REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO INDICE Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 - Criteri e principi Art. 2 - Validità Art. 3 - Sistema CGIL Titolo II REGOLE DI TENUTA DELLA CONTABILITA’ Art. 4 - Piano dei conti Art. 5 - Libri/registri da adottare Art. 6 - Documentazione di supporto Titolo III BILANCI Art. 7 - Criteri di redazione Art. 8 - Criteri di valutazione Art. 9 - Altre entrate e rendicontazione Art. 10 - Risorse, bilanci, bilateralità Art. 11 - Spese e/o impegni non previste Art. 12 - Composizione dell’organico Art. 13 - Tempi di approvazione Art. 14 - Documenti che compongono il bilancio consuntivo Titolo IV GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO Art. 15 - Regole di gestione finanziaria Art. 16 - Inventario dei beni mobili e immobili Art. 17 - Rendiconto finanziario (preventivo e consuntivo) Art. 18 - Esigibilità dei crediti e valutazione dei debiti Titolo V REPORTISTICA Art. 19 Titolo VI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Art. 20 - Controllo di gestione Titolo VII GOVERNANCE IN MATERIA AMMINISTRATIVA Art. 21 - Regole di funzionamento Art. 22 - Rappresentanza della CGIL Art. 23 - Passaggio di consegne 2 Titolo VIII CONTRIBUTI SINDACALI Art. 24 - Percentuali di ripartizione Art. 25 - Contributi sindacali e quota equivalente Art. 26 - Costo tessera Art. 27 - Canalizzazione Titolo IX PERSONALE Art. 28 - Criteri e regole di assunzione Art. 29 - Criteri e regole di assunzione del Sistema CGIL Art. 30 - Divieti di assunzione Art. 31 - Condizioni per l’instaurazione di collaborazioni Art. 32 - Documentazione Art. 33 - Istituzione del fascicolo personale Art. 34 - Incompatibilità Art. 35 - Regolamento del personale Art. 36 - Personale in distacco retribuito Art. 37 - Missione Art. 38 - Pendolarismo Art. 39 - Altri rimborsi Art. 40 - Cedolino paga TITOLO X BILATERALITA’ Art. 41 - Assunzioni TITOLO XI ECONOMIE DI SCALA Art. 42 TITOLO XII NORME FINALI Art. 43 - Sanzioni Art. 44 - Assegnazione lavori e appalti Art. 45 - Rinvio 3 Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Criteri e principi 1. Il presente Regolamento è finalizzato ad offrire indicazioni comuni per l’attività di tutte le strutture, mettendo a disposizione il risultato dell’esperienza maturata sul campo. 2. Esso è stato redatto in attuazione dello Statuto, in base a quanto previsto dagli artt. 24 (Attività amministrativa) e 25 (Autonomia giuridica ed amministrativa), nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi e le finalità di autonomia, salute dell’organizzazione, solidarietà, rendicontazione sociale attraverso le politiche del pareggio e la certezza delle procedure. 3. L’attività amministrativa della CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi, correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura, e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza e sull’assunzione vincolante, ricorrendone le ragioni, di politiche di rientro nel pareggio dei bilanci. 4. Le fonti di riferimento del presente Regolamento sono: 1) lo Statuto; 2) le Delibere attuative della Conferenza d’Organizzazione; 3) la Delibera regolamentare sugli Ispettori; 4) le linee guida per l’attività degli Ispettori; 5) le principali risultanze dell’attività ispettiva; 6) le deliberazioni di diverse strutture regionali; 7) i risultati di seminari ed incontri convocati per approfondire i diversi aspetti. Art. 2 Validità Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011. Il periodo precedente sarà utilizzato per favorire la più ampia informazione e formazione sui contenuti dell’articolato. Gli articoli 17 (Rendiconto finanziario), 19 (Reportistica) e 20 (Controllo di gestione) entrano in vigore non oltre il 1° gennaio 2013. Art. 3 Sistema CGIL 1. Il presente Regolamento riguarda l’intero Sistema CGIL, inteso – per quanto riguarda le norme amministrative di cui al presente Regolamento - come l’insieme delle strutture confederali e di categoria, gli Enti e gli Istituti collaterali, le Fondazioni e le Associazioni emanate dalla CGIL o dalle Categorie. 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento saranno attuate, in quanto compatibili, dai competenti organismi delle Associazioni, con le quali la CGIL ha rapporti privilegiati supportati da specifici protocolli d’intesa, e delle Società controllate o collegate, con le quali la CGIL ha rapporti di collaborazione o, comunque, privilegiati. Per le Società fiscali, l’unico riferimento è la normativa relativa al diritto societario. 4 Titolo II REGOLE DI TENUTA DELLA CONTABILITA’ Art. 4 Piano dei conti 1. Tutte le strutture sono tenute ad utilizzare il “Piano unico dei conti”, come previsto dallo Statuto e così come fornito dalla CGIL. 2. Il sistema utilizzato è quello della “partita doppia”, mentre l’uso di voci contabili omogenee favorirà l’elaborazione del “bilancio sociale” (rendicontazione sociale) e del “bilancio di sistema”. La contabilità generale si collega alla struttura organizzativa attraverso la contabilità gestionale, organizzata in centri di imputazione contabile (centri di responsabilità o centri costo/provento, quale a titolo esemplificativo “Manifestazione del….”), ai quali vengono imputati gli specifici conti di oneri, proventi, attivo e passivo. 3. E’ rispettato il criterio di competenza nella contabilizzazione. Art. 5 Libri/registri da adottare 1. Vi è l’obbligo di puntuale tenuta dei libri/verbali, anche avvalendosi di supporti informatici, della Segreteria, del Comitato direttivo, quanto meno per tutte le decisioni inerenti l’utilizzo delle risorse e gli apparati, e del Collegio dei Sindaci revisori. 2. Vi è l’obbligo di puntuale tenuta del Libro Giornale cronologico delle operazioni, delle schede di mastro, del Libro degli inventari e del Libro dei cespiti. 3. Vi è l’obbligo di conservazione degli atti originali dell’atto costitutivo/statuto e delle eventuali integrazioni e modifiche. Art. 6 Documentazione di supporto 1. Presso l’amministrazione dovranno essere consegnati e/o raccolti tutti gli atti che comprovano l’assunzione di oneri di spesa, dai contratti di collaborazione, ai preventivi di spesa, agli obblighi verso fornitori, ecc. 2. Tutta la documentazione amministrativo-contabile di supporto (a titolo esemplificativo: fatture, corrispondenza commerciale, contratti e/o ordini, preventivi, estratti conto bancari, ecc.) sarà, opportunamente archiviata in modo da permettere riscontri delle evidenze contabili. 3. La documentazione di cui all’art. 5 (Libri/registri da adottare), comma II, e di cui al precedente comma I dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni. 4. La documentazione di cui all’art. 5 (Libri/registri da adottare), commi I e III, sarà conservata anche superato tale termine. Titolo III BILANCI Art. 7 Criteri di redazione 1. I bilanci non possono esporre un disavanzo economico di competenza, a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l’utilizzo di avanzi precedenti o di accantonamenti effettuati. 5 E’ escluso il caso in cui vi sia apposita deliberazione della competente Segreteria, approvata dal rispettivo Centro regolatore confederale o di categoria. Tale deliberazione deve formare oggetto di informativa al Comitato direttivo competente e agli Ispettori, in sede di controlli, e deve riportare in dettaglio i provvedimenti atti ad assorbire detto disavanzo. 2. Nei bilanci, la differenza fra le entrate e le uscite finanziarie non può mai essere negativa, sia in fase di previsione che in sede consuntiva, salvo il caso in cui vi sia apposita deliberazione della competente Segreteria, comunicata al rispettivo Centro regolatore confederale e/o di categoria che ne verifica la corretta assunzione. Tale deliberazione deve formare oggetto di informativa al Comitato direttivo competente e agli Ispettori, in sede di controlli, e deve riportare in dettaglio i provvedimenti atti a assorbire detto squilibrio finanziario. 3. I bilanci preventivi sono vincolanti. Art. 8 Criteri di valutazione 1. In sede di predisposizione e discussione dei bilanci, per una chiara valutazione delle azioni da intraprendere, sarà compiuta un’analisi annuale della situazione creditoria e debitoria. 2. In prima applicazione, la valutazione di cui al comma precedente, che potrà comportare anche una eventuale quadratura in caso di registrazioni diverse sulla stessa situazione creditoria o debitoria da parte di strutture, sarà effettuata entro il mese di novembre 2011 in forma coordinata nelle Camere del Lavoro e fra i diversi livelli delle categorie. 3. La Segreteria, di ogni livello, realizzerà una valutazione annuale dei contratti in essere, riferiti sia ai servizi generali che alla gestione politica organizzativa, per individuare le eventuali sinergie (a livello di Camera del Lavoro e/o di Centro regolatore), i correttivi, le opportunità di modifica o di annullamento. Art. 9 Altre entrate e rendicontazione 1. La presentazione dei bilanci dovrà indicare, puntualmente, le fonti di entrate, oltre il tesseramento, ad esempio raccolte fondi, sottoscrizioni, finanziamenti, etc., che dovranno essere accompagnate da un’indispensabile ed adeguata documentazione di convalida. 2. Per le raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche protratte nel tempo, nonchè per le sottoscrizioni interne, finalizzate a finanziare progetti ed attività, devono essere redatti appositi rendiconti separati delle singole attività di raccolta. In tali rendiconti, verranno evidenziate le entrate e le uscite, relative alla singola raccolta, in modo tale da dare la massima più ampia e dettagliata informazione circa l’utilizzo dei fondi raccolti. 3. Ogni livello che riceve risorse, a titolo sia di investimento che di solidarietà, è tenuto: 1) ad evidenziare, in bilancio, tale intervento; 2) a documentare, con periodicità, l’utilizzo dei finanziamenti; 3) a redigere la relazione fra i motivi che hanno portato a richiedere un intervento da parte di altre strutture e le scelte compiute per superare tale situazione. 4. Per quanto riguarda gli Uffici Vertenze e Legali, in presenza di una organizzazione intercategoriale, i costi dovranno essere comunemente condivisi e la registrazione dell’entrata per il livello confederale e la relativa rendicontazione dovrà essere portata periodicamente a conoscenza delle categorie coinvolte. 6 Art. 10 Risorse, bilanci, bilateralità 1. Tutte le entrate, derivanti dalla bilateralità, dovranno essere verificate e controllate nella loro quantità e destinate a favorire progetti di reinsediamento nel territorio. 2. A tal fine, esse devono essere evidenziate e documentate in bilancio, da parte delle strutture sia confederali sia categoriali, alle quali spettano anche, a livello nazionale, compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento sull’intero territorio. 3. Le risorse versate ai Fondi interprofessionali dalla CGIL, nelle sue diverse strutture, devono essere utilizzate, nella loro totalità, per la formazione dei quadri sindacali a tutti i livelli. 4. Per quanto riguarda gli Enti Bilaterali Artigiani, va convenuto con le categorie l’utilizzo delle risorse che devono essere finalizzate al sostegno della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Art. 11 Spese e/o impegni non previste 1. Nel caso di spese e/o di impegni non previsti nei bilanci preventivi, la Segreteria interessata dovrà assumere le relative delibere scritte. 2. Nel caso di spese e/o di impegni di particolare consistenza, non previsti nei bilanci preventivi (es.: accensione di mutui; acquisto di sedi; attivazione di linee di fido; ecc.), ne dovrà essere data informazione preventiva al Comitato direttivo, prevedendo un apposito punto nell’ordine del giorno della convocazione, per l’assunzione della relativa delibera che sarà trasmessa al Centro regolatore interessato e alla Camera del Lavoro per quanto riguarda le categorie. Art. 12 Composizione dell’organico 1. In sede di approvazione dei bilanci preventivi annuali, sarà approvato un documento comprovante la consistenza attuale e la previsione futura di quanti operano, con qualsiasi rapporto, presso la struttura. 2. La Delibera approvata sarà trasmessa ai Centri regolatori competenti e alla Camera del Lavoro per quanto riguarda le categorie. Art. 13 Tempi di approvazione 1. Il bilancio consuntivo va approvato dal Comitato direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio preventivo va approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento, anche allo scopo di poter partecipare alle richieste di intervento a carico di eventuali fondi nazionali. 2. Il Bilancio consuntivo annuale potrà essere sottoposto a revisione contabile esterna Art. 14 Documenti che compongono il bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo annuale è corredato: 1) dalla relazione sulla gestione che contiene la descrizione delle attività realizzate nel corso dell’anno, in modo da consentire una valutazione sull’operato; 2) dalla Nota integrativa, avente la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico; 3) dal rendiconto delle spese sostenute per l’INCA. 7 2. La relazione sulla gestione evidenzierà, inoltre, quei fatti/eventi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, essendo noti alla data di formazione del bilancio d’esercizio, comporteranno, nell’esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura. 3. La Nota integrativa esporrà la movimentazione dei fondi e, in riferimento al personale, le variazioni intervenute in corso d’anno. Essa indicherà altresì: a) eventuali esenzioni e/o agevolazioni fiscali e/o contributive; b) le donazioni ricevute; c) il contenuto e la movimentazione delle voci più significative dello Stato patrimoniale; d) l’analisi delle voci più rilevanti esposte nel Conto Economico; e) i criteri di valutazione dei crediti e debiti; f) i criteri di iscrizione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. La CGIL nazionale è tenuta a fornire alle strutture modelli di Bilancio, preventivi e consuntivi, tenuto conto della legislazione vigente e del sistema informatico nazionale adottato per l’organizzazione. Titolo IV GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO Art. 15 Regole di gestione finanziaria 1. La responsabilità della gestione delle risorse finanziarie è della Segreteria, quale organo collegiale. La gestione operativa delle risorse finanziarie può essere delegata a uno o più componenti della Segreteria e/o ad altra persona, nominata con formale Delibera della Segreteria stessa. Art. 16 Inventario dei beni mobili e immobili 1. L’inventario dei beni mobili, da effettuare almeno ogni 5 anni, contiene in modo analitico le seguenti indicazioni: 1) denominazione e descrizione dei beni secondo la loro natura e specie; 2) classificazione dei beni in gruppi e categorie omogenee; 3) titolo e data di acquisizione dei beni; 4) luogo in cui i beni si trovano; 5) uso a cui i beni sono destinati; 6) l’ufficio od organo a cui i beni sono affidati. 2. L’inventario dei beni immobili contiene: 1) la delibera di Segreteria di acquisizione/alienazione dell’immobile; 2) la denominazione, l’ubicazione, l’uso, il titolo di provenienza; 3) le risultanze dei registri immobiliari; 4) i dati catastali, la rendita imponibile, le eventuali servitù, pesi ed oneri; 5) il valore iniziale e le eventuali variazioni di valore; 6) gli eventuali redditi. Gli impianti fissi e le migliorie degli stessi costituiranno variazione del valore dell’immobile. 8 Art. 17 Rendiconto finanziario (preventivo e consuntivo) 1. Con periodicità, almeno semestrale, verrà redatto un rendiconto finanziario, basato sul criterio di cassa, per una migliore valutazione della copertura del preventivo economico e degli eventuali aggiornamenti. Art. 18 Esigibilità dei crediti e valutazione dei debiti 1. Sarà effettuata la puntuale e costante verifica dell’esigibilità dei crediti, operando le opportune svalutazioni o cancellazioni al fine di consentire un’adeguata rappresentazione patrimoniale. 2. La rinuncia di crediti avverrà previa apposita delibera di Segreteria. 3. Sarà effettuata la puntuale e costante verifica della reale consistenza dei debiti, garantendo obbligatoriamente, all’atto del pagamento, quelli verso l’erario e gli istituti di previdenza e assistenza, privilegiando poi quelli verso strutture CGIL o del Sistema CGIL, infine quelli verso i terzi. 4. Con cadenza almeno annuale, le strutture del Sistema CGIL provvederanno alla verifica della quadratura delle reciproche partite di debito e credito. Titolo V REPORTISTICA Art. 19 1. Sulla base degli obiettivi di informativa prefissati, verranno forniti modelli di report, tenuto conto della struttura organizzativa adottata, dei soggetti coinvolti, della cadenza e dei supporti informatici in uso. Titolo VI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Art. 20 Controllo di gestione 1. Allo scopo di fornire alle Segreterie il monitoraggio, in tempo reale, della situazione economico-finanziaria, in tutte le strutture del Sistema CGIL viene adottato il controllo di gestione con l’obiettivo di: 1) guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di bilancio preventivo o di budget di attività; 2) favorire la pianificazione dell’iniziativa politica. 2. Per realizzare le necessarie economie di scala, rendere omogeneo ed efficace il controllo, consentire alla Segreteria di riferimento la lettura immediata dei dati di tutte le strutture partecipate, promosse o controllate nonché di tutti i livelli della CGIL, le procedure di controllo saranno sottoposte alle Segreterie di riferimento. 3. La funzione di pianificazione e controllo è integrata dalla funzione di contabilità e amministrazione. 9 Titolo VII GOVERNANCE IN MATERIA AMMINISTRATIVA Art. 21 Regole di funzionamento 1. Le società e gli Enti promossi o partecipati dalla CGIL sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre componenti. 2. A norma dell’art. 17 (Segreteria della CGIL) dello Statuto della CGIL, la legale rappresentanza non può essere attribuita al Segretario Generale della struttura promotrice della società o ente. 3. Qualora le strutture, di cui al precedente comma 1, fossero amministrate da un Amministratore unico, le rispettive Assemblee dei soci provvederanno, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi 2010, alla nomina dei rispettivi Consigli di Amministrazione. 4. Nel caso la complessità della struttura lo richiedesse, è possibile la nomina di un Amministratore delegato. Art. 22 Rappresentanza della CGIL 1. Chi rappresenta la propria struttura in qualità di socio, Consigliere o Sindaco dovrà informare le Segreterie di riferimento sulla gestione dell’organismo presso il quale è stato nominato. Art. 23 Passaggio di consegne 1. Allo scopo di determinare con precisione il profilo delle responsabilità, entro trenta giorni dalla sostituzione di un Segretario Generale, avverrà il passaggio delle consegne. 2. In particolare, il passaggio delle consegne prevederà: a) conoscenza, mediante report adeguato, della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della struttura; b) elenco degli impegni pluriennali assunti in riferimento a tutta la gestione, anche se riferito a spese autorizzate da provvedimenti, assunti in precedenti esercizi, con durata ultra annuale, con delibere di Segreteria (contratti in essere, garanzie prestate, ecc.); c) situazioni su eventuali contenziosi e loro copertura o ipotesi di copertura; d) azioni legali a favore o contrarie e valutazione del loro rischio ed azioni da intraprendere; e) situazione organica: dipendenti, collaboratori, volontari; f) situazione dettagliata, anche in termini di tempi, per quanto riguarda inquadramenti, rivendicazioni, garanzie; g) analisi della consistenza dei crediti in sofferenza, delle eventuali penali o rischi conseguenti; h) situazione economico - patrimoniale - finanziaria delle eventuali strutture correlate, impegni e livelli di coinvolgimento. Titolo VIII CONTRIBUTI SINDACALI Art. 24 Percentuali di ripartizione 1. La ripartizione delle canalizzazioni fra livelli di categoria e livelli confederali è definita secondo le percentuali del 76%, inteso come l’entità effettiva delle risorse canalizzate che competono ai 10 livelli nazionali, regionali e provinciali di categoria, e del 24%, inteso come l’entità effettiva delle risorse canalizzate che competono ai livelli confederali regionali e di territorio. Per quanto riguarda la percentuale destinata alle strutture confederali, andrà tenuto conto dei contenuti della Delibera attuativa della Conferenza di Organizzazione in materia di canalizzazioni approvata dallo SPI CGIL. 2. Le percentuali spettanti alle categorie nazionali, e di conseguenza ai livelli regionali e territoriali delle stesse, e le percentuali spettanti alle CGIL regionali, e di conseguenza alle Camere del Lavoro, sono quelle che risultano dalle Intese sottoscritte nel 2008 – 2009 fra Dipartimento Organizzazione nazionale, categorie nazionali, CGIL regionali in attuazione del decentramento di risorse deliberato dalla Conferenza di Organizzazione tenutasi a Roma nel maggio 2008. 3. I livelli e/o i soggetti che operano, materialmente, la canalizzazione non possono modificare, in alcun modo, le percentuali di loro competenza definite né possono operare, sulle stesse, trattenute per la costituzione di fondi od altro. 4. Tutte le risorse versate dai lavoratori, a qualsiasi titolo, ivi comprese le tessere brevi manu e/o forfettarie e le deleghe conseguenti alle indennità di disoccupazione, devono essere canalizzate. 5. Tutte le entrate relative alla contribuzione sindacale, comprese quelle derivanti dal tesseramento "brevi manu", dovranno essere versate nei rispettivi conti correnti non operativi di categoria, denominati “di transito”, per essere, poi, canalizzate in automatico. Art. 25 Contributi sindacali e quota equivalente 1. Il contributo sindacale, per tutti i lavoratori attivi iscritti alla CGIL, è pari alla quota dell’1% su paga base e contingenza o quota equivalente. 2. Nel caso di trattenute su delega inferiori all’1%, si ricorre alla “quota equivalente” allo scopo di conseguire l’unificazione degli importi effettivi delle trattenute sindacali a parità di retribuzione. 3. I Comitati direttivi delle categorie coinvolte nella definizione della quota equivalente, individuata la differenza fra il valore dell’1% calcolato su paga base e contingenza ed il valore della trattenuta sindacale in essere nei diversi comparti, professionalità, livelli retributivi, delibereranno l’aumento percentuale necessario per recuperare la differenza calcolata. 4. Nel caso in cui non fossero possibili tempestive intese unitarie, le Segreterie nazionali delle categorie interessate inviteranno le amministrazioni di riferimento a procedere nell’applicazione delle nuove trattenute a partire dal mese successivo alla comunicazione. Art. 26 Costo tessera 1. A far data dal 1° gennaio 2009, il costo tessera, per la parte di competenza della CGIL nazionale, ha assorbito anche la contribuzione per quota delega spettante al livello nazionale. 2. L’importo potrà variare con cadenza biennale, su decisione del Comitato direttivo, e verrà deliberato, preferibilmente, prima della sessione dedicata al bilancio preventivo. Art. 27 Canalizzazione 1. Considerato che, ai sensi dell’art. 23 (Contributi sindacali e solidarietà) dello Statuto, “le contribuzioni versate dai lavoratori e dai pensionati, a seguito dell’iscrizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL”, la firma, sui conti correnti di transito di cui al comma IV, art. 24 (Percentuali di ripartizione), del presente Regolamento, è congiunta fra categoria e struttura confederale. 2. La movimentazione dei conti correnti automatici di transito sarà riscontrabile in contabilità. 11 3.Eventuali esclusioni, totali o parziali dalla canalizzazione, verso uno o più livelli dell’organizzazione, di risorse non riferibili a delega, iscrizione “brevi manu”, costo tessera, dovranno essere adeguatamente motivate, deliberate dagli organismi competenti in accordo con i Centri regolatori ed evidenziate in bilancio con una voce specifica nei conti entrate ed uscite. 4. Le strutture confederali o di categoria, effettuanti materialmente la canalizzazione, devono garantire che questa avvenga, in modo automatico e con cadenza mensile, verso tutti i livelli interessati. 5. Le strutture di categoria devono effettuare il controllo puntuale fra l’entità delle somme canalizzate ed il numero degli iscritti versanti ed individuare, con tempestività, tutte le soluzioni idonee a rimuovere eventuali scarti. Titolo IX PERSONALE Art. 28 Criteri e regole di assunzione 1. Sono possibili assunzioni di personale o altre forme di rapporto politico retribuito con l’organizzazione, escluse le collaborazioni volontarie, solo nelle situazioni nelle quali, dalle evidenze economico/patrimoniali/finanziarie, non emergano situazioni di passività, presenti o future, tali da imporre una riorganizzazione dell’assetto che consenta di eliminare, o di impedire, il formarsi di tali passività. Al riguardo, non sono computabili, fra le attività, eventuali entrate straordinarie o contributi per i quali non è garantita, con apposita Delibera, la continuità nel tempo, da parte di altri livelli dell’organizzazione. 2. Per le strutture territoriali che intendono instaurare assunzioni o altri rapporti di lavoro, senza la temporanea capienza di carattere economico, la deliberazione della competente Segreteria, prima di diventare esecutiva, dovrà essere comunemente valutata con il rispettivo Centro regolatore confederale o di categoria. Tale situazione sarà evidenziata, in forma scritta, al Comitato direttivo competente e agli Ispettori in sede di controlli e dovranno essere indicati i tempi e le modalità di rientro dal disavanzo prodotto. Ogni altra decisione è da intendersi come nulla, ferme restando, in ogni caso, le responsabilità individuali. 3. Le assunzioni o le attivazioni di rapporti di lavoro o il collocamento in aspettativa Legge 300/’70, in strutture con meno di 1.000 iscritti o nelle quali ciò riguardi il Segretario generale, devono essere esplicitamente autorizzate dalla Camera del Lavoro in accordo con la categoria nazionale. 4. Nessun livello dell’organizzazione assume obblighi derivanti da un rapporto di lavoro instaurato in precedenza con un altro livello dell’organizzazione o strutture correlate, sia confederale che di categoria. Art. 29 Criteri e regole di assunzione del Sistema CGIL 1. Gli Istituti, gli Enti collaterali, le Associazioni e le Fondazioni, ed ogni altra forma organizzativa che abbia rapporti con la CGIL o le proprie strutture, comunicheranno, preventivamente, alla struttura CGIL di riferimento o alla categoria di riferimento, l’instaurazione di ogni rapporto di lavoro di dipendenza o collaborazione, rammentando le condizioni regolamentari della tipologia di contratto, allo scopo di evitare il determinarsi di sofferenze con effetti sull’intero Sistema. 12 Art. 30 Divieti di assunzione 1. Nel Sistema CGIL è fatto divieto di assumere o di attribuire collaborazioni a familiari, parenti o affini fino al terzo grado – considerando tali anche le situazioni di fatto – dei componenti gli organi decisionali della struttura nella quale si procede. 2. Tale divieto è esteso: a) ai componenti degli esecutivi delle altre strutture operanti nel medesimo ambito di competenza o di riferimento della struttura interessata; b) a quanti, nel medesimo ambito, ricoprono funzioni direzionali nel Sistema Servizi. 3. Sono esclusi i processi di mobilità tra strutture. Art. 31 Condizioni per l’instaurazione di collaborazioni 1. Le collaborazioni che possono essere attivate sono: 1) coordinate e continuative (co.co.co.): riguardano esclusivamente i titolari di pensione, di cui all’art. 61, comma III, del D.Lgs. 276/’03; 2) coordinate e continuative a progetto (co.co.pro.): si riferiscono al Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. 276/’03; 3) prestazioni occasionali: sono attivabili, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 61, comma II, D.Lgs. 276/’03. 2. Possono essere attivate collaborazioni coordinate e continuative a progetto solo se ricondotte a un progetto, un programma ovvero una fase di lavoro connessa all'attività principale o accessoria della struttura. In nessun caso potranno essere attivate per attività riferibili al normale funzionamento. Il progetto sarà allegato all’atto di instaurazione del rapporto e dovrà essere valutato in itinere e alla conclusione. 3. Le Segreterie di riferimento delibereranno, prima di procedere all’attivazione di contratti di collaborazione, il numero massimo di contratti che intendono eventualmente attivare nel corso dell’anno. Art. 32 Documentazione 1. L’amministrazione che cura i rapporti con gli interessati o, nel caso di piccole strutture o di gestioni centralizzate, la Camera del Lavoro richiederà i seguenti documenti che dovranno essere consegnati all’atto dell’assunzione, e comunque non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività: 1) dichiarazione scritta sull’insieme dell’attività lavorativa comunque prestata e su ogni altro aspetto utile, allegando la relativa documentazione; 2) titolo di studio; 3) documentazione amministrativa di prassi (codice fiscale; stato di famiglia; etc.); 4) estratto della situazione contributiva con autorizzazione all’Istituto di Patronato di poter effettuare i periodici controlli e verifiche; 5) presa d’atto della peculiarità del rapporto di lavoro, della sua natura eminentemente politica e disponibilità a processi di mobilità; 6) delega ad operare la trattenuta sindacale sul trattamento economico erogato dalla CGIL; 7) situazione relativa alle cariche in essere di cui all’art. 34 (Incompatibilità) del Regolamento amministrativo; 8) libretto formativo per coloro che hanno frequentato percorsi formativi certificati. Il rapporto di lavoro si considera perfezionato con la sottoscrizione di quanto previsto sopra e la presentazione dei documenti richiesti. 13 Art. 33 Istituzione del fascicolo personale 1. Le strutture che amministrano personale, per ogni posizione, devono dotarsi – a partire dal 1° settembre 2011 - del fascicolo del personale, da aggiornare periodicamente. 2. La CGIL nazionale metterà a disposizione delle strutture una procedura informatizzata. 3. Il fascicolo personale raccoglierà: 1) tutta la documentazione di cui al precedente art. 32 (Documentazione), consegnata dall’interessato; 2) l’atto di assunzione con il livello di inquadramento, la tipologia dell’incarico, l’indicazione di eventuali condizioni così come indicato negli artt. 7 (Assunzioni) e 49 (Processi di mobilità) del Regolamento del personale. Il fascicolo del personale sarà aggiornato allegando copia: a) degli eventuali provvedimenti; b) di tutte le richieste di congedo per ferie, permessi, malattia o altra causa; c) di ogni altra informazione utile a gestire, nel modo migliore, il rapporto di lavoro nonché tutta la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro come indicato nell’art. 23 (Preavviso) del Regolamento del personale. La struttura conserverà, nel fascicolo personale, e consegnerà agli interessati, copia della richiesta di autorizzazione a versare e copia dei versamenti relativi alla contribuzione integrativa INPS, INPDAP, etc. Art. 34 Incompatibilità 1. Considerato l’istituto dell’incompatibilità per le cariche elettive, all’atto dell’assunzione, ai funzionari politici, senza incarichi elettivi, ed al personale tecnico, di livello professionale più elevato, sarà richiesta la propria situazione relativa alle cariche in essere. Gli stessi dovranno comunicare, successivamente, le eventuali variazioni. 2. Per quanto riguarda ogni eventuale tipo di incarico assunto nei CdA, in organi di gestione, esterni al Sistema CGIL, allo scopo di valutarne le relazioni con l’attività sindacale, deve essere data formale comunicazione alla Segreteria interessata che dovrà autorizzare, preventivamente, il nuovo incarico. In prima applicazione, sarà richiesto, a tutti i compagni, un riscontro della situazione per definire una compiuta mappatura della realtà. Art. 35 Regolamento del personale 1. Il Regolamento della CGIL si applica al Sistema CGIL e agli Istituti ed Enti collaterali a meno che, esigenze particolari contrattuali, non obblighino all’applicazione di contratti specifici che, comunque, dovranno essere rapportati e non superiori agli inquadramenti del Regolamento. 2. Il sistema fiscale applica esclusivamente il contratto della “Cooperazione di consumo” così come sottoscritto il giorno 17 febbraio 2009 fra Consorzio nazionale e sindacato di categoria. 3. Il Regolamento del personale determina, sia nella declaratoria relativa al trattamento economico che nelle tabelle retributive, che sono parte integrante del Regolamento stesso, gli importi di riferimento. Non sono ammessi trattamenti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Regolamento nazionale. 4 Il Regolamento del personale ed i suoi aggiornamenti, approvati dal Direttivo nazionale della CGIL, sono parte integrante del presente Regolamento. 14 Art. 36 Personale in distacco retribuito 1.Il personale, in distacco retribuito o in posizione di comando, ha l’obbligo di presentare, annualmente, il modello CUD all’ufficio che cura la predisposizione del cedolino paga. 2.Inoltre è tenuto a consegnare, secondo le cadenze temporali definite dall’Ufficio che provvede alla predisposizione dei cedolini paga, copia dei cedolini paga del luogo di lavoro di provenienza allo scopo di consentire corretti ed immediati adeguamenti retributivi. Art. 37 Missione 1. La missione che, per essere tale, deve esser svolta fuori dall’ambito comunale, sede del luogo di lavoro, e non deve svolgersi, nel percorso ordinario, per raggiungere la sede di lavoro, dovrà essere sempre, preventivamente, autorizzata mediante il foglio missione. Il foglio missione riporterà: 1) il nominativo del dipendente o equiparato o volontario; 2) la data di partenza e di rientro; 3) Il luogo della missione e la motivazione; 4) l’importo dell’eventuale anticipo richiesto; 5) la data di compilazione e la firma. Nel foglio missione andrà indicata, altresì, la modalità di viaggio prevista (es.: treno, aereo, auto a noleggio, etc.). Nel caso di utilizzo autorizzato dell’auto personale dovrà essere indicata la targa ed il tipo di alimentazione e comunicate le altre informazioni di cui all’art. 59 (Trattamento auto per uso occasionale del mezzo. Indennità chilometrica), comma II, del Regolamento del personale. I rimborsi verranno effettuati secondo gli importi di cui all’art. 59, comma I, del citato Regolamento. Non sono consentiti rimborsi forfettari in cifra fissa. 2. Fermo restando che dovrà sempre essere privilegiato il ricorso al trasporto pubblico, nel caso in cui ciò risultasse impossibile, l’amministrazione autorizzerà l’uso del mezzo proprio a condizione che questo risulti economicamente più vantaggioso rispetto al ricorso a macchine a noleggio per le quali, comunque, la struttura nazionale è impegnata a ricercare condizioni di favore. 3. Entro dieci giorni dal termine della missione, dovrà essere presentato all’amministrazione il modulo per il rimborso spese con l’indicazione analitica delle spese sostenute per conto della struttura. Oltre tale termine, l’amministrazione procederà, nel mese successivo, al recupero automatico, nel cedolino paga, dell’anticipo eventualmente richiesto. 4. Eventuali anticipi devono essere regolarizzati entro cinque giorni lavorativi dal rientro dalla missione con la presentazione di tutta la relativa documentazione, pena l’impossibilità di poter riconoscere altri anticipi 5. Nel caso in cui la missione non venga effettuata, l’interessato dovrà, immediatamente, informare l’amministrazione che si attiverà per le pratiche di annullamento e/o rimborso delle spese prenotate/sostenute, e restituire l’eventuale anticipo percepito. La mancata restituzione comporterà, nel primo cedolino paga utile, il recupero. 6. Per i giorni di missione non viene corrisposto il buono pasto. 7. La nota spese sarà rimborsabile nei limiti previsti dall’art. 60 (Missione) del Regolamento del personale. 15 Art. 38 Pendolarismo 1. Nel caso in cui l’uso del mezzo proprio, preventivamente autorizzato, per coprire la distanza fra la propria abitazione e la sede dell’attività sindacale e per svolgere l’attività sindacale stessa, comporti una percorrenza annua superiore a 20.000 chilometri, l’organizzazione valuterà l’opportunità di mettere a disposizione un auto in leasing, in affitto oppure un’auto di proprietà dell’organizzazione allo scopo di ridurre i rischi e di ottimizzare i costi sostenuti dall’organizzazione stessa. 2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri regolatori confederali approveranno un Regolamento nel quale definire condizioni, garanzie, limitazioni ed obblighi. 3. Il trattamento connesso al pendolarismo cessa immediatamente con il venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. 4. I Centri regolatori delibereranno, altresì, le regole per l’eventuale ricorso a foresterie, il relativo tetto massimo di costo per ogni alloggio che l’organizzazione assume, le spese a carico della struttura nel rispetto delle norme fiscali in materia. Art. 39 Altri rimborsi 1. Taxi. Fermo restando che dovrà essere sempre privilegiato l’uso del trasporto pubblico rispetto all’uso del mezzo proprio e del taxi, le spese per taxi saranno rimborsate solo se l’idonea ricevuta riporterà la data, il percorso effettuato, la firma del conducente, il numero del taxi, l’importo e la motivazione di lavoro. 2. Pasti. Le spese per pasti, conseguenti a missioni o attività sindacale più generale, saranno rimborsate solo se la relativa documentazione fiscale, intestata alla struttura di appartenenza, riporterà il nominativo dei partecipanti. Il buono pasto non viene corrisposto. 3. Altre spese. Altre spese, effettuate unicamente nell’interesse della struttura di appartenenza e per suo conto, potranno essere rimborsate se le relative ricevute fiscali saranno intestate alla struttura. Non sono ammessi rimborsi per percorrenze chilometriche effettuate nel comune sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Art. 40 Cedolino paga 1. In nessun modo possono essere collocati nel cedolino paga elementi diversi da quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del personale 2. Ogni decisione difforme, fermi i profili di responsabilità, deve essere ricondotta a regola. TITOLO X BILATERALITA’ Art. 41 Assunzioni 1. L’assunzione del personale negli Enti bilaterali deve corrispondere ai principi di necessità, professionalità e trasparenza, secondo procedure concordate. 2. Fermo restando che quanto previsto nel presente comma vale per la CGIL e le sue categorie, gli amministratori designati e/o eletti della CGIL e delle categorie sono impegnati affinché negli Enti bilaterali non siano assunti, per chiamata diretta, o comandati e/o distaccati, familiari fino al 16 3° grado di parentela o affini degli amministratori e dei dirigenti sindacali di categorie e confederali. 3. Per l’assunzione di dirigenti e/o quadri, in postazioni di garanzia degli accordi istitutivi, potrà essere individuato personale di provenienza sindacale purché in possesso di titoli idonei per l’incarico da ricoprire. 4. Le politiche di assunzione del personale, così come la fornitura di beni, servizi e prestazioni professionali, dovranno avvenire nel rispetto del principio della trasparenza e dovranno essere evitate posizioni di conflitto di interesse. TITOLO XI ECONOMIE DI SCALA Art. 42 1. Giusto quanto previsto dall’art. 25 (Autonomia giuridica ed amministrativa) dello Statuto, i Centri regolatori sono impegnati a definire le migliori soluzioni per realizzare economie di scala, a partire dalla CGIL nazionale. L’adozione di specifiche economie di scala vincola l’intera organizzazione ad assumerle, privilegiando – a parità di condizioni – la dimensione nazionale. 2. I programmi informatici nazionali in uso per l’intera organizzazione, con i tempi di generalizzazione già deliberati, sono: a) Omnibus, per quanto riguarda la gestione degli iscritti e l’attività di accoglienza; b) Sinca3, per quanto riguarda l’attività del Patronato; c) Live Link, per quanto riguarda gli Uffici Vertenze e legali; d) l’applicativo fiscale unico, per quanto riguarda l’attività dei CAAF. TITOLO XII NORME FINALI Art. 43 Sanzioni e verifiche 1. La verifica circa l’attuazione del presente Regolamento, oltre che degli organismi di direzione, delle segreterie e dei Centri regolatori, è di competenza degli Ispettori. 2. Tale attività, coerentemente con la graduale entrata in vigore del Regolamento, sarà volta a mettere a disposizione dell’organizzazione una forte azione di aiuto e consulenza. 3. La rilevazione delle inadempienze, per quanto riguarda eventuali profili sanzionatori, dovrà tenere conto della gradualità di cui al comma precedente. 4. Avverso le inadempienze delle norme previste dal presente Regolamento possono essere attivate innanzi agli organi di giurisdizione interna procedimenti disciplinari. Tali atti possono essere assunti innanzitutto dall’organismo di cui all’art. 20 (Ispettori) dello Statuto e/o dai ricorrenti. 5. Il primo livello di giudizio, stante la particolarità, è quello del Comitato di Garanzia Interregionale. 6. Qualora venisse ravvisata la necessità di verificare la rispondenza alle norme statutarie e regolamentari di atti e/o decisioni assunti/e in esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, può essere attivato, innanzitutto a cura dell’organismo di cui all’art. 20 (Ispettori) dello Statuto, l’organismo di cui all’art. 28 (Collegi di verifica) dello Statuto, con le modalità previste, in relazione ai livelli corrispondenti; nel caso di Centro regolatore, l’organismo da attivare è quello previsto dall’art. 29 dello Statuto (Collegio Statutario Nazionale). 17 Art. 44 Assegnazione lavori e appalti In tutti i rapporti di fornitura di beni e/o servizi e nei casi di assegnazione ad imprese esterne di lavori ed appalti si applica il divieto previsto al comma I, art. 30 (Divieto di assunzione) con riferimento ai titolari delle imprese stesse. Art. 45 Rinvio 1. Al termine del primo biennio di applicazione, le norme, contenute nel presente Regolamento, verranno sottoposte a valutazione e potranno essere modificate e integrate sulla base della esperienza maturata. 18