Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
a
INDICE
Scopo e campo di applicazione ....................................................................................... 2 2 Riferimenti normativi ....................................................................................................... 2 3 Termini e definizioni ....................................................................................................... 2 4 Verifiche dell’impianto..................................................................................................... 3 5 4.1 Generalità ............................................................................................................ 3
4.2 Verifica generale .................................................................................................. 4
4.3 Verifica di funzionamento ...................................................................................... 5
4.4 Verifica dell’autonomia .......................................................................................... 5
Azioni correttive e manutenzione periodica ...................................................................... 6 pu
bb
lic
1 6 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale: ................. 6
Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di
funzionamento: ..................................................................................................... 6
5.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia: ........... 6
5.4 Manutenzione periodica ........................................................................................ 6
Registro ......................................................................................................................... 9 sta
5.1
5.2
Appendice A (informativa) Schede esemplificative del registro dei rapporti di verifiche
periodiche .......................................................................................................................... 10
Appendice B (informativa) Riferimenti legislativi e normativi ................................................ 13 hie
Appendice C (informativa) Manutenzione e verifiche ........................................................... 17 Appendice D (informativa) Illuminazione di sicurezza: ruoli e responsabilità ........................ 18 Pr
og
ett
o
in
inc
Bibliografia ......................................................................................................................... 21 Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
1
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Scopo e campo di applicazione
pu
bb
lic
1
a
Luce e illuminazione
Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici
Procedure per la verifica periodica, la manutenzione e il collaudo
La presente norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione
periodica degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi
per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di
altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa.
2
Riferimenti normativi
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in
altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono
di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della
pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
Sistemi di alimentazione centralizzata
CEI EN 60598-2-22:1999
Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni
particolari – Apparecchi di emergenza
Termini e definizioni
hie
3
sta
CEI EN 50171:2002
Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.
inc
3.1
apparecchio per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata
Apparecchio permanente o non permanente alimentato da un sistema di emergenza
centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio.
[CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.9]
in
3.2
apparecchio per illuminazione d’emergenza di tipo autonomo
Apparecchio del tipo permanente o non permanente nel quale tutti gli elementi, come la
batteria, la lampada, l'unità di controllo e i dispositivi di prova e di segnalazione, se previsti,
sono incorporati nell'apparecchio o adiacenti ad esso (ovvero, entro 1 m di lunghezza del
cavo).
[CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.8]
ett
o
3.3
autonomia
tempo totale per il quale l’impianto di illuminazione di sicurezza o parte di esso resta in
funzione fornendo le prestazioni illuminotecniche richieste.
og
3.4
illuminazione di sicurezza
parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all’illuminazione per la
sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di
completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa.
Pr
3.5
manutentore
Persona fisica e/o giuridica preposta all’espletamento del servizio di manutenzione
dell’impianto, delle apparecchiature di sicurezza e dei suoi componenti, avvalendosi, ove del
caso, di personale specificatamente addestrato.
Progetto
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2
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
pu
bb
lic
a
3.6
manutenzione
Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente dell’impianto nelle
condizioni in cui esso possa soddisfare le prescrizioni relative specifiche ed effettuare le
funzioni richieste (vedere appendice C).
3.7
produttore
persona fisica e/o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto; essa può
essere:
a) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si
presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un
altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
b) il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o,
qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto;
c) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la
loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
sta
3.8
registro
documento riassuntivo in cui sono registrati i rapporti di verifica relativi agli interventi di
verifica periodica, manutenzione periodica eseguiti sulle apparecchiature che realizzano il
sistema di illuminazione di sicurezza (vedere appendice A).
[CEI EN 50171:2002, punto 3.19]
hie
3.9
sistema di alimentazione centralizzata (sistema CPS Central Power Supply)
Sistema di alimentazione che fornisce tutta la potenza di emergenza richiesta dalle
apparecchiature senza alcuna limitazione della potenza.
inc
3.10
sistema di alimentazione centralizzata a bassa potenza (sistema LPS Low Power
Supply)
Sistema di alimentazione con limitazione della potenza in uscita del sistema a 500 W per 3 h
o di 1 500 W per 1 h.
[CEI EN 50171:2002, punto 3.20]
ett
o
in
3.11
sistema di verifica automatica (ATS)
sistema di verifica automatica che può essere avviato manualmente, costituito da parti (come
temporizzatori, rivelatori di corrente, sensori di luce, commutatori), che una volta collegate
insieme, formano un sistema in grado di effettuare in modo sistematico le verifiche per gli
apparecchi di illuminazione di emergenza, e indicarne i risultati.
3.12
verifica dell’impianto
Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di
illuminazione di sicurezza ai dati di progetto.
Verifiche dell’impianto
og
4
4.1 Generalità
Pr
Per l‘esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la
legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal
progettista e/o dall’installatore.
Progetto
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3
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
pu
bb
lic
Il soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto:
a
4.1.1 L’impianto di illuminazione di sicurezza è riconducibile alla classe di impianti destinati
alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, che devono essere sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

assicura che le figure cui è affidata l’esecuzione delle verifiche degli impianti di
illuminazione di sicurezza abbiano le conoscenze adeguate per l’individuazione e
l’applicazione delle necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali;

mette a disposizione per la corretta esecuzione delle verifiche periodiche e degli
eventuali interventi di cui alla presente norma, le informazioni necessarie, tenendo conto
delle specifiche fornite dal costruttore degli apparecchi e dei componenti dell’impianto,
dall’installatore e/o dal progettista, nonché la documentazione di progetto ed i risultati
delle verifiche precedenti.
Il ruolo del soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto è definito dalle leggi
applicabili (vedere appendice D).
sta
4.1.2 Le verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di evidenziare lo stato di
efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza; lo stato di funzionamento di specifici
componenti quali le sorgenti di energia, gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di
sicurezza (comprensivi delle loro parti attive, quali ad esempio le lampade), dovranno essere
verificati nella condizione in cui sono installati, individuandone le eventuali anomalie di
funzionamento e/o guasti, con le modalità di cui alla presente norma.

verifica generale;

verifica di funzionamento;

verifica dell’autonomia.
hie
Le verifiche periodiche descritte nel prospetto 1, si suddividono nelle tipologie seguenti:
4.2 Verifica generale
inc
Gli interventi di verifica devono essere annotati sull’apposita scheda del registro dei controlli
così come le eventuali anomalie riscontrate, se richiesto o necessario, ed eliminate, ove
possibile, con un’azione correttiva immediata. Ove ciò non sia possibile, le anomalie devono
essere tempestivamente segnalate al soggetto responsabile.
in
Le verifiche generali consistono in operazioni che consentono la valutazione dell’efficienza
complessiva degli apparecchi di sicurezza, dell’alimentazione di sicurezza (sia per gli
apparecchi autonomi che per quelli ad alimentazione centralizzata) e del rispetto dei requisiti
illuminotecnici di progetto mediante esecuzione delle operazioni seguenti:
a) verifica della presenza degli apparecchi nella ubicazione prevista, ovvero numero e
tipologia in conformità con il progetto;
ett
o
b) verifica dell’assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere l’efficacia
e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che
impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);
c) verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati e
dell’assenza di ostacoli fra segnali di sicurezza esternamente illuminati ed apparecchi di
illuminazione di sicurezza posti in loro corrispondenza;
og
d) verifica del degrado delle lampade (per esempio assenza di annerimento dei tubi
fluorescenti);
e) verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione delle prestazioni illuminotecniche
previste per l’impianto.
Pr
Le verifiche generali devono essere effettuate con frequenza annuale, ove non diversamente
previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B).
Progetto
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Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
4.3 Verifica di funzionamento
pu
bb
lic
a
Le verifiche di funzionamento consistono in operazioni che consentono la valutazione della
corretta attivazione dell’impianto di illuminazione, in caso di mancanza di energia ordinaria,
mediante esecuzione delle operazioni seguenti:
a) verifica dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o della
sorgente di alimentazione centralizzata (per quelli ad alimentazione centralizzata). La
verificapuò essere effettuata a vista mediante osservazione dello stato dell’indicatore di
funzionamento (LED) degli apparecchi o della strumentazione presente sul sistema di
alimentazione centralizzata;
b) verifica dell’operatività del sistema di inibizione, dove presente;
c) verifica della corretta commutazione e dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli
apparecchi (accensione della sorgente luminosa);
d) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo
soccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata
nel funzionamento di emergenza (tensione di uscita e valore di carico) mediante le
indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso;
f)
sta
e) verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione
centralizzato, ove presente;
verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi; si dovrà prestare particolare
attenzione a rotture della struttura delle apparecchiature o al degrado delle stesse,
laddove ciò fosse tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle
prescrizioni di impianto.
hie
Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti a), c)
e d) consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori.
inc
Le verifiche elencate devono essere eseguite con frequenza semestrale, ove non
diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B) e devono
considerarsi aggiuntive rispetto alle indicazioni fornite dal progettista e/o dall’installatore e/o
dal costruttore dei componenti dell’impianto (per esempio, mediante il foglio di istruzioni).
4.4 Verifica dell’autonomia
La verifica dell’autonomia consiste nella misurazione del tempo di accensione delle sorgenti
luminose dell'impianto di illuminazione di sicurezza, a partire dall’istante in cui si ha mancanza
dell’alimentazione ordinaria e a seguito del tempo di ricarica previsto delle batterie che
forniscono l’alimentazione di sicurezza.
in
Ove il progetto dell’impianto preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza in modo
differenziato fra varie aree e/o sezioni di uno stesso edificio (per esempio: impianto che
preveda l’intervento selettivo di ogni piano di un edificio a più piani), la verifica dell’autonomia
deve essere effettuata per ogni specifica sezione o area.
ett
o
Tutti gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e le indicazioni segnaletiche della specifica
sezione di impianto o area devono essere contemporaneamente illuminate per il tempo della
autonomia prevista.
La verifica dell’autonomia è effettuata mediante:
og
a) simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia
previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria o metodo equivalente;
b) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area si accendano al momento della
interruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista);
c) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area siano accesi al termine dell’autonomia
di impianto (esame a vista).
Pr
Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti b) e c)
consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori.
Progetto
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5
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
a
La verifica dell’autonomia deve essere effettuata con frequenza annuale, ove non
diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B).
5
Azioni correttive e manutenzione periodica
pu
bb
lic
I tempi di ricarica sono normalmente di 24 h per gli apparecchi autonomi (punto 22.16
della CEI EN 60598-2-22) e 12 h per le unità di alimentazione centralizzata (punto 6.2.5 della
CEI EN 50171), ad eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere
appendice B).
Le azioni correttive e gli interventi di manutenzione periodica consistono in operazioni intese
ad eliminare guasti e/o malfunzionamenti evidenziati a seguito delle verifiche o semplicemente
a mantenere gli apparecchi e l’impianto in condizioni di efficienza, al fine di assicurarne le
funzioni di sicurezza nel tempo.
Le azioni correttive consistono nella esecuzione, ove del caso, delle attività nel seguito
descritte e rappresentate nel prospetto 1.
5.1 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale:
ripristinare e riposizionare l’apparecchio nel caso in cui non sia presente nella posizione
intesa, secondo quanto previsto nel progetto del sistema;

rimuovere gli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l’efficacia del
dispositivo (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature
antincendio, quali estintori);

pulire i segnali di sicurezza, il diffusore e il riflettore degli apparecchi di illuminazione di
sicurezza,o sostituire quelli che presentino evidente livello di degrado e/o oscuramento;

sostituire le lampade o i tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità;
hie
sta

- effettuare misure illuminotecniche o sostituire gli apparecchi in caso di verifica della loro
non corretta condizione di utilizzo rispetto alla data di messa in servizio.
5.2 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di funzionamento:
inc
- ripristinare le apparecchiature che manifestino un guasto, ovvero la non corretta
funzionalità, con eventuale sostituzione delle lampade o di altre parti danneggiate;
- ripristinare gli apparecchi che evidenzino rotture della struttura o degrado della stessa tale
da comprometterne la sicurezza della funzione e il rispetto delle prescrizioni di impianto.
5.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia:
in caso di mancata autonomia sostituire la batteria degli apparecchi o del sistema di
alimentazione centralizzata;

in caso di impossibilità di effettuazione della verifica dell’autonomia con le modalità di cui
al precedente punto 4.4, adeguare la tipologia di apparecchi mediante utilizzo di sistemi di
verifica automatica ATS, o, modificare l’impianto sulla base di apposito progetto, che
tenga conto delle condizioni d’uso e degli eventuali vincoli strutturali.
ett
o
in

5.4 Manutenzione periodica
og
Le attività di manutenzione periodica consistono nella esecuzione di attività finalizzate alla
riduzione della probabilità di insorgenza di condizioni di guasto e/o pericolo e alla
conservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Ove non
diversamente indicato, esse consistono in:
a) interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (sia di tipo
autonomo che ad alimentazione centralizzata):
sostituzione delle batterie (solo per apparecchi autonomi),

serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio,

sostituzione di lampade, diffusori e riflettori se risultano eccessivamente degradati;
Pr

Progetto
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6
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
b) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata:
sostituzione del comando destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento di
emergenza del sistema di alimentazione centralizzato,

sostituzione di parti soggette ad usura (filtro ventilazione, ecc.),

pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti,

pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.
pu
bb
lic
a

Le attività di manutenzione, ove ritenute necessarie dal soggetto avente responsabilità
dell’impianto, devono essere effettuate con frequenza stabilita dallo stesso in conformità con
le eventuali indicazioni fornite dal costruttore dei prodotti, dal progettista e/o dall’installatore
dell’impianto di illuminazione di sicurezza.
A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l’efficacia dell’intervento.
La parte di impianto soggetta a manutenzione deve essere sottoposta ad un ciclo di ricarica
di 48 h, salvo diverse prescrizioni specifiche, e quindi ad una fase di scarica controllata per
verificare il rispetto dei dati nominali di prodotto (autonomia). Questa fase deve essere
effettuata riducendo al minimo il disagio derivante e quindi, possibilmente, quando i locali non
sono occupati.
sta
Gli interventi, le azioni correttive e l’esito delle relative verifiche devono essere annotate sul
registro dei controlli periodici.
Prospetto 1 – Verifiche periodiche
Verifica di
funzionamento
hie
verifica
generale
(punto 4.2)
(punto 4.3)
(punto 4.4)
Cadenza: annuale Cadenza: semestrale Cadenza: annuale
ATTIVITÀ

inc
Verifica della presenza degli apparecchi
nell‘ubicazione prevista ovvero numero e
tipologia in conformità con il progetto
ett
o
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
Ripristino e
riposizionamento
dell’apparecchio nel
caso in cui non sia
presente nella
posizione intesa
secondo quanto
previsto nel
progetto del sistema
Rimozione degli
oggetti o altro che
possano in qualche
modo
compromettere
l’efficacia del
dispositivo (per
esempio arredi che
impediscono la
corretta
illuminazione di
attrezzature
antincendio quali
estintori)

Pulizia dei segnali
di sicurezza, del
diffusore e del
riflettore degli
apparecchi di
illuminazione di
sicurezza, o
sostituzione di quelli
che presentino
evidente livello di
degrado e/o
oscuramento
og
Verifica dell’integrità e leggibilità dei
segnali di sicurezza internamente
illuminati e dell’assenza di ostacoli fra
segnali di sicurezza esternamente
illuminati ed apparecchi di illuminazione
di sicurezza posti in loro corrispondenza;
Azioni correttive
e manutenzione
periodica

in
Verifica dell‘assenza di ostacoli di
qualsiasi natura che possano
compromettere l’efficacia e la visibilità
dei dispositivi di illuminazione di
sicurezza (per esempio arredi che
impediscono la corretta illuminazione di
attrezzature antincendio)
Pr
Verifica
dell’autonomia
7
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Verifica di
funzionamento
(punto 4.2)
(punto 4.3)
Cadenza: annuale Cadenza: semestrale
Verifica del degrado delle lampade (per
esempio assenza di annerimento dei tubi
fluorescenti)

Verifica delle condizioni necessarie alla
realizzazione delle prestazioni
illuminotecniche previste per l’impianto

sta
hie


inc
Verifica delle indicazioni/segnalazioni
fornite dal pannello di controllo del
gruppo soccorritore e verifica delle
corrette operazioni del sistema di
alimentazione centralizzata nel
funzionamento di emergenza (tensione
di uscita e valore di carico) mediante le
indicazioni/segnalazioni fornite dallo
stesso
Effettuazione di
misure
illuminotecniche o
sostituzione di
apparecchi in caso di
verifica della loro non
corretta condizione di
utilizzo rispetto alla
data di messa in
servizio

Verifica dell’ operatività del sistema di
inibizione, dove presente
Verifica della corretta commutazione e
dell’effettivo intervento in emergenza di
tutti gli apparecchi (accensione della
sorgente luminosa )
Sostituzione delle
lampade o dei tubi
fluorescenti in caso di
mancata funzionalità

Verifica dell’effettiva condizione di
ricarica degli apparecchi di tipo
autonomo o della sorgente di
alimentazione centralizzata (per quelli ad
alimentazione centralizzata). La verifica
può essere effettuata a vista mediante
osservazione dello stato dell’indicatore
di funzionamento (LED) degli apparecchi
o della strumentazione presente sul
sistema di alimentazione centralizzata
in
Verifica del funzionamento del comando
di spegnimento del sistema di
alimentazione centralizzato, ove
presente
Ripristino degli
apparecchi che
evidenzino rotture
della struttura o
degrado della stessa
tale da
comprometterne la
sicurezza della
funzione e il rispetto
delle prescrizioni di
impianto.

ett
o

La verifica dell’autonomia è effettuata
mediante :
simulazione della condizione di
intervento degli apparecchi per il tempo
di autonomia previsto mediante
interruzione dell’alimentazione ordinaria
o metodo equivalente;
Sostituzione della
batteria degli
apparecchi o
delsistema di
alimentazione
centralizzata
Adeguamento della
tipologia di apparecchi
mediante utilizzo di
sistemi di verifica
automatica ATS
og
verifica che tutti gli apparecchi della
sezione o area si accendano al momento
della interruzione dell’alimentazione
ordinaria (esame a vista);
verifica che tutti gli apparecchi della
sezione o area siano accesi al termine
dell’autonomia di impianto (esame a
vista).
Pr
Ripristino delle
apparecchiature che
manifestino un guasto
ovvero la non corretta
funzionalità, con
eventuale sostituzione
delle lampade o di
altre parti
danneggiate.

Verifica delle condizioni costruttive degli
apparecchi; si presterà particolare
attenzione a rotture della struttura delle
apparecchiature o al degrado delle
stesse, laddove ciò fosse tale da
comprometterne la sicurezza della
funzione ed il rispetto delle prescrizioni
di impianto
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
(punto 4.4)
Cadenza: annuale
Azioni correttive
e manutenzione
periodica
pu
bb
lic
ATTIVITÀ
Verifica
dell’autonomia
a
verifica
generale
8
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
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Registro
pu
bb
lic
a
Quando previsto, il registro deve essere conforme alla legislazione vigente e alle prescrizioni
delle norme tecniche applicabili con una struttura tale da poterlo utilizzare per più interventi e
per più anni.
Sul registro devono essere riportate almeno le informazioni seguenti:
a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di sicurezza;
b) documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso impianto; c)numero di
matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza; d) estremi
di
identificazione dell’operatore incaricato delle verifiche;
c) firma leggibile dell’operatore incaricato delle verifiche.
Con l’impiego di apparecchi e sistemi dotati della possibilità di effettuazione di verifiche
automatiche secondo le modalità e le sequenze indicate ai punti precedenti, è sufficiente
effettuare l’analisi dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi di cui essi sono dotati. Tali
rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni su archivi
informatici, integrano o sostituiscono (laddove possibile) il registro dei controlli.
Pr
og
ett
o
in
inc
hie
sta
NOTA Nell’appendice A sono riportate le schede esemplificative del registro, suddivise per verifiche, manutenzione
e revisione.
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
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Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
a
Appendice A
(informativa)
pu
bb
lic
Schedeesemplificativedelregistrodeirapportidiverifiche periodiche
L’insieme delle schede esemplificative riportate nel seguito può costituire il registro, il
quale è parte integrante del documento di cui alla norma CEI 64-8.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
Apparecchi di illuminazione:

Autoalimentati: N°……

Centralizzati: N°……

Di altro tipo (specificare quale): N°……

Autoalimentati: N°……

Centralizzati: N°……

Di altro tipo (specificare quale): N°……
IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI
Apparecchio N°
Identificazione
Funzione
Tipo di
apparecchio
Modalità di
diagnosi
Ubicazione
Data di
messa in
servizio
Pr
og
ett
o
in
inc
hie
N°
(1)
sta
Apparecchi di segnalazione:
(1) La numerazione degli apparecchi indicata nel presente schema corrisponde con quella riportata nelle planimetrie
dell’attività e nella segnaletica di sicurezza.
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
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VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI
Periodicità: semestrale
Apparecchio
N°
Anomalie
riscontrate
Azioni
intraprese
Data
prossima
verifica
Firma
pu
bb
lic
Sorveglianza
effettuata da
(cognome,
nome)
sta
Data
a
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
VERIFICA DELL’AUTONOMIA DEGLI APPARECCHI
Periodicità: annuale
Apparecchio N°
Anomalie
riscontrate
in
ett
o
og
Pr
Provvedimenti
adottati
hie
Controllo
effettuato da
(cognome,
nome, ditta)
inc
Data
intervento
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
11
Data
prossima
verifica
Firma
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Intervento
effettuato da
(cognome,
nome, ditta)
Apparecchio
N°
pu
bb
lic
Data
intervento
a
VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI
Periodicità: annuale
Anomalie Provvedimenti
Elenco
riscontrate
delle parti
Adottati
sostituite
Data
prossima
verifica
Firma
Data
prossima
verifica
Firma
Apparecchio
Intervento
effettuato da
N°
(cognome,
nome, ditta)
Anomalie
riscontrate
Provvedimenti
Elenco
Adottati
delle parti
sostituite
Pr
og
ett
o
in
inc
hie
Data
intervento
sta
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E DEGLI APPARECCHI
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
12
Appendice B
(informativa)
pu
bb
lic
Riferimenti legislativi e normativi
a
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Si riportano nel seguito i documenti legislativi e normativi rilevanti ai fini dell’individuazione
della necessità di realizzazione, utilizzo e gestione degli impianti di illuminazione di sicurezza,
in specifiche realtà applicative:
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre"
Art. 10 Gestione della sicurezza
Art. 11 Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica"
Art. 12 Norme di esercizio

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere"
Art. 16 Registro dei controlli

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 "Regolamento
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico
destinati a biblioteche ed archivi" Art. 10 Piani di intervento e istruzioni di sicurezza
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi"
Art. 19 Gestione della sicurezza
hie

sta

Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
pubblico spettacolo"
Art. 18.6 Registro della sicurezza antincendio

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007,n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Art. 15 z)
inc

in
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37 Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.
Art. 1 comma 1 e 2 Ambito di applicazione Art. 2 lettera d Ordinaria manutenzione Art. 3
comma 1 Imprese abilitate
Art. 4 Requisiti tecnico-professionali
Art. 10 Manutenzione degli impianti
og
ett
o

Pr
A titolo indicativo si riportano, nel prospetto B.1 seguente, i valori di autonomia dell’impianto
di illuminazione di sicurezza richiesti dai sopra citati documenti legislativi e normativi
(aggiornati a febbraio 2012).
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
13
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Norme e Leggi
Prestazioni richieste
pu
bb
lic
Luoghi
a
Prospetto B.1 – Riepilogodelleattualinormeeleggi cheregolamentano l’illuminazione di
sicurezza
Alberghi
Alberghi, motel, villaggi,
affittacamere, case per
vacanze, agriturismo,
ostelli, rifugi alpini,
residence
DM 9/4/1994
Centri commerciali
Grandi magazzini, centri
commerciali, ipermercati
(superiori a 400 mq)
DM 27/7/2010
Alimentazione di sicurezza
ad interruzione breve
(≤ 0.5 sec); tempo di ricarica
12 h; autonomia 1 h;
illuminamento non inferiore
a 5 lux lungo le vie di uscita.
Alimentazione di sicurezza
ad interruzione breve
(≤ 0.5 sec); tempo di ricarica
12 h; autonomia 1 h 30';
illuminamento:
non inferiore a 5 lux negli
ambienti accessibili al
pubblico e non inferiore a
10 lux lungo le vie di uscita.
Di civile abitazione con
altezza superiore a 32 metri
Parcheggi sotterranei o in
DM 1/2/1986
DM 18/03/96
Strutture sanitarie pubbliche
e private.
Norma CEI 64-8 Sez. 710
SOLAS 74 (83)
ett
o
DPR 29/03/93 n°188
og
Pr
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
DM 18/09/2002
Illuminazione di sicurezza
affidabile e segnalazione
delle vie di esodo.
Illuminamento non inferiore
a 5 lux in corrispondenza di
scale e porte; non inferiore a
2 lux in ogni altro ambiente
Illuminazione di sicurezza
ad intervento automatico ed
immediato,con
illuminamento non inferiore
a 5 lux.
Alimentazione di sicurezza
ad interruzione breve
(≤ 0.5 sec);tempo di ricarica
12 h;
autonomia 1 h;
illuminamento non inferiore
a 5 lux lungo le vie di uscita.
Alimentazione di sicurezza
ad interruzione breve
(≤ 0.5 sec); tempo di
ricarica 12 h; autonomia 2 h;
illuminamento non inferiore
a 5 lux lungo le vie di uscita
e nelle aree di tipo C e D.
in
Locali per uso medico
inc
Impianti sportivi
Settore navale
Guida CEI 64-50
hie
locali chiusi con più di 300
autoveicoli
DM 16/5/1987, n.246
sta
Edifici
14
Grado di protezione IP65;
autonomia 3 h; costruzione
resistente alle vibrazioni.
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
In luoghi di lavoro con la
presenza di oltre 100
lavoratori e la loro uscita
all'aperto in condizioni di
oscurità non sia sicura ed
agevole; quando abbandono
imprevedibile ed immediato
del governo delle macchine
o degli apparecchi sia di
pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli
impianti; quando si lavorano
sostanze pericolose.
DL 9/4/2008, n.81
Edifici e/o locali destinati ad
Uffici
DM 22/2/2006
Prestazioni richieste
Le vie e le uscite di
emergenza che richiedono
un'illuminazione devono
essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza
di intensità sufficiente, che
entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto
elettrico.
pu
bb
lic
Luoghi di lavoro
Norme e Leggi
a
Luoghi
Alimentazione di sicurezza
ad interruzione breve;
(≤ 0,5 sec.); tempo di
ricarica 12 h; autonomia 2 h;
sono ammesse singole
sta
lampade autonome, purchè
assicurino un’autonomia di
1h;
DM 10/3/1998
inc
hie
Sicurezza antincendio e per
la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro.
Pr
og
ett
o
Metropolitane
in
Attività svolte in sotterraneo
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
15
illuminamento non inferiore
a 5 lux ad 1m di altezza
lungo le vie di uscita
Tutte le vie di uscita ,
inclusi anche i percorsi
esterni, devono essere
adeguatamente illuminati
per consentire la loro
percorribilità in sicurezza
fino all’uscita su luogo
sicuro.
La periodicità dei controlli
per verificare la completa e
corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti
deve essere almeno
semestrale.
DPR 20/3/1956, n.320
Illuminazione di sicurezza di
intensità sufficiente nelle
uscite di emergenza che
richiedono illuminazione
artificiale e dove i lavoratori
sono particolarmente
esposti a rischio.
DM 11/1/1988
Illuminazione di sicurezza
ad intervento automatico
entro 3sec; illuminamento
medio di 5 lux.
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Luoghi
Locali soggetti a
prevenzione incendi
Prestazioni richieste
DPR 20/05/92 n°569
Negli ambienti dove è
consentito l’accesso del
pubblico , devono essere
dotati di un sistema
d’illuminazione di sicurezza,
che deve indicare i percorsi
di deflusso delle persone e
le uscite di sicurezza.
Biblioteche, archivi
DPR 30/06/95 n°418
Negli ambienti nei quali è
prevista la presenza di
pubblico, deve essere
installato un sistema di
illuminazione di sicurezza
per garantire l’illuminazione
delle vie di esodo e la
segnalazione delle uscite di
sicurezza per il tempo
necessario a consentire
l’evacuazione di tutte le
persone che si trovano nel
complesso.
Locali per esposizione e/o
vendita all’ingrosso o al
dettaglio con superficie
lorda superiore 400 mq.
Aziende e uffici nei quali
siano occupati oltre 500
addetti.
DM 8/3/1985
L’illuminazione di sicurezza
deve garantire un’affidabile
segnalazione delle vie di
esodo, che per durata e
livello di illuminamento
consenta un ordinato
sfollamento
pu
bb
lic
a
Musei, esposizione o
mostre
sta
Edifici pregevoli per
arte e storia
Norme e Leggi
hie
Teatri di posa per le riprese
cinematografiche e
televisive.
Stabilimenti per sviluppo e
stampa di pellicole
inematografiche
Edifici e locali adibiti a
scuole di ogni ordine grado
e tipo, collegi, accademie e
simili per oltre 100 persone
presenti
DM 26/8/1992
Locali pubblico
spettacolo
Teatri, cinematografi, sale
per concerti o da ballo, per
esposizioni, conferenze o
riunioni di pubblico
spettacolo in genere
DM 19/08/96
ett
o
in
inc
Scuole
Guida CEI 64-50
Illuminazione di sicurezza,
entro un tempo breve
(≤ 0.5 sec), deve
assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a
5 lux ad un metro di altezza
dal piano di calpestio lungo
le vie di esodo , e non
inferiore a 2 lux negli
ambienti accessibili
al pubblico; ricarica
completa in 12 h, autonomia
di almeno 1 h.
og
Pr
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
Norma CEI 64-8
Illuminazione di sicurezza,
compresa quella indicante i
passaggi, le uscite ed i
percorsi delle vie di esodo
che garantisca un livello di
illuminazione non inferiore a
5 lux, con autonomia 30’,
con tempo di ricarica 12 h
16
Appendice C
(informativa)
C.1
Attività di manutenzione
Le attività di manutenzione possono essere distinte in:
C.1.1 Manutenzione ordinaria
pu
bb
lic
Manutenzione e verifiche
a
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la
struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni
previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto d’uso e manutenzione del costruttore.
C.1.2 manutenzione straordinaria
Attività di verifica
C.2.1 Verifica dell’impianto
hie
C.2
sta
Interventi, con rinnovo e/o sostituzione di parti dell’impianto, che non modifichino in modo
sostanziale le sue prestazioni, siano essi destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni
ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso
non corrente, e comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo
impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e non ricadano negli interventi di
manutenzione ordinaria.
La verifica dell'impianto consiste in un controllo di rispondenza alla regola dell'arte e ai dati di
progetto dell'opera realizzata e deve essere condotta in maniera da consentire l'emanazione di
un parere affidabile.
inc
Le verifiche possono essere: iniziale, periodica e straordinaria.
in
Non esiste sostanziale differenza nelle operazioni tra i vari tipi di verifica in quanto esse
devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto. Tuttavia in
fase di verifica periodica può non essere necessario ripetere alcune prove effettuate all’atto
della verifica iniziale se viene accertato che le condizioni dell’impianto non sono mutate.
Non è inoltre necessario ripetere alcune prove nel caso in cui, pur essendo stati modificati
alcuni parametri, le variazioni siano tali da ritenere soddisfatte, complessivamente, le
condizioni imposte dalla normativa.
C.2.2 Verifica iniziale
ett
o
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle norme
applicabili e alla documentazione di progetto prima della messa in servizio dell’impianto.
C.2.3 Verifica periodica
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti riscontrati all’atto
della verifica iniziale.
C.2.4 Verifica straordinaria
Pr
og
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle norme
applicabili e alla documentazione di progetto.
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
17
Appendice D
(informativa)
pu
bb
lic
Illuminazione di sicurezza: ruoli e responsabilità
a
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Oltre a quanto elencato nell’appendice B della presente norma, si riportano nel seguito
estratti della legislazione vigente (1) , utili al fine di una corretta individuazione di ruoli e
responsabilità. L’individuazione delle figure professionali idonee allo svolgimento di ogni
singola attività di cui alla presente norma è responsabilità del soggetto avente responsabilità
giuridica sull’impianto.
Tale Soggetto può coincidere con il Datore di Lavoro, ove si intenda con questo:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.”
[D.Lgs 81/08 – Art. 2, comma 1, lettera b)]
“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
…………………..omissis……………..
sta
È in capo al Datore di Lavoro la responsabilità connessa all’utilizzo delle uscite e delle vie di
emergenza, nonché alla manutenzione e al controllo dei dispositivi di sicurezza, in quanto:
hie
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza
e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
……………………omissis……………….
inc
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.”
[D.Lgs. 81/08 – art. 64]
in
La scelta di figure idonee alla effettuazione delle attività di verifica e manutenzione
dell’impianto di illuminazione di sicurezza, è effettuata nel rispetto della normativa in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove e per quanto applicabile, e in
materia si sicurezza degli ambienti o di prevenzione incendi.
Pr
og
ett
o
Ove ci si avvalga di lavoratori attivi nell’ambito (appartenenti) all’organizzazione che ha la
responsabilità dell’impianto, questi dovranno essere individuati, informati e addestrati con le
modalità previste dalla normativa applicabili.
[D.lgs. 81/08 – artt. 36 e 37].
(1) Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il D.Lgs 81/08.
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
18
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Ove invece ci si avvalga di personale esterno:
pu
bb
lic
a
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le
seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445;
………………..omissis………………..”
[D.lgs. 81/08 – art. 26].
sta
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
hie
Più in generale, l’attività di verifica degli impianti elettrici, di cui l’impianto di sicurezza è
parte, è prevista dall’Art.86 del già citato D.Lgs. 81/08:
“Art. 86. Verifiche
inc
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli
impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute
vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
D.1
in
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione
dell'autorità di vigilanza.”
Competenze
Per una corretta ed efficacie attività di verifica dell’impianto di illuminazione di sicurezza, ai fini
della presente Norma, sono necessarie competenze di tipo illuminotecnico ed elettrotecnico.
ett
o
Per quanto riguarda le competenze di tipo elettrotecnico, ove specificatamente necessarie, si
applicano le definizioni seguenti:
D.1.1 Persona addestrata
Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona esperta), o che ha ricevuto
istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, in relazione
a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita).
og
Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo:

al tipo di operazione;

al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare;
Pr
- alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più preparato.
[CEI 64-8:2012, punto 29.1]
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
19
Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
D.1.2 Persona esperta (PES)
a
Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di
evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
pu
bb
lic
In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata
esperienza, ha acquisito quanto segue:

conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;

completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di
lavori;

capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di
qualsiasi lavoro di precisa tipologia;

capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure
idonee a ridurli o a eliminarli;

capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;

capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in
sicurezza.
sta
[CEI 11-27:2005, punto 4.2]
D.1.3 Persona avvertita (PAV)
Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da persone
esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
hie
In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue:
conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro

capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di
lavori;

capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia,
dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;

capacità di affrontare le difficoltà previste;

capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica
che è chiamata ad eseguire.
inc

in
[CEI 11-27:2005, punto 4.3]
D.1.4 Persona comune (PEC)
Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche.
ett
o
In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio
elettrico, oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici
residui.
Pr
og
[CEI 11-27:2005, punto 4.4]
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
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Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Bibliografia
Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza
CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua
CEI 11-27
Lavori su impianti elettrici
CEI EN 50172:2006
Sistemi di illuminazione di emergenza
Pr
og
ett
o
in
inc
hie
sta
––––––––––––––
pu
bb
lic
a
UNI EN 1838
Progetto
C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012
21
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Progetto in inchiesta pubblica