Architetto Angelo CATALANO
(delegato INARCASSA architetti della Provincia di Trapani)
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Anno II - n.12
News Inarcassa
9/2011
Settembre 2011
 Da non dimenticare:
a)
il pagamento entro il 30 settembre della seconda rata dei contributi minimi 2011 e contributo di maternità
E’ in arrivo in questi giorni il bollettino M.AV. per il pagamento entro il 30/9/2011 dei contributi minimi 2011 e del contributo di maternità: se non è
ancora pervenuto occorre chiamare il numero verde 800248464 per ottenere un duplicato o le necessarie informazioni per effettuare comunque il
pagamento. Giova ricordare che infatti che il mancato arrivo del bollettino non esonera dagli adempimenti e quindi dalle relative sanzioni.
b) Dichiarazione telematica obbligatoria on line entro il 31 ottobre
Da quest’anno, giusto Decreto Interministeriale del 27.12.2010, diventa obbligatoria la dichiarazione annuale telematica dei redditi e dei volumi d’affari: non
sarà quindi più possibile inviare in forma cartacea la dichiarazione bensì registrarsi ad Inarcassa ON line e, dopo avere ottenuto nel giro di qualche giorno i
codici di accesso personali, completare la procedura e quindi usufruire dei servizi telematici comodamente da studio o da casa, a qualsiasi ora lo si desideri.
 Contributo integrativo al 4%
Repetita iuvant: si ricorda a tutti i professionisti iscritti all'Albo degli Architetti o Ingegneri (anche non iscritti ad Inarcassa) alle Società di Professionisti e alle
Società di Ingegneria che a partire dal 1 gennaio 2011 il contributo integrativo da inserire in fattura è passato dal 2% al 4%. Tale aumento è stato necessario
per "assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell'Associazione, l'adeguatezza dei livelli pensionistici e l'introduzione di nuove
prestazioni di natura assistenziale."
 Detraibilità contributi Inarcassa
Secondo l’attuale regime fiscale i contributi soggettivi calcolati sul reddito prodotto e versati dal professionista ad Inarcassa sono sempre ammessi in
deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF nel quadro RP rigo 24 del modello Unico. I contributi integrativi calcolati sul volume d'affari sono invece un
onere indeducibile nel quadro RP. Questo poiché i contributi integrativi sono assistiti dal meccanismo della rivalsa e non concorrono a formare il reddito
professionale e non costituiscono base imponibile Irpef, si tratta di una maggiorazione percentuale applicata a tutti i corrispettivi rientranti nel volume
d'affari. Inarcassa prevede comunque il pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo in misura fissa determinato su un presunto e
teorico reddito professionale minimo il primo e su un presunto e teorico volume d'affari minimo il secondo. La risoluzione prende in esame il caso in cui un
contribuente abbia realizzato un modesto volume d'affari o addirittura un volume d'affari pari a zero. Tali professionisti sono comunque tenuti a versare il
contributo integrativo minimo che sarà superiore a quanto possono addebitare al cliente. Venendo a mancare in questo caso la possibilità di rivalsa, resta a
carico esclusivo del professionista l'onere del pagamento alla propria cassa di previdenza del contributo integrativo sicuramente fino alla soglia di quanto
dovuto come minimo. La risoluzione ammette quindi al professionista la possibilità di poter portare in deduzione dal proprio reddito imponibile quella parte
di contributo integrativo rimasta effettivamente a suo carico. Non possono usufruire di questa deduzione coloro che hanno optato per il regime agevolato
per le nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/2000).
 Quesiti posti da alcuni colleghi ma che valgono per tanti…..
D: Raggiunto i requisiti di anzianità sono andato in pensione come dipendente pubblico ed attualmente percepisco una pensione dall’INPDAP.
Contemporaneamente volendo continuare la professione di Architetto ho aperto la Partita IVA come Contribuente Minimo. Trattandosi di attività
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occasionale e di modestissima entità economica vorrei sapere se devo iscrivermi obbligatoriamente all’INARCASSA o se basta versare il contributo
integrativo del 4%? R: Se il volume di affari annuo non supera il tetto massimo previsto per le prestazioni occasionali professionali non ha l'obbligo di
iscrizione ad Inarcassa. Dichiarerà il volume di affari annuo nel 730 o 740. Si consiglia la chiusura della Partita Iva. Se invece il volume di affari annuo supera
il tetto massimo per le prestazioni occasionali professionali deve obbligatoriamente iscriversi ad Inarcassa versando il contributo integrativo del 4% e il
contributo soggettivo, mantenendo attiva la Partita Iva.
D: Sono iscritto all'Ordine con partita IVA dal oltre trent’anni ed ho esercitato sempre l'attività libero professionale. Nel 2005 sono stato chiamato ad
assumere l'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. di un comune e conseguentemente son dovuto uscire da Inarcassa. Contemporaneamente ho assunto
un incarico presso un altro comune per cui
ho avuto per due anni sistemi previdenziali doppi sia INPS che INPDAP.
In tale periodo, con autorizzazione dall'ente pubblico essendo il contratto a tempo determinato (art. 110 del TUEL) ho svolto anche attività libero
professionale fatturando versando il 2% ad INARCASSA. Oggi ricevo una raccomandata INPS nella quale mi si iscrive d'ufficio alla tassazione separata e mi
si chiede il pagamento del 10% a partire dal 2005 su tutte le fatture emesse dal 2005 in poi. Considerando che sto per andare in pensione volevo chiedere: è
legittima la richiesta? Poichè i Comuni per i quali ho lavorato non mi hanno versato il 4% spettante al committente io devo pagare anche quello? Il 4% ad
Inarcassa deve essere anche versato? E questi fondi possono far parte di un ricongiungimento con l'INPDAP che ho già ottenuto e per il quale sto pagando
ben 22.000€? Trovo veramente confusa e poco chiara tutta la questione. Io avro' pensione INPDAP e non ho mai saputo che fosse necessario iscriversi alla
gestione separata per attività libero professionale. vi prego di farmi saper qualcosa. R: Il professionista risulta essere dipendente, quindi esercitando anche la
libera professione in quanto titolare di partita iva, doveva iscriversi alla Gestione Separata Inps. Nelle fatturazioni era possibile richiedere il 4% (G.S.)
sull'imponibile al cliente, mentre rimane sempre obbligatorio e sempre a carico del cliente (su imponibile e su 4% G.S. ) il contributo e integrativo
all'Inarcassa. Le uniche fatture escluse dall'applicazione del contributo integrativo sono quello emesse tra professionisti (art. 23 Statuto Inarcassa). I periodi
della Gestione Separata Inps non sono ricongiungibili ma, eventualmente, totalizzabili (Istituto della totalizzazione: D.Lgs. n. 42 del 02/02/2006). Le note
che sta mandando l'INPS G.S. vertono sul reddito professionale a partire dal 2005 (ultimo anno non prescritto), e richiedono la percentuale vigente all'epoca
(10% fino al 2006, 16% il 2007, 17% dal 2008). La somma richiesta è legittima. Non credo sia possibile recuperare il contributo 4% che si poteva richiedere
al cliente. Il contributo Inarcassa comunque mi pare di capire è stato versato dalla professionista. La gestione separata non è ricongiungibile. A 65 anni con
almeno 5 anni di contribuzione alle G.S. Inps (di attività professionale per il quale l'Inps Gs sta richiedendo i contributi) è possibile richiedere una pensione
di tipo contributivo. L'obbligo di contribuzione nasce dalla legge Dini 335/1995 a partire dall'1.1.1996.
D: Ho stipulato contratti con un ministero per il pagamento dei quali sono state stanziate cifre comprensive del contributo integrativo al 2% come da
normativa vigente al momento della stipula ed inserite a bilancio. Dal 1 gennaio 2011 l'aliquota per il contributo integrativo è passata al 4%. Poichè questo
ulteriore 2% non è contemplato nelle cifre stanziate non mi viene riconosciuto come debbo compilare le fatture relative ai contratti in oggetto? devo
rimetterci di tasca mia? Esiste una norma transitoria per casi simili? R: Le amministrazioni non possono rifiutarsi di pagare la differenza perchè l'aumento è
stabilito da decreti ministeriali e non è un aumento di tariffa ma è come se fosse cambiata l'aliquota iva. Pertanto devi far presente all'amministrazione che
dovranno pagare con il relativo aumento altrimenti sono passibili di sanzione.
D: Sto pensando di chiudere la partita IVA visto il reddito professionale risibile. Potrò però in futuro mantenendo l'iscrizione all'ordine svolgere attività
professionale occasionale emettendo ricevuta? esiste il limite dei 5000 euro annui? R: La normativa vigente con l’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.
definisce le prestazioni occasionali di lavoro autonomo quei rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso
committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La prestazione
occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si
distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento
ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata
INPS. Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e
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compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della
coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il
pagamento dei relativi contributi. Il D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito albo, coloro
che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i
partecipanti a collegi e commissioni. Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo
annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004. Pertanto, se, nel
rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61
comma 1 D.L.gs. 276/2003. Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel
medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile. In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo
retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione
separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).
D: Per mia superficialità e per scarsa competenza in merito del mio ex consulente fiscale-amministrativo, convinti che il mantenimento della partita IVA lo
obbligasse, o comunque lo consentisse, ho continuato a essere iscritto a INARCASSA, versando i contributi soggettivo e integrativo, nonostante sia stato
assunto in ruolo come docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica da circa tre anni. Non ho quindi mai effettuato la comunicazione di
cancellazione che Inarcassa richiede per l'incompatibilità con altra forma di previdenza obbligatoria, in questo caso l'INPDAP. Ora, essendomi tardivamente
accorto di tale incompatibilità vi chiedo quale procedura devo affrontare per risolvere la mia posizione. R: Ad Inarcassa va subito comunicato che si è
dipendenti perche non è possibile essere iscritti a 2 forme di previdenza obbligatoria.Nel caso specifico però non ci sono sanzioni in quanto non c'e'
evasione. I contributi versati e non dovuti saranno restituiti non appena sarà elaborata la cancellazione (1 mese circa dal ricevimento di tutti i documenti). La
cancellazione decorre dalla data di assunzione in servizio presso la scuola anche se la si comunica a posteriori. I contributi precedentemente versati a
Inarcassa possono essere ricongiunti presso l'INPDAP. Per ottenere la cancellazione, inviare alla Inarcassa, Direzione Attività Istituzionali, Via Salaria 229,
00199, Roma, copia del certificato di assunzione o copia del libretto di lavoro.
D: Sono iscritto all'Ordine da trent’anni ma ho svolto la mia attività come lavoratore dipendente, di conseguenza ho sempre versato i contributi INPS. Ora
ho deciso di avviare una attività professionale autonoma. Prendendo la partita IVA dovrò versare le quote contributive ad INARCASSA e non più all'INPS.
Vorrei capire se quanto versato sino ad ora andrà a cumularsi con quanto verserò in futuro, e, più in generale, se questo cambiamento potrà generare
alterazioni nel raggiungimento del limite pensionistico.
R: Ci sono due modi per cumulare i contributi versati a due enti diversi e cioè la totalizzazione e la ricongiunzione. Nel primo caso è completamente
gratuita, ma si perde nel calcolo della pensione, nel secondo caso comporta il versamento di un contributo proporzionato agli anni da ricongiungere.
Conviene farsi fare una simulazione con tutte e due le modalità per verificare quale conviene maggiormente. D: Sono un architetto che da due anni e mezzo
ha aperto la partita iva ed è regolarmente iscritto presso Inarcassa. Mentre prima lavoravo come collaboratrice ora sono appena stata assunta con un
contratto a tempo indeterminato, e di conseguenza avro l'INPS. Volevo sapere se vi era la possibilità di mantenere aperta la partita iva chiudendo pero con
Inarcassa e pagando tutto all'inps, considerando che avrò delle fatturazioni minime. R: Deve necessariamente chiudere la sua posizione inarcassa. Non può
avere due casse di previdenza che le versano i contributi. Si ricordi che tenendo la partita iva aperta dovrà però continuare a pagare ad inarcassa il contributo
integrativo.
D: Sono un architetto iscritto all'ordine e ad inarcassa dal 2007, e sono in possesso di partita iva dal 2007. A marzo sono rimasta incinta e a giugno mi è stato
offerto un lavoro a tempo determinato in Svizzera presso una società internazionale. La stessa società ha sedi in italia e mi ha proposto un contratto a tempo
indeterminato da firmare dopo il periodo di maternità. i miei quesiti sono i seguenti: da novembre a marzo (periodo di maternità) posso emettere fattura alla
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società italiana per eseguire un lavoro part-time e richiedere contemporaneamente il contributo per maternità al vostro istituto? Una volta passato il periodo
di maternità potrò continuare a fare saltuariamente l'attività di libero professionista pur essendo dipendente a tempo indeterminato e quindi con contributi
regolarmente versati presso l'inps (almeno credo che saranno versati all'inps) da questa società con sede italiana? In caso di risposta negativa dovrei chiudere
la posizione di inarcassa e la partita iva e non poter più esercitare la libera professione? oppure c'è qualche altra possibilità per poter eseguire i due lavori?
1) l'indennità di maternità per le libere professioniste NON è sostitutiva della libera professione: va ad integrarla poichè la libera prof. lavoratrice ha, per
forza di cose, un calo - se non uno stop - dell'attività lavorativa. Per cui la libera professionista iscritta ad inarcassa - nel periodo di maternità, ovvero fino a 3
mesi dopo il parto - può fatturare e percepire l'indennità di maternità (ovviamente l'indennità è legata all'iscrizione ad Inarcassa; iscrizione che viene meno se,
ad esempio, si diventa dipendenti). Se dopo la maternità diventa dipendente che succede?
2) se si diventa dipendenti, l'iscrizione ad Inarcassa viene meno obbligatoriamente: si viene cancellati. e non si verserà pi il contributo soggettivo ma solo
l'integrativo (che continuerà ad essere esposto in fattura, al 2% sino al 31/12/2010, al 4% dal 1/1/2011). In tal caso, se si mantiene la partita IVA e
l'iscrizione all'Albo, si può esercitare la professione (semprechè ciò non sia in contrasto con il contratto di lavoro da dipendente). In tal caso, ci si deve
iscrivere alla Gestione Separata INPS per il versamento dei contributi previdenziali derivanti da libera professione occasionale.
 Calendario rimanenti adempimenti 2011
Di seguito sono indicate le date che rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto da Inarcassa senza incorrere in sanzioni: in caso di
scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.
 30 settembre pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità
 31 ottobre* presentazione Dichiarazione 2010 per via telematica tramite Inarcassa On line
 31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 2010
(*) I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci contrassegnate con l’asterisco.
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 Numeri Utili Inarcassa
verde Inarcassa on line 800 248464
verde Inarcassa card 800 016318
verde Cattolica Assicurazioni 800 046499
Call center Inarcassa 06 85274330
Banca Popolare di Sondrio: Via Pavese, 336 - 00144 Roma
Iban Inarcassa per contributi o sanzioni: IT67X0569603211000060030X88
 Da non dimenticare (vai nel sito www.Inarcassa.it):
Dal primo gennaio 2011 il contributo integrativo in fattura al 4%;
Inarcommunity: iscriviti al social network Inarcassa.
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Angelo Catalano (Delegato Architetti Provincia di Trapani)
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