La distribuzione del gas naturale
nel nuovo assetto normativo:
i comuni verso gli ATEM
Conferenza dei Comuni dell’Ambito BERGAMO 1 – NORD OVEST
Bergamo – Sala Consigliare Provincia di Bergamo – 20 dicembre 2012
1
DECRETI MINISTERIALI E NUOVA REGOLAZIONE
Atti normativi
Attuazione art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159
convertito in legge, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 29
Decreto Ambiti
(dm 19/01/2011)
• Determinazione degli ambiti territoriali del sistema di distribuzione del gas naturale (177 ATEM)
Decreto tutela occupazione (dm 21/04/2011, GU n. 102 del 04/05/2011)
• Definizione funzioni centrali e personale addetto alla gestione, regole passaggio al gestore
subentrante
D.Lgs. 93/2011 (D.Lgs. 01/06/2011, GU n. 148 del 28/06/2011)
• Stop alle gare comunali
Decreto Comuni
(dm 18/10/2011, GU n. 252 del 28/10/2011)
• Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ATEM
Regolamento criteri
(dm 226 del 12/11/2011, GU n. 22 del 27/01/2012)
• Definizione temporale delle gare, selezione stazione appaltante, bando di gara tipo e disciplinare
tipo
2
I NUMERI
….. a livello nazionale
6.500 COMUNI
177 ATEM
(ambiti territoriali minimi)
250.000 km. rete
22 ML utenti
250 distributori
3
I NUMERI
..... gli operatori
Numero operatori per segmenti di Clientela
NUMERO
237
> 1.000.000 clienti
4
500.000 – 1.000.000 clienti
5
100.000 – 500.000 clienti
23
50.000 – 100.000 clienti
23
20.000 – 50.000 clienti
35
10.000 – 20.000 clienti
39
5.000 – 10.000 clienti
40
1 – 5.000 clienti
68
più del 40% delle quote di partecipazione nel capitale sociale
delle società di distribuzione è detenuto da Enti Pubblici;
la proprietà delle reti è ripartita tra privato (75%) e pubblico
(5%), il resto non chiaramente identificabile;
100 imprese gestiscono solo un impianto in concessione.
Fonte AEEG (dati riferiti all’anno 2010)
Si stima che alla fine delle gare, le imprese di distribuzione saranno
circa 50
4
I NUMERI
.....tariffa del gas domestico
Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per consumatore domestico tipo
Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 m3
5
I NUMERI
…..della provincia di Bergamo
245 COMUNI
6 ATEM
1
(ambiti territoriali minimi)
5.694 km. rete
492.000 utenti
2
3
4
14 distributori
5
6
6
GARE D’AMBITO
Ambiti – provincia di Bergamo)
AMBITO
Nr. Comuni
Nr. Utenti
BERGAMO 1 – NORD - OVEST
67
72.237
BERGAMO 2 – NORD – EST
52*
57.353
BERGAMO 3 – DINTORNI AD OVEST DI BERGAMO
33
81.431
BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST
18
116.533
BERGAMO 5 – SUD - OVEST
34
93.186
BERGAMO 6 – SUD - EST
41
71.319
245
492.059
TOTALE
Ambito BERGAMO 4 con il maggior
numero di utenti serviti per la presenza
di Bergamo capoluogo con circa 62.000
utenti
* (Pisogne - Bs)
2
1
3 4
5
6
7
GARE D’AMBITO
I principali fattori di cambiamento in relazione
agli aspetti economici:
 Ia proprietà degli impianti;
 il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente;
 oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e ai
proprietari di impianti;
 la copertura dei costi di gara;
 raccolta dei dati economici per il bando di gara.
8
GARE D’AMBITO
La proprietà degli impianti
PRIMA
GARE D’AMBITO
Le Concessioni pre-liberalizzazione prevedevano diverse
casistiche: tra le altre, il rientro delle reti di proprietà del
gestore uscente nella proprietà delle ‘Ente Locale, con
riscatto totale o parziale degli impianti, o (raramente) a titolo
gratuito
Il DM «Criteri» prevede e norma diversi assetti
proprietari possibili:
In relazione a quanto previsto dalla convenzione e
tenedo conto della cessazione del servizio rispetto alla
scadenza naturale, ci possono essere due casi:
1) L’impianto ritorna nella proprietà dell’Ente Locale,
o gratuitamente (coincidenza termine affidamento
scadenza naturale) o previo pagamento del valore di
rimborso al gestore uscente per le parti di proprietà
di quest’ultimo (scadenza naturale oltre il termine
dell’affidamento)
2) L’impianto di proprietà totale o parziale del gestore
uscente è riscattato dal gestore entrante, che
diventa nuovo proprietario, ferma restando la
disponibilità in capo all’Ente Locale.
L’attuazione di queste diverse opzioni ha ricadute
specifiche sugli aspetti economici della gestione:
riscatto e canone.
9
GARE D’AMBITO
Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente -1
PRIMA
GARE D’AMBITO
Le modalità di quantificazione e versamento del riscatto delle
reti di proprietà del gestore uscente erano di norma contenute
nella concessione.
Il tema del riscatto è trattato agli artt. 5 e 6 del DM
«Criteri»
Il metodo più utilizzato: valore industriale residuo ex R.D. n.
2578/1925
Nei casi in cui non era indicato con precisione un metodo di
valorizzazione, si aprivano forti margini per contestazioni o
ricorsi
Nel primo periodo:
 ex metodo e valori da convenzione, ove previsti;
 ex Regio Decreto 14 ottobre 1925 n. 2578, ove la
convenzione non preveda il caso o non indichi il
metodo di calcolo con sufficiente dettaglio
Non era del tutto chiaro come trattare i contributi pubblici e
privati percepiti dal gestore
Le indicazioni dell’art. 5 risolvono alcune incertezze
legate alla quantificazione del rimborso «vecchio tipo»
A fronte di queste incertezze, non era infrequente il caso di
Valori di stima sensibilmente diversi tra perizie di Gestore
e Comune, accordi su valori forfettari concordati in sede
negoziale e/o arbitrale
A regime:
Come previsto nell’art. 14, comma 8, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni:
 «il valore di rimborso al gestore uscente è pari al
valore delle immobilizzazioni nette di località del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli
impianti la cui proprietà viene trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore, incluse le
immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto
dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di località,
calcolato secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente e sulla base della consistenza
degli impianti al momento del trasferimento della
proprietà»
10
GARE D’AMBITO
Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 2
«Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo»
comma 2
Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni
cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è
previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di
cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo
affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione
anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.
comma 3
Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai
titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti
contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il
valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i
criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, con le modalità specificate
nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di
proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento,
non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente
locale concedente.
comma 5
Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore
uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe
essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del
valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
comma 6
Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è
calcolato
partendo
dallo
stato
di
consistenza
dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei
documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto,
unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la
valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata
del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al
comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario
utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici
realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a
nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti,
aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le
condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.
comma 7
Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di
cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per
installazione di impianti tecnologici della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi
prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti
specifici della distribuzione gas, come impianti principali e
secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas,
impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai
prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato
dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua
mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più
recenti.
11
GARE D’AMBITO
Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 3
«Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo»
comma 8
Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare
per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e
sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri
sottoservizi;
b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle
condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro
accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa,
sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.
comma 9
Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la
progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese
generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei
commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui
all'articolo 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario
utilizzato non tengano già conto di tali oneri.
comma 10
Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili
degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in
assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004
durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente
parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le
vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione
tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, e
tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di
realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di
consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data
di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non
sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti,
la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve
essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della
determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla
base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite
riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali
operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.
comma 11
Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal
valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo
eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le
modalità di cui ai commi 12 e 13.
comma 13
Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente
locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo
della gestione con una scadenza naturale che supera la data di
effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche
le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi
con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato
nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata
utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della
concessione e l'anno di versamento del premio
12
GARE D’AMBITO
Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 4
«Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo»
comma 14
Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la
devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di
impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di
tale porzione di impianto è valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso
di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di
riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i
commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi
mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato
profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione;
b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del
contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei
contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13,
considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico,
una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la
data di scadenza naturale della concessione e la data di
realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia
inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite
di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato
seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso
al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle
immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località,
riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali
osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute
nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche.
comma 16
Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il
bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale
concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione
del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta,
per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di
proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale
concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento
da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei
requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte,
determinato come il più grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi
ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di
riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di
proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore
accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e
quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata
fra il gestore entrante e il gestore uscente.
13
GARE D’AMBITO
Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 1
PRIMA
GARE D’AMBITO
Le concessioni prevedevano il versamento di un canone
annuo in favore dell’Ente Locale, a fronte della concessione
degli impianti e/o del servizio sul proprio territorio
L’Art. 8 del DM «Criteri» indica gli emolumenti che il
gestore riconosce all’Ente concedente, alla stazione
appaltante ed al proprietario delle reti.
La quantificazione del canone non era normata, il canone
era generalmente espresso come percentuale sul vincolo
dei ricavi (VRD), era posto tra i criteri di aggiudicazione a
partire da un valore minimo, generalmente era tra i criteri di
gara che determinano la quota punteggio più alta.
Ai singoli Enti Locali:
 nel caso in cui siano proprietari dell’impianto (in tutto
o in parte), la remunerazione del relativo capitale
investito netto, calcolato con le modalità del Testo
Unico
della
regolazione
tariffaria
emanato
dall’Autorità;
La prassi ha evidenziato i casi prevalenti di affidamenti con
canoni molto elevati (mediamente attorno al 50% del VRD
 Anche se non proprietari di impianti, una quota parte
della remunerazione del capitale di località di
distribuzione e misura e della relativa quota di
ammortamento (fino ad un max del 5%)
Questo da un lato configurava maggiori entrate per l’Ente
Locale, dall’altro lato erodeva la copertura dei costi del
gestore, con possibili conseguenti ricadute sulla qualità del
servizio e sulla capacità di onorare gli impegni assunti.

Inoltre, la riforma del sistema tariffario
diversamente articolato il riferimento al VRD
 Il valore dei titoli di efficienza energetica addizionali
a quelli obbligatori ottenuti tramite gli interventi
previsti dall’esito della gara
(2009)
ha
tassa e/o canone di occupazione del suolo e
sottosuolo (COSAP/TOSAP, ….)
Alla Stazione appaltante:
 Un corrispettivo annuale pari all’1% della somma
della remunerazione del capitale di località relativo ai
servizi di distribuzione e misura e della relativa quota
di ammortamento annuale, a titolo di rimborso
forfettario degli oneri per lo svolgimento delle attività
di controllo e vigilanza;
 Un corrispettivo una tantum per la copertura degli
oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento
della commissione di gara di cui una quota destinata
agli EE.LL.
14
GARE D’AMBITO
Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 2
La copertura dei costi di gara
Come previsto dall’art. 8 del decreto »Criteri», l’Autorità con delibera 407/2012/R/gas ha sancito «I
criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»
In sintesi:


Numero dei PdR (punti di riconsegna) con criterio regressivo
Numero dei comuni con criterio progressivo
Ripartizione del corrispettivo in due quote:
30 % a copertura delle funzioni centralizzate d’ambito (circa € 1,4 utente)
70% a copertura delle funzioni locali in capo ai singoli comuni (circa € 3,4 utente)
Tetto massimo: € 600.000. Se applicando la formula dell’AEEG il tetto è superato: € 120.000 alle
funzioni centrali e € 480.000 ai singoli enti locali.
15
GARE D’AMBITO
Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 3
Raccolta dei dati economici per bandire la gara
Il COMUNE deve:
La STAZIONE APPALTANTE deve:
Fornire la documentazione necessaria per la gara
alla S.A. entro 6 mesi dalla richiesta
Sulla base dei dati pervenuti dai singoli comuni
dell’ATEM, elaborare, oltre ai documenti tecnici, i dati
economici da inserire nel bando e relativi allegati
Chiedere i dati al gestore uscente (deve fornirli entro
60 gg):
 Stato di consistenza;
 Informazioni su obbligazioni finanziarie in essere;
 Relazione sullo stato dell’impianto;
 Numero dei Punti di Riconsegna (PdR);
 Costo riconosciuto di località e tariffa di riferimento
AEEG;
 Informazioni su personale addetto alla gestione;
 ecc.
Quali:
 importo contrattuale;
 valore annuo del servizio:
 garanzie contrattuali;
 oneri di gara;
 riscatto delle reti per i singoli gestori uscenti;
 Corrispettivo a S.A. per attività di monitoraggio e
controllo;
 le quote parte dei VRT ai Comuni;
 la polizza assicurativa;
 ecc.
Fornire elementi programmatici di sviluppo del
proprio territorio alla S.A. per la predisposizione del
Documento Guida
Nel Disciplinare di gara:
 I criteri di aggiudicazione per l’offerta economica,
criteri di qualità e sicurezza, Piano di Sviluppo
degli impianti.
Verificare lo stato di consistenza
Determinare il Valore di Ricostruzione a nuovo e
il Valore Industriale Residuo
16
GARE D’AMBITO
ATEM e STAZIONE
APPALTANTE
17
GARE D’AMBITO
nomina della Stazione Appaltante
Chi può fare da Stazione Appaltante?
I Comuni concedenti di ogni ATEM demandano a:
 Comune Capoluogo di provincia se compreso nell’ambito in cui è compreso, per
gli altri ambiti, è individuato dagli Enti Locali appartenenti all’ambito tra i
seguenti soggetti:
 Comune scelto come capofila;
 Provincia;
 Società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267, se esistente
il ruolo di SA per l’affidamento del servizio di distribuzione in forma
associata
(su convocazione da parte della Provincia o capoluogo di provincia)
18
GARE D’AMBITO
il ruolo dei Comuni
Gli Enti locali demandano il ruolo di stazione appaltante “secondo la normativa vigente in materia di
Enti locali” (Art. 2.1 regolamento)
La disciplina del TUEL che risponde meglio a questa esigenza è quella sulle Convenzioni
(art. 30 ) e sui Consorzi tra Comuni, costituiti per l’esercizio associato di funzioni (art. 31).
Convenzioni (art. 30):
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni;
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Organizzazione dei processi decisionali all’interno dell’ATEM
Principio maggioritario – come calcolare le maggioranze
 Equiparazione degli Enti;
 Ponderazione in rapporto a caratteristiche (popolazione, numero utenti, o altro);
 Criterio indicato nei casi di decisione riguardo la risoluzione del contratto di affidamento del
servizio: maggioranza ponderata sulla base delle utenze servite.
19
GARE D’AMBITO
Cosa fa la Stazione Appaltante?
(su delega espressa dei Comuni dell’ATEM)
 Prepara e pubblica il bando di gara;
 Indice e svolge la gara, aggiudica il servizio;
 Cura i rapporti con il gestore del servizio;
 Svolge la funzione di controparte del contratto di servizio (preparato dalla S.A. su
contratto tipo (predisposto dall’AEEG e approvato da MSE – v. DOC
382/2012/r/gas – «schema del contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas
naturale» – 27 sett. 2012);
 Svolge funzioni di vigilanza e controllo coadiuvata da un Comitato di monitoraggio
(composto da rappresentanti dei comuni concedenti dell’ATEM – max 15 )
i Comuni:
 Prepararano il documento di delega all’ente scelto come stazione appaltante, con
indicazione dei contenuti e relativa approvazione;
 Forniscono alla stazione appaltante le informazioni indispensabili alla preparazione
del bando di gara e del capitolato.
20
GARE D’AMBITO
tempi per l’individuazione (ATEM della Provincia di Bergamo)
AMBITO
Data individuazione S.A.
BERGAMO 1 – NORD - OVEST
11/08/2013
BERGAMO 2 – NORD – EST
11/02/2014
BERGAMO 3 – DINTORNI AD OVEST DI BERGAMO
11/08/2014
BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST
11/08/2014
BERGAMO 5 – SUD - OVEST
11/02/2014
BERGAMO 6 – SUD - EST
11/08/2013
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA :
- entro 18 mesi dal termine fissato per l’individuazione della SA
LA MANCATA INDIVIDUAZIONE ………
trascorsi sei mesi dal termine ultimo per la nomina:

Il Comune con più abitanti o la Provincia trasmette alla Regione una relazione
sulla situazione dell’ambito e le attività svolte;

La Regione diffida i soggetti inadempienti (cioè i Comuni) a provvedere
assegnando un termine.
21
GARE D’AMBITO
Bando di gara – Tempi massimi per la pubblicazione
Il termine massimo per pubblicare il bando di gara è: 15 mesi dal termine indicato per la
nomina della stazione appaltante, se il capoluogo di provincia è all’interno dell’ambito
(Bergamo); 18 mesi se non c’è il capoluogo di provincia.
VIOLAZIONE DEI TEMPI MASSIMI:
La Regione, invia una diffida assegnando un termine perentorio a provvedere alla stazione
appaltante nominata dai Comuni
1. se la stazione appaltante non pubblica il bando di gara entro il termine assegnato
OPPURE
2. se i Comuni non hanno designato ancora la stazione appaltante
LA REGIONE AVVIA LA GARA, nominando un commissario preposto alla
procedura in base all’art. 14, c. 7, d.lgs. 164/00 (art. 3 regolamento)
22
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Il ruolo dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas
23
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Adempimenti in attuazione del DM 12 novembre 2011

Individuazione formati e procedure standard, ai fini dell’attuazione
degli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 7
(provvedimento finale previsto entro dicembre 2012)

Fissazione corrispettivo per la copertura degli oneri di gara (art. 8,
comma 1)
(Deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas)

Predisposizione del contratto di servizio (art. 9, comma 1)
(proposta al MSE entro novembre 2012)
Adempimenti in attuazione del D.lgs 93/11

Trattamento differenza tra VIR e RAB

Uscita anticipata concessioni con scadenza successiva alla gara
(differenziale costi operativi per situazioni non ottimali)

Accorpamento ambiti con meno di 100.000 clienti
(incentivi destinati a stazioni appaltanti e enti concedenti)
24
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Supporto informatico e schede tecniche (art. 4, comma 7)
 Definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di
consistenza (art. 4, comma 7, DM 12 novembre 2011);
 Fissazione della data di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del formato;
 Redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza.
Stato di consistenza
fisica delle reti
Stato di consistenza
fisica delle reti
Analisi assetto rete ………
Valutazione economica
VIR
Valutazione interventi per
estensione e potenziam….
Innovazione tecnologica ..
Vetustà impianto …………
………
Valore ai fini regolatori
RAB
Tariffe pagate
dagli utenti
Predisposizione
offerta
Delta VIR-RAB
Tariffe pagate
dagli utenti
25
AUTORITA’PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
RAB e VIR ….. cosa sono?
RAB
(Regulatory Asset Base)
Valore del capitale investito netto come riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas alle società di
distribuzione al fine della determinazione delle tariffe di distribuzione
VIR
(Valore Industriale Residuo)
Costo di ricostruzione a nuovo netto di deperimenti
….. perché sono diverse
PERIMETRO
METODO DI CALCOLO
AMMORTAMENTO
CONTRIBUTI
RAB
VIR
Indipendente dalla proprietà
Asset di proprietà
Costo storico rivalutato
(Libro cespiti + deflattori)
Costo ricostruzione a nuovo
(Libro consistenza + prezziario)
Aliquote AEEG
Aliquote miste
MSE + AEEG
Pubblici + Privati
Pubblici
PER LE GARE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, IL RIMBORSO SARA’ PARI AL VALORE DELLA RAB AL
TERMINE DEL PERIODO DI CONCESSIONE
26
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Procedura delta RAB
- VIR
• L’Autorità sta valutando l’ipotesi di dotarsi di strumenti che consentano di identificare gli
scostamenti del valore di rimborso rispetto a una valutazione a costi di sostituzione
standard;
• La procedura di verifica, secondo le intenzioni dell’Autorità, si svilupperà in due fasi:
1. Determinazione dello scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione
standard;
2. Analisi degli scostamenti;
• Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard sia compreso
in un intervallo determinato sulla base di una ragionevole soglia di tolleranza definita
dall’Autorità, l’Autorità procede al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB
senza ulteriori analisi;
• Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard non ricada
nell’intervallo di tolleranza, l’Autorità procederà ai necessari approfondimenti ai fini di
valutare la reale integrale riconoscibilità di tali costi.
27
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Procedura delta RAB
- VIR
L’Autorità riconoscerà annualmente un ammontare calcolato come rata annua
posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie
di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al
livello del tasso di rendimento del capitale di debito.
Delta VIR-RAB
Tariffe pagate
dagli utenti
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO
Criteri di aggiudicazione (offerta economica … punti 28)
A1 – Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità, punteggio massimo di 13 punti.
Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come
percentuale di un valore massimo dello sconto, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio
ambito rispetto alle tariffe approvate dall’Autorità. Al massimo valore di sconto percentuale, pari al
100%,corrisponde un valore massimo dello sconto pari in ciascun anno alla somma di:
 la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore
complessivo di rimborso ai gestori uscenti (VIR) e la somma delle immobilizzazioni appartenenti
all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
località (RAB), da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed includendo in entrambi i
parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;
 gli oneri annuali versati al soggetto di cui all’art. 2 comma 5, previsti nell’art. 8 comma 2 del regolamento
sui criteri di gara, nella misura riconosciuta in tariffa.
28
Scarica

Guarda le slides utilizzate nel corso della