di Istituto, una relazione
dei controlli effettuati
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TITOLO IV
RAPPORTI SCUOLA - STUDENTI – GENITORI
ART. 24
Uso del libretto delle comunicazioni alla famiglia.
Insieme al libretto delle giustificazioni la scuola consegnerà il libretto delle
comunicazioni alla famiglia per consentire ai docenti di tenere costantemente
aggiornati i genitori. E’ previsto che ogni comunicazione sia controfirmata dal
genitore e restituita al docente che l’ha redatta.
Il documento è custodito dalla scuola ed ha validità annuale.
ART. 25
Rapporti con le famiglie
I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la
loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:
a) nel consiglio di classe
b) nell'assemblea di classe
e) nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola
d) nel consiglio di Istituto, in qualità di membri e come uditori
I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo
costante del libretto delle comunicazioni alla famiglia.
I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo:
− nel mese di dicembre/gennaio, incontri con le famiglie degli scolari alle
classi V elementare per presentare l’offerta scolastica con conseguente
illustrazione del P.O.F.
− nel mese di giugno, incontri con le famiglie degli iscritti alle classi prime
medie per perfezionare l'informazione, consentire la sottoscrizione del
patto educativo di corresponsabilità, la sottoscrizione di autorizzazioni e
liberatorie, nonché il deposito di documenti necessari all’avvio dell'anno
scolastico
− all’inizio di ogni anno scolastico, incontri nei Consigli delle classi prime
per illustrare le schede di valutazione dell'alunno e per la
programmazione didattica. Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale
della scuola
− incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la
programmazione educativa del I e II quadrimestre, la situazione della
classe e le problematiche educative degli adolescenti
− incontri individuali docenti-genitori per due ore al mattino ogni mese
secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti
− incontri individuali in due pomeriggi di ricevimento generale
− incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente
con i docenti
− incontri per la consegna delle schede di valutazione
− incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
− incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla
scelta della scuola secondaria di secondo grado
La scuola si impegnerà a implementare progressivamente innovazioni anche
tecnologiche nel campo della comunicazione scuola famiglia.
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I genitori affidatari e coaffidatari sono invitati a consegnare in segreteria copia
della documentazione relativa al dispositivo del giudice tutelare, ovvero
autodichiarazione sostitutiva.
ART. 26
Firma per presa visione
I genitori dovranno firmare per presa visione i risultati delle verifiche svolte in
classe trascritti sul libretto delle comunicazioni.
Deve inoltre essere loro premura prestare la massima attenzione alle
comunicazioni che la scuola trasmette alle famiglie, sia per mezzo del libretto
scolastico, sia, molto frequentemente, attraverso avvisi a stampa. Sarà cura di
entrambi i genitori, soprattutto se separati, rendere edotto l'altro coniuge del
contenuto degli avvisi e ciò al fine di garantire il rispetto e la garanzia di
esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori.
ART. 27
Deleghe
I genitori sono responsabili dei figli nei confronti dei quali hanno l’obbligo di
esercitare direttamente un’adeguata e costante assistenza e vigilanza. A tal fine
nessuno può sostituirsi a loro.
E’ consentito però delegare familiari o persone di fiducia nelle forme previste.
I genitori che intendessero avvalersi della delega dovranno ritirare l’apposito
modulo e sottoscriverlo personalmente in segreteria. Nei casi di separazione o di
qualsiasi altra situazione analoga assimilabile, la delega deve essere rilasciata da
entrambi gli esercenti la potestà.
È assolutamente vietato richiedere l’affidamento dei minori senza esibire un
documento di identità e senza aver preliminarmente riscontrato la conoscenza
tra il minore e la persona convenuta.
La delega è ammessa a favore di una o più persone ma deve essere scritta e a
titolo liberatorio per la scuola che è sollevata da qualsiasi responsabilità.
ART. 28
Ricevimento dei genitori
I docenti ricevono in orari stabiliti; è possibile concordare un appuntamento in
momenti diversi dalle lezioni ma in orario scolastico e mediante richiesta scritta
al docente. Il ricevimento dei genitori si articola di norma in colloqui
antimeridiani (individuali) e pomeridiani, il cui calendario è fornito all’inizio
dell’anno scolastico e, comunque, affisso all’Albo di ogni plesso.
ART. 29
Compiti a casa
La giusta misura nell'assegnazione delle lezioni e dei compiti a casa è rimessa al
buon senso dei docenti ed al livello di reciproca informazione esistente.
Di norma agli alunni non sono assegnati compiti scolastici da svolgere o
preparare a casa dal giorno prefestivo a quello successivo alla festività.
Art. 30
Segreteria
La segreteria amministrativa riceve il pubblico in orari comunicati con appositi
avvisi.
L'Ufficio di Direzione riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, che in
orari prefissati e comunicati.
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Art. 31
Notificazioni a mezzo SMS oppure mail
(da richiedere all’atto dell’iscrizione)
All’atto dell’iscrizione i genitori potranno indicare un indirizzo di posta elettronica
al quale la scuola, a tutti gli effetti di legge, notifica le comunicazioni.
Art. 32
Privacy
Si rimanda alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e al Documento
programmatico per la sicurezza distribuito in estratto alle famiglie all’atto
dell’iscrizione alla scuola e pubblicato all’Albo
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TITOLO V
ORGANI COLLEGIALI
ART. 33
Consiglio di Istituto
Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito
riferimento agli art.8-10 dello stesso Dlgs. 297/94.
ART. 34
Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente
Dopo aver esperito i tentativi di cui all'art.10 del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 a parità
di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la
cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto
più preferenze nella medesima lista. Il Consiglio individua anche un segretario
fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per
l'elezione del presidente.
ART. 35
Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste
dall'art.10 del D.Lgs. 16/4/94 n. 297 ed è presieduta dal Dirigente scolastico.
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente scolastico
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni
prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per
aggiornarsi sull'O.d.G.
ART. 36
Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Direzione della Giunta
Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta
ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e
una volta a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in
orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri).
Nel restante periodo dell'anno, la convocazione ordinaria avviene solo su
richiesta della maggioranza dei membri.
ART. 37
Seduta straordinaria
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
1. da almeno 1/3 dei suoi membri
2. dalla Giunta Esecutiva
3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi
4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in
seno ai Consigli di classe
5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli
organismi collegiali a durata annuale. La richiesta di convocazione del
Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G.
E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la
convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il
termine indicato nella richiesta.
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ART. 38
Avviso di convocazione del Consiglio
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere
l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura
degli uffici di segreteria ai membri almeno 5 gg. prima della riunione; solo in
caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima.
L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere
inviato per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'Albo
della scuola.
L’avviso di convocazione potrà avvenire anche in posta elettronica con mail
inviata almeno cinque giorni prima della riunione
ART. 39
Ordine del giorno
L'O.d.G., formulato dal Presidente deve sempre tenere conto di ciò che è
emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in
tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli
organi presenti nell'Istituto.
ART. 40
Sedute del Consiglio di Istituto
Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di
discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si
riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi
in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati.
Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli
stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta,
l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi
(il voto "espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario da lettura del verbale
precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica.
ART. 41
Diritti e doveri dei membri del Consiglio
I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei
mezzi in dotazione alla segreteria.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente scolastico
informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle
deliberazioni validamente adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su
delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di
legge.
Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di
eleggibilità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente, se eletto,
ovvero il segretario, lo sostituisce a tutti gli effetti.
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ART. 42
Pubblicità degli atti
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un
apposito albo della scuola.
La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti
conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del
Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli
atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni
concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste dell'interessato.
ART. 43
Commissioni
Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per
la conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla
determinazione di successive deliberazioni.
La Commissione è formata da un numero variabile di membri scelti fra i
componenti del Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore.
La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o al
Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività.
ART. 44
Mozioni e proposte conclusive
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e
modalità per la trattazione di un determinato argomento o proposte conclusive
sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, firmate e fatte pervenire
al Presidente. Il Presidente incarica quindi il proponente o uno di essi a leggere
e illustrare brevemente la mozione e la proposta conclusiva secondo l'ordine di
presentazione e le allega al verbale.
Ciascuna mozione o proposta conclusiva è infine posta in votazione con le
modalità predette e secondo l'ordine di presentazione.
Il risultato delle votazioni sulle mozioni è riportato nel verbale mentre il testo
delle proposte conclusive è trascritto nelle delibere con l'esito dei voti
conseguiti.
ART. 45
Invito di esperti esterni
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più
esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di
altro genere.
Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare:
a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 D.
Lgs 297 del 16/4/94)
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento
amministrativo, i rappresentanti delle OO. SS.
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle
singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei
Consigli di classe vanno presentate al Dirigente scolastico. Il parere del
Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma
comporti un onere finanziario per la scuola.
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ART. 46
Pubblicità delle sedute
La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della
Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
− alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio stesso e nei consigli di classe
− alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone
− le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere
posto nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del
Consiglio stesso.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per 10 giorni
ART. 47
Decadenza per dimissioni o per sfiducia
Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono
dall'incarico a seguito di dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio.
La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei confronti dei membri, per
iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza
del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione,
sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la
maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto.
ART. 48
Consigli di classe
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico e si riunisce, di regola,
una volta al mese e/o ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti o il presidente.
E’ convocabile in seduta tecnica (solo docenti) o plenaria (con i rappresentanti
dei genitori).
La partecipazione dei rappresentati dei genitori è prevista in modo da consentire
la massima frequenza possibile e deve avvenire per non meno di 20 minuti a
seduta, secondo un calendario e un'agenda degli impegni tempestivamente
comunicata a tutti i consiglieri e ai rappresentanti dei genitori.
ART. 49
Collegio dei docenti
Ha durata annuale. E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola. E’
presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti:
− elabora il POF sulla base degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto
− ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
dell’Istituto. In particolare cura la progettazione curricolare al fine di
adeguare il curricolo formativo alle specifiche esigenze ambientali, fatti
salvi i livelli essenziali di prestazione. La programmazione dell’attività
didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è
competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della
programmazione curricolare approvata dal collegio dei docenti
− provvede alla formazione delle classi sulla base delle indicazioni
deliberate dal Consiglio d’Istituto
− valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica
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per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell’attività scolastica
− provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe in
plenaria e alla scelta dei sussidi didattici nel rispetto dei limiti economici
imposti
− adotta iniziative di sperimentazione
− promuove iniziative di aggiornamento e di formazione dei docenti
dell’Istituto
− esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i
casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni nei
confronti dei quali sono stati già adottati provvedimenti disciplinari.
Il collegio dei docenti si riunisce ordinariamente ogni due mesi e ogni qualvolta
ci siano problematiche da trattare e/o in via straordinaria.
Il collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico tramite comunicazione
scritta in cui risulti l'ODG della seduta.
ART. 50
Assemblea di classe
All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle singole
classi è disposta dal Dirigente scolastico. Successivamente le assemblee di
classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto
dall'art. 437 del DPR 31/5/74, n. 416
ART. 51
Comitato di valutazione dei docenti
E’ formato dal Dirigente scolastico, da 3 docenti quali membri effettivi, e da 2
docenti quali membri supplenti. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio
dei Docenti. Le funzioni del Comitato sono stabilite dall’art. 11 del D.Lgs
297/1994
ART. 52
Assemblea dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere un Comitato
dei genitori.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di
svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il
Dirigente Scolastico.
Il diritto di assemblea è sancito dall’art. 15 del D. Lgs. 297/94
ART. 53
Svolgimento coordinato delle attività degli Organi
Collegiali
Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli
altri criteri operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di
competenza attribuite dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della
propria azione con quella degli altri Organi. A tale riguardo si fissa il principio di
un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate, sugli indirizzi assunti
e sulla reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più
idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli Organi collegiali che più
direttamente sono interessati alla formulazione di proposte relative all'attività
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didattica ed alla eventuale sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti)
dovranno programmare, in relazione alle competenze loro attribuite dalla Legge,
la loro attività nel tempo
Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma
di tutti gli altri Organi entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale
adattamento del calendario scolastico
Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di particolare importanza
per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali
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TITOLO VI
COMPONENTI DELLA SCUOLA
ART. 54
Studenti e studentesse
Gli alunni:
1. sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il
personale, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una
convivenza civile
2. sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo
svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La
presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate
e programmate dal consiglio di classe
3. entrano a scuola secondo l’orario stabilito e i ritardi vengono annotati
sul registro di classe e devono essere giustificati dai genitori il giorno
successivo
4. devono portare quotidianamente il libretto delle comunicazioni che è il
mezzo di informazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono
invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali
annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre
la propria firma per presa visione.
Le assenze devono essere
giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere
presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione
all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul
registro. Colui che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà
essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso
di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, possono
essere inviate comunicazioni scritte alle famiglie
5. non possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle
lezioni. In caso di necessità i genitori devono preventivamente
avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto delle
comunicazioni e prendere personalmente lo studente (o delegare per
iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di
documento di riconoscimento)
6. al cambio del docente, negli spostamenti da un'aula all'altra,
all'ingresso e all'uscita devono tenere un comportamento corretto ed
educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule
7. possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei
laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante
che se ne assuma la responsabilità
8. durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare
tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e
scendere le scale, ecc...) e devono seguire le indicazioni degli
insegnanti e dei collaboratori scolastici
9. utilizzano i servizi in modo corretto e rispettando ogni norme di igiene
e pulizia
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10. sono puniti con severità se responsabili di episodi di violenza, sia
all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la
scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri
11. utilizzano gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnalano in Direzione i
nominativi degli alunni o le classi inadempienti
12. sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei
collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon
funzionamento della scuola
13. gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di
educazione motoria devono presentare al Dirigente Scolastico la
domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico
di famiglia
14. sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni
e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e
oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti
15. sono responsabili dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che
la scuola gli affida: coloro che provocano guasti al materiale e o alle
suppellettili sono tenuti a risarcire i danni
16. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella
scuola
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
La scuola, attraverso le persone preposte, si fa carico di illustrare alla classe ed
alle famiglie il POF e recepisce osservazioni e suggerimenti che sono posti
all'analisi e alla discussione degli organi competenti
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le
modalità di verifica e i criteri di valutazione
La valutazione è sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di
attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i
propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento
ART. 55
Docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli
alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul
registro di classe l'avvenuta o la mancata presentazione della
giustificazione. Qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui
ad essere sprovvisto di giustificazione, segnala in Direzione il
nominativo
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la
giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire
anticipatamente, dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre
sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito con l’indicazione
della persona con cui si è allontanato
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5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni
completo da inserire nel registro di classe e sul registro personale. Gli
indirizzi e i numeri telefonici sono disponibili in segreteria
6. Indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti
svolti
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli
alunni da soli
8. Durante l'intervallo vigilano sull'intera classe e collaborano con i
colleghi delle altre classi
9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe
occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega per la
vigilanza
10. In occasione di uscite, per trasferimenti in palestra o nei laboratori,
gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle
borse
11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi
12. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita
13. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali
della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della
sicurezza
14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze
che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle
non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ed altro. Prima di
proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze
particolari o alimenti (pasta, farina, legumi ecc) verificare tramite
comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie
specifiche o intolleranze ai prodotti
15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza
16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi
accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona
dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono rimuoverlo
prontamente, ovvero circoscriverlo. Immediata comunicazione è
inoltrata al DS
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati per essere risarciti
dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti
della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori
ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo
19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica
di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e costruttivo
20. Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari
e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo
della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente
notificati
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di
lavoro
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22. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche
extracurricolari, che saranno svolte
23. I registri devono essere compilati in ogni parte e rimanere nel
cassetto personale
24. Gli insegnanti presenti a mensa vigilano affinchè gli alunni rispettino
un’adeguata igiene personale, come ad esempio lavarsi le mani e,
durante il pranzo, ne assicurano un corretto e civile comportamento
25. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita
ART. 56
Genitori
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei
propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale
importante compito.
I genitori hanno l’obbligo di:
a. insegnare ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale
b. stabilire rapporti corretti con i professori, collaborando a costruire un
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno
c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul
libretto delle comunicazioni alle famiglie
d. partecipare con regolarità alle riunioni previste
e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla
scuola
f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle
uscite anticipate
g. sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa
h. educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e i giorni
previsti per i colloqui informativi o quando sia fatta esplicita richiesta in tal
senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invia alle famiglie degli alunni una convocazione scritta.
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola
i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando
alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di
ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o
proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze improcrastinabili.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si
astengono dall'intrattenersi con i genitori durante le lezioni anche per colloqui
individuali riguardanti l'alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle previste ore di
ricevimento dei docenti.
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ART. 57
Personale ATA
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza individuali e collettivi secondo le disposizioni e la
formazione ricevuta.
I collaboratori scolastici, fermo restando quanto previsto dal CCNL:
a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per
l'intero orario di lavoro
b. vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni
c. sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza
d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo
e. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi
collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula
f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap
g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per
recarsi ai servizi o in altri locali
h. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di
accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione
i. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo
e senza validi motivi, sostano nei corridoi
j. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
allontanamento momentaneo del docente
k. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando
mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente
quegli allievi che ne hanno più bisogno
l. evitano di parlare ad alta voce
m. non utilizzano, come gli altri, i telefoni cellulari durante l'orario di
lavoro.
n. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili
o. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e
detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché
delle suppellettili delle aule affidate
p. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi
autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico
q. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente
autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola
r. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei
collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio
s. sorvegliano l'uscita delle classi sino al portone principale, prima di dare
inizio alle pulizie.
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano sempre l'eventuale rottura di
suppellettili, sedie o banchi.
Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un
docente delegato, è portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il
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docente dell'ora provvede alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di
classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà
lasciare la scuola.
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici di qualunque turno e a
qualsiasi spazio addetti devono controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto
segue:
a. che tutte le luci siano spente
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule
e della scuola
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola
Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi;
in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della scuola o inseriti nel
registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati.
E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di
evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed
efficienza delle vie di uscita.
ART. 58
Dirigente scolastico
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della Istituzione scolastica di
cui ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.
Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio.
Favorisce la collaborazione, l’informazione, la comunicazione e la
documentazione.
Promuove interventi per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie
e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.
Assicura l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa come libertà di ricerca e
innovazione metodologica e didattica.
Realizza il programma annuale nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di
gestione di cui al D.Lgs. 165/2001 e Legge 59/1997; presenta periodicamente
motivate relazioni al Consiglio d’Istituto al fine di garantire la più ampia
informazione.
Svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto.
ART.59
DGSA
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.Lgs 2/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle funzioni organizzative e
amministrative.
ART. 60
Personale amministrativo
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto
all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per
l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità
educative.
Non può utilizzare, come gli altri, i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla
legge. Il personale collabora attivamente con i docenti.
La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della
scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti
scolastiche.
ART. 61
Esperti esterni
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più
esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di
altro genere.
Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare:
- a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento
(art. 10 D.Lgs. 297 del 16/4/1994);
- i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento
amministrativo;
- i rappresentanti delle OO. Sindacali
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle
singole classi, la competenza è dei rispettivi Consigli di Classe. Le richieste dei
Consigli di classe sono presentate al Dirigente scolastico. Il parere del Consiglio
d'Istituto è vincolante.
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TITOLO VII
SICUREZZA DELL’ISTITUTO
Si rimanda al decreto legislativo n. 81/2008 e alle relative procedure e
disposizioni già diramate e affisse agli Albi.
ART. 62
Divieto di fumare
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dai
provvedimenti qui di seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in G.U. 5 dicembre 1975, n. 322)
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in G.U.
15 gennaio 1996, n. 11)
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in G.U. 29 dicembre 2001,
n. 301)
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in G.U. 20 gennaio 2003, n. 15)
e) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in G.U.
29 dicembre 2003, n. 300)
f) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 convertito in legge 27
dicembre 2004 n. 306
g) accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
h) circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma
anche in quelli privati, che siano indifferentemente aperti al pubblico od ad altri
utenti, ivi compresi tra questi i colleghi che si trovino nei medesimi locali per
l’espletamento della propria attività lavorativa.
La norma estende il divieto, inoltre, ai locali destinati al semplice transito di
personale, agli ascensori, ai corridoi, alle sale d’attesa, ai servizi igienici, ai bar,
alle mense e anche agli autoveicoli di proprietà dello Stato.
Il personale tutto della scuola, insieme alle famiglie, opera in sinergia al fine di
garantire non solo il rispetto della vigente normativa ma soprattutto la salute
degli alunni, anche al fine di una azione educativa integrata e completa.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO I – PARTE GENERALE
Art. 1
Premessa
1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. E’ una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni.
3. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
redatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
4. La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell'identità in genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
6. L’inosservanza a tali principi comporta la necessaria adozione di
provvedimenti disciplinari
Art. 2
Finalità dei provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità dello studente ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività di
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Art. 3
Doveri dello studente
Ogni studente deve:
1. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all’art. 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”
2. Partecipare e frequentare regolarmente i corsi ed assolvere
assiduamente gli impegni di studio, a scuola e a casa
3. Rispettare in maniera assoluta tutte le componenti della scuola
4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme
e dai regolamenti, nonché i divieti di fumare e di usare i telefoni cellulari
e qualsiasi dispositivo elettronico durante la permanenza a scuola.
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5. Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli arredi ed ogni
sussidio didattico, comportandosi in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Promuovere e favorire i rapporti tra tutti, respingendo ogni
discriminazione per motivi riguardanti convinzioni religiose, politiche,
estrazione sociale, stato di salute, razza o sesso
7. Adempiere ai doveri di solidarietà
8. Rispettare la libertà di tutti e difendere ogni principio democratico
9. Essere leali e sinceri
10. Bandire la violenza ed ogni azione che possa tentare o mettere in
pericolo l'incolumità di chiunque
11. Favorire la comunicazione tra la scuola e le famiglie
12. Usare un linguaggio e tenere un comportamento sempre appropriato,
evitare di trascendere anche nei momenti di collettività e tenere un
abbigliamento ed un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico
13. Dimostrare ricettività alle sollecitazioni ed ai richiami verbali rivolti dai
docenti e dal personale ATA
14. Rispettare l’igiene personale ed aver cura della propria persona
15. Aver riguardo per i diritti degli altri, anche della privacy
Art. 4
Ammonimenti e richiami
1. Le sanzioni disciplinari, per quanto possibile, devono essere precedute da
interventi correttivi che prevengano l’applicazione di provvedimenti
disciplinari in senso stretto. Detti interventi, pertanto, non costituiscono
sanzioni ma rappresentano sollecitazioni che il docente rivolge allo
studente, con finalità di stimolo.
2. Tali strumenti sono:
a. Richiamo verbale
b. Ammonimento scritto sul libretto delle comunicazioni alla famiglia
c. Ammonimento sul registro di classe
3. Il richiamo è una nota di biasimo verbale senza particolari conseguenze.
4. Per gli interventi di cui ai punti 2 b) e 2 c), invece, il docente:
− censura lo studente e gli illustra la mancanza avvertendolo delle
conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione;
− annota l’ammonimento nel libretto delle comunicazioni alla famiglia
ovvero nel registro di classe in maniera sintetica e motivata
− a seconda dei casi e della gravità informa anche il DS
− notifica immediatamente l’ammonimento ai genitori che, entro tre
giorni, lo restituiranno firmato al docente che l’ha comminato.
In difetto, il dirigente scolastico notifica la mancanza al domicilio dei
genitori ovvero convoca i genitori
Art. 5
Mancanze disciplinari
1. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso
tutti gli operatori della scuola, nel rispetto delle persone e delle cose:
devono inoltre attenersi al regolamento dell’istituto, la cui violazione è
sanzionata secondo le norme del presente documento.
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2. Costituiranno gravi mancanze disciplinari i comportamenti che
promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni
religiose, morali e politiche, estrazione sociale, culturale, stato di salute,
razza e sesso.
3. Non di meno saranno considerati gli episodi che comportino violenza
fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai
profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne
conseguano.
Art. 6
Responsabilità disciplinare
1. La responsabilità disciplinare è personale e nessuna sanzione riferita al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. Ogni alunno può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e
rispetto dai professori in servizio a scuola.
3. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d’istituto
può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli
adulti che ivi svolgano attività a qualsiasi titolo.
Art. 7
Altre responsabilità
Per le violazioni diverse da quelle disciplinari il dirigente scolastico, in virtù dei
poteri conferiti, ha l’obbligo di attivare ogni altro procedimento, anche legale
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TITOLO II - SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 8
Generalità
1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Le sanzioni sono personali, temporanee, proporzionate alla infrazione,
ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, tendono alla
riparazione del danno.
3. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto e sono sempre
adeguatamente motivate e notificate ad entrambi gli esercenti la
potestà (art. 316 c.c. e segg.); esse sono comminate con inderogabile
e necessaria tempestività.
6. Gli studenti nel corso delle lezioni non possono essere allontanati dalla
classe per nessun motivo disciplinare.
Art. 9
Adozione e natura dei provvedimenti
1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe in plenaria,
mentre quelle che prevedono l'allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale, sono
adottate dal Consiglio di istituto.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario,
anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove
un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica
4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma
2, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 3
5. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 4, nei casi di recidiva,
di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è
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costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione
dallo scrutinio finale o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento
fino al termine dell'anno scolastico
6. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato
7. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni
Art.10
Tipi di sanzioni disciplinari
1. Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di frequenza
2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo variabile
Art.11
Circostanze attenuanti ed aggravanti
1. Sono elementi che mitigano l’entità della sanzione:
− aver ammesso la colpa e mostrato pentimento
− aver risarcito il danno cagionato
− aver richiesto di convertire la sanzione in attività a favore della
comunità scolastica.
2. Sono elementi che inaspriscono la sanzione:
− la recidiva (essere stato già sanzionato per la medesima violazione)
− la reiterazione (ripetere una mancanza della medesima indole)
− il concorso con altro/i
− aver favorito l’impunità
− aver agito per motivi abietti o futili, ovvero con violenza o pericolo
per sé e per gli altri
3. Fermo è il principio di uguaglianza nel trattamento
Art.12
Conversione delle sanzioni disciplinari
1. L’Organo che commina la sanzione offre la possibilità di convertirla in
attività in favore della comunità scolastica liberamente individuate nello
stesso provvedimento sanzionatorio.
2. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso
3. Le sanzioni alternative non devono svolgersi contemporaneamente alle
ore di lezione e possono consistere in attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità
4. La conversione della sospensione può comportare la possibilità per lo
studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica
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Art.13
Procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima
lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni
alla presenza del genitore.
2. L’Organo competente per la sanzione, se necessario, può ascoltare
anche in contraddittorio i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono
oggetto di accertamento. In tal caso è necessario che un terzo dei
componenti esprima voto favorevole.
Art.14
Impugnazioni.
Organo di garanzia interno alla scuola.
Organo di garanzia regionale
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque
ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia Interno (OGI) alla
scuola, istituito e disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio
d’Istituto, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai
genitori, che decide nel termine di dieci giorni
2. L’Organo di Garanzia è composto da un docente, ovvero un supplente,
designato dal CDI e da due rappresentanti eletti dai genitori, ovvero
due supplenti, ed è presieduto dal dirigente scolastico
3. Esso decide, su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (DUSR), o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti
5. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di
Garanzia Regionale (OGR) composto da tre docenti e da tre genitori
designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto
dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato
6. L'OGR, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla
base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione
7. Il parere di cui avanti è reso entro il termine perentorio di trenta giorni
8. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il
DUSR può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere
9. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
10. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso
11. L'OGR resta in carica per due anni scolastici
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12. Resta infine inteso che se lo studente chiede ed accetta la conversione
della sanzione, ciò comporta l’implicita dichiarazione di rinuncia
all’impugnazione
13. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso
Art.15
Organo di garanzia interno (O.G.I.)
1. La composizione dell’OGI è indicata nel precedente art. 14, co 2
2. Il procedimento dinanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la
proposizione di impugnazione avverso la sanzione disciplinare da parte
dei genitori dello studente che può essere sentito nella fase istruttoria
del ricorso
3. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel
verbale è riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di
parità prevale il voto del presidente
4. L’OGI decide su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento e resta in carica due anni
5. L'OGI interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti per
l'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne
abbia interesse.
6. Le funzioni dell'OGI sono:
− controllo sull'applicazione del Regolamento
− proposta di eventuali modifiche/integrazioni
− mediazione in caso di conflitto fra le parti
− assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella
definizione delle sanzioni sostitutive
7. In caso di ricorso o di conflitto l'OGI convoca preliminarmente le parti
in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista;
qualora lo ritenga opportuno l’Organo può consultare, non a titolo
oneroso, uno o più esperti anche esterni alla scuola che forniscano un
parere non vincolante per le determinazioni.
8. Lo scopo primario dell'OGI è quello di giungere ad una mediazione tra
le parti contendenti; nel caso ciò non accadesse, l'OGI elabora una
risoluzione che rimette al Consiglio d’Istituto. E’ ammesso il ricorso al
direttore dell’ufficio scolastico regionale
9. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione
all’Albo d’Istituto.
10. Per le riunioni dell'OGI è previsto il numero legale di almeno 4 eletti
11. Le decisioni all'interno dell'OGI sono assunte a maggioranza o, per
consenso, a discrezione dell'Organo
Art.16
Organi competenti ad irrogare le sanzioni
1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe riunito in
plenaria
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
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adottate dal consiglio di istituto come disposto dall’Art. 4 co. 6 DPR 24
giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, modificato con DPR
21/11/2007 N. 235”
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame anche da candidati esterni sono applicate dalla commissione
d’esame
Art.17
Patto educativo di corresponsabilità
1. Contestualmente all'iscrizione scolastica è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione del patto educativo
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per
le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e l’approvazione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità
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TITOLO III - SCHEMA SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ART.18
Sospensione dalle lezioni scolastiche con obbligo di
frequenza.
ART.19
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
per:
a) un periodo non superiore a 15 giorni
b) un periodo commisurato alla gravità del reato
consumato ovvero al permanere della situazione di
pericolo, in deroga al precedente punto a)
c) esclusione dallo scrutinio finale o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico
1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari e in tale periodo deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da consentire un
responsabile e consapevole rientro nella comunità scolastica
2. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato
3. Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al
risarcimento integrale del danno causato dal figlio. Se ciò non
dovesse accadere il DS, nell’interesse dell’Amministrazione e per
esaltare la certezza della sanzione, senza ritardo istruisce la pratica
risarcitoria ricorrendo, se del caso, alla consulenza di un legale.
4. Se nel corso di sanzione lo studente commette un’altra mancanza
della stessa indole, ciò comporta un inasprimento della sanzione da
applicare
ART.20
Organo competente ad irrogare la sanzione
1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe in
composizione collegiale
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal Consiglio di istituto.
Art.21
Conversione della sanzione
A richiesta dell'interessato/a può essere convertita in una delle sotto elencate
attività a favore della comunità scolastica:
− Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col
personale scolastico
− Riordino del materiale didattico e delle aule
− Sistemazione delle aule e dei laboratori
− Pulizia delle aule e delle suppellettili
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Art. 22
Norme procedurali
1. Il docente preliminarmente illustra allo studente la mancanza
avvertendolo delle conseguenze a cui si espone in caso di reiterazione
2. La sanzione è annotata nel registro di classe in maniera sintetica e
motivata con l’indicazione della natura dell’infrazione commessa
3. Il registro è quindi trasmesso al Dirigente scolastico che valuta
l’infrazione
4. Il DS ricevuto il registro di classe, entro 5 giorni avvia il procedimento
mediante contestazione scritta diretta ai genitori che, entro il termine
di 5 giorni dalla notifica, possono produrre memorie, prove,
testimonianze ovvero chiedere di essere sentiti con o senza il/la
proprio/a figlio/a
5. Gli esercenti la potestà devono sapere che la violazione in
contestazione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica per
un periodo da determinarsi e proporzionato alla gravità dei fatti ed
inoltre devono essere informati in merito alla procedura, alle
conseguenze ed alle facoltà riconosciute
6. La discussione generale deve essere trascritta in un apposito verbale
contenente anche le proposte, le osservazioni nonchè le votazioni che
devono avvenire, a scrutinio palese e perentoriamente entro 15 giorni
dall’infrazione
7. Nel documento è riportato esclusivamente l’esito della votazione.
8. In caso di parità prevale il voto del DS
9. Il Consiglio di classe convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di
una sospensione può attribuire l’obbligo di frequenza; in alternativa e
solo se nel caso in cui fossero emersi nuove risultanze a favore del
manchevole, può irrogare un’altra sanzione disciplinare
10. Il DS entro 20 giorni dall’infrazione ed a pena di nullità, notifica ai
genitori le conclusioni deliberate dal Consiglio di Classe riunito in
plenaria
11. Solo precedentemente all’adozione di provvedimenti da parte del
Consiglio di Classe, i genitori nel rispetto della volontà del figlio,
possono chiedere che la sanzione disciplinare sia convertita in attività a
favore della comunità scolastica (sanzioni alternative)
12. In tal caso allo studente è preclusa la possibilità del ricorso
13. Alla fase deliberativa non potranno partecipare coloro che sia coinvolti
ovvero che hanno interesse nel contenzioso
Art. 23
Impugnazioni
1. I genitori, su conforme avviso dello studente, hanno facoltà di ricorrere
entro 15 giorni dalla comunicazione (incluso quello del ricevimento)
della loro irrogazione, mediante istanza motivata e diretta all’Organo di
Garanzia interno alla scuola (Scuola Media Statale Cesare Piva –
Organo di Garanzia – Via Val di Lanzo 187 00141 Roma)
2. Entro 10 giorni, escluso quello di ricevimento della raccomandata,
detto Organo interno decide e nei successivi due giorni comunica l’esito
del ricorso con raccomandata a carico del destinatario
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3. La sanzione è esecutiva anche se è presentato ricorso al direttore
dell’ufficio scolastico regionale (DUSR) che decide in via definitiva
4. La decisione del DUSR è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale (OGR) che svolge la propria attività istruttoria
esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o
di eventuali memorie scritte prodotte dal ricorrente e/o
dall'Amministrazione
5. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni
6. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il
DUSR può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
7. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241
8. Tutti i termini sono da considerarsi perentori
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