LUGLIO 2008 DEPOSITI CAUZIONALI E RAPPORTI “DORMIENTI” .IMPORTO MASSIMO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO. I titolari dei libretti al portatore e di certificati di deposito esistenti prima del 17 agosto 1997 ed utilizzati per costituire depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione, devono comunicare al più presto – e comunque entro il 17 agosto 2008 – la propria intenzione di voler mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione – da farsi nei confronti della banca interessata o di uno degli intermediari (quali poste ed assicurazioni) – consentirà di evitare che il rapporto in questione sia definito “dormiente” e che le somme depositate siano versate nel fondo statale per il rimborso dei risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario. La procedura proposta dalla Confedilizia è stata condivisa ed accettata dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dip. Tesoro Sez. IV Ufficio I, prot. N.30074) che – rispondendo ad un interpello della Confederazione - ha ritenuto che attraverso la stessa sia possibile superare il problema dato dalla peculiarità dei depositi cauzionali. La normativa considera infatti “dormienti” i rapporti non movimentati per un periodo di tempo di dieci anni, ma sui depositi cauzionali nessuna movimentazione è di fatto possibile, per la funzione stessa di tali strumenti (destinata ad operare solo al termine dei contratti, molti dei quali ultradecennali per legge e per rinnovo tacito). Di qui la soluzione: “I portatori dei libretti al portatore o titolari dei certificati di deposito utilizzati ai fini cauzionali per i contratti di locazione, per evitare che gli stessi incorrano nella dormienza INVIINO ALL’INTERMEDIARIO INTERESSATO ESPRESSA COMUNICAZIONE SCRITTA RAC-COMANDATA DI VOLER TENERE IN VITA IL RAPPORTO DI CUI AL DEPOSITO CAUZIONALE O – MEGLIO, ad evitare disguidi ed incomprensioni – che GLI INTERESSATI SI RECHINO DI PERSONA PRESSO L’INTERMEDIARIO A FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI CUI SOPRA, FACENDOSENE DARE RICEVUTA SCRITTA. Pagina 1 di 4 Nell’occasione, ed a completamento del discorso, SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE I LIBRETTI IN ESSERE AL 30.04.28 PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 5.000,00 DOVRANNO ESSERE, ENTRO IL 30.04.2009, ESTINTI O RIDOTTI AD IMPORTI INFERIORI A TALE LIMITE (all’evidenza, facendo di un libretto solo – se del caso – più libretti, in accordo con il conduttore). Tutti coloro che si trovino nella situazione sopra descritta sono invitati a prendere contatto con la nostra Associazione. da: confedilizia DECRETO LEGGE Allarme tra i proprietari di casa per il rischio di confisca dell’immobile locato a stranieri irregolari. Reclusione e confisca. Non arresto, come apparso in varie sedi e su organi di stampa. Si riducono con ciò le ipotesi di reato. Dalla data odierna entra in vigore il decreto legge con il quale il Governo ha introdotto pesanti sanzioni penali (dalla pena detentiva alla confisca dell’immobile) per chi cede a titolo oneroso immobili a stranieri senza il permesso di soggiorno. Confedilizia ha peraltro evidenziato alcune difficoltà interpretative della normativa in questione: non ultima quella derivante dal disallineamento tra durata del permesso (limitata e prorogabile) e durata del contratto di locazione, di fatto “a tempo indeterminato”. Assoedilizia registra purtroppo che molti proprietari, in tale situazione, per evitare ogni eventuale rischio, stanno orientandosi verso la stipula di contratti esclusivamente con cittadini italiani. Da: Assoedilizia CONDOMINIO 1) OBBLIGAZIONI VERSO TERZI 2) RESPONSABILITA’ 3) RIPARTIZIONE TRA I CONDOMINI. SENTENZA N.9148 DEL 08/04/2008 Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale e “pro quota” dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio, le S. U hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarità, ossia della ripartizione tra condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l’obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue Pagina 2 di 4 attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. QUALE ISTAT SCEGLIERE PER “CONTRATTI LIBERI” AD USO ABITATIVO 75% o 100%??? L’art.24 della legge 392/’78 prevedeva che il canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitazione potesse essere aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Tale norma è stata abrogata dall’art. 14 della legge 431/’98. Pertanto le parti possono liberamente stabilire le variazioni del canone (anche nella misura del 100% del predetto indice). Ciò vale per i contratti liberi ( 4 + 4 ) ma NON per i contratti regolamentati (agevolati, studenti universitari, transitori) per i quali invece la legge prevede che l’aggiornamento non possa essere superiore al 75%. Confedilizia Roma ATTENZIONE ALLA SCELTA DELL’APPALTATORE Nel caso di lavori concessi in appalto, possono derivarne danni a terzi; se ad affidare i lavori è un condominio, possono anche venire danneggiate proprietà esclusive di singoli condomini, che poi rivendicano il risarcimento del danno, magari rifiutandosi di versare somme dovute al condominio (da riparto condominiale). In linea generale, dei danni cagionati a terzi ( o ai singoli condomini) risponde l’appaltatore che ha eseguito l’opera, il quale deve prestare la diligenza che, normalmente ed obiettivamente, risulti necessaria od utile, in relazione alla natura dell’attività esercitata, per bene adempiere alla prestazione, evitando possibili eventi dannosi. Potrà essere ritenuto responsabile qualora non abbia segnalato al committente carenze ed errori che avrebbe dovuto riscontrare nel fedelmente eseguire progetti ed indicazioni (anche ricevuti da altri). Possono anche rispondere il direttore dei lavori ed il progettista, secondale rispettive responsabilità (eventualmente in concorso con l’appaltatore). Non sempre conviene scegliere il preventivo più basso. La responsabilità del committente potrebbe infatti sorgere per colpa nella scelta dell’appaltatore, quando il lavoro o l’incarico sia stato affidato ad un appaltatore che, palesemen5te, difettava della necessaria capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza pericolo per terzi; la violazione di questa regola di cautela, imposta dalla generale norma dell’art.2043 Cod.Civ. (principio del neminem laedere) deve però essere provata da colui che la invoca e, soprattutto, basata su argomentazioni riferibili al momento in cui venne scelto l’appaltatore. Non si potrà cioè sostenere la colpa nella scelta per il semplice fatto che si sia verificato l’evento dannoso, col senno di poi. Confedilizia 16.06.2008 DATI ISTAT 2008 APRILE MAGGIO GIUGNO Pagina 3 di 4 100% 3,30 - 75% 2,475 100% 3,50 -75% 2,625 100% -75% ORARI SEGRETERIA APERTURA SEGRETERIA: MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 MARTEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA FISCALE e LEGALE; MERCOLEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA LEGALE - INQUINAM. ACUSTICO – GESTIONE E STESURA CONTRATTI DI LOCAZIONE. GIOVEDI’ dalle ore 18.00: CONSULENZA ASSICURATIVA CONSULENZA TECNICO EDILIZIA E GESTIONE CAUZIONI. TELEFONARE IN ASSOCIAZIONE PER PRENOTARE L’APPUNTAMENTO CON I CONSULENTI CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE Presidente: Germinetti Avv. Filippo; Vice-Presidenti: Dolci Rag. Aretha e Malnati M.Luisa; Segreteria: Dolci Rag. Aretha; Tesoreria: Monti Carlo; Consulenti: Bianchi Ing. Mario, Carnelli Avv. Antonella, Carnelli geom. Pietro, Cattaneo Avv. Donatella, Di Bella Rag. Giuseppe, Dolci Rag. Aretha, Dolci Proc. Luciano, Farinelli Avv. Massimiliano, Ferrario Arch. Piero, Francescut Dott. Fabrizio, Garbelli Goem. Sergio, Germinetti Avv. Filippo, Leoni Avv. Elena, Novo Dott. Mario, Richiardi Avv. Marcello, Ricciardella Geom. Lidia. composto da ampio soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno e 1 balcone. Tel.3406918857. SARONNO: AFFITTASI monolocale 40 mq., con balcone e ripostiglio. Tel.335.6719586. SARONNO: AFFITTASI a referenziati bilocale con doppi servizi in zona semiresidenziale. Tel. 02.9620073. SARONNO: AFFITTASI (zona Centro) ufficio di mq. 70. Tel. 340.6918857. SARONNO: AFFITTASI (zona Centro) trilocale arredato nuovo posto al primo piano. Tel. 340.6918857. SARONNO: AFFITTASI ampio bilocale arredato con Box auto. Tel. cell.349.5385562. SARONNO: AFFITTASI (via Biffi) appartamento posto al 1° piano di mq.70, con cucina abitabile completamente arredata ed attrezzata. Tel. 348.7786500. 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