Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente
di CAPO D’ORLANDO
Il trattamento delle
acque reflue dei
frantoi oleari
Composizione oliva
Epicarpo
Mesocarpo
Endocarpo
Seme
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:
:
:
1,5-3%
75-80%
13-23%
2-4%
Composizione oliva
Foto frantoi
Olio in provincia di Messina
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
Oliveti da olio:
Ha 35.122
Produzione olive:
qli 560.000
Olio prodotto:
qli 117.600 (~21%)
Sansa:
qli 162.400 (~29%)
Acqua di vegetazione:
qli 280.000 (~ 50%)
Stima acque reflue frantoi oleari



Acqua di vegetazione
qli 280.000
Acqua industriale
(lavaggio olive,
funzionamento
macchine, igiene
locali, ecc.) sono circa
il 40% delle olive
lavorate cioè
qli 224.000
Totale delle acque
reflue da smaltire solo
dai frantoi oleari
qli 504.000
Caratteristiche dello scarico



Il carico inquinante maggiore è dovuto alle
acque di vegetazione con alta acidità, forte BOD5
E COD, elevata concentrazione di sostanze solide
sospese (10-15%).
Oltre all’acqua (~ 83%), contengono sali minerali
(~2% sul tal quale) e composti organici (~ 15%)
come: zuccheri, composti fenolici e sostanze N.
Il pH oscilla fra 4 e 5. Il carico organico è basso
per le acque di lavaggio delle olive (BOD5 medio
di 8000 mg/l e COD medio di 1200 mg/l), mentre
è molto elevato per le acque di vegetazione
(BOD5 medio di 30000 mg/l e COD medio di 80
mg/l, con punte anche fino a 150000mg/l). Il
COD particolarmente elevato è dovuto ad alcuni
composti non rapidamente biodegradabili, come i
residui oleosi e i composti fenolici.
Problematiche derivanti
 Inquinamento
delle falde acquifere
 Alterazione dei principali parametri
chimici-fisici e biologici del terreno
 L’inquinamento è più grave in quanto
il carico inquinante viene prodotto e
deve essere smaltito solo durante la
campagna olearia (circa 1-2 mesi)
Destinazione delle acque di
vegetazione nel passato
Stoccaggio in cisterne per il successivo
trattamento a cura di ditte specializzate
(molto difficile e costoso)
 Smaltimento non controllato abusivo

Legge 574/96
Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai



Consente lo spandimento controllato su terreni
agricoli per uso ammendante
I limiti sono 50 mc/Ha/anno per quelle
provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e 80
mc/Ha/anno per quelle provenienti da frantoi a
ciclo continuo
Qualora sia accertato il pericolo per l’ambiente, il
sindaco può disporre la sospensione della
distribuzione o ridurre il limite i accettabilità
Legge 574/96
Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai
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La distribuzione al terreno è subordinata alla
comunicazione, da parte dell’interessato, al
sindaco del comune in cui ricadono i terreni
interessati almeno 30 gg. prima.
Deve essere corredata da una relazione redatta
da: Agronomi, Periti Agrari, Agrotecnici, Geologi
iscritti ai rispettivi albi, sull’assetto
pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche
e sulle caratteristiche dell’ambiente ricevitore,
con relativa mappatura, sui tempi di spandimento
previsti e sui mezzi meccanici per garantire
l’idonea distribuzione.
Il sindaco può, motivando, chiedere ulteriori
accertamenti o disporre controlli.
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Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai
Lo spandimento deve assicurare una
idonea distribuzione ed incorporazione nel
terreno in modo da evitare pericoli per la
captazione idrica e mettere in pericolo il
sistema ecologico.
 Si devono evitare fenomeni di
ruscellamento.

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Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai

E' vietato lo spandimento sui terreni:
a) situati a distanza inferiore a 300 metri dalle
aree di salvaguardia delle captazioni di acque
destinate al consumo umano;
b) situati a distanza inferiore a 200 metri dai
centri abitati;
c) investiti da colture orticole in atto;
d) in cui siano localizzate falde che possono
venire a contatto con le acque di percolazione del
suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate
falde site ad una profondita' inferiore a 10 metri;
e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e
inondati.
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Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai

Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve
essere effettuato per un termine non superiore a
30 giorni in silos, cisterne o vasche interrate o
sopraelevate all'interno del frantoio o in altra
localita', previa comunicazione al sindaco del
luogo ove ricadono
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Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai

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Le regioni e le province possono redigere un apposito
piano di spandimento delle acque di vegetazione con
l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza
di zone di captazione di acqua potabile, minerale e
termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze
organiche.
Il piano, redatto sulla base della valutazione delle
diverse situazioni territoriali, deve riguardare
comprensori omogenei, individuati con riferimento alle
caratteristiche della produzione olivicola, alla
distribuzione ed intensita' degli oliveti nonche' alla
collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti
di molitura.
Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e al Ministero
dell'ambiente.
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Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai
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Chi procede allo spandimento senza procedere alla
preventiva comunicazione e' punito con la sanzione
pecuniaria da lire 500.000 a lire 1 milione.
La stessa sanzione si applica a chi proceda allo
spandimento con inosservanza dei modi di applicazione. Se
la violazione riguarda la mancata osservanza delle
precauzioni previste, si applica la sanzione da lire 1 milione
a lire 3 milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge
come reato.
A chi procede allo spandimento con inosservanza del limite
di accettabilita' si applica la sanzione da lire 1 milione a lire
3 milioni, aumentabile sino ad 1/3 in caso di violazione di
particolare gravita'.
Chi procede allo spandimento in violazione dei divieti di cui
art 5 e' punito con la sanzione da lire 1 milione a lire 5
milioni.
Per l'accertamento delle violazioni previste e per
l'irrogazione delle sanzioni e' competente l'autorita'
comunale, salve le attribuzioni affidate ad altre autorita'.
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agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi di frantoi olearai
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L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e
le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
laddove esistenti, procedono alla verifica periodica
delle operazioni di spandimento delle acque di
vegetazione a fini di tutela ambientale.
Ogni 3 anni, il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente
per le parti di competenza, trasmette, entro il 31
dicembre, al Parlamento una relazione sulla
applicazione della presente legge, sullo stato delle
acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse
ambientali venute a contatto con le acque di
vegetazione, nonche' sulle piu' recenti acquisizioni
scientifiche in materia di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi
oleari.
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