CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO Art. 1 – OGGETTO Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione del Centro sportivo Comunale. Le finalità che si intendono perseguire con l’affidamento in gestione del centro sono: 1) la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse presenti sul territorio 2) la promozione di corsi e di iniziative tendenti ad incrementare l’uso di tutti gli impianti presenti e futuri, in particolar modo da parte della popolazione residente. Art. 2 – COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CENTRO SPORTIVO Il centro sportivo è composto dalle seguenti strutture di proprietà comunale: a) campo di calcio n. 1 in erba (a 11 giocatori) situato presso il Centro Sportivo comunale di via Ungaretti, su cui si svolgono le partite ufficiali di campionato; b) campo di calcio n. 2 in terra (a 11 giocatori) situato presso il Centro Sportivo comunale di via Ungaretti; c) pallone n. 1 polivalente con campo di calcetto tennis situato presso il Centro Sportivo comunale di via Ungaretti; d) pallone n. 2 polivalente con campo di calcetto situato presso il Centro Sportivo comunale in via Ungaretti; e) palestra della scuola elementare "A. Locatelli” e relative pertinenze (spogliatoi, servizi igienici) in Via Verdi; f) palestrina della scuola elementare “A. Locatelli” e relative pertinenze (spogliatoi, servizi igienici) in Via Verdi; g) area polivalente libera situata presso il Centro Sportivo comunale in via Ungaretti; h) tutte la aree facenti parte del complesso sportivo meglio individuate nella planimetria in visione presso gli uffici comunali; i) altri impianti sportivi comunali che dovessero aggiungersi a quelli sopra descritti nel corso della durata della presente convenzione, previo aggiornamento della stessa con atto formale dell'Amministrazione Comunale. Per le palestre della Scuola Primaria “A. Locatelli” di cui alle precedenti lettere e) e f), l’affidamento in gestione è limitata al solo orario extrascolastico. Le strutture sportive comprendono gli spazi di gioco (palestre e campi) con relative pertinenze ed attrezzature, i locali annessi e integranti gli spazi di gioco (servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, ecc.). Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO La durata dell’affidamento in gestione decorre 01/07/2013 al 30/06/2018. Art. 4 – ENTRATE Al concessionario spettano: - le entrate derivanti dall’utilizzo degli spazi; - le entrate derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di seguito “servizio bar”); - le entrate derivanti della gestione degli impianti sportivi comunali e dall’eventuale noleggio di attrezzature sportive (racchette da tennis, palloni, ecc.).; - le entrate derivanti da pubblicità qualora autorizzate dall’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente. Art. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. Il Concessionario deve garantire: a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi; b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e delle aree verdi con l’impiego di ogni mezzo atto a garantire i più elevati livelli di igiene; c) l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR 26.08.1993 n. 412 modificato ed integrato dal DPR 21.12.1999 n. 551), limitatamente all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico e alle verifiche periodiche; d) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio; e) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale; f) gli interventi sulle aree verdi del centro sportivo comprendenti l’irrigazione, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose; sul campo da calcio in erba gli interventi comprendenti l’irrigazione e il taglio delle superfici erbose; g) le operazione di sgombero neve, quando necessario; h) le spese per personale e materiali di consumo; i) la conduzione del “servizio Bar” secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12; j) un’interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all’interno degli impianti; k) la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei danni agli utenti dell’impianto nel corso delle attività gestite nonché polizza assicurativa per la copertura dei danni all’immobile; l) la disponibilità dei locali delle palestre (e relative pertinenze) site in Via Verdi durante l’orario scolastico (indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00) alle Scuole, e che la relativa pulizia venga eseguita entro le ore 7.00 del mattino. L’utilizzo di tali locali in orario extrascolastico da parte delle scolaresche verrà regolato da protocollo con la scuola sottoscritto d’intesa con il Comune. m) l'utilizzo degli impianti per la normale attività sportiva ad altre associazioni, società e gruppi sportivi, ai quali verranno applicate le tariffe previste dal concessionario stesso. n) l’applicazione delle seguenti agevolazioni: Il Concessionario è tenuto, previa prenotazione e disponibilità del gestore, al di fuori del suo orario obbligatorio di apertura, per un massimo di un’ora: - a concedere gratuitamente, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, il campo da calcetto tennis (pallone 1), del campo di calcio n. 2 (a 11 giocatori) e dell’area polivalente libera per le seguenti categorie agevolate: anziani (oltre i 60 anni di età); portatori di handicap; ragazzi fino ai 16 anni. - a concedere gratuitamente agli alunni delle Scuole Elementari e Medie di Cavernago l'utilizzo del pallone 1, del campo di calcio n. 2 (a 11 giocatori) e dell’area polivalente libera, tutti i giorni feriali (escluso il sabato per quanto riguarda i campi di calcio) dalle ore 8,00 fino al termine degli orari scolastici, per lo svolgimento delle attività didattiche di Educazione Fisica. Ogni classe sarà sempre accompagnata da un insegnante responsabile. Ai Cittadini residenti potranno essere applicate tariffe scontate in misura pari ad almeno il 10%, previa presentazione del documento di residenza. Per le squadre che affittano i campi, lo sconto sarà applicato solo se i residenti saranno almeno la metà dei componenti della squadra stessa. Gli usi gratuiti di cui sopra non comprendono l’utilizzo degli spogliatoi. o) all'utenza, compatibilmente con l'attività programmata, l'apertura del Centro Sportivo e del Servizio bar, nei seguenti orari: - Da lunedì a Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 22,00 (orario invernale) e fino alle 23,00 (orario estivo); - Sabato dalle ore 14,00 alle ore 22,00 (orario invernale) e fino alle ore 23,00 (orario estivo); - Domenica dalle ore 9,00 alle ore 22,00. (Si intende per invernale il periodo dal 15 ottobre al 14 aprile dell'anno successivo, e per estivo il periodo dal 15 aprile al 14 ottobre). L’eventuale modifica alle modalità di apertura sopra elencate o eventuali chiusure per varie necessità, potranno essere programmate solo previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale nella persona della Polizia Locale, previa richiesta scritta e motivata da inoltrare almeno 15 giorni prima; la mancata risposta deve essere considerata come un diniego. E' tassativamente vietato al Concessionario privilegiare singole società, associazioni o squadre nell'uso degli impianti e dei locali, ad eccezione di manifestazioni aventi carattere provinciale, regionale o nazionale che dovranno, comunque, essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore competente. p) la trasmissione all’Amministrazione Comunale dei seguenti documenti: - il bilancio preventivo ed il programma delle proprie attività per l'anno seguente, con particolare riferimento a quelle promozionali entro il 31 ottobre di ogni anno. - il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento, entro il 31 marzo dell' anno successivo. - Il bilancio relativo alla gestione del Servizio bar, entro il 31 marzo dell’anno successivo. - Le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle palestre e le eventuali variazioni successive q) l’utilizzo all’Amministrazione Comunale, previo accordo con il concessionario: - degli impianti per manifestazioni sportive che hanno rilevanza promozionale per il paese dandone adeguato preavviso, per un massimo di 10 giorni all’anno. - degli impianti in occasione del Centro Ricreativo Estivo. Art. 5 Bis Il Concessionario deve garantire la conduzione e gli interventi di manutenzione di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici non espressamente indicati nel seguente elenco: 1. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Manutenzione edile, ovvero muraria del locale centrale termica; Sostituzione di apparecchiature come valvole, saracinesche, bruciatori, pompe, scambiatori, generatori di calore; Sostituzione di tratti di tubazione e riparazione reti di distribuzione fino ai detentori ed alle valvole dei radiatori, e conseguenti ripristini edili, stradali o del verde; Sostituzione di quadri elettrici e di comando e di controllo di forza motrice e di illuminazione; sostituzione di linee elettriche, complessi di regolazione ed impianto di illuminazione inerenti la centrale termica, dovuti a vetustà o gravi difetti di funzionamento; Sostituzione di contatore per vetustà, o gravi difetti di funzionamento; Sostituzione della caldaia previa esibizione del libretto di impianto (art. 11 DPR 412/1993 e ss.mm.ii.) e dichiarazione scritta della necessità di sostituzione da parte di caldaista autorizzato. Nel caso in cui non sia stata eseguita la manutenzione ordinaria e prevista dalle normative vigenti e la sostituzione della caldaia sia dovuta alla predetta mancanza gli interventi necessari si intendono interamente a carico del concessionario; 2. IMPIANTO IDRICO Manutenzione e sostituzione di parti dell’impianto ed accessori per vetustà o gravi e comprovati difetti di funzionamento. Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti al succitato punto; Sostituzione contatori per gravi difetti di funzionamento; 3. IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI ACQUE BIANCHE E NERE Rifacimento tubazioni e condutture costituenti scarichi all’interno del fabbricato necessari per vetustà o gravi e comprovati difetti di funzionamento; Rifacimento o ripristino della rete fognaria, fosse biologiche, pozzetti cortili e vasche imhoff per adeguamento norme di legge; Sostituzione di chiusini e caditoie; Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti ai succitati punti; 4. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Sostituzione di parti dell’impianto compresi i contatori generali; Sostituzione di tutte le parti per cause di forza maggiore e rifacimento delle linee; Sostituzione dei cavi di citofoni e videocitofoni e riparazioni delle linee elettriche; Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti ai succitati punti; Sostituzione corpi illuminanti torri-faro campo da calcio in sabbia 5.MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLO STABILE Sostituzione e riparazione di grondaie, pluviali, converse, scossaline di testata e per camini e ricorsa di tetti e coperture; impermeabilizzazioni di canali di gronda, di coperture dell’immobile, ecc… Riparazione e sostituzione delle canne fumarie e dei comignoli, delle canne immondezzaio, ecc… Opere di manutenzione delle murature, delle strutture e delle pavimentazioni dello stabile; Sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani, per gravi comprovati difetti di posa; Riparazione e sostituzione inferriate, Cancellate, cancelli, ecc… per gravi e comprovati difetti di posa; Rifacimento asfalti per mantenimento pavimentazioni esterne; La tinteggiatura delle pareti esterne si intende a carico della proprietà; Sostituzione di porte, telai, finestre, non riparabili per fatiscenza conseguente alla vetustà. 6. ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI: Tutti gli interventi descritti nei precedenti punti da n. 1 a n. 5 sono esclusi e restano pertanto a carico del concessionario se derivanti dal cattivo uso e/o carenza di manutenzione. Art. 6 - CANONE Il concessionario dovrà corrispondere al Comune per la gestione delle strutture e degli impianti individuati all’art. 2, una somma a base d’asta pari ad € 6.000,00 + IVA, suscettibile di variazione in aumento a secondo delle offerte presentate in sede di gara, da versarsi in due rate scadenti il 01/09 e il 01/03 di ogni anno alla Tesoreria Comunale. Al ricevimento del versamento il comune emetterà la relativa fattura. Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE Sono a carico del concedente : a) pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza del centro sportivo, fino ad un massimo di spesa annua di € 35.000,00; le spese in eccedenza a tale cifra dovranno essere rimborsate dal concessionario entro 90 giorni dall’emissione della fattura da parte del Comune di Cavernago; b) pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza della Palestra e Palestrina sita in Via Verdi in quanto trattasi aree prevalentemente adibite ad attività ricreative a favore dei bambini per le quali l’amministrazione comunale intende incentivare la diffusione dello sport; c) la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti ad eccezione degli interventi di cui all’art. 5 bis; d) tutti gli interventi sul campo da calcio in erba ad esclusione di quelli previsti dall’articolo 5) lettera f); e) la concessione in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell’impianto; f) la copertura assicurativa con polizza incendio e responsabilità civile verso terzi da danni derivanti dagli immobili di proprietà comunale. g) il versamento di un canone annuo forfettariamente stabilito per l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale per manifestazioni sportive che hanno rilevanza promozionale per il paese e per l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo, previsto all’articolo 5 lettera q), pari ad € 1.500,00 + IVA 21%, da effettuarsi nel mese di settembre di ogni anno, previa presentazione della relativa fattura; g) il versamento di un canone annuo forfettariamente stabilito per le agevolazioni richieste al concessionario di cui all’articolo 5 lettera n) pari ad € 1.500,00 + IVA 21%, da effettuarsi nel mese di settembre di ogni anno, previa presentazione della relativa fattura. Art. 8 - CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO Il centro sportivo è consegnato al concessionario previo sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle condizioni all’atto della presa in consegna, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti. A conclusione della durata della concessione dovrà essere effettuato identico sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle relative condizioni manutentive, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti. Art. 9 – CAUZIONE A garanzia dell’esatto adempimento della presente convenzione, dovrà essere consegnata dal concessionario, all’atto dell’aggiudicazione, specifica polizza fideiussoria per l’importo di € 10.000,00= quale cauzione definitiva. La stessa verrà svincolata alla riconsegna della struttura, previo esito positivo della verifica sullo stato dei beni. Il Comune potrà avvalersi sulla cauzione definitiva nel caso di mancato pagamento del canone dopo 4 mesi dalle scadenze. Art. 10 - INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario. Eventuali interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell’Amministrazione Comunale. Art. 11 - SUBCONCESSIONE E’ vietato al Concessionario subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo quanto forma oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti, ad eccezione del Servizio Bar, disciplinato dal successivo articolo. Art. 12 – SERVIZIO BAR Il Concessionario è tenuto a gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e sotto la propria esclusiva responsabilità, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale del centro sportivo comunale indicato nell’allegata planimetria. Il contratto tra il Concessionario ed il terzo gestore, non potrà avere durata superiore a quella della concessione del centro sportivo. Il concessionario o l’eventuale terzo gestore dovrà: a) acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e licenze di P.A. prescritte dalle vigenti normative in materia per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Dette autorizzazioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima della stipula della concessione. Tali autorizzazioni non saranno cedibili né trasferibili a terzi diversi da quelli concordati con l'Amministrazione Comunale od in altri locali esterni al Centro Sportivo e cesseranno automaticamente alla scadenza della concessione, senza che nulla sia dovuto al concessionario, o all’eventuale terzo gestore, a titolo di indennizzo o buona uscita. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del concessionario o del diretto gestore del bar. Il Concessionario, o l’eventuale terzo gestore, non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia. In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali, tutti i prezzi praticati al bar dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa dovrà essere preventivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale. b) Condurre tale servizio in modo lodevole e corrispondente all’importanza degli impianti sportivi. c) Provvedere a che il personale addetto all’attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di abbigliamento decoroso ed idoneo all'immediata individuazione dei soggetti preposti al servizio. d) Arredare in modo adeguato, a proprie spese, i locali destinati al “servizio bar”. Al termine della concessione, il concessionario ha l’obbligo di alienare gli arredi al Comune o all’eventuale nuovo concessionario o terzo gestore, ove siano richiesti. Art. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO L’Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi: a) i pagamenti delle fatture di recupero delle utenze eccedenti il limite di cui all’art. 7 lettera a) emesse dal Comune, sono effettuati con ritardi superiori a 3 (tre) mesi; b) la manutenzione ordinaria non è effettuata e tale quindi da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili; c) gli inadempimenti nell’esecuzione delle obbligazioni a carico del Concessionario di cui alla presente concessione sono reiterati e continuativi; d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione Comunale. Art. 14 - ONERI FISCALI Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività compreso il servizio bar e dalle attività connesse alla gestione del Centro Sportivo sollevando completamente l’Amministrazione Comunale. Art. 15 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento del Centro Sportivo e dell’utilizzo delle attrezzature compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori del Centro sportivo. A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative: 1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per l’attività di gestione del Centro Sportivo Comunale con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00. 2. Polizza per rischio locativo per la somma assicurata di Euro 1.750.000,00. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere esibita all’Amministrazione Comunale all’atto di sottoscrizione della convenzione. Art. 16 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo. Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza ‘espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..). Art. 18 – CONTROLLO. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Le parti s’impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario. Le spese inerenti alla stipula della presente concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.