Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza d’Armi, 130 - Ravenna
Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417,
www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
Titolo IV del D. Lgs. 81/2008
come corretto dal D.Lgs 106/09
Cantieri temporanei o mobili
Arch. Mara Roncuzzi
NOVEMBRE 2009
Relatore: Mara Roncuzzi
1
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
LE TEMATICHE
1) Definizione di cantiere
2) Le figure principali per la gestione della sicurezza in
cantiere
3) Il committente e il responsabile dei lavori
4) L’impresa affidataria
5) La qualificazione delle imprese
6) La “Patente a punti”
Relatore: Mara Roncuzzi
2
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
DEFINIZIONE DI CANTIERE
E’ cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
I
lavori
di
costruzione,
conservazione,
risanamento,
trasformazione,
il
manutenzione,
ristrutturazione
rinnovamento
o
lo
riparazione,
o
demolizione,
equipaggiamento,
smantellamento
di
opere
la
fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio
e
lo
smontaggio
di elementi prefabbricati
utilizzati per
la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Relatore: Mara Roncuzzi
3
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, Allegato X
LA FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE NELLA
GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
Responsabile
Lavori
Imprese
Committente
Cooperazione
e coordinamento
Lavoratori
Autonomi
CSP
CSE
Relatore: Mara Roncuzzi
4
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, c.1, lett. b), c)
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.
Responsabile dei lavori: soggetto che può incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.
163,
e
successive
modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile
del procedimento;
Relatore: Mara Roncuzzi
5
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, c.1, lett.e), f)
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Coordinatore
incaricato,
in
dal
fase
di
progettazione:
committente,
della
soggetto
progettazione
dell’opera in materia di sicurezza e di salute (redige PSC e
Fascicolo del fabbricato)
Coordinatore in fase d’esecuzione: soggetto incaricato,
dal committente, di seguire l’esecuzione dell’opera in
materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in
cantiere. Non può essere il DdL delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione
e
protezione
(RSPP)
da
lui
designato.
Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso
di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Relatore: Mara Roncuzzi
6
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89, c.1, lett. d), i), i-bis)
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
LE FIGURE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
Impresa affidataria: si rimanda al capitolo specifico
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o
parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione
Relatore: Mara Roncuzzi
7
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 93, art.101 c. 6-bis
IL COMMITTENTE
E
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Relatore: Mara Roncuzzi
8
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 90, c.2-8; c.10-11
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Compiti e responsabilità
del committente o del responsabile dei lavori
1) NOMINA DEL COORDINATORE
Quando ci vuole il coordinatore?
●
●
●
●
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea.
La nomina va effettuata contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, per il coordinatore per la
progettazione (CSP) e prima dell'affidamento dei lavori, per
il coordinatore per l'esecuzione (CSE).
Se si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire
di importo inferiore ai 100.000 euro, ci sono delle piccole
variazioni burocratiche, ma la sostanza rimane la stessa.
N.B: Se all’inizio era prevista una sola impresa ma in seguito se ne
Mara designare
Roncuzzi
aggiunge una seconda, Relatore:
si deve
il CSE.
9
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 90, c.1
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Compiti e responsabilità
del committente o del responsabile dei lavori
2) PROGETTAZIONE DELL'OPERA
●
●
●
pianifica i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente
tra loro.
prevede la durata di realizzazione dei vari lavori o
delle fasi di lavoro.
prende in considerazione il PSC e il Fascicolo del
Fabbricato. In mancanza di questi, del DURC o della
Notifica Preliminare, il titolo abilitativo, cioè DIA o PdC, è
sospeso.
Relatore: Mara Roncuzzi
10
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 90, c.2-8; c.10-11; art. 99
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Compiti e responsabilità
del committente o del responsabile dei lavori
2) ESECUZIONE DELL'OPERA
●
●
Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello
del CSE.
Deve trasmettere la notifica preliminare compilata
come da Allegato XII all’ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
Relatore: Mara Roncuzzi
11
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 90, c.9
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Compiti e responsabilità
del committente o del responsabile dei lavori
●
Anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o
L.A. , quindi SEMPRE
a)verifica
l'idoneità
tecnico-professionale
delle
imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
con le modalità di cui all’allegato XVII.
b)richiede la dichiarazione dell'organico medio annuo.
Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui Allegato XI le modalità sono semplificate.
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o DIA, copia della
notifica preliminare, il DURC di imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, e una dichiarazione di avvenuta
verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
Relatore: Mara Roncuzzi
12
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 93, art.101 c. 6-bis
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori:
Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori da (agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e)):
 Verifica che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo del fabbricato
 Verifica che il CSE svolga tutti i suoi compiti, tranne la sospensione in
caso di pericolo grave e imminente.
Il committente o responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli
obblighi a carico del DdL dell'impresa affidataria previsti dall'articolo
comma 3-bis e 3-ter.
Relatore: Mara Roncuzzi
13
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 93, art.101 c. 6-bis
L'IMPRESA AFFIDATARIA
Relatore: Mara Roncuzzi
14
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 89c.1, lett. i)
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
FIGURA INTRODOTTA CON IL D.LGS 81/08 E SPECIFICATA
NEL CORRETTIVO 106/09:
DEFINIZIONE: impresa titolare del contratto di appalto con il
committente
che,
nell'esecuzione
dell'opera
appaltata,
può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un CONSORZIO
tra imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria
dei
lavori
oggetto
del
contratto
di
appalto
individuata
dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei
lavori
come
affidataria,
sempre
che
abbia
espressamente
accettato tale individuazione.
Relatore: Mara Roncuzzi
15
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 97 c.1,2,3
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
ART. 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Relatore: Mara Roncuzzi
16
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Art.97, c.3-bis e 3-ter
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
ART. 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti e altra attività di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i
relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo,
il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti
devono essere in possesso di adeguata formazione.
Relatore: Mara Roncuzzi
17
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 93, art.101 c. 6-bis
LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Relatore: Mara Roncuzzi
18
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Allegato XVII
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti
di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie,
ove utilizzino anche proprio personale, macchine o
attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno
esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio
b) documento di valutazione dei rischi
c) DURC
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08
Relatore: Mara Roncuzzi
19
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Allegato XVII
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
4.2) Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio
b) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08
e) DURC
Relatore: Mara Roncuzzi
20
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art. 93, art.101 c. 6-bis
LA PATENTE A PUNTI
Relatore: Mara Roncuzzi
21
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
art.27
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
La “patente a punti”
Con il correttivo si è introdotto il concetto, ma
l'applicazione viene rimandata ai decreti attuativi di
futura emanazione.
In
sostanza
l'impresa,
come
l'automobilista,
ha
a
disposizione una “patente” dotata di un punteggio
pieno iniziale per quanto riguarda la rispondenza alle
norme di sicurezza.
In caso di accertate violazioni alla normativa che
portino sino all'azzeramento dei punti non sarà più
possibile per l'impresa svolgere attività nel settore
edile.
Relatore: Mara Roncuzzi
22
CORRETTIVO AL T.U. SICUREZZA:
DELEGHE E SISTEMA
SANZIONATORIO
Ravenna, 6 novembre 2009
Le deleghe in materia di sicurezza
(art. 16 T.U.)
Il datore di lavoro può sgravarsi di responsabilità mediante espressa
delega di funzioni
•
fatta eccezione per gli obblighi indicati
dall’art. 17 T.U.:
“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi”
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Limiti e condizioni per una delega efficace
n
La delega deve risultare da atto scritto recante data certa
n
il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
n
La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate
n
La delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
n
La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Pubblicità
Alla delega ….. deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
Chiarimento del Dipartimento per la regolazione del mercato Ministero
dello sviluppo economico del 07/10/2008
•
“E’ sufficiente che dell’avvenuta delega di funzioni sia data notizia con
mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di
lavoro. In tal modo, l’informazione risulta più efficace, in quanto di
apprendimento più facile e immediato”
(es. circolare interna, affissione in luogo accessibile a tutti)
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Obbligo di vigilanza
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’art. 30, comma 4.
•
Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza deve
prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate …
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Obbligo di vigilanza
Prima del correttivo al T.U.: “La vigilanza si esplica anche attraverso
i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”
Dopo il correttivo al T.U.: “L’obbligo … (di vigilanza del datore di
lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle
funzioni trasferite) si intende assolto …
•
Presunzione legale relativa:
Si presume, salvo prova contraria, assolto l’obbligo di vigilanza da
parte del datore di lavoro, che abbia adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione e di gestione della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro contenente un idoneo sistema di
controllo
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Sub-delega
Inserito nuovo comma 3-bis all’art. 16 T.U.
•
“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di
lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e
2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
trasferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate”
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Sub-delega
1. Necessaria autorizzazione del datore di lavoro alla sub-delega
(direttamente nella delega primaria opp. in un successivo atto
separato)
2. Rispetto degli stessi requisiti di forma e di sostanza richiesti per la
delega primaria (atto scritto recante data certa; requisiti di
professionalità ed esperienza; trasferimento di poteri
organizzativi, gestionali e di controllo; autonomia di spesa;
accettazione scritta; adeguata e tempestiva pubblicità interna)
3. Obbligo di vigilanza del sub-delegante sul corretto espletamento
delle funzioni trasferite al sub-delegato • il datore di lavoro dovrà
vigilare sul delegato, controllando che il delegato medesimo vigili,
a sua volta, sul sub-delegato
4. Divieto di ulteriori livelli di delega oltre quello della sub-delega
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Sub-delega
Il delegato può, a sua volta, delegare “specifiche funzioni …” ,
conseguentemente:
la seconda delega non può consistere nel trasferimento al sub-delegato di tutte
le funzioni attribuite al delegato con la prima delega
•
Entro quali limiti le funzioni del delegato sono sub-delegabili?
Si ritiene che sia valida la sub-delega anche della quasi totalità delle funzioni
delegate, purché al delegato principale resti il potere di coordinamento, di
indirizzo e di organizzazione, oltre che di controllo del sub-delegato
Inoltre, in caso di sub-delega, tutte le comunicazioni e le richieste del subdelegato (compresa la richiesta di integrazione del budget) vanno rivolte al
primo delegato e non al datore di lavoro
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria
(artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94)
In caso di reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con
la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
(contravvenzioni)
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,
l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario
l’organo di vigilanza può anche imporre specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori
L’organo di vigilanza deve, comunque, riferire al PM la notizia di reato
inerente la contravvenzione
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria:
verifica dell’adempimento
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,
l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata
secondo modi e termini fissati nella prescrizione
•
In caso di adempimento alla prescrizione:
il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel
termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
•
La contravvenzione si estingue
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Prescrizione obbligatoria:
quando è applicabile?
Con il correttivo al T.U.:
n
n
art. 301 T.U. • anche per violazioni punite con la sola ammenda,
oltre che con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
art. 301-bis T.U. • istituto analogo alla prescrizione obbligatoria per gli
illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa
(“In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione
pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito
amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura
minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria
posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante
verbale di primo accesso ispettivo”)
•
puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante il ripristino delle
condizioni di legalità
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione
(art. 14 T.U.)
Il provvedimento di sospensione è adottato quando in sede di verifica
ispettiva:
n è riscontrato l’impiego di personale irregolare in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro
n siano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro che saranno individuate con
decreto del Ministero del lavoro •in attesa del decreto, le violazioni
sono quelle dell’Allegato 1 al T.U.
N.B.: con riguardo al lavoro irregolare, la sospensione non si applica
nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l’unico occupato
dell’impresa
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione
Con il correttivo al T.U. è stato chiarito che il provvedimento di
sospensione è adottato “in relazione alla parte di attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni …”
•
È possibile, quindi, ritenere che la sospensione non riguardi l’intera
attività dell’impresa, ma solo l’unità produttiva o il cantiere (o
servizio) in cui sono state riscontrate le violazioni
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Provvedimento di sospensione:
organi competenti
n
Organi di vigilanza del Ministero del lavoro
n
Comando provinciale dei vigili del fuoco, relativamente all’accertamento
delle violazioni in materia di prevenzione incendi
n
Organi di vigilanza delle ASL, con riguardo all’accertamento della
reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro
N.B.: è stato precisato che si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla
commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di
vigilanza ottemperata dal trasgressore o di una violazione accertata con
sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa
indole (violazioni della stessa disposizione e quelle di disposizioni diverse
individuate nell’All. 1, in attesa di decreto)
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Interdizione alla contrattazione con le P.A. …
Il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici ed
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
•
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adotta un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A. e alla
partecipazione a gare pubbliche (durata minima: la stessa del
provvedimento di sospensione disposto dagli organi ispettivi; durata
massima: due anni)
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Revoca del provvedimento
di sospensione
Il provvedimento di sospensione può essere revocato, dallo stesso organo che
lo ha adottato, alle seguenti condizioni:
per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza
del Ministero del Lavoro
•
1.
2.
3.
regolarizzazione dei lavoratori
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza
pagamento di una somma (aggiuntiva) pari a euro 1.500 in caso di
sospensione per lavoro irregolare e pari ad euro 2.500 in caso di
sospensione per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza
per le sospensioni adottate dagli organi di vigilanza delle ASl
•
1.
2.
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza
pagamento di una somma (aggiuntiva) unica pari ad euro 2.500
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Pena del solo arresto
Art. 14, comma 10, T.U.
mancato rispetto del provvedimento di sospensione disposto per gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
•
Pena dell’arresto fino a 6 mesi
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Pena del solo arresto
Art. 55, comma 2, T.U.
omessa valutazione del rischio (e, quindi, mancata elaborazione del
documento):
1. nelle aziende a rischio incidente rilevante ed in quelle ove i
lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni, da
esposizione all’amianto o atmosfere esplosive
2. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori
3. nei cantieri temporanei e mobili caratterizzati dalla compresenza
di più imprese ed entità presunta di lavoro non inferiore a 200
uomini-giorno
•
Pena dell’arresto da 4 a 8 mesi
Ravenna 6 novembre 2009
Federica Buzzi
Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)
Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09:
PARTE GENERALE
Dott. Massimo Stanghellini
Novembre 2009
1
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
DAL TESTO UNICO (D.Lgs.81/08)
INTEGRAZIONI E MODIFICHE
PREVISTE DAL D.Lgs.106/09 (Correttivo)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
2
D.Lgs.81/08 – ENTRATA IN VIGORE DEL TU
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Normativa base di riferimento
„
„
„
L. 3 agosto 2007, n. 123. (su G.U. n. 185 del 10 agosto 2007)
“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia”; in vigore dal 25 agosto 2007 (Delega per elaborazione
nuovo TU, tesserino, DUVRI, disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare).
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (su S.O. alla G.U. n. 101 del 30 aprile
2008) “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”; in vigore dal 15
maggio 2008.
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (su S.O. alla G.U. n. 141/L del 5 agosto
2009) “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”; in vigore dal 20 agosto 2009.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
3
D.Lgs.81/08 – ENTRATA IN VIGORE DEL TU
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Oggetto
Riferimento
normativo
Termine
D.Lgs. 81/08
Art. 28, c.1-bis
Elab. Proc. Art.6
01/08/2010
D.Lgs. 81/08
Art. 28, c.2
AGGIUNTA DATA
ATTESTATA
Divieto delle visite mediche preassuntive
D.Lgs. 81/08
Art. 41, c.3, lett. a)
ELIMINATO
Comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS)
D.Lgs. 81/08
Art. 18, c.1, lett. aa)
20/08/2009
Disposizioni in materia di protezione da radiazioni ottiche artificiali
D.Lgs. 81/08
Titolo VIII
Capo V
26/04/2010
Emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori pubblici e particolari
D.Lgs. 81/08
Art. 3, c.2
15/05/2010
Disposizioni in materia di protezione da campi elettromagnetici (C.E.M.)
D.Lgs. 81/08
Titolo VIII
Capo IV
30/04/2012
Eliminazione della facoltà, per il datore di lavoro che occupa fino a 10
lavoratori, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi
D.Lgs. 81/08
Art. 29, c.5
18 mesi dalle
Linee guida di
cui art.6
30/06/2012
Obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’INAIL (o IPSEMA per il
settore marittimo) dei dati relativi agli infortuni sul lavoro:
•
che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, a fini statistici e informativi;
•
che comportino un’assenza superiore ai tre giorni, a fini
assicurativi.
D.Lgs. 81/08
Art. 18, c.1, lett. r)
Circolare Ministero del
Lavoro n. 17 del
12/05/2009
Entro 6 mesi
dall’entrata in
vigore del DM sul
SINP
Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato
Apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
4
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
PREMESSA E FINALITA’ DEL TU
LEGISLAZIONE
LEGISLAZIONENAZIONALE
NAZIONALE
TRIPARTITICA
TRIPARTITICA
STATO
STATO
REGIONI
PARTI SOCIALI
(Assoc. Datoriali, Sindacati)
PROBLEMA: Oggi Stato e Regioni non si parlano, per cui vi è un
rallentamento nell’iter approvativo dei vari decreti a cui rimanda il
D.Lgs.81/08
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
5
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
PREMESSA E FINALITA’ DEL TU
II33STEP
STEPDELLA
DELLASICUREZZA
SICUREZZA
ORGANIGRAMMA E DEFINIZIONE
CHIARA DEI RUOLI AZIENDALI
VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
CONDIVISA CON MC, RSPP e RLS
INFORMAZIONE, FORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
6
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
¾
Avere a disposizione un Unico testo sulla sicurezza, con una più efficace e
coerente applicabilità del regime sanzionatorio.
¾
Aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del
RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni.
¾
Aver introdotto il concetto di Salute stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
¾
L’introduzione per via normativa della delega di funzione (art.16) da parte del
DL, evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto. E’ ora
prevista la sub-delega da parte del soggetto delegato. Delega va sempre in
forma scritta e in DATA CERTA (idem per subdelega)
¾
Aver normato la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura
apposito percorso formativo.
¾
Norme premianti specifiche generiche nel D.Lgs.81/08; ora all’art.11 comma 3bis, si prevede un incentivo per la riduzione del premio INAIL per l’adozione di
buone prassi e soluzioni tecnologiche avanzate in materia di Sicurezza ed Igiene
del Lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
7
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
¾
Costituzione della Commissione consultiva permanente (art.6), con compiti di
indirizzo, procedure semplificate per modelli organizzativi e gestionali,
procedure standardizzate per DUVRI, linee guida per stress lavoro correlato,
criteri di qualificazione della figura del formatore,..
¾
Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento (art.7) di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 per un maggiore
coordinamento dell’attività di Vigilanza e Controllo.
¾
Introduzione della Commissione per l’Interpello (art.12), le cui indicazioni
fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio
delle attività di vigilanza.
¾
Eliminazione del registro infortuni e del libro matricola, attraverso l’istituzione
del SINP (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione), così come
definito all’art.8. Comunicazione INAIL dei dati relativi agli infortuni che
comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1, dovranno essere caricati sul
SINP 6 mesi dopo istituzione sistema informativo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
8
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
¾
Una più estesa definizione di “Lavoratore”, che ricomprende anche nuove figure
previste dalla recente contrattualistica e si estende fino al concetto di
Tirocinante formativo e Volontario. Il CORRETTIVO restringe le definizione di
Volontario a quelli della Croce Rossa, mentre agli altri (Def. Legge 1° agosto
1991, n. 266) compresi quelli che prestano servizio civile, si applica l’art.21 dei
lavoratori autonomi + Accordo fra Volontario e Associazione di Volontariato.
¾
Aver preso in considerazione i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari
(art.21), e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più
deboli (art.37) (lavoratori stranieri).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
9
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
¾
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni (art.37, c.14). Il contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto. Le annotazioni sul libretto verranno effettuate se è
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
¾
Vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’INAIL effettua, anche
mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il rispetto dei
criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della
relativa attestazione alle aziende qualificate.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
10
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
¾
Per il personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo
dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal
territorio
nazionale,
individuate
entro
e
non
oltre
ventiquattro
mesi
(15/05/2010) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
¾
Art. 3, comma 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni
del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari
modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre
2010 con decreto del Ministero del lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
11
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
¾
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei
volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e
l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile possono
essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente
periodo.
Ove
il
volontario
svolga
la
propria
prestazione
nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione. Rimangono esclusi dal campo di applicazione i
Volontari delle associazioni culturali e sportive (già esclusi prima sia dal
D.Lgs.81/08 e dal D.Lgs.626/94)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
12
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
¾
Ai Lavoratori a domicilio, si ribadisce “fermo restando quanto previsto dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 877”, ad esempio il DIVIETO di utilizzo di sostanze
pericolose per la salute.
¾
Ai piccoli imprenditori (iscritti in una sezione particolare del registro delle
imprese) si applica tutto il TU e non solo l’art.21, come specificato invece per i
componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti
¾
Nell’ipotesi
di
prestatori
di
lavoro
nell’ambito
di
un
contratto
di
somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo
restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
13
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.3): CAMPO DI APPLICAZIONE
¾
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3,
del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
¾
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente
decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza
e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
14
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I (art.4): COMPUTO LAVORATORI
¾
Nel Computo dei lavoratori non sono considerati i lavoratori in prova.
¾
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel
settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come
individuate sulla base della normativa comunitaria.
¾
Nel computo dei lavoratori non sono considerati i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ma devono essere tutelati come
soggetti equiparati)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
15
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
¾
Il D.Lgs.81/08 aveva tolto i 90 giorni dall’inizio attività per la redazione del DVR
per una Impresa di nuova costituzione. Sono stati ripristinati dal CORRETTIVO;
in questo modo Azienda ha reale possibilità di sviluppare DVR più approfondito e
calato nella realtà produttiva. Più correttamente, l’art.28, comma 3-bis, afferma
che occorre una immediata valutazione (anche ai fini della sorveglianza
sanitaria), mentre il DVR può essere redatto entro i 90 giorni.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
16
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DATA CERTA SU DVR
¾
Data certa del DVR (Notaio, Timbro postale, firma digitale), con tutta una serie
di incongruenze fra dinamicità del documento e rigidità formale della stessa.
¾
Viene modificata dal CORRETTIVO. Si parla di DVR con ”Data Certa” o di Data
Attestata, ovvero DVR sottoscritto dal DL, dall’RSPP, dal RSL o RLST e dal MC.
(Note: Data certa SI’ sul DVR, No sull’autocertificazione. POS redatto ai sensi del Titolo IV,
ad oggi non è chiaro, ma la DPL lo chiede, quindi in attesa di chiarimenti occorre DATA
CERTA o DATA ATTESTATA (Firme). Sul DVR firmano i soggetti presenti. Se c’è RLST, si
invia DVR (o schede riassuntive) all’OPTA; se non c’è RLST ed è presente solo DL, meglio
fare DATA CERTA, per essere certi della controprova. Meglio Firma digitale rispetto a PEC,
in quanto quest’ultima non ben definita dal Codice Civile e dal Garante (anche se utilizzata
da molti)
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
17
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: DVR
¾
Maggiore interazione fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e il Medico Competente.
¾
Aver allargato la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo
stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
¾
Fra i rischi, da considerare anche quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale (es. atipici, TD, occasionali…)
¾
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne
la
completezza
e
l’idoneità
quale
strumento
operativo
di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
¾
Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
18
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: DVR
¾
Individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
¾
Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri.
¾
Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
¾
Il DVR deve contenere una valutazione sullo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004... e nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente. Valutazione
Stress lavoro correlato prorogata al 1° agosto 2010
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
19
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: DVR
¾
Eliminazione dell’autocertificazione per le aziende sotto i 10 Lavoratori entro
il 2012 (limite massimo), verranno emanate nel frattempo procedure
standardizzate. Questo non si applica alle attività in cui RSPP è
obbligatoriamente una figura interna.
¾
Art. 29, comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di
tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il
DVR deve, in questi casi, essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
20
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: RLS
¾
Ci sarà sempre il RLS (art.47) e se non sarà eletto internamente dai Lavoratori,
sarà designato Territorialmente e l’azienda dovrà contribuire a finanziare un
fondo dell’INAIL; è stata definito il calcolo per quota da versare al fondo INAIL
¾
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione
e protezione (art.50, comma 7).
¾
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore
(Consegna DVR, Consegna DUVRI, Formazione periodica).
¾
La comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all’INAIL entro il 31
marzo dell’anno successivo. CORRETTIVO afferma solo la prima volta e in caso
di nuova designazione e/o elezione. Per Aziende dove c’è Rappresentante
Territoriale comunicazione all’INAIL la farà OPTA e Scuola Edile.
¾
RLST: fino a nuovi accordi interconfederali vige quello nazionale del 3 settembre
1996 ed i relativi accordi regionali
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
21
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.
¾
Aver preso in considerazione i lavoratori più deboli (art.37), anche dal punto di
vista formativo (lavoratori stranieri).
¾
Aver rafforzato la formazione dei lavoratori (art.37), dei Dirigenti e Preposti
(art.37), dei Datori di Lavoro (art.34) che svolgono la funzione di RSPP, degli
RLS (art.37).
¾
La formazione dei Dirigenti e Preposti può essere effettuata anche presso gli
organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
¾
Aver previsto, tramite specifico decreto attuattivo la necessità di prevedere un
aggiornamento per i corsi antincendio.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
22
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.
•
Introduzione del concetto di addestramento come parte integrativa del processo
formativo-informativo del lavoratore.
¾
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità
produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
¾
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro
e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
23
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ E MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: INFORM., FORMAZ. e ADDESTR.
¾
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
¾
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
¾
Ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai
rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
¾
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
24
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Non aver confermato il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art.41,
c.3). CORRETTIVO: elimina divieto di visita preassuntiva. Le visite mediche
preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di
Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Ora
si può fare. Prima il D.Lgs.626/94 parlava di visita “preventiva” e questa
implicava comunque prima l’assunzione del Lavoratore e poi la visita medica.
Visitandolo dopo l’assunzione, se si hanno dei problemi sanitari “veri”, si può
comunque utilizzare il periodo di prova per un eventuale licenziamento. La
Giurisprudenza inoltre si era espressa con alcune sentenze contrarie all’uso
della visita preassuntiva, che andava contro a quanto previsto dallo Statuto dei
Lavoratori. Di fatto, se si visita prima il Lavoratore lo si tutela meglio dal punto
di vista sanitario, anche se in alcuni casi ciò può essere discriminante. Può
essere un problema per colui che non ha ancora un lavoro, mentre chi è già
occupato, può comunque, a sua tutela, fare la preassuntiva per la nuova
azienda, quando ancora è in essere il rapporto di lavoro con l’azienda
precedente
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
25
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I : SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Modalità di conservazione della cartella sanitaria del Lavoratore (art.25, c.1,
lett.c). Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e,
salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente.
¾
Il Medico consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo
la necessità di conservazione (art.25, c.1, lett.e). CORRETTIVO: Copia della
Cartella Sanitaria va data al lavoratore alla cessazione rapporto di lavoro,
mentre l’originale va conservato in Azienda per almeno 10 anni.
¾
Ora è il Datore di Lavoro che deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al
medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g).
¾
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, è il DL che deve
comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto
di lavoro (obbligo sanzionato al DL, art.18, comma g-bis).
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
26
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Il Medico consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto
professionale (art.25, c.1, lett.d).
¾
Aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico
¾
Sopralluogo agli ambienti di Lavoro (art.25, c.1, lett.l) almeno una volta
all’anno e non più congiuntamente con l’RSPP. La indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
¾
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica
(art.41, c.6):
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
27
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Possibilità da parte del Datore di lavoro (Dirigente) di nominare più Medici nei
casi di più unità produttive e scegliere un Coordinatore fra questi.
¾
Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità (scritti), attua le misure
indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,
in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza;
¾
Il Medico effettua la sorveglianza sanitaria anche quindi:
•
In fase preassuntiva
•
Alla ripresa del lavoro dopo una malattia con assenza di durata superiore ai 60
giorni continuativi.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
28
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
¾
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato
previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
¾
Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni
di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
29
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SORVEGLIANZA SANITARIA e MC
¾
Il Datore di Lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza
¾
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase
preassuntiva,
è
ammesso
ricorso,
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
30
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO I: SANZIONI
¾
Una revisione IMPORTANTE del sistema delle sanzioni per le figure interessate.
Con
il
CORRETTIVO
vengono
tendenzialmente
diminuite
rispetto
al
D.Lgs.81/08, ma comunque incrementate rispetto al regime sanzionatorio del
D.Lgs.626/94. Es. con TU, la mancata valutazione dei rischi e la nomina
dell’RSPP sono ora puniti, per il DL e il Dirigente con l’arresto da 4 a 8 mesi o
con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre è previsto l’arresto da 3 a 6
mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
¾
Diminuiscono il numero di articoli in cui è previsto l’arresto e viene spesso
ridotto anche l’entità dello stesso. IMPORTANTE: Ora arresto è limitato alle
violazioni sostanziali e non formali.
¾
Vi è una migliore definizione delle Responsabilità del Preposto, eliminando
quelle previste ai Titoli tecnici e limitandosi essenzialm. a quelle del TITOLO I.
¾
Sono previste sanzioni a carico dei lavoratori autonomi e soggetti ad essi
equiparati.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
31
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SANZIONI
¾
Sono incrementate le sanzioni a carico di alcune figure esterne all’azienda
(Installatore, Fabbricante,..)
¾
Alcune sanzioni che prevedevano l’arresto o in alternativa l’ammenda sono
state trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, enfatizzando in questi
casi, non tanto l’azione repressiva e sanzionatoria ma, la messa in conformità
delle carenze riscontrate.
¾
Art.18, comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
32
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SANZIONI
¾
Titolo XIII, Art. 306, comma 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi
forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in
vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
33
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
¾
Aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, di
sospendere l’attività di impresa (art.14), l’auspicio e che si vada verso una
graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che
praticano il dumping imprenditoriale. E’ stato meglio dettagliato l’elenco delle
violazioni che comportano la sospensione (ALLEGATO I) e al comma 1 viene
definito il concetto di “reiterata violazione” e della “stessa indole”.
¾
La sospensione interessa il singolo cantiere o unità produttiva e non l’impresa
nel suo complesso.
¾
Alcune correzioni importanti all’ALLEGATO I: prima era “mancato utilizzo” del
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ora è “mancata
fornitura”; sono stati meglio definiti le violazioni per lavori in prossimità di linee
elettriche; Sono state eliminate le responsabilità a carico del Committente e del
Preposto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
34
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
¾
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso
soggetto commette più violazioni della stessa indole.
¾
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di
cui al precedente periodo, nell’allegato I.
¾
Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle
violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il
comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli
organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili
violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
35
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
¾
Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica
nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In
ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della
sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o
di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi .
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
36
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO I: SOSPENSIONE ATTIVITA’
¾
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, oltre all’eliminazione
dell’illecito, l’imprenditore deve versare una somma aggiuntiva pari a 1.500 euro
in caso di sospensione per lavoro irregolare, e 2.500 euro per sospensione nel
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
¾
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, è punito
con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
37
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
¾
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
¾
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
¾
Mancata formazione ed addestramento;
¾
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile;
¾
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
¾
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto;
¾
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
38
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
SOSPENSIONE ATTIVITA’ (ALLEGATO I)
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
¾
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
¾
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
¾
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
¾
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
¾
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono
comportare il rischio di esposizione ad amianto.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
39
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
¾
Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste
dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le
quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena
della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
¾
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria
amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è
ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla
legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine
assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
40
D.Lgs.81/08 – NOVITA’ e MODIFICHE
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
¾
Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di
una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice
penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di
rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque
inferiore a euro 2.000.
¾
La sostituzione di cui al punto sopra non è consentita quando la violazione ha avuto
un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la
morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
¾
Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso
ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui
all’articolo
589,
secondo
comma,
e
590,
terzo
comma,
del
codice
penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
RELATORE: MASSIMO STANGHELLINI
41
SICUREZZA SUL LAVORO
LE MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA –
D. LGS. N. 106/09 – NOVITA’ E SOLUZIONI
Gli obblighi dei lavoratori
I diritti dei lavoratori
Il socio lavoratore di cooperativa
Dott. Giancarlo Gardella
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
ART. 20 T.U. (art. 5 D.Lgs. n. 626/94)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
•
n
previsione di principio sprovvista di sanzioni penali,
di seguito specificata (“in particolare”)
n dovere avente ad oggetto
un'attività positiva ("prendersi cura") di autotutela
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ART. 20 T.U.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ……….;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ………. i
dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ART. 20 T.U.
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi ………. qualsiasi eventuale condizione
di pericolo ………. adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito
delle proprie competenze e possibilità ………. per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza proprie o di
altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari ……….
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto,
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
……….
Dott. Giancarlo Gardella
ART. 2087 CODICE CIVILE
“L’imprenditore è obbligato ad adottare,
ai fini della tutela delle condizioni di lavoro,
non solo le particolari misure
tassativamente imposte dalla legge
in relazione allo specifico tipo di attività esercitata
e quelle generiche dettate dalla comune prudenza,
ma anche tutte le altre misure che, in concreto,
si rendano necessarie per la tutela della sicurezza
del lavoro in base all’esperienza e alla tecnica.“
•
norma di chiusura • (interviene dove difetti una specifica misura)
che non configura tuttavia un caso di responsabilità oggettiva,
dovendo comunque ricorrere sempre
una violazione degli obblighi imposti al datore
Dott. Giancarlo Gardella
LA COLPA DEL LAVORATORE
“irrilevanza della colpa del lavoratore”
principio più volte affermato in giurisprudenza
•
spetta comunque al datore di lavoro
provare di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno
•
non sufficiente
un semplice concorso di colpa del lavoratore
ad interrompere il nesso di causalità
intercorrente tra l’evento lesivo e il danno
Dott. Giancarlo Gardella
segue: LA COLPA RILEVANTE
un esonero da responsabilità per il datore di lavoro
si potrà configurare quando
il comportamento del dipendente presenti i
caratteri dell’abnormità e dell’assoluta inopinabilità,
dell’esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo e
alle direttive organizzative ricevute
•
in tal caso, il comportamento colposo del lavoratore infortunato
potrà porsi quale causa esclusiva dell’evento
•
Dott. Giancarlo Gardella
segue: ESONERO RESPONSABILITA’ del
DATORE DI LAVORO
•
alla condizione, però, che
tutte le norme e le cautele antinfortunistiche
siano state osservate da parte del datore di lavoro
n
n
altri casi di
esonero da responsabilità
del datore di lavoro:
caso fortuito, per i caratteri di imprevedibilità e di
inevitabilità dell’evento dannoso
caso di dolo del dipendente
Dott. Giancarlo Gardella
CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTE DELLA
“IRRILEVANZA”
SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. IV
14/10/08 N. 1763:
(ravvisata responsabilità anche del lavoratore x infortunio di altro lavoratore
durante lavori di scavo di un pozzo, essendo accertati a suo carico profili di
colpa per avere iniziato e continuato i lavori senza applicare le armature
necessarie ad evitare il franamento del terreno)
•
ravvisata responsabilità anche
del lavoratore subordinato
per infortunio subito da altro lavoratore
qualora si accertino a suo carico profili di colpa
•
Dott. Giancarlo Gardella
segue: CRITICA DEL PRINCIPIO DOMINANTE
presa di distanza
dall’orientamento giurisprudenziale dominante
fondato sul principio della
irrilevanza della condotta colposa del lavoratore
•
dovere del giudice di effettuare sempre
un’analisi comparativa delle colpe concorrenti
•
Dott. Giancarlo Gardella
NUOVO RUOLO DEL LAVORATORE
mutato il ruolo del lavoratore
•
da
destinatario passivo delle misure protettive
a
partecipe consapevole
attraverso l’adempimento da parte del datore di lavoro del
dovere di informarlo e soprattutto di formarlo
•
da mero creditore a collaboratore di sicurezza
Dott. Giancarlo Gardella
SANZIONI
violazione degli obblighi sanzionata penalmente
•
ART. 59 T.U.:
n arresto fino a un mese o
n ammenda da 200 a 600 euro
[art. 20, comma 2, lettere b), c), d) e), f), g) h) ed i)]
n
sanzione amministrativa pecuniaria
da 50 a 300 euro
(art. 20, comma 3)
Dott. Giancarlo Gardella
segue: SANZIONI
sanzioni disciplinari
nell’ambito dell’attività di controllo del datore sul
comportamento e l’operato del lavoratore
[art. 18, comma 1, lettera f)]
•
con riferimento anche al
modello di organizzazione e gestione
adottato per assicurare un sistema aziendale
per l’adempimento di tutti gli obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro
(art. 30, comma 3 T.U.)
Dott. Giancarlo Gardella
DIRITTI DEI LAVORATORI
obiettivo
di tutelare il diritto del lavoratore alla salute,
(art. 32 Costituzione)
perseguito dal legislatore
con la prescrizione di doveri al datore di lavoro
(art. 2087 C.C. - art. 18 T.U.)
anziché con il riconoscimento di altrettanti
diritti al lavoratore
Dott. Giancarlo Gardella
segue: DIRITTI DEI LAVORATORI
il diritto (autonomo) in generale
alla salubrità dell’ambiente di lavoro
è esercitato dai lavoratori, non singolarmente,
ma tramite il proprio rappresentante, che ne è titolare
•
Art. 50 T.U.
….. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ….
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro …..
e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro
Dott. Giancarlo Gardella
segue: DIRITTI DEI LAVORATORI
casi di auto-tutela del lavoratore:
n
Art. 44 T.U. : “il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa”
•
Raddoppio della “linea di difesa” del lavoratore
n
Rifiuto di adempimento della prestazione nel caso di cui all’
art. 1460 C.C. • ciascun contraente può rifiutare di
adempiere la sua obbligazione se l’altra non adempie
contemporaneamente la propria
Dott. Giancarlo Gardella
IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
prerogative del socio lavoratore
(ART. 1, comma 2, L. n. 142/01):
I soci lavoratori di cooperativa:
n concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
n
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
Dott. Giancarlo Gardella
segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
n
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
n
mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per
la cooperativa stessa.
•
Dott. Giancarlo Gardella
segue: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
•
conseguenze sul rapporto di lavoro
•
relazione giuridica socio/cooperativa diversa da
datore di lavoro/lavoratore dipendente
•
condizioni per la subordinazione
(sentenza Corte Cost. 12/02/96 n. 30):
n
n
alienità del risultato, per il cui conseguimento la
prestazione di lavoro è utilizzata;
alienità dell’organizzazione produttiva in cui la
prestazione si inserisce.
Dott. Giancarlo Gardella
Sede operativa e amministrativa: Via Circonvallazione Piazza Armi, 130 Ravenna (RA)
Tel: 0544-1882201, Fax: 0544-422417, www.servin-c.it, e-mail: [email protected]
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 corretto e modificato dal D.Lgs.106/09:
RISCHI SPECIFICI
Ing Francesca Zuffi
Novembre 2009
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
1
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
(ART.26 DEL D.LGS.81/08
così come modificato
dal D.Lgs. 106/09)
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
2
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
PRINCIPALI NOVITA’
¾
Ampliamento del campo di applicazione anche ai servizi e alle
forniture
¾
Conferimento al DUVRI di un aspetto dinamico
¾
La contestualizzazione dei costi per la sicurezza al solo aspetto
interferenziale e non all’appalto nel suo complesso
¾
Riduzione dell’obbligo di redazione del DUVRI in relazione alla
temporalità e alla assenza di rischi specifici;
¾
Maggiore responsabilizzazione del Committente negli appalti.
3
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Art.26 – comma 1
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d'opera o di somministrazione.
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell‘ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
4
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono
dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone,
in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non
sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.
Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);
- i Privati che lo consentono.
Può essere usata per:
1)Attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione è CONFORME ALL'ORIGINALE.
2) Dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una
certa persona...), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o
aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare
d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..) conosciuti direttamente
dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.
NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati
medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che
contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare
a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
5
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
Art.26 – comma 2
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
Art.26 – comma 3
Il
datore
di
lavoro
committente
promuove
la
cooperazione
ed
il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto;
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
6
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Art.26 – comma 3 (segue…)
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui
al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti
dalla
presenza
di
agenti
cancerogeni,
biologici,
atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida
il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo
ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto;
l’integrazione,
sottoscritta
per
accettazione
dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali.
7
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
Art.26 – comma 8
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art.50 – comma 5
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono
copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26,
comma 3 (ovvero il DUVRI).
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
8
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
Il comma 2, art. 26 non parla di POS (come per i cantieri). Dice che i Datori
di lavoro:
• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il comma 3 che parla del DUVRI, afferma che:
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Tale affermazione, sembra a stare indicare che le informazioni che l’impresa
appaltatrice fornisce al Committente relativamente ai rischi, sono quelle che
possono generare interferenza, ovvero un rischio della propria mansione che
non genera interferenza non va comunicato.
In realtà spesso i Committenti chiedono i POS; in questi POS c’è spesso anche
il rischio proprio dell’impresa, che per non essere confuso dovrebbe essere
esplicitato che non è interferente (si agevola l’attività del Committente per
DUVRI).
Per Appaltatore con diversi cantieri/siti produttivi consolidati può essere
comodo in realtà elaborare un documento ibrido che contiene tutti i rischi
(propri ed interferenti) ed è simile ad DVR. In questo modo tale documento
vale sia come POS che come DVR allegato per quel cantiere/sito, evitando un
raddoppio di documenti.
9
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
LA GESTIONE DEGLI APPALTI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
I COSTI DELLA SICUREZZA
Cosa inserire ?
D.Lgs.81/08 - Art 26, comma 5: nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, ….. omissis...…devono essere specificatamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi delle
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui la precedente
capoverso non sono soggetti a ribasso d’asta.
Esempi di costi interferenti:
A)
Costi DPI che proteggono da rischi interferenti (Casco)
B)
Costi informazione-formazione artt. 36, 37 e 73 (per rischi presenti c/o il
committente o ad esempio obbligatori per il D.Lgs. 334)
C)
Costi per delimitare la propria area
D)
Ecc.
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
10
TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
La valutazione deve essere fatta su base giornaliera o al più su base
settimanale. Nel caso in cui si manifesti un’estrema variabilità del livello
d’esposizione settimanale (variazione significativa tra una settimana e l’altra),
la valutazione deve essere fatta sulla base dell’esposizione settimanale massima
ricorrente.
¾
Nel caso in cui la variabilità sia più ampia (differenza tra una giornata e l’altra e
tra una settimana e l’altra e soprattutto variabilità non prevedibile) ovvero in
caso d’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, è
possibile far ricorso ad una valutazione semplificata (art.191) che permette la
classificazione della mansione a livelli superiori al valore superiore di azione (e
la messe in opere delle relative misure di prevenzione e protezione: formazione,
sorveglianza sanitaria, assegnazione DPI) senza effettuare il calcolo del livello
d’esposizione giornaliera ma associando al lavoratore il livello di rumore
prodotto dalle attrezzature che l’operatore si può trovare ad utilizzare (verifica
adeguatezza DPI ed obbligo all’uso).
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
11
TITOLO VIII - IL RISCHIO RUMORE - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
Obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori già a partire dal superamento
del valore superiore d’azione (85 dBA) e possibilità da parte del Datore di Lavoro
di introdurre strumenti gestionali per il controllo.
¾
Analisi dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito già a partire da
livelli di emissione sonora superiori al valore inferiore di azione ovvero per LAeq
> 80 dB(A) o Ppeak > 135 dB(C), fermo restando l’obbligo della verifica del
rispetto del valore limite.
¾
Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed
organizzative a partire dal superamento del valore superiore di azione, LEX,8h=
85 dBA o Ppeak = 137 dBC, fermo restando l’obbligo, sempre vigente, di
eliminare il rischio e ridurlo al minimo, a prescindere dall’entità dello stesso.
¾
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) é programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale (a meno della presenza di
modifiche sostanziali che la rendessero superata o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
12
TITOLO VIII - IL RISCHIO VIBRAZIONI - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
Introduzione di un nuovo parametro di riferimento sia per la valutazione del
sistema mano-braccio che per il sistema corpo intero: valore limite di
esposizione su breve periodo (pari a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e pari
a 1,5 m/s2 per il sistema corpo intero).
¾
Abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per il sistema corpo
intero da 1,15 m/s2 a 1,00 m/s2.
¾
Assegnazione dell’etichetta di “metodo di riferimento” alla valutazione condotta
con il supporto della misurazione (uso di Banche Dati passa in 2° piano).
¾
Obbligatorietà di effettuare la valutazione sulla base del livello di esposizione
giornaliero massimo ricorrente nel caso in cui sia manifesta un’estrema
variabilità del livello d’esposizione giornaliero (variazione significativa tra un
giorno e l’altro) per l’attività svolta dalla mansione oggetto di studio.
13
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra
cui i CEM) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa l’obbligo di
seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con valori
d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 30 aprile 2012;
¾
Per soddisfare gli obblighi da Capo I
devo effettuare una valutazione
preliminare del rischio;
¾
La valutazione preliminare può contenere:
9
Censimento delle sorgenti di emissioni di campi elettromagnetici
(campi
magnetici
statici
e
campi
elettrici,
magnetici
ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300
GHz);
9
Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con
quelle
a
cui
è
soggetta
la
popolazione
normalmente
esposta
(giustificazione di non esposizione);
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
14
TITOLO VIII - IL RISCHIO CEM - OGGI
Recuperare le dichiarazioni di conformità delle macchine presenti
9
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
all’interno del proprio ambiente;
Confronto tra le sorgenti di emissione con la white – list della norma
9
CENELEC EN 50499 (giustificazione di non esposizione);
Confronto tra le sorgenti di emissione con la black – list della norma
9
CENELEC EN 50499 (procedere con valutazione di dettaglio);
Verificare la presenza tra i propri lavoratori di portatori di
9
attrezzature e dispositivi medici elettronici, il rischio propulsivo di
oggetti
ferromagnetici,
l’innesco
di
dispositivi
elettro-esplosivi
(detonatori), incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali
infiammabili provocati da correnti di contatto;
15
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
TITOLO VIII – LE RADIAZIONI OTTICHE - OGGI
¾
Gli obblighi di valutazione degli agenti fisici di cui al capo I del Titolo VIII (tra
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
cui le radiazioni ottiche) sono decorsi a partire dal 01 gennaio 2009, viceversa
l’obbligo di seguire l’approccio metodologico fornito dal Capo IV (confronto con
valori d’azione e rispetto del valore limite) decorreranno a partire dal 26 aprile
2010;
¾
Per soddisfare gli obblighi da Capo I
devo effettuare una valutazione
preliminare del rischio;
¾
La valutazione preliminare può contenere:
9
Censimento delle sorgenti di emissioni delle radiazioni ottiche artificiali
tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda
compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse;
9
Confronto tra le sorgenti di emissione in ambito professionale con
quelle
a
cui
è
soggetta
la
popolazione
normalmente
esposta
(giustificazione di non esposizione);
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
16
TITOLO VI – LA MMC - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso-lombari, ma tutte le patologie da
sovraccarico biomeccanico (spalla, gomito, polso, arti inferiori), in particolare
dorso-lombari.
¾
Le attività da valutare sono: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico (rif. a caratteristiche e condizioni
ergonomiche sfavorevoli)
¾
Vengono indicate le norme tecniche (tra cui quelle della serie ISO 11228parte1-2-3, citate nell’Allegato XXXIII), le buone prassi e le linee guida come
criteri di riferimento per la valutazione del rischio. Tale concetto è in linea con
l’impostazione legislativa europea di rinvio tali strumenti di valutazione sotto la
responsabilità del Datore di Lavoro.
¾
Nella valutazione di dettaglio del rischio mmc si può tener conto anche della
norma EN 1005-2 per inserire l’elemento differenza di età;
17
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
TITOLO VI – LA MMC - OGGI
¾
Si passa dai 30 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta) che era lo standard del
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
NIOSH all’italiana (la versione originale prevedeva i 23 kg per entrambi i sessi)
ai 25 kg (uomo adulto) e 20 kg (donna adulta), mentre per età inferiori ai 18
anni e superiori ai 45 anni si prevedono 20 kg per gli uomini e 15 kg per le
donne.
¾
Vengono definite 3 nuove classi di rischio (I < 0,85; 0.85<I<1.0; I > 1)
¾
Diviene obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi
appropriati (le due attività non sono più alternative).
¾
Nell’Allegato, tra i fattori individuali del rischio viene introdotto il riferimento
alle differenze di genere e di età e tutela della maternità.
¾
Obbligo di addestramento (art.169, co.2) in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi (es. si pensi
alla movimentazione dei pazienti nelle strutture sanitarie).
¾
Ricordarsi del D.M. 169/2008 sulle nuove tabelle delle malattie professionali,
riconoscendo fra queste anche quelle le patologie muscolo-scheletriche del
braccio, del ginocchio e della colonna , causate da lavorazioni che espongono
tali parti del corpo a sollecitazioni biomeccaniche.
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
18
TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
¾
La novità principale del D.Lgs 81/08 rispetto al precedente D.Lgs 25/02 è la
classificazione del rischio che passa da Moderato o Superiore al Moderato a
Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori o Non basso per la
sicurezza e non irrilevante per la salute.
¾
Con questa nuova classificazione del rischio, prevista dalla normativa si potrà
effettuare una valutazione, inerente la salute del lavoratore, utilizzando gli
algoritmi già in uso da tempo che basandosi sulla pericolosità per l’uomo e
definendo le modalità di utilizzo delle varie sostanze chimiche, permetto di
effettuare una stima del rischio prevalentemente sotto l’aspetto della salute dei
lavoratori.
¾
L’aspetto della sicurezza potrà essere invece considerato valutando ad esempio
la pericolosità per il lavoratore di sostanze infiammabili a seguito di un incendio
o per sostanze corrosive a seguito di uno sversamento accidentale. Tale
valutazione porterà a definire misure ad esempio di prevenzione incendio o di
procedure da attivare a seguito di eventi accidentali senza passare da un analisi
mediante algoritmo. Esistono delle Linee Giuda Europee e una Linea Guida di
Federchimica.
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
19
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED AMBIENTALI
TITOLO IX – IL RISCHIO CHIMICO - OGGI
¾
Definizione di rischio BASSO per la Sicurezza e IRRILEVANTE per la Salute. Con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal Datore di Lavoro.
RELATORE: ZUFFI FRANCESCA
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Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 Cantieri temporanei o mobili