TITOLI DI CREDITO
CAMBIALE
ASSEGNO
MONETA ELETTRONICA
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Contenuto
CAMBIALE
Pagherò cambiario
Cambiale tratta
Scadenza
Garanzie e pagamento
Contenuto
ASSEGNO
Assegno bancario
Assegno circolare
Garanzie e pagamento
MONETA
ELETTRONICA
Carte di debito
Carte di credito
2
Carte prepagate
I titoli di credito
La prima distinzione è tra:
- documenti di prova.
- titoli di credito;
I documenti di prova sono attestazioni scritte riguardanti le operazioni
commerciali possono avere la forma più disparata, sono esempi di
documenti di prova i contratti, i documenti di trasporto o consegna le
fatture e le ricevute.
I titoli di credito sono documenti che, oltre a provare l’esistenza di un
diritto (come i documenti di prova) assicurano la possibilità di farlo
valere direttamente e ne consentono il trasferimento ad altre persone.
In base al loro contenuto i titoli di credito si distinguono in:
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1) titoli di credito propriamente detti: che conferiscono al legittimo
proprietario il diritto di esigere una somma di denaro oppure di
trasferirla ad altri. Di essi fanno parte le cambiali e gli assegni.
2) titoli di credito di massa: che attribuiscono ai loro possessori la
qualità di soci in società commerciali o di creditori di enti pubblici
e società private e conferiscono particolari diritti:
intervenire alle assemblee;
partecipare agli utili;
percepire gli interessi.
di essi fanno parte:
le azioni;
i titoli del debito pubblico (BOT, CCT ecc.)
le obbligazioni emesse da società
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titoli di credito rappresentativi di merci: che
conferiscono ai possessori il diritto di ritirare o di
trasferire ad altri le merci che sono in viaggio o che si
trovano depositati in pubblici magazzini. Di essi
fanno parte:
la polizza di carico (che attesta l’avvenuto
carico della merce su una nave mercantile ed
attribuisce al legittimo possessore del titolo di
credito il diritto al ritiro della stessa);
la fede di deposito (attesta l’avvenuto carico
della merce in un pubblico deposito ed
attribuisce al legittimo possessore del titolo di
credito il diritto al ritiro
della stessa);
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A seconda della modalità di trasferimento i titoli di credito si
distinguono in tre gruppi:
titoli di credito al portatore il trasferimento dei diritti da una persona
all’altra avviene con la semplice consegna del titolo, perciò chi possiede
in modo legittimo un titolo di credito al portatore, ha diritto al credito
che da esso risulta;
titoli di credito all’ordine, in questo caso il titolo di credito risulta
intestato ad una persona questa può trasferirlo ad altra persona mediante
l’annotazione sul titolo, tale operazione prende il nome di girata;
titoli di credito nominativi, in questo caso il titolo di credito risulta
intestato ad una persona questa può trasferirlo ad altra mediante
l’annotazione sia sul titolo sia sul registro dell’ente emittente a volte la
legge semplifica la procedura, dando la possibilità al legittimo possessore
di trasferire il titolo solo con la girata, ma questa dev’essere autenticata;
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La cambiale
E’ un titolo di credito all’ordine, formale ed esecutivo dal quale risulta
l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona di pagare
o di far pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza
indicati a favore del legittimo possessore.
la legge prevede due tipi di cambiale:
il pagherò cambiario, (o vaglia cambiario) con il quale una
persona promette incondizionatamente di pagare una certa
somma a un’altra persona: il pagherò è una promessa di
pagamento;
la cambiale tratta con la quale un persona ordina ad una seconda
persona di pagare una certa somma ad una terza persona oppure
a se stesso: la tratta è un ordine di pagamento.
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Le funzioni delle cambiali permettono:
al compratore, di posticipare il pagamento delle merci o dei
servizi fino alla scadenza indicata;
al venditore, di disporre di un titolo esecutivo all’ordine per la
riscossione del credito, le cambiali inoltre consentono di
smobilizzare il credito rendendolo liquido prima della scadenza
ciò avviene mediante:
lo sconto in banca, ritirando il valore attuale della
somma in scadenza nel prossimo futuro e impresso nella
cambiale;
la girata al fornitore serve ad estinguere il debito che il
legittimo proprietario del titolo ha con un terzo per
l’acquisto di merci e di servizi oppure per la semplice
contrazione di un prestito.
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il declino della cambiale:
in epoca recente l’utilizzo della cambiale è diminuito a favore di
moderni strumenti di pagamento:
- bonifici;
- giroconti;
- pagamenti elettronici:
- Riba;
- Rid.
I motivi del declino sono riconducibili:
Al costo fiscale della cambiale (imposta di bollo pari al 12 °% sul
suo importo);
La riluttanza del debitore ad apparire obbligato cambiario;
perciò oggi la cambiale cambiale viene richiesta dal creditore solo quando la
riscossione del credito appare incerta è la sua richiesta è giustificata dal fatto che
si tratta appunto di un titolo esecutivo e all’ordine.
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Pagherò cambiario
E’ un titolo di credito all’ordine, che contiene la promessa
incondizionata fatta da una persona chiamata emittente di pagare una
determinata somma, nel luogo è alla scadenza indicati a favore di
un’altra persona chiamato beneficiario.
In ogni pagherò cambiario figurano i nomi di due soggetti:
l’emittente, che è colui che emette e sottoscrive il titolo e promette
di pagare l’importo;
il beneficiario (detto anche prenditore), che è colui che riceve il
titolo e che ha diritto di riscuoterlo alla scadenza o di trasferirlo
ad altri effettuandone la girata.
EMITTENTE
emette e firma
la cambiale
promette di pagare
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BENEFICIARIO
riceve
la cambiale
ogni pagherò deve contenere:
la denominazione del titolo (pagherò, vaglia cambiario o cambiale);
la promessa incondizionata di pagare una somma determinata
(pagherò);
l’indicazione della scadenza;
l’indicazione del luogo di pagamento (solitamente è la banca
domiciliataria);
Il nome di colui al quale o per ordine del quale deve farsi il
pagamento;
il luogo e la data di emissione;
la firma del debitore;
la marca da bollo del 12%° sull’importo totale la mancanza della
marca da bollo (oggi assolta in modo virtuale) fa perdere alla
cambiale la qualità di titolo esecutivo.
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La cambiale tratta
E’ un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato impartito
da un persona detto traente, ad un’altra detto trattario, di pagare alla
scadenza indicata una determinata somma a favore di una terza
persona chiamato beneficiario.
In ogni cambiale tratta figurano tre soggetti:
il traente: che compila e sottoscrive la tratta ordinandone il
pagamento;
il trattario: che è la persona alla quale viene rivolto l’ordine di
pagare;
il beneficiario: che è colui che riceve la tratta, questo può
decidere di trattenerla fino alla scadenza oppure può decidere
di trasferirla ad altri mediante la girata.
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Dato che in ogni cambiale tratta figurano tre soggetti sono possibili
con il suo tramite le seguenti transazioni:
il soggetto A acquista merci dal soggetto B e questo le acquista dal
soggetto C il pagamento può avvenire:
-B emette tratta verso A ed ordina di pagare C come beneficiario
A sarà il traente B il trattario C il beneficiario;
-B emette tratta verso A ed ordina di pagare a se stesso la tratta,
perciò egli risulta quale traente e beneficiario. In questo caso B
provvederà con atto separato a pagare C.
Contenuto obbligatorio della tratta:
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Contenuto obbligatorio della tratta:
la denominazione del titolo (tratta o cambiale tratta);
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (pagherete);
il nome di chi è designato a pagare ossia l’indicazione del trattario;
l’indicazione della scadenza;
l’indicazione del luogo di pagamento (solitamente è la banca
domiciliataria);
Il nome di colui al quale o per ordine del quale deve farsi il pagamento
ossia il beneficiario;
il luogo e la data di emissione;
la sottoscrizione di colui che emette la cambiale ossia la firma del traente;
la marca da bollo del 12%° sull’importo totale. La mancanza della marca
da bollo (oggi assolta in modo virtuale) fa perdere alla cambiale la qualità
di titolo esecutivo.vedi schema a pag14410
La girata
E’ l’atto con cui una cambiale e tutti i diritti a essa inerenti vengono
trasferiti da una persona all’altra. La persona che esegue la girata è
detto girante, mentre quella che la riceve per effetto della girata è detto
giratario.
Le girate si scrivono sul retro del titolo e possono essere di due
categorie:
le girate proprie, che hanno l’effetto di trasferire da una persona ad un’altra la
proprietà della cambiale. Esistono due forme:
girata in pieno: quando è indicato il nome del giratario il luogo la
data e la firma del girante; vedi schema a pag 413
girata in bianco: con tale girata viene apposta solo la firma sul
retro del titolo, perciò la cambiale diviene un titolo al portatore.
le girate improprie che hanno l’effetto di trasferire il possesso della cambiale
conservandone la proprietà:
girata per l’incasso con la quale il girante affida a una banca
l’incarico di provvedere per conto suo alla riscossione della
cambiale. In questo caso si trova scritto “per me pagate alla banca
X valuta per l’incasso”15
L’avallo della cambiale
E’ una garanzia di pagamento che viene scritta sulla cambiale da
parte di una persona detta avallante;
E’ un’obbligazione cambiaria di garanzia che rende l’effetto più
sicuro e né facilita la circolazione;
Si realizza scrivendo sulla faccia anteriore della cambiale
l’espressione “per avallo”, seguita dalla firma di chi garantisce il
pagamento; vedi schema a pag 415
L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l’avallo è stato dato. Pertanto, il possessore della cambiale può
rivolgersi indifferentemente all’avallante o all’avallato per esigere il
pagamento. Fermo restante che l’avallante può sempre esigere e
quindi far causa per ottenere i soldi sborsati per l’avallo dato.
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Il mancato pagamento delle cambiali e le azioni cambiarie
Normalmente il pagamento della cambiale avviene:
1) Il creditore provvede a domiciliare la cambiale presso il luogo
stabilito dalle parti, normalmente presso la banca domiciliataria
indicata dal debitore al momento della compilazione.
2) La banca provvede a recapitare presso il domicilio del debitore
l’avviso della cambiale in scadenza;
3) Il debitore il giorno della scadenza si reca presso la banca e ritira
l’effetto pagando la cifra e ricevendo l’effetto quietanzato.
La quietanza è la scritta attestante che il pagamento è stato eseguito,
libera pertanto il debitore da ogni obbligo.
Cosa succede se il debitore non paga?
si procede con l’azione cambiaria
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Normalmente il mancato pagamento di un credito ordinario, costringe il
creditore a far causa al debitore è aspettare tutto l’iter fino alla sentenza di
condanna emessa dal tribunale e “passata in giudicato”. Questo presuppone
tanto tempo (mediamente oggi si parla di 1 anno e mezzo/2 anni) e costi ingenti.
Quando si parla di titoli di credito, tutto cambia, questi infatti sono
titoli esecutivi e valgono come una sentenza già passata in
giudicato. Si procede prima al protesto poi direttamente all’azione
esecutiva con il pignoramento prima e la vendita poi dei beni del
debitore al fine di recuperare la somma a credito non pagata.
Il protesto, è la solenne constatazione, effettuata
da un pubblico ufficiale, del mancato pagamento
della cambiale o più in generale di un titolo di
credito .
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Alcune precisazioni:
Il protesto dev’essere levato entro entro due giorni feriali successivi a quello di scadenza.
Può essere levato:
da un notaio;
dall’ufficiale giudiziario o dall’assistente;
nei piccoli comuni, dal segretario comunale che può avvalersi di un messo
comunale;
Il pubblico ufficiale che leva il protesto segue questo iter:
si reca presso la sede del debitore (solitamente lo chiama telefonicamente e lo
avvisa del protesto imminente) questo può decidere di pagare così da annullare
il procedimento oppure desistere così viene compilato l’atto di protesto.
L’atto di protesto è un foglio che viene attaccato alla cambiale, sul quale il
pubblico ufficiale indica:
il debitore (le sue generalità)
sue eventuali dichiarazioni (es. pagherò in seguito)
l’eventuale assenza dello stesso presso il domicilio indicato sull’effetto
dichiara di aver levato il protesto per non aver incassato la somma.
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La pubblicità dei protesti avviene:
Mediante il registro informatico dei protesti tenuto dalla camera di commercio
di ogni provincia;
Il registro informatico dei protesti funziona in moda da assicurare:
completezza;
organicità;
tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.
E’ accessibile a tutti coloro che intendono consultarlo,
(mediante richiesta di visura );
la registrazione in esso resta per 5 anni;
Il debitore entro 12 mesi dalla levata del protesto, può eseguire
il pagamento del debito, degli interessi, e delle spese e ha
diritto alla cancellazione dal registro, mediante domanda al
presidente della CCIAA e allegando la cambiale pagata ;
Il debitore dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, può
eseguire il pagamento del debito, degli interessi, e delle spese e
ha diritto alla annotazione dell’avvenuto pagamento sul
registro ma non la cancellazione;
20
L’azione cambiaria:
Il possessore di una cambiale non pagata alla scadenza può scegliere due
stradi possibili:
l’azione diretta: che viene rivolta contro gli obbligati principali:
l’emittente nel pagherò e il trattario-accettante nella tratta oppure
contro avallante diretto di questi;
l’azione di regresso: viene rivolta contro gli obbligati di regresso che
sono i giranti nel caso del pagherò e il traente e il girante nel caso
della tratta. Può essere rivolta contro gli eventuali avallanti del
traente o dei giranti. Il creditore può rivolgersi a uno qualunque dei
giranti che appaino sulla cambiale scegliendo chi gli da più
affidamento per una rapida riscossione.
E’ necessario aver levato il protesto prima di intraprendere l’azione
di regresso poiché gli obbligati di regresso vorranno accertarsi che
la cambiale non sia stata effettivamente pagata dagli obbligati
principali.
Su semplice richiesta del rimborso del debito se questi non
provvedono, viene attivata immediatamente l’azione esecutiva sul
loro patrimonio.
21
I titoli di credito bancari
Sono costituiti dagli assegni, la circolazione di questi
è fiduciaria, perché sono accolti in pagamento solo
per la fiducia che chi li riceve ripone in chi li emette.
L’ assegno bancario è un titolo di credito a vista, mediante il quale
un soggetto (traente), che ha somme disponibili presso una banca,
ordina alla banca stessa (trattario) di pagare una certa somma a
favore proprio o di un’altra persona (beneficiario).
compaiono perciò tre soggetti:
Il traente, che è colui che emette l’assegno e ordina alla banca di effettuare il
pagamento;
il trattario che è rappresentato dalla banca che deve effettuare il pagamento;
il beneficiario , che è la persona a favore della quale l’assegno è stato
rilasciato. Il beneficiario può anche coincidere con il traente;
22
per emettere un assegno è necessario:
aprire un rapporto di conto corrente con una banca;
stipulare con questa un convenzione di assegno;
versare sul conto una certa cifra che potrà poi essere
utilizzata per i pagamenti con assegno oppure ottenere un
prestito dalla banca che lascerà a disposizione sul conto
corrente;
contenuto degli assegni bancari:
la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto
del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata
(viene espressa sia in cifre sia in lettere);
il nome della banca che paga (trattario);
23
l’indicazione del luogo di pagamento, coincide con il nome del
luogo in cui si trova la filiale della banca trattaria;
l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno è emesso;
la data e il luogo di emissione sono importantissimi
perché è possibile protestare un assegno se e solo se è
stato presentato all’incasso entro i termini:
8 gg su piazza;
15 gg fuori piazza.
la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario cioè del
trattario (la firma sempre verificata dalla banca trattaria e deve
coincidere con quella depositata al momento dell’apertura del
conto);
l’indicazione della clausola “non trasferibile” obbligatoria per
gli assegni superiori a 12.500 euro
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il carnet è il blocco di 10 assegni consegnati dalla banca al cliente
esso è composto da due parti:
madre che è il talloncino che rimane unito al libretto e serve
come promemoria dell’assegno emesso;
figlia che è l’assegno vero e proprio cioè il titolo di credito con il
quale viene impartito alla banca l’ordine incondizionato di
pagare a vista.
su ogni assegno bancario si trovano:
il numero del c/c bancario sul quale è tratto l’assegno;
il numero progressivo dell’assegno;
una riga nella quale sono impressi con inchiostro speciale
le coordinate bancarie dell’assegno per poter essere letto
da specifiche apparecchiature di lettura ottica.
25
norme particolari per gli assegni
Norme antiriciclaggio:
clausola non trasferibile, una norma recente, obbliga la
banca a rilasciare tutti i carnet degli assegni con la scritta
non trasferibile, a meno di una specifica richiesta del
cliente;
gli assegni possono essere rilasciati liberi se:
ne fa richiesta il cliente;
viene pagata l’imposta di bollo di euro1,50 per
ogni assegno;
non possono comunque essere emessi assegni
superiori a 12.500 euro senza la clausola non
trasferibile.
26
la sbarratura dell’assegno
si effettua tracciando due righe trasversali parallele sulla faccia
anteriore dell’assegno.
Si tratta di una precauzione, che vincola il pagamento dell’assegno
solo ad un’altro correntista o ad un’altra banca. Può essere:
generale: si tracciano solo le due sbarre trasversali;
speciale: oltre le sbarre all’interno di queste si scrive il nome della
banca tramite la quale si vuole che l’assegno venga negoziato perciò
in questo caso l’assegno può essere pagato solo tramite quella banca.
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IL MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
Normalmente il pagamento dell’assegno si realizza:
mediante la presentazione dello stesso presso la banca trattaria la
quale verifica la firma posta sull’assegno dal traente, controlla
l’esistenza dei fondi disponibili e provvede a pagare l’assegno;
mediante la presentazione dello stesso presso altra banca con la
quale il beneficiario intrattiene rapporti di c/c e deposita l’assegno
sul proprio conto. La banca provvede:
mediante messaggio elettronico richiedere i fondi
alla banca trattaria, questa da l’ok se i fondi sono
disponibili, blocca la transazione se non ci sono
fondi sufficienti.
mediante transazione nella stanza di
compensazione se l’assegno è di importo superiore a
5500 euro.
28
Quando non ci sono fondi disponibili sul conto:
poiché l’assegno è un titolo di credito esecutivo, dopo la solenne constatazione
del mancato pagamento (protesto) il possessore può esercitare l’azione di
regresso contro il traente e/o contro gli eventuali giranti.
l’azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si
svolge come per le cambiali in tre fasi:
il precetto;
il pignoramento dei beni;
la loro vendita giudiziale.
l’azione di regresso può essere esercitata se è stato elevato il protesto, questo
avviene in modo automatico per il tramite di un notaio o direttamente tramite
un funzionario della banca d’Italia a condizione:
che l’assegno sia stato presentato all’incasso entro 8 giorni dalla
data di emissione se su piazza;
che l’assegno sia stato presentato all’incasso entro 15 giorni dalla
data di emissione se fuori piazza;
29
Sanzioni accessorie rispetto all’azione di regresso per
l’emissione di assegno a vuoto:
pene pecuniarie di importo variabile a seconda dell’importo
dell’assegno a vuoto;
sanzioni amministrative accessorie (iscrizione al CAI
centrale allarme interbancaria):
divieto di emettere assegni per un periodo da due a
cinque anni;
nei casi più gravi: divieto di esercitare attività
professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli
direttivi negli enti e nelle imprese.
30
l’assegno circolare
E’ un titolo di credito a vista mediante il quale una banca
(emittente) prometti di pagare una determinata somma
all’ordine di una persona indicata (beneficiario)
Nell’assegno circolare compaiono due soggetti:
L’emittente, che è rappresentato dalla banca che si
impegna a effettuare il pagamento;
IL beneficiario, che è la persona a cui verrà
consegnato o inviato l’assegno e che lo presenterà in
banca per la riscossione o lo girerà a un’altra persona.
L’assegno circolare non può essere emesso al
portatore come per gli assegni bancari.
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versa il denaro
RICHIEDENTE
invia
l’assegno al
Banca emittente
consegna l’assegno
promette di pagare
BENEFICIARIO
presenta l’assegno
per il pagamento
Per poter ottenere un assegno circolare è necessario:
rivolgersi a una banca;
compilare un apposito modulo di richiesta;
depositare preventivamente presso la banca la provvista ovvero chiedere alla
banca un’apertura di credito.
32
L’emissione degli assegni circolari richiede l’esistenza di tre
presupposti:
la qualifica di banca del soggetto emittente;
il possesso da parte di tale banca dell’autorizzazione della Banca
d’Italia;
la precostituzione della provvista.
Ogni assegno circolare deve contenere: vedi riquadro a pag
428
l’indicazione del beneficiario;
la denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo;
la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
l’indicazione del beneficiario;
l’indicazione della data e del luogo di emissione;
la firma della banca emittente
33
l’importo scritto in cifre e in lettere;
un quadro di controllo a cifre da annullare o perforare:
solitamente vengono perforate alcune cifre nell’importo a
numeri tali da rendere difficile l’alterazione dell’importo;
utilizzo di carta speciale per assegni circolari fino ad un certa
cifra altra carta per altra cifra e così via e su tale carta viene
solitamente inserito l’importo massimo di emissione di
quell’assegno;
le norme relative alla girata, e alla emissione con la clausola non
trasferibile sono uguali a quelle già viste per gli assegni bancari.
34
La moneta elettronica
Negli ultimi anni la moneta elettronica ha trovato una
diffusione via via crescente.
Carte di debito, sono quelle che consentono di regolare i
propri acquisti con l’ausilio di una tesserina,
immediatamente con registrazione a debito del proprio c/c
bancario, evitando così i contanti. Ricordiamo le
principali:
Bancomat: presuppone un rapporto di conto corrente con la banca
emittente e con l’ausilio di una tesserina dotata di banda magnetica o di
microcip, permette principalmente:
il prelievo di contanti dalla propria banca;
il pagamento per l’acquisto di merci dai servizi pos (point of sale);
in tutti i casi l’addebito per i pagamenti o per i prelievi è
immediato.
35
PagoBancomat: presuppone anche questo un rapporto di conto
corrente con la banca emittente, questo a differenza del
bancomat, permette oltre la funzione tipica del bancomat visti
sopra, l’addebito di piccoli importi come la carta di credito,
addebito cioè entro il mese successivo senza commissioni su ogni
acquisto ma un’unica commissione ogni anno di 30/40 euro.
Cirrus: permette il prelievo di contanti da tutto il mondo negli
impianti contrassegnati con tale parola.
EDC/Maestro: permette il pagamento sui POS di tutto il
mondo contrassegnati con tale parola.
Fast pay: il pagamento dei pedaggi autostradali nei caselli
abilitati.
36
Carte di credito, la loro funzione principale è quella di:
- permettere gli acquisti a credito, consentono cioè di rimandare il
pagamento dei beni acquistati nel mese successivo a quello
dell’acquisto, e per alcune di esse è prevista anche la possibilità, su
richiesta, di pagare a rate.
Sono autosufficienti, non presuppongono cioè necessariamente il rapporto
di conto corrente tra l’ente emittente e il possessore della carta.
Il titolare della carta riceve ogni mese l’estratto conto dettagliato delle
spese effettuate durante il mese precedente.
- il costo dell’operazione grava sui fornitori di beni o di servizi
acquistati ciò avviene mediante la presentazione alla banca
convenzionata della ricevuta controfirmata dal possessore della carta
di credito. Tale ricevuta certifica e autorizza la transazione non la
carta, quando viene consegnata in banca questa provvede subito a
consegnare la cifra indicata nella transazione trattenendo una % che
37
va dall‘1,50% al 6%.
Le diverse tipologie di carte:
1) Le carte di credito bancarie attestano l’esistenza di un fido concesso da una
banca e assicurano la solvibilità dei loro titolari nei confronti degli esercizi
pubblici convenzionati che accettano tali carte. Tra le più importanti ricordiamo:
bankamericard;
cartaSi, a questa sono collegate i circuiti:
Visa;
Eurocard;
MasterCard;
2) Le carte di credito T&E (Travel & Entertainment), rilasciate da apposite
organizzazioni parabancarie queste carte consentono ai loro possessori una
possibilità di spesa molto più elevata rispetto alle carte di credito bancarie
prevedono un quota annua associativa, tre le più importanti ricordiamo:
Diners Club International;
American Express
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3) Le carte di credito prepagate: vengono rilasciate dalle banche e
dagli uffici postali, si tratta di tessere che sono caricate con un
importo, e man mano che vengono utilizzate l’importo si riduce fino
all’azzeramento. Possono essere di due tipi:
usa & getta sono utilizzate fino all’esaurimento, sono al
portatore perciò in caso di furto non possono essere
bloccate;
ricaricabili queste possono essere ricaricate in qualunque
momento entro il limite massimo sono nominative
perciò in caso di furto possono essere tranquillamente
bloccate e rimborsate per l’importo residuo.
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