Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o. Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci” Via D. D’Amico, 30 - 90011 Bagheria ( Pa) Tel.091.943346- Fax 091.943053 - Cod .fisc 90007950828 e-mail: [email protected] / [email protected] Cod. mecc. PAMM063002 – Sito Web:www.scuolacarduccibagheria.gov.it REGOLAMENTO EDUCAZIONE MUSICALE CON PRATICA STRUMENTALE Visto il Decreto 5/06/2014 dell’Ambito Territoriale di Palermo che istituisce l’insegnamento dello “strumento musicale” nella Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di Bagheria (PA), limitatamente a: chitarra, clarinetto, flauto, fisarmonica; Vista la normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado: - D.M. del 6 agosto 1999 n. 235- Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3.05.1999 n. 124 art.11, comma 9; - D.M. del 6 agosto 1990 n. 201- Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola MediaRiconduzione e Ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media; Il Consiglio di Istituto delibera l’adozione del seguente Regolamento di Educazione musicale con pratica strumentale Premessa L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale. Orienta, quindi, le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. In un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione spesso soltanto subita, l'insegnamento musicale fornisce agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un’ulteriore possibilità di conoscenza, di espressione razionale ed emotiva di sé. La pratica/studio dello strumento, che non esclude le due ore settimanali antimeridiane di musica, rappresenta un valido percorso didattico per valorizzare eventuali eccellenze e fornire agli allievi ulteriori opportunità di orientamento. Art. 1 - L’Educazione musicale con pratica strumentale è opzionale. Essa ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. La volontà di fruire dell’insegnamento strumentale è espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Art. 2 Per l’insegnamento delle specialità di chitarra, clarinetto, flauto, fisarmonica, gli alunni aggiungono al normale orario curricolare le seguenti attività: lezioni di strumento individuali e collettive, musica d’Insieme, lettura, teoria musicale e ascolto partecipativo. Le lezioni si svolgono durante due pomeriggi alla settimana, in orari che vengono concordati con i professori di musica. Le attività formative si realizzano anche attraverso la partecipazione a concerti, saggi e concorsi musicali. Art. 3 - L’insegnamento strumentale prevede un’organizzazione a classi aperte, costituite da gruppi di alunni frequentanti e provenienti dalle diverse sezioni prime dell’Istituzione scolastica. Art. 4 - Gli alunni vengono individuati attraverso un’apposita prova orientativoattitudinale predisposta dalla scuola per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta. Tale prova non presuppone in alcun modo la capacità pregressa di suonare uno strumento, ma si basa su alcune semplici esperienze musicali (ad esempio, saper valutare l’altezza di un suono, riprodurre un semplice ritmo, cantare una canzone …) atte a valutare l’attitudine alla musica. Art. 5 - Il numero di alunni ammessi all’Educazione musicale è determinato tenendo conto delle indicazioni espresse dall’art.2 del D.M. n°201/1999: 6 per ogni strumento. Art. 6 - L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova orientativo-attitudinale. Art. 7 - Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio vengono pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia alla frequenza da parte della famiglia dell’alunno. Art. 8 - Le Comunicazioni scuola-famiglia e la valutazione periodica mensile degli esiti vengono effettuate tramite il “Libretto delle Comunicazioni di Strumento Musicale”, che deve essere sempre portato a scuola durante le lezioni di strumento musicale. Art. 9 – L’Educazione musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento delle seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, concorsi e stage. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/08/2014. IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Giuseppa Attinasi