Accordo Integrativo
Regionale
Accordo Integrativo
Locale 2008-2010
Ferrara 19.09.07
Accordo Integrativo
Regionale e Locale
Accordo Quadro tra FIMMG e AUSL di
Ferrara anni 2007-2010 per l'attuazione
dell'AIR n. 1398 del 9.10.2006, per la
proroga e il rinnovo dell'AIL
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Accordo Integrativo Locale
Principi generali per il rinnovo
• L'Accordo Locale scaduto il 31.03.07 viene prorogato fino al
31.12.2007
• Il nuovo AIL partirà dal 1 Gennaio 2008 e avrà validità triennale
• Per il 2007 si concorda di recepire, per quanto previsto nell'AIL
vigente, le tariffe dell'AIR, relativamente a:
Aspetti organizzativi e di partecipazione agli organismi previsti a
livello aziendale e di A.C.N.
PPIP
Accessi ADI
Assistenza nelle case protette e collettività
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Accordo Integrativo Locale
Principi generali per il rinnovo
• Si concorda una revisione sui livelli di accesso agli incentivi per
la vaccinazione antinfluenzale 2007-2008 in considerazioni delle
nuove tariffe AIR
• Si concorda la realizzazione di forme di integrazioni professionali
nelle strutture aziendali in via sperimentale
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Accordo Integrativo Regionale
Principi generali per l'applicazione
• L'attuazione già avviata per alcuni aspetti economici nel 2006,
sarà completata gradualmente nel quadriennio 2007-2010
• L'impegno economico complessivo a regime è di circa 6 milioni
di euro all'anno, da raggiungersi nel seguente modo: anno 2007 2
milioni di euro, 2008 1 milione e trecentomila, 2009 1 milione e
trecentomila, 2010 1 milione e quattrocentomila
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Accordo Integrativo Regionale
Principi generali per l'applicazione
Collegamento risorse 2007:
• incentivi di adesione al nucleo
• automatismi previsti AIR
• sperimentazione di alcune sedi di NCP (1 per distretto) e estensione
fascia oraria da concordare
• implementazione Progetto SOLE (90 MMG collegati)
• estensione 7^ ora Medicine di gruppo
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Accordo Integrativo Regionale
Principi generali per l'applicazione
Collegamento risorse 2008:
1) Implementazione Progetto SOLE (ulteriori 100 MMG collegati)
2) Estensione fascia oraria progressivamente a altri NCP
3) Consolidamento organizzativo e operativo dei NCP e Casa della
Salute
Collegamento risorse 2009 e 2010: a regime
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Compenso euro 3.08
(ACN art. 59 lettera B, comma 15)
• 20%: Adesione Progetto Diabete
• 40%: Corretta applicazione direttiva 2142/2000,
finalizzata anche al governo clinico inteso come
adesione ai programmi relativi alla appropriatezza
di accesso alle prestazioni e alle cure concordate
a livello locale a norma art 27 A.C.N.
• 40%: Attività educazione permanente individuale,
finalizzata agli stili di vita
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Compenso euro 3.08
(ACN art. 59 lettera B, comma 15)
Adesione Progetto Diabete
Presa in carico esenti per diabete
• 31.12.07: 30% MMG singolo – 35% MdG
• 31.12.08 : 40% MMG singolo – 45% MdG
• 31.12.09: 50% MMG singolo – 55% MdG
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Compenso euro 3.08
(ACN art. 59 lettera B, comma 15)
Corretta applicazione direttiva 2142/2000
• Partecipazione obbligatoria a un Audit annuale
sull'appropriatezza
• Corretta compilazione richiesta visita specialistica
prestazione di laboratorio o diagnostica
strumentale con indicazione quesito diagnostico o
eventuale induzione
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Sviluppo Nucleo di Cure Primarie
• Adesione NCP: 1,30 euro quota capitaria dal
1.1.06; obbligo di partecipare a 3 Audit su 4
• Coordinatori NCP: 60 euro/ora x 3 ore/settimana
dal 1.9.07; eventuale estensione oraria
• Referenti Distretto Medicina Generale: 60 euro/ora
x 5 ore/settimana dal 1.9.07; eventuale estensione
oraria
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Associazioni Mediche
• Eliminazione tetto percentuale per Rete e Gruppo
• 1 euro quota capitaria per 7^ ora (MdG dal 1.1.07,
Rete dal 1.1.08 se in collegamento orizzontale)
• 1 euro quota capitaria x ora dalla 8^ alla 12^ su
base sperimentale
• Adozione Accordo Quadro MdG : obbligatorio per
MdG sede di NCP, su richiesta per nuove MdG
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PPIP
Revisione Tabelle in base A.C.N. e A.I.R.
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P.A. Diabete
• 85 euro per paziente in carico al MMG
• Incentivo per % di pazienti in carico al MMG (vedi
20% di 3.08 euro)
• Incentivo legato a % diabetici in carico con HbA1c
eseguita ultimi 6 mesi <=7% a partire dal 2008:
>=60% 15 euro per diabetico in carico
>=65% 20 euro per diabetico in carico
>=70% 30 euro per diabetico in carico
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P.A. Assistenza Domiciliare
Integrata
• Accessi: 25 euro ADP e ADI1; 30 euro ADI2 e ADI3
Accordo Integrativo Locale:
• ADI2: 150 euro
• Dal 2008 se numero di ADI2 >=0.8% dei pazienti >=65 aa: 150 euro
per nuovi casi di ADI2
• ADI3: 250 euro
• Dal 2008 se numero di ADI3 >=0.7% dei pazienti >=65 aa: 250 euro
per nuovi casi di ADI3
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P.A. Vaccinazioni
• 7,5 euro per vaccinazione effettuata dal 2006-07
• Incentivazione dal 2007-08 se percentuale di
vaccinazione della popolazione >=65 aa
• 70%-74.9%
• 75%-100%
5.00 euro
5.50 euro
• Anno 2004: pazienti di età >=75aa 6,16 euro
(A.C.N)
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P.A. Farmaci:
Ipotensivanti
Anni 2008, 2009, 2010 a decorrere dal 1.1.2008
Costo Medio DDD
• 0.46 – 0.44
• 0.43 – 0.41
• <= 0.40
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Incentivo Euro q.c.
2.50
3.30
4.50
P.A. Farmaci:
Inibitori di pompa protonica
Indicatore costo medio DDD a partire dal 1.1.2008
2008
2009
2010
-----------------------------------------------------------------------Fascia Euro
Fascia Euro Fascia Euro
..........................
....................... ...........................
1.25-1.17 0.5
1.17-1
0.5
=
=
<= 1.17
1
<=1
1
<=1
1
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P.A. Farmaci:
Statine e FANS
Formazione nel 2007 su:
Indicazione all'uso razionale di FANS e Statine
mediante il rispetto delle note AIFA e l'applicazione
di principi di bioequivalenza e farmacoeconomia
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P.A. Cardiologia Territoriale
Mantenimento attuale Progetto
• Prenotazione : 4 euro
• Audit: 75 euro
Dal 1.8.07 pagamento di 2 Audit al mese
• Telecardiologia: 9 euro ECG eseguito su pz target (002, 031, 013)
• MMG cardiologo: Visita 18,40 euro + ECG 11,60 euro
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P.A. Terapia Anticoagulante Orale
Mantenimento attuale Progetto
Pazienti neo-assistiti:


Modello gestionale 3^: 60 euro quota di ingresso + 120 euro
quota annua
Modello gestionale 4^: 120 euro quota annua
Pazienti già assistiti al 1.6.06

120 euro quota annua a decorrere da 1 giugno 2006
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Accordo Quadro per le MdG
Mantenimento attuale Progetto adeguato alle
esigenze organizzative dell'AIR
e ai nuovi indicatori previsti dall'AIL
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Progetto SOLE
5 euro quota capitaria anno dal momento
dell’attivazione
• 2007: 90 MMG
• 2008: 100 MMG
• 2009-2010: rimanenti MMG
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Formazione
• Animatore di formazione
60 euro/ora x n^ ore aula + n^ ore preparazione
• Tutor Formazione specifica
6000 euro a caso
• Tirocinio pre e post – laurea
250 euro a caso
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Riferimenti Normativi
•
A.C.N. art. 53, comma 1c
•
Accordo Regionale al DPR 270/2000
•
Accordo Regionale n. 1398 del 9.10.2006
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
• Case protette
• RSA
• Case di riposo (non convenzionate)
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Attività mediche di diagnosi e cura in Case protette
Pazienti occupanti stabilmente posti convenzionati
Quota forfettaria annua di Euro 254 dal 1.9.06
Pazienti occupanti stabilmente posti non convenzionati
• Elevata complessità assistenziale :Euro 254 dal 1.9.06
• Complessità assistenziale non elevata: ADR- Euro 14 per
accesso
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Attività mediche di diagnosi e cura in Case protette da
parte di MMG diversi da quello della struttura o in
Case di riposo (non convenzionate)
•
Se pazienti in carico fino a 3 : accesso come da AIR
•
Se pazienti incarico più di 3: attivazione ADR e
accesso di 14 euro a partire dal 4^ caso
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Attività mediche nelle RSA
•
12 ore settimanali ogni 20 anziani non autosuffienti
•
35 euro ora (fatti salvi diversi accordi locali)
comprensivi di tutte le prestazioni di particolare
impegno professionale
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Classificazione degli anziani non autosufficienti
dal MMG incaricato della diagnosi e cura
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA
20 EURO A CASO
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
Prestazioni aggiuntive
• Vedi Nomenclatore tariffario delle prestazioni
aggiuntive in Residenze protette e collettività a
pagina 49 AIR
• Su tutti i pazienti della struttura
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Assistenza domiciliare in
Residenze protette e collettività
35 euro ora
• Coordinamento distrettuale
• Coordinamento delle attività sanitarie di struttura
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Accordo Locale 2004-2006
• Partecipazione al NCP: nessun incentivo
• Coordinatore di NCP: 350 euro mensili per 12 mesi
• Responsabile di M.O.: 440 euro mensili per 12
mesi
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Accordo Locale 2004-2006
Associazioni Mediche
• Ammissibili e incentivate come da A.C.N.
• Adozione “Accordo Quadro per le MdG” non
obligatorio
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Accordo Locale 2004-2006
P.A. Diabete: 85 euro a diabetico
P.A. ADI: per accesso da A.C.N.; 150 euro ADI2, 250
euro ADI3, 50 euro visita per Dimissione protetta
P.A. Vaccinazioni: 6,16 euro per vaccinato da A.C.N.;
Eliminata fascia dal 65% al 69,9% euro 3,80; Quota
Maggiorazione B: pazienti >75 aa 3 euro se
vaccinati dal NCP >=75% e MMG >=70%
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Accordo Locale 2004-2006
P.A. Ipertensione
Incentivo dal 1.1.06 al 31.3.07
Costo medio DDD
Euro
-----------------------------------------0,53-0,51
0,50
0,50-0,47
2,00
<=0,46
4,00
----------------------------------------Ferrara 19.09.07
Accordo Locale 2004-2006
P.A. Cardiologia Territoriale
2- massimo 3 Audit per Cardiologo in MdG
1 Audit per telecardiologia
P.A. TAO: invariato
P.A. Prelievi: 1,29 euro a prestazione - invariato
P.A. CUP: 2,50 euro a prenotazione - invariato
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ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE
SINDACALI DI CATEGORIA
(FIMMG, SIMET E SMI-EX CUMI)
DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI
ED ECONOMICI CON I MEDICI DI
FAMIGLIA CHE REDIGONO LA
CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI
ASSICURATI INAIL
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Accordo INAIL
Art. 2. Compiti del medico.
II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B)
riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30
giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica.
Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di
attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non
corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui
sopra, 1' Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo
all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e
B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non
corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4.
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Accordo INAIL
Art. 2. Compiti del medico.
La trasmissione dovrà avvenire :
per via informatica
In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità
procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del
D. lgs. n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e
successive modifiche ed integrazioni. In particolare, dovrà richiedere
all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico delle
certificazioni. II medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per
l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonchè a
conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione,
un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per
essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.
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Accordo INAIL
Art. 2. Compiti del medico.
La trasmissione dovrà avvenire :
con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate)
Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione
cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL. L'INAIL si impegna
a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di
apposita richiesta. In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere
eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà essere scaricata
dal sito www.inail.it (Assicurazione, Modulistica - download dei modelli,
Certificazione medica"), completandolo, comunque, in ogni sua parte e
inoltrandolo all'INAIL. Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su
supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il
datore di lavoro.
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Accordo INAIL
Art. 3 Compensi.
II compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di
medicina generale titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta
dal proprio sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per
un massimo di tre certificati. L'eventuale riammissione in temporanea per lo l
stesso caso non da luogo ad ulteriori compensi. L'INAIL provvede alla
liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle distinte presentate
dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. E' fatto divieto
al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi
titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce dell'art.57,
ultimo comma, della legge n.833/1978.
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Accordo INAIL
Art. 4. Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i
criteri riportati nell'art.2, è previsto un aumento del compenso pari a 5 euro
per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre nel
limite massimo di tre certificati.
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Accordo INAIL
Art. 5. Obblighi contributivi e ritenute.
L'INAIL, sui compensi liquidati, provvede a versare all'ENPAM il contributo
previdenziale, comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella
misura prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale
vigente al momento del pagamento. I compensi, inoltre, sono soggetti alla
ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA
ai sensi della circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e
secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006
dell'Agenzia stessa.
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Accordo INAIL
Art. 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL.
II medico, sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva "presa in
carico" dell'assicurato da parte dell'INAIL, avvierà quanto prima
l'assicurato stesso alle Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti
medico-legali e per la relativa certificazione.
Eventuali certificazioni rilasciate da medici di famiglia
successivamente alla convocazione dell'assicurato da parte dell'INAIL
non daranno luogo alla corresponsione di alcun compenso
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Accordo INAIL
Art. 7. Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e
di formazione dei medici in merito alla piena conoscenza della
legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della
certificazione alla normativa vigente.
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Accordo INAIL
Art. 9. Durata dell'accordo.
II presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla
sottoscrizione e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo, che dovrà
intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.
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Accordo INAIL
Art. 10. Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del
presente Accordo tra le parti ed in presenza di formale denuncia dello
stesso, i medici aderenti alle relative Rappresentanze sindacali di
categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto
dell'Accordo stesso in regime di libera professione
Ferrara 19.09.07
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