Colligite fragmenta, ne pereant Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia (XV) A cura di Agostino Di Lustro Le Capitolazioni delle Confratenite di Forio conservate nell’Archivio di Stato di Napoli III * 4) Il Pio Monte di Santa Maria di Portosalvo e di San Gaetano Nel vasto panorama foriano, la cupola della chiesa di San Gaetano costituisce una delle caratteristiche della cittadina che si distende come un’aquila dalle ali spiegate dalle pendici dell’Epomeo fino alla Punta Soccorso. Le fanno corona il massiccio Torrione e la bianca chiesetta del Soccorso che sta lì come vedetta quasi a proteggere, con un vasto abbraccio, la parte occidentale dell’Isola baciata dal mare e dal famoso raggio verde al quale spesso assistiamo al tramonto di una splendida giornata di sole, La cupola di San Gaetano è lì a caratterizzare il panorama foriano dalla seconda metà del secolo XVII, da quando nel 1655, come si evince dal Notamento degli atti beneficiali della città e diocesi d’Ischia (f. 46: Forigij 1655 Conventio pro dotatione Ecclesie S. Cajetani alla Marina de jure patronatus Nautarum Terre Forigij, cum Instrumentis reddituum favore dicte Ecclesie, ac ordine Regio supra statu ipsius= folia scripta n. 20 ) conservato nell’Archivio Diocesano d’Ischia, e dai documenti che qui trascriviamo, venne fondata la chiesa di Santa Maria di Portosalvo e del Beato Gaetano da Thiene. Infatti S. Gaetano fu canonizzato solo successivamente. La costruzione della chiesa fu opera dei marinai e dei proprietari di barche e feluche di Forio che avevano fondato un Pio Monte, o confraternita, sotto lo stesso titolo. Questa associazione di marinai realizzò un vasto programma di opere religiose e di carattere sociale a beneficio di tutti. L’Università di Forio fece dono del terreno sul quale i marinai costruirono la chiesa, assumendo però l’impegno di realizzare all’interno della chiesa una sepoltura per gli abitanti della zona che avessero chiesto di essere in essa seppelliti. La confraternita ha svolto la sua attività fino all’inizio del secolo XX. * G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli, Stabilimento tipografico Gabriele Argenio, 1867 p. 390. I. Delizia, Ischia l’identità negata, Napoli Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, pp. 179 e 237. F. P. Salvati, Architettura dell’Isola d’Ischia, Napoli Editore Pironti 1951. G. Castagna- A. Di Lustro , La diocesi d’Ischia e le sue chiese, Forio, Tipolito Epomeo 2000, p. 24. A. Di Lustro, Gli scultori Antonio e Baldassarre di Lucca nell’isola d’Ischia, in La Rassegna d’Ischia, anno XVII n. 6 settembre 1996, pp. 44-54. La chiesa è una delle testimonianze architettoniche più importanti dei secoli XVII-XVIII di Forio e richiama la chiesa di S. Carlo al Cierco ( che risale al 1620 ) sia nella pianta che nei vari elementi architettonici, compresa la cupola che nella chiesa del Cierco è scomparsa a causa del terremoto del 1883 (fu fortemente lesionata dal sisma per cui fu deciso di abbatterla). Particolare interesse suscita all’interno l’altare maggiore di un marmoraro napoletano ignoto per mancanza di documenti, ma che si fa riconoscere facilmente come Antonio di Lucca da un confronto con l’altare maggiore della chiesa napoletana di S. Maria di Costantinopoli presso il Museo Archeologico, che è opera documentata del di Lucca. Nell’abside pende una tela certamente opera di Alfonso di Spigna, e nella cappella di destra si nota un altare dedicato a San Giovan Giuseppe della Croce costruito nel 1790, l’anno dopo la beatificazione del nostro Santo ischitano. L’iniziativa fu del sacerdote Agostino Verde, in seguito parroco di S. Sebastiano di Forio. La piccola tela raffigurante il Santo è firmata da Tomas Kem ed è racchiusa in una cornice di legno intagliato e indorato a mistura. Di notevole interesse è anche l’organo positivo del secolo XVIII, straordinario non solo per la parte prettamente musicale, ma anche per la stupenda cassa che lo adorna. Le due ante presentano due splendide figure degli apostoli Pietro e Paolo. Oggi nel pavimento maiolicato della chiesa, realizzato alla fine del secolo XIX, non vi è più traccia della sepoltura voluta dall’Università perché eliminata nel corso della sistemazione del pavimento stesso che si conserva ancora abbastanza bene. Documento n. 1 Archivio di Stato di Napoli - Notai sec. XVII Scheda 323 del notar Dionisio di Nacera protocollo n. 16 f. 35 r Die vigesimo tertio mensis Januarij millesimo seicentesimo quinquagesimo septimo in terra forigii Ischie in nostri presentia Iovanne de Maio ad presene sindico Universitatis predicte Indico polito Ieromino Iacono et Ieronimo Caruso deputatis predicte Universitatis agente et interveniente ad infrascripta omnia nobis et pro parte predicte Universitatis et pro eodem singulis quibuscumque ex una parte, et Carolo Maltese Minico de Lustria Ioanne Battista Castiglione et laurenzio patalano ad presens magistris venerabilis f. 35 v. cappelle et ecclesise conficiende sub titolo, et nuncupatione del beato Caietano agentibus, et intervenientibus in nobis et La Rassegna d’Ischia 1/2009 29 pro parte predicte ecclesise et cappelle et pro eadem ecclesia et cappella successoribus quibuscumque inprimis ex parte altera predicti vero sindicus et deputati nominibus quibus supra asserunt coram nobis, et dittis magistris presentibus dictam Universitatem previo parlamento ex inde facto deliberaverunt pro edificatione dicte ecclesie, et cappella donare donationis titulo irrevocabiliter inter vivos cum onere premissis predicte ecclesie quodamm situm dicte Universitatis ubi possit edificare ecclesiam predictam situm in loco ubi dicitur la Cavalleritia juxta bona Anelli Carcaterre bona heredum quondam pompei de maio viam pubòlicam a duobus partibus, et alios fines si qui sunt quod dicta Universitas ut asserit Sindicus tenere, et possedere tamquam verum dominum et patronum francum et non venditum; et facta assertione predicta, predicti Sindicus et deputati nominibus predictis volentes procedere faciendam dictam donationem sponte predicto dicti coram nobis... via libere cum... reservatione alligatione et non aliter donaverunt dictis titolo irrevocabiliter inter vivos predictum situm ut supra descriptum et disegnatum sic fractum ut superius dictum est una cum omnibus et singulis eius juribus, et integro status cum item tamen reservartione che detta ecclasia et dicti mastri et cappellani che sono et pèro tempore saranno siano tenuti come al presente detti mastri... promettono item fare una f. 36 r. sepoltura nella predetta ecclesia per servitio publico di detta Università et in quella sepelirci qualsivoglia persona; et che non possa essere impedito si per far detta sepolturasiano in sepellir et affittarli sepelimento et così se debbia observare et facendosi il contrario detta donatione non se intende facta ma quella revocata. Itam quod ex… et inprimis dictum ritum ut supra donatum cum juribus et onere predicto sit transactum in pleno dominio et possessione predicte ecclesie conficiende ad habendum tenendum possidendum et edificare ecclesiam predictam cedentes omne jus sibi ipsis... quibus supra componens quod in modo ponentes... quod nullum jus nisi de reservarione, et possessores... teneres volentes lege jure.. Et primum… predicti sindicus et deputati nominibus supradictis presentibus donationem et concessionem et... predictum... et in semper haberes ratas ac ratas... iaceres aliqua….dictam donationem per eos ut supra factam primum non revocare ingratitudinis vitio que donation voluerunt predicti sindicus et deputati nominibus predictis quod non concessum una sed pluries quidem vicibus et temporibus facta infra summam a jure premissa et si summa quingentarum aureorum emendent, eo quod in ea si necssarii in servitio aòiquo sed valeat, et teneat uti prout fuisset in quorum…. Loco et foro et coram quocumque judice officiali et magistrate…decreto authoritate et insinuatione ipsorum et non aliorum efficaciam obtineri debeat quod in omnem eventum et casum et in omni successu temporis prout debitum… Effectum et inviolabilem ultimi roboris firmitatem …et expresse predicti f. 36 v. Sindicus et deputati nominibus quibus supra cum giuramento coram nobis ad majorem cautelam legi fieri si umquam de revocandis donationis….ac …de insinuandis donationis et ipsi insinuavimus; et ubicontigerit dictam donationem ex quavis causa revocari voluerunt predicti sindicus et deputati 30 La Rassegna d’Ischia 1/2009 voluerunt predicti sindicus et deputati nominibus predictis quod revocatio non valeat, et donatio predicta sit renovata, et de novo facta, et... modo quo supra quoties revocari contigerit, quia sic voluerunt, et omnino disposuerunt. Pro quibus omnibus et singulis predicti presente set quolibet ipsorum eorumque, et cuiuslibet ipsotum heredes successores presentia et future una pars et… Presentibus sub pena et ad penam dupli medietatis cum… Precarii et… Presentibus Sudice Joannes Antonius Galatola Joseph Castaldo Carlo Calise Anello de Colòellis Salvatore Biondo et Augustino Morgera predicte terre. Documento n. 2 Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. XVII Scheda n. 323 del not. Dionisio di Nacera di Forio Protocollo n. 16 f. 173 r. Die decimo sexto mensis Aprilis 1657 in Terra Forigii Ischie comparuerunt in nostri presentia Lorenzo Patalano Carolo Maltese, et Minico de lustria magistris venerabilis cappelle beati Gitani conficiende in sito universitatis terre forigij sponte coram nobis nominibus et pro parte predicte cappelle et successoribus in ea existentibusIoanne de Maio ad presens sindico Universitatis forigii ac Ieronimo Iacono et Indico polito deputatis predicte Universitatis di fare in nome di detta Università e per il popolo dessa una sepoltura nella detta cappella allor proprie spese nelle quali volemo che se possano sotterrare quelle persone di detta Università a chi lloro e lloro eredi parera et piacera senza che se debbia pagare sepoltura atteso detta Università ha concesso il detto sito per far detta cappella in caso che mancassero siano obligati non solo al pagamento di tutte le lemosine lassate et lassande a detta cappella atteso che quella non possent percipere se non li fusse stato concesso detto sito; et pro inde dicti magisteri nominibus predictis obligaverunt se ipsos ac dictam cappellam et eius successores magistros dictis presentibus sub pena unciarum... dupli meditate promiserunt et juraverunt. Presentibus Sudice Ioanne Battista Galatola regius af contractus magnifico Francisco vorga bernardo Verde Ioseph Verde et Marco coppa predicte terre. Documento n. 3 Archivio di Stato di Napoli Notai secolo XVII Scheda n. 323 del notar Dionisio di Nacera Protocollo n. 28 parte I f. 28 v. Die quarto mensis decembris millesimo sexcentesimo septuagesimo in terra forigii ischie propriis in nostri presentia subscripti patroni et... fellucarum terre forigii Ischie videlicet patron Francesco Colella, Andrea Romano, Joanne Cigliano, Laurenzio Castaldo, loise Matarese, Antonio Matarese, Vincenzo Castaldo, Carolo Corso, Horatio Capuano, Carolo maltese, Antonio de Colella, Diacinto de maio, Andrea Carcaterra, Anello Carcaterra, Antonio Calise, Carolo russo, Antonio Maltese, Carolo Castaldo, Michele Castaldo, patroni barcarum et fellucarum item prospero perpignano, marinaro Salvatore patalano, Joanne de maio quondam Joseph, Joseph patalano, Diacinto de lustria, Anello de avezzano, Carminello gallo, Agustino de maio, Vito de lustria, Nicolao de nacera, felippo Tortora, Antonio de Avezzano, Joseph Sacchetta, Joanne Domenico Mendella, Diacinto patalano, Simione Cigliano, Silvestro Matarese, Joanne petro Jacono, Mario Castaldo, Antonio de lustria, Francesco spingarda, Joanne fiorentino, Carolo de leo, Joliano monte, Cesare polito, Vito Matarese, Joanne jacobo Capuano, biase pingola, Joanne Jacono, marco patalano, Joanne polito et Joanne Andrea de maio marinari barcarum et fellucarum, qui asseruerunt coram nobis qualmente li anni passati e proprio sotto li 19 di giugno 1655 f. 229 r. molti patroni et marinari delle barche et feluche se alligorno eligirno un monte nella ecclesia conficienda sub titulo Sante Marie Portosalvi et beati Caitani mediante instrumento rogato per mano di Notaro Dionisio de Nacera della detta terra de forio d’Isca; et fecero Capitolatione di cacciare una quatra per qualsivoglia barca, et viaggio facevano per servitio et lemosina di detto monte et ecclesia che se haverà da erigere nella marina de forio prima sul detto titulo della Santa Madonna di portossalvo et beato Gaitano con molte condizioni et obblighi di diverse opere pie. Et la creatione di detta ecclesia farla in pochi anni gia elapsi, et per lo monte seguita dalla maggior parte di dessi patroni et marinari non si è completata ne detta ecclesia ne formato detto monte con li pesi in quello descritti; si bene con dette quatre cennate si è dato principio et quasi finita detta ecclesia Et per lo detto monte le persone di detti patroni et marinari si è rifondato di esigere; et dette quatre; Et perche un tanto beneficio, et opera pia e bene che se metta in esequtione hanno perciò tanto li sopradetti patroni de barche et felluche et marinari, deliberato de nuovo obligarsi; come al presente se obligano ogni uno per la sua rata di cacciare la detta quatre da hoggi avanti viaggio per viaggio; Et formare li... Capitoli nelli quali anderanno compresi et obligati; come se obligano, tanto li sopradetti patroni et marinari, quanto li successori patroni al f. 229 v. cappellano admovibile che se deputera da detti Governatori et mastri sin come al presente se li assegnano con lo peso di una messa la settimana per l’anima di benefattori; et la messa cantata nel di della festività di detta ecclesia. Item che ogni anno se debbiano eligere da detti patroni et marinari descritti nel libro di detto monte, et ecclesia; quanto per quello anno haveranno da regere et governare detta ecclesia et monte et haveranno da fare una cascia con tre chiavi diverse l’una dal altro tre delle quali mastri, ne haveranno da tenere una per uno; et lo... mastro havera da ricevere detta cascia et le di dette quatre se haveranno da fare tre mesi per mastro; et ogni mastro se have da fare il libretto et notare la erogatione che farra di detta quatra; et ogni mese metterli giornalmente tutti quanti in detta cascia quello poi se havera da sperire alla fine del anno in presenza di quattro et alla detta fine di anno tenerli detti quattro mastri; quanto tutti li altri patroni di barche et feluche haveranno da fare la nova elettione et maestranza de detta ecclesia et monte, et in assegnarli tanto li libri di detto monte quanto la cascia con il numero delli denari che ne sono, et detta cascia se farà f 230 r. … come meglio se potra convenire con il clero; Et adimplite le cose predette essendoci somma sufficiente nel detto monte di possere maritare due figliole di detti patroni, e marinari descritti nel libro del detto monte, le prime che se mariteranno se li habia da dare ut supra per le sue doti ducati quindici per ciascheduna et ogni anno se farra detta carita se ne saranno; non essendoci tanta quantita di denari in detto monte di dotare due figliole ne dara una almeno come meglio parera alli mastri che in quel tempo saranno gravando la lor coscienza a non portar per ira lite a nesciuno: et essendoci più di due figliole per detta dote se habia da gettare la scorfia, a chi toccare lo detto maritaggio se fussero tutte equale maritate, et sempre se debbia preferire la prima maritata. Item crescendo lo detto monte, in numero maggiore et fatte tutte le cose predette; accadendo che alcuno patrone o marinaro di dette barche et feluche, andasse in poter di turchi, et essendoci somma maggiore delle spese sopradette se habia da mettere per lor recorso di uno e dui l’anno li primi Ducati venti per ciascheduno, acciò con quelli se possa giutare o farsi il llor recatto, quali se li haveranno de mandare; in llor parere Et tutte dette spese se haverranno de notare nel libro di detto monte f. 230 v. anno per anno a chi se faranno accio se ne possa far il conto del denaro che servira in detto monte; et così se habia da osservare intanto durera detto monte. Item se declama che mancando denaro o persone o marinaro di cacciare la predetta parte per quattro mesi per lo che non se ne trovasse ne poter esequire et esigere quello deve; che nel caso predetto le dette persone o marinaro che mancara non se intenda godere li predetti sufragii et elemosine ne che li mastri et governatori di detto monte saranno alligati alle dette contribuzioni di pagamenti ne ad altro; Ma quello dell’uno restare per beneficio di detto monte pur volendo quello che ha mancato et è uscito da detto monte otto mesate per parte delle quattro possa entrare de nuovo et godere come li altri; quali obligationi promissione capitali et osservanza promettono detti patroni e marinari osservare et fare osservare in futurum senza contraditione alcuna et tutti li scritti in detto libro se possono exequire et proprie mancando da complire le cose predette et pagare le dette potra viaggio per viaggio Et piu allogono eredi et successori in tutti beni presenti e futuri impigros montis predicti sub pena et ad penam dupli meditate cum protestate capienti... promiserunt et juraverunt. Presentibus Judice Alfonso de maio regius ad contractus Donno Collella Coppa Dionisio Verde Carolo Caruso Thoma patalano vincenzo carcaterra. Documento numero 4 Archivio di Stato di Napoli Archivio del Cappellano Maggiore Statuti e Congregazioni - Fascio 1205, n. 77 f. 1 r. Sua Regia Maestà Li Governatori, e Fratelli ascritti al Monte fondato per il mantenimento della Real Chiesa laicale sotto il titolo di S. La Rassegna d’Ischia 1/2009 31 Gaetano della terra di Forio dell’Isola d’Ischia, del ceto de’ Padroni de Gozzi, barche pescareccie, e Feluche da viaggio, Supplicando espongono a Vostra Maestà, come con publica conclusione hanno formato alcuni stabilimenti, e Capitoli per il buon governo, ed Amministrazione di detto Monte, come dalla copia estratta che esibiscono. Ricorrono pertanto a’ piedi della Maestà Vostra e la supplicano sopra la medesima interporre il suo Real Assenso e beneplacito ut Deus. Reverendus Regius Capellanus major videat et in scriptis referat - Targianni Provisum per Regalem Cameram S. Clare Neapoli 16 septembris 1756 Illustris Marchio Danza Preses Sacri Regii Consilii Illustris Marchio Castrignole non interfuit. f. 2 r. Capitoli, o Regole fatte di 18 Agosto 1753 da Noi annuali Governatori della Venerabile Reale chiesa di San Gaetano eretta nella terra di Forio dell’Isola d’Ischia, Padroni de’ Bozzi, Barche Peschereccie, e fellughe del Mestiere di Napoli della Marina di detta Terra, tutti rappresentanti la maggior parte di essi; Li quali avendo considerato, che così le prime Capitolazioni fatte in tempo della Fundatione di detta Chiesa, come le ultime dell’anno 1731, non hanno avuto tutta la loro osservanza, così per la mancanza del Regio Assenso, come per la trascuratine de’ Padroni sudetti in non contribuire ciocchè in essi venivano obbligati, ed in conseguenza, avendono veduto diminuito molto il culto verso di detto nostro Santo Protettore, motivo per cui la chiesa sudetta sta in pericolo di chiudersi per mancanza dellocchè bisogna per suo mantenimento. Perciò Noi desiderosi di accrescere più tosto, che diminuire l’anzidetto culto Divino verso di detto Santo, con fede di riceverne colla di luj intercessione ogni desiato bene, abbiamo stimato, e determinato annullando prima, cassando, ed irritando tutti li capitoli antecedentemente fatti, anche, che se fossero scritti ne’ libri della medesima Chiesa quali da oggi avanti s’abbiano per nulli, di niun vigore cassi, e come mai sani fussero fatti. Che f. 2 v. nuovi Capitoli della sottoscritta maniera, e formola, da’ sottoscriversi da Noi, e ciascuno de Noi Padroni di detti Buzzi, Barche Pescarecce, et Fellughe per Napoli di detta Terra, con procurarsene immediatamente il Regio Assenso affinchè li medesimi abbiano forza di legge particolare, e Statuto di detta Chiesa, e che sono niuno pretesto si possa a quella controvenire, per potersi, come si è detto mantenere l’anzidetta chiesa con tutto il dovuto Decoro, e splendore merita il detto Santo nostro Protettore. Primo- che tutti quelli Padroni de’ Buzzi, siano tenuti, ed obligati, siccome Noi sottoscritti, anche in nome de’ medesimi promettono, e si obligano in ogni viaggio faremo da questa sudetta Terra, e altri luoghi di detta Isola con nostri Buzi, o che quelli li dassimo da noleggiare ad altri per estra Regno, dare, e pagare, alla medesima chiesa ciascuno di noi, carlini dieci. E li sudetti Padroni de’ Barche Pescareccie, e Fellughe per Napoli, grana quindici per ciascuno in ogni mese dell’anno. Con conditione, che qualora così detti Padroni de’ Buzzi, come de Barche pescareccie, e Fellughe per Napoli, non fussero puntuali a’ pagare, l’una gli carlini Dieci, in ogni viaggio, ciascuno, e gl’altri gl’anzidette grana 32 La Rassegna d’Ischia 1/2009 quindici in ogni mese, In questo caso li Governatori pro tempore di detta chiesa, o il Procuratore ad esigendum da essi facendo, abbiano l’autorità, e potestà, ritornato sarà da f. 3 r. estra Regno Ciascuno Buzzo, con l’aspettativa di giorni dieci, e spirato un giorno da ciascuno mese rispetto all’altri Padroni, debbano dal Governatore locale impetrare ordine, e l’ordinario Giurato di detta Terra, e fora il Regno, pur quello rispettivamente essi loro vanno debitori a’ detta chiesa per detta contribuzione: e dopo l’aspettativa d’altri giorni dieci, non avendo detti Governatori ricevuto il denaro per detto Pegno, possano con Decreto di detto Governatore locale venderselo, e pagarsi locchè devono riscuotere in nome di detta chiesa. Non possono esercitare alcuno atto di giurisdizione ma debbono ricorrere alla Corte locale, che deve dare la providenza di giustizia, e con modo legittimo. E così, riguardo a questo primo Capo, ci obligamo, e promettemo osservare irremissibilmente, e senza la menoma interpetranza, eccezione. Secondo- Che tutti li Padroni sudetti de’ Buzzi, Barche pescareccie e Fellughe per Napoli, che saranno sottoscritti, ed aggregati alli detti Capitoli, e pagaranno puntualmente l’anzidetta contribuzione, nel tempo della loro morte se le dovrà dare a ciascuno, siccome Noi Sottoscritti in nome de’ medesimi, e di detta Chiesa ci obligamo, una torce di cera per tenerla accesa nel suo capo nel mentre dimorerà attorno il suo cadavere in casa, ed altre torce quattordici attorno al catalasso mentre starà l’anzidetto suo corpo cadavere in detta Chiesa, restando f. 3 v. in arbitrio de’ loro Parenti di poterli attorno altro numero di Torce di loro propria spesa. Come ancora darseli mezzo Clero per il suo accompagnamento quando dalla sua casa in detta chiesa, e pagarsi col peculio della medesima chiesa, senza affatto interessare li parenti, ed eredi del Defunto; Col darseli ancora sacerdote assistente nella sua Agonia, colla ricognizione di carlini cinque pro una vice durante il tempo, che starà Agonizzante; farseli ancora celebrare per lo spazio di giorni dieci a die mortis, Messe Dieci per l’Anima sua. Ed in caso, che qualcheduno dell’anzidetti Padroni in tempo di sua Morte eligesse la sepoltura in altra Chiesa per sua devozione ( oltre della Venerabile Congregazione di S. Maria Visitapoveri, che ut infra si dirà) in tal caso siano tenuti li Governatori pro tempore di detta chiesa, farli celebrare per la sudetta Anima, tante messe lette, quanto importa la spesa del mezzo Clero, e torce, come sopra, quale celebrazione dovrà farsi, o dal Reverendo Cappellano di detta Chiesa, o da altri Sacerdoti ad elezione delli Governatori della medesima pro tempore, fra il termine di giorni Dieci a die Mortis, a grana quindici la Carità ciascuna Messa. E questo ancora debbiasi intendere per tutti quelli Padroni, che moriranno fuori di detta Terra. Ed andando ciascuno di detti Padroni a seppellirsi f. 4 r. nella venerabile Congregazione di S. Maria Visitapoveri come che la maggior parte di essi trovasi ascritti in quelli Confratelli, sia tenuta detta chiesa di S. Gaetano, e per essa li Governatori pro tempore, contribuire la spesa delle anzidette torce a casa presente corpore, e pagare la medesima del clero, che ivi trasporterà il suo cadavere, come se venisse a seppellirsi in detta chiesa, dovendo sempre, ed in ogni futuro tempo Noi Sottoscritti Governatori, e padroni, e ci obligamo, tutto ciò eseguire, ed osservare, senza la menoma mancanza. Terzo- Se in caso qualcheduno di detti Padroni de’ Buzzi per qualche naufragio, o altro sinistro avvenuto ( quod absit ), perdesse il suo Buzzo, e che poi non volesse più nuovamente farlo, e che non avesse la possibilità di farlo, di sorte che si ritirasse in terra senza più viaggiare: In tale caso debba godere tutti gl’Emolumenti sudetti, senza essere tenuto pagare cosa veruna più a detta chiesa sua vita durante. Quarto- Debbiansi eleggere quattro Governatori dell’anzidetti Padroni de’ Buzzi, Barche pescareccie, e Fellughe per Napoli, nel modo seguente videlicet= che li quattro Governatori vecchi, nella fine del loro Governo, dopo le Seconde Vesperi nel giorno della Festività di detto Santo nostro Protettore, si debbiano uniti insieme f. 4 v. Congregare, coadunare nella sacrestia di detta Chiesa per fare la nuova elezione, ed ivi, invocando prima l’aggiuto dal Divino Spirito nella detta chiesa, dovranno fare, e descrivere tutti li Padroni, j quali non debbiano essere stretti congiunti di detti Padroni Governadori vecchi, e dette cartelle, in presenza di tutti quei Padroni, che in tal giorno si troveranno in questa terra, bussularsi, e da quelle estrarsene quattro, e quelli, che usciranno dovranno essere gli nuovi Governatori di detta Chiesa, quali Governatori dovranno avere cura, ed invigilare a tutto, e quanto fa bisogno di detta chiesa, durante il tempo di un anno, e che questi Governatori terminata la loro amministrazione, non possono più entrare in Bussola di Governatore, se non dopo saranno terminati anni tre dal giorno sudetto; quale elezione dovrà farsi impreteribilmente in detto giorno, senza ammettersi nessuna causa, e pretesto; ed in caso nel tempo di detta elezione nuovamente faccenda, qualche Governatore se ritrovasse assente, in questo caso, ancorché fusse la minor parte, o un solo, quello vi sarà, dovrà lui dare dette cartelle, e nuova elezione; ed in caso terminato il giorno di detta elezione, o uno, o più di detti Governatori, non volesse fare detta f. 5 r. bussola, e nuova elezione, per qualunque causa, pretesto, o colore, in questo caso s’intendano decaduti dalla detta nomina, ed in loro luogo, il giorno susseguente, che sarà l’otto del mese di Agosto, si debbia fare detta nomina, e nuova elezione delli Padroni più vecchi, che godono come sopra. Quinto - Che nel giorno stesso, e nella ystessa sera, dopo le seconde Vesperi di detto nostro Santo Protettore, seguita sarà la sudetta nuova elezione, dovranno li Governatori vecchi, unirsi nella medesima sacrestia di detta Chiesa, ed ivi eligere il cappellano, e sacrestano della medesima chiesa, che dovranno avere la Cura, ed esercitar la carica della medesima, e questo nella seguente maniera: che tutti li Sacerdoti figli, o fratelli, così in primo, come in secondo grado de’ sudetti Padroni, debbiansi ascrivere in tante cartelle quanti essi sono, nessuno eccettuato, e quelle bussolare, il primo estratto sarà il cappellano, ed il secondo il Sacrestano quali dovranno esercitare la carica per un anno solo, e per quel tempo, che eserciteranno detti Governatori, e terminato averanno detta carica, non possono essere posti più in cartelle, ed entrare in detta bussola, durante il tempo, che termineranno di essere tutti gl’altri descritti in dette cartelle; e per lo pagamento, e contribuzione f. 5 v. annuale de’ medesimi, si dovranno dare, cioè al detto Cappellano, docati Dieci l’anno tertiatim, col dovere avere la cura di confessare in detta Chiesa, se sarà confessore, e non essendovi chiamarne altro a sue spese, e celebrare le messe descritte nella Tabella di detta chiesa ed il Sacrestano docati diece l’anno, anche tertiatim, con peso de ben custodire, ed avere la cura dell’Utensiliij di detta chiesa, con polizzarla, aprirla, chiuderla, esercitarne in quella tutto ciò, che conviene e sarà bisogno, per il culto Divino. Ed in fine dell’anno, o pur in ogni qual volta sarà richiesto dalli Governatori a dar conto di tutti gli residui di torce, ed altre cere minute, e dell’utensilij sacra gli saranno consegnati. Sesto- Che ritrovandosi ciascuno Sacerdote figlio, o fratello, così in primo, come in secondo grado dell’anzidetti Padroni de’ Buzzi, Barche pescherecce, e Fellughe per Napoli Confessore approvato, debba ciascuno di essi essere prescelto per Cappellano di detta Chiesa, senza bussola; E se in caso vi si trovassero più confessori congiunti, come sopra di detti Padroni, In questo caso debbano questi bussolarsi, ed estrarsene uno, e questo sarà il Cappellano. f. 6 r. Settimo- Che li nuovi Governatori, debbano eligere, e fare l’organista per detta chiesa, colla contribuzione, e stipendio di docati quattro l’anno. Quale organista dovrà sempre che sarà richiesto andare ad assistere in detta chiesa, e sonare l’organo in tutte le funzioni necessarie in essa da farsi con legge, che essendovi un organista figlio, o fratello germano delli sudetti Padroni Governatori, debbiasi questo prescegliere, Ed essendovene più d’uno, bussularsi quanti sono, e quello estratto restarà eletto per organista, come ancora debbiansi corrispondere ogn’anno, oltre detti docati quattro, altri carlini cinque, a coluj, che averà il pensiere, ed il peso di tirare gli mantici dell’organo sudetto. Ottavo- li Sudetti Governatori Vecchi, terminata averanno la loro Amministrazione, fra lo spazio di giorni quindici, debbano dare il loro chiaro, e lucido conto così dell’Introito, che dell’Esito fatto di detta chiesa, a due Razionali che dovranno eligerse dalli nuovi Governatori nell’atto di detta nuova elezzione per detto effetto, li quali Razionali avendo esattamente veduti, riveduti e ben considerati, li conti sudetti, procedere alla loro liberatoria, e significatoria f. 6 v. in forma valida, la quale Significatoria, o liberatoria, debba avere la sua pronta, e parata esecuzione, senza ammettersi rimedio, Sospensivo di appellazione, e altro, ma eseguirsi in omnibus, come se fusse significatoria spedita da’ Razionali della Regia Camera della Sommaria, secondo le Regie Prammatiche, alle quali per detto, ci sottomettiamo, e consegnarla alli detti annui Governatori per provedere contro di loro a quel tanto conviene. Nono- Che ponendosi nella sua puntuale osservanza tutto il convenuto, e preposto nelli Capitoli sudetti, di sorte ha coll’anzidetta annuale contribuzione, che dall’anzidetti paLa Rassegna d’Ischia 1/2009 33 droni si farà, venisse ad aumentarsi il peculio di detta chiesa più di quello, che vi occorrerà per la spesa, e mantenimento della medesima, siano tenuti li Governatori pro tempore di tutte le summe, che anno per anno avanzeranno impiegarle in compra d’annue entrade, affinché la rendita di esse, potesse in appresso applicarsi al maggior bisognevole di detta Chiesa, ed in maggior accrescimento del Divino Culto verso di detto nostro Santo Protettore. Quali impieghi, e reimpieghi si faranno toties quoties, debbano essi Governatori f. 7 r. pro tempore farle col precedente Decreto di Expedit, e dopo di aver usata ogni dovuta diligenza, ed attenzione, con personi benestanti, e puntuali di questa sudetta Terra, rimanendoci da per tutto su tal particolare alla loro coscienza, e puntualità, con darne chiaro conto dell’impieghi, e reimpieghi sudetti alli sudetti Razionali, e mancandosi da essi Governatori di usare tutta la diligenza, ed attenzione sudetta per detti impieghi, e reimpieghi nella maniera li richiede, trattandosi di peculio di luogo Pio, siano tenuti di proprio a tutti gli danni, che ne seguiranno, pro ut de Jure. Quali Capitoli di sopra fatti, e quelli da Noi letti,…..essere di tutta nostra soddisfazione, e ridondare in nostro, e di detta chiesa utile, e vantaggio, e promettemo, e ci obligamo ad unquam osservare, senza di quelli reclamarne, né dirne di nullità, anzi con special giuramento adempire a tutto, e quanto in essi Capitoli viene prescritto, e dichiarato, al quale effetto abbiamo quelli sottoscritti, e firmati, con nostre proprie mani, e per mano del sotto scritto f. 7 v. Notaro nostro Segretario Eletto Forio 18 del mese di Agosto 1753 Pietro Paolo d’Ascia Governatore mi obligo come sopra Nicola d’Abundo suo nomine mi obligo ut supra Francesco Antonio d’Abundo mi oblicho come sopra Domenico Dabbundo Padrone mi oblico come sopra Domenico Maltese mi oblico come sopra Aniello Verde Padrone mi oblico come sopra Gaetano di lustro oblico come sopra Nicola di lustro oblico come sopra Francesco Antonio Calise obligo come supra Michele Matarese m’obblico come sopra Nicola Migliaccio mi oblico ut supra Saverio Amalfitano mi oblico ut supra Luca Antonio di Maio Fabio del deo mi oblico ut supra Raimo castaldi mi oblico come sopra Io Giovanni di colella mi oblico come sopra Io Antonio di maio mi oblico come sopra Io Anastasio Monte mi oblico come sopra Io Luca Mollica mi oblico come sopra + segno di croce del Padron Giuseppe verde + segno di croce del Padron Pietro Paolo Maldese f. 8 r. + segno di croce del Padron Antonio Castellaccio + segno di croce del Padron Fabio Capuano + segno di croce del Padron Innocentio Castaldi 34 La Rassegna d’Ischia 1/2009 + segno di croce del Padron Bartolomeo Carneglia + segno di croce del Padron Giuseppe Jonchese + segno di croce del Padron Francesco Calise Ceppetiello + segno di croce del Padron Pietro Paolo Mendella + segno di croce del Padron Giovanni Mattera + segno di croce di Crescenzo Fiorentino + segno di croce del Padron Nicola Galano + segno di croce del Padron Antonio Migliaccio + segno di croce del Padron Giuseppe Antonio Sferratore + segno di croce di Giuseppe Romulo + segno di croce del Padron Gennaro Mendella + segno di croce del Padron Aniello Antonio Carneglio + segno di croce di Vit’Antonio Carneglio f. 8 v. + segno di croce di Cristoforo Carneglio + segno di croce di Antonio Guarniero Li retroscritti Padroni de Buzzi, e barche scriventi, e croce segnati siano tali quali si ascrivono e compongono la maggior parte delli Padroni de Buzzi, e barche di predetta Terra di Forio ne faccio fede Io Notaro Emanuele Maria Milone d’Ischia e richiesto ho segnato. Ed avendo maturamente considerato il tenore delli presenti capitoli fatti da i Governatori della Chiesa di S. Gaetano eretta nella Terra di Forio diocesi d’Ischia Padroni di Barche Guzzi, e Feluche, continenti al governo della riferita chiesa di S. Gaetano, al modo di eleggere detti Governatori, Cappellano, e Sagrestano le contribuzione che deve fare ogni Padron di Barca a detta Cappella in ogni viaggio, ed i sussidij, che devono ricevere nella loro morte, ed anche in caso di perdita di qualche Barca non ritrovo nei medesimi cosa che pregiudichi la regal Giurisdizione né il Publico. E perciò precedente son di voto così farli spedire privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clare. Quale Regio assenso s’intenda conceduto colle infrascritte condizioni, e forme. Primo: Che in ogni esequie dovrà farsi resti sempre salvo il dritto del Parroco f. 9 r. Secondo- che nella reddizione de’ conti debba osservarsi il prescritto del Cap. V $ 1 et seg. del Concordato Terzo- Che a tenore del suo regal Stabilimento fatto nel 1742 quei che debbono essere eletti per Amministratori o Governatori e razionali non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, abbino dopo il rendimento de’ conti ottenuta la debita liberatoria, e che non siano consanguinei né affini degli Governatori antecedenti sino al terzo grado inclusive de iure civili. E per ultimo: che non si possa aggiungere o mancare cos’alcuna dalli preinserti capitoli senza il Real Permesso di Vostra Maestà. E questo Napoli a 24 Marzo 1757 Di Vostra Maestà Umilissimo Servo e Capitano Niccolò di Casa… di Bozzolo= Onofrio Razza= Francesco Albarelli Agostino Di Lustro