85
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Archivio Unico
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a cura di Davide Giampietri
Archivio Unico
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a cura di Davide Giampietri
Archivio Unico
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a cura di Davide Giampietri
Segnalazione delle operazioni sospette
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF
QUANDO I PROFESSIONSTI
SANNO
SOSPETTANO
STATE COMPIUTE
TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
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RICICLAGGIO
CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZA
N. 81 INCC DEL 16/8/08
conf. Bozza circ. UIF su indicatori
DA SEGNALARE ANCHE I CASI DI
PEP AUTORICICLAGGIO,
CIOÈ QUANDO IL REATO EX ART. 648-BIS C.C. È
COMMESSO DAGLI STESSI SOGGETTI RESPONSABILI E/
O CONCORRENTI NEL REATO PRESUPPOSTO
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a cura di Davide Giampietri
RICICLAGGIO
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA NON È
“PIÙ STRETTAMENTE
LEGATA AL CONCETTO PENALE DI
PEP
RICICLAGGIO O DI REIMPIEGO DI DENARO O DI BENI AI
SENSI DEGLI ARTT. 648 BIS E TER DEL C.P., BENSÌ A
TUTTI I CASI PREVISTI, AI FINI AMMINISTRATIVI
DALL’ART. 2 DEL D.LGS 231/07.
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Definizione di riciclaggio
Beni da attività criminosa
La conversione o il trasferimento
L’occultamento o la dissimulazione
L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione
La partecipazione a uno degli atti precedenti
L’associazione per commettere tale atto
Anche se commesse in altro
Stato Comunitario o Paese Terzo
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Reati tributari
SONO OPERAZIONI DA SEGNALARE?
PEP
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Reati tributari
SONO OPERAZIONI DA SEGNALARE?
Sì: REATO PRESUPPOSTO AL REATO DI RICICLAGGIO
AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITÀ
PEP
D.Lgs. 74/2000
D.L. 138 del 13/08/2011 ha abbassato le soglie
UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ
ILLECITA
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Reati tributari
PEP
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Reati tributari
AMPLIATE LE SITUAZIONI DA SEGNALARE ANCHE A
QUELLE IN CUI IL POTENZIALE RICICLATORE NON È
ESTRANEO AL REATO PRESUPPOSTO, MA ADDIRITTURA
VI PARTECIPI, LASCIANDO POI, AGLI ORGANI
INQUIRENTI IL COMPITO DELLE VALUTAZIONI RELATIVE.
PEP
ANCHE NEI REATI FISCALI, GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI ED I PROFESSIONISTI DELL’AREA
ECONOMICO-LEGALE, DEVONO EFFETTUARE LA
SEGNALAZIONE ANCHE NELLA SITUAZIONE IN CUI IL
CLIENTE DOVESSE ESSERE EGLI STESSO SOSPETTATO
DI AVER COMMESSO IL REATO PRESUPPOSTO.
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INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL 3/5/2010, N. 101
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE;
B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI;
C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELL’OPERAZIONE;
D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED
AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ, TRUST ED ENTI
ANALOGHI;
E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO
BENI IMMOBILI, O MOBILI REGISTRATI
F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E
FINANZIARIE
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INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
•  SCARSA CONOSCENZA DELLA NATURA, OGGETTO O SCOPO
DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA;
•  PRESENZA CONTESTUALE DI ALTRI SOGGETTI
ACCOMPAGNATORI DEL CLIENTE CON RUOLO NON
ACCERTATO;
•  EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO RILEVANTE E
CONTESTUALE SOTTOPOSIZIONE A PROCEDIMENTI PENALI,
MISURE DI PREVENZIONE O SEQUESTRO PER IL CLIENTE O
SOGGETTI CONTIGUI ALLO STESSO;
•  OPERATIVITÀ O CONTIGUITÀ CON SOGGETTI ATTIVI NEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O CON PAESI A REGIME
ANTIRICICLAGGIO NON EQUIVALENTE
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INDICATORI DI ANOMALIA
INDICATORI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
•  RICHIESTA DI PRESTAZIONI NON COMPATIBILI CON IL
PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL CLIENTE, O CON IL
GRUPPO SOCIETARIO CUI LO STESSO APPARTIENE O NON
COERENTI CON L’ATTIVITÀ SVOLTA;
•  PRESTAZIONI RICHIESTE DA ONLUS PER FINALITÀ
INCOMPATIBILI CON QUELLE DICHIARATE O PROPRIE
DELL’ENTE;
•  FREQUENTI ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI
INGIUSTIFICATE AL PROFILO ECONOMICO, PATRIMONIALE
DEL CLIENTE E DEL GRUPPO DI APPARTENENZA;
•  FREQUENTI RILASCI DI DELEGHE O PROCURE PER EVITARE
CONTATTI DIRETTI CON IL PROFESSIONISTA;
99
a cura di Davide Giampietri
Esenzioni segnalazioni operazioni sospette
Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a
procedimenti giudiziari siano questi civili, penali,
amministrativi o tributari
Consulenza, assistenza e rappresentanza relative ad
arbitrati e conciliazioni
L’OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
NON SI APPLICA A:
PEP
Incarichi affidati dall’autorità giudiziaria
Ausiliari del giudice e quindi perito CTU amministratore e
liquidatore nelle procedure giudiziali
Consulenza tecnica di parte
100
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PVC
a cura di Davide Giampietri
PVC
101
a cura di Davide Giampietri
PVC
102
103
a cura di Davide Giampietri
PVC
104
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Limitazione uso contante
VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE,
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL
PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI
COMPLESSIVAMENTE
> = 1.000,00 EURO
• 
• 
• 
• 
• 
PAGAMENTI FATTURE
FINANZIAMENTI SOCI
TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE
SOCIETÀ
DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI
CONFERIMENTI IN SOCIETÀ
ENTRO 30 GG
RACCOMANDATA
A/R
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OPERAZIONE FRAZIONATA
DEFINIZIONE: ART. 2 COMMA M
•  «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo
economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
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OPERAZIONE FRAZIONATA
Precisazioni MEF
•  Il Ministero si è più volte espresso nel senso di non considerare
elusione della normativa, bensì prassi commerciale,
l’effettuazione di una pluralità di pagamenti se la
rateizzazione è:
•  connaturata alla tipologia del contratto sottostante (es.
contratto di somministrazione)
•  ovvero se risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato
prima dell’effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo (da
ultimo, Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012).
Il Ministero ha sempre fatto salva, anche in presenza di
accordo tra le parti, la facoltà per l’Autorità amministrativa di
valutare caso per caso se il frazionamento sia artificioso
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Pagamento fatture contanti
PAGAMENTO FATTURA
2.000 EURO
IN 4 RATE DA 500 EURO
A 30, 60, 90, 120 GG
ORDINARIA DILAZIONE
SCATURISCE DA PREVENTIVO
ACCORDO COMMERCIALE
PLURALITÀ DI PAGAMENTI A
SCADENZE PREFISSATE È
FRUTTO DI UN’ORDINARIA
DILAZIONE DI PAGAMENTI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
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Violazione limite contanti
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
109
a cura di Davide Giampietri
OPERAZIONE FRAZIONATA
Precisazioni MEF
Se la periodicità rateale pari (o inferiore) a 7 giorni è concordata
dalle parti per iscritto, l’accordo non è di per sé sufficiente ad
escludere l’artificiosità del frazionamento;
Né all’opposto il frazionamento è da considerarsi
automaticamente artificioso solo perché l’intervallo tra rate
concordato è pari (o inferiore) a 7 giorni.
In definitiva il Ministero sostiene l’impossibilità di stabilire a
priori una durata temporale dell’intervallo tra rate valida ad
escludere in via generale il frazionamento artificioso.
110
a cura di Davide Giampietri
Violazione limite contanti
111
a cura di Davide Giampietri
Finanziamento soci in contanti
FINANZIAMENTO
EFFETTUATO DAI SOCI:
versamento 900 euro in
gennaio, 900 euro in febbraio e
ulteriori 900 euro a marzo
FRAZIONAMENTO NON
APPARE CONNATURATO AL
TIPO DI OPERAZIONE
POSTA IN ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO
PER CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
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a cura di Davide Giampietri
Distribuzioni utili in contanti
DISTRIBUZIONE UTILI
SNC AI SOCI: 800 euro in
gennaio, 800 a febbraio e
800 euro a marzo
FRAZIONAMENTO NON APPARE
CONNATURATO AL TIPO DI
OPERAZIONE POSTA IN
ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO PER
CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
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a cura di Davide Giampietri
STIPENDI
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
IL PAGAMENTO DI STIPENDI A PROPRI
DIPENDENTI EFFETTUATI CON DUE ACCONTI IN
CONTANTI NELLO STESSO MESE, CIASCUNO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI 1.000 EURO.
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
114
a cura di Davide Giampietri
STIPENDI
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
PASSAGGIO DI DENARO
ULTRASOGLIA FRA CONIUGI
AMMISSIBILE MA SOLO SE IN
COMUNIONE DEI BENI
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a cura di Davide Giampietri
STIPENDI
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012
ESEMPI:
PAGAMENTO IN CONTANTI AL COLLABORATORE
IMPRESA FAMILIARE PARI O SUPERIORE
A 1.000 EURO
COSTITUISCE VIOLAZIONE
116
a cura di Davide Giampietri
A chi effettuare la comunicazione
Decreto Semplificazioni:
modifica le disposizioni precedenti
•  COMUNICAZIONI INFRAZIONE LIMITE CONTANTE
INFERIORE A 250.000 EURO:
•  alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) competenti per
territorio (MEF nella circolare 2/2012)
117
a cura di Davide Giampietri
Comunicazione violazioni > 250.000 euro
REGIONI
DIREZIONE PROVINCIALE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
LIGURIA, PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA
GENOVA
Via Urbano Rela 8
16151 Genova
LOMBARDIA, VENETO,
FRIULI VENEZIA GIULIA,
TRENTINO ALTO ADIGE
MILANO
Via Zuretti, 34
20125 Milano
EMILIA ROMAGNA,
TOSCANA, UMBRIA,
MARCHE
BOLOGNA
P.zza dell'8 Agosto n. 26,
40126, Bologna
CAMPANIA, CALABRIA,
SICILIA, BASILICATA
NAPOLI
LAZIO, ABRUZZO,
SARDEGNA
ROMA
Via Napoleone Parboni, 6
00153 Roma
PUGLIA E MOLISE
BARI
Via Demetrio Marin n. 3,
70125, BA
PEP
Via Francesco Lauria, 80
80100 Napoli
118
a cura di Davide Giampietri
FAC SIMILE
119
a cura di Davide Giampietri
Modifica della soglia limite negli ultimi anni
fino al
29.04.08
12.500
dal 30.04.08
al 24.06.08
PEP
5.000
dal 25.06.08
al 30.05.10
dal 31.05.10
al 12.08.11
dal 13.08.11
al 05.12.11
dal
06.12.11
12.500
5.000
2.500
1.000
120
a cura di Davide Giampietri
Sanzioni violazione limiti contante
VIOLAZIONE
per il cliente
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Violazione del divieto di trasferimento
di denaro contante quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è
pari o superiore a 2.500 euro
(art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 1
PEP
Emissione di assegni bancari e
postali per importi pari o superiori a
2.500 euro senza indicazione del
nome o della ragione sociale del
beneficiario e clausola di non
trasferibilità (art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 5
SANZIONE
Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40%
dell’importo
Trasferito con minimo
3.000 euro
(se importi superiori a
50.000 euro sanzione
quintuplicata)
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a cura di Davide Giampietri
Sanzioni violazione limiti contante
VIOLAZIONE
per il professionista
Violazione dell’obbligo di riferire
al MEF le violazioni di cui
agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14 e 50 (art. 58 co. 7)
PEP
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Art. 51
SANZIONE
Sanzione pecuniaria dal
1% al 30% dell’importo
dell’operazione, del
saldo del libretto o del
conto con sanzione
minima di 3.000 euro
(se importi superiori a 50.000
euro sanzione quintuplicata)
122
a cura di Davide Giampietri
Sanzioni a confronto
PARTI CHE INTERVENGONO
NELL’OPERAZIONE
PROFESSIONISTA CHE NON
SEGNALA
Sanzione dall’1 al 40% con
possibilità di una sanzione
ridotta pari al 2%
PEPdel minimo)
(il doppio
Sanzione dall’3 al 30% con un
minimo di euro 3 000 senza
alcun tipo di oblazione.
123
a cura di Davide Giampietri
Sanzioni per le parti
PEP
a cura di Davide Giampietri
Prescrizione sanzioni amministrative
PEP
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a cura di Davide Giampietri
Prescrizione sanzioni sul contante
PEP
125
126
a cura di Davide Giampietri
Altri obblighi
•  Permette adeguata conoscenza
del cliente
ADEGUATA
PEP
FORMAZIONE
PERSONALE
•  Contribuisce a rilevare
situazioni anomale da
sottoporre al professionista
•  Si consiglia di documentare
l’attività di formazione
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