Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Standortadresse: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Postadresse: Alle Direzioni cantonali competenti in materia di circolazione stradale Vs. riferimento: Ns. riferimento: G264-0298/Sol Collab. responsabile: Jeannette Soltermann Berna, 5 ottobre 2007 Nuove istruzioni concernenti la verifica dell’identità da effettuarsi preliminarmente al primo rilascio della licenza svizzera per allievo conducente e della licenza svizzera di condurre Signor Consigliere di Stato, in occasione della revisione dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) entrata in vigore il 1° aprile 2003, il Consiglio federale ha fra l’altro deciso che chiunque intenda ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve presentarsi personalmente e produrre una carta d’identità valida con fotografia (art. 11 cpv. 3 OAC). Nelle istruzioni del 25 giugno 2004 concernenti la verifica dell’identità prima del primo rilascio di una licenza svizzera per allievo conducente o di una licenza di condurre, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha stabilito quali siano i documenti riconosciuti come «carta d’identità» valida ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 OAC. Al numero 2.2.2 è precisata la procedura da applicarsi nel caso di persone che hanno prodotto un permesso per stranieri di tipo N (richiedenti l’asilo), S (persone bisognose di protezione) o F (persone ammesse provvisoriamente) e dichiarato di non essere in possesso di alcun documento d’identità. In tal caso è riconosciuta come documento d’identità la sentenza, passata in giudicato, emessa da un tribunale nell’ambito di un’azione di accertamento dell’identità con esito positivo. Tale soluzione era stata scelta poiché spesso i permessi per stranieri di tipo N, S e F sono rilasciati soltanto su indicazioni fornite oralmente dagli interessati, dal momento che mancano i relativi documenti d’identità. Nell’applicazione pratica, però, questo sistema ha comportato delle difficoltà: sono infatti noti casi in cui i tribunali competenti non sono entrati nel merito di azioni di accertamento dato che mancava un interesse degno di protezione. Ufficio federale delle strade USTRA Jeanette Soltermann Indirizzo postale: 3003 Berna Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Tel. +41 31 323 42 55, Fax +41 31 323 23 03 [email protected] www.astra.admin.ch G264-0298 Di conseguenza, vista l’assenza di una prova dell’identità, le autorità di ammissione non hanno potuto esaminare le corrispondenti domande per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone. La situazione è particolarmente problematica per quanto riguarda i rifugiati riconosciuti come tali: essi, infatti, non possono chiedere documenti d’identità al loro Stato di origine, poiché in tal modo metterebbero in pericolo il loro statuto di rifugiati. Nel settore della circolazione stradale occorre garantire che siano ammessi alla circolazione stradale soltanto conducenti di comprovata formazione e idoneità alla guida. Perciò è di secondaria importanza che sia fornita la prova certa del nome effettivo. Per tale motivo le autorità di ammissione possono ora esaminare le domande per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone anche se il richiedente si limita a produrre unicamente un permesso per stranieri di tipo N, S o F. Le nuove istruzioni sono disponibili on-line sul sito dell’USTRA, al seguente indirizzo: http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it (settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, sanzioni). Voglia gradire, signor Consigliere di Stato, i nostri più distinti saluti. Ufficio federale delle strade Sig. p.o. Willy Burgunder, Direttore supplente Rudolf Dieterle Direttore Allegato: Nuove istruzioni concernenti la verifica dell’identità da effettuarsi preliminarmente al primo rilascio della licenza svizzera per allievo conducente e della licenza svizzera di condurre La presente circolare è inviata contemporaneamente all’Associazione dei servizi della circolazione, alle associazioni e organizzazioni cointeressate, nonché ai servizi federali. 2/2 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA 3003 Berna, 5 ottobre 2007 Istruzioni concernenti la verifica dell’identità da effettuarsi preliminarmente al primo rilascio della licenza svizzera per allievo conducente e della licenza svizzera di condurre conformemente agli articoli 11 capoverso 3 e 150 capoverso 6 OAC 1. Principio Chi deposita per la prima volta una domanda per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre deve presentarsi personalmente all’autorità di ammissione o a un ufficio da questa designato e produrre una carta d’identità valida con fotografia (art. 11 cpv. 3 OAC). I cittadini stranieri devono inoltre esibire il libretto per stranieri e un’eventuale licenza di condurre straniera (allegato 4 OAC). La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica con timbro e firma l’identità del richiedente e trasmette il modulo all’autorità di ammissione. I moduli di domanda sui quali è stata certificata l’identità non devono più essere riconsegnati al richiedente. 2. Documenti d’identità 2.1 Cittadini svizzeri Conformemente all’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI; RS 143.11), sono riconosciuti come documenti d’identità tutti i tipi di passaporto e la carta d’identità. 2.2 Cittadini stranieri 2.2.1 Principio In analogia all’ordinanza sui documenti d’identità, sono riconosciuti come documenti d’identità anche i passaporti e le carte d’identità rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza del richiedente. Sono inoltre ammessi come carta d’identità ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 OAC i seguenti documenti: a. tutti i permessi per stranieri 1 rilasciati da un’autorità svizzera competente conformemente alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e nel quadro dell’esecuzione della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31); b. i documenti di viaggio sostitutivi rilasciati dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) conformemente all’ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5) (art. 3, 4, 5, 7, 10 e 21): - i titoli di viaggio per rifugiati secondo la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e i passaporti per stranieri (persona giusta la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi [RS 0.142.40] nonché stranieri sprovvisti di documenti ma titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C); 1 http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/aufenthalt/die_verschiedenen.html - i certificati d’identità rilasciati a richiedenti l’asilo, a persone bisognose di protezione o a persone ammesse provvisoriamente; - i visti di ritorno rilasciati a persone ammesse provvisoriamente e titolari di un documento di viaggio del loro Stato d’origine o di provenienza. Eventuali documenti d’identità e licenze di condurre prodotti unitamente a un permesso per stranieri di tipo N, F o S vanno ritirati e messi al sicuro presso l’Ufficio federale della migrazione, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 della legge sull’asilo (RS 142.31). Ciò si giustifica per il fatto che quando presentano una domanda di asilo, i richiedenti sono tenuti a consegnare alle autorità svizzere i documenti d’identità del loro Paese d’origine. L’UFM conserva tali documenti finché la persona in questione non lascia definitivamente la Svizzera o finché il suo soggiorno non è regolato nel quadro della legislazione sugli stranieri. 2.2.2 Riserve nei confronti di persone che producono unicamente un permesso per stranieri di tipo N, FoS a. Se il richiedente sostiene che i propri documenti d’identità sono stati depositati presso l’UFM secondo la prassi, l’autorità di ammissione gli fornisce una conferma scritta del ricevimento della domanda. L’UFM trasmette allora all’autorità di ammissione i documenti in suo possesso (di regola una copia; la licenza di condurre in originale). In analogia con la prassi in vigore all’UFM, l’identità è considerata come dichiarata quando sono prodotti i documenti d’identità esteri (passaporto, carta d’identità) o un altro documento ufficiale con fotografia (p. es. licenza di condurre), ammesso che non sussistano dubbi circa la loro autenticità. b. Se il richiedente sostiene di non disporre di alcun documento d’identità o di disporre solo di documenti insufficienti a dichiarare la propria identità (p. es. documenti senza fotografia, come certificati e atti di nascita), l’autorità di ammissione controlla se sono soddisfatti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a e segg. OAC), oppure di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in combinato disposto con l’art. 11a cpv. 1 lett. b OAC). In caso positivo, essa rilascia detti documenti. Nella licenza per allievo conducente o nella licenza di condurre viene inserito il nome figurante nel permesso per stranieri di tipo N, F o S. 3. Entrata in vigore Le presenti istruzioni sostituiscono quelle nella versione del 25 giugno 2004 ed entrano in vigore immediatamente. Ufficio federale delle strade Sig. p.o. Willy Burgunder, Direttore supplente Rudolf Dieterle Direttore 2/2