Edizione del 12 gennaio 2012 Reg. Tribunale Civile di Roma - sez. stampa n. 371|2009 Primo Piano Inps, ancora problemi su indennità di disoccupazione Primo Piano Al via le prenotazioni per il 25esimo Congresso Nazionale Ancl - SU Quesiti La storica rubrica a cura del Centro Studi Liberalizzazione professioni, davvero tutto giusto così? REDAZIONE Bollettino ufficiale Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario Anno 4 - Numero 1 (47) Reg. Tribunale Civile di Roma sezione stampa n. 371 del 19.11.2009 Direttore responsabile Francesco Longobardi Capo redattore Diana Paola Onder Coordinatori di redazione Silvia Bradaschia Giuliana Della Bianca Redazione e impaginazione Solcom srl via Salvatore Matarrese, 2/G 70124 Bari Editore Ancl - Segreteria Nazionale via Cristoforo Colombo, 456 Scala B, II piano 00145 Roma Contatti www.anclsu.com [email protected] [email protected] chiuso alle ore 13:00 del 12 gennaio 2012 SOMMARIO EDIZIONE DEL 12 gennaio 2012 EDITORIALE Consulenti del Lavoro e liberalizzazione indiscriminata: no, grazie! pag. 3 primo piano Ottenimento dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ennesimo disagio dell’Inps pag. 8 primo piano Verso il 25esimo Congresso Ordinario, via alle prenotazioni pag. 9 focus Gli approfondimenti degli esperti pag. 10 quesiti Le risposte a cura del Centro studi Ancl pag. 21 NEWS Italia Oggi, abbonamenti per il 2012 pag. 29 CHI SIAMO in ultima PAG. 3 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 EDITORIALE Consulenti del Lavoro e liberalizzazione indiscriminata: no, grazie! La riforma delle professioni vista dall'Ancl La preannunciata (o minacciata) riforma delle professioni nella direzione liberalizzatrice ed indiscriminata degli ordini professionali (compreso il nostro ordinamento professionale), così come presentata da taluni organi di stampa (ahimè) cosiddetti specializzati, pare essere la panacea di tutti i mali del Paese. Dietro questa campagna strumentale ed interessata, però, c’è obiettivamente il vuoto più assoluto: nessun presupposto giuridico, nessuna utilità economica, nessun risparmio delle finanze pubbliche, niente. C’è invece l’interesse (peraltro evidente e documentabile) di attrarre la libera professione al mondo delle imprese, agli interessi commerciali, agli interessi dell’associazionismo industriale, alla faccia della specialità della professione intellettuale, ricondotta al profitto ed all’utilità economica. L’Ancl ha già in origine contrastato questo progetto, che ora si gioca sul soppesamento dei poteri più o meno forti. Più forte, però (e c'è da scommetterci) è la nostra professione, insieme alle altre di natura tecnico/giuridica, che questo tentativo becero contrasteranno con ogni mezzo. E’ davvero di pratica inattuazione come un sistema pubblico (ora telematico) di reciproche comunicazioni, adempimenti, obbligazioni, osservanze, possa domani basarsi su una imprenditoria commerciale e non più professionale con le sue garanzie fondamentali. E' davvero capestro pensare ad un sistema per il quale basterebbe una comunicazione al sindaco per iniziare una attività di consulenza: ma se da una parte l’Unione Europea chiede le liberalizzazioni delle professioni, dall’altra non vi è una medesima politica comunitaria per la quale si chiedono sempre maggiori garanzie all’utente, al cittadino, al consumatore? Viviamo, quindi, una sorta di schizofrenia legislativa, senza un progetto complessivo di sistema, ma solo motivato dall’attecchimento di spot pubblicitari. L’Ancl - d'accordo al Consiglio Nazionale dell’Ordine - sta lavorando da tempo per l’adeguamento dell’organizzazione ordinistica richiesto dalla più recente manovra, pur PAG. 4 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 EDITORIALE se dettata da una norma scritta male, anzi peggio (ed è anche da questi passaggi che si fonda o meno la stima del nostro Sindacato nei confronti del Legislatore). Pur tuttavia, la categoria dei Consulenti del Lavoro per la sua originaria concezione complessiva può da subito chiamarsi fuori da ogni misura adottata o da adottarsi con riguardo alle restrizioni di accesso alla professione. Forse unica professione che ha visto negli ultimi anni aumentare sensibilmente il numero dei colleghi abilitati (e questo vorrà dire pur qualcosa in ordine alla libertà di accesso alla professione) e decisamente unica professione che promuove anno dopo anno, territorio per territorio, l’avvicinamento dei giovani alla nostra professione, tanto da organizzare corsi di formazione per il sostegno dei praticanti all’esame di Stato. E allora, pur muovendomi in un terreno delicato, non posso non affermare che c’è professione e professione, talune con limiti e restrizioni da rimuovere ai fini dettati dall’UE, talune altre già aperte, libere, volontarie e, consentitemi, passionali come la nostra. Confidiamo in questa osservazione nell’attenta distinzione che sicuramente il Ministro saprà valutare. Condivido - lo dico espressamente - la dichiarazione del Presidente del Cup Marina Calderone secondo la quale un Paese senza ordini sarebbe un Paese senza ordine. Aggiungo che un Paese liberalizzato indiscriminatamente dagli Ordini Professionali sarebbe un Paese puramente liberticida. Per quanti vogliano diventare Consulenti del Lavoro, entrare nella nostra grande famiglia professionale, densa di storia e di cultura del lavoro - quel lavoro che la Costituzione richiama all’art 1 - la porta è da sempre aperta, per nostra scelta genetica, senza che nessuno ci abbia imposto o dettato imposizioni normative. In quest’ultimo periodo ci troviamo anche, quale Categoria, a cominciare il governo degli studi professionali in forma societaria. L’Ancl ha espresso non solo preoccupazioni ma fondate critiche e richieste di modifica urgenti al provvedimento che le ha introdotte, secondo il quale possono entrare a far parte di tali società - uni o multi professionali anche soci esclusivamente di capitale. Con tale disposizione, si mortifica la eccellenza della prestazione intellettuale e professionale, relegandola al profitto o al conseguimento dell’utile economico. Niente di più sbagliato e pericoloso. Si attrae in questa maniera la professione intellettuale agli interessi e alla struttura del commercio, dei quali nel panorama professionale inteso come prestazione d’eccellenza tecnica e giuridica, non si avverte assolutamente il bisogno, anzi. Anche su tale aspetto, invece che inseguire chimere pubblicitarie, il legislatore sia pronto a contrastare ipotesi di deragliamento della pura attività professionale, da conservare, preservare e tutelare nell’interesse della collettività. Siamo con il legislatore – come abbiamo da sempre dimostrato con notevoli contributi - per l’ammodernamento, la contestualizzazione, l’europeizzazione della professione: siamo per i progetti di buon senso e di concreto progresso. Non ci stiamo e non ci staremo per mere riforme apodittiche, propagandistiche o reclamistiche. In tal caso anche i Consulenti del Lavoro, seri professionisti che lavorano quotidianamente al fianco della Pubblica Amministrazione, a tutela della propria professione e della propria dignità professionale, saprebbero mettere in atto, compatti, quelle adeguate forme di contrapposizione che paralizzerebbero l’intero sistema bilaterale con la Pubblica Amministrazione sin’ora condiviso. PAG. 5 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 primo piano Sole 24 Ore e liberalizzazione professioni Numerosi i messaggi di protesta dei consulenti del lavoro L'evidente campagna stampa del Sole 24 Ore a favore della liberalizzazione indiscriminata delle professioni, colpisce anche la credibilità e la dignità della nostra attività professionale di Consulenti del Lavoro. A riguardo, sono numerosissimi i messaggi di protesta che molti Colleghi hanno inteso rappresentare alla Segreteria Nazionale ANCL. Il presidente, Francesco Longobardi, ha scritto al Direttore del quotidiano, evidenziando la parzialità dell'informazione sin qui fornita, riportando anche il comune intento dei Colleghi di disdettare gli abbonamenti in corso con l'editore. Di seguito il testo della lettera inviata. Al Direttore IL SOLE24ORE Dr. Roberto Napoletano Egregio Direttore, continuano a pervenirmi innumerevoli segnalazioni e vibrate proteste da parte di Consulenti del Lavoro di tutto il territorio nazionale, in ordine alla reiterata campagna desumibile da molteplici articoli del quotidiano da Lei diretto volta a sostenere la liberalizzazione degli ordini professionali tra i quali il nostro di appartenenza. È evidente constatare che non si propende per una migliore organizzazione ordinistica alla quale questo Sindacato Nazionale non si oppone minimamente, ma si supporta una imprudente tanto infondata tesi secondo la quale l’organizzazione ordinistica delle(a) professioni(e) è d’impaccio allo sviluppo del Paese. Non vengo con la presente ad elencarLe le numerose disposizioni costituzionali e normative che sono alla base della organizzazione ordinistica della professione, né le ragioni tecniche e giuridiche alla base della tesi opposta. In questa delicata fase della nostra economia, ritengo sempre più opportuna una più completa informazione, che dia spazio adeguato alle diverse ragioni, evitando prese di posizioni evidentemente dettate dall’appartenenza. Il Sole 24Ore è sicuramente uno degli utili strumenti di lavoro di moltissimi Colleghi; Colleghi che, però, hanno fatto già formalmente presente di voler disdettare (o hanno già disdettato) l’abbonamento al quotidiano, non ritenendo di dover ulteriormente partecipare al sostegno del quotidiano medesimo, quale mezzo d’informazione contraria ai propri interessi professionali. Voglio pertanto auspicare il Suo specifico intervento, al fine di giungere al bilanciamento delle posizioni e degli spazi destinati all’argomento. Con i più distinti saluti Francesco Longobardi Presidente Nazionale Ancl - SU PAG. 6 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 primo piano Liberalizzazioni e altri aspetti: l’incidenza sulla nostra categoria Il rischio è che si attuino provvedimenti generalizzati scrive Francesco Longobardi Presidente Nazionale Ancl-SU Non c’è tanto da stare tranquilli con l’aria che tira: Governo, Authority della concorrenza e del mercato, Europa, etc etc. Il rischio vero è quello di cadere in una rete di provvedimenti generalizzati, probabilmente di facciata, che nulla hanno a che fare con la realtà della nostra Categoria e che poi si tradurranno sostanzialmente in minori garanzie per il cittadino e per il consumatore, realizzando esattamente l’obiettivo opposto a quello cui tendono gli indirizzi europei: in altre parole, un vero e proprio far west. Non mi permetto di contestare la politica europea né quella del nostro Governo attuale: ma mi limito ad alcune osservazioni che, forse, possono tranquillizzarci. Al momento in cui si scrive questo intervento, non sono ancora chiari i termini e le modalità che il Governo intende introdurre per la rimacinata liberalizzazione delle professioni: c’è comunque affermato il principio generale per il quale si intendono rimuovere gli ostacoli di accesso e gli ostacoli all’esercizio delle professioni. Orbene: i Consulenti del Lavoro non hanno limitazioni d’accesso in rapporto alla estensione territoriale, non hanno limitazioni per numero di abitanti, né limitazioni di alcun grado. Anzi, in più occasioni - tanto istituzionali che di iniziativa sindacale – sono costantemente promosse iniziative di avvicinamento dei giovani alla professione di Consulente del Lavoro. L’Ancl in particolare – anche in collaborazione con i Consigli Provinciali – si rende parte attiva nella attivazione di corsi di preparazione alle sessioni di abilitazione allo svolgimento della professione, che, tradotto in altre parole, significa promozione della preparazione pre-professionale al fine del superamento dell’esame di Stato che, ulteriormente tradotto, significa incremento dei soggetti abilitati. I Consulenti del Lavoro non pongono quindi restrizione alcuna allo svolgimento della professione: si è sempre stati dell’idea che è necessaria una grande promozione della nostra professione, fermo restando poi l’esito che il mercato saprà corrispondere ad ogni singolo professionista abilitato, per sua abilità, professionalità, preparazione ed affidabilità. Elementari, semplici, minimi, rudimentali principi che sono stati colti ne sono stati intesi - con riguardo alla nostra Categoria - neanche dall’Authority della Concorrenza e del Mercato (leggi l’allora presidente Catricalà) in quella sciagurata segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato di qualche tempo fa, alla quale Ordine e Sindacato hanno tempestivamente reagito con argomentazioni tali (giuridiche, tecniche, e costituzionali) da far dichiarare alle più alte cariche dello Stato, che gli ordini professionali rappresentano un patrimonio del nostro sistema. E’ evidente, allora, che l’onda liberalizzatrice attualmente in essere andrà a riguardare tutte quelle organizzazioni ordinistiche che sono strutturate con forme di limitazioni e sbarramenti all’accesso. Probabilmente ciò non ci riguarda e non ci riguarderà: staremo a vedere, ma non solo. In questo ultimo periodo l’Ancl è particolarmente vigile sui tempi dettati dalla recente manovra già vigente in ordine alla scadenza di agosto prossimo per l’adeguamento dell’ordinamento. Si è certi che le richieste di allineamento alla nuova normativa , siano centrate anche con anticipo rispetto ai temi dettati: esempio ulteriore della volontà della nostra Categoria di non sottrarsi a processi di riforma, anzi di coglierli e realizzarli nel breve. Ma ancora oggi, in termini di progetti di liberalizzazioni, si legge l’ennesima corbelleria che davvero lascia cadere le braccia, ritenendo che chi la scrive sia lontanissimo dal sistema ordinistico. Si legge cioè - tra l’altro - (tra le proposte dell’Antitrust al PAG. 7 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 primo piano governo e parlamento di alcune misure possibili per fare ripartire al più presto la crescita economica, dello scorso 5 gennaio – testo integrale disponibile sul nostro sito www.anclsu.com) in materia di professioni “che gli Ordini vanno riformati, garantendo che la funzione disciplinare sia svolta da organismi che garantiscano un ruolo terzo”. Tutta qua la riforma delle professioni? La terzietà dell’organo giudicante nei procedimenti disciplinari diventa essenza del funzionamento degli Ordini? Semplicemente deprimente. Come altrettanto deprimente è l’affermazione contenuta nel medesimo documento secondo la quale “ Per tutti gli Ordini va infine abrogata la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.” Ecco come si ritiene che per liberalizzazioni si intenda il far west. Chi meglio dell’ordine professionale può esprimersi per giudicare la correttezza di un messaggio pubblicitario nei confronti dell’utente e del consumatore, valutando l’organizzazione, la formazione continua del professionista, l’eventuale specializzazione, l’immunità da provvedimenti disciplinari, la continuità dell’iscrizione all’ordine, l’assenza di contenziosi deontologici? Ma con quale italiano possono farsi comprendere questi principi altrettanto elementari, semplici, minimi, e rudimentali? La ragione ha una sua forza genetica, e per questo nessun confronto con il potere legislativo ci intimidisce. Affatto. In questa situazione che non ha eguali storici nel sistema degli ordinamenti professionali, c’è anche chi si diverte - molto marginalmente ed ormai in solitudine, dall’interno, a cincischiare sulla commistione tra attività dell’Ordine e funzione del Sindacato, non comprendendo un altrettanto principio elementare, semplice, minimo, e rudimentale che dinanzi a tali eventi ogni azione, singola, concordata, comune, coesa, non solo è ben accetta ma è necessaria ed indispensabile. In questa stessa situazione, però, non posso non sottolineare come la base della Categoria si è dimostrata ricca di idee e foriera di suggerimenti. Tanti sono gli spunti che costantemente mi arrivano dai singoli consulenti, dalle Unioni Provinciali e dai Consigli Regionali. Tutte le proposte, in quanto evidentemente qualificate dall'esperienza quotidiana della nostra professione, vengono prese in considerazione dall'Ufficio di Presidenza. Elenchi pubblici per le aziende che hanno usufruito di contributi pubblici, elenchi pubblici di aziende che richiedono il ricorso alla Cigs ma poi spostano la produzione all'estero, il rientro dell'attività di patronato nel processo di liberalizzazione, lo studio e l'analisi sull'attività delle Authority e dell'Antitrust: questi sono solo alcuni dei punti che sono giunti all'Ufficio di Presidenza ad inizio 2012 e che interesseranno specifici approfondimenti nell'immediato futuro. La base del sindacato e la sua rinnovata forza propositiva hanno stimolato in passato, e stimolano ancora oggi, la ritrovata condivisione. Quella stessa comunione di idee che ha reso la Categoria forte e in grado di farsi valere (nuovamente e con maggiore vigore) nelle sedi istituzionali: i risultati sin’ora conseguiti ne sono la dimostrazione per mettere a tacere chi dell’Ancl, evidentemente, non ha letto neanche lo statuto pur essendone, forse , portavoce. L’attuale Presidenza Ancl, il Consiglio Nazionale dell'Ordine non si sono mai dichiarati contrari a riforme della professione, anzi spendendo risorse umane, tempi, contributi, audizioni e quant’altro. L’unica condizione è sempre stata quella di addivenire ad una riforma seria e condivisa, non calata dall’alto come appariva essere in origine, ma che anzi ponesse il professionista al centro di una attività intellettuale allineata con l’Europa e interprete delle peculiarità del nostro sistema interno. Ultima annotazione sull’attualità della nostra vita sindacale riguarda qualche scrittore sempre in cerca di ospitalità, evidentemente perché mollato dal precedente ospite: sembra, per sua notizia, che il centro informatico di categoria non ci sia più, perché avversato da una parte della categoria. E’ di tutta evidenza, la disattenzione, la distrazione, o forse la pretestuosità. Il centro informatico di categoria – obiettivo contemplato nel programma di mandato presentato al Congresso dell'Ergife nel 2007, sicuramente difficile da raggiungere, ma raggiunto con grande impegno e costanza - oggi non solo ha un nome (Universo Lavoro) ma ha anche i partner, la prima piattaforma, i programmi in fase di test presso Colleghi di tutta Italia: il portale di grande respiro cui si ambiva, primo nel supporto professionale tra le altre categorie, è un progetto pronto e in attesa di essere operativo. Solo la responsabilità di presentare un prodotto finito e credibile non ha consentito sin’ora di ufficializzarlo, ma evidentemente chi cincischia – con l’aggravante di essere interno all’Ancl – non sa neanche che vi è stata di recente una presentazione nazionale alle Unioni Provinciali e Consigli Regionali. Evidentemente l’attenzione alla nostra evoluzione professionale è virtù di pochi. PAG. 8 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 primo piano Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: contestata la condotta uffici periferici Inps La lettera del presidente nazionale Ancl, Francesco Longobardi, al presidente Inps, Antonio Mastrapasqua Al Presidente dell’Inps Dott. Antonio Mastrapasqua Fax n. 06.59.64.71.21 Roma, 11 gennaio 2012 Egregio Presidente, Mi duole segnalarLe l’ennesimo disagio procurato dagli Uffici periferici dell’Inps in ordine alla procedura per l’ottenimento della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, che sta particolarmente incidendo sul lavoro quotidiano di moltissimi Colleghi su tutto il territorio nazionale. Con messaggio 3 gennaio 2011, n.78 codesto Istituto aveva apprezzabilmente adottato la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell'Istituto, evitando di gravare azienda e lavoratore dell'obbligo di produrre il modello D.L. 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro , attraverso l’integrazione nel flusso Uniemens del calendario giornaliero. Disattendendo palesemente tali istruzioni, continua ad essere richiesto dai predetti Uffici il citato modello, nonostante i Consulenti del Lavoro si siano prontamente adeguati alle disposizioni impartite. E’ appena il caso di rappresentarLe e di ribadire quanto già assunto in sede di incontri, che i processi di modernizzazione e riorganizzazione adottati dall’Istituto non possono e non devono riverberare evidenti inefficienze sui Colleghi, già gravati smisuratamente di adempimenti che agevolano più le Amministrazioni che se stessi. E’ ulteriormente inaccettabile che si pervenga congiuntamente a soluzioni condivise che poi taluni uffici disattendono con i loro comportamenti gli accordi raggiunti. Ho avuto già modo di indicare personalmente alla Sua dirigenza centrale che i messaggi dell’Istituto non sono materia di interpretazione ma di immediata applicazione: e ciò deve valere per i Consulenti del Lavoro quanto per l’Istituto stesso. Essendo reiterate le disapplicazioni di talune disposizioni impartite, a nome dell’Associazione che rappresento Le chiedo di intervenire presso le Direzioni periferiche inadempienti, affinché rispettino le disposizioni emanate dall’Istituto medesimo. Nell’auspicare pronto riscontro e pronta risoluzione del problema evidenziato, Le riferisco che l’insieme degli adempimenti infondatamente richiesti dall’Istituto o inutilmente duplicati, potranno a breve formare oggetto di una azione collettiva promossa da questo Sindacato, al fine di pervenire al risarcimento dei tempi ed energie dei singoli colleghi sottratti ingiustificatamente alla propria attività. Il Presidente Nazionale Francesco Longobardi Sul sito www.anclsu.com, nella sezione "primo piano", disponibile il messaggio 3 gennaio 2011, n.78. La risposta dell'Inps Oggetto: Nota prot n.57 del 11 gennaio 2012 Egregio Presidente, nel riscontrare la nota in oggetto, Le comunico che del problema è stata prontamente interessata la Direzione Generale Cordiali Saluti Antonio Mastrapasqua PAG. 9 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 primo piano Verso il 25esimo Congresso Ordinario, via alle prenotazioni On line il sito dedicato alla tre giorni di Abano Terme (Pd) Aperti i termini per le prenotazioni riguardanti la partecipazione al 25esimo Congresso Ordinario dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Sindacato Unitario per il rinnovo delle cariche, che si terrà ad Abano Terme (Pd), una delle più famose località termali d'Europa, da sabato 17 marzo a lunedì 19 marzo 2012. Entro il 10 febbraio prossimo è possibile prenotare la propria partecipazione all'evento contattando la segreteria del congresso (tel. 080.4963563 mail [email protected]) o consultando il sito congresso. anclsu.com. È infatti on line il nuovo sito interamente dedicato al 25esimo Congresso Ordinario dell'Ancl, che oltre alla scheda di prenotazione da compilare on line, riporta il programma dell'evento, le informazioni più importanti sul congresso e sulla città di Abano, gli hotel a disposizione e la thermal spa card, le news e i partner dell'evento. Il sito è raggiungibile anche attraverso il banner cliccabile sulla home page del portale www.anclsu.com. PAG. 10 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS scrive Renzo La Costa Adozione del sistema di “flexsecurity” europea in Italia: siamo davvero alla svolta? Le informazioni che ci giungono in quest’ultimo periodo (riforma art. 18, licenziamenti più facili, prossimo pacchetto lavoro, barricate dei sindacati) appaiono davvero frammentarie e disorganiche anche dai maggiori organi di informazione, un po’ troppo spesso impegnati a garantire questo o quell’altro interesse politico. Non si ritiene di avere il Vangelo in tasca, ma un po’ di chiarezza, obiettiva e per lo più di natura tecnica, va fatta, specie presso gli operatori del mercato del lavoro, che saranno presto chiamati a farsi un’idea del prossimo cd. “pacchetto lavoro” che l’attuale Governo ha preannunciato in esecuzione della denominata “fase2” dell’azione governativa. Al momento in cui scriviamo, non conosciamo i particolari tecnici di tale preavvisata manovra lavoristica, ma ne conosciamo a dovere i presupposti comunitari. Leggiamo da più parti che il mercato del lavoro italiano è particolarmente ingessato dalle difficoltà di licenziamento a cui si devono aggiungere le ataviche lentezze del sistema giustizia. Si annota, a riguardo, che nello stesso nostro Paese, esistono realtà giudiziarie locali per le quali una causa di lavoro può arrivare anche a sei anni per la conclusione del primo grado, come anche essere risolta in quatto mesi. Ma la complessità maggiori o minori di una causa di lavoro, inducono a diffidare da queste statistiche. Sistemi di deflazione del contenzioso lavoristico, periodicamente introdotti (certificazione, conciliazione facoltativa ecc) non funzionano e continuano a non funzionare. Personalmente si è avuto modo di proporre all’attuale Ministro del Lavoro di adottare nel sistema del contenzioso lavoro la procedura della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis C.p.c. in maniera mista con talune disposizioni già vigenti in materia di mediazione civile e commerciale, secondo la quale all’atto della introduzione del ricorso, il giudice possa delegare il consulente d’ufficio con una breve indagine ed escussione delle parti, a stabilire entro sessanta giorni se sussistono o meno le ragioni della giusta causa o del giustificato motivo, proponendo Flexsecurity europea una transazione conclusiva. In caso di accettazione, la mediazione viene omologata dal giudice in un’unica udienza con efficacia esecutiva dell’accordo; in caso contrario si darebbe il via alla vera e propria causa, sapendo le parti di gravarsi dei maggiori oneri legali, e del maggior tempo per addivenire ad una decisione giudiziaria di primo grado. Ma questa è un’altra storia, per quanto assolutamente percorribile nell’immediato e - si ritiene - del tutto concreta. Si diceva quindi che la maggiore flessibilità nei licenziamenti quale ricetta fondamentale per lo snellimento del mercato del lavoro ci viene richiesta dalla Unione Europea, al fine di adeguarsi ai parametri comuni della comunità. Detta PAG. 11 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS così è solo una parte della verità, e conseguenzialmente strumentalizzata asfitticamente dalle opposte parti, senza centrare il problema. Nella lettera (ormai famosa) inviata al Governo Italiano nel periodo del trascorso ferragosto da parte della BCE, obiettivamente si legge la espressa richiesta (sub.c) “di adottare una accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione ed il licenziamento dei dipendenti”; ma a seguire si legge anche (nella parte palesemente censurata dagli organi di informazione ma che è la sostanza della precedente indicazione) che la predetta revisione della materia dei licenziamenti deve essere accompagnata da un “sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi”. L’invito espresso alla adozione del sistema europeo della cd. flexsecurity: maggiore libertà di licenziamento per crisi economica o organizzativa, accompagnata da una sistema pubblico-privato volto al sostegno economico del lavoratore per il periodo medio lungo il più vicino possibile all’ultima retribuzione, oltre a forme contestuali di riqualificazione e effettivo, concreto, misurabile impegno del sistema alla ricollocazione del lavoratore medesimo. Come infatti stabilito negli indirizzi dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sono tre i fondamentali pilastri della flexsecurity europea: - Una grande flessibilità del mercato del lavoro Una buona protezione economica dei lavoratori - Politiche attive per l’occupazione e la ricollocazione Come si traducono questi princìpi nel resto d’Europa? Il governo della Danimarca, Paese che, è bene ricordarlo, ha un livello di tassazione tra i più alti in Europa (48,2%, ma pare che in Italia ci siamo molto vicini) garantisce un reddito sociale e servizi di riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. Le aziende hanno maggiore libertà di licenziamento, ma si accollano i costi della fuoriuscita del lavoratore e del suo reinserimento nel mercato del lavoro. Il licenziato infatti percepisce il 90% dell'ultima retribuzione per il primo anno di disoccupazione, l'80% per il secondo, 70% per il terzo e 60% per il quarto. gestire la fuoriuscita del lavoratore e il suo reinserimento nel mercato del lavoro in Danimarca sono una sorta di fondi misti, pubblici e privati, che verificano la buona riuscita del processo di riqualificazione e reinserimento anche se i costi restano a carico delle imprese che licenziano e che perciò hanno tutto l'interesse a far si che il lavoratore trovi presto un'altra occupazione. In Danimarca dunque, i lavoratori hanno sì un basso livello di protezione sul posto di lavoro (possono essere licenziati più facilmente) ma hanno a disposizione una rete di sicurezza, fatta di servizi di formazione e di reinserimento al lavoro, altamente efficiente. Tanto per rendere l'idea, in pochi arrivano al termine dei quattro anni di disoccupazione senza aver trovato un nuovo impiego. La tutela del lavoratore che perde il posto è garantita anche in Francia. Oltralpe si può essere licenziati sia per ragioni individuali sia economiche (di crisi aziendale), ma l'impresa deve garantire al lavoratore un processo di riconversione o riqualificazione. Le aziende con più di 50 dipendenti devono cioè accompagnare il lavoratore nella ricerca di un altro impiego con corsi di formazione, per esempio. A dire: perdi il lavoro ma hai diritto alla formazione, al ricollocamento e all'assistenza sanitaria complementare. Per farlo, Parigi spende nel “nuovo” welfare il 28,4% del suo Pil (numeri che in Italia sono allo stato, semplicemente improponibili). In Germania, invece, è più complicato mandare a casa. Il lavoratore può impugnare il licenziamento senza giusta causa restando al lavoro. La reintegrazione avviene solo se un tribunale certifica l'illegittimità della fine del contratto di lavoro. Chi perde il lavoro in Germania ha diritto a un'indennità pubblica che può arrivare fino al 67% della retribuzione. La durata del sostegno varia a seconda dell'anzianità del dipendente, da 12 a 18 mensilità, i sussidi sono gestiti da un’autorità pubblica, l’Ufficio federale del lavoro. In Spagna, nonostante l'alto tasso di disoccupazione soprattutto tra i giovani (la disoccupazione giovanile si aggira PAG. 12 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS su un drammatico 44%) si pensa di estendere la possibilità del licenziamento per giusta causa ad aziende con perdite permanenti, temporanee o congiunturali. Chi ha un impiego a tempo indeterminato può essere licenziato anche in assenza di una giusta causa, senza l’obbligo di reintegro per legge da parte dell’azienda, ma con un diritto a un risarcimento in denaro che dipende dall’anzianità lavorativa. In Italia, il più recente scossone sulla disciplina dei licenziamenti lo ha introdotto il discusso art. 8 della manovra bis 2011, secondo il quale – lo si dica espressamente una volta per tutte – viene data facoltà – previo accordo sindacale – di poter procedere a licenziamenti in assenza di giusta causa o giustificato motivo , prevedendo un congruo indennizzo a favore del lavoratore. Potrebbe essere anche una strada efficace, nel rispetto dell’idea del legislatore: ma non può non rilevarsi che questo sistema graverebbe unicamente sul datore di lavoro in quanto a congruo indennizzo, senza alcuna forma di supporto in tema di rete di sicurezza sociale, di accompagnamento alla riqualificazione, di accompagnamento alla ricollocazione, Per la serie: si fa flexsecurity ma se la paghi il datore di lavoro quanto ad indennizzo , e se la veda il lavoratore a trovarsi una nuova occupazione. La cosidetta Italietta , la nostra credibilità di Paese, si vede anche da questo. Dall’analisi del grado di flexsecurity degli Stati europei sulla base dei parametri fissati dall’Ue (flessibilità dei contratti, sostegno a redditi bassi e famiglie, strategie di lifelong learning), in un range tra 0 e 1, l’Italia raggiunge quota 0.2, una performance migliore solo a quella greca. E pensare che un aumento del 10% di questo indicatore, farebbe aumentare mediamente di circa il 3% il tasso di occupazione giovanile, del 2,5% quello femminile e di due punti percentuali quello dei lavoratori anziani. Al vertice della classifica c’è la Danimarca (0,8), dove, nonostante la crisi abbia fatto comunque aumentare la disoccupazione dal 3,4% del 2008 al 7,6% del 2010, un lavoratore su tre cambia lavoro ogni anno e gli occupati sono oltre il 73%. Recepire quindi le indicazioni europee così come dettate e così come pur variatamente adottate negli altri stati membri citati, non è impresa da poco nel nostro Paese, sia per le ridotte risorse economiche, sia per una cultura lavoristica poco predisposta al dialogo su temi prioritari. Se flexsecurity dev’essere, sia occasione di riforma seria ed efficace. Si è da tempo capito che i pannicelli caldi in materia di lavoro, non sono risolutivi e ampliano la forbice della precarietà: cosa della quale non si avverte assolutamente il bisogno. PAG. 13 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS scrive Celeste Vivenzi Le principali novità del CCNL per gli studi professionali Analizzando il contratto firmato in data 29 novembre 2011 si notano importanti novità che impongono un doveroso approfondimento. Tra i punti salienti si evidenziano: classificazione del personale: i lavoratori sono inquadrati in 5 aree professionali (economica - amministrativa, giuridica, tecnica, medicosanitaria e odontoiatrica) ed ognuna è stata poi suddivisa in otto livelli retributivi incluso la categoria dei quadri; - periodo di prova (art.74): con il rinnovo è stata unificata la durata del periodo di prova per i livelli 2-3S-3, è stato maggiorato il periodo massimo previsto per i livelli inferiori ed è stato determinato il criterio da applicare ai fini del computo del periodo stesso (utilizzo dei giorni di calendario); - orario di lavoro: ai dipendenti che svolgono l’orario di lavoro spalmato su sei giorni lavorativi competono 26 ore di permessi in più ovvero 66 ore contro le 40 ore per i dipendenti che lavorano su cinque giorni; per le ferie competono 26 giorni in caso di orario lavorativo effettuato su sei giorni e 22 giorni per i dipendenti che svolgono l’attività lavorativa su cinque giorni; - malattia: il periodo di comporto è stabilito in 180 giorni per anno solare e ai fini del calcolo si conteggiano più eventi di malattia che decorrono entro un limite massimo di 365 giorni dall’ultimo evento; se la malattia è dovuta a particolari casistiche (malattia oncologica, ictus, malattie gravemente invalidanti, trapianti, ecc.) il periodo di comporto sale a 270 giorni; nell’ulteriore periodo di comporto di 90 giorni il lavoratore ha diritto ad una indennità del 100% della retribuzione per i primi due mesi e al 50 % per il terzo mese (le modalità di richiesta ed erogazione saranno determinati dall’Ente Bilaterale; prevista inoltre, per i lavoratori affetti da gravi patologie, la possibilità di richiedere un’aspettativa massima di mesi otto non retribuita); - preavviso: il periodo è rapportato a tre misure di anzianità lavorativa: fino a 5 anni, da 5 a dieci anni e oltre dieci anni; viene inoltre ridotto il preavviso in caso di dimissioni; - povvedimenti disciplinari: introduzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso e dettate le regole ai fini del licenziamento CCNL studi professionali per giusta causa (fedeltà del lavoratore, concorrenza, violazione del segreto d’ufficio); - apprendistato: il CCNL è apprezzabile per aver recepito e disciplinato la tipologia dell’Apprendistato così come innovato dal recente Testo Unico (D.Lgs.167-2011) prevedendo tutte le varie forme: apprendistato per qualifica e diploma professionale, apprendistato professionalizzante o di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca e, da non dimenticare, l’Apprendistato per il praticantato per l’accesso alla Professione (le parti convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato, di riunirsi entro tre mesi per disciplinare in modo compiuto tale istituto); - contratto di inserimento: viene disciplinata l’applicabilità PAG. 14 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS del contratto di inserimento ai fini di ricollocare nel mercato del lavoro determinate categorie di lavoratori. Il contratto di inserimento prevede una durata massima di 18 mesi espandibile fino a mesi 36 per l’assunzione di persone affette da gravi handicap (le parti si attiveranno presso il Ministero del lavoro per equiparare anche gli studi professionali ai datori di lavoro che possono assumere lavoratori con contratto di inserimento); - contratto a termine: il limite massimo di 36 mesi previsto dalla normativa nazionale utile per il passaggio al tempo “indeterminato” può essere dilazionato a 44 mesi e a 48 mesi in caso di contrattazione territoriale. Viene sempre fatta salva l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive che legittimano l’assunzione a termine. Infine, in alternativa allo stage, viene prevista la possibilità di assumere lo studente universitario con contratto a termine per un periodo che va dalle 6 alle 14 settimane; contratto di lavoro intermittente (art.71): le parti hanno ritenuto applicabile tale contratto anche ai periodi caratterizzati da lavoro intenso all’interno degli studi ovvero (ad esempio: periodi delle dichiarazioni fiscali e delle dichiarazioni in materia di lavoro; questa fattispecie specifica riguarda solo l’area economico-amministrativa). Ai fini della stipula del contratto di lavoro intermittente il datore di lavoro, nel contratto di assunzione, oltre ai dati di cui all’art.73 del CCNL deve indicare: durata e ipotesi che permettono la stipula del contratto, preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo, trattamento economico spettante e relativa indennità di disponibilità, modalità della disponibilità, osservanza delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro; - tirocini formativi: adeguata la disciplina alla normativa regionale e al decreto 1382011: i tirocini possono essere promossi unicamente a favore di diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo e non possono avere una durata superiore a sei mesi comprese le proroghe; - recepito quanto dettato dalla normativa contenuta nel collegato lavoro in merito alla conciliazione e all’arbitrato (legge 183-2010); l’art. 10 del CCNL ha previsto la costituzione di una commissione per l’espletamento delle procedure di conciliazione e l’art. 11 ha incaricato le associazioni sindacali al fine di istituire il collegio arbitrale per risolvere le controversie non andate a buon fine in sede conciliativa: il CCNL sancisce infine la possibilità di creare camere arbitrali anche a cura dell’ente bilaterale nazionale; - telelavoro: le parti hanno considerato opportuno potenziare e regolare questo moderno strumento per dare una risposta ad importanti esigenze economiche e sociali. Il Contratto approfondisce gli aspetti fondamentali: definizione, sfera di applicazione, retribuzione, controlli a distanza, strumenti di lavoro e misure di sicurezza. Il CCNL degli Studi professionali è senza dubbio un passo in avanti per tutte le categorie interessate e rappresenta uno strumento innovativo che ha tenuto conto del particolare momento economico e che ha rivolto la propria attenzione alle problematiche dell’occupazione giovanile, femminile e delle classi svantaggiate. PAG. 15 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS scrive Valeria Marchitelli La riforma delle pensioni Dal 1° gennaio entra in vigore la Riforma delle pensioni varata dal governo Monti e contenuta nel decreto legge 201/2011. La prima domanda è: “quanti anni (massimo) bisogna lavorare prima di andare in pensione?”. Fino a “ieri” questa domanda aveva una risposta chiara e precisa: 40 anni! I lavoratori, in pratica, sapevano con certezza che fatti 40 anni di lavoro potevano andare a riposo intascando il massimo di pensione. Oggi questa certezza non c’è più. Vediamo il perché. Innanzitutto il primo effetto della riforma è quello di dare lo STOP ai differenti criteri di calcolo delle pensioni. La manovra Monti estende infatti, a tutti i lavoratori “il sistema contributivo”: in particolare dal 1° gennaio 2012, ossia con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, le quote di pensioni corrispondenti saranno calcolate tutte con il metodo contributivo ovvero con un sistema che calcola l’importo della pensione sulla base dei contributi effettivamente versati nell’arco dell’intera vita lavorativa. Vediamo come cambiano le pensioni. Dall’anno 2012 si passa dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata (quindi in pratica avremo due sole prestazioni: “la pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”). Secondo la disciplina vigente prima della riforma Fornero la pensione di anzianità poteva essere conseguita se sommando età anagrafica e anzianità contributiva, si raggiungeva un coefficiente minimo (cd “quota”) Nel 2011 si andava in pensione se si raggiungeva “quota 96” con età minima di 60 anni e con almeno 35 anni di contributi (“quota 97” per gli autonomi). La riforma ha modificato in profondità questo sistema, cancellando la possibilità di andare in pensione col sistema delle quote e introducendo la cd pensione anticipata. Nel 2012 per pensionarsi in maniera anticipata possiamo dire addio ai 40 anni di contributi come soglia massima per smettere di lavorare perché per pensionarsi in maniera anticipata occorre un minimo di 42 anni e un mese (41 e un mese per le donne). Il requisito è destinato a crescere di un mese nel 2013 e nel 2014 ed aumenterà ancora con il miglioramento della speranza di vita. Questo perché ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora (è questa la “speranza di vita”); se la probabilità cresce (se cioè aumentano ancora gli anni “attesi” di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura, Riforma pensioni altrimenti i requisiti restano invariati. Il via a questo nuovo automatismo triennale sarebbe dovuto scattare a far data dal 1° gennaio 2015; la manovra estiva di quest’anno (legge n. 111/2011) l’ha anticipato all’anno 2013. I prossimi adeguamenti triennali, ci saranno nel 2016 e nel 2019; successivamente per effetto della manovra Monti, gli adeguamenti saranno biennali a partire dal 2021. Ecco perché nel futuro si saprà con certezza quando si incomincia a lavorare ma non anche quando si potrà smettere. Non è ancora tutto. Sempre la riforma Fornero ha previsto un’altra particolarità: se uno lascia il lavoro con il massimo dei contributi (42 anni e rotti mesi) prima dei 62 anni di età riceve una penalizzazione sull’importo della pensione. La penalizzazione si applica sulle anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 2012 in misura dell’1% per ogni anno in meno ai 62 anni e fino a 60 anni e del 2% per ogni ulteriore anno in meno rispetto PAG. 16 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS ai 60 anni di età. L’alternativa al pensionamento con il massimo dei contributi è la “pensione di vecchiaia”. Come nella vecchia disciplina (vigente fino al 31/12/2011, salvo le deroghe), la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un minimo di contribuzione (20 anni) e di un’età non inferiore , a regime, ai 66 anni. Età peraltro che resta comunque soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita, nonché a una clausola di salvaguardia la quale stabilisce l’elevazione a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2021, qualora questo limite non fosse raggiunto naturalmente per effetto dei periodici adeguamenti statistici. Altra novità della riforma Fornero, a proposito della pensione di vecchiaia, si chiama “flessibilità incentivata”che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi ritardi l’accesso alla pensione, rispetto all’età minima prestabilita per legge e fino a 70 anni. Anche il limite dei 70 anni è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita per cui dal 1° gennaio 2013 si potrà lavorare fino a 70 anni e 3 mesi. La revisione del requisito dell’età ha decretato definitivamente l’abrogazione delle finestre di pensionamento; pertanto dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto. Per quanto riguarda, infine, la “perequazione automatica” (si chiama così il vecchio automatismo della scala mobile in virtù del quale gli importi delle pensioni vengono adeguati all’aumento del costo della vita calcolato sulla base degli indici istat), è prevista una perequazione delle pensioni ridotta per il biennio 2012/2013; riceveranno la rivalutazione dell’Istat, infatti, soltanto le pensioni d’importo fino a 1.405 euro. PAG. 17 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS scrive Claudio Milocco La valutazione dei rischi nell’azienda La valutazione dei rischi nell’impresa in relazione all’attività svolta è senza dubbio il primo atto che il datore di lavoro deve effettuare. Oggetto della valutazione La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La valutazione dello stess lavoro-correlato di cui al comma 1 dell’art. 28 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. Il documento redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; Valutazione rischi b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle PAG. 18 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata informazione ed addestramento. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del decreto legislativo n. 81/2008. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi appena descritte il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali. Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) del Testo Unico della sicurezza sul lavoro. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni predette. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. Tali disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) ossia aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; centrali termoelettriche; impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e cioè nel caso di cantieri temporanei o mobili. PAG. 19 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS scrive Tommaso Siracusano e Silvia Bradaschia Trasferimento di azienda a fine anno Fine anno coincide solitamente con il momento scelto dalle aziende per effettuare i passaggi di vendita, affitto, comodato, usufrutto, incorporazione, fusione, cessione di contratto, ecc. Si tratta di trasferimenti che vanno gestiti con particolare attenzione ai limiti per le assunzioni obbligatorie di disabili, alla giurisprudenza in materia di condotta antisindacale per le imprese che occupano oltre 15 dipendenti e ai termini di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta. Ricorre l’ipotesi del trasferimento di azienda quando, in conseguenza di una vicenda traslativa, muta il titolare del complesso dei beni aziendali. L’ordinamento prende in considerazione il trasferimento di azienda in funzione dell’esigenza di apprestare una particolare tutela ai lavoratori. Tale tutela si estrinseca fondamentalmente nel garantire al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, rafforzando (con la previsione della responsabilità solidale del cedente e del cessionario), la tutela dei crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento dell’azienda. In particolare, alla luce dell’articolo 2112 cod. civ. come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276/03, per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata, con o senza fini di lucro, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua identità. In quest’ultimo anno sono intervenuti sulla materia sia un interpello ministeriale, sia due Pareri della Fondazione Studi che fanno luce sulle assunzioni obbligatorie, sull’importanza della consultazione sindacale nei passaggi per le aziende più grandi e sui dubbi in materia di versamenti delle imposte. Assunzioni obbligatorie e calcolo dell’organico dopo il trasferimento Con la risposta ad interpello n.30/11, il Ministero chiarisce che il calcolo ai fini della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, deve tenere conto degli effetti sulla dimensione aziendale che si siano verificati a seguito di operazioni societarie tipo il trasferimento, la fusione o la cessione di ramo d’azienda. Se il datore, a seguito di tale operazione, supera la soglia dei 15 dipendenti l’insorgenza dell’obbligo di copertura della quota di riserva, è collegata alla prima nuova assunzione (circolare n.4/00 e 41/00). La determinazione della stessa deve essere operata sul nuovo organico aziendale derivante dall’operazione e il lavoratore disabile deve essere assunto entro un anno dalla prima nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei lavoratori già in Trasferimento aziende servizio. Consultazione sindacale per aziende con più di 15 dipendenti Qualora il trasferimento di azienda riguardi imprese con più di 15 dipendenti, la legge (art. 47 della legge n. 428/90 modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 18/01) prevede una speciale procedura nell’ambito della quale sono chiamate ad interloquire anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In tale ipotesi infatti, il cedente e il cessionario 25 giorni prima che si perfezioni l’atto di cessione o l’obbligo di procedere alla cessione, debbono fare una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate al trasferimento ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato alle imprese oggetto dell’operazione. Qualora non vi siano rappresentanze sindacali aziendali la comunicazione dovrà essere fatta alle organizzazioni sindacali più rappresentative. La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine è intervenuta sulla specifica PAG. 20 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 FOCUS materia con il Parere n.22/11 esaminando la giurisprudenza per verificare se la violazione degli obblighi di consultazione influisca o meno sulla vicenda traslativa. La soluzione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità della vicenda traslativa. Viceversa, un orientamento minoritario di merito ravvisa nella procedura un requisito di validità del trasferimento, la cui violazione darebbe luogo alla nullità del trasferimento medesimo. Dichiarazione dei redditi, versamenti e data di effetto della trasformazione Con il Parere n. 20/11 la Fondazione Studi prende in esame il caso di una trasformazione di una snc in srl per elencare gli adempimenti in termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e dei versamenti d’imposta. I termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap seguono le regole ordinarie: - la snc dovrà presentarle entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto della trasformazione; - la srl dovrà presentare il modello Unico e il modello Irap entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Se il versamento delle imposte sui redditi non pone particolari problemi, notevole incertezza si è creata, invece, per il versamento Irap. Si rimanda, pertanto, alla lettura completa del Parere n.20/11. sia per la valutazione del caso, sia per l’esame degli esempi in esso contenuti. Cessione dell’azienda ricevuta in eredità Con il Parere n. 6/11, invece, la Fondazione Studi si esprime dando risposta ad un quesito in merito alla cessione d’azienda ricevuta in eredità esaminando un caso concreto e gli aspetti tecnici dell’operazione (partita Iva, vendita dei beni, assoggettamento a Iva, plusvalenze e tassazione anche legata all’eredità). PAG. 21 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 QUESITI a cura di Paola Diana Onder Coordinatrice Centro Studi Nazionale Ancl Nel caso di autovettura di cilindrata superiore ai limiti di 20 CV diesel l'esenzione contributiva e Irpef in capo all'amministratore opera sull'intero rimborso? QUESITO All'amministratore che fa uso della propria autovettura per trasferte fuori ambito comunale viene riconosciuto il rimborso chilometrico sulla base di specifica nota mensile dei percorsi-incarichi e distanze, applicando le tariffe ACI proprie dell'autovettura. L'intero rimborso chilometrico viene escluso da contribuzione e tassazione Irpef in capo all'amministratore. Il dubbio in proposito è il seguente: nel caso di autovettura di cilindrata superiore ai limiti di 20 CV diesel l'esenzione contributiva e Irpef in capo all'amministratore opera sull'intero rimborso o solo sulla parte fino al limite dei 20CV fiscali? Soluzione proposta. 1. In capo all'amministratore opera la totale esenzione contributiva fiscale sul rimborso chilometrico effettivamente corrisposto; 2. la società porterà in detrazione solo la parte fino ai limiti di legge sopra indicati (corrispondente 20 CV fiscali diesel). RISPOSTA Esperto: Giammaria Monticelli Si concorda con la soluzione proposta, ovviamente per le sole trasferte fuori ambito comunale. Infatti, se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di PAG. 22 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. (art. 96 3° comma TUIR). Questa limitazione riguarda le aziende. QUESITI Per quanto riguarda la determinazione di reddito di lavoro dipendente, è stato invece previsto che: “Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.” ( art. 51 comma 5 TUIR). Pagamento di riposi orari per allattamento e donazione sangue, bisogna tenere conto della lordizzazione? QUESITO In caso di pagamento di riposi orari per allattamento bisogna tenere conto della lordizzazione, così da pagare al dipendente il 100% della retribuzione, altrimenti percepisce una somma superiore a chi sta al lavoro, posto che sui riposi non paga i contributi a suo carico? Lo stesso dicasi per la donazione sangue. Soluzione proposta. È corretto applicare la lordizzazione RISPOSTA Esperto: Cristiana Michieli Il meccanismo della lordizzazione interviene quando il datore di lavoro, per espressa previsione contrattuale, debba integrare il trattamento economico erogato dagli istituti previdenziali ed assistenziali. Come riportato nella domanda, questa operazione viene eseguita affinchè il lavoratore non risulti avere una retribuzione maggiore rispetto a quella normalmente percepita, per il solo fatto che quanto corrisposto dall’INPS non è soggetto a contribuzione. Tuttavia, nel caso dei riposi giornalieri per allattamento, l’indennità erogata dall’INPS è pari all’intero ammontare della retribuzione, maggiorata dell’incidenza dei ratei ultramensili; quindi, il datore di lavoro non interviene con un’integrazione della retribuzione sull’indennità INPS, ma si limita semplicemente ad erogare la suddetta indennità, ponendola poi a conguaglio nel pagamento dei contributi. Per questo motivo, il datore di lavoro non opererà alcun tipo di lordizzazione sulle somme anticipate al dipendente per conto dell’Istituto. Le medesime considerazioni valgono anche per le giornate di riposo che spettano ai lavoratori che donano il proprio sangue. PAG. 23 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 QUESITI L'imponibile ai fini Inail per il pagamento dei premi sulle retribuzioni dei lavoratori a chiamata segue il trattamento previsto per i lavoratori part-time? QUESITO L'imponibile ai fini Inail per il pagamento dei premi sulle retribuzioni dei lavoratori a chiamata segue il trattamento previsto per i lavoratori part-time (retribuzione tabellare) o si devono prendere a riferimento tutti gli emolumenti che costituiscono imponibile ai fini Inps? Soluzione proposta. Al contrario di quanto calcolato dalla maggior parte dei software paghe, propendo per la seconda ipotesi. RISPOSTA Esperto: Giovambattista Vavalà L’art. 38, comma 2, del d.lgs. 276/2003, dispone che “il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa”; ciò implica che, ai fini degli adempimenti previdenziali, si devono applicare le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del settore di attività nel quale il lavoratore intermittente viene impiegato e, in particolare, le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero (art. 1, comma 1, Legge n. 389/1989 e all’art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. n. 638/1983), a parità di orario di lavoro svolto. La circolare Inps n. 17/2006 precisa che, nel caso in cui la durata dell’attività svolta sia inferiore a quella contrattualmente prevista per la generalità dei lavoratori della stessa qualifica, il riproporzionamento si effettua dividendo l’importo della retribuzione di riferimento (art. 1, comma 1, L. 389/1989 e art. 7, comma 1, L. 638/1983) per le ore di lavoro corrispondenti nello stesso periodo: il valore retributivo orario così ottenuto costituisce un mero parametro di calcolo, che dovrà essere poi moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore, al fine di individuare la retribuzione di riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi previdenziali. Stesso criterio vale per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini Inail, atteso che il lavoro intermittente, sebbene possa spesso dar luogo a prestazioni ridotte nel corso della giornata, della settimana, del mese e dell’anno, non è in alcun modo da considerare ed equiparare ad un contratto part time. Ciò è peraltro confermato dalla nota Inail n. PAG. 24 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 2923/2005, secondo cui l’obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente va assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. In particolare, il premio deve essere calcolato tenendo conto sia della retribuzione QUESITI erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto eventualmente corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra: nessun riferimento si rinviene rispetto all’applicazione della normativa sulla determinazione della retribuzione imponibile Inail per i lavoratori a tempo parziale (art. 9, comma 3, d.lgs. 276/2003). In assenza di ulteriori accordi aziendali, quando spetterebbe l'indennità di mensa? A quali condizioni? QUESITO In assenza di ulteriori accordi aziendali, quando spetterebbe l'indennità di mensa? A quali condizioni? Soluzione proposta. Per turni superiori a x ore lavorative e/o con orario spezzettato, appunto per la pausa pranzo, e/o per turni che finiscono oltre le ore 13,00. RISPOSTA Esperto: Paola Maschietto Il contatto di settore vigente regola l’istituto della mensa escludendo, a priori, che possa essere erogata a tale titolo un’indennità sostitutiva. L’art. 68 del contratto per il personale dipendente dalle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS E FDG stabilisce che: 1. qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente deve contribuire con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto; 2. è’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa (fatte salve le situazioni già esistenti); PAG. 25 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 QUESITI 3. nelle strutture sanitarie dove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc...); 4. non debbono essere previste indennità monetizzabili; 5. non può usufruire di detto servizio il personale che non si trovi in servizio; 6. il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Regolamentare, in modo puntuale, con contrattazione integrativa aziendale (contrattazione di prossimità) quanto già previsto dal CCNL. A mio parere, preliminarmente, dovranno essere individuati nel testo dell’accordo: - requisiti per il diritto ad usufruire del servizio di mensa nei vari turni di lavoro (orario minimo ed impegno giornaliero); - i limiti orari dell’interruzione del lavoro che danno diritto ad usufruire del servizio di mensa; - stabilire i termini della timbratura per i controlli, di entrata ed uscita, in tale intervallo; - il tipo di organizzazione scelto per il servizio di mensa (già contrattualmente previsto trattandosi di un’azienda con 200 dipendenti). Per le mense aziendali non opera il limite di deducibilità di euro 5,29. E’ ininfluente che i datori di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta sul luogo del lavoro, ovvero attraverso i Buoni Pasto utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali in genere. Possibile anche la fornitura di pasti su vassoi presso l’azienda ospedaliera, o tramite servizi convenzionati di mensa diffusa a mezzo di card elettroniche, personalizzate e tracciate, o tramite distributori automatici in azienda. Per evitare il limite di deducibilità di euro 5,29, tipico del buono pasto o ticket restaurant, è necessario che si configuri un vero servizio di mensa per dipendenti e assimilati, possibile anche con apposite convenzioni o appalti stipulati tra datore di lavoro e pubblici esercizi muniti di apposita licenza, con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese. Eventuale previsione di buoni pasto sostitutivi sono invece esenti da oneri fiscali e previdenziali solo fino a euro 5,29. Ovviamente il superamento della quota di 5,29 euro al giorno comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute proporzionali e di contributi per la differenza attribuita. L’adozione dei Buoni Pasto deve caratterizzarsi con requisiti omogenei all’utilizzo di una mensa. Detti Buoni, oltre a non essere spendibili come denaro liquido, non devono essere cumulabili, commerciabili o convertibili in denaro ma devono essere debitamente datati, sottoscritti e rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative direttamente collegate al turno dell’attività lavorativa. PAG. 26 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 QUESITI Società in nome collettivo artigiana, quale il trattamento fiscale e previdenziale se i soci intendono percepire compenso per l'opera prestata? QUESITO Una società in nome collettivo artigiana è composta da tre soci. I soci intendono percepire euro 1000 mensili per ciascuno a titolo di compenso per l'opera prestata. Quale è il trattamento fiscale e previdenziale? Soluzione proposta. La società farà un verbale di assemblea nel quale si fisserà l'importo da corrispondere ai soci, e considererà quanto percepito come riparto degli utili futuri. RISPOSTA Esperto: Chiara Giovannini Dalla formulazione del quesito non è chiarissimo se si tratti di un compenso agli amministratori o di anticipazione riparto utili. Partendo dall’ipotesi prospettata dalla soluzione proposta dal collega (le somme prelevate dai soci si qualificano come acconto su utili futuri) si ritiene che nulla sia da fare se non procedere al prelievo mensile delle somme concordate stando bene attenti a non prelevare più di quanto si presuma di realizzare a titolo di utile. La tassazione sarà poi assolta nelle ordinarie forme previste per le società di persone. Sembra invece più corretto pensare all’ipotesi di compenso mensile agli amministratori. Gli amministratori possono avere o no diritto a un compenso a seconda che la loro nomina sia stata fatta con l’atto costitutivo o con atto separato. nel primo caso, fatta salva ogni espressa disposizione contraria, l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso. se la nomina è avvenuta con atto separato, facendo riferimento all’art. 1709 del codice civile, si applicano le norme sul mandato e l’incarico si presume oneroso, salvo espressa pattuizione contraria. L’art. 1709, infatti, contiene una "presunzione di onerosità" che può essere superata se l’atto di nomina (contratto sociale o atto successivo) contiene una valida clausola che prevede espressamente lo svolgimento in maniera gratuita dell’incarico di amministratore oppure prevede che l’incarico attribuito al socio amministratore è stato tenuto in considerazione attribuendo una quota più elevata di partecipazione agli utili. Una volta determinato il compenso, si procede alla liquidazione dello stesso nella stessa forma prevista per le collaborazioni coordinate e continuative, assoggettando, ovviamente, l’imponibile previdenziale all’aliquota più favorevole del 17% essendo lo stesso socio iscritto alla gestione obbligatoria artigiani. Dal punto di vista fiscale si procede con l’ordinaria tassazione prevsita per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati. PAG. 27 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 lettera Riceviamo e pubblichiamo: “La difesa delle professioni ordinistiche” Egregio Presidente, il Suo impegno a difesa delle professioni ordinistiche è stato encomiabile e formalmente di indubbio successo. Preme tuttavia ricordarLe come di fatto il fenomeno “dell’impresizzazione” (mi consenta questo orrendo termine) delle professioni liberali sia ormai in atto da tempo e non a causa di improvvidi quanto maldestri “assalti alla diligenza”. Se analizziamo la nostra professione ci possiamo rendere conto come oggi (crisi economica a parte) la maggiore barriera di accesso per i giovani non è data dall’esame di stato, quanto dalla necessità di un capitale iniziale indispensabile per poter acquisire quegli strumenti materiali (hardware e software) ormai imprescindibili per svolgere l’attività. Gli adempimenti che vengono richiesti sono talmente numerosi che solo una perfetta organizzazione dell’attività (rectius fattori produttivi) ne consente la realizzazione; se non vado errato l’elemento che distingue da un punto di vista economico e giuridico il lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) dall’imprenditore (art. 2082 c.c.) è appunto l’organizzazione (art. 2555 c.c.). Ormai di liberale abbiamo poco o niente in quanto l’organizzazione del nostro lavoro è dettata dalle esigenze e dalla volontà della P.A;. la burocrazia informatica ogni giorno ci sta travolgendo sempre più, assetata com’è di dati, con richieste assurde che ci impongono di dover pensare ed agire come veri e propri “imprenditori”. A questo proposito Le faccio alcuni esempi, sapendo di non dirLe nulla di nuovo, di ciò con il quale dobbiamo confrontarci quotidianamente. Partiamo dal progetto UNIEMENS, sicuramente una delle riforme più frustranti per la nostra categoria, forse sono io incapace ma Lei è certa che i dati che invia mensilmente all’INPS con il famigerato file XML siano esatti? ha la capacità ed il tempo per poter verificare, rigo per rigo, quanto contenuto nel file? Io no. Non sono un informatico, e l’informatica in quanto tale non mi suscita nessuna passione. Ho sempre concepito il mio lavoro come un’attività prettamente giuridica ed oggi passo gran parte del mio tempo a scontrarmi con java, file XML, comunica, entratel, ecc., peccato che per accedere alla professione necessiti una laurea giuridico-economica e non una in informatica. Ma questa evidentemente è una mia mancanza. Egregio Presidente, ha provato ad effettuare una qualsiasi regolarizzazione contributiva, sia essa dovuta ad una reintegra, ad una conciliazione monocratica, o semplicemente alla correzione di un errore? E’ semplicemente allucinante. La verità è che oggi siamo totalmente dipendenti dalle software house; questa è la professionalità che ci siamo conquistati grazie a questa miriade di assurdi adempimenti. Invece di spendere milioni di euro in questo progetto sarebbe bastato ripensare e semplificare il sistema previdenziale; ma ci si è domandati quanto costa, in termini di adempimenti e di denaro, alla società garantire (forse) euro 0,00001 in più al mese di pensione ad un cittadino maturata sulle contribuzioni figurative? Un esempio: per una supposta differenza evidenziata dal sistema informatico INPS di quattro euro su un imponibile annuo di un lavoratore sono stato chiamato cinque volte dalla sede INPS e dopo due incontri con l’impiegato addetto non siamo riusciti a comprendere il perché di tale differenza. Risultato: una correzione non conforme ai dati del LUL e un costo enorme per la società in proporzione ai benefici ottenuti. Capisco che il Consulenti del Lavoro siano l’ultimo dei pensieri del legislatore, però riterrei importante far presente all’opinione pubblica e soprattutto ai politici come fra gli elementi che frenano lo sviluppo, e l’occupazione ci siano in gran parte anche le assurde pretese burocratiche imposte dalla P.A.. Le racconto un aneddoto che rende l’idea. Si presenta da me un PAG. 28 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 lettera potenziale cliente, evidentemente “insano di mente”, che dopo aver superato le forche caudine di comunica, SUAP ecc., intende assumere un lavoratore. Non ne vuole sapere di apprendisti, progetti formativi, formazione esterna, libretto formativo ecc. e decide di assumere un operaio (meno male penso fra me e me). Procedo all’assunzione. Questo operaio si iscrive subito al sindacato, destina il TFR ad un fondo complementare, acquista l’auto a mezzo di una cessione del quinto, è divorziato ed il coniuge richiede gli assegni nucleo familiare, subisce un pignoramento dell’ex coniuge e su tali somme deve pure effettuare la ritenuta di acconto, deve essere iscritto all’ente bilaterale e al fondo sanitario. Come a Lei ben noto tutti questi adempimenti gravano sul datore di lavoro, il quale, ovviamente, ha preferito licenziare il lavoratore. Ecco ciò che frena lo sviluppo, ecco ciò che limita la crescita. Signor Presidente da Collega sa perfettamente che la strada maestra per recuperare efficienza e competitività sta nella semplificazione, si ricorda il famigerato 740 “lunare” (così definito, nell’anno del Signore 1992, dall’allora Presidente della Repubblica) il modello attuale in confronto è “extrasolare” (nel senso che è al di fuori del sistema solare) tanto è complesso. Si prenda come esempio il modello degli studi di settore, la cui ideazione, elaborazione e manutenzione sono costati e costano milioni di euro ai cittadini italiani, la compilazione è talmente complessa che dubito fortemente esista qualcuno che possa essere certo di averlo correttamente compilato. E che dire poi della famigerata “impresa in un giorno” tanto cara ai politici che per attuarla hanno creduto alle promesse delle società d’informatica ed hanno “creato” quel mostro di comunica? Fino a poco tempo fa un cittadino, poniamo laureato in economia che voleva iniziare l’attività, ad esempio, di promotore finanziario poteva farlo autonomamente compilando un modulo alla CCIAA ed uno all’Agenzia dell’Entrate. Oggi deve possedere necessariamente un computer collegato ad internet (gli abbonamenti si pagano) deve scaricare almeno due programmi, acquistare (altro denaro) una chiave per la firma digitale ed essere dotato di carta di credito con cui caricare il conto Telemaco, senza peraltro poter sapere preventivamente a quanto ammonteranno i vari diritti, imparare ad usare i programmi, avere la PEC e forse in una settimana riesce ad avere conferma del buon esito della pratica. Questa è la semplificazione, questa è l’impresa in un giorno! Altrimenti deve pagare qualcuno che faccia tutto questo. Ha provato Signor Presidente ad usare comunica? Immagino di si e quindi sa di che cosa sto parlando. E degli avvisi bonari sui modelli 770 dovuti all’assurda ideazione e gestione delle addizionali (Dio ci salvi da questo federalismo) ne vogliamo parlare? Signor Presidente, questi sono solo alcuni banali esempi di quello che la P.A. chiede quotidianamente ad un cittadino richieste che, oltre a frenare lo sviluppo drenano una quantità enorme di risorse alla collettività (basti pensare che INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Provincia ecc. hanno tutti un fornitore di servizi informatici differente che ha ideato piattaforme informatiche differenti). So che le possibilità di combattere contro questi fenomeni sono scarse però Le chiedo di far sentire veramente la voce liberale dei professionisti, Le chiedo di far presente ai cittadini queste cose, Le chiedo di porsi come elemento critico, Le chiedo semplicemente parlare con il linguaggio del Professionista, che non dovrebbe essere servo e schiavo di nessuno, ai cittadini per far capire che lo sviluppo non è messo a rischio dall’esistenza dell’art. 33 della Costituzione, che per inciso potrebbe pure essere abolito, ma dai capricci di una P.A. volta solamente a tutelare e giustificare se stessa. L’intervento a difesa delle professioni ordinistiche è stato descritto da tutti i mass media e percepito dalla maggioranza dei cittadini come un’azione di casta, diretta solamente a tutelare i propri interessi. Occorre spiegare all’opinione pubblica che non è così, che i professionisti non hanno paura di confrontarsi con altri portatori di professionalità e che quotidianamente, nel loro piccolo, lottano contro l’industrializzazione della vita, voluta da quei poteri forti (leggi grande capitale) che ormai si sono legati a doppio filo con la politica e la pubblica amministrazione. La battaglia per la nostra sopravvivenza si consumerà su questi temi. Il capitale si combatte solo e soltanto affermando la propria libertà da esso e lottando per avere una società in cui sia possibile effettuare gli adempimenti senza la necessità di una complessa struttura organizzativa. E chi fra noi vede in questi adempimenti la garanzia della professione ha una visione miope di corto periodo volta a salvaguardare i particolari interessi contingenti e non a tutelare quelli collettivi futuri. In gioco non c’è soltanto la sopravvivenza della nostra professione o delle altre, in gioco c’è il futuro della nostra società e ciò che si intravede non è certo bello. lettera firmata PAG. 29 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 news Italia Oggi, abbonamenti per il 2012 Secondo convenzione, disponibili sia postali che on line Ai Colleghi Consiglieri Nazionali A.N.C.L. S.U. Ai Colleghi Presidenti i Consigli Regionali A.N.C.L. S.U. Ai Colleghi Presidenti le Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U. Roma, 09 gennaio 2012 Convenzione “ITALIA OGGI” anno 2012 La pagina di Italia Oggi a cura dell’A.N.C.L. S.U. è una tradizione consolidata da ormai 16 anni che, tramite un quotidiano a grande diffusione, ci consente di dialogare con le altre professioni, le forze sociali, la pubblica amministrazione e il mondo politico. Anche attraverso la pagina settimanale, l’Ancl rafforza la propria visibilità e ha modo di rendere note le proprie posizioni sugli eventi attinenti la nostra professione: il notevole incremento di presenze registrato nelle maggiori rassegne stampa di Enti ed Istituzioni, dimostra l’utilità indiscussa della nostra presenza sul quotidiano. L’accordo con l’editore, che ringraziamo ancora una volta per l’opportunità, non ha costi per l’A.N.C.L. S.U., prevede però l’impegno a sottoscrivere almeno 350 abbonamenti. Questa segreteria ritiene di dare la possibilità ai colleghi di usufruire dell’abbonamento a costo ridotto. Ricordiamo che, per fruire della suddetta agevolazione tariffaria, è indispensabile che l’abbonamento sia sottoscritto o rinnovato esclusivamente per il tramite della segreteria A.N.C.L. S.U. di Roma (allegato: scheda abbonamento). La tariffa scontata sarà applicata ai soli soci A.N.C.L. S.U. in regola con le quote fino ad esaurimento dei 350 abbonamenti disponibili. Da quest’anno sono disponibili: - 175 abbonamenti postali - 175 abbonamenti on-line. Un particolare ringraziamento ai colleghi che consentono la regolare uscita settimanale della pagina di Italia Oggi. Mi auguro di poter contare sul loro rinnovato impegno ma anche sull’apporto di altri autori. Cordiali saluti. Il Presidente Nazionale Francesco Longobardi Sul sito anclsu.com disponibile la scheda di abbonamento. Web tv, come inviare i propri contributi È on line da alcune settimane la nuova web tv dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Per inviare propri contributi o richiedere la presenza delle telecamere della web tv ad eventi ed iniziative, è sufficiente contattare la redazione all'indirizzo redazione@anclsu. com. Tutti i video della web tv Ancl sono consultabili sul sito www.anclsu.tv. PAG. 30 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 news scrive Renzo La Costa Il reintegro è un'anomalia italiana? è vero il contrario Che il mercato del lavoro italiano possa essere considerato ingessato, o troppo spesso disciplinato da particolarità e procedure che non trovano analogie con gli altri sistemi europei, può essere reale: ma che il diritto al reintegro nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo sia una anomalia solo italiana, davvero non è sostenibile. Di seguito, pillole di sistemi normativi dei alcuni altri stati membri. Austria Quando una persona è licenziata ingiustamente, il datore di lavoro è obbligato a reintegrarla e a pagare un risarcimento. Questo rimborso comprende la liquidazione e una somma uguale allo stipendio che avrebbe dovuto essere percepito nel periodo tra il licenziamento e la conclusione legale del caso. Belgio In questo Paese invece non esiste per il lavoratore il diritto al reintegro, ma solo un risarcimento, che comprende il periodo di preavviso e un rimborso danni pari a sei mensilità. Danimarca La legge danese ammette l’ordine di reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente e stabilisce un risarcimento pari a un anno di retribuzione. Finlandia Il reintegro sul posto di lavoro è ammesso ma non può essere imposto per legge. Nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato ingiustamente, è risarcito con una somma che oscilla da tre a venti mensilità. Una misura particolare poi, prevede il diritto del lavoratore alla formazione per mantenere la professionalità. Francia Come in Finlandia, l'ordine di reintegro è ammesso ma non può essere imposto. La somma del risarcimento per il lavoratore va da un minimo di 6 mensilità a oltre 24. In alcuni casi è prevista anche un’indennità che varia in base al danno subito. Germania In questo Paese è previsto che il datore di lavoro reintegri il lavoratore licenziato ingiustamente. In alternativa il datore di lavoro, spiegando le ragioni che rendono impraticabile il reintegro, deve risarcire il lavoratore con un’indennità da 12 a 18 mensilità in base all'anzianità di lavoro. Il giudice può stabilire anche una quota aggiuntiva. Il lavoratore poi ha diritto a prestare la sua attività durante la vertenza giudiziaria. Grecia Anche in questo paese è ammesso l'ordine di reintegro. Il risarcimento per il lavoratore inoltre è un’indennità per il periodo tra la data del licenziamento e la decisione del giudice. Paesi Bassi In Olanda invece il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore, o in alternativa, versargli un'indennità. Portogallo Reintegrare il lavoratore PAG. 31 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 news licenziato ingiustamente è obbligatorio per il datore di lavoro. Il dipendente però può scegliere tra il reintegro e il pagamento delle mensilità arretrate, o un'indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Regno Unito Nessun diritto di reintegro. Il risarcimento prevede: un rimborso base pari a 6600 sterline, un importo compensatorio di 12 mila sterline ed eventualmente degli importi speciali. L'unico caso in cui è ammessa il reintegro del lavoratore è quella di licenziamento per "motivo illecito", come la discriminazione per motivi politici o razziali. Spagna La legge spagnola ammette l'ordine di reintegro. Il datore di lavoro però può opporsi con un rifiuto motivato. In questo caso verserà al lavoratore un'indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità, più gli arretrati. E' prevista inoltre un’indennità per la mancata reintegrazione. Svezia Il licenziamento può avvenire solo per grave disobbedienza o per ristrutturazione dell'azienda. Il giudice può imporre il reintegro o il risarcimento dei danni più le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino al termine della sentenza. Se il datore di lavoro nega il reintegro deve corrispondere un'indennità che va da 16 a 48 mensilità. Svizzera In questo Paese infine non esiste il diritto di reintegro, ma solo un risarcimento pari a un’indennità limitata al periodo di preavviso, oppure dal giorno del licenziamento a quello della sentenza, con un limite di sei mensilità. con il patrocinio di: A.N.C.L.ÊNazionaleÊ SindacatoÊUnitario info CentroÊStudiÊNazionaleÊAnclÊs.u. inÊcollaborazioneÊconÊ PerÊchiarimentiÊsonoÊaÊ disposizione: SegreteriaÊ-ÊUnioneÊ provincialeÊANCLÊ-ÊVicenza 0444Ê547099 A.N.C.L.Ê SegreteriaÊnazionaleÊANCLÊ Roma tel.Ê06-5415742 organizzanoÊunÊincontroÊ diÊapprofondimentoÊsulÊtema UnioneÊProvincialeÊdiÊVicenza Vicenza - 20 gennaio 2012 ore 14.00 Sala convegni Hotel VIEST (uscita autostrada est Vicenza) programma 14.00ÊREGISTRAZIONEÊPARTECIPANTI 14.30ÊAPERTURAÊLAVORIÊEÊSALUTI MAURIZIOÊFACCIN PresidenteÊUnioneÊProvincialeÊANCLÊS.U.Ê Vicenza FRANCESCOÊLONGOBARDI PresidenteÊNazionaleÊANCLÊ-ÊS.U. PAOLAÊDIANAÊONDER CoordinatoreÊCentroÊStudiÊANCLÊ-ÊS.U. ComponenteÊC.d.A.ÊFondazioneÊStudiÊ DOTT.ÊGIOVAMBATTISTAÊVAVALË ConsulenteÊdelÊLavoroÊinÊReggioÊCalabria collaboratoreÊdelÊCentroÊStudiÊNazionaleÊAnclÊS.U. LAVOROÊINTERMITTENTE: naturaÊdelÊrapportoÊdiÊlavoro,ÊpresuppostiÊ normativi,ÊprofiliÊdiÊcriticitˆ,ÊaccertamentiÊispettivi FORMULARIO SPAZIOÊRISERVATOÊAIÊQUESITIÊDEIÊ PARTECIPANTI 18.30ÊCHIUSURAÊDEIÊLAVORI NelÊcorsoÊdeiÊlavoriÊinterverrˆÊilÊDr.ÊGILBERTOÊIANNONEÊdiÊTECSIALÊperÊunaÊbreveÊillustrazioneÊdeiÊ serviziÊpropostiÊdallÕazienda. DESTINATARI: ProfessionistiÊinÊaereaÊlavoroÊ-ÊPraticantiÊeÊpersonaleÊdiÊStudioÊ-ÊResponsabileÊdelÊpersonale ILÊCONVEGNOÊéÊVALIDOÊPERÊLAÊFORMAZIONEÊCONTINUAÊOBBLIGATORIA con il patrocinio di: ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI A.N.C.L.ÊS.U.Ê AssociazioneÊNazionale ConsulentiÊdelÊLavoro info A.N.C.L.ÊS.U.Ê PerÊchiarimentiÊsonoÊaÊ disposizione: SegreteriaÊ-ÊUnioneÊ provincialeÊANCLÊ-ÊBari tel.Ê080Ê5562044 SegreteriaÊCentroÊStudiÊ NazionaleÊANCLÊ-ÊRoma tel.Ê06-5415521Ê(pomeriggio) UnioneÊProvincialeÊdiÊBari inÊcollaborazioneÊconÊ ConsiglioÊRegionaleÊANCLÊPuglia organizzanoÊunÊincontroÊ diÊapprofondimentoÊsulÊtema Bari, 26 gennaio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 programma Sala congressi presso Hotel PALACE Via F. Lombardi,13 - BARI 14.00ÊREGISTRAZIONEÊPARTECIPANTI 14.30ÊAPERTURAÊLAVORIÊEÊSALUTI PAOLAÊDIANAÊONDER CoordinatoreÊCentroÊStudiÊNazionaleÊANCL-S.U. LEONARDOÊPASCAZIO PresidenteÊProvincialeÊAnclÊdiÊBari ModeraÊiÊlavori:ÊLEONARDOÊPASCAZIO ComponenteÊGiuntaÊConfprofessioniÊ-Ê ResponsabileÊAreaÊEconomicaÊeÊLavoro FRANCESCOÊSETTE PresidenteÊProvincialeÊOrdineÊConsulentiÊdiÊ LavoroÊdiÊBari CROCIFISSOÊBALDARI PresidenteÊRegionaleÊANCL-S.U. FRANCESCOÊLONGOBARDI PresidenteÊNazionaleÊANCL-S.U. Interventi:ÊDOTT.ÊFRANCOÊVALENTE DirettoreÊFondoprofessioniÊÊ FondoÊinterprofessionaleÊdiÊcategoria Relatori:ÊDott.ÊRENZOÊLAÊCOSTAÊ-ÊCollaboratoreÊ delÊCentroÊStudiÊNAzionale Prof.ÊAvv.toÊDOMENICOÊGAROFALOÊÊ-ÊOrdinarioÊdelÊ DirittoÊdelÊLavoroÊ-ÊUniversitˆÊdegliÊStudiÊdiÊBari NelÊcorsoÊdeiÊlavoriÊinterverrˆÊunÊincaricatoÊdiÊTeleconsulÊperÊunaÊbreveÊillustrazioneÊdeiÊserviziÊ propositiÊdallÕazienda.Ê LaÊpartecipazioneÊèÊliberaÊeÊgratuita IlÊconvegnoÊèÊvalidoÊperÊlaÊformazioneÊcontinuaÊobbligatoria. PAG. 34 - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 eventi Redazione delle clausole di più frequente utilizzo pratico Giovedì 26 gennaio a Selvazzano (PD) Ancl - UP Padova e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova organizzano un incontro per il pomeriggio di giovedì 26 gennaio 2012 presso il centro Congressi dell’Hotel Piroga di Selvazzano (PD). L’incontro si propone di fornire ai Consulenti del Lavoro, ossia ai professionisti di cui normalmente le aziende si avvalgono per la redazione dei contratti di assunzione, una guida ragionata relativa alla redazione delle clausole di più frequente utilizzo pratico, allo scopo di ridurre al massimo i rischi di contenzioso. L’approccio sarà di taglio operativo: ampio spazio verrà dedicato all’esercitazione pratica, finalizzata ad offrire ai partecipanti degli utili modelli contrattuali. Il relatore dell’evento sarà il dott. Enrico Barraco - Avvocato specializzato in diritto di lavoro e della previdenza sociale. Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e Professore presso istituti di formazione di primaria importanza (Kluwer IPSOA). E’ autore di oltre 70 pubblicazioni, sia in Italia che all’estero. Collabora con le principali Riviste di Diritto del lavoro (Guida al lavoro, Il Lavoro nella Giurisprudenza, Diritto & Pratica del lavoro, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro) e con numerosi Ordini professionali in ambito formativo. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE Il patto di prova - Come scrivere la clausola per attenuare i rischi di contenzioso? E’ sufficiente l’indicazione della durata? - La disciplina: quanto può durare la prova? Si può andare oltre i limiti fissati dai contratti collettivi? Si può pattuire una prova di minor durata rispetto a quella indicato nei contratti collettivi? Quale impatto ha in materia l’art. 8 della c.d. Manovra di ferragosto? - Libertà di recesso: è davvero senza limiti il licenziamento durante il periodo di prova? E se la durata è insufficiente rispetto alle mansioni? E se il lavoratore lamenta di essere stato adibito a mansioni diverse da quelle concordate? - Fattispecie particolari: è possibile licenziare disabili e lavoratrici in gravidanza per mancato superamento della prova? Le clausole di fidelizzazione - La fidelizzazione dei dipendenti migliori: come trattenerli in servizio? La clausola di prolungamento del preavviso e la clausola di durata minima garantita: redazione di bozze contrattuali. - Come attenuare gli effetti negativi della fuoriuscita dei dipendenti migliori? - Patto di non concorrenza: quanto costa? Il corrispettivo è imponibile a fini contributivi e fiscali? E se l’ex dipendente lo viola come può reagire l’azienda? Assunzione a termine - La specificazione del termine per assunzione a tempo determinato: gli ultimi orientamenti dei Tribunali veneti in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro. - La disciplina sanzionatoria, tra legge e creatività giurisprudenziale. - L’assunzione a termine dei dirigenti. Assunzioni dopo una riduzione di personale - Quali limiti vi sono per le aziende che abbiano appena realizzato una riduzione di personale? - Eccezioni ai divieti: quelle previste direttamente dalla legge e quelle che possono essere concordate con le organizzazioni sindacali. L’adesione al convegno dovrà essere effettuata collegandosi al sito della TeleConsul Editore Spa www.teleconsul.it alla voce convegni. Ricordiamo che per la partecipazione all’evento vengono riconosciuti 4 crediti formativi. Ultima - Edizione del 12 gennaio - n. 47 - I del 2012 CHI SIAMO Dirigenti e sedi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE Da chi è composta la Giunta Presidente Francesco Longobardi - Vice Segretario Generale Nazionale Vicario Stefano Sassara - Vice Segretario Generale Nazionale Franco Dolli - Segretario Tesoriere Giammaria Monticelli - Segretario Amministrativo Guido Sciacca - Coordinatore Centro Studi Paola Diana Onder ALTRI COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA Tutti i componenti della Giunta Claudio Baldassari, Giovanni Besio, Adele Borelli, Marina Canavesio, Nestore D’Alessandro, Roberto Morini, Danilo Notarnicola, Leonardo Pascazio, Roberto Sartore, Rossano Zanella, Collegio Nazionale Sindaci Revisori Dario Montanaro (presidente), Renato Boscutti e Tiziano Belotti (revisori) Collegio Nazionale Probiviri Patrizia Gagliardi (presidente), Luciano Ognissanti e Andrea Pozzatti (probiviri) CONSIGLIO NAZIONALE Da chi è composto il Consiglio Consiglieri di estrazione congressuale Agostini Walter, Alborno Mario, Arteritano Pasquale, Baldassari Claudio, Besio Giovanni, Biscarini Paolo, Borelli Adele, Bravi Bruno, Bruno Luciana, Canavesio Marina, Cocchi Maria Rosaria, Cocorullo Fernando, D’Alessandro Nestore, D’Angelo Franco, Della Bianca Giuliana, Di Paolo Mauro, Dolli Franco, Eleonori Guglielmo R., Faggiotto Claudio, Fanfani Antonio, Formentin Giovanna, Furlan Debora, Giacomin Antonietta, Giarola Zeno, Granata Annamaria, Graziano Alessandro, Izzo Alfonso, Lezzi Antonio, Maffiotti Manuela, Mirtoni Annamaria, Monticelli Giammaria, Morini Roberto, Nicoli Loredana, Notarnicola Danilo, Onder Paola Diana, Paone Luca Andrea, Pascazio Leonardo, Pasquini Roberto, Piceci Roberto, Rama Valeria, Rota Porta Alessandro, Sanna Mauro, Sartore Roberto, Sassara Stefano, Sciacca Guido, Scoglio Stefania, Sighinolfi Roberta, Spalletti Antonella, Tonegutti Stefano, Umbaldo Massimiliano, Vannicola Enrico, Zanella Rossano, Zeppi Leonardo, Zimmile Calogero PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL I presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (prov. aut. Bolzano), Pier Luigi Begliuomini (Valle d'Aosta), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Galileo Casimiro (Molise), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Luigi Schenone (Liguria), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Maria Rosaria Cocchi (Lombardia), Anna Maria Granata (Campania), Giovanna Manca (Basilicata), Giacobelli Gianni (Marche), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Paolo Rossi (Lazio), Calogero Zimmile (Sicilia), Alessandro Signorini (Toscana), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (prov. aut. Trento).