ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 21 DEL 26 MAGGIO 2001 21 articoli Viva gli alpini! (De Lorenzis) 363 Gli ispettori contestano gli appalti in edilizia (Milocco) 364 I diritti dei lavoratori nella cessione d’azienda (Pelliccia) 367 rubriche Notizie dall’Enpacl (news di maggio) Notizie dall’Ordine (banca dati contenzioso tributario) Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (le ultime agevolazioni, controvalore valute estere) Storie di lavoro (Paoli) Un libro di particolare utilità Santolini a pag. 362 370 372 375 376 378 WWW.ANCL.IT Ricordiamo ai colleghi che registrandosi gratuitamente al sito Ancl potranno accedere a tutti i servizi: news, banca dati news, numero corrente e arretrati di questa rivista, supplementi monotematici, ecc. Inoltre potranno ricercare l’indirizzo e l’e-mail (quando in nostro possesso) dei colleghi iscritti all’Ancl nella sezione riservata “Il Consulente”. Infine facciamo presente ai Presidenti delle Unioni Provinciali e dei Consigli Regionali dell’Ancl che nel sito c’è una parte a loro riservata, denominata “Realtà Locali”. Lì possono inserire ciò che desiderano, previa approvazione dell’Ancl Nazionale, purché il testo ci pervenga in formato elettronico. MARCELLO PEDRAZZOLI “Codice dei lavori. Ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme” 2a edizione (aggiornata al 20 novembre 2000), Giuffrè, Milano, 2001, pp. I-XLVII, 1-2061, lire 220.000 (euro 113,62) P arliamo tanto, anche fra noi consulenti, di “semplificazione” o di testi unici che dovrebbero agevolarci e consentire al cittadino di conoscere come e quando fare secondo le regole ciò che gli occorre nella sua iniziativa e nella vita, ogni giorno. Ma questo sacrosanto diritto trova troppi ostacoli per essere realizzato. Né i ceti professionali soccorrono più che tanto: dobbiamo ammettere che siamo in qualche modo “cointeressati” al mantenimento delle complicatezze che determinano questo problema. Contro l’enorme costo sociale da incertezza e da inconoscibilità delle norme, vogliamo segnalare un tentativo o un avvìo di soluzione, che è stato realizzato con il “Codice dei lavori” dal professor Marcello Pedrazzoli, ordinario a Bologna: in una materia, quindi, particolarmente ostica, giacché le fonti di regolazione concorrenti raggiungono in essa l’intensità massima, passando da quelle, di vario rango, nazionali a quelle comunitarie. Per di più in questa opera (durata lunghi anni di affinamento, con molti collaboratori, e della quale proprio in questi giorni appare la seconda edizione) si affrontano tutti i rapporti di lavoro (non solo quelli subordinati, ma anche quelli autonomi, speciali, atipici, particolari, associativi, di volontariato, ecc.), nel settore privato come in quello pubblico ora privatizzato, incluse le tutele sindacali e i processi giurisdizionali. Quest’opera straordinaria appare di particolare utilità anche nel nostro mestiere per la maestria con cui le questioni,anche più minute, ricevono una sapiente collocazione sistematica; per cui il lettore acquista subito sicurezza nell’inquadrarle e viene ad essere immediatamente fornito delle coordinate più giuste per la soluzione dei problemi. Ciò che rende del tutto nuova l’opera è la ricchezza delle informazioni che in essa vengono fornite attraverso una loro complessa organizzazione, basata principalmente su tre operazioni (sono meglio spiegate dall’autore nella sua “Presentazione” e ben verificabili in concreto nella consultazione). Anzitutto le norme sui lavori, reperite nella loro completezza, sono riportate nel Codice dando loro un posto logico-sistematico, grazie ad una intelaiatura strutturata su tre livelli (libro, titolo e capo: oltre quello iniziale, 9 sono i libri; 90 i titoli in cui i libri sono suddivisi; 900 i capi in cui i titoli sono ulteriormente suddivisi). Nel terzo di questi livelli, quello dei capi, si snodano in progressione numerica gli articoli, in cui sono calate le erratiche norme relative agli istituti e vicende di tutti i lavori, nelle sue innumerevoli fonti combinate mediante scelte ponderate e razionali. In secondo luogo, nell’articolare le norme così collocate nel posto richiesto dal loro ordinamento sistematico, si adotta l’accorgimento di procedere ad assemblaggi e disunioni dei testi originari, ovunque sia necessario. Ed è necessario di continuo, perché le varie regole sono quasi sempre disseminate in fonti diverse e anche lontane nel tempo, o sono immerse in mezzo ad altro: onde, per conoscere le regole con completezza, bisogna unire ciò che è separato o separare ciò che non serve, per ricompattare i frammenti in costrutti normativi coerenti. Infine le norme trasposte nel Codice sono ripulite dal contingente e chiarificate nel contenuto, che come sappiamo è spesso oscuro o nascosto da disperanti rinvii ad altre disposi- zioni. Queste esplicitazioni sono già compiute o semplificate nel “Codice dei lavori”, che quindi esprime già il significato delle norme, risparmiando defatiganti ricerche che altrimenti ognuno dovrebbe compiere, ripetute per un numero ennesimo di volte. Queste operazioni sono effettuate con un’assoluta fedeltà al testo originario e/o dando sempre conto di esso.Rispetto ad ogni comma di articolo viene riportata in nicchia la fonte. E ogni intervento di chiarificazione è “registrato”con innumerevoli note agli articoli, dove compariranno gli spezzoni di testo sostituiti al fine di agevolare la comprensione delle norme. Quest’opera ci pare un servizio intelligente e risolutivo per l’utente delle norme e, cioè, per tutti. Essa suppone un lavoro imponente e umile, che non c’è da attendersi possa essere adempiuto nell’ambito del pubblico o di commissioni istituzionali; non a caso ha altra provenienza e stimoli. V’è da augurarsi che pure in altri settori si affronti la questione della conoscibilità delle norme con lo stesso metodo e la stessa inflessibilità nel risolverla. Gabriella Santolini COUPON D’ORDINE PER L’EDITORE (da inviare via fax al n. 02/380.095.82) Prego inviare n. copi del “Codice dei lavori” di Marcello Pedrazzoli (cod. 386103, L. 220.000), 2a edizione, con lo sconto del 15% riservato agli iscritti all’Ancl. Pagherò: a mezzo ccp n. 721209 in data contrassegno; mediante carta di credito: Carta n. ; VISA EUROCARD MASTERCARD Scadenza Cognome e nome Codice fiscale Indirizzo Località cap I dati forniti verranno trattati nel rispetto della L. 675/96. - 362 - N. 21 del 26 maggio 2001 Lo spirito di gruppo deve prevalere Viva gli alpini! M entre scrivo queste note vedo sfilare gli alpini che hanno invaso pacificamente Genova per la loro 74ª adunata nazionale e non posso esimermi dal gridare anch’io viva gli alpini anche se con una punta, benevola, di invidia. Quale grande spirito di gruppo può spingere 400.000 persone a mettersi in viaggio, da ogni parte del mondo, pur di non mancare? Allegria e spirito di gruppo che non sono patrimonio di anziani nostalgici ma anche di tantissimi giovani; strani alpini con tatuaggi e piercing ma pure presenti, fieri protagonisti del piacere di ritrovarsi e di sfilare tutti insieme. Anche nell’Associazione Nazionale alpini ci saranno differenze di opinione, maggioranze e minoranze, ma credo che a nessuno verrebbe mai in mente di proporre la cancellazione dell’annuale e tradizionale adunanza. All’opposto mi stupisce e mi spiace che i consulenti del lavoro non siano capaci di trovare unità e spirito di corpo almeno in occasione della loro “adunanza” annuale. Nel 1995, dopo decenni di attesa, si celebrava finalmente il 1° Congresso Nazionale dei consulenti del lavoro: un Congresso slegato da appuntamenti elettorali, proprio per favorire l’unitarietà della categoria in un momento importante di riflessione e di proposizione verso la società. N. 21 del 26 maggio 2001 Il prossimo Congresso dei consulenti del lavoro si svolgerà a Roma, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2001; siamo solo alla quarta edizione, eppure qualcuno ha già proposto di non farlo, il che, più che una protesta, rappresenterebbe un atto di autolesionismo. Spiace dirlo, ma per diventare una categoria forte e rispettata dovremo essere capaci di coltivare lo spirito di gruppo. Non è possibile proporre l’annullamento di un Congresso magari sol perché si è in dissenso con il Presidente di turno. Non è possibile che nel momento in cui viene varata una iniziativa come quella della certificazione di qualità ci si rifiuti persino di ascoltare di cosa si tratta. Consiglio Nazionale ed Ancl hanno individuato un percorso verso la qualità totale basato sulla distinzione fra certificazione della organizzazione e certificazione del professionista; un percorso che oggi ci viene copiato anche dagli avvocati; un percorso certamente migliorabile che ha il grande merito di aver reso la formazione continua visibile dall’esterno e sollecitata dall’interno della categoria. L’affluenza ai convegni ed alle giornate di studio è aumentata di circa il 50% e le platee rimangono piene fino alla fine; nel contempo i colleghi domandano formazione e aggiornamento, soprattutto ai loro Presidenti Pro- - 363 - vinciali. Nel mondo delle professioni e nel mondo della certificazione di qualità si guarda con interesse a questo esperimento e si parla, in termini positivi, dei consulenti del lavoro. Eppure i soliti Presidenti, quelli che votano sempre contro, quelli che quando un bilancio va bene al massimo si astengono, cosa fanno? Si attivano con grande impegno, chiedono pareri legali e con un ardore degno di miglior causa combattono le iniziative del loro stesso Ordine Nazionale, tentano di affossare una iniziativa perpetuando la logica del “tanto peggio, tanto meglio” che già consistenti danni ha provocato alla TeleConsul, il precedente bersaglio. Per fortuna che la stragrande maggioranza dei colleghi mostra di approvare questa iniziativa, come mostra di approvare la realizzazione del Congresso Nazionale; il mondo è bello perché ognuno è libero di pensare ciò che vuole ma in determinate circostanze il senso di responsabilità e l’amore per le istituzioni dovrebbero prevalere anche sulle proprie personali convinzioni, proprio per favorire lo spirito di gruppo, il sentirsi categoria, senza campagne elettorali che non finiscono mai. Viva i consulenti del lavoro! Roberto De Lorenzis Un problema sentito e diffuso Gli ispettori contestano gli appalti in edilizia I n questo periodo, su preciso programma ministeriale, in tutto il Triveneto è in corso una vigilanza speciale nell’edilizia privata che ha come oggetto principale la verifica della regolarità o meno dei contratti di appalto da parte della ditta madre con cooperative o altre ditte artigiane del settore. Le ispezioni sono attivate da squadre di ispettori comprendenti funzionari della Direzione provinciale del lavoro, dell’Inps, dell’Inail e della Guardia di finanza, nel quadro del programma di vigilanza coordinata e congiunta. I fatti in causa L’attuale organizzazione del lavoro prevede, ad esempio, che la costruzione di un condominio sia affidata dal committente ad un’impresa edile. Quest’ultima non realizza l’opera da sola ma a sua volta affida in sub-appalto lavori ad altre imprese (esempio: lattonieri, falegnami, idraulici, elettricisti). Alle volte però l’impresa principale, sempre con maggior frequenza (perché così dettano le leggi del mercato), subappalta lavori edili ad altre ditte edili, per lo più cooperative e artigiane. E sono appunto questi contratti di sub-appalto che formano oggetto delle verifiche e delle conseguenti contestazioni. La tesi accusatoria La tesi accusatoria degli ispet- tori ruota sulla contestazione che di fatto le imprese sub-appaltatrici, non avendo attrezzatura propria e ricevendo direttive dal capo cantiere delle imprese madri, sono invece titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) con i lavoratori delle sub-appaltatrici, simulato con un contratto d’appalto (art. 1655 c.c.). La norma violata in questi casi sarebbe l’art. 1 della legge n. 1369/ 1960 che vieta “all’imprenditore (lèggi impresa madre – nda) di affidare in appalto, in sub-appalto o in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui la prestazione si riferisce”. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o sub-appalto, anche per esecuzione di opere o servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante (anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante). I prestatori di lavoro, occupati (anche se artigiani) in violazione dei divieti previsti, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le prestazioni (art. 5 legge citata). Il triangolo del caso In questi casi è essenziale la - 364 - presenza del triangolo di soggetti composto dall’imprenditore effettivo (committente), dall’intermediario (il titolare della ditta o il presidente della cooperativa, noto in passato come caporale) e dal lavoratore o dai lavoratori (effettivi dipendenti del committente). Nell’ipotesi che si sia in presenza di una contestazione relativa alla sussistenza o meno di un contratto d’opera (art. 2222 c.c., vedi anche collaborazioni coordinate e continuative), i soggetti in causa sono solo due e la norma violata sarebbe quella contenuta nell’art. 2094 c.c. dettante la nozione di lavoro subordinato, cioè in questi casi si simula un contratto d’opera che in realtà è un contratto di lavoro. Prima riflessione da fare sul tema La prima riflessione da fare sul tema è quella che, contrariamente a quanto molti ritengono, la legge n. 1369/1960 è tuttora in vigore e la casistica sul tema è rilevante ed impressionante in termini di costi. La legge Treu (legge 24 giugno 1997, n. 196) ha legalizzato l’affitto di manodopera (noto come fornitura di lavoro temporaneo), ma tale contratto può essere attivato dalle committenti solo con imprese iscritte all’apposito Albo nazionale. Non risulta poi pacifico che la legge in esame sia in contrasto (a differenza del collocamento pubblico) con la normativa europea che com’è noto è ormai fonte prin- ➦ N. 21 del 26 maggio 2001 (segue) cipale anche in materia di lavoro. Da oltre quaranta anni, quindi, la legge n. 1369/1960 risulta di attualità ed ha formato oggetto di contenziosi principalmente previdenziali che hanno costituito anche la fortuna dei legali giurlavoristi. Liti che ovviamente sono sempre di attualità. no e per ogni dipendente (come l’imprenditore); per il resto, potrà al limite chiedere il rimborso dei contributi e premi erroneamente versati (sempre a dire dei verbalizzanti) agli istituti in relazione al periodo contestato, nell’ipotesi che abbia versato sulle proprie posizioni assicurative i contributi relativi a favore dei lavoratori. Conseguenze indirette Le conseguenze penali, amministrative e civili Le responsabilità contestate nei verbali sono principalmente dirette verso l’effettivo datore di lavoro il quale, ritenendosi invece estraneo al rapporto con i dipendenti, si vede contestare gli illeciti penali, amministrativi e civili nei seguenti termini: a) illeciti penali (ammenda da L. 10.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione), per violazione al più volte citato art. 1 della legge n. 1369/1960, ed eventualmente anche violazione dell’art. 37 della legge n. 689/1981, così novellato dall’art. 116 della legge finanziaria 2001; b) illeciti amministrativi per le violazioni riconducibili all’art. 35 della legge n. 689/1981, comma 7 (es.: collocamento, libretto di lavoro, prospetto-paga); c) illeciti civili, per il mancato pagamento dei premi Inail e dei contributi Inps, nonché delle relative sanzioni (vedi art. 116 della legge finanziaria 2001). In buona sostanza, per una fattura pagata dal datore alla ditta simulata di L. 100 milioni, il rischio è per lui quello di pagare oltre L. 200 milioni. Diversa la posizione dell’intermediario, che sarà punito con la sola sanzione penale di L. 10.000 al gior- N. 21 del 26 maggio 2001 Un aspetto che viene evidenziato subito dal professionista delle ditte interessate è quello delle conseguenze indirette di questa “tesi accusatoria”, posto che, se provata, porterebbe a ritenere errata la contabilità generale delle ditte in tema di scritture contabili (vedi Iva delle fatture e denunce dei redditi). Gli stessi lavoratori dipendenti avrebbero problemi con le loro denunce dei redditi per gli anni trascorsi, dovendo, in astratto, l’effettivo datore di lavoro ricostruire contabilmente il libro paga in base ai rilievi degli ispettori. L’esperienza mi insegna poi che in astratto la ditta simulata può chiedere il rimborso dei contributi versati in più (se paga l’imprenditore effettivo l’altro non deve versare nulla), ma provate ad attivare con l’Inps e l’Inail una pratica di rimborso e poi constaterete direttamente quante difficoltà si incontrano sul tema e soprattutto quanto tempo trascorrerà per eventualmente ricevere l’indebito (senza rivalutazione ed interessi). La difesa contro i verbali degli ispettori del lavoro e previdenziali in tema di contestazione sugli appalti, ritenuti e ricondotti alla presunta violazione dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, pone da ultimo, come detto, il problema per i diretti interessati della difesa amministrativa ed eventualmente giudiziaria in alternativa alla possibilità di sanare pagando agli enti previdenziali il richiesto ed attivando l’obla- - 365 - zione (art. 162 c.p. e art. 116 della legge finanziaria 2001) per quanto riguarda le contestazioni penali. Onere della prova Nell’ipotesi (che è la regola) che gli interessati (imprenditore ed intermediario) intendano attivare a mezzo dei propri consulenti e legali una difesa, andrà subito precisata la pregiudiziale dell’onere della prova. Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio che l’onere della prova, che è alla base di una richiesta giudiziaria, ricada su colui che invoca lo stesso a sostegno del proprio diritto. La norma fondamentale in materia è contenuta nell’art. 2697 c.c. alla cui stregua “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. La regola sopraccitata vale anche in materia di lavoro per cui è basilare chiarire che spetta agli ispettori dimostrare che le ditte hanno violato la più volte citata norma con le relative conseguenze. Sostengono i difensori degli incolpati che nella maggior parte dei casi la prova manca e che il verbalizzante confonde alle volte la stessa con le proprie valutazioni personali. Le prove (ad esempio: contratti d’appalti, fatture, ecc.) devono essere documentali e integrate con eventuali interviste ai lavoratori. È compito dei verbalizzanti provare i due elementi principali, quali la volontà delle parti (art. 1321 c.c.) e la subordinazione (art. 2094 c.c.). Su quest’ultimo tema andrà riletta la norma chiave che così recita: ”è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Che si sia in presenza di questa ➦ (segue) fattispecie tra l’imprenditore effettivo ed i lavoratori del falso datore di lavoro è onere degli ispettori fornire la prova. Su queste controversie previdenziali si è formata una copiosa giurisprudenza alla quale dovrà essere fatto riferimento in caso di esame della difesa. La difesa amministrativa Contro questi verbali è possibile attivare la difesa amministrativa e giudiziaria. In tema di illeciti amministrativi potrà essere attivato il ricorso, di cui all’art. 18 della legge n. 689/ 1981, alla Direzione Provinciale del lavoro competente in tema di sanzioni riconducibili all’art. 35, comma 7, della stessa legge (vedi collocamento, libretti di lavoro, prospetti paga). Al riguardo andrà ricordato che l’art. 116 della legge finanziaria 2001 ha abrogato le sanzioni amministrative riconducibili al II e III comma del citato art. 35 (es.: omesso versamento contributi e premi). Per gli illeciti civili (contributi e premi nonché sanzioni civili) sono attivati i relativi ricorsi amministrativi, il più rilevante dei quali al Comitato regionale Inps (art. 42, legge n. 88/1989). In tema di illeciti penali (reato convenzionale, art. 1 della legge n. 1369/1960), in alternativa all’ipotesi dell’oblazione (che non pregiudica gli altri ricorsi), non resta che affrontare davanti al Giudice penale monocratico del Tribunale competente il giudizio con l’opposizione ai decreti penali nei termini di legge. Andrà evidenziato che nell’ipotesi di violazioni che comportino omissioni contributive e di premi superiori a L. 5 milioni al mese, è ipotizzabile il reato delittuoso di cui all’art. 37 della L. n. 689/81, attenuato dall’art. 116 della legge finanziaria 2001. Conclusioni Le controversie previdenziali in esame che, come detto più volte, hanno come tema centrale le presunte violazioni dell’art. 1 della legge n. 1369/1960 pongono di attualità la modifica della norma stessa, posto che le leggi del mercato dettano regole diverse. Come giustamente rilevava su queste colonne un illustre magistrato veneziano, quando una legge registra un elevato indice di violazione è la legge che deve essere cambiata, non le persone. UNIONE PROVINCIALE ANCL DI CHIETI Claudio Milocco CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI CHIETI organizzano un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno martedì 29 maggio 2001, dalle ore 9,30 alle ore 19,00, presso la Sala Convegni dell’Hotel Ristorante “La Cascina” (cd. Quercia dei Corvi – 400 m. dall’uscita A14 Lanciano, direzione San Vito Chietino) – San Vito Chietino (CH) sui temi ● NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI DEL MOD. 770/2001 LA NUOVA TASSAZIONE DEL TFR ● PROGRAMMA Ore 9,30 Arrivo dei partecipanti e registrazione. Ore 10,30 Inizio dei lavori. Introduzione e saluti: rag. GIUSEPPE CARDELLICCHIO, Presidente Ordine cdl di Chieti; rag. MAURO DI MIERO, Presidente UP Ancl di Chieti. Ore 11,00 Novità e aspetti operativi del mod. 770/2001. RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO, collaboratore de “IL SOLE 24ORE” e di “GUIDA AL LAVORO”. Ore 12,30 Sospensione dei lavori. Pranzo. Ore 15,00 Ripresa dei lavori. Novità e aspetti operativi del mod. 770/2001. La nuova tassazione del tfr. RELATORE: dott. ENZO DE FUSCO. Ore 18,00 Interventi, quesiti e dibattito. Ore 19,00 Conclusioni e chiusura dei lavori. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreteria: UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Chieti – Via Mater Domini, 15 – Tel. /Fax 0871/330752. - 366 - N. 21 del 26 maggio 2001 Torniamo sull’importante argomento I diritti dei lavoratori nella cessione d’azienda A lla luce di quanto previsto dall’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; l’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il lavoratore può comunque consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. L’acquirente è altresì tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai ccnl, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento e fino alla loro scadenza, salvo che gli stessi siano sostituiti da altri ccnl applicabili all’impresa acquirente. Tutte le indicate disposizioni sono applicabili anche in caso d’usufrutto o d’affitto d’azienda. Come certamente si ricorderà, l’art. 2112 c.c., nel testo attuale, è frutto delle modifiche introdotte dall’art. 47 della legge 20.12.1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), con la quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 77/187/Cee. Detto articolo di legge prevede inoltre che, qualora si intenda effettuare, ex art. 2112 c.c., un trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono dar- N. 21 del 26 maggio 2001 ne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, trasmessa entro 7 giorni dalla comunicazione aziendale, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; qualora l’acquirente o l’alienante non rispettino l’obbligo di esame congiunto viene a determinarsi un’ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 della legge 20.5.1970, n. 300. Così come previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 21.12.1999, n. 626 (legge comunitaria per il 1999), è stato recentemente emanato il D.Lgs 2.2.2001, n. 18, con il quale è stata data recepita nel nostro ordinamento positivo la direttiva n. 98/50/Ce del Consiglio del 29.6.1998 (relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parte di stabilimento), che modifica la precedente direttiva n. 77/187/Cee. Detto decreto legislativo in esame, che entrerà in vigore il 1° luglio 2001, modifica sostanzialmente tanto l’art. 2112 c.c. (sostituendolo quasi integralmente), quanto l’art. 47 della legge 428/ - 367 - 1990 (nel quale sostituisce solamente i commi 1, 2, 3 e 4). La rubrica dell’art. 2112 c.c., fino ad ora titolata “Trasferimento d’azienda”, diviene “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda”; le definizioni di alienante e di acquirente, in ossequio ad un oramai univoco orientamento giurisprudenziale, vengono rispettivamente sostituite da quelle di cedente e di cessionario. Rimangono invece immutate le originarie previsioni riguardo la continuità del rapporto di lavoro, l’obbligazione solidale fra cedente e cessionario e la possibilità di liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, sempre tramite le procedure previste e disciplinate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. Semplificando, le modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs 18/ 2001 possono essere così sintetizzate. ● L’obbligo del cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi è esteso anche ai contratti collettivi territoriali; l’effetto di sostituzione si produce però esclusivamente fra contratti collettivi di medesimo livello. ● Il trasferimento d’azienda, ferma rimanendo la facoltà di recedere dal contratto di lavoro ➦ (segue) in attuazione della normativa in materia di licenziamenti, non costituisce di per sé motivo di licenziamento (aspetto questo invero già previsto dall’art. 47, comma 4, della legge 428/1990). Al lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, è data la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni, con gli effetti di cui all’art. 2119, comma 1, c.c. (recesso per giusta causa). ● ● Per trasferimento d’azienda, ai fini e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attivato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le nuove disposizioni di legge trovano altresì applicazione nei casi di trasferimento di parte dell’azienda, intesa (la parte) come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento e che, nel corso di questo, conserva la propria identità. Appare subito evidente che si è voluto superare la nozione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c., introducendo nel contempo la prima definizione normativa di ramo d’azienda; sotto il primo aspetto potrà quindi considerarsi trasferimento d’azienda anche l’ipotesi di cessione di attività esercitata (senza scopo di lucro) da una onlus. Per ciò che attiene alla disciplina contrattuale applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di trasferimento, la novità introdotta in ordine alla sostituzione automatica del ccnl applicabile dall’azienda cedente a quella cessionaria (il cui effetto sostitutivo, come già detto, si produce esclusivamente fra ccnl di medesimo livello) non consente però di risolvere completamente la problematica derivante nel caso di contratti collettivi applicati a livelli diversi ovvero di ccnl interamente differenti, magari per diversità merceologica; questa lacuna normativa, con molta probabilità, determinerà un forte contenzioso in materia. Le novità riguardo all’art. 47 della legge 428/1990 possono invece così riassumersi. ● Il trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è riferito anche al caso in cui lo stesso interessi una parte dell’azienda e deve riguardare, nel complesso, più di 15 lavoratori. ● Il cedente e il cessionario devono dare comunicazione scritta agli organismi sindacali interessati dell’intenzione di effettuare un trasferimento d’azienda, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento stesso ovvero che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, qualora - 368 - precedente. ● L’informazione scritta agli organismi sindacali interessati, oltre ai motivi afferenti al programmato trasferimento ed alle eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori, deve riguardare anche: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori determinate dal trasferimento. ● I prescritti obblighi di informazione e di esame congiunto devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante; la mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi. Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 47 della legge 428/1990, l’art. 2 del D.Lgs 18/ 2001 ha modificato l’obbligo di comunicazione (a carico tanto del cedente quanto del cessionario) agli organismi sindacali interessati; detto obbligo è infatti ora quello di aprire la fase di consultazione sindacale almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto che determina il trasferimento d’azienda ovvero che sia raggiunta un’intesa vincolante fra le parti, qualora precedente. Come però già evidenziato da autorevoli commentatori, le nuove disposizioni di legge pongono alcuni problemi di natura interpretativa. ➦ N. 21 del 26 maggio 2001 (segue) È evidente che l’intentio legis è quella di anticipare il momento del (necessario) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali già al verificarsi dei primi contatti fra i (potenziali) cedente e cessionario; già dalla prima formulazione di una possibile proposta tesa ad un eventuale trasferimento d’azienda nasce quindi l’obbligo di comunicazione agli organismi sindacali interessati. Com’è noto, l’inottemperanza a detto obbligo, qualora la proposta venga a concretizzarsi fra le parti (aziende), determina la realizzazione della condotta antisindacale prevista e punita dall’art. 28 della legge 300/1970. Dette perplessità sono poi rafforzate dalla presenza di una sor- AGENTI & rappresentanti di commercio N. 1/2001 Anno VI Il pasticcio dell’iscrizione nel ruolo Cessazione del rapporto e risarcimento Le erogazioni anomale dell’agente Age Editrice N. 1 – Marzo 2001 Per informazioni rivolgersi a: AGE Editrice s.r.l. Via Beffa, 1 46042 Castel Goffredo (MN) Tel. 0376/770892, Fax 0376/772112 N. 21 del 26 maggio 2001 comunitaria n. 98/50/Ce stabilisce (in modo più razionale) che la comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate deve pervenire in tempo utile prima dell’attuazione del trasferimento. Per concludere è opportuno ricordare che il trasferimento di azienda non potrà costituire di per sé motivo di licenziamento; al lavoratore è invece consentito rassegnare le proprie dimissioni (per giusta causa) nel caso in cui dovessero realizzarsi modifiche sostanziali del rapporto di lavoro entro i primi tre mesi dall’avvenuto trasferimento d’azienda. ta di antinomia giuridica, derivante dall’obbligo di inserire nella prescritta comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate la data ovvero la data proposta per il trasferimento d’azienda. Appare infatti oltremodo difficile rispettare l’obbligo di comunicazione nel momento in cui al cedente e al cessionario (ancora certamente potenziali) può apparire restrittivo il raggiungimento di un’intesa sulla quale far poi concretizzare l’iniziale ipotesi di cessione d’azienda. Qualora la previsione in esame venga interpretata alla lettera, assisteremo a moltissime comunicazioni che poi non coincideranno con effettive cessioni d’azienda. Sul punto giova peraltro far rilevare che l’art. 6 della direttiva Luigi Pelliccia RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA INDICE ● DIRITTO E PRATICA Quer pasticciaccio brutto dell’iscrizione nel ruolo di Piero Gualtierotti Estinzione del rapporto di agenzia e risarcimento del danno di Rosanna Barchi Le erogazioni anomale a favore dell’agente di Alfonso Ghini Indennità di scioglimento del contratto di agenzia anche in caso di rapporti disciplinati da leggi di Paesi extracomunitari di Luigi Pelliccia Dal 2001 le prime pensioni “contributive” (Inps) per gli agenti di commercio di Mario Gallotta Indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia delle società di persone: dall’1.1.2001 tassazione separata di Attilio Romano La vendita dei beni in proprio da parte dell’agente di Attilio Romano Risoluzione anticipata del contratto d’agenzia: aspetti contabili e fiscali di Antonino Romano Indennità di cessazione del rapporto – Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-ponte – Legittimità della contrattazione collettiva (Trib. Milano, 9 giugno 2000) Crediti di società agente per provvigioni e indennità – Privilegio – Non spetta (Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8114) Crediti di società agente per provvigioni e indennità – Privilegio – Spetta (Cass. civ., 15 giugno 2000, n. 8171) Indennità di cessazione del rapporto – Disciplina ex art. 1751 c.c. ed accordi-ponte – Legittimità della contrattazione collettiva (Trib. Milano, 2°grado, 19 luglio 2000) Contratto di agenzia – Cessazione – Risarcimento del danno – Presupposti (Trib. Milano, 2°grado, 19 luglio 2000) Procacciatore d’affari – Contributi Enasarco – Esclusione – Sussistenza di un contratto di agenzia – Onere della prova (App. Milano, 25 luglio 2000) Indennità per la cessazione del rapporto – Applicazione A.E.C. 30 ottobre 1992 – Misura eccedente il massimo stabilito dall’art. 1751 c.c. – Legittimità (Trib. Firen- ● GIURISPRUDENZA Variazione di zona – Prosecuzione del rapporto – Diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto – Insussistenza (Trib. Lodi, 28 feb- Indennità per la cessazione del rapporto – Agente che opera nell’Unione Europea per un preponente stabilito in un Paese terzo in forza di contratto disciplinato dalla legge di tale Paese – Spetta (Corte di Giustizia Comunità braio 2000) Procacciatore d’affari – Provvigione – Diritto – Presupposti (Cass. civ, 6 aprile 2000, n. 4327) - 369 - ze, 28 settembre 2000) Europee, 9 novembre 2000) Omissis ● QUESITI NOTIZIE DALL’ENPACL Le “News” di maggio 2001 Roma, 10 maggio 2001 Ai DELEGATI ENPACL Ai PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE LL.SS. Cari colleghi, siamo alla vigilia di una grande espressione democratica qual’è l’elezione del Parlamento e del nuovo Governo. Come consulenti del lavoro non possiamo che partecipare con la nostra forza ed il nostro radicamento nella società affinché vinca il migliore e vengano eletti parlamentari coloro che si impegnano, anche dopo la loro elezione, a farsi portavoce delle problematiche della nostra e delle altre categorie di liberi professionisti. Come professionisti respingiamo l’astensionismo, vogliamo essere protagonisti in tutti i partiti, evidenziando il nostro impegno al voto con il riconoscimento del nostro ruolo e di quello delle libere professioni. In ogni angolo della nostra Italia i politici candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica devono essere avvicinati, a qualunque schieramento appartengano. È nostro dovere. Deve essere nostro impegno. La società italiana ha bisogno dei professionisti, magari più europei, e senza dubbio anello non secondario della democrazia, della fede pubblica, delle garanzie costituzionali, della professionalità. I problemi del lavoro e previdenziali, universitari e della scuola, della giustizia, dell’economia, dell’urbanistica, della sanità saranno sul tavolo del futuro Governo e del futuro Parlamento, indipendentemente dalla coalizione vincente. Vogliamo dunque essere protagonisti come parte sociale; vogliamo esprimere le nostre valutazioni sulle scelte che il Governo farà. Saremo rispettosi delle leggi che saranno promulgate al di là della battaglia politica democratica che siamo pronti a combattere per modificare eventuali storture ed ingiustizie. Un augurio di buon lavoro ai colleghi, i quali hanno l’occasione per aiutare a far crescere questa piccola, grande realtà italiana che sono i professionisti. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE Vincenzo Miceli ➦ - 370 - N. 21 del 26 maggio 2001 (segue Notizie dall’Enpacl) Numero 19 – Maggio 2001 2.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli Enti previdenziali privati): trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del personale. Genova. 3.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli Enti previdenziali privati): trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del personale. 11.4.2001 (Commissione selezione offerte immobiliari): sopralluogo presso alcuni immobili selezionati nel corso della riunione del 15.3.2001. 4.4.2001: partecipazione del Presidente Miceli alla manifestazione organizzata a Roma dal Cup Nazionale sul tema “Libere professioni: la legislatura della riforma”. 5.4.2001 (assemblea AdEPP a Genova): sono stati affrontati, in particolar modo, i seguenti argomenti: 19.4.2001 (riunione Cda): 6.4.2001 (Comitato di redazione Rivista unica): esame del numero 4/2001 della rivista, in bozza, al fine di concedere il “visto si stampi”. 12.4.2001 (Commissione rinnovo ccnl dei dipendenti degli Enti previdenziali privati): trattativa con le oo.ss.: prosecuzione della discussione sul punto relativo all’inquadramento del personale. 12.4.2001: partecipazione del Consigliere Malavolti alla riunione della Commissione organizzatrice del IV Congresso Nazionale di categoria sull’aggiornamento del programma di massima del Congresso che si svolgerà a Roma presso l’Hotel Cavalieri Hilton nei giorni 21-22-23 novembre 2001. ● informativa sul rinnovo del ccnl; ● costituzione di un’associazione o una fondazione per l’assistenza sanitaria integrativa; ● contributo amministratori e sindaci; ● doppia tassazione; 18.4.2001 (assemblea dei soci “IMMOBILIARE G. UNO”): si è discusso, tra gli altri, dei seguenti argomenti: ● pubblicazione rivista AdEPP. ● approvazione bilancio al 31.12.2000; ● relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione; ● relazione del Collegio sindacale. 5-8.4.2001: partecipazione del Presidente Miceli e del Direttore generale Magno alla conferenza straordinaria della Cassa forense “Euro 2002 – Previdenza e libere professioni” a N. 21 del 26 maggio 2001 - 371 - ● accoglimento di n. 16 istanze di riconoscimento dell’indennità di maternità per una spesa complessiva pari a L. 263.056.219 (delibera Cda n. 22/2001, approvata a maggioranza); ● accoglimento di n. 4 istanze di pensione di invalidità (delibere Cda nn. 23/2001 e 26/2001, approvate a voti unanimi); ● accoglimento di n. 1 istanza di pensione di inabilità (delibera Cda n. 24/2001, approvata a voti unanimi). 19.4.2001 (assemblea dei soci “GENCASSE PROFESSIONALI SPA”): è stato approvato il bilancio dell’esercizio al 31.12.2000. 20.4.2001: partecipazione del responsabile dell’area staff di direzione, Faretra, unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, ad un incontro presso l’Ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca scientifica per discutere della problematica relativa alla riforma universitaria. 24.4.2001: riunione presso il Ministero del lavoro dei rappresentanti degli Enti aderenti all’AdEPP per dibattere la problematica relativa al regime previdenziale dei compensi per l’attività di amministratore e sindaco svolta presso gli organi collegiali degli Enti. NOTIZIE DALL’ORDINE Accesso alla banca dati del contenzioso tributario Circolare n. 692 dell’11 aprile 2001 I n riferimento alla circolare n. 683 del 1° marzo 2001, si invia copia della circolare n. 26/E del 16 marzo 2001 dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso – Ufficio contenzioso tributario – per evidenziare sia l’importante argomento trattato (accesso alla banca dati del contenzioso tributario tramite tecnologie web), sia il mantenimento dell’impegno assunto dal dott. Massimo Romano circa l’inserimento nell’indirizzario delle circolari, emanate dall’Agenzia di cui è direttore, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Si coglie, inoltre, l’occasione per inviare copia della comunicazione ricevuta dall’Inail sulle nuove tariffe dei premi, sull’oscillazione del tasso ai fini previdenziali dopo il primo biennio di attività e sul termine di scadenza delle domande relative agli anni 2000/ 2001 (omissis – ndr). Si trasmette, infine, per opportuna conoscenza, copia delle comunicazioni ricevute dall’Associazione magistrati tributari (omissis – ndr). Cordiali saluti. IL PRESIDENTE Gabriella Perini Roma, lì 16 marzo 2001 Oggetto: accesso alla banca dati del contenzioso tributario tramite tecnologie web. dall’art. 36 del D.Lgs 31.12.1992, n. 545, tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali sono state dotate di un sistema informativo per l’automazione delle attività svolte dalle proprie segreterie e per il monitoraggio del contenzioso tributario. Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in appello attengono all’attività pre-udienza (ricezione atti e caricamento dati dei ricorsi, gestione dei decreti presidenziali, assegnazione dei ricorsi alle sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio giudicante), all’attività post-udienza (acquisizione esito trattazione e deposito della sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio di ottemperanza) e alla gestione di altre attività. L’inserimento dei dati effettuato per l’espletamento delle suddette attività dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie, determina la produzione di una banca dati che, a partire dal 20.3.2001, per mezzo del servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, sarà messa a disposizione di soggetti esterni che, da postazioni remote, potranno usufruire di servizi di interrogazione. L’estensione della telematizzazione al contenzioso tributario, che segue alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, è mirata alla realizzazione di uno degli obiettivi strategici della riforma dell’amministrazione finanziaria, vale a dire la semplificazione e la razionalizzazione della struttura fiscale, nell’ottica del miglioramento della qualità della comunicazione e dei servizi erogati. Con la presente circolare, predisposta In attuazione delle disposizioni recate ➦ AGLI UFFICI LOCALI DELL’AGENZIA AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE II.DD. AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL’IVA AGLI UFFICI DEL REGISTRO AI CENTRI DI SERVIZIO DELLE II.DD. E II.ID. ALLE DIREZIONI REGIONALI LORO SEDI AL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI AL CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI AL CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI ALL’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA e, p.c., AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA AL MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE ALLE DIREZIONI CENTRALI DELL’AGENZIA ALL’ AGENZIA DEL TERRITORIO ROMA AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO DI TRENTO E BOLZANO LORO SEDI Alla SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA SPA ROMA PROT. N. 2001/27998 - 372 - N. 21 del 26 maggio 2001 (segue Notizie dall’Ordine) d’intesa con il Ministero delle finanze – Direzione generale degli affari generali e del personale, che presiede all’organizzazione delle Commissioni tributarie – vengono illustrate le procedure di accesso tramite tecnologie web e le caratteristiche della banca dati del contenzioso tributario. Soggetti abilitati Considerato che norme primarie e decreti dirigenziali già disciplinano l’utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase, gli utenti che potranno interrogare la base informativa del contenzioso tributario saranno le seguenti categorie di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: ● ● ● ● ● ● ● gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti; presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Coloro, invece, che non sono in possesso del prerequisito della succitata abilitazione alla trasmissione telematica, potranno richiedere l’autorizzazione ad accedere presso la banca dati del contenzioso tributario alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, oppure agli uffici locali e agli altri uffici operativi individuati da ciascuna Direzione regionale. In particolare, potranno chiedere l’accesso alla predetta banca dati i seguenti soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate di cui al DM 18.11.1996, n. 631: ● gli iscritti nell’Albo dei ragionieri e dei periti commerciali; gli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti negli Albi degli avvocati; gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 21.1.1992, n. 88; gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioniere; le associazioni o società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 322/ 1998. Gli utenti rientranti in tali categorie sono, nella maggior parte dei casi, già abilitati presso l’Agenzia delle entrate a trasmettere in via telematica le citate dichiarazioni fiscali e sono altresì abilitati al patrocinio dei loro clienti N. 21 del 26 maggio 2001 ● soggetti indicati nell’art. 63, comma 3, del DPR 29.9.1973, n.600 (impiegati dell’amministrazione finanziaria ed ufficiali della Guardia di finanza); dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Cnel ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I modelli di domanda sono disponibili sul sito Internet www.finanze.it nella sezione Servizi telematici, “Informazioni sul servizio telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati”. Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili nella sezione sopramenzionata. In una fase successiva, si renderà disponibile il servizio ad altre “parti” del processo tributario, quali gli enti locali, i concessionari della riscossione, gli uffici dell’Agenzia del territorio e i singoli contribuenti sprovvisti di rappresentanza difensiva. La procedura di interrogazione dei dati in parola sarà proposta per mezzo del servizio telematico Entratel nella pagina “Servizi” e potrà facilmente essere identificata dalla locuzione “Informazioni dati Commissioni tributarie”. Per l’utilizzo del servizio non è previsto alcun costo a carico dell’utente. Visibilità dei dati Interrogazione giudici tributari Selezionando la citata locuzione “Informazioni dati Commissioni tributarie“ e dopo aver confermato di nuovo la chiave utente e la password, si ha accesso ad una pagina dove è rappresentata la mappa dello Stato italiano suddivisa per regioni; cliccando con il mouse sulla regione sulla quale s’intende effettuare la ricerca, appaiono sullo schermo i link, interni all’applicazione, di tutte le Commissioni tributarie provinciali site nella regione medesima e della Commissione tributaria regionale. Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte superiore del pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo, telefono, numero delle sezioni, nome e cognome del presidente), mentre nella parte inferiore vengono mostrati i seguenti link di ricerca: ● identificazione delle vertenze tributarie; ● ricerca delle vertenze tributarie; ● elenco Giudici tributari per sezione. Cliccando su quest’ultima scelta, accessibile a tutti, si visualizzano le informazioni relative alla distribuzione dei Giudici tributari sia in tutte le sezioni, sia nella singola sezione che interessa, con l’indicazione altresì del nome e cognome, della carica, della reggenza e della eventuale posizione in sovrannumero. Contesto d’uso Visibilità dei dati Interrogazione dati ricorso L’accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente e password) già in possesso dell’utente abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Per palesi motivi di riservatezza, è stata rilevata la necessità di regolamentare l’accesso ai dati delle controversie limitandole ai di- - 373 - ➦ (segue Notizie dall’Ordine) retti interessati. Pertanto, l’utente dovrà identificare i giudizi mediante il sopracitato link “Identificazione delle vertenze tributarie”, referenziandole con il numero completo di presentazione dell’atto impugnatorio, la data di rilascio della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte. La procedura, dopo aver verificato l’esistenza dei dati nell’archivio del sistema informativo del contenzioso tributario, abbinerà il ricorso all’utente che effettua l’operazione, registrando il suo codice fiscale ed associandolo all’impugnazione. In buona sostanza, il professionista potrà consultare esclusivamente il fascicolo “virtuale” in cui è coinvolto in qualità di difensore. A questo punto, tramite il link “Ricerca delle vertenze tributarie”, si potrà navigare nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali. La ricerca si può svolgere utilizzando diversi accessi (n. ricevuta, n. R.G.R./R.G.A., cognome del ricorrente o del difensore, n. sentenza impugnata), come pure è possibile visualizzare tutte le vertenze già identificate, seguite dallo stesso difensore. Svolta detta operazione, si ottiene il pannello con i dati del ricorso introduttivo ed esattamente: ● numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.); ● tipo di ricorso; ● sezione di assegnazione; ● dati ricezione; ● identificativo ricevuta; ● data ricezione; ● dati atto: – ufficio, – tipo atto, – numero atto imposta, – anno imposta, ● dati ricorrente e difensore: – cognome e nome/denominazione, – cognome e nome difensore, – presenza udienza (se celebrata), – presenza allegati (atti depositati). Da tale pannello si possono poi attingere ulteriori importanti informazioni relative ai dati del fascicolo processuale e ai dati dell’udienza e/o pronunciamenti, e più precisamente: a) dati dei provvedimenti presidenziali e delle udienze: – sezione, – data e ora udienza o data provvedimento, – tipo documento in discussione, – composizione collegio giudicante, – tipo provvedimento, un’altra pagina che guida l’utente sulle modalità per procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella lettura dei dati ottenuti. Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto di richiamo. In caso di ulteriori problemi riscontrati dall’utente durante l’utilizzo della procedura, lo stesso potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del servizio telematico. In conclusione, l’introduzione della telematizzazione nel contenzioso tributario, farà sì che gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e gli studi professionali potranno conseguire da subito significativi benefici. Il vantaggio per le Commissioni tributarie consiste essenzialmente nella diminuzione dei carichi di lavoro derivanti dalle informazioni richieste allo sportello dai soggetti coinvolti nel processo tributario, mentre per quanto riguarda i professionisti, lo stesso è costituito: – tipo di esito, ● – sezione di rinvio, – data ora invio udienza, – data deposito, – tipo comunicazione, – destinatario, – data invio; b) dati dei documenti presentati dalle parti: – tipo documento, – data di presentazione. Si segnala, inoltre, la presenza di un link che mostra se, in relazione alla controversia esaminata presso una determinata Commissione tributaria provinciale, è stato presentato appello in Commissione tributaria regionale. Detto appello dovrà essere di nuovo identificato prima di procedere all’interrogazione, atteso che il difensore potrebbe cambiare nelle more dei due gradi di giudizio. Assistenza Ogni pagina dell’applicazione è dotata di un’icona “Aiuto” che, se selezionata, attiva - 374 - ● dalla possibilità di seguire in tempo reale l’andamento dell’iter processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del ricorso; dall’indubbia utilità pratica di non recarsi continuamente presso la Commissione tributaria, e solo nei normali orari d’ufficio, per rilevare se l’ufficio impositore ha depositato un qualunque documento, ovvero per conoscere a priori dell’esistenza di detto documento da ritirare con un oggettivo risparmio di tempo e danaro soprattutto se il Consesso tributario si trova in una provincia o regione diversa da quella in cui ha sede lo studio del professionista. Infine, è opportuno precisare che anche gli uffici locali e gli altri uffici operativi dell’Agenzia delle entrate, nonché l’Avvocatura dello Stato, relativamente alle controversie per le quali ha assunto la rappresentanza e difesa dell’Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla base informativa del contenzioso tributario. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (dott. Massimo Romano) N. 21 del 26 maggio 2001 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto 93 Artigiani e commercianti Modello Unico 2001 Istruzioni Inps sul quadro RR I soggetti iscritti alla gestione artigiani/commercianti nonché i liberi “www.consulentiprofessionisti iscritti alla gestione separata devono compilare il qua- dellavoro.it” dro RR del modello “Unico 2001 – Persone fisiche” sulla base dei redditi dichiarati per l’anno 2000 ai fini della determinazione dei contributi dovuti. L’eventuale importo a credito può essere riportato in compensazione sull’F24, in tutto o in parte. Nel modello vanno indicati la causale, il codice sede e il codice Inps. I contributi eccedenti il minimale possono essere versati ratealmente: la prima rata scade il 20 giugno (o il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) (circolare Inps n. 98 del 7.5.01). 94 Contributi Versamenti volontari I nuovi importi per l’anno 2001 L’Inps rende noti gli importi dei contributi volontari, che devono es- “Il Sole” 11.5.01 sere versati per l’anno 2001, da parte dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, dei lavoratori domestici part-time, degli art/comm e dagli iscritti al 10-13%. Commentato l’articolo 69, comma 10, della legge 388/2000: per ottenere l’autorizzazione al versamento basta aver lavorato almeno cinque anni. I contributi volontari versati dal 1° gennaio 2001 possono essere dedotti integralmente dal reddito complessivo ai fini Irpef (circolare Inps n. 102 del 10.5.01). 95 Contratto part-time Disciplina Utile circolare del Ministero del lavoro Lunga circolare del Minlav. sul part-time. Tutta la disciplina, ora rego- “Guida Normatilamentata dai D.Lgs 61/2000 e 101/2001, viene affrontata con parti- va” n. 81 del colare riguardo al ruolo importante che spetta alla contrattazione 9.5.01 collettiva. I ccnl potranno stabilire la misura e i tetti massimi delle prestazioni supplementari. Chiariti (definitivamente, speriamo) i criteri di computo dei lavoratori part-time. La variazione della sola collocazione temporale dell’orario non deve formare più oggetto di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (circolare Minlav. n. 46 del 30.4.01). 96 Lavoro autonomo Prelievi 10-13% Termine di validità delle disposizioni transitorie Il 31 marzo scorso è terminato il periodo quinquennale d’efficacia “Italia Oggi” del delle disposizioni agevolative previste per l’iscrizione alla gestione 17.5.01 separata dei soggetti d’età superiore ai 65 anni che siano privi d’al- “Il Sole” 17.5.01 tra tutela previdenziale obbligatoria e non siano pensionati; il 29 giugno 2001 scadrà lo stesso termine per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, o già pensionati. D’ora in poi chi ha 65 anni e inizia l’attività deve iscriversi alla gestione 10-13% (circolare Inps n. 104 del 16.5.01). N. 21 del 26 maggio 2001 - 375 - Fonte FISCO IN PILLOLE Agevolazioni – Notizie flash Commercio elettronico, export, imprese marittime, danza ed altro M olte le novità in tema di “agevolazioni” pubblicate sulla GU in questi ultimi tempi. Ne diamo breve sintesi. ● Commercio elettronico: entro il 3 agosto vanno presentate le domande per richiedere il credito d’imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico previste dalla legge finanziaria 2001 (art. 103 della legge 23.12.00, n. 388). Lo ha disposto la circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 10.4.01, n. 379 (in GU n. 102 del 4.5.01), precisando che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco agli sportelli abilitati dal gestore al quale il Ministero dell’industria affiderà la gestione amministrativa degli interventi e che il termine finale è fissato al 90° giorno successivo alla pubblicazione della circolare in GU, appunto il 3.8.01. Gli incentivi saranno erogati alle singole imprese ma solo se si presenteranno in forma associata nell’ambito di progetti complessivi di portale. Gli investimenti ammissibili riguarderanno hardware e software, attività di consulenza e di servizio per la realizzazione e la funzionalità dei portali, sistemi di sicurezza e per i pagamenti elettronici e formazione del personale. ● Collaborazione con l’Europa dell’Est: sulla GU n. 99 del 30.4.01 è stata pubblicata la circolare del Ministero per il commercio con l’estero 23.3.01, n. 2863, allo scopo di semplificare e snellire la procedura e i criteri di selezione delle iniziative per la concessione di contributi finanziari a favore di progetti di collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale. Le domande di contributo, per l’anno 2001, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il 31.5.01. Con altro decreto del Ministero del commercio estero in data 31.1.01 (in GU n. 87 del 13.4.01) è stato disciplinato lo stanziamento di 20 miliardi di lire per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane che acquisiscono quote di capitali di un’impresa mista costituita o da costituire nella Repubblica federale di Jugoslavia. Con legge 21.3.01, n. 84 (in GU n. 76 del 31.3.01) – entrata in vigore il 15.4.01 –, sono state disciplinate le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell’area balcanica. ● Ricerca scientifica: gli elenchi delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese beneficiarie del credito d’imposta per la ricerca scientifica, sono stati pubblicati nel SO n. 96 alla GU n. 97 del 27.4.01 (decreto Mini- - 376 - stero dell’università 12.3.01). ● Proposte regionali per le aree depresse: è stato fissato, con decreto del Ministero dell’industria 30.3.01 (in GU n. 85 dell’11.4.01), al 30.5.01 il termine ultimo per l’indicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle proposte proprie per la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità e i relativi punteggi, previste dalle direttive sull’erogazione dei benefici in relazione ai bandi 2001 dei settori dell’industria, del commercio e del turismo, in materia di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse (legge 488/92). Per il solo settore “turismo”, inoltre, devono essere indicate anche le ulteriori attività ammissibili. ● Regioni a statuto speciale: sono state fornite dal Ministro dell’industria, con circolare 5.4.01, n. 1061 (in GU n. 85 dell’11.4.01), le indicazioni necessarie per la concessione di un credito d’imposta alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo che hanno unità locali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le richieste possono partire dal 7.5.01; sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali nuovi, strettamente pertinenti all’attività esercitata nell’unità locale cui sono destinati e costituenti oggetto di ammodernamento, a programmi informatici, inclusi quelli riferiti all’introduzione dell’euro, e a sistemi di pagamento con moneta ➩ N. 21 del 26 maggio 2001 (segue Fisco in pillole) elettronica. ● Imprese marittime: con legge 18.3.01, n. 88 (in GU n. 78 del 3.4.01), sono state emanate misure di carattere straordinario e transitorio per incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, con l’obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e a medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. La legge, entrata in vigore il 18 aprile, è finalizzata anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politi- Dichiarazioni fiscali – Valute estere Il controvalore delle valute estere da indicare nel quadro W L e persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate – residenti in Italia – devono dichiarare al quadro W dell’Unico 2001, nel caso in cui al termine del periodo d’imposta detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possano essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia di ammontare superiore a 20 milioni, il controvalore in lire degli importi in valuta estera. Questi cambi non devono essere confusi con i cambi medi mensili che servono per la determinazione del reddito d’impresa imponibile e, soprattutto, per il calcolo del fondo rischi su cambi di cui all’art. N. 21 del 26 maggio 2001 ca comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze. Le domande di ammissione ai contributi per il triennio 2001-2003 vanno presentate entro il 9 giugno al Ministero dei beni e delle attività culturali. ● Spettacolo e danza: in corrispondenza degli stanziamenti al Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 163/85, sono stati disciplinati, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 9.2.01, n. 167 (in GU n. 107 del 10.5.01), i criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza (compagnie di danza, soggetti che svolgono attività di promozione e formazione al pubblico, teatri municipali, Accademia Nazionale della danza, soggetti promotori, rassegne e festival). ● Innovazione tecnologica: con la circolare 1034240 dell’11.5.01 il Ministero dell’industria ha fornito indicazioni e delucidazioni su aspetti procedurali, nonché su una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per l’innovazione tecnologica. Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione (ormai prossima) nella GU del decreto di individuazione dei “gestori” incaricati all’istruttoria dei programmi. 72 del Tuir. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 16145 in data 1.2.01 (in GU n. 47 del 26.2.01) sono state determinate le medie per l’an- no 2000, di cui diamo le quotazioni principali, calcolate dall’Ufficio italiano cambi sulla base delle quotazioni di mercato. PAESE VALUTA Albania Argentina Australia Brasile Canada Croazia Danimarca Egitto Giappone Grecia Jugoslavia Libia Norvegia Polonia Regno Unito Romania Russia Slovenia Stati Uniti Svezia Svizzera Turchia Ungheria Venezuela Lek Peso Argentina Dollari australiani Real Dollari canadesi Kuna Corone danesi Lira egiziana Yen giapponese Dracma greca Nuovo dinaro jugoslavo Dinaro libico Corona norvegese Zloty Sterlina Gran Bretagna Leu Rublo Russia Tallero Slovenia Dollari Usa Corona svedese Franco svizzero Lira turca Forint ungherese Bolivar - 377 - QUANTITÀ DI LIRE PER 1 UNITÀ DI VALUTA ESTERA 14,715 2.102,588 1.219,198 1.150,407 1.414,986 254,158 259,769 595,813 19,513 5,752 173,521 4.672,421 238,693 483,407 3.178,432 0,098 74,809 9,374 2.102,587 229,342 1.243,507 0,003 7,446 3,051 STORIE DI LAVORO C’ era una volta, a Nord di Terontola, un principale che, per merito del consulente, aveva scoperto l’importanza dell’art. 7 Statuto lavoratori, nel quale si regolamenta la procedura di contestazione disciplinare. Fin qui s’era limitato agli insulti verbali. Siete dei delinquenti gridava, ad esempio, agli operai che non si mettevano l’elmetto o i tappi nelle orecchie. Porterò le puttane a ballare sulle vostre tombe, strillava a quelli che stavano sui tetti senza la cintura di sicurezza. Ma poi tutto finiva lì. Finalmente il consulente lo convinse. È inutile che strilli in quel modo che non impressioni nessuno. Eppoi il riferimento alle puttane non è affatto signorile. Per completare l’opera di prevenzione devi contestare per iscritto, fare le raccomandate con ricevuta di ritorno, sentire le giustificazioni del lavoratore e da ultimo irrogare il provvedimento disciplinare, finiscila con quegli strilli. E così il principale cominciò a fare il giudice, organizzando piccoli processi, con tanto di imputati, testimoni, l’accusa e il resto. Però, per quanto riguardava la difesa, gli accusati si lamentavano per il fatto che non riuscivano a vedere quei documenti che in Giudice abusivo qualche modo li potessero scagionare, in tutto o in parte. Hanno ragione a lamentarsi, gli spiega il consulente, tu non hai l’autorità di un giudice super partes, sei invece coinvolto nel procedimento e sei inoltre tenuto a fornire all’incriminato ogni informazione a lui utile. Senti la Cassazione (27 ottobre 2000, n. 14225): “… il datore di lavoro, nell’ambito della procedura di contestazione, non si pone quale soggetto imparziale cui sia affidata una sorta di procedimento a carattere pregiudiziale - 378 - diretto alla determinazione della sanzione disciplinare eventualmente da comminare, essendo egli soltanto obbligato a rendere noto preventivamente al lavoratore l’addebito specifico costituente il fondamento della sanzione che intende irrogare; pertanto, in base alla ratio di tale normativa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire all’incolpato documenti in consultazione … al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa”. Valfrido Paoli N. 21 del 26 maggio 2001 Si rinnova e amplia la convenzione Ancl/Cgn Servizi telematici Ancl 2001 I l progetto Servizi Cgn 2001 è stato concordato ed approvato dalla Commissione mista Ancl/Cgn (nata nel gennaio 2000) e dalla Gen, che ha dato vita alle strategie e alle decisioni operative. La strategia adottata è quella di erogare servizi alla categoria caratterizzati da un forte connotato di tutela dei suoi interessi: difesa della clientela, semplificazione degli adempimenti, servizi di qualità esclusivi e innovativi per professionisti. Il progetto presenta importanti caratteristiche innovative rispetto a quello degli anni precedenti. La trascorsa esperienza ed i suggerimenti forniti dalle Unioni Provinciali locali e dai numerosi colleghi che hanno utilizzato i servizi Cgn hanno permesso di migliorare la filosofia del progetto con conseguenti modifiche nell’organizzazione e nella struttura. Importante è la grande convenienza offerta dal nuovo progetto, con prezzi riservati o azzerati per gli associati all’Ancl. L’operazione 730/2000, come già annunciato in altre occasioni, ha avuto un notevole e lusinghiero successo testimoniato anche dalle cifre relative al consuntivo: 5.000 professionisti che hanno utilizzato i servizi Cgn con oltre 400.000 dichiarazioni trasmesse. Crediamo che il nuovo progetto, con l’utilizzo ottimale delle sinergie Ancl/Cgn, potrà senz’al- N. 21 del 26 maggio 2001 tro essere un ottimo strumento di promozione dell’attività sindacale, che attraverso la capillare diffusione sul territorio nazionale dell’attività di servizi potrà conseguentemente perseguire anche le proprie finalità associative. Tale capillarità verrà realizzata attraverso le strutture dei Coordinamenti provinciali, create nell’ambito delle Unioni Provinciali aderenti, i cui compiti sono illustrati nel progetto che tutte le Unioni Provinciali hanno ricevuto ed al quale molte hanno aderito. Servizi offerti ● Servizio 730 telematico e Ici; ● modelli Red-Inps; ● fisco telematico delegato; ● sportello telematico Cciaa; ● firma digitale Cgn. Servizio 730 telematico 2001 Il “Progetto 730 telematico 2001” subisce notevoli modifiche rispetto al “Progetto 2000”. Di seguito sinteticamente illustriamo le principali novità: 1. tutti gli studi saranno “Uffici autorizzati”; sparirà la differenziazione fra “Uffici autorizzati” e “Uffici periferici”; 2. ogni “Ufficio autorizzato” avrà la possibilità di stam- - 379 - pare la modulistica nel proprio studio, fermo restando che rimane attivo il servizio di “stampe centralizzate” esclusivamente a cura del gestore tecnico dei servizi Cgn; 3. il programma e le immagini di stampa saranno totalmente gratuiti, come anche l’assistenza, per tutti coloro che sono iscritti al sindacato; il costo per i non iscritti sarà di L. 300.000; 4. la spedizione del 730/4 sarà effettuata dal Caaf Cgn per tutti i sostituti d’imposta indistintamente; 5. la procedura di adesione è stata semplificata e non coinvolgerà operativamente il Coordinamento provinciale, il quale si occuperà esclusivamente di promuovere e pianificare tutte le iniziative proposte dalla Commissione Ancl/Cgn. Marina Calderone COORDINATRICE COMMISSIONE ANCL/CGN Per maggiori informazioni sui Servizi Cgn 2001 telefona alla tua Unione Provinciale o alla sede Nazionale Ancl al numero 06/ 5415521; oppure visita i siti www.ancl.it o www.cgn.it o contatta direttamente il call center di Cgn al numero 0434/28293.