Piano Formativo AVS/112/08II S.I.CO.TUR.
Sistema Integrato di Competenze per il settore Turistico
Corso: Normativa nazionale e
regionale
Docente: Avv. Gianluca Ciurnelli
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi
accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o
in parti di stabile.
I villaggi- albergo sono alberghi che, in unica
area, forniscono agli utenti di unità abitative
dislocate in più stabili servizi centralizzati.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati
per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento carburanti.
Le residenze turistico alberghiere o alberghi
residenziali forniscono alloggio e servizi accessori
in unità abitative arredate costituite da uno o più
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Le residenze della salute – beauty farm sono esercizi
alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico
proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti
terapeutici, dietetici ed estetici.
• STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
• Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere
situate nei centri storici, caratterizzate dalla
centralizzazione in unico edificio di servizi comuni e
dalla dislocazione delle unità abitative in più edifici
separati, con una distanza massima determinate dalla
legge regionale.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Le residenze d’epoca sono strutture ricettive inserite in
contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o
paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare
interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza
altamente qualificata.
• STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
• I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno
di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi
autonomi di pernottamento.
• I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico attrezzati su aree recintate per la sosta ed il
soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di
norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
• STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
• Sono case per ferie le strutture ricettive gestite al di
fuori di canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di
lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o
familiari.
• Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
• È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e
prima colazione, esercitato in modo anche saltuario
all’interno dell’abitazione, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati
esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
• Gli esercizi di affittacamere sono le strutture
composte da non più di sei camere ubicate in non più
di due appartamenti ammobiliati, nei quali vengono
forniti alloggio ed eventualmente, servizi
complementari.
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Gli alloggi agrituristici sono i locali, siti in fabbricati rurali, nei
quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli
Le country house sono imprese turistiche dotate di camere
con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con
servizio autonomo di cucina situate in aperta campagna o in
piccoli borghi rurali, ville o casali e loro annessi e dotate di
servizi di ristorazione per i soli alloggiati nonché
eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Sono case ed appartamenti per vacanze gli
immobili arredati gestiti in forma
imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati nel corso di una
o più stagioni, con contratti aventi validità non
superiore a tre mesi consecutivi
AUTORIZZAZIONE
(fino al d. lgs. di attuazione
della “direttiva servizi”)
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato
l’esercizio.
Il rilascio abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati ….. alla fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso
esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo per
le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e sanità.
(dopo il d. lgs. di attuazione della
“direttiva servizi”)
DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITA’
PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE
DIRETTIVA 2006/12/CE DEL 12.12.2006
(definita “direttiva servizi”)
Servizi nel mercato interno
Libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi
Cancellazione degli ostacoli all’esercizio delle
attività economiche e professionali
Semplificazione amministrativa
Qualità dei servizi e diritti degli utenti
DIRETTIVA 2006/12/CE DEL 12.12.2006
(definita “direttiva servizi”)
Istituzione degli sportelli unici
Espletamento delle procedure amministrative in via
elettronica
Obbligo di riformare le procedure di autorizzazione
semplificando i regimi restrittivi non giustificati da
interesse pubblico
Divieto di imporre regimi discriminatori
DIRETTIVA “SERVIZI”
(stato di attuazione)
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(pubbl. in G.U. 23.4.2010, n. 94, Suppl. n. 75/L)
Nelle materie di competenza esclusiva regionale
l’attuazione spetta alle regioni
Lo stato può intervenire subordinando la
normativa alla c.d. “clausola di cedevolezza”
DIRETTIVA “SERVIZI”
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
STRUTTURE RICETTIVE
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio
viene sostituita dalla
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
Tutte le altre disposizioni di cui all’art. 9 della
l. n. 135 del 2001 restano in vigore
La norma rimane in vigore fino
all’approvazione della normativa regionale
Attuazione della direttiva “servizi”
STRUTTURE RICETTIVE
Sono intervenute con specifica legge regionale:
Umbria (l. r. n. 15 del 2010)
Piemonte (l. r. n. 28 del 2009)
Emilia Romagna (l. r. n. 4 del 12.2.2010)
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio viene
sostituita dalla
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
Attuazione della direttiva “servizi”
AGENZIE DI VIAGGIO
Sono intervenute con specifica legge regionale:
- Umbria (l.r. n. 15 del 2010)
- Piemonte (l.r. n. 38 del 2009)
- Emilia Romagna (l.r. n. 4 del 12.2.2010)
- Abruzzo (l.r. n. 5 del 18.2.2010)
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio viene
sostituita dalla
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
Attuazione della direttiva “servizi”
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
- L’interessato presenta la DIA all’ente competente
- La DIA è corredata di tutta la documentazione
richiesta
- L’interessato può iniziare l’attività dalla data di
presentazione
- L’ente competente è obbligato ad effettuare i
controlli entro 30 gg.
- In caso di mancanza dei requisiti l’ente vieta la
prosecuzione dell’attività (salvo termine di
adeguamento di ulteriori trenta gg.)
Decreto Legislativo 23 novembre 1991 n. 392
art. 2 (definizione)
Sono AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO le imprese
che esercitano attività di produzione,
organizzazione, presentazione e vendita a forfait o
a provvigione, di elementi isolati o coordinati di
viaggi e soggiorni, ovvero attività di
intermediazione nei predetti servizi o anche
entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e
l’accoglienza ai turisti.
DPCM 13.9.2002
…si definiscono ATTIVITA’ DI TOUR OPERATOR e di
AGENZIA DI VIAGGIO
…le attività turistiche che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E
INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI e ogni altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano
esse di incoming che di outgoing.
REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO
DELL’ADV
DELEGA AGLI ENTI LOCALI
PROVINCE (ad es. Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Umbria)
COMUNI (ad es. Piemonte, Marche)
ATTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO
DELL’ADV
PRIMA DELL’ATTUAZIONE DELLA “DIRETTIVA SERVIZI”:
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ATTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ADV
DOPO L’ATTUAZIONE DELLA “DIRETTIVA
SERVIZI”:
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
REGIME AMMINISTRATIVO PER LE FILIALI
Sentenza Corte Cost., 6 novembre 1998, n. 392:
illegittimità costituzionale dell’autorizzazione per le filiali.
(attualmente alcune leggi regionali prevedono la
dichiarazione di inizio attività).
Sentenza Corte Cost., 30 dicembre 2003, n. 375:
legittima la previsione di una comunicazione.
GARANZIE FINANZIARIE PER L’ESERCIZIO
Esigenza di tutela del consumatore
Deposito cauzionale (ancora in molte regioni), oltre
all’obbligo assicurativo previsto dal Codice del
consumo.
In alcune regioni: solo obbligo assicurativo
DIRETTORE TECNICO ADV
Obbligatorio per ogni adv (non per le filiali)
Esame di abilitazione (delega alle province in molte
regioni)
Materie previste dalle leggi regionali o dai singoli bandi
Commissioni di esame (funzionari, adv, esperti)
DIRETTORE TECNICO ADV
Abilitazione valida su tutto il territorio nazionale
Iscrizione nell’ albo regionale dove si esercita
In alcune regioni: abilitazione a seguito di
pratica professionale (3 anni) aggiunta a
formazione professionale (3 anni)
LIBERTA’ DI STABILIMENTO
D. Lgs. n. 392 del 1991
Adv comunitarie: esercizio sulla base della
pratica professionale oppure
della formazione professionale certificata nel
paese di origine.
Adv extracomunitarie: autorizzazione specifica
regionale (in alcun regioni nulla osta)
DENOMINAZIONE ADV (dpcm 12 settembre 2002)
Denominazioni non confondibili con altre Adv
Divieto di denominazioni coincidenti con comuni e regioni
italiane
ELENCHI REGIONALI PER LE ADV
Sono indicate denominazione, ubicazione, direttore
tecnico
MODALITA’ DI ESERCIZIO
Indipendenza dei locali da altre attività
Legittimità costituzionale (sentenza n. 392 del 1998)
per il principio della tutela del consumatore
Possibilità di distaccamenti presso la clientela
(denominati in plant-office)
Comunicazione dei programmi di viaggio
(rimane disciplinato in alcune regioni)
SOGGETTI DIVERSI DALLE ADV ABILITATI ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE
Associazioni senza scopo di lucro (per gli associati
e famiglie)
Consorzi di albergatori (in qualità di mandatari dei
consorziati)
Organizzazione turistica pubblica (ipotesi limitate ed
eccezionali in Emilia Romagna, Toscana, prov. Trento,
Prov. Bolzano)
Legge 29 marzo 2001, n. 135
ART. 5 - SISTEMI TURISTICI LOCALI
1. Si definiscono SISTEMI TURISTICI LOCALI i
contesti turistici omogenei o integrati
comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locale o dalla presenza diffusa di
imprese turistiche singole o associate.
(segue art. 5 sistemi turistici locali)
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme
di concertazione con gli enti funzionali, con le
associazioni di categoria che concorrono
alla formazione dell’offerta turistica,
nonché con i soggetti
pubblici e privati interessati.
(segue art. 5 sistemi turistici locali)
3. Nell’ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l’integrazione tra
politiche del turismo e politiche di governo del
territorio e di sviluppo economico,
le regioni provvedono …….. a riconoscere i sistemi
turistici locali
L. 24 ottobre 2000, n. 323
Riordino del sistema termale
Acque termali: acque utilizzate a fini terapeutici
Cure termali: cure che utilizzano acque, fanghi, ecc., per
patologie individuate dal decreto Min. Salute
Stabilimenti termali: Stabilimenti, anche annessi ad
alberghi, dove si svolgono cure termali
Aziende termali: aziende formate da uno o più stabilimenti
Territori termali: ambiti territoriali ove sono presenti una o
più concessioni per acque termali
Terme, thermae o spa: termini riservati esclusivamente
alle fattispecie aventi efficacia terapeutica
L. 24 ottobre 2000, n. 323
STABILIMENTI TERMALI
Atto di concessione mineraria
Autorizzazione amministrativa regionale ai sensi della l.
n. 833 del 1978
Utilizzazione per finalità terapeutiche di acque minerali,
termali, fanghi, vapori, ecc.
Presenza di personale medico specializzato
L. 24 ottobre 2000, n. 323
TERRITORI TERMALI
Area comprendente territori a vocazione turistico termale
cui vengono destinate adeguate risorse dallo Stato e
dalle regioni.
Iniziative di promozione specifica nei piani dell’Enit
Marchi di qualità rilasciati dal Ministero dell’ambiente di
concerto con il Min. Sviluppo economico
Disciplina regionale in materia di
utilizzazione di acque minerali e termali
Rilascio dell’autorizzazione agli stabilimenti termali
Direttore sanitario all’interno dello stabilimento termale
Controlli sanitari e di sicurezza
Regime dei prezzi
Marchi dei territori termali
BEAUTY FARM
Sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo
specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di
trattamento terapeutici, dietetici ed estetici
(l.r. Veneto n. 33 del 2002; l.r. Umbria n. 18 del 2006)
Possono assumere tale specificazione gli alberghi che
forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di
trattamenti dietetici ed estetici ( l.r. E. Romagna, n. 16
del 2004)
BEAUTY FARM
Disciplina giuridica in materia di strutture ricettive
Per ogni attività che si vuole intraprendere è necessaria
l’autorizzazione specifica e le figure professionali di
riferimento (medici, fisioterapisti, dietisti, ecc.)
ALBERGO - CENTRO BENESSERE
Sono alberghi centro benessere le strutture dotate di
impianti di tipo specialistico proprie del soggiorno
finalizzato per il relax, benessere e rigenerazione fisica
(l.r. Piemonte n. 14 del 1995; l.r. Lombardia n. 15 del 2007)
…..a cicli di trattamento di tipo terapeutico, dietetico,
estetico e di relax
(l.r. Puglia n. 11 del 1999)
CENTRO BENESSERE
Si tratta di una definizione che attualmente si utilizza per
qualsiasi struttura che abbia per oggetto la cura del corpo,
trattamenti di medicina naturale, estetici, fitness, wellness,
centri di abbronzatura, ecc.
E’ stato presentato un disegno di legge, ma in assenza di
una sua approvazione, in materia esiste una notevole
confusione
AGRITURISMO
L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
Nozione di impresa agricola ex art. 2135 c.c.
- coltivazione del fondo
- allevamento
- selvicoltura
- attività connesse (trasformazione,
commercializzazione dei prodotti, agriturismo)
AGRITURISMO
L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
Attività agrituristiche:
- ospitalità in alloggi o spazi aperti
- somministrazione alimenti e bevande
- degustazioni di prodotti aziendali
- attività ricreative, culturali, didattiche,
escursionistiche, ecc., anche all’esterno dell’impresa
agricola
AGRITURISMO
L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori
agrituristici
Dichiarazione inizio attività al posto della vecchia
autorizzazione
Divieto di esercizio a coloro che hanno riportato
condanne per reati in materia di igiene e sanità degli
alimenti o frode alimentare
AGRITURISMO
L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
Somministrazione alimenti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri o della zona.
Utilizzazione del patrimonio edilizio già esistente
Limiti massimi al numero delle camere (leggi regionali)
Minima unità di coltivazione (leggi regionali)
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