a cura di Rosanna Polimeno e Costantino Pugliese diritti donne 08 NEWnew .indd 1 21-03-2008 12:09:45 diritti donne 08 NEWnew .indd 2 21-03-2008 12:09:45 Presentazione: Maria Antezza Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Antonietta Botta Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità pag. 08 Famiglia pag. 11 Maternità pag. 11 Sessualità, procreazione interruzione di gravidanza pag. 14 Violenza pag. 16 Minorenni pag. 18 Casalinghe pag. 19 Pari opportunità e lavoro pag. 22 Difesa legale pag. 22 Tutela del diritto alla salute pag. 25 Indirizzi utili diritti donne 08 NEWnew .indd 3 21-03-2008 12:09:45 diritti donne 08 NEWnew .indd 4 21-03-2008 12:09:45 A sessant’anni dall’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948, il modo migliore di festeggiare questo evento è fare in modo che i diritti, ed in particolare, quelli delle donne e dei minori, vengano affermati nella realtà di ogni giorno in famiglia, nella società e nel mondo del lavoro. La presente guida è uno strumento agile di supporto per rendere le donne maggiormente consapevoli dei propri diritti e in grado di utilizzare concretamente i vantaggi offerti dall’attuale legislazione, che si ispira ai principi fondamentali della convivenza civile sanciti dalla Costituzione. Nel testo costituzionale, infatti, è scritto che vanno garantiti il rispetto della dignità della persona umana, l’uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione essenziale della famiglia. Nonostante le molte ed importanti leggi conquistate in questi 60 anni dalle donne delle istituzioni e delle associazioni, questo sistema di valori fondamentali e di garanzie non trova ancora riscontro nella vita di tutti i giorni. Occorre quindi promuovere e valorizzare la funzione che le strutture formative svolgono perché la cultura delle pari opportunità venga divulgata nel mondo del lavoro e nella società. Ed è impor- tante che il sistema educativo, dal nido all’università, continui a formare alla cultura della non discriminazione, introducendo lo studio della prospettiva di genere. Confidiamo nella utilità di questo strumento di rapida consultazione e nella cooperazione di un ampia schiera di associazioni e di istituzioni a ciò preposte. Ma ci rivolgiamo, anche, alla politica perché la sfida della crescita della nostra regione e del nostro paese si gioca in maniera rilevante sulla capacità e sulla volontà di dare spazio alle donne. Ciò significa avere ben chiaro che lo sviluppo dei prossimi anni non potrà prescindere, anzi sarà misurabile, in gran parte con il livello di pari opportunità consentite e sostenute a tutti i livelli e in ogni comparto della società. Della credibilità di questo nuovo corso, che deve condurre alla modernizzazione compiuta della nostra regione e del nostro paese, il trend ascensionale della condizione femminile rappresenta il banco di prova più impegnativo e la cartina di tornasole più eloquente. In questa occasione il nostro pensiero va a tutte quelle donne che con la loro instancabile azione ed il loro esempio hanno fatto in modo che sia possibile immaginare un mondo migliore nel quale sia bandita, una volta per tutte, qualsiasi forma di violenza e di discriminazione dalle relazioni umane. Maria Antezza Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata diritti donne 08 NEWnew .indd 5 21-03-2008 12:09:45 diritti donne 08 NEWnew .indd 6 21-03-2008 12:09:45 La piena realizzazione della parità dei Diritti e delle Pari Opportunità deve necessariamente riguardare tutti se si ritiene di voler vivere in una società nella quale nessuno calpesti la dignità dell’altro. Il Parlamento Italiano e la Regione Basilicata hanno messo a punto numerose leggi per promuovere l’uguaglianza dei diritti; tuttavia le leggi non sono sufficienti se non si produce un cambio culturale che coinvolga scuole, famiglie, chiesa, operatori sociali, associazioni, politica e singoli individui. E’ necessario continuare il confronto e produrre davvero un cambio di passo che ci accompagni verso la riorganizzazione della società oppure a risentirne saranno le donne innanzitutto perché su di loro ricadono ancora oggi gli effetti dei ritardi nella realizzazione di questo obiettivo, ma ne risentirà l’intera società, donne e uomini, perché si rinuncerà sempre di più alla maternità, perché ci saranno sempre più conflitti all’interno delle famiglie, perché tante donne dovranno continuare a rinunciare alle proprie aspirazioni e la società intera sarà più povera perché dovrà rinunciare al valore e al talento di tante donne. E’ necessario un confronto sempre più stringente che porti alla eliminazione di quel fenomeno assurdo rappresentato dalla violenza contro le donne. Violenza fisica, terribile perché lascia segni evidenti; violenza psicologica, ancora più terribile perché segna la mente e l’anima. I dati che tutti conosciamo ci consegnano una realtà sconcertante; i numeri delle violenze tra le mura domestiche, per strada, sui luoghi di lavoro sono sottostimati se si considera che gran parte di questi soprusi non viene denunciata perché troppe volte le donne ignorano le leggi a loro tutela e sono esse stesse prigioniere di retaggi culturali soprattutto, purtroppo, nel Mezzogiorno d’Italia. La “Guida ai Diritti delle Donne” vuole rappresentare uno strumento utile attraverso il quale diffondere la conoscenza perché riteniamo che la consapevolezza dei propri diritti restituisca libertà Il sentiero che conduce alla uguaglianza nei diritti è ancora lungo; percorriamolo insieme, donne e uomini, perché insieme possiamo rendere la società più giusta e più democratica. Antonietta Botta Presidente Commissione Regionale per le Pari Opportunità diritti donne 08 NEWnew .indd 7 21-03-2008 12:09:46 FAMIGLIA La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha riconosciuto alla donna ed all’uomo pari diritti e doveri. I coniugi con il matrimonio assumono l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse familiare, alla coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo. I coniugi esercitano congiuntamente la potestà sui figli minorenni ed assumono, di comune accordo, le decisioni rilevanti nell’interesse della famiglia. Se sei in disaccordo con il coniuge su questioni importanti della vita familiare (art. 145 codice civile) puoi: chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice, il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno dai figli conviventi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. La Regione Basilicata con la Legge regionale 14 aprile 2000, n.45 “Interventi a favore della famiglia”, riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia per lo sviluppo della persona e della vita sociale, promuove specifiche iniziative per favorire fra l’altro: - la formazione dei giovani al matrimonio; - l’incentivazione all’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie; - l’attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, intesa come scelta di procreazione responsabile e cura verso i figli. La Consulta regionale per la famiglia, istituita con la medesima legge, è l’organo propositivo e consultivo in materia di politiche regionali familiari. Se la soluzione non è possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali puoi: chiedere, espressamente e congiuntamente al coniuge, l’intervento del giudice, il quale adotta la soluzione più adeguata con provvedimento definitivo. Se il coniuge si allontana, senza un valido motivo, dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi, il suo diritto all’assistenza morale e materiale è sospeso. In tal caso, il giudice può ordinare il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato in misura adeguata a garantire l’assistenza morale, materiale ed economica, nonché i doveri nei confronti dei figli. diritti donne 08 NEWnew .indd 8 21-03-2008 12:09:46 diritti donne 08 NEWnew .indd 9 21-03-2008 12:09:46 10 diritti donne 08 NEWnew .indd 10 21-03-2008 12:09:46 MATERNITÀ SE HAI SEDICI ANNI ED HAI UN FIGLIO: puoi riconoscerlo, assumendo la responsabilità di mantenerlo, istruirlo e educarlo. Il riconoscimento di tuo figlio è un atto personale che non coinvolge l’altro genitore. Se riconosci tuo figlio e sei nubile o divorziata, il bambino assume il tuo cognome. Se sei sposata la paternità del figlio viene automaticamente attribuita a tuo marito. L’azione per il disconoscimento della paternità spetta a te, ma anche a tuo figlio, al compimento della maggiore età. SESSUALITÀ, PROCREAZIONE, INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA Hai diritto di vivere liberamente la tua sessualità, decidendo se e quando avere un figlio. Hai diritto di conoscere e utilizzare gli anticoncezionali per evitare una gravidanza non voluta. Hai anche il diritto di sapere se tuo figlio nascerà sano e, quindi, di chiedere tutti gli esami di diagnostica prenatale utili. I consultori, (legge 405/1975 e successive modificazioni), sono stati istituiti dalla Regione Basilicata con la legge regionale 24 gennaio 1977, n.7. I consultori sono servizi pubblici che gratuitamente assicurano assistenza sanitaria e sociale, a disposizione dei singoli e delle coppie per affrontare problemi psicologici e fisici legati alla sessualità, alla procrea- zione e alla gravidanza. Forniscono, prima e dopo la nascita, ogni forma di assistenza per tutelare la salute delle donne e dei bambini. Entro i primi 90 giorni di gravidanza se ritieni di interrompere la gestazione sia per evitare pericoli per la tua salute psico - fisica, che a causa di particolari condizioni economiche, sociali, familiari e in previsione di anomalie o malformazioni del concepito puoi: rivolgerti ad un medico di fiducia, ad un consultorio, ad un ospedale, ad una struttura socio-sanitaria che ti aiuteranno a trovare le possibili soluzioni. Dopo 90 giorni di gravidanza puoi: interrompere la gestazione solo se da essa o dal parto derivi un grave pericolo per la tua vita, per la tua salute fisica o psichica, oppure in presenza di accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie e malformazioni del feto. Il personale sanitario delle strutture preposte, deve accertare e certificare la gravità delle tue condizioni di salute fisica e psichica ed eventuali anomalie e malformazioni del nascituro. In tal caso, il medico deve autorizzare l’interruzione di gravidanza. Spetta, in ogni caso, a te decidere se interrompere o meno la gravidanza. Se sei minorenne puoi: interrompere la gravidanza entro i 90 giorni, con il consenso di entrambi i genitori o del tuo tutore. Se non riesci a consultarli, rivolgiti al consultorio o ad una struttura socio sanitaria o ad un medico di fiducia. Il medico competente, espletate le procedure sanitarie, trasmetterà una relazione al giudice tutelare del luogo in cui opera la struttura sanitaria. Sarai chiamata da lui per esporre le ragioni della tua scelta. 11 diritti donne 08 NEWnew .indd 11 21-03-2008 12:09:46 Il giudice tutelare ti concederà l’autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In caso di pericolo grave per la tua salute fisica o psichica, il medico certificherà l’urgenza dell’ interruzione di gravidanza, indipendentemente dall’assenso dei tuoi genitori o del tutore e senza rivolgersi al giudice tutelare. I medici e il personale infermieristico possono chiedere, per ragioni di coscienza, solo di non praticare interruzioni di gravidanza, di non svolgere i colloqui precedenti l’intervento e di non compilare i certificati necessari. Il personale che fa obiezione non può comunque rifiutarsi di assistere la donna in ospedale prima e dopo l’intervento, fornendo le cure mediche e infermieristiche necessarie. Se sei in pericolo di vita puoi abortire in qualsiasi momento della gravidanza, in ogni struttura i medici, anche se obiettori, non potranno rifiutarsi di praticare l’intervento. Se sei maggiorenne, coniugata oppure convivente con una persona di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, con problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità puoi: ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (P.M.A.), (legge n.40 del 19 febbraio 2004). E’ consentita soltanto la fecondazione omologa, che si ha quando il seme e l’ovulo utilizzati appartengono alla coppia di genitori del nascituro. E’ vietata la fecondazione eterologa, ossia la coppia non può ricorrere al seme o all’ovocita (cellula uovo) di un donatore. E’ ammesso l’impianto in utero di soli tre embrioni. E’ vietato congelare gli embrioni, salvo il caso in cui l’impianto degli stessi non è possibile per causa di forza maggiore, derivante dallo stato di salute della don- na, non prevedibile al momento della fecondazione. I figli nati in conseguenza della applicazione di questa tecnica sono figli legittimi della coppia; non può essere esercitata l’azione di disconoscimento di paternità. La legge, inoltre, ha fatto divieto di indagini genetiche preimpianto sugli embrioni anche quando la donna è portatrice di gravi anomalie. Tuttavia, la giurisprudenza si sta orientando favorevolmente sull’ammissibilità della diagnosi preimpianto. Il Tar Lazio con sentenza n. 398 del 21 gennaio 2008 ha annullato il divieto esplicito di diagnosi preimpianto, contenuto nelle linee guida applicative di cui al Decreto Ministeriale 21 luglio 2004. Lo stesso TAR Lazio ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 14, commi 2 e 3 della legge sulla P.M.A. La P.M.A. (procreazione medicalmente assistita) può essere eseguita soltanto in strutture pubbliche o private, autorizzate dalle Regioni ed iscritte in un apposito registro istituito presso l’Istituto Superiore della Sanità. 12 diritti donne 08 NEWnew .indd 12 21-03-2008 12:09:46 13 diritti donne 08 NEWnew .indd 13 21-03-2008 12:09:47 VIOLENZA La violenza contro la donna rientra tra le violazioni dei diritti umani. Consiste in atti che si manifestano attraverso soprusi di vario tipo che procurano danni o sofferenze psicologiche, economiche, fisiche, sessuali. La violenza può essere: Psicologica: se ti mancano di rispetto, ti denigrano, ti mortificano. [Ad es. con critiche, offese, minacce.] E’ conosciuto con il termine stalking (“appostarsi”) quel comportamento persecutorio che ti induce in uno stato di tensione e stress psicologico. Ad es. telefonate, sms, e- mail, pedinamenti, visite indesiderate, raccolta di informazioni su di te, da parte non solo di sconosciuti, ma anche di familiari o compagni. E’, invece, definito mobbing (“assalire”) la violenza psicologica che subisci nella attività lavorativa da parte del datore di lavoro, di colleghi di grado superiore (verticale), di colleghi di pari grado (orizzontale), di persone al di fuori del luogo di lavoro (trasversale). Economica: se esercitano nei tuoi confronti forme dirette o indirette di controllo economico, per indurti in uno stato di soggezione, [Ad es. impedendoti di trovare un lavoro, di disporre di denaro, di fare acquisti ecc.] Fisica: se aggrediscono e maltrattano te, il tuo corpo e/o le tue cose. Sessuale: se abusano di te, senza il tuo consenso, sia all’interno che al di fuori della coppia. 14 diritti donne 08 NEWnew .indd 14 21-03-2008 12:09:47 Una forma di violenza sessuale è rappresentata dalle molestie sessuali (verbali, visive, fisiche), che si sostanziano in comportamenti indesiderati di natura sessuale o riferiti al sesso. La violenza sessuale è un delitto contro la libertà personale ( legge n. 66 del 1999). “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ti costringe a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace colui che ti induce a compiere o subire atti sessuali, abusando delle tue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto, o con l’inganno sostituendosi ad altra persona.” do l’abuso è commesso nei confronti di un minore o …..da un genitore o suo convivente o da una persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia……….). In qualità di parte lesa, puoi chiedere che il processo sia tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico, e che il tuo nome e la tua immagine appaiano sui giornali. Se hai bisogno di sostegno psicologico, di consulenza legale, di ospitalità anche con i tuoi figli minorenni puoi: rivolgerti ad una delle Associazioni presenti sul territorio che prestano la propria attività in favore delle donne vittime di violenza. La violenza sessuale di gruppo è punita con pene più severe. La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008 ha istituito un fondo di 20 milioni di euro destinato ad un piano contro la violenza alle donne. Se sei vittima di violenza rivolgiti, il più presto possibile, ad un medico di fiducia o recati in ospedale per essere visitata, affinché siano certificate le ferite psicologiche e le eventuali lesioni fisiche. Agisci anche se non presenti segni visibili di violenza, affinché il medico rilevi il tuo stato psichico; il reato, infatti, è punito anche se l’abuso non è stato compiuto. Se decidi di denunciare l’abuso sessuale devi presentare la querela nei confronti del violentatore o, se non conosci la persona, verso ignoti recandoti presso un Ufficio della Polizia, o dai Carabinieri o, per mezzo di un avvocato, direttamente alla Procura della Repubblica. La querela deve essere presentata entro sei mesi dal giorno in cui hai subito la violenza ed è irrevocabile. Il procedimento penale avrà seguito indipendentemente dalla tua volontà. La Regione Basilicata con la legge regionale n. 9 del 29 marzo 1999 ha istituito un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale, inteso a coprire integralmente le spese legali per la costituzione di parte civile, sostenute dalle persone che hanno subito delitti di violenza sessuale.Al fine di contrastare la violenza di genere, esercitata nei confronti di donne e minori, la Regione Basilicata ha istituito un Osservatorio regionale (legge regionale n. 26 del 18 dicembre 2007). L’organismo, attestato presso il Dipartimento regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale, persegue l’obiettivo di prevenire e contrastare questo aberrante fenomeno attraverso un’attività di monitoraggio e studio, anche al fine di orientare e proporre politiche regionali efficaci. In alcuni casi non è necessaria la querela della persona offesa, ma si procede di ufficio (ad es. quan- 15 diritti donne 08 NEWnew .indd 15 21-03-2008 12:09:47 MINORENNI I diritti dei minori sono riconosciuti nell’ambito della famiglia, dove chi esercita la potestà nei loro confronti ha il dovere di mantenerli, istruirli, educarli assumendo le decisioni più opportune. Se subisci violenze e maltrattamenti, anche in famiglia puoi: rivolgerti ai Servizi sociali del tuo Comune di residenza, che attiveranno tutte le procedure necessarie per risolvere i tuoi problemi. La legge n. 977 del 1967, che detta norme per la tutela del lavoro, distingue tra: “bambino”, che è il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico; “adolescente”, che è il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni di età, non più soggetto all’obbligo scolastico. Se sei una bambina ti è vietato lavorare (salvo eccezioni per l’impiego in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, autorizzate dalla Direzione Provinciale del lavoro con assenso scritto dei genitori, che esercitano la potestà genitoriale). Se sei un’adolescente, è prevista dalla normativa vigente una tutela specifica che varia in relazione alle diverse attività lavorative. Dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, comunque, al compimento dei 15 anni puoi: - richiedere di essere ammessa al lavoro con il riconoscimento del diritto dovere di istruzione; - svolgere un rapporto di apprendistato frequentando i relativi moduli di formazione pari ad almeno 120 ore annue retribuite dal datore di lavoro. Le tue esperienze formative e le tue competenze professionali saranno inserite nella scheda professionale rilasciata dal Centro per l’impiego, in base all’art. 8 del Decreto Legislativo n.297/2002, la quale ha sostituito il libretto di lavoro a far data dal 30 gennaio 2003. Se sei un bambina il tuo orario di lavoro non potrà superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. Se sei un’adolescente il tuo orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Non potrai essere adibita al lavoro notturno, salvo casi particolari previsti dalla normativa (articolo 17 della legge 977 del 1967). Con il termine notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive, comprese nell’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 ovvero tra le 23 e le ore 7.Non potrai essere adibita a prestazione lavorativa senza interruzioni per oltre 4 ore e mezzo, (limite che si riduce a 3 in caso di lavori pericolosi o gravosi e su prescrizione della Direzione Provinciale del Lavoro). La Regione Basilicata con la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, la “Consulta regionale di Protezione e pubblica tutela dei minori”, con il compito di svolgere un’attività di sensibilizzazione per la diffusione di una “cultura dell’infanzia”, di realizzare percorsi formativi interdisciplinari rivolti a coloro che si relazionano con i minori, di esprimere parere sui criteri di utilizzazione del Fondo nazionale per l’infanzia. Con la medesima legge, la Regione Basilicata ha istituito, altresì, l’Osservatorio regionale per il disagio minorile. Una rilevante finalità della legge è quella di effettuare un’ampia attività di monitoraggio delle diverse tipologie di disagio presenti sul territorio e delle relative cause economiche, culturali e sociali, al fine di assumere le opportune iniziative per la prevenzione e la riduzione del fenomeno. 16 diritti donne 08 NEWnew .indd 16 21-03-2008 12:09:47 CASALINGHE Il lavoro delle casalinghe è definito attività di valore sociale dalla legge n. 493 del 1999. Dal marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL ai fini della assicurazione contro gli infortuni domestici. In caso di infortunio domestico, hai diritto ad una rendita versata dallo Stato se: - da tale infortunio ti deriva un’invalidità permanente, certificata, pari o superiore al 27 % (percentuale prevista a partire dal 1 gennaio 2007); - sei in regola con il pagamento del premio annuo pari a Euro 12,91 da versare all’INAIL o se presenti un’ autocertificazione, dalla quale risulti che lo stesso è a carico dello Stato, sussistendo le limitazioni di reddito personale e familiare, previste dalla legge; - possiedi i requisiti di assicurabilità previsti dalla normativa (età compresa tra i 18 ed i 65 anni, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività). Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti collegati al sito internet: www.inail.it di natura sociale, socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa e socio-lavorativa. Gli interventi sono realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni o organismi sociali, comprendenti tutte le attività relative alla predisposizione ed all’erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni dirette a rimuovere o alleviare le situazioni di difficoltà o di bisogno per le persone e la famiglia. L’INPS, inoltre, ha avviato il nuovo Fondo di Previdenza per i lavori familiari, che fornisce alle persone, le quali svolgono un’attività non retribuita nell’ambito della famiglia, l’opportunità di costruirsi una pensione. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti collegati al sito internet: http:// wai.inps.it/doc/casalinghe/ La Regione Basilicata con la Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4 “ Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” ha disposto l’organizzazione di una rete regionale per erogare interventi 18 diritti donne 08 NEWnew .indd 18 21-03-2008 12:09:48 PARI OPPORTUNITA’ E LAVORO Il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ( Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198), assume la promozione della pari opportunità tra uomo e donna come principio fondamentale e la adozione delle azioni positive come strumento per favorire l’occupazione femminile e realizzare un’uguaglianza sostanziale fra uomo e donna nel lavoro. Gli ambiti di intervento delle azioni positive riguardano la formazione e l’orientamento scolastico e professionale, l’accesso al lavoro e alle professioni, la progressione di carriera, l’organizzazione delle attività lavorative, delle condizioni e del tempo di lavoro. La Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina le misure per l’attuazione concreta delle parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. Se hai almeno 5 anni di anzianità nella tua azienda o amministrazione e vuoi completare la formazione nell’arco della vita lavorativa hai diritto ad appositi congedi e, pertanto, puoi: - chiedere di sospendere il rapporto di lavoro, per non più di 11 mesi continuativi o frazionati per completare gli studi; - chiedere, inoltre, un congedo per la formazione continua secondo piani aziendali o territoriali ed in base ai contratti collettivi. Dopo il periodo di congedo per maternità, paternità o parentale puoi: - chiedere per il tuo reinserimento lavorativo cor- si di formazione, il cui finanziamento può essere a carico dello Stato. Risorse per l’ impresa femminile Sono previste dalla legge finanziaria 2008 che : - ha modificato la legge 296/2006 (finanziaria 2007), istitutiva del “Fondo per la finanza d’impresa”, prevedendo che le risorse di tale fondo siano destinate anche a sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili; - ha riassegnato al “Fondo per la competitività” e al “Fondo rotativo per le imprese”, le risorse derivanti da revoche operate a valersi sulla Legge 215/1992 al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile. Congedo di maternità e parentale in materia di figli naturali, di materia di adozione nazionale, internazionale e di affidamento. Le norme per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, fissate dal decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni, definiscono : - “congedo di maternità” l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; - “congedo di paternità” l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; - “congedo parentale”, l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; - “lavoratrice” o “lavoratore”, i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 19 diritti donne 08 NEWnew .indd 19 21-03-2008 12:09:48 20 diritti donne 08 NEWnew .indd 20 21-03-2008 12:09:48 Se sei una lavoratrice, hai diritto al congedo di maternità per un periodo massimo di 5 mesi (astensione obbligatoria durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ALLA NASCITA DEL TUO BAMBINO). Previa certificazione medica, puoi astenerti dal lavoro a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi. Le norme, modificate dalla finanziaria dello Stato per il 2008 dispongono l’equiparazione del trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali relativamente ai congedi di maternità e parentali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato. In caso di adozione nazionale hai diritto alla astensione dal lavoro anche se il minore ha superato i sei anni di età e se durante il congedo lo stesso raggiunge la maggiore età. Il congedo spetta per i primi 5 mesi, decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia (5 mesi + il giorno di ingresso). In caso di adozione internazionale, hai diritto alla astensione dal lavoro per il medesimo periodo, a prescindere dalla età del minore all’atto della adozione ed anche se durante il congedo lo stesso raggiunge la maggiore età. Puoi fruire del congedo, anche frazionatamene, prima dell’ingresso del minore in Italia o anche entro i 5 mesi successivi all’ingresso stesso (5 mesi + il giorno di ingresso). Se rinunci al congedo, esso può essere fruito anche dal tuo coniuge (cd. congedo di paternità). In caso di affidamento di un minore hai diritto alla astensione dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, entro l’arco temporale di 5 mesi, decorrenti dalla data di affidamento del minore. Puoi fruire del congedo parentale anche in caso d’adozione nazionale o internazionale o di affidamento qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dal suo ingresso in famiglia e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. La Regione Basilicata con la Legge regionale n. 27 del 14 dicembre 2004, in attuazione della legge n.53 dell’8 marzo 2000, ha introdotto norme per il Coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo. La legge si pone come norma di riferimento per tutte le politiche che riguardano le pari opportunità e che attengono alla qualità della vita, alla progettazione degli spazi ed al coordinamento e all’organizzazione temporale dei servizi pubblici e privati. Parità e divieto di discriminazione nel lavoro E’ vietata la discriminazione tra i due sessi; sono vietati i comportamenti discriminatori diretti e indiretti, palesi e occulti: - test di gravidanza al momento dell’assunzione; colloqui in sede di assunzione in cui venga chiesto se sei sposata, o se hai figli o se hai intenzione di averne; - rifiuto di assumerti perché sei donna; - rifiuto di assumerti perchè il lavoro prevede orari notturni; - rifiuto di assumerti perchè il lavoro è pesante; - discriminazioni indirette quali la richiesta di requisiti che sfavoriscono le donne; - molestie; - mobbing; - licenziamento per causa di matrimonio. 21 diritti donne 08 NEWnew .indd 21 21-03-2008 12:09:48 DIFESA LEGALE Se hai bisogno di assistenza legale per difenderti o per il rispetto dei tuoi diritti, e non hai la possibilità di sostenere tale onere finanziario, puoi: chiedere la nomina di un avvocato a spese dello Stato. Il gratuito patrocinio è un diritto civile, costituzionalmente garantito a tutti, siano essi cittadini italiani o stranieri. Se il tuo reddito imponibile annuo non supera 9.723,84 euro, (salvo il limite del cumulo dei redditi), puoi chiedere il gratuito patrocinio. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. La domanda di ammissione al patrocinio in materia civile, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente. La domanda di ammissione al patrocinio in materia penale, deve essere presentata presso la cancelleria del magistrato penale competente. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti collegati al sito internet del Ministero di Grazia e Giustizia: www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE PROGRAMMA “ BASILICATA DONNA” SCREENING La Regione Basilicata già dal 1999 ed in coerenza con gli indirizzi programmatori nazionali ed europei, ha avviato programmi di screening di massa - gratuiti-, finalizzati alla prevenzione dei tumori femminili del collo dell’utero, per la fascia di età 25 – 64 anni e della mammella, per la fascia di età 50 – 69 anni . Se sei una donna residente in Basilicata, di età compresa nella fascia prevista dal Programma di screening: sarai chiamata, mediante invito scritto, per sottoporti a due esami, ripetibili, innocui (pap test e mammografia), totalmente gratuiti. Il programma garantisce, per le donne risultate positive al test di screening, la presa in carico per tutto l’iter di completamento degli approfondimenti diagnostici e delle eventuali procedure chirurgiche. Il programma coinvolge tutti gli ambiti territoriali regionali con attività che sono realizzate sotto la sorveglianza delle strutture del servizio sanitario regionale. VACCINAZIONE ANTI PAPILLOMAVIRUS (HPV) La Regione Basilicata ha avviato una campagna di prevenzione primaria del carcinoma della cervice uterina attraverso la VACCINAZIONE ANTI PAPILLOMAVIRUS, (anti - HPV), che si affianca alle politiche regionali di prevenzione secondaria (pap test). 22 diritti donne 08 NEWnew .indd 22 21-03-2008 12:09:48 Il vaccino anti - HPV previene le infezioni che possono provocare lesioni cervicali dell’utero a rischio di evolvere in tumore, mentre il pap-test consente di diagnosticare precocemente lesioni pre-cancerose e cancro. Al fine di raggiungere la massima copertura della popolazione femminile, la Regione ha optato per una strategia vaccinale rivolta a più classi di età, sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, posto che il vaccino è somministrabile, come da autorizzazione, alle donne tra i 9 e i 26 anni compiuti. La vaccinazione anti-HPV, solo in Basilicata, - è offerta gratuitamente a ben 4 classi di età, cioè alle donne nel 12° (target prioritario), 15°, 18° e 25° anno di età, prevedendo al momento anche la vaccinazione anti-HPV delle 25enni presso i servizi di Igiene e Sanità Pubblica, nelle more della riorganizzazione (in atto) dei centri screening. coce del carcinoma del colon retto che è la seconda neoplasia più comune nei paesi occidentali, dopo il carcinoma del polmone nell’uomo e quello della mammella nella donna. Il programma è diretto a tutta al popolazione della Regione, uomini e donne appartenenti alla fascia di età compresa tra i 50 – 70 anni . Uomini e donne appartenenti alla fascia di età, vengono invitati con lettera a sottoporsi al test di rilevazione del sangue occulto nelle feci e, successivamente, qualora il test stesso risultasse positivo, invitati a sottoporsi ad approfondimento diagnostico mediante colonscopia, presso una struttura ospedaliera. Le lettere di invito ai destinatari del programma sono state spedite a partite dal mese di febbraio 2005 ed il programma è in corso. - è offerta al prezzo di costo per il Servizio Sanitario Regionale, alle donne lucane appartenenti alle classi di età intermedie, rispetto quelle in cui il vaccino è offerto gratuitamente, e fino al compimento del 26° anno di età, ( con versamento da effettuarsi da parte dell’avente diritto sul c/c n. 00218859 intestato a Regione Basilicata – Potenza Servizio di Tesoreria – causale “Vaccinazione anti-HPV” e da presentare al punto vaccinale per la somministrazione del vaccino). SCREENING DEL CANCRO DEL COLON - RETTO La Regione Basilicata con le D.G.R. n. 1262/03 e n. 138/2004 ha programmato le attività di screening del cancro del colon retto, finalizzato alla diagnosi pre- 23 diritti donne 08 NEWnew .indd 23 21-03-2008 12:09:49 24 diritti donne 08 NEWnew .indd 24 21-03-2008 12:09:49 INDIRIZZI UTILI Dipartimento per i diritti e le pari opportunità Largo Chigi 19, 00187 Roma - Tel. 06.67791 Antiviolenza donna Tel. 1522 Commissione nazionale per le pari opportunità Piazza Colonna, Palazzo Chigi, Roma Tel. 06.84563700 Commissione regionale pari opportunità V.le della Regione Basilicata, 6 Potenza tel. 0971.447121 – 447130 Consigliera di parità della Regione Basilicata V.le della Regione Basilicata, 8 Potenza – tel. 0971.666101-2 Consigliera di parità della Provincia di Potenza Largo Gianturco, 1 - 85100 POTENZA Tel. 0971/473466 Consigliera di parità della Provincia di Matera Via Ridola, 24 - 75100 MATERA cell. 328.4585391 - tel - 0835.310058 Telefono Donna Casa delle donne vittime di violenze Via dei Ligustri, 32 Potenza tel. 0971/ 55551 UFFICI URP DELLA REGIONE BASILICATA Consiglio regionale Ufficio Relazioni con il Pubblico V.le della Regione Basilicata, 6 - 85100 Potenza (Pz) Telefono 0971.447068 - Fax 0971.447182 [email protected] www.consiglio.basilicata.it Dipartimento Presidenza Giunta Regionale Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico Sede POTENZA V.le della Regione Basilicata, 4 - 85100 Potenza Tel. 0971.668322 - 668136/40/31 - Fax 0971.668154 [email protected] Sede MATERA Via Annibale Maria Di Francia, 40 - 75100 Matera (ex Ospedale - Padiglione 3) Tel. 0835.284261/27 - Fax 0835.284249 [email protected] Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale, Economia montana Comunicazione e relazioni con i Cittadini V.le della Regione Basilicata, 12 - 85100 Potenza Telefono 0971.668735/676 - Fax 0971.668799 [email protected] Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità Comunicazione e relazioni con i Cittadini Viale della Regione Basilicata, 5 - 85100 Potenza Tel. 0971.669003 - Fax 0971.669082 [email protected] Dipartimento Attività produttive, politiche dell’impresa, innovazione tecnologica Comunicazione e relazioni con i Cittadini V.le della Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza Tel. 0971.668624 - Fax 0971.668820 [email protected] Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Comunicazione e relazioni con i Cittadini Viale della Regione Basilicata, 8 - 85100 Potenza Tel. 0971.668055/07/40 - Fax 0971.668107 [email protected] 25 diritti donne 08 NEWnew .indd 25 21-03-2008 12:09:49 Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e mobilità Comunicazione e relazioni con i Cittadini C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza Tel. 0971.668470/19 - Fax 0971.668550 [email protected] Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, servizi alla persona e alla comunità Comunicazione e relazioni con i Cittadini V.le della Regione Basilicata, 9 - 85100 Potenza Tel. 0971.668707/895 - Fax 0971.668900 [email protected] ww.sanita.basilicata.it Camera di Commercio di Potenza Comitato Imprenditoriale Femminile 85100 Potenza - Corso 18 Agosto 34 Tel. 0971.412269 Camera di Commercio di Matera Comitato Imprenditoriale Femminile 75100 Matera - Via Don Minzoni Tel. 0835.338443 Azienda Ospedaliera S. Carlo 85100 Potenza - Via Potito Petrone Tel. 0971.611111 www.ospedalesancarlo.it IRCCS – Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 85028 Rionero in Vulture Strada Provinciale n. 8 Tel. 0972.726111 A.S.L. N. 1 URP n.verde 800-213205 Venosa - Via Roma 2 Tel. 0972.39111 www.asl1venosa.it sede dei consultori familiari - Melfi, Piazza Mancini - Tel. 0972.773021 - Rapone, Calata San Vito - Tel. 0976.96133 - Venosa, Via Di Chirico Tel. 0972.39239 - Lavello, Zona 167 s.s. 93 - Tel. 0972.39131 - Rionero, Strada Provinciale, 8 - Tel. 0972.721214 A.S.L. N. 2 URP n.verde 800.541212 via Torraca, 2- Potenza - Tel. 0971.310111 www.asl2.potenza.it sede dei consultori familiari - Potenza , C/so Umberto - Tel. 0971.26907-8-12 - Potenza, Via Potito Petrone Tel. 0971.310311-2-3-4-5-6-7 - Avigliano,Via Sturzo.5 - Tel. 0971.81306 - Campomaggiore, Via Scerre - Tel. 0971.982192 - Laurenzana ,Via S.S. 92 - Tel. 0971.961583 - Muro Lucano, C/o Ospedale - Tel. 0976.72072 - Oppido Lucano, Via P. Neruda - Tel. 0971.945447 - Picerno, Via Piacenza - Tel. 0971.991341 - Sant’Angelo Le Fratte, Via Roma - Tel. 0975.386552 - Villa d’Agri, Via C. Colombo - Tel. 0975.312435 - Marsiconuovo, Via Roma - Tel. 0975.342442 - Sant’Arcangelo, Via L.da Vinci - Tel. 0973.611518 - Corleto Perticara, Via De Gasperi - Tel. 0971.963557 A.S.L. N. 3 Lagonegro - Via Piano Lippi - Tel. 0973.21100 www.asl3lagonegro.it sede dei consultori familiari Lagonegro c/o Sub-Distretto, Via G. Fortunato Tel. 0973.48829 - 0973.48868 - 0973.48876 0973.48870 Latronico c/o Sub-Distretto, Via Zanardelli Tel.0973.858569 26 diritti donne 08 NEWnew .indd 26 21-03-2008 12:09:49 Lauria c/o Distretto, Via XXV Aprile Tel. 0973.621432 - 0973.621405 - 0973.621440 75029 Valsinni (MT), Via Isabella Morra Tel. 0835.818368 Maratea c/o Sub-Distretto, Via S. Nicola Tel. 0973.875712/715- 0973.875710 Tribunale per i minorenni di Potenza 85100 Potenza Via Appia 175 bis Tel. 0971.52071/55258 Fax 0971.53978 Rotonda c/o Sub-Distretto Via P. Nenni - Tel. 0973.661260 Senise c/o Distretto, Via G. Amendola Tel. 0973.641345 - 0973.641343 A.S.L. N. 4 Matera, Via Montescaglioso Tel. 0835.253111 www.aslmt4.it sede dei consultori familiari Matera, Via Montescaglioso,s.n.c. Tel. 0835.253688/89; Matera, Via Matteotti 7 Tel. 0835.253726/28. A.S.L. N. 5 Montalbano J. (MT) Viale dei Caduti 29 – Tel. 0835.5961 www.asl5.basilicata.it sede dei consultori familiari 75015 Pisticci (MT), Corso Metaponto Tel. 0835.443218 75020 Marconia (MT), Via di Vittorio Tel. 0835 585446 Difensore Civico regionale 85100 Potenza P.zza Vittorio Emanuele II, 14 Tel. 0971.274564/668076 Fax 0971.330960 75100 Matera Via Cappelluti 17 Tel. 0835.333713 - Fax 0835.334883 Ufficio URP Prefettura di Potenza 85100 Potenza - P.zza M. Pagano Tel. 0971.419284/419239/419255 Fax 0971.419315 Questura di Potenza 85100 Potenza - Viale Marconi 42 Tel. 0971.334111 - Fax 0971.334778 Ufficio URP Prefettura di Matera 75100 Matera - P.zza Vittorio Veneto 1 Tel. 0835.349482 - Fax 0835.349666 Questura di Matera 75100 Matera - Via Gattini 12 Tel. 0835.378300 - Fax 0835.378777 75025 Policoro (MT), Via G. Cesare 26 Tel. 0835.986450/451 75020 Stigliano (MT) Piazzale Ospedale via Napoli Tel. 0835.569884 27 diritti donne 08 NEWnew .indd 27 21-03-2008 12:09:49 Progetto grafico ADECOM, Matera www.adecom.it Finito di stampare nel mese di marzo 2008 presso lo stabilimento tipografico Ars Grafica Srl Villa d’Agri (PZ) diritti donne 08 NEWnew .indd 28 21-03-2008 12:09:49