ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 21 DEL 26 MAGGIO 2001
21
articoli
Viva gli alpini! (De Lorenzis)
363
Gli ispettori contestano gli appalti in edilizia (Milocco) 364
I diritti dei lavoratori nella cessione d’azienda (Pelliccia) 367
rubriche
Notizie dall’Enpacl (news di maggio)
Notizie dall’Ordine (banca dati contenzioso tributario)
Week Work (Studio associato Paoli)
Fisco in pillole (le ultime agevolazioni, controvalore valute estere)
Storie di lavoro (Paoli)
Un libro
di particolare
utilità
Santolini a pag. 362
370
372
375
376
378
WWW.ANCL.IT
Ricordiamo ai colleghi che registrandosi gratuitamente al
sito Ancl potranno accedere a tutti i servizi: news, banca dati
news, numero corrente e arretrati di questa rivista, supplementi monotematici, ecc.
Inoltre potranno ricercare l’indirizzo e l’e-mail (quando in
nostro possesso) dei colleghi iscritti all’Ancl nella sezione riservata “Il Consulente”.
Infine facciamo presente ai Presidenti delle Unioni Provinciali e dei Consigli Regionali dell’Ancl che nel sito c’è una parte a loro riservata, denominata “Realtà Locali”. Lì possono inserire ciò che desiderano, previa approvazione dell’Ancl Nazionale, purché il testo ci pervenga in formato elettronico.
MARCELLO PEDRAZZOLI
“Codice dei lavori. Ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme”
2a edizione (aggiornata al 20 novembre 2000), Giuffrè, Milano, 2001, pp. I-XLVII, 1-2061, lire 220.000 (euro 113,62)
P
arliamo tanto, anche fra noi consulenti, di “semplificazione” o di testi
unici che dovrebbero agevolarci e
consentire al cittadino di conoscere come e
quando fare secondo le regole ciò che gli occorre nella sua iniziativa e nella vita, ogni giorno.
Ma questo sacrosanto diritto trova troppi ostacoli per essere realizzato. Né i ceti professionali
soccorrono più che tanto: dobbiamo ammettere che siamo in qualche modo “cointeressati” al
mantenimento delle complicatezze che determinano questo problema.
Contro l’enorme costo sociale da incertezza e da inconoscibilità delle norme, vogliamo segnalare un tentativo o un avvìo di soluzione, che è stato realizzato con il “Codice dei
lavori” dal professor Marcello Pedrazzoli, ordinario a Bologna: in una materia, quindi, particolarmente ostica, giacché le fonti di regolazione concorrenti raggiungono in essa l’intensità massima, passando da quelle, di vario
rango, nazionali a quelle comunitarie. Per di
più in questa opera (durata lunghi anni di affinamento, con molti collaboratori, e della
quale proprio in questi giorni appare la seconda edizione) si affrontano tutti i rapporti
di lavoro (non solo quelli subordinati, ma anche quelli autonomi, speciali, atipici, particolari, associativi, di volontariato, ecc.), nel settore privato come in quello pubblico ora privatizzato, incluse le tutele sindacali e i processi giurisdizionali.
Quest’opera straordinaria appare di particolare utilità anche nel nostro mestiere per la
maestria con cui le questioni,anche più minute,
ricevono una sapiente collocazione sistematica;
per cui il lettore acquista subito sicurezza nell’inquadrarle e viene ad essere immediatamente fornito delle coordinate più giuste per la
soluzione dei problemi. Ciò che rende del tutto
nuova l’opera è la ricchezza delle informazioni
che in essa vengono fornite attraverso una loro
complessa organizzazione, basata principalmente su tre operazioni (sono meglio spiegate
dall’autore nella sua “Presentazione” e ben verificabili in concreto nella consultazione).
Anzitutto le norme sui lavori, reperite
nella loro completezza, sono riportate nel Codice dando loro un posto logico-sistematico,
grazie ad una intelaiatura strutturata su tre livelli (libro, titolo e capo: oltre quello iniziale, 9
sono i libri; 90 i titoli in cui i libri sono suddivisi; 900 i capi in cui i titoli sono ulteriormente
suddivisi). Nel terzo di questi livelli, quello dei
capi, si snodano in progressione numerica gli
articoli, in cui sono calate le erratiche norme
relative agli istituti e vicende di tutti i lavori,
nelle sue innumerevoli fonti combinate mediante scelte ponderate e razionali.
In secondo luogo, nell’articolare le norme
così collocate nel posto richiesto dal loro ordinamento sistematico, si adotta l’accorgimento
di procedere ad assemblaggi e disunioni dei testi originari, ovunque sia necessario. Ed è necessario di continuo, perché le varie regole sono
quasi sempre disseminate in fonti diverse e anche lontane nel tempo, o sono immerse in mezzo ad altro: onde, per conoscere le regole con
completezza, bisogna unire ciò che è separato o
separare ciò che non serve, per ricompattare i
frammenti in costrutti normativi coerenti.
Infine le norme trasposte nel Codice sono
ripulite dal contingente e chiarificate nel contenuto, che come sappiamo è spesso oscuro o
nascosto da disperanti rinvii ad altre disposi-
zioni. Queste esplicitazioni sono già compiute o
semplificate nel “Codice dei lavori”, che quindi
esprime già il significato delle norme, risparmiando defatiganti ricerche che altrimenti
ognuno dovrebbe compiere, ripetute per un
numero ennesimo di volte.
Queste operazioni sono effettuate con
un’assoluta fedeltà al testo originario e/o dando sempre conto di esso.Rispetto ad ogni comma di articolo viene riportata in nicchia la fonte. E ogni intervento di chiarificazione è “registrato”con innumerevoli note agli articoli, dove
compariranno gli spezzoni di testo sostituiti al
fine di agevolare la comprensione delle norme.
Quest’opera ci pare un servizio intelligente e risolutivo per l’utente delle norme e, cioè,
per tutti. Essa suppone un lavoro imponente e
umile, che non c’è da attendersi possa essere
adempiuto nell’ambito del pubblico o di commissioni istituzionali; non a caso ha altra provenienza e stimoli. V’è da augurarsi che pure in
altri settori si affronti la questione della conoscibilità delle norme con lo stesso metodo e la
stessa inflessibilità nel risolverla.
Gabriella Santolini
COUPON D’ORDINE PER L’EDITORE
(da inviare via fax al n. 02/380.095.82)
Prego inviare n.
copi
del “Codice dei lavori” di Marcello Pedrazzoli (cod. 386103, L.
220.000), 2a edizione, con lo sconto del 15% riservato agli iscritti all’Ancl.
Pagherò:
a mezzo ccp n. 721209 in data
contrassegno;
mediante carta di credito:
Carta n.
;
VISA
EUROCARD
MASTERCARD
Scadenza
Cognome e nome
Codice fiscale
Indirizzo
Località
cap
I dati forniti verranno trattati nel rispetto della L. 675/96.
- 362 -
N. 21 del 26 maggio 2001
Lo spirito di gruppo deve prevalere
Viva gli alpini!
M
entre scrivo queste note
vedo sfilare gli alpini che
hanno invaso pacificamente Genova per la loro 74ª adunata nazionale e non posso esimermi dal gridare anch’io viva gli
alpini anche se con una punta,
benevola, di invidia.
Quale grande spirito di gruppo può spingere 400.000 persone
a mettersi in viaggio, da ogni parte
del mondo, pur di non mancare?
Allegria e spirito di gruppo
che non sono patrimonio di anziani nostalgici ma anche di tantissimi giovani; strani alpini con
tatuaggi e piercing ma pure presenti, fieri protagonisti del piacere di ritrovarsi e di sfilare tutti insieme.
Anche nell’Associazione Nazionale alpini ci saranno differenze di opinione, maggioranze e minoranze, ma credo che a nessuno
verrebbe mai in mente di proporre la cancellazione dell’annuale e
tradizionale adunanza. All’opposto mi stupisce e mi spiace che i
consulenti del lavoro non siano
capaci di trovare unità e spirito di
corpo almeno in occasione della
loro “adunanza” annuale.
Nel 1995, dopo decenni di attesa, si celebrava finalmente il 1°
Congresso Nazionale dei consulenti del lavoro: un Congresso slegato da appuntamenti elettorali,
proprio per favorire l’unitarietà
della categoria in un momento
importante di riflessione e di proposizione verso la società.
N. 21 del 26 maggio 2001
Il prossimo Congresso dei consulenti del lavoro si svolgerà a
Roma, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2001; siamo solo alla quarta edizione, eppure qualcuno ha
già proposto di non farlo, il che, più
che una protesta, rappresenterebbe un atto di autolesionismo.
Spiace dirlo, ma per diventare una categoria forte e rispettata dovremo essere capaci di coltivare lo spirito di gruppo.
Non è possibile proporre l’annullamento di un Congresso magari sol perché si è in dissenso
con il Presidente di turno.
Non è possibile che nel momento in cui viene varata una iniziativa come quella della certificazione di qualità ci si rifiuti persino di ascoltare di cosa si tratta.
Consiglio Nazionale ed Ancl
hanno individuato un percorso
verso la qualità totale basato sulla distinzione fra certificazione
della organizzazione e certificazione del professionista; un percorso che oggi ci viene copiato
anche dagli avvocati; un percorso certamente migliorabile che
ha il grande merito di aver reso la
formazione continua visibile dall’esterno e sollecitata dall’interno
della categoria.
L’affluenza ai convegni ed alle
giornate di studio è aumentata di
circa il 50% e le platee rimangono piene fino alla fine; nel contempo i colleghi domandano formazione e aggiornamento, soprattutto ai loro Presidenti Pro-
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vinciali.
Nel mondo delle professioni
e nel mondo della certificazione
di qualità si guarda con interesse
a questo esperimento e si parla,
in termini positivi, dei consulenti
del lavoro.
Eppure i soliti Presidenti,
quelli che votano sempre contro,
quelli che quando un bilancio va
bene al massimo si astengono,
cosa fanno? Si attivano con grande impegno, chiedono pareri legali e con un ardore degno di miglior causa combattono le iniziative del loro stesso Ordine Nazionale, tentano di affossare una iniziativa perpetuando la logica del
“tanto peggio, tanto meglio” che
già consistenti danni ha provocato alla TeleConsul, il precedente
bersaglio.
Per fortuna che la stragrande
maggioranza dei colleghi mostra
di approvare questa iniziativa,
come mostra di approvare la realizzazione del Congresso Nazionale; il mondo è bello perché
ognuno è libero di pensare ciò
che vuole ma in determinate circostanze il senso di responsabilità e l’amore per le istituzioni dovrebbero prevalere anche sulle
proprie personali convinzioni,
proprio per favorire lo spirito di
gruppo, il sentirsi categoria, senza
campagne elettorali che non finiscono mai.
Viva i consulenti del lavoro!
Roberto De Lorenzis
Un problema sentito e diffuso
Gli ispettori contestano gli appalti in edilizia
I
n questo periodo, su preciso programma ministeriale,
in tutto il Triveneto è in corso una vigilanza speciale nell’edilizia privata che ha come oggetto
principale la verifica della regolarità o meno dei contratti di appalto
da parte della ditta madre con cooperative o altre ditte artigiane del
settore.
Le ispezioni sono attivate da
squadre di ispettori comprendenti
funzionari della Direzione provinciale del lavoro, dell’Inps, dell’Inail
e della Guardia di finanza, nel quadro del programma di vigilanza coordinata e congiunta.
I fatti in causa
L’attuale organizzazione del lavoro prevede, ad esempio, che la
costruzione di un condominio sia
affidata dal committente ad un’impresa edile.
Quest’ultima non realizza l’opera da sola ma a sua volta affida in
sub-appalto lavori ad altre imprese (esempio: lattonieri, falegnami,
idraulici, elettricisti).
Alle volte però l’impresa principale, sempre con maggior frequenza (perché così dettano le leggi del mercato), subappalta lavori
edili ad altre ditte edili, per lo più
cooperative e artigiane.
E sono appunto questi contratti
di sub-appalto che formano oggetto delle verifiche e delle conseguenti contestazioni.
La tesi accusatoria
La tesi accusatoria degli ispet-
tori ruota sulla contestazione che
di fatto le imprese sub-appaltatrici,
non avendo attrezzatura propria e
ricevendo direttive dal capo cantiere delle imprese madri, sono invece titolari di un contratto di lavoro
subordinato (art. 2094 c.c.) con i lavoratori delle sub-appaltatrici, simulato con un contratto d’appalto
(art. 1655 c.c.).
La norma violata in questi casi
sarebbe l’art. 1 della legge n. 1369/
1960 che vieta “all’imprenditore
(lèggi impresa madre – nda) di affidare in appalto, in sub-appalto o in
qualsiasi forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura
dell’opera o del servizio cui la prestazione si riferisce”.
È considerato appalto di mere
prestazioni di lavoro ogni forma di
appalto o sub-appalto, anche per
esecuzione di opere o servizi, ove
l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante (anche quando per il
loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante).
I prestatori di lavoro, occupati
(anche se artigiani) in violazione
dei divieti previsti, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le prestazioni (art. 5 legge citata).
Il triangolo del caso
In questi casi è essenziale la
- 364 -
presenza del triangolo di soggetti
composto dall’imprenditore effettivo (committente), dall’intermediario (il titolare della ditta o il presidente della cooperativa, noto in
passato come caporale) e dal lavoratore o dai lavoratori (effettivi dipendenti del committente).
Nell’ipotesi che si sia in presenza di una contestazione relativa alla
sussistenza o meno di un contratto d’opera (art. 2222 c.c., vedi anche
collaborazioni coordinate e continuative), i soggetti in causa sono
solo due e la norma violata sarebbe quella contenuta nell’art. 2094
c.c. dettante la nozione di lavoro
subordinato, cioè in questi casi si
simula un contratto d’opera che in
realtà è un contratto di lavoro.
Prima riflessione
da fare sul tema
La prima riflessione da fare sul
tema è quella che, contrariamente
a quanto molti ritengono, la legge
n. 1369/1960 è tuttora in vigore e
la casistica sul tema è rilevante ed
impressionante in termini di costi.
La legge Treu (legge 24 giugno
1997, n. 196) ha legalizzato l’affitto
di manodopera (noto come fornitura di lavoro temporaneo), ma tale
contratto può essere attivato dalle
committenti solo con imprese iscritte all’apposito Albo nazionale.
Non risulta poi pacifico che la
legge in esame sia in contrasto (a
differenza del collocamento pubblico) con la normativa europea
che com’è noto è ormai fonte prin-
➦
N. 21 del 26 maggio 2001
(segue)
cipale anche in materia di lavoro.
Da oltre quaranta anni, quindi,
la legge n. 1369/1960 risulta di attualità ed ha formato oggetto di
contenziosi principalmente previdenziali che hanno costituito anche
la fortuna dei legali giurlavoristi.
Liti che ovviamente sono sempre di attualità.
no e per ogni dipendente (come
l’imprenditore); per il resto, potrà al
limite chiedere il rimborso dei contributi e premi erroneamente versati (sempre a dire dei verbalizzanti)
agli istituti in relazione al periodo
contestato, nell’ipotesi che abbia
versato sulle proprie posizioni assicurative i contributi relativi a favore
dei lavoratori.
Conseguenze indirette
Le conseguenze penali,
amministrative e civili
Le responsabilità contestate
nei verbali sono principalmente dirette verso l’effettivo datore di lavoro il quale, ritenendosi invece
estraneo al rapporto con i dipendenti, si vede contestare gli illeciti
penali, amministrativi e civili nei
seguenti termini:
a) illeciti penali (ammenda da L.
10.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione), per violazione al
più volte citato art. 1 della legge n. 1369/1960, ed eventualmente anche violazione dell’art. 37 della legge n. 689/1981,
così novellato dall’art. 116 della legge finanziaria 2001;
b) illeciti amministrativi per le violazioni riconducibili all’art. 35
della legge n. 689/1981, comma
7 (es.: collocamento, libretto di
lavoro, prospetto-paga);
c) illeciti civili, per il mancato pagamento dei premi Inail e dei
contributi Inps, nonché delle
relative sanzioni (vedi art. 116
della legge finanziaria 2001).
In buona sostanza, per una fattura pagata dal datore alla ditta simulata di L. 100 milioni, il rischio è
per lui quello di pagare oltre L. 200
milioni.
Diversa la posizione dell’intermediario, che sarà punito con la sola
sanzione penale di L. 10.000 al gior-
N. 21 del 26 maggio 2001
Un aspetto che viene evidenziato subito dal professionista delle
ditte interessate è quello delle conseguenze indirette di questa “tesi
accusatoria”, posto che, se provata,
porterebbe a ritenere errata la contabilità generale delle ditte in tema
di scritture contabili (vedi Iva delle
fatture e denunce dei redditi).
Gli stessi lavoratori dipendenti
avrebbero problemi con le loro denunce dei redditi per gli anni trascorsi, dovendo, in astratto, l’effettivo datore di lavoro ricostruire contabilmente il libro paga in base ai
rilievi degli ispettori.
L’esperienza mi insegna poi
che in astratto la ditta simulata può
chiedere il rimborso dei contributi
versati in più (se paga l’imprenditore effettivo l’altro non deve versare nulla), ma provate ad attivare
con l’Inps e l’Inail una pratica di rimborso e poi constaterete direttamente quante difficoltà si incontrano sul tema e soprattutto quanto
tempo trascorrerà per eventualmente ricevere l’indebito (senza rivalutazione ed interessi).
La difesa contro i verbali degli
ispettori del lavoro e previdenziali
in tema di contestazione sugli appalti, ritenuti e ricondotti alla presunta violazione dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, pone da ultimo,
come detto, il problema per i diretti interessati della difesa amministrativa ed eventualmente giudiziaria in alternativa alla possibilità di
sanare pagando agli enti previdenziali il richiesto ed attivando l’obla-
- 365 -
zione (art. 162 c.p. e art. 116 della
legge finanziaria 2001) per quanto
riguarda le contestazioni penali.
Onere della prova
Nell’ipotesi (che è la regola) che
gli interessati (imprenditore ed intermediario) intendano attivare a
mezzo dei propri consulenti e legali
una difesa, andrà subito precisata
la pregiudiziale dell’onere della
prova.
Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio che l’onere
della prova, che è alla base di una
richiesta giudiziaria, ricada su colui
che invoca lo stesso a sostegno del
proprio diritto.
La norma fondamentale in materia è contenuta nell’art. 2697 c.c.
alla cui stregua “chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i
fatti su cui l’eccezione si fonda”.
La regola sopraccitata vale anche in materia di lavoro per cui è
basilare chiarire che spetta agli
ispettori dimostrare che le ditte
hanno violato la più volte citata norma con le relative conseguenze.
Sostengono i difensori degli incolpati che nella maggior parte dei
casi la prova manca e che il verbalizzante confonde alle volte la stessa
con le proprie valutazioni personali.
Le prove (ad esempio: contratti d’appalti, fatture, ecc.) devono essere documentali e integrate con
eventuali interviste ai lavoratori.
È compito dei verbalizzanti
provare i due elementi principali,
quali la volontà delle parti (art. 1321
c.c.) e la subordinazione (art. 2094
c.c.).
Su quest’ultimo tema andrà riletta la norma chiave che così recita: ”è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”.
Che si sia in presenza di questa
➦
(segue)
fattispecie tra l’imprenditore effettivo ed i lavoratori del falso datore
di lavoro è onere degli ispettori fornire la prova.
Su queste controversie previdenziali si è formata una copiosa
giurisprudenza alla quale dovrà
essere fatto riferimento in caso di
esame della difesa.
La difesa amministrativa
Contro questi verbali è possibile attivare la difesa amministrativa
e giudiziaria.
In tema di illeciti amministrativi potrà essere attivato il ricorso, di
cui all’art. 18 della legge n. 689/
1981, alla Direzione Provinciale del
lavoro competente in tema di sanzioni riconducibili all’art. 35, comma 7, della stessa legge (vedi collocamento, libretti di lavoro, prospetti
paga).
Al riguardo andrà ricordato che
l’art. 116 della legge finanziaria
2001 ha abrogato le sanzioni amministrative riconducibili al II e III comma del citato art. 35 (es.: omesso
versamento contributi e premi).
Per gli illeciti civili (contributi e
premi nonché sanzioni civili) sono
attivati i relativi ricorsi amministrativi, il più rilevante dei quali al Comitato regionale Inps (art. 42, legge n. 88/1989).
In tema di illeciti penali (reato
convenzionale, art. 1 della legge n.
1369/1960), in alternativa all’ipotesi dell’oblazione (che non pregiudica gli altri ricorsi), non resta
che affrontare davanti al Giudice
penale monocratico del Tribunale
competente il giudizio con l’opposizione ai decreti penali nei termini di legge.
Andrà evidenziato che nell’ipotesi di violazioni che comportino
omissioni contributive e di premi
superiori a L. 5 milioni al mese, è
ipotizzabile il reato delittuoso di cui
all’art. 37 della L. n. 689/81, attenuato dall’art. 116 della legge finanziaria 2001.
Conclusioni
Le controversie previdenziali in
esame che, come detto più volte,
hanno come tema centrale le presunte violazioni dell’art. 1 della legge n. 1369/1960 pongono di attualità la modifica della norma stessa,
posto che le leggi del mercato dettano regole diverse.
Come giustamente rilevava su
queste colonne un illustre magistrato veneziano, quando una legge registra un elevato indice di violazione è la legge che deve essere
cambiata, non le persone.
UNIONE PROVINCIALE
ANCL DI CHIETI
Claudio Milocco
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI CHIETI
organizzano un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno martedì 29 maggio 2001, dalle ore 9,30 alle ore 19,00, presso la Sala Convegni dell’Hotel Ristorante “La Cascina”
(cd. Quercia dei Corvi – 400 m. dall’uscita A14 Lanciano, direzione San Vito Chietino) – San Vito Chietino (CH)
sui temi
●
NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI DEL MOD. 770/2001
LA NUOVA TASSAZIONE DEL TFR
●
PROGRAMMA
Ore 9,30 Arrivo dei partecipanti e registrazione.
Ore 10,30 Inizio dei lavori. Introduzione e saluti:
rag. GIUSEPPE CARDELLICCHIO, Presidente Ordine cdl di Chieti;
rag. MAURO DI MIERO, Presidente UP Ancl di Chieti.
Ore 11,00 Novità e aspetti operativi del mod. 770/2001.
RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO, collaboratore de “IL SOLE 24ORE” e di “GUIDA AL LAVORO”.
Ore 12,30 Sospensione dei lavori. Pranzo.
Ore 15,00 Ripresa dei lavori.
Novità e aspetti operativi del mod. 770/2001.
La nuova tassazione del tfr.
RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO.
Ore 18,00 Interventi, quesiti e dibattito.
Ore 19,00 Conclusioni e chiusura dei lavori.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreteria: UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti – Via Mater Domini, 15 – Tel. /Fax 0871/330752.
- 366 -
N. 21 del 26 maggio 2001
Torniamo sull’importante argomento
I diritti dei lavoratori nella cessione d’azienda
A
lla luce di quanto previsto
dall’art. 2112 c.c., in caso di
trasferimento d’azienda, il
rapporto di lavoro continua con
l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; l’alienante e l’acquirente sono
obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il lavoratore può comunque consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro, con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c.
L’acquirente è altresì tenuto
ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai ccnl,
anche aziendali, vigenti alla data
del trasferimento e fino alla loro
scadenza, salvo che gli stessi siano sostituiti da altri ccnl applicabili all’impresa acquirente.
Tutte le indicate disposizioni
sono applicabili anche in caso
d’usufrutto o d’affitto d’azienda.
Come certamente si ricorderà, l’art. 2112 c.c., nel testo attuale, è frutto delle modifiche introdotte dall’art. 47 della legge
20.12.1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), con la quale è
stata recepita la direttiva comunitaria n. 77/187/Cee.
Detto articolo di legge prevede inoltre che, qualora si intenda
effettuare, ex art. 2112 c.c., un trasferimento d’azienda in cui sono
occupati più di 15 lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono dar-
N. 21 del 26 maggio 2001
ne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive
associazioni di categoria.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o
dei sindacati di categoria, trasmessa entro 7 giorni dalla comunicazione aziendale, l’alienante e
l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; qualora l’acquirente o
l’alienante non rispettino l’obbligo di esame congiunto viene a
determinarsi un’ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 della legge 20.5.1970, n. 300.
Così come previsto dagli artt.
1 e 2 della legge 21.12.1999, n. 626
(legge comunitaria per il 1999), è
stato recentemente emanato il
D.Lgs 2.2.2001, n. 18, con il quale
è stata data recepita nel nostro
ordinamento positivo la direttiva
n. 98/50/Ce del Consiglio del
29.6.1998 (relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento di imprese,
di stabilimento o di parte di stabilimento), che modifica la precedente direttiva n. 77/187/Cee.
Detto decreto legislativo in
esame, che entrerà in vigore il 1°
luglio 2001, modifica sostanzialmente tanto l’art. 2112 c.c. (sostituendolo quasi integralmente),
quanto l’art. 47 della legge 428/
- 367 -
1990 (nel quale sostituisce solamente i commi 1, 2, 3 e 4).
La rubrica dell’art. 2112 c.c.,
fino ad ora titolata “Trasferimento d’azienda”, diviene “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento di azienda”; le definizioni di alienante e
di acquirente, in ossequio ad un
oramai univoco orientamento
giurisprudenziale, vengono rispettivamente sostituite da quelle di cedente e di cessionario.
Rimangono invece immutate
le originarie previsioni riguardo la
continuità del rapporto di lavoro,
l’obbligazione solidale fra cedente e cessionario e la possibilità di
liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, sempre tramite le procedure previste e disciplinate dagli
artt. 410 e 411 c.p.c.
Semplificando, le modifiche
apportate dall’art. 1 del D.Lgs 18/
2001 possono essere così sintetizzate.
●
L’obbligo del cessionario di
applicare i trattamenti economici e normativi è esteso anche ai contratti collettivi territoriali; l’effetto di sostituzione si produce però esclusivamente fra contratti collettivi
di medesimo livello.
●
Il trasferimento d’azienda, ferma rimanendo la facoltà di recedere dal contratto di lavoro
➦
(segue)
in attuazione della normativa
in materia di licenziamenti,
non costituisce di per sé motivo di licenziamento (aspetto
questo invero già previsto dall’art. 47, comma 4, della legge
428/1990). Al lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscano
una sostanziale modifica nei
tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, è data la possibilità di rassegnare le proprie
dimissioni, con gli effetti di cui
all’art. 2119, comma 1, c.c. (recesso per giusta causa).
●
●
Per trasferimento d’azienda,
ai fini e per gli effetti dell’art.
2112 c.c., si intende qualsiasi
operazione che comporti il
mutamento nella titolarità di
un’attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, al fine della produzione
o dello scambio di beni o di
servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali
il trasferimento è attivato, ivi
compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda.
Le nuove disposizioni di legge trovano altresì applicazione nei casi di trasferimento di
parte dell’azienda, intesa (la
parte) come articolazione funzionalmente autonoma di una
attività economica organizzata, preesistente come tale al
trasferimento e che, nel corso
di questo, conserva la propria
identità.
Appare subito evidente che si
è voluto superare la nozione di
azienda contenuta nell’art. 2555
c.c., introducendo nel contempo
la prima definizione normativa di
ramo d’azienda; sotto il primo
aspetto potrà quindi considerarsi
trasferimento d’azienda anche
l’ipotesi di cessione di attività esercitata (senza scopo di lucro) da
una onlus.
Per ciò che attiene alla disciplina contrattuale applicabile ai
rapporti di lavoro oggetto di trasferimento, la novità introdotta in
ordine alla sostituzione automatica del ccnl applicabile dall’azienda cedente a quella cessionaria (il cui effetto sostitutivo,
come già detto, si produce esclusivamente fra ccnl di medesimo
livello) non consente però di risolvere completamente la problematica derivante nel caso di
contratti collettivi applicati a livelli diversi ovvero di ccnl interamente differenti, magari per diversità merceologica; questa lacuna normativa, con molta probabilità, determinerà un forte
contenzioso in materia.
Le novità riguardo all’art. 47
della legge 428/1990 possono
invece così riassumersi.
●
Il trasferimento d’azienda di
cui all’art. 2112 c.c. è riferito
anche al caso in cui lo stesso
interessi una parte dell’azienda e deve riguardare, nel complesso, più di 15 lavoratori.
●
Il cedente e il cessionario devono dare comunicazione
scritta agli organismi sindacali interessati dell’intenzione di effettuare un trasferimento d’azienda, almeno 25
giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento stesso ovvero che
sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, qualora
- 368 -
precedente.
●
L’informazione scritta agli organismi sindacali interessati,
oltre ai motivi afferenti al programmato trasferimento ed
alle eventuali misure previste
nei confronti dei lavoratori,
deve riguardare anche:
a) la data o la data proposta
del trasferimento;
b) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori determinate dal trasferimento.
●
I prescritti obblighi di informazione e di esame congiunto devono essere assolti
anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra
impresa controllante; la mancata trasmissione da parte di
quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi.
Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 47 della legge
428/1990, l’art. 2 del D.Lgs 18/
2001 ha modificato l’obbligo di
comunicazione (a carico tanto
del cedente quanto del cessionario) agli organismi sindacali interessati; detto obbligo è infatti ora
quello di aprire la fase di consultazione sindacale almeno 25 giorni prima del perfezionamento
dell’atto che determina il trasferimento d’azienda ovvero che sia
raggiunta un’intesa vincolante fra
le parti, qualora precedente.
Come però già evidenziato da
autorevoli commentatori, le nuove disposizioni di legge pongono
alcuni problemi di natura interpretativa.
➦
N. 21 del 26 maggio 2001
(segue)
È evidente che l’intentio legis
è quella di anticipare il momento
del (necessario) coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali già
al verificarsi dei primi contatti fra i
(potenziali) cedente e cessionario;
già dalla prima formulazione di
una possibile proposta tesa ad un
eventuale trasferimento d’azienda nasce quindi l’obbligo di comunicazione agli organismi sindacali interessati.
Com’è noto, l’inottemperanza
a detto obbligo, qualora la proposta venga a concretizzarsi fra le
parti (aziende), determina la realizzazione della condotta antisindacale prevista e punita dall’art.
28 della legge 300/1970.
Dette perplessità sono poi rafforzate dalla presenza di una sor-
AGENTI
&
rappresentanti di commercio
N. 1/2001
Anno VI
Il pasticcio dell’iscrizione nel ruolo
Cessazione del rapporto e risarcimento
Le erogazioni anomale dell’agente
Age Editrice
N. 1 – Marzo 2001
Per informazioni rivolgersi a:
AGE Editrice s.r.l.
Via Beffa, 1
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/770892,
Fax 0376/772112
N. 21 del 26 maggio 2001
comunitaria n. 98/50/Ce stabilisce (in modo più razionale) che
la comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate deve
pervenire in tempo utile prima
dell’attuazione del trasferimento.
Per concludere è opportuno
ricordare che il trasferimento di
azienda non potrà costituire di
per sé motivo di licenziamento; al
lavoratore è invece consentito
rassegnare le proprie dimissioni
(per giusta causa) nel caso in cui
dovessero realizzarsi modifiche
sostanziali del rapporto di lavoro
entro i primi tre mesi dall’avvenuto trasferimento d’azienda.
ta di antinomia giuridica, derivante dall’obbligo di inserire nella
prescritta comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate
la data ovvero la data proposta
per il trasferimento d’azienda.
Appare infatti oltremodo difficile rispettare l’obbligo di comunicazione nel momento in cui al
cedente e al cessionario (ancora
certamente potenziali) può apparire restrittivo il raggiungimento di un’intesa sulla quale far poi
concretizzare l’iniziale ipotesi di
cessione d’azienda.
Qualora la previsione in esame venga interpretata alla lettera, assisteremo a moltissime comunicazioni che poi non coincideranno con effettive cessioni
d’azienda.
Sul punto giova peraltro far rilevare che l’art. 6 della direttiva
Luigi Pelliccia
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA
INDICE
● DIRITTO E PRATICA
Quer pasticciaccio brutto dell’iscrizione nel ruolo di
Piero Gualtierotti
Estinzione del rapporto di agenzia e risarcimento del
danno di Rosanna Barchi
Le erogazioni anomale a favore dell’agente di Alfonso Ghini
Indennità di scioglimento del contratto di agenzia
anche in caso di rapporti disciplinati da leggi di Paesi
extracomunitari di Luigi Pelliccia
Dal 2001 le prime pensioni “contributive” (Inps) per
gli agenti di commercio di Mario Gallotta
Indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia
delle società di persone: dall’1.1.2001 tassazione
separata di Attilio Romano
La vendita dei beni in proprio da parte dell’agente di
Attilio Romano
Risoluzione anticipata del contratto d’agenzia: aspetti contabili e fiscali di Antonino Romano
Indennità di cessazione del rapporto – Disciplina ex
art. 1751 c.c. ed accordi-ponte – Legittimità della
contrattazione collettiva (Trib. Milano, 9 giugno 2000)
Crediti di società agente per provvigioni e indennità –
Privilegio – Non spetta (Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8114)
Crediti di società agente per provvigioni e indennità –
Privilegio – Spetta (Cass. civ., 15 giugno 2000, n. 8171)
Indennità di cessazione del rapporto – Disciplina ex art.
1751 c.c. ed accordi-ponte – Legittimità della contrattazione collettiva (Trib. Milano, 2°grado, 19 luglio 2000)
Contratto di agenzia – Cessazione – Risarcimento del
danno – Presupposti (Trib. Milano, 2°grado, 19 luglio 2000)
Procacciatore d’affari – Contributi Enasarco – Esclusione – Sussistenza di un contratto di agenzia –
Onere della prova (App. Milano, 25 luglio 2000)
Indennità per la cessazione del rapporto – Applicazione A.E.C. 30 ottobre 1992 – Misura eccedente il massimo stabilito dall’art. 1751 c.c. – Legittimità (Trib. Firen-
● GIURISPRUDENZA
Variazione di zona – Prosecuzione del rapporto –
Diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto – Insussistenza (Trib. Lodi, 28 feb-
Indennità per la cessazione del rapporto – Agente che
opera nell’Unione Europea per un preponente stabilito
in un Paese terzo in forza di contratto disciplinato dalla
legge di tale Paese – Spetta (Corte di Giustizia Comunità
braio 2000)
Procacciatore d’affari – Provvigione – Diritto – Presupposti (Cass. civ, 6 aprile 2000, n. 4327)
- 369 -
ze, 28 settembre 2000)
Europee, 9 novembre 2000)
Omissis
●
QUESITI
NOTIZIE DALL’ENPACL
Le “News” di maggio 2001
Roma, 10 maggio 2001
Ai DELEGATI ENPACL
Ai PRESIDENTI
DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE
LL.SS.
Cari colleghi,
siamo alla vigilia di una grande espressione democratica qual’è l’elezione del Parlamento e del
nuovo Governo.
Come consulenti del lavoro non possiamo che partecipare con la nostra forza ed il nostro
radicamento nella società affinché vinca il migliore e vengano eletti parlamentari coloro che si
impegnano, anche dopo la loro elezione, a farsi portavoce delle problematiche della nostra e
delle altre categorie di liberi professionisti.
Come professionisti respingiamo l’astensionismo, vogliamo essere protagonisti in tutti i partiti, evidenziando il nostro impegno al voto con il riconoscimento del nostro ruolo e di quello
delle libere professioni.
In ogni angolo della nostra Italia i politici candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della
Repubblica devono essere avvicinati, a qualunque schieramento appartengano. È nostro dovere. Deve essere nostro impegno.
La società italiana ha bisogno dei professionisti, magari più europei, e senza dubbio anello
non secondario della democrazia, della fede pubblica, delle garanzie costituzionali, della professionalità. I problemi del lavoro e previdenziali, universitari e della scuola, della giustizia, dell’economia, dell’urbanistica, della sanità saranno sul tavolo del futuro Governo e del futuro Parlamento, indipendentemente dalla coalizione vincente.
Vogliamo dunque essere protagonisti come parte sociale; vogliamo esprimere le nostre valutazioni sulle scelte che il Governo farà. Saremo rispettosi delle leggi che saranno promulgate al
di là della battaglia politica democratica che siamo pronti a combattere per modificare eventuali storture ed ingiustizie.
Un augurio di buon lavoro ai colleghi, i quali hanno l’occasione per aiutare a far crescere
questa piccola, grande realtà italiana che sono i professionisti.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Vincenzo Miceli
➦
- 370 -
N. 21 del 26 maggio 2001
(segue Notizie dall’Enpacl)
Numero 19 – Maggio 2001
2.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli
Enti previdenziali privati):
trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del
personale.
Genova.
3.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli
Enti previdenziali privati):
trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del
personale.
11.4.2001 (Commissione selezione offerte immobiliari):
sopralluogo presso alcuni immobili selezionati nel corso della riunione del 15.3.2001.
4.4.2001:
partecipazione del Presidente Miceli alla manifestazione organizzata a Roma dal Cup Nazionale
sul tema “Libere professioni: la legislatura della riforma”.
5.4.2001 (assemblea AdEPP a
Genova):
sono stati affrontati, in particolar
modo, i seguenti argomenti:
19.4.2001 (riunione Cda):
6.4.2001 (Comitato di redazione Rivista unica):
esame del numero 4/2001 della
rivista, in bozza, al fine di concedere il “visto si stampi”.
12.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli
Enti previdenziali privati):
trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del
personale.
12.4.2001:
partecipazione del Consigliere
Malavolti alla riunione della Commissione organizzatrice del IV
Congresso Nazionale di categoria sull’aggiornamento del programma di massima del Congresso che si svolgerà a Roma presso
l’Hotel Cavalieri Hilton nei giorni
21-22-23 novembre 2001.
●
informativa sul rinnovo del
ccnl;
●
costituzione di un’associazione o una fondazione per l’assistenza sanitaria integrativa;
●
contributo amministratori e
sindaci;
●
doppia tassazione;
18.4.2001 (assemblea dei soci
“IMMOBILIARE G. UNO”):
si è discusso, tra gli altri, dei seguenti argomenti:
●
pubblicazione rivista AdEPP.
●
approvazione bilancio al
31.12.2000;
●
relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione;
●
relazione del Collegio sindacale.
5-8.4.2001:
partecipazione del Presidente Miceli e del Direttore generale Magno alla conferenza straordinaria
della Cassa forense “Euro 2002 –
Previdenza e libere professioni” a
N. 21 del 26 maggio 2001
- 371 -
●
accoglimento di n. 16 istanze di riconoscimento dell’indennità di maternità per una
spesa complessiva pari a L.
263.056.219 (delibera Cda n.
22/2001, approvata a maggioranza);
●
accoglimento di n. 4 istanze di
pensione di invalidità (delibere Cda nn. 23/2001 e 26/2001,
approvate a voti unanimi);
●
accoglimento di n. 1 istanza di
pensione di inabilità (delibera Cda n. 24/2001, approvata
a voti unanimi).
19.4.2001 (assemblea dei soci
“GENCASSE PROFESSIONALI SPA”):
è stato approvato il bilancio dell’esercizio al 31.12.2000.
20.4.2001:
partecipazione del responsabile
dell’area staff di direzione, Faretra, unitamente al Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine,
ad un incontro presso l’Ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
per discutere della problematica relativa alla riforma universitaria.
24.4.2001:
riunione presso il Ministero del lavoro dei rappresentanti degli Enti
aderenti all’AdEPP per dibattere
la problematica relativa al regime
previdenziale dei compensi per
l’attività di amministratore e sindaco svolta presso gli organi collegiali degli Enti.
NOTIZIE DALL’ORDINE
Accesso alla banca dati
del contenzioso tributario
Circolare n. 692 dell’11 aprile 2001
I
n riferimento alla circolare n. 683 del 1° marzo
2001, si invia copia della
circolare n. 26/E del 16 marzo
2001 dell’Agenzia delle entrate –
Direzione centrale normativa e
contenzioso – Ufficio contenzioso tributario – per evidenziare
sia l’importante argomento trattato (accesso alla banca dati del
contenzioso tributario tramite
tecnologie web), sia il mantenimento dell’impegno assunto dal
dott. Massimo Romano circa l’inserimento nell’indirizzario delle
circolari, emanate dall’Agenzia
di cui è direttore, del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
Si coglie, inoltre, l’occasione
per inviare copia della comunicazione ricevuta dall’Inail sulle nuove tariffe dei premi, sull’oscillazione del tasso ai fini previdenziali
dopo il primo biennio di attività
e sul termine di scadenza delle
domande relative agli anni 2000/
2001 (omissis – ndr).
Si trasmette, infine, per opportuna conoscenza, copia delle
comunicazioni ricevute dall’Associazione magistrati tributari
(omissis – ndr).
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Gabriella Perini
Roma, lì 16 marzo 2001
Oggetto: accesso alla banca dati del contenzioso tributario tramite tecnologie web.
dall’art. 36 del D.Lgs 31.12.1992, n. 545, tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali sono state dotate di un sistema informativo per l’automazione delle attività svolte dalle proprie segreterie e per il monitoraggio del contenzioso tributario.
Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in appello attengono all’attività pre-udienza (ricezione
atti e caricamento dati dei ricorsi, gestione dei
decreti presidenziali, assegnazione dei ricorsi alle sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio giudicante), all’attività
post-udienza (acquisizione esito trattazione
e deposito della sentenza, comunicazione dei
dispositivi alle parti, giudizio di ottemperanza) e alla gestione di altre attività.
L’inserimento dei dati effettuato per
l’espletamento delle suddette attività dal
personale di segreteria delle Commissioni tributarie, determina la produzione di una banca dati che, a partire dal 20.3.2001, per mezzo del servizio telematico dell’Agenzia delle
entrate, sarà messa a disposizione di soggetti esterni che, da postazioni remote, potranno usufruire di servizi di interrogazione.
L’estensione della telematizzazione al
contenzioso tributario, che segue alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, è mirata alla realizzazione di uno degli
obiettivi strategici della riforma dell’amministrazione finanziaria, vale a dire la semplificazione e la razionalizzazione della struttura fiscale, nell’ottica del miglioramento
della qualità della comunicazione e dei servizi erogati.
Con la presente circolare, predisposta
In attuazione delle disposizioni recate
➦
AGLI UFFICI LOCALI DELL’AGENZIA
AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE II.DD.
AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL’IVA
AGLI UFFICI DEL REGISTRO
AI CENTRI DI SERVIZIO DELLE II.DD. E II.ID.
ALLE DIREZIONI REGIONALI
LORO SEDI
AL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
AL CONSIGLIO NAZIONALE
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
AL CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
ALL’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ROMA
e, p.c., AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
AL MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
ALLE DIREZIONI CENTRALI DELL’AGENZIA
ALL’ AGENZIA DEL TERRITORIO
ROMA
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
PROVINCIALI E REGIONALI
AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DI I E II GRADO DI TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
Alla SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA SPA
ROMA
PROT. N. 2001/27998
- 372 -
N. 21 del 26 maggio 2001
(segue Notizie dall’Ordine)
d’intesa con il Ministero delle finanze – Direzione generale degli affari generali e del personale, che presiede all’organizzazione delle
Commissioni tributarie – vengono illustrate le
procedure di accesso tramite tecnologie web
e le caratteristiche della banca dati del contenzioso tributario.
Soggetti abilitati
Considerato che norme primarie e decreti
dirigenziali già disciplinano l’utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase, gli utenti
che potranno interrogare la base informativa
del contenzioso tributario saranno le seguenti
categorie di soggetti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni:
●
●
●
●
●
●
●
gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;
presso le Commissioni tributarie provinciali e
regionali.
Coloro, invece, che non sono in possesso
del prerequisito della succitata abilitazione
alla trasmissione telematica, potranno richiedere l’autorizzazione ad accedere presso la
banca dati del contenzioso tributario alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in base al proprio domicilio fiscale, oppure agli uffici locali e agli altri uffici operativi individuati da ciascuna Direzione regionale. In particolare, potranno chiedere l’accesso alla predetta banca dati i seguenti soggetti
abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle
Commissioni tributarie, in quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate di cui al DM
18.11.1996, n. 631:
●
gli iscritti nell’Albo dei ragionieri e dei
periti commerciali;
gli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro;
gli iscritti negli Albi degli avvocati;
gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 21.1.1992, n. 88;
gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioniere;
le associazioni o società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata di arti e professioni in cui
almeno la metà degli associati o dei soci
è costituita da soggetti indicati all’art. 3,
comma 3, lettere a) e b), del DPR 322/
1998.
Gli utenti rientranti in tali categorie sono,
nella maggior parte dei casi, già abilitati presso l’Agenzia delle entrate a trasmettere in via
telematica le citate dichiarazioni fiscali e sono
altresì abilitati al patrocinio dei loro clienti
N. 21 del 26 maggio 2001
●
soggetti indicati nell’art. 63, comma 3,
del DPR 29.9.1973, n.600 (impiegati dell’amministrazione finanziaria ed ufficiali della Guardia di finanza);
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate.
I modelli di domanda sono disponibili sul
sito Internet www.finanze.it nella sezione Servizi telematici, “Informazioni sul servizio telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati”.
Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili nella sezione sopramenzionata.
In una fase successiva, si renderà disponibile il servizio ad altre “parti” del processo
tributario, quali gli enti locali, i concessionari
della riscossione, gli uffici dell’Agenzia del territorio e i singoli contribuenti sprovvisti di rappresentanza difensiva.
La procedura di interrogazione dei dati
in parola sarà proposta per mezzo del servizio
telematico Entratel nella pagina “Servizi” e
potrà facilmente essere identificata dalla locuzione “Informazioni dati Commissioni tributarie”.
Per l’utilizzo del servizio non è previsto
alcun costo a carico dell’utente.
Visibilità dei dati
Interrogazione giudici tributari
Selezionando la citata locuzione “Informazioni dati Commissioni tributarie“ e dopo
aver confermato di nuovo la chiave utente e la
password, si ha accesso ad una pagina dove è
rappresentata la mappa dello Stato italiano
suddivisa per regioni; cliccando con il mouse
sulla regione sulla quale s’intende effettuare
la ricerca, appaiono sullo schermo i link, interni all’applicazione, di tutte le Commissioni tributarie provinciali site nella regione medesima e della Commissione tributaria regionale.
Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte superiore del pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo, telefono, numero delle sezioni, nome e cognome
del presidente), mentre nella parte inferiore
vengono mostrati i seguenti link di ricerca:
●
identificazione delle vertenze tributarie;
●
ricerca delle vertenze tributarie;
●
elenco Giudici tributari per sezione.
Cliccando su quest’ultima scelta, accessibile a tutti, si visualizzano le informazioni relative alla distribuzione dei Giudici tributari sia
in tutte le sezioni, sia nella singola sezione che
interessa, con l’indicazione altresì del nome e
cognome, della carica, della reggenza e della
eventuale posizione in sovrannumero.
Contesto d’uso
Visibilità dei dati
Interrogazione dati ricorso
L’accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente e password)
già in possesso dell’utente abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Per palesi motivi di riservatezza, è stata
rilevata la necessità di regolamentare l’accesso ai dati delle controversie limitandole ai di-
- 373 -
➦
(segue Notizie dall’Ordine)
retti interessati.
Pertanto, l’utente dovrà identificare i
giudizi mediante il sopracitato link “Identificazione delle vertenze tributarie”, referenziandole con il numero completo di presentazione dell’atto impugnatorio, la data di rilascio
della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte.
La procedura, dopo aver verificato l’esistenza dei dati nell’archivio del sistema informativo del contenzioso tributario, abbinerà il
ricorso all’utente che effettua l’operazione,
registrando il suo codice fiscale ed associandolo all’impugnazione.
In buona sostanza, il professionista potrà consultare esclusivamente il fascicolo
“virtuale” in cui è coinvolto in qualità di difensore.
A questo punto, tramite il link “Ricerca
delle vertenze tributarie”, si potrà navigare
nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali.
La ricerca si può svolgere utilizzando diversi accessi (n. ricevuta, n. R.G.R./R.G.A., cognome del ricorrente o del difensore, n. sentenza impugnata), come pure è possibile visualizzare tutte le vertenze già identificate,
seguite dallo stesso difensore.
Svolta detta operazione, si ottiene il
pannello con i dati del ricorso introduttivo ed
esattamente:
●
numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.);
●
tipo di ricorso;
●
sezione di assegnazione;
●
dati ricezione;
●
identificativo ricevuta;
●
data ricezione;
●
dati atto:
– ufficio,
– tipo atto,
– numero atto imposta,
– anno imposta,
●
dati ricorrente e difensore:
– cognome e nome/denominazione,
– cognome e nome difensore,
– presenza udienza (se celebrata),
– presenza allegati (atti depositati).
Da tale pannello si possono poi attingere
ulteriori importanti informazioni relative ai dati
del fascicolo processuale e ai dati dell’udienza
e/o pronunciamenti, e più precisamente:
a) dati dei provvedimenti presidenziali e
delle udienze:
– sezione,
– data e ora udienza o data provvedimento,
– tipo documento in discussione,
– composizione collegio giudicante,
– tipo provvedimento,
un’altra pagina che guida l’utente sulle modalità per procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella lettura dei dati ottenuti.
Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto
di richiamo.
In caso di ulteriori problemi riscontrati
dall’utente durante l’utilizzo della procedura,
lo stesso potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del servizio telematico.
In conclusione, l’introduzione della telematizzazione nel contenzioso tributario, farà
sì che gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e gli studi professionali potranno
conseguire da subito significativi benefici.
Il vantaggio per le Commissioni tributarie consiste essenzialmente nella diminuzione dei carichi di lavoro derivanti dalle informazioni richieste allo sportello dai soggetti
coinvolti nel processo tributario, mentre per
quanto riguarda i professionisti, lo stesso è costituito:
– tipo di esito,
●
– sezione di rinvio,
– data ora invio udienza,
– data deposito,
– tipo comunicazione,
– destinatario,
– data invio;
b) dati dei documenti presentati dalle parti:
– tipo documento,
– data di presentazione.
Si segnala, inoltre, la presenza di un link
che mostra se, in relazione alla controversia
esaminata presso una determinata Commissione tributaria provinciale, è stato presentato
appello in Commissione tributaria regionale.
Detto appello dovrà essere di nuovo
identificato prima di procedere all’interrogazione, atteso che il difensore potrebbe cambiare nelle more dei due gradi di giudizio.
Assistenza
Ogni pagina dell’applicazione è dotata di
un’icona “Aiuto” che, se selezionata, attiva
- 374 -
●
dalla possibilità di seguire in tempo reale l’andamento dell’iter processuale al
fine di ottenere informazioni sullo stato
di trattazione del ricorso;
dall’indubbia utilità pratica di non recarsi continuamente presso la Commissione tributaria, e solo nei normali orari
d’ufficio, per rilevare se l’ufficio impositore ha depositato un qualunque documento, ovvero per conoscere a priori dell’esistenza di detto documento da ritirare con un oggettivo risparmio di tempo
e danaro soprattutto se il Consesso tributario si trova in una provincia o regione diversa da quella in cui ha sede lo studio del professionista.
Infine, è opportuno precisare che anche
gli uffici locali e gli altri uffici operativi dell’Agenzia delle entrate, nonché l’Avvocatura
dello Stato, relativamente alle controversie
per le quali ha assunto la rappresentanza e
difesa dell’Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla base informativa del contenzioso
tributario.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(dott. Massimo Romano)
N. 21 del 26 maggio 2001
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
93
Artigiani
e commercianti
Modello
Unico 2001
Istruzioni Inps
sul quadro RR
I soggetti iscritti alla gestione artigiani/commercianti nonché i liberi “www.consulentiprofessionisti iscritti alla gestione separata devono compilare il qua- dellavoro.it”
dro RR del modello “Unico 2001 – Persone fisiche” sulla base dei redditi dichiarati per l’anno 2000 ai fini della determinazione dei contributi dovuti. L’eventuale importo a credito può essere riportato in
compensazione sull’F24, in tutto o in parte. Nel modello vanno indicati la causale, il codice sede e il codice Inps. I contributi eccedenti il
minimale possono essere versati ratealmente: la prima rata scade il
20 giugno (o il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) (circolare Inps n. 98 del 7.5.01).
94
Contributi
Versamenti
volontari
I nuovi importi
per l’anno 2001
L’Inps rende noti gli importi dei contributi volontari, che devono es- “Il Sole” 11.5.01
sere versati per l’anno 2001, da parte dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, dei lavoratori domestici part-time, degli art/comm
e dagli iscritti al 10-13%. Commentato l’articolo 69, comma 10, della
legge 388/2000: per ottenere l’autorizzazione al versamento basta
aver lavorato almeno cinque anni. I contributi volontari versati dal 1°
gennaio 2001 possono essere dedotti integralmente dal reddito complessivo ai fini Irpef (circolare Inps n. 102 del 10.5.01).
95
Contratto
part-time
Disciplina
Utile circolare
del Ministero
del lavoro
Lunga circolare del Minlav. sul part-time. Tutta la disciplina, ora rego- “Guida Normatilamentata dai D.Lgs 61/2000 e 101/2001, viene affrontata con parti- va” n. 81 del
colare riguardo al ruolo importante che spetta alla contrattazione 9.5.01
collettiva. I ccnl potranno stabilire la misura e i tetti massimi delle
prestazioni supplementari. Chiariti (definitivamente, speriamo) i criteri di computo dei lavoratori part-time. La variazione della sola collocazione temporale dell’orario non deve formare più oggetto di
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (circolare Minlav. n. 46 del 30.4.01).
96
Lavoro
autonomo
Prelievi 10-13%
Termine
di validità
delle disposizioni
transitorie
Il 31 marzo scorso è terminato il periodo quinquennale d’efficacia “Italia Oggi” del
delle disposizioni agevolative previste per l’iscrizione alla gestione 17.5.01
separata dei soggetti d’età superiore ai 65 anni che siano privi d’al- “Il Sole” 17.5.01
tra tutela previdenziale obbligatoria e non siano pensionati; il 29 giugno 2001 scadrà lo stesso termine per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, o già pensionati. D’ora in poi chi ha
65 anni e inizia l’attività deve iscriversi alla gestione 10-13% (circolare Inps n. 104 del 16.5.01).
N. 21 del 26 maggio 2001
- 375 -
Fonte
FISCO IN PILLOLE
Agevolazioni – Notizie flash
Commercio
elettronico, export,
imprese marittime,
danza ed altro
M
olte le novità in tema di
“agevolazioni” pubblicate
sulla GU in questi ultimi
tempi. Ne diamo breve sintesi.
● Commercio elettronico: entro il 3 agosto vanno presentate le
domande per richiedere il credito
d’imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico previste dalla legge finanziaria 2001 (art.
103 della legge 23.12.00, n. 388). Lo
ha disposto la circolare del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 10.4.01, n. 379 (in
GU n. 102 del 4.5.01), precisando
che le domande potranno essere
presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco agli sportelli abilitati dal gestore
al quale il Ministero dell’industria affiderà la gestione amministrativa
degli interventi e che il termine finale è fissato al 90° giorno successivo
alla pubblicazione della circolare in
GU, appunto il 3.8.01.
Gli incentivi saranno erogati alle
singole imprese ma solo se si presenteranno in forma associata nell’ambito di progetti complessivi di
portale. Gli investimenti ammissibili
riguarderanno hardware e software, attività di consulenza e di servizio
per la realizzazione e la funzionalità
dei portali, sistemi di sicurezza e per
i pagamenti elettronici e formazione del personale.
● Collaborazione con l’Europa
dell’Est: sulla GU n. 99 del 30.4.01 è
stata pubblicata la circolare del Ministero per il commercio con l’estero 23.3.01, n. 2863, allo scopo di
semplificare e snellire la procedura
e i criteri di selezione delle iniziative
per la concessione di contributi finanziari a favore di progetti di collaborazione con i Paesi dell’Europa
centrale e orientale.
Le domande di contributo, per
l’anno 2001, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il
31.5.01.
Con altro decreto del Ministero del commercio estero in data
31.1.01 (in GU n. 87 del 13.4.01) è
stato disciplinato lo stanziamento
di 20 miliardi di lire per il sostegno
degli interventi delle piccole e medie imprese italiane che acquisiscono quote di capitali di un’impresa mista costituita o da costituire nella Repubblica federale di Jugoslavia. Con legge 21.3.01, n. 84
(in GU n. 76 del 31.3.01) – entrata in
vigore il 15.4.01 –, sono state disciplinate le forme di partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di
Paesi dell’area balcanica.
● Ricerca scientifica: gli elenchi
delle piccole e medie imprese, delle
imprese artigiane, dei consorzi e
delle società consortili tra piccole
imprese beneficiarie del credito
d’imposta per la ricerca scientifica,
sono stati pubblicati nel SO n. 96 alla
GU n. 97 del 27.4.01 (decreto Mini-
- 376 -
stero dell’università 12.3.01).
● Proposte regionali per le
aree depresse: è stato fissato, con
decreto del Ministero dell’industria
30.3.01 (in GU n. 85 dell’11.4.01), al
30.5.01 il termine ultimo per l’indicazione, da parte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento
e Bolzano, delle proposte proprie
per la formazione delle graduatorie
speciali e le relative risorse, le specifiche priorità e i relativi punteggi,
previste dalle direttive sull’erogazione dei benefici in relazione ai
bandi 2001 dei settori dell’industria,
del commercio e del turismo, in materia di agevolazioni alle attività
produttive nelle aree depresse (legge 488/92).
Per il solo settore “turismo”, inoltre, devono essere indicate anche le
ulteriori attività ammissibili.
● Regioni a statuto speciale:
sono state fornite dal Ministro dell’industria, con circolare 5.4.01, n.
1061 (in GU n. 85 dell’11.4.01), le indicazioni necessarie per la concessione di un credito d’imposta alle
piccole e medie imprese dei settori
del commercio e del turismo che
hanno unità locali nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Le richieste possono partire dal
7.5.01; sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali nuovi, strettamente pertinenti
all’attività esercitata nell’unità locale cui sono destinati e costituenti
oggetto di ammodernamento, a
programmi informatici, inclusi quelli riferiti all’introduzione dell’euro, e
a sistemi di pagamento con moneta
➩
N. 21 del 26 maggio 2001
(segue Fisco in pillole)
elettronica.
● Imprese marittime: con legge 18.3.01, n. 88 (in GU n. 78 del
3.4.01), sono state emanate misure
di carattere straordinario e transitorio per incentivare gli investimenti
delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, con l’obiettivo di assicurare lo
sviluppo del trasporto marittimo, in
particolare del trasporto di merci e
di quello a breve e a medio raggio, e
la tutela degli interessi occupazionali del settore.
La legge, entrata in vigore il 18
aprile, è finalizzata anche alla promozione e alla costruzione di navi
cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard
di sicurezza in conformità alla politi-
Dichiarazioni fiscali – Valute estere
Il controvalore
delle valute
estere da indicare
nel quadro W
L
e persone fisiche, gli enti
non commerciali, le società semplici ed equiparate – residenti in Italia – devono dichiarare al quadro W dell’Unico
2001, nel caso in cui al termine del
periodo d’imposta detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso
cui possano essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia di ammontare superiore a 20 milioni, il controvalore in lire degli importi in valuta estera.
Questi cambi non devono essere confusi con i cambi medi mensili che servono per la determinazione del reddito d’impresa imponibile e, soprattutto, per il calcolo del
fondo rischi su cambi di cui all’art.
N. 21 del 26 maggio 2001
ca comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili,
al fine di prevenire gli incidenti in
mare o limitarne le conseguenze.
Le domande di ammissione ai
contributi per il triennio 2001-2003
vanno presentate entro il 9 giugno
al Ministero dei beni e delle attività culturali.
● Spettacolo e danza: in corrispondenza degli stanziamenti al
Fondo unico per lo spettacolo ai
sensi della legge 163/85, sono stati
disciplinati, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali
del 9.2.01, n. 167 (in GU n. 107 del
10.5.01), i criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle
attività di danza (compagnie di
danza, soggetti che svolgono attività di promozione e formazione al
pubblico, teatri municipali, Accademia Nazionale della danza, soggetti
promotori, rassegne e festival).
● Innovazione tecnologica:
con la circolare 1034240 dell’11.5.01
il Ministero dell’industria ha fornito
indicazioni e delucidazioni su aspetti procedurali, nonché su una serie
di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni del
Fondo per l’innovazione tecnologica. Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione (ormai
prossima) nella GU del decreto di individuazione dei “gestori” incaricati
all’istruttoria dei programmi.
72 del Tuir.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 16145 in data
1.2.01 (in GU n. 47 del 26.2.01) sono
state determinate le medie per l’an-
no 2000, di cui diamo le quotazioni
principali, calcolate dall’Ufficio italiano cambi sulla base delle quotazioni di mercato.
PAESE
VALUTA
Albania
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Croazia
Danimarca
Egitto
Giappone
Grecia
Jugoslavia
Libia
Norvegia
Polonia
Regno Unito
Romania
Russia
Slovenia
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Venezuela
Lek
Peso Argentina
Dollari australiani
Real
Dollari canadesi
Kuna
Corone danesi
Lira egiziana
Yen giapponese
Dracma greca
Nuovo dinaro jugoslavo
Dinaro libico
Corona norvegese
Zloty
Sterlina Gran Bretagna
Leu
Rublo Russia
Tallero Slovenia
Dollari Usa
Corona svedese
Franco svizzero
Lira turca
Forint ungherese
Bolivar
- 377 -
QUANTITÀ DI LIRE PER 1 UNITÀ DI VALUTA ESTERA
14,715
2.102,588
1.219,198
1.150,407
1.414,986
254,158
259,769
595,813
19,513
5,752
173,521
4.672,421
238,693
483,407
3.178,432
0,098
74,809
9,374
2.102,587
229,342
1.243,507
0,003
7,446
3,051
STORIE DI LAVORO
C’
era una volta, a Nord di
Terontola, un principale
che, per merito del consulente, aveva scoperto l’importanza dell’art. 7 Statuto lavoratori,
nel quale si regolamenta la procedura di contestazione disciplinare.
Fin qui s’era limitato agli insulti verbali. Siete dei delinquenti
gridava, ad esempio, agli operai
che non si mettevano l’elmetto o
i tappi nelle orecchie. Porterò le
puttane a ballare sulle vostre tombe, strillava a quelli che stavano
sui tetti senza la cintura di sicurezza. Ma poi tutto finiva lì.
Finalmente il consulente lo
convinse. È inutile che strilli in
quel modo che non impressioni
nessuno. Eppoi il riferimento alle
puttane non è affatto signorile.
Per completare l’opera di prevenzione devi contestare per iscritto,
fare le raccomandate con ricevuta di ritorno, sentire le giustificazioni del lavoratore e da ultimo
irrogare il provvedimento disciplinare, finiscila con quegli strilli.
E così il principale cominciò
a fare il giudice, organizzando piccoli processi, con tanto di imputati, testimoni, l’accusa e il resto.
Però, per quanto riguardava la
difesa, gli accusati si lamentavano per il fatto che non riuscivano
a vedere quei documenti che in
Giudice abusivo
qualche modo li potessero scagionare, in tutto o in parte.
Hanno ragione a lamentarsi, gli spiega il consulente, tu non
hai l’autorità di un giudice super
partes, sei invece coinvolto nel
procedimento e sei inoltre tenuto a fornire all’incriminato ogni
informazione a lui utile.
Senti la Cassazione (27 ottobre 2000, n. 14225): “… il datore di lavoro, nell’ambito della
procedura di contestazione, non
si pone quale soggetto imparziale
cui sia affidata una sorta di procedimento a carattere pregiudiziale
- 378 -
diretto alla determinazione della
sanzione disciplinare eventualmente da comminare, essendo
egli soltanto obbligato a rendere
noto preventivamente al lavoratore l’addebito specifico costituente il fondamento della sanzione
che intende irrogare; pertanto, in
base alla ratio di tale normativa, il
datore di lavoro è tenuto ad offrire
all’incolpato documenti in consultazione … al fine di permettere
alla controparte un’adeguata difesa”.
Valfrido Paoli
N. 21 del 26 maggio 2001
Si rinnova e amplia la convenzione Ancl/Cgn
Servizi telematici Ancl 2001
I
l progetto Servizi Cgn
2001 è stato concordato
ed approvato dalla Commissione mista Ancl/Cgn (nata
nel gennaio 2000) e dalla Gen,
che ha dato vita alle strategie e
alle decisioni operative.
La strategia adottata è quella
di erogare servizi alla categoria
caratterizzati da un forte connotato di tutela dei suoi interessi:
difesa della clientela, semplificazione degli adempimenti,
servizi di qualità esclusivi e innovativi per professionisti.
Il progetto presenta importanti caratteristiche innovative rispetto a quello degli anni precedenti. La trascorsa esperienza ed i
suggerimenti forniti dalle Unioni
Provinciali locali e dai numerosi
colleghi che hanno utilizzato i servizi Cgn hanno permesso di migliorare la filosofia del progetto
con conseguenti modifiche nell’organizzazione e nella struttura.
Importante è la grande convenienza offerta dal nuovo progetto, con prezzi riservati o azzerati per gli associati all’Ancl. L’operazione 730/2000, come già annunciato in altre occasioni, ha
avuto un notevole e lusinghiero
successo testimoniato anche dalle cifre relative al consuntivo:
5.000 professionisti che hanno
utilizzato i servizi Cgn con oltre
400.000 dichiarazioni trasmesse.
Crediamo che il nuovo progetto, con l’utilizzo ottimale delle
sinergie Ancl/Cgn, potrà senz’al-
N. 21 del 26 maggio 2001
tro essere un ottimo strumento di
promozione dell’attività sindacale, che attraverso la capillare diffusione sul territorio nazionale
dell’attività di servizi potrà conseguentemente perseguire anche
le proprie finalità associative.
Tale capillarità verrà realizzata attraverso le strutture dei Coordinamenti provinciali, create
nell’ambito delle Unioni Provinciali aderenti, i cui compiti sono
illustrati nel progetto che tutte le
Unioni Provinciali hanno ricevuto ed al quale molte hanno aderito.
Servizi offerti
●
Servizio 730 telematico e Ici;
●
modelli Red-Inps;
●
fisco telematico delegato;
●
sportello telematico Cciaa;
●
firma digitale Cgn.
Servizio 730
telematico 2001
Il “Progetto 730 telematico
2001” subisce notevoli modifiche
rispetto al “Progetto 2000”. Di seguito sinteticamente illustriamo
le principali novità:
1. tutti gli studi saranno “Uffici
autorizzati”; sparirà la differenziazione fra “Uffici autorizzati” e “Uffici periferici”;
2. ogni “Ufficio autorizzato”
avrà la possibilità di stam-
- 379 -
pare la modulistica nel proprio studio, fermo restando
che rimane attivo il servizio
di “stampe centralizzate”
esclusivamente a cura del
gestore tecnico dei servizi
Cgn;
3. il programma e le immagini di
stampa saranno totalmente
gratuiti, come anche l’assistenza, per tutti coloro che
sono iscritti al sindacato; il costo per i non iscritti sarà di L.
300.000;
4. la spedizione del 730/4 sarà
effettuata dal Caaf Cgn per
tutti i sostituti d’imposta indistintamente;
5. la procedura di adesione è stata semplificata e non coinvolgerà operativamente il Coordinamento provinciale, il quale si occuperà esclusivamente
di promuovere e pianificare
tutte le iniziative proposte dalla Commissione Ancl/Cgn.
Marina Calderone
COORDINATRICE
COMMISSIONE ANCL/CGN
Per maggiori informazioni sui
Servizi Cgn 2001 telefona alla tua
Unione Provinciale o alla sede
Nazionale Ancl al numero 06/
5415521; oppure visita i siti
www.ancl.it o www.cgn.it o
contatta direttamente il call center di Cgn al numero 0434/28293.
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