“LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELLE
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 11 APRILE 2011 DI
CUI ALL’ART. 71, C. 13 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”
Lucca 26 Novembre 2013
Dott. Ing. Emanuela Franchi
Direttore Dipartimento di Lucca
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
SEDE DIPARTIMENTO
VIALE LUPORINI, 1021
TEL. 0583526288
MAIL [email protected]
[email protected]
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
ART. 71 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO
11. ..Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate in All.VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frquenza indicata nel medesiomo allegato.
La prima di tali verifiche che vi provvede nel termine di 60
giorni dalla richiesta …..
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all’all.VII nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti
con apposito decreto del Ministero del Lavoro, della salute e
politiche sociali, di concerto…
ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a
Verifica biennale
mano
Ponti sospesi e relativi argani
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del Verifica biennale
paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del
Verifica triennale
paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o Verifica annuale
tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro
esterno del paniere maggiore di 500 mm.
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata Verifica annuale
verticalmente
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Verifica annuale
non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di
utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Verifica biennale
non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di
utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200
Verifiche annuali
Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità
di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Verifiche annuali
non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg Verifiche biennali
, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10
anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Verifiche biennali
non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e
anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Verifiche triennali
non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e
anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000
art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti
gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le
industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi
surriscaldati diversi dall'acqua.
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000
art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento:
art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella quinquennale
I, II e III categoria
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento:
art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento:
art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento: triennale
art. 3)
Verifica di integrità: decennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e
recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle
categorie dalla I alla IV
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento:
art. 3)
quadriennale Verifica di integrità:
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o
decennale
vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento: biennale
art. 3) Generatori di vapor d'acqua.
Visita interna: biennale Verifica di
integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000
Verifica di integrità: decennale
art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
categoria, aventi TS < 350 °C
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000
Verifica di funzionamento:
art. 3)
quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
Verifica di integrità: decennale
categoria, aventi TS > 350 °C
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o
Verifica quinquennale
gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda
sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Decorrenza periodicità
La decorrenza di periodicità di cui all’ALL. VII va
riferita alla messa in servizio dell’attrezzatura che non
necessariamente coincide con la data della
dichiarazione di conformità.(circ . Inail 28 Marzo 2013)
E’ possibile inoltrare richieste anticipate di verifica
periodica (circ . Inail 28 Marzo 2013)
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Circolare Ministero del lavoro Prot. 15/VI/0021784
Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII
che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle
verifiche debba essere con frequenza annuale.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DECRETO 11 APRILE 2011
Disciplina le modalita’di effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di cui all’all.VII del
d.lgs81/08
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DECRETO 11 APRILE 2011
Entra in vigore il 23
maggio 2012
6 ARTICOLI
4 ALLEGATI
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
SOGGETTO TITOLARE I VERIFICA PERIODICA
INAIL
Titolare della prima delle
verifiche periodiche
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
Inail ha 60 giorni
dalla richiesta
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 Per la prima verifica il
Datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede entro
45 giorni dalla richiesta.
Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 . Per la prima
verifica il datore si avvale dell’Inail che vi provvede nel
termine di 45 gg dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
Legge 30 ottobre 2013, n.125 . All’art. 71 comma 11 del
DLgs n.81 le parole nel termine di 45 giorni dalla messa in
servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle “nel termine di
45 giorni dalla richiesta”.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

Modello di richiesta di denuncia di messa in servizio/
immatricolazione

Modello di richiesta di prima verifica periodica
DATORE DI
LAVORO
Richiede la P.V.P.
all’INAIL ed indica un
Soggetto Abilitato
NO
Entro
45 gg
SI
fine
Il Datore di lavoro si
rivolge ad un
Soggetto Abilitato
qualsiasi
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Circolare 25.5.12 del Ministero del Lavoro
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DM 11 APRILE 2011
ALLEGATO II
Le attrezzature da sottoporre a verifica sono suddivise
nei seguenti gruppi:
-GRUPPO SC- Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.
-GRUPPO SP – Sollevamento persone
-GRUPPO GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DM 11 APRILE 2011
ALLEGATO II
VERIFICA PERIODICA
E’ finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle ISTRUZIONI D’USO, lo stato di manutenzione
e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal
fabbricante, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
DOCUMENTAZIONE
-DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
-MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
- REGISTRO DI CONTROLLO
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
SCHEDA TECNICA E VERBALE
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà
essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente
costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro,
adottando la modulistica riportata in allegato IV. (All. II DM 11 aprile 2011).
Sarà inoltre rilasciato relativo verbale.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Registro informatizzato verifiche periodiche effettuate (All.III DM 11
aprile 2011)
I Soggetti Abilitati, pubblici o
privati riportano i verbali delle
verifiche effettuate in apposito
registro informatizzato.
I Soggetti Abilitati trasmettono
trimestralmente il registro delle
verifiche effettuate attraverso il
“Portale soggetti abilitati”.
Inail invia al Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali entro il 15
maggio di ogni anno una relazione
circa le verifiche effettuate.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
TARIFFE
Le tariffe per verifiche effettuate ai sensi del DM 11 aprile 2011 sono
determinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 23 novembre 2012.
Nel caso di verifiche effettuate dai Soggetti Abilitati
(entro i termini di 45 gg) una quota pari al 15% delle tariffe
definite dal soggetto pubblico titolare della funzione
è destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo
dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di
controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di
mantenimento della banca dati informatizzata.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
TARIFFE
.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DECRETO 11 APRILE 2011
Art. 6. Restano ferme le disposizioni previste dai Decreti:
DM 29 febbraio 1988 recante” Norme di sicurezza per la progettazione,
l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non
superiore a 5 m3”
Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004 recante “Modifica del
decreto 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione,
l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non
superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN12818 per i serbatoi
di GPL di capacità inferiore a 13 m3”
DM 17 gennaio 2005 recante la “Procedura operativa per la verifica
decennale dei serbatoi interrati per gpl con la tecnica basata sul metodo
delle emissioni acustiche”
DM 1 dicembre 2004, n.329”Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93”
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Decreto del Ministero dell’Interno 29 febbraio 1988
Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi
di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3
Sono fornite le disposizioni per le verifiche (omologativa, annuali,
decennali) dei serbatoi di GPL con capacità non superiore a 5 m3
ART. 4 DM 29 febbraio 1988
La verifica completa decennale di cui all’art. 9 del
decreto ministeriale 21.05.1974 può essere costituita da
una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli
non distruttivi per il rilievo degli spessori.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004
Lo scopo di tale decreto è l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi
per l’installazione e l’esercizio di piccoli serbatoi di GPL destinati ad alimentare
impianti fissi di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli.
Introduce due importanti novità:
Il DM 29.02.1988 si applica ai serbatoi di GPL con
capacità complessiva non superiore a 13 m3

La
verifica decennale può essere effettuata, in
alternativa ai metodi previsti nell’art.4 del decreto
ministeriale 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo
attraverso emissioni acustiche.
L’effettuazione
delle verifiche decennali sui serbatoi con
capacità complessiva non superiore a 13 m3 può avvenire
sottoponendo a prova un campione rappresentativo di
apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DM 1 dicembre 2004, n.329
MESSA IN SERVIZIO
L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati
dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione,
denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio. ( ART.4)
La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il modello in allegato 1 di
cui all’art. 4 del DM 329/2004.
Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio
dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL
competenti territorialmente, (ART.6) corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del
D.M 329/2004, fra cui il verbale di verifica di primo impianto.
VERIFICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA: OBBLIGHI
L’attuale legislazione pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di
obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:
·Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche.
·Escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche
periodiche.
·Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
·Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DM 1 dicembre 2004, n.329
Art.4 Verifica di messa in servizio (primo impianto)
Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano
installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a
verifica per la messa in servizio. . Al termine della verifica il soggetto
verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli
accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento
indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a
pressione esaminata.
Art.6
All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli
insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Azienda
Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio,
contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di
pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio; b) una relazione
tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e
di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una
espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che
l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel
manuale d'uso; d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o
sottoposti a fatica oligociclica.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E-mail
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