LA SEMPLIFICAZIONE NELL’ESPERIENZA REGIONALE IL CASO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. Reggio Emilia, settembre 2006 1 Dinamiche reali di sviluppo economico degli enti locali e assetto istituzionale: 2 Fino alla fine degli anni ’80: centralizzazione delle leve di intervento pubblico nell’economia e allocazione decentrata del maggior numero di competenze influenti sulle economie esterne delle imprese Dagli anni ’90: forte modifica del quadro di riferimento: regolazione, programmazione,scelte macroeconomiche al centro; cooperazione tra enti (verticale e orizzontale) e tra pp.aa. e imprese Assi portanti del nuovo assetto istituzionale: 3 Semplificazione Riordino del centro Decentramento legislativo e amministrativo Cooperazione e concorrenza istituzionale Costruzione delle capacità pubbliche Finanza regionale e locale Semplificazione Cosa: Riduzione stock normativo Semplificazione procedimenti amministrativi Adozione testi unici Abolizione controlli sugli atti (l. 127/1997) Come: Autocertificazione Informatizzazione Sportello unico Conferenza dei servizi 4 Semplificazione Pluralità di significati del termine semplificazione( ambito europeo, nazionale, locale): a) erogazione di servizi al pubblico di tipo burocratico (certificati) o imprenditoriale(forniture di servizi) efficiente ed economicamente competitiva b)necessità di regole più flessibili (quali la delegificazione: passaggio dalla legge al regolamento per lo snellimento di procedimenti amministrativi e di riorganizzazione degli apparati di governo: es dpr 447/98) c) ridefinizione delle strutture organizzative e dei meccanismi operativi dell’agire amministrativo (semplificazione amministrativa) d) qualità della regolamentazione:(riduzione del numero di norme che non si consegue attraverso l’emanazione di nuovi regolamenti di delegificazione e consolidamento/codificazione delle norme restanti) 5 Semplificazione normativa a) b) c) 6 Riduzione del numero eccessivo delle regole e codificazione Porre rimedio a regole: contraddittorie onerose nei confronti di cittadini e imprese non elevate sotto il profilo qualitativo Riordino del centro più centri/circolarità dei processi decisionali: a) si afferma il modello dipartimentale e il ruolo di coordinamento del MEF per gli interventi in materia di sviluppo economico; b)si decentrano la maggior parte delle funzioni attive e gestionali 7 Decentramento delle competenze:(legislative,amministrative e finanziarie) 8 Interventi pubblici diretti recessivi> c.d.privatizzazione aziende pubbliche Esercizio di poteri indiretti: al centro poteri regolativi(indirizzi,direttive,piani) per miglioramento del contesto territoriale attraverso infrastrutture materiali e immateriali;per interventi promozionali e di supporto (agevolazioni, sostegno,contributi, sussidi, nella misura ammessa dall’ordinamento comunitario), a livello locale le altre attività. Decentramento delle competenze:(legislative,amministrative e finanziarie) 9 Già il d.lgs. 112/97, a Costituzione invariata, aveva ampliato le competenze regionali e locali in materia di attività economiche “tradizionali” (commercio, artigianato, agricoltura, turismo) e anche per le attività industriali oltre che per quelle in materia di energia Con il nuovo Titolo V la materia industria è ormai affidata alle Regioni, mentre sono materie a legislazione concorrente: la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione,la distribuzione dell’energia, i trasporti e la navigazione, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali Per l’art.117co.2 lett. p) Cost.per gli enti territoriali lo Stato può solo individuare le funzioni fondamentali di province e comuni ma non può più scorporarle tra Regioni e enti locali Decentramento delle competenze:(legislative,amministrative e finanziarie) a) b) 10 Elementi di bilanciamento del forte decentramento sono: Flessibilità e differenziazione (sussidiarietà) per la concreta assegnazione dei compiti Interventi centrali di coordinamento e/o sostitutivi per ragioni di unitarietà e di salvaguardia dell’ordinamento comunitario Cooperazione e concorrenza istituzionale 11 Per il governo delle decisioni pubbliche fra i diversi livelli si assiste al superamento del metodo gerarchico di rapporto tra le pp.aa, si rafforza e si afferma indispensabile il metodo della cooperazione istituzionale Nell’ambito delle politiche di sviluppo locale si affermano metodi di concorrenza istituzionale per l’accesso all’uso delle risorse (meccanismi premiali, di orientamento al risultato) Cooperazione e concorrenza istituzionale a) b) c) d) e) 12 Gli strumenti del metodo cooperativo: Conferenza dei servizi (l. 241/90 e succ. modif.) Accordi di programma (l. 142/90) Uffici e strutture tecniche comuni Patti territoriali - patti di sviluppo locale fra soggetti pubblici e privati Diffusione del metodo comunitario (comitati di sorveglianza, gruppi di lavoro tematici, regole negoziali) Cooperazione e concorrenza istituzionale Le innovazioni introdotte comportano il passaggio: da un sistema dualistico (centro-periferia) ad un sistema integrato (la rete) da una dimensione autoritativa e unilaterale delle potestà pubbliche ad una amministrazione negoziale e cooperativa da una nozione di territorialità negativa ad una di territorialità positiva 13 Costruzione delle capacità pubbliche e valutazione Conoscenza (investimento in capitale umano e acquisizione di nuove capacità) Strumenti di verifica dei risultati(banche dati,AIR) Le Regioni sempre più devono scegliere fra progetti e obiettivi alternativi per la produzione di beni collettivi locali capaci di innalzare la competitività fra le imprese 14 Finanza regionale e locale Art. 119 Cost.; Corte Cost.:n. 16/2004, n.37/2004. Il riconoscimento di competenze implica la disponibilità di risorse e un coerente sistema di finanza pubblica. Patto di stabilità (crisi economica e della finanza pubblica) 15 Leggi finanziarie e tiepida attuazione del nuovo ordinamento costituzionale: ricentralizzazione delle leve di intervento in materia di sviluppo economico e attività produttive Strumenti di semplificazione: il caso dello sportello unico. 16 Lo sportello unico (SUAP)rappresenta l’esperienza più significativa di semplificazione amministrativa, la più sostenuta, attuata e monitorata talché si possiedono ad oggi una serie di informazioni utili ad effettuarne un bilancio ed una valutazione. Strumenti di semplificazione: in generale Gli strumenti di semplificazione, ai fini del procedimento amministrativo, si possono così suddividere: quelli che incidono in modo diretto sulla struttura interna dei procedimenti: a) revisione di procedimenti di intere materie ai fini di una loro accelerazione e semplificazione b) Misure di semplificazioni specifiche per dimensione di impresa o attività (es. pmi, commercio) quelli che non incidono in modo diretto sulla struttura interna dei procedimenti: a) esternalizzazione dei servizi, compiti e funzioni b) strumenti organizzativi: lo sportello unico è il più importante di essi 17 La semplificazione all’interno dei vari livelli di governo(Stato, Regione, enti locali) 18 Lo Stato “non è più l’unica cerniera del diritto amministrativo”(S. Cassese). Oltre che in ambito europeo le iniziative di semplificazione amministrativa e di miglioramento della produzione normativacon lo spostamento dal centro verso la periferia delle competenze- interessano tutti i livelli di governo, specialmente quello regionale(affermazione del modello policentrico). La politica statale di semplificazione. 19 Avvio stabile ed organico del processo di semplificazione amministrativa (anni 90)ed effetti sulle prerogative regionali: l.241/90(conferenza servizi, accordi tra p.a.,regime dei pareri e delle valutazioni tecniche, autocertificazione, dia, silenzio assenso, obbligo di non aggravamento fissazione dei tempi di conclusione) l.537/93(prima legge di semplificazione di procedimenti amministrativi: modifica della conferenza dei servizi, capovolgimento della dia, autorizzazione alla delegificazione di oltre 800 procedimenti) l.59/97(la politica di semplificazione viene istituzionalizzata con la introduzione della legge annuale di semplificazione, anticipa le successive riforme costituzionali) L. 15/05 e d.l. 80/05 ( la novella all’assetto del procedimento amministrativo: un problema ancora aperto nella mutata dislocazione dell’assetto istituzionale e nel dibattito tra semplificazione e liberalizzazione Rapporto tra semplificazione a livello statale e autonomia degli enti territoriali 20 Il principio di accessorietà tra disciplina del procedimento e disciplina delle materie (margini per ulteriori semplificazioni): le leggi regionali di attuazione/altre leggi regionali generali le discipline settoriali di semplificazione (urbanistica,edilizia,sportelli unici) e le tecniche utilizzate. Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna 21 La L.R. 32 del 1993 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso” – con questa legge la RER dà attuazione normativa alla l.241/90. Da quel momento fino all’attuazione delle “leggi Bassanini” (l.r.3/99) il processo di semplificazione regionale procede in maniera non organica: la previsione normativa può essere contenuta nella l.r. 32 (come previsione generale)oppure nelle singole discipline di settore (per certi procedimenti). Rinvio agli istituti disciplinati dalla legge regionale 32 del 1993 Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna Norme di indirizzo per la semplificazione regionale: la L.r. 3 del 1999 (cfr. artt. 1 e 2) e la L.r.6/2004 (cfr. Tit.III artt. 37- 41) a)Riqualificazione ed alleggerimento degli apparati burocratici b) Semplificazione delle procedure amministrative(per facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini;per ridurre i vincoli all’esercizio delle attività private; per garantire una maggiore efficacia) c) Innovazione e trasparenza. 22 Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna In particolare, per la disciplina dei procedimenti, tra i principi generale cui si ispira, la l.r. 3/99 (art.2): a)regola le forma di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell’azione amministrativa; b)agevola l’esercizio delle attività private attraverso l’eliminazione di vincoli procedimentali. Sotto il profilo della revisione e del completamento della legislazione regionale: a) Abroga norme superate e incompatibili (135 leggi e 20 regolamenti) b) Revisione della normativa di contabilità regionale c) Ulteriore riordino della legislazione regionale 23 Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna a) 24 La L.r 3/99 e lo sportello unico: Il ruolo di promozione e di coordinamento della rete degli suap alle province (art.50 comma 3): oltre a funzioni di coordinamento interistituzionale (concertazione con gli enti locali e programmazione negoziata: accordi e convenzioni con gli enti pubblici coinvolti e, in alcune esperienze, anche con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali); progetti relativi a i collegamenti informatici e alla formazione professionale). Inoltre con la l.r. 3/99 sono state poste in capo alle province ( al fine di razionalizzare la distribuzione delle funzioni e delle competenze in capo agli enti locali e anche al fine di semplificazione) funzioni autorizzative in materia ambientale e relative ad altri procedimenti: autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche – art.90 ss.etc, oltre a quelle già attribuite relative alla sicurezza inpianti, alla tutela sanitaria e all’urbanistica). Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna 25 b) art. 50 comma 4: ai comuni competono le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione degli impianti produttivi. Ai comuni stessi compete la istituzione e gestione degli suap c)art.70: ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 112/98 i comuni, singolarmente o in forma associata istituiscono lo suap, che ha il compito di svolgere il procedimento autorizzatorio per l’attività di realizzazione, ampliamento, ecc. degli impianti produttivi;la Regione – al fine di favorire l’efficacia dei procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione degli impianti produttivi – prevede una organica azione regionale diretta ad attuare la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli enti locali e a provvedere nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti autorizzativi; provvede inoltre a favorire l’istituzione degli suap con concessione di contributi ai comuni e alla promozione di iniziative formative. Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna d) art. 71 ( assistenza e informazione alle imprese) rappresenta lo svolgimento delle funzioni informative e di assistenza e consulenza alle imprese. I bisogni informativi a cui la Regione intende dare risposta, anche soprattutto attraverso gli sportelli unici, e in collaborazione con soggetti pubblici e privati,si riferiscono principalmente alle possibili scelte localizzative, allo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l’autorizzazione all’insediamento (flussi, tempi, documenti, moduli) e agli strumenti di agevolazione e finanziamento( a livello europeo, nazionale, regionale e locale) e ciò attraverso l’attivazione di una rete integrata di servizi di facile accesso (banca dati integrata, siti web, comunità virtuale di operatori) 26 Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna 27 La l.r. 6 del 2004 si propone di realizzare un primo adeguamento del sistema amministrativo regionale e locale alle disposizioni del nuovo titiolo V della Costituzione. In particolare:(art. 1 lett.h) favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, l’innovazione e la trasparenza amministrativa( ciò attraverso un modello di relazione e attraverso norme, procedure e prassi che assicurino la governance dei processi amministrativi e decisionali). Le linee di tendenza della semplificazione regionale:la Regione Emilia-Romagna Con particolare riferimento alla disciplina dei procedimenti amministrativi:( cfr.art. 37 e ss.) il legislatore regionale si propone di: a)Regolare i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali b)Regolare forme di semplificazione e di accelerazione nella disciplina dei procedimenti,favorendo le modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti c) Attuare forme concrete di semplificazione (valorizzando le esperienze attuate e favorendone l’ulteriore sviluppo) indirizzando il proprio intervento legislativo in funzione di: individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertficazione circa il possesso dei requisiti previsti da norme di legge; individuare un responsabile unico del rilascio di provvedimenti autorizzatori /concessori. d) Realizzare un monitoraggio sulle riforme introdotte e sulle loro applicazioni 28 Le linee di tendenza della semplificazione regionale: la Regione Emilia-Romagna. 29 Alla luce di tali indirizzi la Regione ha inteso dunque avviare processi di innovazione amministrativa e gestionale che diventino un metodo ordinario e normale di azione e un “cantiere stabile della semplificazione” che assicuri la congruenza delle soluzioni di semplificazione dei procedimenti valutandone periodicamente l’impatto e gli effetti che si producono sulla pubblica amministrazione, sui cittadini e sull’esercizio delle attività private. Le linee di tendenza della semplificazione regionale: la Regione Emilia-Romagna 30 Lo Statuto regionale: L.r. 31 marzo 2005 n.13 (BUR 61 del 1/4/05): Art.14: trasparenza e informazione Art.17: istruttoria pubblica(per atti normativi e amministrativi di carattere generale) Art. 53: impatto delle leggi e redazione dei testi (valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi e monitoraggio sugli effetti e i risultati dell’applicazione: le clausole valutative) Art. 54:testi unici ( processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale) Art. 60: principi dell’attività amministrativa regionale Art. 61: procedimento amministrativo Le linee di tendenza della semplificazione regionale: la Regione Emilia-Romagna 31 Art. 61 Statuto:” Procedimento amministrativo” 1. la Regione, nell’ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali. 2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell’azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l’utilizzo degli strumenti informatici. 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabili dalla legge e devono essere motivati. 4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l’obiettivo della semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. 5. Tutti i soggetti interessati hanno diritti di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari. 6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con un atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Gli istituti della semplificazione amministrativa nella legislazione della Regione Emilia-Romagna 32 Informazione e accesso ai documenti amministrativi (principio di pubblicità)(cfr. anche art. 40 l.r. 6/04; art.3 l.r. 11 del 2003: valorizzazione del patrimonio dei dati pubblici apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP) Diritto di accesso e accesso alle informazioni ambientali ( artt. 6 e 7 della l.r. 32/93; l.r. 15/1996 e l.r. 18/02, art.3 l.r.9/99 VIA) Responsabile del procedimento e modalità istruttorie(compiti,più uffici o servizi, il responsabile unico nel procedimento suap) Durata del procedimento: i termini per la conclusione del procedimento (art.16 l.r. 32 in generale, discipline di settore), decorrenza e sospensione art. 17); contraddittorio D.I.A. ( art. 23 l..r. 32; dia edilizia artt. 8 e 19 : variazioni minori in orso d’opera l..r. 31/02 ; art. 33 co. 5; somministrazione alimenti e bevande l..r.14 /03 art. 8 comma 4; strutture recettive dirette all’ospitalità art. 16 e art. 18 l.r. 16/04; agriturismo l.r. 26/04 ipotesi di silenzio assenso); Autocertificazione, accertamento d’ufficio, dichiarazione temporaneamente sostitutive Conferenza dei servizi: non è disciplinata dalla l..r. 32/93, l’istituto trova applicazione in vari leggi settoriali: art. 18 l.r. 9/99 VIA; l.r. 14/99 autorizzazione per grandi strutture di vendita art. 7 e art 11 co.3 Procedimenti finanziari (incentivi e sovvenzioni) La questione della competenza legislativa in tema di procedimento amministrativo 33 Il quadro costituzionale vigente e le proposte interpretative:(obiettivo di salvaguardare un momento normativo uniforme di disciplina del procedimento amministrativo).In particolare il richiamo all’art. 117 comma 1; comma2 lett. l); comma 2 lett. m). La soluzione della intesa Stato-Regioni (Corte Cost.sent. 303 del 2003) Le norme di cui all ’art. 29 l.241/1990 e all’art. 22 l. 15/2005 Le leggi regionali del Piemonte e della Lombardia Gli orientamenti della regione Emilia-Romagna: l’indirizzo di fondo è quello di contemperare le esigenze dell’autonomia politico-istituzionale con quelle della chiarezza ed organicità del sistema giuridico e amministrativo Lo spazio normativo regionale: il problema dei c.d procedimenti misti 34 Esigenza di coordinamento e collaborazione tra diversi livelli istituzionali nel caso in cui si tratta di normare procedimenti a cui partecipano più amministrazioni ciascuna delle quali sia sottoposta alla competenza d un diverso legislatore (il caso degli sportelli unici: che comportano l’unificazione in un unico procedimento di più procedure originariamente autonome; la conferenza dei servizi). La Corte Cost. sent.303/03 introduce in via pretoria la “legislazione statale sussidiaria” con riferimento all’opportunità che vi sia un unico legislatore competente a disciplinare le sedi funzionali miste( quello statale a partire dal principio della leale collaborazione). I margini del legislatore regionale. Le prime esperienze di legislazione regionale della nuova 241 (Piemonte) L’organizzazione della semplificazione: l’obiettivo dello sportello unico 35 L’obiettivo dello sportello unico è duplice: qualsiasi soggetto che intenda realizzare una nuova attività produttiva o modificarne una esistente si rivolge ad un’ unica struttura ed ha un unico interlocutore, con l’eliminazione dei disagi derivanti dalla necessità di recarsi in diversi e numerosi uffici pubblici per ottenere le autorizzazioni, i pareri, ecc. di rispettiva competenza gli imprenditori hanno a disposizione, in modo più strutturato, quell’insieme di informazioni di diversa natura(amministrativa, urbanistica, economica, ecc.) necessarie per operare in piena consapevolezza le nuove scelte insediative. Inoltre vi è rispetto alla precedente normativa, la garanzia di tempi certi e più brevi. Le funzioni dello sportello unico 36 Funzioni di natura informativa: fornire informazioni tempestive all’utenza in relazione alle modalità di presentazione delle richieste e all’evolversi del procedimento,informazioni necessarie a promuovere e ad agevolare i processi localizzativi delle imprese stesse(dati e informazioni sul sistema produttivo locale, sulle aree industriali ed ecologicamente attrezzate,sulle agevolazioni pubbliche e sui servizi di assistenza disponibili, sulla possibilità di utilizzo di banche dati economiche, ecc.) Funzioni di natura amministrativa/autorizzativa: richiesta alle pp.aa. degli atti istruttori e dei pareri tecnici per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, opere interne, localizzazione cessazione dell’impianto, ai fini del rilascio del provvedimento finale (gestione del procedimento unico, semplificazione procedurale) Funzioni promozionali e di marketing territoriale: funzioni che incrementino la conoscenza delle opportunità esistenti per lo sviluppo economico del territorio, attraverso cui rendere lo suap uno strumento in supporto dello sviluppo territoriale Impresa e sportello unico 37 Prima l’imprenditore doveva recarsi presso ogni ente per richiedere i vari pareri, nullaosta, autorizzazioni di loro competenza(ufficio edilizia, scarichi idrici, conformità vv.ff) Ora è lo sportello unico a richiedere ai vari enti i pareri,nullaosta autorizzazioni di loro competenza(endoprocedimenti) e a rilasciare il provvedimento finale Il ruolo del comune Conferimento di funzioni ai comuni (art. 23 d.lgs. 112/98): La struttura unica(back office) Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata le funzioni amministrative relative alla realizzazione, ecc. di impianti produttivi, assicurando che un’unica struttura (unità organizzativa)sia responsabile dell’intero procedimento Lo sportello unico(front office) Presso la struttura è istituito uno sportello unico al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti previsti dal DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni 38 Il ruolo delle Regioni 39 Fissano le tipologie e i criteri per individuare le: aree per insediamenti produttivi e le aree ecologicamente attrezzate Effettuano i controlli di loro competenza Stabiliscono criteri per individuare gli impianti a struttura semplice Stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali Il ruolo delle regioni 40 La Regione svolge funzioni nuove individuando nuove politiche di intervento secondo le seguenti direttrici: Realizzazione di efficaci strumenti per la valorizzazione economica del territorio Semplificazione e riorganizzazione di strutture e procedimenti autorizzativi Supporto organizzativo e metodologico ai comuni per la realizzazione degli sportelli unici Sostegno diretto alla operatività degli sportelli unici Realizzazione di un sistema di comunicazione in rete tra gli enti coinvolti dallo sportello unico per la gestione dei procedimenti e l’accesso alla pratica da parte dell’interessato Realizzazione di un sistema di monitoraggio del processo di attivazione dello sportello Sviluppo di sinergie a livello europeo La disciplina dello sportello unico 41 Ambito di applicazione (tutte le fasi di vita di una impresa:realizzazione ristrutturazione,ampliamento, opere interne, riconversione,localilizzazione, rilocalizzazione, cessazione, riattivazione) Lo sportello è competente per la totalità degli impianti produttivi di beni e servizi in ambito di attività agricole, commerciali, artigiane, turistiche alberghiere, per servizi resi dalle banche, da intermediari finanziari, di telecomunicazione Le fasi principali del procedimento unico. Il procedimento unico è una sorta di “procedimento dei procedimenti”, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richieste dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa essere legittimamente realizzato (sent. Corte Cost. n.376/02) La disciplina dello sportello unico 42 Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto. Procedimento semplificato Procedimento autocertificato La procedura di collaudo La conferenza dei servizi L’atto conclusivo del procedimento 43 Il modello del procedimento unico: è fondato sulla “concentrazione in un’unica struttura, istituita dal Comune, della responsabilità dell’unico procedimento attraverso il quale i soggetti interessati possono ottenere l’insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, nonché sulla concentrazione nello “sportello unico”, presso la medesima struttura, dell’accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni” L’unicità del procedimento e la natura istruttoria degli altri atti acquisiti nel procedimento. 44 Il procedimento dei procedimenti: La legge configura un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richieste dalle norme in vigore, affinché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato: quelli che erano autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori ai fini dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto….. Le diverse competenze e le distinte responsabilità delle singole amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici non vengono meno.. Tant’è vero che ove una delle p.a si pronunci negativamente( comunicazione entro 3gg.)“il procedimento si intende concluso” salva la possibilità per l’interessato di chiedere la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. L’atto conclusivo del procedimento: l’esigenza di coordinamento. 45 Alla base della scelta del legislatore sta una esigenza di coordinamento che si correla con l’intento unificante e semplificante: ciascuna delle diverse amministrazioni competenti deve adottare, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico ( art. 25 d.lgs 112/98). Le difficoltà della prassi applicativa/ l’operatività dello sportello unico Il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo Il responsabile della struttura e il responsabile del procedimento 46 Non necessariamente il responsabile della struttura e il responsabile del procedimento devono identificarsi in un unico soggetto L’unica competenza esclusiva in capo al responsabile della struttura sembra essere quella di cui all’art 6 comma 11 I poteri del responsabile del procedimento ((suap/sue) cfr. alcuni regolamenti comunali. La semplificazione dei procedimenti per l’autorizzazione degli impianti produttivi 47 Il procedimento semplificato (art. 4): casi di obbligatorietà ( impianti soggetti a VIA. Cfr l.r. 9/99 : art. 6 – cfr. l.r procedure connesse a controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose l.r….) In tutti gli altri casi la scelta spetta all’imprenditore. Termini Applicazione delle normative previgenti che prevedano procedure o istituti più favorevoli in termini di semplificazione, certezza e rapidità dei termini( termini più brevi, dia, comunicazioni, silenzio assenso).cfr. direttive regionali. Valorizzazione delle buone prassi La semplificazione dei procedimenti per l’autorizzazione degli impianti produttivi 48 Il procedimento mediante autocertificazione: casi di esclusione: Via, pericoli di incedenti rilevanti, apposita autorizzazione derivante da normativa comunitaria. Il silenzio assenso e i termini (45 gg.) Il rilascio espresso della concessione edilizia Le cautele che accompagnano l’autocertificazione: la pubblicità dell’istanza la partecipazione al procedimento da parte di portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, gli accertamenti formali in capo allo sportello unico Definizione degli impianti a struttura semplice Le funzioni di controllo e la riduzione in pristino in caso di accertate falsità La conferenza dei servizi e lo suap 49 Art. 4 dpr 447/98 novellato dalla legge 340/00 la cds come rimedio al mancato buon fine del procedimento: a) diniego di autorizzazione- comma 2- b) silenzio di un’autorità competente – comma 3Indizione e svolgimento della conferenza dei servizi Favore per prassi operative che tendano alla conclusione positiva del procedimento al fine di evitare il ricorso alla complessa procedura della cds ( conferenze di servzi organizzative convocate al fine di coordinare l’attività delle autorità competenti e di svolgere congiuntamente attività istruttorie). Raccordo tra disciplina del procedimento suap e alcune normative regionali di settore. 50 Disciplina di Via Disciplina urbanistica degli insediamenti produttivi: la l.r. 20/00. In particolare:il progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. Disciplina in materia edilizia: il parere integrato arpa- asl Costruzione ed esercizio di linee elettriche Impianti per smaltimento e recupero rifiuti Impianti fissi di telefonia mobile Autorizzazione per grandi strutture di vendita Novità introdotte nella disciplina del procedimento amministrativo ed effetti sul procedimento Suap 51 Le modifiche rilevanti al procedimento amministrativo introdotte con la legge 15/05 e la legge 35( conversione del d.l. 80/05)riguardano: i principi generali dell’azione amministrativa; la disciplina del procedimento( silenzio assenso, dia, disciplina della partecipazione, conferenza dei servizi, ecc.), i procedimenti di secondo grado, la disciplina dell’accesso. Tali innovazioni si riverberano anche sul procedimento unico per l’insediamento delle attività produttive di beni e servizi disciplinato dal dpr 447/98: come si coordinano le due normative? I principi (art. 1) Anche nel procedimento di SUPA si deve tenere conto di: Economicità, efficacia, pubblicità Trasparenza I principi dell’ordinamento comunitario (proporzionalità e legittima aspettativa) Le norme di diritto privato ( es. accordo che segue all’audizione nel caso del procedimento unico) 52 I profili del procedimento 53 Conclusione del procedimento (art. 2) Il problema del coordinamento dei termini. Il responsabile del procedimento l’avvio del procedimento i motivi ostativi ( art.10 bis) la dia e l’autocertificazione il silenzio assenso I problemi aperti e le prospettive Problema del coordinamento dei termini