Filiale PIEMONTE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: C.so Lombardia, 69 10099 San Mauro T.se (TO) Tel. +39 011 273661 Fax +39 011 27366241 www.osra.it [email protected] S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago MI Capitale sociale: 19.640.000 int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10209790152 R.E.A. di Milano N. 1353036 CONVEGNO DEL 23 NOVEMBRE 2011 Titolo: Nuovo Testo Unico sull Apprendistato, Il procedimento di certificazione tra contratto e processo. Relatore: Dott. Francesco Natalini Avv. Gianpaolo Alice DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n.167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 Commento: ENTRATO IN VIGORE IL 25 OTTOBRE 2011 (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'art. 1, comma 30, lett. c), come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; Visti gli artt. 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 124/2004; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011; Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: 1 Art. 1 (Definizione) 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo Commento: FINALMENTE SI E STABILITO IN MODO ESPLICITO (PER GLI SCETTICI) CHE L APPRENDISTATO E UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Commento: anche se poi i estende anche ai lavoratori in mobilità 2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; Commento: L utilizzo della disgiunzione O fa propendere per un sinonimo b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Art. 2 (Disciplina generale) Commento: NON DICE A CHE LIVELLO DEBBANO ESSERE SOTTOSCRITTI GLI AI. SECONDO IL MINISTERO (CIRC. 29/2011) ANCHE A LIVELLO TERRITORIALE 1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad In caso di violazione punti a), b), c) d) Sanzione amministr ativa: - Da 100 a 600 euro - Da 300 a 1500 in caso di recidiva (nei 5 anni) SI DIFFIDA Sanzione: 100 oppure 300 appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi Commento: A PENA DI NULLITA ? SEMBRA DI NO! IN QUANTO E UNA VIOLAZIONE SANABILE CON DIFFIDA di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul Commento: SE MANCA ANCHE LA COMUNICAZIONE AL CPI (UNILAV) = LAVORATORE IN NERO .. SE PERO IL RAPPORTO FORMALIZZATO D UFFICIO DOVESSE CESSARE E POSSIBILE RIASSUMERLO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO NEI LIMITI DELL INTERPELLO N.8/2007 piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli Commento: ENTRO 30 GG. VA PREDISPOSTO IL PFI e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti Commento: SSI RITIENE POSSIBILE ASSEGNARE PERO UN PREMIO DI RISULTATO, MAGARI BASATO SUI RISULTATI RAGGIUNTI DURANTE LA FORMAZIONE bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contreatto; b) divieto di retribuzione a cottimo; 2 c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di Commento: Era già così servizio; Commento: SI RITIENE NON SIANO PIU APPLICABILI LE VECCHIE REGOLE SUI TUTOR EX DM 28.02.2000 d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive Commento: NOVITA DEL TU modificazioni anche attraverso accordi con le regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 3 Commento: Parlando di possibilità di prolungare e non di prolungamento automatico si rimette alla scelta delle parti. E consigliabile pattuire in anticipo rispetto alla scadenza come si intende gestire la malattia, sulla base dell indicazione della Cassazione (2010) h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai Commento: E LA MATERNITA , COME SI PONE ? E UNA CAUSA DI SOSPENSIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO ? VEDASI DPR 1026/1976 CHE PREVEDE LA NON COMPUTABILITA DEI PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del Commento: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO INTRODURRE LIMITI PIU RIGOROSI presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; Commento: NOVITA . IL PREAVVISO NON DEVE ESSERE GESTITO IN MODO TALE CHE SE CONCESSO CADA ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, MA DECORRE DALLA SCADENZA. QUINDI SE, AD ES. IL PREAVVISO E PARI A 1 MESE ED IL CONTRATTO DURA 24 MESI, DI FATTO IL RAPPPORTO SI ESTINGUERA , SENZA CONSEGUENZE PER IL DDL AL 25 MESE. m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario ************ DUBBI SULLA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E SUL LIVELLO DI INQUADRAMENTO DA ASSEGNARE ALL APPRENDISTA DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: Commento: NON E RISOLTA LA QUERELLE SE, IN CASO DI MATERNITA SI POSSA APPLICARE TALE DISPOSIZIONE O QUELLA PIU TUTELANTE CHE IMPEDISCE IL LICENZIAMENTO FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DEL BAMBINO ? a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; 4 c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di Commento: NOVITA SI CONSIDERANO LAANCHE I LAVORATORI SOMMINISTRATI lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Commento: IL RIFERIMENTO AL DDL NON DOVREBBE LASCIARE DUBBI SULLA IMPOSSIBILITA DI CALCOLARE IL RAPPORTO SULL INTERA AZIENDA E NON SULLA SINGOLA UNITA PRODUTTIVA. QUESTIONE GIA RISOLTA NEL REGIME PREVIGENTE Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in Commento: IL COMITATO REGIONALE RAPPORTI DI LAVORO DELLE MARCHE AVEVA RITENUTO CHE I PART-TIME ANDASSERO RIPRROPORZIONATI numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Art. 3 (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del 5 venticinquesimo Commento: SI RITIENE CHE QUANDO SI COMPIE 25 ANNI (GIORNO DEL COMPLEANNO) CESSA LA POSSIBILITA DI STIPULARE QUESTO TIPO DI CONGTRATTO DI APPRENDISTATO anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel Commento: Per savviare questo tipo di apprendistato necessario accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi Per la durata del periodo transitorio si assume ai sensi della legge 196/1997 e legge 25/55 (Circ. 29/2011) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle 6 modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Art. 4 (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una Commento: LA NORMA PARLA DI QUALIFICA E NON DI QUALIFICAZIONE qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Commento: DOVREBBE VALERE LA VECCHIA INTERPRETAZIONE MINISTREIALE PER CUI FINO A CHE NON SI COMPIONO 30 ANNI SI HA SEMPRE 29 ANNI Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione Commento: QUI SI PARLA INVECE DI QUALIFICAZIONE contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione QUALIFICA E QUALIFICAZIONE SONO DUE CONCETTI DIVERSI della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali 7 dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva Commento: PER LA DEFINIZIONE DI ARTIGIANATO VEDASI INTERPELLO N.40/2011 DOVE IL MINISTERO DEL LAVORO HA DATO UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA COMPRENDENDOVI ANCHE PICOOLE ATTIVITA COMMERCIALI CHE REALIZZANO PRODOTTI ARTIGIANALI (SOPRATTUTTO IN AREE TURISTICHE) di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo Commento: SE MANCA L OFFERTA PUBBLICA. POSSONO SOPPERIRE I CCNL E GLI A.I. (ANCHE TERRITORIALI) di studio e delle competenze dell'apprendista. 4. Le regioni e le Associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 8 Art. 5 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) Commento: L APPRENDISTA TO DI RIOVITACERCA E UNA NOVITA DEL TU 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato Commento: NOVITA DEL TU. per l'accesso alle professioni ordinistiche o ANCHE IL PRATICANTATO PUO ESSERE SVOLTO IN APPRENDISTATO. per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Commento: Vedi stesso caso prospettato per il professionalizzante . I 29 anni devono intendersi 29 anni, 11 mesi e 29 gg. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per Commento: IN QUESTO CASO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NON HA COMPETENZE percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 9 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro Associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, Commento: ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPREDISTATO SU INIZIATIVA DEI SINGOLI SOGGETTI PRIVATI. SE LA REGIONE NON SI MUOVE. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ATTENZIONE. QUESTA DISPOSIZONE E SEMPRE VALIDA, SENZA DATA, NEL SENSO CHE NON RIENTRA NEL REGIME TRANSITORIO DI 6 MESI. (CIRC. 29/2011) Art. 6 (Standard professionali, standard formativi N.B. NELLE REGIONI CHE NON HANNO PROVVEDUTO A REGOLAMENTARE L APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE SARA POSSIBILE , FIN DA SUBITO, STIPULARE INTESE AD HOC TRA IL SINGOLO DDL (CIRC. 29/2011) e certificazione delle competenze) 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quant stabilito nell'intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli 10 standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito Organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro 11 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. Art. 7 (Disposizioni finali) Commento: NON BASTA ESSERE CORRESPONSBILI PER ESSERE SANZIONATI. E NECESSARIO ESSERE GLI UNICI RESPONSABILI Commento: ANCHE QUELLA PENALE PER LA QUOTA A CARICO LAVORATORE ? 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente Commento: PER ESSERCI LA SANZIONABILITA IN CASI DI MANCATA FORMAZIONE E NECESSARIO CHE VI SIANO DUE PRESUPPOSTI (CONGIUNTI): responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, il 1) CHE DELLA MANCATA FORMAZIONE SIA RESPONSABILE ESCLUSIVAMENTE IL DDL datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento 2) CHE SIA TALE DA IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA FORMATIVE contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al QUANDO SI PUO VERIFICARE UN CASO DEL GENRRE ? QUANDO IL DDL NON CONSENTE ALL APPRENDISTA DI PARTECIPARE AI CORSI OVVERO PER LA PARTE DI FORMAZIONE CHE RICADE SOTTO LA RESPONSABILITA DEL DDL termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato 12 in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al Commento: datore di lavoro per adempiere. IMPORTANTE NOVITA DEL TU. 2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative PRIMA DI SANZIONARE IL DDL PER CARENZA FORMATIVA L ISPETTORE DEL LAVORO DEVE DAE LA POSSIBILITA DI RIMEDIARE (OVE POSSIBILE)) IMPARTENDO LA DISPOSZIONE EX ART.14/124. SOLO SE NON ADEMPIE SARA SANZIONABILE SIA PER AVER DISATTESO LA DISPOSIZIONE (AI SENSI DELL ART.11 DEL DPR 520/55) E SIA PER LA MANCATA FORMAZIONE DELL APPRENDISTA. FUNZIONE NON PREVISTA PER L ISPETTORE INPS/INAIL. COSTUI COME SI DOVRA COMPORTARE ? dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli Organi di SECONDO LA CIRC. 29 LA DISCIPLINA NON SI APPLICA DURANTE IL PèERIODO TRANSITORIO, DOVE SI APPLICANO LE VECCHIE DISPOSIZIONI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA SANZIONATORIO vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33 della legge 4 novembre 2010, Commento: PER ESSERVI VIOLAZIONE E NECESSARIO:: 1)VERIFICARE IN ORDINE ALL ATTUAZIONE DI PRINCIPI 2)VERIFICARE LA CONCRETA APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente. Commento: RECIDIVA = REITERAZIONE VIOLAZIONE NEL QUINQUENNIO. NON NECESSARIAMENTE PER LA STESSA LETTERA CONTENUTA NELL ART.2, COMMA 1, NE' PER LO STESSO LAVORATORE 3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per Commento: DUBBI SULLA SANZIONABILITA DELLA OMESSA FORMALIZZAZIONE DEL PATTO DI PROVA l'applicazione di particolari normative e istituti. Commento: Norma confermata. 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è Commento: NOVITA DEL TU possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi 13 trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), Commento: IL RIFERIMENTO E ERRATO. SEMMAI IL RIFERIMENTO E ALLA LETTERA M le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 Commento: NON SI RICHIAMA L ART.8, COMMA 2, DELLA LEGGE 223/91, CHE DEFINISCE GLI SGRAVI PER GLI ASSUNTI IN MOBILITA A TD- CIO IN QUANTO GLI APPRENDISTI IN MOBILITA POSSONO ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON SCADENZA MAX TRIENNALE, COME PER GLI APPRENDISTI TOUT COURT e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge. 5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli artt. 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre Commento: I CONTRATTI GIA STIPULATI CONTINUANO CON LE VECCHIE REGOLE, ANCHE DOPO IL PERIODO TRANSITORIO 2003, n. 276. 7. Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata Commento: SI APPLICA IN TOTO IL VECCHIO REGIME, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA (CIRC. 29/2011). applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 14 amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, entro dodici mesi dalla data di Commento: NOVITA DEL TU: POSSIBILE ESTENSIONE AL SETTORE PUBBLICO. entrata in vigore del presente decreto. NECESSARI DECRETI ATTUATIVI 9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, Commento: MANTENUTI BENEFICI LEGGE 56/87. DECORRONO DAL TERMINE DEL PERIODO FORMAZIONE. con esclusione dei lavoratori QUINDI IL PREAVVISO LAVORATO DOPO LA SCADENZA BENEFICIA DELL AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA AI SENSI DI TALE DISPOSIZIONE ? assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel Commento: NORMA DI BUON SENSO CHE SEMPLIFICA LE PROCEDURE servizio informatico dove è ubicata la sede legale. 11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 15