Pubblichiamo di seguito i testi integrali dei due nuovi disegni di legge presentati lo scorso mese di marzo in Senato rispettivamente dal senatore Giorgio Benvenuto e dal senatore Enrico Pianetta. SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA Disegno di legge N. 1365 d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, FILIPPI e NEGRI Nuove disposizioni in materia di veicolidi interesse storico o collezionistico Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2007 Onorevoli Senatori. Auto& Moto Storiche 6 Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta un loro sicuro punto di merito. Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ad altri collezionisti stranieri, sono riusciti a recuperare il tempo perduto ed a mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell’originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dei mezzi, è oggi considerato all’avanguardia. A tale positivo risultato hanno saputo significativamente contribuire gli oltre 200 mila appassionati italiani, per la metà raccolti in 240 club federati all’Automotoclub storico italiano (ASI), con sede a Torino, ente riconosciuto dalla Federazione internazionale dei veicoli antichi (FIVA). In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri storici che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia, nonchè, per i motoveicoli, la Federazione motociclistica italiana. Come vigorosamente sollecitato dagli enti associativi sopra indicati, riteniamo però che il motorismo storico italiano meriti un ulteriore e più strutturale supporto legislativo, oltre a quanto già laboriosamente – anche se talvolta disorganicamente – ottenuto nel corso degli anni. Il presente disegno di legge – in parte modificativo ed integrativo di norme esistenti, in parte recante ulteriori disposizioni – intende pertanto eliminare le lacune riscontrate, con il duplice obiettivo di mettere il motorismo storico italiano in condizioni di parità con quello degli altri Paesi e di portarlo all’altezza della nostra tradizione industriale. L’articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento. L’articolo 2 contiene le necessarie modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, fra le quali: – l’affinamento della definizione di veicolo di interesse storico o collezionistico (articolo 60 del codice della strada); – le revisioni (articolo 80 del codice della strada); – le formalità di immatricolazione e reimmatricolazione (articolo 93 del codice della strada); – le competizioni sportive (articolo 9 del codice della strada). L’articolo 3 provvede ad equiparare i veicoli in questione ai veicoli «Euro 4» ai fini delle limitazioni della circolazione disposte per motivi ambientali. L’articolo 4 risolve due profili tributari rimasti aperti: – l’estensione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione e di imposta provinciale di trascri zione a tutti i veicoli di interesse storico o collezionistico, quali ridefiniti nell’articolo 60 del Codice della Strada; l’inchiesta – l’esclusione dal redditometro sia dei veicoli di interesse storico o collezionistico, sia dei veicoli d’epo ca, al fine di superare le pregiudizievoli oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate (si veda, da ultimo, la sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 della Sezione tributaria della Cassazione). L’articolo 5 reca, in fine, la copertura finanziaria. DISEGNO DI LEGGE 1. Finalità della presente legge è di favorire la conservazione ed il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica di interesse storico o collezionistico. Art. 2. (Modifiche al codice della strada) 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 9, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Sono esenti dalle disposizioni del pre sente comma le competizioni riservate ai vei coli di interesse storico o collezionistico, per le quali sia prevista una velocità media infe riore a 50 chilometri orari.»; b) all’articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «n-bis) veicoli di interesse storico o collezio nistico; n-ter) veicoli d’epoca.»; c) all’articolo 60, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Sono veicoli di interesse storico o colle zionistico quelli costruiti da oltre 25 anni e come tali certificati dall’Automotoclub storico italiano (ASI) e dai registri storici dell’Alfa Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, non chè, per i soli motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana (FMI). La certificazione i cui al primo periodo, volta ad accertare l’au tenticità e l’originalità del veicolo, viene effettuata in base al regolamento emanato dall’ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti. I veicoli di cui al presente comma possono circolare sulle pubbliche strade purchè posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal rego lamento.»; d) all’articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per i veicoli di interesse storico o col lezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle norme in vigore all’epoca della loro costru zione.»; e) all’articolo 93, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Per i veicoli di interesse storico o col lezionistico l’immatricolazione e la reimma tricolazione sono effettuati dietro presenta zione di un titolo, anche autocertificato, di proprietà e di una certificazione delle carat teristiche tecniche rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all’ar ticolo 60, comma 5. «6-ter. In caso di reimmatricolazione dei vei coli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su richiesta dell’ulti mo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultino demoliti ai sensi delle dis posizioni in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente vengono rila sciate targhe e libretto di prima immatrico lazione al P.R.A.». Art. 3. (Limitazioni della circolazione) 1. Con riferimento alle limitazioni della circolazione disposte per motivi di compatibilità ambientale, i veicoli di interesse storico o collezionistico 7 Auto& Moto Storiche Art. 1. (Finalità) sono equiparati ai veicoli omologati ai sensi della normativa comunitaria «Euro-4». butiva ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Art. 4. (Disposizioni tributarie) 1. Le disposizioni dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfettaria dell’imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) ed n-ter) del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come tali certificati dall’ASI-Automotoclub storico italiano o, per i solo motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana. 2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 non costituisce elemento indicativo di capacità contri- Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ************************* SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 1389 8 d’iniziativa del senatore PIANETTA Disposizioni in materia di veicoli d’epoca e d’interesse storico o collezionistico Comunicato alla Presidenza il 12 marzo 2007 Onorevoli Senatori. Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta un punto di merito per questi ultimi. Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ai collezionisti stranieri, hanno saputo recuperare il tempo perduto e mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell’originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dello stesso, è considerato uno dei Auto& Moto Storiche migliori al mondo. A tale risultato hanno contribuito in modo rilevante tutti gli appassionati italiani riuniti in associazioni, e soprattutto quelli facenti parte dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), la più importante federazione nazionale, che raccoglie oltre 240 club e 106.000 tesserati. In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia. A differenza di altre proposte di legge presentate, che sono focalizzate sulla necessità di favorire la costituzione di nuovi club di appassionati di veicoli storici sul territorio nazionale, il presente disegno l’inchiesta di legge, partendo dalla considerazione che il numero di club esistenti è già assai numeroso, come sopra evidenziato, contiene disposizioni finalizzate alla conservazione del patrimonio motoristico storico nazionale. E ciò nella consapevolezza della necessità di colmare alcune lacune legislative che sono risultate evidenti a seguito del grande sviluppo che il settore del veicolo storico ha avuto in Italia, sia sotto il profilo associativo che culturale. L’articolo 1 raccoglie tutte le modifiche apportate al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare segnaliamo che i veicoli di interesse storico o collezionistico cessano di far parte della generale categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, per assurgere ad autonome categorie. E ciò in virtù della eterogeneità dei veicoli storici rispetto ad altri tipi di veicoli atipici (quali autoambulanze o veicoli dei pompieri), che rende impossibile o arbitraria qualsivoglia assimilazione. Vengono altresì ridefiniti i requisiti necessari alla classificazione di un veicolo come d’interesse storico o collezionistico, portando la datazione di esso da 20 a 25 anni e collegandone la certificazione ad un regolamento emanato dall’ASI, cioè ad uno strumento duttile che consente il rapido adeguamento della normativa alle esigenze che emergono nel settore. Inalterato rimane invece l’elenco degli enti certificatori, e ciò in considerazione del fatto che in Italia, da oltre quarant’anni, ASI e registri storici nazionali, accompagnati ultimamente anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), hanno svolto in modo corretto tale funzione, grazie alle strutture, al patrimonio culturale, tecnico ed umano su cui possono contare e che costituiscono una garanzia di successo. Basti pensare che l’ASI dispone di un archivio di oltre 500.000 documenti fotografici, di un gruppo di circa 140 commissari e di una tradizione che dura oltre quarant’anni. Non potranno essere certo associazioni, composte da 30 soci e con la diffusione su 6 regioni, a poter svolgere con successo e pari risultati l’attività oggi svolta dall’ASI e dai registri nazionali che, a loro volta, usufruiscono del supporto delle case costruttrici. Quanto alla revisione, viene innalzato da 1 a 4 anni il ter- mine previsto per la stessa, in virtù dell’esiguo numero di chilometri che vengono percorsi annualmente e sul presupposto che i veicoli storici sono sottoposti ad una manutenzione particolarmente attenta. È specificato che le revisioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme in vigore nel momento della costruzione del veicolo storico: applicando le norme attuali, infatti, nessun veicolo supererebbe le revisioni, a meno di effettuare sullo stesso modifiche consistenti e, soprattutto, snaturanti. Le modi- 9 fiche dell’articolo 93, riguardante l’immatricolazione e la reimmatricolazione del veicolo, sono rispettose delle norme civilistiche in materia. Infatti il veicolo storico prima di essere reimmatricolato ha perso la qualifica di veicolo ordinario e pertanto il titolo di proprietà necessario, trattandosi di bene mobile, non ancora registrato, è quello di tutti gli altri beni mobili non registrati. In tal caso può essere sufficiente per dimostrare la proprietà la semplice autocertificazione. Si chiarisce ancora che la reimmatricolazione deve essere concessa al veicolo storico in tutti i casi in cui sia classificato tale da parte degli enti certificatori, senza nessuna distinzione derivante dalla procedura di cancellazione. Poiché targhe e libretti costituiscono un tutt’uno col veicolo storico, si è voluto pervenire alla riutilizzazione di quelli esistenti. L’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l’esenzione dei veicoli storici dall’applica- zione dei limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti nei confronti dei veicoli ordinari: la ratio di tale deroga è da ricercarsi nel numero assai ridotto di veicoli storici, che non metri nel corso dell’anno, in genere utilizzando strade al di fuori dei centri abitati. L’articolo 3, infi- ne, contiene disposizioni di natura fiscale che prevedono sia l’esenzione dei veicoli d’epoca o d’interesse storico o collezionistico dal pagamento delle tasse automobilistiche, sia l’esclusione di essi dal novero degli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. redditometro), in modo tale da far cessare i dubbi interpretativi e le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate. Auto& Moto Storiche vengono certo utilizzati per gli spostamenti ordinari, ma solo per percorrere poche centinaia di chilo- DISEGNO DI LEGGE Art. 1. rispetto delle norme in vigore all’epoca (Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto della loro costruzione.»; legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e) all’articolo 93, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «6-bis. Per i veicoli d’interesse storico o sono apportate le seguenti modifiche: collezionistico l’immatricolazione e la reim- a) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente matricolazione sono effettuate dietro pre- comma: sentazione di un titolo, anche autocertifica «9-bis. Le disposizioni del presente articolo to di proprietà e di un certificato delle non si applicano alle manifestazioni riserva caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa te ai veicoli d’interesse storico o collezioni costruttrice o da uno degli enti di cui all’ar stico per le quali sia prevista una velocità ticolo 60, comma 4. In caso di reimmatri media inferiore ai 50 km/h.»; colazione di veicoli già iscritti e can cellati b) all’articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in d’ufficio o su richiesta dell’ultimo proprieta fine, le seguenti lettere: rio iscritto, ad esclusione di quelli che risul- «n-bis. veicoli d’epoca; tino demoliti ai sensi della normativa in «n-ter. veicoli d’interesse storico o collezio- materia di contributi statali alla rottamazio nistico.»; ne, al richiedente vengono rilasciati targhe c) all’articolo 60 sono apportate le seguenti e libretto conformi a quelli della prima modificazioni: immatricolazione». 1) il comma 1 è abrogato; Art. 2. 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: 10 (Limitazioni alla circolazione) «4. Sono considerati veicoli d’interesse sto 1. I veicoli di interesse storico o collezionistico rico e collezionistico tutti i veicoli a propul non sono sottoposti ai limiti di circolazione dispo- sione meccanica costruiti da più di 25 anni sti per esigenze di prevenzione degli inquinamen- ed il cui interesse storico o collezionistico ti. sia certificato dall’Automotoclub storico ita Art. 3. Auto& Moto Storiche liano (ASI), dai registri storici Alfa Romeo, (Disposizioni tributarie) FIAT e Lancia, in quanto delegati dalle rispet 1. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, tive case costruttrici o per i soli motoveico n. 342, al comma 1, dopo le parole: «Sono esen- li, dalla Federazione motociclistica italiana tati dal pagamento delle tasse automobilistiche», (FMI). sono aggiunte le seguenti: «i veicoli d’epoca o La certificazione di cui al presente comma d’interesse storico o collezionistico, di cui all’arti- viene effettuata sulla base del regolamento colo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. emanato dall’ASI, depositato presso il 285, e successive modificazioni, nonché». Ministero dei trasporti.»; 2. La proprietà di un veicolo d’epoca o d’interesse d) all’articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il storico o collezionistico non costituisce elemento seguente: indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’ar- «4-bis. Per i veicoli d’interesse storico o col lezionistico la revisione deve essere dispo ticolo sta ogni quattro anni, nel 600, e successive modificazioni. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.