diurna o notturna devono provvedervi a proprie spese e previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione declinandolo da qualsiasi responsabilità. (E) - SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA Art.34) L'Ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente e gli effetti letterecci necessari. Art.35) H servizio di bucato, con relativa asciugatura, stiratura e rammendo è garantito dall'Ente. Ogni Ospite a domanda può essere autorizzata a provvedervi in proprio e comunque nei locali specifici presenti nella Casa di Riposo. - SERVIZI VARI – Art.36) Il servizio telefonico a scopo personale è garantito a mezzo apparecchio a gettoni o previa autorizzazione a mezzo impianto centralizzalo, in quest'ultimo caso l'Ospite o qualunque altra persona compresi i dipendenti sono tenuti al pagamento delle tariffe in vigore. Art 37) Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi con- le modalità e gli orari di cui agli Art. 26 e 27 e potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata ove questi esistono, in tutti gli altri casi si dovrà usufruire di antenna interna. Art.38) L'uso dì apparecchi audiovisivi in orario di silenzio e riposo è permesso solo con la cuffia. Art.39) E' consentito l'uso di sistemi di illuminazione, di riscaldamento, idrico e di refrigerazione diversi da quelli esistenti presso la Casa di Riposo esclusivamente, con l'autorizzazione dell'Ente. Art.40) L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti, in particolare: - non si deve agire sul pulsante di chiamata quando questi segnala occupato; - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello della portata indicato nella targhetta specifica; -non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano desiderato; -in caso di necessità o pericolo occorre usare l'apposito segnale acustico d'allarme; -è sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessario, queste ultime ne possono usufruire solo se accompagnate da persone competenti; - deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio alle Ospiti. (G) - RAPPORTI CON IL PERSONALE Art.41) L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare flessioni sul personale stesso con qualunque mezzo per un trattamento di favore. Deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione, e nel caso in cui debba avanzare delle richieste s tra ordinai! e o segnalare inadempimenti nel servizio deve rivolgersi ai responsabili addetti. (H) - NORME DI INTERESSE GENERALE - DIVIETI Alt. 42) L'Ospite deve adeguarsi alle decisioni e regolamenti dell'Ente nell'interesse generale della comunità, e deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo alle persone presenti nella Casa di Riposo. Art-43) All'Ospite è fatto divieto di: - stendere alle finestre capi di biancheria; - tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre; - gettare immondizie, rifiuti, acqua e qualunque altra cosa dalle finestre e terrazze e aperture in genere; (I) - CUSTODIA VALORI - RESPONSABILITÀ CIVILE Art.44) L'Ente, al fine di tutelare i beni di un Ospite quando questa non fosse in grado di disporvi responsabilmente non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà senza la necessaria autorizzazione scritta. Art.45} L'Ente non assume responsabilità alcuna per gli oggetti ed i valori conservati nelle stanze delle Ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possono derivare senza sua colpa, alle Ospiti od alle loro cose. (L) - DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE Art.46) L'Ospite può lasciare la Casa di Riposo definitivamente in qualunque momento, comunque deve dame preavviso con lettera raccomandala almeno 15 giorni prima Art.47) L'Ente può allontanare l'Ospite con provvedimento di urgenza, qualora: - tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; - non rispetti il regolamento interno; - sia morosa nel pagamento della retta; - non accettasse di trasferirsi nelle camere dotate della necessaria assistenza, qualora l'Ente lo ritenesse necessario come Art. 9-16-31; - l'Ente può dimettere l'Ospite qualora questa non sia più assisti bile presso la Casa di Riposo con il personale e le strutture di cui l'Ente dispone. Art.48) In caso di decesso dell'Ospite i parenti entro dicci giorni dovranno mettere l'Ente nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. Art.49) Trascorso il periodo di dieci giorni di cui all'art.48, l'Ente provvedere a riporrei beni per un periodo di un mese in un apposito locale e successivamente a procedere nei modi consentiti dalla legge, addebitando le spese sostenute, come indicato all'art.5. (M) ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI Art.50) L'Ospite potrà dedicarsi a varie attività occupazionale o lavori sia all'interno della Casa che all'esterno e con lo scopo decronizzante e riabilitante per impegnare particolarmente le Anziane. L'Ente, cercherà di provvedere alla fornitura del materiale e delle strutture necessarie. Per vivacizzare inoltre le facoltà psichiche e gli interessi informativi delle Anziane, l'Ente metterà a disposizione giornali quotidiani materiali di lettura e mezzi audiovisivi. Art. 51) Le Attività occupazionali potranno essere rivolte a fini personali ed a favore della Casa di Riposo senza scopo di lucro. Art. 52) Gli operatori della Casa dovranno cercare di impostare la vita comunitaria in modo di favorire la socialità delle Anziane al fine di evitare processi involutivi di emarginazione. Art. 53) Le Ospiti possono riunirsi in assemblea previa autorizzazione dell'Ente e in locali adatti allo scopo, per trattare argomenti di interessi comuni. L'assemblea può eleggere un proprio delegato che rappresenti le Anziane presso il Consiglio di Amministrazione, Residenza Protetta REGOLAMENTO INTERNO O.P. Bartolomei Castori Sede legale: Via Butaroni, 15 - 06034 FOLIGNO (PG) Sede amm.va: Via Gentile da Foligno, 19 - 06034 FOLIGNO (PG) Tel. 0742.340680 Residenza Protetta: Via Sportella Marini, 44 - 06034 FOLIGNO (PG) Tel 0742.350219 REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO DELL'ENTE O. P, "BARTOLOMEI - CASTORI" IL presente regolamento ha lo scopo, da una parte di facilitare la vita comunitaria delle Ospiti anziane, concedendo loro maggiore serenità libertà, compatibilmen te con le loro condizioni psico-fisiche, di conferire chiarezza nei rapporti giuridici, economici con l'Amministrazione della Casa di Riposo, nonché la possibilità di dedicare il loro tempo alla comunità stessa attraverso le molteplici attività di volontariato e di collaborazione, dall'altra di conservare il buono stato e l'aspetto estetico degli ambienti. (A ) - PRATICHE D'INGRESSO Art.l) Per essere ospitati presso la Casa di Riposo è necessario inoltrare domanda documentata al Presidente dell'Ente, presentandosi possibilmente di persona per un colloquio informativo. In casi particolari il colloquio può essere sostituito dalla visita domiciliare. Art.2) La richiedente, a corredo della domanda di cui all'articolo che precede deve produrre un certificato medico del sanitario della Casa di Riposo con il quale il detto sanitario, accertate le condizioni psico-fisiche della richiedente stessa anche riguardo all'autosufficenza, alla parziale o non autosufficenza, certifichi che nulla osta all'accoglimento della domanda. La visita medica viene effettuata presso la Casa di riposo durante l'orario d'ambulatorio fissato dal sanitario dell'Ente, Soltanto in casi particolari il medico, su richiesta dell'interessata ed a spese della medesima potrà effettuare una visita domiciliare. An.3) Prima dell'ingresso dell'Ospite i parenti o chi per Lei sono tenuti preventivamente a dichiarare, sottoscrivendo la convenzione-contralto di accettare le condizioni regolanti l'ammissione stessa e precisamente: -l'assunzione dell'onere del pagamento della retta mensile stabilita annualmente dal Consiglio d'Amm.ne; - l'impegno a sopportare tutte le spese conseguenti ad eventuali malattie che dovessero colpire l'Ospite durante la sua permanenza nella Casa; - d'impegnarsi a fornire la biancheria ed il vestiario personale e gli effetti letterecci necessari all'Ospite; - di impegnarsi di accettare qualsiasi aumento o diminuzione dì retta fosse successivamente determinato dal Consiglio d'Amm.ne; - di accettare e conoscere che eventuali assenze dell'Ospite dalla Casa, per qualsiasi causa avvenute, non danno diritto a rimborsi o riduzioni di retta; - di versare una cauzione nell'importo stabilito con propria Del.ne dal Consiglio d'Amministrazione, accettando la clausola chela citata cauzione sarà incamerata dall'Ente ove la permanenza, per qualsiasi causa eccetto il decesso, avesse una durata inferiore all'anno; - di conoscere che il pagamento della rena va inteso in via anticipata ed è da effettuarsi, improrogabilmente entro ì primi cinque giorni di ogni mese; - di conoscere ed accettare che il Consiglio d'Amm.ne, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio può dimettere l'Ospite dalla Casa di Riposo, ed in tale evenienza la cauzione sarà senz'altro restituita. - di aver preso visione ed accettato integralmente le norme del regolamento interno della Casa di Riposo. - data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta; Inoltre dovranno riempire la scheda personale dell'Ospite indicando tutte le notizie ivi richieste e principalmente produrre i! libretto o i libretti di pensione, un certificato di residenza, lo stato di famiglia e di cittadinanza. il numero di codice fiscale ed indicare anche i nomi ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali si possa rivolgersi in caso di necessità. Art.4) E Consiglio d'Amministrazione esaminata la domanda, vista tutta la certificazione necessaria, compreso il parere favorevole del medico della Casa, accertatosi dell'effettiva necessità ed assoluta mancanza della possibilità d'assistenza domiciliare da parte dei parenti, accetta l'Ospite compatibilmente con la disponibilità ricettiva. In casi d'urgenza il Presidente, accertatosi della regolarità della documentazione presentala, può autorizzare l'ammissione che comunque dovrà essere ratificata dal Consiglio d'Amm.ne in apposita seduta consiliare. (B) - ALLOGGIO Art.5) Le camere da letto della Casa di Riposo sono consegnate alle Ospiti arredate di tutto ciò che abbisogna, comunque in via eccezionale può essere data ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di arredare l'alloggio in tutto od in parte con mobili di proprietà dell'Anziana. In quest'ultimo caso entro dieci giorni dalla fine del soggiorno nella Casa di Riposo, i beni mobili di proprietà dell'Ospite, dovranno essere ritirati dalla stessa o dagli aventi diritto, trascorso tale termine infruttuosamente l'Ente provvederà in primo luogo a riporli per un periodo di 1 mese in un apposito locale e successivamente a procedere nei modi consentiti dalla Legge, addebitando in tutti i casi le spese sostenute. Art.6) L'Ospite, al momento dell'ingresso nella Casa di Riposo, s'impegna ad: -osservare le regole d'igiene dell'ambiente; - mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e seguire l'istruzione fomite dall'Ente per la loro perfetta utilizzazione; -segnalare all'Ente l'eventuali anomalie nel funzionamento degù' impianti e delle apparecchiature idrauliche, elettriche ecc. dell'alloggio ed in generale di tutta la Casa di Riposo. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate. -consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona autorizzata dall'Ente, di entrare nell'alloggio per controlli, per provvedere alla pulizia ordinarie e straordinarie e riparazioni varie. Ari. 7) L'Ospite o chi per Lei è tenuta a risarcire all'Ente tutti i danni arrecati per propria responsabilità e colpa. Ari. 8) L'Ospite in camera singola, dispone della chiave della propria stanza se il medico lo ritiene opportuno in relazione alle condizioni fisiche. Per assenze temporanee l'alloggio dovrà essere chiuso a chiave e la chiave depositata presso l'ufficio dell'Ente. Art-9) L'Ente ha la facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto d'ingresso qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle condizioni fisiche dell'Ospite in quest'ultima ipotesi con certificazione del medico della Casa. L'Ospite non può vantare diritti sull'alloggio diversi da quelli dipendenti dall'ospitalità. Art.10) E' assolutamente vietato alloggiare nella propria camera o quella di altre Ospiti anche momentaneamente persone estranee qualunque sia il legame di parentela e di amicizia. Eventuali eccezioni alla presente norma devono essere autorizzale dall'Ente. (C) - VITTO Art. 11) Il vitto e essenzialmente a carattere familiare e preparalo con prodotti alimentari genuini e rispondenti in tutto alle norme igienico sanitarie in vigore. E menu giornaliero viene predisposto in base alla tabella dietetica in vigore, predisposta dal medico della Casa con la consulenza di un dietologo, così come le diete personalizzale necessarie di volta in volta per particolari casi. Il menu viene reso noto a tutte le Ospiti con sufficiente anticipo mediante esposizione nelle sale da pranzo o con comunicazione verbale del personale addetto, è vietato la conserva -/ione dei cibi nelle camere da letto, in quanto deve essere effettuata nei locali appositi esistenti nella struttura. Art. 12) Tutte le ordinazioni extra-menu, saranno soddisfatte compatibilmente con le disposizioni del Sanitario e le esigenze della cucina. L'acquisto e la consumazione dei cibi confezionati all'esterno della struttura deve essere autorizzalo dall'Ente e dal Medico della Casa. Art. 13) La colazione, il pranzo e la cena sono servili nelle sale da pranzo e soltanto in caso di necessità l'Ente può autorizzare il servizio in stanza dei pasti suddetti . Ari. 14) L'orario dei pasti e così determinato: - Colazione ora 7,45 - Pranzo ore 12,00 - Cena ore 18,00 (D) - RETTE Art. 15) La retta mensile ha decorrenza dal primo e sino all'ultimo giorno del mese e viene fissala al momento dell'ingresso ed è differenziala a secondo che le Ospiti siano autosufficenti, parzialmente autosufficenti e non autosufficenti, tenendo presente inoltre l'utilizzo di camere singole od a più letti, con bagno o senza bagno . Art. 16) La retta mensile deve essere versata anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese o presso la Tesoreria dell' Ente o a mezzo dell'Economo dell'Ente negli orari da loro stabiliti con le forme di pagamento in contanti o mediante altre forme previste dalle Leggi in vigore; Art. 17) La retta fissata inizialmente al momento dell'ingresso può successivamente essere modificata con atto esecutivo del Consiglio d'Amm.ne in relazione alle incidenze economiche che concorrono ai costi gestionali della Casa di Riposo o d'ufficio nei casi di cui all'art.9 e cioè quando vengano a mutarsi le condizioni fisiche dell'Ospite o quest'ultima venga trasferita in camera diversa. Art. 18) La retta da diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'assistenza medica e di tutti i servizi generali e comunitari messi a disposizione dell'Ente. Art.19) Qualora l'Ospite si assenti per un periodo superiore a 30 giorni interi e consecutivi ha diritto ad una riduzione della retta pari i a 1/3 dell'intero ammontare . Art.20) La decorrenza della retta mensile va dal giorno della stipula del contratto-convenzione e sino alla permanenza dell'Ospite, presso la Casa di riposo o dalla comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata, come art.45. Art.21) All'Ospite che lascerà la Casa di Riposo per sua volontà o non prima del termine di un mese intero e che abbia già provveduto al pagamento della retta non sarà rimborsala la quota relativa ai giorni successivi alla data d'uscita, in quanto in base all'ari. 3 del presente regolamento, la retta mensile va intesa in via anticipata. (E) - CAUZIONE An.22) La cauzione di cui all'Alt. 3 non potrà essere mai imputata in conto retta mensile. Art .23) La cauzione, versata al momento dell'ingresso non sarà rimborsata se il soggiorno non supererà i 12 mesi, eccello nel caso di decesso dell'Ospite. In ogni caso il Consiglio di Amm.ne si riserva la facoltà di utilizzarla totalmente o parzialmente, per regolarizzare eventuali mancati pagamenti di reità, per il risarcimento di eventuali danni provocati dall'Ospite nella Casa di Riposo e per ogni altro motivo che l'Ente a sua discrezione ritenesse opportuno . Art.24) La domanda di restituzione dovrà essere avanzata all'Ente, pena la decadenza, e quindi l'incameramento della somma da parte dell'Ente, entro un mese dalla data in cui lascia per qualsiasi motivo la Casa di Riposo e di cui agli ani. 20e 46, da parte di colui, o gli aventi diritto, che ha sottoscritto il contrattoconvenzione. (F) - ORARI Art.25) L'ospite gode nella Casa di Riposo della massima libertà, salvo limitazioni imposte sia dal Dottore dell'Ente per il suo stato di salute sia per divieti riguardanti luoghi e impianti pericolosi per la propria persona nel rispetto delle norme dì sicurezza. A n. 26) L'Ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno evitando di recare disturbo alle altre Ospiti specialmente nelle ore di riposo evitando in queste ultime di accendere apparecchi radio-televisivi e quant'altro arrechi disturbo. Di ogni uscita deve informare i responsabili della Casa di Riposo. Le visite alle Ospiti devono avvenire al di fuori degli orari in cui si deve rispettare il silenzio di cui all'Ari. 27 e comunque essere compatibili con l'espletamento dei servizi di pulizia e di assistenza Art.27) L'Ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: - Nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00; - In stanze e nelle zone notte dalle ore 13,30 sino alle 15,30 e dalle ore 21,00 fino alle ore 7,00. Art.28) Le visite in ore di riposo o di silenzio possono essere autorizzate dall'Ente solo nei casi strettamente necessari e con comprovali urgenti motivi. (D) ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA Art.29) L'Ente assicura a lune le Ospiti in egual maniera l'assistenza-medico infermieristica. Art.30) L'Ente non si assume alcun onere e relativa responsabilità per prestazioni medicofarmaceutiche ed ospedaliere, non previste dai servizi predisposti dall'Ente, a favore delle Ospiti e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticala alle Ospiti da persona non autorizzate. Art.31) Ogni onere sui medicinali, ricoveri in Ospedale, ecc., nonché l'assistenza alle Ospiti in Ospedale, sono a carico dell'Ospite. Non è a carico dell'Ente nemmeno il ricorso a medici specialisti o centri per particolari terapie se non già convenzionati con la struttura. Art.32) Le Ospiti che nel corso della loro permanenza divenissero parzialmente autosufficenti o non autosufficenti dovranno attenersi a quanto specificalo negli Ari. 9 e 17 del presente regolamento e comunque trasferirsi dietro certificazione medica nelle camere della Casa dove potranno trovare servizi adeguati alle loro condizioni fisiche, maggiore e costante assistenza per le terapie e le medicazioni, per il sostegno al bagno ed i servizi igienici, nell'abbigliarsi, ne 11'alimentarsi, per gli spostamenti, nel recupero fisico e di riabilitazione. Coloro che non accettassero di trasferirsi nelle camere dotate della necessaria assistenza dovranno lasciare la Casa di Riposo vedasi l'Alt. 47. Art.33) Le Ospiti che per comprovali motivi intendono avere una particolare assistenza