www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info 22 TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO Prima sezione civile Il Giudice dell'esecuzione, Dr.ssa Giovanna Gioia, nel procedimento n. 8/06 R.G.E. con ordinanza del 28.09.2011 ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni: Lotto 1. Due Appartamenti di mq 133,00 posti al 1° e 2° piano di un fabbricato ubicato in San Vito Sullo Ionio Via Trovato 15 e relativo lastrico solare, in catasto al foglio 12, p.lla 890 sub. 8, 10 e 12 - prezzo euro 46.376,61 Gli Immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella Cancelleria di questo Tribunale. L'offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell'immobile. Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria la propria offerta in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato Tribunale di Catanzaro proc. n. 8/06 portante un importo pari al 10% del prezzo proposto a titolo di cauzione, entro le ore 12 del giorno 31.01.2012, restando a carico del procedimento le spese di trasferimento. L'udienza per la deliberazione sulle offerte ex art. 572 c.p.c. e per l'eventuale gara tra gli offerenti ex. art. 573 c.p.c. è fissata in data 01.02.2012. Aumento minimo in caso di gara euro 1.000,00 L'aggiudicatario, dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la già versata cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione in cancelleria. Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata per estratto, oltre che nelle forme di legge, mediante inserzione sul quotidiano "Il Domani", nella rivista Aste e sul sito internet www.aste.eugenius.it almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Catanzaro 28 settembre 2011 F.to Il Giudice TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 52/87, con ordinanza emessa all'udienza del 12.10.2011 ha disposto la vendita senza incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 01.02.2012, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l'udienza del 15.02.2012; lotto uno - "fabbricato destinato a civile abitazione a due piani fuori terra, oltre sottotetto, sito in Lamezia Terme, Sambiase, via vico I corso della Repubblica, n. 3, costituito, al primo piano, da un piccolo stanzino di mq. 37, al secondo piano, da tre camere da letto, una cucina, due salotti, due piccoli bagni, ingresso e corridoio e, al piano sottotetto, da due vani più una terrazza di circa 90 mq. L'immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 74, p.lla 619, sub 7, A/4, classe 3, vani 1, sub 14, A/4, classe 3, vani 15, A/3, classe 1, vani 7”; prezzo base d'asta euro 50.250,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 50.250,00 per il lotto n. 1; - ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniuga- Domenica 4 dicembre 2011 to, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; - L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa", in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 50.250,00 per il lotto n. 1; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d'asta; - ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente il Domani l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; - all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; - all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; - le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; - a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO | AsteInfoappalti - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 31.01.2012, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 01.02.2012, ore 09.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.02.2012, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.02.2012, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a." (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; - soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 14.11.2011 Il funzionario giudiziario Leonilda Bonaddio °°°°°°°°°° UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 51/05 con ordinanza emessa all'udienza 06.10.2011 (prima utile a seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza del 28.09.2011) ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 01.02.2012, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l'udienza del 15.02.2012; lotto unico - "villa unifamiliare a tre piani fuori terra oltre ad uno seminterrato, destinato a cantina- garage, ubicata in Lamezia Terme, AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922 www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info 23 alla via Vignola Statti. L'unità immobiliare è riportata nel NCEU di detto comune al foglio 17, p.lla 219, sub 1, cat. C/2, cons. 96 mq; sub 2, cat. A/2, classe I, 5 vani; sub 3, cat. A/2, classe I, 7 vani; sub 4, cat. A/2, classe I, 6,5 vani; sub 6,cat. A/2, classe I, 6,5 vani; sub 8, cat. A/2, classe I, 6,5 vani"; Prezzo base euro. 315.406,68 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 315.406,68 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; - L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa", in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta Domenica 4 dicembre 2011 elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 315.406,68 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d'asta per il lotto unico; - ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; - all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; - all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; - le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di il Domani una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; - a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 31.01.2012, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 01.02.2012, ore 09.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.02.2012, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.02.2012, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a." . (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei | AsteInfoappalti limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; - soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 14.11.2011 Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Leonilda Bonaddio TRIBUNALE DI LOCRI - CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO (ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc) che il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Davide Lauro, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 18/1991 promossa da MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa DISPONE procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza di vendita alle condizioni ivi previste nei punti da 1 a 28. DESCRIZIONE IMMOBILI: vedere parte descrittiva della sotto riportata ordinanza di vendita PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere l'ordinanza di vendita del 28.11.2008 - punti da 1 a 28 - allegata al presente avviso) La vendita senza incanto, in cui procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., avverrà all'udienza del 27.01.2012, con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/4, alle seguenti condizioni: - ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO ANTECEDENTE LA VENDITA, l'offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari DOMANDA IN BOLLO (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto; - l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno… non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; - l'offerta deve essere accompagnata dal DEPOSITO DELLA CAUZIONE, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; - le OFFERTE IN AUMENTO, nel caso di cui all'art. 573 c.p.c., non potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE; - l'offerente dovrà, nel termine perentorio di GG. 60 dall'aggiudicazione, depositare: a) il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato; b) l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; - il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co. II c.p.c. (richiamato dall'art. 574, III co., c.p.c.). PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere l'ordinanza di vendita del 28.11.2008 - punti da 1 a 28 - allegata al presente avviso) Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571, 572 e 573 c.p.c., il PUBBLICO INCANTO avverrà all'udienza del 24.02.2012, con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/4, alle seguenti condizioni: - ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, SINO ALL'INIZIO EFFETTIVO DELL'UDIENZA DI VENDITA, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (in busta chiusa), UNA SOMMA PARI AL 10 % DEL PREZZO BASE D'ASTA sopraindicato a titolo di CAUZIONE, mediante consegna in Cancelleria di ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI INTESTATI ALL'OFFERENTE; - Le OFFERTE IN AUMENTO non potranno essere inferiori a: 3 % DEL PREZZO BASE; - se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art. 580 c.p.c.; - l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922 www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info 24 decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito. Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima: www.aste.eugenius.it Custode Giudiziario: Dr. Antonio SCUTERI (Tel.: 0964 85255). Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario. Estratto conforme per uso pubblicità. Locri, 18.11.2011 Il Cancelliere ORDINANZA DI VENDITA TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI R.Es.Imm: 18/1991 Il Giudice dell'Esecuzione, … omissis … DISPONE la sostituzione dei debitori nell'ufficio di custode dei beni pignorati per le causali di cui in premessa e nomina quale nuovo custode, non essendo disponibile l'I.V.G., il dott. Scuteri Antonio con studio in Roccella Jonica alla via A. Moro 14, tel. 0964 85255 al quale fa obbligo di far pervenire a quest'ufficio una preventiva relazione circa la situazione degli immobili costituenti il compendio pignorato e di depositare in seguito il rendiconto della gestione alle scadenze di legge nonché ad ogni richiesta del creditore procedente o di quest'ufficio; autorizza, altresì, il custode a gestire attivamente ed economicamente i beni staggiti ricavandone rendite e profitti ed esercitando le azioni previste dalla legge necessarie per conseguirne la libera disponibilità, compresa l'immediata liberazione dell'immobile pignorato (art. 560 co III c.p.c.) e l'adempimento degli oneri pubblicitari con costo a carico del creditore procedente; il custode dovrà altresì curare che le persone interessate all'acquisto prendano visione dei beni pignorati, avendo cura di evitare che tra le stesse vi possano essere forme di contatto (es. prevedendo delle turnazioni negli accessi, che avverranno singolarmente); ORDINA ai debitori di fornire al nuovo custode il rendiconto dell'attività svolta fino ad oggi, nonché ogni documento necessario al fine di adempiere compiutamente l'incarico affidatogli; DISPONE procedersi alla vendita dei seguenti immobili: LOTTO 1: piena proprietà di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Locri, loc. S. Margerita, censito nel catasto al foglio 24, p.lle 307 e 317; su di esso è stato edificato un manufatto non censito Prezzo base: euro 37.600,00 - cauzione: 10% del prezzo STABILISCE per la vendita, che avverrà senza incanto e, successivamente, nei soli casi previsti dal nuovo testo dell'art. 569 c.p.c., con il metodo dell'incanto, alle seguenti condizioni: 1) l'immobile pignorato sarà posto in vendita a corpo, nella consistenza indicata nella perizia di stima (dell'Ing. N. Greco) che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene; 2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma, c.p.c.); 3) entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo per partecipare alla vendita senza incanto, contenente: A) l'indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può essere inferiore al prezzo base indicato poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale - del coniuge; C) l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; D) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta; G) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita Iva; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni pres- 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Domenica 4 dicembre 2011 so la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore; l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l'esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; l'offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; l'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art. 573 c.p.c.); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572 c.p.c.); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il giorno fissato, presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9:00 e ss., per assistere all'esame delle offerte; l'udienza di vendita è fissata per il giorno 06.07.2010, e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9:00 e ss.; ivi si procederà all'esame delle singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 c.p.c. (ove vi siano più offerte); in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all'art. 573 c.p.c., ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; in caso di aggiudicazione, l'offerente nel termine di gg. 60 dall'aggiudicazione dovrà versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e l'importo della cauzione, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione; in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita, che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c. (richiamato dall'art. 574, III co., c.p.c.); maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri, oppure presso il custode giudiziario; la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c. e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell'art. 555 c.p.c.; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c.; C) il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale o dal predetto custode; la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni di Cittanova e Locri (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + periodico Aste + Internet Eugenius), a cura del creditore procedente; in particolare: A) fatture e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PRO- il Domani GETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale, al n. 096420732; 18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art. 573 c.p.c.), si fissa fin d'ora per l'udienza del 22.04.2011 il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato; 19) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10 % del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria Ufficio Esecuzioni Immobiliari di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; 20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita Iva; in tale istanza dovrà anche essere indicato se l'offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa; 21) le forme di pubblicità sono le stesse previste per la vendita senza incanto, con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto; 22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; 23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito; 24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art.584 c.p.c) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 10% del maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione; 25) le offerte in aumento andranno effettuate in cancelleria con le forme di cui all'articolo 571 c.p.c. (cfr. punti 2, 3 e 4), prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all'incanto; 26) su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al punto 24); 27) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; 28) alla medesima udienza fissata per l'incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 c.p.c. (amministrazione giudiziaria o nuovo esperimento di vendita); F I S S A entro 45 giorni dalla data fissata per il deposito delle offerte di acquisto il termine entro il quale la presente ordinanza deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita, ai creditori iscritti e non comparsi, ove presenti. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Si comunichi anche al custode. Locri, 28.11.2008 Firmato il GIUDICE dell'ESECUZIONE (Dott. Davide Lauro) °°°°°°°°°° CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO | AsteInfoappalti ai sensi del combinato disposto dagli art. 490 e 570 c.p.c. Che Il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Davide Lauro, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 3/98 promossa da COMIT FACTORING SPA DISPONE procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza di vendita alle condizioni iviv previste nei punti da 1 a 28. DESCRIZIONE IMMOBILI: VEDERE PARTE DESCRITTIVA DELLA SOTTO RIPORTATA ORDINANZA DI VENDITA. PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso) La vendita senza incanto, in cui procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli artt. 572 e573 cpc, avverrà all'udienza del 27.01.2012 alle seguenti condizioni: rid. di 1/4 per il lotto 4 - Sino alle ore 12 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vensita senza incanto; - L'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è presentata; - L'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; - Le offerte in aumento, nel caso di cui all'art. 573 cpc, non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; - L'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare: il residuo prezzo detratto l'importo cauzione già versato; l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; - Il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenza di cui all'art. 587 cpc co II (richiamato dall'art. 574 III co cpc). PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO (Per le condizioni complete, TRANNE QUANTO SOTTO RIPORTATO, vedere l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso) Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571,572 e 573 cpc, il pubblico incanto avverrà all'udienza del 24/02/2012 con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita alle seguenti condizioni: rid. di 1/4 per il lotto 4 - ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; - le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% DEL PREZZO BASE; - se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art. 580 cpc; - l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito. Sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima: www.aste.eugenius.it Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleira Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario. Estratto conforme per uso pubblicità. Esatte euro 14,00per bollo - euro 10,62 per diritti. Locri, 14/06/2011 Il Cancelliere TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI R. Es. Imm: 3/1998 Il giudice dell'esecuzione, dr. Sergio Malgeri, Letti gli atti, sciolta la riserva formulata all'udienza dell'11.10.2010; Considerato, con riferimento all'istanza di vendita del residuo compendio pignorata: che dall'esame della documentazione (verbale di assemblea straordinaria del 27.12.1990 della "Ionedil Due di Amateis Severina Ernestina & c. s.a,s." 28.12.1990 e relativa nota trascrizione in data 22.1.1991 nn.1552/l404), prodotta all'udienza dell'l 1.10.2010 su invito di questo g.e. dal creditore procedente, in correlazione con la documentazione già al fascicolo, si evince che con l'atto del 28.12.1990 (omissis) ha ceduto alla società Ionedil Due solo la quota di 1/3 del fondo in Placanica, loc. AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922 www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info 25 Molino, di cui egli si era riservato la proprietà al momento di alienare (congiuntamente a (omissis)), con atto 24.4.1987,altra quota di 1/3 in favore del debitore esecutato (omissis); di conseguenza resta superato da tale prova documentale il dato catastale (avente carattere meramente presuntivo) in base al quale nell'ordinanza del 7.10.2003 (e succ. mod.) erano state escluse dalla vendita le part.lle di tale fondo, comprese nel pignoramento, ma inserite catastalmente nella partita 353.8, intestata a soggetti diversi dal debitore (ovvero la (omissis)); l'inclusione nel lotto già 12 (nella presente ordinanza lotto 5), pro quota, di tutte le particelle del fondo Molino pignorate (tra le quali non è compresa la part.lla n.137 del fo1.30. estensione are 06.90, non vincolata), non pone difficoltà riguardo alla fissazione del prezzo di vendita, poiché esse erano già state a suo tempo stimate dall'esperto (vedi relazione del 22.11.2002), cosicché tale valutazione (fatte salve alcune correzioni, per ovviare ad alcuni errori materiali contenuti nella perizia di stima; precisamente la part.lla Z del fol.29 è di are 42.00 e non di are 42.20; l'estensione complessiva del fondo pignorato è, come indicato dallo stesso esperto, pari a mq. 52.460, cosicché, essendo la porzione ad agrumeto di mq. 1.800, la residua porzione ad incolto sterile è necessariamente di mq. 52.460 e non già di mq. 53,460, per come invece riportato nella perizia di stima) può essere utilizzata nella presente ordinanza (cosi attenendosi un importo complessivo del lotto di Euro 2.504,08, così determinato: agrumeto mq. 1.800,00 Euro 3,60 0,33 Euro 2.157,84; incolto sterile mq. 52.460 Euro 0,02 0,33 Euro 346,24); che occorre rimediare, altresì, all'erronea fissazione del prezzo per il lotto già 8 (nella presente ordinanza lotto 4), contenuto nell'ordinanza del 7.10.2003, essendo stata indicato in tale provvedimento in Euro 547.000,00 (importo corrispondente, secondo la relazione di stima, al totale del valore dei fabbricati posti in vendita) anziché come corretto in Euro 78.870,49 (valore del bene stimato dall'esperto); che nella presente ordinanza, ad esclusione dei due lotti di cui sopra, oggetto di nuova determinazione del prezzo, gli altri lotti non ancora aggiudicati, possono essere posti in vendita con il prezzo (già ridotto di 115 + 1/5 + 1/5rispetto alla stima originaria) dell'ultima asta andata deserta; che appare opportuno (stante le modifiche ed integrazioni apportate nel presente provvedimento) provvedere a numerazione ex novo dei lotti ancora da porre in vendita; Ritenuto che, in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, debba procedersi alla vendita dei beni con la forma dell'incanto (l'ordine di. vendita è stato già dato, una prima volta, anteriormente all'1.3.2006); Considerato che si è già provveduto alla sostituzione del custode; visto l'art 576 cod. proc. civ.; ORDINA procedersi alla vendita con incanto degli immobili qui di seguito descritti, all'udienza del … ore 9,00 con seguito, nella sala delle pubbliche udienze DESCRIZIONE LOTTO N. 1): Unità immobiliare per civile abitazione posta al plano terra di un fabbricato composto da un piano cantina e da tre piani fuori terra più piano attico sito nel Comune di Placanica alla via San Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di mappa 30 particella 25 sub 3 cat. AJ2 classe 1A vani 8 Prezzo base d'asta: Euro 30.720,00 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo LOTTON. 2): Unità immobiliare per civile abitazione posta ai piano cantina di un fabbricato composto da un piano cantina e da tre plani fuori terra più plano attico sito nel Comune di Placanica alla via San Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di mappa 30 particella 25 sub 7 cat. C/2 classe 1A mq.158 Prezzo base d'asta: Euro 18.816,00 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo LOTTO N. 3): Unità immobiliare per civile abitazione posta al primo piano di un fabbricato composto da un piano cantina e da tre piani fuori terra più piano attico sito nel Comune di Placanica alla via San Tommaso snc riportato nel NCEU al foglio di mappa 30 particella 25 sub 4 cat. AJ2 classe2A vani 8 Prezzo base d'asta: Euro 33.433,60 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo LOTTON. 4): Unità immobiliare per civile abitazione, con annesso garage, box e cantina, posta al piano attico di un fabbricato a quattro piani fuori terra oltre Il piano seminterrato e attico sito nel Comune di Caulonia località Torre riportato nel NCEU alla partita 3410 foglio di mappa 116 particella 360 sub 19 cat. AJ3 classe 3A vani 7 e Domenica 4 dicembre 2011 sub32 cat. C/6 classe 2A mq.30 Prezzo base d'asta: Euro 78.870,49 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo LOTTON.5): VENDUTO LOTTON.6): Diritti vantati, in ragione di 1/2, sul terreno sito nel Comune di Caulonia contrada Lifori riportato nel NCT alla partita 13541 foglio di mappa 3 particella 182 (già 138/h) bosco ceduo classe 2^ di are 05.00; Prezzo base d'asta: Euro 660,48 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA 1) l'Immobile pignorato sarà posto all'incanto a corpo, e nella consistenza indicata nella perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, specie con riguardo alla descrizione ed alla condizione urbanistica del bene; 2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma, cpc); 3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda corredata da marca da bollo e diritti di cancelleria come previsti per legge per partecipare alla vendita senza incanto, contenente: A) l'indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può essere inferiore al prezzo base indicato poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; C) l'indicazione delle volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; D) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si terrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo del pagamento o ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta; G) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonchè l'indicazione della partita Iva; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore; 4) l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l'esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; 5) l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; 6) l'offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; 7) l'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art. 572 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 573 cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; 8) l'offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il giorno fissato, presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all'esame delle offerte; 9) l'udienza di vendita è fissata per il giorno (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE), e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all'esame delle singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove | AsteInfoappalti il Domani vi siano più offerte); 10) in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all'art. 573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; 11) in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; 12) in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà,nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare il il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione; 13) in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita, che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; 14) il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III co, cpc); 15) maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri; 16) la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 venti giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell'art. 555 cpc; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 cpc; C) il sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale o dal predetto custode; 17) la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni indicati nell'ordinanza di vendita più recente in cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonchè mediante pubblicazione per una volta su PROGGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + periodico Aste + Internet Eugenius), a cura del creditore procedente; in particolare; A) fatture e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale, al n. 096420732; 18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, in fine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art. 573 cpc), si fissa fin d'ora per l'udienza del (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato; 19) in particolare ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopra indicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; 20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita iva; in tale istanza dovrà anche essere indicato se l'offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa; 21) le forme di pubblicità sono le stesse previste 22) 23) 24) 25) 26) 27) per la vendita senza incanto, con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto; se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, fermo restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito; ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte d'acquisto entro il termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art. 584 c.p.c.) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 10% del maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione. su tali offerte, il Giudice, verificante la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare, oltre agli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al punto 24); se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; alla medesima udienza fissata per l'incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 cpc. °°°°°°°°°° CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO che il Giudice dell'esecuzione, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 59/1993 promossa dalla BANCA POPOLARE DI POLISTENA ORDINA LA VENDITA CON INCANTO DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI: Ordinanza del 06.07.2009 LOTTO UNICO: "Piena proprietà di una unità immobiliare in Siderno, loc. Torretta o Colture, costituito da un terreno (catastalmente riportato al foglio di mappa n. 36, part. 346), sul quale insistono 3 fabbricati, destinati a magazzino-deposito, cantina ed abitazione, identidicati al catasto al foglio 36 p. 1406 sub 1-2-3" Prezzo base d'asta: Euro 121.700,00 Deposito per cauzione: 10% del prezzo Deposito per spese: 15% del prezzo L'incanto avverrà, con il prezzo sopra indicato RIBASSATO DI 1/5, all'udienza del 19.01.2012, ore 9,00, davanti a sé nella presente sede. STABILISCE PER LA VENDITA LE SEGUENTI CONDIZIONI: Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base eventualmente ribassato; Ogni offerente dovrà depositare, entro le ore 12,00 del giorno antecedente l'incanto, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto, una somma pari al 10% del prezzo base per cauzione e 15% per prevedibile importo delle spese di procedura e trasferimento della proprietà, mediante consegna in Cancelleria di n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati all'offerente. Le offerte in aumento non potranno essere inferiore al 3% del prezzo base, eventualmente ribassato. L'aggiudicatario, nel termine perentorio di gg. 60 dall'incanto il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già versata con le modalità di cui sopra. Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima: www.aste.eugenius.it Custode Giudiziario: Benedetta Egidia MUTONE (Tel. 0964.380714). Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale e/o presso il Custode Giudiziario. Rinvia per il prosieguo all'udienza del 19.01.2012. ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICITA'. Addì, 01 dicembre 2011 IL CANCELLIERE °°°°°°°°°° - CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c. che il Giudice dell'Esecuzione, Dr.ssa Pollicino, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 60/97 AsteInfoappalti è un Progetto a cura della Mediatag Spa coordinamento area Calabria Il Sole 24 Ore - Info 0961.023922 www.astepress.it | www.aste.eugenius.it | www.astecalabria.it | www.asteinfoappalti.it | www.asteannunci.info 26 promossa da BANCA POPOLARE DI POLISTENA, DISPONE procedersi alla vendita dei beni immobili appresso indicati nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza alle condizioni ivi previste nei punti da 1. a 27. DESCRIZIONE IMMOBILI: VEDERE PARTE DESCRITTIVA DELLA SOTTO RIPORTATA ORDINANZA DI VENDITA PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO (Per le condizioni complete, tranne quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso) La vendita senza incanto, in cui si procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli art. 572 e 573 c.p.c., avverrà all'udienza del 19/01/2012 con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/5+1/5+1/5, alle seguenti condizioni: - entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto; - l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno … non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è presentata; - l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; - le offerte in aumento, nel caso di cui all'art. 573 c.p.c., non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; - l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare: - il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato; - l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; - il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c (richiamato dall'art. 574, III co. c.p.c.). PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO (Per le condizioni complete, tranne quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di vendita allegata al presente avviso) Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571, 572 e 573 c.p.c., il pubblico incanto avverrà all'udienza del 05/04/2012, con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita da ridurre di 1/5+1/5+1/5, alle seguenti condizioni: - ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12,00 del giorno antecedente l'incanto, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% DEL PREZZO BASE; - se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art. 580 c.p.c.; - l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito. Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima: www.aste.eugenius.it Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario. Estratto conforme per uso pubblicità. Locri, 02.12.2011 Il Cancelliere ORDINANZA DI VENDITA TRIBUANALE DI LOCRI Cancelleria Esecuzioni Immobiliari R.Es.Imm: 60/97 Il Giudice dell'Esecuzione, … omississ … DISPONE procedersi alla vendita dei seguenti immobili: 1° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Stilo, loc. San Nicola Scale, riportati nel N.C.T. alla partita 4017, foglio di mappa 32, particella 173 di are 00.84.30, seminativo arborato, classe 4ª, r.d. £ 33.720, r.a. £ 42.150; - particella 174 di are 00.74.20, agrumeto; - particella 175 di are 00.03.30, agrumeto, classe 2ª, r.d. £ 3.135, r.a. £ 1.815; - particella 176 di are 00.55.80, incolto produttivo, classe U, r.d. £ 1.116, r.a. £ 558; - particella 177 di are 01.78.00, uliveto, classe 3ª, r.d. £ 178.000, r.a. £ 106.800; particella 178 di are 05.99.00, pascolo arborato, classe 3ª, r.d. £ 53.910, r.a. £ 11.980; particella 179 di are 00.00.96, fabbricato rurale; - particella 180 di are 00.00.60, fabbricato il Domani Domenica 4 dicembre 2011 rurale; - particella 181 di are 00.02.70, seminativo, classe 3ª, r.d. £ 2.565, r.a. £ 2.295; particella 182 di are 00.00.84, fabbricato rurale; - particella 183 di are 00.03.60 nella quale si trova una vasca di raccolta di acqua sorgiva, seminativo, classe 3ª, r.d. £ 3.420, r.a. £ 3.060; - particella 184 di are 01.06.70, seminativo arborato, classe 2ª, r.d. £ 106.700, r.a. £ 48.015; - particella 250 di are 00.10.00, seminativo irriguo arborato, classe 2ª, r.d. £ 11.000, r.a. £ 5.000; - particella 251 di are 00.66.20, agrumeto, classe 2ª, r.d. £ 483.260, r.a. £ 139.020, in ditta … Prezzo base del lotto euro 91.710,35 Deposito per cauzione euro 9.171,04 Deposito per spese euro 13.756,55 2° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi, loc. Ventimona o Garretta, riportati nel N.C.T. alla partita 285, foglio di mappa 23, particella 302 di are 00.00.28; - particella 328 di are 00.16.20, classe 1ª, pascolo arborato, r.d. £ 4.050, r.a. £ 1.620; - particella 329 di are 00.17.40, seminativo, classe 2ª, r.d. £ 6.090, r.a. £ 5.200; - particella 344 di are 00.33.90, pascolo arborato, classe 1ª, r.d. £ 8.475, r.a. £ 3.390; particella 345 di are 00.33.90, pascolo arborato, classe 2ª, r.d. £ 5.054, r.a. £ 1.805; in ditta … Prezzo base del lotto euro 15.167,82 Deposito per cauzione euro 1.516,78 Deposito per spese euro 2.275,17 3° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi, loc. Maiodera, riportati nel N.C.T. alla partita 2209, foglio di mappa 22, particella 66 di are 00.24.50, uliveto, classe 2ª, r.d. £ 26.950, r.a. £ 14.700; - particella 67 di are 00.08.60, classe 2ª, bosco ceduo, r.d. £ 1.720, r.a. £ 516, in ditta …; partita 2139 foglio di mappa 22, particella 143 di are 00.04.40, incolto sterile; particella 144 di are 00.11.00, uliveto, classe 3ª, r.d. £ 9.350, r.a. £ 6.050; - particella 145 di are 00.04.50, bosco ceduo, classe 2ª, r.d. £ 900, r.a. £ 270; in ditta … Prezzo base del lotto euro 410,58 Deposito per cauzione euro 41,06 Deposito per spese euro 61,59 4° LOTTO - Terreni siti nel Comune di Bivongi, loc. Argalia, riportati nel N.C.T. alla partita 2139, foglio di mappa 28, particella 175 di are 00.10.60, uliveto, classe 1ª, r.d. £ 14.840, r.a. £ 6.890. Prezzo base del lotto euro 1.368,61 Deposito per cauzione euro 136,86 Deposito per spese euro 205,29 CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA 1) l'immobile pignorato sarà posto in vendita a corpo e nella consistenza indicata nell'ultima perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene; 2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art.579, ultimo comma, c.p.c.); 3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo per partecipare alla vendita senza incanto, contente: A) l'indicazione del prezzo che si intende offrire (che a pena di inefficacia, non può essere inferiore al prezzo base indicato poc'anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; C) l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistono i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; D) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; E) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta; G) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita IVA; H) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art.174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; I) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore; 4) l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l'esame 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con assegni circolari non trasferibili intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; L'OFFERTA NON SARÀ CONSIDERATA EFFICACE: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; L'OFFERTA SI CONSIDERA IRREVOCABILE, AD ECCEZIONE DELLE IPOTESI IN CUI: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art. 573 c.p.c.); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572 c.p.c.); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il giorno fissato, presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all'esame delle offerte; l'udienza di vendita senza incanto è fissata per il giorno (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all'esame delle singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cod. proc. civ. (ove vi siano più offerte); in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all'art.573 c.p.c., ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione; in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita, che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II c.p.c. (richiamato dall'art. 574, 3° co., c.p.c.); maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri; la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria - nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c. - e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell'art. 555 c.p.c.; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; C) il sito Iternet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode; la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata, a cura del custode giudiziario, con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, ovvero a carico della Custodia, se in attivo - autorizzando il custode giudiziario al prelievo degli importi necessari per la pubblicità dal libretto della procedura - sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni indicati nell'ordinanza di vendita più recente in cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + mensili QuiEconomia e AsteInfoappalti + Siti Internet www.asteimmobili.it, www.portaleaste.it, www.aste.eugenius.it, nei quali la pubblicazione dell'ordinanza avrà luogo unitamente alla relazione di stima. In particolare: A) fatture | AsteInfoappalti e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO ASTE, dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale al n. 096420732; 18) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art.571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art.573 c.p.c.), si fissa fin d'ora per l'udienza (VEDERE SOPRA NELL'ODIERNO VERBALE) il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, salvo quanto appresso specificato; 19) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, domanda di partecipazione all'incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di irricevibilità dell'offerta; all'esterno della busta il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l'esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; 20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita IVA; in tale istanza dovrà anche essere indicato se l'offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa; 21) le forme di pubblicità sono le stesse previste per la vendita senza incanto con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto; 22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; 23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 c.p.c. in caso di mancato deposito 24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, da presentarsi nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c. (cfr. punti 2, 3 e 4) ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art.584 c.p.c.) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all'incanto; 25) su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare, oltre agli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al punto 24); 26) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; 27) alla medesima udienza fissata per l'incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 c.p.c. 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