Regolamento Il Regolamento d’Istituto ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola. Esso si orienta allo Statuto delle studentesse e degli studenti, alla Legge Provinciale sull’Autonomia scolastica ed al relativo regolamento di attuazione. Il Regolamento definisce i comportamenti delle alunne e degli alunni, ma anche del personale della scuola in ordine alle seguenti materie: • vigilanza sulle/gli alunne/i e connessi doveri del personale (art. 2) • comportamento delle/gli alunne/i e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni (art. 3) • uso di spazi, di laboratori, delle biblioteche e dei sussidi (art. 3) • modalità di comunicazione con alunni e genitori (art. 5) • diritti e doveri degli alunni (art. 6) • provvedimenti disciplinari nei confronti delle/gli alunne/i (art. 7) Inoltre, il Regolamento stabilisce la composizione e la funzione dell’Organo di Garanzia (art. 8). Regolamenti amministrativi: 1. Regolamento per la selezione del personale esterno ( esperti e/o associazioni ) 2. Regolamento per l’uso delle fotocopie del personale docente 3. Regolamento per la gestione fondo “piccole spese” vedi allegati Regolamento d’Istituto Art. 1 – Obiettivi del regolamento 4. L’Istituto Comprensivo Merano II, nel predisporre il proprio regolamento d’istituto, assume le indicazioni suggerite nel testo dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nella Legge Provinciale sull’Autonomia scolastica e nel relativo regolamento di attuazione. 5. Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generati fissati dai citati documenti in modo da favorire i momenti di incontro e di colloquio tra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) e da attuare una reale gestione unitaria. Art. 2 – Vigilanza sugli alunni e connessi doveri del personale 1. Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità. 2. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga all’esterno (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra…), hanno il dovere di un’assidua vigilanza. 3.Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni: in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione, al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola. E’ tenuto altresì a concorrere all’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche. 4. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. 5. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell’ora successiva all'intervallo. 6. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, così come stabilito dal comma sesto dell’art. 8 del vigente C.C.P. del personale docente. 7. Gli alunni devono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate. 8. La vigilanza sugli/sulle alunni/e nella scuola primaria (ex scuola elementare) cessa nel momento in cui essi/esse sono riaffidati/e, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori. In caso di necessità, la vigilanza sugli/sulle alunni/e, in attesa dei genitori, può essere affidata anche al personale non docente. Soltanto al compimento dell’ottavo anno di età o qualora i genitori si assumano la responsabilità con esplicita richiesta scritta e vagliata dalla Dirigente o suo delegato, l’alunno/l’alunna potrà tornare a casa da solo/a o con altra persona di fiducia. Laddove non siano soddisfatte tali condizioni, vi è l'obbligo da parte del genitore di ritirare il/la figlio/a personalmente , rispettando gli orari indicati dalla scuola. 9. In caso di ripetuta negligenza dei genitori nel rispettare gli orari di entrata e uscita dei figli a scuola, il Dirigente Scolastico si riserva di richiamare le famiglie all’osservanza delle presenti regole 10. Nella scuola secondaria di I grado (ex scuola media) la vigilanza cessa, al termine delle lezioni, nel momento in cui gli alunni escono dall’edificio scolastico. Art 3. – Comportamento degli alunni e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni 1. Gli alunni devono considerare sempre l’ ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto. La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale scolastico. 2. Gli alunni devono trovarsi davanti all’ingresso della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’ingresso, durante le attività didattiche, durante la ricreazione e all’ uscita dalla scuola, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone. Per eventuali comportamenti scorretti si fa riferimento all’art. 7 del presente Regolamento (“Provvedimenti disciplinari”). 3. La scuola considera la puntualità una forma di rispetto e civiltà e un’indispensabile condizione per il regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto, ritardi ripetuti che non hanno carattere di eccezionalità non possono essere tollerati dalla scuola. 4. Eventuali ritardi o uscite anticipate vanno giustificati da parte dei genitori sul libretto personale o, per la scuola primaria, sul diario scolastico. In caso di uscita anticipata, nella scuola primaria l’alunno deve essere inoltre preso in consegna da uno dei genitori o da persona da essi delegata. In caso di ripetuti ritardi, occorre avvisare la Dirigente Scolastica o il suo delegato per gli opportuni interventi presso l’alunno e la famiglia. 5. L’assenza deve sempre essere giustificata dalla famiglia sul libretto personale o, per la scuola primaria, sul diario, e annotata sul registro di classe. In caso di assenze ingiustificate, l’alunno può incorrere in sanzioni disciplinari. Ripetute assenze vanno segnalate alla dirigente scolastica o al suo delegato per gli opportuni interventi educativi. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa, al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia. Sono giustificate soltanto le assenze per motivi di salute e di famiglia, di cui i genitori si assumono piena responsabilità. 6. Gli alunni hanno l’obbligo della frequenza regolare per tutte le attività scolastiche, comprese quelle opzionali. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Per casi eccezionali, l’istituto Comprensivo può autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 7. In caso di sciopero la dirigente scolastica ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta e applica la vigente normativa contrattuale. 8. L’uso del cellulare non è consentito durante l’orario scolastico, per cui gli alunni che ne dovessero essere in possesso lo devono tenere spento. Qualora il divieto dovesse essere disatteso il cellulare verrà ritirato e trattenuto fino alla diretta consegna nelle mani dei genitori da parte degli insegnanti o del personale di segreteria. Art. 4 – Uso di spazi, di laboratori, delle biblioteche e dei sussidi 1. La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l’ ambiente. Ne deriva che le sue strutture possono essere messe a disposizione della comunità locale. 2. I locali della scuola possono essere concessi in uso al di fuori dell’orario del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato, • ad altre scuole • al comitato genitori • ai rappresentanti di classe • agli enti locali • ad associazioni culturali o sportive • alle organizzazioni sindacali • a gruppi di alunni solo se autorizzati dai genitori e sorvegliati da un adulto che se ne assuma formalmente la responsabilità. 3. I docenti possono utilizzare per ragioni d’ufficio, senza limitazione, gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi. 4. Nei laboratori gli alunni possono entrare solo con gli insegnanti. 5. L'uso della biblioteca avviene sotto la responsabilità dei docenti. I libri presi in prestito da alunni, insegnanti e personale non docente vanno registrati a cura delle bibliotecarie e devono essere restituiti, di norma, entro un mese per gli alunni ed il personale non docente, non oltre la fine dell'anno scolastico per i docenti. 6. Occorre rispettare i piani di prenotazione dei laboratori, dell’aula video, della biblioteca. 7. Durante la ricreazione è auspicabile che gli alunni possano uscire dalle aule e recarsi in cortile. 8. Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori. 9. Alunni e personale dipendente (docente e non) sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi. 10. Ogni aula speciale ha un responsabile nominato dalla dirigente scolastica su proposta del collegio docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. 11. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a beni personali, strutture e dotazioni, si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali, il consiglio di classe valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo. 12. In caso di un danno ritenuto doloso o dello smarrimento/non riconsegna di materiale didattico dato dalla scuola in comodato d’uso, il consegnatario del bene è tenuto alla sostituzione del bene stesso entro e non oltre la fine dell’anno scolastico; 13. Alcuni insegnanti sono delegati dalla Dirigente Scolastica per la custodia dei sussidi librari, audiovisi… Art. 5 – Modalità di comunicazione con alunni e genitori 1. Gli alunni e i genitori vanno informati delle iniziative della scuola con avvisi scritti o con altri mezzi d’informazione. 2. Il diario e il libretto scolastico sono il mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne ha la potestà sia coinvolto nella vita della scuola. Pertanto essi devono essere portati a scuola quotidianamente. Quando l’organizzazione scolastica non lo consente (per esempio nel caso del tempo pieno) ci possono essere altre forme di comunicazione concordate con il personale docente. Le comunicazioni vanno firmate dai genitori per presa visione. É compito della famiglia visionare con regolarità diario e/o libretto 3. Al fine di un’efficace collaborazione educativa tra scuola e famiglia sono molto importanti i colloqui insegnanti-genitori: • Udienze settimanali: la scuola predispone un apposito calendario con il giorno e l’ ora di udienza del singolo insegnante. Nella scuola primaria se ne richiede la prenotazione per favorire tempi distesi di colloquio. • Udienze generali: per i genitori che non possono fruire delle udienze settimanali vengono stabilite all’inizio dell’anno scolastico due date per le udienze generali, una per quadrimestre. 4. I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola; la loro attiva partecipazione si concretizza nelle seguenti modalità: • consiglio di classe; • assemblea di classe; • assemblea generale dei genitori di tutta la scuola; • comitato genitori della scuola; • consiglio d’Istituto; • contratto formativo 5. La scuola predispone all’inizio dell’anno scolastico il calendario degli organi collegiali. Art. 6 - Diritti e doveri degli alunni 1. Gli alunni hanno diritto: • alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto dell’opinione altrui; • ad una formazione qualificata, che rispetti e realizzi, anche attraverso l’orientamento, l’attività di ciascuno; • ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; • ad essere oggetto di un’attenta programmazione didattica individualizzata, che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno; • ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti; • ad operare in un ambiente salubre, sicuro e accogliente, in un clima sereno e distensivo, in modo da favorire l’apprendimento, l’incontro, la comunicazione e, più in generale, la formazione dell’individuo. 2. Gli alunni hanno il dovere di: • frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio; • mantenere un comportamento corretto e responsabile all’entrata della scuola, durante le lezioni, gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, nonché durante le uscite; • mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, dei compagni e del personale tutto della scuola; • tenere puliti gli ambienti scolastici, utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; • avere sempre con sé l’occorrente per le lezioni; • essere puntuali ed evitare il più possibile l’entrata posticipata e l’uscita anticipata; • osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento. Art. 7 – Divieto di fumo È fatto divieto di fumare a docenti, alunni e al personale non docente nei locali scolastici, ai sensi della legge provinciale del 25 novembre 2004. Il divieto di fumo è esteso anche alle pertinenze dell’edificio scolastico. All’interno dell’edificio scolastico non sono previsti locali riservati ai fumatori. Ai sensi della normativa vigente s’intendono per pertinenze i “ luoghi aperti di pertinenza ”: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscala aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi.” Art. 8 - Provvedimenti disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica: le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in particolare della sua situazione socio-familiare. 2. I provvedimenti di carattere educativo in caso di mancata osservanza dei doveri disciplinati dal presente regolamento, verranno applicati secondo un principio di gradualità. 3. La scuola primaria, di norma, non eroga sanzioni disciplinari, ma effettua: • Richiami scritti sul diario • Convoca le famiglie per colloqui specifici e straordinari • Allontana temporaneamente l’alunno “indisciplinato” dal suo gruppo classe, organizzando al proprio interno strategie di collaborazione tra docenti per l’inserimento del bambino in altro gruppo di lavoro. Il gruppo classe è il punto di riferimento socio – affettivo tale per cui l’allontanamento diventa un grave segnale di disapprovazione rispetto ai comportamenti scorretti e/o inadeguati (aggressività, volgarità, provocazioni, gravi mancanze di rispetto a persone e cose, …) che l’alunno ha assunto. • Nel caso in cui tutti gli insegnanti della classe ritenessero necessaria e/o opportuna, in via del tutto eccezionale, la non partecipazione dell’alunno ad attività para – inter – extra – scolastiche (uscite, visite guidate, viaggi di istruzione..), il provvedimento è assunto con preventiva comunicazione alla famiglia. 4. La scuola secondaria di I grado applica i seguenti provvedimenti a. avvertimento scritto, che consiste in un’ammonizione sul diario o sul libretto personale, della mancanza commessa, da notificare ai genitori; b. ammonizione scritta che consiste in un’annotazione sul registro di classe, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Classe e a quella dei genitori; c. convocazione dei genitori per un colloquio con la Dirigente Scolastica e un docente della classe in presenza dell’ alunno; d. esclusione temporanea da attività ricreative, partecipative, sportive. Tale provvedimento deve essere deciso dal Consiglio di Classe, a maggioranza dei suoi componenti; e. sospensione temporanea dalle attività didattiche, con allontanamento dalla scuola, (da 1 a più giorni), approvata dal Consiglio di Classe. 5. L’organo responsabile dell’irrogazione delle sanzioni dovrà accertare la veridicità dei fatti ed invitare l’alunno ad esporre le proprie ragioni, prima di procedere ad irrogare le sanzioni. 6. Se l’alunno che incorre in una sanzione disciplinare di sospensione temporanea dalle attività scolastiche è portatore di handicap, è opportuno ascoltare anche il parere di uno psicologo LIVELLO DI GRAVITÀ DESCRIZIONE Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento dolosi). MOLTO GRAVE Violenze e sopraffazioni nei confronti di disabili. (Nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008) Appropriazione indebita di beni Atto volontario di violenza fisica nei confronti di chiunque. Comportamento gravemente irrispettoso verso il Dirigente, gli insegnanti, il personale ATA. Comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle altre persone (spingere in cortile o per le scale, lanciare oggetti, ecc.) GRAVE Gravi offese alla religione e alla morale. Gravi offese ad altri alunni. Danneggiamento volontario del patrimonio della scuola o di altri enti in caso di visite di istruzione. Falsificazione firma dei genitori o delle valutazioni delle verifiche. Assenza ingiustificata all’insaputa dei genitori Fumare negli spazi della scuola SANZIONE Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. (Nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008) Allontanamento dalla comunità scolastica (= sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni CHI IRROGA LA SANZIONE Consiglio di istituto (Giunta Esecutiva) Consiglio di istituto (Giunta Esecutiva) Sospensione anche superiore ai 5 giorni Sospensione fino a 5 giorni. In caso di recidiva sospensione anche superiore ai 5 giorni Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori. Consiglio di classe Docente In caso di recidiva sospensione da 1 a 5 giorni. Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori. Consiglio di classe In caso di recidiva sospensione da 1 a 5 giorni La famiglia è chiamata al risarcimento. L’alunno riceve una sospensione da 1 a 5 giorni. Ammonizione scritta sul registro di classe e convocazione dei genitori. Consiglio di classe Consiglio di classe In caso di recidiva sospensione con obbligo di frequenza con l’assolvimento di un impegno a favore della comunità scolastica. Multa in base a quanto stabilito dalla legge e convocazione dei genitori. Docente Docente Consiglio di classe Docente Portare a scuola oggetti inadatti e/o potenzialmente pericolosi (ad es. petardi, armi giocattolo, ecc.) MEDIO Uso del cellulare elettronici a scuola o di giochi Comportamento ripetuto di intralcio al normale lavoro scolastico. Ritardi ingiustificati e frequenza irregolare (non giustificata da motivi di salute). LIEVE Negligenza nel rispettare le indicazioni degli insegnanti, compiti assegnati a casa non svolti e dimenticanze del materiale scolastico. Il docente prende in consegna l’oggetto che verrà, eventualmente, riconsegnato ai genitori tramite la segreteria. Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite la segreteria. Docente Docente Sanzioni alternative Consiglio di classe Sanzioni alternative Docente Negligenza nel rispettare le indicazioni degli insegnanti, compiti assegnati a casa non svolti e dimenticanze del materiale scolastico. Ammonizione verbale e avviso scritto (sul libretto delle giustificazioni) ai genitori al reiterarsi del comportamento. Coordinatore di classe Docente 7. La famiglia dell’alunno o chi esercita la patria potestà sul minore, a cui è stata comminata la sanzione di sospensione dalla scuola, ha diritto di essere informata tempestivamente del provvedimento attraverso una comunicazione scritta, inoltrata dalla scuola per posta raccomandata, con ricevuta di ritorno. Art. 8 – Organo di garanzia 1. Contro i provvedimenti disciplinari ai punti “d” ed “e” è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti e delle studentesse minorenni ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia è composto da 5 membri, (2 insegnanti, 2 genitori, la Dirigente Scolastica) e giudica in merito ai ricorsi presentati dai genitori, riguardanti le sanzioni disciplinari. Giudica, inoltre, in merito a qualsiasi controversia relativa all’applicazione dello Statuto dello Studente / della Studentessa. 2. Considerato il diritto della famiglia di poter ricorrere, avverso il provvedimento disciplinare, all’Organo di garanzia di Istituto, l’esecuzione della sanzione della sospensione dalla scuola non viene attivata fino alla scadenza del termine del ricorso, stabilito dal regolamento interno. 3. Si è convenuto di assegnare come termine del ricorso tre giorni dal momento in cui un genitore è informato del provvedimento disciplinare a carico del figlio. 4. La famiglia dell’alunno può eventualmente inviare il ricorso all’Organo di Garanzia indirizzandolo alla Direzione dell’Istituto Comprensivo Merano II, Organo di Garanzia, via Vigneti, 1 – 39012 Merano. Art. 9 – Divulgazione del Regolamento d’Istituto 1. Il presente Regolamento d’Istituto verrà inserito nel POF e nel sito web della scuola ( www.icmerano2.it) e ne verrà data informazione a tutte le famiglie degli alunni frequentanti la scuola. 2. Ogni anno verrà poi presentato e distribuito ai genitori di tutti i nuovi iscritti e lasciato a disposizione in segreteria per chi volesse consultarlo.