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CONVEGNO DEL 23 NOVEMBRE 2011
Titolo: Nuovo Testo Unico sull Apprendistato,
Il procedimento di certificazione tra contratto e processo.
Relatore: Dott. Francesco Natalini
Avv. Gianpaolo Alice
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011,
n.167
Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n. 247
Commento: ENTRATO IN
VIGORE IL 25 OTTOBRE 2011
(G.U. 10 ottobre 2011, n. 236).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'art.
1, comma 30, lett. c), come sostituito dall'art. 46, comma 1, lett.
b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Visti gli artt. 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, nonché l'art. 14 del citato decreto legislativo n.
124/2004;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 7 luglio 2011;
Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1
Art. 1
(Definizione)
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
Commento: FINALMENTE SI
E STABILITO IN MODO
ESPLICITO (PER GLI
SCETTICI) CHE
L APPRENDISTATO E UN
CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei
giovani.
Commento: anche se poi i
estende anche ai lavoratori in
mobilità
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
Commento: L utilizzo della
disgiunzione O fa propendere
per un sinonimo
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 2
(Disciplina generale)
Commento: NON DICE A CHE
LIVELLO DEBBANO ESSERE
SOTTOSCRITTI GLI AI.
SECONDO IL MINISTERO
(CIRC. 29/2011) ANCHE A
LIVELLO TERRITORIALE
1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
In caso di
violazione
punti a),
b), c) d)
Sanzione
amministr
ativa:
- Da 100 a
600 euro
- Da 300 a
1500 in
caso di
recidiva
(nei 5
anni)
SI
DIFFIDA
Sanzione:
100
oppure
300
appositi accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi
Commento: A PENA DI
NULLITA ?
SEMBRA DI NO!
IN QUANTO E UNA
VIOLAZIONE SANABILE CON
DIFFIDA
di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
Commento: SE MANCA
ANCHE LA COMUNICAZIONE
AL CPI (UNILAV) =
LAVORATORE IN NERO ..
SE PERO IL RAPPORTO
FORMALIZZATO D UFFICIO
DOVESSE CESSARE E
POSSIBILE RIASSUMERLO
CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO NEI LIMITI
DELL INTERPELLO N.8/2007
piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto
del patto di prova e del relativo
piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli
Commento: ENTRO 30 GG.
VA PREDISPOSTO IL PFI
e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti
Commento: SSI RITIENE
POSSIBILE ASSEGNARE
PERO UN PREMIO DI
RISULTATO, MAGARI
BASATO SUI RISULTATI
RAGGIUNTI DURANTE LA
FORMAZIONE
bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contreatto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
2
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di
Commento: Era già così
servizio;
Commento: SI RITIENE NON
SIANO PIU APPLICABILI LE
VECCHIE REGOLE SUI TUTOR
EX DM 28.02.2000
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli
apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui
all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
Commento: NOVITA DEL TU
modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;
f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché
nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel
libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
3
Commento: Parlando di
possibilità di prolungare e non di
prolungamento automatico si
rimette alla scelta delle parti. E
consigliabile pattuire in anticipo
rispetto alla scadenza come si
intende gestire la malattia, sulla
base dell indicazione della
Cassazione (2010)
h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai
Commento: E LA
MATERNITA , COME SI PONE
? E UNA CAUSA DI
SOSPENSIONE
INVOLONTARIA DEL
RAPPORTO ?
VEDASI DPR 1026/1976 CHE
PREVEDE LA NON
COMPUTABILITA DEI
PERIODI DI ASTENSIONE
OBBLIGATORIA E
FACOLTATIVA
contratti collettivi;
i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine
del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del
Commento: LA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA PUO
INTRODURRE LIMITI PIU
RIGOROSI
presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo
di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
Commento: NOVITA . IL
PREAVVISO NON DEVE
ESSERE GESTITO IN MODO
TALE CHE SE CONCESSO
CADA ALLA SCADENZA DEL
PERIODO DI
APPRENDISTATO, MA
DECORRE DALLA SCADENZA.
QUINDI SE, AD ES. IL
PREAVVISO E PARI A 1 MESE
ED IL CONTRATTO DURA 24
MESI, DI FATTO IL
RAPPPORTO SI ESTINGUERA ,
SENZA CONSEGUENZE PER IL
DDL AL 25 MESE.
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile. Se
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del
periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario
************
DUBBI SULLA SPETTANZA
DELLE AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE E SUL
LIVELLO DI
INQUADRAMENTO DA
ASSEGNARE
ALL APPRENDISTA DURANTE
IL PERIODO DI PREAVVISO
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
Commento: NON E RISOLTA
LA QUERELLE SE, IN CASO DI
MATERNITA SI POSSA
APPLICARE TALE
DISPOSIZIONE O QUELLA
PIU TUTELANTE CHE
IMPEDISCE IL
LICENZIAMENTO FINO AL
COMPIMENTO DI UN ANNO
DEL BAMBINO
?
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
4
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di
Commento: NOVITA SI
CONSIDERANO LAANCHE I
LAVORATORI
SOMMINISTRATI
lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro stesso.
Commento: IL RIFERIMENTO
AL DDL NON DOVREBBE
LASCIARE DUBBI SULLA
IMPOSSIBILITA DI
CALCOLARE IL RAPPORTO
SULL INTERA AZIENDA E
NON SULLA SINGOLA UNITA
PRODUTTIVA. QUESTIONE
GIA RISOLTA NEL REGIME
PREVIGENTE
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
Commento: IL COMITATO
REGIONALE RAPPORTI DI
LAVORO DELLE MARCHE
AVEVA RITENUTO CHE I
PART-TIME ANDASSERO
RIPRROPORZIONATI
numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
Art. 3
(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività,
anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
5
venticinquesimo
Commento: SI RITIENE CHE
QUANDO SI COMPIE 25 ANNI
(GIORNO DEL COMPLEANNO)
CESSA LA POSSIBILITA DI
STIPULARE QUESTO TIPO DI
CONGTRATTO DI
APPRENDISTATO
anno di età. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di
diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel
Commento: Per savviare questo
tipo di apprendistato necessario
accordo in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi
Per la durata del periodo
transitorio si assume ai sensi
della legge 196/1997 e legge 25/55
(Circ. 29/2011)
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle
6
modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto
degli standard generali fissati dalle regioni.
Art. 4
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere
per
il
conseguimento
di
una
Commento: LA NORMA
PARLA DI QUALIFICA E
NON DI QUALIFICAZIONE
qualifica
professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
Commento: DOVREBBE
VALERE LA VECCHIA
INTERPRETAZIONE
MINISTREIALE PER CUI FINO
A CHE NON SI COMPIONO 30
ANNI SI HA SEMPRE 29 ANNI
Per i soggetti in possesso di
una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in
ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione
Commento: QUI SI PARLA
INVECE DI
QUALIFICAZIONE
contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione
QUALIFICA E
QUALIFICAZIONE SONO DUE
CONCETTI DIVERSI
della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del
personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per
la sua componente formativa, non può comunque essere
superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali
7
dell'artigianato
individuate
dalla
contrattazione
collettiva
Commento: PER LA
DEFINIZIONE DI
ARTIGIANATO VEDASI
INTERPELLO N.40/2011 DOVE
IL MINISTERO DEL LAVORO
HA DATO UNA
INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA
COMPRENDENDOVI ANCHE
PICOOLE ATTIVITA
COMMERCIALI CHE
REALIZZANO PRODOTTI
ARTIGIANALI
(SOPRATTUTTO IN AREE
TURISTICHE)
di
riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta
sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata
dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo
Commento: SE MANCA
L OFFERTA PUBBLICA.
POSSONO SOPPERIRE I CCNL
E GLI A.I. (ANCHE
TERRITORIALI)
di studio e delle competenze dell'apprendista.
4. Le regioni e le Associazioni di categoria dei datori di lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità
per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di
mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli
stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale
da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato.
8
Art. 5
(Apprendistato di alta formazione e di ricerca)
Commento: L APPRENDISTA
TO DI RIOVITACERCA E
UNA NOVITA DEL TU
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore,
di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare
riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione
tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché
per il praticantato
Commento: NOVITA DEL
TU.
per l'accesso alle professioni ordinistiche o
ANCHE IL PRATICANTATO
PUO ESSERE SVOLTO IN
APPRENDISTATO.
per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
Commento: Vedi stesso caso
prospettato per il
professionalizzante .
I 29 anni devono intendersi 29
anni, 11 mesi e 29 gg.
Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta
formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per
Commento: IN QUESTO
CASO LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NON HA
COMPETENZE
percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili
che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
9
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le
università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative
o
di
ricerca comprese
quelle in
possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali,
del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
3.
In
assenza
di
regolamentazioni
regionali
l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro Associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali
e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede,
Commento: ATTIVAZIONE
DEL CONTRATTO DI
APPREDISTATO SU
INIZIATIVA DEI SINGOLI
SOGGETTI PRIVATI. SE LA
REGIONE NON SI MUOVE.
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ATTENZIONE.
QUESTA DISPOSIZONE E
SEMPRE VALIDA, SENZA
DATA, NEL SENSO CHE NON
RIENTRA NEL REGIME
TRANSITORIO DI 6 MESI.
(CIRC. 29/2011)
Art. 6
(Standard professionali, standard formativi
N.B.
NELLE REGIONI CHE NON
HANNO PROVVEDUTO A
REGOLAMENTARE
L APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE SARA
POSSIBILE , FIN DA SUBITO,
STIPULARE INTESE AD HOC
TRA IL SINGOLO DDL (CIRC.
29/2011)
e certificazione delle competenze)
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle
competenze delle regioni e province autonome e di quant stabilito
nell'intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli
10
standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta
formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard
professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi
nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da
sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della
vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del
cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a
fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di
lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire
una correlazione tra standard formativi e standard professionali è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del
personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con
quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni e
parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito Organismo tecnico di
cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca,
le
Associazioni
dei
datori
e
prestatori
di
lavoro
11
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
4.
Le
competenze
acquisite
dall'apprendista
potranno
essere
certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle
professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del
cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e
nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, regioni e parti sociali
nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del
repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai
sistemi di standard regionali esistenti.
Art. 7
(Disposizioni finali)
Commento: NON BASTA
ESSERE CORRESPONSBILI
PER ESSERE SANZIONATI. E
NECESSARIO ESSERE GLI
UNICI RESPONSABILI
Commento: ANCHE QUELLA
PENALE PER LA QUOTA A
CARICO LAVORATORE ?
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui
sia esclusivamente
Commento: PER ESSERCI LA
SANZIONABILITA IN CASI DI
MANCATA FORMAZIONE E
NECESSARIO CHE VI SIANO
DUE PRESUPPOSTI
(CONGIUNTI):
responsabile il datore di lavoro e che sia tale
da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, il
1) CHE DELLA MANCATA
FORMAZIONE SIA
RESPONSABILE
ESCLUSIVAMENTE IL DDL
datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
2) CHE SIA TALE DA
IMPEDIRE LA
REALIZZAZIONE DELLE
FINALITA FORMATIVE
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al
QUANDO SI PUO
VERIFICARE UN CASO DEL
GENRRE ?
QUANDO IL DDL NON
CONSENTE
ALL APPRENDISTA DI
PARTECIPARE AI CORSI
OVVERO PER LA PARTE DI
FORMAZIONE CHE RICADE
SOTTO LA
RESPONSABILITA DEL DDL
termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento,
con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato
12
in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione
della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al
Commento:
datore di lavoro per adempiere.
IMPORTANTE NOVITA DEL
TU.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative
PRIMA DI SANZIONARE IL
DDL PER CARENZA
FORMATIVA L ISPETTORE
DEL LAVORO DEVE DAE LA
POSSIBILITA DI RIMEDIARE
(OVE POSSIBILE))
IMPARTENDO LA
DISPOSZIONE EX ART.14/124.
SOLO SE NON ADEMPIE
SARA SANZIONABILE SIA
PER AVER DISATTESO LA
DISPOSIZIONE (AI SENSI
DELL ART.11 DEL DPR 520/55)
E SIA PER LA MANCATA
FORMAZIONE
DELL APPRENDISTA.
FUNZIONE NON PREVISTA
PER L ISPETTORE INPS/INAIL.
COSTUI COME SI DOVRA
COMPORTARE ?
dei principi
di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
600 euro. In caso di recidiva
la sanzione amministrativa pecuniaria
varia da 300 a 1.500 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli Organi di
SECONDO LA CIRC. 29 LA
DISCIPLINA NON SI APPLICA
DURANTE IL PèERIODO
TRANSITORIO, DOVE SI
APPLICANO LE VECCHIE
DISPOSIZIONI ANCHE DAL
PUNTO DI VISTA
SANZIONATORIO
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza
nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33 della legge 4 novembre 2010,
Commento: PER ESSERVI
VIOLAZIONE E
NECESSARIO::
1)VERIFICARE IN ORDINE
ALL ATTUAZIONE DI
PRINCIPI
2)VERIFICARE LA CONCRETA
APPLICAZIONE DI QUANTO
STABILITO DALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro
territorialmente competente.
Commento: RECIDIVA =
REITERAZIONE VIOLAZIONE
NEL QUINQUENNIO. NON
NECESSARIAMENTE PER LA
STESSA LETTERA
CONTENUTA NELL ART.2,
COMMA 1, NE' PER LO
STESSO LAVORATORE
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
Commento: DUBBI SULLA
SANZIONABILITA DELLA
OMESSA FORMALIZZAZIONE
DEL PATTO DI PROVA
l'applicazione di particolari normative e istituti.
Commento: Norma confermata.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è
Commento: NOVITA DEL TU
possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Per essi
13
trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2, comma
1, lett. i),
Commento: IL RIFERIMENTO
E ERRATO. SEMMAI IL
RIFERIMENTO E ALLA
LETTERA M
le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo
agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223
Commento: NON SI
RICHIAMA L ART.8, COMMA
2, DELLA LEGGE 223/91, CHE
DEFINISCE GLI SGRAVI PER
GLI ASSUNTI IN MOBILITA A
TD- CIO IN QUANTO GLI
APPRENDISTI IN MOBILITA
POSSONO ESSERE ASSUNTI A
TEMPO INDETERMINATO
CON SCADENZA MAX
TRIENNALE, COME PER GLI
APPRENDISTI TOUT COURT
e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono
esclusivamente quelli definiti all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di
apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli artt. 21 e 22
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'art. 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196 e gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre
Commento: I CONTRATTI
GIA STIPULATI
CONTINUANO CON LE
VECCHIE REGOLE, ANCHE
DOPO IL PERIODO
TRANSITORIO
2003, n. 276.
7. Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto
non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via
transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata
Commento: SI APPLICA IN
TOTO IL VECCHIO REGIME,
ANCHE PER QUANTO
RIGUARDA LA DURATA
(CIRC. 29/2011).
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione
del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli
artt. 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
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amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo n. 281/1997, entro dodici mesi dalla data di
Commento: NOVITA DEL
TU: POSSIBILE ESTENSIONE
AL SETTORE PUBBLICO.
entrata in vigore del presente decreto.
NECESSARI DECRETI
ATTUATIVI
9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi
gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I
benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono
mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di formazione,
Commento: MANTENUTI
BENEFICI LEGGE 56/87.
DECORRONO DAL TERMINE
DEL PERIODO FORMAZIONE.
con esclusione dei lavoratori
QUINDI IL PREAVVISO
LAVORATO DOPO LA
SCADENZA BENEFICIA
DELL AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTIVA AI SENSI DI
TALE DISPOSIZIONE ?
assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare
riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede
legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1,
commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel
Commento: NORMA DI
BUON SENSO CHE
SEMPLIFICA LE PROCEDURE
servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a Statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
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CONVEGNO DEL 23 NOVEMBRE 2011