Incontro Espe Lecco 16/11/10 SCALE PORTATILI NORME DI BUONA TECNICA e PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ CONFORMITA 1 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi • EN 131 1 - 2 Approvate dal Comitato tecnico del CEN • Acal 100 1 - 2 pp dal Comitato Tecnico dell’ Ass. ACAL Approvate • Linee guida ISPESL : da consultare a completamento delle norme tecniche di riferimento per Informazione, formazione e addestramento 2 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi di buona tecnica : •EN 131 parte 1 : definizioni generali _ Terminologia_Tipi_ dati dimensionali di progetto •En 131 parte 2 : definizioni requisiti _ prove meccaniche progetto_marcatura •Acal 100 p parte 1 : definizioni g generali _ Terminologia g _Tipi p _ dati dimensionali di p progetto g •Acal 100 parte 2 : definizioni requisiti _ prove meccaniche progetto _marcatura 3 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi di buona tecnica : Acal 100 parte 1 _ Definizioni ACAL COMITATO TECNICO ACAL 100 /1 ver. 2.0 Aprile 2009 A.C.A.L. Associazione Costruttori Attrezzature Lavoro – Trabattelli, Ponti Mobili e Scale. A.C.A.L. Associazione Costruttori Attrezzature Lavoro – Trabattelli, Ponti Mobili e Scale. NORMA ACAL-100 ACAL 100 parte 1 NORMA ACAL-100 parte 1 Versione 2.0 Aprile 2009 Versione 2.0 Aprile 2009 Sede Legale: via Maglio del Lotto 2 – 24126 Bergamo (BG) Codice Fiscale 95051170165 Segreteria operativa: via Botticelli 24/b – 64026 Roseto (TE) T l e Fax. Tel. F 085 / 8943284 Sede Legale: via Maglio del Lotto 2 – 24126 Bergamo (BG) Codice Fiscale 95051170165 Segreteria operativa: via Botticelli 24/b – 64026 Roseto (TE) Tel. e Fax. 085 / 8943284 Introduzione Una norma sulle scale portatili, che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati e la loro trasformazione nel p prodotto “scala” così come i metodi di p prova uniformi e riproducibili, p , contribuisce ad una maggiore gg protezione del p consumatore in occasione dell'utilizzazione di questi prodotti. 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma fornisce le definizioni e i termini generali e stabilisce le caratteristiche costruttive generali delle scale che sono importanti per la sicurezza, l'uso e la costruzione delle scale così come per l'informazione dell'utilizzatore. La norma si applica pp alle scale p portatili. Sono esclusi g gli sgabelli, g , le scale aeree. Tutte le scale sono determinate per una portata massima di kg 100 nella posizione di utilizzazione. Le scale sono destinate ad essere utilizzate da una sola persona per volta. 2. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 09 aprile 2008 N°81 4 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi di buona tecnica : Acal 100 parte 2 _Requisiti_Test_Marcatura ACAL-100 Parte 2a Scale Requisiti, prove, marcatura Introduzione Dimensioni in mm 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma stabilisce le caratteristiche generali di progettazione progettazione, i requisiti ed i metodi di prova per le scale. La presente norma si applica alle scale portatili. 2. Riferimenti normativi D Decreto t L Legislativo i l ti 09 aprile il 2008 N°81 5 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi di buona tecnica : EN 131 parte 1 _ Definizioni 6 Scale Portatili : Norme di buona tecnica Riferimenti normativi di buona tecnica: EN 131 parte 2_Requisiti_Test_Marcatura 7 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.2. Prova di resistenza della scala La prova deve essere effettuata sull'intera scala. Nel caso di scale di appoggio a sfilo e di scale di appoggio innestabili, la prova deve essere effettuata sulla scala interamente sviluppata. Deve essere applicato un precarico di 500 N per 1 min. min Una volta tolto il precarico, precarico la posizione della scala determina l'origine della misurazione. Un carico di prova F di 667 N (vedere fig. 9) deve essere applicato per 1 min. La misurazione deve essere effettuata 1 min dopo l'eliminazione del carico di prova. La deformazione permanente f della scala non deve essere maggiore dell'1‰. della distanza I tra gli appoggi. La prova deve essere effettuata sul lato di utilizzo della scala. Qualora la scala possa essere usata da entrambi i lati, la prova deve essere effettuata sul lato più sfavorevole. 8 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.3 Prova di flessione della scala La prova deve essere effettuata sull'intera scala; nel caso di scale di appoggio a sfilo, con la scala completamente sviluppata. La prova deve essere eseguita senza tronchi di sostegno qualora questi non siano fissati stabilmente alla scala. Deve essere applicato un precarico di 100 N , per 1 min. Una volta tolto il precarico, la posizione della scala determina l'origine della misurazione. Deve essere applicato un carico di prova F di 500 N (vedere fig. 10) in senso verticale al centro della scala per almeno 1 min. Sotto tale carico, la freccia massima ammessa, fmax in funzione della distanza I tra gli appoggi deve essere: - fmax =5·l2·10-6 in mm - fmax =5·l2·10-6 in mm -fmax =5 =5·ll2·10 10-6 in mm per scale di lunghezza minore o uguale a 5 m; per scale di lunghezza maggiore di 5 m e minore o uguale a 12 m; per scale di lunghezza p g maggiore gg di 12 m. La prova deve essere effettuata sul lato di utilizzo della scala. Qualora la scala possa essere usata da entrambi i lati, la prova deve essere effettuata sul lato più sfavorevole. 9 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.4 Prova di flessione laterale della scala Questa prova deve essere eseguita su tutte le scale ad un tronco e su ciascun tronco praticabile della scala a più tronchi (scale doppie, scale di appoggio innestabili, scale trasformabili, scale di appoggio a sfilo) e sui tronchi di sostegno delle scale doppie a pioli o gradini. La scala deve essere disposta di taglio. Deve essere applicato un precarico di 100 N per 1 min. Una volta tolto il precarico, la posizione della scala determina l'origine della misurazione. Deve essere applicato un carico F di 167 N (vedere fig. 11) al montante inferiore a metà distanza tra i due appoggi. La misura della freccia viene effettuata a metà distanza tra gli appoggi, 1 min dopo l'applicazione del carico. L freccia La f i massima i ammissibile, i ibil fmax in i funzione f i d ll distanza della di t I tra t glili appoggii può ò essere: fmax = 0,005 I in mm 10 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.5 Prova di incurvamento delle estremità inferiori dei montanti La scala deve essere collocata con il montante inferiore in posizione orizzontale. Il montante inferiore deve essere fissato all'appoggio in modo tale che le estremità inferiori del montante sporgano dall'appoggio (vedere fig. 12). Nel caso in cui i gradini siano fissati ai montanti con bulloni, con rivetti o con mezzi analoghi, l'estremità dell'appoggio dell appoggio deve arrivare fino al bordo inferiore del foro di fissaggio. fissaggio Qualora i pioli/gradini siano fissati senza penetrare nei montanti, montanti ll'appoggio appoggio deve arrivare fino al bordo inferiore del piolo/gradino. Un blocco di carico largo 50 mm viene applicato a 25 mm dall'estremità più elevata del montante superiore, piede compreso. Il blocco di carico deve essere appoggiato sul montante e agire su tutta la sua larghezza. Per poter ottenere un appoggio completo contro il montante è permesso tagliare una parte del piede di gomma, ove esista. La freccia laterale dell'estremità del montante viene misurata alla base della scala. Una forza verticale F di 600 N (vedere fig. 12) è applicata al centro del blocco di carico e viene mantenuta per 1 min. Una volta tolto il carico di prova, deve essere accertata la freccia permanente insieme ai danni eventuali. Come variante, si può anche effettuare la prova come in figura 13. La prova è ripetuta sul montante inferiore. Requisito: la freccia permanente (variazione della dimensione 1) non deve essere maggiore di 2 mm. mm Non sono consentite ne’ rotture ne’ fessure visibili. La prova deve essere effettuata anche sui tronchi di sostegno. 11 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.6. Prova di flessione dei pioli/gradini/piattaforma Un precarico di 200 N deve essere applicato per la durata di 1 min min. La posizione del piolo/gradino/piattafoma dopo l'eliminazione del precarico è considerata l'origine della misurazione. Con la scala in posizione di utilizzo si deve applicare un carico di prova F di 1734 N (vedere fig. 14) in senso verticale, al centro del piolo o gradino più debole, uniformemente if t distribuito di t ib it su una larghezza l h di 100 mm e per lla d durata t di 1 min. i Dopo l'eliminazione del carico di prova, la freccia permanente deve essere al massimo uguale allo 0,5% della larghezza interna b1 (vedere EN 131 parte 1a), misurata al di sotto del gradino/piolo sottoposto a prova. 12 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.7 Prova di torsione dei pioli e dei gradini Un momento torcente M di 34 Nm (vedere fig. 15) deve essere applicato al centro del piolo o del gradino, tramite un dispositivo di serraggio di larghezza di 100 mm. Il momento deve essere applicato, alternativamente, 10 volte in senso orario e 10 volte in senso antiorario, ogni volta per la durata di 10 s. Durante la prova non si deve verificare alcun movimento relativo nel collegamento tra il montante ed il piolo/gradino. Dopo la prova la deformazione permanente deve essere al massimo di ± 1°. 13 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.8. Prova dei dispostivi di sicurezza contro l'apertura (per esempio catene, cinghie) e delle cerniere delle scale doppie Per questa prova ciascun tronco della scala in posizione di utilizzazione è collocato su una piattaforma dotata di rotelle (vedere fig. 16)(5). Dopo l'eliminazione dei carichi per le prove di cui ai punti da 4.8.1 a 4.8.3, non deve constatarsi alcuna deformazione permanente visibile nelle ll cerniere, i neii dispositivi di iti i dì sicurezza i contro t l'apertura, l' t neii loro l attacchi. La scala non deve presentare danni visibili quali fessure, intaccature ecc. E’ ammessa la deformazione permanente solo se non danneggia l'idoneità all'uso della scala. L'idoneità all'uso deve essere mantenuta totalmente. 14 Scale Portatili : Norme di buona tecnica 4.9. Prova per i dispositivi di aggancio dei vari tronchi delle scale di appoggio a sfilo e delle scale trasformabili La scala deve essere sviluppata per una lunghezza almeno pari alla distanza fra due pioli successivi e posta in posizione verticale. La lunghezza di sviluppo verrà scelta dal collaudatore. Un carico di prova F di 2334 N (vedere fig. 17) uniformemente distribuito deve essere applicato verticalmente sulle estremità superiori dei montanti per 1 min. Dopo l'eliminazione del carico di prova non ci deve essere alcuna deformazione permanente sui dispositivo di aggancio o sui loro attacchi o sui montanti o sui pioli. 15 Scale Portatili : Presunzione di Conformità Costituisce presunzione di conformita’ per le scale portatili : •Dichiarare la scala conforme al DLgs 81/08 e per ottemperare a questo e’ opportuno : • O costruire in conformita’ al DLgs 81/08 secondo la norma tecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2° • Ovvero O predisporre di lla C Certificazione tifi i d dell prodotto d tt secondo d le l norme EN 131 1-2 1 2 • Detta certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “ come definito nell’allegato XX del DLgs 81 • O costruire in conformita’ DLgs g 81/08 secondo la norma tecnica ACAL 100 Parte 1° e 2° • Ovvero predisporre la Certificazione del prodotto secondo le norme ACAL 100 1-2 • Detta certificazione deve essere emessa da “Laboratorio ufficiale e riconosciuto “ come definito nell’allegato XX del DLgs 81 16 Scale Portatili : Presunzione di Conformità Libretto istruzioni uso e manutenzione Le scale devono essere corredate Libretto istruzioni di uso e manutenzione su cui sono riportate : 1.La descrizione della scala, 2.Indicazioni per un corretto impiego, 3.Istruzioni per la manutenzione e la conservazione. 4.Verifiche iniziali precendti l’uso 5 Posizionamento della scala 5.Posizionamento 6.Precauzioni durante l’ uso 7.Conservazione 8.Pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo 17 Scale Portatili : Presunzione di Conformità Marcatura _ Rintracciabilità : ETICHETTA Le scale devo essere inoltre accompagnate da una etichetta adesiva e indelebile per marcatura t con le l indicazioni i di i i di : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 8. 9. Nome del produttore Pittogrammi con rappresentazioni grafiche x divieti di utilizzo Pittogrammi g con rappresentazioni pp grafiche g x modalita’ di utilizzo Dichiarazione di conformità al D.Lgs 81 Dichiarazione Norma di rifermento Dichiarazione di portata max Anno e lotto di fabbricazione Peso complessivo Codice Prodotto 18 Scale Portatili : Presunzione di Conformità 19 Scale Portatili : Presunzione di Conformità ALLEGATO XX Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione A Costruzione e impiego di scale portatili A. 1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni: a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I.a e parte 2.a; b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: • laboratorio dell'ISPESL; • laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato; • laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; • laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale sociale, dello sviluppo economico e della salute; • laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati; c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante: • una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti; • le l iindicazioni di i i utili tili per un corretto tt iimpiego; i • le istruzioni per la manutenzione e conservazione; • gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio, dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a; • una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a. 2. L'attrezzatura di cui al p punto 1 legalmente g fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea p o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi) 1. Requisiti q 20 Scale Portatili : Presunzione di Conformità 1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione: a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso; b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione; c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011; d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro. 2. Presentazione della domanda 2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI. 2 2 L'istanza 2.2. L istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, 2 1 sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta. 3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione 3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia: a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta; b) elenco dei macchinari e attrezzature attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative operative, posseduti in proprio; c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività; d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione; e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura; f) planimetria, planimetria in scala adeguata adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature; g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d). 3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1. 4. Procedura autorizzativa 4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3. 4 2 La Commissione di cui al punto 4 4.2. 4.1 1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sociale ed è composta da: 21