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TRIBUNALE CIVILE DI
CATANZARO
Prima sezione civile
Il Giudice dell'esecuzione, Dr.ssa Giovanna Gioia,
nel procedimento n. 8/06 R.G.E. con ordinanza del 28.09.2011 ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni:
Lotto 1. Due Appartamenti di mq 133,00 posti al
1° e 2° piano di un fabbricato ubicato in
San Vito Sullo Ionio Via Trovato 15 e relativo lastrico solare, in catasto al foglio 12, p.lla
890 sub. 8, 10 e 12 - prezzo euro 46.376,61
Gli Immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella Cancelleria di
questo Tribunale.
L'offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell'immobile.
Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria
la propria offerta in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato
Tribunale di Catanzaro proc. n. 8/06 portante un importo pari al 10% del prezzo
proposto a titolo di cauzione, entro le ore
12 del giorno 31.01.2012, restando a carico del procedimento le spese di trasferimento.
L'udienza per la deliberazione sulle offerte ex
art. 572 c.p.c. e per l'eventuale gara tra gli offerenti ex. art. 573 c.p.c. è fissata in data
01.02.2012.
Aumento minimo in caso di gara euro 1.000,00
L'aggiudicatario, dovrà versare il prezzo di acquisto,
dedotta la già versata cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione in cancelleria.
Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata per estratto, oltre che nelle forme di
legge, mediante inserzione sul quotidiano "Il
Domani", nella rivista Aste e sul sito internet
www.aste.eugenius.it almeno 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte.
Catanzaro 28 settembre 2011
F.to Il Giudice
TRIBUNALE DI
LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 52/87, con ordinanza emessa all'udienza del 12.10.2011 ha
disposto la vendita senza incanto del lotto
uno nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova per il 01.02.2012, ed ha fissato per il
caso in cui la stessa non abbia luogo la
vendita con incanto del medesimo lotto
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
per l'udienza del 15.02.2012;
lotto uno - "fabbricato destinato a civile abitazione a due piani fuori terra, oltre sottotetto, sito in Lamezia Terme, Sambiase, via
vico I corso della Repubblica, n. 3, costituito, al primo piano, da un piccolo stanzino di
mq. 37, al secondo piano, da tre camere da
letto, una cucina, due salotti, due piccoli
bagni, ingresso e corridoio e, al piano sottotetto, da due vani più una terrazza di
circa 90 mq. L'immobile è riportato nel NCEU
di detto comune al foglio 74, p.lla 619, sub 7,
A/4, classe 3, vani 1, sub 14, A/4, classe 3,
vani 15, A/3, classe 1, vani 7”; prezzo base
d'asta euro 50.250,00
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 50.250,00 per il
lotto n. 1;
- ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi
di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato
contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine
di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e
data
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza/domicilio, stato civile e, se coniuga-
Domenica 4 dicembre 2011
to, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di
comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente,
al fine di poter trasferire ad entrambi, pro
quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte
di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod.
civ., quella del coniuge non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione
normativa), l'espressa dichiarazione di aver
preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare,
da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l'offerta;
- L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra
ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a "Poste Italiane spa",
in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all'offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno
della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione,
di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le
buste saranno aperte all'udienza fissata per
l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572,
commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta
secondo il sistema delle schede o buste
segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573,
comma 2, c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
"Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso
art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere
luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si
prevede che, quando l'offerta è presentata
con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di
novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti
all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI
INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
50.250,00 per il lotto n. 1;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del
prezzo base d'asta;
- ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all'incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell'art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
il Domani
l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all'art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l'indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di
comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente,
al fine di poter trasferire ad entrambi, pro
quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte
di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod.
civ., quella del coniuge non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione
normativa), l'espressa dichiarazione di aver
preso visione della perizia di stima;
- l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare,
da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l'istanza;
- all'istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l'istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
"Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in conto
prezzo di aggiudicazione), in ragione di un
decimo del prezzo base d'asta;
- all'esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la
data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto;
- le buste saranno aperte all'udienza stabilita per
l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni
dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione
all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento
di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà
immediatamente restituita dopo la chiusura
dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di
una sola istanza di partecipazione, occorrerà
comunque apportare un rialzo minimo, ex art.
581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c..
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584,
comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall'esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti
all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
| AsteInfoappalti
- è fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio
descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,
termine fino alle ore 13.00 del 31.01.2012, con
le modalità e per il prezzo base di cui sopra;
- è fissata, per l'esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara
sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 01.02.2012, ore 09.30 e segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra
indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00
del 14.02.2012, con le modalità e per il prezzo
minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno 15.02.2012, ore 9.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità
e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall'esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi
genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell'anno in corso
e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a." (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi
della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il
pagamento diretto alla banca creditrice, nei
limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro
lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a
dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a
norma dell'art. 587 c.p.c.;
- soltanto all'esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 14.11.2011
Il funzionario giudiziario
Leonilda Bonaddio
°°°°°°°°°°
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA
DI BENI IMMOBILI PIGNORATI
EX ART 569 COMMA 3 CPC
SI RENDE NOTO
Che il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura
esecutiva immobiliare n° 51/05 con ordinanza emessa all'udienza 06.10.2011 (prima
utile a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza
del 28.09.2011) ha disposto la vendita
senza incanto del lotto unico nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova per il
01.02.2012, ed ha fissato per il caso in cui
la stessa non abbia luogo la vendita con
incanto del medesimo lotto nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova per l'udienza
del 15.02.2012;
lotto unico - "villa unifamiliare a tre piani fuori
terra oltre ad uno seminterrato, destinato a
cantina- garage, ubicata in Lamezia Terme,
AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922
www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info
23
alla via Vignola Statti. L'unità immobiliare è
riportata nel NCEU di detto comune al foglio
17, p.lla 219, sub 1, cat. C/2, cons. 96 mq;
sub 2, cat. A/2, classe I, 5 vani; sub 3, cat.
A/2, classe I, 7 vani; sub 4, cat. A/2, classe I,
6,5 vani; sub 6,cat. A/2, classe I, 6,5 vani; sub
8, cat. A/2, classe I, 6,5 vani"; Prezzo base
euro. 315.406,68
SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
VENDITA SENZA INCANTO
Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 315.406,68 per il
lotto unico;
- ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1,
c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a
mezzo di procuratore legale, anche a norma
dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore
legale dovrà, in ogni caso, essere munito di
mandato speciale risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi
di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata dovrà essere depositato
contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine
di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in
regola con il bollo, contenente, a pena di
inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e.
della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del
modo del pagamento e di ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta;
- detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e
data
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di
comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente,
al fine di poter trasferire ad entrambi, pro
quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte
di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod.
civ., quella del coniuge non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione
normativa), l'espressa dichiarazione di aver
preso visione della perizia di stima ed essere
corredata da copia di valido documento di
identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la
legittimazione dello stesso (ad es. procura
speciale o certificato camerale in caso di
società);
- l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare,
da allegare in copia conforme;
- in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato
colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare
eventuali offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l'offerta;
- L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice
ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione e la stessa non
sia stata accolta;
- L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra
ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a "Poste Italiane spa",
in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- all'offerta, da depositarsi in busta chiusa,
senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno
della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione,
di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le
buste saranno aperte all'udienza fissata per
l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572,
commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta
secondo il sistema delle schede o buste
segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573,
comma 2, c.p.c.;
- in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario
intestato alla procedura esecutiva ed acceso
o da accendersi, nel secondo caso, presso il
"Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di
Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta
Domenica 4 dicembre 2011
elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso
art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere
luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si
prevede che, quando l'offerta è presentata
con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di
novanta giorni;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a
carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti
all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI
INCANTI:
- essa deve aver luogo al prezzo base di euro
315.406,68 per il lotto unico;
- le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del
prezzo base d'asta per il lotto unico;
- ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c.,
tranne il debitore, è ammesso a formulare
offerte all'incanto personalmente, a mezzo di
mandatario munito di procura speciale o di
procuratore legale, anche a norma dell'art.
579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale
dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato
speciale risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, non essendo sufficiente
l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al
citato art. 579, comma 3, il mandato speciale
risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo
della persona, da effettuarsi nel termine di cui
all'art. 583, comma 1, c.p.c.)
- ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a
pena di inefficacia, l'indicazione del numero di
r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le
proprie generalità (nome, cognome, luogo e
data
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di
comunione legale dei beni, occorrerà indicare
anche le generalità del coniuge non offerente,
al fine di poter trasferire ad entrambi, pro
quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte
di un coniuge in regime di comunione dei beni,
occorre produrre, oltre alla dichiarazione di
quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod.
civ., quella del coniuge non acquirente di cui al
secondo comma della medesima disposizione
normativa), l'espressa dichiarazione di aver
preso visione della perizia di stima;
- l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un
minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare,
da depositare in copia conforme;
- in caso di istanza presentata congiuntamente da
più soggetti, deve essere indicato colui che
abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali
offerte in aumento;
- non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l'istanza;
- all'istanza di partecipazione deve essere allegata
copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);
- con l'istanza di partecipazione, da presentarsi
in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno
circolare non trasferibile, intestato alle
"Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare
il versamento della cauzione (ed in conto
prezzo di aggiudicazione), in ragione di un
decimo del prezzo base d'asta;
- all'esterno della busta vanno annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la
data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto;
- le buste saranno aperte all'udienza stabilita per
l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni
dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione
all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento
di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà
immediatamente restituita dopo la chiusura
dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di
il Domani
una sola istanza di partecipazione, occorrerà
comunque apportare un rialzo minimo, ex art.
581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria;
- a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non
siano state presentate offerte in aumento;
- tali offerte potranno essere depositate presso la
Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571
c.p.c., prestando cauzione per una somma
pari al doppio della cauzione versata per la
partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara
secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c..
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584,
comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall'esecuzione;
- in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a
carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate
le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti
sugli immobili acquistati;
- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere
mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti
all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è
reperibile presso la Cancelleria;
IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
- è fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio
descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla
quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,
termine fino alle ore 13.00 del 31.01.2012, con
le modalità e per il prezzo base di cui sopra;
- è fissata, per l'esame delle offerte di acquisto,
ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara
sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 01.02.2012, ore 09.30 e segg.;
NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,
- è fissato, per la presentazione presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle
istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra
indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00
del 14.02.2012, con le modalità e per il prezzo
minimo di cui sopra;
- è fissata, per il giorno 15.02.2012, ore 09.30 e
segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità
e per il prezzo base di cui innanzi;
LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA
LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA
VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO:
- gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, così come
identificati, descritti e valutati dall'esperto nella
relazione, con ogni eventuale servitù attiva e
passiva inerente e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità o riduzione del
prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per
alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi
genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell'anno in corso
e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti e comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del
prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione
la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a."
. (qualora il procedimento si fondi su credito
fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto,
all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,
comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il
pagamento diretto alla banca creditrice, nei
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limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro
lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a
dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a
norma dell'art. 587 c.p.c.;
- soltanto all'esito degli adempimenti precedenti,
della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché
del pagamento delle spese di trasferimento,
da effettuarsi contestualmente a quello della
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella
misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso
il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586
c.p.c.;
Lamezia Terme, lì 14.11.2011
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Leonilda Bonaddio
TRIBUNALE DI
LOCRI
- CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO
(ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e
570 cpc)
che il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Davide Lauro,
letti gli atti della Procedura Esecutiva n.
18/1991 promossa da MONTE DEI PASCHI
DI SIENA Spa
DISPONE
procedersi alla vendita dei beni immobili indicati
nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza di
vendita alle condizioni ivi previste nei punti da
1 a 28.
DESCRIZIONE IMMOBILI: vedere parte descrittiva della sotto riportata ordinanza di vendita
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA
INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere
l'ordinanza di vendita del 28.11.2008 - punti
da 1 a 28 - allegata al presente avviso)
La vendita senza incanto, in cui procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli
artt. 572 e 573 c.p.c., avverrà all'udienza del
27.01.2012, con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/4, alle
seguenti condizioni:
- ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO ANTECEDENTE LA VENDITA, l'offerente deve
presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari DOMANDA IN BOLLO
(vedi ordinanza di vendita per la compilazione)
per partecipare alla vendita senza incanto;
- l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui
esterno… non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che
possono condurre ad identificare il bene per il
quale l'offerta è prestata;
- l'offerta deve essere accompagnata dal
DEPOSITO DELLA CAUZIONE, pari alla
decima parte del prezzo offerto, da versare
con ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella
medesima busta;
- le OFFERTE IN AUMENTO, nel caso di cui
all'art. 573 c.p.c., non potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE;
- l'offerente dovrà, nel termine perentorio di GG. 60
dall'aggiudicazione, depositare: a) il residuo
prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato; b) l'importo complessivo per le spese
collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento;
- il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all'art. 587 co. II c.p.c.
(richiamato dall'art. 574, III co., c.p.c.).
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON
INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere
l'ordinanza di vendita del 28.11.2008 - punti
da 1 a 28 - allegata al presente avviso)
Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571,
572 e 573 c.p.c., il PUBBLICO INCANTO
avverrà all'udienza del 24.02.2012, con il
prezzo riportato nell'ordinanza di vendita
da ridurre di 1/4, alle seguenti condizioni:
- ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, SINO ALL'INIZIO
EFFETTIVO DELL'UDIENZA DI VENDITA,
unitamente all'istanza di partecipazione
all'incanto (in busta chiusa), UNA SOMMA
PARI AL 10 % DEL PREZZO BASE D'ASTA
sopraindicato a titolo di CAUZIONE,
mediante consegna in Cancelleria di
ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI
INTESTATI ALL'OFFERENTE;
- Le OFFERTE IN AUMENTO non potranno
essere inferiori a: 3 % DEL PREZZO BASE;
- se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art.
580 c.p.c.;
- l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e
l'importo delle spese secondo quanto previsto
per la vendita senza incanto, ferma restando la
AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922
www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info
24
decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di
mancato deposito.
Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima: www.aste.eugenius.it
Custode Giudiziario: Dr. Antonio SCUTERI (Tel.:
0964 85255).
Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di
questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario.
Estratto conforme per uso pubblicità.
Locri, 18.11.2011
Il Cancelliere
ORDINANZA DI VENDITA
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI
R.Es.Imm: 18/1991
Il Giudice dell'Esecuzione, … omissis …
DISPONE
la sostituzione dei debitori nell'ufficio di custode dei
beni pignorati per le causali di cui in premessa e nomina quale nuovo custode, non essendo disponibile l'I.V.G., il dott. Scuteri Antonio
con studio in Roccella Jonica alla via A. Moro
14, tel. 0964 85255 al quale fa obbligo di far
pervenire a quest'ufficio una preventiva relazione circa la situazione degli immobili costituenti il compendio pignorato e di depositare
in seguito il rendiconto della gestione alle scadenze di legge nonché ad ogni richiesta del
creditore procedente o di quest'ufficio; autorizza, altresì, il custode a gestire attivamente
ed economicamente i beni staggiti ricavandone rendite e profitti ed esercitando le azioni
previste dalla legge necessarie per conseguirne la libera disponibilità, compresa l'immediata liberazione dell'immobile pignorato (art. 560
co III c.p.c.) e l'adempimento degli oneri pubblicitari con costo a carico del creditore procedente; il custode dovrà altresì curare che le
persone interessate all'acquisto prendano
visione dei beni pignorati, avendo cura di evitare che tra le stesse vi possano essere forme
di contatto (es. prevedendo delle turnazioni
negli accessi, che avverranno singolarmente);
ORDINA
ai debitori di fornire al nuovo custode il rendiconto
dell'attività svolta fino ad oggi, nonché ogni
documento necessario al fine di adempiere
compiutamente l'incarico affidatogli;
DISPONE
procedersi alla vendita dei seguenti immobili:
LOTTO 1: piena proprietà di un appezzamento
di terreno sito nel Comune di Locri, loc. S.
Margerita, censito nel catasto al foglio 24,
p.lle 307 e 317; su di esso è stato edificato
un manufatto non censito
Prezzo base: euro 37.600,00 - cauzione: 10%
del prezzo
STABILISCE
per la vendita, che avverrà senza incanto e, successivamente, nei soli casi previsti dal nuovo
testo dell'art. 569 c.p.c., con il metodo dell'incanto, alle seguenti condizioni:
1) l'immobile pignorato sarà posto in vendita a
corpo, nella consistenza indicata nella perizia
di stima (dell'Ing. N. Greco) che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta,
anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene;
2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale,
anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma, c.p.c.);
3) entro le ore 12:00 del giorno antecedente
la vendita, l'offerente deve presentare,
anche a mezzo di persona diversa, nella
cancelleria delle esecuzioni immobiliari
domanda in bollo per partecipare alla vendita senza incanto, contenente: A) l'indicazione
del prezzo che si intende offrire (che, a pena di
inefficacia, non può essere inferiore al prezzo
base indicato poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la
procedura cui si riferisce; C) le generalità
(compreso il codice fiscale) proprie e - se in
regime di comunione legale - del coniuge; C)
l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne
sussistano i presupposti, dei benefici fiscali
per la prima casa; D) le indicazioni circa il
tempo (comunque non superiore a 60 giorni
dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il
modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso la
cancelleria esecuzioni) e di averne compreso
il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato
dell'immobile; F) copia di valido documento di
identità del soggetto che sottoscrive l'offerta;
G) in caso di offerta presentata per conto e
per nome di una società, certificato della
Cancelleria Commerciale dal quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti
all'offerente in udienza nonché l'indicazione
della partita Iva; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel
quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.),
pena l'effettuazione delle comunicazioni pres-
4)
5)
6)
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10)
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15)
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17)
Domenica 4 dicembre 2011
so la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e
l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore;
l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato che provvederà
alla vendita; B) la data fissata per l'esame
delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà
consentito annotare nessun altro elemento, e
specialmente quelli che possono condurre ad
identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
l'offerta deve essere accompagnata dal
deposito della cauzione, pari alla decima
parte del prezzo offerto, da versare con
assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente,
dovranno essere inseriti nella medesima
busta;
l'offerta non sarà considerata efficace: A) se
perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta
cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate;
l'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli
offerenti (art. 573 c.p.c.); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572
c.p.c.); C) siano decorsi centoventi giorni dalla
sua presentazione e la stessa non sia stata
accolta;
l'offerente (od il procuratore legale a
norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà
presentarsi, il giorno fissato, presso il
Tribunale di Locri, sala delle pubbliche
udienze, ore 9:00 e ss., per assistere all'esame delle offerte;
l'udienza di vendita è fissata per il giorno
06.07.2010, e si terrà presso il Tribunale di
Locri, sala delle pubbliche udienze, ore
9:00 e ss.; ivi si procederà all'esame delle
singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per
l'ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573
c.p.c. (ove vi siano più offerte);
in presenza di più offerte valide, alla stessa
udienza si inviteranno gli offerenti alla gara
di cui all'art. 573 c.p.c., ove le offerte in
aumento non potranno essere inferiori al
3% del prezzo base;
in caso di mancata aggiudicazione, l'importo
versato a titolo di cauzione verrà restituito alla
chiusura delle operazioni di vendita;
in caso di aggiudicazione, l'offerente nel termine di gg. 60 dall'aggiudicazione dovrà versare
la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e
l'importo della cauzione, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione;
in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente
dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese
collegate alla vendita, che saranno all'uopo
comunicate dalla cancelleria e che saranno
necessarie per l'emanazione del decreto di
trasferimento;
il mancato versamento del prezzo residuo nei
termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c.
(richiamato dall'art. 574, III co., c.p.c.);
maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri,
oppure presso il custode giudiziario;
la presente ordinanza dovrà essere affissa,
almeno 45 giorni prima del termine fissato per
la presentazione delle offerte, all'albo del
Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura
della Cancelleria nel rispetto del combinato
disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c. e dovrà
contenere: A) gli estremi identificativi del bene
previsti nell'art. 555 c.p.c.; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568
c.p.c.; C) il sito Internet sul quale è pubblicata
la relativa relazione di stima; D) il nome ed il
recapito telefonico del custode nominato in
sostituzione del debitore, con l'avvertimento
che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale o dal predetto custode;
la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte,
dovrà essere pubblicata sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni di Cittanova
e Locri (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura
relativa alle spese di stampa dei manifesti
murali e fattura relativa alle spese di affissione
dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE
(quotidiano Il Domani + periodico Aste +
Internet Eugenius), a cura del creditore procedente; in particolare: A) fatture e copie dei
manifesti murali dovranno essere depositate in
Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PRO-
il Domani
GETTO ASTE dovrà essere inviato mediante
fax direttamente dalla società che gestisce il
servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria
del Tribunale, al n. 096420732;
18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per
il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in
aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art. 573 c.p.c.), si fissa fin d'ora per l'udienza del 22.04.2011 il pubblico incanto,
che avverrà secondo quanto previsto nei
punti che precedono, ad eccezione di
quanto appresso specificato;
19) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo
dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in
busta chiusa), una somma pari al 10 % del
prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di
cauzione,
mediante
consegna
in
Cancelleria Ufficio Esecuzioni Immobiliari
di assegni circolari NON TRASFERIBILI
intestati all'offerente;
20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà
riportare le complete generalità dell'offerente,
l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di
persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta
presentata per conto e per nome di una
società, dovrà essere prodotto certificato della
Cancelleria Commerciale dal quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti
all'offerente in udienza nonché l'indicazione
della partita Iva; in tale istanza dovrà anche
essere indicato se l'offerente intende avvalersi
delle agevolazioni previste per l'acquisto della
prima casa;
21) le forme di pubblicità sono le stesse previste
per la vendita senza incanto, con la differenza
che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto;
22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la
cauzione è immediatamente restituita dopo la
chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non
abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella
misura dei nove decimi dell'intero e la restante
parte è trattenuta alla procedura in vista della
futura distribuzione;
23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo
e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito;
24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di
almeno 1/5 rispetto a quello raggiunto in sede
d'incanto (art.584 c.p.c) e se l'offerta non sarà
accompagnata dal deposito di una somma
pari al 10% del maggior prezzo nella stessa
indicato, da imputarsi a cauzione;
25) le offerte in aumento andranno effettuate in
cancelleria con le forme di cui all'articolo 571
c.p.c. (cfr. punti 2, 3 e 4), prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione
versata per partecipare all'incanto;
26) su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare,
oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine appositamente fissato abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al
punto 24);
27) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice
pronuncia a carico degli offerenti di cui al
primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione;
28) alla medesima udienza fissata per l'incanto,
ove lo stesso vada deserto, si procederà a
valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 c.p.c. (amministrazione giudiziaria o nuovo esperimento di vendita); F I S S A entro 45 giorni dalla data fissata per il deposito delle offerte di acquisto il
termine entro il quale la presente ordinanza
deve essere notificata, a cura del creditore
che ha chiesto la vendita, ai creditori iscritti e
non comparsi, ove presenti. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi anche al custode.
Locri, 28.11.2008
Firmato il GIUDICE dell'ESECUZIONE
(Dott. Davide Lauro)
°°°°°°°°°°
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
| AsteInfoappalti
ai sensi del combinato disposto dagli art. 490 e
570 c.p.c.
Che Il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Davide Lauro,
letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 3/98
promossa da COMIT FACTORING SPA
DISPONE procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella parte descrittiva dell'allegata
ordinanza di vendita alle condizioni iviv previste nei punti da 1 a 28.
DESCRIZIONE IMMOBILI: VEDERE PARTE
DESCRITTIVA DELLA SOTTO RIPORTATA
ORDINANZA DI VENDITA.
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA
INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere
l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso)
La vendita senza incanto, in cui procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli
artt. 572 e573 cpc, avverrà all'udienza del
27.01.2012 alle seguenti condizioni: rid. di
1/4 per il lotto 4
- Sino alle ore 12 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo
(vedi ordinanza di vendita per la compilazione)
per partecipare alla vensita senza incanto;
- L'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che
possono condurre ad identificare il bene per il
quale l'offerta è presentata;
- L'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte
del prezzo offerto da versare con assegni
circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno
essere inseriti nella medesima busta;
- Le offerte in aumento, nel caso di cui all'art.
573 cpc, non potranno essere inferiori al
3% del prezzo base;
- L'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60
dall'aggiudicazione, depositare: il residuo
prezzo detratto l'importo cauzione già versato;
l'importo complessivo per le spese collegate
alla vendita necessarie per l'emanazione del
decreto di trasferimento;
- Il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenza di cui all'art. 587 cpc co II
(richiamato dall'art. 574 III co cpc).
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON
INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere
l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso)
Ove si debba procedere ai sensi degli artt.
571,572 e 573 cpc, il pubblico incanto
avverrà all'udienza del 24/02/2012 con il
prezzo riportato nell'ordinanza di vendita
alle seguenti condizioni: rid. di 1/4 per il
lotto 4
- ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo
dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in
busta chiusa), una somma pari al 10% del
prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di
cauzione,
mediante
consegna
in
Cancelleria di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
- le offerte in aumento non potranno essere
inferiori a: 3% DEL PREZZO BASE;
- se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art.
580 cpc;
- l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e
l'importo delle spese secondo quanto previsto
per la vendita senza incanto, ferma restando la
decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di
mancato deposito.
Sito internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima: www.aste.eugenius.it
Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleira Esecuzioni Immobiliari di
questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario.
Estratto conforme per uso pubblicità. Esatte euro
14,00per bollo - euro 10,62 per diritti.
Locri, 14/06/2011
Il Cancelliere
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI
R. Es. Imm: 3/1998
Il giudice dell'esecuzione, dr. Sergio Malgeri,
Letti gli atti, sciolta la riserva formulata all'udienza
dell'11.10.2010;
Considerato, con riferimento all'istanza di vendita
del residuo compendio pignorata:
che dall'esame della documentazione (verbale di
assemblea straordinaria del 27.12.1990 della
"Ionedil Due di Amateis Severina Ernestina &
c. s.a,s." 28.12.1990 e relativa nota trascrizione in data 22.1.1991 nn.1552/l404), prodotta all'udienza dell'l 1.10.2010 su invito di questo g.e. dal creditore procedente, in correlazione con la documentazione già al fascicolo,
si evince che con l'atto del 28.12.1990 (omissis) ha ceduto alla società Ionedil Due solo la
quota di 1/3 del fondo in Placanica, loc.
AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922
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25
Molino, di cui egli si era riservato la proprietà al
momento di alienare (congiuntamente a
(omissis)), con atto 24.4.1987,altra quota di
1/3 in favore del debitore esecutato (omissis);
di conseguenza resta superato da tale prova
documentale il dato catastale (avente carattere meramente presuntivo) in base al quale nell'ordinanza del 7.10.2003 (e succ. mod.)
erano state escluse dalla vendita le part.lle di
tale fondo, comprese nel pignoramento, ma
inserite catastalmente nella partita 353.8, intestata a soggetti diversi dal debitore (ovvero la
(omissis));
l'inclusione nel lotto già 12 (nella presente ordinanza lotto 5), pro quota, di tutte le particelle del
fondo Molino pignorate (tra le quali non è compresa la part.lla n.137 del fo1.30. estensione
are 06.90, non vincolata), non pone difficoltà
riguardo alla fissazione del prezzo di vendita,
poiché esse erano già state a suo tempo stimate dall'esperto (vedi relazione del
22.11.2002), cosicché tale valutazione (fatte
salve alcune correzioni, per ovviare ad alcuni
errori materiali contenuti nella perizia di stima;
precisamente la part.lla Z del fol.29 è di are
42.00 e non di are 42.20; l'estensione complessiva del fondo pignorato è, come indicato
dallo stesso esperto, pari a mq. 52.460, cosicché, essendo la porzione ad agrumeto di mq.
1.800, la residua porzione ad incolto sterile è
necessariamente di mq. 52.460 e non già di
mq. 53,460, per come invece riportato nella
perizia di stima) può essere utilizzata nella presente ordinanza (cosi attenendosi un importo
complessivo del lotto di Euro 2.504,08, così
determinato: agrumeto mq. 1.800,00 Euro
3,60 0,33 Euro 2.157,84; incolto sterile mq.
52.460 Euro 0,02 0,33 Euro 346,24); che
occorre rimediare, altresì, all'erronea fissazione del prezzo per il lotto già 8 (nella presente
ordinanza lotto 4), contenuto nell'ordinanza
del 7.10.2003, essendo stata indicato in tale
provvedimento in Euro 547.000,00 (importo
corrispondente, secondo la relazione di stima,
al totale del valore dei fabbricati posti in vendita) anziché come corretto in Euro 78.870,49
(valore del bene stimato dall'esperto); che
nella presente ordinanza, ad esclusione dei
due lotti di cui sopra, oggetto di nuova determinazione del prezzo, gli altri lotti non ancora
aggiudicati, possono essere posti in vendita
con il prezzo (già ridotto di 115 + 1/5 +
1/5rispetto alla stima originaria) dell'ultima
asta andata deserta; che appare opportuno
(stante le modifiche ed integrazioni apportate
nel presente provvedimento) provvedere a
numerazione ex novo dei lotti ancora da porre
in vendita;
Ritenuto che, in ordine alla disciplina applicabile
ratione temporis, debba procedersi alla vendita dei beni con la forma dell'incanto (l'ordine
di. vendita è stato già dato, una prima volta,
anteriormente all'1.3.2006);
Considerato che si è già provveduto alla sostituzione del custode;
visto l'art 576 cod. proc. civ.;
ORDINA
procedersi alla vendita con incanto degli immobili qui di seguito descritti, all'udienza del … ore
9,00 con seguito, nella sala delle pubbliche
udienze
DESCRIZIONE
LOTTO N. 1): Unità immobiliare per civile abitazione posta al plano terra di un fabbricato
composto da un piano cantina e da tre
piani fuori terra più piano attico sito nel
Comune di Placanica alla via San
Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di
mappa 30 particella 25 sub 3 cat. AJ2 classe
1A vani 8
Prezzo base d'asta: Euro 30.720,00
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
LOTTON. 2): Unità immobiliare per civile abitazione posta ai piano cantina di un fabbricato composto da un piano cantina e da tre
plani fuori terra più plano attico sito nel
Comune di Placanica alla via San
Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di
mappa 30 particella 25 sub 7 cat. C/2 classe
1A mq.158
Prezzo base d'asta: Euro 18.816,00
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
LOTTO N. 3): Unità immobiliare per civile abitazione posta al primo piano di un fabbricato composto da un piano cantina e da tre
piani fuori terra più piano attico sito nel
Comune di Placanica alla via San
Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di
mappa 30 particella 25 sub 4 cat. AJ2 classe2A vani 8
Prezzo base d'asta: Euro 33.433,60
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
LOTTON. 4): Unità immobiliare per civile abitazione, con annesso garage, box e cantina,
posta al piano attico di un fabbricato a
quattro piani fuori terra oltre Il piano seminterrato e attico sito nel Comune di
Caulonia località Torre riportato nel NCEU
alla partita 3410 foglio di mappa 116 particella 360 sub 19 cat. AJ3 classe 3A vani 7 e
Domenica 4 dicembre 2011
sub32 cat. C/6 classe 2A mq.30
Prezzo base d'asta: Euro 78.870,49
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
LOTTON.5): VENDUTO
LOTTON.6): Diritti vantati, in ragione di 1/2, sul
terreno sito nel Comune di Caulonia contrada Lifori riportato nel NCT alla partita
13541 foglio di mappa 3 particella 182 (già
138/h) bosco ceduo classe 2^ di are 05.00;
Prezzo base d'asta: Euro 660,48
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA
1) l'Immobile pignorato sarà posto all'incanto a
corpo, e nella consistenza indicata nella perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, specie con riguardo alla
descrizione ed alla condizione urbanistica del
bene;
2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale,
anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma, cpc);
3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente
la vendita, l'offerente deve presentare,
anche a mezzo di persona diversa, nella
cancelleria delle esecuzioni immobiliari
domanda corredata da marca da bollo e
diritti di cancelleria come previsti per legge per
partecipare alla vendita senza incanto, contenente: A) l'indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può
essere inferiore al prezzo base indicato
poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui
si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; C) l'indicazione delle
volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa;
D) le indicazioni circa il tempo (comunque non
superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione,
limite che si terrà implicitamente ricollegato,
nel massimo, alla mancata indicazione di un
termine diverso), il modo del pagamento o
ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito
internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di
averne compreso il contenuto ed, inoltre, di
conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di
valido documento di identità del soggetto che
sottoscrive l'offerta; G) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società,
certificato della Cancelleria Commerciale dal
quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all'offerente in udienza nonchè
l'indicazione della partita Iva; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod.
proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la
potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare
ove l'offerente sia un minore;
4) l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato che provvederà
alla vendita; B) la data fissata per l'esame
delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà
consentito annotare nessun altro elemento, e
specialmente quelli che possono condurre ad
identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
5) l'offerta deve essere accompagnata dal
deposito della cauzione, pari alla decima
parte del prezzo offerto, da versare assegni
circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno
essere inseriti nella medesima busta;
6) l'offerta non sarà considerata efficace: A) se
perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta
cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate;
7) l'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli
offerenti (art. 572 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 573
cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla
sua presentazione e la stessa non sia stata
accolta;
8) l'offerente (od il procuratore legale a
norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà
presentarsi, il giorno fissato, presso il
Tribunale di Locri, sala delle pubbliche
udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all'esame delle offerte;
9) l'udienza di vendita è fissata per il giorno
(VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE), e si terrà presso il Tribunale di Locri,
sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.;
ivi si procederà all'esame delle singole
offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi
in cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove
| AsteInfoappalti
il Domani
vi siano più offerte);
10) in presenza di più offerte valide, alla stessa
udienza si inviteranno gli offerenti alla gara
di cui all'art. 573 cpc, ove le offerte in
aumento non potranno essere inferiori al
3% del prezzo base;
11) in caso di mancata aggiudicazione, l'importo
versato a titolo di cauzione verrà restituito alla
chiusura delle operazioni di vendita;
12) in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà,nel
termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare il il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, in un libretto di
deposito postale intestato alla procedura e
vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione;
13) in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente
dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese
collegate alla vendita, che saranno all'uopo
comunicate dalla cancelleria e che saranno
necessarie per l'emanazione del decreto di
trasferimento;
14) il mancato versamento del prezzo residuo nei
termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all'art. 587 co II cpc
(richiamato dall'art. 574, III co, cpc);
15) maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri;
16) la presente ordinanza dovrà essere affissa,
almeno 45 venti giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'albo
del Tribunale di Locri per tre giorni continui a
cura della Cancelleria nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc e
dovrà contenere: A) gli estremi identificativi
del bene previsti nell'art. 555 cpc; B) il valore
dell'immobile determinato a norma dell'articolo
568 cpc; C) il sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed
il recapito telefonico del custode nominato in
sostituzione del debitore, con l'avvertimento
che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale o dal predetto custode;
17) la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte,
dovrà essere pubblicata sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni indicati nell'ordinanza di vendita più recente in cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di
stampa dei manifesti murali e fattura relativa
alle spese di affissione dei manifesti murali)
nonchè mediante pubblicazione per una volta
su PROGGETTO ASTE (quotidiano Il
Domani + periodico Aste + Internet
Eugenius), a cura del creditore procedente; in
particolare; A) fatture e copie dei manifesti
murali dovranno essere depositate in
Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante
fax direttamente dalla società che gestisce il
servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria
del Tribunale, al n. 096420732;
18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per
il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, in
fine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in
aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art. 573 cpc), si fissa fin d'ora per l'udienza del (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) il pubblico incanto, che
avverrà secondo quanto previsto nei punti
che precedono, ad eccezione di quanto
appresso specificato;
19) in particolare ciascun offerente, tranne il
debitore e tutti i soggetti per legge non
ammessi alla vendita, dovrà depositare,
sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione
all'incanto (non in busta chiusa), una
somma pari al 10% del prezzo base d'asta
sopra indicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio
Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà
riportare le complete generalità dell'offerente,
l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di
persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta
presentata per conto e per nome di una
società, dovrà essere prodotto certificato della
Cancelleria Commerciale dal quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti
all'offerente in udienza nonché l'indicazione
della partita iva; in tale istanza dovrà anche
essere indicato se l'offerente intende avvalersi
delle agevolazioni previste per l'acquisto della
prima casa;
21) le forme di pubblicità sono le stesse previste
22)
23)
24)
25)
26)
27)
per la vendita senza incanto, con la differenza
che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto;
se l'offerente non diviene aggiudicatario, la
cauzione è immediatamente restituita dopo la
chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non
abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella
misura dei nove decimi dell'intero e la restante
parte è trattenuta alla procedura in vista della
futura distribuzione;
l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo
e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, fermo restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito;
ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte d'acquisto entro il
termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di
almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art. 584 c.p.c.) e se
l'offerta non sarà accompagnata dal deposito
di una somma pari al 10% del maggior prezzo
nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione.
su tali offerte, il Giudice, verificante la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare,
oltre agli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto
che, entro il termine appositamente fissato
abbiano integrato la cauzione nella misura di
cui al punto 24);
se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice
pronuncia a carico degli offerenti di cui al
primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione;
alla medesima udienza fissata per l'incanto,
ove lo stesso vada deserto, si procederà a
valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 cpc.
°°°°°°°°°°
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell'esecuzione, letti gli atti della
Procedura Esecutiva n. 59/1993 promossa
dalla BANCA POPOLARE DI POLISTENA
ORDINA LA VENDITA CON INCANTO DEI
SEGUENTI BENI IMMOBILI:
Ordinanza del 06.07.2009
LOTTO UNICO: "Piena proprietà di una unità
immobiliare in Siderno, loc. Torretta o
Colture, costituito da un terreno (catastalmente riportato al foglio di mappa n. 36, part.
346), sul quale insistono 3 fabbricati, destinati a magazzino-deposito, cantina ed abitazione, identidicati al catasto al foglio 36 p.
1406 sub 1-2-3"
Prezzo base d'asta: Euro 121.700,00
Deposito per cauzione: 10% del prezzo
Deposito per spese: 15% del prezzo
L'incanto avverrà, con il prezzo sopra indicato
RIBASSATO DI 1/5, all'udienza del 19.01.2012,
ore 9,00, davanti a sé nella presente sede.
STABILISCE PER LA VENDITA LE SEGUENTI
CONDIZIONI:
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base eventualmente
ribassato;
Ogni offerente dovrà depositare, entro le ore
12,00 del giorno antecedente l'incanto, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto, una somma pari al 10% del prezzo
base per cauzione e 15% per prevedibile
importo delle spese di procedura e trasferimento della proprietà, mediante consegna in Cancelleria di n. 2 assegni circolari
non trasferibili intestati all'offerente.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiore al 3% del prezzo base, eventualmente ribassato.
L'aggiudicatario, nel termine perentorio di gg. 60
dall'incanto il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già versata con le modalità di
cui sopra.
Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima: www.aste.eugenius.it
Custode Giudiziario: Benedetta Egidia MUTONE (Tel. 0964.380714).
Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di
questo Tribunale e/o presso il Custode
Giudiziario.
Rinvia per il prosieguo all'udienza del 19.01.2012.
ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICITA'.
Addì, 01 dicembre 2011
IL CANCELLIERE
°°°°°°°°°°
- CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO
ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e
570 c.p.c.
che il Giudice dell'Esecuzione, Dr.ssa Pollicino, letti
gli atti della Procedura Esecutiva n. 60/97
AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922
www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info
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promossa da BANCA POPOLARE DI POLISTENA,
DISPONE
procedersi alla vendita dei beni immobili appresso
indicati nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza alle condizioni ivi previste nei punti da 1.
a 27.
DESCRIZIONE IMMOBILI: VEDERE PARTE
DESCRITTIVA DELLA SOTTO RIPORTATA
ORDINANZA DI VENDITA
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA
INCANTO (Per le condizioni complete, tranne
quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di
vendita allegata al presente avviso)
La vendita senza incanto, in cui si procederà
all'esame delle singole offerte ai sensi
degli art. 572 e 573 c.p.c., avverrà all'udienza del 19/01/2012 con il prezzo riportato
nell'ordinanza di vendita da ridurre di
1/5+1/5+1/5, alle seguenti condizioni:
- entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l'offerente deve presentare nella
cancelleria delle esecuzioni immobiliari
domanda in bollo (vedi ordinanza di vendita
per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto;
- l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui
esterno … non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che
possono condurre ad identificare il bene per il
quale l'offerta è presentata;
- l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte
del prezzo offerto, da versare con assegni
circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno
essere inseriti nella medesima busta;
- le offerte in aumento, nel caso di cui all'art. 573
c.p.c., non potranno essere inferiori al 3% del
prezzo base;
- l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60
dall'aggiudicazione, depositare:
- il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato;
- l'importo complessivo per le spese collegate
alla vendita necessarie per l'emanazione del
decreto di trasferimento;
- il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c
(richiamato dall'art. 574, III co. c.p.c.).
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON
INCANTO (Per le condizioni complete, tranne
quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di
vendita allegata al presente avviso)
Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571,
572 e 573 c.p.c., il pubblico incanto avverrà
all'udienza del 05/04/2012, con il prezzo
riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/5+1/5+1/5, alle seguenti condizioni:
- ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12,00 del
giorno antecedente l'incanto, unitamente
all'istanza di partecipazione all'incanto (in
busta chiusa), una somma pari al 10% del
prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di
cauzione,
mediante
consegna
in
Cancelleria di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% DEL PREZZO BASE;
- se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art.
580 c.p.c.;
- l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e
l'importo delle spese secondo quanto previsto
per la vendita senza incanto, ferma restando la
decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di
mancato deposito.
Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima: www.aste.eugenius.it
Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di
questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario.
Estratto conforme per uso pubblicità.
Locri, 02.12.2011
Il Cancelliere
ORDINANZA DI VENDITA
TRIBUANALE DI LOCRI
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
R.Es.Imm: 60/97
Il Giudice dell'Esecuzione, … omississ …
DISPONE procedersi alla vendita dei seguenti
immobili:
1° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Stilo, loc.
San Nicola Scale, riportati nel N.C.T. alla partita 4017, foglio di mappa 32, particella 173 di
are 00.84.30, seminativo arborato, classe 4ª,
r.d. £ 33.720, r.a. £ 42.150; - particella 174 di
are 00.74.20, agrumeto; - particella 175 di are
00.03.30, agrumeto, classe 2ª, r.d. £ 3.135,
r.a. £ 1.815; - particella 176 di are 00.55.80,
incolto produttivo, classe U, r.d. £ 1.116, r.a. £
558; - particella 177 di are 01.78.00, uliveto,
classe 3ª, r.d. £ 178.000, r.a. £ 106.800; particella 178 di are 05.99.00, pascolo arborato, classe 3ª, r.d. £ 53.910, r.a. £ 11.980; particella 179 di are 00.00.96, fabbricato rurale; - particella 180 di are 00.00.60, fabbricato
il Domani
Domenica 4 dicembre 2011
rurale; - particella 181 di are 00.02.70, seminativo, classe 3ª, r.d. £ 2.565, r.a. £ 2.295; particella 182 di are 00.00.84, fabbricato rurale; - particella 183 di are 00.03.60 nella quale
si trova una vasca di raccolta di acqua sorgiva, seminativo, classe 3ª, r.d. £ 3.420, r.a. £
3.060; - particella 184 di are 01.06.70, seminativo arborato, classe 2ª, r.d. £ 106.700, r.a.
£ 48.015; - particella 250 di are 00.10.00,
seminativo irriguo arborato, classe 2ª, r.d. £
11.000, r.a. £ 5.000; - particella 251 di are
00.66.20, agrumeto, classe 2ª, r.d. £
483.260, r.a. £ 139.020, in ditta …
Prezzo base del lotto euro 91.710,35
Deposito per cauzione euro 9.171,04
Deposito per spese euro 13.756,55
2° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi,
loc. Ventimona o Garretta, riportati nel N.C.T.
alla partita 285, foglio di mappa 23, particella
302 di are 00.00.28; - particella 328 di are
00.16.20, classe 1ª, pascolo arborato, r.d. £
4.050, r.a. £ 1.620; - particella 329 di are
00.17.40, seminativo, classe 2ª, r.d. £ 6.090,
r.a. £ 5.200; - particella 344 di are 00.33.90,
pascolo arborato, classe 1ª, r.d. £ 8.475, r.a. £
3.390; particella 345 di are 00.33.90, pascolo arborato, classe 2ª, r.d. £ 5.054, r.a. £
1.805; in ditta …
Prezzo base del lotto euro 15.167,82
Deposito per cauzione euro 1.516,78
Deposito per spese euro 2.275,17
3° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi,
loc. Maiodera, riportati nel N.C.T. alla partita
2209, foglio di mappa 22, particella 66 di are
00.24.50, uliveto, classe 2ª, r.d. £ 26.950, r.a.
£ 14.700; - particella 67 di are 00.08.60, classe 2ª, bosco ceduo, r.d. £ 1.720, r.a. £ 516, in
ditta …; partita 2139 foglio di mappa 22, particella 143 di are 00.04.40, incolto sterile; particella 144 di are 00.11.00, uliveto, classe
3ª, r.d. £ 9.350, r.a. £ 6.050; - particella 145
di are 00.04.50, bosco ceduo, classe 2ª, r.d.
£ 900, r.a. £ 270; in ditta …
Prezzo base del lotto euro 410,58
Deposito per cauzione euro 41,06
Deposito per spese euro 61,59
4° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi,
loc. Argalia, riportati nel N.C.T. alla partita
2139, foglio di mappa 28, particella 175 di are
00.10.60, uliveto, classe 1ª, r.d. £ 14.840, r.a.
£ 6.890.
Prezzo base del lotto euro 1.368,61
Deposito per cauzione euro 136,86
Deposito per spese euro 205,29
CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA
1) l'immobile pignorato sarà posto in vendita a
corpo e nella consistenza indicata nell'ultima
perizia di stima da intendersi qui per intero
richiamata e trascritta, anche con riferimento
alla condizione urbanistica del bene;
2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale,
anche per persona da nominare (art.579, ultimo comma, c.p.c.);
3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente
la vendita, l'offerente deve presentare,
anche a mezzo di persona diversa, nella
cancelleria delle esecuzioni immobiliari
domanda in bollo per partecipare alla vendita senza incanto, contente: A) l'indicazione del
prezzo che si intende offrire (che a pena di
inefficacia, non può essere inferiore al prezzo
base indicato poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la
procedura cui si riferisce; C) le generalità
(compreso il codice fiscale) proprie e - se in
regime di comunione legale del coniuge; C)
l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne
sussistono i presupposti, dei benefici fiscali
per la prima casa; D) le indicazioni circa il
tempo (comunque non superiore a 60 giorni
dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il
modo di pagamento e ogni altro elemento utile
alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione
di aver letto la relazione di stima (consultabile
sull'apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta; G) in
caso di offerta presentata per conto e per
nome di una società, certificato della
Cancelleria Commerciale dal quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti
all'offerente in udienza nonché l'indicazione
della partita IVA; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel
quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art.174 disp. att. cod. proc. civ.),
pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e
l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore;
4) l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato che provvederà
alla vendita; B) la data fissata per l'esame
5)
6)
7)
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delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà
consentito annotare nessun altro elemento, e
specialmente quelli che possano condurre ad
identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
l'offerta deve essere accompagnata dal
deposito della cauzione, pari alla decima
parte del prezzo offerto, da versare con
assegni circolari non trasferibili intestati
all'offerente, che, a cura dell'offerente,
dovranno essere inseriti nella medesima
busta;
L'OFFERTA NON SARÀ CONSIDERATA EFFICACE: A)
se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura
appena indicate;
L'OFFERTA SI CONSIDERA IRREVOCABILE, AD ECCEZIONE DELLE IPOTESI IN CUI: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra
gli offerenti (art. 573 c.p.c.); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572
c.p.c.); C) siano decorsi centoventi giorni dalla
sua presentazione e la stessa non sia stata
accolta;
l'offerente (od il procuratore legale a
norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà
presentarsi, il giorno fissato, presso il
Tribunale di Locri, sala delle pubbliche
udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all'esame delle offerte;
l'udienza di vendita senza incanto è fissata
per il giorno (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) e si terrà presso il
Tribunale di Locri, sala delle pubbliche
udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà
all'esame delle singole offerte, ai sensi
degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia una
sola offerta) e 573 cod. proc. civ. (ove vi
siano più offerte);
in presenza di più offerte valide, alla stessa
udienza si inviteranno gli offerenti alla gara
di cui all'art.573 c.p.c., ove le offerte in
aumento non potranno essere inferiori al
3% del prezzo base;
in caso di mancata aggiudicazione, l'importo
versato a titolo di cauzione verrà restituito alla
chiusura delle operazioni di vendita;
in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà, nel
termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, in un libretto di
deposito postale intestato alla Procedura e
vincolato
all'ordine
del
Giudice
dell'Esecuzione;
in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente
dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese
collegate alla vendita, che saranno all'uopo
comunicate dalla cancelleria e che saranno
necessarie per l'emanazione del decreto di
trasferimento;
il mancato versamento del prezzo residuo nei
termini indicati comporterà, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c.
(richiamato dall'art. 574, 3° co., c.p.c.);
maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri;
la presente ordinanza dovrà essere affissa,
almeno 45 giorni prima del termine fissato per
la presentazione delle offerte, all'albo del
Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura
della Cancelleria - nel rispetto del combinato
disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c. - e dovrà
contenere: A) gli estremi identificativi del bene
previsti nell'art. 555 c.p.c.; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568
c.p.c.; C) il sito Iternet sul quale è pubblicata la
relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che
maggiori informazioni possono essere fornite
dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto
custode;
la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte,
dovrà essere pubblicata, a cura del custode
giudiziario, con costo a carico del creditore
procedente o degli altri creditori, ovvero a carico della Custodia, se in attivo - autorizzando il
custode giudiziario al prelievo degli importi
necessari per la pubblicità dal libretto della
procedura - sia mediante manifesti murali da
affiggersi nei Comuni indicati nell'ordinanza di
vendita più recente in cui è contenuta la
descrizione dei lotti (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei
manifesti murali e fattura relativa alle spese di
affissione dei manifesti murali) nonché
mediante pubblicazione per una volta su
PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani +
mensili QuiEconomia e AsteInfoappalti + Siti
Internet www.asteimmobili.it, www.portaleaste.it, www.aste.eugenius.it, nei quali la pubblicazione dell'ordinanza avrà luogo unitamente
alla relazione di stima. In particolare: A) fatture
| AsteInfoappalti
e copie dei manifesti murali dovranno essere
depositate in Cancelleria fino all'udienza di
vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO ASTE, dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che
gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la
Cancelleria del Tribunale al n. 096420732;
18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per
il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'art.571, ovvero per il caso in cui si verifichi
una delle circostanze previste dall'articolo
572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in
cui la vendita senza incanto non abbia luogo
per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non tenuta per mancanza di adesioni:
art.573 c.p.c.), si fissa fin d'ora per l'udienza
(VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) il pubblico incanto, che avverrà
secondo quanto previsto nei punti che precedono, salvo quanto appresso specificato;
19) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita,
dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, domanda di partecipazione
all'incanto da presentarsi in busta chiusa a
pena di irricevibilità dell'offerta; all'esterno
della busta il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato che provvederà
alla vendita; B) la data fissata per l'esame
delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà
consentito annotare nessun altro elemento, e
specialmente quelli che possano condurre ad
identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto, ciascun offerente dovrà
depositare una somma pari al 10% del
prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di
cauzione,
mediante
consegna
in
Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari
- di assegni circolari NON TRASFERIBILI
intestati all'offerente;
20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà
riportare le complete generalità dell'offerente,
l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di
persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta
presentata per conto e per nome di una
società, dovrà essere prodotto certificato della
Camera di Commercio dal quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti
all'offerente in udienza nonché l'indicazione
della partita IVA; in tale istanza dovrà anche
essere indicato se l'offerente intende avvalersi
delle agevolazioni previste per l'acquisto della
prima casa;
21) le forme di pubblicità sono le stesse previste
per la vendita senza incanto con la differenza
che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto;
22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la
cauzione è immediatamente restituita dopo la
chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non
abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella
misura dei nove decimi dell'intero e la restante
parte è trattenuta alla procedura in vista della
futura distribuzione;
23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo
e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito
24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di giorni dieci, da presentarsi nelle
forme di cui all'art. 571 c.p.c. (cfr. punti 2, 3 e
4) ma non saranno efficaci se il prezzo offerto
non sarà superiore di almeno 1/5 rispetto a
quello raggiunto in sede d'incanto (art.584
c.p.c.) e se l'offerta non sarà accompagnata
dal deposito di una somma pari al doppio della
cauzione versata per partecipare all'incanto;
25) su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare,
oltre agli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto
che, entro il termine appositamente fissato
abbiano integrato la cauzione nella misura di
cui al punto 24);
26) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice
pronuncia a carico degli offerenti di cui al
primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione;
27) alla medesima udienza fissata per l'incanto,
ove lo stesso vada deserto, si procederà a
valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 c.p.c.
Il Giudice dell'Esecuzione
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