AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di MARZO 2008 Sommario: Notizie varie Dal notiziario On-line del CNN Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Dalla Lista Sigillo Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Scadenzario Segnalazione di giurisprudenza Giurisprudenza tributaria Diritto internazionale Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Segnalazioni di siti web e programmi Notizie varie “CNN Notizie – nuova Rassegna delle novità di giurisprudenza ll notiziario telematico del Consiglio Nazionale si arricchisce con una nuova rubrica. Con cadenza quindicinale la nuova “Rassegna novità” di giurisprudenza volgerà lo sguardo verso il panorama delle pronunce giurisprudenziali più recenti selezionate tra quelle di interesse notarile. Ordinate in un agile indice per materie la rassegna riporta una selezione delle massime della giurisprudenza di legittimità, di merito, costituzionale, amministrativa e comunitaria. Le “massime” contraddistinte da un asterisco (*) sono sviluppate dai collaboratori dell’Ufficio studi e dalla redazione sulla base dell’analisi del testo integrale delle decisioni individuate; le altre sono invece le “massime” ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione e riportano i precedenti e i riferimenti normativi. Sicurezza degli impianti negli edifici – Il parere giuridico del Ministero dello Sviluppo Economico sul D.M. 37/2008 Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti. In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l’intero regolamento. Ciò premesso, si osserva quanto segue: a ) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione). L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo. Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè: la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell’art. 13 per non allegarla; il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chide non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato; il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo; la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio. Occorre ricordare che secondo l’art. 7, comma 1, il progetto o l’elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6. b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza L’art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza ”. La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile. L’introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone. c) i contenuti della garanzia del venditore La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione d’uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza. L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l’apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità. Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili. d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è , necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili. e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto. In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell’art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale. f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento. La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo , in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili. Dal notiziario On-line del CNN 3 marzo 5 marzo 11 marzo 13 marzo 17 marzo Studi Tributari Studio n. 28-2008/T Finanziaria 2008. Plusvalenze - Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni Lo studio si occupa dei seguenti argomenti specifici: Imposta sostitutiva; Aumento del valore determinato con la rivalutazione in caso di cessione a distanza di tempo dalla rivalutazione; Rivalutazione del diritto di nuda proprietà e di usufrutto; Terreni oggetto di provvedimenti di esproprio; Effetti della rivalutazione rispetto agli eredi; Utilizzo della “rivalutazione” da parte di chi ha già in precedenza “rideterminato il valore”. _______________________________ Ministero della Giustizia Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 2008 (pubblicato il 29 febbraio 2008) CONCORSO NAZIONALE PER LA NOMINA A NOTAIO INDETTO CON D.D. 1° SETTEMBRE 2004 RISULTATO DEGLI ESAMI ELENCO DELLE SEDI DA ASSEGNARE AI VINCITORI DEL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO INDETTO CON DECRETO DIRIGENZIALE 1° SETTEMBRE 2004 Ministero della Sviluppo Economico DECRETO 1° febbraio 2008 (GU n. 54 del 4-3-2008) Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del provvedimento sulle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio. Ministero della Sviluppo Economico DECRETO 20 febbraio 2008 Istituita la Commissione di studio sulla fiscalità immobiliare La legge finanziaria per il 2008 ha previsto l’istituzione di una Commissione di studio per proporre semplificazioni degli adempimenti a carico delle imprese immobiliari e possibili agevolazioni dirette a favorire lo sviluppo dell’edilizia abitativa. Il decreto del 20 febbraio 2008, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Finanze, ha istituto la Commissione, composta da esperti dell’Amministrazione finanziaria. In particolare è stabilito che, nel corso dei lavori, la Commissione potrà acquisire, anche attraverso audizioni, i contributi tecnici e le analisi economiche provenienti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nel settore immobiliare, nonché avvalersi del contributo di esperti appartenenti al mondo professionale e accademico su specifici aspetti e problematiche. REGOLAMENTO 18 febbraio 2008 (GU n. 61 del 12-3-2008) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 14). MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DECRETO 18.01.2008, n. 40 (GU n. 63 del 14-3-2008) Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Per i pagamenti superiori a 10 mila euro la Pubblica Amministrazione dovrà richiedere la verifica sull’esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del beneficiario a Equitalia servizi, la quale avrà 5 giorni di tempo per rispondere, altrimenti il soggetto pubblico dovrà provvedere a liquidare la somma. Il blocco di tali pagamenti scatterà il 29.03.2008. ______________________ Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008): nessun limite alla circolazione degli immobili 1. La nozione di “trasferimento”. – 2. L’ambito soggettivo. – 3. L’ambito oggettivo. – 4. L’attività del notaio e la validità dell’atto. – 5. L’ambito di applicazione. – 6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni Segnalazioni Novità Normative La Legge comunitaria 2007 E’ entrata in vigore lo scorso 21 marzo la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007) (GU n. 56 del 6-3-2008 - Suppl. Ordinario n. 54 e in CNN Notizie del 7 marzo 2008). Sommario: 1. Quadro generale. - 2. Disposizioni specifiche su materie di interesse notarile. - 2.1. Riformulazione dell'art. 2449 c.c. sulla partecipazione in società dello Stato o di enti pubblici. - 2.2 Criteri specifici di delega per il recepimento di direttive in materia societaria. - 2.3. Delega al Governo per l’adozione di norme applicative del regolamento CE n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Risposte a quesiti ricorrenti (FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio. Sul notiziario del 31 marzo è iniziata la pubblicazione di una serie di risposte a quesiti ricorrenti (FAQ), in materia di normativa antiriciclaggio, redatti a cura della Commissione Legislativa – Gruppo di Studio Antiriciclaggio – e dell’Ufficio Studi. L’intento è quello di soddisfare ad una prima esigenza informativa di base, consentendo a tutti di avvicinarsi alle problematiche poste dalla normativa stessa. Le risposte che si offrono sono prime conclusioni interpretative e operative, che saranno tempestivamente aggiornate alla luce delle istruzioni e dei successivi provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero essere emanati. ______________________________ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 marzo 2008 (GU n. 75 del 29-3-2008) Rilevazione dei tassi effettivi globali medi relativamente al trimestre 1° ottobre 2007-31 dicembre 2007. Applicazione dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2008 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 28 marzo 31 marzo Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Quesiti n. 536-2007/C e n. 292007/E Quesito n. 11-2008/I Rivendita di alloggio P.E.E.P. aggiudicato a seguito di procedura esecutiva E’ stato chiesto se il decreto di trasferimento da parte del Tribunale che abbia per oggettoun bene immobile edificato su area P.E.E.P. soggetto a prezzo determinato, ha efficacia "purgativa" rispetto ai vincoli di edilizia abitativa agevolata, i quali verrebbero meno a seguito della vendita forzata; oppure se, una volta terminata la fase della procedura esecutiva, il bene torna ad essere assoggettato alla disciplina della Legge n. 865/1971, anche per quanto concerne la determinazione del prezzo di vendita. L’Ufficio ha rilevato che mentre è certo che i limiti ed i vincoli di cui alla Legge 865/1971 non sono applicabili alla procedura di vendita forzosa (dato acquisito dalal giurisprudenza), non sembra esservi unanimità di pareri relativamente agli atti conseguenziali, ed in particolare, relativamente all'eventuale successiva alienazione del bene acquistato dall'aggiudicatario. Tuttavia, in conseguenza della natura non volontaria del trasferimento, che vale ad escludere l’operatività dei divieti di alienazione collegati alla mancanza dei suddetti requisiti, sembra plausibile ritenere che anche le limitazioni alla circolazione dell’immobile (ivi compreso il prezzo vincolato) non possano operare. Oltretutto la finalità della procedura, che è – nell’interesse dei creditori – quella di ottenere il più alto corrispettivo per il trasferimento del bene, verrebbe oltremodo frustrata laddove si imponesse all’aggiudicatario (che ha eventualmente corrisposto un prezzo coincidente con quello di mercato) di dover poi tener conto del prezzo vincolato in sede di successiva rivendita. Associazione fra professionisti socio di società di capitali E’ stato posto il quesito se sia legittimo che una associazione fra professionisti sia socio di una società di capitali. L’Ufficio ha definito la natura dell’associazione fra professionisti, ricordando che è configurata dalla giurisprudenza come un contratto associativo atipico di carattere misto”. E’ dubbio se la stessa possa essere definita quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici (il che la avvicinerebbe in qualche misura alle associazioni non riconosciute), ovvero se essa costituisca semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati, una somma di obbligazioni solidali nei confronti dei terzi, una situazione di comproprietà per quanto concerne i beni acquistati, priva quindi di rilevanza esterna. La natura di ente collettivo e l’essere autonomo centro di imputazione di interessi viene negato dalla giurisprudenza laddove si tratti di assumere la titolarità dei rapporti con i clienti ed in particolar modo ci si riferisca al rapporto (contratto d’opera professionale) fra cliente e professionista; mentre, viceversa, quando non si tratti di questioni attinenti a detto rapporto, o laddove, comunque, non si presupponga la sua personalità, la giurisprudenza pare più incline a riconoscervi un autonomo centro d’imputazione. Quindi, a seconda dei profili che vengono in rilievo, ed ovviamente a seconda di quello che è lo scopo perseguito dall’associazione – compatibilmente con il principio della personalità della prestazione – se ne può tracciare una equiparabilità o meno con le associazioni non riconosciute. Parrebbe dunque che sul piano sistematico la partecipazione ad una società di capitali possa ammettersi purché sussista "una strumentalità dell'oggetto della società partecipata rispetto allo scopo dell'associazione partecipante". Sulla base di tale assunto può, ad esempio, dirsi certamente strumentale, rispetto allo scopo dell’associazione partecipante, una società di mezzi che abbia quindi ad oggetto sociale la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali all'esercizio della professione (quali gli immobili, gli arredi, i macchinari e altro). Non si vedono ragioni ostative al fatto che la società si connoti in tal caso per l’unipersonalità. In sintesi l’ufficio ha concluso che la risposta positiva al quesito incontra un duplice limite: Quesito n. 55-2008/I Studio n. 265-2007/T Quesito n. 77-2008/C a) in primo luogo il fatto che l’associazione sia o meno un autonomo centro di imputazione di interessi (che abbia cioè una soggettività giuridica) e sul punto non è possibile evincere una conclusione tranquillizzante, sia per le pronunce oscillanti della Suprema Corte, sia per la continua evoluzione del contesto normativo; b) in secondo luogo, anche ammesso che l’associazione professionale abbia una rilevanza esterna, la società dalla stessa costituita dovrebbe poi caratterizzarsi, sul piano dell’oggetto sociale, per la strumentalità rispetto agli scopi dell’associazione. Oggetto sociale: attività di intermediazione in cambi nei confronti del pubblico E’ stato chiesto quali requisiti debbano sussistere in capo ad una società che intenda svolgere l’attività di intermediazione in cambi nei confronti del pubblico. L’Ufficio dopo aver qualificato tale oggetto tra le attività finanziarie di cui all’art. 106 del T.U.B., le quali, se svolte nei confronti del pubblico, sono riservate agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall’UIC, ha ricordato che gli intermediari finanziari, se svolgono attività nei confronti del pubblico, possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale comprendente solo attività finanziarie; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. Ha segnalato, peraltro, che l’attività di intermediazione in cambi, ove svolta “in via esclusiva e senza l’assunzione di rischi in proprio” risulta essere oggetto di una disciplina apposita, di cui all’art. 4 del D.M. 2 aprile 1999, ai sensi del quale il capitale minimo versato può essere pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni, e dunque inferiore a quanto normalmente richiesto agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 ss. T.U.B.. Sulla imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla vendita di un terreno edificabile in un momento immediatamente successivo alla donazione dello stesso E’ stato chiesto quale sia il trattamento tributario della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile in un momento immediatamente successivo alla donazione del terreno medesimo. Va altresì evidenziato che il terreno risulta venduto ad un corrispettivo che risulta essere pari al valore dichiarato in sede della donazione. Il dubbio si fonda sulla sovrapposizione di due diverse norme (art. 37, comma 3 del D.P.R. 600/1973 ed art. 37, commi 38 e 39 del D.L. 223 del 4 agosto 2006, convertito dalla L. 248/2006): nonostante il recente intervento del legislatore, resta incerto se debba applicarsi il comma 1 dell‘art. 68 del T.u.i.r. o se invece continua ad applicarsi la previgente previsione di cui all’art. 68, comma 2. Sul piano letterale sembrerebbe che la novella di cui al D.L. 223/2006 non abbia inciso sul criterio specifico per i terreni edificabili, ragione per la quale resterebbe tutt’ora in vigore il criterio di determinazione del valore iniziale dichiarato nell’atto di donazione. Ove si accedesse alla tesi, secondo cui l’art. 68 comma 2 è stato implicitamente abrogato, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza secondo cui coincidono il valore dell’atto di donazione e della successiva cessione, infatti ai fini dell’emersione delle plusvalenze rileverà il valore di acquisto del donante per l’emersione dell’eventuale plusvalenza. Qualora, invece, si accedesse alla seconda soluzione prospettata, sarebbe determinante la coincidenza tra il valore dell’atto di donazione e quello di cessione; tuttavia, la sterilizzazione delle plusvalenze potrebbe provocare la reazione dell’amministrazione anche in chiave antielusiva secondo quanto paventato nel quesito. L’ufficio ha risposto che a seconda della posizione che si assume in ordine all’interpretazione dell’art. 68 T.u.i.r., si può giungere a due diverse conclusioni: a) se si ritiene applicabile alla cessione in esame il dettato del comma 1 della citata norma è evidente che non si dovrà contestare alcuna elusione essendo imponibili (indipendentemente da quanto dichiarato in sede di donazione) le plusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore di acquisto da parte del donante ed il valore della cessione da parte del donatario cedente; b) se, al contrario, si converrà per l’applicazione del comma 2 dell’art. 68 T.u.i.r., stante la coincidenza tra valore di donazione e di successiva vendita, non emergeranno plusvalenze in capo al donante cessionario, con la possibile ripresa a tassazione da parte dell’amministrazione solo qualora ritenesse elusiva l’operazione o comunque errata l’interpretazione della norma da parte del donatario. In tema di prelazione agraria Sono stati posti alcuni quesiti in tema di prelazione agraria, che hanno presupposto la soluzione di altrettanti problemi: 1) se in caso di lotto aggiudicato in sede di verbale d'incanto, avente ad oggetto terreni agricoli, spetti al coltivatore il diritto di prelazione. L’Ufficio facendo riferimento all’art. 8, secondo comma della legge n. 590 del 1965 (che dispone che “la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità”) ed alla giurisprudenza della Cassazione in materia, ha affermato che non è sufficiente un procedimento di trasferimento di un terreno per asta pubblica per rendere inoperosa la prelazione agraria, bensì che occorre un’asta pubblica che si innesti in un procedimento qualificabile come vendita forzata o esecuzione forzata (ex art. 2919 c.c.). In quest’ultimo concetto rientra certamente il procedimento di espropriazione del bene nel corso del processo esecutivo (si potrebbe parlare in tal caso di vendita coattiva individuale), il procedimento espropriativo relativo ad una procedura fallimentare (vendita coattiva concorsuale), il procedimento espropriativo per pubblica Quesito n. 20-2008/I Quesito n. 27-2008/I Quesito n. 276-2007/T utilità, etc.. Pertanto se l’asta costituisce segmento di un procedimento espropriativo individuale, trattandosi di vendita forzata, vale a dire non libera, ma operata coattivamente con lo strumento di un organo statale, la prelazione agraria non trova applicazione. 2) Se è possibile per eventuali confinanti coltivatori diretti esercitare il diritto di prelazione esclusivamente per alcuni terreni compresi nel lotto e non per il lotto intero? Nella eventualità in cui l’asta non costituisca strumento di vendita forzata, bensì strumento di vendita volontaria e quindi resti vivo il diritto di prelazione, opereranno i seguenti principi affermati dalla giurispridenza: a) nella ipotesi in cui il terreno da alienare sia più ampio di quello concesso al coltivatore, questi deve limitare l'esercizio del suo diritto potestativo soltanto al fondo che conduce, senza che possa essere costretto all'acquisto dell'intero predio posto in vendita; b) “nel caso di fondo unico, costituente una unità culturale sufficiente per la costituzione della proprietà coltivatrice, di cui alla legge 26 maggio 1965, n 590, la prelazione ed il conseguente riscatto, devono essere esercitati congiuntamente da tutti gli affittuari, mezzadri o coloni che coltivano il fondo, e, se qualcuno di essi abbia rinunciato, congiuntamente dagli altri. Oggetto sociale: la “consulenza in materia di investimenti” a seguito del recepimento della Direttiva Mifid E’ stato chiesto se sia consentita la costituzione di una società a responsabilità limitata avente quale unico oggetto sociale lo svolgimento di consulenza finanziaria prestata ad un fondo istituzionale americano in merito all’acquisto di titoli e strumenti finanziari. L’Ufficio ha ricordato che la materia è stata recentemente interessata dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n.164, il quale ha inciso profondamente sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. T.U.F., d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), in ragione del recepimento della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati ed agli strumenti finanziari (c.d. “Mifid”). La “consulenza in materia di investimenti” prima risultava essere un’attività compresa tra i “servizi accessori”, e quindi non soggetta a riserva; a seguito dell’ultimo intervento normativo torna ad essere annoverata tra i servizi e le attività di investimento, ex art. 1, comma 5, lett. f) T.U.F. L’art. 18 T.U.F. riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento alle imprese di investimento e alle banche. Per “imprese di investimento”, ex art. 1, comma 1, lett. h), devono intendersi le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie. Per completezza, tuttavia, si segnala che l’attività di consulenza può inoltre essere svolta da ulteriori soggetti: le SGR e le società di gestione armonizzate (se autorizzate nello Stato membro d’origine) ex art 18, comma secondo, T.U.F., nonché dai “consulenti finanziari” di cui all’art. 18-bis, persone fisiche in possesso di particolari requisiti. Dunque la società non potrà essere costituita in forma di società a responsabilità limitata: l’art. 19 del T.U.F. prevede che la SIM adotti necessariamente la forma di società per azioni. Quanto al capitale, in materia di SIM, vige il principio secondo il quale la dotazione minima di capitale debba essere commisurata alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti. La circostanza che l’attività sarà svolta nei confronti di un solo cliente, persona giuridica, non implica il mancato assoggettamento alla disciplina di cui al T.U.F.. Infine, il fatto che si tratti di un cliente estero non incide sul momento costitutivo della società: l’operatività transfrontaliera è infatti consentita alle SIM, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Fusione per incorporazione e contestuale scissione E’ stato chiesto se sia legittimo procedere ad una contestuale fusione e scissione di società: due società hanno infatti previsto che la A incorpori la società B e contestualmente avvenga una scissione di una parte del patrimonio della incorporante a favore della incorporanda. Trattasi di un unico progetto di fusione con contestuale scissione. L’Ufficio, dopo aver riassunto le teorie dottrinali e giurisprudenziali in tema di fusione ha ritenuto che tanto aderendo alle impostazioni che configurano la fusione come un fenomeno in senso lato successorio, quanto convenendo con le tesi che riconducono la fusione ad una vicenda evolutivamodificativa dello stesso soggetto, deve escludersi che essa comporti alcun effetto traslativo. Altrettanto certo è che la fusione fra società comporta il venir meno della incorporata come autonomo soggetto di diritto, essendosi verificata quella commistione di patrimoni e di organizzazione tale da comportare all’esito dell’operazione un unico soggetto di diritto, l’incorporante (o, nella fusione propria, la società di “nuova” costituzione). Di conseguenza l’operazione prospettata non è percorribile per la seconda parte, cioè come scissione a favore di una società già esistente, in quanto la società incorporanda, per effetto della fusione non è più un autonomo soggetto di diritto. In altre parole, l’operazione deve necessariamente sostanziarsi, per la seconda tranche, in una scissione parziale in favore di una società di nuova costituzione, con tutto ciò che ne consegue. Tale operazione, solo se così ricostruita, può risultare legittima, né sembra che, rispetto alla beneficiaria di nuova costituzione, l’utilizzo della denominazione Beta già appartenuta all’incorporata si ponga in contrasto con norme inderogabili. In tema di «tassazione vendita e donazione alla parrocchia». E’ stato chiesto quale sia il regime tributario applicabile agli atti di cessione a titolo oneroso e di donazione da parte di un privato ad una parrocchia aventi ad oggetto beni immobili destinati all’uso specifico di quest’ultima (“ad uso canonica”. L’Ufficio ha risposto che: a) con riferimento agli atti di cessione a titolo oneroso gli enti ecclesiastici non godono di particolari agevolazioni e pertanto l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 131/1986 si applica “nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a Quesito n. 720-2007/C Quesito n. 25-2008/I Quesito n. 268-2007/T registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”. Si potrebbe ipotizzare l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, fermo restando che, oltre alla verifica delle altre condizioni previste dal citato art. 10, per poter utilizzare la qualifica di onlus è necessaria l’iscrizione all’anagrafe delle onlus di cui all’art. 11 del medesimo d.lgs (la natura di onlus della parrocchia dovrà essere frutto di una valutazione in concreto: l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale è richiesto per la specifica attività che la parrocchia stessa intende far rientrare nel regime onlus). b) Con riferimento alle donazioni, l’art. 3 del d.lgs. n. 346/1990 prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo (tra gli altri previsti) l’assistenza, lo studio, l’educazione l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La parrocchia, dunque, in quanto ente legalmente riconosciuto, con scopo esclusivo di religione e di culto (equiparato a quelli che perseguono finalità di beneficenza e di istruzione), rientra tra i soggetti beneficiari per cui opera l’esclusione da imposta dovuta in ragione della donazione di cui al citato art. 3 del d.lgs. n. 346/1990. Anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale la donazione a favore di una parrocchia non comporta la debenza del tributo ex artt.1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990. Prelazione agraria, confinante pensionato e retratto E’ stato chiesto se il confinante in pensione possa esercitare il retratto nella prelazione agraria. Lufficio ha osservato che l’esercizio del retratto ha come presupposto logico-giuridico la titolarità del diritto di prelazione; ai sensi dell’art. 7 l. 817/1971, nella prelazione del confinante devono ricorrere i medesimi requisiti soggettivi imposti per la prelazione agraria comune, a cui si unisce l’ulteriore elemento del diritto di proprietà sul terreno contiguo, quindi la prelazione agraria viene concessa anche al proprietario del fondo confinante quando ricorrono i seguenti elementi: - Elemento soggettivo: il prelazionario deve essere il proprietario del fondo confinate, e di esso deve esserne coltivatore diretto; - Elemento oggettivo: contiguità dei fondi; - Assenza sul fondo trasferendo di altro coltivatore diretto, in base ad un titolo giuridico valido. Riguardo alla qualifica di “coltivatore diretto”, la lettera della legge chiarisce che la coltivazione deve essere diretta ed abituale, non anche professionale, lasciando pertanto impregiudicata la disponibilità per il prelazionario di svolgere anche altre attività lavorative. La giurisprudenza ha precisato che “il requisito dell'"abitualità" di cui all'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n.590 corrisponde ai concetti di "continuità" e "non occasionalità". L’accertamento dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che vanta a suo favore il diritto di prelazione è compiuto dal giudice di merito: “la dimostrazione della qualificazione di coltivatore diretto debba effettuarsi e valutarsi di volta in volta, tenendo evidentemente conto di tutta la documentazione che il soggetto che si qualifica come coltivatore diretto sia in grado di esibire. Detto in altre parole, non potrebbe tenersi conto esclusivamente della dichiarazione di parte per avere certezza sulla qualifica di coltivatore diretto e quindi il notaio bene fa ad attivare, nel dubbio, la procedura di legge per un possibile esercizio della prelazione”. Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico e iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 TUB E’ stato chiesto se sia consentita la costituzione di una SRL con capitale pari a 20.000 euro, che intende svolgere “in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni ed interessenze non nei confronti del pubblico”, nonché lo svolgimento di altre attività finanziarie, di cui all’art. 106 T.U.B., sempre “non nei confronti del pubblico”, nonché attività di natura diversa (attività che, se ove svolte nei confronti del pubblico, risulterebbero riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B.). L’Ufficio ha risposto che la costituzione della società appare pienamente legittima: essa sarà assoggettata all’obbligo di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 T.U.B. una volta approvato il secondo esercizio sociale in base al quale risultino verificate le condizioni economiche di cui al D.M. 6 luglio 1994. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dell’ultimo bilancio. Si può ritenere che l’indicazione della volontà di svolgere le attività finanziarie (non nei confronti del pubblico) “in via prevalente” rispetto alle altre attività contemplate nello statuto (sebbene senza effetti ai fini dell’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale) appare comunque consentita, rilevando inoltre come elemento identificativo del programma sociale, e dunque dell’oggetto sociale stesso. Successione di cittadino straniero residente all’estero con beni in Italia e imposta di successione italiana Sono state chieste delucidazioni circa le modalità di soggezione ad imposizione in Italia di una successione di cittadino straniero residente all’estero con beni in Italia. L’Ufficio ha rilevato che in merito alla soggettività passiva dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del defunto “alla data dell’apertura della successione”. Specificamente il secondo comma dell’art. 2 in esame statuisce che “se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Pertanto, qualora il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità). In conclusione, se il de cuius era residente all’estero al momento dell’apertura della successione, indipendentemente dalla cittadinanza, l’erede è soggetto passivo dell’imposta di successione italiana Quesito n. 19-2008/I Quesito n. 115-2008/C Quesito n. 38-2008/C in relazione ai beni e ai diritti ivi situati, sulla base del summenzionato principio di territorialità. Il legislatore fiscale ha anche previsto che la residenza del defunto funga da criterio di individuazione dell’ufficio fiscale competente al ricevimento della dichiarazione di successione e al suo controllo (in particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 346 in oggetto, parzialmente modificato dal disposto del terzo comma dell’art. 15 della Legge 383/2001, stabilisce che “competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni, nel caso in cui il defunto era residente all’estero, è l’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima non è conosciuta, l’ufficio competente è quello di Roma” (Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, sito in Roma, via Canton n. 20). A tale proposito, appare opportuno rilevare che l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa del 15 ottobre 2007, ha annunciato l’apertura di uno sportello “virtuale” presso l’Ufficio locale di Roma 6 dell’Agenzia dell’Entrate, per offrire assistenza ed informazione in tema di successioni estere. Quanto al problema di prevenire eventuali “fisiologici” fenomeni di doppia imposizione in tale settore impositivo, l’art. 26, primo comma, lett. b) del D.Lgs. 346, prevede la detrazione delle imposte “pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali” . Invero, il meccanismo della detrazione è previsto in Italia a livello di legislazione interna ed è applicato in mancanza di apposita convenzione internazionale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Nonostante la previsione del credito di imposta, si rileva che la doppia imposizione appare comunque inevitabile laddove manchi una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di successione. Quota di s.r.l. oggetto di pignoramento: spettanza del diritto di prelazione E’ stato chiesto a chi spetti il diritto di prelazione previsto dallo statuto (se solo al socio o al creditore pignorante della quota del socio) in caso di alienazione di una partecipazione di altro socio. L’Ufficio ha evidenziato che per effetto del pignoramento, il debitore non perde né la qualità di socio, né la titolarità della quota, né la legittimazione a disporre di essa, ne consegue, quindi, che l’esercizio della prelazione spettante nel caso di vendita della partecipazione di Tizio spetti al socio pignorato e non al creditore pignorante. E’ stato altresì precisato che il pignoramento non dovrebbe estendersi alle quote eventualmente acquistate in caso di esercizio della prelazione, in quanto occorre distinguere tra diritto di prelazione e bene acquistato in forza della prelazione. Mentre, infatti, il diritto di prelazione è compreso nella partecipazione sociale oggetto di pignoramento, la quota acquistata in virtù della prelazione costituisce un bene nuovo, il quale viene acquisito attraverso un ulteriore esborso patrimoniale da parte del socio stesso. Tale conclusione appare coerente con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’estensione del pignoramento in caso di esercizio del diritto di opzione. Provenienza della dichiarazione di anteriorità al 1° settembre 1967 E’ stato chiesto se, in materia di condono edilizio, la dichiarazione che si tratti di costruzione iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 possa essere rilasciata validamente nell’atto dall’acquirente, anziché dall’alienante, come prescrive la legge o se, diversamente, si richieda un atto di conferma. L’Ufficio ha risposto affermativamente, sulla base della riflessione che se la stessa legge dichiara possibile che l’atto di convalida possa provenire dall’acquirente, non vi è motivo per negare che questi possa effettuare la dichiarazione richiesta in sede di atto. Questioni in tema di convenzioni su piano di zona Presentandosi la fattispecie di alcune convenzioni su piano di zona per i quali un Comune, ferme restando le vecchie convenzioni ex art. 35 della legge 865 del 1971, pretende dagli attuali proprietari una somma di denaro per consentire l’eliminazione dei vincoli già previsti nelle convenzioni prima che venissero abrogati dalla legge Ferrarini Botta n. 179 del 1992, sono stati posti alcuni quesiti: a) quale è la sorte degli atti stipulati dal momento dell’entrata in vigore delle norme abrogative dell’art. 35 della legge 865 del 1971 fino alla delibera del Comune richiedente il versamento di somme? L’Ufficio ha risposto che la legge 179 del 1992 ha abrogato tutti i divieti previsti dal citato art. 35 della legge 865 del 1971, ivi inclusi quelli che costringevano a tenere conto del prezzo di vendita stabilito dall’UTE e che prevedevano la possibilità di vendita dell’alloggio soltanto a persone rivestenti i requisiti soggettivi di legge. Se le convenzioni vengono conservate come tali, nessun divieto sussiste né per la rivendita dell’alloggio, né alcun obbligo di vendita ad un prezzo prestabilito che non rispetti il prezzo di mercato. Non esistono attualmente divieti di alienazione temporanea dell’alloggio, sanzionati con la nullità, alla luce dell’art. 35 della legge 865 del 1971 e delle convenzioni urbanistiche ivi previste: la nullità non può essere stabilita pattiziamente: o è prevista per legge e in tal caso opera, oppure non è prevista per legge ma in clausole negoziali, e in tal caso essa non opera sotto alcun profilo (semmai, si può parlare di responsabilità per inadempimento di clausole pattuite). Il Comune non ha alcun potere di farsi versare determinate somme allo scopo di evitare vincoli che ormai devono ritenersi superati per effetto dell’abrogazione portata dalla legge 179 del 1992. b) il notaio aveva il dovere di informare circa l’esistenza di una norma che avrebbe potuto consentire al Comune l’attuale richiesta? L’eventuale responsabilità del notaio è legata alla valutazione della portata della clausole pattizie predette: se si riscontrano clausole ormai prive di effetto, nessuna responsabilità farà carico al notaio; in caso diverso è evidente che il notaio potrà essere chiamato a rispondere per carenza di diligenza professionale. Dalla Lista Sigillo 5 marzo 14 marzo 15 marzo 20 marzo 27 marzo Luigi Zampaglione ha scritto: DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - CREDITO D'IMPOSTA - PRELIMINARE ENTRO UN ANNO Segnalo ai colleghi che la Commissione Tributaria di primo grado di Brescia ha ritenuto operante il credito d’imposta e non ha fatto decadere dalle agevolazioni invocate nel precedente acquisto un privato che non riuscendo a stipulare il contratto definitivo di acquisto dall’impresa entro un anno ha registrato unicamente il preliminare per poi stipulare il contratto definitivo entro qualche mese successivo (circa 18 mesi). Allego la relativa pronuncia. COACERVO DI DONAZIONI PRECEDENTI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA La questione da ultimo ha trattato pure dalla famigerata Circolare dell’Agenzia delle Entrate N.3/E del 22 gennaio 2008 è stata oggetto di un ricorso contro l’Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Salò che ha ritenuto erosa la franchigia rispetto a donazioni fatte nel periodo di vigenza dell’abolizione dell’imposta da parte del Governo Berlusconi. Il ricorso è stato introitato e discusso nella seduta del 20 febbraio 2008 e pertanto sono in attesa del relativo provvedimento. Credo che sia il primo in materia. G.Petrelli ha scritto: A partire dal 27 marzo occorrerà confrontarsi con un adempimento non proprio facile da attuare. L'art. 13 del d.m. pone tre regole distinte: 1) - obbligo di consegna all'acquirente della documentazione tecnico-amministrativa e i libretti di uso e manutenzione (di tutti gli impianti indicati all'art. 1: elettrico, idrico, gas, radiotelevisivo, ascensore, riscaldamento e climatizzazione, antincendio). Le certificazioni di conformità o le dichiarazioni di rispondenza saranno quindi più di una, considerato che diversi sono gli installatori e le imprese abilitate per ciascun tipo di impianto. Di questa consegna non è necessario far menzione in atto, ma occorre informare le parti dell'obbligo e delle sanzioni di cui al successivo art. 15 (da 1.000 a 10.000 euro); 2) - garanzia dell'alienante in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. V. anche l'art. 11-quaterdecies, comma 13, del d.l. n. 203/2005, che riporto in calce (che richiama "l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza"). La ratio della norma, unitamente all'assenza di previsione circa possibili "patti contrari", sembrerebbe far concludere nel senso dell'inderogabilità di tale garanzia. Ma allora divengono incommerciabili gli immobili i cui impianti non abbiano i necessari requisiti di sicurezza? La violazione dell'obbligo dà luogo alle suddette sanzioni ex art. 15, dubbio è se si possa ipotizzare una violazione di norma imperativa - considerate le ragioni di interesse generale sottostanti - con conseguente nullità virtuale ex art. 1418 c.c. (tralasciamo per il momento il problema dell'art. 28 L.N.); 3) - obbligo di allegazione di tutte le certificazioni di conformità (o dichiarazioni di rispondenza per i vecchi impianti), che però appare derogabile (si parla di "patti contrari"). Per gli atti da stipularsi a partire dal 27 marzo occorrerà confrontarsi con l'interpretazione delle suddette disposizioni e, nell'immediato, valutare circa la derogabilità o meno dell'obbligo di cui al punto 2. E' indispensabile un immediato intervento interpretativo del CNN sul punto al fine di attuare comportamenti uniformi, ed al fine di consentire di avvisare per tempo i clienti circa il da farsi. A.Testa ha scritto: Gentili Colleghi, dopo aver letto i contributi inviati in Lista da altri Colleghi che colgo l'occasione per ringraziare, anche per i preziosi "imput" che sono riusciti a dare in questa prima ostica interpretazione della materia, ho provato a fare qualche riflessione in materia di D.M. 37/2008. Qui in allegato alcuni spunti che, mi preme avvertire, nascono da una valutazione "prima facie" ed istintiva della materia. Ho provato, altresì, ad elaborare alcune possibili variabili di clausole che ho riportato in corsivo tra parentesi quadra. In attesa di confronti ed ulteriori approfondimenti, colgo l'occasione di porgere a tutti un cordiale saluto ringraziando per la pazienza di leggermi. Luigi Mambelli ha scritto: Unitamente al dott. Jacopo Balottin del mio studio, sulla scorta delle relazioni e studi degli illustri colleghi Giunchi, Petrelli, Busani, Testa, Restaino ecc., ho predisposto un piccolo prontuario sul DM 37 del 2008. Ciò all'unico scopo di avere una snella documentazione per affrontare i problemi quotidiani con celerità. D.Muritano e R.Grifalconi hanno segnalato la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico in news www.sviluppoeconomico.gov. Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Risoluzione 3 marzo 2008 n.73/E INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI Gli interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per ultimare la costruzione di un’abitazione, acquistata dal mutuatario mentre il fabbricato era in costruzione, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da applicare a un ammontare massimo di 2.582,28 Euro. Ai fini della fruizione della detrazione, rileva la certezza della data di inizio dei lavori per poter verificare il rispetto del termine di 6 mesi previsto tra la data di inizio lavori e la stipula del contratto di mutuo. Agenzia delle Entrate Risoluzione 6 febbraio 2008, n. 35/E Banca d’Italia e CONSOB PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008 (GU n. 54 del 4-3-2008) Risoluzione Agenzia dell’Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 66/E del 28 febbraio 2008, Affitto di azienda - Locazione di immobili L’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la disciplina antielusiva prevista per l’affitto d’azienda di cui all’art. 35 comma 10-quater del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani). Preliminarmente ha ricordato che se il soggetto imprenditore affitta l’unica azienda perde tale qualifica, con la conseguente applicazione al contratto d’affitto dell’imposta di registro in misura proporzionale. Nel caso, invece, in cui l’imprenditore mantenga tale qualifica, l’operazione sarà soggetta ad IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria e all’imposta di registro in misura fissa. L’art. 35 comma 10-quater del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, ha statuito che “le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 633 del 1972”. Ai fini dell’individuazione del regime impositivo in concreto applicabile occorre – come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E del 4 agosto 2006 e ribadito nella risoluzione in esame – verificare entrambe le condizioni richieste dalla norma e dunque se il valore complessivo dell’azienda sia costituito per più del 50 per cento dal valore normale di fabbricati (determinato ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 633 del 1972) e se rispetto al caso specifico sia meno vantaggioso per il contribuente l’applicazione dell’Iva o, nel caso di esenzione, dell’imposta di registro proporzionale. La disposizione esaminata, secondo l’Agenzia ha “la finalità di evitare comportamenti diretti ad aggirare la disciplina dettata in tema di imposte indirette per le locazioni di immobili strumentali al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta”. Le locazioni di immobili strumentali, infatti, pur essendo in linea generale esenti, sono imponibili ai fini IVA se il locatario è un soggetto d’imposta che non ha diritto a detrazione ovvero che la opera in misura inferiore al venticinque per cento oppure se è esercitata l’opzione per l’imponibilità. Sulla scorta di quanto appena esposto l’Agenzia ritiene che qualora l’affitto d’azienda abbia durata pluriennale, al fine del confronto con la disciplina dettata in materia di locazione di immobili strumentali e dell’individuazione del regime “più favorevole” al fisco, occorrerà tener conto anche della riduzione dell’imposta di registro nel caso di pagamento della stessa in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 5 nota I della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. La Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa si propongono di fornire una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonché di liquidazione delle insolvenze di mercato e di gestione accentrata, inserendo in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorità. Trattamento tributario della cessione di immobili abitativi di proprietà dello Stato e gestiti dall’Agenzia del Demanio L’Agenzia dell’Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento tributario, ai fini delle imposte di registro ipotecaria e catastale, della cessione di immobili abitativi di proprietà dello Stato e gestiti dall’Agenzia del Demanio. Ha precisato che nelle cessioni da parte dell’Agenzia del Demanio non sempre ricorrono i presupposti perché trovi applicazione il regime agevolato di cui all’art. 32, secondo comma, del D.P.R n. 601/1973, con conseguente applicazione delle imposte in misura ordinaria. Infatti, tale trattamento di favore (consistente nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) sarebbe applicabile unicamente con riferimento “agli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui all’art. IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865” affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale; con conseguente esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da un ente pubblico. Non è possibile riconoscere, in maniera indistinta, agli immobili realizzati con fondi statali e destinati a soddisfare esigenze abitative di personale delle amministrazioni dello Stato la natura di “alloggi di edilizia residenziale pubblica” ai sensi della Legge n. 560/1993, al contrario occorre aver riguardo al disposto di cui all’art. 9 della Legge n. 825/1971, il quale prescrive che la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi è improntato al criterio generale di limitare nella maggior misura possibile le deroghe ai principi di generalità e di progressività della imposizione. Ai fini della possibilità di usufruire del regime agevolato occorre verificare la sussistenza di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi: a) per la condizione di natura soggettiva, si richiama anzitutto il disposto di cui all’art. 1, comma 1 della legge 560/1993; b) per quanto attiene, invece, alla condizione di natura oggettiva, si individua la necessità che la vendita sia attuativa di un programma pubblico di edilizia residenziale. Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per la regolazione del mercato Direzione generale per la Vigilanza e Normativa tecnica Circolare 5 marzo 2008, n. 3617/C Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE 7 marzo 2008, n. 18/E Risoluzione Agenzia Entrate 7 marzo 2008 n.82/E Consob Documento di consultazione 13.02.2008 Circolare Assonime 16/2008 Decreto Ministeriale 10 marzo 2008 D.M. 10.03.2008 Intesa Abi-consumatori Da il Sole 24 ore del 18.03.2008 pag.35 Registro delle imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008: modalità di applicazione del diritto annuale Le imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del D.M. 1° febbraio 2008 (con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha determinato la nuove misure del diritto annuale per l'anno 2008) sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi tramite modello F24. Assegni e vaglia trasferibili: nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo Dal 30 aprile 2008, sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera si applica l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta dai soggetti che rilasciano gli effetti indicati nell'art. 49 del citato decreto legislativo. La circolare distingue procedimenti diversi per le varie tipologie di effetti rilasciati in forma libera da banche e da Poste Italiane Spa. Inoltre, si precisa che, solo per il rilascio degli assegni bancari e postali trasferibili, è obbligatoria l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale, che avverrà bimestralmente, suddiviso in rate di pari importo, a partire dal 30.06.2008. L’imponibile sarà calcolato sul numero presunto degli assegni liberi che saranno rilasciati fino al 31 dicembre. Per gli assegni circolari e vaglia cambiari liberi, già soggetti all’imposta di bollo, rispettivamente, del 6 e del 4 per mille per ogni anno, banche e poste dovranno seguire la procedura di pagamento già in uso, senza obbligo di autorizzazione al pagamento virtuale. Cessione prima casa - plusvalenze L’art. 67, c. 1, lett. b) del Dpr n. 917/1986 prevede che siano soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Nel caso di coniugi separati, la vendita a titolo oneroso della proprietà dell'unità immobiliare destinata a “prima casa” solo da un proprietario, sebbene avvenga entro il quinquennio dall'acquisto, non genera plusvalenza imponibile nei confronti di entrambi i coniugi. Si ritiene che anche la moglie, infatti, possa invocare la norma relativa all’utilizzo prevalente nel quinquennio dell’immobile, come abitazione principale, dato che il marito, anche in regime di separazione, deve essere considerato un familiare. ORGANI DI CONTROLLO La Consob ha affrontato il tema dell’indipendenza dei componenti degli organi di controllo. In seguito alle modifiche introdotte dalla legge sul risparmio, è previsto che la nomina a componente dell’organo di controllo di un emittente sia incompatibile con rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero con l’esistenza di altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza. RESPONSABILITA’ SOLIDALE IVA – ACQUISTO DI IMMOBILI Assonime ha commentato la disposizione contenuta nella legge Finanziaria 2008 che prevede che l’acquirente (anche soggetto privato) di un immobile venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell’imposta dovuta e della sanzione applicabile, se la vendita è sottofatturata. Assonime precisa che qualora al pagamento di tali somme provveda l’acquirente, egli può comunque rivalersi nel confronti del cedente, il quale rimane il soggetto debitore dell’imposta. ICI PER FABBRICATI SENZA RENDITA Sono disponibili i nuovi coefficienti relativi all’anno 2007 applicabili ai fabbricati sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo D, per la determinazione dell’Ici. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.03.2008 n. 65 il decreto che fissa annualmente i relativi coefficienti. PENALI NEI MUTUI FRAZIONATI In base ad un accordo raggiunto ieri tra Abi e consumatori, chi ha estinto prima del 1.01.2008 un mutuo frazionato, pagando una penale più elevata di quelle concordate a maggio 2007, potrà chiedere alla banca la differenza. Risoluzione n.106/E del 20.03.2008 Risoluzione n.63/E del 25.02.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze CIRCOLARE 20 marzo 2008, prot. 33124 Circolare Agenzia Entrate 28/E del 27.03.2008 CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE POSSEDUTO DA UNA COMUNIONE La cessione di un terreno edificabile posseduto da una comunione è soggetta ad Iva, per la quota di proprietà dell’imprenditore agricolo. Può accadere, quindi, che un appezzamento di terreno fabbricabile sia soggetto all’Iva per 1/6 e a imposta di registro per i rimanenti 5/6, come nel caso esaminato dalla risoluzione a margine. Il caso prospettato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, riguarda un terreno di proprietà di 3 fratelli in regime di comunione legale con i coniugi (i proprietari, pertanto, sono 6), coltivato da tutti i comproprietari ma con la posizione Iva intestata ad uno soltanto. Pertanto, solo la quota di 1/6 è soggetta ad Iva, poiché uno solo dei comproprietari può far valere la qualifica di imprenditore. Nella risoluzione è anche confermato il principio secondo il quale se il terreno fabbricabile è coltivato dal proprietario deve essere ceduto con Iva. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI PRELIMINARI La risoluzione illustra gli aspetti operativi riguardanti l’obbligo di registrazione dei contratti immobiliari da parte degli agenti che prestrano la loro attività di intermediazione. In sostanza, tale obbligo scatta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. La disposizione mira a contrastare l’evasione fiscale e a blindare, di fatto, il corrispettivo indicato nel preliminare di compravendita. Assegni e normativa antiriciclaggio: la circolare esplicativa sull’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 A decorrere dal 30 aprile 2008 l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari. Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 51, comma 1. Gli assegni emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo. Tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro. L’irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. L’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. Nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica). Non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l’assegno è girato per l’incasso ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo. TASSAZIONE CONFERIMENTI A SOCIETA’ FIDUCIARIE L’Agenzia delle Entrate, rettificando quanto affermato nella precedente C.M. 3/E/2008, ha chiarito che l’imposta di donazione non si applica alle intestazioni fiduciarie di partecipazioni alle società fiduciarie. Lo stesso dicasi per le reintestazioni delle partecipazioni dalla fiduciaria al fiduciante. Scadenzario 31 dicembre 2007 1 gennaio 2008 1 gennaio 2008 E’ soppressa la tassa sui contratti di borsa e, nel contempo, Decreto Legge del 31 dicembre prevede la “reviviscenza” delle imposte di registro e di bollo 2007 n.248 (art.37) convertito (vedi in CNN Notizie del 3 gennaio 2008). con Legge 28 febbraio 2008 n.31 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-02(G.U. 29.02.2008 n.51 29&task=dettaglio&numgu=51&redaz=08A01632&tmstp=1204367148203 Suppl.Ord. n.47) Aumenta il saggio d’interesse legale dal 2,5% al 3% Decreto Min.Economia e Finanze 12 Dicembre 2007 (GU n. 291 del 15-12-2007 ) Entra in vigore il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 che DECRETO LEGGE 31 dicembre 1 gennaio 2008 1 gennaio 2008 1 gennaio 2008 19 gennaio 2008 13 febbraio 2008 28 febbraio 2008 1 marzo 2008 1 marzo 2008 2 marzo 2008 5 marzo 2008 21 marzo 2008 27 marzo 2008 prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Si segnalano gli articoli: 26 – proroga termini agevolazioni PPC 29 – proroga incentivi per la rottamazione automezzi 37 – abolizione della tassa sui contratti di borsa Entra in vigore il D.Lgs portante le disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Entra in vigore il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM. E’ scattato l’obbligo, per chi possiede unità immobiliari adibite ad uso non abitativo, di messa a norma di sicurezza gli impianti del proprio immobile. Le eventuali sanzioni per il mancato adeguamento alle norme toccheranno sia il committente dei lavori di adeguamento, sia il proprietario dell’immobile privo della dichiarazione di conformità degli impianti, con una sanzione amministrativa compresa tra 51 e 258 euro. Entra in vigore il Decreto Legislativo che dà attuazione alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Il decreto armonizza il nostro ordinamento con le norme comuni a livello europeo per la concessione dello status di rifugiato così come per le cause di diniego, di revoca e di espulsione, introducendo anche forme sussidiarie di tutela. Entra in vigore il Decreto Legislativo che corregge ed integra il precedente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Codice dell’ambiente). Nella versione definitiva del decreto correttivo del Codice ambientale, è salita a 10 dipendenti la soglia per l’esonero dal Modello unico di dichiarazione ambientale. Scade il termine per il rilascio della certificazione da parte dei notai, degli intermediari professionali, delle società e degli enti emittenti che sono intervenuti nelle operazioni in grado di produrre i redditi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) (cessioni di partecipazioni, cessioni di certificati di massa, etc). (Cancellazioni con il sistema c.d. “Bersani”) A decorrere dall’’1 marzo 2008 la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica. Il sistema del Reverse charge si applica anche alle cessioni di immobili strumentali soggette ad iva nei confronti di soggetti che godono di una detrazione dell’imposta uguale o inferiore al 25 % Entra in vigore il Decreto Legislativo che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Entra in vigore il DPR sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (in CNN Notizie del 20 febbraio 2008) Entra in vigore la legge recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Entra in vigore il Decreto di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che prevede adempimenti e menzioni per i trasferimenti immobiliari (v.art.13) 2007, n. 248 convertito con Legge 28 febbraio 2008 n.31 (G.U. 29.02.2008 Suppl.Ord. n.47) n.51 DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 (GU n. 241 del 16-10-2007) Provvedimento Banca d’Italia 24 ottobre 2007 (GU n. 277 del 28-11-2007 Suppl. Ordinario n. 247) Italia Oggi 8.01.2008 pag.46 D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (G.U. 4 gennaio 2008, n. 3) D.L.gs 16 gennaio 2008, n. 4 (GU n. 24 del 29-1-2008Suppl. Ordinario n. 24) Art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007 (GU n. 239 del 13-10-2007 ) Art.1 comma 156 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008) D.Lgs. 28 febbraio 2008 n.32 (GU n. 52 del 1-3-2008) DPR n. 275 del 29 dicembre 2007 (G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008) Legge 25.02.2008 n. 34 (GU n. 56 del 6-3-2008 Suppl. Ordinario n. 54) D.M. (Ministero attività produttive) 22.01.2008, n. 37 31 marzo 2008 30 aprile 2008 30 aprile 2008 30 maggio 2008 Scade il termine per la predisposizione del D.P.S. (documento programmatico sicurezza) dell’anno in corso (quando si ritiene sia atto dovuto). Da questa data gli assegni bancari potranno essere emessi solo con la clausola “non trasferibile”, salvo che il cliente non faccia esplicita richiesta all’istituto di emetterli in forma libera. Aumenterà da 5.000 a 15.000 euro il limite di importo oltre il quale divengono operative le verifiche bancarie, mentre sarà ridotto a 5.000 euro il tetto consentito dalla legge per effettuare pagamenti in contanti. I controlli del rispetto della nuova disciplina in tema di antiriciclaggio saranno affidati all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), che sostituisce l’Ufficio Italiano Cambi (Uic); tale ultimo organismo è stato soppresso con l’approvazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di antiriciclaggio Da questa data sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera si applica l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Società non operative: termine ultimo per la delibera di scioglimento o di trasformazione D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art.34 D.Lgs. n. 21.11.2007 n.231 D.Lgs. n. 21.11.2007 n.231 Circolare Agenzia Entrate 7 marzo 2008, n. 18/E Art.1 commi 128 e 129 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008) Art.1 comma 91 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008) Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 30 giugno 2008 Termine ultimo per la redazione delle perizie destinate alla rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni sociali 1 luglio 2008 Tracciabilità dei compensi ai professionisti Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani” 1 luglio 2008 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di superficie utile fino a 1000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso (G.U. 1.02.2007 n.26) dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari. Scadenza del termine per le agevolazioni PPC Art.26 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con Legge 28 febbraio 2008 n.31 (G.U. 29.02.2008 n.51 Suppl.Ord. n.47) Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nel Art.1 commi 128 e 129 Legge Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di 24.12.2007 n.244 (Finanziaria trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30 2008) maggio 2008) Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni D.L.gs. 19.08.2005 n.192 dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione D.L.gs. 29.12.2006 n.311 energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel (G.U. 1.02.2007 n.26) caso di trasferimento a titolo oneroso. Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Art.35 comma 12 bis Legge 248 Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in del 4 agosto 2006 contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma (G.U. n.186 dell’11.08.2006) dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal modificato dall’art.1 comma 69 comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto della Legge 27.12.2006 n.296 Bersani” (Finanziaria 2007) 1 gennaio 2008 30 maggio 2009 1 luglio 2009 1 luglio 2009 Segnalazione di giurisprudenza Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 39 INCAPACITA’ DEL FALLITO Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. Cassazione, sentenza 20 dicembre 2007, n. 26961, sez. III civile Cassazione, sentenza 20 dicembre 2007, n. 26985, sez. III civile Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 22 febbraio 2008, n. 4629 Corte Costituzionale Ordinanza 41/2008 NOTAIO – ILLECITA CONCORENZA – RIDUZIONE ONORARI La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sé, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti. (Nella fattispecie, la S.C., facendo applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in sede di appello, aveva irrogato al notaio ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento, senza considerare che i minori importi rispetto ai minimi tariffari richiesti dal notaio erano molto contenuti, che le fatture irregolari costituivano una minoranza rispetto a quelle considerate nel bimestre contestato e che, in alcuni casi, la riduzione era giustificata dai rapporti di parentela o di amicizia intrattenuti dal notaio con i clienti, così pervenendo all'annullamento della predetta sanzione, non essendo necessari ulteriori accertamenti). PRELAZIONE AGRARIA – COMUNICAZIONE PROPOSTA DI ALIENAZIONE In tema di prelazione agraria, l'incompletezza della comunicazione della proposta di alienazione (nella specie, per mancata indicazione del prezzo per le singole quote condotte in affitto dai vari conduttori, prezzo comunque facilmente conoscibile, essendo stato indicato il prezzo unitario per ciascuna pertica) da parte del proprietario concedente al coltivatore diretto non ne comporta l'invalidità né l'inefficacia ove quest'ultimo abbia manifestato, senza riserve, la volontà di avvalersi del diritto di prelazione, atteso che le formalità prescritte dalla legge per la notificazione della proposta di alienazione sono dettate nell'esclusivo interesse del coltivatore diretto per consentirgli l'esercizio del diritto. Ne consegue, in tal caso, l'obbligo per il coltivatore del versamento del prezzo di acquisto entro il termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e non nel termine di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, che riguarda il versamento del prezzo nell'ipotesi di riscatto, e, in caso di omesso versamento del prezzo entro il precisato termine, la decadenza del conduttore dal diritto di prelazione. Beni di interesse storico-artistico. Avveramento di condizione sospensiva: decorrenza del termine La denuncia dell'atto traslativo del bene assoggettato a vincolo effettuata nei confronti della Sovrintendenza è inidonea a far decorrere il termine fissato dalla legge al Ministero per l'esercizio del diritto di prelazione ad esso riconosciuto; ne consegue l'incapacità dello stesso atto di denuncia a determinare la "piena efficacia del contratto" per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine concesso dalla legge, atteso che quel termine può iniziare a decorrere e, quindi, ritenersi prima pendente e poi (se inutilmente decorso) scaduto, soltanto se la denuncia sia stata fatta al Ministero. È pertanto nullo l'avviso di liquidazione della sanzione irrogata per l'omessa denuncia nei termini dell'avveramento di condizione sospensiva prevista dall'art. 19, D.P.R. n. 131/1986. La sentenza sostiene che il termine entro il quale ai sensi dell’art. 61 primo comma D.Lgs. n. 42/2004 il Ministero [o altro ente pubblico territoriale] può esercitare la prelazione artistica, decorre dal momento in cui la denunzia dell’atto traslativo del bene culturale perviene ad esso Ministero, non già da quello in cui quella denuncia viene ricevuta dalla Soprintendenza del luogo ove pure si trovano i beni. Il che - secondo i giudici della Suprema Corte - determina l’impossibilità di considerarsi avverata la condizione sospensiva (legale) cui è subordinato l’atto stesso. (per un commento a cura di A.Pischetola si può leggere il Notiziario del 14.03.2008) AREE EDIFICABILI La Corte Costituzionale ha affermato che la legge n.212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) non ha valore superiore a quello della legge ordinaria e, pertanto, può essere abrogata anche implicitamente. La pronuncia produce riflessi anche sul concetto di edificabilità delle aree, sul quale è intervenuto il D.L. n.223/2006, con un’interpretazione a favore dell’Amministrazione Finanziaria: ciò rappresenta, di fatto, una palese violazione dello Statuto, poiché non pone i cittadini e l’Amministrazione sullo stesso piano. Cass. pen., Sez. Un., SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN BENE IMMOBILE SURROGATO DI DENARO ud. 31 gennaio 2008 ILLECITAMENTE PERCEPITO - dep. 5 marzo Essendo possibile la confisca di un bene immobile ai sensi dell'art. 322-ter, comma I, prima parte, c.p. e non essendo, invece, necessaria quella per valore equivalente, in quanto sono 2008, n. 9977 confiscabili anche i cd. surrogati del profitto del reato, ossia i beni acquistati con danaro di cui sia accertata la concreta provenienza da reato, è del tutto legittimo l'eventuale provvedimento di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, c.p.p. sul bene immobile stesso il quale rappresenti la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito. Giurisprudenza tributaria Cassazione sezione tributaria RINUNCIA ALL’EREDITA’ DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE EX ART.485 cc La rinuncia all'eredità posta in essere, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 cod. civ., dal sentenza 10 dicembre 2007, n. 25728, Cassazione sentenza 4755/2008 Cassazione sentenza 5447/2008 Cassazione sentenza 7274/2008 Cassazione sentenza 5447/2008 Commissione Tributaria Lazio 125/37/07 chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è assoggettabile ad imposta di registro in misura fissa, e non già proporzionale, non essendo in alcun caso configurabile come rinuncia ad effetti traslativi: quest'ultima, infatti, presuppone l'avvenuto trasferimento del diritto, mentre alla scadenza del termine per l'effettuazione dell'inventario il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia. RIMBORSO IMPOSTA DI SUCCESSIONE Il rimborso dell’imposta di successione pagata illegittimamente può essere chiesto entro il termine di prescrizione, quindi anche qualora sia scaduto il termine per la correzione della dichiarazione, nell’ipotesi in cui sia stato commesso un errore nel dichiarare i beni ereditari. USUCAPIONE ED AGEVOLAZIONI PRIMA CASA In tema di imposta di registro, alle sentenze dichiarative di usucapione non sono mai applicabili i benefici per l’acquisto della “prima casa”. Ha affrontato l’argomento la Corte di Cassazione con la sentenza indicata a margine; un precedente orientamento, invece, aveva ritenuto il contrario. NOTAI – CONCORRENZA ILLECITA La Corte di Cassazione ha affermato che la riduzione non occasionale e persistente dei compensi notarili nei confronti dei clienti storici è una forma di illecita concorrenza a danno dei colleghi USUCAPIONE ED AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” La sentenza dichiarativa di usucapione è inidonea a costituire presupposto per l’applicazione dei benefici “prima casa”. L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà a seguito del possesso ininterrotto per 20 anni del bene: perfezionatosi il requisito, l’acquisto avviene ope legis. ACCERTAMENETO DI VALORE – STIMA UTE L’accertamento di valore basato sulla stima Ute in cui compaiono clausole valutative di mero stile è illegittima. La rettifica dei valori dichiarati nell’atto di compravendita deve necessariamente riferirsi a trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre 3 anni alla data dell’atto rettificato, facendo riferimento a concreti trasferimenti dello stesso immobile o di immobili di analoghe caratteristiche Diritto internazionale Libertà di circolazione e soggiorno da parte dei cittadini dell’Unione Europea É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008 il Decreto legislativo n. 32 che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell’articolo 20, circa le “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”. Tale diritto può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. Il Decreto legislativo n. 32 riformula, infine, anche gli articoli 21: “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”, e 22: “Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento”), del precedente decreto legislativo 6 febbraio 2007. USA: la signature by mark nella lunga marcia verso il notariato latino Negli Stati Uniti, per “notaio” si intende, nella maggioranza dei casi, “notary public”, ovverosia un pubblico ufficiale che si occupa soltanto dell'autenticità delle firme. Il civil law notary, invece, è ancora una figura facoltativa nel sistema giuridico USA, anche perchè gli operatori economici esercitano una forte pressione a svolgere le transazioni in maniera rapida e non sembrano favorevoli ad accettare il trade off qualità/velocità (costi/benefici), senza dubbio, a favore del notaio di tipo latino,il quale assicura la massima garanzia da un punto di vista legale. Ciò premesso, non sfugge ad un osservatore attento che, nei paesi di common law, la figura del notary public, se non sul versante giuridico – in quanto a costui la legge vieta tassativamente l’esercizio della consulenza legale -,si va avvicinando, almeno sul versante non trascurabile della certificazione, al notaio di tipo latino. Le leggi statali americane, infatti, cominciano ad imporre, per quanto concerne la certificazione, requisiti formali abbastanza stringenti, riconoscendo con ciò ai formalismi notarili la corrispondenza a reali esigenze del mondo del diritto. In diritto americano (ossia, nelle leggi statali), l’autentica di firma sembra assoggettata a requisiti formali che viceversa talvolta non appaiono in certi stati europei. Non è un caso che il mondo del common law si avvicini spesso a quello del civil law e che lo imiti; lo fa nel progresso dello statute law a scapito del common law (la legge statale a spese di quella giurisprudenziale), quando talvolta non addiviene, addirittura, a proporre l’introduzione del notariato latino per le successioni (vedi E. Calò, Le successioni nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, pag. 175 s.s.). Insomma, a ben considerare, la lista dei formalismi notarili americani dice molto più di quanto a prima vista non sembri, e a noi pare di ravvisarvi un tacito lusinghiero riconoscimento del valore del modello di Notariato latino. La prima parte dello studio pubblicato su CNN Notizie il 17 marzo analizza il concetto di legal signature inteso, secondo l’UCC (Uniform Commercial Code), come "any symbol executed or adopted by a party with present intention to authenticate a writing (l’apposizione di un qualsiasi “simbolo” che rappresenti la “volontà” del firmatario di sottoscrivere un documento). L’U.S. Code (titolo 1), inoltre, indica espressamente che nel concetto di firma o sottoscrizione “rientra l’apposizione di un segno (mark) -da parte di una persona- con lo scopo di scrivere o indicare il proprio nome”. Tuttavia, se le leggi o i regolamenti di uno stato USA richiedono una forma particolare di firma, i requisiti previsti prevalgono su quelli richiesti dall’ US code e dall’UCC. L’ “allegato A” presenta estratti di leggi, regolamenti, news, form e guidelines in lingua originale (21 Stati USA: ) allo scopo di evidenziare come le procedure e i requisiti relativi alla signature by mark negli USA possano variare da Stato a Stato. L’ “allegato B” contiene un form di riferimento (proposto dall’Handbook for Notary Public della NNA) per l’autentica delle signature by mark nello Stato della California. Nella seconda parte dello studio vengono analizzate le modalità di firma da parte di soggetti impossibilitati ad apporre una “firma tradizionale”, e le procedure da attuare per l’autentica della firma da parte dei Notary Public. Nel caso di firmatari diversamente abili sono riconosciute come valide varie tipologie di firma e ciascuno stato USA ha il potere di indicare particolari norme procedurali da rispettare a tutela della parte più debole. Riguardo all’autentica delle firme da parte di un Notary Public USA, bisogna non dimenticare che il Notary public - nei sistemi di common law - si limita ad accogliere oath e dichiarazioni delle parti, solitamente in relazione a documenti legali. Ciascuno Stato USA può prevedere per i propri Notary Public determinate recommendations e guidelines, conformemente alle direttive della NNA (National Notary Association), riguardo alle procedure da seguire per l’autentica delle firme. Infine, il paragrafo 8 presenta un glossario essenziale (in lingua inglese) della terminologia relativa al Notary Public nonché l’indicazione delle fonti per eventuali approfondimenti dei temi citati. Novità in tema di diritto societario in Svezia E’ stata pubblicata sul notiziario del 31 marzo una breve scheda dedicata al diritto societario in svezia, che prende in considerazione i seguenti punti: 1. Forme societarie 2. “New Company Act” 3. Costituzione di una società 4. Azioni 5. Organizzazione societaria 6. Aumenti di capitale 7. Trasferimento di assets (value trasfer) 8. OPA per le azioni di minoranza 9. Entrata in vigore del New Company Act Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Angelo Di Sapio Sulla pubblicità del regime patrimoniale tra Il diritto di coniugi stranieri (Giuffrè), (fascicolo n. Michele Ferrario Plusvalenza e decadenza dalle agevolazioni Federnotizie Hercolani prima casa in seguito ai trasferimenti immobiliari in sede di separazione personale e di divorzio Federnotizie Domenico de Stefano Vendita di azienda con riserva di proprietà e Barbara Elisa Focarete famiglia e delle persone, 2007, p. 1738-1795 4) n.,2/2008, pag.67 n.,2/2008, pag.74 Segnalazioni di siti web e programmi e servizi Videoforum “Sicurezza degli impianti”: il Notariato risponde Alla seguente pagina è possibile visionare il videoforum organizzato dal Sole 24 Ore, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, con le risposte ai quesiti, inviati nei giorni scorsi al giornale, sul decreto che riscrive le norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici. http://www.multimedia.ilsole24ore.com/media/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d-00000e251029/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d00000e251029.shtml. Nuova versione del sito internet dell'Agenzia del Territorio E' stata aperta in rete una nuova versione del sito dell'Agenzia del Territorio che risponde all'esigenza di rispettare i requisiti previsti dalla normativa per l'accessibilità dei siti web della P.A. Con l'occasione l'Agenzia ha operato una revisione grafica del sito e inserito nuove sezioni http://www.agenziaterritorio.it/ Le novità sul sito web del Notariato Sono disponibili nell’area “Notai in TV” le registrazioni delle trasmissioni che hanno avuto ospiti il Consiglio Nazionale, con la Fondazione Italiana per il Notariato, su temi di interesse generale per il pubblico e nelle quali possiamo far conoscere meglio al pubblico il Notaio e la sua funzione giuridica e sociale. Il sito web del notariato http://www.notariato.it propone in tempo reale non solo le notizie del notariato che riguardano la collettività, ma tutte quelle informazioni che consentono ai cittadini, alle imprese e a tutti i visitatori di informarsi sui vari ambiti in cui il notariato è al servizio del paese: dal diritto di famiglia e delle successioni, agli enti di fatto, dalla contrattazione immobiliare preliminare e definitiva, alle forme di garanzia, dalla tutela del contraente debole, al diritto societario. Indice dei provvedimenti del Ministero della Giustizia nel 2007 E disponibile online l'indice cronologico dei decreti, dei regolamenti e delle circolari pubblicati nel volume 128 del bollettino ufficiale del Ministero della giustizia per l'anno 2007. Il Bollettino Ufficiale è consultabile online dalla home page del sito del Ministero della giustizia (http://ww.giustizia.it)attraverso il link "Bollettino Ufficiale". Servizi on line: miglioramenti e novità. Aggiornati gli strumenti di consultazione Visure ipotecarie E' stata effettuata una prima analisi del nuovo servizio di visure ipotecarie (previsto dal Decreto del 14 giugno 2007), verso cui ormai è migrato quasi un terzo delle conservatorie (si veda sulla RUN>servizi>servizi di visura>in primo piano). Il monitoraggio cui è stato sottoposto il servizio nel primo periodo di esercizio, ha già consentito di effettuare, ove possibile, alcuni interventi migliorativi o risolutivi di prime problematiche. Per una migliore gestione del servizio ed una migliore comprensione delle novità introdotte dall'utilizzo dei nuovi sistemi, è stata predisposta una doppia tabella (si veda. in RUN>servizi>servizi di visura>ispezioni ipotecarie>strumenti>modalità di ricerca nominativa) nella quale sono rappresentate in modalità comparativa tra vecchio e nuovo sistema, sia le funzioni di ricerca, che le modalità di interazione dell'utente con il sistema. Nuove modalità di ricerca per le persone fisiche Per quanto riguarda le modalità di ricerca, mentre nulla è cambiato nella ricerca relativa alla persona giuridica, occorre prestare molta attenzione alle novità introdotte nella ricerca relativamente alle persone fisiche. Infatti, l'evoluzione dei sistemi informatici (quelli di impianto delle vecchie conservatorie risalgono a più di venti anni fa) ha reso impossibile replicare le stesse modalità di ricerca (ristretta ed ampliata) cui l'utente era ormai abituato. In sostanza, mentre nel precedente sistema la c.d. "ricerca ristretta" veniva eseguita comunque con modalità che consentivano di recuperare anche soggetti non totalmente coincidenti, e quindi poteva garantire comunque un certo margine di sicurezza, nel sistema attuale questo tipo di ricerca produce un risultato sostanzialmente meno performante. Può quindi essere opportuno utilizzare la c.d. "ricerca ampliata", eventualmente con restrizioni per evitare un eccesso di dati in risposta. Da questa analisi è tuttavia emersa la necessità di consentire all'utente di modificare a monte i parametri della ricerca ampliata, in quanto il solo utilizzo delle restrizioni nella maggior parte dei casi è insufficiente; l'Agenzia ha accolto la richiesta ed ha avviato le procedure per la modifica del sistema, che si prevede possa essere rilasciata nell'arco di un semestre. Compensazione per note rifiutate o restituite E’ stata realizzata la possibilità dell'immediata compensazione del credito di imposta nascente da note di trascrizione o iscrizione con autoliquidazione del tributo, per le ipotesi di restituzione o rifiuto. Originariamente la compensazione poteva essere effettuata solamente dopo l'addebito bancario, ciò creava rilevanti disagi, anche per la necessità di dover reiterare la formalità in tempi brevissimi; per poter in concreto accedere all'utilizzo in compensazione del credito occorre però che la nota (restituita o respinta), sia stata acquisita al sistema centrale come tale; occorre cioè che l'ufficio (locale) abbia effettuato il carico della nota al sistema, prelevando la nota dal repository in cui vengono "parcheggiate" le note in attesa che il richiedente si rechi all'ufficio esibendo il titolo. In altre parole, non è sufficiente che l'ufficio ed il richiedente, verificato l'errore della nota, concordino per le vie brevi la ripresentazione della nota, occorre anche che l'ufficio prenda in carico la nota e segnali al sistema la restituzione. Nelle conservatorie dotate del nuovo sistema la presa in carico al sistema delle note avviene in maniera automatica e in tempo reale, tutte le volte in cui il richiedente, all'atto della presentazione del titolo, chiede il rilascio della "ricevuta di richiesta di formalità". In questo caso, se l'ufficio ed il notaio concordano sull'opportunità della ripresentazione di una nota, il richiedente-notaio (o il suo addetto) dovrà formalizzare il ritiro della presentazione sottoscrivendo un modulo che gli viene proposto dall'ufficio, ma avrà il vantaggio di poter immediatamente utilizzare il credito di imposta per la ripresentazione della nuova nota. Aggiornato il testo delle Domande più frequenti (FAQ) E’ stato anche aggiornato il testo del documento sulle problematiche ricorrenti riscontrate nella gestione del modello unico e che si trova pubblicato sul sito dell’Agenzia del territorio al seguente collegamento: http://www.agenziaterritorio.it/?id=624 Manifestazioni a premio: aggiornata la modulistica in vigore Ministero dello Sviluppo Economico 13 marzo 2008 Sono disponibili sul sito internet del Ministero delle attività produttive i modelli aggiornati della modulistica in vigore per le manifestazioni a premio: - Modello PREMA CO/1 - Comunicazione di svolgimento di concorso a premio (per la compilazione su foglio elettronico) - Modello PREMA CO/2 - Scheda informativa allegata a verbale di chiusura di concorso a premio (per la compilazione su foglio elettronico) - Modello PREMA OP/1 - Comunicazione di cauzione prestata per operazioni a premio (per la compilazione su foglio elettronico) Per scaricare i modelli nei diversi formati elettronici collegarsi al sito: http://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/dossier.php?id_dossier= 17&sezione=organigramma&tema_dir=tema2&gruppo=&page=1&offset=0 La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo). Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito , unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna. Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area “Comunicazione”. Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel. Si possono compiere ricerche testuali, libere o all’interno di un’area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico. 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