Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali a INDICE Scopo e campo di applicazione ....................................................................................... 2 2 Riferimenti normativi ....................................................................................................... 2 3 Termini e definizioni ....................................................................................................... 2 4 Verifiche dell’impianto..................................................................................................... 3 5 4.1 Generalità ............................................................................................................ 3 4.2 Verifica generale .................................................................................................. 4 4.3 Verifica di funzionamento ...................................................................................... 5 4.4 Verifica dell’autonomia .......................................................................................... 5 Azioni correttive e manutenzione periodica ...................................................................... 6 pu bb lic 1 6 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale: ................. 6 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di funzionamento: ..................................................................................................... 6 5.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia: ........... 6 5.4 Manutenzione periodica ........................................................................................ 6 Registro ......................................................................................................................... 9 sta 5.1 5.2 Appendice A (informativa) Schede esemplificative del registro dei rapporti di verifiche periodiche .......................................................................................................................... 10 Appendice B (informativa) Riferimenti legislativi e normativi ................................................ 13 hie Appendice C (informativa) Manutenzione e verifiche ........................................................... 17 Appendice D (informativa) Illuminazione di sicurezza: ruoli e responsabilità ........................ 18 Pr og ett o in inc Bibliografia ......................................................................................................................... 21 Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 1 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Scopo e campo di applicazione pu bb lic 1 a Luce e illuminazione Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici Procedure per la verifica periodica, la manutenzione e il collaudo La presente norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa. 2 Riferimenti normativi La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). Sistemi di alimentazione centralizzata CEI EN 60598-2-22:1999 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari – Apparecchi di emergenza Termini e definizioni hie 3 sta CEI EN 50171:2002 Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti. inc 3.1 apparecchio per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata Apparecchio permanente o non permanente alimentato da un sistema di emergenza centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio. [CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.9] in 3.2 apparecchio per illuminazione d’emergenza di tipo autonomo Apparecchio del tipo permanente o non permanente nel quale tutti gli elementi, come la batteria, la lampada, l'unità di controllo e i dispositivi di prova e di segnalazione, se previsti, sono incorporati nell'apparecchio o adiacenti ad esso (ovvero, entro 1 m di lunghezza del cavo). [CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.8] ett o 3.3 autonomia tempo totale per il quale l’impianto di illuminazione di sicurezza o parte di esso resta in funzione fornendo le prestazioni illuminotecniche richieste. og 3.4 illuminazione di sicurezza parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all’illuminazione per la sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa. Pr 3.5 manutentore Persona fisica e/o giuridica preposta all’espletamento del servizio di manutenzione dell’impianto, delle apparecchiature di sicurezza e dei suoi componenti, avvalendosi, ove del caso, di personale specificatamente addestrato. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 2 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali pu bb lic a 3.6 manutenzione Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente dell’impianto nelle condizioni in cui esso possa soddisfare le prescrizioni relative specifiche ed effettuare le funzioni richieste (vedere appendice C). 3.7 produttore persona fisica e/o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto; essa può essere: a) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; b) il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; c) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. sta 3.8 registro documento riassuntivo in cui sono registrati i rapporti di verifica relativi agli interventi di verifica periodica, manutenzione periodica eseguiti sulle apparecchiature che realizzano il sistema di illuminazione di sicurezza (vedere appendice A). [CEI EN 50171:2002, punto 3.19] hie 3.9 sistema di alimentazione centralizzata (sistema CPS Central Power Supply) Sistema di alimentazione che fornisce tutta la potenza di emergenza richiesta dalle apparecchiature senza alcuna limitazione della potenza. inc 3.10 sistema di alimentazione centralizzata a bassa potenza (sistema LPS Low Power Supply) Sistema di alimentazione con limitazione della potenza in uscita del sistema a 500 W per 3 h o di 1 500 W per 1 h. [CEI EN 50171:2002, punto 3.20] ett o in 3.11 sistema di verifica automatica (ATS) sistema di verifica automatica che può essere avviato manualmente, costituito da parti (come temporizzatori, rivelatori di corrente, sensori di luce, commutatori), che una volta collegate insieme, formano un sistema in grado di effettuare in modo sistematico le verifiche per gli apparecchi di illuminazione di emergenza, e indicarne i risultati. 3.12 verifica dell’impianto Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di illuminazione di sicurezza ai dati di progetto. Verifiche dell’impianto og 4 4.1 Generalità Pr Per l‘esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 3 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali pu bb lic Il soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto: a 4.1.1 L’impianto di illuminazione di sicurezza è riconducibile alla classe di impianti destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, che devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. assicura che le figure cui è affidata l’esecuzione delle verifiche degli impianti di illuminazione di sicurezza abbiano le conoscenze adeguate per l’individuazione e l’applicazione delle necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali; mette a disposizione per la corretta esecuzione delle verifiche periodiche e degli eventuali interventi di cui alla presente norma, le informazioni necessarie, tenendo conto delle specifiche fornite dal costruttore degli apparecchi e dei componenti dell’impianto, dall’installatore e/o dal progettista, nonché la documentazione di progetto ed i risultati delle verifiche precedenti. Il ruolo del soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto è definito dalle leggi applicabili (vedere appendice D). sta 4.1.2 Le verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di evidenziare lo stato di efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza; lo stato di funzionamento di specifici componenti quali le sorgenti di energia, gli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (comprensivi delle loro parti attive, quali ad esempio le lampade), dovranno essere verificati nella condizione in cui sono installati, individuandone le eventuali anomalie di funzionamento e/o guasti, con le modalità di cui alla presente norma. verifica generale; verifica di funzionamento; verifica dell’autonomia. hie Le verifiche periodiche descritte nel prospetto 1, si suddividono nelle tipologie seguenti: 4.2 Verifica generale inc Gli interventi di verifica devono essere annotati sull’apposita scheda del registro dei controlli così come le eventuali anomalie riscontrate, se richiesto o necessario, ed eliminate, ove possibile, con un’azione correttiva immediata. Ove ciò non sia possibile, le anomalie devono essere tempestivamente segnalate al soggetto responsabile. in Le verifiche generali consistono in operazioni che consentono la valutazione dell’efficienza complessiva degli apparecchi di sicurezza, dell’alimentazione di sicurezza (sia per gli apparecchi autonomi che per quelli ad alimentazione centralizzata) e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto mediante esecuzione delle operazioni seguenti: a) verifica della presenza degli apparecchi nella ubicazione prevista, ovvero numero e tipologia in conformità con il progetto; ett o b) verifica dell’assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere l’efficacia e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio); c) verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati e dell’assenza di ostacoli fra segnali di sicurezza esternamente illuminati ed apparecchi di illuminazione di sicurezza posti in loro corrispondenza; og d) verifica del degrado delle lampade (per esempio assenza di annerimento dei tubi fluorescenti); e) verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione delle prestazioni illuminotecniche previste per l’impianto. Pr Le verifiche generali devono essere effettuate con frequenza annuale, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B). Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 4 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 4.3 Verifica di funzionamento pu bb lic a Le verifiche di funzionamento consistono in operazioni che consentono la valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione, in caso di mancanza di energia ordinaria, mediante esecuzione delle operazioni seguenti: a) verifica dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o della sorgente di alimentazione centralizzata (per quelli ad alimentazione centralizzata). La verificapuò essere effettuata a vista mediante osservazione dello stato dell’indicatore di funzionamento (LED) degli apparecchi o della strumentazione presente sul sistema di alimentazione centralizzata; b) verifica dell’operatività del sistema di inibizione, dove presente; c) verifica della corretta commutazione e dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi (accensione della sorgente luminosa); d) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo soccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata nel funzionamento di emergenza (tensione di uscita e valore di carico) mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso; f) sta e) verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato, ove presente; verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi; si dovrà prestare particolare attenzione a rotture della struttura delle apparecchiature o al degrado delle stesse, laddove ciò fosse tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto. hie Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti a), c) e d) consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori. inc Le verifiche elencate devono essere eseguite con frequenza semestrale, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B) e devono considerarsi aggiuntive rispetto alle indicazioni fornite dal progettista e/o dall’installatore e/o dal costruttore dei componenti dell’impianto (per esempio, mediante il foglio di istruzioni). 4.4 Verifica dell’autonomia La verifica dell’autonomia consiste nella misurazione del tempo di accensione delle sorgenti luminose dell'impianto di illuminazione di sicurezza, a partire dall’istante in cui si ha mancanza dell’alimentazione ordinaria e a seguito del tempo di ricarica previsto delle batterie che forniscono l’alimentazione di sicurezza. in Ove il progetto dell’impianto preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza in modo differenziato fra varie aree e/o sezioni di uno stesso edificio (per esempio: impianto che preveda l’intervento selettivo di ogni piano di un edificio a più piani), la verifica dell’autonomia deve essere effettuata per ogni specifica sezione o area. ett o Tutti gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e le indicazioni segnaletiche della specifica sezione di impianto o area devono essere contemporaneamente illuminate per il tempo della autonomia prevista. La verifica dell’autonomia è effettuata mediante: og a) simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria o metodo equivalente; b) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area si accendano al momento della interruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista); c) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area siano accesi al termine dell’autonomia di impianto (esame a vista). Pr Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti b) e c) consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 5 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali a La verifica dell’autonomia deve essere effettuata con frequenza annuale, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B). 5 Azioni correttive e manutenzione periodica pu bb lic I tempi di ricarica sono normalmente di 24 h per gli apparecchi autonomi (punto 22.16 della CEI EN 60598-2-22) e 12 h per le unità di alimentazione centralizzata (punto 6.2.5 della CEI EN 50171), ad eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B). Le azioni correttive e gli interventi di manutenzione periodica consistono in operazioni intese ad eliminare guasti e/o malfunzionamenti evidenziati a seguito delle verifiche o semplicemente a mantenere gli apparecchi e l’impianto in condizioni di efficienza, al fine di assicurarne le funzioni di sicurezza nel tempo. Le azioni correttive consistono nella esecuzione, ove del caso, delle attività nel seguito descritte e rappresentate nel prospetto 1. 5.1 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale: ripristinare e riposizionare l’apparecchio nel caso in cui non sia presente nella posizione intesa, secondo quanto previsto nel progetto del sistema; rimuovere gli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l’efficacia del dispositivo (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio, quali estintori); pulire i segnali di sicurezza, il diffusore e il riflettore degli apparecchi di illuminazione di sicurezza,o sostituire quelli che presentino evidente livello di degrado e/o oscuramento; sostituire le lampade o i tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità; hie sta - effettuare misure illuminotecniche o sostituire gli apparecchi in caso di verifica della loro non corretta condizione di utilizzo rispetto alla data di messa in servizio. 5.2 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di funzionamento: inc - ripristinare le apparecchiature che manifestino un guasto, ovvero la non corretta funzionalità, con eventuale sostituzione delle lampade o di altre parti danneggiate; - ripristinare gli apparecchi che evidenzino rotture della struttura o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della funzione e il rispetto delle prescrizioni di impianto. 5.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia: in caso di mancata autonomia sostituire la batteria degli apparecchi o del sistema di alimentazione centralizzata; in caso di impossibilità di effettuazione della verifica dell’autonomia con le modalità di cui al precedente punto 4.4, adeguare la tipologia di apparecchi mediante utilizzo di sistemi di verifica automatica ATS, o, modificare l’impianto sulla base di apposito progetto, che tenga conto delle condizioni d’uso e degli eventuali vincoli strutturali. ett o in 5.4 Manutenzione periodica og Le attività di manutenzione periodica consistono nella esecuzione di attività finalizzate alla riduzione della probabilità di insorgenza di condizioni di guasto e/o pericolo e alla conservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Ove non diversamente indicato, esse consistono in: a) interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (sia di tipo autonomo che ad alimentazione centralizzata): sostituzione delle batterie (solo per apparecchi autonomi), serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio, sostituzione di lampade, diffusori e riflettori se risultano eccessivamente degradati; Pr Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 6 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali b) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata: sostituzione del comando destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione centralizzato, sostituzione di parti soggette ad usura (filtro ventilazione, ecc.), pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti, pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento. pu bb lic a Le attività di manutenzione, ove ritenute necessarie dal soggetto avente responsabilità dell’impianto, devono essere effettuate con frequenza stabilita dallo stesso in conformità con le eventuali indicazioni fornite dal costruttore dei prodotti, dal progettista e/o dall’installatore dell’impianto di illuminazione di sicurezza. A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l’efficacia dell’intervento. La parte di impianto soggetta a manutenzione deve essere sottoposta ad un ciclo di ricarica di 48 h, salvo diverse prescrizioni specifiche, e quindi ad una fase di scarica controllata per verificare il rispetto dei dati nominali di prodotto (autonomia). Questa fase deve essere effettuata riducendo al minimo il disagio derivante e quindi, possibilmente, quando i locali non sono occupati. sta Gli interventi, le azioni correttive e l’esito delle relative verifiche devono essere annotate sul registro dei controlli periodici. Prospetto 1 – Verifiche periodiche Verifica di funzionamento hie verifica generale (punto 4.2) (punto 4.3) (punto 4.4) Cadenza: annuale Cadenza: semestrale Cadenza: annuale ATTIVITÀ inc Verifica della presenza degli apparecchi nell‘ubicazione prevista ovvero numero e tipologia in conformità con il progetto ett o Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 Ripristino e riposizionamento dell’apparecchio nel caso in cui non sia presente nella posizione intesa secondo quanto previsto nel progetto del sistema Rimozione degli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l’efficacia del dispositivo (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio quali estintori) Pulizia dei segnali di sicurezza, del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione di sicurezza, o sostituzione di quelli che presentino evidente livello di degrado e/o oscuramento og Verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati e dell’assenza di ostacoli fra segnali di sicurezza esternamente illuminati ed apparecchi di illuminazione di sicurezza posti in loro corrispondenza; Azioni correttive e manutenzione periodica in Verifica dell‘assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere l’efficacia e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio) Pr Verifica dell’autonomia 7 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Verifica di funzionamento (punto 4.2) (punto 4.3) Cadenza: annuale Cadenza: semestrale Verifica del degrado delle lampade (per esempio assenza di annerimento dei tubi fluorescenti) Verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione delle prestazioni illuminotecniche previste per l’impianto sta hie inc Verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo soccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata nel funzionamento di emergenza (tensione di uscita e valore di carico) mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso Effettuazione di misure illuminotecniche o sostituzione di apparecchi in caso di verifica della loro non corretta condizione di utilizzo rispetto alla data di messa in servizio Verifica dell’ operatività del sistema di inibizione, dove presente Verifica della corretta commutazione e dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi (accensione della sorgente luminosa ) Sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità Verifica dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o della sorgente di alimentazione centralizzata (per quelli ad alimentazione centralizzata). La verifica può essere effettuata a vista mediante osservazione dello stato dell’indicatore di funzionamento (LED) degli apparecchi o della strumentazione presente sul sistema di alimentazione centralizzata in Verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato, ove presente Ripristino degli apparecchi che evidenzino rotture della struttura o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della funzione e il rispetto delle prescrizioni di impianto. ett o La verifica dell’autonomia è effettuata mediante : simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria o metodo equivalente; Sostituzione della batteria degli apparecchi o delsistema di alimentazione centralizzata Adeguamento della tipologia di apparecchi mediante utilizzo di sistemi di verifica automatica ATS og verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area si accendano al momento della interruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista); verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area siano accesi al termine dell’autonomia di impianto (esame a vista). Pr Ripristino delle apparecchiature che manifestino un guasto ovvero la non corretta funzionalità, con eventuale sostituzione delle lampade o di altre parti danneggiate. Verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi; si presterà particolare attenzione a rotture della struttura delle apparecchiature o al degrado delle stesse, laddove ciò fosse tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 (punto 4.4) Cadenza: annuale Azioni correttive e manutenzione periodica pu bb lic ATTIVITÀ Verifica dell’autonomia a verifica generale 8 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 6 Registro pu bb lic a Quando previsto, il registro deve essere conforme alla legislazione vigente e alle prescrizioni delle norme tecniche applicabili con una struttura tale da poterlo utilizzare per più interventi e per più anni. Sul registro devono essere riportate almeno le informazioni seguenti: a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di sicurezza; b) documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso impianto; c)numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza; d) estremi di identificazione dell’operatore incaricato delle verifiche; c) firma leggibile dell’operatore incaricato delle verifiche. Con l’impiego di apparecchi e sistemi dotati della possibilità di effettuazione di verifiche automatiche secondo le modalità e le sequenze indicate ai punti precedenti, è sufficiente effettuare l’analisi dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi di cui essi sono dotati. Tali rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni su archivi informatici, integrano o sostituiscono (laddove possibile) il registro dei controlli. Pr og ett o in inc hie sta NOTA Nell’appendice A sono riportate le schede esemplificative del registro, suddivise per verifiche, manutenzione e revisione. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 9 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali a Appendice A (informativa) pu bb lic Schedeesemplificativedelregistrodeirapportidiverifiche periodiche L’insieme delle schede esemplificative riportate nel seguito può costituire il registro, il quale è parte integrante del documento di cui alla norma CEI 64-8. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA Apparecchi di illuminazione: Autoalimentati: N°…… Centralizzati: N°…… Di altro tipo (specificare quale): N°…… Autoalimentati: N°…… Centralizzati: N°…… Di altro tipo (specificare quale): N°…… IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI Apparecchio N° Identificazione Funzione Tipo di apparecchio Modalità di diagnosi Ubicazione Data di messa in servizio Pr og ett o in inc hie N° (1) sta Apparecchi di segnalazione: (1) La numerazione degli apparecchi indicata nel presente schema corrisponde con quella riportata nelle planimetrie dell’attività e nella segnaletica di sicurezza. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 10 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI Periodicità: semestrale Apparecchio N° Anomalie riscontrate Azioni intraprese Data prossima verifica Firma pu bb lic Sorveglianza effettuata da (cognome, nome) sta Data a Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali VERIFICA DELL’AUTONOMIA DEGLI APPARECCHI Periodicità: annuale Apparecchio N° Anomalie riscontrate in ett o og Pr Provvedimenti adottati hie Controllo effettuato da (cognome, nome, ditta) inc Data intervento Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 11 Data prossima verifica Firma Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Intervento effettuato da (cognome, nome, ditta) Apparecchio N° pu bb lic Data intervento a VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI Periodicità: annuale Anomalie Provvedimenti Elenco riscontrate delle parti Adottati sostituite Data prossima verifica Firma Data prossima verifica Firma Apparecchio Intervento effettuato da N° (cognome, nome, ditta) Anomalie riscontrate Provvedimenti Elenco Adottati delle parti sostituite Pr og ett o in inc hie Data intervento sta MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO E DEGLI APPARECCHI Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 12 Appendice B (informativa) pu bb lic Riferimenti legislativi e normativi a Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Si riportano nel seguito i documenti legislativi e normativi rilevanti ai fini dell’individuazione della necessità di realizzazione, utilizzo e gestione degli impianti di illuminazione di sicurezza, in specifiche realtà applicative: Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" Art. 10 Gestione della sicurezza Art. 11 Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" Art. 12 Norme di esercizio Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere" Art. 16 Registro dei controlli Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi" Art. 10 Piani di intervento e istruzioni di sicurezza Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi" Art. 19 Gestione della sicurezza hie sta Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo" Art. 18.6 Registro della sicurezza antincendio Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Art. 15 z) inc in la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art. 1 comma 1 e 2 Ambito di applicazione Art. 2 lettera d Ordinaria manutenzione Art. 3 comma 1 Imprese abilitate Art. 4 Requisiti tecnico-professionali Art. 10 Manutenzione degli impianti og ett o Pr A titolo indicativo si riportano, nel prospetto B.1 seguente, i valori di autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza richiesti dai sopra citati documenti legislativi e normativi (aggiornati a febbraio 2012). Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 13 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Norme e Leggi Prestazioni richieste pu bb lic Luoghi a Prospetto B.1 – Riepilogodelleattualinormeeleggi cheregolamentano l’illuminazione di sicurezza Alberghi Alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli, rifugi alpini, residence DM 9/4/1994 Centri commerciali Grandi magazzini, centri commerciali, ipermercati (superiori a 400 mq) DM 27/7/2010 Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec); tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita. Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec); tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h 30'; illuminamento: non inferiore a 5 lux negli ambienti accessibili al pubblico e non inferiore a 10 lux lungo le vie di uscita. Di civile abitazione con altezza superiore a 32 metri Parcheggi sotterranei o in DM 1/2/1986 DM 18/03/96 Strutture sanitarie pubbliche e private. Norma CEI 64-8 Sez. 710 SOLAS 74 (83) ett o DPR 29/03/93 n°188 og Pr Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 DM 18/09/2002 Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo. Illuminamento non inferiore a 5 lux in corrispondenza di scale e porte; non inferiore a 2 lux in ogni altro ambiente Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico ed immediato,con illuminamento non inferiore a 5 lux. Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec);tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita. Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0.5 sec); tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h; illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D. in Locali per uso medico inc Impianti sportivi Settore navale Guida CEI 64-50 hie locali chiusi con più di 300 autoveicoli DM 16/5/1987, n.246 sta Edifici 14 Grado di protezione IP65; autonomia 3 h; costruzione resistente alle vibrazioni. Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali In luoghi di lavoro con la presenza di oltre 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorano sostanze pericolose. DL 9/4/2008, n.81 Edifici e/o locali destinati ad Uffici DM 22/2/2006 Prestazioni richieste Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. pu bb lic Luoghi di lavoro Norme e Leggi a Luoghi Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve; (≤ 0,5 sec.); tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h; sono ammesse singole sta lampade autonome, purchè assicurino un’autonomia di 1h; DM 10/3/1998 inc hie Sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Pr og ett o Metropolitane in Attività svolte in sotterraneo Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 15 illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1m di altezza lungo le vie di uscita Tutte le vie di uscita , inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. La periodicità dei controlli per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti deve essere almeno semestrale. DPR 20/3/1956, n.320 Illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nelle uscite di emergenza che richiedono illuminazione artificiale e dove i lavoratori sono particolarmente esposti a rischio. DM 11/1/1988 Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico entro 3sec; illuminamento medio di 5 lux. Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Luoghi Locali soggetti a prevenzione incendi Prestazioni richieste DPR 20/05/92 n°569 Negli ambienti dove è consentito l’accesso del pubblico , devono essere dotati di un sistema d’illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza. Biblioteche, archivi DPR 30/06/95 n°418 Negli ambienti nei quali è prevista la presenza di pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l’illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l’evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso. Locali per esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore 400 mq. Aziende e uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti. DM 8/3/1985 L’illuminazione di sicurezza deve garantire un’affidabile segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di illuminamento consenta un ordinato sfollamento pu bb lic a Musei, esposizione o mostre sta Edifici pregevoli per arte e storia Norme e Leggi hie Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive. Stabilimenti per sviluppo e stampa di pellicole inematografiche Edifici e locali adibiti a scuole di ogni ordine grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti DM 26/8/1992 Locali pubblico spettacolo Teatri, cinematografi, sale per concerti o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico spettacolo in genere DM 19/08/96 ett o in inc Scuole Guida CEI 64-50 Illuminazione di sicurezza, entro un tempo breve (≤ 0.5 sec), deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di esodo , e non inferiore a 2 lux negli ambienti accessibili al pubblico; ricarica completa in 12 h, autonomia di almeno 1 h. og Pr Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 Norma CEI 64-8 Illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, con autonomia 30’, con tempo di ricarica 12 h 16 Appendice C (informativa) C.1 Attività di manutenzione Le attività di manutenzione possono essere distinte in: C.1.1 Manutenzione ordinaria pu bb lic Manutenzione e verifiche a Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto d’uso e manutenzione del costruttore. C.1.2 manutenzione straordinaria Attività di verifica C.2.1 Verifica dell’impianto hie C.2 sta Interventi, con rinnovo e/o sostituzione di parti dell’impianto, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano essi destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. La verifica dell'impianto consiste in un controllo di rispondenza alla regola dell'arte e ai dati di progetto dell'opera realizzata e deve essere condotta in maniera da consentire l'emanazione di un parere affidabile. inc Le verifiche possono essere: iniziale, periodica e straordinaria. in Non esiste sostanziale differenza nelle operazioni tra i vari tipi di verifica in quanto esse devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto. Tuttavia in fase di verifica periodica può non essere necessario ripetere alcune prove effettuate all’atto della verifica iniziale se viene accertato che le condizioni dell’impianto non sono mutate. Non è inoltre necessario ripetere alcune prove nel caso in cui, pur essendo stati modificati alcuni parametri, le variazioni siano tali da ritenere soddisfatte, complessivamente, le condizioni imposte dalla normativa. C.2.2 Verifica iniziale ett o È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle norme applicabili e alla documentazione di progetto prima della messa in servizio dell’impianto. C.2.3 Verifica periodica È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti riscontrati all’atto della verifica iniziale. C.2.4 Verifica straordinaria Pr og È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle norme applicabili e alla documentazione di progetto. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 17 Appendice D (informativa) pu bb lic Illuminazione di sicurezza: ruoli e responsabilità a Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Oltre a quanto elencato nell’appendice B della presente norma, si riportano nel seguito estratti della legislazione vigente (1) , utili al fine di una corretta individuazione di ruoli e responsabilità. L’individuazione delle figure professionali idonee allo svolgimento di ogni singola attività di cui alla presente norma è responsabilità del soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto. Tale Soggetto può coincidere con il Datore di Lavoro, ove si intenda con questo: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” [D.Lgs 81/08 – Art. 2, comma 1, lettera b)] “1. Il datore di lavoro provvede affinché: …………………..omissis…………….. sta È in capo al Datore di Lavoro la responsabilità connessa all’utilizzo delle uscite e delle vie di emergenza, nonché alla manutenzione e al controllo dei dispositivi di sicurezza, in quanto: hie b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; ……………………omissis………………. inc e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.” [D.Lgs. 81/08 – art. 64] in La scelta di figure idonee alla effettuazione delle attività di verifica e manutenzione dell’impianto di illuminazione di sicurezza, è effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove e per quanto applicabile, e in materia si sicurezza degli ambienti o di prevenzione incendi. Pr og ett o Ove ci si avvalga di lavoratori attivi nell’ambito (appartenenti) all’organizzazione che ha la responsabilità dell’impianto, questi dovranno essere individuati, informati e addestrati con le modalità previste dalla normativa applicabili. [D.lgs. 81/08 – artt. 36 e 37]. (1) Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il D.Lgs 81/08. Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 18 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Ove invece ci si avvalga di personale esterno: pu bb lic a “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; ………………..omissis………………..” [D.lgs. 81/08 – art. 26]. sta b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. hie Più in generale, l’attività di verifica degli impianti elettrici, di cui l’impianto di sicurezza è parte, è prevista dall’Art.86 del già citato D.Lgs. 81/08: “Art. 86. Verifiche inc 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. D.1 in 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.” Competenze Per una corretta ed efficacie attività di verifica dell’impianto di illuminazione di sicurezza, ai fini della presente Norma, sono necessarie competenze di tipo illuminotecnico ed elettrotecnico. ett o Per quanto riguarda le competenze di tipo elettrotecnico, ove specificatamente necessarie, si applicano le definizioni seguenti: D.1.1 Persona addestrata Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona esperta), o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita). og Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo: al tipo di operazione; al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare; Pr - alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più preparato. [CEI 64-8:2012, punto 29.1] Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 19 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali D.1.2 Persona esperta (PES) a Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. pu bb lic In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue: conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica; completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia; capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli; capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici; capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza. sta [CEI 11-27:2005, punto 4.2] D.1.3 Persona avvertita (PAV) Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. hie In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue: conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori; capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; capacità di affrontare le difficoltà previste; capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamata ad eseguire. inc in [CEI 11-27:2005, punto 4.3] D.1.4 Persona comune (PEC) Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche. ett o In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui. Pr og [CEI 11-27:2005, punto 4.4] Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 20 Si attira l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Bibliografia Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici CEI EN 50172:2006 Sistemi di illuminazione di emergenza Pr og ett o in inc hie sta –––––––––––––– pu bb lic a UNI EN 1838 Progetto C. 1107:2012-08 – Scad. 29-09-2012 21