LUGLIO 2008
DEPOSITI CAUZIONALI E
RAPPORTI “DORMIENTI” .IMPORTO MASSIMO DEI
LIBRETTI DI DEPOSITO.
I titolari dei libretti al portatore e di
certificati di deposito esistenti prima
del 17 agosto 1997 ed utilizzati per
costituire depositi cauzionali relativi
ai contratti di locazione, devono
comunicare al più presto – e
comunque entro il 17 agosto 2008
– la propria intenzione di voler
mantenere in essere il rapporto.
Tale comunicazione – da farsi nei
confronti della banca interessata o
di uno degli intermediari (quali
poste ed assicurazioni) – consentirà
di evitare che il rapporto in
questione sia definito “dormiente” e
che le somme depositate siano
versate nel fondo statale per il
rimborso dei risparmiatori che
hanno subito danni da investimenti
sul mercato finanziario.
La
procedura
proposta
dalla
Confedilizia è stata condivisa ed
accettata
dal
Ministero
dell’economia e delle finanze (Dip.
Tesoro Sez. IV Ufficio I, prot.
N.30074) che – rispondendo ad un
interpello della Confederazione - ha
ritenuto che attraverso la stessa sia
possibile superare il problema dato
dalla
peculiarità
dei
depositi
cauzionali. La normativa considera
infatti “dormienti” i rapporti non
movimentati per un periodo di
tempo di dieci anni, ma sui
depositi
cauzionali
nessuna
movimentazione è di fatto possibile,
per la funzione stessa di tali
strumenti (destinata ad operare
solo al termine dei contratti, molti
dei quali ultradecennali per legge e
per rinnovo tacito). Di qui la
soluzione: “I portatori dei libretti al
portatore o titolari dei certificati di
deposito utilizzati ai fini cauzionali
per i contratti di locazione, per
evitare che gli stessi incorrano nella
dormienza INVIINO ALL’INTERMEDIARIO
INTERESSATO
ESPRESSA
COMUNICAZIONE
SCRITTA RAC-COMANDATA DI
VOLER TENERE IN VITA IL
RAPPORTO
DI
CUI
AL
DEPOSITO CAUZIONALE O –
MEGLIO, ad evitare disguidi ed
incomprensioni – che GLI
INTERESSATI SI RECHINO DI
PERSONA
PRESSO
L’INTERMEDIARIO A FORNIRE
LA
DICHIARAZIONE
DI
VOLONTA’ DI CUI SOPRA,
FACENDOSENE
DARE
RICEVUTA SCRITTA.
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Nell’occasione, ed a completamento
del discorso, SI RICHIAMA
L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE
I
LIBRETTI IN ESSERE AL
30.04.28
PER
IMPORTI
SUPERIORI AD EURO 5.000,00
DOVRANNO ESSERE, ENTRO IL
30.04.2009,
ESTINTI
O
RIDOTTI
AD
IMPORTI
INFERIORI A TALE LIMITE
(all’evidenza, facendo di un libretto
solo – se del caso – più libretti, in
accordo con il conduttore).
Tutti coloro che si trovino nella
situazione sopra descritta sono
invitati a prendere contatto con la
nostra Associazione.
da: confedilizia
DECRETO LEGGE
Allarme tra i proprietari di casa per
il rischio di confisca dell’immobile
locato
a
stranieri
irregolari.
Reclusione e confisca. Non arresto,
come apparso in varie sedi e su
organi di stampa. Si riducono con
ciò le ipotesi di reato.
Dalla data odierna entra in
vigore il decreto legge con il
quale il Governo ha introdotto
pesanti sanzioni penali (dalla
pena detentiva alla confisca
dell’immobile) per chi cede a
titolo oneroso immobili a
stranieri senza il permesso di
soggiorno. Confedilizia ha peraltro
evidenziato
alcune
difficoltà
interpretative della normativa in
questione: non ultima quella
derivante dal disallineamento tra
durata del permesso (limitata e
prorogabile) e durata del contratto
di locazione, di fatto “a tempo
indeterminato”.
Assoedilizia registra purtroppo che
molti proprietari, in tale situazione,
per evitare ogni eventuale rischio,
stanno orientandosi verso la stipula
di contratti esclusivamente con
cittadini italiani.
Da: Assoedilizia
CONDOMINIO
1) OBBLIGAZIONI VERSO
TERZI
2) RESPONSABILITA’
3) RIPARTIZIONE TRA I
CONDOMINI.
SENTENZA N.9148 DEL 08/04/2008
Risolvendo
un
contrasto
di
giurisprudenza
rispetto
alla
responsabilità solidale e “pro quota”
dei condomini per le obbligazioni
contratte
dall’amministratore
nell’interesse del condominio, le S.
U hanno ritenuto legittimo, facendo
propria la tesi minoritaria, il
principio della parziarità, ossia della
ripartizione tra condomini delle
obbligazioni
assunte
nell’interesse del condominio in
proporzione
alle
rispettive
quote. In particolare, la Corte ha
sottolineato che: l’obbligazione,
ancorché comune, è divisibile
trattandosi di somma di denaro; la
solidarietà nel condominio non è
contemplata
da
nessuna
disposizione di legge e l’art. 1123
c.c. non distingue il profilo esterno
da quello interno; l’amministratore
vincola i singoli nei limiti delle sue
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attribuzioni
e
del
mandato
conferitogli in ragione delle quote.
QUALE ISTAT SCEGLIERE PER
“CONTRATTI LIBERI”
AD USO ABITATIVO
75% o 100%???
L’art.24
della
legge
392/’78
prevedeva che il canone di
locazione per gli immobili adibiti ad
uso abitazione potesse essere
aggiornato ogni anno nella misura
del 75% della variazione accertata
dall’Istat dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai
ed impiegati verificatasi nell’anno
precedente.
Tale norma è stata abrogata
dall’art. 14 della legge 431/’98.
Pertanto
le
parti
possono
liberamente stabilire le variazioni
del canone (anche nella misura
del 100% del predetto indice).
Ciò vale per i contratti liberi ( 4
+ 4 ) ma NON per i contratti
regolamentati (agevolati, studenti
universitari, transitori) per i quali
invece la legge prevede che
l’aggiornamento non possa essere
superiore al 75%.
Confedilizia Roma
ATTENZIONE ALLA SCELTA
DELL’APPALTATORE
Nel caso di lavori concessi in appalto,
possono derivarne danni a terzi; se ad
affidare i lavori è un condominio, possono
anche venire danneggiate proprietà
esclusive di singoli condomini, che poi
rivendicano il risarcimento del danno,
magari rifiutandosi di versare somme
dovute al condominio (da riparto
condominiale).
In linea generale, dei danni cagionati a
terzi ( o ai singoli condomini) risponde
l’appaltatore che ha eseguito l’opera, il
quale deve prestare la diligenza che,
normalmente ed obiettivamente, risulti
necessaria od utile, in relazione alla
natura dell’attività esercitata, per bene
adempiere alla prestazione, evitando
possibili eventi dannosi. Potrà essere
ritenuto responsabile qualora non abbia
segnalato al committente carenze ed
errori che avrebbe dovuto riscontrare nel
fedelmente
eseguire
progetti
ed
indicazioni (anche ricevuti da altri).
Possono anche rispondere il direttore dei
lavori ed il progettista, secondale
rispettive responsabilità (eventualmente
in concorso con l’appaltatore).
Non sempre conviene scegliere il
preventivo più basso. La responsabilità
del committente potrebbe infatti sorgere
per colpa nella scelta dell’appaltatore,
quando il lavoro o l’incarico sia stato
affidato
ad
un
appaltatore
che,
palesemen5te, difettava della necessaria
capacità o dei mezzi tecnici indispensabili
per eseguire la prestazione senza pericolo
per terzi; la violazione di questa regola di
cautela, imposta dalla generale norma
dell’art.2043 Cod.Civ. (principio del
neminem laedere) deve però essere
provata da colui che la invoca e,
soprattutto, basata su argomentazioni
riferibili al momento in cui venne scelto
l’appaltatore.
Non si potrà cioè sostenere la colpa nella
scelta per il semplice fatto che si sia
verificato l’evento dannoso, col senno di
poi.
Confedilizia 16.06.2008
DATI ISTAT 2008
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
Pagina 3 di 4
100% 3,30 - 75% 2,475
100% 3,50 -75% 2,625
100%
-75%
ORARI SEGRETERIA
APERTURA SEGRETERIA:
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00
MARTEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA FISCALE e LEGALE;
MERCOLEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA LEGALE - INQUINAM.
ACUSTICO – GESTIONE E STESURA
CONTRATTI DI LOCAZIONE.
GIOVEDI’
dalle
ore
18.00:
CONSULENZA
ASSICURATIVA
CONSULENZA TECNICO EDILIZIA E
GESTIONE CAUZIONI.
TELEFONARE IN ASSOCIAZIONE
PER PRENOTARE L’APPUNTAMENTO
CON I CONSULENTI
CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Presidente: Germinetti Avv. Filippo;
Vice-Presidenti: Dolci Rag. Aretha e
Malnati M.Luisa; Segreteria: Dolci Rag.
Aretha;
Tesoreria:
Monti
Carlo;
Consulenti: Bianchi Ing. Mario, Carnelli
Avv. Antonella, Carnelli geom. Pietro,
Cattaneo Avv. Donatella, Di Bella Rag.
Giuseppe, Dolci Rag. Aretha, Dolci Proc.
Luciano, Farinelli Avv. Massimiliano,
Ferrario Arch. Piero, Francescut Dott.
Fabrizio,
Garbelli
Goem.
Sergio,
Germinetti Avv. Filippo, Leoni Avv. Elena,
Novo Dott. Mario, Richiardi Avv. Marcello,
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29 LUGLIO AL 01 SETTEMBRE
COMPRESI.
BUONE VACANZE A TUTTI!!!!
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Luglio 2008 - APE Associazione Proprietà Edilizia