diurna o notturna devono provvedervi a proprie spese e previa autorizzazione da
parte del Consiglio di Amministrazione declinandolo da qualsiasi responsabilità.
(E) - SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA
Art.34) L'Ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente e gli
effetti letterecci necessari.
Art.35) H servizio di bucato, con relativa asciugatura, stiratura e rammendo è garantito
dall'Ente. Ogni Ospite a domanda può essere autorizzata a provvedervi in proprio
e comunque nei locali specifici presenti nella Casa di Riposo.
- SERVIZI VARI –
Art.36) Il servizio telefonico a scopo personale è garantito a mezzo apparecchio a gettoni
o previa autorizzazione a mezzo impianto centralizzalo, in quest'ultimo caso
l'Ospite o qualunque altra persona compresi i dipendenti sono tenuti al pagamento
delle tariffe in vigore.
Art 37) Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi con- le modalità
e gli orari di cui agli Art. 26 e 27 e potranno essere collegati agli impianti di
antenna centralizzata ove questi esistono, in tutti gli altri casi si dovrà usufruire di
antenna interna.
Art.38) L'uso dì apparecchi audiovisivi in orario di silenzio e riposo è permesso solo con
la cuffia.
Art.39) E' consentito l'uso di sistemi di illuminazione, di riscaldamento, idrico e di
refrigerazione diversi da quelli esistenti presso la Casa di Riposo esclusivamente,
con l'autorizzazione dell'Ente.
Art.40) L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti,
in particolare: - non si deve agire sul pulsante di chiamata quando questi segnala
occupato; - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello della portata
indicato nella targhetta specifica;
-non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano
desiderato;
-in caso di necessità o pericolo occorre usare l'apposito segnale acustico d'allarme;
-è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le
manovre necessario, queste ultime ne possono usufruire solo se accompagnate da
persone competenti;
- deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per
il servizio alle Ospiti.
(G) - RAPPORTI CON IL PERSONALE Art.41) L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal
normale programma di servizio e non deve fare flessioni sul personale stesso con
qualunque mezzo per un trattamento di favore. Deve mantenere con il personale
rapporti di reciproco rispetto e comprensione, e nel caso in cui debba avanzare
delle richieste s tra ordinai! e o segnalare inadempimenti nel servizio deve
rivolgersi ai responsabili addetti.
(H) - NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI Alt. 42) L'Ospite deve adeguarsi alle decisioni e regolamenti dell'Ente nell'interesse
generale della comunità, e deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può
arrecare disturbo alle persone presenti nella Casa di Riposo.
Art-43) All'Ospite è fatto divieto di:
- stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le
persone che passano o sostano sotto le finestre;
- gettare immondizie, rifiuti, acqua e qualunque altra cosa dalle finestre e terrazze
e aperture in genere;
(I) - CUSTODIA VALORI - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.44) L'Ente, al fine di tutelare i beni di un Ospite quando questa non fosse in grado di
disporvi responsabilmente non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà
senza la necessaria autorizzazione scritta.
Art.45} L'Ente non assume responsabilità alcuna per gli oggetti ed i valori conservati nelle
stanze delle Ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possono derivare
senza sua colpa, alle Ospiti od alle loro cose.
(L) - DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE
Art.46) L'Ospite può lasciare la Casa di Riposo definitivamente in qualunque momento,
comunque deve dame preavviso con lettera raccomandala almeno 15 giorni prima
Art.47) L'Ente può allontanare l'Ospite con provvedimento di urgenza, qualora:
- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- non rispetti il regolamento interno;
- sia morosa nel pagamento della retta;
- non accettasse di trasferirsi nelle camere dotate della necessaria assistenza,
qualora l'Ente lo ritenesse necessario come Art. 9-16-31;
- l'Ente può dimettere l'Ospite qualora questa non sia più assisti bile presso la
Casa
di Riposo con il personale e le strutture di cui l'Ente dispone.
Art.48) In caso di decesso dell'Ospite i parenti entro dicci giorni dovranno mettere l'Ente nelle
condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del
defunto agli effettivi aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione
necessaria alla loro individuazione.
Art.49) Trascorso il periodo di dieci giorni di cui all'art.48, l'Ente provvedere a riporrei beni
per un periodo di un mese in un apposito locale e successivamente a procedere nei
modi consentiti dalla legge, addebitando le spese sostenute, come indicato all'art.5.
(M) ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI
Art.50) L'Ospite potrà dedicarsi a varie attività occupazionale o lavori sia all'interno della
Casa che all'esterno e con lo scopo decronizzante e riabilitante per impegnare
particolarmente le Anziane. L'Ente, cercherà di provvedere alla fornitura del
materiale e delle strutture necessarie. Per vivacizzare inoltre le facoltà psichiche e gli
interessi informativi delle Anziane, l'Ente metterà a disposizione giornali quotidiani
materiali di lettura e mezzi audiovisivi.
Art. 51) Le Attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali ed a favore della
Casa di Riposo senza scopo di lucro.
Art. 52) Gli operatori della Casa dovranno cercare di impostare la vita comunitaria in modo di
favorire la socialità delle Anziane al fine di evitare processi involutivi di
emarginazione.
Art. 53) Le Ospiti possono riunirsi in assemblea previa autorizzazione dell'Ente e in locali
adatti allo scopo, per trattare argomenti di interessi comuni. L'assemblea può
eleggere un proprio delegato che rappresenti le Anziane presso il Consiglio di
Amministrazione,
Residenza Protetta
REGOLAMENTO INTERNO
O.P. Bartolomei Castori
Sede legale: Via Butaroni, 15 - 06034 FOLIGNO (PG)
Sede amm.va: Via Gentile da Foligno, 19 - 06034 FOLIGNO (PG) Tel. 0742.340680
Residenza Protetta: Via Sportella Marini, 44 - 06034 FOLIGNO (PG) Tel 0742.350219
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO DELL'ENTE
O. P, "BARTOLOMEI - CASTORI"
IL presente regolamento ha lo scopo, da una parte di facilitare la vita comunitaria
delle Ospiti anziane, concedendo loro maggiore serenità libertà, compatibilmen te con le loro condizioni psico-fisiche, di conferire chiarezza nei rapporti giuridici,
economici con l'Amministrazione della Casa di Riposo, nonché la possibilità di
dedicare il loro tempo alla comunità stessa attraverso le molteplici attività di
volontariato e di collaborazione, dall'altra di conservare il buono stato e l'aspetto
estetico degli ambienti.
(A ) - PRATICHE D'INGRESSO
Art.l) Per essere ospitati presso la Casa di Riposo è necessario inoltrare domanda
documentata al Presidente dell'Ente, presentandosi possibilmente di persona per
un colloquio informativo. In casi particolari il colloquio può essere sostituito dalla
visita domiciliare.
Art.2) La richiedente, a corredo della domanda di cui all'articolo che precede deve produrre
un certificato medico del sanitario della Casa di Riposo con il quale il detto
sanitario, accertate le condizioni psico-fisiche della richiedente stessa anche
riguardo all'autosufficenza, alla parziale o non autosufficenza, certifichi che nulla
osta all'accoglimento della domanda. La visita medica viene effettuata presso la
Casa di riposo durante l'orario d'ambulatorio fissato dal sanitario dell'Ente,
Soltanto in casi particolari il medico, su richiesta dell'interessata ed a spese della
medesima potrà effettuare una visita domiciliare.
An.3) Prima dell'ingresso dell'Ospite i parenti o chi per Lei sono tenuti preventivamente a
dichiarare, sottoscrivendo la convenzione-contralto di accettare le condizioni
regolanti l'ammissione stessa e precisamente:
-l'assunzione dell'onere del pagamento della retta mensile stabilita annualmente
dal Consiglio d'Amm.ne;
- l'impegno a sopportare tutte le spese conseguenti ad eventuali malattie che
dovessero colpire l'Ospite durante la sua permanenza nella Casa;
- d'impegnarsi a fornire la biancheria ed il vestiario personale e gli effetti
letterecci
necessari all'Ospite;
- di impegnarsi di accettare qualsiasi aumento o diminuzione dì retta fosse
successivamente determinato dal Consiglio d'Amm.ne;
- di accettare e conoscere che eventuali assenze dell'Ospite dalla Casa, per
qualsiasi causa avvenute, non danno diritto a rimborsi o riduzioni di retta;
- di versare una cauzione nell'importo stabilito con propria Del.ne dal Consiglio
d'Amministrazione, accettando la clausola chela citata cauzione sarà incamerata
dall'Ente ove la permanenza, per qualsiasi causa eccetto il decesso, avesse una
durata inferiore all'anno;
- di conoscere che il pagamento della rena va inteso in via anticipata ed è da
effettuarsi, improrogabilmente entro ì primi cinque giorni di ogni mese;
- di conoscere ed accettare che il Consiglio d'Amm.ne, in ogni momento ed a
suo
insindacabile giudizio può dimettere l'Ospite dalla Casa di Riposo, ed in tale
evenienza la cauzione sarà senz'altro restituita.
- di aver preso visione ed accettato integralmente le norme del regolamento
interno della Casa di Riposo.
- data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta;
Inoltre dovranno riempire la scheda personale dell'Ospite indicando tutte le notizie
ivi richieste e principalmente produrre i! libretto o i libretti di pensione, un
certificato di residenza, lo stato di famiglia e di cittadinanza. il numero di codice
fiscale ed indicare anche i nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali si
possa rivolgersi in caso di necessità.
Art.4) E Consiglio d'Amministrazione esaminata la domanda, vista tutta la certificazione
necessaria, compreso il parere favorevole del medico della Casa, accertatosi
dell'effettiva necessità ed assoluta mancanza della possibilità d'assistenza domiciliare
da parte dei parenti, accetta l'Ospite
compatibilmente con la disponibilità ricettiva. In casi d'urgenza il Presidente,
accertatosi della regolarità della documentazione presentala, può autorizzare
l'ammissione che comunque dovrà essere ratificata dal Consiglio d'Amm.ne in
apposita seduta consiliare.
(B) - ALLOGGIO
Art.5) Le camere da letto della Casa di Riposo sono consegnate alle Ospiti arredate di tutto ciò
che abbisogna, comunque in via eccezionale può essere data ad insindacabile giudizio
del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di arredare l'alloggio in tutto od in
parte con mobili di proprietà dell'Anziana. In quest'ultimo caso entro dieci giorni dalla
fine del soggiorno nella Casa di Riposo, i beni mobili di proprietà dell'Ospite,
dovranno essere ritirati dalla stessa o dagli aventi diritto, trascorso tale termine
infruttuosamente l'Ente provvederà in primo luogo a riporli per un periodo di 1 mese
in un apposito locale e successivamente a procedere nei modi consentiti dalla Legge,
addebitando in tutti i casi le spese sostenute.
Art.6) L'Ospite, al momento dell'ingresso nella Casa di Riposo, s'impegna ad:
-osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si
trovano installate e seguire l'istruzione fomite dall'Ente per la loro perfetta
utilizzazione;
-segnalare all'Ente l'eventuali anomalie nel funzionamento degù' impianti e delle
apparecchiature idrauliche, elettriche ecc. dell'alloggio ed in generale di tutta la
Casa di Riposo. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non
autorizzate.
-consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona autorizzata dall'Ente,
di entrare nell'alloggio per controlli, per provvedere alla pulizia ordinarie e
straordinarie e riparazioni varie.
Ari. 7) L'Ospite o chi per Lei è tenuta a risarcire all'Ente tutti i danni arrecati per propria
responsabilità e colpa.
Ari. 8) L'Ospite in camera singola, dispone della chiave della propria stanza se il medico lo
ritiene opportuno in relazione alle condizioni fisiche. Per assenze temporanee
l'alloggio dovrà essere chiuso a chiave e la chiave depositata presso l'ufficio dell'Ente.
Art-9) L'Ente ha la facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnato
all'atto d'ingresso qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle
condizioni fisiche dell'Ospite in quest'ultima ipotesi con certificazione del medico
della Casa. L'Ospite non può vantare diritti sull'alloggio diversi da quelli dipendenti
dall'ospitalità.
Art.10) E' assolutamente vietato alloggiare nella propria camera o quella di altre Ospiti
anche momentaneamente persone estranee qualunque sia il legame di parentela e di
amicizia. Eventuali eccezioni alla presente norma devono essere autorizzale
dall'Ente.
(C) - VITTO
Art. 11) Il vitto e essenzialmente a carattere familiare e preparalo con prodotti alimentari
genuini e rispondenti in tutto alle norme igienico sanitarie in vigore. E menu
giornaliero viene predisposto in base alla tabella dietetica in vigore, predisposta dal
medico della Casa con la consulenza di un dietologo, così come le diete
personalizzale necessarie di volta in volta per particolari casi. Il menu viene reso noto
a tutte le Ospiti con sufficiente anticipo mediante esposizione nelle sale da pranzo o
con comunicazione verbale del personale addetto, è vietato la conserva -/ione dei cibi
nelle camere da letto, in quanto deve essere effettuata nei locali appositi esistenti nella
struttura.
Art. 12) Tutte le ordinazioni extra-menu, saranno soddisfatte compatibilmente con le
disposizioni del Sanitario e le esigenze della cucina.
L'acquisto e la consumazione dei cibi confezionati all'esterno della struttura deve
essere autorizzalo dall'Ente e dal Medico della Casa.
Art. 13) La colazione, il pranzo e la cena sono servili nelle sale da pranzo e soltanto in caso di
necessità l'Ente può autorizzare il servizio in stanza dei pasti suddetti .
Ari. 14) L'orario dei pasti e così determinato: - Colazione ora 7,45 - Pranzo ore 12,00 - Cena
ore 18,00
(D) - RETTE
Art. 15) La retta mensile ha decorrenza dal primo e sino all'ultimo giorno del mese e viene
fissala al momento dell'ingresso ed è differenziala a secondo che le Ospiti siano
autosufficenti, parzialmente autosufficenti e non autosufficenti, tenendo presente
inoltre l'utilizzo di camere singole od a più letti, con bagno o senza bagno .
Art. 16) La retta mensile deve essere versata anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni
mese o presso la Tesoreria dell' Ente o a mezzo dell'Economo dell'Ente negli orari da
loro stabiliti con le forme di pagamento in contanti o mediante altre forme previste
dalle Leggi in vigore;
Art. 17) La retta fissata inizialmente al momento dell'ingresso può successivamente essere
modificata con atto esecutivo del Consiglio d'Amm.ne in relazione alle incidenze
economiche che concorrono ai costi gestionali della Casa di Riposo o d'ufficio nei
casi di cui all'art.9 e cioè quando vengano a mutarsi le condizioni fisiche dell'Ospite o
quest'ultima venga trasferita in camera diversa.
Art. 18) La retta da diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'assistenza medica e di tutti i servizi generali e comunitari messi a
disposizione dell'Ente.
Art.19) Qualora l'Ospite si assenti per un periodo superiore a 30 giorni interi e consecutivi ha
diritto ad una riduzione della retta pari i a 1/3 dell'intero ammontare .
Art.20) La decorrenza della retta mensile va dal giorno della stipula del contratto-convenzione
e sino alla permanenza dell'Ospite, presso la Casa di riposo o dalla comunicazione di
disdetta a mezzo raccomandata, come art.45.
Art.21) All'Ospite che lascerà la Casa di Riposo per sua volontà o non prima del termine di
un mese intero e che abbia già provveduto al pagamento della retta non sarà
rimborsala la quota relativa ai giorni successivi alla data d'uscita, in quanto in base
all'ari. 3 del presente regolamento, la retta mensile va intesa in via anticipata.
(E) - CAUZIONE
An.22) La cauzione di cui all'Alt. 3 non potrà essere mai imputata in conto retta mensile.
Art .23) La cauzione, versata al momento dell'ingresso non sarà rimborsata se il soggiorno
non supererà i 12 mesi, eccello nel caso di decesso dell'Ospite. In ogni caso il
Consiglio di Amm.ne si riserva la facoltà di utilizzarla totalmente o parzialmente,
per regolarizzare eventuali mancati pagamenti di reità, per il risarcimento di
eventuali danni provocati dall'Ospite nella Casa di Riposo e per ogni altro motivo
che l'Ente a sua discrezione ritenesse opportuno .
Art.24) La domanda di restituzione dovrà essere avanzata all'Ente, pena la decadenza, e
quindi l'incameramento della somma da parte dell'Ente, entro un mese dalla
data in cui lascia per qualsiasi motivo la Casa di Riposo e di cui agli ani. 20e
46, da parte di colui, o gli aventi diritto, che ha sottoscritto il contrattoconvenzione.
(F) - ORARI
Art.25) L'ospite gode nella Casa di Riposo della massima libertà, salvo limitazioni imposte
sia dal Dottore dell'Ente per il suo stato di salute sia per divieti riguardanti luoghi e
impianti pericolosi per la propria persona nel rispetto delle norme dì sicurezza.
A n. 26) L'Ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno evitando di
recare disturbo alle altre Ospiti specialmente nelle ore di riposo evitando in queste
ultime di accendere apparecchi radio-televisivi e quant'altro arrechi disturbo. Di
ogni uscita deve informare i responsabili della Casa di Riposo. Le visite alle Ospiti
devono avvenire al di fuori degli orari in cui si deve rispettare il silenzio di cui
all'Ari. 27 e comunque essere compatibili con l'espletamento dei servizi di pulizia
e di assistenza
Art.27) L'Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: - Nei locali comuni dalle ore
22,00 alle ore 7,00;
- In stanze e nelle zone notte dalle ore 13,30 sino alle 15,30 e dalle ore 21,00
fino alle ore 7,00.
Art.28) Le visite in ore di riposo o di silenzio possono essere autorizzate dall'Ente solo
nei casi strettamente necessari e con comprovali urgenti motivi.
(D) ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA
Art.29) L'Ente assicura a lune le Ospiti in egual maniera l'assistenza-medico
infermieristica.
Art.30) L'Ente non si assume alcun onere e relativa responsabilità per prestazioni medicofarmaceutiche ed ospedaliere, non previste dai servizi predisposti dall'Ente, a
favore delle Ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica
praticala alle Ospiti da persona non autorizzate.
Art.31) Ogni onere sui medicinali, ricoveri in Ospedale, ecc., nonché l'assistenza alle Ospiti
in Ospedale, sono a carico dell'Ospite. Non è a carico dell'Ente nemmeno il ricorso
a medici specialisti o centri per particolari terapie se non già convenzionati con la
struttura.
Art.32) Le Ospiti che nel corso della loro permanenza divenissero parzialmente
autosufficenti o non autosufficenti dovranno attenersi a quanto specificalo negli
Ari. 9 e 17 del presente regolamento e comunque trasferirsi dietro certificazione
medica nelle camere della Casa dove potranno trovare servizi adeguati alle loro
condizioni fisiche, maggiore e costante assistenza per le terapie e le medicazioni,
per il sostegno al bagno ed i servizi igienici, nell'abbigliarsi, ne 11'alimentarsi, per
gli spostamenti, nel recupero fisico e di riabilitazione. Coloro che non accettassero
di trasferirsi nelle camere dotate della necessaria assistenza dovranno lasciare la
Casa di Riposo vedasi l'Alt. 47.
Art.33) Le Ospiti che per comprovali motivi intendono avere una particolare assistenza
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Residenza Protetta OP Bartolomei Castori