Colligite fragmenta, ne pereant
Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia (XV)
A cura di Agostino Di Lustro
Le Capitolazioni delle Confratenite di Forio
conservate nell’Archivio di Stato di Napoli
III *
4) Il Pio Monte di Santa Maria di Portosalvo e di San Gaetano
Nel vasto panorama foriano, la cupola della chiesa di San
Gaetano costituisce una delle caratteristiche della cittadina
che si distende come un’aquila dalle ali spiegate dalle pendici
dell’Epomeo fino alla Punta Soccorso. Le fanno corona il
massiccio Torrione e la bianca chiesetta del Soccorso che sta
lì come vedetta quasi a proteggere, con un vasto abbraccio,
la parte occidentale dell’Isola baciata dal mare e dal famoso
raggio verde al quale spesso assistiamo al tramonto di una
splendida giornata di sole,
La cupola di San Gaetano è lì a caratterizzare il panorama
foriano dalla seconda metà del secolo XVII, da quando nel
1655, come si evince dal Notamento degli atti beneficiali
della città e diocesi d’Ischia (f. 46: Forigij 1655 Conventio
pro dotatione Ecclesie S. Cajetani alla Marina de jure
patronatus Nautarum Terre Forigij, cum Instrumentis
reddituum favore dicte Ecclesie, ac ordine Regio supra
statu ipsius= folia scripta n. 20 ) conservato nell’Archivio
Diocesano d’Ischia, e dai documenti che qui trascriviamo,
venne fondata la chiesa di Santa Maria di Portosalvo e del
Beato Gaetano da Thiene. Infatti S. Gaetano fu canonizzato
solo successivamente. La costruzione della chiesa fu opera
dei marinai e dei proprietari di barche e feluche di Forio
che avevano fondato un Pio Monte, o confraternita, sotto
lo stesso titolo. Questa associazione di marinai realizzò un
vasto programma di opere religiose e di carattere sociale a
beneficio di tutti. L’Università di Forio fece dono del terreno
sul quale i marinai costruirono la chiesa, assumendo però
l’impegno di realizzare all’interno della chiesa una sepoltura
per gli abitanti della zona che avessero chiesto di essere in
essa seppelliti.
La confraternita ha svolto la sua attività fino all’inizio del
secolo XX.
* G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli, Stabilimento tipografico Gabriele Argenio, 1867 p. 390.
I. Delizia, Ischia l’identità negata, Napoli Edizioni Scientifiche
Italiane, 1987, pp. 179 e 237.
F. P. Salvati, Architettura dell’Isola d’Ischia, Napoli Editore Pironti
1951.
G. Castagna- A. Di Lustro , La diocesi d’Ischia e le sue chiese, Forio,
Tipolito Epomeo 2000, p. 24.
A. Di Lustro, Gli scultori Antonio e Baldassarre di Lucca nell’isola
d’Ischia, in La Rassegna d’Ischia, anno XVII n. 6 settembre 1996,
pp. 44-54.
La chiesa è una delle testimonianze architettoniche più
importanti dei secoli XVII-XVIII di Forio e richiama la chiesa di S. Carlo al Cierco ( che risale al 1620 ) sia nella pianta
che nei vari elementi architettonici, compresa la cupola che
nella chiesa del Cierco è scomparsa a causa del terremoto del
1883 (fu fortemente lesionata dal sisma per cui fu deciso di
abbatterla). Particolare interesse suscita all’interno l’altare
maggiore di un marmoraro napoletano ignoto per mancanza
di documenti, ma che si fa riconoscere facilmente come Antonio di Lucca da un confronto con l’altare maggiore della
chiesa napoletana di S. Maria di Costantinopoli presso il
Museo Archeologico, che è opera documentata del di Lucca.
Nell’abside pende una tela certamente opera di Alfonso di
Spigna, e nella cappella di destra si nota un altare dedicato a
San Giovan Giuseppe della Croce costruito nel 1790, l’anno
dopo la beatificazione del nostro Santo ischitano. L’iniziativa fu del sacerdote Agostino Verde, in seguito parroco di
S. Sebastiano di Forio. La piccola tela raffigurante il Santo
è firmata da Tomas Kem ed è racchiusa in una cornice di
legno intagliato e indorato a mistura.
Di notevole interesse è anche l’organo positivo del secolo XVIII, straordinario non solo per la parte prettamente
musicale, ma anche per la stupenda cassa che lo adorna.
Le due ante presentano due splendide figure degli apostoli
Pietro e Paolo. Oggi nel pavimento maiolicato della chiesa,
realizzato alla fine del secolo XIX, non vi è più traccia della
sepoltura voluta dall’Università perché eliminata nel corso
della sistemazione del pavimento stesso che si conserva
ancora abbastanza bene.
Documento n. 1
Archivio di Stato di Napoli - Notai sec. XVII
Scheda 323 del notar Dionisio di Nacera
protocollo n. 16
f. 35 r
Die vigesimo tertio mensis Januarij millesimo seicentesimo quinquagesimo septimo in terra forigii Ischie in nostri
presentia Iovanne de Maio ad presene sindico Universitatis
predicte Indico polito Ieromino Iacono et Ieronimo Caruso
deputatis predicte Universitatis agente et interveniente ad
infrascripta omnia nobis et pro parte predicte Universitatis
et pro eodem singulis quibuscumque ex una parte, et Carolo
Maltese Minico de Lustria Ioanne Battista Castiglione et
laurenzio patalano ad presens magistris venerabilis
f. 35 v.
cappelle et ecclesise conficiende sub titolo, et nuncupatione
del beato Caietano agentibus, et intervenientibus in nobis et
La Rassegna d’Ischia 1/2009 29
pro parte predicte ecclesise et cappelle et pro eadem ecclesia
et cappella successoribus quibuscumque inprimis ex parte
altera predicti vero sindicus et deputati nominibus quibus
supra asserunt coram nobis, et dittis magistris presentibus
dictam Universitatem previo parlamento ex inde facto
deliberaverunt pro edificatione dicte ecclesie, et cappella
donare donationis titulo irrevocabiliter inter vivos cum
onere premissis predicte ecclesie quodamm situm dicte
Universitatis ubi possit edificare ecclesiam predictam situm
in loco ubi dicitur la Cavalleritia juxta bona Anelli Carcaterre
bona heredum quondam pompei de maio viam pubòlicam
a duobus partibus, et alios fines si qui sunt quod dicta Universitas ut asserit Sindicus tenere, et possedere tamquam
verum dominum et patronum francum et non venditum;
et facta assertione predicta, predicti Sindicus et deputati
nominibus predictis volentes procedere faciendam dictam
donationem sponte predicto dicti coram nobis... via libere
cum... reservatione alligatione et non aliter donaverunt dictis
titolo irrevocabiliter inter vivos predictum situm ut supra descriptum et disegnatum sic fractum ut superius dictum est una
cum omnibus et singulis eius juribus, et integro status cum
item tamen reservartione che detta ecclasia et dicti mastri
et cappellani che sono et pèro tempore saranno siano tenuti
come al presente detti mastri... promettono item fare una
f. 36 r.
sepoltura nella predetta ecclesia per servitio publico di detta
Università et in quella sepelirci qualsivoglia persona; et che
non possa essere impedito si per far detta sepolturasiano in
sepellir et affittarli sepelimento et così se debbia observare et
facendosi il contrario detta donatione non se intende facta ma
quella revocata. Itam quod ex… et inprimis dictum ritum ut
supra donatum cum juribus et onere predicto sit transactum
in pleno dominio et possessione predicte ecclesie conficiende
ad habendum tenendum possidendum et edificare ecclesiam
predictam cedentes omne jus sibi ipsis... quibus supra componens quod in modo ponentes... quod nullum jus nisi de
reservarione, et possessores... teneres volentes lege jure.. Et
primum… predicti sindicus et deputati nominibus supradictis
presentibus donationem et concessionem et... predictum... et
in semper haberes ratas ac ratas... iaceres aliqua….dictam
donationem per eos ut supra factam primum non revocare
ingratitudinis vitio que donation voluerunt predicti sindicus
et deputati nominibus predictis quod non concessum una
sed pluries quidem vicibus et temporibus facta infra summam a jure premissa et si summa quingentarum aureorum
emendent, eo quod in ea si necssarii in servitio aòiquo sed
valeat, et teneat uti prout fuisset in quorum…. Loco et foro
et coram quocumque judice officiali et magistrate…decreto
authoritate et insinuatione ipsorum et non aliorum efficaciam
obtineri debeat quod in omnem eventum et casum et in omni
successu temporis prout debitum… Effectum et inviolabilem
ultimi roboris firmitatem …et expresse predicti
f. 36 v.
Sindicus et deputati nominibus quibus supra cum giuramento
coram nobis ad majorem cautelam legi fieri si umquam de
revocandis donationis….ac …de insinuandis donationis et
ipsi insinuavimus; et ubicontigerit dictam donationem ex
quavis causa revocari voluerunt predicti sindicus et deputati
30 La Rassegna d’Ischia 1/2009
voluerunt predicti sindicus et deputati nominibus predictis
quod revocatio non valeat, et donatio predicta sit renovata,
et de novo facta, et... modo quo supra quoties revocari
contigerit, quia sic voluerunt, et omnino disposuerunt. Pro
quibus omnibus et singulis predicti presente set quolibet
ipsorum eorumque, et cuiuslibet ipsotum heredes successores presentia et future una pars et… Presentibus sub pena et
ad penam dupli medietatis cum… Precarii et… Presentibus
Sudice Joannes Antonius Galatola Joseph Castaldo Carlo
Calise Anello de Colòellis Salvatore Biondo et Augustino
Morgera predicte terre.
Documento n. 2
Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. XVII
Scheda n. 323 del not. Dionisio di Nacera di Forio
Protocollo n. 16
f. 173 r.
Die decimo sexto mensis Aprilis 1657 in Terra Forigii
Ischie comparuerunt in nostri presentia Lorenzo Patalano
Carolo Maltese, et Minico de lustria magistris venerabilis
cappelle beati Gitani conficiende in sito universitatis terre
forigij sponte coram nobis nominibus et pro parte predicte
cappelle et successoribus in ea existentibusIoanne de Maio
ad presens sindico Universitatis forigii ac Ieronimo Iacono
et Indico polito deputatis predicte Universitatis di fare in
nome di detta Università e per il popolo dessa una sepoltura
nella detta cappella allor proprie spese nelle quali volemo
che se possano sotterrare quelle persone di detta Università
a chi lloro e lloro eredi parera et piacera senza che se debbia pagare sepoltura atteso detta Università ha concesso il
detto sito per far detta cappella in caso che mancassero siano
obligati non solo al pagamento di tutte le lemosine lassate
et lassande a detta cappella atteso che quella non possent
percipere se non li fusse stato concesso detto sito; et pro
inde dicti magisteri nominibus predictis obligaverunt se ipsos
ac dictam cappellam et eius successores magistros dictis
presentibus sub pena unciarum... dupli meditate promiserunt
et juraverunt. Presentibus Sudice Ioanne Battista Galatola
regius af contractus magnifico Francisco vorga bernardo
Verde Ioseph Verde et Marco coppa predicte terre.
Documento n. 3
Archivio di Stato di Napoli Notai secolo XVII
Scheda n. 323 del notar Dionisio di Nacera
Protocollo n. 28 parte I
f. 28 v.
Die quarto mensis decembris millesimo sexcentesimo septuagesimo in terra forigii ischie propriis in nostri presentia
subscripti patroni et... fellucarum terre forigii Ischie videlicet
patron Francesco Colella, Andrea Romano, Joanne Cigliano, Laurenzio Castaldo, loise Matarese, Antonio Matarese,
Vincenzo Castaldo, Carolo Corso, Horatio Capuano, Carolo
maltese, Antonio de Colella, Diacinto de maio, Andrea
Carcaterra, Anello Carcaterra, Antonio Calise, Carolo russo,
Antonio Maltese, Carolo Castaldo, Michele Castaldo, patroni
barcarum et fellucarum item prospero perpignano, marinaro
Salvatore patalano, Joanne de maio quondam Joseph, Joseph
patalano, Diacinto de lustria, Anello de avezzano, Carminello
gallo, Agustino de maio, Vito de lustria, Nicolao de nacera,
felippo Tortora, Antonio de Avezzano, Joseph Sacchetta,
Joanne Domenico Mendella, Diacinto patalano, Simione
Cigliano, Silvestro Matarese, Joanne petro Jacono, Mario
Castaldo, Antonio de lustria, Francesco spingarda, Joanne
fiorentino, Carolo de leo, Joliano monte, Cesare polito, Vito
Matarese, Joanne jacobo Capuano, biase pingola, Joanne
Jacono, marco patalano, Joanne polito et Joanne Andrea
de maio marinari barcarum et fellucarum, qui asseruerunt
coram nobis qualmente li anni passati e proprio sotto li 19
di giugno 1655
f. 229 r.
molti patroni et marinari delle barche et feluche se alligorno
eligirno un monte nella ecclesia conficienda sub titulo Sante
Marie Portosalvi et beati Caitani mediante instrumento
rogato per mano di Notaro Dionisio de Nacera della detta
terra de forio d’Isca; et fecero Capitolatione di cacciare
una quatra per qualsivoglia barca, et viaggio facevano per
servitio et lemosina di detto monte et ecclesia che se haverà
da erigere nella marina de forio prima sul detto titulo della
Santa Madonna di portossalvo et beato Gaitano con molte
condizioni et obblighi di diverse opere pie. Et la creatione di
detta ecclesia farla in pochi anni gia elapsi, et per lo monte
seguita dalla maggior parte di dessi patroni et marinari non
si è completata ne detta ecclesia ne formato detto monte con
li pesi in quello descritti; si bene con dette quatre cennate si
è dato principio et quasi finita detta ecclesia Et per lo detto
monte le persone di detti patroni et marinari si è rifondato di
esigere; et dette quatre; Et perche un tanto beneficio, et opera
pia e bene che se metta in esequtione hanno perciò tanto li
sopradetti patroni de barche et felluche et marinari, deliberato
de nuovo obligarsi; come al presente se obligano ogni uno per
la sua rata di cacciare la detta quatre da hoggi avanti viaggio
per viaggio; Et formare li... Capitoli nelli quali anderanno
compresi et obligati; come se obligano, tanto li sopradetti
patroni et marinari, quanto li successori patroni al
f. 229 v.
cappellano admovibile che se deputera da detti Governatori
et mastri sin come al presente se li assegnano con lo peso di
una messa la settimana per l’anima di benefattori; et la messa
cantata nel di della festività di detta ecclesia.
Item che ogni anno se debbiano eligere da detti patroni
et marinari descritti nel libro di detto monte, et ecclesia;
quanto per quello anno haveranno da regere et governare
detta ecclesia et monte et haveranno da fare una cascia con
tre chiavi diverse l’una dal altro tre delle quali mastri, ne
haveranno da tenere una per uno; et lo... mastro havera da
ricevere detta cascia et le di dette quatre se haveranno da fare
tre mesi per mastro; et ogni mastro se have da fare il libretto
et notare la erogatione che farra di detta quatra; et ogni mese
metterli giornalmente tutti quanti in detta cascia quello poi
se havera da sperire alla fine del anno in presenza di quattro
et alla detta fine di anno tenerli detti quattro mastri; quanto
tutti li altri patroni di barche et feluche haveranno da fare la
nova elettione et maestranza de detta ecclesia et monte, et in
assegnarli tanto li libri di detto monte quanto la cascia con il
numero delli denari che ne sono, et detta cascia se farà
f 230 r.
… come meglio se potra convenire con il clero; Et adimplite
le cose predette essendoci somma sufficiente nel detto monte
di possere maritare due figliole di detti patroni, e marinari descritti nel libro del detto monte, le prime che se mariteranno
se li habia da dare ut supra per le sue doti ducati quindici per
ciascheduna et ogni anno se farra detta carita se ne saranno;
non essendoci tanta quantita di denari in detto monte di dotare due figliole ne dara una almeno come meglio parera alli
mastri che in quel tempo saranno gravando la lor coscienza
a non portar per ira lite a nesciuno: et essendoci più di due
figliole per detta dote se habia da gettare la scorfia, a chi
toccare lo detto maritaggio se fussero tutte equale maritate,
et sempre se debbia preferire la prima maritata.
Item crescendo lo detto monte, in numero maggiore et fatte
tutte le cose predette; accadendo che alcuno patrone o marinaro di dette barche et feluche, andasse in poter di turchi,
et essendoci somma maggiore delle spese sopradette se
habia da mettere per lor recorso di uno e dui l’anno li primi
Ducati venti per ciascheduno, acciò con quelli se possa giutare o farsi il llor recatto, quali se li haveranno de mandare;
in llor parere Et tutte dette spese se haverranno de notare nel
libro di detto monte
f. 230 v.
anno per anno a chi se faranno accio se ne possa far il conto
del denaro che servira in detto monte; et così se habia da
osservare intanto durera detto monte.
Item se declama che mancando denaro o persone o marinaro
di cacciare la predetta parte per quattro mesi per lo che non
se ne trovasse ne poter esequire et esigere quello deve; che
nel caso predetto le dette persone o marinaro che mancara
non se intenda godere li predetti sufragii et elemosine ne
che li mastri et governatori di detto monte saranno alligati
alle dette contribuzioni di pagamenti ne ad altro; Ma quello
dell’uno restare per beneficio di detto monte pur volendo
quello che ha mancato et è uscito da detto monte otto
mesate per parte delle quattro possa entrare de nuovo et
godere come li altri; quali obligationi promissione capitali
et osservanza promettono detti patroni e marinari osservare
et fare osservare in futurum senza contraditione alcuna et
tutti li scritti in detto libro se possono exequire et proprie
mancando da complire le cose predette et pagare le dette
potra viaggio per viaggio Et piu allogono eredi et successori
in tutti beni presenti e futuri impigros montis predicti sub
pena et ad penam dupli meditate cum protestate capienti...
promiserunt et juraverunt.
Presentibus Judice Alfonso de maio regius ad contractus
Donno Collella Coppa Dionisio Verde Carolo Caruso Thoma
patalano vincenzo carcaterra.
Documento numero 4
Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore
Statuti e Congregazioni - Fascio 1205, n. 77
f. 1 r.
Sua Regia Maestà
Li Governatori, e Fratelli ascritti al Monte fondato per il
mantenimento della Real Chiesa laicale sotto il titolo di S.
La Rassegna d’Ischia 1/2009 31
Gaetano della terra di Forio dell’Isola d’Ischia, del ceto de’
Padroni de Gozzi, barche pescareccie, e Feluche da viaggio,
Supplicando espongono a Vostra Maestà, come con publica
conclusione hanno formato alcuni stabilimenti, e Capitoli per
il buon governo, ed Amministrazione di detto Monte, come
dalla copia estratta che esibiscono. Ricorrono pertanto a’
piedi della Maestà Vostra e la supplicano sopra la medesima
interporre il suo Real Assenso e beneplacito ut Deus.
Reverendus Regius Capellanus major videat et in scriptis
referat - Targianni Provisum per Regalem Cameram S.
Clare Neapoli 16 septembris 1756 Illustris Marchio Danza
Preses Sacri Regii Consilii Illustris Marchio Castrignole
non interfuit.
f. 2 r.
Capitoli, o Regole fatte di 18 Agosto 1753 da Noi annuali
Governatori della Venerabile Reale chiesa di San Gaetano
eretta nella terra di Forio dell’Isola d’Ischia, Padroni de’ Bozzi, Barche Peschereccie, e fellughe del Mestiere di Napoli
della Marina di detta Terra, tutti rappresentanti la maggior
parte di essi; Li quali avendo considerato, che così le prime
Capitolazioni fatte in tempo della Fundatione di detta Chiesa,
come le ultime dell’anno 1731, non hanno avuto tutta la loro
osservanza, così per la mancanza del Regio Assenso, come
per la trascuratine de’ Padroni sudetti in non contribuire ciocchè in essi venivano obbligati, ed in conseguenza, avendono
veduto diminuito molto il culto verso di detto nostro Santo
Protettore, motivo per cui la chiesa sudetta sta in pericolo di
chiudersi per mancanza dellocchè bisogna per suo mantenimento. Perciò Noi desiderosi di accrescere più tosto, che
diminuire l’anzidetto culto Divino verso di detto Santo, con
fede di riceverne colla di luj intercessione ogni desiato bene,
abbiamo stimato, e determinato annullando prima, cassando,
ed irritando tutti li capitoli antecedentemente fatti, anche,
che se fossero scritti ne’ libri della medesima Chiesa quali
da oggi avanti s’abbiano per nulli, di niun vigore cassi, e
come mai sani fussero fatti. Che
f. 2 v.
nuovi Capitoli della sottoscritta maniera, e formola, da’
sottoscriversi da Noi, e ciascuno de Noi Padroni di detti
Buzzi, Barche Pescarecce, et Fellughe per Napoli di detta
Terra, con procurarsene immediatamente il Regio Assenso
affinchè li medesimi abbiano forza di legge particolare, e
Statuto di detta Chiesa, e che sono niuno pretesto si possa a
quella controvenire, per potersi, come si è detto mantenere
l’anzidetta chiesa con tutto il dovuto Decoro, e splendore
merita il detto Santo nostro Protettore.
Primo- che tutti quelli Padroni de’ Buzzi, siano tenuti, ed
obligati, siccome Noi sottoscritti, anche in nome de’ medesimi promettono, e si obligano in ogni viaggio faremo da
questa sudetta Terra, e altri luoghi di detta Isola con nostri
Buzi, o che quelli li dassimo da noleggiare ad altri per estra
Regno, dare, e pagare, alla medesima chiesa ciascuno di
noi, carlini dieci. E li sudetti Padroni de’ Barche Pescareccie, e Fellughe per Napoli, grana quindici per ciascuno in
ogni mese dell’anno. Con conditione, che qualora così detti
Padroni de’ Buzzi, come de Barche pescareccie, e Fellughe
per Napoli, non fussero puntuali a’ pagare, l’una gli carlini
Dieci, in ogni viaggio, ciascuno, e gl’altri gl’anzidette grana
32 La Rassegna d’Ischia 1/2009
quindici in ogni mese, In questo caso li Governatori pro
tempore di detta chiesa, o il Procuratore ad esigendum da essi
facendo, abbiano l’autorità, e potestà, ritornato sarà da
f. 3 r.
estra Regno Ciascuno Buzzo, con l’aspettativa di giorni
dieci, e spirato un giorno da ciascuno mese rispetto all’altri
Padroni, debbano dal Governatore locale impetrare ordine,
e l’ordinario Giurato di detta Terra, e fora il Regno, pur
quello rispettivamente essi loro vanno debitori a’ detta
chiesa per detta contribuzione: e dopo l’aspettativa d’altri
giorni dieci, non avendo detti Governatori ricevuto il denaro
per detto Pegno, possano con Decreto di detto Governatore
locale venderselo, e pagarsi locchè devono riscuotere in
nome di detta chiesa. Non possono esercitare alcuno atto
di giurisdizione ma debbono ricorrere alla Corte locale, che
deve dare la providenza di giustizia, e con modo legittimo.
E così, riguardo a questo primo Capo, ci obligamo, e promettemo osservare irremissibilmente, e senza la menoma
interpetranza, eccezione.
Secondo- Che tutti li Padroni sudetti de’ Buzzi, Barche
pescareccie e Fellughe per Napoli, che saranno sottoscritti,
ed aggregati alli detti Capitoli, e pagaranno puntualmente
l’anzidetta contribuzione, nel tempo della loro morte se le
dovrà dare a ciascuno, siccome Noi Sottoscritti in nome de’
medesimi, e di detta Chiesa ci obligamo, una torce di cera
per tenerla accesa nel suo capo nel mentre dimorerà attorno
il suo cadavere in casa, ed altre torce quattordici attorno al
catalasso mentre starà l’anzidetto suo corpo cadavere in
detta Chiesa, restando
f. 3 v.
in arbitrio de’ loro Parenti di poterli attorno altro numero
di Torce di loro propria spesa. Come ancora darseli mezzo
Clero per il suo accompagnamento quando dalla sua casa
in detta chiesa, e pagarsi col peculio della medesima chiesa,
senza affatto interessare li parenti, ed eredi del Defunto; Col
darseli ancora sacerdote assistente nella sua Agonia, colla
ricognizione di carlini cinque pro una vice durante il tempo,
che starà Agonizzante; farseli ancora celebrare per lo spazio
di giorni dieci a die mortis, Messe Dieci per l’Anima sua.
Ed in caso, che qualcheduno dell’anzidetti Padroni in tempo
di sua Morte eligesse la sepoltura in altra Chiesa per sua devozione ( oltre della Venerabile Congregazione di S. Maria
Visitapoveri, che ut infra si dirà) in tal caso siano tenuti li
Governatori pro tempore di detta chiesa, farli celebrare per la
sudetta Anima, tante messe lette, quanto importa la spesa del
mezzo Clero, e torce, come sopra, quale celebrazione dovrà
farsi, o dal Reverendo Cappellano di detta Chiesa, o da altri
Sacerdoti ad elezione delli Governatori della medesima pro
tempore, fra il termine di giorni Dieci a die Mortis, a grana
quindici la Carità ciascuna Messa. E questo ancora debbiasi
intendere per tutti quelli Padroni, che moriranno fuori di detta
Terra. Ed andando ciascuno di detti Padroni a seppellirsi
f. 4 r.
nella venerabile Congregazione di S. Maria Visitapoveri
come che la maggior parte di essi trovasi ascritti in quelli
Confratelli, sia tenuta detta chiesa di S. Gaetano, e per essa li
Governatori pro tempore, contribuire la spesa delle anzidette
torce a casa presente corpore, e pagare la medesima del clero,
che ivi trasporterà il suo cadavere, come se venisse a seppellirsi in detta chiesa, dovendo sempre, ed in ogni futuro tempo
Noi Sottoscritti Governatori, e padroni, e ci obligamo, tutto
ciò eseguire, ed osservare, senza la menoma mancanza.
Terzo- Se in caso qualcheduno di detti Padroni de’ Buzzi per
qualche naufragio, o altro sinistro avvenuto ( quod absit ),
perdesse il suo Buzzo, e che poi non volesse più nuovamente
farlo, e che non avesse la possibilità di farlo, di sorte che si
ritirasse in terra senza più viaggiare: In tale caso debba godere tutti gl’Emolumenti sudetti, senza essere tenuto pagare
cosa veruna più a detta chiesa sua vita durante.
Quarto- Debbiansi eleggere quattro Governatori dell’anzidetti Padroni de’ Buzzi, Barche pescareccie, e Fellughe
per Napoli, nel modo seguente videlicet= che li quattro
Governatori vecchi, nella fine del loro Governo, dopo le
Seconde Vesperi nel giorno della Festività di detto Santo
nostro Protettore, si debbiano uniti insieme
f. 4 v.
Congregare, coadunare nella sacrestia di detta Chiesa per
fare la nuova elezione, ed ivi, invocando prima l’aggiuto dal
Divino Spirito nella detta chiesa, dovranno fare, e descrivere
tutti li Padroni, j quali non debbiano essere stretti congiunti
di detti Padroni Governadori vecchi, e dette cartelle, in presenza di tutti quei Padroni, che in tal giorno si troveranno
in questa terra, bussularsi, e da quelle estrarsene quattro, e
quelli, che usciranno dovranno essere gli nuovi Governatori
di detta Chiesa, quali Governatori dovranno avere cura, ed
invigilare a tutto, e quanto fa bisogno di detta chiesa, durante
il tempo di un anno, e che questi Governatori terminata la
loro amministrazione, non possono più entrare in Bussola
di Governatore, se non dopo saranno terminati anni tre dal
giorno sudetto; quale elezione dovrà farsi impreteribilmente
in detto giorno, senza ammettersi nessuna causa, e pretesto;
ed in caso nel tempo di detta elezione nuovamente faccenda,
qualche Governatore se ritrovasse assente, in questo caso,
ancorché fusse la minor parte, o un solo, quello vi sarà, dovrà
lui dare dette cartelle, e nuova elezione; ed in caso terminato
il giorno di detta elezione, o uno, o più di detti Governatori,
non volesse fare detta
f. 5 r.
bussola, e nuova elezione, per qualunque causa, pretesto, o
colore, in questo caso s’intendano decaduti dalla detta nomina, ed in loro luogo, il giorno susseguente, che sarà l’otto del
mese di Agosto, si debbia fare detta nomina, e nuova elezione
delli Padroni più vecchi, che godono come sopra.
Quinto - Che nel giorno stesso, e nella ystessa sera, dopo le
seconde Vesperi di detto nostro Santo Protettore, seguita sarà
la sudetta nuova elezione, dovranno li Governatori vecchi,
unirsi nella medesima sacrestia di detta Chiesa, ed ivi eligere
il cappellano, e sacrestano della medesima chiesa, che dovranno avere la Cura, ed esercitar la carica della medesima,
e questo nella seguente maniera: che tutti li Sacerdoti figli,
o fratelli, così in primo, come in secondo grado de’ sudetti
Padroni, debbiansi ascrivere in tante cartelle quanti essi sono,
nessuno eccettuato, e quelle bussolare, il primo estratto sarà
il cappellano, ed il secondo il Sacrestano quali dovranno
esercitare la carica per un anno solo, e per quel tempo, che
eserciteranno detti Governatori, e terminato averanno detta
carica, non possono essere posti più in cartelle, ed entrare in
detta bussola, durante il tempo, che termineranno di essere
tutti gl’altri descritti in dette cartelle; e per lo pagamento, e
contribuzione
f. 5 v.
annuale de’ medesimi, si dovranno dare, cioè al detto Cappellano, docati Dieci l’anno tertiatim, col dovere avere la
cura di confessare in detta Chiesa, se sarà confessore, e non
essendovi chiamarne altro a sue spese, e celebrare le messe
descritte nella Tabella di detta chiesa ed il Sacrestano docati
diece l’anno, anche tertiatim, con peso de ben custodire, ed
avere la cura dell’Utensiliij di detta chiesa, con polizzarla,
aprirla, chiuderla, esercitarne in quella tutto ciò, che conviene e sarà bisogno, per il culto Divino. Ed in fine dell’anno,
o pur in ogni qual volta sarà richiesto dalli Governatori a
dar conto di tutti gli residui di torce, ed altre cere minute, e
dell’utensilij sacra gli saranno consegnati.
Sesto- Che ritrovandosi ciascuno Sacerdote figlio, o fratello,
così in primo, come in secondo grado dell’anzidetti Padroni
de’ Buzzi, Barche pescherecce, e Fellughe per Napoli Confessore approvato, debba ciascuno di essi essere prescelto
per Cappellano di detta Chiesa, senza bussola; E se in caso
vi si trovassero più confessori congiunti, come sopra di
detti Padroni, In questo caso debbano questi bussolarsi, ed
estrarsene uno, e questo sarà il Cappellano.
f. 6 r.
Settimo- Che li nuovi Governatori, debbano eligere, e fare
l’organista per detta chiesa, colla contribuzione, e stipendio
di docati quattro l’anno. Quale organista dovrà sempre che
sarà richiesto andare ad assistere in detta chiesa, e sonare
l’organo in tutte le funzioni necessarie in essa da farsi con
legge, che essendovi un organista figlio, o fratello germano
delli sudetti Padroni Governatori, debbiasi questo prescegliere, Ed essendovene più d’uno, bussularsi quanti sono,
e quello estratto restarà eletto per organista, come ancora
debbiansi corrispondere ogn’anno, oltre detti docati quattro,
altri carlini cinque, a coluj, che averà il pensiere, ed il peso
di tirare gli mantici dell’organo sudetto.
Ottavo- li Sudetti Governatori Vecchi, terminata averanno
la loro Amministrazione, fra lo spazio di giorni quindici,
debbano dare il loro chiaro, e lucido conto così dell’Introito, che dell’Esito fatto di detta chiesa, a due Razionali che
dovranno eligerse dalli nuovi Governatori nell’atto di detta
nuova elezzione per detto effetto, li quali Razionali avendo
esattamente veduti, riveduti e ben considerati, li conti sudetti,
procedere alla loro liberatoria, e significatoria
f. 6 v.
in forma valida, la quale Significatoria, o liberatoria, debba
avere la sua pronta, e parata esecuzione, senza ammettersi
rimedio, Sospensivo di appellazione, e altro, ma eseguirsi in
omnibus, come se fusse significatoria spedita da’ Razionali
della Regia Camera della Sommaria, secondo le Regie Prammatiche, alle quali per detto, ci sottomettiamo, e consegnarla
alli detti annui Governatori per provedere contro di loro a
quel tanto conviene.
Nono- Che ponendosi nella sua puntuale osservanza tutto
il convenuto, e preposto nelli Capitoli sudetti, di sorte ha
coll’anzidetta annuale contribuzione, che dall’anzidetti paLa Rassegna d’Ischia 1/2009 33
droni si farà, venisse ad aumentarsi il peculio di detta chiesa
più di quello, che vi occorrerà per la spesa, e mantenimento
della medesima, siano tenuti li Governatori pro tempore di
tutte le summe, che anno per anno avanzeranno impiegarle
in compra d’annue entrade, affinché la rendita di esse, potesse in appresso applicarsi al maggior bisognevole di detta
Chiesa, ed in maggior accrescimento del Divino Culto verso
di detto nostro Santo Protettore. Quali impieghi, e reimpieghi
si faranno toties quoties, debbano essi Governatori
f. 7 r.
pro tempore farle col precedente Decreto di Expedit, e
dopo di aver usata ogni dovuta diligenza, ed attenzione,
con personi benestanti, e puntuali di questa sudetta Terra,
rimanendoci da per tutto su tal particolare alla loro coscienza,
e puntualità, con darne chiaro conto dell’impieghi, e reimpieghi sudetti alli sudetti Razionali, e mancandosi da essi
Governatori di usare tutta la diligenza, ed attenzione sudetta
per detti impieghi, e reimpieghi nella maniera li richiede,
trattandosi di peculio di luogo Pio, siano tenuti di proprio
a tutti gli danni, che ne seguiranno, pro ut de Jure. Quali
Capitoli di sopra fatti, e quelli da Noi letti,…..essere di tutta
nostra soddisfazione, e ridondare in nostro, e di detta chiesa
utile, e vantaggio, e promettemo, e ci obligamo ad unquam
osservare, senza di quelli reclamarne, né dirne di nullità,
anzi con special giuramento adempire a tutto, e quanto in
essi Capitoli viene prescritto, e dichiarato, al quale effetto
abbiamo quelli sottoscritti, e firmati, con nostre proprie mani,
e per mano del sotto scritto
f. 7 v.
Notaro nostro Segretario Eletto Forio 18 del mese di Agosto
1753
Pietro Paolo d’Ascia Governatore mi obligo come sopra
Nicola d’Abundo suo nomine mi obligo ut supra
Francesco Antonio d’Abundo mi oblicho come sopra
Domenico Dabbundo Padrone mi oblico come sopra
Domenico Maltese mi oblico come sopra
Aniello Verde Padrone mi oblico come sopra
Gaetano di lustro oblico come sopra
Nicola di lustro oblico come sopra
Francesco Antonio Calise obligo come supra
Michele Matarese m’obblico come sopra
Nicola Migliaccio mi oblico ut supra
Saverio Amalfitano mi oblico ut supra
Luca Antonio di Maio
Fabio del deo mi oblico ut supra
Raimo castaldi mi oblico come sopra
Io Giovanni di colella mi oblico come sopra
Io Antonio di maio mi oblico come sopra
Io Anastasio Monte mi oblico come sopra
Io Luca Mollica mi oblico come sopra
+ segno di croce del Padron Giuseppe verde
+ segno di croce del Padron Pietro Paolo Maldese
f. 8 r.
+ segno di croce del Padron Antonio Castellaccio
+ segno di croce del Padron Fabio Capuano
+ segno di croce del Padron Innocentio Castaldi
34 La Rassegna d’Ischia 1/2009
+ segno di croce del Padron Bartolomeo Carneglia
+ segno di croce del Padron Giuseppe Jonchese
+ segno di croce del Padron Francesco Calise Ceppetiello
+ segno di croce del Padron Pietro Paolo Mendella
+ segno di croce del Padron Giovanni Mattera
+ segno di croce di Crescenzo Fiorentino
+ segno di croce del Padron Nicola Galano
+ segno di croce del Padron Antonio Migliaccio
+ segno di croce del Padron Giuseppe Antonio Sferratore
+ segno di croce di Giuseppe Romulo
+ segno di croce del Padron Gennaro Mendella
+ segno di croce del Padron Aniello Antonio Carneglio
+ segno di croce di Vit’Antonio Carneglio
f. 8 v.
+ segno di croce di Cristoforo Carneglio
+ segno di croce di Antonio Guarniero
Li retroscritti Padroni de Buzzi, e barche scriventi, e croce
segnati siano tali quali si ascrivono e compongono la maggior parte delli Padroni de Buzzi, e barche di predetta Terra
di Forio ne faccio fede Io Notaro Emanuele Maria Milone
d’Ischia e richiesto ho segnato.
Ed avendo maturamente considerato il tenore delli presenti
capitoli fatti da i Governatori della Chiesa di S. Gaetano
eretta nella Terra di Forio diocesi d’Ischia Padroni di Barche Guzzi, e Feluche, continenti al governo della riferita
chiesa di S. Gaetano, al modo di eleggere detti Governatori,
Cappellano, e Sagrestano le contribuzione che deve fare
ogni Padron di Barca a detta Cappella in ogni viaggio, ed i
sussidij, che devono ricevere nella loro morte, ed anche in
caso di perdita di qualche Barca non ritrovo nei medesimi
cosa che pregiudichi la regal Giurisdizione né il Publico. E
perciò precedente son di voto così farli spedire privilegio in
forma Regalis Camere Sancte Clare. Quale Regio assenso
s’intenda conceduto colle infrascritte condizioni, e forme.
Primo: Che in ogni esequie dovrà farsi resti sempre salvo
il dritto del Parroco
f. 9 r.
Secondo- che nella reddizione de’ conti debba osservarsi il
prescritto del Cap. V $ 1 et seg. del Concordato
Terzo- Che a tenore del suo regal Stabilimento fatto nel
1742 quei che debbono essere eletti per Amministratori o
Governatori e razionali non siano debitori della medesima,
e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, abbino
dopo il rendimento de’ conti ottenuta la debita liberatoria,
e che non siano consanguinei né affini degli Governatori
antecedenti sino al terzo grado inclusive de iure civili.
E per ultimo: che non si possa aggiungere o mancare cos’alcuna dalli preinserti capitoli senza il Real Permesso di Vostra
Maestà. E questo Napoli a 24 Marzo 1757
Di Vostra Maestà Umilissimo Servo e Capitano
Niccolò di Casa… di Bozzolo= Onofrio Razza= Francesco
Albarelli
Agostino Di Lustro
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Fonti : Le Capitolazioni delle Confraternite di Forio