COMUNE DI FONTANELLE Provincia di Treviso REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 06.05.1997. Fontanelle, 06.05.1997 IL SEGRETARIO IL SINDACO GENERALITA' Il presente regolamento e' emanato in applicazione alla legge n. 142/1990 art. 5 che consente ai Comuni di dotarsi di regolamenti, all'art. 9 che assegna al Comune le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza a cittadini in stato di bisogno ed alla legge 7.8.1990 n. 241 art. 12 che prevede la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici a vantaggio di persone o Enti pubblici o privati che rispettino le norme del presente regolamento. La Giunta comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8.6.1990 n. 142, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino puo' pendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici, possono essere richiesti da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi determinati dalla Giunta. Il regolamento e' ispirato alle finalita' stabilite dallo Statuto comunale. NORME CHE REGOLANO L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA SETTORI D'INTERVENTO I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, alle associazioni e a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono i seguenti: 1) SOLIDARIETA' 2) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume ed i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti. 1) SOLIDARIETA' In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta direttamente a favore di soggetti privati, di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' o altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'Ente e' preposto. Nei casi di gravissima emergenza la Giunta comunale puo' incrementare il fondo stabilito in Bilancio per interventi di solidarieta' e farsi promotrice di sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente per le finalita' indicate. Gli interventi di solidarieta' internazionale devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni e in particolare alla salvaguardia della vita e della dignita' delle persone, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale ed artistico ed al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate. 2) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE Art.1 - PREMESSA Gli interventi del Comune devono essere finalizzati alla promozione, allo sviluppo e alla tutela della persona umana per cui l'Amministrazione e' tenuta a rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione dell'individuo. La risposta ai bisogni dei cittadini puo' essere espletata attraverso: 1- interventi monetari laddove un reddito insufficiente crea situazioni di rischio sociale; 2- prestazioni assistenziali laddove il soddisfacimento dei bisogni non puo' essere lasciato alla scelta e alla gestione individuale; 3- sovvenzioni ad istituzioni, enti, associazioni per servizi e attivita' socio-culturali quale prevenzione ai problemi di ordine sociale. Art. 2 - OBIETTIVI Gli obiettivi di intervento dell'assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati a: 1- evitare che situazioni a rischio degenerino in patologia manifesta, emarginazione ed istituzionalizzazione indiscriminata delle categorie piu' deboli quali ad esempio minori, anziani, lievi malati psichici ed handicappati; 2- prevenire l'istituzionalizzazione, soprattutto riferita alla popolazione anziana, e favorire il mantenimento nel nucleo familiare; 3- stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o famiglie; 4- bloccare processi di emarginazione o degrado umano gia' in atto, permettendo interventi correttivi o ricostitutivi; 5- inserire nell'ambiente comunitario persone e famiglie di estrazione socio-culturale diversa. L'intervento economico o assistenziale mira quindi ad intervenire in queste aree: 1- nella protezione e tutela del bambino; 2- nella protezione e tutela dei minori e dei giovani in eta' evolutiva; 3- nella protezione e tutela della donna e delle ragazze madri; 4- nell'assistenza, protezione e tutela degli anziani; 5- nell'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili; 6- nel supporto sociale e assistenziale ai malati mentali e alle loro famiglie; 7- nella promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; 8- nella prevenzione e nel recupero delle tossicodipendenze; 9- nella promozione e assistenza per l'inserimento sociale degli immigrati e nel reinserimento degli emigrati; 10-nella prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, ricercando possibili soluzioni rivolte al loro recupero sociale e produttivo. Per conseguire tali finalita' il Comune provvede: a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle Istituzioni pubbliche e private, che senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi succitati; b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra; c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza e per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle Istituzioni ed associazioni citate nelle lettere a) e b). L'Ente comunale attraverso la sua organizzazione e struttura deve garantire a tutti i suoi concittadini, che si trovano in difficolta', un livello minimo di sussistenza. Il livello minimo per la soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita familiare ed individuale costituisce il "minimo vitale" che viene calcolato secondo una tabella dei costi riferiti ai bisogni di alimentazione, salute, igiene, governo della casa, abbigliamento, riscaldamento, affitto, energia elettrica, ed eventuali spese condominiali. Il "minimo vitale" e' il criterio base per permettere l'individuazione del diritto all'intervento economico. Le prestazioni assistenziali invece possono essere corrisposte indipendentemente dal "minimo vitale" alle categorie di persone che presentino particolari problemi di carattere sociale. Le prestazioni possono essere erogate in forme e modalita' diverse a seconda degli specifici bisogni degli utenti (informazioni e compilazioni di documenti, assistenza domiciliare, pasti caldi, assistenza culturale e corsi di formazione, igiene della persona e della casa, servizio di accompagnamento, piccole prestazioni sanitarie, commissioni varie, assistenza psicologica, assistenza alimentare, ecc.). Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare rimane in vigore il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 10.05.1988. Art. 3 - DESTINATARI Sono assistibili con interventi di carattere economico i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti nel Comune: a. che per le condizioni di vita o di salute, anche straordinarie e momentanee, oppure per situazioni di difficolta' imprevedibili e contingenti, di diversa natura, non sono in grado di soddisfare i primari e piu' urgenti bisogni di vita; b. coloro che hanno titolo all'assistenza ai sensi dell'art. 72 della L. n. 6972 del 17.07.1890 (domicilio di soccorso); c. i cittadini singoli e i nuclei familiari aventi titolo in quanto appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR 616/77; d. gli indigenti di passaggio per i soli interventi di cui al seguente articolo 6 ultimo comma. Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA ECONOMICA Sono esclusi dagli interventi economici i cittadini e i nuclei: a. che possiedano beni immobili (ad eccezione dell'alloggio di abitazione commisurato ai bisogni del nucleo familiare), beni registrati (ad eccezione degli strumenti di lavoro), beni finanziari (buoni fruttiferi, interessi bancari); b. che non abbiano provveduto a richiedere l'assistenza ai parenti obbligati agli alimenti (ex art. 433 del C.C.) con disponibilita' di mezzi per soddisfare completamente il loro bisogno; c. che abbiano in precedenza donato i propri beni (a meno che non si tratti di donazione fatta a riguardo di matrimonio, ex art. 785 del C.C., o di donazione remuneratoria, ex art. 770 del C.C.) il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario che e' conseguentemente tenuto al loro mantenimento. Art. 5 - CASI PARTICOLARI Qualora i parenti obbligati agli alimenti o il donatario non provvedano al mantenimento della persona indigente, potra' provvedervi il Comune, fatta salva azione di rivalsa nei loro confronti. Qualora il richiedente l'assistenza economica continuativa sia proprietario di beni e i parenti tenuti agli alimenti non provvedano al suo mantenimento, il Comune concorda per l'acquisizione di detti beni in cambio dell'impegno al mantenimento vitalizio dell'utente. Qualora il beneficiario dell'assistenza economica continuativa si trovi ad incassare quote arretrate di pensione o di trattamento fine rapporto, detta assistenza viene sospesa per tutto il periodo di tempo in cui la somma incassata consente il raggiungimento del "minimo vitale". Per evitare che gli assistiti si avvalgano della possibilita' di presentare una situazione familiare ad hoc, ad esempio formando un "foglio di famiglia" anagrafico separato per i figli percettori di reddito, non si terra' conto della composizione anagrafica ma della reale composizione del nucleo cosi' come rilevato dal Servizio sociale. Art. 6 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 1- Contributo ordinario L'assistenza economica continuativa tende a permettere il raggiungimento del "minimo vitale". E' erogata ad integrazione del reddito, da concedere sino a revoca. Tale contributo tende al raggiungimento del "minimo vitale" per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della vita quali: alimentazione, abbigliamento, igiene personale e della casa, salute, riscaldamento, affitto, energia elettrica ed eventuali spese condominiali. Di norma il contributo viene erogato in denaro; se si ritiene che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente e in modo corretto i propri redditi in funzione delle reali necessita' di vita proprie e dei familiari a carico, il contributo puo' essere erogato nelle seguenti forme: pagamento di fatture, combustibili per il riscaldamento, bollette del gas, acqua, Enel, canone affitto, retta della scuola materna, spesa per trasporto scolastico, generi alimentari, ecc. Il contributo puo' prevedere una o piu' delle suddette necessita' nei limiti determinati. Qualora i soggetti a cui viene erogato il contributo ordinario siano in eta' lavorativa, per evitare una cronicita' assistenziale ed una deresponsabilizzazione, l'Ente comunale puo' utilizzarli in lavori socialmente utili e in altre forme di prestazioni, vincolanti ed obbligatorie, utili alla collettivita' e al patrimonio comunale. 2- Contributo straordinario L'assistenza economica straordinaria viene erogata a coloro che si trovano in situazioni di bisogno eccezionale, non continuativo e non sanabile con prestazioni di carattere ordinario. Tali erogazioni sono concesse per sopperire a necessita' di bisogno immediato e contingente: a. per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; b. per consentire forniture indispensabili per la casa o per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane sole, traslochi, manutenzione straordinaria dell'alloggio, ecc.); c. per sostenere le esigenze fondamentali e le necessita' di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionalmente gravi (disoccupazione, vedovanza, malattia, ecc.); d. a copertura di altri bisogni che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varieta' delle emergenze che possono provocare la domanda di sussidi straordinari (ad esempio il ricorso a medicinali). La misura dei contributi straordinari viene determinata in relazione all'entita' del bisogno ed alle condizioni economiche del richiedente e dei civilmente obbligati, fermo l'accertamento del requisito del "minimo vitale". 3- Contributo per soggiorni climatici L'onere per i soggiorni climatici di minori, anziani e persone disabili puo' essere supportato dal contributo del Comune; esso trova la sua finalita' nella tutela e nel perseguimento dello stato di salute e del benessere psico-fisico dei soggetti fruitori. Valgono le stesse modalita' di erogazione previste per i contributi ordinari. 4Contributo a titolo di prestito in attesa o finalizzato al conseguimento prestazioni previdenziali di Viene erogato in un'unica o piu' soluzioni al singolo o all'Ente previdenziale per il conseguimento dei benefici economici maturandi o in attesa di percepire quelli gia' maturati. L'erogazione del contributo e' subordinata all'assunzione da parte del titolare dell'obbligo di rimborsare quanto percepito o versato all'Ente previdenziale. A tale fine l'interessato sottoscrivera' al momento dell'erogazione un'apposita impegnativa. 5- Contributo per ricoveri Per l'accesso ai servizi residenziali per anziani o per handicappati gravi (mentali, non autosufficienti, ecc.) l'intervento del Comune e' pari alla differenza di spesa tra la retta ed il reddito dell'assistito, ove non sussistano soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, diversamente detti soggetti sono tenuti al mantenimento del congiunto in proporzione alle loro condizioni economiche. 6- Contributo a famiglie affidatarie In esecuzione della legge 184/83, tale contributo viene erogato a quelle famiglie che trattengono presso di se' uno o piu' minori residenti nel Comune, in affidamento temporaneo. L'importo viene definito dalla Giunta comunale in base ai bisogni particolari del o dei minori affidati, in relazione alla situazione economica della famiglia d'origine e sulla base della relazione dei Servizi competenti. 7- Contributi urgenti per "cittadini di passaggio in stato di bisogno" Fra i contributi straordinari sono previsti anche contributi urgenti per "cittadini di passaggio in stato di bisogno" finalizzati all'acquisto di buoni viveri, di alloggio o di trasporto. E' fatto obbligo comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento legalmente valido e la domanda dell'interessato. Il contributo verra' erogato una sola volta per soggetto, tramite il servizio di Economato, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore ai servizi sociali. L'entita' di ogni singolo intervento non puo' essere superiore alle 50.000. Art. 7 - PROCEDURE E CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 1. Le persone fisiche (o persone da loro delegate) che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda (Allegato A) da ritirarsi e riconsegnarsi presso il Servizio sociale comunale, esporre nello stesso le motivazioni dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà' essere allegata la documentazione (mod. 740, 730, 101, 201, eventuale libretto di pensione o dichiarazione sostitutiva attestante i redditi percepiti, ticket e/o scontrini fiscali, documentazione di spese per l'affitto o altre spese considerate, certificati medici o dichiarazioni di invalidita', ecc.) idonea a: a. comprovare le finalita' dell'intervento; b. l'onere complessivo da sostenere per lo stesso; c. l'attestazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonche' la descrizione dei beni immobili di proprieta' dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovra' essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovra' essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato. La non veridicita' delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata. Tutte le altre informazioni riguardanti l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti, le reali disponibilita' economiche del richiedente e la sussistenza di motivi di esclusione dall'assistenza economica di cui al precedente art. 4 saranno raccolte e verificate direttamente dall'Assistente sociale con visite domiciliari e/o colloqui. L'erogazione degli assegni e dei contributi verra' disposta con deliberazione della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore all'assistenza sulla base alla relazione dell'Assistente sociale. Sia i provvedimenti di ammissione che di esclusione dall'assistenza economica vengono comunicati agli interessati entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo. Tutti gli interventi economici dell'Amministrazione comunale verranno erogati entro i limiti delle disponibilita' finanziarie previste negli appositi capitoli del bilancio di previsione annuale. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, l'Assistente sociale esegue verifiche periodiche che, nel caso di contributi di durata annuale, sono di norma semestrali ai fini di accertarne il corretto impiego e le conseguenti condizioni degli assistiti. 2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso. 3. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dopo la presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. 4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal punto 7 dell'articolo 6 dopo una sommaria istruttoria. 5. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunita' locale che interessano l'assistenza, la prevenzione e la sicurezza sociale, l'istanza di concessione deve essere corredata dalla domanda sottoscritta, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle. 6. Il Comune potra' chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. 7. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE La quota che si propone di considerare come "minimo vitale" e' calcolata prendendo come base la pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti al primo gennaio di ogni anno. Per i nuclei familiari viene cosi' valutato: CAPO FAMIGLIA PENSIONE MINIMA INPS 2^ componente 60% della quota del CF 3^ componente 30% della quota del CF e segg. Il contributo comunale e' determinato dalla differenza tra il reddito effettivo e il MV attribuito al nucleo familiare considerato. Per il reddito effettivo del nucleo si intende ogni reddito mensile, cespite, pensione, vitalizio, rendite a qualsiasi titolo percepite, stipendio, indennita' (da considerarsi al netto delle imposte) ed ogni altro importo pur ricorrente, compreso quello derivante da lavoro saltuario o stagionale di cui ogni singola persona o famiglia dispone nonche' eventuali rendite da capitali o canoni di locazione ancorche' non riscossi ad esclusione della casa di abitazione. Gli importi vanno riferiti al mese di gennaio dell'anno in corso. Tale reddito (del nucleo familiare) viene decurtato dell'eventuale affitto per una cifra massima di L. 400.000 (da aggiornarsi periodicamente a cura della Giunta comunale), delle spese documentate per l'utilizzo dei servizi socio-sanitari e per la copertura di bisogni non usufruibili totalmente presso strutture pubbliche, in favore di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia. La somma cosi' ottenuta costituira' il reddito effettivo. Qualora siano presenti i civilmente obbligati, la quota della loro compartecipazione verra' stabilita volta per volta con gli stessi sulla base dell'accertamento reddituale. Art. 9 - PREVENZIONE E SICUREZZA SOCIALE Oltre alle contribuzioni di tipo assistenziale il Comune puo' concedere anche contributi ad enti, associazioni, comitati o a privati che hanno l'obiettivo, con il sovvenzionamento di un sostegno economico, di promuovere tutte quelle attivita', specie quelle consociate e/o di gruppo rivolte a realizzare fini di benessere, prevenzione e sicurezza sociale. Settori interessati: 1- Anziani 2- Parascolastico 3- Scolastico 4- Giovani Art. 10 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Settore ANZIANI Potranno essere effettuati degli interventi a sostegno di tutte quelle attivita' che permettono all'anziano di migliorare la sua qualita' di vita, sia dal punto di vista sociale che fisico e psicologico (soggiorni climatici, corsi di attivita' motoria, riunioni conviviali, istituzioni di centri per anziani). Settore PARASCOLASTICO Potranno essere effettuati degli interventi a sostegno, anche solo organizzativo, di supporto all'attivita' scolastica (mensa, corsi di lingue, corsi di informatica, centri estivi, ecc.). Settore SCOLASTICO Verranno valorizzate e sostenute economicamente quelle attivita' di tipo culturale e formativo che permettono l'inserimento piu' proficuo ed attivo dell'alunno nella realta' socioculturale del Paese. Verranno istituite inoltre due borse di studio (una per ragazzi frequentanti l'Universita' di L. 1.500.000 e una per ragazzi frequentanti le Scuole superiori di L. 800.000) per agevolare il proseguimento degli studi di ragazzi meritevoli le cui famiglie hanno scarsi mezzi economici. Requisiti per accedere alla borsa di studio: 1- Votazione media minima del 7,50 per i frequentanti le Scuole medie superiori votazione media minima di 24/30 per i frequentanti l'Universita'; 2- Reddito massimo di L. 35.000.000 lordi per un nucleo familiare composto da due persone, aumentabile di L. 2.000.000 ogni componente oltre i due; 3- Assenza di contributi o sovvenzioni da altri Enti o Istituzioni per il medesimo anno scolastico; 4- Regolarita' del corso di studi; 5- Iscrizione e/o frequenza alla Scuola superiore o all'Universita'. Per l'assegnazione delle borse di studio, oltre alla miglior votazione ed al reddito saranno presi in considerazione: a- I fattori economici che determinano il reddito (es. possesso della casa, redditi agrari, lavoro autonomo, lavoro dipendente ecc.) e in particolare il tenore di vita (numero e tipo di: auto, natanti, abitazioni, cavalli, pellicce ecc.); b- la situazione familiare (presenza di persone anziane, di handicappati, di malati, numero di figli ecc.). Settore SCUOLA MATERNA Saranno valorizzate e sostenute economicamente, come da convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.05.1995, la Scuola materna di Fontanelle e di Lutrano per la valenza sociale ed educativa che esse hanno nel territorio comunale. Settore GIOVANI Potranno essere organizzati interventi economici a sostegno di tutte quelle attivita' che permettono un inserimento piu' proficuo del giovane nella realta' lavorativa e sociale del Paese (corsi professionali, culturali di vario genere), di prevenzione della tossicodipendenza e della salute, come previsto anche dal Progetto Giovani comunale.