Regolamento
Il Regolamento d’Istituto ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della
scuola. Esso si orienta allo Statuto delle studentesse e degli studenti, alla Legge Provinciale sull’Autonomia
scolastica ed al relativo regolamento di attuazione.
Il Regolamento definisce i comportamenti delle alunne e degli alunni, ma anche del personale della scuola in
ordine alle seguenti materie:
• vigilanza sulle/gli alunne/i e connessi doveri del personale (art. 2)
• comportamento delle/gli alunne/i e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle
giustificazioni (art. 3)
• uso di spazi, di laboratori, delle biblioteche e dei sussidi (art. 3)
• modalità di comunicazione con alunni e genitori (art. 5)
• diritti e doveri degli alunni (art. 6)
• provvedimenti disciplinari nei confronti delle/gli alunne/i (art. 7)
Inoltre, il Regolamento stabilisce la composizione e la funzione dell’Organo di Garanzia (art. 8).
Regolamenti amministrativi:
1. Regolamento per la selezione del personale esterno ( esperti e/o associazioni )
2. Regolamento per l’uso delle fotocopie del personale docente
3. Regolamento per la gestione fondo “piccole spese”
vedi allegati
Regolamento d’Istituto
Art. 1 – Obiettivi del regolamento
4. L’Istituto Comprensivo Merano II, nel predisporre il proprio regolamento d’istituto, assume le
indicazioni suggerite nel testo dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nella Legge
Provinciale sull’Autonomia scolastica e nel relativo regolamento di attuazione.
5. Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola
secondo i principi generati fissati dai citati documenti in modo da favorire i momenti di incontro e di
colloquio tra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti
scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) e da attuare una reale
gestione unitaria.
Art. 2 – Vigilanza sugli alunni e connessi doveri del personale
1. Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro
sicurezza ed incolumità.
2. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico,
sia che essa si svolga all’esterno (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra…),
hanno il dovere di un’assidua vigilanza.
3.Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni: in occasione di momentanee
assenze dei docenti, durante la ricreazione, al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola. E’ tenuto altresì
a concorrere all’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad
altre sedi anche non scolastiche.
4. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun
motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
5. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà
tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell’ora successiva all'intervallo.
6. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale
docente di turno, così come stabilito dal comma sesto dell’art. 8 del vigente C.C.P. del personale docente.
7. Gli alunni devono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento
che vengono fissate.
8. La vigilanza sugli/sulle alunni/e nella scuola primaria (ex scuola elementare) cessa nel momento in cui
essi/esse sono riaffidati/e, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori. In caso di necessità, la vigilanza
sugli/sulle alunni/e, in attesa dei genitori, può essere affidata anche al personale non docente.
Soltanto al compimento dell’ottavo anno di età o qualora i genitori si assumano la responsabilità con esplicita
richiesta scritta e vagliata dalla Dirigente o suo delegato, l’alunno/l’alunna potrà tornare a casa da solo/a o
con altra persona di fiducia. Laddove non siano soddisfatte tali condizioni, vi è l'obbligo da parte del genitore
di ritirare il/la figlio/a personalmente , rispettando gli orari indicati dalla scuola.
9. In caso di ripetuta negligenza dei genitori nel rispettare gli orari di entrata e uscita dei figli a scuola, il
Dirigente Scolastico si riserva di richiamare le famiglie all’osservanza delle presenti regole
10. Nella scuola secondaria di I grado (ex scuola media) la vigilanza cessa, al termine delle lezioni, nel
momento in cui gli alunni escono dall’edificio scolastico.
Art 3. – Comportamento degli alunni e regolamentazione dei ritardi, delle uscite, delle assenze e delle
giustificazioni
1. Gli alunni devono considerare sempre l’ ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da
utilizzare con il massimo rispetto. La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale
scolastico.
2. Gli alunni devono trovarsi davanti all’ingresso della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
All’ingresso, durante le attività didattiche, durante la ricreazione e all’ uscita dalla scuola, gli alunni devono
tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone. Per eventuali comportamenti scorretti si fa
riferimento all’art. 7 del presente Regolamento (“Provvedimenti disciplinari”).
3. La scuola considera la puntualità una forma di rispetto e civiltà e un’indispensabile condizione per il
regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto, ritardi ripetuti che non hanno carattere di
eccezionalità non possono essere tollerati dalla scuola.
4. Eventuali ritardi o uscite anticipate vanno giustificati da parte dei genitori sul libretto personale o, per la
scuola primaria, sul diario scolastico. In caso di uscita anticipata, nella scuola primaria l’alunno deve essere
inoltre preso in consegna da uno dei genitori o da persona da essi delegata. In caso di ripetuti ritardi, occorre
avvisare la Dirigente Scolastica o il suo delegato per gli opportuni interventi presso l’alunno e la famiglia.
5. L’assenza deve sempre essere giustificata dalla famiglia sul libretto personale o, per la scuola primaria,
sul diario, e annotata sul registro di classe. In caso di assenze ingiustificate, l’alunno può incorrere in
sanzioni disciplinari. Ripetute assenze vanno segnalate alla dirigente scolastica o al suo delegato per gli
opportuni interventi educativi. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta
analisi la causa, al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia. Sono giustificate soltanto le
assenze per motivi di salute e di famiglia, di cui i genitori si assumono piena responsabilità.
6. Gli alunni hanno l’obbligo della frequenza regolare per tutte le attività scolastiche, comprese quelle
opzionali. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale. Per casi eccezionali, l’istituto Comprensivo può autonomamente stabilire motivate
deroghe al suddetto limite.
7. In caso di sciopero la dirigente scolastica ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta e applica
la vigente normativa contrattuale.
8. L’uso del cellulare non è consentito durante l’orario scolastico, per cui gli alunni che ne dovessero essere
in possesso lo devono tenere spento. Qualora il divieto dovesse essere disatteso il cellulare verrà ritirato e
trattenuto fino alla diretta consegna nelle mani dei genitori da parte degli insegnanti o del personale di
segreteria.
Art. 4 – Uso di spazi, di laboratori, delle biblioteche e dei sussidi
1. La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l’ ambiente. Ne deriva che le
sue strutture possono essere messe a disposizione della comunità locale.
2. I locali della scuola possono essere concessi in uso al di fuori dell’orario del servizio scolastico, per periodi
di tempo determinato,
• ad altre scuole
• al comitato genitori
• ai rappresentanti di classe
• agli enti locali
• ad associazioni culturali o sportive
• alle organizzazioni sindacali
• a gruppi di alunni solo se autorizzati dai genitori e sorvegliati da un adulto che se ne assuma
formalmente la responsabilità.
3. I docenti possono utilizzare per ragioni d’ufficio, senza limitazione, gli spazi della scuola, interni ed esterni,
garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
4. Nei laboratori gli alunni possono entrare solo con gli insegnanti.
5. L'uso della biblioteca avviene sotto la responsabilità dei docenti. I libri presi in prestito da alunni,
insegnanti e personale non docente vanno registrati a cura delle bibliotecarie e devono essere restituiti, di
norma, entro un mese per gli alunni ed il personale non docente, non oltre la fine dell'anno scolastico per i
docenti.
6. Occorre rispettare i piani di prenotazione dei laboratori, dell’aula video, della biblioteca.
7. Durante la ricreazione è auspicabile che gli alunni possano uscire dalle aule e recarsi in cortile.
8. Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da
utenti e operatori.
9. Alunni e personale dipendente (docente e non) sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei
sussidi.
10. Ogni aula speciale ha un responsabile nominato dalla dirigente scolastica su proposta del collegio
docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione.
11. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a beni personali, strutture e dotazioni, si
provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento
delle responsabilità individuali, il consiglio di classe valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero
gruppo.
12. In caso di un danno ritenuto doloso o dello smarrimento/non riconsegna di materiale didattico dato dalla
scuola in comodato d’uso, il consegnatario del bene è tenuto alla sostituzione del bene stesso entro e non
oltre la fine dell’anno scolastico;
13. Alcuni insegnanti sono delegati dalla Dirigente Scolastica per la custodia dei sussidi librari, audiovisi…
Art. 5 – Modalità di comunicazione con alunni e genitori
1. Gli alunni e i genitori vanno informati delle iniziative della scuola con avvisi scritti o con altri mezzi
d’informazione.
2. Il diario e il libretto scolastico sono il mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia, in modo
che ciascun genitore o chi ne ha la potestà sia coinvolto nella vita della scuola. Pertanto essi devono essere
portati a scuola quotidianamente. Quando l’organizzazione scolastica non lo consente (per esempio nel caso
del tempo pieno) ci possono essere altre forme di comunicazione concordate con il personale docente. Le
comunicazioni vanno firmate dai genitori per presa visione. É compito della famiglia visionare con regolarità
diario e/o libretto
3. Al fine di un’efficace collaborazione educativa tra scuola e famiglia sono molto importanti i colloqui
insegnanti-genitori:
• Udienze settimanali: la scuola predispone un apposito calendario con il giorno e l’ ora di udienza del
singolo insegnante. Nella scuola primaria se ne richiede la prenotazione per favorire tempi distesi di
colloquio.
• Udienze generali: per i genitori che non possono fruire delle udienze settimanali vengono stabilite
all’inizio dell’anno scolastico due date per le udienze generali, una per quadrimestre.
4. I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola; la loro attiva partecipazione
si concretizza nelle seguenti modalità:
• consiglio di classe;
• assemblea di classe;
• assemblea generale dei genitori di tutta la scuola;
• comitato genitori della scuola;
• consiglio d’Istituto;
• contratto formativo
5. La scuola predispone all’inizio dell’anno scolastico il calendario degli organi
collegiali.
Art. 6 - Diritti e doveri degli alunni
1. Gli alunni hanno diritto:
• alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto dell’opinione altrui;
• ad una formazione qualificata, che rispetti e realizzi, anche attraverso l’orientamento, l’attività di
ciascuno;
• ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento;
•
ad essere oggetto di un’attenta programmazione didattica individualizzata, che possa sviluppare le
potenzialità di ciascuno;
• ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
• ad operare in un ambiente salubre, sicuro e accogliente, in un clima sereno e distensivo, in modo da
favorire l’apprendimento, l’incontro, la comunicazione e, più in generale, la formazione dell’individuo.
2. Gli alunni hanno il dovere di:
• frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
• mantenere un comportamento corretto e responsabile all’entrata della scuola, durante le lezioni, gli
intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, nonché durante le
uscite;
• mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, dei compagni e del
personale tutto della scuola;
• tenere puliti gli ambienti scolastici, utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
• avere sempre con sé l’occorrente per le lezioni;
• essere puntuali ed evitare il più possibile l’entrata posticipata e l’uscita anticipata;
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
Art. 7 – Divieto di fumo
È fatto divieto di fumare a docenti, alunni e al personale non docente nei locali scolastici, ai sensi della
legge provinciale del 25 novembre 2004. Il divieto di fumo è esteso anche alle pertinenze dell’edificio
scolastico. All’interno dell’edificio scolastico non sono previsti locali riservati ai fumatori. Ai sensi della
normativa vigente s’intendono per pertinenze i “ luoghi aperti di pertinenza ”: i cortili, le terrazze, i giardini, i
parcheggi, le aree di entrata, i giroscala aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi
sportivi.”
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica: le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionali all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto è possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in particolare della sua situazione
socio-familiare.
2. I provvedimenti di carattere educativo in caso di mancata osservanza dei doveri disciplinati dal presente
regolamento, verranno applicati secondo un principio di gradualità.
3. La scuola primaria, di norma, non eroga sanzioni disciplinari, ma effettua:
• Richiami scritti sul diario
• Convoca le famiglie per colloqui specifici e straordinari
• Allontana temporaneamente l’alunno “indisciplinato” dal suo gruppo classe, organizzando al proprio
interno strategie di collaborazione tra docenti per l’inserimento del bambino in altro gruppo di lavoro.
Il gruppo classe è il punto di riferimento socio – affettivo tale per cui l’allontanamento diventa un
grave segnale di disapprovazione rispetto ai comportamenti scorretti e/o inadeguati (aggressività,
volgarità, provocazioni, gravi mancanze di rispetto a persone e cose, …) che
l’alunno ha assunto.
• Nel caso in cui tutti gli insegnanti della classe ritenessero necessaria e/o
opportuna, in via del tutto eccezionale, la non partecipazione dell’alunno ad
attività para – inter – extra – scolastiche (uscite, visite guidate, viaggi di
istruzione..), il provvedimento è assunto con preventiva comunicazione alla
famiglia.
4. La scuola secondaria di I grado applica i seguenti provvedimenti
a. avvertimento scritto, che consiste in un’ammonizione sul diario o sul libretto personale, della mancanza
commessa, da notificare ai genitori;
b. ammonizione scritta che consiste in un’annotazione sul registro di classe, da sottoporre
all’attenzione del Consiglio di Classe e a quella dei genitori;
c. convocazione dei genitori per un colloquio con la Dirigente Scolastica e un docente della classe in
presenza dell’ alunno;
d. esclusione temporanea da attività ricreative, partecipative, sportive. Tale provvedimento deve essere
deciso dal Consiglio di Classe, a maggioranza dei suoi componenti;
e. sospensione temporanea dalle attività didattiche, con allontanamento dalla scuola, (da 1 a più giorni),
approvata dal Consiglio di Classe.
5. L’organo responsabile dell’irrogazione delle sanzioni dovrà accertare la veridicità dei fatti ed invitare
l’alunno ad esporre le proprie ragioni, prima di procedere ad irrogare le sanzioni.
6. Se l’alunno che incorre in una sanzione disciplinare di sospensione temporanea dalle attività scolastiche è
portatore di handicap, è opportuno ascoltare anche il parere di uno psicologo
LIVELLO
DI
GRAVITÀ
DESCRIZIONE
Reati che violino la dignità e il
rispetto della
persona umana oppure concrete
situazioni di
pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es.
incendio o allagamento dolosi).
MOLTO
GRAVE
Violenze e sopraffazioni nei
confronti di disabili.
(Nota ministeriale n. 3602 del 31
luglio 2008)
Appropriazione indebita di beni
Atto volontario di violenza fisica nei
confronti di
chiunque.
Comportamento gravemente
irrispettoso verso il Dirigente, gli
insegnanti, il personale ATA.
Comportamenti che mettono a rischio
l’incolumità
delle altre persone (spingere in cortile
o per le scale,
lanciare oggetti, ecc.)
GRAVE
Gravi offese alla religione e alla
morale.
Gravi offese ad altri alunni.
Danneggiamento volontario del
patrimonio della
scuola o di altri enti in caso di visite di
istruzione.
Falsificazione firma dei genitori o
delle valutazioni delle verifiche.
Assenza ingiustificata all’insaputa dei
genitori
Fumare negli spazi della scuola
SANZIONE
Allontanamento fino al termine delle
lezioni o con
esclusione dallo scrutinio finale o la
non
ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso
di studi.
(Nota ministeriale n. 3602 del 31
luglio 2008)
Allontanamento dalla comunità
scolastica
(= sospensione) per un periodo
superiore ai 15
giorni
CHI IRROGA
LA SANZIONE
Consiglio di
istituto (Giunta
Esecutiva)
Consiglio di
istituto (Giunta
Esecutiva)
Sospensione anche superiore ai 5
giorni
Sospensione fino a 5 giorni.
In caso di recidiva sospensione
anche superiore ai 5 giorni
Ammonizione scritta sul registro di
classe e comunicazione scritta ai
genitori.
Consiglio di
classe
Docente
In caso di recidiva sospensione da
1 a 5 giorni.
Ammonizione scritta sul registro di
classe e comunicazione scritta ai
genitori.
Consiglio di
classe
In caso di recidiva sospensione da
1 a 5 giorni
La famiglia è chiamata al
risarcimento.
L’alunno riceve una sospensione da
1 a 5 giorni.
Ammonizione scritta sul registro di
classe e convocazione dei genitori.
Consiglio di
classe
Consiglio di
classe
In caso di recidiva sospensione con
obbligo di
frequenza con l’assolvimento di un
impegno a
favore della comunità scolastica.
Multa in base a quanto stabilito
dalla legge e convocazione dei
genitori.
Docente
Docente
Consiglio di
classe
Docente
Portare a scuola oggetti inadatti e/o
potenzialmente
pericolosi (ad es. petardi, armi
giocattolo, ecc.)
MEDIO
Uso del cellulare
elettronici a scuola
o
di
giochi
Comportamento ripetuto di intralcio al
normale
lavoro scolastico.
Ritardi ingiustificati e frequenza
irregolare (non giustificata da motivi
di salute).
LIEVE
Negligenza nel rispettare le
indicazioni degli insegnanti, compiti
assegnati a casa non svolti e
dimenticanze del materiale
scolastico.
Il docente prende in consegna
l’oggetto che verrà,
eventualmente, riconsegnato ai
genitori tramite la segreteria.
Il docente prende in consegna il
dispositivo elettronico che verrà
riconsegnato ai genitori tramite la
segreteria.
Docente
Docente
Sanzioni alternative
Consiglio di
classe
Sanzioni alternative
Docente
Negligenza nel rispettare le
indicazioni degli
insegnanti, compiti assegnati a
casa non svolti e
dimenticanze
del
materiale
scolastico.
Ammonizione verbale e avviso
scritto (sul libretto delle
giustificazioni) ai genitori al
reiterarsi del comportamento.
Coordinatore di
classe
Docente
7. La famiglia dell’alunno o chi esercita la patria potestà sul minore, a cui è stata comminata la sanzione di
sospensione dalla scuola, ha diritto di essere informata tempestivamente del provvedimento attraverso una
comunicazione scritta, inoltrata dalla scuola per posta raccomandata, con ricevuta di ritorno.
Art. 8 – Organo di garanzia
1. Contro i provvedimenti disciplinari ai punti “d” ed “e” è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti
e delle studentesse minorenni ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola. L’organo di garanzia è
composto da 5 membri, (2 insegnanti, 2 genitori, la Dirigente Scolastica) e giudica in merito ai ricorsi
presentati dai genitori, riguardanti le sanzioni disciplinari. Giudica, inoltre, in merito a qualsiasi controversia
relativa all’applicazione dello Statuto dello Studente / della Studentessa.
2. Considerato il diritto della famiglia di poter ricorrere, avverso il provvedimento disciplinare, all’Organo di
garanzia di Istituto, l’esecuzione della sanzione della sospensione dalla scuola non viene attivata fino alla
scadenza del termine del ricorso, stabilito dal regolamento interno.
3. Si è convenuto di assegnare come termine del ricorso tre giorni dal momento in cui un genitore è
informato del provvedimento disciplinare a carico del figlio.
4. La famiglia dell’alunno può eventualmente inviare il ricorso all’Organo di Garanzia indirizzandolo alla
Direzione dell’Istituto Comprensivo Merano II, Organo di Garanzia,
via Vigneti, 1 – 39012 Merano.
Art. 9 – Divulgazione del Regolamento d’Istituto
1. Il presente Regolamento d’Istituto verrà inserito nel POF e nel sito web della scuola ( www.icmerano2.it) e
ne verrà data informazione a tutte le famiglie degli alunni frequentanti la scuola.
2. Ogni anno verrà poi presentato e distribuito ai genitori di tutti i nuovi iscritti e lasciato a disposizione in
segreteria per chi volesse consultarlo.
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Regolamento Istituto - Istituto Comprensivo Merano 2