Edizione del 12 gennaio 2012
Reg. Tribunale Civile di Roma - sez. stampa n. 371|2009
Primo Piano
Inps, ancora problemi
su indennità di
disoccupazione
Primo Piano
Al via le prenotazioni per
il 25esimo Congresso
Nazionale Ancl - SU
Quesiti
La storica rubrica
a cura del Centro Studi
Liberalizzazione
professioni,
davvero tutto
giusto così?
REDAZIONE
Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Anno 4 - Numero 1 (47)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa
n. 371 del 19.11.2009
Direttore responsabile
Francesco Longobardi
Capo redattore
Diana Paola Onder
Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Redazione e impaginazione
Solcom srl
via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari
Editore
Ancl - Segreteria Nazionale
via Cristoforo Colombo, 456
Scala B, II piano
00145 Roma
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chiuso alle ore 13:00
del 12 gennaio 2012
SOMMARIO
EDIZIONE DEL
12 gennaio 2012
EDITORIALE
Consulenti del Lavoro
e liberalizzazione
indiscriminata: no, grazie!
pag. 3
primo piano
Ottenimento dell'indennità di
disoccupazione
con requisiti ridotti,
ennesimo disagio dell’Inps
pag. 8
primo piano
Verso il 25esimo
Congresso Ordinario,
via alle prenotazioni
pag. 9
focus
Gli approfondimenti
degli esperti
pag. 10
quesiti
Le risposte a cura
del Centro studi Ancl
pag. 21
NEWS
Italia Oggi,
abbonamenti
per il 2012
pag. 29
CHI SIAMO
in ultima
PAG. 3 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
EDITORIALE
Consulenti del Lavoro e liberalizzazione
indiscriminata: no, grazie!
La riforma delle professioni vista dall'Ancl
La
preannunciata
(o
minacciata)
riforma delle professioni nella direzione
liberalizzatrice ed indiscriminata degli ordini
professionali (compreso il nostro ordinamento
professionale), così come presentata da
taluni organi di stampa (ahimè) cosiddetti
specializzati, pare essere la panacea di tutti
i mali del Paese. Dietro questa campagna
strumentale ed interessata,
però, c’è obiettivamente il
vuoto più assoluto: nessun
presupposto giuridico, nessuna
utilità
economica,
nessun
risparmio
delle
finanze pubbliche, niente.
C’è invece l’interesse
(peraltro evidente e documentabile) di attrarre la
libera professione al mondo
delle imprese, agli interessi
commerciali, agli interessi
dell’associazionismo
industriale, alla faccia della
specialità della professione intellettuale, ricondotta
al
profitto
ed
all’utilità
economica.
L’Ancl ha già in origine
contrastato questo progetto,
che ora si gioca sul
soppesamento dei poteri più
o meno forti. Più forte, però
(e c'è da scommetterci) è la
nostra professione, insieme
alle altre di natura tecnico/giuridica, che
questo tentativo becero contrasteranno con
ogni mezzo.
E’ davvero di pratica inattuazione come
un sistema pubblico (ora telematico) di
reciproche comunicazioni, adempimenti,
obbligazioni, osservanze, possa domani
basarsi su una imprenditoria commerciale
e non più professionale con le sue
garanzie fondamentali. E'
davvero capestro pensare
ad un sistema per il
quale
basterebbe
una
comunicazione al sindaco
per iniziare una attività di
consulenza: ma se da una
parte
l’Unione
Europea
chiede le liberalizzazioni
delle professioni, dall’altra
non vi è una medesima
politica comunitaria per la
quale si chiedono sempre
maggiori garanzie all’utente,
al cittadino, al consumatore?
Viviamo,
quindi,
una
sorta di schizofrenia legislativa, senza un progetto
complessivo
di
sistema, ma solo motivato
dall’attecchimento di spot
pubblicitari. L’Ancl - d'accordo
al Consiglio Nazionale dell’Ordine - sta lavorando da
tempo per l’adeguamento
dell’organizzazione
ordinistica richiesto dalla più recente manovra, pur
PAG. 4 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
EDITORIALE
se dettata da una norma scritta male, anzi
peggio (ed è anche da questi passaggi che si
fonda o meno la stima del nostro Sindacato
nei confronti del Legislatore).
Pur tuttavia, la categoria dei Consulenti
del Lavoro per la sua originaria concezione
complessiva può da subito chiamarsi fuori
da ogni misura adottata o da adottarsi con
riguardo alle restrizioni di accesso alla
professione. Forse unica professione che ha
visto negli ultimi anni aumentare sensibilmente
il numero dei colleghi abilitati (e questo vorrà
dire pur qualcosa in ordine alla libertà di
accesso alla professione) e decisamente
unica professione che promuove anno dopo
anno, territorio per territorio, l’avvicinamento
dei giovani alla nostra professione, tanto
da organizzare corsi di formazione per il
sostegno dei praticanti all’esame di Stato.
E allora, pur muovendomi in un terreno
delicato, non posso non affermare che
c’è professione e professione, talune con
limiti e restrizioni da rimuovere ai fini dettati
dall’UE, talune altre già aperte, libere,
volontarie e, consentitemi, passionali come
la nostra. Confidiamo in questa osservazione
nell’attenta distinzione che sicuramente
il Ministro saprà valutare. Condivido - lo
dico espressamente - la dichiarazione
del Presidente del Cup Marina Calderone
secondo la quale un Paese senza ordini
sarebbe un Paese senza ordine. Aggiungo che
un Paese liberalizzato indiscriminatamente
dagli Ordini Professionali sarebbe un Paese
puramente liberticida. Per quanti vogliano
diventare Consulenti del Lavoro, entrare
nella nostra grande famiglia professionale,
densa di storia e di cultura del lavoro - quel
lavoro che la Costituzione richiama all’art
1 - la porta è da sempre aperta, per nostra
scelta genetica, senza che nessuno ci abbia
imposto o dettato imposizioni normative. In
quest’ultimo periodo ci troviamo anche, quale
Categoria, a cominciare il governo degli studi
professionali in forma societaria.
L’Ancl ha espresso non solo preoccupazioni
ma fondate critiche e richieste di modifica
urgenti al provvedimento che le ha introdotte,
secondo il quale possono entrare a far parte
di tali società - uni o multi professionali anche soci esclusivamente di capitale. Con
tale disposizione, si mortifica la eccellenza
della prestazione intellettuale e professionale,
relegandola al profitto o al conseguimento
dell’utile economico. Niente di più sbagliato
e pericoloso. Si attrae in questa maniera
la professione intellettuale agli interessi
e alla struttura del commercio, dei quali
nel panorama professionale inteso come
prestazione d’eccellenza tecnica e giuridica,
non si avverte assolutamente il bisogno, anzi.
Anche su tale aspetto, invece che inseguire
chimere pubblicitarie, il legislatore sia pronto
a contrastare ipotesi di deragliamento della
pura attività professionale, da conservare,
preservare e tutelare nell’interesse della
collettività. Siamo con il legislatore – come
abbiamo da sempre dimostrato con notevoli
contributi - per l’ammodernamento, la
contestualizzazione, l’europeizzazione della
professione: siamo per i progetti di buon
senso e di concreto progresso.
Non ci stiamo e non ci staremo per
mere riforme apodittiche, propagandistiche
o reclamistiche. In tal caso anche i
Consulenti del Lavoro, seri professionisti
che lavorano quotidianamente al fianco
della Pubblica Amministrazione, a tutela
della propria professione e della propria
dignità professionale, saprebbero mettere
in atto, compatti, quelle adeguate forme
di contrapposizione che paralizzerebbero
l’intero sistema bilaterale con la Pubblica
Amministrazione sin’ora condiviso.
PAG. 5 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
primo piano
Sole 24 Ore e liberalizzazione professioni
Numerosi i messaggi di protesta dei consulenti del lavoro
L'evidente campagna stampa
del Sole 24 Ore a favore della
liberalizzazione
indiscriminata
delle professioni, colpisce anche
la credibilità e la dignità della
nostra attività professionale
di Consulenti del Lavoro.
A riguardo, sono numerosissimi
i messaggi di protesta che
molti Colleghi hanno inteso
rappresentare alla Segreteria
Nazionale ANCL.
Il
presidente,
Francesco
Longobardi, ha scritto al Direttore
del quotidiano, evidenziando la
parzialità dell'informazione sin
qui fornita, riportando anche il
comune intento dei Colleghi di
disdettare gli abbonamenti in
corso con l'editore. Di seguito il
testo della lettera inviata.
Al Direttore IL SOLE24ORE
Dr. Roberto Napoletano
Egregio Direttore, continuano
a
pervenirmi
innumerevoli
segnalazioni e vibrate proteste
da parte di Consulenti del Lavoro
di tutto il territorio nazionale, in
ordine alla reiterata campagna
desumibile da molteplici articoli
del quotidiano da Lei diretto volta
a sostenere la liberalizzazione
degli ordini professionali tra i
quali il nostro di appartenenza.
È
evidente
constatare
che non si propende per
una migliore organizzazione
ordinistica alla quale questo
Sindacato Nazionale non si
oppone minimamente, ma si
supporta una imprudente tanto
infondata tesi secondo la quale
l’organizzazione ordinistica delle(a) professioni(e) è d’impaccio
allo sviluppo del Paese.
Non vengo con la presente
ad elencarLe le numerose
disposizioni costituzionali e
normative che sono alla base
della organizzazione ordinistica
della professione, né le ragioni
tecniche e giuridiche alla base
della tesi opposta.
In questa delicata fase
della nostra economia, ritengo
sempre più opportuna una più
completa informazione, che dia
spazio adeguato alle diverse
ragioni, evitando prese di
posizioni evidentemente dettate
dall’appartenenza.
Il Sole 24Ore è sicuramente
uno degli utili strumenti di
lavoro di moltissimi Colleghi;
Colleghi che, però, hanno fatto
già formalmente presente di
voler disdettare (o hanno già
disdettato) l’abbonamento al
quotidiano, non ritenendo di
dover ulteriormente partecipare
al sostegno del quotidiano
medesimo, quale mezzo d’informazione contraria ai propri
interessi professionali.
Voglio pertanto auspicare il
Suo specifico intervento, al fine
di giungere al bilanciamento
delle posizioni e degli spazi
destinati all’argomento.
Con i più distinti saluti
Francesco Longobardi
Presidente Nazionale
Ancl - SU
PAG. 6 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
primo piano
Liberalizzazioni e altri aspetti: l’incidenza
sulla nostra categoria
Il rischio è che si attuino provvedimenti generalizzati
scrive
Francesco Longobardi
Presidente Nazionale Ancl-SU
Non c’è tanto da stare tranquilli
con l’aria che tira: Governo,
Authority della concorrenza e del
mercato, Europa, etc etc. Il rischio
vero è quello di cadere in una rete
di provvedimenti generalizzati,
probabilmente di facciata, che
nulla hanno a che fare con la realtà
della nostra Categoria e che poi si
tradurranno sostanzialmente in
minori garanzie per il cittadino e
per il consumatore, realizzando
esattamente l’obiettivo opposto
a quello cui tendono gli indirizzi
europei: in altre parole, un vero e
proprio far west.
Non mi permetto di contestare
la politica europea né quella del
nostro Governo attuale: ma mi
limito ad alcune osservazioni che,
forse, possono tranquillizzarci. Al
momento in cui si scrive questo
intervento, non sono ancora
chiari i termini e le modalità che
il Governo intende introdurre per
la rimacinata liberalizzazione
delle professioni: c’è comunque
affermato il principio generale per
il quale si intendono rimuovere gli
ostacoli di accesso e gli ostacoli
all’esercizio delle professioni.
Orbene: i Consulenti del Lavoro
non hanno limitazioni d’accesso
in rapporto alla estensione
territoriale, non hanno limitazioni
per numero di abitanti, né
limitazioni di alcun grado. Anzi, in
più occasioni - tanto istituzionali
che di iniziativa sindacale –
sono costantemente promosse
iniziative
di
avvicinamento
dei giovani alla professione di
Consulente del Lavoro.
L’Ancl in particolare – anche
in collaborazione con i Consigli
Provinciali – si rende parte
attiva nella attivazione di corsi
di preparazione alle sessioni di
abilitazione allo svolgimento della
professione, che, tradotto in altre
parole, significa promozione della
preparazione pre-professionale al
fine del superamento dell’esame di
Stato che, ulteriormente tradotto,
significa incremento dei soggetti
abilitati. I Consulenti del Lavoro
non pongono quindi restrizione
alcuna allo svolgimento della
professione: si è sempre stati
dell’idea che è necessaria una
grande promozione della nostra
professione, fermo restando
poi l’esito che il mercato saprà
corrispondere ad ogni singolo
professionista
abilitato,
per
sua
abilità,
professionalità,
preparazione ed affidabilità.
Elementari, semplici, minimi,
rudimentali principi che sono stati
colti ne sono stati intesi - con
riguardo alla nostra Categoria
- neanche dall’Authority della
Concorrenza e del Mercato (leggi
l’allora presidente Catricalà) in
quella sciagurata segnalazione
ai Presidenti di Camera e Senato
di qualche tempo fa, alla quale
Ordine e Sindacato hanno
tempestivamente reagito con
argomentazioni tali (giuridiche,
tecniche,
e costituzionali)
da far dichiarare alle più alte
cariche dello Stato, che gli ordini
professionali rappresentano un
patrimonio del nostro sistema.
E’ evidente, allora, che l’onda
liberalizzatrice attualmente in
essere andrà a riguardare tutte
quelle organizzazioni ordinistiche
che sono strutturate con forme
di limitazioni e sbarramenti
all’accesso.
Probabilmente
ciò non ci riguarda e non ci
riguarderà: staremo a vedere,
ma non solo. In questo ultimo
periodo l’Ancl è particolarmente
vigile sui tempi dettati dalla
recente manovra già vigente in
ordine alla scadenza di agosto
prossimo per l’adeguamento
dell’ordinamento. Si è certi che
le richieste di allineamento alla
nuova normativa , siano centrate
anche con anticipo rispetto ai temi
dettati: esempio ulteriore della
volontà della nostra Categoria di
non sottrarsi a processi di riforma,
anzi di coglierli e realizzarli nel
breve. Ma ancora oggi, in termini
di progetti di liberalizzazioni, si
legge l’ennesima corbelleria che
davvero lascia cadere le braccia,
ritenendo che chi la scrive
sia lontanissimo dal sistema
ordinistico. Si legge cioè - tra l’altro
- (tra le proposte dell’Antitrust al
PAG. 7 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
primo piano
governo e parlamento di alcune
misure possibili per fare ripartire al
più presto la crescita economica,
dello scorso 5 gennaio – testo
integrale disponibile sul nostro
sito www.anclsu.com) in materia
di professioni “che gli Ordini
vanno riformati, garantendo che
la funzione disciplinare sia svolta
da organismi che garantiscano
un ruolo terzo”. Tutta qua la
riforma delle professioni? La
terzietà dell’organo giudicante nei
procedimenti disciplinari diventa
essenza
del
funzionamento
degli Ordini? Semplicemente
deprimente. Come altrettanto
deprimente è l’affermazione
contenuta
nel
medesimo
documento secondo la quale “ Per
tutti gli Ordini va infine abrogata la
norma che prevede il controllo,
da parte degli Ordini stessi,
sulla trasparenza e veridicità dei
messaggi pubblicitari veicolati dai
professionisti.” Ecco come si ritiene
che per liberalizzazioni si intenda
il far west. Chi meglio dell’ordine
professionale può esprimersi
per giudicare la correttezza
di un messaggio pubblicitario
nei confronti dell’utente e
del
consumatore,
valutando
l’organizzazione, la formazione
continua
del
professionista,
l’eventuale
specializzazione,
l’immunità da provvedimenti
disciplinari,
la
continuità
dell’iscrizione all’ordine, l’assenza
di contenziosi deontologici? Ma
con quale italiano possono farsi
comprendere
questi
principi
altrettanto elementari, semplici,
minimi, e rudimentali? La ragione
ha una sua forza genetica, e per
questo nessun confronto con il
potere legislativo ci intimidisce.
Affatto.
In questa situazione che non
ha eguali storici nel sistema
degli ordinamenti professionali,
c’è anche chi si diverte - molto
marginalmente
ed
ormai
in solitudine, dall’interno, a
cincischiare sulla commistione tra
attività dell’Ordine e funzione del
Sindacato, non comprendendo un
altrettanto principio elementare,
semplice, minimo, e rudimentale
che dinanzi a tali eventi ogni
azione, singola, concordata,
comune, coesa, non solo è ben
accetta ma è necessaria ed
indispensabile.
In questa stessa situazione,
però, non posso non sottolineare
come la base della Categoria si è
dimostrata ricca di idee e foriera di
suggerimenti. Tanti sono gli spunti
che costantemente mi arrivano
dai singoli consulenti, dalle
Unioni Provinciali e dai Consigli
Regionali. Tutte le proposte, in
quanto evidentemente qualificate
dall'esperienza quotidiana della
nostra professione, vengono
prese
in
considerazione
dall'Ufficio di Presidenza. Elenchi
pubblici per le aziende che hanno
usufruito di contributi pubblici,
elenchi pubblici di aziende che
richiedono il ricorso alla Cigs
ma poi spostano la produzione
all'estero, il rientro dell'attività
di patronato nel processo di
liberalizzazione, lo studio e
l'analisi sull'attività delle Authority
e dell'Antitrust: questi sono solo
alcuni dei punti che sono giunti
all'Ufficio di Presidenza ad inizio
2012 e che interesseranno
specifici
approfondimenti
nell'immediato futuro.
La base del sindacato e la
sua rinnovata forza propositiva
hanno stimolato in passato,
e stimolano ancora oggi, la
ritrovata condivisione. Quella
stessa comunione di idee che
ha reso la Categoria forte e in
grado di farsi valere (nuovamente
e con maggiore vigore) nelle
sedi istituzionali: i risultati
sin’ora conseguiti ne sono la
dimostrazione per mettere a tacere
chi dell’Ancl, evidentemente, non
ha letto neanche lo statuto pur
essendone, forse , portavoce.
L’attuale Presidenza Ancl, il
Consiglio Nazionale dell'Ordine
non si sono mai dichiarati contrari
a riforme della professione, anzi
spendendo risorse umane, tempi,
contributi, audizioni e quant’altro.
L’unica condizione è sempre
stata quella di addivenire ad una
riforma seria e condivisa, non
calata dall’alto come appariva
essere in origine, ma che anzi
ponesse il professionista al centro
di una attività intellettuale allineata
con l’Europa e interprete delle
peculiarità del nostro sistema
interno.
Ultima
annotazione
sull’attualità della nostra vita
sindacale
riguarda
qualche
scrittore sempre in
cerca
di
ospitalità,
evidentemente
perché mollato dal precedente
ospite: sembra, per sua notizia,
che il centro informatico di
categoria non ci sia più, perché
avversato da una parte della
categoria. E’ di tutta evidenza,
la disattenzione, la distrazione,
o forse la pretestuosità. Il centro
informatico di categoria – obiettivo
contemplato nel programma di
mandato presentato al Congresso
dell'Ergife nel 2007, sicuramente
difficile da raggiungere, ma
raggiunto con grande impegno
e costanza - oggi non solo ha
un nome (Universo Lavoro)
ma ha anche i partner, la prima
piattaforma, i programmi in
fase di test presso Colleghi di
tutta Italia: il portale di grande
respiro cui si ambiva, primo nel
supporto professionale tra le altre
categorie, è un progetto pronto e
in attesa di essere operativo. Solo
la responsabilità di presentare
un prodotto finito e credibile
non ha consentito sin’ora di
ufficializzarlo, ma evidentemente
chi cincischia – con l’aggravante
di essere interno all’Ancl – non sa
neanche che vi è stata di recente
una presentazione nazionale
alle Unioni Provinciali e Consigli
Regionali.
Evidentemente
l’attenzione alla nostra evoluzione
professionale è virtù di pochi.
PAG. 8 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
primo piano
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:
contestata la condotta uffici periferici Inps
La lettera del presidente nazionale Ancl, Francesco Longobardi,
al presidente Inps, Antonio Mastrapasqua
Al Presidente dell’Inps
Dott. Antonio Mastrapasqua
Fax n. 06.59.64.71.21
Roma, 11 gennaio 2012
Egregio Presidente, Mi duole
segnalarLe l’ennesimo disagio
procurato dagli Uffici periferici
dell’Inps in ordine alla procedura
per l’ottenimento della indennità
di disoccupazione con requisiti
ridotti, che sta particolarmente
incidendo sul lavoro quotidiano
di moltissimi Colleghi su tutto il
territorio nazionale.
Con messaggio 3 gennaio
2011, n.78 codesto Istituto aveva
apprezzabilmente adottato la
semplificazione delle operazioni
di liquidazione con il prelievo
automatizzato dei dati dagli archivi
in possesso dell'Istituto, evitando
di gravare azienda e lavoratore
dell'obbligo di produrre il modello
D.L. 86/88 bis con i dati relativi
al rapporto di lavoro , attraverso
l’integrazione nel flusso Uniemens
del calendario giornaliero.
Disattendendo palesemente
tali istruzioni, continua ad essere
richiesto dai predetti Uffici il citato
modello, nonostante i Consulenti
del Lavoro si siano prontamente
adeguati alle disposizioni impartite.
E’ appena il caso di rappresentarLe e di ribadire quanto
già assunto in sede di incontri,
che i processi di modernizzazione
e
riorganizzazione
adottati
dall’Istituto non possono e non
devono riverberare evidenti
inefficienze sui Colleghi, già
gravati
smisuratamente
di
adempimenti che agevolano più
le Amministrazioni che se stessi.
E’ ulteriormente inaccettabile
che si pervenga congiuntamente
a soluzioni condivise che poi
taluni uffici disattendono con i
loro comportamenti gli accordi
raggiunti.
Ho avuto già modo di indicare
personalmente alla Sua dirigenza
centrale che
i messaggi
dell’Istituto non sono materia di
interpretazione ma di immediata
applicazione: e ciò deve valere
per i Consulenti del Lavoro
quanto per l’Istituto stesso.
Essendo
reiterate
le
disapplicazioni
di
talune
disposizioni
impartite,
a
nome dell’Associazione che
rappresento Le chiedo di
intervenire presso le Direzioni
periferiche inadempienti, affinché
rispettino le disposizioni emanate
dall’Istituto medesimo.
Nell’auspicare pronto riscontro
e pronta risoluzione del problema
evidenziato, Le riferisco che
l’insieme degli adempimenti
infondatamente richiesti dall’Istituto o inutilmente duplicati,
potranno a breve formare oggetto
di una azione collettiva promossa
da questo Sindacato, al fine di
pervenire al risarcimento dei tempi
ed energie dei singoli colleghi
sottratti ingiustificatamente alla
propria attività.
Il Presidente Nazionale
Francesco Longobardi
Sul sito www.anclsu.com,
nella sezione "primo piano",
disponibile il messaggio 3
gennaio 2011, n.78.
La risposta dell'Inps
Oggetto: Nota prot n.57 del 11 gennaio 2012
Egregio Presidente, nel riscontrare la nota in oggetto, Le comunico che del problema è stata prontamente
interessata la Direzione Generale
Cordiali Saluti Antonio Mastrapasqua
PAG. 9 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
primo piano
Verso il 25esimo Congresso Ordinario,
via alle prenotazioni
On line il sito dedicato alla tre giorni di Abano Terme (Pd)
Aperti i termini per le
prenotazioni
riguardanti
la
partecipazione
al
25esimo
Congresso Ordinario dell'Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro - Sindacato Unitario
per il rinnovo delle cariche, che si
terrà ad Abano Terme (Pd), una
delle più famose località termali
d'Europa, da sabato 17 marzo a
lunedì 19 marzo 2012.
Entro il 10 febbraio prossimo
è possibile prenotare la propria
partecipazione all'evento contattando la segreteria del
congresso (tel. 080.4963563 mail
[email protected])
o consultando il sito congresso.
anclsu.com.
È infatti on line il nuovo
sito interamente dedicato al
25esimo Congresso Ordinario
dell'Ancl, che oltre alla scheda di
prenotazione da compilare on line,
riporta il programma dell'evento,
le informazioni più importanti
sul congresso e sulla città di
Abano, gli hotel a disposizione
e la thermal spa card, le news
e i partner dell'evento. Il sito è
raggiungibile anche attraverso il
banner cliccabile sulla home page
del portale www.anclsu.com.
PAG. 10 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
scrive
Renzo La Costa
Adozione del sistema di “flexsecurity”
europea in Italia: siamo davvero alla svolta?
Le informazioni che ci
giungono in quest’ultimo periodo
(riforma art. 18, licenziamenti
più facili, prossimo pacchetto
lavoro, barricate dei sindacati)
appaiono davvero frammentarie
e disorganiche anche dai
maggiori organi di informazione,
un po’ troppo spesso impegnati
a garantire questo o quell’altro
interesse politico. Non si ritiene
di avere il Vangelo in tasca, ma
un po’ di chiarezza, obiettiva e
per lo più di natura tecnica, va
fatta, specie presso gli operatori
del mercato del lavoro, che
saranno presto chiamati a
farsi un’idea del prossimo cd.
“pacchetto lavoro” che l’attuale
Governo ha preannunciato in
esecuzione della denominata
“fase2” dell’azione governativa.
Al momento in cui scriviamo, non
conosciamo i particolari tecnici
di tale preavvisata manovra
lavoristica, ma ne conosciamo a
dovere i presupposti comunitari.
Leggiamo da più parti che il
mercato del lavoro italiano è
particolarmente ingessato dalle
difficoltà di licenziamento a cui si
devono aggiungere le ataviche
lentezze del sistema giustizia.
Si annota, a riguardo, che nello
stesso nostro Paese, esistono
realtà giudiziarie locali per le
quali una causa di lavoro può
arrivare anche a sei anni per la
conclusione del primo grado,
come anche essere risolta in
quatto mesi. Ma la complessità
maggiori o minori di una causa
di lavoro, inducono a diffidare
da queste statistiche. Sistemi
di deflazione del contenzioso
lavoristico, periodicamente introdotti (certificazione, conciliazione
facoltativa ecc) non funzionano
e continuano a non funzionare.
Personalmente si è avuto modo
di proporre all’attuale Ministro
del Lavoro di adottare nel
sistema del contenzioso lavoro
la procedura della consulenza
tecnica preventiva di cui all’art.
696-bis C.p.c. in maniera mista
con talune disposizioni già
vigenti in materia di mediazione
civile e commerciale, secondo la
quale all’atto della introduzione
del ricorso, il giudice possa
delegare il consulente d’ufficio
con una breve indagine ed
escussione delle parti, a
stabilire entro sessanta giorni
se sussistono o meno le
ragioni della giusta causa o del
giustificato motivo, proponendo
Flexsecurity
europea
una transazione conclusiva.
In caso di accettazione, la
mediazione viene omologata dal
giudice in un’unica udienza con
efficacia esecutiva dell’accordo;
in caso contrario si darebbe il
via alla vera e propria causa,
sapendo le parti di gravarsi
dei maggiori oneri legali, e del
maggior tempo per addivenire
ad una decisione giudiziaria di
primo grado. Ma questa è un’altra
storia, per quanto assolutamente
percorribile nell’immediato e - si
ritiene - del tutto concreta.
Si diceva quindi che la
maggiore flessibilità nei licenziamenti quale ricetta fondamentale per lo snellimento
del mercato del lavoro ci viene
richiesta dalla Unione Europea,
al fine di adeguarsi ai parametri
comuni della comunità. Detta
PAG. 11 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
così è solo una parte della
verità, e conseguenzialmente
strumentalizzata asfitticamente
dalle opposte parti, senza
centrare il problema. Nella
lettera (ormai famosa) inviata
al Governo Italiano nel periodo
del trascorso ferragosto da
parte della BCE, obiettivamente
si legge la espressa richiesta
(sub.c) “di adottare una accurata
revisione delle norme che
regolano l’assunzione ed il
licenziamento dei dipendenti”;
ma a seguire si legge anche (nella
parte palesemente censurata
dagli organi di informazione
ma che è la sostanza della
precedente indicazione) che
la predetta revisione della
materia dei licenziamenti deve
essere accompagnata da un
“sistema di assicurazione dalla
disoccupazione e un insieme
di politiche attive per il mercato
del lavoro che siano in grado
di facilitare la riallocazione
delle risorse verso le aziende e
verso i settori più competitivi”.
L’invito espresso alla adozione
del sistema europeo della cd.
flexsecurity: maggiore libertà
di licenziamento per crisi
economica o organizzativa,
accompagnata da una sistema
pubblico-privato volto al sostegno
economico del lavoratore per il
periodo medio lungo il più vicino
possibile all’ultima retribuzione,
oltre a forme contestuali di
riqualificazione
e
effettivo,
concreto, misurabile impegno
del sistema alla ricollocazione
del lavoratore medesimo. Come
infatti stabilito negli indirizzi
dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sono
tre i fondamentali pilastri della
flexsecurity europea:
- Una grande flessibilità del
mercato del lavoro
Una
buona
protezione
economica dei lavoratori
- Politiche attive per l’occupazione e la ricollocazione
Come si traducono questi
princìpi nel resto d’Europa?
Il governo della Danimarca,
Paese che, è bene ricordarlo, ha
un livello di tassazione tra i più
alti in Europa (48,2%, ma pare
che in Italia ci siamo molto vicini)
garantisce un reddito sociale
e servizi di riqualificazione e
ricollocamento dei lavoratori
che perdono il posto di lavoro.
Le aziende hanno maggiore libertà di licenziamento,
ma si accollano i costi della
fuoriuscita del lavoratore e del
suo reinserimento nel mercato
del lavoro. Il licenziato infatti
percepisce il 90% dell'ultima
retribuzione per il primo anno
di disoccupazione, l'80% per
il secondo, 70% per il terzo e
60% per il quarto. gestire la
fuoriuscita del lavoratore e il
suo reinserimento nel mercato
del lavoro in Danimarca sono
una sorta di fondi misti, pubblici
e privati, che verificano la
buona riuscita del processo di
riqualificazione e reinserimento
anche se i costi restano a carico
delle imprese che licenziano e
che perciò hanno tutto l'interesse
a far si che il lavoratore trovi
presto un'altra occupazione.
In
Danimarca
dunque,
i
lavoratori hanno sì un basso
livello di protezione sul posto
di lavoro (possono essere
licenziati più facilmente) ma
hanno a disposizione una rete
di sicurezza, fatta di servizi di
formazione e di reinserimento
al lavoro, altamente efficiente.
Tanto per rendere l'idea, in
pochi arrivano al termine dei
quattro anni di disoccupazione
senza aver trovato un nuovo
impiego. La tutela del lavoratore
che perde il posto è garantita
anche in Francia. Oltralpe si può
essere licenziati sia per ragioni
individuali sia economiche (di
crisi aziendale), ma l'impresa
deve garantire al lavoratore
un processo di riconversione
o riqualificazione. Le aziende
con più di 50 dipendenti devono
cioè accompagnare il lavoratore
nella ricerca di un altro impiego
con corsi di formazione, per
esempio. A dire: perdi il lavoro
ma hai diritto alla formazione, al
ricollocamento e all'assistenza
sanitaria complementare. Per
farlo, Parigi spende nel “nuovo”
welfare il 28,4% del suo Pil (numeri
che in Italia sono allo stato,
semplicemente improponibili).
In Germania, invece, è più
complicato mandare a casa.
Il lavoratore può impugnare
il licenziamento senza giusta
causa restando al lavoro. La
reintegrazione avviene solo se
un tribunale certifica l'illegittimità
della fine del contratto di lavoro.
Chi perde il lavoro in Germania
ha diritto a un'indennità pubblica
che può arrivare fino al 67%
della retribuzione. La durata
del sostegno varia a seconda
dell'anzianità del dipendente,
da 12 a 18 mensilità, i sussidi
sono gestiti da un’autorità
pubblica, l’Ufficio federale del
lavoro. In Spagna, nonostante
l'alto tasso di disoccupazione
soprattutto tra i giovani (la disoccupazione giovanile si aggira
PAG. 12 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
su un drammatico 44%) si
pensa di estendere la possibilità
del licenziamento per giusta
causa ad aziende con perdite
permanenti,
temporanee
o
congiunturali. Chi ha un impiego a
tempo indeterminato può essere
licenziato anche in assenza di
una giusta causa, senza l’obbligo
di reintegro per legge da parte
dell’azienda, ma con un diritto
a un risarcimento in denaro
che
dipende
dall’anzianità
lavorativa. In Italia, il più recente
scossone sulla disciplina dei
licenziamenti lo ha introdotto il
discusso art. 8 della manovra
bis 2011, secondo il quale – lo
si dica espressamente una volta
per tutte – viene data facoltà –
previo accordo sindacale – di
poter procedere a licenziamenti
in assenza di giusta causa o
giustificato motivo , prevedendo
un congruo indennizzo a favore
del lavoratore. Potrebbe essere
anche una strada efficace, nel
rispetto dell’idea del legislatore:
ma non può non rilevarsi che
questo sistema graverebbe
unicamente sul datore di lavoro
in quanto a congruo indennizzo,
senza alcuna forma di supporto
in tema di rete di sicurezza
sociale, di accompagnamento
alla
riqualificazione,
di
accompagnamento
alla
ricollocazione, Per la serie: si
fa flexsecurity ma se la paghi
il datore di lavoro quanto ad
indennizzo , e se la veda il
lavoratore a trovarsi una nuova
occupazione.
La
cosidetta
Italietta , la nostra credibilità
di Paese, si vede anche da
questo. Dall’analisi del grado di
flexsecurity degli Stati europei
sulla base dei parametri fissati
dall’Ue (flessibilità dei contratti,
sostegno a redditi bassi e
famiglie, strategie di lifelong
learning), in un range tra 0 e
1, l’Italia raggiunge quota 0.2,
una performance migliore solo
a quella greca. E pensare che
un aumento del 10% di questo
indicatore, farebbe aumentare
mediamente di circa il 3% il
tasso di occupazione giovanile,
del 2,5% quello femminile e di
due punti percentuali quello dei
lavoratori anziani. Al vertice della
classifica c’è la Danimarca (0,8),
dove, nonostante la crisi abbia
fatto comunque aumentare
la disoccupazione dal 3,4%
del 2008 al 7,6% del 2010, un
lavoratore su tre cambia lavoro
ogni anno e gli occupati sono
oltre il 73%. Recepire quindi
le indicazioni europee così
come dettate e così come pur
variatamente adottate negli altri
stati membri citati, non è impresa
da poco nel nostro Paese, sia per
le ridotte risorse economiche, sia
per una cultura lavoristica poco
predisposta al dialogo su temi
prioritari.
Se flexsecurity dev’essere,
sia occasione di riforma seria ed
efficace. Si è da tempo capito
che i pannicelli caldi in materia
di lavoro, non sono risolutivi
e ampliano la forbice della
precarietà: cosa della quale
non si avverte assolutamente il
bisogno.
PAG. 13 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
scrive
Celeste Vivenzi
Le principali novità del CCNL per
gli studi professionali
Analizzando il contratto
firmato in data 29 novembre
2011 si notano importanti novità
che impongono un doveroso
approfondimento.
Tra i punti salienti si
evidenziano:
classificazione
del
personale: i lavoratori sono
inquadrati in 5 aree professionali
(economica - amministrativa,
giuridica, tecnica, medicosanitaria e odontoiatrica) ed
ognuna è stata poi suddivisa in
otto livelli retributivi incluso la
categoria dei quadri;
- periodo di prova (art.74):
con il rinnovo è stata unificata
la durata del periodo di prova
per i livelli 2-3S-3, è stato
maggiorato il periodo massimo
previsto per i livelli inferiori ed
è stato determinato il criterio
da applicare ai fini del computo
del periodo stesso (utilizzo dei
giorni di calendario);
- orario di lavoro: ai
dipendenti che svolgono l’orario
di lavoro spalmato su sei giorni
lavorativi competono 26 ore di
permessi in più ovvero 66 ore
contro le 40 ore per i dipendenti
che lavorano su cinque giorni;
per le ferie competono 26 giorni
in caso di orario lavorativo
effettuato su sei giorni e 22
giorni per i dipendenti che
svolgono l’attività lavorativa su
cinque giorni;
- malattia: il periodo di
comporto è stabilito in 180
giorni per anno solare e ai fini
del calcolo si conteggiano più
eventi di malattia che decorrono
entro un limite massimo di 365
giorni dall’ultimo evento; se la
malattia è dovuta a particolari
casistiche (malattia oncologica,
ictus, malattie gravemente
invalidanti,
trapianti,
ecc.)
il periodo di comporto sale
a
270 giorni; nell’ulteriore
periodo di comporto di 90
giorni il lavoratore ha diritto
ad una indennità del 100%
della retribuzione per i primi
due mesi e al 50 % per il terzo
mese (le modalità di richiesta
ed erogazione saranno determinati dall’Ente Bilaterale;
prevista inoltre, per i lavoratori
affetti da gravi patologie,
la possibilità di richiedere
un’aspettativa massima di mesi
otto non retribuita);
- preavviso: il periodo è
rapportato a tre misure di
anzianità lavorativa: fino a 5
anni, da 5 a dieci anni e oltre
dieci anni; viene inoltre ridotto il
preavviso in caso di dimissioni;
- povvedimenti disciplinari:
introduzione del licenziamento
per giustificato motivo soggettivo con preavviso e dettate
le regole ai fini del licenziamento
CCNL studi
professionali
per giusta causa (fedeltà
del lavoratore, concorrenza,
violazione del segreto d’ufficio);
- apprendistato: il CCNL è
apprezzabile per aver recepito
e disciplinato la tipologia
dell’Apprendistato così come innovato dal recente
Testo Unico (D.Lgs.167-2011)
prevedendo tutte
le varie
forme:
apprendistato
per
qualifica e diploma professionale, apprendistato professionalizzante o di mestiere
e
apprendistato
di
alta
formazione e ricerca e, da non
dimenticare,
l’Apprendistato
per il praticantato per l’accesso
alla
Professione
(le parti convengono, in
considerazione del carattere
innovativo di questa tipologia
di apprendistato, di riunirsi
entro tre mesi per disciplinare
in modo compiuto tale istituto);
- contratto di inserimento:
viene disciplinata l’applicabilità
PAG. 14 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
del contratto di inserimento ai
fini di ricollocare nel mercato del
lavoro determinate categorie
di lavoratori. Il contratto di
inserimento
prevede
una
durata massima di 18 mesi
espandibile fino a mesi 36 per
l’assunzione di persone affette
da gravi handicap (le parti si
attiveranno presso il Ministero
del lavoro per equiparare
anche gli studi professionali ai
datori di lavoro che possono
assumere
lavoratori
con
contratto di inserimento);
- contratto a termine: il limite
massimo di 36 mesi previsto
dalla
normativa
nazionale
utile per il passaggio al tempo
“indeterminato” può essere
dilazionato a 44 mesi e a 48
mesi in caso di contrattazione
territoriale. Viene sempre fatta
salva l’indicazione, da parte
del datore di lavoro, delle
ragioni tecniche, produttive,
organizzative e sostitutive
che legittimano l’assunzione a
termine. Infine, in alternativa
allo stage, viene prevista la
possibilità di assumere lo
studente universitario con
contratto a termine per un
periodo che va dalle 6 alle 14
settimane;
contratto
di
lavoro
intermittente (art.71): le parti
hanno ritenuto applicabile
tale contratto anche ai periodi
caratterizzati da lavoro intenso
all’interno degli studi ovvero
(ad esempio:
periodi delle
dichiarazioni fiscali e delle
dichiarazioni
in materia di
lavoro;
questa
fattispecie
specifica riguarda solo l’area
economico-amministrativa). Ai
fini della stipula del contratto
di lavoro intermittente il datore
di lavoro, nel contratto di
assunzione, oltre ai dati di
cui all’art.73 del CCNL deve
indicare: durata e ipotesi
che permettono la stipula
del contratto,
preavviso di
chiamata che non può essere
inferiore ad un giorno lavorativo,
trattamento
economico
spettante e relativa indennità
di disponibilità, modalità della
disponibilità, osservanza delle
misure di sicurezza negli
ambienti di lavoro;
- tirocini formativi: adeguata
la disciplina alla normativa
regionale e al decreto 1382011: i tirocini possono essere
promossi unicamente a favore
di diplomati o neo laureati
entro e non oltre 12 mesi dal
conseguimento del relativo
titolo e non possono avere una
durata superiore a sei mesi
comprese le proroghe;
- recepito quanto dettato
dalla normativa contenuta nel
collegato lavoro in merito alla
conciliazione e all’arbitrato
(legge 183-2010); l’art. 10 del
CCNL ha previsto la costituzione
di una commissione per
l’espletamento delle procedure
di conciliazione e l’art. 11
ha incaricato le associazioni
sindacali al fine di istituire il
collegio arbitrale per risolvere
le controversie non andate a
buon fine in sede conciliativa:
il CCNL sancisce infine la
possibilità di creare camere
arbitrali anche a cura dell’ente
bilaterale nazionale;
- telelavoro: le parti hanno
considerato
opportuno
potenziare e regolare questo
moderno strumento per dare
una risposta ad importanti
esigenze economiche e sociali.
Il
Contratto
approfondisce
gli
aspetti
fondamentali:
definizione,
sfera
di
applicazione,
retribuzione,
controlli a distanza, strumenti
di lavoro e misure di sicurezza.
Il
CCNL
degli
Studi
professionali è senza dubbio
un passo in avanti per tutte
le categorie interessate e
rappresenta uno strumento
innovativo che ha tenuto
conto del particolare momento
economico e che ha rivolto
la propria attenzione alle
problematiche dell’occupazione
giovanile, femminile e delle
classi svantaggiate.
PAG. 15 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
scrive
Valeria Marchitelli
La riforma delle pensioni
Dal 1° gennaio entra in vigore
la Riforma delle pensioni varata
dal governo Monti e contenuta
nel decreto legge 201/2011.
La prima domanda è:
“quanti anni (massimo) bisogna
lavorare prima di andare in
pensione?”. Fino a “ieri” questa
domanda aveva una risposta
chiara e precisa: 40 anni! I
lavoratori, in pratica, sapevano
con certezza che fatti 40 anni
di lavoro potevano andare a
riposo intascando il massimo di
pensione. Oggi questa certezza
non c’è più. Vediamo il perché.
Innanzitutto il primo effetto
della riforma è quello di dare lo
STOP ai differenti criteri di calcolo
delle pensioni. La manovra Monti
estende infatti, a tutti i lavoratori
“il sistema contributivo”: in
particolare dal 1° gennaio
2012, ossia con riferimento alle
anzianità contributive maturate a
decorrere dalla predetta data, le
quote di pensioni corrispondenti
saranno calcolate tutte con il
metodo contributivo ovvero con
un sistema che calcola l’importo
della pensione sulla base
dei contributi effettivamente
versati nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
Vediamo come cambiano le
pensioni.
Dall’anno 2012 si passa
dalla pensione di anzianità alla
pensione anticipata (quindi
in pratica avremo due sole
prestazioni: “la pensione di
vecchiaia” e la “pensione
anticipata”).
Secondo
la
disciplina vigente prima della
riforma Fornero la pensione
di anzianità poteva essere
conseguita
se
sommando
età anagrafica e anzianità
contributiva, si raggiungeva un
coefficiente minimo (cd “quota”)
Nel 2011 si andava in pensione
se si raggiungeva “quota 96”
con età minima di 60 anni e
con almeno 35 anni di contributi
(“quota 97” per gli autonomi).
La riforma ha modificato in
profondità
questo
sistema,
cancellando la possibilità di
andare in pensione col sistema
delle quote e introducendo la
cd pensione anticipata. Nel
2012 per pensionarsi in maniera
anticipata possiamo dire addio
ai 40 anni di contributi come
soglia massima per smettere di
lavorare perché per pensionarsi
in maniera anticipata occorre
un minimo di 42 anni e un mese
(41 e un mese per le donne). Il
requisito è destinato a crescere
di un mese nel 2013 e nel 2014
ed aumenterà ancora con il
miglioramento della speranza
di vita. Questo perché ogni
tre anni viene misurata la
variazione della probabilità
che un uomo e una donna
di 65 anni hanno di campare
ancora (è questa la “speranza
di vita”); se la probabilità cresce
(se cioè aumentano ancora
gli anni “attesi” di vita), anche
l’età di pensionamento si
allontana della stessa misura,
Riforma
pensioni
altrimenti i requisiti restano
invariati. Il via a questo nuovo
automatismo triennale sarebbe
dovuto scattare a far data dal
1° gennaio 2015; la manovra
estiva di quest’anno (legge n.
111/2011) l’ha anticipato all’anno
2013. I prossimi adeguamenti
triennali, ci saranno nel 2016 e
nel 2019; successivamente per
effetto della manovra Monti, gli
adeguamenti saranno biennali
a partire dal 2021. Ecco perché
nel futuro si saprà con certezza
quando si incomincia a lavorare
ma non anche quando si potrà
smettere. Non è ancora tutto.
Sempre la riforma Fornero ha
previsto un’altra particolarità:
se uno lascia il lavoro con il
massimo dei contributi (42 anni
e rotti mesi) prima dei 62 anni di
età riceve una penalizzazione
sull’importo della pensione.
La penalizzazione si applica
sulle
anzianità
contributive
antecedenti al 1° gennaio 2012
in misura dell’1% per ogni
anno in meno ai 62 anni e fino
a 60 anni e del 2% per ogni
ulteriore anno in meno rispetto
PAG. 16 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
ai 60 anni di età. L’alternativa al
pensionamento con il massimo
dei contributi è la “pensione di
vecchiaia”. Come nella vecchia
disciplina (vigente fino al
31/12/2011, salvo le deroghe),
la pensione di vecchiaia si
consegue in presenza di un
minimo di contribuzione (20
anni) e di un’età non inferiore ,
a regime, ai 66 anni. Età peraltro
che resta comunque soggetta
agli adeguamenti alla speranza
di vita, nonché a una clausola di
salvaguardia la quale stabilisce
l’elevazione a 67 anni a partire
dal 1° gennaio 2021, qualora
questo limite non fosse raggiunto
naturalmente per effetto dei
periodici adeguamenti statistici.
Altra novità della riforma Fornero,
a proposito della pensione di
vecchiaia, si chiama “flessibilità
incentivata”che si sostanzia
in un meccanismo premiale a
favore di chi ritardi l’accesso alla
pensione, rispetto all’età minima
prestabilita per legge e fino a 70
anni. Anche il limite dei 70 anni
è soggetto all’adeguamento alla
speranza di vita per cui dal 1°
gennaio 2013 si potrà lavorare
fino a 70 anni e 3 mesi. La
revisione del requisito dell’età
ha decretato definitivamente
l’abrogazione delle finestre di
pensionamento; pertanto dal
1° gennaio 2012 la pensione
decorrerà dal mese successivo
a quello di maturazione dei
requisiti per il diritto.
Per quanto riguarda, infine,
la “perequazione automatica”
(si chiama così il vecchio
automatismo della scala mobile
in virtù del quale gli importi delle
pensioni vengono adeguati
all’aumento del costo della
vita calcolato sulla base degli
indici istat), è prevista una
perequazione delle pensioni
ridotta per il biennio 2012/2013;
riceveranno la rivalutazione
dell’Istat, infatti, soltanto le
pensioni d’importo fino a 1.405
euro.
PAG. 17 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
scrive
Claudio Milocco
La valutazione dei rischi nell’azienda
La valutazione dei rischi
nell’impresa
in
relazione
all’attività svolta è senza dubbio
il primo atto che il datore di
lavoro deve effettuare.
Oggetto della valutazione
La valutazione dei rischi
deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età,
alla provenienza da altri Paesi
e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso
cui viene resa la prestazione di
lavoro.
La valutazione dello stess
lavoro-correlato di cui al comma
1 dell’art. 28 del Testo Unico
della sicurezza sul lavoro è
effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera m-quater, e
il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche
in difetto di tale elaborazione, a
far data dal 1° agosto 2010.
Il documento redatto a
conclusione della valutazione
può essere tenuto su supporto
informatico e, deve essere
munito, anche tramite le
procedure applicabili ai supporti
informatici, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione
del
documento
medesimo
da parte del datore di lavoro
nonché, ai soli fini della prova
della data, dalla sottoscrizione
del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione,
del
rappresentante
dei
lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove
nominato e contenere:
a) una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per
la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di
redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri
di
semplicità,
brevità
e
comprensibilità, in modo da
garantirne
la
completezza
e l’idoneità quale strumento
operativo
di
pianificazione
degli interventi aziendali e di
prevenzione;
Valutazione
rischi
b) l’indicazione delle misure
di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d)
l’individuazione
delle
procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbano
provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo
del
responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o
di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio;
f)
l’individuazione
delle
PAG. 18 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono
una
riconosciuta
capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata informazione ed addestramento.
Il contenuto del documento
deve altresì rispettare le
indicazioni
previste
dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute
nei successivi titoli del decreto
legislativo n. 81/2008.
In caso di costituzione di
nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione
dei rischi elaborando il relativo
documento entro 90 giorni
dalla data di inizio della propria
attività.
Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua
la valutazione ed elabora il
documento in collaborazione
con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ed
il medico competente, nei casi
di cui all’articolo 41 del D.Lgs.
n. 81/2008.
Tali attività sono realizzate
previa
consultazione
del
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
La valutazione dei rischi
deve essere immediatamente
rielaborata
in
occasione
di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione
del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la
necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere
aggiornate.
Nelle ipotesi appena descritte
il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato
nel termine di 30 giorni dalle
rispettive causali.
Il documento di valutazione
dei rischi deve essere custodito
presso l’unità produttiva alla
quale si riferisce la valutazione
dei rischi.
I datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f) del Testo
Unico della sicurezza sul lavoro.
Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di
lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione
dei rischi.
I datori di lavoro che occupano
fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell’elaborazione
di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni
predette.
Le procedure standardizzate
di cui al comma 6, anche
con riferimento alle aziende
che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV, sono
adottate nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 28.
Tali disposizioni non si
applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d),
f) e g) ossia aziende industriali
di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n.
334, e successive modificazioni,
soggette all’obbligo di notifica o
rapporto, ai sensi degli articoli
6 e 8 del medesimo decreto;
centrali termoelettriche; impianti
e installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni;
aziende per la fabbricazione ed
il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; industrie
estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura
pubbliche e private con oltre 50
lavoratori;
b) aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori
a rischi chimici, biologici,
da
atmosfere
esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano
nel campo di applicazione del
titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008 e cioè nel caso di
cantieri temporanei o mobili.
PAG. 19 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
scrive
Tommaso Siracusano
e Silvia Bradaschia
Trasferimento di azienda a fine anno
Fine anno coincide solitamente con il momento
scelto
dalle
aziende
per
effettuare i passaggi di vendita,
affitto, comodato, usufrutto,
incorporazione, fusione, cessione di contratto, ecc. Si tratta
di trasferimenti che vanno gestiti
con particolare attenzione ai limiti
per le assunzioni obbligatorie di
disabili, alla giurisprudenza in
materia di condotta antisindacale
per le imprese che occupano
oltre 15 dipendenti e ai termini di
presentazione delle dichiarazioni
e dei versamenti d’imposta.
Ricorre l’ipotesi del trasferimento di azienda quando,
in conseguenza di una vicenda
traslativa, muta il titolare del
complesso dei beni aziendali.
L’ordinamento prende in
considerazione il trasferimento di
azienda in funzione dell’esigenza
di apprestare una particolare
tutela ai lavoratori.
Tale tutela si estrinseca
fondamentalmente nel garantire
al lavoratore la continuità
del rapporto di lavoro alle
dipendenze del cessionario,
rafforzando (con la previsione
della
responsabilità solidale
del cedente e del cessionario),
la tutela dei crediti che il
lavoratore aveva al momento del
trasferimento dell’azienda.
In particolare, alla luce
dell’articolo 2112 cod. civ. come
modificato dall’art. 32 del D.Lgs.
n. 276/03, per trasferimento
di azienda si intende qualsiasi
operazione che comporti il
mutamento della titolarità di una
attività economica organizzata,
con o senza fini di lucro,
preesistente al trasferimento e
che con il trasferimento stesso
conserva la sua identità.
In quest’ultimo anno sono
intervenuti sulla materia sia un
interpello ministeriale, sia due
Pareri della Fondazione Studi
che fanno luce sulle assunzioni
obbligatorie,
sull’importanza
della consultazione sindacale
nei passaggi per le aziende più
grandi e sui dubbi in materia di
versamenti delle imposte.
Assunzioni obbligatorie e
calcolo dell’organico dopo il
trasferimento
Con la risposta ad interpello
n.30/11, il Ministero chiarisce
che il calcolo ai fini della quota
di riserva per le assunzioni
obbligatorie di cui alla legge
68/99, deve tenere conto
degli effetti sulla dimensione
aziendale che si siano verificati
a seguito di operazioni societarie
tipo il trasferimento, la fusione o
la cessione di ramo d’azienda.
Se il datore, a seguito di tale
operazione, supera la soglia
dei 15 dipendenti l’insorgenza
dell’obbligo di copertura della
quota di riserva, è collegata
alla prima nuova assunzione
(circolare n.4/00 e 41/00). La
determinazione della stessa
deve essere operata sul nuovo
organico aziendale derivante
dall’operazione e il lavoratore
disabile deve essere assunto
entro un anno dalla prima nuova
assunzione aggiuntiva rispetto
al numero dei lavoratori già in
Trasferimento
aziende
servizio.
Consultazione sindacale per
aziende con più di 15 dipendenti
Qualora il trasferimento di
azienda riguardi imprese con più
di 15 dipendenti, la legge (art. 47
della legge n. 428/90 modificato
dall’art. 1 del D.Lgs. n. 18/01)
prevede una speciale procedura
nell’ambito della quale sono
chiamate ad interloquire anche
le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
In tale ipotesi infatti, il
cedente e il cessionario 25 giorni
prima che si perfezioni l’atto di
cessione o l’obbligo di procedere alla cessione, debbono
fare una comunicazione alle rappresentanze sindacali
aziendali delle unità produttive
interessate al trasferimento ed ai
sindacati di categoria che hanno
stipulato il contratto collettivo
applicato alle imprese oggetto
dell’operazione. Qualora non vi
siano rappresentanze sindacali
aziendali la comunicazione dovrà
essere fatta alle organizzazioni
sindacali più rappresentative.
La Fondazione Studi del
Consiglio nazionale dell’Ordine
è intervenuta sulla specifica
PAG. 20 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
FOCUS
materia con il Parere n.22/11
esaminando la giurisprudenza
per verificare se la violazione
degli obblighi di consultazione
influisca o meno sulla vicenda
traslativa.
La soluzione prevalente in
giurisprudenza è nel senso che
la violazione degli obblighi di
consultazione non influisce sulla
validità della vicenda traslativa.
Viceversa, un orientamento
minoritario di merito ravvisa
nella procedura un requisito
di validità del trasferimento, la
cui violazione darebbe luogo
alla nullità del trasferimento
medesimo.
Dichiarazione dei redditi,
versamenti e data di effetto della
trasformazione
Con il Parere n. 20/11 la
Fondazione
Studi
prende
in esame il caso di una
trasformazione di una snc in srl
per elencare gli adempimenti in
termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi e dei
versamenti d’imposta.
I termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi e
della dichiarazione Irap seguono
le regole ordinarie:
- la snc dovrà presentarle
entro la fine del nono mese
successivo alla data di effetto
della trasformazione;
- la srl dovrà presentare il modello
Unico e il modello Irap entro la
fine del nono mese successivo
alla chiusura dell’esercizio.
Se il versamento delle
imposte sui redditi non pone
particolari problemi, notevole
incertezza si è creata, invece,
per il versamento Irap. Si
rimanda, pertanto, alla lettura
completa del Parere n.20/11. sia
per la valutazione del caso, sia
per l’esame degli esempi in esso
contenuti.
Cessione dell’azienda ricevuta in eredità
Con il Parere n. 6/11,
invece, la Fondazione Studi si
esprime dando risposta ad un
quesito in merito alla cessione
d’azienda ricevuta in eredità
esaminando un caso concreto e
gli aspetti tecnici dell’operazione
(partita Iva, vendita dei beni,
assoggettamento a Iva, plusvalenze e tassazione anche
legata all’eredità).
PAG. 21 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
QUESITI
a cura di
Paola Diana Onder
Coordinatrice Centro Studi
Nazionale Ancl
Nel caso di autovettura di cilindrata
superiore ai limiti di 20 CV diesel
l'esenzione contributiva e Irpef
in capo all'amministratore
opera sull'intero rimborso?
QUESITO
All'amministratore che fa uso della propria autovettura per trasferte fuori ambito comunale viene
riconosciuto il rimborso chilometrico sulla base di specifica nota mensile dei percorsi-incarichi e
distanze, applicando le tariffe ACI proprie dell'autovettura. L'intero rimborso chilometrico viene
escluso da contribuzione e tassazione Irpef in capo all'amministratore. Il dubbio in proposito è
il seguente: nel caso di autovettura di cilindrata superiore ai limiti di 20 CV diesel l'esenzione
contributiva e Irpef in capo all'amministratore opera sull'intero rimborso o solo sulla parte fino al
limite dei 20CV fiscali?
Soluzione proposta. 1. In capo all'amministratore opera la totale esenzione contributiva fiscale
sul rimborso chilometrico effettivamente corrisposto; 2. la società porterà in detrazione solo la
parte fino ai limiti di legge sopra indicati (corrispondente 20 CV fiscali diesel).
RISPOSTA
Esperto:
Giammaria Monticelli
Si concorda con la soluzione proposta,
ovviamente per le sole trasferte fuori ambito
comunale.
Infatti, se il dipendente o il titolare di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa sia
stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di
PAG. 22 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere
utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. (art. 96
3° comma TUIR). Questa limitazione riguarda le
aziende.
QUESITI
Per quanto riguarda la determinazione di
reddito di lavoro dipendente, è stato invece
previsto che:
“Le indennità o i rimborsi di spese per le
trasferte nell’ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate
da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito.” ( art. 51 comma 5 TUIR).
Pagamento di riposi orari
per allattamento e donazione sangue,
bisogna tenere conto della lordizzazione?
QUESITO
In caso di pagamento di riposi orari per allattamento bisogna tenere conto della lordizzazione, così
da pagare al dipendente il 100% della retribuzione, altrimenti percepisce una somma superiore a chi
sta al lavoro, posto che sui riposi non paga i contributi a suo carico? Lo stesso dicasi per la donazione
sangue. Soluzione proposta. È corretto applicare la lordizzazione
RISPOSTA
Esperto:
Cristiana Michieli
Il meccanismo della lordizzazione interviene
quando il datore di lavoro, per espressa previsione
contrattuale, debba integrare il trattamento
economico erogato dagli istituti previdenziali ed
assistenziali. Come riportato nella domanda, questa
operazione viene eseguita affinchè il lavoratore
non risulti avere una retribuzione maggiore rispetto
a quella normalmente percepita, per il solo fatto
che quanto corrisposto dall’INPS non è soggetto a
contribuzione. Tuttavia, nel caso dei riposi giornalieri
per allattamento, l’indennità erogata dall’INPS è pari
all’intero ammontare della retribuzione, maggiorata
dell’incidenza dei ratei ultramensili; quindi, il datore
di lavoro non interviene con un’integrazione della
retribuzione sull’indennità INPS, ma si limita
semplicemente ad erogare la suddetta indennità,
ponendola poi a conguaglio nel pagamento dei
contributi. Per questo motivo, il datore di lavoro non
opererà alcun tipo di lordizzazione sulle somme
anticipate al dipendente per conto dell’Istituto. Le
medesime considerazioni valgono anche per le
giornate di riposo che spettano ai lavoratori che
donano il proprio sangue.
PAG. 23 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
QUESITI
L'imponibile ai fini Inail per il pagamento
dei premi sulle retribuzioni dei lavoratori
a chiamata segue il trattamento
previsto per i lavoratori part-time?
QUESITO
L'imponibile ai fini Inail per il pagamento dei premi sulle retribuzioni dei lavoratori a chiamata segue il
trattamento previsto per i lavoratori part-time (retribuzione tabellare) o si devono prendere a riferimento tutti
gli emolumenti che costituiscono imponibile ai fini Inps?
Soluzione proposta. Al contrario di quanto calcolato dalla maggior parte dei software paghe, propendo
per la seconda ipotesi.
RISPOSTA
Esperto:
Giovambattista Vavalà
L’art. 38, comma 2, del d.lgs. 276/2003,
dispone che “il trattamento economico, normativo
e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l’importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa”; ciò implica
che, ai fini degli adempimenti previdenziali, si
devono applicare le ordinarie previsioni dettate per
la generalità dei lavoratori del settore di attività nel
quale il lavoratore intermittente viene impiegato e,
in particolare, le disposizioni in materia di minimale
contrattuale e giornaliero (art. 1, comma 1, Legge
n. 389/1989 e all’art. 7, comma 1, secondo periodo,
Legge n. n. 638/1983), a parità di orario di lavoro
svolto.
La circolare Inps n. 17/2006 precisa che,
nel caso in cui la durata dell’attività svolta sia
inferiore a quella contrattualmente prevista per la
generalità dei lavoratori della stessa qualifica, il
riproporzionamento si effettua dividendo l’importo
della retribuzione di riferimento (art. 1, comma 1,
L. 389/1989 e art. 7, comma 1, L. 638/1983) per le
ore di lavoro corrispondenti nello stesso periodo: il
valore retributivo orario così ottenuto costituisce un
mero parametro di calcolo, che dovrà essere poi
moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte
dal lavoratore, al fine di individuare la retribuzione
di riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi
previdenziali.
Stesso criterio vale per la determinazione della
retribuzione imponibile ai fini Inail, atteso che il
lavoro intermittente, sebbene possa spesso dar
luogo a prestazioni ridotte nel corso della giornata,
della settimana, del mese e dell’anno, non è in
alcun modo da considerare ed equiparare ad un
contratto part time.
Ciò è peraltro confermato dalla nota Inail n.
PAG. 24 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
2923/2005, secondo cui l’obbligo assicurativo
per il personale assunto con contratto di lavoro
intermittente va assolto secondo le consuete forme
previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro. In particolare, il premio deve essere
calcolato tenendo conto sia della retribuzione
QUESITI
erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto
eventualmente corrisposto a titolo di indennità
di disponibilità tra una chiamata e l’altra: nessun
riferimento si rinviene rispetto all’applicazione della
normativa sulla determinazione della retribuzione
imponibile Inail per i lavoratori a tempo parziale
(art. 9, comma 3, d.lgs. 276/2003).
In assenza di ulteriori accordi aziendali,
quando spetterebbe l'indennità
di mensa? A quali condizioni?
QUESITO
In assenza di ulteriori accordi aziendali, quando spetterebbe l'indennità di mensa? A quali condizioni?
Soluzione proposta. Per turni superiori a x ore lavorative e/o con orario spezzettato, appunto per la
pausa pranzo, e/o per turni che finiscono oltre le ore 13,00.
RISPOSTA
Esperto:
Paola Maschietto
Il contatto di settore vigente regola l’istituto della
mensa escludendo, a priori, che possa essere
erogata a tale titolo un’indennità sostitutiva.
L’art. 68 del contratto per il personale
dipendente dalle strutture sanitarie associate
AIOP, ARIS E FDG stabilisce che:
1. qualora usufruisca del pasto fornito dalla
Struttura, il dipendente deve contribuire con
una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto;
2. è’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con
più di 160 dipendenti di istituire il servizio di
mensa (fatte salve le situazioni già esistenti);
PAG. 25 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
QUESITI
3. nelle strutture sanitarie dove i servizi
prevedano particolari articolazioni di orario, il
datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio
della mensa anche con modalità sostitutive
(buono pasto, cestino da consumare in luogo
idoneo, ecc...);
4. non debbono essere previste indennità
monetizzabili;
5. non può usufruire di detto servizio il
personale che non si trovi in servizio;
6. il pasto deve essere consumato al di fuori
dell’orario di lavoro.
Regolamentare,
in
modo
puntuale,
con
contrattazione
integrativa
aziendale
(contrattazione di prossimità) quanto già previsto
dal CCNL. A mio parere, preliminarmente,
dovranno essere individuati nel testo dell’accordo:
- requisiti per il diritto ad usufruire del servizio
di mensa nei vari turni di lavoro (orario minimo ed
impegno giornaliero);
- i limiti orari dell’interruzione del lavoro che
danno diritto ad usufruire del servizio di mensa;
- stabilire i termini della timbratura per i
controlli, di entrata ed uscita, in tale intervallo;
- il tipo di organizzazione scelto per il servizio di
mensa (già contrattualmente previsto trattandosi
di un’azienda con 200 dipendenti).
Per le mense aziendali non opera il limite di
deducibilità di euro 5,29. E’ ininfluente che i datori
di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella
mensa predisposta sul luogo del lavoro, ovvero
attraverso i Buoni Pasto utilizzabili presso mense
aziendali altrui o interaziendali in genere.
Possibile anche la fornitura di pasti su vassoi
presso l’azienda ospedaliera, o tramite servizi
convenzionati di mensa diffusa a mezzo di
card elettroniche, personalizzate e tracciate,
o tramite distributori automatici in azienda.
Per evitare il limite di deducibilità di euro 5,29,
tipico del buono pasto o ticket restaurant, è
necessario che si configuri un vero servizio di
mensa per dipendenti e assimilati, possibile
anche con apposite convenzioni o appalti
stipulati tra datore di lavoro e pubblici esercizi
muniti di apposita licenza, con spazi e locali
destinati a fungere da mensa esterna per le
imprese.
Eventuale previsione di buoni pasto
sostitutivi sono invece esenti da oneri fiscali e
previdenziali solo fino a euro 5,29. Ovviamente
il superamento della quota di 5,29 euro al
giorno comporta l’assoggettamento in busta
paga di ritenute proporzionali e di contributi
per la differenza attribuita. L’adozione dei
Buoni Pasto deve caratterizzarsi con requisiti
omogenei all’utilizzo di una mensa. Detti
Buoni, oltre a non essere spendibili come
denaro liquido, non devono essere cumulabili,
commerciabili o convertibili in denaro ma
devono essere debitamente datati, sottoscritti e
rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative
direttamente collegate al turno dell’attività
lavorativa.
PAG. 26 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
QUESITI
Società in nome collettivo artigiana,
quale il trattamento fiscale
e previdenziale se i soci intendono
percepire compenso per l'opera prestata?
QUESITO
Una società in nome collettivo artigiana è composta da tre soci. I soci intendono percepire euro
1000 mensili per ciascuno a titolo di compenso per l'opera prestata. Quale è il trattamento fiscale e
previdenziale?
Soluzione proposta. La società farà un verbale di assemblea nel quale si fisserà l'importo da
corrispondere ai soci, e considererà quanto percepito come riparto degli utili futuri.
RISPOSTA
Esperto:
Chiara Giovannini
Dalla formulazione del quesito non è chiarissimo
se si tratti di un compenso agli amministratori o di
anticipazione riparto utili.
Partendo dall’ipotesi prospettata dalla soluzione
proposta dal collega (le somme prelevate dai soci
si qualificano come acconto su utili futuri) si ritiene
che nulla sia da fare se non procedere al prelievo
mensile delle somme concordate stando bene
attenti a non prelevare più di quanto si presuma
di realizzare a titolo di utile. La tassazione sarà poi
assolta nelle ordinarie forme previste per le società
di persone.
Sembra invece più corretto pensare all’ipotesi
di compenso mensile agli amministratori. Gli
amministratori possono avere o no diritto a un
compenso a seconda che la loro nomina sia stata
fatta con l’atto costitutivo o con atto separato. nel
primo caso, fatta salva ogni espressa disposizione
contraria, l’amministratore non ha diritto ad alcun
compenso. se la nomina è avvenuta con atto
separato, facendo riferimento all’art. 1709 del
codice civile, si applicano le norme sul mandato
e l’incarico si presume oneroso, salvo espressa
pattuizione contraria. L’art. 1709, infatti, contiene
una "presunzione di onerosità" che può essere
superata se l’atto di nomina (contratto sociale
o atto successivo) contiene una valida clausola
che prevede espressamente lo svolgimento in
maniera gratuita dell’incarico di amministratore
oppure prevede che l’incarico attribuito al socio
amministratore è stato tenuto in considerazione
attribuendo una quota più elevata di partecipazione
agli utili.
Una volta determinato il compenso, si procede
alla liquidazione dello stesso nella stessa
forma prevista per le collaborazioni coordinate
e continuative, assoggettando, ovviamente,
l’imponibile previdenziale all’aliquota più favorevole
del 17% essendo lo stesso socio iscritto alla
gestione obbligatoria artigiani. Dal punto di vista
fiscale si procede con l’ordinaria tassazione prevsita
per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
PAG. 27 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
lettera
Riceviamo e pubblichiamo:
“La difesa delle professioni ordinistiche”
Egregio Presidente,
il Suo impegno a difesa delle
professioni ordinistiche è stato
encomiabile
e
formalmente
di indubbio successo. Preme
tuttavia ricordarLe come di fatto il
fenomeno “dell’impresizzazione”
(mi consenta questo orrendo
termine) delle professioni liberali
sia ormai in atto da tempo e non
a causa di improvvidi quanto
maldestri “assalti alla diligenza”.
Se analizziamo la nostra
professione ci possiamo rendere
conto come oggi (crisi economica
a parte) la maggiore barriera
di accesso per i giovani non è
data dall’esame di stato, quanto
dalla necessità di un capitale
iniziale
indispensabile
per
poter acquisire quegli strumenti
materiali (hardware e software)
ormai imprescindibili per svolgere
l’attività.
Gli
adempimenti
che
vengono richiesti sono talmente
numerosi che solo una perfetta
organizzazione
dell’attività
(rectius fattori produttivi) ne
consente la realizzazione; se
non vado errato l’elemento
che distingue da un punto di
vista economico e giuridico il
lavoratore autonomo (art. 2222
c.c.) dall’imprenditore (art. 2082
c.c.) è appunto l’organizzazione
(art. 2555 c.c.).
Ormai di liberale abbiamo
poco o niente in quanto
l’organizzazione del nostro lavoro
è dettata dalle esigenze e dalla
volontà della P.A;. la burocrazia
informatica ogni giorno ci sta
travolgendo sempre più, assetata
com’è di dati, con richieste
assurde che ci impongono di
dover pensare ed agire come veri
e propri “imprenditori”.
A questo proposito Le faccio
alcuni esempi, sapendo di non
dirLe nulla di nuovo, di ciò con
il quale dobbiamo confrontarci
quotidianamente.
Partiamo
dal
progetto
UNIEMENS, sicuramente una
delle riforme più frustranti per la
nostra categoria, forse sono io
incapace ma Lei è certa che i dati
che invia mensilmente all’INPS
con il famigerato file XML siano
esatti? ha la capacità ed il tempo
per poter verificare, rigo per rigo,
quanto contenuto nel file? Io no.
Non sono un informatico, e
l’informatica in quanto tale non
mi suscita nessuna passione. Ho
sempre concepito il mio lavoro
come un’attività prettamente
giuridica ed oggi passo gran parte
del mio tempo a scontrarmi con
java, file XML, comunica, entratel,
ecc., peccato che per accedere
alla professione necessiti una
laurea
giuridico-economica
e non una in informatica. Ma
questa evidentemente è una mia
mancanza.
Egregio Presidente, ha provato
ad effettuare una qualsiasi
regolarizzazione contributiva, sia
essa dovuta ad una reintegra, ad
una conciliazione monocratica,
o semplicemente alla correzione
di un errore? E’ semplicemente
allucinante.
La verità è che oggi siamo
totalmente
dipendenti
dalle
software house; questa è la
professionalità che ci siamo
conquistati grazie a questa
miriade di assurdi adempimenti.
Invece di spendere milioni di
euro in questo progetto sarebbe
bastato ripensare e semplificare
il sistema previdenziale; ma ci
si è domandati quanto costa,
in termini di adempimenti e di
denaro, alla società garantire
(forse) euro 0,00001 in più al
mese di pensione ad un cittadino
maturata
sulle
contribuzioni
figurative?
Un
esempio:
per
una
supposta differenza evidenziata
dal sistema informatico INPS di
quattro euro su un imponibile
annuo di un lavoratore sono stato
chiamato cinque volte dalla sede
INPS e dopo due incontri con
l’impiegato addetto non siamo
riusciti a comprendere il perché
di tale differenza. Risultato: una
correzione non conforme ai dati
del LUL e un costo enorme per la
società in proporzione ai benefici
ottenuti.
Capisco che il Consulenti
del Lavoro siano l’ultimo dei
pensieri del legislatore, però
riterrei importante far presente
all’opinione pubblica e soprattutto
ai politici come fra gli elementi
che frenano lo sviluppo, e
l’occupazione ci siano in gran
parte anche le assurde pretese
burocratiche imposte dalla P.A..
Le racconto un aneddoto che
rende l’idea.
Si presenta da me un
PAG. 28 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
lettera
potenziale cliente, evidentemente
“insano di mente”, che dopo aver
superato le forche caudine di
comunica, SUAP ecc., intende
assumere un lavoratore. Non
ne vuole sapere di apprendisti,
progetti formativi, formazione
esterna, libretto formativo ecc. e
decide di assumere un operaio
(meno male penso fra me e me).
Procedo
all’assunzione.
Questo operaio si iscrive subito
al sindacato, destina il TFR
ad un fondo complementare,
acquista l’auto a mezzo di una
cessione del quinto, è divorziato
ed il coniuge richiede gli assegni
nucleo familiare, subisce un
pignoramento dell’ex coniuge e su
tali somme deve pure effettuare
la ritenuta di acconto, deve
essere iscritto all’ente bilaterale
e al fondo sanitario. Come a Lei
ben noto tutti questi adempimenti
gravano sul datore di lavoro, il
quale, ovviamente, ha preferito
licenziare il lavoratore.
Ecco ciò che frena lo sviluppo,
ecco ciò che limita la crescita.
Signor
Presidente
da
Collega sa perfettamente che la
strada maestra per recuperare
efficienza e competitività sta
nella semplificazione, si ricorda
il famigerato 740 “lunare” (così
definito, nell’anno del Signore
1992, dall’allora Presidente della
Repubblica) il modello attuale
in confronto è “extrasolare” (nel
senso che è al di fuori del sistema
solare) tanto è complesso.
Si prenda come esempio il
modello degli studi di settore,
la cui ideazione, elaborazione
e manutenzione sono costati
e costano milioni di euro ai
cittadini italiani, la compilazione
è talmente complessa che dubito
fortemente esista qualcuno che
possa essere certo di averlo
correttamente compilato.
E che dire poi della famigerata
“impresa in un giorno” tanto cara
ai politici che per attuarla hanno
creduto alle promesse delle
società d’informatica ed hanno
“creato” quel mostro di comunica?
Fino a poco tempo fa un
cittadino, poniamo laureato in
economia che voleva iniziare
l’attività,
ad
esempio,
di
promotore finanziario poteva
farlo autonomamente compilando
un modulo alla CCIAA ed uno
all’Agenzia dell’Entrate. Oggi
deve possedere necessariamente
un computer collegato ad internet
(gli abbonamenti si pagano)
deve scaricare almeno due
programmi, acquistare (altro
denaro) una chiave per la firma
digitale ed essere dotato di carta
di credito con cui caricare il
conto Telemaco, senza peraltro
poter sapere preventivamente
a quanto ammonteranno i
vari diritti, imparare ad usare
i programmi, avere la PEC e
forse in una settimana riesce
ad avere conferma del buon
esito della pratica. Questa è
la semplificazione, questa è
l’impresa in un giorno! Altrimenti
deve pagare qualcuno che faccia
tutto questo.
Ha provato Signor Presidente
ad usare comunica? Immagino
di si e quindi sa di che cosa sto
parlando.
E degli avvisi bonari sui modelli
770 dovuti all’assurda ideazione e
gestione delle addizionali (Dio ci
salvi da questo federalismo) ne
vogliamo parlare?
Signor Presidente, questi
sono solo alcuni banali esempi
di quello che la P.A. chiede
quotidianamente ad un cittadino
richieste che, oltre a frenare lo
sviluppo drenano una quantità
enorme di risorse alla collettività
(basti pensare che INPS, INAIL,
Agenzia Entrate, Provincia ecc.
hanno tutti un fornitore di servizi
informatici differente che ha
ideato piattaforme informatiche
differenti).
So che le possibilità di
combattere
contro
questi
fenomeni sono scarse però Le
chiedo di far sentire veramente la
voce liberale dei professionisti, Le
chiedo di far presente ai cittadini
queste cose, Le chiedo di porsi
come elemento critico, Le chiedo
semplicemente parlare con il
linguaggio del Professionista,
che non dovrebbe essere servo
e schiavo di nessuno, ai cittadini
per far capire che lo sviluppo non
è messo a rischio dall’esistenza
dell’art. 33 della Costituzione, che
per inciso potrebbe pure essere
abolito, ma dai capricci di una
P.A. volta solamente a tutelare e
giustificare se stessa.
L’intervento a difesa delle
professioni ordinistiche è stato
descritto da tutti i mass media e
percepito dalla maggioranza dei
cittadini come un’azione di casta,
diretta solamente a tutelare i
propri interessi. Occorre spiegare
all’opinione pubblica che non è
così, che i professionisti non hanno
paura di confrontarsi con altri
portatori di professionalità e che
quotidianamente, nel loro piccolo,
lottano contro l’industrializzazione
della vita, voluta da quei poteri
forti (leggi grande capitale) che
ormai si sono legati a doppio
filo con la politica e la pubblica
amministrazione.
La battaglia per la nostra
sopravvivenza si consumerà su
questi temi.
Il capitale si combatte solo e
soltanto affermando la propria
libertà da esso e lottando per avere
una società in cui sia possibile
effettuare gli adempimenti senza
la necessità di una complessa
struttura organizzativa. E chi fra
noi vede in questi adempimenti la
garanzia della professione ha una
visione miope di corto periodo
volta a salvaguardare i particolari
interessi contingenti e non a
tutelare quelli collettivi futuri.
In gioco non c’è soltanto
la sopravvivenza della nostra
professione o delle altre, in gioco
c’è il futuro della nostra società e
ciò che si intravede non è certo
bello.
lettera firmata
PAG. 29 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
news
Italia Oggi, abbonamenti per il 2012
Secondo convenzione, disponibili sia postali che on line
Ai Colleghi Consiglieri Nazionali
A.N.C.L. S.U.
Ai Colleghi Presidenti i
Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.
Ai Colleghi Presidenti le
Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.
Roma, 09 gennaio 2012
Convenzione “ITALIA OGGI”
anno 2012
La pagina di Italia Oggi
a cura dell’A.N.C.L. S.U. è
una tradizione consolidata da
ormai 16 anni che, tramite un
quotidiano a grande diffusione,
ci consente di dialogare con le
altre professioni, le forze sociali,
la pubblica amministrazione e il
mondo politico. Anche attraverso
la pagina settimanale, l’Ancl
rafforza la propria visibilità e ha
modo di rendere note le proprie
posizioni sugli eventi attinenti la
nostra professione: il notevole
incremento di presenze registrato
nelle maggiori rassegne stampa
di Enti ed Istituzioni, dimostra
l’utilità indiscussa della nostra
presenza sul quotidiano.
L’accordo con l’editore, che
ringraziamo ancora una volta
per l’opportunità, non ha costi
per l’A.N.C.L. S.U., prevede però
l’impegno a sottoscrivere almeno
350 abbonamenti.
Questa segreteria ritiene di
dare la possibilità ai colleghi di
usufruire dell’abbonamento a
costo ridotto.
Ricordiamo che, per fruire
della suddetta agevolazione
tariffaria, è indispensabile che
l’abbonamento sia sottoscritto o
rinnovato esclusivamente per il
tramite della segreteria A.N.C.L.
S.U. di Roma (allegato: scheda
abbonamento).
La tariffa scontata sarà
applicata ai soli soci A.N.C.L.
S.U. in regola con le quote fino ad
esaurimento dei 350 abbonamenti
disponibili.
Da quest’anno sono disponibili:
- 175 abbonamenti postali
- 175 abbonamenti on-line.
Un particolare ringraziamento
ai colleghi che consentono la
regolare uscita settimanale della
pagina di Italia Oggi.
Mi auguro di poter contare sul
loro rinnovato impegno ma anche
sull’apporto di altri autori.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Francesco Longobardi
Sul sito anclsu.com disponibile
la scheda di abbonamento.
Web tv, come inviare i propri contributi
È on line da alcune settimane
la nuova web tv dell'Associazione
Nazionale Consulenti del Lavoro.
Per inviare propri contributi o
richiedere la presenza delle
telecamere della web tv ad
eventi ed iniziative, è sufficiente
contattare
la
redazione
all'indirizzo redazione@anclsu.
com.
Tutti i video della web tv
Ancl sono consultabili sul sito
www.anclsu.tv.
PAG. 30 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
news
scrive
Renzo La Costa
Il reintegro è un'anomalia italiana?
è vero il contrario
Che il mercato del lavoro italiano possa essere
considerato
ingessato,
o
troppo spesso disciplinato da
particolarità e procedure che
non trovano analogie con gli
altri sistemi europei, può essere
reale: ma che il diritto al reintegro
nel posto di lavoro a seguito di
licenziamento illegittimo sia una
anomalia solo italiana, davvero
non è sostenibile.
Di seguito, pillole di sistemi
normativi dei alcuni altri stati
membri.
Austria
Quando una persona è
licenziata
ingiustamente,
il
datore di lavoro è obbligato
a reintegrarla e a pagare un
risarcimento. Questo rimborso
comprende la liquidazione e una
somma uguale allo stipendio
che avrebbe dovuto essere
percepito nel periodo tra il
licenziamento e la conclusione
legale del caso.
Belgio
In questo Paese invece
non esiste per il lavoratore il
diritto al reintegro, ma solo un
risarcimento, che comprende
il periodo di preavviso e un
rimborso danni pari a sei
mensilità.
Danimarca
La legge danese ammette l’ordine di reintegro del
lavoratore licenziato ingiustamente e stabilisce un
risarcimento pari a un anno di
retribuzione.
Finlandia
Il reintegro sul posto di
lavoro è ammesso ma non
può essere imposto per legge.
Nel caso in cui il lavoratore sia
stato licenziato ingiustamente,
è risarcito con una somma che
oscilla da tre a venti mensilità.
Una misura particolare poi,
prevede il diritto del lavoratore
alla formazione per mantenere
la professionalità.
Francia
Come in Finlandia, l'ordine
di reintegro è ammesso ma non
può essere imposto. La somma
del risarcimento per il lavoratore
va da un minimo di 6 mensilità a
oltre 24. In alcuni casi è prevista
anche un’indennità che varia in
base al danno subito.
Germania
In questo Paese è previsto
che il datore di lavoro reintegri
il
lavoratore
licenziato
ingiustamente. In alternativa
il datore di lavoro, spiegando
le
ragioni
che
rendono
impraticabile
il
reintegro,
deve risarcire il lavoratore
con un’indennità da 12 a 18
mensilità in base all'anzianità
di lavoro. Il giudice può stabilire
anche una quota aggiuntiva.
Il lavoratore poi ha diritto a
prestare la sua attività durante
la vertenza giudiziaria.
Grecia
Anche in questo paese è
ammesso l'ordine di reintegro.
Il risarcimento per il lavoratore
inoltre è un’indennità per
il periodo tra la data del
licenziamento e la decisione del
giudice.
Paesi Bassi
In Olanda invece il datore
di lavoro può scegliere se
reintegrare il lavoratore, o in
alternativa, versargli un'indennità.
Portogallo
Reintegrare
il
lavoratore
PAG. 31 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
news
licenziato
ingiustamente
è
obbligatorio per il datore di
lavoro. Il dipendente però può
scegliere tra il reintegro e il
pagamento
delle
mensilità
arretrate, o un'indennità pari a
una mensilità per ogni anno di
servizio.
Regno Unito
Nessun diritto di reintegro.
Il
risarcimento
prevede:
un rimborso base pari a
6600 sterline, un importo
compensatorio di 12 mila
sterline
ed
eventualmente
degli importi speciali. L'unico
caso in cui è ammessa il
reintegro del lavoratore è quella
di licenziamento per "motivo
illecito", come la discriminazione
per motivi politici o razziali.
Spagna
La legge spagnola ammette
l'ordine di reintegro. Il datore
di lavoro però può opporsi con
un rifiuto motivato. In questo
caso verserà al lavoratore
un'indennità pari a 45 giornate
lavorative per ogni anno di
anzianità, più gli arretrati. E'
prevista inoltre un’indennità per
la mancata reintegrazione.
Svezia
Il licenziamento può avvenire
solo per grave disobbedienza o
per ristrutturazione dell'azienda.
Il giudice può imporre il reintegro
o il risarcimento dei danni più
le retribuzioni maturate dal
momento del licenziamento
fino al termine della sentenza.
Se il datore di lavoro nega il
reintegro deve corrispondere
un'indennità che va da 16 a 48
mensilità.
Svizzera
In questo Paese infine non
esiste il diritto di reintegro, ma
solo un risarcimento pari a
un’indennità limitata al periodo
di preavviso, oppure dal giorno
del licenziamento a quello della
sentenza, con un limite di sei
mensilità.
con il patrocinio di:
A.N.C.L.ÊNazionaleÊ
SindacatoÊUnitario
info
CentroÊStudiÊNazionaleÊAnclÊs.u.
inÊcollaborazioneÊconÊ
PerÊchiarimentiÊsonoÊaÊ
disposizione:
SegreteriaÊ-ÊUnioneÊ
provincialeÊANCLÊ-ÊVicenza
0444Ê547099
A.N.C.L.Ê
SegreteriaÊnazionaleÊANCLÊ
Roma
tel.Ê06-5415742
organizzanoÊunÊincontroÊ
diÊapprofondimentoÊsulÊtema
UnioneÊProvincialeÊdiÊVicenza
Vicenza - 20 gennaio 2012 ore 14.00
Sala convegni Hotel VIEST (uscita autostrada est Vicenza)
programma
14.00ÊREGISTRAZIONEÊPARTECIPANTI
14.30ÊAPERTURAÊLAVORIÊEÊSALUTI
MAURIZIOÊFACCIN
PresidenteÊUnioneÊProvincialeÊANCLÊS.U.Ê
Vicenza
FRANCESCOÊLONGOBARDI
PresidenteÊNazionaleÊANCLÊ-ÊS.U.
PAOLAÊDIANAÊONDER
CoordinatoreÊCentroÊStudiÊANCLÊ-ÊS.U.
ComponenteÊC.d.A.ÊFondazioneÊStudiÊ
DOTT.ÊGIOVAMBATTISTAÊVAVALË
ConsulenteÊdelÊLavoroÊinÊReggioÊCalabria
collaboratoreÊdelÊCentroÊStudiÊNazionaleÊAnclÊS.U.
LAVOROÊINTERMITTENTE:
naturaÊdelÊrapportoÊdiÊlavoro,ÊpresuppostiÊ
normativi,ÊprofiliÊdiÊcriticitˆ,ÊaccertamentiÊispettivi
FORMULARIO
SPAZIOÊRISERVATOÊAIÊQUESITIÊDEIÊ
PARTECIPANTI
18.30ÊCHIUSURAÊDEIÊLAVORI
NelÊcorsoÊdeiÊlavoriÊinterverrˆÊilÊDr.ÊGILBERTOÊIANNONEÊdiÊTECSIALÊperÊunaÊbreveÊillustrazioneÊdeiÊ
serviziÊpropostiÊdallÕazienda.
DESTINATARI:
ProfessionistiÊinÊaereaÊlavoroÊ-ÊPraticantiÊeÊpersonaleÊdiÊStudioÊ-ÊResponsabileÊdelÊpersonale
ILÊCONVEGNOÊéÊVALIDOÊPERÊLAÊFORMAZIONEÊCONTINUAÊOBBLIGATORIA
con il patrocinio di:
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI
A.N.C.L.ÊS.U.Ê
AssociazioneÊNazionale
ConsulentiÊdelÊLavoro
info
A.N.C.L.ÊS.U.Ê
PerÊchiarimentiÊsonoÊaÊ
disposizione:
SegreteriaÊ-ÊUnioneÊ
provincialeÊANCLÊ-ÊBari
tel.Ê080Ê5562044
SegreteriaÊCentroÊStudiÊ
NazionaleÊANCLÊ-ÊRoma
tel.Ê06-5415521Ê(pomeriggio)
UnioneÊProvincialeÊdiÊBari
inÊcollaborazioneÊconÊ
ConsiglioÊRegionaleÊANCLÊPuglia
organizzanoÊunÊincontroÊ
diÊapprofondimentoÊsulÊtema
Bari, 26 gennaio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.30
programma
Sala congressi presso Hotel PALACE Via F. Lombardi,13 - BARI
14.00ÊREGISTRAZIONEÊPARTECIPANTI
14.30ÊAPERTURAÊLAVORIÊEÊSALUTI
PAOLAÊDIANAÊONDER
CoordinatoreÊCentroÊStudiÊNazionaleÊANCL-S.U.
LEONARDOÊPASCAZIO
PresidenteÊProvincialeÊAnclÊdiÊBari
ModeraÊiÊlavori:ÊLEONARDOÊPASCAZIO
ComponenteÊGiuntaÊConfprofessioniÊ-Ê
ResponsabileÊAreaÊEconomicaÊeÊLavoro
FRANCESCOÊSETTE
PresidenteÊProvincialeÊOrdineÊConsulentiÊdiÊ
LavoroÊdiÊBari
CROCIFISSOÊBALDARI
PresidenteÊRegionaleÊANCL-S.U.
FRANCESCOÊLONGOBARDI
PresidenteÊNazionaleÊANCL-S.U.
Interventi:ÊDOTT.ÊFRANCOÊVALENTE
DirettoreÊFondoprofessioniÊÊ
FondoÊinterprofessionaleÊdiÊcategoria
Relatori:ÊDott.ÊRENZOÊLAÊCOSTAÊ-ÊCollaboratoreÊ
delÊCentroÊStudiÊNAzionale
Prof.ÊAvv.toÊDOMENICOÊGAROFALOÊÊ-ÊOrdinarioÊdelÊ
DirittoÊdelÊLavoroÊ-ÊUniversitˆÊdegliÊStudiÊdiÊBari
NelÊcorsoÊdeiÊlavoriÊinterverrˆÊunÊincaricatoÊdiÊTeleconsulÊperÊunaÊbreveÊillustrazioneÊdeiÊserviziÊ
propositiÊdallÕazienda.Ê
LaÊpartecipazioneÊèÊliberaÊeÊgratuita
IlÊconvegnoÊèÊvalidoÊperÊlaÊformazioneÊcontinuaÊobbligatoria.
PAG. 34 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
eventi
Redazione delle clausole di più frequente
utilizzo pratico
Giovedì 26 gennaio a Selvazzano (PD)
Ancl - UP Padova e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova
organizzano un incontro per il pomeriggio di giovedì 26 gennaio 2012 presso il centro Congressi
dell’Hotel Piroga di Selvazzano (PD). L’incontro si propone di fornire ai Consulenti del Lavoro, ossia ai
professionisti di cui normalmente le aziende si avvalgono per la redazione dei contratti di assunzione,
una guida ragionata relativa alla redazione delle clausole di più frequente utilizzo pratico, allo scopo
di ridurre al massimo i rischi di contenzioso. L’approccio sarà di taglio operativo: ampio spazio verrà
dedicato all’esercitazione pratica, finalizzata ad offrire ai partecipanti degli utili modelli contrattuali.
Il relatore dell’evento sarà il dott. Enrico Barraco - Avvocato specializzato in diritto di lavoro e della
previdenza sociale. Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
e Professore presso istituti di formazione di primaria importanza (Kluwer IPSOA). E’ autore di oltre 70
pubblicazioni, sia in Italia che all’estero. Collabora con le principali Riviste di Diritto del lavoro (Guida
al lavoro, Il Lavoro nella Giurisprudenza, Diritto & Pratica del lavoro, Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro) e con numerosi Ordini professionali in ambito formativo.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE
Il patto di prova
- Come scrivere la clausola per attenuare i rischi di contenzioso? E’ sufficiente l’indicazione della
durata?
- La disciplina: quanto può durare la prova? Si può andare oltre i limiti fissati dai contratti collettivi?
Si può pattuire una prova di minor durata rispetto a quella indicato nei contratti collettivi? Quale
impatto ha in materia l’art. 8 della c.d. Manovra di ferragosto?
- Libertà di recesso: è davvero senza limiti il licenziamento durante il periodo di prova? E se la
durata è insufficiente rispetto alle mansioni? E se il lavoratore lamenta di essere stato adibito a
mansioni diverse da quelle concordate?
- Fattispecie particolari: è possibile licenziare disabili e lavoratrici in gravidanza per mancato
superamento della prova?
Le clausole di fidelizzazione
- La fidelizzazione dei dipendenti migliori: come trattenerli in servizio? La clausola di prolungamento
del preavviso e la clausola di durata minima garantita: redazione di bozze contrattuali.
- Come attenuare gli effetti negativi della fuoriuscita dei dipendenti migliori?
- Patto di non concorrenza: quanto costa? Il corrispettivo è imponibile a fini contributivi e fiscali? E
se l’ex dipendente lo viola come può reagire l’azienda?
Assunzione a termine
- La specificazione del termine per assunzione a tempo determinato: gli ultimi orientamenti dei
Tribunali veneti in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.
- La disciplina sanzionatoria, tra legge e creatività giurisprudenziale.
- L’assunzione a termine dei dirigenti.
Assunzioni dopo una riduzione di personale
- Quali limiti vi sono per le aziende che abbiano appena realizzato una riduzione di personale?
- Eccezioni ai divieti: quelle previste direttamente dalla legge e quelle che possono essere
concordate con le organizzazioni sindacali.
L’adesione al convegno dovrà essere effettuata collegandosi al sito della TeleConsul Editore Spa
www.teleconsul.it alla voce convegni.
Ricordiamo che per la partecipazione all’evento vengono riconosciuti 4 crediti formativi.
Ultima - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012
CHI SIAMO
Dirigenti e sedi Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario
GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
Da chi è composta la Giunta
Presidente Francesco Longobardi - Vice Segretario Generale Nazionale Vicario Stefano Sassara - Vice
Segretario Generale Nazionale Franco Dolli - Segretario Tesoriere Giammaria Monticelli - Segretario
Amministrativo Guido Sciacca - Coordinatore Centro Studi Paola Diana Onder
ALTRI COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA
Tutti i componenti della Giunta
Claudio Baldassari, Giovanni Besio, Adele Borelli, Marina Canavesio, Nestore D’Alessandro,
Roberto Morini, Danilo Notarnicola, Leonardo Pascazio, Roberto Sartore, Rossano Zanella,
Collegio Nazionale Sindaci Revisori
Dario Montanaro (presidente), Renato Boscutti e Tiziano Belotti (revisori)
Collegio Nazionale Probiviri
Patrizia Gagliardi (presidente), Luciano Ognissanti e Andrea Pozzatti (probiviri)
CONSIGLIO NAZIONALE
Da chi è composto il Consiglio
Consiglieri di estrazione congressuale
Agostini Walter, Alborno Mario, Arteritano Pasquale, Baldassari Claudio, Besio Giovanni, Biscarini Paolo,
Borelli Adele, Bravi Bruno, Bruno Luciana, Canavesio Marina, Cocchi Maria Rosaria, Cocorullo Fernando,
D’Alessandro Nestore, D’Angelo Franco, Della Bianca Giuliana, Di Paolo Mauro, Dolli Franco,
Eleonori Guglielmo R., Faggiotto Claudio, Fanfani Antonio, Formentin Giovanna, Furlan Debora,
Giacomin Antonietta, Giarola Zeno, Granata Annamaria, Graziano Alessandro, Izzo Alfonso, Lezzi
Antonio, Maffiotti Manuela, Mirtoni Annamaria, Monticelli Giammaria, Morini Roberto, Nicoli Loredana,
Notarnicola Danilo, Onder Paola Diana, Paone Luca Andrea, Pascazio Leonardo, Pasquini Roberto,
Piceci Roberto, Rama Valeria, Rota Porta Alessandro, Sanna Mauro, Sartore Roberto, Sassara Stefano,
Sciacca Guido, Scoglio Stefania, Sighinolfi Roberta, Spalletti Antonella, Tonegutti Stefano, Umbaldo
Massimiliano, Vannicola Enrico, Zanella Rossano, Zeppi Leonardo, Zimmile Calogero
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL
I presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (prov. aut. Bolzano), Pier Luigi Begliuomini (Valle
d'Aosta), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Galileo Casimiro (Molise), Maria
Paola Cogotti (Sardegna), Luigi Schenone (Liguria), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Maria Rosaria Cocchi
(Lombardia), Anna Maria Granata (Campania), Giovanna Manca (Basilicata), Giacobelli Gianni (Marche),
Francesca Antonia Laganà (Calabria), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Paolo Rossi
(Lazio), Calogero Zimmile (Sicilia), Alessandro Signorini (Toscana), Paolo Dressi
(Friuli Venezia Giulia), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (prov. aut. Trento).
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