Pubblichiamo di seguito i testi integrali dei due nuovi disegni di legge presentati lo scorso mese di
marzo in Senato rispettivamente dal senatore Giorgio Benvenuto e dal senatore Enrico Pianetta.
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
Disegno di legge N. 1365
d’iniziativa dei senatori
BENVENUTO, FILIPPI e NEGRI
Nuove disposizioni in materia di veicolidi interesse storico o collezionistico
Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2007
Onorevoli Senatori.
Auto& Moto Storiche
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Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta
un loro sicuro punto di merito. Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo
rispetto ad altri collezionisti stranieri, sono riusciti a recuperare il tempo perduto ed a mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell’originalità e la cura profusa nella conservazione e nel
restauro dei mezzi, è oggi considerato all’avanguardia.
A tale positivo risultato hanno saputo significativamente contribuire gli oltre 200 mila appassionati italiani, per la metà raccolti in 240 club federati all’Automotoclub storico italiano (ASI), con sede a Torino,
ente riconosciuto dalla Federazione internazionale dei veicoli antichi (FIVA). In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri storici che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e
Lancia, nonchè, per i motoveicoli, la Federazione motociclistica italiana.
Come vigorosamente sollecitato dagli enti associativi sopra indicati, riteniamo però che il motorismo storico italiano meriti un
ulteriore e più strutturale supporto legislativo, oltre a quanto già laboriosamente – anche se talvolta
disorganicamente – ottenuto nel corso degli anni.
Il presente disegno di legge – in parte modificativo ed integrativo di norme esistenti, in parte recante ulteriori disposizioni – intende pertanto eliminare le lacune riscontrate, con il duplice obiettivo di mettere il motorismo storico italiano in condizioni di parità con quello degli altri Paesi e di portarlo all’altezza della nostra tradizione industriale.
L’articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento.
L’articolo 2 contiene le necessarie modifiche al
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, fra
le quali:
– l’affinamento della definizione di veicolo di interesse storico o collezionistico (articolo 60 del codice
della strada);
– le revisioni (articolo 80 del codice della strada);
– le formalità di immatricolazione e reimmatricolazione (articolo 93 del codice della strada);
– le competizioni sportive (articolo 9 del codice della strada).
L’articolo 3 provvede ad equiparare i veicoli in questione ai veicoli «Euro 4» ai fini delle limitazioni
della circolazione disposte per motivi ambientali.
L’articolo 4 risolve due profili tributari rimasti aperti:
– l’estensione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione e di imposta provinciale di trascri
zione a tutti i veicoli di interesse storico o collezionistico, quali ridefiniti nell’articolo 60 del Codice
della Strada;
l’inchiesta
– l’esclusione dal redditometro sia dei veicoli di interesse storico o collezionistico, sia dei veicoli d’epo
ca, al fine di superare le pregiudizievoli oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate (si veda, da
ultimo, la sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 della Sezione tributaria della Cassazione).
L’articolo 5 reca, in fine, la copertura finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
1. Finalità della presente legge è di favorire la
conservazione ed il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica di interesse
storico o collezionistico.
Art. 2.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
«9-bis. Sono esenti dalle disposizioni del pre
sente comma le competizioni riservate ai vei
coli di interesse storico o collezionistico, per
le quali sia prevista una velocità media infe
riore a 50 chilometri orari.»;
b) all’articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli di interesse storico o collezio
nistico;
n-ter) veicoli d’epoca.»;
c) all’articolo 60, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Sono veicoli di interesse storico o colle
zionistico quelli costruiti da oltre 25 anni e
come tali certificati dall’Automotoclub storico
italiano (ASI) e dai registri storici dell’Alfa
Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto
delegati dalle rispettive case costruttrici, non
chè, per i soli motoveicoli, dalla Federazione
motociclistica italiana (FMI). La certificazione
i cui al primo periodo, volta ad accertare l’au
tenticità e l’originalità del veicolo, viene effettuata in base al regolamento emanato
dall’ASI, depositato presso il Ministero dei
trasporti. I veicoli di cui al presente comma
possono circolare sulle pubbliche strade
purchè posseggano i requisiti previsti per
questo tipo di veicoli, determinati dal rego
lamento.»;
d) all’articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico o col
lezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle
norme in vigore all’epoca della loro costru
zione.»;
e) all’articolo 93, dopo il comma 6 sono inseriti
i seguenti:
«6-bis. Per i veicoli di interesse storico o col
lezionistico l’immatricolazione e la reimma
tricolazione sono effettuati dietro presenta
zione di un titolo, anche autocertificato, di
proprietà e di una certificazione delle carat
teristiche tecniche rilasciata dalla casa
costruttrice o da uno degli enti di cui all’ar
ticolo 60, comma 5.
«6-ter. In caso di reimmatricolazione dei vei
coli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A.
e cancellati d’ufficio o su richiesta dell’ulti
mo proprietario iscritto, ad esclusione di
quelli che risultino demoliti ai sensi delle dis
posizioni in materia di contributi statali alla
rottamazione, al richiedente vengono rila
sciate targhe e libretto di prima immatrico
lazione al P.R.A.».
Art. 3.
(Limitazioni della circolazione)
1. Con riferimento alle limitazioni della circolazione disposte per motivi di compatibilità ambientale, i veicoli di interesse storico o collezionistico
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Auto& Moto Storiche
Art. 1.
(Finalità)
sono equiparati ai veicoli omologati ai sensi della
normativa comunitaria «Euro-4».
butiva ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Disposizioni tributarie)
1. Le disposizioni dell’articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione
dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo
che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
e di determinazione forfettaria dell’imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli
di cui alle lettere n-bis) ed n-ter) del comma 1
dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, come
tali certificati dall’ASI-Automotoclub storico italiano o, per i solo motoveicoli, dalla Federazione
motociclistica italiana.
2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 non
costituisce elemento indicativo di capacità contri-
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 1389
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d’iniziativa del senatore PIANETTA
Disposizioni in materia di veicoli d’epoca e d’interesse storico o collezionistico
Comunicato alla Presidenza il 12 marzo 2007
Onorevoli Senatori.
Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta
un punto di merito per questi ultimi.
Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ai collezionisti stranieri,
hanno saputo recuperare il tempo perduto e mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto
dell’originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dello stesso, è considerato uno dei
Auto& Moto Storiche
migliori al mondo.
A tale risultato hanno contribuito in modo rilevante tutti gli appassionati italiani
riuniti in associazioni, e soprattutto quelli facenti parte dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), la più
importante federazione nazionale, che raccoglie oltre 240 club e 106.000 tesserati. In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia.
A differenza di altre proposte di legge presentate, che sono focalizzate sulla necessità di favorire la
costituzione di nuovi club di appassionati di veicoli storici sul territorio nazionale, il presente disegno
l’inchiesta
di legge, partendo dalla considerazione che il numero di club esistenti è già assai numeroso, come
sopra evidenziato, contiene disposizioni finalizzate alla conservazione del patrimonio motoristico storico nazionale. E ciò nella consapevolezza della necessità di colmare alcune lacune legislative che sono
risultate evidenti a seguito del grande sviluppo che il settore del veicolo storico ha avuto in Italia, sia
sotto il profilo associativo che culturale.
L’articolo 1 raccoglie tutte le modifiche apportate al nuovo
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare segnaliamo che i
veicoli di interesse storico o collezionistico cessano di far parte della generale categoria dei veicoli con
caratteristiche atipiche, per assurgere ad autonome categorie. E ciò in virtù della eterogeneità dei veicoli storici rispetto ad altri tipi di veicoli atipici (quali autoambulanze o veicoli dei pompieri), che rende
impossibile o arbitraria qualsivoglia assimilazione.
Vengono altresì ridefiniti i requisiti necessari alla
classificazione di un veicolo come d’interesse storico o collezionistico, portando la datazione di esso da
20 a 25 anni e collegandone la certificazione ad un regolamento emanato dall’ASI, cioè ad uno strumento duttile che consente il rapido adeguamento della normativa alle esigenze che emergono nel settore. Inalterato rimane invece l’elenco degli enti certificatori, e ciò in considerazione del fatto che in
Italia, da oltre quarant’anni, ASI e registri storici nazionali, accompagnati ultimamente anche dalla
Federazione motociclistica italiana (FMI), hanno svolto in modo corretto tale funzione, grazie alle strutture, al patrimonio culturale, tecnico ed umano su cui possono contare e che costituiscono una garanzia di successo. Basti pensare che l’ASI dispone di un archivio di oltre 500.000 documenti fotografici,
di un gruppo di circa 140 commissari e di una tradizione che dura oltre quarant’anni. Non potranno
essere certo associazioni, composte da 30 soci e con la diffusione su 6 regioni, a poter svolgere con
successo e pari risultati l’attività oggi svolta dall’ASI e dai registri nazionali che, a loro volta, usufruiscono del supporto delle case costruttrici.
Quanto alla revisione, viene innalzato da 1 a 4 anni il ter-
mine previsto per la stessa, in virtù dell’esiguo numero di chilometri che vengono percorsi annualmente
e sul presupposto che i veicoli storici sono sottoposti ad una manutenzione particolarmente attenta. È
specificato che le revisioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme in vigore nel momento
della costruzione del veicolo storico: applicando le norme attuali, infatti, nessun veicolo supererebbe le
revisioni, a meno di effettuare sullo stesso modifiche consistenti e, soprattutto, snaturanti.
Le modi-
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fiche dell’articolo 93, riguardante l’immatricolazione e la reimmatricolazione del veicolo, sono rispettose delle norme civilistiche in materia. Infatti il veicolo storico prima di essere reimmatricolato ha perso
la qualifica di veicolo ordinario e pertanto il titolo di proprietà necessario, trattandosi di bene mobile,
non ancora registrato, è quello di tutti gli altri beni mobili non registrati. In tal caso può essere sufficiente per dimostrare la proprietà la semplice autocertificazione. Si chiarisce ancora che la reimmatricolazione deve essere concessa al veicolo storico in tutti i casi in cui sia classificato tale da parte degli
enti certificatori, senza nessuna distinzione derivante dalla procedura di cancellazione. Poiché targhe e
libretti costituiscono un tutt’uno col veicolo storico, si è voluto pervenire alla riutilizzazione di quelli esistenti.
L’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l’esenzione dei veicoli storici dall’applica-
zione dei limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti nei confronti dei
veicoli ordinari: la ratio di tale deroga è da ricercarsi nel numero assai ridotto di veicoli storici, che non
metri nel corso dell’anno, in genere utilizzando strade al di fuori dei centri abitati.
L’articolo 3, infi-
ne, contiene disposizioni di natura fiscale che prevedono sia l’esenzione dei veicoli d’epoca o d’interesse storico o collezionistico dal pagamento delle tasse automobilistiche, sia l’esclusione di essi dal
novero degli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. redditometro), in modo tale da far cessare i dubbi interpretativi e le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate.
Auto& Moto Storiche
vengono certo utilizzati per gli spostamenti ordinari, ma solo per percorrere poche centinaia di chilo-
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
rispetto delle norme in vigore all’epoca
(Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto
della loro costruzione.»;
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
e) all’articolo 93, dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
«6-bis. Per i veicoli d’interesse storico o
sono apportate le seguenti modifiche:
collezionistico l’immatricolazione e la reim-
a) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente
matricolazione sono effettuate dietro pre-
comma:
sentazione di un titolo, anche autocertifica
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo
to di proprietà e di un certificato delle
non si applicano alle manifestazioni riserva
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa
te ai veicoli d’interesse storico o collezioni
costruttrice o da uno degli enti di cui all’ar
stico per le quali sia prevista una velocità
ticolo 60, comma 4. In caso di reimmatri
media inferiore ai 50 km/h.»;
colazione di veicoli già iscritti e can cellati
b) all’articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in
d’ufficio o su richiesta dell’ultimo proprieta
fine, le seguenti lettere:
rio iscritto, ad esclusione di quelli che risul-
«n-bis. veicoli d’epoca;
tino demoliti ai sensi della normativa in
«n-ter. veicoli d’interesse storico o collezio-
materia di contributi statali alla rottamazio
nistico.»;
ne, al richiedente vengono rilasciati targhe
c) all’articolo 60 sono apportate le seguenti
e libretto conformi a quelli della prima
modificazioni:
immatricolazione».
1) il comma 1 è abrogato;
Art. 2.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
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(Limitazioni alla circolazione)
«4. Sono considerati veicoli d’interesse sto
1. I veicoli di interesse storico o collezionistico
rico e collezionistico tutti i veicoli a propul
non sono sottoposti ai limiti di circolazione dispo-
sione meccanica costruiti da più di 25 anni
sti per esigenze di prevenzione degli inquinamen-
ed il cui interesse storico o collezionistico
ti.
sia certificato dall’Automotoclub storico ita
Art. 3.
Auto& Moto Storiche
liano (ASI), dai registri storici Alfa Romeo,
(Disposizioni tributarie)
FIAT e Lancia, in quanto delegati dalle rispet
1. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000,
tive case costruttrici o per i soli motoveico
n. 342, al comma 1, dopo le parole: «Sono esen-
li, dalla Federazione motociclistica italiana
tati dal pagamento delle tasse automobilistiche»,
(FMI).
sono aggiunte le seguenti: «i veicoli d’epoca o
La certificazione di cui al presente comma
d’interesse storico o collezionistico, di cui all’arti-
viene effettuata sulla base del regolamento
colo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
emanato dall’ASI, depositato presso il
285, e successive modificazioni, nonché».
Ministero dei trasporti.»;
2. La proprietà di un veicolo d’epoca o d’interesse
d) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il
storico o collezionistico non costituisce elemento
seguente:
indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’ar-
«4-bis. Per i veicoli d’interesse storico o col
lezionistico la revisione deve essere dispo
ticolo
sta ogni quattro anni, nel
600, e successive modificazioni.
38,
quarto
comma,
del
decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
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