LEGENDA
Nome completo
Lifelong Learning Programme
Università degli Studi di Trento
Unione Europea
Agenzia Nazionale LLP Italia
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Senato Accademico
Consiglio di facoltà/scuola
Centro Interfacoltà Apprendimento Linguistico
Erasmus University Charter
Interinstitutional Agreement
Learning Agreement
Changes al Learning Agreement
Training Agreement
Transcript of Records
Anno accademico
Teaching Staff Mobility
Visita Preparatoria
Visita di monitoraggio
Staff Training
Mobilità del personale da impresa in entrata
Erasmus Intensive Language Courses
Decreto Rettorale
Sigla
LLP
UNITN
UE
AN
M.I.U.R.
SA
Cdf/Cds
C.I.A.L.
EUC
IA
LA
CH
TA
ToR
a.a.
STA
PV
MV
STT
TSE
EILC
DR
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MANUALE 11
MOBILITÀ STUDENTI AI FINI DI STUDIO IN USCITA (SMS OUT)2
Ai sensi dell’Accordo per la Mobilità Erasmus nell’ambito del LLP “18.2 Il Beneficiario terrà a disposizione
dell’AN e della Commissione Europea tutti gli originali dei documenti relativi all’Accordo, soprattutto i
documenti contabili e amministrativi inclusi i documenti delle entrate e delle uscite dell’azione o, in casi
eccezionali e adeguatamente giustificati, le copie conformi all’originale dei documenti su un mezzo adeguato
che ne assicuri l’integrità in linea alla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data del
pagamento del saldo (o del rimborso all’AN).”
In casi del tutto eccezionali (motivati) si possono accettare documenti via fax, ma in nessun caso si possono
ammettere documenti in versione elettronica (pdf).
Gli uffici competenti di facoltà/scuola sono tenuti ad inviare all’Ufficio LLP-Erasmus tutti i documenti
necessari alla gestione del programma in originale (oppure, a discrezione di ciascuna struttura, in
copia conforme all’originale secondo la vigente normativa), dopo averli debitamente controllati nella
forma e nei contenuti (in particolare relativamente a date e firme). Nel paragrafo “Riepilogo
documentazione” del presente Manuale si specificano i singoli documenti da inviare all’Ufficio LLP-Erasmus in
formato originale; nel caso di impossibilità di invio dell’originale da parte dell’ufficio competente sono
ammissibili anche documenti in copia conforme all’originale.
Negli Allegati 3.a e 3.b alle presenti Direttive “Elenco documenti obbligatori per gestione programma
Erasmus” sono riportati tutti i documenti che devono essere tenuti agli atti. Per ciascun documento è
riportato l’ufficio presso il quale si trova la versione originale e/o quella in copia.
Suddivisione compiti tra uffici competenti
In merito alla mobilità degli studenti ai fini di studio in uscita l’Ufficio LLP-Erasmus:
• gestisce l’attivazione degli IA con istituti possessori della EUC, che costituiscono la base per
realizzare la mobilità degli studenti Erasmus per studio.
• Predispone annualmente il bando relativo alla mobilità degli studenti in uscita, in collaborazione con
gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola.
• Riceve, da parte delle facoltà/scuole, le graduatorie definitive degli studenti in uscita selezionati dalle
facoltà/scuole stesse; i nomi degli studenti selezionati vengono trasmessi da parte delle
facoltà/scuole agli istituti partner. Gli studenti si occupano dell’invio di application form ed eventuale
accommodation form agli istituti ospitanti.
• Gestisce parte della documentazione necessaria alla partenza degli studenti, alla permanenza
all’estero ed al rientro (Accordo finanziario, modulo conferma dati anagrafici e modalità di
pagamento, …).
• Stabilisce, sulla base delle date riportate da modulo A e modulo B, il periodo effettivo speso
all’estero dallo studente.
• Si occupa della gestione degli importi finanziari relativi alla borsa di studio Erasmus (contributo
comunitario, integrazioni di UNITN, contributo del M.I.U.R., integrazione dell’Opera Universitaria ed
eventuali ulteriori somme aggiuntive erogate agli studenti).
• Predispone periodicamente, e su richiesta dell’AN, le rendicontazioni finanziarie relative alla mobilità
degli studenti in partenza. Alla conclusione dell’a.a. Erasmus, invia la rendicontazione finanziaria
finale ed una relazione finale particolareggiata a descrizione della mobilità attuata.
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola si occupano:
• di verificare presso le istituzioni partner eventuali criteri selettivi applicati agli studenti in entrata (e
riportati sul bando Erasmus);
• del supporto allo studente nella compilazione del LA;
• della gestione del LA;
• dell’approvazione dell’eventuale rinuncia, riduzione o prolungamento del periodo Erasmus
concordato con lo studente da bando e Accordo finanziario;
• del riconoscimento degli esami attestati da ToR;
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Estratto dalle Direttive LLP di Ateneo approvate in data 22/06/2010 dal ProRettore per i Rapporti Internazionali prof.ssa Carla Locatelli.
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc892_en.htm
AN: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=274
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3
•
del supporto periodico all’Ufficio LLP-Erasmus.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Criteri di ammissibilità per l’istituto ospitante
Sono ammissibili per la mobilità Erasmus ai fini di studio tutti gli istituti di istruzione superiore dei paesi
partecipanti al programma e possessori di EUC.
Tutte le mobilità devono avvenire nell’ambito di IA tra gli istituti interessati.
Criteri di ammissibilità per lo studente
I requisiti generali, stabiliti dalla Commissione Europea, che gli studenti devono soddisfare per ottenere una
borsa di mobilità Erasmus ai fini di studio, sono i seguenti:
• partecipare a un programma di mobilità approvato nell’ambito della candidatura delle attività
decentrate presentata da UNITN all’AN per l’a.a. di riferimento;
• effettuare la mobilità sulla base degli IA pubblicati nei bandi dell’a.a. di riferimento;
• essere regolarmente iscritti, dal momento della presentazione della domanda di candidatura al
termine della permanenza all’estero, a un corso di studi superiore che si concluda con il
conseguimento di un titolo riconosciuto di terzo livello, dottorato incluso, presso UNITN3. Sono
ammissibili laureati iscritti a qualsiasi disciplina e a qualsiasi livello di studio – corsi di
perfezionamento, corsi di laurea specialistica, dottorati di ricerca anche in co-tutela, purché il
dottorato dipenda amministrativamente da UNITN e purché nel bando non esistano restrizioni di cotutela di tesi. Non sono ammissibili gli iscritti alle scuole di specializzazione a meno che non risultino
ufficialmente iscritti a UNITN.
• Nel caso di laurea triennale, magistrale in giurisprudenza o a ciclo unico, essere iscritti almeno al
secondo anno di studi (questo requisito deve essere rispettato al momento della partenza);
• avere una conoscenza adeguata della lingua nella quale vengono offerti i corsi dall’università di
destinazione (alcune università ospitanti richiedono un determinato livello linguistico certificato –
l’eventuale nota si riscontra sul bando a fianco della destinazione interessata). Per le lingue meno
insegnate e meno parlate sono previsti i corsi intensivi di preparazione linguistica EILC.
• Non aver mai usufruito prima di una borsa di studio Erasmus per studio o Lingua, né dello “status”
corrispondente;
• non beneficiare, nello stesso periodo, di altri contributi della Commissione Europea assegnati per
trascorrere un periodo di studio/lavoro all’estero (Mobilità di studenti Erasmus per tirocinio/Erasmus
Student Placement, Leonardo Da Vinci; VII Programma Quadro di RST, ecc.);
• essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi o apolidi;
• non aver rinunciato precedentemente a una borsa Erasmus per studio o per tirocinio senza aver
rispettato la tempistica corretta o senza valide motivazioni, a meno che la facoltà/scuola di afferenza
non decida diversamente;
• dimostrare coerenza tra il corso di studi seguito, il programma di studio indicato nel LA e l’area
disciplinare prescelta.
Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale che presumono di laurearsi prima della data di partenza per
il soggiorno Erasmus, e che per tale ragione presentano domanda per trascorrere all’estero parte del proprio
primo anno di corso di laurea specialistica/magistrale, devono risultare iscritti (al momento della partenza) a
un corso di laurea specialistica/magistrale, pena il decadimento della borsa e il mancato nulla osta alla
partenza.
Tali studenti devono, inoltre, predisporre un LA relativo alle attività didattiche inerenti al corso di laurea
specialistica/magistrale, e preferibilmente scegliere destinazioni per le quali è prevista una borsa della durata
di 3-6 mesi, da usufruirsi nel secondo semestre. Gli studenti che si trovassero in questa circostanza devono
rivolgersi agli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola.
3
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola sono tenuti ad accertare il regolare pagamento delle tasse da parte degli studenti in partenza.
Al momento dell’assegnazione della borsa, gli studenti in attesa di laurea triennale risultano iscritti all’a.a. precedente. La loro posizione
viene messa in regola con l’iscrizione alla laurea magistrale.
E’ prevista la possibilità di partecipazione al programma agli studenti che siano iscritti a corsi singoli ponte fra laurea triennale e
magistrale, in fase pre-partenza, ovvero dall’accettazione della borsa alla partenza per l’estero.
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Studenti non comunitari
Come da comunicazione dell’AN di data 22/03/2010 prot. n. 14075/D9ER, dall’a.a. 2010/2011 sono in vigore
nuovi criteri di eleggibilità degli studenti stranieri (non provenienti da uno dei paesi partecipanti al
programma LL) ai fini della partecipazione alle attività di mobilità ERASMUS.
Si specifica pertanto che gli studenti ammessi alla partecipazione al programma comunitario LL/ERASMUS
sono:
• i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di un altro paese partecipante al programma4
oppure
• i cittadini di altri paesi, regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore in Italia.
UNITN applica la sopraccitata regola a partire dall’a.a. 2011/2012.
Sarà cura e responsabilità degli studenti interessati approfondire procedure o necessità relative allo stato del
loro permesso di soggiorno o eventuale visto di ingresso per studio presso il paese di destinazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola.
Mobilità verso paese di appartenenza
Gli studenti di cittadinanza di uno dei paesi partecipanti al programma Erasmus, e temporaneamente iscritti
ad UNITN, sono ammessi a svolgere il periodo di mobilità presso un istituto nel loro paese di origine, ma nel
processo di selezione non viene data loro priorità. L’AN, inoltre, invita l’istituto di appartenenza a darne
comunicazione all’istituto partner richiedendo la conferma dell’accettazione prima della partenza e della
stipula del relativo accordo di mobilità. In fase di rapporto finale, deve esserne data comunicazione esplicita
all’AN.
La regola del “non dare priorità” consiste nel far scivolare la candidatura dello studente all'ultimo posto delle
domande ricevute (sebbene in possesso di tutti i requisiti necessari), oppure di valutarne l’esclusione da
parte della facoltà/scuola (nel momento in cui si trattasse della tipologia "residenza/iscrizione temporanea"
oppure nel caso in cui le motivazioni rilevassero un interesse più personale che formativo).
Nel caso dello studente iscritto ad UNITN per svolgere solo una parte del percorso di studio, oppure per
concludere un ciclo di studi (triennale e/o specialistica/magistrale) si applicherà la suddetta regola; mentre
nel caso dello studente che si è trasferito presso UNITN stabilmente non si applica la regola.
Oltre alla regola del “non dare priorità” è necessaria comunque anche una valutazione in termini didattici,
sulla base della lettera di motivazione presentata dallo studente, dalla quale comprendere esattamente se la
mobilità dell’interessato nel proprio paese di origine comporta effettivamente un valore aggiunto dal punto di
vista didattico oppure se dipende prevalentemente dal desiderio di trascorrere un periodo nel proprio paese
di originale oppure di approfittare di qualche vantaggio, come ad esempio quello linguistico.
Il criterio sopraccitato va applicato anche allo studente che facesse domanda per l’istituzione di un paese
dove la lingua ufficiale corrisponde alla madrelingua dell’interessato (ad es. studente marocchino di
madrelingua francese che si reca in Francia).
Studenti “non borsisti”
Il programma Erasmus prevede la mobilità degli studenti Erasmus cosiddetti “non borsisti”, ovvero studenti
che, pur soddisfacendo i criteri di mobilità degli studenti Erasmus e beneficiando di tutti i vantaggi correlati
con lo status di studente Erasmus, non percepiscono la borsa di mobilità comunitaria (né le altre
integrazioni, a esclusione del contributo integrativo UNITN per merito e del contributo integrativo alla borsa
dell’Opera Universitaria).
Gli studenti Erasmus “non borsisti” sono tenuti a rispettare le scadenze e a seguire tutte le procedure
richieste agli studenti Erasmus che percepiscono il contributo comunitario. Devono quindi presentare
4
Il programma è aperto alla partecipazione:
• dei ventisette paesi membri dell’UE (Austria, Grecia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Italia, Repubblica ceca, Cipro,
Lettonia, Romania, Danimarca, Lituania, Slovacchia, Estonia, Lussemburgo, Slovenia, Finlandia, Malta, Spagna, Francia, Paesi Bassi,
Svezia, Germania, Polonia, Ungheria);
• di Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
• della Turchia in quanto paese candidato all’adesione all’UE.
A partire dall’a.a. 2009/2010 – quale fase pilota – avranno accesso al LLP anche la Repubblica di Croazia e l’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia (FYROM) solo per quanto riguarda la mobilità in entrata. In un prossimo futuro è previsto – a seguito del perfezionamento di
appositi accordi bilaterali o accordi quadro – l’eventuale ampliamento della partecipazione alla Confederazione Svizzera, Albania, Bosnia
Erzegovina, Serbia, Montenegro. Sull’a.a. 2010/2011 la partecipazione di Malta è momentaneamente limitata e la partecipazione della
ex Repubblica jugoslava di Macedonia è momentaneamente sospesa.
A partire dall’a.a. 2011/2012 possono partecipare pienamente al programma LL anche la Svizzera e la Croazia (sia per quanto riguarda
mobilità in entrata che in uscita). Malta riprende la piena partecipazione al programma LL/Erasmus.
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domanda di candidatura entro le scadenze annuali, in modo da essere selezionati dalle facoltà/scuole ed
avere l’assegnazione (o riassegnazione) dello status di studente Erasmus entro il 305 aprile.
A partire dall’a.a. 2010/2011 esistono due figure di non borsisti:
1) NON BORSISTA CHE PARTE SU DESTINAZIONE ORMAI OCCUPATA
Gli studenti non borsisti che si muovono su IA già esistenti (e quindi banditi), ma per i quali tutte le borse
sono state assegnate. In via eccezionale si richiede ai partner l’allargamento dell’accordo solo nel caso di
studenti che si muovono per ricerca tesi e nel caso in cui la ricerca non possa essere fatta in nessun’altra
destinazione.
La mobilità degli studenti Erasmus “non borsisti” di questa prima tipologia prevede in primo luogo
l’accettazione da parte dell’università ospitante.
Con l’a.a. 2012/2013 questa tipologia di studente non borsista verrà rimossa.
2) NON BORSISTA PER MANCANZA DI FONDI
Gli studenti non borsisti che si muovono su IA esistenti (e quindi banditi), ma al di fuori del finanziamento
concordato in sede di bando (i finanziamenti vengono infatti assegnati sull’ordine della graduatoria
Erasmus).
Gli studenti non borsisti della seconda tipologia possono trasformarsi in studenti borsisti se al termine
dell’a.a. Erasmus, si presenta un avanzo di fondi da parte della facoltà di afferenza.
Gli studenti non borsisti di entrambe le tipologie non hanno diritto:
• alla borsa comunitaria;
• al contributo integrativo di UNITN;
• all’integrazione mensile del M.I.U.R.
Ricevono invece il contributo per merito di UNITN e il contributo integrativo alla borsa dell’Opera
Universitaria (per un massimo di 10 mesi).
La gestione finanziaria degli studenti non borsisti può essere rivista ed è riportata sul bando annuale.
Si specifica che a partire dall’a.a. 2003-2004 la figura dello studente “free mover” nell’ambito del
programma Erasmus è stata eliminata.
Borse multiple
Per quanto riguarda la possibilità di usufruire di borse Erasmus multiple si rimanda alla circolare emanata
dall’AN con prot. n. 07585/D9ER di data 22/03/2007, che riporta le seguenti regole:
a) ogni studente può usufruire di una sola borsa di studio Erasmus all’estero nel corso dei suoi studi;
b) oltre all’opportunità di cui al punto a), ogni studente può usufruire di una sola borsa per tirocinio
Erasmus all’estero nel corso dei suoi studi;
c) oltre alle opportunità di cui ai punti a) e b), lo studente iscritto a un master Erasmus Mundus, con
cittadinanza di uno dei paesi partecipanti a Erasmus, può ricevere una sola borsa Erasmus per il
periodo di studio previsto per tale attività di mobilità;
d) le borse menzionate ai punti a) e b) possono essere assegnate nello stesso o in differenti cicli di
studio;
e) le borse menzionate nei punti a), b) e c) possono essere assegnate senza una successione specifica;
f) la durata minima e massima deve essere rispettata per ciascuna borsa (min. 3 mesi, max. 12 mesi);
g) la durata totale delle borse menzionate ai punti a), b) e c) non deve superare i 24 mesi.
Non è quindi possibile per uno studente ricevere, per esempio, due borse di studio Erasmus o due borse per
tirocinio Erasmus.
Inoltre, si fa presente che:
1. se uno studente, prima dell’entrata in vigore del programma LL (2007-2013), ha già usufruito di due
borse (una per un periodo di studio Erasmus nell’ambito del programma Socrates ed una per un
periodo di tirocinio Leonardo nell’ambito del programma Leonardo da Vinci) può usufruire solo di
una borsa di studio Erasmus per un master Erasmus Mundus;
2. se uno studente, prima dell’entrata in vigore del programma LL (2007-2013), ha usufruito di una
borsa per un periodo di studio Erasmus nell’ambito del programma Socrates, può usufruire di una
borsa per tirocinio Erasmus e di una borsa Erasmus per un master Erasmus Mundus;
3. se uno studente, prima dell’entrata in vigore del programma LL (2007-2013), ha usufruito di una
borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, può
usufruire di una borsa per un periodo di studio Erasmus e di una borsa Erasmus per un master
Erasmus Mundus.
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Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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Per gli studenti partecipanti a un programma Erasmus Mundus (EM) nell’ambito dei paesi partecipanti a
Erasmus (e non nei Paesi Terzi), ai quali può venire assegnata per una seconda volta (con o senza il
contributo comunitario) una borsa Erasmus, vigono le seguenti regole:
• uno studente EM europeo non può ricevere due borse di mobilità Erasmus per partecipare a un
progetto EM;
• la borsa di mobilità Erasmus può coprire due destinazioni di mobilità, purché la mobilità non superi i
12 mesi e purché sia nell’ambito di un singolo a.a. Erasmus;
• per gli studenti EM europei si applicano le normali scadenze di selezione e le procedure che si
applicano per le borse di mobilità Erasmus;
• agli studenti EM si applicano anche tutte le altre regole Erasmus, incluso l’utilizzo obbligatorio del LA
e del ToR, nonché l’obbligo per l’istituto di appartenenza e l’istituto ospitante di essere titolari di
EUC.
Per quanto riguarda i costi di iscrizione, uno studente EM europeo è soggetto alle stesse regole cui è
soggetto ogni studente Erasmus, ciò significa che:
• l’istituto ospitante non è autorizzato ad applicare alcuna tassa di iscrizione allo studente EM europeo
per il periodo trascorso presso l’istituto stesso;
• una tassa di iscrizione per un master EM non è in conflitto con le regole LLP/Erasmus solo se è
rigorosamente connessa al programma EM e al suo consorzio, e non riguardi esclusivamente la
mobilità.
A partire dall’a.a. 2010/2011, in base alla circolare emanata dall’AN con prot. n. 14941/D9ER in data
31/03/2010, la sopraccitata regola viene rivista come a seguire:
uno studente può ricevere durante il proprio percorso accademico al massimo due borse di studio Erasmus:
1. una borsa Erasmus per la mobilità ai fini di studio (SMS);
2. una borsa Erasmus per la mobilità per placement (SMP).
La possibilità di una terza borsa di studio Erasmus per partecipare a un master Erasmus Mundus non è più
prevista, in considerazione del fatto che dal 2010 (nella seconda fase del programma Erasmus Mundus) gli
studenti comunitari possono ricevere borse ad hoc per partecipare ai corsi di master Erasmus Mundus.
Tuttavia, le borse di cui ai punti 1. e 2. possono essere utilizzate per la partecipazione ad un master Erasmus
Mundus, purchè lo studente non sia assegnatario di una borsa ad hoc Erasmus Mundus e purché:
• nel caso 1, lo studente non abbia già beneficiato in precedenza di una borsa SMS;
• nel caso 2, lo studente non abbia già beneficiato in precedenza di una borsa SMP e quando il
placement sia previsto nel master Erasmus Mundus.
• Per usufruire di una borsa di studio Erasmus e per partecipare a un corso di master Erasmus
Mundus, devono essere rispettate regole standard Erasmus.
Attività ammissibili all’estero
Le borse sono assegnate esclusivamente per svolgere le seguenti attività all’estero:
• studi a tempo pieno del primo ciclo (corso di laurea), del secondo ciclo (corso di laurea
specialistica/magistrale – corso di laurea magistrale a ciclo unico - corso di specializzazione di I
livello – corso di master universitario di I livello) o terzo ciclo (dottorato di ricerca - corso di
specializzazione di II livello – corso di master universitario di II livello), compresa la preparazione di
una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso
di studi), che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un
istituto titolare di EUC;
• periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo periodo di studio in base a quanto previsto nel
LA. Quindi:
- il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dell’istituto dove lo studente realizza il periodo
di studio;
- le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva.
L’attività di tirocinio deve essere presente all’interno del LA compilato dallo studente e riconosciuta all’interno
del ToR rilasciato dall’università ospitante.
Il contributo mensile è pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.
La durata complessiva è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi, per cui è possibile, ad esempio, combinare un
mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.
Nel caso in cui uno studente abbia già usufruito di una borsa di studio per tirocinio Leonardo nell’ambito del
programma Leonardo da Vinci come parte di una formazione professionale di livello non terziario, può
effettuare una mobilità combinata.
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Se uno studente, prima dell’entrata in vigore del programma LL (2007-2013), ha già usufruito di una borsa
per un periodo di studio Erasmus nell’ambito del programma Socrates, può usufruire di una borsa ai fini di
placement Erasmus (SMP).
Durata dell’esperienza Erasmus
Il periodo di studi presso l’istituto ospitante deve rientrare nell’a.a. Erasmus di riferimento (1 giugno – 30
settembre dell’anno successivo) ed avere una durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico completo
e certificato) e massima di 12 mesi.
La durata di ciascuna borsa Erasmus è fissata nel bando annuale.
Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un paese è ammissibile solo nel caso in cui abbia luogo presso un unico istituto partner
con più sedi (nello stesso o in altri paesi) e sia stipulato un unico Learning Agreement.
Tale mobilità deve rispettare la durata minima di tre mesi (o trimestre accademico completo) presso ognuno
degli istituti ospitanti; mobilità più brevi presso uno degli istituti partner possono essere ritenute ammissibili
solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all’AN. Tuttavia, la durata totale della mobilità
non può essere inferiore a tre mesi.
Calcolo mensilità Erasmus
Per convenzione, il conteggio delle mensilità Erasmus va da un giorno del mese allo stesso giorno del mese
successivo (es: dal 3 marzo al 3 aprile viene conteggiato un mese).
Se il periodo di studi all’estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponde a un numero intero di
mensilità, vale la seguente regola: se lo studente realizza una frazione di mese inferiore o pari a 14 giorni, si
applica l’arrotondamento per difetto (ad esempio, 3 mesi e 14 giorni sono 3 mensilità); nel caso in cui la
frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applica l’arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 15
giorni sono 4 mensilità).
Esempio:
se uno studente dichiara come data di inizio della sua permanenza all’estero il 6 febbraio 2012 (come da
modulo A) e come data di conclusione il 20 luglio 2012 (come da modulo B), il periodo complessivo della
borsa di studio è di 5 mesi. Il calcolo viene effettuato come a seguire:
dal 6 febbraio al 6 marzo: 1 mese
dal 6 marzo al 6 aprile: 1 mese
dal 6 aprile al 6 maggio: 1 mese
dal 6 maggio al 6 giugno: 1 mese
dal 6 giugno al 6 luglio: 1 mese.
Fino a qui per un totale di 5 mesi.
Dal 7 luglio (compreso) inizia il calcolo dei giorni: 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Il totale è di 14 giorni. Il totale quindi della borsa di studio all’estero è di 5 mesi e 14 giorni e quindi di 5
mesi.
Attività inferiori a tre mesi (o trimestre accademico completo certificato) non sono ammissibili pertanto la
regola sopraccitata si applica solo ad attività di durata superiore ai tre mesi.
Esempio:
se uno studente dichiara come data iniziale il 6 febbraio 2012 (come da modulo A) e come data di
conclusione il 22 aprile 2012 (come da modulo B), l’esperienza Erasmus non può essere considerata valida e
riconosciuta poiché il periodo complessivo della borsa di studio è inferiore ai tre mesi. Il calcolo viene
effettuato come a seguire:
dal 6 febbraio al 6 marzo: 1 mese
dal 6 marzo al 6 aprile: 1 mese.
Fino a qui per un totale di 2 mesi.
Dal 7 aprile (compreso) inizia il calcolo dei giorni: 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Il totale è di 16 giorni, che in questo caso non sono sufficienti per riconoscere la terza mensilità.
L’unica eccezione che permette di riconoscere un periodo inferiore ai tre mesi, è quella che lo studente possa
certificare tramite apposita attestazione rilasciata dai partner che la permanenza Erasmus corrisponda
perfettamente a un trimestre accademico completo.
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Erasmus, Doppia Laurea e Accordi bilaterali UNITN
Gli studenti che risultano assegnatari di borsa Erasmus non possono partecipare ai bandi Doppia Laurea o
Accordi Bilaterali, se i programmi di mobilità si svolgono temporaneamente. Per poter fare domanda a questi
programmi è necessario rinunciare alla borsa Erasmus.
Erasmus e Campus Europae (solo per la Facoltà di Economia)
Gli studenti iscritti alla Facoltà di Economia e interessati a svolgere un soggiorno Erasmus di durata annuale
presso le sedi di Riga (Lettonia), Kaunas (Lituania), Lodz (Polonia), Lussemburgo (Lussemburgo), Alcalà de
Henares (Spagna), Aveiro (Portogallo), Ankara (Turchia), Kuopio (Finlandia) possono chiedere di aderire al
progetto pilota Campus Europae (CE). Gli studenti partecipanti al progetto pilota Campus Europae sono
tenuti al rispetto delle regole previste per gli studenti partecipanti al programma LL/Erasmus, nonché delle
regole seguenti:
• effettuare un periodo di permanenza all’estero di minimo 9 mesi;
• frequentare un corso della lingua del paese ospitante prima dell’inizio dei corsi o durante il primo
semestre in modo da raggiungere obbligatoriamente un livello B1 (certificato dall’università
ospitante) entro la fine del secondo semestre;
• iscriversi ad un corso tenuto unicamente nella lingua del paese ospitante durante il secondo
semestre;
• acquisire un numero minimo di 40 crediti ECTS.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero nell’ambito del progetto pilota Campus Europae
viene effettuato ai sensi di quanto indicato nel Regolamento Erasmus della Facoltà di Economia ai paragrafi
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4. Inoltre, gli studenti partecipanti al progetto pilota Campus Europae hanno diritto al
riconoscimento di lingua straniera a livello avanzato (esame a scelta libera o esame soprannumerario) per
ulteriori 5 crediti ECTS a seguito della frequenza con profitto di un corso di lingua del Paese ospitante di
livello almeno B1.
Gli studenti che completano il primo anno del programma di Campus Europae ricevono un CE Certificate,
emesso dalla European University Foundation (Lussemburgo). Agli studenti che partecipano all’intero
progetto, completando un secondo anno (all’interno del percorso di laurea magistrale o specialistica) in
un’altra università del network viene conferito un CE Degree da parte della stessa EUF. Ulteriori informazioni
sono disponibili consultando il sito www.campuseuropae.eu.
BANDI, ASSEGNAZIONI ED INFORMAZIONI PRE-PARTENZA
Bandi e domande di candidatura
Indicativamente a novembre di ogni anno l’Ufficio LLP-Erasmus, in collaborazione con gli Uffici Erasmus di
Facoltà/Scuola, predispone con DR i bandi per la partecipazione degli studenti al programma LL/Erasmus del
successivo anno accademico. Per ciascuna facoltà/scuola il bando contiene:
• le mensilità finanziate e la gestione finanziaria di studenti borsisti e non borsisti;
• l’elenco delle destinazioni possibili (come da IA);
• l’area disciplinare (rappresentata dal relativo codice Isced – vedi tabella dei codici Isced – Allegato n.
1 alle Direttive);
• il livello degli studi (triennale, specialistica/magistrale, dottorato);
• la lingua nella quale sono offerti i corsi presso l’università ospitante;
• la durata delle borse di studio;
• il nome del Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione che cura i rapporti con l’istituto partner;
• eventuali note relative alle destinazioni (eventuale livello di conoscenza linguistica richiesto, ecc.);
• la data di scadenza (stabilita da ciascuna facoltà/scuola) per la presentazione delle domande di
candidatura.
Le domande di candidatura vengono redatte su appositi moduli, disponibili presso gli Uffici Erasmus di
Facoltà/Scuola, che prevedono la possibilità di scelta fra diverse destinazioni, suddivise per area linguistica,
con l’eventuale indicazione del grado di priorità.
La scelta della destinazione deve avvenire da parte dello studente sulla base dell’offerta
formativa dell’università ospitante e della possibilità di integrare le attività che possono essere
sostenute all’estero nel proprio percorso di studi.
A questo fine, gli Uffici Erasmus di Facoltà possono supportare gli studenti, mettendo loro a disposizione la
lista dei corsi frequentati e riconosciuti presso le varie destinazioni da parte degli ex borsisti Erasmus.
9
Alla domanda di candidatura va obbligatoriamente allegata una lettera di motivazione, il cui modello è
disponibile in allegato alla stessa domanda di candidatura.
La domanda di candidatura, la lettera di motivazione ed eventuali altri allegati vanno consegnati all’Ufficio
Erasmus della facoltà/scuola di afferenza dello studente entro il termine indicato nel bando.
Lo studente può presentare domanda di candidatura solo per gli IA stretti dalla propria facoltà/scuola di
appartenenza nell’area didattica relativa al proprio corso di studio, a meno che non vi siano specifiche
indicazioni nel bando.
A partire dall’a.a. 2011/2012 lo studente riporta sul modulo di candidatura l’account privato che deve
corrispondere alla mailbox personale comunicata dallo studente all’amministrazione tramite apposito
applicativo (e connessa all’indirizzo virtuale [email protected]).
Consigli per la candidatura
In vista della presentazione della domanda di candidatura, è consigliabile:
• leggere attentamente il bando, valutando le destinazioni che potrebbero essere di maggior interesse
in base al proprio indirizzo di studio ed alla durata delle borse;
• consultare il sito internet degli istituti ai quali si è interessati cercando di approfondire soprattutto il
calendario accademico e l’offerta didattica alla quale poter accedere nel periodo di permanenza
all’estero (inteso sia come durata, sia come periodo dell’anno - ovvero primo semestre, secondo
semestre, intero anno, ecc.);
• leggere il materiale illustrativo e informativo fornito dalle università partner (da richiedere presso
l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola e/o presso l’Ufficio LLP-Erasmus);
• prendere contatto con il Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione (indicato sul bando) per ottenere
informazioni in merito agli aspetti didattici, logistici e organizzativi delle sedi;
• curare la preparazione linguistica in base all’offerta linguistica del CIAL (vedi calendario didattico
CIAL online con l’elenco dei corsi e la tempistica dell’offerta).
Selezione e Assegnazioni
Selezione
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di candidatura, ogni facoltà/scuola stila una
graduatoria di merito secondo i criteri di selezione indicati nel proprio Regolamento Erasmus (per Studio) di
Facoltà/Scuola.
La selezione degli studenti candidati alla mobilità Erasmus deve essere trasparente e prevenire qualsiasi
potenziale conflitto di interesse.
In linea generale i criteri presi in considerazione nella formulazione della graduatoria Erasmus sono:
• il possesso dei requisiti di ammissibilità;
• l’efficienza quantitativa (in termini di numero di crediti acquisiti ed esami svolti);
• l’efficienza qualitativa (media dei voti) ottenuta negli studi da parte dello studente;
• la conoscenza linguistica;
• la congruenza del programma di studi con il corso di laurea dello studente;
• le motivazioni.
Le graduatorie (che devono riportare un punteggio per ciascuno studente) devono essere:
• approvate dai rispettivi Consigli di facoltà/scuola oppure da organi istituzionali periferici
appositamente nominati (commissioni incaricate);
• trasmesse all’Ufficio LLP-Erasmus in originale;
• rese pubbliche mediante affissione nelle rispettive bacheche Erasmus di facoltà/scuola e
pubblicazione nei siti web di facoltà/scuola.
L’adeguata conoscenza della lingua straniera, nella quale si devono seguire i corsi all’estero e
sostenere gli esami, rappresenta un presupposto indispensabile per avere accesso ai moduli offerti
dalle istituzioni partner. La competenza linguistica deve essere dimostrata in base alla regolamentazione di
ogni facoltà/scuola. I candidati che non sostengono la prova di lingua (per le facoltà/scuole in cui viene
prevista), o che l’hanno sostenuta con esito negativo, sono automaticamente esclusi dalla borsa Erasmus.
Questo criterio viene gestito direttamente da ogni facoltà/scuola che può decidere se ammettere “sotto
condizione” lo studente che non abbia superato la prova di lingua e che è comunque tenuto a dimostrare
l’adeguata conoscenza della lingua prima dell’effettiva partenza per l’estero. Per ulteriori informazioni inerenti
alle prove di lingua è necessario fare riferimento agli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola.
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Se ci fossero altri requisiti che lo studente può soddisfare al momento della partenza (e non in
fase di presentazione della domanda di candidatura), come ad esempio il raggiungimento di un certo
numero di crediti o il superamento di un esame, l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola è tenuto a verificare
l’ottenimento delle condizioni richieste. La struttura deve inoltrare all’Ufficio LLP-Erasmus un documento
ufficiale in cui si specifica l’ottenimento del requisito pre-partenza da parte dell’interessato, prima che inizi il
periodo Erasmus.
Assegnazioni
L’assegnazione delle destinazioni viene effettuata dal Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola seguendo
l’ordine di posizione degli studenti candidati in graduatoria. In assenza di diverse disposizioni nei
Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola, tale assegnazione avviene nel corso di un incontro con gli studenti
candidati.
Anche l’assegnazione delle mensilità finanziate avviene sull’ordine della graduatoria. Sull’a.a. 2011/2012 è’
possibile assegnare un’ultima borsa finanziata solo parzialmente.
Gli elenchi delle prime assegnazioni definitive devono essere approvati dai Consigli di facoltà/scuola,
trasmessi entro il 286 febbraio all’Ufficio LLP-Erasmus (compilando il file richiesto comprensivo di tutti i
dati relativi agli studenti). A seguire le facoltà/scuole inviano all’Ufficio LLP-Erasmus l’originale del verbale o
dell’estratto del verbale di assegnazione delle destinazioni e l’originale delle domande di candidatura (e degli
allegati).
I verbali dei Consigli di facoltà/scuola sono archiviati in originale presso gli Organi Collegiali7.
Si specifica che non si richiede specificatamente un verbale del Cdf/Cds per ufficializzare le assegnazioni
delle borse Erasmus per Studio, bensì un documento ufficiale emesso da un organo istituzionale riconosciuto
all’interno della struttura didattica. É la struttura didattica stessa a stabilire quale tipo di documento
provvede a emettere.
In questa sede le facoltà/scuole comunicano all’Ufficio LLP-Erasmus anche il semestre di partenza degli
studenti assegnatari. La data di partenza deve essere valutata da parte dello studente in base all’offerta
didattica ed al calendario accademico dell’università ospitante. In caso di borsa annuale, la partenza degli
studenti avviene necessariamente verso fine agosto/settembre, in modo che possa essere sfruttata in tutta
la sua durata.
Riassegnazioni
Le destinazioni ancora disponibili perché residue e/o in seguito alla rinuncia effettuata entro il 318 marzo,
possono essere riassegnate agli studenti in graduatoria, con borsa se sono ancora disponibili fondi,
alternativamente senza finanziamento. Sono rese pubbliche nelle bacheche Erasmus di facoltà/scuola e sulle
rispettive pagine web.
E’ necessario che l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola conservi i documenti cartacei utili a dimostrare che la
comunicazione della riassegnazione è stata inviata a tutti i destinatari utili (per es. conservando le email) e
che è stata pubblicata nel portale (conservando la stampata della pagina on line, se possibile firmata dal
Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola), affinché si possa ufficializzare la procedura step-by-step
nonostante non sia stato aperto un nuovo bando.
I dettagli inerenti ai processi di riassegnazione delle borse sono specificati all’interno di ciascun Regolamento
Erasmus di Facoltà/Scuola.
Nel mese di aprile la facoltà/scuola può valutare di accettare anche nuove domande di candidatura per
attribuire le borse residue. In questo caso è necessario aprire un nuovo bando.
È cura del Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola trasmettere entro il 309 aprile all’Ufficio LLPErasmus l’elenco delle nuove assegnazioni. L’Ufficio LLP-Erasmus riceve l’originale del verbale o dell’estratto
del verbale di assegnazione delle destinazioni e l’originale delle domande di candidatura (e degli allegati). Il
30 aprile è il termine ultimo per concludere tutte le procedure di assegnazione delle borse di studio Erasmus
per l’a.a. successivo.
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Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
L’archiviazione dei verbali presso gli Organi Collegiali avviene entro la fine dell’a.a. di riferimento quindi in corso d’anno i verbali
potrebbero ancora risultare raccolti presso le presidenze di facoltà/scuola.
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Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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Accettazione della borsa Erasmus
Ad assegnazioni e riassegnazioni fatte, gli studenti Erasmus selezionati sono invitati da parte dell’Ufficio
Erasmus della facoltà/scuola di afferenza, con modalità definite nel Regolamento Erasmus di ciascuna
struttura, ad accettare la borsa di studio (modulo di accettazione della borsa).
Il modulo di accettazione della borsa deve essere inviato da parte dell’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola
all’Ufficio LLP-Erasmus in originale.
Rinuncia
Studenti vincitori di borsa Erasmus in prima assegnazione
Lo studente costretto a rinunciare alla borsa Erasmus vinta in prima assegnazione deve farlo entro il 3110
marzo dello stesso anno nel quale gli è stata assegnata, presentando l’apposito modulo debitamente
compilato e firmato all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola (con chiara indicazione delle motivazioni). Inoltre
egli deve avvisare tempestivamente l’Ufficio LLP-Erasmus di UNITN.
Qualora la facoltà/scuola avesse già inviato ai partner i nominativi dei candidati, lo studente deve contattare
l’istituzione ospitante comunicando la sua rinuncia.
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola provvedono a inviare il modulo di rinuncia in originale all’Ufficio LLPErasmus.
Se lo studente assegnatario di borsa Erasmus dovesse presentare il modulo di rinuncia dopo la scadenza del
31 marzo è tenuto a seguire la procedura di cui sopra e viene valutata dalla facoltà/scuola l’ipotesi di
escludere tale studente dalla possibilità di candidarsi per la mobilità nell’ambito del programma Erasmus (sia
per studio che per tirocinio) negli anni successivi.
Qualora la rinuncia “viziata” dovesse verificarsi nel triennio, essa comporterà l'esclusione dal programma
nella laurea specialistica.
Le rinunce presentate dopo il 31 marzo sono valutate con maggior severità, poiché le borse corrispondenti
potrebbero non essere più riassegnate.
Nel caso in cui la rinuncia fosse ritenuta assolutamente immotivata, segue un richiamo ufficiale nei confronti
dello studente che viene registrato agli atti e nella carriera dello stesso.
Studenti vincitori di borsa Erasmus in seconda o terza assegnazione.
Per questi studenti la scadenza entro la quale devono presentare rinuncia è il 1511 giugno dello stesso
anno nel quale è stata loro assegnata la borsa Erasmus, in modo che le istituzioni partner possano
eventualmente accogliere altri studenti Erasmus.
A parte la differente scadenza, si applicano le stesse valutazioni che si riferiscono alla rinuncia in prima
assegnazione.
Preparazione linguistica
È necessario che lo studente in partenza abbia una conoscenza adeguata della lingua utilizzata presso
l’istituzione del paese ospitante (nello specifico si intende la lingua straniera nella quale vengono offerti i
corsi). Il livello linguistico richiesto allo studente in fase di domanda di candidatura si differenzia per
destinazione ed è riportato sul Regolamento Erasmus di Facoltà/Scuola.
I criteri di verifica della conoscenza linguistica sono stabiliti sui Regolamenti Erasmus e possono variare tra:
• la presentazione di un attestato ufficiale di conoscenza linguistica e/o di una certificazione linguistica
internazionale. Gli esami per l’ottenimento di questi attestati si tengono solitamente in determinati
periodi dell’anno (per es. due volte all’anno), l’iscrizione è prevista con qualche mese di anticipo
(solitamente due), il costo è pari all’incirca ad un centinaio di euro;
• il superamento di esami organizzati ad hoc in facoltà/scuola per studenti Erasmus in partenza;
• il superamento delle prove informatizzate di laboratorio organizzate del CIAL;
• il superamento di esami di lingua previsti all’interno del corso di laurea;
• il superamento di esami di lingua extracurriculari (laddove offerti dalle facoltà/scuole);
• il superamento di un esame in lingua offerto dalla facoltà/scuola all’interno del proprio curriculum
studiorum.
Qualora l’università partner richiedesse allo studente selezionato un livello di competenza linguistica
particolarmente elevato, questo viene indicato in nota sul bando.
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Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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In linea generale non si possono accettare certificazioni o attestati rilasciati da più di 2/3 anni dal momento
della presentazione.
Corsi offerti dal C.I.A.L.
Il C.I.A.L. autorizza lo studente Erasmus (NON il dottorando) a partecipare gratuitamente a un solo
corso linguistico (anche nel caso in cui le aree linguistiche indicate nel bando siano due) in preparazione
alla mobilità per le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese. Il livello del corso
linguistico offerto deve corrispondere a quello richiesto allo studente dal Regolamento Erasmus di
Facoltà/Scuola o dall’istituzione ospitante, oppure essere propedeutico al raggiungimento di esso. Si ricorda
che, per accedere ai corsi, lo studente è tenuto a svolgere il test di piazzamento online nel sito del C.I.A.L. e
a iscriversi al livello risultante dallo stesso.
Gli studenti che fanno domanda di borsa Erasmus per studio sono invitati a prendere visione del calendario
dei corsi linguistici organizzati dal C.I.A.L. dal momento della presentazione della candidatura sino alla
partenza per l’estero e a organizzare l’eventuale partecipazione a uno o a più di questi, per l’ottenimento del
livello linguistico necessario.
I corsi offerti possono essere:
• intensivi (17 giorni, 5 incontri settimanali per 3 ore accademiche di lezione ciascuno);
• estensivi (11 settimane, 2 incontri a settimana per 2 ore accademiche di lezione ciascuno);
• blended (11 settimane, un incontro settimanale per 2 ore di lezione e studio in autoapprendimento
on-line). Per i corsi blended è necessario versare una quota per l’acquisto della password per la
parte online del corso;
• on-line per le lingue inglese e francese (la password per la lingua inglese ha durata di tre mesi,
mentre quella per la lingua francese ha durata di un anno). Per il corso on-line è necessario versare
una quota per l’acquisto della password.
Entro una scadenza concordata annualmente con la segreteria del C.I.A.L. (indicativamente il 20/25
febbraio), l’Ufficio LLP-Erasmus invia l’elenco degli studenti selezionati da ogni facoltà/scuola in prima
assegnazione in modo che possano essere identificati come tali e non debbano pagare la quota di iscrizione.
Ciò avviene periodicamente anche per gli studenti selezionati con assegnazioni successive alla prima.
L’elenco degli assegnatari di borsa Erasmus viene inviato indicando, per ciascuno studente, il grado di
priorità di intervento. Gli studenti Erasmus hanno precedenza nell’iscrizione ai corsi semi-intensivi e intensivi
del C.I.A.L. che si svolgono nei mesi di maggio, giugno e settembre.
Nel caso in cui allo studente sia richiesta una certificazione ufficiale di conoscenza linguistica da parte
dell’istituzione ospitante, si ricorda che il C.I.A.L. non è un ente certificatore.
Il certificato di frequenza con profitto rilasciato al termine dei corsi del C.I.A.L. non ha validità
in termini di certificazione di raggiungimento di livello linguistico (né all’interno di UNITN, né a livello
nazionale o internazionale).
Se l’università ospitante non si accontentasse di altra attestazione (rilasciata dal C.I.A.L. o dalla
facoltà/scuola), e se lo studente già non ne disponesse, è possibile usufruire dei fondi OM (Organizzazione
della Mobilità, si veda il Manuale 12) o LLP-Erasmus (fino ad esaurimento degli stessi), per coprire le spese
relative all’eventuale sostenimento di un esame di profitto presso una scuola linguistica che possa rilasciare il
certificato richiesto.
Erasmus Intensive Language Courses (EILCs)
Gli studenti vincitori di una borsa di studio Erasmus per uno dei paesi la cui lingua è tra le meno insegnate e
meno parlate possono frequentare i Corsi Intensivi Erasmus per la preparazione linguistica (EILC) presso
uno degli istituti del paese di destinazione (l’istituto può non coincidere con quello dove si svolgerà il periodo
Erasmus) dove sia stato attivato un corso EILC.
Gli studenti iscritti a UNITN possono frequentare un corso EILC presso i seguenti paesi: Belgio (Tedesco,
comunità fiamminga), Bulgaria (Bulgaro), Croazia (Croato), Cipro (Greco), Repubblica Ceca (Ceco),
Danimarca (Danese), Estonia (Estone), Finlandia (Finlandese e Svedese), Grecia (Greco), Ungheria
(Ungherese), Islanda (Islandese), Lettonia (Lettone), Lituania (Lituano), Malta (Maltese), Paesi Bassi
(Olandese), Norvegia (Norvegese), Polonia (Polacco), Portogallo (Portoghese), Romania (Romeno),
Slovacchia (Slovacco), Slovenia (Sloveno), Spagna (Basco, Catalano, Galiziano e Valenziano), Svezia
(Svedese) e Turchia (Turco).
I corsi, che possono avere durata pari circa a un mese, si svolgono in due sessioni:
• sessione estiva (luglio, agosto e settembre), destinata agli studenti che partecipano all’Erasmus il
primo semestre o per l’intero a.a. – possono presentare domanda anche gli studenti Erasmus che
partono nel secondo semestre, ma saranno posizionati in fondo alla lista dei candidati poiché viene
data priorità agli studenti dell'intero a.a. o del primo semestre;
13
•
sessione invernale (gennaio e febbraio), destinata solamente agli studenti che partono per l’Erasmus
il secondo semestre.
Non tutte le destinazioni Erasmus nei paesi di lingua meno parlata sono organizzatrici di corsi EILC.
Anche nel caso in cui il proprio istituto ospitante Erasmus sia organizzatore del corso di lingua, non è
necessario che lo studente faccia domanda presso questa stessa destinazione, ma ne può preferire un’altra
nello stesso paese.
Gli studenti interessati devono inviare (unicamente via email) la propria candidatura all’Ufficio LLP-Erasmus
nei tempi e nelle modalità previste dall’avviso pubblicato nel sito e comunicato a tutti gli studenti via email
indicativamente a maggio e a settembre di ogni anno.
Lo studente può indicare la sua preferenza per una o due istituzioni organizzatrici in particolare, oppure può
accettare qualsiasi istituto lo accolga.
L’Ufficio LLP-Erasmus invia le candidature degli studenti alle istituzioni organizzatrici, che valutano, secondo
differenti parametri selettivi, gli assegnatari della borsa EILC.
I criteri di selezione sono genericamente:
• l’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione,
• l’equilibrio fra le domande da parte di maschi e femmine,
• l’equilibrio fra le domande di studenti afferenti a diverse aree disciplinari,
• l’equilibrio fra le domande di studenti provenienti da diversi paesi europei,
• la divergenza fra la lingua madre dello studente partecipante e l’idioma che utilizza presso il paese di
destinazione Erasmus (per esempio uno studente italiano che si reca in Belgio-comunità fiamminga
ha la priorità rispetto a uno studente tedesco).
Gli studenti assegnatari di borsa EILC non devono pagare le tasse di iscrizione al corso e possono ricevere,
attraverso UNITN e a seconda del finanziamento erogato ad UNITN da parte della Commissione Europea, un
contributo comunitario alla mobilità erogato dall’AN.
Il contributo è indicativamente di 500,00 euro per ogni studente, a prescindere dalla destinazione e dalla
durata del corso, e serve a supportare lo studente nel coprire le spese di vitto e alloggio che deve sostenere
durante la frequenza del corso (per quanto riguarda il pagamento di questo contributo si faccia riferimento al
paragrafo “Modalità di erogazione della borsa di studio Erasmus”).
Il programma Erasmus prevede la possibilità dei cosiddetti studenti a “zero grant EILC” ovvero studenti che
seguono il corso EILC ma non percepiscono il contributo comunitario.
A partire dall’a.a. 2010/2011, i fondi relativi ai corsi EILC devono essere richiesti annualmente in sede di
candidatura delle attività decentrate da parte di UNITN alla Agenzia Nazionale LLP Italia e le borse EILC
assegnate dall’AN vengono distribuite fra gli studenti da UNITN sulla base dei criteri pubblicati nei due avvisi
annuali.
Il corso EILC e il periodo di studio Erasmus non devono sovrapporsi, quindi la frequenza del corso EILC deve
terminare prima dell’inizio del periodo di studio Erasmus.
La frequenza del corso EILC non dà automaticamente diritto al riconoscimento di crediti. Si consiglia agli
studenti di rivolgersi direttamente alle proprie facoltà/scuole di afferenza per valutare la possibilità di
riconoscimento del corso di lingua al di fuori del periodo Erasmus.
Gli studenti assegnatari di borsa EILC sono tenuti a stipulare un accordo finanziario relativamente alla borsa
in oggetto. Annualmente ricevono istruzioni da parte dell’Ufficio LLP-Erasmus.
È possibile frequentare un corso EILC due volte purchè una ai fini della preparazione alla mobilità per studio
e la seconda ai fini della preparazione alla mobilità per placement (o viceversa). Nel caso in cui entrambe le
mobilità si svolgano nello stesso paese, viene data priorità agli studenti che non hanno mai partecipato a un
corso EILC.
Contatti con l’istituto ospitante e alloggio
Application form
Una volta avvenuta l’assegnazione delle destinazioni agli studenti, gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola
comunicano alle università ospitanti i nominativi dei vincitori con i rispettivi recapiti.
Successivamente è cura dello studente informarsi personalmente su quanto necessario predisporre per la
propria partenza (soprattutto in merito alla “application form”). In particolare, il borsista deve richiedere
14
all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola il pacchetto informativo fornito (nella maggior parte dei casi)
dall’università ospitante.
Alcune università estere provvedono a inviare direttamente allo studente la documentazione necessaria
oppure la rendono disponibile e scaricabile dal sito web.
In alcuni casi sull’application form viene richiesto il numero di EUC o il codice Erasmus del proprio istituto
di provenienza: a giugno 2007 UNITN ha ottenuto la Carta Universitaria Standard e Estesa per il periodo
2007-2013 (29348-IC-1-2007-1-IT-ERASMUS-EUCX-1) e il codice Erasmus corrispondente è “I
TRENTO01”.
Prospetto delle attività didattiche prima della partenza
In alcuni casi l’istituto ospitante richiede allo studente il “prospetto delle attività didattiche” prima della
partenza, ovvero l’elenco degli esami sostenuti presso l’istituto di appartenenza a quel momento.
Lo studente può stampare il proprio certificato degli esami sostenuti (“Iscrizione con esami con voto”) dal
Sistema Didattica Servizi Online (Esse3) e procedere con la traduzione del titolo degli esami superati; è
possibile utilizzare l’elenco completo dell’offerta formativa che si trova on line sul portale UNITN alla voce
“Offerta formativa”, nella versione in lingua inglese.
Nel caso in cui lo studente fosse invitato da parte dell’università di destinazione a presentare un documento
certificato con timbro di UNITN, deve rivolgersi al Presidio Didattico con almeno un mese di anticipo.
A partire da giugno 2011 (quindi per l’a.a. 2011/2012) è programmata l’emissione del certificato degli esami
sostenuti (“Iscrizione con esami con voto”) in lingua inglese direttamente dal Sistema Didattica Servizi Online
(Esse3).
Alloggio
Le possibilità e le procedure relative al reperimento di un alloggio all’estero variano a seconda dei paesi e
delle istituzioni di destinazione. È compito dello studente contattare l’istituzione partner per verificare le
opportunità di alloggio offerte.
In alcuni casi le istituzioni ospitanti offrono la possibilità di alloggio presso loro strutture/studentati e
richiedono a tal fine la compilazione di un application form per l’accommodation.
Nel caso in cui questa possibilità non fosse offerta, o qualora lo studente decidesse di non usufruirne, egli
può:
• consultare gli archivi cartacei eventualmente presenti presso gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola
oppure presso l’Ufficio LLP-Erasmus, nella cui sede è disponibile una piccola “biblioteca” con le guide
di alcune delle istituzioni partner;
• contattare (tramite l’Ufficio LLP-Erasmus) ex studenti Erasmus già ospiti dello stesso istituto
universitario europeo oppure studenti Erasmus provenienti dalla università di destinazione;
• contattare associazioni di supporto, come Erasmus Student Network (E.S.N.), che si propone di
aiutare gli studenti Erasmus nella risoluzione dei problemi pratici del loro soggiorno/studio e di
favorire la loro integrazione sociale e personale.
Learning Agreement (prima della partenza)
Nel caso di Learning Agreement (di seguito LA) o Changes al Learning Agreement (di seguito CH) è
necessario che le facoltà/scuole inviino all’Ufficio LLP-Erasmus i documenti in originale (non sono sufficienti
le copie conformi all’originale).
Note fondamentali
•
Prima della partenza gli studenti vincitori di borsa Erasmus Studio devono obbligatoriamente
predisporre il LA, ovvero il contratto contenente la lista delle attività didattiche (esami, corsi, ecc.)
che lo studente intende svolgere durante la propria permanenza presso l’istituto di destinazione.
Lo studente non può assolutamente partire e iniziare il proprio periodo di studio Erasmus
all’estero, se prima l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola non è entrato in possesso del LA firmato dalle
tre parti contraenti almeno via fax (non in pdf).
Tale contratto stabilisce che:
15
•
•
•
•
gli studenti si impegnano a completare in modo soddisfacente il programma di studio
stabilito, a meno che non subentrino cause di forza maggiore (che devono essere immediatamente
comunicate agli uffici competenti di UNITN);
l’istituto ospitante si impegna a fornire allo studente l’istruzione ed il supporto come concordato (in
pratica che gli offrirà i corsi previsti dal LA);
UNITN si impegna a riconoscere completamente allo studente Erasmus i risultati del periodo di
studio trascorso nella maniera o nella misura specificata nel LA. Cause di forza maggiore possono
giustificare il mancato rispetto di tali impegni.
Il LA deve:
- comprendere discipline che possono essere integrate nel programma di studio dello studente,
assicurando in tal modo il progresso dello stesso verso la conclusione del proprio percorso di
laurea/laurea specialistica-magistrale;
- includere tutte le attività didattiche che lo studente effettua all’estero e che vuole vengano
riconosciute, compresa l’eventuale attività di ricerca per tesi. Deve esistere coincidenza tra LA e
ToR (ovvero le attività certificate dai partner sul ToR al termine del periodo Erasmus devono
essere le stesse presenti sul LA e/o sul CH);
- essere concordato e firmato dalle tre parti contraenti (studente, istituto ospitante, UNITN
nella figura del Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione e del Responsabile LLP/Erasmus di
Facoltà/Scuola o nelle figure delineate nei Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola);
- essere compilato in modo esaustivo (così come il CH) per ciascun dato richiesto (vanno
indicati anche i codici relativi agli esami prescelti);
- avere un numero massimo di crediti stabilito da ciascuna facoltà/scuola nel proprio regolamento.
Per convenzione, su borse annuali, la soglia è di massimo 90 crediti ECTS;
- essere predisposto con i modelli (di LA e di CH) impostati su un’unica facciata da UNITN12, in
modo tale che le firme di approvazione di tutte le parti siano affiancate.
NB:
• Gli esami che lo studente sostiene e supera senza aver ottenuto prima l’approvazione scritta del LA
(o dei CH) non possono essere riconosciuti.
• Quindi il LA non può in alcun caso riportare nemmeno una delle firme con data posteriore all’inizio
del periodo Erasmus dello studente.
• Responsabile della gestione di LA e CH è l’Ufficio Erasmus della Facoltà/Scuola di afferenza dello
studente, quindi lo studente deve sempre rivolgersi in facoltà/scuola per delucidazioni in merito al
LA.
Procedura relativa alla compilazione ed approvazione del LA
Al fine di semplificarne la comprensione, la procedura sottostante viene suddivisa in passaggi che si
susseguono in ordine cronologico. Ciascun passaggio evidenzia gli interessati all’azione.
1) STUDENTE ► RESPONSABILE LLP/ERASMUS DI DESTINAZIONE/UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÁ
Nel momento in cui lo studente riceve l’assegnazione della borsa Erasmus Studio (oppure sulla base delle
indicazioni fornite dall’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola) deve contattare con anticipo il Responsabile
LLP/Erasmus di Destinazione, o l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola, per ricevere supporto nella compilazione
del LA. Se il Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione non avesse i programmi delle istituzioni partner, è
cura dello studente recuperarli e fornirli al docente.
L’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola supporta lo studente nella compilazione del LA mettendogli a disposizione
gli elenchi degli esami superati dagli ex-borsisti Erasmus Studio presso la medesima destinazione.
2) STUDENTE ► RESPONSABILE LLP/ERASMUS DI DESTINAZIONE
Lo studente è tenuto a far firmare al proprio Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione il LA nello spazio
predisposto all’approvazione del Departmental Coordinator. Il LA deve riportare anche la data della firma del
docente.
12
Sono accettati anche altri modelli qualora riportino la dicitura “Learning Agreement” e tutte le informazioni presenti sul formato
adottato dall’Università di Trento.
Lo studente deve essere in possesso di un solo documento di LA ed eventualmente di uno o più documenti di modifica al LA (lo
studente è invitato a modificare il LA entro i termini stabiliti e per il minor numero di volte possibile).
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3) STUDENTE ► UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA
Lo studente deve consegnare il LA in originale (già firmato da se stesso e dal Responsabile LLP/Erasmus di
Destinazione) all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola entro le scadenze stabilite e comunicate agli studenti dalle
stesse Facoltà/Scuole:
• nel mese di maggio antecedente alla partenza, se il periodo all’estero coincide con il primo
semestre o con l’intero a.a.;
• nel mese di ottobre prima della partenza, se il periodo all’estero coincide con il secondo semestre.
4) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► RESPONSABILE LLP/ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA
La facoltà/scuola di appartenenza si accerta che le attività indicate nel LA siano compatibili con il titolo di
studio che lo studente deve conseguire, e che, conseguentemente, il periodo di studio Erasmus sia
riconosciuto a suo positivo compimento.
L’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola provvede a far approvare i LA al Responsabile LLP/Erasmus di
Facoltà/Scuola nello spazio predisposto all’approvazione dell’Institutional Coordinator. Il LA deve riportare
anche questa data di firma del docente.
5) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► ISTITUTI OSPITANTI ► UFFICIO ERASMUS DI
FACOLTÀ/SCUOLA
Le facoltà/scuole inviano via fax i LA degli studenti agli istituti ospitanti affinché i LA siano controfirmati e
restituiti via fax entro le scadenze (l’utilizzo eccezionale del fax è mirato solo ad accorciare i tempi).
Qualora un istituto partner restituisca alla facoltà/scuola con ritardo il LA di uno studente (controfirmato da
parte loro), l’Ufficio Erasmus della Facoltà/Scuola invia il documento definitivo all’Ufficio LLP-Erasmus in tutti
i casi prima della partenza dello studente ed allegando la corrispondenza giustificativa alla situazione (e-mail
di sollecito ecc.).
6) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► STUDENTE
L’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola restituisce allo studente il LA in originale (firmato dallo studente e dai
referenti di UNITN), in modo che lo studente provveda a far apporre la firma dei partner sul LA originale
quando arriva all’estero.
7) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► UFFICIO LLP-ERASMUS
L’Ufficio LLP-Erasmus deve ricevere da parte delle facoltà/scuole i LA firmati dalle tre parti coinvolte (in
versione fax; non in versione pdf13) affinché siano allegati all’Accordo finanziario (= contratto) di ciascuno
studente:
• entro il 2014 giugno per gli studenti in partenza il primo semestre o l’intero a.a.;
• entro il 2015 novembre per gli studenti in partenza il secondo semestre.
8) UFFICIO LLP-ERASMUS ► STUDENTE
L’Ufficio LLP-Erasmus consegna il LA (versione fax) allo studente in allegato all’Accordo finanziario. Ciò
avviene tra l’1 e il 15 luglio per lo studente in partenza il primo semestre, e nel mese di dicembre per lo
studente in partenza il secondo semestre.
9) STUDENTE ► PARTNER
Lo studente è responsabile di far firmare il LA in originale dai partner nel corso del periodo
Erasmus. Egli dispone anche della stessa copia via fax in allegato al proprio Accordo finanziario a
dimostrazione che il LA è già stato precedentemente approvato dai partner.
Sul modello in originale deve essere inserita la stessa data di approvazione di quello inviato per fax (se i
partner non fossero d’accordo, si prega di contattare l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola).
10) STUDENTE►UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA
Al rientro, lo studente deve restituire il LA con tutte le firme in originale all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola.
13
È possibile che per alcuni studenti l’Ufficio Erasmus di Facoltà disponga già in questa fase del LA approvato da tutte le parti nella
versione originale. In questo caso inoltra l’originale del documento all’Ufficio LLP-Erasmus e decade la procedura per la quale lo
studente deve farlo approvare all’estero.
14
Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
15
Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
17
NB:
lo studente che non consegna il LA in originale all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola entro le
scadenze concordate perde il diritto alla borsa di studio e la deve restituire.
11) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► UFFICIO LLP-ERASMUS
I LA in versione originale provvisti di tutte le firme devono essere spediti dagli Uffici Erasmus di
Facoltà/Scuola all’Ufficio LLP-Erasmus al termine dell’a.a. Erasmus di riferimento. L’Ufficio Erasmus di
Facoltà/Scuola ne tiene copia conforme all’originale, qualora lo ritenga utile.
Modifiche al LA (durante il periodo all’estero)
Note fondamentali
•
•
•
•
Entro un mese dalla data di inizio delle attività didattiche (ovvero dalla data indicata sul
modulo A) devono essere formalizzate da parte dello studente (utilizzando il modulo dei CH fornito
da UNITN) eventuali modifiche al LA che si rendano necessarie dopo l’arrivo presso l’istituto
ospitante.
Affinché il documento dei CH sia regolare deve rispettare i requisiti specificati per il LA.
Nel caso in cui uno studente Erasmus rimanga all’estero per un intero a.a. può modificare il LA entro
un mese dalla data del modulo A ed entro un mese dall’inizio del secondo semestre (in base al
calendario accademico ufficiale dell’ateneo straniero).
Ogni ulteriore e necessario cambiamento a tale documento deve essere formalmente concordato
dalle tre parti e portato a compimento (ovvero le tre parti coinvolte devono firmare la parte del LA
relativa alle modifiche). Se lo studente si trovasse in questa eventualità, è tenuto a prendere
immediatamente contatti con l’Ufficio Erasmus della Facoltà/Scuola di afferenza.
NB:
• Gli esami che lo studente sostiene e supera senza aver ottenuto prima l’approvazione scritta dei CH
non possono essere riconosciuti. Quindi le firme apposte sui CH non possono in alcun caso
avere data posteriore a quella di conclusione del periodo Erasmus (ovvero a quella indicata nel
modulo B).
• Responsabile della gestione dei CH è l’Ufficio Erasmus della Facoltà/Scuola di afferenza dello
studente, quindi lo studente deve sempre rivolgersi in facoltà/scuola per delucidazioni in merito ai
CH.
Procedura relativa alla compilazione ed approvazione delle modifiche al LA
Al fine di semplificarne la comprensione, la procedura sottostante viene suddivisa in passaggi che si
susseguono in ordine cronologico. Ciascun passaggio evidenzia gli interessati all’azione.
1) STUDENTE ► ISTITUTO OSPITANTE ► UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA
Mentre si trova all’estero lo studente fa approvare/firmare dai partner il documento dei CH e lo invia via fax
al proprio Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola (è responsabilità dello studente accertarsi che il documento sia
stato spedito per esempio tenendo la ricevuta del fax).
2) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► STUDENTE e UNIVERSITÁ PARTNER
La facoltà/scuola, dopo le opportune verifiche, controfirma il documento e lo restituisce via fax allo studente
ed ai partner, prima del sostenimento degli esami su di esso riportati.
3) STUDENTE ► UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA
Lo studente conserva la versione in originale dei CH firmata dall’università ospitante e la consegna in
facoltà/scuola al rientro, in modo tale che sia approvata nella sua versione originale anche dall’Università di
Trento (che l’ha precedentemente approvata nella versione fax).
Sul modello in originale viene inserita la stessa data di approvazione di quello inviato per fax.
NB:
lo studente che non consegna i CH in originale all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola entro le
scadenze concordate perde il diritto alla borsa di studio e la deve restituire.
18
4) UFFICIO ERASMUS DI FACOLTÀ/SCUOLA ► UFFICIO LLP-ERASMUS
Le eventuali modifiche al LA in versione originale provviste di tutte le firme vengono spedite dagli Uffici
Erasmus di Facoltà/Scuola all’Ufficio LLP-Erasmus al termine dell’a.a. Erasmus di riferimento. L’Ufficio
Erasmus di Facoltà/Scuola ne tiene copia conforme all’originale, qualora lo ritenga utile.
Incontri informativi per studenti in partenza
Intorno al mese di maggio precedente alla partenza vengono organizzati incontri informativi da parte degli
Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola per gli studenti Erasmus in partenza.
Nel mese di luglio l’Ufficio LLP-Erasmus invita tutti gli assegnatari a partecipare a una session informativa
durante la quale vengono chiarite le procedure per la gestione del periodo Erasmus, compresa la stipula
dell’Accordo finanziario Erasmus.
Comunicazioni
Si tenga presente che tutte le comunicazioni, comprese quelle urgenti, vengono inviate dall’Ufficio LLPErasmus agli studenti sulla mailbox personale, comunicata dallo studente all’amministrazione tramite
apposito applicativo (e connessa all’indirizzo virtuale [email protected]).
Ciò non avviene nel caso di dottorandi per i quali l’Ufficio LLP-Erasmus utilizza l’indirizzo email istituzionale:
[email protected].
Gli studenti/dottorandi iscritti al programma, hanno la possibilità di contattare l’Ufficio LLP-Erasmus anche
via skype, seguendo le istruzioni qui riportate:
• comunicare all’Ufficio LLP-Erasmus il proprio account skype (indicandolo nel modulo Conferma dati
anagrafici e Modalità di pagamento;
• cercare il contatto skype "llp-erasmus_out.unitn.it";
• chiedere l'amicizia (che viene automaticamente concessa dal sistema);
• effettuare la chiamata.
Accordo finanziario fra UNITN e studente (= contratto)
Indicativamente nel mese di giugno, dopo l’assegnazione delle borse, l’Ufficio LLP-Erasmus anticipa tramite
posta elettronica allo studente assegnatario di borsa Erasmus un pacchetto contenente i documenti utili allo
studente ovvero:
• il fac-simile dell’Accordo finanziario, che lo studente sarà tenuto a firmare con UNITN nella prima
metà del mese di luglio;
• Direttive LLP di Ateneo per la mobilità studenti ai fini di studio nel programma LL/Erasmus;
• il modulo conferma dati anagrafici e modalità di pagamento (che viene successivamente distribuito
anche in forma cartacea in sede di session informativa)16;
• la check-list dello studente in partenza (Allegato n. 6.a alle presenti Direttive);
• gli estratti delle polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile nei confronti di terzi, a
carico di UNITN.
Gli studenti assegnatari di borsa Erasmus devono leggere accuratamente tutta la documentazione che
ricevono e per la quale sono tenuti a sottoscrivere un documento di presa visione con il quale si dichiarano
responsabili di ciò che hanno firmato e ricevuto.
Agli studenti viene fornito anche l’indirizzo web dove è salvata la modulistica utile relativa all’a.a. in oggetto
(i documenti principali vengono consegnati in formato cartaceo allo studente nel corso degli incontri
obbligatori nel mese di luglio).
Tra l’inizio e la metà del mese di luglio dello stesso anno in cui avvengono le assegnazioni delle borse
Erasmus gli studenti sono tenuti a sottoscrivere l’Accordo finanziario con UNITN (in duplice copia).
L’Accordo finanziario riporta:
• i dati anagrafici di UNITN e quelli dello studente,
• le clausole gestionali relative alla mobilità,
• le date indicative del periodo Erasmus;
• il numero di mensilità assegnate,
• l’importo corrispondente (tutti i contributi della borsa),
16
Gli studenti che lavorassero come dipendenti pubblici non hanno bisogno di una pre-autorizzazione da parte del proprio ente/datore
di lavoro.
19
•
le modalità di erogazione e quelle relative all’eventuale restituzione (totale o parziale) della borsa di
studio.
Sono allegati all’Accordo finanziario:
• il LA;
• i criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti Erasmus
(integrato in Direttive di Ateneo);
• il modello per la relazione individuale (questionario);
• la Carta dello Studente Erasmus;
• Direttive LLP di Ateneo (Mobilità studenti ai fini di studio in uscita);
• Regolamento Erasmus della facoltà/scuola di afferenza.
Firmando l’Accordo finanziario lo studente Erasmus certifica di aver preso atto e di rispettare tutte le
modalità e i criteri di gestione della suddetta borsa.
Nell’Accordo finanziario sono riportate modalità e scadenze con le quali lo studente deve
restituire i documenti richiesti agli uffici di competenza.
Lo studente DEVE rispettare ciò che sottoscrive.
Se l’interessato dovesse avere problemi particolari nel rispettare le scadenze deve avvisare tempestivamente
l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola e l’Ufficio LLP-Erasmus, in modo che sia possibile eventualmente
subentrare e supportarlo (nel caso in cui si tratti di un documento da richiedere ai partner).
Gli studenti ricevono da parte dell’Ufficio LLP-Erasmus la Carta dello Studente Erasmus che ne riporta
diritti e doveri.
In questa occasione, lo studente indica la modalità di pagamento con cui vuole ricevere la borsa Erasmus
(conto corrente bancario, o conto corrente postale, attivato in Italia). Le modalità di pagamento sottoscritte
in questa sede non possono essere modificate fino al 30 ottobre dell’anno successivo, a esclusione di casi
eccezionali (ad esempio nel caso di fusione di due banche).
Lo studente è tenuto a confermare tramite il modulo conferma dati anagrafici e modalità di pagamento che
tutti i dati personali di cui dispone per lui l’Amministrazione sono corretti e a correggere eventuali
incoerenze.
Al momento della sottoscrizione dell’Accordo finanziario, l’Ufficio LLP-Erasmus rilascia due certificati (in
lingua italiana e inglese) in cui si attesta lo status Erasmus dello studente in partenza.
Dopo il 1517 luglio la mancata stipula dell’Accordo da parte dello studente viene considerata come una
rinuncia, per la quale è prevista la compilazione del modulo di rinuncia e la valutazione delle motivazioni di
quest’ultima da parte dell’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola.
Una copia dell’Accordo finanziario in originale, controfirmato da parte del Rappresentante Legale di UNITN (o
suo delegato), viene riconsegnato allo studente prima della partenza per il periodo Erasmus, mentre l’altra
copia rimane all’Ufficio LLP-Erasmus.
LO STUDENTE CHE NON HA RICEVUTO L’ACCORDO FINANZIARIO DA PARTE DELL’UFFICIO LLPERASMUS NON PUÒ PARTIRE PER IL PERIODO ERASMUS.
Emendamento all’Accordo finanziario
Al termine dell’a.a. Erasmus (nel mese di ottobre) gli studenti sono chiamati presso l’Ufficio LLP-Erasmus a
firmare un Emendamento all’Accordo finanziario Erasmus in duplice copia, con le date effettive della mobilità
e il contributo economico finale spettante.
In caso di richiesta di prolungamento da parte dello studente accolta dagli istituti ospitante e di provenienza,
nell’Emendamento viene riportato anche il riconoscimento finanziario o meno dei mesi aggiuntivi, in base alla
disponibilità dei fondi. A partire dall’a.a. 2009/2010 non è previsto riconoscimento finanziario dei mesi di
prolungamento se non per il contributo Erasmus/Opera Universitaria (fino a un massimo di 10 mesi e in base
alla disponibilità dei fondi).
In questa sede potrebbero essere assegnati agli studenti ulteriori contributi previsti dall’AN.
Una copia dell’Emendamento all’Accordo in originale viene archiviata presso l’Ufficio LLP-Erasmus e una
copia viene consegnata allo studente.
Documenti necessari per il soggiorno nel paese di destinazione
Ottenute dall’università all’estero le informazioni riguardanti l’inizio delle lezioni e la disponibilità di alloggio,
lo studente può pianificare la data di partenza e attivarsi per l’organizzazione del viaggio.
17
Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
20
I documenti necessari per il soggiorno presso il paese di destinazione sono:
• documento d’identità valido;
• carta sanitaria europea per l’assistenza sanitaria (T.E.A.M. – Tessera Europea Assicurazione Malattia)
o altri formule e modelli assicurativi privati necessari nel paese di destinazione;
• documento comprovante il proprio status di studente Erasmus (ricevuto in fase di stipula
dell’Accordo finanziario);
• fotografia formato tessera per ogni eventuale documento che rilasciano nel paese straniero
(esempio: permesso di soggiorno, libretto dello studente);
• documentazione utile per il permesso di soggiorno (informazioni presso l’istituto di destinazione);
• documentazione utile per trovare alloggio (chiedere informazioni all’istituzione ospitante);
• modulo attestante la registrazione presso l’università partner (modulo A);
• modulo attestante il periodo di studio svolto all’estero (modulo B);
• Accordo finanziario Erasmus con allegato il LA approvato da tutte le parti via fax;
• LA approvato dallo studente e da UNITN, in versione originale, da far approvare ai partner;
• recapito (telefonico e email) del Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione.
È opportuno raccogliere informazioni con anticipo sulla legislazione del paese di destinazione. All’arrivo, è
necessario informarsi presso gli enti locali di competenza rispetto alle normative di immigrazione vigenti e
all’eventuale necessità di richiesta del permesso di soggiorno.
A questo proposito si consiglia di far riferimento all’Ufficio Internazionale dell’istituzione partner.
Se lo studente avesse intenzione di svolgere un periodo di studio presso un paese non comunitario (Croazia,
Turchia), dovrà inoltre:
• controllare di avere il passaporto in regola;
• richiedere il visto di ingresso per motivi di studio;
• stipulare un’assicurazione privata per l’assistenza sanitaria nell’eventualità che il paese di
destinazione lo necessiti.
Copertura sanitaria e polizza assicurativa
Per la copertura sanitaria ogni borsista deve premunirsi della Tessera Europea Assicurazione Malattia –
T.E.A.M., entrata in vigore in Italia da novembre 2004, o di altri formule o modelli assicurativi privati
richiesti nel paese di destinazione.
La T.E.A.M. permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza dai modelli E111 ed E128.
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti di
terzi a carico di UNITN.
I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi riguardano solo
i sinistri avvenuti durante l’attività didattica. Sono esclusi gli episodi occorsi durante lo svolgimento di attività
extraprofessionali o comunque non correlabili allo svolgimento di attività istituzionali, didattiche, di studio e
ricerca o stage. Un elaborato riassuntivo delle condizioni per ciascuna delle polizze assicurative (sia in
italiano sia in inglese) viene consegnato allo studente prima della partenza da parte dell’Ufficio LLP-Erasmus.
PERMANENZA ALL’ESTERO
Certificati iniziali
All’arrivo presso l’università di destinazione lo studente deve recarsi all’Ufficio Internazionale dell’istituto
ospitante al cui staff compete la compilazione e la firma del modulo A.
Il modulo A certifica la data di inizio del periodo Erasmus presso l’istituto ospitante, ovvero l’inizio delle
attività didattiche (intese come corsi o ricerca per tesi; l’eventuale welcome week può essere inclusa solo se
introduce l’inizio delle lezioni). Il modulo A compilato va spedito entro e non oltre 3 giorni lavorativi
dalla firma, via fax, all’Ufficio LLP-Erasmus per confermare il proprio arrivo (fax +39 0461 282916). É
necessario conservare il modulo che andrà consegnato in originale al termine del periodo Erasmus all’Ufficio
LLP-Erasmus.
All’invio del modulo, l’Ufficio LLP-Erasmus, nel limite delle possibilità, avvisa via email lo studente della
ricezione dell’attestato.
L’Ufficio LLP-Erasmus può procedere con l’erogazione della prima rata della borsa di studio solamente dopo
aver ricevuto il modulo A. Se il modulo A venisse spedito direttamente dall’Ufficio Erasmus dell’università
ospitante, si consiglia allo studente di farsi dare la ricevuta di invio effettuato del fax (o copia di essa).
21
Si ricorda che il periodo Erasmus viene conteggiato a partire dalla data indicata sul modulo A e
si esaurisce allo scadere del numero di mesi previsti da Accordo finanziario (o eventuale
prolungamento accolto da tutte le parti).
All’arrivo del modulo A l’Ufficio LLP-Erasmus stampa dal Sistema Didattica Servizi Online (Esse3) il certificato
degli esami sostenuti (“Iscrizione con esami con voto”) in lingua inglese richiesto di procedura per
l’ottenimento dell’ECTS Label.
In questa sede lo studente deve far approvare da parte dell’università straniera il proprio LA nella versione
originale (sulla base dello stesso documento già approvato da loro via fax) e conservarlo fino al termine del
periodo Erasmus.
Al fine di garantire la comunicazione tra lo studente e l’Ufficio LLP-Erasmus di Trento, lo studente deve
inviare al più presto il proprio numero di cellulare all’estero all’indirizzo [email protected].
Per tutte le informazioni didattiche lo studente può rivolgersi al Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione a
Trento o all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola.
Permanenza continuativa presso l’istituto ospitante
Il periodo di studio all’estero nell’ambito del programma LL/Erasmus è da considerarsi quale periodo
“continuativo”; questo significa che lo studente Erasmus non può interrompere il proprio periodo di
permanenza all’estero, fatte salve alcune eccezioni inerenti a brevi periodi. Per “breve periodo” si intende un
lasso di tempo inferiore ai 14 giorni.
Le vacanze (Natale, Pasqua…) e i giorni di chiusura dell’istituto ospitante non sono da considerarsi
interruzioni del periodo di studio.
L’Ufficio LLP-Erasmus attua a campione alcuni controlli presso gli istituti partner.
A partire dall’a.a. 2010/2011, nel caso in cui, a causa di malattia o forza maggiore (eventi eccezionali che
comportino l’interruzione per gruppi di studenti delle attività previste), lo studente sia obbligato a
interrompere il proprio periodo Erasmus, è giustificato a rientrare in Italia e ripartire per la sede ospitante,
solo nel caso in cui egli non abbia già realizzato i 3 mesi minimi di permanenza all’estero.
Lo studente ha la possibilità di riprendere il periodo di mobilità solo nel caso in cui:
• il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quello interrotto (studio);
• venga stipulato un nuovo LA;
• venga fatto un rapporto separato all’AN per ogni periodo di mobilità.
In questo caso la durata della prima mobilità non viene conteggiata ai fini della durata totale (regola dall’a.a.
2011/2012).
Nell’eventualità che il periodo Erasmus sia invece interrotto dopo i 3 mesi, l’esperienza si conclude.
Possibilità di effettuare esami presso UNITN nel corso del periodo Erasmus
Durante il periodo di studio all’estero gli studenti Erasmus di UNITN hanno la possibilità di rientrare a Trento
per sostenere esami, qualora prendano accordi con il docente responsabile dell’esame e avvisino l’Ufficio
Erasmus di Facoltà/Scuola.
Deve essere valutata da parte della facoltà/scuola l’effettiva motivazione del caso in questione.
Anche in questo caso l’interruzione del periodo all’estero è strettamente limitata ai giorni relativi al viaggio e
a quelli inerenti all’effettivo sostenimento dell’esame.
Sicurezza
Nel prendere accordi con i propri partner UNITN è invitata dall’AN ad adottare delle “linee guida”, in modo
tale che gli istituti ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti in
entrata. Inoltre, ogni istituto di istruzione superiore deve essere in grado di fornire un elenco degli studenti
Erasmus in entrata.
Obblighi dello studente Erasmus e provvedimenti disciplinari
Durante la permanenza presso l’università ospitante, lo studente Erasmus è tenuto ad attenersi alle regole
da questa stabilite. Qualora UNITN riceva comunicazione da parte dell’istituto partner in merito a
comportamenti o atteggiamenti dello studente Erasmus ritenuti non adeguati al proprio ruolo di studente
22
dell’università ospitante, UNITN si riserva il diritto di valutare il singolo caso e di prendere provvedimenti a
seconda della gravità della situazione.
Prolungamento
Nel caso in cui lo studente, per motivi esclusivamente connessi alla didattica, desideri prolungare il periodo
di studio all’estero (oltre le mensilità assegnate dall’Accordo finanziario) deve compilare il modulo di
prolungamento.
L’intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non può andare oltre la fine dell’a.a. Erasmus di
riferimento (30 settembre) né superare in durata i 12 mesi di permanenza massimale possibile.
Non ci devono essere interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente
chiede il prolungamento.
Il modulo (a disposizione in lingua italiana e inglese, a discrezione di studente e università ospitante) deve
essere:
• compilato dallo studente e firmato dal responsabile Erasmus dell’università ospitante18 entro 30
giorni dalla data di termine del periodo di studio dello studente all’estero (data iniziale
riportata sul modulo A + numero di mesi da Accordo finanziario), e comunque non oltre il 3019
giugno;
• inviato successivamente via fax all’Ufficio Erasmus di Facoltà per la controfirma del Responsabile
LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola o del Responsabile LLP di Destinazione (lo studente DEVE conservare
il modello originale firmato dai partner al rientro);
• rispedito da parte dell’Ufficio Erasmus allo studente firmato da tutte le parti. L’Ufficio Erasmus di
Facoltà si occupa di farlo avere via fax anche all’Ufficio LLP-Erasmus perché ne sia al corrente.
• É cura dello studente riconsegnare il documento approvato ai partner.
• Al rientro lo studente deve consegnare il modello in originale che ha conservato (con la sola
firma sua e dei partner) all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola per la firma in originale del
Responsabile (la data coincide con quella di firma del documento via fax). L’Ufficio Erasmus di
Facoltà/Scuola si impegna a inoltrare il documento in originale all’Ufficio LLP-Erasmus.
• Al termine dell’a.a. Erasmus (settembre/ottobre), lo studente che abbia prolungato il proprio periodo
Erasmus è chiamato, insieme a tutti gli altri studenti, a firmare un Emendamento all’Accordo
finanziario Erasmus (dove è inserito il periodo di prolungamento) presso l’Ufficio LLP-Erasmus.
I mesi relativi al prolungamento NON sono coperti dal punto di vista finanziario per alcun contributo, a
eccezione dell’importo itegrativo alla borsa dell’Opera Universitaria (fino a un massimo di 10 mesi e in base
alla disponibilità delle risorse).
Con l’accettazione del modulo di prolungamento da tutte le parti è garantito il riconoscimento dello status di
studente Erasmus per i mesi di prolungamento, solo con l’Emendamento all’Accordo finanziario che lo
studente firma alla fine dell’a.a. può essere riconosciuto il prolungamento dal punto di vista finanziario (solo
per il contributo Opera Universitaria).
Lo studente che ha ottenuto l’accettazione della propria richiesta di prolungamento deve provvedere (se
necessario) all’aggiornamento del LA.
Riduzione
Se uno studente deve ridurre20 la borsa di studio è tenuto a:
• compilare (con l’indicazione delle motivazioni) il modulo di riduzione e inviarlo via fax all’Ufficio
Erasmus di Facoltà/Scuola perché sia approvato dai responsabili didattici prima della chiusura del
periodo Erasmus;
• è necessario avvisare l’università ospitante anche se non è richiesta l’approvazione dei partner nel
modulo di riduzione;
• l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola si occupa di far firmare il modulo al Responsabile LLP/Erasmus di
Facoltà/Scuola o al Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione e di rispedirlo allo studente.
• Lo studente che non abbia ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola,
non può terminare con anticipo il periodo Erasmus precedentemente concordato.
18
Nel caso in cui i partner non volessero approvare il prolungamento prima di UNITN, lo studente compila il modulo, lo invia a UNITN
che firma il modello e lo rinvia all’estero per la controfirma.
19
Se si tratta di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
20
Se la riduzione in termini di giorni non va ad intaccare il conteggio dei mesi Erasmus offerti da bando e segnalati sull’Accordo
finanziario, non è necessario compilare il modulo di riduzione.
23
•
•
•
•
•
Al rientro lo studente deve consegnare il modello in originale che ha conservato all’Ufficio
Erasmus di Facoltà/Scuola per la firma in originale del responsabile (la data coincide con quella di
firma del documento via fax). L’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola si impegna a inoltrare il documento
in originale all’Ufficio LLP-Erasmus.
Nel caso in cui lo studente rientri dal periodo Erasmus e, per il conteggio che l’Ufficio LLP-Erasmus
effettua sulle date del modulo A e del modulo B, risulti che la permanenza sia stata minore di quella
concordata, in termini di mesi, lo studente presenta in via eccezionale direttamente in Facoltà/Scuola
il modulo di riduzione.
Non viene richiesto modulo di riduzione nel caso di inutilizzo di parte del periodo di prolungamento
richiesto ed approvato.
In nessun caso viene corrisposta la borsa di studio per un periodo inferiore a tre mesi (o
trimestre accademico completo e certificato); la borsa di studio viene erogata in relazione alle
mensilità effettivamente svolte (risultanti dalle date riportate sul modulo A e sul modulo B) previo
parere favorevole del Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione a Trento, che valuta il profitto
didattico dello studente.
Lo studente è tenuto a restituire l’eventuale parte di borsa già erogata e non goduta.
RIENTRO
Al momento del rientro, lo studente deve far compilare e firmare dallo staff dell’Ufficio Internazionale
dell’università partner il modulo B con il quale si certifica la data di conclusione del periodo Erasmus
all’estero e quindi la durata effettiva del soggiorno all’estero.
Per quanto riguarda la certificazione delle attività didattiche svolte, si deve tenere presente che:
• ogni università ospitante ha una procedura ufficiale specifica per il rilascio dell’attestato;
• solitamente l’Ufficio Internazionale dell’università partner invia il certificato degli esami sostenuti
(ToR) all’indirizzo dello studente oppure al Responsabile LLP/Erasmus di Destinazione dello studente
anche a distanza di un mese o più dal rientro.
È cura dello studente verificare che la certificazione delle attività didattiche svolte all’estero
venga inviata dall’istituto partner a UNITN entro le scadenze indicate nei Regolamenti Erasmus di ogni
facoltà/scuola.
NB: lo studente che non ha acquisito crediti deve ugualmente farsi rilasciare una dichiarazione
dall’istituto partner attestante la sua effettiva partecipazione alle attività didattiche (genericamente intese
come frequenza di corsi universitari o sostenimento esami non superati presso l’istituto partner) durante la
sua permanenza all’estero in qualità di studente Erasmus.
Lo studente che non riesca a dimostrare di aver effettuato all’estero attività didattica certificata e, in assenza
di valide motivazioni, non abbia ottenuto il numero di crediti/esami richiesti dal Regolamento Erasmus di
Facoltà, perde il diritto alla borsa di studio Erasmus in tutti i suoi contributi:
• importo comunitario;
• integrazione UNITN;
• contributo M.I.U.R.;
• integrazione borsa Opera Universitaria;
• il contributo di merito UNITN (che non viene erogato per assenza di crediti ottenuti).
Anche nel caso in cui lo studente si è recato all’estero per svolgere attività di ricerca per tesi (secondo
quanto stabilito dal Regolamento Erasmus di Facoltà/Scuola) deve ottenere un certificato ufficiale (ovvero in
forma cartacea, con firma e timbro dell’istituzione ospitante) in merito alla attività svolta. Il documento deve
essere controfirmato dal proprio responsabile didattico presso UNITN. Ulteriori informazioni possono essere
specificate nel Regolamento Erasmus di Facoltà/Scuola.
Laddove possibile, gli studenti sono invitati a portare o inviare copia di materiale informativo utile
relativo all’università di destinazione (programmi dei corsi, welcome guide, opuscoli informativi sulle
università visitate, ecc.) all’Ufficio LLP-Erasmus, in modo da supportare maggiormente i propri colleghi futuri
studenti Erasmus.
24
Certificati finali del periodo all’estero
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del periodo Erasmus indicata sul modulo B, se non
eccedente rispetto al periodo concordato nell’Accordo finanziario ed eventuale prolungamento (e non oltre il
giorno indicato sull’Accordo finanziario per chi rientra nel mese di settembre), il borsista è tenuto a
presentare in originale i seguenti documenti all’Ufficio LLP-Erasmus:
• modulo A (che certifica l’inizio del periodo Erasmus) precedentemente inviato per fax;
• modulo B (che certifica la data di conclusione del periodo Erasmus);
• modello per la relazione individuale/questionario (compilato in versione cartacea);
• il modulo di autocertificazione nel quale è necessario indicare dettagliatamente corsi frequentati,
esami sostenuti e crediti acquisiti.
Inoltre deve presentare in originale i seguenti documenti all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola:
• LA controfirmato;
• eventuale modifica al LA già approvata via fax;
• eventuale modulo di prolungamento già approvato via fax;
• eventuale modulo di riduzione già approvato via fax.
Fino a quando non vengono presentati i suddetti documenti l’Ufficio LLP-Erasmus non procede con
l’erogazione degli importi rimanenti relativi alla borsa di studio Erasmus.
Entro le scadenze indicate sul Regolamento Erasmus di Facoltà/Scuola (e non oltre il giorno
indicato sull’Accordo finanziario), il borsista deve consegnare all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola:
• il ToR (o certificazione delle attività didattiche svolte) in originale;
• la domanda di riconoscimento degli esami svolti.
Per quanto concerne le procedure e le tempistiche di presentazione della documentazione finale relativa al
periodo di studio Erasmus e delle pratiche inerenti alla richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti
all’estero (anche quando non fossero stati fatti esami o acquisiti crediti), lo studente deve rispettare i termini
contenuti nell’Accordo finanziario stipulato tra lo studente e UNITN e il Regolamento Erasmus della propria
facoltà/scuola di afferenza.
Qualsiasi inadempienza nella presentazione dei documenti (sia nei contenuti che nei tempi)
comporta per gli studenti il fatto di:
• perdere il diritto alla borsa di studio per tutti i contributi (e dover quindi restituire tutti i soldi a
UNITN che, a sua volta, dovrà restituire l’importo comunitario all’AN);
• non poter avere il riconoscimento delle attività didattiche sostenute all'estero.
Eventuali ritardi non comunicati precedentemente e dipesi da condizioni eccezionali o cause di forza
maggiore verranno valutati caso per caso.
L’Ufficio LLP/Erasmus provvede mensilmente ad aggiornare un file condiviso con gli Uffici Erasmus di
Facoltà/Scuola nel quale si indicano i dati relativi alla permanenza all’estero di ogni studente Erasmus in
modo che i rientri possano essere monitorati anche dagli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola, in vista dei
riconoscimenti degli esami superati all’estero.
Studenti ritardatari e provvedimenti adottati
Lo studente ha a disposizione 10 giorni lavorativi dalla data del modulo B (se non eccedente rispetto al
periodo concordato nell’Accordo finanziario ed eventuale prolungamento) per consegnare la documentazione
finale relativa all’esperienza Erasmus agli Uffici competenti.
Se lo studente non riesce a rispettare questa scadenza (10 giorni lavorativi), si possono presentare le
seguenti situazioni:
• se entro 15 giorni solari (dalla conclusione dei 10 lavorativi) avvisa gli uffici coinvolti del ritardo
oppure dell’invio parziale della documentazione richiesta, non viene penalizzato dal punto di vista
finanziario (quindi non viene decurtato l’importo della borsa di studio). Deve comunque impegnarsi a
consegnare la documentazione al più presto;
• se non invia alcun documento né alcuna comunicazione agli uffici coinvolti entro 15 giorni solari
(dalla conclusione dei 10 lavorativi), viene penalizzato dal punto di vista finanziario nella misura di
una mensilità per ciascun mese di ritardo nella presentazione della documentazione finale (può
25
essere non erogata la II rata della borsa di studio oppure richiesta una restituzione allo studente
anche sulla I rata).
In questo caso lo studente non perde solo diritto a un parziale del contributo comunitario, ma
anche all’integrazione UNITN, al contributo M.I.U.R. e all’itegrazione dell’Opera per i mesi
decurtati.
Lo studente ritardatario, nel caso in cui rispecchi i criteri imposti, riceve comunque il contributo per
merito UNITN una tantum.
Transcript of Records e riconoscimento delle attività svolte all’estero
ToR
A seguito del positivo compimento del periodo di mobilità, l’istituto ospitante deve rilasciare allo studente
una nota con i risultati conseguiti (ToR) conforme al LA.
Il ToR dovrebbe essere inviato dall’università partner allo studente che abbia concluso il suo periodo
Erasmus (oppure alla sua università di appartenenza), al più tardi entro un mese dalla data del rientro.
L’indicazione non è perentoria ma fortemente consigliata da parte della Commissione Europea.
È cura dello studente verificare che il ToR venga inviato dall’istituto partner all’Ufficio Erasmus
di Facoltà/Scuola, ed è compito dell’ufficio citato aggiornare lo studente nel momento in cui riceve il
certificato.
Qualora lo studente incontri serie difficoltà nella ricezione del certificato degli esami sostenuti, è
invitato a rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola affinché la richiesta di emissione e
spedizione del documento venga inviata istituzionalmente.
A questo proposito si consiglia agli studenti che intendano laurearsi nella sessione autunnale di rientrare dal
periodo di studio Erasmus al più tardi entro giugno, in modo da non avere problemi a presentare la
necessaria documentazione per il riconoscimento degli esami sostenuti durante l’Erasmus.
Alla fine dell’a.a. Erasmus, l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola invia l’originale del ToR di ciascuno studente
all’Ufficio LLP-Erasmus, in allegato alla domanda di riconoscimento degli esami, per gli studenti che la
compilino.
Utilizzo del sistema ECTS21
La maggior parte degli istituti all’estero utilizza attualmente il sistema ECTS. Il credito ECTS è la misura
comune condivisa fra le università del carico di lavoro richiesto a uno studente per superare positivamente
un insegnamento.
Si precisa che, anche nel caso in cui un istituzione partner non utilizzi il sistema ECTS, è necessario che
l’emissione dei ToR da parte di tale istituto si basi comunque sul rispetto dei criteri del sistema ECTS sia nelle
modalità che nelle tempistiche, poiché ciò è quanto stabilito dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Erasmus.
É necessario quindi che l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola preavvisi i partner della necessità di emettere un
ToR basato sul sistema ECTS e far presente agli studenti che devono rientrare con un ToR che indichi i
crediti ECTS.
Verifica dell’attività didattica
A seguito della ricezione del ToR gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola effettuano la verifica dell’attività
didattica realizzata all’estero dai singoli studenti Erasmus.
Il mancato svolgimento di attività didattica all’estero e, in asenza di valide motivazioni, il mancato
ottenimento del numero dei crediti/esami richiesti da Regolamento Erasmus di Facoltà/Scuola comporta la
restituzione totale da parte dello studente Erasmus della borsa di studio (tutti i contributi).
Anche il mancato completamento del proprio LA da parte dello studente può giustificare una richiesta di
rimborso parziale o totale della borsa individuale.
Le facoltà/scuole sono invitate a far presente gli eventuali casi di studenti che dovessero restituire la borsa di
studio al più presto all’Ufficio LLP-Erasmus.
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola devono far pervenire all’Ufficio LLP-Erasmus la documentazione relativa
alla verifica dell’attività didattica svolta all’estero entro e non oltre la scadenza concordata – mese di
ottobre.
21
Vedi pagina web: http://www.crui.it/crui/ECTS/cosa_e.htm
26
Il file che le facoltà/scuole devono compilare e inviare all’Ufficio LLP/Erasmus al fine di predisporre la
Rendicontazione finale relativa all’a.a. Erasmus appena concluso, riporta per ciascuno studente:
• i dati relativi alla carriera di ciascuno studente22 (matricola, corso di laurea, anno di corso, area
disciplinare);
• indicazione di eventuale svolgimento di ricerca per tesi (SI/NO);
• elenco degli esami da LA (con indicazione dei crediti ECTS);
• elenco degli esami da ToR (con indicazione dei crediti ECTS);
• elenco esami di cui è stato chiesto il riconoscimento (con indicazione dei crediti ECTS);
• elenco esami riconosciuti (con indicazione dei crediti ECTS);
• numero totale esami sostenuti all'estero;
• numero totale esami riconosciuti in Italia;
• numero totale crediti previsti da LA;
• numero totale crediti acquisiti all'estero (da ToR);
• numero totale crediti riconosciuti in Italia;
• contributo al merito una tantum (SI/NO)23.
Domanda di riconoscimento
Lo studente deve presentare all’Ufficio Erasmus della Facoltà/Scuola di afferenza la domanda di
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero (corredata dalla documentazione necessaria).
Per la consegna lo studente deve rispettare scadenze e modalità indicate nei Regolamenti Erasmus di
Facoltà/Scuola (e in tutti i casi non oltre la scadenza concordata – mese di ottobre).
Per il riconoscimento degli esami svolti in Erasmus valgono gli stessi principi seguiti per gli esami sostenuti
presso il proprio istituto, cosicché lo studente è autorizzato a non richiedere il riconoscimento di uno degli
esami svolti se questo può andare a discapito del proprio rendimento accademico.
Al termine dell’a.a. di riferimento, l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola invia in originale le domande di
riconoscimento dei suoi studenti all’Ufficio LLP-Erasmus (alle domande di riconoscimento vengono allegati i
ToR degli studenti).
Riconoscimento delle attività didattiche svolte
Sulla base del documento relativo all’Erasmus Recognition UNITN si impegna a garantire il pieno
riconoscimento delle attività specificate nel LA agli studenti che abbiano completato in maniera soddisfacente
il periodo di studio all’estero.
Il LA approvato dai Responsabili garantisce il pieno riconoscimento delle attività didattiche concordate dalle
parti e sostenute positivamente dagli studenti.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero avviene secondo i criteri e le procedure stabilite
dalle facoltà/scuole con delibera del Cdf/Cds o di altro organo ufficiale istituito all’interno di ogni
facoltà/scuola (vedi Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola). Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola
provvedono a trasmettere l’originale dei verbali o dell’estratto dei verbali di riconoscimento all’Ufficio LLPErasmus, in unico blocco successivamente alla Rendicontazione finale. I verbali dei Consigli di facoltà/scuola
sono archiviati in originale presso gli Organi Collegiali24.
Si specifica che non si richiede specificatamente un verbale del Cdf/Cds per ufficializzare i riconoscimenti
delle attività didattiche realizzate durante il periodo Erasmus Studio svolto all’estero, bensì un documento
ufficiale emesso da un organo istituzionale riconosciuto all’interno della struttura didattica. È la struttura
didattica stessa a stabilire quale tipo di documento provvede a emettere. Tale documento deve essere anche
tradotto in lingua inglese in previsione della richiesta dell’ECTS Label da parte di UNITN.
Per le pratiche di riconoscimento lo studente deve rivolgersi all’Ufficio Erasmus di
Facoltà/Scuola.
Accreditamenti o riconoscimenti delle attività intraprese dallo studente presso l’istituto ospitante, possono
essere rifiutati solo se lo studente non riesce a raggiungere il livello accademico richiesto dall’istituto
ospitante oppure non riesce a soddisfare le condizioni concordate e le condizioni richieste dalle istituzioni
partecipanti per il riconoscimento.
22
Devono coincidere con la posizione dello studente nel corso del periodo Erasmus. Se uno studente tiennalista rientra dal periodo
Erasmus, si laurea e passa alla laurea specialistica, deve essere rendicontato come studente triennalista.
23
A partire dall’a.a. 2011/2012 Il suddetto contributo per merito può essere assegnato solamente agli studenti appartenenti alle coorti
che non possono beneficiare del premio di merito previsto da UNITN (http://www.unitn.it/ateneo/1893/borse-di-merito).
24
L’archiviazione dei verbali presso gli Organi Collegiali avviene entro la fine dell’a.a. di riferimento quindi in corso d’anno i verbali
potrebbero ancora risultare raccolti presso le presidenze di facoltà/scuola.
27
Il numero di crediti massimo riconoscibile viene dettato nei Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola. Con il
nuovo ordinamento 270/04 non esiste più la corrispondenza fra la durata di un a.a. e i 60 crediti quale
risultato massimo conseguibile in termini quantitativi.
La procedura di riconoscimento deve terminare entro i termini stabiliti dal competente organo di
facoltà/scuola e comunque non oltre un mese dal ricevimento degli atti (qualora lo studente presenti
la documentazione corretta).
Attenzione: è necessario che gli esami svolti nel corso del periodo Erasmus siano riconosciuti nella carriera
e consultabili dallo studente nell’area web riservata del Sistema Didattica Servizi Online (Esse3);
devono inoltre essere riportati in carriera nella denominazione originale, con uguale dicitura e numero di
crediti riportati nel ToR con la corrispondenza del settore scientifico-disciplinare, e assolutamente non con i
titoli degli esami (e i rispettivi crediti) che vanno a sostituire nel piano degli studi presso UNITN.
Devono essere registrati in Esse3 con l’indicazione che sono stati sostenuti all’estero nel corso della mobilità
Erasmus (devono riportare la sigla “ER”). La stessa indicazione deve essere riportata anche nel Diploma
Supplement25 dello studente.
La sopraccitata regola va applicata anche nel caso di riconoscimento di crediti in soprannumero.
E’ necessario limitare i casi in cui i corsi sostenuti all’estero siano riconosciuti come crediti in sovrannumero
(comunque evidenziati in Esse3 con la sigla ER) dal momento che la logica del programma Erasmus è: pieno
riconoscimento “senza perdite di tempo”.
La scelta dei crediti sovrannumerari non deve diventare una facile soluzione al problema del riconoscimento
degli esami fatti all’estero, quindi è necessario utilizzarli solo in casi ben individuati e motivabili come:
• esame all’estero di 6 crediti, di cui 4 convertibili con un esame da Offerta Formativa Unitn e 2 crediti
riconoscibili solo come soprannumerari;
• riconoscimento corsi di lingua;
• riconoscimento di crediti in più che lo studente ha acquisito in Erasmus rispetto a quelli che doveva
fare per non rallentare la propria carriera.
E’ necessario evitare il caso dello studente Erasmus che si rechi all’estero per 6 mesi ottenendo 30 crediti e il
riconoscimento avvenga per 20 crediti come esami corrispondenti (sarebbero pochi in relazione alla durata
della permanenza all’estero) e 10 crediti sovrannumerari.
L’analisi sui crediti da riconoscere deve essere fatta a partire dalla stesura del LA (con la previsione di un
pacchetto di crediti che gli studenti possono sostenere all’estero presso l’istituzione ospitante).
Si ricorda che i crediti sovrannumerari:
• hanno un impatto sul finanziamento degli studenti (essendo crediti riportati sul ToR, vanno a
incidere sull’erogazione della borsa comunitaria, dei contributi integrativi alla borsa mensile e sui
310,00 euro);
• rientrano nel calcolo (algoritmo) sulla base del quale sono assegnati i finanziamenti SMS a ciascuna
struttura dell’Ateneo in questi termini: i "CFU ECTS" (denominatore dell'indicatore CFU) sono ottenuti
moltiplicando i mesi di mobilità per il valore convenzionale di 5 CFU/mese (corrispondenti a 60
CFU/anno). Il rapporto tra CFU ToR e CFU ECTS dovrebbe rappresentare un indicatore di efficacia
rispetto all'obiettivo per lo studente di conseguire il titolo entro la durata normale del corso.
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola sono tenuti a verificare la corretta gestione dei riconoscimenti esami di
competenza del Presidio Didattico, stampare da sistema per ciascuno studente il certificato delle attività
didattiche sostenute (fra le quali, in evidenza, gli esami svolti nell’ambito della mobilità e contraddistinti dalla
sigla ER) e a inviarli, vistati dal Referente amministrativo, all’Ufficio LLP-Erasmus.
Riconoscimento attività di ricerca per tesi
Il riconoscimento dell’attività di ricerca per tesi (soprattutto nel caso di dottorandi) è disciplinato all’interno
dei Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola.
Tale riconoscimento deve avvenire rispettando modalità e tempistiche previste all’interno del programma
Erasmus.
Riconoscimento corsi di preparazione linguistica e corsi di lingua straniera frequentati all’estero
1) I corsi di preparazione linguistica frequentati all'estero (sia offerti dall'ente ospitante sia da un ente
esterno):
25
Il Diploma Supplement/DS è un documento integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o
in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status
degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione
Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.
28
•
•
non vengono inseriti nel LA;
possono essere riconosciuti al di fuori dell'Erasmus a discrezione delle singole Facoltà (ovviamente
previa presentazione di un certificato).
2) I corsi di lingua straniera frequentati all’estero sono riconosciuti allo studente all’interno del periodo
Erasmus (in qualità di crediti corrispondenti a un insegnamento specifico, in qualità di crediti per altre
attività/a scelta o come crediti sovrannumerari, identificati in Esse3 con l’indicazione ER) se:
• fanno parte del piano degli studi dello studente (sulla base dell’ordinamento/regolamento del corso
di studio), a prescindere dal fatto che facciano parte dell’offerta formativa UNITN. Il piano di studio
dello studente può essere modificato anche al rientro dello studente in fase
di
riconoscimento
dell’esame.
• Sono inseriti nel LA, quindi fanno parte dell’offerta formativa dell’università ospitante.
• Sono riportati all’interno del ToR o di altro attestato ufficiale rilasciato dai partner o ente esterno (a
seconda dell’organizzazione dei partner).
Se non rispondono alle sopraccitate caratteristiche seguono il percorso dei corsi di preparazione linguistica.
Integrazioni
Le integrazioni non sarebbero previste all’interno del programma Erasmus, ma sono utilizzate per risolvere
pratici problemi di non corrispondenza di crediti.
Nel caso in cui uno studente Erasmus superi all’estero un esame con l’acquisizione di un numero di crediti
minore rispetto a quelli che l’esame corrispondente varrebbe presso la facoltà/scuola di appartenenza può
essere richiesta allo studente un’eventuale integrazione per raggiungere il numero di crediti corrispondenti.
Lo studente deve comunque esserne messo al corrente al momento della predisposizione del
LA.
Nel caso in cui un esame all’estero vale 6 crediti ma quello corrispondente a Trento vale 8 crediti, allora 6
crediti sono registrati con la denominazione originale (e con la sigla ER) mentre i rimanenti 2 crediti come
integrazione (e quindi non come esame ER).
Nel caso contrario, i crediti in eccedenza vengono riconosciuti a seguito di valutazione interna della
facoltà/scuola e sempre con la sigla ER. Si rimanda per lo specifico ai Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola
o alle singole comunicazioni che l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola fornisce allo studente.
Si specifica che i crediti che l’Ufficio LLP-Erasmus è tenuto a comunicare all’AN in sede di rendicontazione
finanziaria finale devono coincidere con quelli riportati nei documenti ufficiali: LA, eventuale CH, ToR,
Domanda di riconoscimento, Verbale di riconoscimento, Certificato esami sostenuti (“Iscrizione con esami
con voto”) scaricabile dal Sistema Didattica Servizi Online di Esse3. Qualora non ci fosse corrispondenza, la
facoltà/scuola deve essere in grado di darne giustificazione.
Anche per quanto concerne eventuali integrazioni agli esami sostenuti durante il periodo di studio Erasmus
l’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola è tenuto a mandare l’originale della delibera all’Ufficio LLP-Erasmus, in
modo che quest’ultimo sia in grado di documentare ufficialmente i crediti comunicati all’AN in sede di
rendicontazione finanziaria finale.
Riepilogo documentazione
Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola inviano (in un unico blocco al termine dell’a.a. Erasmus oppure
successivamente alla rendicontazione finanziaria finale) all’Ufficio LLP-Erasmus gli originali dei documenti
richiesti, accompagnati da una lettera a firma del Responsabile LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola, nella quale
sia confermato che gli originali dei documenti inviati in copia conforme sono presenti presso la facoltà/scuola
e sono disponibili per eventuali controlli.
I documenti a cui si fa riferimento sono:
• domanda di candidatura con allegati;
• graduatoria degli studenti;
• verbale (o altro documento) di assegnazione delle destinazioni;
• accettazione della borsa da parte dello studente;
• modulo di riduzione approvato;
• modulo di rinuncia approvato;
• modulo di prolungamento approvato;
• ToR;
• domanda di riconoscimento delle attività didattiche sostenute;
29
•
verbale (o documento) di riconoscimento delle attività didattiche sostenute26.
Inoltre inviano in originale (non si accettano in questo caso copie conformi) al sopraccitato ufficio
con le stesse tempistiche:
• LA approvato da tutte le parti27;
• CH approvato da tutte le parti.
Condizioni economiche e supporto finanziario
Candidatura alla AN per la richiesta di finanziamento delle borse Erasmus Studio
A marzo di ogni anno l’Ufficio LLP-Erasmus invia all’AN la richiesta di finanziamento per le borse Erasmus
Studio dell’a.a. successivo (per es. a marzo 2011 le richieste per l’a.a. 2011-2012).
La riflessione potrebbe essere facilitata dal fatto di avere già le prime assegnazioni per l’a.a. corrente
(previsione basata sullo storico). Si tenga presente che per la richiesta di fondi si deve calcolare il numero
delle mensilità di cui concretamente si usufruirà28.
Sull’a.a. 2011/2012 la richiesta è coincisa con il numero di mensilità finanziate bandite da tutte le
facoltà/scuola.
Condizioni Erasmus
La borsa di studio Erasmus serve a far fronte alle spese di viaggio, di preparazione linguistica (laddove
necessaria) e al soggiorno nel paese ospitante. Le borse non sono intese a coprire la totalità dei costi di
studio all’estero. Il programma Erasmus permette agli studenti vincitori di borsa di:
• non pagare le tasse di iscrizione presso l’istituto di destinazione, pur risultandone iscritti a tutti gli
effetti. Nel periodo di permanenza all’estero lo studente continua a pagare le tasse presso UNITN;
• godere degli stessi diritti degli studenti dell’università di destinazione;
• usufruire di alcuni vantaggi (se previsti): facilitazioni nella ricerca dell’alloggio, riduzione dei costi dei
mezzi di trasporto, utilizzo delle strutture universitarie (mense, palestre, biblioteche, ecc.).
“Tasse” Erasmus
L’istituto ospitante non è autorizzato a esigere dagli studenti Erasmus il pagamento di tasse universitarie (in
particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse di iscrizione, spese/tasse d’esame, spese/tasse d’accesso ai
laboratori e/o biblioteche). Tuttavia l’istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo
importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a sindacati studenteschi o l’utilizzo di materiali diversi
(fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.), applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. Ciò
avviene soprattutto in Germania.
Gli studenti continuano a pagare le normali tasse universitarie presso UNITN anche durante il periodo di
studio all’estero. Gli Uffici Erasmus di Facoltà/Scuola sono tenuti ad accertare il regolare pagamento delle
tasse da parte degli studenti in partenza.
Agli studenti in mobilità non possono essere richieste tasse per l’organizzazione e l’amministrazione delle
pratiche relative alla mobilità stessa.
Contributo Erasmus
Il contributo erogato allo studente Erasmus si compone di:
• borsa di studio mensile comunitaria, quantificata annualmente a livello nazionale dall’AN e
comunicata all’Ufficio LLP-Erasmus (a partire dall’a.a. 2009-2010 l’importo è fissato in €
230,00/mese)29.
• Questa borsa mensile è maggiorata indicativamente di € 20,00 al mese con fondi di UNITN.
• UNITN finanzia un ulteriore contributo (indicativamente pari a € 310,00 una tantum) destinato a
studenti Erasmus meritevoli. Tali borse vengono assegnate sulla base di una verifica dell’attività
didattica svolta all’estero, effettuata dai Responsabili LLP/Erasmus di Facoltà/Scuola.
26
Il documento di riconoscimento deve essere fornito insieme al certificato delle attività didattiche sostenute stampato da Esse3 che
presenti la dicitura originale degli esami effettuati all’estero e la sigla ER.
27
In questo caso è comunque necessario far avere all’Ufficio LLP-Erasmus il documento in versione fax secondo le scadenze concordate
e comunque prima della partenza dello studente.
28
Nel caso in cui UNITN non ricevesse da parte dell’AN i fondi per tutte le mensilità assegnate successivamente alla chiusura del bando
annuale, può decidere di intervenire con altre modalità a finanziamento delle mensilità non coperte con fondi comunitari.
29
Se previsto nel bando Erasmus annuale, a partire dall’a.a. 2011/2012, gli istituti possono differenziare l’importo della borsa mensile,
secondo le seguenti opzioni: € 200,00, € 210,00, € 220,00 e € 230,00 (c.f.r. la Call Nazionale e successive integrazioni pubblicata sul
sito dell’AN al seguente indirizzo www.programmallp.it alla sezione Moduli).
30
Il
-
•
•
criterio della valutazione dell’attività didattica svolta all’estero è il seguente:
ottenimento di minimo 40 crediti ECTS per borse da 10 a 12 mesi;
ottenimento di minimo 30 crediti ECTS per borse da 7 a 9 mesi;
ottenimento di minimo 20 crediti ECTS per borse da 4 a 6 mesi;
non viene assegnato il premio per borse di 3 mesi.
Nel caso di attività didattica svolta da dottorandi o di attività di ricerca per la tesi viene
valutato il lavoro realizzato. Lo studente/dottorando deve fornire una certificazione rilasciata dal
tutor dell’Università ospitante e controfirmata dal proprio relatore presso UNITN. Al lavoro svolto
viene assegnato un numero di crediti corrispondente alle ore di attività svolte, necessario
all’attribuzione o meno del contributo sulla base della sopraccitata scala.
- I mesi utilizzati per il calcolo del contributo corrispondono al periodo effettivo trascorso all’estero
dallo studente (compresi gli eventuali mesi di prolungamento).
- I crediti ECTS ai quali si fa riferimento sono quelli effettivamente acquisiti all’estero e certificati
dall’istituto partner per mezzo del ToR (e non quelli riconosciuti da UNITN). Ulteriori criteri
potrebbero essere specificati nei Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola.
A partire dall’a.a. 2011/2012, il suddetto contributo per merito può essere assegnato solamente
agli studenti appartenenti alle coorti che non possono beneficiare del premio di merito previsto da
UNITN (http://www.unitn.it/ateneo/1893/borse-di-merito) ovvero che non si sono iscritti per la
prima volta all'Università di Trento a partire dall’a.a. 2008/2009 o non hanno avviato una nuova
carriera a partire dall’a.a. 2008/2009. Il premio di merito previsto da UNITN non interessa i
dottorandi.
A partire dall’a.a. 2003-2004, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (M.I.U.R.) ha
destinato alla mobilità Erasmus un fondo aggiuntivo quantificato annualmente (Decreto Ministeriale
n. 198 del 23 ottobre 2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti”) che viene ripartito fra le mensilità (finanziate30) utilizzate dagli studenti Erasmus alla fine
dell’a.a. Erasmus. Non è garantito il perpetuarsi dei suddetti finanziamenti né l’ammontare
dell’importo.
L’Ente per il Diritto allo Studio di Trento (Opera Universitaria) destina un contributo integrativo agli
studenti partecipanti al programma Erasmus per Studio che siano assegnatari di borsa di studio
dell’Opera Universitaria per lo stesso a.a.
Sull’a.a. 2011/2012 il contributo mensile è differenziato a seconda del Paese di destinazione,
secondo le modalità indicate di seguito.
Paese
Contributo integrativo mensile
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Romania, Turchia,
Ungheria
€ 200,00
Austria, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna
€ 250,00
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Svezia
€ 300,00
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
€ 350,00
Viene garantito per la durata del periodo di permanenza all’estero fino al limite di mesi concordato
nell’Accordo finanziario e sino a un massimo di 10 mesi. Gli eventuali mesi di prolungamento
autorizzati sono coperti fino al limite della disponibilità di risorse.
Il pagamento viene gestito dall’Ufficio LLP-Erasmus in base alle indicazioni ricevute dall’Opera
Universitaria.
Lo studente deve presentare regolarmente domanda di borsa di studio all’Opera Universitaria con
le tempistiche e modalità da questa stabilite e comunicate nel bando annuale.
30
Si fa riferimento indistintamente al contributo comunitario e al contributo di Ateneo (€ 230,00).
31
Il contributo è inteso come integrazione alla borsa di studio dell’Opera Universitaria, perciò lo
studente deve soddisfare sia i requisiti della borsa dell’Opera Universitaria, sia quelli richiesti dal
programma Erasmus.
L’importo e le condizioni imposte dall’Opera Universitaria possono variare da un a.a. all’altro e sono
reperibili nel bando dell’Opera Universitaria oppure presso gli uffici della struttura competente.
Modalità di erogazione della borsa di studio Erasmus
L’Ufficio LLP-Erasmus eroga agli studenti i contributi di cui a seguire. Per eventuali problemi nei pagamenti,
si invitano pertanto gli studenti a rivolgersi direttamente allo stesso ufficio.
Borsa comunitaria31
Il pagamento della borsa di studio comunitaria viene effettuato in due rate.
La prima rata, che corrisponde a circa il 70% dell’importo totale della borsa comunitaria iniziale viene
erogata:
• dopo che l’Ufficio LLP-Erasmus riceve i fondi comunitari (solitamente ottobre/novembre);
• in seguito alla stipula dell’Accordo finanziario (con allegato LA controfirmato da tutte le parti) fra
UNITN e studente;
• quando lo studente invia per fax all’Ufficio LLP-Erasmus il modulo A32.
La seconda rata (restante 30% della borsa iniziale) viene corrisposta al rientro, a seguito dell’invio e della
consegna all’Ufficio LLP-Erasmus e all’Ufficio Erasmus di Facoltà/Scuola la documentazione finale in originale.
Nel caso di prolungamento approvato, la seconda rata viene comunque erogata al termine del periodo
Erasmus.
Si ribadisce che l’importo relativo ai mesi di prolungamento non viene corrisposto.
I pagamenti sono predisposti a gruppi di studenti; le tempistiche di erogazione delle due rate del contributo
possono avere leggere discrepanze fra studente e studente a causa della modalità di gestione del
pagamento stesso (potrebbe quindi capitare che se uno studente parte o rientra isolatamente rispetto agli
altri, debba attendere qualche giorno di più per ricevere il contributo).
Integrazione UNITN
Nel mese di marzo viene erogato l’importo relativo ai € 20,00 mensili, quale integrazione UNITN, agli
studenti che hanno concluso all’estero il primo semestre; nel mese di ottobre percepiscono il sopraccitato
importo gli studenti che hanno speso all’estero il secondo semestre o l’intero a.a.
Si ribadisce che l’importo relativo ai mesi di prolungamento non viene corrisposto.
Contributo al merito UNITN
Al termine dell’a.a. di riferimento (ottobre), il contributo una tantum viene erogato agli studenti meritevoli e
appartenenti alle coorti che non possono beneficiare del premio di merito previsto da UNITN.
Lo studente non deve presentare richiesta per questo contributo, che viene assegnato automaticamente a
seguito della valutazione del ToR personale da parte dei Responsabili didattici.
Contributo M.I.U.R.
Il contributo del M.I.U.R. viene erogato al termine dell’a.a. Erasmus (ottobre) a tutti gli studenti partecipanti.
Ci si basa in questo caso sui mesi realizzati dallo studente e coperti da contributo33.
Si ribadisce che l’importo relativo ai mesi di prolungamento non viene corrisposto.
Contributo integrativo alla borsa Opera Universitaria
Il pagamento del contributo integrativo alla borsa Opera Universitaria viene effettuato in due rate e nelle
stesse proporzioni e tempistiche della borsa comunitaria a partire dal momento in cui l’Ufficio LLP-Erasmus
riceve i fondi preposti da parte dell’Opera Universitaria (mese di dicembre).
In questo caso, la copertura finanziaria dei mesi di prolungamento è confermata, fino al massimo di 10 mesi,
e sino al limite della disponibilità di risorse. L’importo relativo ai mesi di prolungamento viene erogato a fine
a.a. (ottobre).
31
Il contributo di UNITN (per le mensilità non finanziate dall’AN a causa del limite dei fondi) segue le stesse modalità e tempistiche del
contributo comunitario.
32
Si tenga presente che nel mese di gennaio i pagamenti presso UNITN sono bloccati per il passaggio fra i due esercizi finanziari.
33
Si fa riferimento indistintamente al contributo comunitario e al contributo di Ateneo (€ 230,00).
32
Borsa EILC
Il pagamento della borsa EILC (€ 500,00 una tantum) viene erogato allo studente in unica soluzione dopo la
conclusione del corso EILC e la consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità indicate
sull’Accordo finanziario EILC.
NB: non sono previsti altri tipi di contributi e rimborsi (ad esempio per corsi di lingua, assicurazioni,
spese di viaggio, ecc.).
Facciamo l’esempio di uno studente Erasmus a.a. 2011-2012 che parte a settembre 2011 con una borsa di 6
mesi (e li realizza). Egli riceve la prima rata della borsa di studio pari a € 920,00 (€ 230,00 al mese per 4
mesi) a ottobre/novembre 2011, ovvero dopo che l’Ufficio LLP-Erasmus riceve i fondi comunitari e lo
studente invia il modulo A. Riceve la seconda rata della borsa pari a € 460,00 (€ 230,00 al mese per 2 mesi)
al suo rientro in marzo 2012, quando consegna modulo B, relazione individuale, autocertificazione delle
attività didattiche svolte, originale di LA e Ch. Riceve un’integrazione dall’UNITN di € 120,00 (€ 20,00 al
mese per 6 mesi) alla fine di marzo 2012, con il primo gruppo di studenti, mentre gli eventuali € 310,00,
quale contributo UNITN al merito (se ha raggiunto i crediti ECTS minimi, risultanti dal ToR, e non può
beneficiare del premio di merito previsto da Unitn) e i fondi aggiuntivi del M.I.U.R. indicativamente a ottobre
2012.
Indicazioni finali
Per quanto concerne il diritto alla borsa di studio:
• in nessun caso viene corrisposta la borsa di studio per un periodo di studio inferiore a tre mesi o
trimestre accademico completo (certificato);
• la borsa di studio viene erogata in relazione alle mensilità effettivamente svolte (risultanti dalle date
riportate sul modulo A e sul modulo B, se non eccedenti rispetto al periodo concordato nell’Accordo
finanziario e eventuale prolungamento);
• lo studente è tenuto a restituire l’eventuale parte di borsa già erogata e non goduta;
• lo studente che non ha acquisito crediti deve ugualmente presentare una dichiarazione rilasciata
dall’istituto partner attestante la sua effettiva partecipazione alle attività didattiche durante la sua
permanenza all’estero in qualità di studente Erasmus.
• Il mancato svolgimento di attività didattica all’estero e il mancato ottenimento, senza
valide motivazioni, del numero di crediti/esami richiesti dal Regolamento Erasmus di
Facoltà/Scuola, comporta la restituzione totale da parte dello studente Erasmus della
borsa di studio.
• Ulteriori criteri possono essere stabiliti nei Regolamenti Erasmus di Facoltà/Scuola.
Nel caso in cui lo studente non effettui senza indugi l’eventuale rimborso richiesto, il riconoscimento dei
crediti ottenuti durante il periodo Erasmus viene bloccato. Solo quando lo studente restituisce la somma,
viene sbloccata la procedura di riconoscimento. UNITN si riserva inoltre di attivare procedure bloccanti
relative a qualsiasi atto di carriera dello studente.
Esenzione fiscale della Borsa di studio Erasmus
Le borse di studio Erasmus sono esenti fiscalmente ai sensi dell’art. 6 c. 13 della Legge 23/12/99 n. 488,
confermata dalla circolare ministeriale n. 247/E del 29/12/99 punto 1.11. Tale integrazione presenta gli
estremi per la non imposizione a condizione che l’importo annuale complessivo per la mobilità non superi i €
7.746,85 (il tetto dei € 7.746,85 va inteso solo per l’importo della borsa di mobilità, quest’ultimo non va
sommato a redditi provenienti da altre fonti).
Non è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi (sezione spese per canoni di locazione sostenute da
studenti universitari fuori sede) le spese sostenute per l'alloggio all'estero durante il periodo Erasmus.
Con la Legge 14 maggio 2005 n. 80 (art. 14, comma 8 ter) è stato stabilito che gli atenei sono esenti
dall’obbligo di contribuzione INPS relativamente alle “Borse integrative Socrates/Erasmus”.
Studenti Erasmus Mundus
Gli studenti Erasmus Mundus assegnatari anche di borsa Erasmus non ricevono i contributi di UNITN previsti
per il programma LL/Erasmus.
33
Gestione economica dei dottorandi selezionati nell’ambito del programma Erasmus
Sulla base del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 prot. n. 224/1999 (Regolamento in materia di dottorato di
ricerca) all'art. 7 (Borse e contributi) lett. i) si prevede che "l’importo della borsa di studio è aumentato per
l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50 percento"; come indicato nel
sito http://portale.unitn.it/sas/borsedottmagg.htm ogni periodo all'estero deve essere preventivamente
autorizzato o dal Coordinatore (art. 14 lett. c regolamento UNITN SdD) o dal CdD (art. 13 lett. h
regolamento UNITN SdD). In breve:
• la normativa obbliga alla maggiorazione della borsa dei dottorandi in mobilità all'estero (tra cui
Erasmus Studio ed Erasmus Placement) almeno del 50%, previa autorizzazione da parte del
coordinatore o del Collegio dei Docenti;
• le borse di dottorato non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio
(a qualsiasi titolo conferite), tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad
integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando (art. 23, comma 2 regolamento
UNITN SdD).
In considerazione di ciò UNITN ha stabilito che:
• ai dottorandi con borsa di studio per dottorato viene erogato esclusivamente l’importo comunitario
della borsa di studio Erasmus e il contributo ministeriale.
• Ai dottorandi senza borsa di dottorato si corrisponde invece l’importo comunitario, i contributi
UNITN, il contributo ministeriale ed eventualmente anche il contributo dell’Opera Universitaria
qualora abbiano soddisfatto i requisiti richiesti nel bando pubblicato dall’Opera Universitaria.
Borse di merito per mobilità Erasmus Studio all’estero
Vedi sito:
http://portale.unitn.it/ateneo/portalpage.do?channelId=-9782&channel2Id=49563&content_OID=240832&page=/jsp/editorial/editorial.jsp&programId=240834
Studenti disabili
Agli studenti disabili che presentino domanda Erasmus è richiesto di segnalare la propria situazione sul
modulo di candidatura. È infatti necessario che l’Ufficio Erasmus della facoltà/scuola di afferenza verifichi
l’eventuale possibilità per le destinazioni prescelte di accogliere persone con esigenze particolari presso le
proprie strutture.
Gli studenti disabili, dopo essere stati selezionati nel bando annuale, possono richiedere attraverso l’Ufficio
LLP-Erasmus un contributo finanziario supplementare all’AN.
Sono previsti contributi specifici utili alla copertura di eventuali esigenze speciali, valutati di volta in volta
dall’AN.
Gli studenti interessati devono presentare la documentazione necessaria all’Ufficio LLP-Erasmus entro la
scadenza annuale (indicativamente verso maggio/giugno).
Gli studenti disabili possono inoltre usufruire di un ulteriore supporto finanziario e di servizi loro dedicati (tra
cui quello di accompagnamento), erogati dall’Opera Universitaria.
34
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MANUALE 1 - Mobilità studenti ai fini di studio in uscita SMS OUT_a