MASTER SICUREZZA Altri impatti ambientali Relatore: Marco Borile Trento 18 giugno 2010 I gas frigorigeni Altri impianti ambientali Indice Il quadro normativo di riferimento La prima legge italiana sui gas frigorigeni (legge n°549 28/12/1993) Sostanze che riducono lo strato di ozono (Reg. (Ce) n. 2037/2000) Impianti di trattamento gas frigorigeni (D.M. 20 settembre 2002) Il controllo delle fughe di gas frigorigeno (D.P.R. 147 del 15/02/2006) I gas fluorurati ad effetto serra (Reg. (CE) 842/2006) Il nuovo regolamento europeo sui gas serra (Reg. (CE) 1005/2009) Master A mbiente Altri impianti ambientali Il quadro normativo di riferimento Master A mbiente Legge n°549 del 28/12/1993 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente Regolamento (Ce) n. 2037/2000 Regolamento (Ce) n. 2037/2000 (Sostanze che riducono lo strato di ozono - Testo vigente) D.M. del 20/09/2002 Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico D.P.R. n°147 del 15/02/2006 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 Regolamento CEE/UE n°842 del 17/05/2006 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento CEE/UE n°1005 del 16/09/2009 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono Definizioni I principali gas lesivi per l’ozono e ad effetto serra sono riassumibili nelle seguenti famiglie: NOME BREVE NOME COMPLETO BREVE DESCRIZIONE PRINCIPALI IMPIEGHI HFC Idrofluorocarburi Sono alogenuri alchilici creati dalla sostituzione di alcuni atomi di idrogeno degli alcani con atomi di fluoro Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio HCFC Idroclorofluorocarburi Sono alogenuri alchilici creati dalla sostituzione di alcuni atomi di idrogeno degli alcani con atomi di fluoro e cloro Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio CFC Clorofluorocarburi Sono alogenuri alchilici creati dalla sostituzione totale degli atomi di idrogeno degli alcani con atomi di cloro Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio PFC Perfluorocarburi Sono composti organici interamente formati da fluoro e carbonio la cui molecola non presenta più di sei atomi di fluoro Pesticidi, schiume ignifughe, carte alimentari, tappeti, moquette HBFC Idrobromofluorocarbur i Sono alogenuri alchilici creati dalla sostituzione di alcuni atomi di idrogeno degli alcani con atomi di fluoro e bromo Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio SF6 Esafluorouro di zolfo E’ un gas inorganico composto da 6 atomi di fluoro e uno di zolfo Industria metallurgica (alluminio e magnesio), fabbricazione di semiconduttori, disinfettante Halons Halons Sono simili ai clorofluorocarburi, possono contenere bromo, fluoro e talvolta cloro Sistemi antincendio, puliture a secco, agricoltura Altri impianti ambientali La legge n°549 del 28/12/1993 Master A mbiente E’ la prima legge italiana riguardante i gas dannosi per l’ozono stratosferico E’ entrata in vigore il 1° gennaio 1994 Fornisce disposizioni sulla cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive per l’ozono nonché sullo smaltimento e il riciclo di tali sostanze La legge n°549 del 28/12/1993 Altri impianti ambientali Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive Vengono recepite e integrate le disposizioni del regolamento (CE) 3093/94 E’ vietata l’autorizzazione degli impianti che utilizzano le sostanze lesive comprese nella tabella A Entro il 31 dicembre 2008 dovevano cessare: la produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B Master A mbiente Altri impianti ambientali La legge n°549 del 28/12/1993 Smaltimento e riciclo delle sostanze lesive Master A mbiente Viene vietato disperdere nell’ambiente le sostanze lesive Gli impianti e i prodotti contenenti sostanze lesive devono essere conferiti a centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti Gli impianti e gli apparecchi che non possono essere trasportati devono essere smantellati previo recupero delle sostanze lesive La legge n°549 del 28/12/1993 Etichettatura Altri impianti ambientali Dal 2 marzo 1994 i beni contenenti sostanze lesive devono essere etichettati con la seguente dicitura: “Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana” Master A mbiente Il D.M. 20 settembre 2002 Altri impianti ambientali Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 Master A mbiente Per il recupero di sostanze lesive devono essere impiegati impianti conformi alle caratteristiche e alle norme tecniche stabilite nell’allegato I Nelle fasi di triturazione delle apparecchiature fuori uso le emissioni non devono superare i seguenti valori: 25g/h di sostanze lesive; 5mg/Nm3 di polveri; 100mg/Nm3 di pentano (dove applicabile) Dopo il trattamento, il residuo di sostanze lesive nelle schiume poliuretaniche degassificate deve essere ≤ 0,5%p/p Il D.M. 20 settembre 2002 Norme tecniche e caratteristiche degli impianti LINEE DI ESTRAZIONE DELLE SOSTANZE LESIVE DAI CIRCUITI IMPIANTO DI TRITURAZIONE DELLE SCHIUME POLIURETANICHE Estrazione con dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso; Triturazione munita di impianto di contenimento statico o dinamico delle polveri e dei gas; Asportazione del gruppo di compressione senza perdite di olio lubrificante; Impianto di abbattimento ad alta efficienza garantisce il rispetto dei valori di emissione; Bonifica del gruppo di compressione con apposito impianto che eviti il rilascio di sostanze lesive; Sistemi inertizzanti prevengono i rischi da infiammabilità o esplosività Montaggio di strumentazione per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive I rifiuti prodotti devono essere destinati a smaltimento sicuro; AREE DI STOCCAGGIO DEI FLUIDI REFRIGERANTI E DEI GAS ESPANDENTI Stoccaggio in aree coperte e pavimentate; Convogliamento di eventuali perdite ai pozzetti di raccolta; Recipienti per lo stoccaggio dei rifiuti adeguati allo scopo; Montaggio di strumentazione per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive Montaggio di strumentazione per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive Altri impianti ambientali Il regolamento (CE) n. 2037/2000 (Sostanze che riducono lo strato di ozono) Regolamenta la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di: clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi, completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1- tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri Principale sostanza interessata R22 Master A mbiente Altri impianti ambientali Il regolamento (CE) n. 2037/2000 (Sostanze che riducono lo strato di ozono) dal 1° gennaio 2010 l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria dal 1° gennaio 2015 tutti gli idrofluorocarburi sono vietati. Master A mbiente Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006 (1/2) Altri impianti ambientali Regolamento per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive Master A mbiente Si applica a impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono sostanze controllate nei loro circuiti Le operazioni di recupero e riciclo di sostanze controllate devono essere effettuate con dispositive conformi alle caratteristiche e alle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650 Il gestore dell’impianto deve custodire un libretto conforme al modello dell’allegato I in cui devono essere registrate le operazioni di recupero e riciclo ed i risultati dei controlli di fughe Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006 Altri impianti ambientali Regolamento per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive A Master mbiente I controlli sulle fughe di sostanze controllate vengono effettuati con le frequenze illustrate nella tabella a lato Se viene individuato un indizio di fuga deve essere effettuata una ricerca con un apparecchio cercafughe si sensibilità superiore a 5g/anno CARICA DI SOSTANZA FREQUENZA DEI CONTROLLI 3Kg. ≤ CARICA ≤ 100Kg. Annuale ≥ 100Kg. Semestrale Le perdite che richiedono una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito devono essere riparate entro 30 giorni dalla data di verifica Gli impianti possono essere messi in funzione solo a perdite riparate Il regolamento (CE) n. 842/2006 del 17/05/2006 Altri impianti ambientali Riguarda i gas fluorurati ad effetto serra: HFC, PFC ed SF6 Regolamenta: Contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra; Etichettatura e smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra; Divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature; Formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal regolamento. E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri Master A mbiente Contenimento di gas fluorurati ad effetto serra Devono essere attuate tutte le misure fattibili che non comportano costi sproporzionati per: Altri impianti ambientali Master A mbiente Prevenire le perdite di gas Riparare non appena possibile le perdite rilevate Devono essere attuati una serie di controlli sulle fughe di gas da apparecchiature con le frequenza stabilite nella tabella seguente: CARICA DI GAS FREQUENZA DEI CONTROLLI ≤ 6 Kg. Nessun controllo se l’impianto è etichettato come ermeticamente chiuso NOTE ≥ 3 Kg. annuale Frequenza dimezzata se vi è un sistema di rilevamento delle perdite ≥ 30 Kg. semestrale Frequenza dimezzata se vi è un sistema di rilevamento delle perdite ≥ 300 Kg. trimestrale Obbligo di montare un sistema di rilevamento delle perdite da controllare annualmente I sistemi di protezione antincendio antecedenti il 4 luglio 2007 devono installare i sistemi di rilevamento delle perdite entro il 4 luglio 2010 I gestori di apparecchiature con una carica di gas di 3 o più Kg. devono tenere un registro in cui sono riportate le quantità e il tipo di gas installati, le quantità aggiunte e recuperate nelle manutenzioni, riparazioni e nello smaltimento. Responsabilità per il recupero dei gas Altri impianti ambientali RESPONSABILE DEL RECUPERO Master A mbiente IMPIANTO/APPARECCHIATURA Il gestore dell’impianto ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas da parte di personale certificato Circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore; Apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; Impianti di protezione antincendio ed estintori; Commutatori ad alta tensione. La persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio Contenitori di gas fluorurati ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita I gas sono recuperati da personale qualificato Altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra è effettuato prima della distruzione definitiva dell’apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione Altri impianti ambientali Formazione e certificazione La Commissione stabilisce i requisiti minimi delle società e del personale che effettua la manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati Entro il 4 luglio 2008 gli Stati Membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base di quelli stabiliti dalla Commissione Master A mbiente Master A mbiente I requisiti del personale certificato sono stabiliti dal regolamento n°303 del 2 aprile 2008 Il personale certificato (frigoristi o tecnici del freddo) è diviso in quattro categorie in base alle competenze e deve conseguire un patentino da frigorista ATTIVITA’ DEL TECNICO DEL FREDDO CATEGORIE Altri impianti ambientali Formazione e certificazione Le categorie del personale qualificato Controllo di perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero I Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore Tutte le applicazioni II Tutte le applicazioni III Non può effettuare questa operazione IV Tutte le applicazioni Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg per impianti sigillati ermeticamente) Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg se sigillati ermeticamente Non può effettuare questa operazione Non può effettuare questa operazione Altri impianti ambientali Obblighi di relazione alla Commissione Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun produttore, importatore ed esportatore comunica alla Commissione, attraverso l’autorità competente dello Stato membro le seguenti informazioni: SOGGETTO CHE DEVE COMUNICARE Produttore di gas fluorurati (quantità > a 1 tonnellata/anno) Importatore di gas fluorurati (quantità > a 1 tonnellata/anno) Master A mbiente Esportatore di gas fluorurati (quantità > a 1 tonnellata/anno) OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Quantità totale di ciascun gas prodotto, indicando la destinazione d’uso Quantità totale di ciascun gas immesso sul mercato Quantità totale di ciascun gas riciclato, rigenerato o distrutto Quantità totale di ciascun gas importato o immesso in commercio, indicando la destinazione d’uso Quantità totale di ciascun gas importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto Quantità totale di ciascun gas esportato Quantità totale di ciascun gas esportato per essere riciclato, rigenerato o distrutto Etichettatura Altri impianti ambientali Deve rispettare la normativa in materia di etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, dove applicabile, e in più deve: Master A mbiente Riportare la denominazione chimica del gas in una nomenclatura accettata dall’industria Indicare chiaramente che sono contenuti gas fluorurati ad effetto serra Le quantità di gas fluorurati Essere posta vicino ai punti d’accesso per la ricarica o per il recupero dei gas Riportare nel manuale d’uso ulteriori informazioni sui gas serra Viene applicata alle seguenti apparecchiature: Prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o loro preparati Prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (diversi da quelli dei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori contenenti HFC o loro preparati Commutatori contenenti SF6 Tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra Altri impianti ambientali Divieti d’uso dell’esafluoruro di zolfo Dal 1° gennaio 2008 è vietato l’uso di SF6 o preparati a base di SF6 nella pressofusione del magnesio se la quantità di SF6 è maggiore di 850Kg/anno Dal 4 luglio 2007 è vietato l’uso di SF6 o di suoi preparati per il riempimento degli pneumatici Master A mbiente Altri impianti ambientali Immissione sul mercato Master A mbiente E’ vietata per le sostanze elencate in allegato II e con le modalità in esso riportate Il divieto non di applica se la data di fabbricazione del prodotto o dell’apparecchiatura è precedente all’entrata in vigore del relativo divieto Se uno Stato membro ha adottato, entro il 31 dicembre 2005, divieti più restrittivi di quelli del regolamento può mantenerli in vigore fino al 31 dicembre 2012 Il regolamento CE n°1005 del 16/09/2009 Altri impianti ambientali E’ il nuovo regolamento comunitario inerente ai gas dannosi per l’ozono Si applica dal 1° gennaio 2010 Abroga il regolamento (CE) n. 2037/2000 che è rimasto in vigore fino al 1° gennaio 2010 E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Master A mbiente Sostanze controllate Altri impianti ambientali Sono: CFC, HBFC, HCFC, Halon, Tetraclorometano, 1,1,1-tricloroetano, bromometano, bromoclorometano Ne è vietata la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso E’ vietata l’immissione sul mercato di apparecchiature e prodotti contenenti sostanze controllate o che dipendono da esse Sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenti halon Master A mbiente Esenzioni e deroghe ai divieti: Materie prime Agenti di fabbricazione Distruzione o rigenerazione Uso di laboratorio Usi critici degli halon Altri impianti ambientali Il regolamento CE n°1005 del 16/09/2009 11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili; 12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III; Master A mbiente Altri impianti ambientali Uso di sostanze controllate come materia prima Master A mbiente Sono permessi l’uso, l’immissione sul mercato e la produzione di sostanze controllate come materie prime L’immissione sul mercato o la produzione sono permesse solo se la sostanza controllata è utilizzata unicamente come materia prima Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in modo da indicare che la sostanza può essere usata solo come materia prima Uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione Altri impianti ambientali Sono permessi la produzione, l’uso e l’immissione sul mercato di sostanze pericolose utilizzate come agenti di fabbricazione L’utilizzo come agente di fabbricazione è permesso solo su impianti antecedenti il 1° settembre 1997 con emissioni trascurabili Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in modo da indicare che la sostanza può essere usata solo come agente di fabbricazione La Commissione può stabilire un elenco di imprese a cui è permesso l’uso di sostanze come agente di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo e i livelli di emissione massimi per ciascuna impresa Master A mbiente Altri impianti ambientali Uso di sostanze controllate in laboratorio (1/2) Master A mbiente Sono permessi l’uso, la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi Sono esclusi dalla deroga gli idroclorofluorocarburi Le imprese che utilizzano sostanze controllate per usi di laboratorio devono registrarsi presso la Commissione indicando: Le sostanze utilizzate Lo scopo Il consumo annuale I fornitori delle sostanze Altri impianti ambientali Uso di sostanze controllate in laboratorio (2/2) La Commissione può stabilire: Gli usi essenziali di laboratorio permessi Le quantità permesse Il periodo di validità della deroga Gli utilizzatori che possono avvalersi degli usi essenziali di laboratorio Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in modo da indicare che la sostanza può essere usata solo per gli usi di laboratorio Master A mbiente Bromuro di metile Altri impianti ambientali Il bromuro di metile non può più essere immesso sul mercato dal 18 marzo 2010 Master A mbiente Era stata concessa una deroga fino al 18 marzo 2010 per le applicazioni di quarantena e per il trattamento di merci destinate all’esportazione In caso di emergenza, la Commissione potrà autorizzare l’impiego del bromuro di metile per un massimo di 120 giorni e per una quantità non superiore di 20 tonnellate Altri impianti ambientali Usi critici degli halons ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon Gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per degli usi critici Gli usi critici sono elencati nell’allegato VI e riguardano principalmente i mezzi antincendio indispensabili, gli impieghi aeronautici e quelli militari La Commissione può revisionare l’allegato VI e stabilire un calendario per l’eliminazione degli usi critici I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon sono eliminati entro le date limite indicate nell’allegato VI Master A mbiente Idroclorofluorocarburi (HCFC) (1/3) Altri impianti ambientali La produzione di HCFC deve ridursi con l’andamento riportato in grafico e cessare definitivamente dopo il 31 dicembre 2009 35% 30% 25% Produzione di HCFC rispetto al 1997 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anno A Master mbiente 2016 2017 2018 2019 2020 Idroclorofluorocarburi (HCFC) (2/3) Altri impianti ambientali Scadenze per l’utilizzo e l’immissione sul mercato di HCFC 31 dicembre 2014: Cessazione dell’immissione sul mercato di HCFC rigenerati utilizzati per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore Cessazione dell’utilizzo di HCFC riciclati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, utilizzati solo dall’impresa che ha effettuato il recupero o per conto 31 dicembre 2019: Cessazione dell’immissione sul mercato di HCFC per il riconfezionamento e l’esportazione Master A mbiente Altri impianti ambientali Idroclorofluorocarburi (HCFC) (3/3) Master A mbiente Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti che contengono un quantitativo di gas > di 3 Kg tengono un registro indicante: Quantità e tipo di sostanza recuperata e aggiunta Società o tecnico che hanno effettuato la manutenzione o l’assistenza Le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro indicante: Le imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati La provenienza degli idroclorofluorocarburi rigenerati Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate Altri impianti ambientali Le sostanze controllate sono recuperate dalle apparecchiature che le contengono: Durante la manutenzione, Durante l’assistenza, Comunque prima dello smantellamento. Le sostanze controllate e le apparecchiature che le contengono devono essere distrutte con le metodiche dell’allegato VII Se non è possibile usare le metodiche dell’allegato VII deve essere utilizzata la tecnologia più ecocompatibile Master A mbiente Altri impianti ambientali Fughe ed emissioni di sostanze controllate Master A mbiente Devono essere prese tutte le misure precauzionali necessarie per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate Apparecchi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi antincendio contenenti sostanze pericolose devono essere controllati con le frequenze (uguali a quelle del Reg. (CE) n. 842 del 17/05/2006) indicate nella tabella qui a lato per verificare la presenza di fughe Deve essere tenuto un registro riportante: Quantità e tipo di sostanze controllate aggiunte Quantità recuperata durante la manutenzione, l’assistenza o lo smaltimento I dati della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione Le date e i risultati dei controlli effettuati CARICA DI SOSTANZA FREQUENZA DEI CONTROLLI ≤ 6 Kg. Nessun controllo se l’impianto è etichettato come ermeticamente chiuso ≥ 3 Kg. annuale ≥ 30 Kg. semestrale ≥ 300 Kg. trimestrale Discordanze tra D.P.R. n°147 del 15/02/2006 e il Regolamento (CE) n. 1005/2009 Altri impianti ambientali Le due leggi differiscono sostanzialmente per le frequenze dei controlli delle fughe di sostanze controllate Master A mbiente REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2009 CARICA DI SOSTANZA FREQUENZA DEI CONTROLLI ≤ 6 Kg. Nessun controllo se l’impianto è etichettato come ermeticamente chiuso ≥ 3 Kg. annuale ≥ 30 Kg. semestrale ≥ 300 Kg. trimestrale D.P.R. n°147 del 15/02/2006 CARICA DI SOSTANZA FREQUENZA DEI CONTROLLI 3Kg. ≤ CARICA ≤ 100Kg. Annuale ≥ 100Kg. Semestrale Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006 recepisce il regolamento (CE) n. 2037/2000 che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1005/2009 Altri impianti ambientali Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale Master A mbiente Produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o ad utilizzare in conto proprio le sostanze controllate possono cedere i propri diritti ad altri produttori o importatori La cessione dei diritti deve essere notificata alla Commissione Per ragioni di razionalizzazione industriale l’autorità competente dello Stato membro può autorizzare un produttore a superare le soglie di produzione di sostanza controllata Altri impianti ambientali Obblighi di comunicazione per produttori di sostanze controllate Master A mbiente Le imprese che producono sostanze controllate comunicano all’autorità competente entro il 31 marzo: La produzione totale di ciascuna sostanza La produzione immessa sul mercato o usata per conto proprio nella Comunità specificando la destinazione d’uso La produzione per soddisfare gli usi essenziali di laboratorio nella Comunità europea e quella autorizzata per tali usi L’aumento della produzione autorizzata per ragioni di razionalizzazione industriale Le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti Gli stock Le operazioni di acquisto e vendita ad altri produttori della Comunità Obblighi di comunicazione per importatori di sostanze controllate Altri impianti ambientali Le imprese che importano sostanze controllate comunicano all’autorità competente entro il 31 marzo: Master A mbiente Le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo la destinazione d’uso Le quantità importate in base ad altri regimi doganali Le quantità usate, importate per essere riciclate o rigenerate Gli stock Le operazioni di acquisto e vendita ad altre imprese della Comunità Il paese esportatore Obblighi di comunicazione per esportatori di sostanze controllate Altri impianti ambientali Le imprese che esportano sostanze controllate comunicano all’autorità competente entro il 31 marzo: Le quantità di sostanze esportate distinguendo la destinazione d’uso e il paese importatore Gli stock Le operazioni di acquisto e vendita ad altre imprese della Comunità Il paese esportatore Master A mbiente Altri impianti ambientali Obblighi di comunicazione per distruttori di sostanze controllate Master A mbiente Le imprese che distruggono sostanze controllate e che non sono anche produttori comunicano all’autorità competente entro il 31 marzo: Le quantità di sostanze distrutte, comprese quelle contenute in apparecchiature e prodotti Gli stock in attesa di essere distrutti, compresi quelli contenuti in apparecchiature e prodotti La tecnologia impiegata per la distruzione Altri impianti ambientali Obblighi di comunicazione per utilizzatori di sostanze controllate Le imprese che utilizzano sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunicano all’autorità competente entro il 31 marzo: Le quantità di sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione Gli stock I processi e le emissioni generate Master A mbiente Altri impianti ambientali Ispezioni e sanzioni Master A mbiente Le autorità competenti degli stati membri della Comunità europea effettuano le ispezioni che la Commissione ritiene necessarie per far rispettare il regolamento Entro il 30 giugno 2011 gli Stati Membri devono notificare alla Commissione le disposizioni relative alle sanzioni e alle misure da prendere per far rispettare tali disposizioni La gestione dei PCB e PCT Altri impianti ambientali Indice Master A mbiente Quadro normativo di riferimento Definizioni Censimento Etichettatura Decontaminazione e smaltimento Il quadro normativo di riferimento D.P.R. n°216 del 24/05/1988 Altri impianti ambientali Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 D.M. del 11/02/1989 Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB D.M. del 17/01/1992 Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti PCB e PCT D.Lgs. Governo n°209 del 22/05/1999 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili D.M. del 11/10/2001 Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento Art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 A Master mbiente Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti PCB e PCT, nonché a carico dei soggetti a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento Altri impianti ambientali Definizioni Master A mbiente PCB/PCT: sono composti organici riconosciuti come tra gli inquinanti più persistenti in ambiente Sono stati largamente utilizzati sin dagli anni ’30 come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici in apparecchiature elettriche (condensatori e trasformatori) PCB: difenili policlorurati PCT: trifenili policlorurati N.B. il D.Lgs. n°209 del 22/05/1999 definisce come PCB: policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), monometiltetraclorofenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano e le miscele che presentano una concentrazione complessiva di tali sostanze > dello 0,005% in peso Divieti e deroghe all’uso di PCB e PCT Altri impianti ambientali - D.P.R. n°216 del 24/05/1988 - DIVIETI DEROGHE SOSTANZE VIETATE: SONO SOTTOPOSTI A DEROGA: Difenili policlorurati (PCB) ad eccezione dei difenili mono e diclorurati Trifenili policlorurati (PCT) Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,005% in peso Ne è vietato l’uso e l’immissione sul mercato Master A mbiente Apparecchi elettrici a circuito chiuso: trasformatori, resistenze ed induttanze Grandi condensatori: (1Kg. di peso totale) Piccoli condensatori: (purché la percentuale massima di cloro nei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di defenili pentaclorurati o di defenili maggiormente clorurati) Fluidi per termoconvettori: negli impianti caloriferi a sistema chiuso Fluidi idraulici: per l’equipaggiamento sotterraneo delle miniere Sono definite dall’art. 4 del D.P.R. n°216 Limiti delle deroghe all’uso di PCB e PCT Altri impianti ambientali art. 4 del D.P.R. n°216 del 24/05/1988 Le deroghe valgono per impianti, apparecchi e fluidi contenenti i preparati e le sostanze cui è stata prevista una deroga e devono rispettare i seguenti limiti: Possono essere utilizzati fino all’eliminazione o fino al termine della loro durata operativa purché il detentore li sottoponga a controlli almeno annuali Possono essere utilizzati PCB e PCT per completare il livello di liquidi contenenti PCB e PCT negli impianti e negli apparecchi dove non sia tecnicamente possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e per la manutenzione. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione Le regioni possono vietare l’uso di apparecchi prima della scadenza della deroga, per la protezione della salute pubblica e dell’ambiente Possono essere immessi sul mercato d’occasione gli apparecchi, impianti e fluidi in deroga se destinati all’eliminazione Master A mbiente Altri impianti ambientali Censimento (1/2) E’ stato istituito il registro regionale (provinciale nel caso delle province autonome) riportante i dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi sottoposti a deroga La denuncia di detenzione di apparecchiature contenente PCB e PCT doveva essere fatta entro il 30 marzo 1989 alla provincia o alla regione competente con le modalità previste dagli allegati del D.M. dell’11 febbraio 1989 La denuncia della cessazione d’uso delle apparecchiature, comprendente le modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti contenenti PCB e PCT deve essere fatta entro 30gg dall’avvenuta cessazione Master A mbiente Censimento (2/2) Altri impianti ambientali Il D.Lgs. Governo n°209 del 22 maggio 1999 prevede un ulteriore inventariazione: Master A mbiente SOGGETTI: Detentori di apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume > 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza a) Nome e indirizzo b) Collocazione e descrizione degli apparecchi c) Quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: d) Date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti e) Quantitativo e concentrazione di PCB detenuto f) Data della denuncia effettuata ai sensi del D.P.R. 24/05/1988, n. 216 L’art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 integra le comunicazioni con in programma temporale di cui al comma 1 della Legge e con l’indicazione dell’intero percorso si smaltimento CADENZA DELLA COMUNICAZIONE: Biennale e, in ogni caso, entro 10 giorni da un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti DESTINATARIO: Sezione regionale del catasto rifiuti presso l’Arpa PRIMA COMUNICAZIONE: 31 dicembre 2000 I detentori di apparecchi contenenti fluidi con percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono comunicare solo le informazioni a) e b) Etichettatura (1/2) Altri impianti ambientali Regolata dal D.M. del 17/01/1992 Gli apparecchi e gli impianti contenenti fluidi a base di PCB e PCT devono essere etichettati con apposita etichetta L’etichetta è divisa in due parti e presenta le caratteristiche qui a lato Vedi fac-simile etichetta I trasformatori decontaminati devono essere etichettati come da allegato 2 del D.Lgs. N°209 del 22/05/1999 ALTEZZA TOTALE Almeno 23 cm LARGHEZZA TOTALE Almeno 17 cm PRIMA PARTE ALTEZZA 8 cm CONTENUTO Nome o ragione sociale del detentore, il simbolo, le frasi di rischio, i consigli di prudenza COLORI Simbolo e scritte devono essere stampate in nero su fondo arancione SECONDA PARTE CONTENUTO Deve riportare le avvertenze indicate nel punto 2 dell’art. 1 del D.M. del 17/01/1992 COLORI Le scritte devono essere in nero su fondo bianco Master A mbiente Etichettatura (2/2) Altri impianti ambientali L’etichettatura doveva essere adottata: Master A mbiente Entro il 4 agosto 1992 per gli apparecchi e impianti contenenti fluidi a base di PCB/PCT Entro il 30 luglio 1993 per le apparecchiature contenenti oli minerali o altri fluidi contaminati da PCB/PCT in quantità superiore a 100p.p.m. in peso Altri impianti ambientali Obblighi di decontaminazione e smaltimento 31 dicembre 2005: decontaminazione o smaltimento di PCB e apparecchi contenenti PCB 31 dicembre 2010: decontaminazione o smaltimento di apparecchi soggetti ad inventario Alla fine della loro vita operativa: smaltimento di apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% se non decontaminati entro il 31/12/2005 o il 31/12/2010 I trasformatori possono essere utilizzati, entro i termini di cui sopra, in attesa di essere decontaminati o smaltiti solo se in buono stato funzionale, se non presentano perdite di fluidi e ne è stata data comunicazione alla provincia, altrimenti devono essere immediatamente decontaminati Master A mbiente Altri impianti ambientali Utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o smaltimento Devono essere rispettati i termini e le condizioni previste dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 per lo smaltimento degli apparecchi contaminati da PCB/PCT Possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari che: Il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi Il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 O CEI 10-6 e viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 La documentazione che comprova il rispetto delle conformità alle norme CEI deve essere tenuta presso l’unità locale La dichiarazione deve essere fatta alla provincia competente Master A mbiente Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi contenenti PCB (1/3) Altri impianti ambientali Devono essere consegnati ad imprese autorizzate a effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento rifiuti Prima della consegna il detentore deve garantire che siano osservate le condizioni di massima sicurezza e in particolare quelle antincendio Devono essere isolati da qualsiasi prodotto infiammabile Sono soggetti alla vigente normativa in materia di rifiuti Master A mbiente Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi contenenti PCB (2/3) Altri impianti ambientali Lo smaltimento avviene tramite incenerimento nel rispetto delle norme che regolano l’incenerimento di rifiuti pericolosi Master A mbiente Regioni e province autonome possono autorizzare altri metodi di smaltimento previo parere dell’ANPA Condensatori e apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, che costituiscono parte di un’atra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l’apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento Altri impianti ambientali Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi contenenti PCB (3/3) Art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 Lo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e PCT, compresi difenili mono e diclorurati, soggetti ad inventario deve rispettare il seguente programma temporale: 100% 100% 90% 80% 70% 60% • Percentuale di dismissione 70% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2007 2009 Anno di dismissione Master A mbiente Decontaminazione di trasformatori Altri impianti ambientali I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni: Master A mbiente • • • La decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore < allo 0,05% in peso Il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l’aspetto dell’incendio e dell’esplosione La sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB I trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB sono soggetti solo alle lettere b) e c) Divieti nello smaltimento Altri impianti ambientali E’ vietato: separare i PCB dalle altre sostanze a scopo di recupero e riutilizzo dei PCB stessi riempire i trasformatori con PCB smaltire in discarica PCB e PCB usati ad eccezione che per alcune operazioni di deposito particolari incenerire PCB e PCB usati sulle navi miscelare PCB e PCB usati con altre sostanze o fluidi Master A mbiente RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Altri impianti ambientali RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 NORMATIVA Produzione di AEE e gestione di RAEE regolata da: Direttive 2002/95/CE e Direttive 2002/95/CE D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Master A mbiente RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Altri impianti ambientali Art. 2 Ambito di applicazione Master A mbiente 1. Il presente decreto di applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purchè non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. 2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari. Altri impianti ambientali RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Art. 3 Definizioni a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; ALLEGATO 1 A e 1 B.doc Master A mbiente RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Altri impianti ambientali Art. 3 Definizioni Master A mbiente o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o); q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Altri impianti ambientali Il decreto definisce: • • • • • • • • Progettazione dei prodotti Divieto di utilizzo di determinate sostanze Raccolta separata Ritiro dei RAEE raccolti Trattamento Recupero dei RAEE Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE non storici e dei RAEE professionali L’istituzione del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE Master A mbiente Altri impianti ambientali RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Master A mbiente PUNTO CARDINE Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente dei RAEE siano essi domestici o professionali originati da apparecchiature elettriche sarà a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato. Altri impianti ambientali RAEE - D.M. 8 marzo 2010, n. 65 Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 introduce - a partire dal 18 giugno 2010 un regime di gestione semplificato per i RAEE ritirati dai distributori, dai centri di assistenza tecnica e dagli installatori, ponendo le basi per il completamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici e per l'incremento delle quantità raccolte, riutilizzate e recuperate. Commento Decreto 65 del 08-03-2010.doc Decreto n. 65 del 08-03-2010 - Regolamento RAEE.pdf Master A mbiente CONAI Altri impianti ambientali CONAI Master A mbiente CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora Dlgs. 152/06). CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. CONAI è il perno di uno dei sistemi europei più efficaci ed efficienti di recupero e valorizzazione dei materiali di imballaggio basato sul principio della responsabilità condivisa del mondo delle imprese nei confronti dell’ambiente e su un livello di contributi ambientali che è fra i più bassi d’Europa. Altri impianti ambientali CONAI Master A mbiente Infine, CONAI è una delle più grandi realtà consortili in Europa con oltre 1.400.000 aziende iscritte, chiara testimonianza di una massiccia adesione del mondo imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi obiettivi. L'adesione al CONAI è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi. Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: Acciaio (CNA), Alluminio (CIAL), Carta (COMIECO), Legno (RILEGNO), Plastica (COREPLA) e Vetro (CORAVE). CONAI Altri impianti ambientali Le due categorie fondamentali sono rappresentate da: “produttori”: coloro che fabbricano imballaggi, li importano, li auto producono, ecc. “utilizzatori”: coloro che utilizzano gli imballaggi confezionare le merci prodotte. per In base a come si configura l’attività relativamente agli imballaggi cambiano gli adempimenti a cui l’azienda è sottoposta. • Solo quanto di iscrizione una tantum • Pagamento periodico per prodotti/importati. gli Master A mbiente Sottoprodotti di origine animale imballaggi Sottoprodotti di origine animale Altri impianti ambientali Regolamento 3 ottobre 2002, n. 1774/2002/CE (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Testo consolidato) Regolamento 28 giugno 2007, n. 829/2007/CE Modifica allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Reg.1774/2002/CE Regolamento 5 dicembre 2007, n. 1432/2007/CE Modifica allegati I, II e VI del Reg.1774/2002/CE Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Master A mbiente Sottoprodotti di origine animale Altri impianti ambientali Normativa specifica Articolo 185 (prima versione D.Lgs. 152/06) Limiti al campo di applicazione …… 2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 (21), recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato. Il sopraindicato comma sparisce nelle versioni successive alle modifiche del 2009?? Master A mbiente Sottoprodotti di origine animale Altri impianti ambientali Normativa specifica Articolo 193 Trasporto dei rifiuti …… 10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 1774/2002 (41) del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. documento di trasporto_1432-2007.pdf Master A mbiente Documenti di trasporto normativa locale.pdf Sottoprodotti di origine animale Altri impianti ambientali Normativa specifica Master A mbiente Articolo 22 del 1069/2009/CE Regolamento 21 ottobre 2009, n. Prevede obbligo registro di carico e scarico dove annotare tutte le movimentazioni. Tale documento deve essere vidimato, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio. Non esistono format ma nelle diverse normative locali si riportano i dati minimi che tale documento deve contenere. Serbatoi Interrati e Fuori terra Serbatoi Interrati Altri impianti ambientali D.M. 24 maggio 1999, n° 246 Master A mbiente Il D.M. 24 maggio 1999, n° 246 è stato in realtà annullato con sentenza della Corte Costituzionale n. 266/2001 e, mancando dunque una norma di riferimento, la regolamentazione è demandata alle regioni e/o alle province. È comunque buona norma rifarsi a tale decreto e rispettare le prescrizioni in esso contenuto. Per “serbatoio interrato” si intende un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna. Serbatoi Interrati Altri impianti ambientali D.M. 24 maggio 1999, n° 246 Master A mbiente Registrazione di serbatoi interrati esistenti alla data del 13/08/1999 Il titolare della concessione o autorizzazione deve, entro il 13 febbraio 2001, provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in suo possesso alla data del 13 agosto 1999 inviando il modulo di registrazione contenuto in All. A al D.M. 246/99 al Dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente responsabile della raccolta e gestione dei dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati presenti nel territorio di competenza. Tale obbligo vale anche per i serbatoi non più operativi, svuotati e bonificati ovvero dimessi ovvero riempiti con materiale inerte in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto. Si ritiene non viga l’obbligo di registrazione solo per i serbatoi svuotati, bonificati e utilizzati per altra funzione (per esempio acqua antincendio). Serbatoi Interrati Altri impianti ambientali D.M. 24 maggio 1999, n° 246 Master A mbiente Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del decreto non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo. Data di installazione Prima del 1963 Tra il 1963 e il 1972 Tra il 1973 e il 1978 Dopo il 1978 Prove di tenuta entro 13/08/2001 e poi 1 volta l’anno fino all’intervento di risanamento entro 13/08/2002 e poi ogni 2 anni fino all’intervento di risanamento entro 13/08/2002 e poi ogni 2 anni fino all’intervento di risanamento ogni 2 anni dal 25° anno di vita fino all’intervento di risanamento Risanamento o dismissione entro 13/08/2004 al 30° anno di vita Prove di tenuta Al 5° e 8° anno dal risanamento Dismissione alla scadenza della garanzia, non oltre il 10° anno dal risanamento Serbatoi Interrati Altri impianti ambientali D.M. 29 novembre 2002 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. Master A mbiente Serbatoi Interrati Altri impianti ambientali D.M. 29 novembre 2002 Art. 2. Requisiti installazione dei di progettazione, serbatoi costruzione ed 1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare: a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio; b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite; c) la possibilità di eseguire i controlli previsti. 2. I serbatoi interrati sono: a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Master A mbiente Serbatoi Interrati D.M. 29 novembre 2002 Altri impianti ambientali Art. 3. Conduzione dei serbatoi interrati 1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto. 2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Master A mbiente Serbatoi Fuori Terra Altri impianti ambientali Autorizzazioni e Bacini di contenimento Master A mbiente D.M. 19 marzo 1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2003 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.” Serbatoi Fuori Terra Altri impianti ambientali Autorizzazioni e Bacini di contenimento In entrambe le sopraindicate normative, alla 3a condizione del D.M. 19 marzo 1990 e al comma 4 del punto 3 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2003, è indicato come detti serbatoi “devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore”. Master A mbiente Serbatoi Fuori Terra Altri impianti ambientali Autorizzazioni e Bacini di contenimento Master A mbiente Alcune amministrazioni ritengono però applicabile la Deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984. Al cui punto 4.1.2 è indicato che il volume del bacino di contenimento ove sono stoccati, in serbatoi fuori terra, rifiuti liquidi deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio stesso; nel caso in cui all’interno del medesimo bacino di contenimento siano presenti più serbatoi contenenti rifiuti liquidi il volume del bacino di contenimento dovrà corrispondere al valore massimo fra la terza parte del volume totale stoccabile al suo interro e il volume del più grande fra i serbatoi presenti. Serbatoi Fuori Terra Autorizzazioni e Bacini di contenimento Altri impianti ambientali CONCLUSIONE Tutti i serbatoi fuori terra realizzati ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2003, quindi con bacino di contenimento di capacità pari alla metà della capacità geometrica del contenitore sono da ritenersi in tali provincie NON REGOLAMENTARI Master A mbiente COS’È IL RUMORE Che cos’è il rumore? Altri impianti ambientali Il rumore viene definito dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come un suono sgradevole o indesiderato. Definizione priva di ogni concetto di livello sonoro assoluto, la quale determinerebbe una differenziazione tra suono e rumore. Secondo tale definizione, le condizioni perché possa sussistere un problema di esposizione al rumore sono dunque la percettibilità di un suono soggettiva, ossia il giudizio che se ne fa il soggetto percepente e la reazione indotta a tale suono. Master A mbiente Altri impianti ambientali Nozioni generali Master A mbiente Il rumore come il suono e' l'effetto di vibrazioni emesse da una sorgente sonora e da questa trasmessa ad un mezzo solido liquido o gassoso che ne permette la propagazione sotto forma di variazioni di pressione, chiamate onde sonore. La sorgente emette una potenza sonora, la quale viene percepita dalla persona come pressione sonora. La variazione di pressione sul timpano dell'orecchio è da noi percepita come suono, (la stessa che viene rilevata dal diaframma di un microfono) e se troppo elevata può causare danni all'udito. Per questo motivo risulta essere la grandezza da misurare. La pressione sonora dipende dalla distanza dalla sorgente e dall'ambiente acustico o campo sonoro nel quale la sorgente è immersa. Altri impianti ambientali ESEMPIO di propagazione di onde sonore sferiche (SORGENTE PUNTIFORME) Il livello di pressione sonora che si percepisce nel punto 1 è maggiore DOVE: nel punto 2. di quello percepito Punto 1 il livello di pressione sonora può Ppunto essere SPLespresso 20log10per comodità in scala logaritmica. Priferimento Questo é un modo pratico di dare un riscontro più leggibile e maneggevole all’unità di misura del 2sonora 105(SPL). Pa livello di pressione Sorgente P[W] Punto 2 L’unità di misura del livello di pressione la pressione sonora che è il Èdecibel [dB], espresso come: caratterizza una generica posizione Pressione sonora [Pa] Ppunto SPL 20log10 P riferimento Master A mbiente Altri impianti ambientali Perché della scala logaritmica: Master A mbiente La scelta di una scala logaritmica va ricercata nella impropria scala di valori di pressione sonora espressa in pascal. Impropria per il fatto che l’ampio range di valori non permette di avare un’ informazione pratica e leggibile della misura. Livello del suono (dB) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pressione sonora (mPa) Esempi 200.000.000 motore jet 63.245.555 martello pneumatico 20.000.000 veicolo ad elica soglia del dolore 6.324.555 discoteca 2.000.000 macchinari industriali 632.455 veicolo pesante 200.000 traffico intenso 63.245 aspirapolvere 20.000 uffici 6.324 musica a basso volume 2.000 biblioteca 632 passi sulle foglie 200 abitazione di notte 63 "tic-tac" di un orologio 20 soglia dell'udibile Fascia fascia dannosa fascia critica fascia di sicurezza Si è scelto quindi di misurare la pressione sonora su una scala logaritmica, riferendola ad un valore di riferimento pari a 2x10 E-5 Pa. Altri impianti ambientali Perché della scala logaritmica: La scelta di una scala logaritmica va ricercata nella impropria scala di valori di pressione sonora espressa in pascal. Impropria per il fatto che l’ampio range di valori non permette di avare un’ informazione pratica e leggibile della misura. Ppunto dB 20log10 P riferimento Si è scelto quindi di misurare la pressione sonora su una scala logaritmica, riferendola ad un valore di riferimento pari a 2x10 E-5 Pa. Master A mbiente Altri impianti ambientali Il campo di udibilità La minima pressione sonora necessaria all’audizione è chiamata pressione di soglia. Questa dipende dal fatto che il suono sia continuo o interrotto, che sia accompagnato da altri suoni o rumori, dalla direzione di provenienza ecc. Un altro parametro fondamentale è la frequenza. Frequenza bassa Frequenza alta Il range di frequenza di udibilità dell’orecchio umano è compreso tra 16 e 20.000 Hz Master A mbiente LA FREQUENZA Per definire la frequenza è necessario definire cos’è il periodo, ovvero il tempo necessario per la generazione di un onda completa. L’inverso del periodo è la frequenza si misura in hertz [Hz] P f 1 P L’effetto doppler La frequenza percepita da un osservatore in movimento rispetto ad una sorgente fissa è diversa se l’osservatore e la sorgente sono tra loro immobili. LA FREQUENZA è dunque intesa come numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo Bassa Media Alta 4 onde 8 onde 16 onde 1 secondo 1 secondo 1 secondo 4 Hz 8 Hz 16 Hz Altri impianti ambientali TRASMISSIONE DELLE ONDE SONORE Le onde sonore si trasmettono sottoforma di vibrazione, ed il mezzo può essere solido, liquido o gassoso. A seconda del mezzo esistono diverse velocità di di propagazione delle onde sonore. L’aria secca a 15°C è caratterizzata da una velocità di propagazione di 341 m/s L’acqua di 1460 m/s Il marmo 3800 m/s I mattoni 3650 m/s Ferro 5000 m/s Gomma elastica 30 - 70 m/s Un’altra cosa da tener presente nella propagazione del suono è che un ostacolo non è uguale per tutte le frequenze: infatti le onde sonore caratterizzate da alte frequenze vengono riflesse, mentre le basse frequenze tendono ad attraversarlo. Le onde sonore di una sorgente puntuale si propagano in qualunque mezzo elastico, in tutte le direzioni con andamento circolare - sferico. L’esempio visivo che può rappresentare l’andamento delle onde sonore in un mezzo elastico è quello di un sasso che cade in acqua Master A mbiente COME FUNZIONA IL SISTEMA UDITIVO L’orecchio si compone di tre parti: - ORECCHIO ESTERNO - ORECCHIO MEDIO - ORECCHIO INTERNO L’orecchio esterno convoglia i suoni nel canale uditivo, che condensa le onde sonore. In seguito queste colpiscono la membrana timpanica e la fanno vibrare. Oltre il timpano si trova l’orecchio medio, una cavità dove la catena ossicolare (formata dal martello, dall’incudine e la staffa) amplifica le vibrazioni timpaniche e le trasferisce all’ orecchio interno. L’orecchio interno è formato dalla coclea, una struttura a forma di conchiglia contenente liquido, fornita di cellule cigliate. COME FUNZIONA IL SISTEMA UDITIVO Ogni cellula cigliata risponde a frequenze diverse e consente di captare una gamma di suoni alti e bassi. Le cellule cigliate, quando sono stimolate, inviano impulsi nervosi al nervo acustico e quindi al cervello. L’orecchio umano tollera meglio le frequenze basse rispetto ai suoni con frequenze medio alte e i rumori continui rispetto a quelli impulsivi. Il campo di frequenze che un uomo è in grado di captare è compreso tra 16 e 20.000 Hz. Le frequenze superiori ai 20.000 Hz sono dette ultrasoniche, mentre al di sotto di 16 Hz non sono percepite come suoni, ma come vibrazioni. Vi sono animali che riescono a udire frequenze più elevate, come il cane che ha una soglia massima di 30.000 Hz e il pipistrello che arriva fino a 90.000 Hz. INQUINAMENTO DA RUMORE - effetti Gli effetti del rumore sulla salute umana si differenziano tra UDITIVI e EXTRA UDITIVI UDITIVI: Ipoacusia transitoria (effetto dovuto a breve esposizione a rumore) Ipoacusia (effetto acuto) Otopatia da rumore (effetto cronico) EXTRA UDITIVI: I principali effetti extra uditivi al rumore registrati a livello epidemiologico riguardano l’apparato cardiovascolare, con aumento della incidenza di ipertensione arteriosa, modificazione della frequenza cardiaca, fino all’infarto miocardico. Risulta essere inoltre influenzato l’apparato gastroenterico con aumento di disturbi aspecifici e di ulcera duodenale. Non vanno inoltre sottovalutati gli effetti neuropsichici, come il rallentamento dei riflessi di reazione, l’aumento del numero di errori durante lo svolgimento del lavoro e l’interferenza del rumore con la percezione di eventuali messaggi di pericolo. Tutti fattori che possono aumentare il rischio di infortunio. INQUINAMENTO DA RUMORE - effetti L’entità del disturbo sull’uomo dipende sia da fattori psicofisici individuali, che da fattori più specificamente connessi al rumore, come: IL TEMPO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA LA COMPOSIZIONE DELLO SPETTRO DEL SUONO Alcune correlazioni tra causa (RUMORE) ed effetto (DISTURBO) sono ormai assodate: Il disturbo aumenta proporzionalmente con il tempo di esposizione Non esiste un “adattamento al rumore” Si manifesta in modo indipendente dal soggetto Non è influenzato dalle condizioni emozionali del soggetto Un rumore meno forte (superiore ad 80 – 85 dB) ma prolungato nel tempo può invece provocare una RIDUZIONE DELL’UDITO RIDUZIONE DELL’UDITO La riduzione dell’udito si manifesta in quattro fasi: RIDOTTA CAPACITA’ UDITIVA TEMPORANEA APPARENTE STATO DI BENESSERE DIFFICOLTA’ DELLA PERCEZIONE DEI TONI ACUTI DIFFICOLTA’ A PERCEPIRE LA CONVERSAZIONE L’ultima fase si instaura quando l’esposizione al rumore ha una durata tale da non consentire il recupero uditivo e si parla pertanto di IPOACUSIA DA RUMORE L’ipoacusia da rumore è influenzata da - STATO DI SALUTE DEL SOGGETTO (OTITI, OTOSCLEROSI, TRAUMI…) - ETA’ DEL SOGGETTO (con l’aumento dell’età si ha riduzione dell’udito: PRESBIOACUSIA) - USO DI FARMACI (STREPTOMICINA, ALCUNI ANTIBIOTICI E VARI FARMACI) COME CI SI DIFENDE DAL RUMORE Per prima cosa è necessario conoscere il livello di pressione sonora e le caratteristiche che compongono il rumore (frequenza, lunghezza d’onda, esistenza di componenti tonali o impulsive). Tale analisi si effettua con uno strumento chiamato fonometro. Le misure di rumore effettuate vengono in seguito rapportate al tempo di esposizione quotidiano. A diversi valori di rumorosità corrispondono diversi criteri di prevenzione differenti, come imposto dagli obblighi di legge del Decreto Legislativo 277 15 agosto 1991. Il tempo di esposizione al rumore costituisce un elemento fondamentale per stabilire la nocività del rumore stesso. Più in particolare si parla di ESPOSIZIONE PERSONALE QUOTIDIANA del lavoratore al rumore, espresso in decibel [dB] COSA S’INTENDE PER dB(A): Il disturbo arrecato alle persone dal rumore è legato al suo livello di pressione sonora. Poiché la sensibilità dell'orecchio umano è più sensibile alla gamma di frequenze tra 1000 e 4000 Hertz e meno alle frequenze più basse o più alte, l'emissione sonora viene pesata secondo una curva caratteristica denominata curva (A). Per poter descrivere una situazione di rumore si ricorre al concetto del Livello Sonoro Continuo Equivalente, espresso in dB(A), che risulta essere il valore medio energetico del rumore che si manifesta in un arco di tempo sufficientemente lungo per descrivere il fenomeno. La curva (A) è caratterizzata da un incremento dell’importanza dei suoni che hanno una frequenza compresa nella gamma 1000 – 4000 Hz, mentre attenua le rimanenti frequenze. Esistono di fatto tre diverse scale di pesatura, a seconda del livello sonoro che si vuole rilevare: - Scala A per le basse intensità; - Scala B per le medie intensità; - Scala C per le alte intensità. Per ragioni di semplicità si consiglia l’uso della scala A per ogni circostanza. Ecco spiegato perché i valori registrati da un fonometro devono essere pesati su una curva (A) per essere confrontati con il sistema uditivo umano. COSA S’INTENDE PER dB(A): Cerchiamo di comprendere come va letto il grafico. Un’onda sonora di livello di pressione sonora, ad esempio, 40 dB, alla frequenza di 1000 Hz, definisce la sensazione che chiameremo di 40 phon (per cui in questo caso il valore in dB coincide con quello in phon): questa, seguendo la curva di Fletcher e Munson che passa per l’ascissa 1000 Hz e per l’ordinata 40 dB, sarà ad esempio la stessa sensazione di intensità che produce all’orecchio dell’ascoltatore una frequenza di 100 Hz emessa con circa 60 dB di pressione sonora. Il grafico che segue rappresenta invece il campo di udibilità dell’uomo CONCETTI BASE PER LA RIDUZIONE DELLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE Quando un’onda sonora prodotta all’interno di un ambiente incontra una parete, la sua intensità sonora viene in parte riflessa, in parte assorbita e la rimanente si trasmette all’interno della struttura. Si può quindi definire un materiale FONOASSORBENTE come materiale che non riflette le onde sonore, quindi completamente assorbente o completamente trasmissivo. FONOISOLANTE come materiale che non trasmette le onde sonore, quindi completamente assorbente o completamente riflettente. L’intervento tecnico per ridurre il rumore provocato da una sorgente, può essere mirato alla bonifica della sorgente stessa, oppure all’ambiente che la ospita. I materiali FONOASSORBENTI sono materiali solitamente leggeri, morbidi, con una impedenza simile a quella dell’aria (la massima impedenza si ha quando il materiale ha la stessa impedenza dell’aria). Questo significa che una finestra aperta ha impedenza nulla, quindi assorbimento massimo. I materiali FONOISOLANTI sono invece materiali duri e pesanti (le onde sonore non riescono a deformarli). Un materiale fonoisolante è per esempio una lastra di piombo. COME RIDURRE IL RUMORE ALLA SORGENTE Gli interventi atti alla riduzione del rumore con intervento direttamente alla sorgente possono essere: -isolamento della sorgente con opportuni materiali fonoisolanti - rivestimento dei locali con materiali fonoassorbenti - smorzamento delle vibrazioni - idonea manutenzione delle macchine - corretta lubrificazione e serraggio delle varie parti mobili Se gli interventi tecnici non sono possibili o insufficienti si deve ricorrere ai DPI Dispositivi di Protezione Individuale. Questi si dividono in: INSERTI: si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in: - inserti sagomati in materiale plastico morbido poco deformabile - inserti deformabili costituiti da materiale con elevate capacità plastiche (schiume, siliconi...). CUFFIE: adatte per l’esposizione prolungata, più efficaci degli inserti, di buona praticità, permettono l’ascolto della voce di comunicazione. CASCHI: indicati per attività particolarmente rumorose, risultano però ingombranti e poco maneggevoli impedendo l’ascolto della voce di conversazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE E PRODUTTIVE Inquadramento normativo nazionale Altri impianti ambientali LEGGE QUADRO 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico Master A mbiente Altri impianti ambientali Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 La legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione. Definisce i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualità, nonché la figura professionale di tecnico competente. Individua le competenze degli organi di vigilanza, Stato, regioni province e dei comuni. Descrive le procedure relative ai piani di risanamento acustico e introduce le disposizione in materia di impatto acustico relativamente ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, ecc. Definisce le ordinanze, le sanzioni amministrative e i regolamenti di esecuzione. Master A mbiente Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 Altri impianti ambientali DEFINIZIONI (Art. 2) Master A mbiente LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una Ricettore sorgente sonora, misurato in prossimità della Immissione sorgente stessa. LIMITE DI IMMISSIONE: è definito come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente Sorgente sonoro, misurato in prossimità dei recettori. Emissione I valori limite di immissione sono inoltre distinti in: Ricettore • valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale • valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 Altri impianti ambientali DEFINIZIONI (Art. 2) Master A mbiente Per livello equivalente di rumore ambientale s’intende il valore di pressione sonora misurato con le sorgenti impattanti in funzione. Per livello equivalente di rumore residuo s’intende il valore di pressione sonora misurato con le sorgenti impattanti spente. 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 Altri impianti ambientali COMPETENZE Master A mbiente STATO (Art. 3) • Coordinamento dell’attività e la definizione della normativa tecnica • il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico scientifica REGIONI (Art. 4) • Definiscono i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio • Definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico • Funzioni amministrative PROVINCE (Art. 5) • Funzioni di controllo e di vigilanza COMUNI (Art. 6) • La classificazione del territorio comunale • Il coordinamento degli strumenti urbanistici Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 Altri impianti ambientali SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 10) Master A mbiente • Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da circa Euro 1.035,00 a circa Euro 10.350,00. • Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o (la “o” è stata introdotta con legge 9 dicembre 1998, n. 426) di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da circa Euro 520,00 a circa Euro 5.200,00. Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 Altri impianti ambientali CONTROLLI (Art. 14) 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti che ed alle sedi di attività costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo. Master A mbiente Altri impianti ambientali DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 Master A mbiente Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Altri impianti ambientali D.P.C.M. 14 novembre 1997 Il Decreto disciplina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità, secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale Mantiene, in analogia alle precedenti normative, i limiti differenziali di immissione (5 dB[A] per il periodo diurno e 3 dB[A] per il periodo notturno) Nel contempo stabilisce che il criterio differenziale non si applica alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali. Master A mbiente D.P.C.M. 14 novembre 1997 Altri impianti ambientali CAMPO DI APPLICAZIONE (Art.1) Master A mbiente 1. Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto. TABELLA A CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSE I - aree particolarmente protette CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale CLASSE III - aree di tipo misto CLASSE IV - aree di intensa attività umana CLASSE V - aree prevalentemente industriali CLASSE VI - aree esclusivamente industriali D.P.C.M. 14 novembre 1997 Altri impianti ambientali COS’E’ LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA consiste nella suddivisione del territorio in zone omogenee sotto il profilo acustico (6 classi). tali zone sono individuate a seconda dell’effettiva destinazione d’uso del suolo. ad ogni zona sono associati dei limiti di emissione e di immissione per garantire il corretto utilizzo del territorio. è a tutti gli effetti un atto di governo del territorio. non impone vincoli urbanistici, ma solo acustici. Master A mbiente D.P.C.M. 14 novembre 1997 Altri impianti ambientali VALORI LIMITE DI EMISSIONE (Art.2) Master A mbiente 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto. 4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. D.P.C.M. 14 novembre 1997 TABELLA B I VALORI LIMITE DI EMISSIONE D.P.C.M. 14 novembre 1997 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (Art. 3) 1. II valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto. TABELLA C I VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE D.P.C.M. 14 novembre 1997 Altri impianti ambientali VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (Art. 4) I valori limite differenziali di immissione sono definiti dal decreto con i seguenti valori: • 5 dB per il periodo diurno • 3 dB per il periodo notturno Tali valori non si applicano nelle aree classificate come classe VI (aree esclusivamente industriali) Master A mbiente D.P.C.M. 14 novembre 1997 Altri impianti ambientali VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (Art. 4) Master A mbiente Le precedenti disposizioni non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 1. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Le disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Altri impianti ambientali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario Master A mbiente D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 DEFINIZIONI (Art. 1) Infrastruttura l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche. Ricettore qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 Altri impianti ambientali CAMPO DI APPILICAZIONE (Art. 2) 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. 2. Le disposizioni si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti. b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. Master A mbiente D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 Altri impianti ambientali FASCIA DI PERTINENZA (Art. 3) 1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B. b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h. Master A mbiente Altri impianti ambientali D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 Il decreto prevede all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, i valori limite assoluti di immissione del rumore distinti in: • Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h (Art.4) • Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h (Art.5) Master A mbiente D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 Altri impianti ambientali LIMITI MASSIMI DI EMISSIOME PER MATERIALE ROTABILE DI NUOVA COSTRUZIONE (Art. 6) Master A mbiente 1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro. 2. Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti. Altri impianti ambientali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare Master A mbiente Altri impianti ambientali D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Master A mbiente CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 2) 1. Il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore generato dall’esercizio delle infrastrutture stradali. 2. Le infrastrutture stradali sono definite: A. autostrade; B. strade extraurbane principali; C. strade extraurbane secondarie; D. strade urbane di scorrimento; E. strade urbane di quartiere; F. strade locali. Altri impianti ambientali D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Le infrastrutture stradali non sono soggette al rispetto dei limiti di emissione fissati dal Piano di classificazione acustica comunale Il rumore prodotto dalle infrastrutture risulta escluso dall’applicazione del criterio differenziale Vengono individuate le fasce di pertinenza stradale suddivise per tipologia di infrastruttura Master A mbiente D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Altri impianti ambientali LIMITI DI IMMISSIONE Master A mbiente All’interno delle fasce di pertinenza vengono individuati dei valori limite di immissione per il solo rumore generato dal traffico Entro queste fasce, per il confronto con i limiti, deve essere valutato solo il rumore generato dalla strada Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore generato dalla strada concorre assieme a tutte le altre fonti presenti , decade il DPR 142 e subentra il DPCM 14 novembre 1997 Entro le fasce di pertinenza e per il rispetto dei limiti di zona individuati dal piano di classificazione, le abitazioni sono tutelate solo per i rumori che non derivino dal traffico veicolare I limiti sono diversificati tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione Altri impianti ambientali D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 A TAB. 1 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE Tipo Strada DEFINIZIONE Ampiezza fasce A autostrada 250 per lato B Extraurbana principale 250 per lato C (Ca + Cb) Extraurbana secondaria 250 per lato D Urbana di scorrimento 250 per lato E Urbana di quartiere 30 per lato F Locale 30 per lato Master mbiente D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Altri impianti ambientali TAB. 2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI Master A mbiente D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Altri impianti ambientali TAB. 2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI Master A mbiente D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 Altri impianti ambientali RESPONSABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO Infrastrutture ESITENTI + concessione edilizia rilasciata PRIMA del DPR 142 A CARICO DEL GESTORE Infrastrutture ESISTENTI + concessione edilizia rilasciata DOPO il DPR 142 A CARICO DEL COSTRUTTORE Infrastrutture NUOVE + successiva nuova concessione edilizia A CARICO DEL COSTRUTTORE Infrastrutture NUOVE che attraversano zone già urbanizzate A CARICO DEL GESTORE Master A mbiente Altri impianti ambientali DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 25 giugno 2002 Relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Master A mbiente Direttiva 2002/49/CE Altri impianti ambientali OBIETTIVI (Art. 1) Master A mbiente 1. La direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale attraverso: La determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica L’informazione del pubblico L’adozione di piani di azione 2. La direttiva fornisce una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili. Direttiva 2002/49/CE Altri impianti ambientali AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) 1. La direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l’essere umano. DEFINIZIONI (Art. 3) Rumore ambientale suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali. Descrittore acustico qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi. Master A mbiente Direttiva 2002/49/CE Descrittori acustici Lden descrittore acustico per il fastidio globale (descrittore acustico giorno-sera-notte). L den 10lg 1 24 L Lday Lday Levening 5 night 101210 10 10 10 10 8 10 12 10 4 10 Lday descrittore acustico per il fastidio durante il periodo diurno. E’ il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A» determinato sull’insieme dei periodi diurni di un anno Levening descrittore acustico per il fastidio durante il periodo serale. E’ il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A» determinato sull’insieme dei periodi serali di un anno Lnight descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno. E’ il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A» determinato sull’insieme dei periodi notturni di un anno Direttiva 2002/49/CE Altri impianti ambientali DESCRITTORI ACUSTICI E LORO APPLICAZIONI (Art. 5) 1. Gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici Lden e Lnight per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica. 2. Entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali. Master A mbiente Direttiva 2002/49/CE Altri impianti ambientali MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA (Art. 7) 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare: 1. entro il 30 giugno 2007 per agglomerati con più di 250 000 abitanti, assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno, assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all’anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio; 2. entro il 30 giugno 2012 per tutti gli agglomerati e per tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio. 2. Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare dei requisiti minimi. Master A mbiente Altri impianti ambientali Direttiva 2002/49/CE PIANI D’AZIONE (Art. 7) 1. Gli stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2008 le autorità competenti mettano a punto piani destinati a gestire nei loro territori i problemi di rumore e i relativi effetti compreso un contenimento del rumore. 2. I piani d’azione devono soddisfare dei requisiti minimi. Master A mbiente NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA TARATURA DEI LUOGHI ABITATIVI Altri impianti ambientali DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Master A mbiente D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Altri impianti ambientali CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1) Master A mbiente 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. DEFINIZIONI (Art. 2) 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto. D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Altri impianti ambientali TAB. A CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI Master A mbiente Altri impianti ambientali D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Master A mbiente VALORI LIMITE (Art. 3) 1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. TAB. B REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (Art. 3) Altri impianti ambientali Decreto del presidente della giunta provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n.6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico Master A mbiente D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg. REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14) 1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ad edifici di nuova costruzione, intendendosi con ciò quelli che saranno realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì per gli ampliamenti degli edifici esistenti. 3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi. D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg. REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14) 4. I criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, nonché i requisiti acustici dei predetti ambienti sono quelli contenuti nell'allegato D. REQUISITI DI ACCETTABILITA’ DA DETERMINARE IN LABORATORIO Il potere fonoisolante di elementi di edifici deve corrispondere ai valori riportati nella seguente tabella. (potere fonoisolante a 500 Hz) Altri impianti ambientali D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg. REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14) 5. Gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie: a) categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili; b) categoria B: edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari; c) categoria C: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; d) categoria D: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili. Master A mbiente L’IMMISSIONE DI RUMORI MOLESTI E LA NORMALE TOLLERABILITA’ Altri impianti ambientali L’immissione di rumori genera problemi di natura: DI DIRITTO PRIVATO Considera i rapporti che concernono il soggetto produttore della immissione ed il soggetto recettore della medesima (rapporti intersoggettivi di diritto privato) AMMINISTRATIVA Considera i rapporti che concernono il soggetto produttore di rumore e la pubblica amministrazione (rapporti pubblicistici) LE NORME CHE LI REGOLANO SONO DIVERSE Master A mbiente Rapporti intersoggettivi Rapporti con la Pubblica Amministrazione Norme regolanti Codice civile Norme amministrative e penali relative all’inquinamento (Leggi e Decreti) Beni tutelati Diritti soggettivi del singolo alla proprietà psicofisica, che è interesse di rango costituzionale Interessi collettivi di rango costituzionale, come l’ambiente e la tutela della integrità psicofisica dell’uomo Mezzi di tutela Ricorso al giudice Intervento dell’A.P.P.A, eventualmente del P.M. Articolo 844 Codice Civile Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833; 674 c.p.). Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (912). Può tener conto della priorità di un determinato uso (890). Articolo 659 Codice Penale Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, avvero suscitando o non impedendo strepiti animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblicitari, è punito con l’arrestofino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703). Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi eserciterà una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162). Occorre sottolineare che le immissioni devono provenire da proprietà legittime e devono sottostare ai limiti di tollerabilità viceversa se le immissioni provengono da una proprietà illegittima allora anche le immissioni non sono legittime favorendo una violazione di legge. L’articolo fissa tre direttive obbligatorie alle quali il giudice deve fare riferimento: I. la normale tollerabilità dell’immissione, strutturata sulla solidarietà e sullo stato dei luoghi; II. le esigenze della produzione, ovviamente quando esistono; III. le ragioni della proprietà ed una direttiva sussidiaria e facoltativa; IV. il preuso. Il concetto fondamentale della norma è rappresentato dal criterio della normale tollerabilità: finché l’immissione resta al di sotto della soglia di tollerabilità, essa è lecità; quando la supera allora è illecita e deve essere eliminata. L’intollerabilità è riferita a tre dati: al soggetto passivo (il proprietario del fondo recettore), con ciò indicando nel soggetto attivo un dovere di estensione; all’effetto del comportamento (intollerabilità oggettiva dell’immissione) tenuto dal soggetto attivo dell’immissione, così prescindendosi dalla causa dell’immissione stessa e quindi anche dalla sua legittimità o meno; ad una valutazione psicologica (intollerabilità dell’immissione) sul soggetto passivo. soggettiva Altri impianti ambientali Il concetto fondamentale della norma è rappresentato dal criterio della normale tollerabilità: finché l’immissione resta al di sotto della soglia di tollerabilità, essa è lecità; quando la supera allora è illecita e deve essere eliminata. Infine per quanto concerne i rapporti fra disciplina delle immissioni di cui all’articolo 844 del codice civile ed alle varie norme antinquinamento, la giurisprudenza è fermissima da tempo: le discipline antinquinamento non hanno alcun rilievo nei rapporti intersoggettivi. Esse riguardano i rapporti fra il privato e la pubblica amministrazione, ma non i rapporti privatistici. Master A mbiente MISURAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDIFICI E DI ELEMENTI DI EDIFICIO NORMA ITALIANA Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti UNI EN ISO 140-4 Dicembre 2000 Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate UNI EN ISO 140-5 Ottobre 2000 Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai UNI EN ISO 140-7 Dicembre 2000 Altri impianti ambientali Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti UNI EN ISO 140-4 Master A mbiente La norma specifica metodi per la misurazione in opera delle proprietà di isolamento al rumore aereo di pareti interne, pavimenti e porte, tra due ambienti in condizioni di campo acustico diffuso e per la determinazione della protezione fornita agli occupanti dell’edificio. I metodi forniscono valori di isolamento al rumore aereo in funzione della frequenza. Essi possono essere trasformati in un unico valore caratterizzante le proprietà acustiche. UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L 1 n L 10 lg j 110 Lj /10 n Lj sono i livelli di pressione sonora da L1 a Ln in n posizioni differenti nell’ambiente ISOLAMENTO ACUSTICO, D D L1 L2 L1 e L2 sono rispettivamente il livello medio di pressione sonora nell’ambiente emittente e ricevente ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO ALL’ASSORBIMENTO ACUSTICO, Dn A A0 Dn D 10 lg Master A mbiente [dB] RISPETTO [dB ] A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2. UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DnT DnT D 10 lg T T0 [dB ] T0 è il tempo di riverberazione di riferimento; per le abitazioni T0= 0,5 s. POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’ R ' 10 lg W W2 W3 [dB ] W1 è la potenza sonora incidente su una parete sottoposta a prova W2 è la potenza sonora totale trasmessa attraverso il divisorio W3 potenza sonora trasmessa dagli elementi laterali Master A mbiente UNI EN ISO 140-4 APPARECCHIATURA La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella IEC 60651 e nella IEC 60804. L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942. Quando l’apparecchiatura viene utilizzata devono essere considerati i seguenti aspetti: Posizioni del microfono; Misurazione Tempo di integrazione Gamma di frequenza di misurazione Misurazione del tempo di riverberazione e valutazione dell’area equivalente di assorbimento acustico Correzione per il rumore UNI EN ISO 140-4 GENERALITA’ Le misurazioni in opera dell’isolamento al rumore aereo deve essere fatta in bande di terzo di ottava a meno che non siano state concordate prima le misurazioni in bande di ottava. GENERAZIONE DEL CAMPO SONORO NELL’AMBIENTE EMITTENTE Il suono generato nell’ambiente emittente deve essere costante ed avere uno spettro continuo nella gamma di frequenza considerata. Lo spettro del suono nell’ambiente emittente non deve presentare differenze di livello maggiori di 6 dB tra bande adiacenti di terzo di ottava. Quando vengono impiegate simultaneamente sorgenti sonore multiple esse devono essere dello stesso tipo e alimentate allo stesso livello da segnali simili ma non correlati tra loro. Quando viene impiegata un sola sorgente deve essere utilizzata in almeno due posizioni. UNI EN ISO 140-4 MISURAZIONE DEL LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA POSIZIONI DEL MICROFONO Valori minimi di distanza di separazione: – 0,7 m tra le posizioni dei microfoni; – 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell’ambiente o i diffusori; – 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora (ominidirezionale) MICROFONO MOBILE MICROFONO FISSO In ciascun ambiente devo essere fatte almeno cinque posizioni. Le posizioni devono essere uniformemente distribuite. La traiettoria deve avere un raggio di almeno 0,7 m. La durata del periodo di traiettoria non deve essere minore di 15 s. UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali MISURAZIONE SINGOLA SORGENTE SONORA Per microfono fisso: il numero minimo di misurazioni è dieci. Per microfono mobile: il numero minimo di misurazioni è due. SORGENTE SONORA MULTIPLA CHE OPERA SIMULTANEAMENTE Per microfono fisso: il numero minimo di misurazioni è cinque. Per microfono mobile: il numero minimo di misurazioni è uno. Master A mbiente UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali TEMPO DI INTEGRAZIONE Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 6 s per ciascuna banda di frequenza con frequenza centrale minore di 400 Hz.c Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 4 s per banda con frequenze centrale superiori a 400 Hz.c Per il microfono mobile, il tempo di integrazione deve coprire un numero intero di traiettorie e non deve essere minore di 30 s. Master A mbiente UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali GAMMA DI FREQUENZE DI MISURAZIONE Master A mbiente Il livello di pressione sonora deve essere misurato impiegando filtri di banda di terzo di ottava che presentino almeno le seguenti frequenze centrali, in Hz: 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-4 Master A mbiente MISURAZIONE DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE E VALUTAZIONE DELL’AREA EQUIVALENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO L’area equivalente di assorbimento acustico viene calcolato utilizzato in conformità con la ISO 354 utilizzando la formula di Sabine: A 0,16 *V T Il numero minimo di misurazioni di decadimento per ciascuna banda di frequenza è sei. Devono essere impiegati almeno una posizione di altoparlante e tre posizioni di microfono con due letture in ciascun caso. Per il microfono mobile il tempo di traiettoria non deve essere minore di 30 s. UNI EN ISO 140-4 CORREZIONI PER IL RUMORE DI FONDO Devono essere effettuate misurazioni del rumore di fondo per assicurare che le rilevazioni nell’ambiente ricevente non siano influenzate da rumori estranei come suoni esterni all’ambiente di prova, disturbi elettrici nel sistema ricevente o diafonia elettrica tra la sorgente e i sistemi riceventi. Il livello del rumore di fondo deve essere minore di 6 dB rispetto al livello combinato del segnale e del rumore di fondo. Se il livello di pressione sonora è inferiore di 10 dB rispertto al rumore di fondo in qualsiasi banda di frequenza si devono applicare le correzioni. Se la differenza nei livelli è minore di 10 dB ma maggiore di 6 dB, è necessario eseguire la correzione del livello del segnale secondo la seguente equazione: L 10 lg 10 Lsb /10 10 Lb /10 [dB ] Se la differenza nei livelli è minore di 6 dB in qualsiasi banda di frequenza, è necessario eseguire la correzione di 1,3 dB. UNI EN ISO 140-4 PRECISIONE Si richiede che il procedimento di misurazione assicuri una ripetibilità soddisfacente. Tale condizione deve essere ottenuta in conformità con il metodo descritto ella ISO 140-2 ESPRESSIONE DEI RISULTATI I valori Dn, DnT, R’ devono essere indicati, alla prima cifra decimale, per tutte le frequenze di misurazione, in forma tabulare e in forma grafica. I grafici del resoconto di prova devono indicare il valore, in decibel, in funzione della frequenza su scala logaritmica e devono essere adottate le seguenti dimensioni: - 5 mm per la banda di terzi di ottava - 20 mm per 10 dB. E’ preferibile utilizzare un modulo di conformità (come da esempio in appendice E) UNI EN ISO 140-4 Altri impianti ambientali RESOCONTO DI PROVA Il resoconto di prova deve contenere le seguenti indicazioni: Master A mbiente a) Riferimento alla ISO 140 b) Il nome dell’organizzazione che ha effettuato le misurazioni c) Il nome e indirizzo dell’organizzazione o persona che ha richiesto la prova d) La data della prova e) La descrizione e l’identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di prova f) Il volume di entrambi gli ambienti g) Il valore, a seconda del tipo di interesse, Dn, DnT, R’ h) L’area S usata per la valutazione di R’ i) Una breve descrizione dei dettagli del procedimento e delle apparecchiature j) L’indicazione dei risultati che devono essere presi come limite delle misurazioni k) La trasmissione laterale nella stessa forma di R’. UNI EN ISO 140-4 APPENDICE A, Qualificazione e posizionamento della sorgente Posizioni degli altoparlanti in rapporto alle posizioni dei microfoni Le posizioni dei microfoni: devono essere fuori dal campo sonoro diretto della sorgente; devono trovarsi all’esterno della zona in cui i livelli diminuiscono in maniera significativa con l’aumentare della distanza dalla sorgente (microfono fisso). Procedimento di prova della direttività della radiazione degli altoparlanti Una radiazione può essere considerata omnidirezionale uniforme quando: vengono installati gli altoparlanti sulle superfici di un poliedro, preferibilmente un dodecaedro; viene installato un altoparlante poliedrico emisferico. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-4 Master A mbiente Una radiazione può uniforme quando: essere considerata omnidirezionale vengono installati gli altoparlanti sulle superfici di un poliedro, preferibilmente un dodecaedro; viene installato un altoparlante poliedrico emisferico. A questo punto fare le misurazioni verticali nella direzione della camera inferiore verso quella superiore. In tutte le posizioni della sorgente nello spazio libero dell’ambiente, dovrebbero essere impiegati altoparlanti con tutte le unità racchiuse in una cassa. UNI EN ISO 140-4 Misurare i livelli di pressione sonora intorno alla sorgente in campo libero a una distanza di circa 1,5 m. Misurare la differenza di livello fra la media energetica per un arco di 360° (L360) e i valori medi di tutti gli archi di 30 ° (L30,i) Indice di direttività: DI i L360 L30,i La radiazione è omnidirezionale se: DI entro i limiti di ± 2 dB se le frequenze sono da 100 Hz a 630 Hz DI aumenta linearmente da ± 2 dB a ± 8 dB se le frequenze sono da 630 Hz a 1000 Hz DI di ± 8 dB se le frequenze sono da 1000 Hz a 5000 Hz Eseguire la prova su piani differenti per assicurarsi che venga presa in considerazione la condizione di caso più sfavorevole. UNI EN ISO 140-4 APPENDICE B, Procedimento per la misurazione dell’isolamento acustico in bande di ottava Il suono generato nell’ambiente emittente deve essere costante e avere uno spettro continuo. Questo deve essere verificato misurando i livelli di potenza sonora della sorgente in bande di terzo d ottava in una camera riverberante. Le differenze tra i livelli di potenza sonora nelle bande di terzo di ottava appartenenti ad una ottava non devono essere maggiori di 6 dB nella banda di ottava di 125 Hz, 5 dB nella banda di 250 Hz e 4 dB nelle bande con frequenza centrale superiore. Il livello di pressione sonora deve essere misurato usando filtri di bande di ottava aventi almeno le seguenti frequenze centrali, in Herz: 125; 250; 500; 1000; 2000. UNI EN ISO 140-4 APPENDICE C, Misurazione della trasmissione laterale La potenza sonora trasmessa nell’ambiente è costituita dalle seguenti componenti: WDd Potenza penetrata direttamente nella parete divisoria e che è irradiata direttamente da essa; WDf Potenza penetrata direttamente nella parete divisoria ma irradiata dagli elementi laterali; WFd Potenza penetrata negli elementi laterali ed irradiata direttamente dalla parete divisoria; WFf Potenza penetrata negli elementi laterali ed irradiata dagli elementi laterali; Wleak Potenza trasmessa attraverso fessure, condotti di ventilazione, ecc. Essenzialmente due i metodi sono per analizzare la trasmissione laterale. 1. Coprendo l’elemento divisorio su entrambi i lati con ulteriori strati flessibili 2. Misurando i livelli medi di velocità superficiale del campione e delle superfici laterali nell’ambiente ricevente. UNI EN ISO 140-4 APPENDICE D, Principi guida per le misurazioni nelle bande a bassa frequenza Il requisito generale per cui le dimensioni degli ambienti dovrebbero essere di almeno una lunghezza d’onda non può essere rispettato alle bande di frequenze più basse. Le distanze minime di separazione devono essere aumentate in modo lineare, e devono essere raddoppiate per le misurazioni nella banda dei 50 Hz. Per la distanza tra le posizioni del microfono e le pareti laterali dell’ambiente, 1,2 m circa dovrebbe essere il limite assoluto. Il numero minimo di posizioni di altoparlante deve essere tre per la mancanza di diffusività nei piccoli ambienti durante le misurazioni a bassa frequenza. I tempi di rigenerazione dovrebbero essere aumentati a un minimo di 15 s per le misurazioni nella banda dei 50 Hz. Se si impiega un microfono in movimento, il tempo di rigenerazione dovrebbe essere superiore a 60 s. Altri impianti ambientali Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai UNI EN ISO 140-7 La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell’isolamento dai rumori di calpestio utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi sia a pavimentazioni con rivestimenti. I risultati ottenuti possono essere utilizzati per confrontare le priorità di isolamento acustico al calpestio di pavimentazioni e per confrontare l’isolamento acustico apparente di solai con requisiti ben definiti. Master A mbiente UNI EN ISO 140-7 LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L 1 n L 10 lg j 110 Lj /10 n [dB ] Lj sono i livelli di pressione sonora da L1 a Ln in n posizioni differenti nell’ambiente LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO, Li Livello medio di pressione sonora misurato in terzi d’ottava nell’ambiente ricevente quando il solaio sottoposto a prova è eccitato dal generatore di calpestio normalizzato. LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO RISPETTO ALL’ASSORBIMENTO ACUSTICO, L’n L'n L 10 lg A A0 [dB ] A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-7 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE, L’nT L'nT Li 10 lg T T0 [dB ] T0 è il tempo di riverberazione di riferimento; per le abitazioni T0= 0,5 s. ATTENUAZIONE DEL CALPESTIO, ΔL’ LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI Differenza tra il livello medio di pressione sonora nell’ambiente ricevente prima e dopo la posa in opera di un dato rivestimento. Master A mbiente UNI EN ISO 140-7 APPARECCHIATURA Come nella norma precedente quando l’apparecchiatura viene utilizzata devono essere considerati i seguenti aspetti: Posizioni del microfono; Misurazione Tempo di integrazione Gamma di frequenza di misurazione Misurazione del tempo di riverberazione e valutazione dell’area equivalente di assorbimento acustico Correzione per il rumore La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella IEC 60651 e nella IEC 60804. L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942. UNI EN ISO 140-7 GENERALITA’ Le misurazioni in opera dell’isolamento al rumore da calpestio di solai deve essere eseguita in bande di terzo di ottava a meno che non siano state concordate prima le misurazioni in bande di ottava. GENERAZIONE DEL CAMPO SONORO Il rumore di calpestio deve essere prodotto dal generatore di calpestio normalizzato. Il generatore deve essere posto in almeno quattro posizioni diverse scelte a caso sul pavimento sottoposto a prova. La distanza minima fra la macchina e il bordo del pavimento deve essere di 0,5 m. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-7 Master A mbiente Il livello di pressione sonora di calpestio può manifestare una dipendenza temporale dopo l’accensione del generatore. In tal caso le misurazioni non dovrebbero iniziare finché il livello del rumore non si è stabilizzato. Il livello di pressione sonora di calpestio deve essere ottenuto utilizzando un microfono singolo sposato da una posizione alla successiva, oppure da una serie di microfoni in postazioni fisse o da un microfono a movimento continuo o facendo oscillare il microfono. Deve essere calcolata la media su base energetica dei livelli di pressione sonora relativamente alle diverse posizioni del microfono e per tutte le posizioni del generatore di calpestio. UNI EN ISO 140-7 POSIZIONI DEL MICROFONO Valori minimi di distanza di separazione: – 0,7 m tra le posizioni dei microfoni; – 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell’ambiente o i diffusori; – 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora (ominidirezionale) MICROFONO MOBILE MICROFONO FISSO In ciascun ambiente devo essere fatte almeno quattro posizioni. Le posizioni devono essere uniformemente distribuite. La traiettoria deve avere un raggio di almeno 0,7 m. La durata del periodo di traiettoria non deve essere minore di 15 s. UNI EN ISO 140-7 Altri impianti ambientali MISURAZIONE Master A mbiente POSIZIONI PER MICROFONO FISSO Il numero minimo di misurazioni è sei,bisogna usare una combinazione di almeno quattro posizioni del microfono e almeno quattro posizioni del generatore di calpestio. POSIZIONI PER MICROFONO MOBILE Il numero minimo di misurazioni è quattro. Quando si usano sei o otto posizioni del generatore di calpestio si possono eseguire le misurazioni usando una o due posizioni del microfono mobile. UNI EN ISO 140-7 Altri impianti ambientali TEMPO DI INTEGRAZIONE Master A mbiente Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 6 s per ciascuna banda di frequenza con frequenza centrale minore di 400 Hz. Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 4 s per banda con frequenze centrale superiori a 400 Hz. Per il microfono mobile, il tempo di integrazione deve coprire un numero intero di traiettorie e non deve essere minore di 30 s. Al fine di evitare alterazioni della superficie dovute a lunghi periodi di martellamento, si dovranno utilizzare microfoni mobili contemporaneamente con misurazioni in tempo reale nelle bande di filtro. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-7 Master A mbiente GAMMA DI FREQUENZE DI MISURAZIONE Il livello di pressione sonora deve essere misurato impiegando filtri di banda di terzo di ottava che presentino almeno le seguenti frequenze centrali, in Hz: 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-7 A Master mbiente MISURAZIONE DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE E VALUTAZIONE DELL’AREA EQUIVALENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO L’area equivalente di assorbimento acustico viene calcolato utilizzato in conformità con la ISO 354 utilizzando la formula di Sabine: A 0,16 *V T Il numero minimo di misurazioni di decadimento per ciascuna banda di frequenza è sei. Devono essere impiegati almeno una posizione di altoparlante e tre posizioni di microfono con due letture in ciascun caso. Per il microfono mobile il tempo di traiettoria non deve essere minore di 30 s. UNI EN ISO 140-7 CORREZIONI PER IL RUMORE DI FONDO Devono essere effettuate misurazioni del rumore di fondo per assicurare che le rilevazioni nell’ambiente ricevente non siano influenzate da rumori estranei come suoni esterni all’ambiente di prova, disturbi elettrici nel sistema ricevente o diafonia elettrica tra la sorgente e i sistemi riceventi. Il livello del rumore di fondo deve essere minore di 6 dB rispetto al livello combinato del segnale e del rumore di fondo. Se il livello di pressione sonora è inferiore di 10 dB rispertto al rumore di fondo in qualsiasi banda di frequenza si devono applicare le correzioni. Se la differenza nei livelli è minore di 10 dB ma maggiore di 6 dB, è necessario eseguire la correzione del livello del segnale secondo la seguente equazione: L 10 lg 10 Lsb /10 10 Lb /10 [dB ] Se la differenza nei livelli è minore di 6 dB in qualsiasi banda di frequenza, è necessario eseguire la correzione di 1,3 dB. UNI EN ISO 140-7 PRECISIONE Si richiede che il procedimento di misurazione assicuri una ripetibilità soddisfacente. Tale condizione deve essere ottenuta in conformità con il metodo descritto ella ISO 140-2 ESPRESSIONE DEI RISULTATI I valori L’n, L’nT, devono essere indicati, alla prima cifra decimale, per tutte le frequenze di misurazione, in forma tabulare e in forma grafica. I grafici del resoconto di prova devono indicare il valore, in decibel, in funzione della frequenza su scala logaritmica e devono essere adottate le seguenti dimensioni: - 5 mm per la banda di terzi di ottava - 20 mm per 10 dB. E’ preferibile utilizzare un modulo di conformità (come da esempio in appendice D) UNI EN ISO 140-7 RESOCONTO DI PROVA Altri impianti ambientali Il resoconto di prova deve contenere le seguenti indicazioni: Master A mbiente a) Riferimento alla ISO 140 b) Il nome dell’organizzazione che ha effettuato le misurazioni c) Il nome e indirizzo dell’organizzazione o persona che ha richiesto la prova d) La data della prova e) La descrizione e l’identificazione della struttura edilizia e delle condizioni di prova f) Il volume d’ambiente ricevente g) Il valore, a seconda del tipo di interesse, L’n, L’nT h) Una breve descrizione dei dettagli del procedimento e delle apparecchiature i) L’indicazione dei risultati che devono essere presi come limite delle misurazioni j) La trasmissione laterale nella stessa forma di L’n. UNI EN ISO 140-7 APPENDICE A, Requisiti per il generatore di calpestio Il generatore di calpestio deve soddisfare alcuni requisiti tra i quali: Il generatore di calpestio deve essere provvisto di cinque martelli posti in linea retta con un interasse di (100±3) mm. I supporti devono essere muniti di ammortizzatori vibrazionali. La quantità di moto di ciascun martello che colpisce il pavimento deve essere quella di una massa effettiva di 500 g che cade liberamente da un’altezza di 40 mm con una tolleranza di ± 5%. La direzione di caduta dei martelli deve essere perpendicolare alla superficie di prova entro ± 5°. Il tempo medio tra gli impatti deve essere (100±5) ms mentre l’intervallo tra due impatti successivi deve essere (100±20) ms. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 140-7 Master A mbiente APPENDICE B, Procedimento per la misurazione dell’isolamento acustico in bande di ottava Il livello di pressione sonora deve essere misurato usando filtri di bande di ottava aventi almeno le seguenti frequenze centrali, in Herz: 125; 250; 500; 1000; 2000. UNI EN ISO 140-7 APPENDICE C, Principi guida per le misurazioni nelle bande a bassa frequenza Il requisito generale per cui le dimensioni degli ambienti dovrebbero essere di almeno una lunghezza d’onda non può essere rispettato alle bande di frequenze più basse. Le distanze minime di separazione devono essere aumentate in modo lineare, e devono essere raddoppiate per le misurazioni nella banda dei 50 Hz. Per la distanza tra le posizioni del microfono e le pareti laterali dell’ambiente, 1,2 m circa dovrebbe essere il limite assoluto. Altri impianti ambientali I tempi di rigenerazione dovrebbero essere aumentati a un minimo di 15 s per le misurazioni nella banda dei 50 Hz. Se si impiega un microfono i9n movimento, il tempo di rigenerazione dovrebbe essere superiore a 60 s. Master A mbiente Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate UNI EN ISO 140-5 La norma specifica due serie di metodi per la misurazione dell’isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi globali. UNI EN ISO 140-5 Altri impianti ambientali SORGENTE DI RUMORE METODO DEGLI ELEMENTI Altoparlante, metodo più accurato Traffico disponibile in loco, metodi meno accurati METODI GLOBALI (hanno lo scopo di stimare la differenza di livello sonoro esterno-interno nelle reali condizioni di traffico) Traffico reale, metodo più accurato Altoparlante, metodi meno accurati Master A mbiente UNI EN ISO 140-5 Altri impianti ambientali METODO DEGLI ELEMENTI Il metodo degli elementi con altoparlante fornisce un potere fonoisolante apparente che può essere confrontato con il potere fonoisolante misurato in laboratorio in accordo con la ISO 140-3 o la ISO 140-10. Questo metodo è consigliabile quando si vuole verificare le prestazioni di uno specifico elemento di facciata in relazione alle sue prestazioni in laboratorio. Il metodo con traffico stradale è utile quando non è possibile utilizzare l’altoparlante. Il metodo con traffico stradale tende a fornire valori del potere fonoisolante più bassi del metodo con altoparlante. Master A mbiente UNI EN ISO 140-5 Altri impianti ambientali METODI GLOBALI Il metodo globale con traffico stradale fornisce la reale attenuazione di una facciata in un dato posto in relazione ad una posizione a 2 m davanti alla facciata. Lo scopo principale è la valutazione delle prestazioni di tutta la facciata in una determinata posizione relativa alla strada vicina, Il metodo globale con altoparlante fornisce l’attenuazione sonora di una facciata in relazione ad una postazione a 2 m davanti alla facciata. Questo metodo viene utilizzato essenzialmente quando non può essere utilizzata la sorgente di rumore reale. I risultati non possono essere confrontati con quelli ottenuti da misurazioni di laboratorio. Master A mbiente UNI EN ISO 140-5 Metodo Risultato Campo di applicazione Metodo degli Elementi 1 Altoparlante R’45° Stima del potere fonoisolante apparente di elementi di facciata. 2 Traffico stradale R’tr,s Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore da traffico di livello sufficiente. 3 Traffico ferroviario R’rt,s Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore ferroviario di livello sufficiente. 4 Traffico aereo R’at,s Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore da traffico aereo di livello sufficiente. Metodo Globale 5 Altoparlante DIs,2m,nT DIs,2m,n Alternativa ai metodi n° 6, 7 e 8. 6 Traffico stradale Dtr,2m,nT Dtr,2m,n Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al rumore da traffico. 7 Traffico ferroviario Drt,2m,nT Drt,2m,n Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al rumore da traffico ferroviario. 8 Traffico aereo Dat,2m,nT Dat,2m,n Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al rumore da traffico aereo. UNI EN ISO 140-5 LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA SU UNA SUPERFICIE DI PROVA, L1,S Altri impianti ambientali LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L2 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA CONTINUO EQUIVALENTE, Leq POTERE FONOISOLANTE, R W R 10 lg 1 [dB] W2 W1 è la potenza sonora incidente sul provino W2 è la potenza sonora trasmessa attraverso il provino POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’ R ' 10 lg Master A mbiente W W2 W3 [dB ] W1 è la potenza sonora incidente sul provino W2 è la potenza sonora trasmessa attraverso il provino W3 potenza sonora trasmessa dagli elementi laterali UNI EN ISO 140-5 POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’45° S R'45 L1, s L2 10 lg 1,5 [dB] A L1,s è il livello medio di pressione sonoro sulla superficie di prova L2 è il livello medio di pressione sonoro nell’ambiente ricevente S è la superficie del provino A è l’area equivalente di assorbimento POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’tr,s S R'tr ,s Leq ,1,s Leq , 2 10 lg 3 [dB] A Leq,1,s è il livello medio di pressione sonoro continuo equivalente sulla superficie di prova Leq,2 è il livello medio di pressione sonoro continuo equivalente nell’ambiente ricevente ISOLAMENTO ACUSTICO, D2m D2 m L1, 2 m L2 L1,2m e L2 sono rispettivamente il livello di pressione sonora all’esterno alla distanza di 2 m davanti alla facciata e la media spazio-temporale del livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente UNI EN ISO 140-5 ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE, D2m,nT D2 m ,nT D2 m 10 lg T T0 [dB ] T0 è il tempo di riverberazione di riferimento T0= 0,5 s. ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO ALL’ASSORBIMENTO ACUSTICO, D2m,n D2 m ,n D2 m 10 lg A A0 [dB] A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2. UNI EN ISO 140-5 APPARECCHIATURA La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella IEC 60651 e nella IEC 60804. L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942. Quando l’apparecchiatura viene utilizzata devono essere considerati come per le norme precedenti i seguenti aspetti: Posizioni del microfono; Misurazione Tempo di integrazione Gamma di frequenza di misurazione Misurazione del tempo di riverberazione e valutazione dell’area equivalente di assorbimento acustico Correzione per il rumore UNI EN ISO 140-5 MISURAZIONI CON IL RUMORE DELL’ALTOPARLANTE e GENERAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO La direttività dell’altoparlante in campo libero deve essere tale che le differenze locali di livello di pressione sonora, misurate su una superficie immaginaria con le stesse dimensioni e orientamento del provino, devono risultare minori di 5 dB per ogni banda di frequenza di interesse. Il campo acustico generato deve essere stazionario e avere uno spettro continuo nel campo di frequenza considerato. In tutte le bande di frequenza rilevanti, il livello di potenza sonora della sorgente sonora dovrebbe essere sufficientemente alta da dare un livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente maggiore di almeno 6 dB rispetto al rumore di fondo. UNI EN ISO 140-5 POSIZIONI DELL’ALTOPARLANTE Scegliere la posizione dell’altoparlante e la distanza dalla facciata in modo tale che la variazione del livello di pressione sonora sul provino sia minimizzata. La distanza tra la sorgente sonora e il centro del provino deve essere almeno di 5 m per il metodo degli elementi con altoparlante e almeno 7 m per il metodo globale con altoparlante. POSIZIONI DEL MICROFONO Valori minimi di distanza di separazione: – 0,7 m tra le posizioni dei microfoni; – 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell’ambienti; – 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora Impiegare almeno 5 posizioni di microfono in ciascun ambiente. UNI EN ISO 140-5 POSIZIONI DEL MICROFONO Valori minimi di distanza di separazione: – 0,7 m tra le posizioni dei microfoni; – 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti dell’ambiente o i diffusori; – 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora (ominidirezionale) MICROFONO FISSO In ciascun ambiente devo essere fatte almeno cinque posizioni. Le posizioni devono essere uniformemente distribuite. MICROFONO MOBILE La traiettoria deve avere un raggio di almeno 0,7 m. La durata del periodo di traiettoria non deve essere minore di 15 s. UNI EN ISO 140-5 MISURAZIONI CON TRAFFICO VEICOLARE Durante le misurazioni il rumore di fondo nell’ambiente ricevente deve essere almeno 10 dB minore del livello equivalente di pressione sonoro misurato. La durata della misurazione deve contenere almeno 50 passaggi di veicoli. Per tenere conto delle possibili fluttuazioni del rumore da traffico è necessario misurare il livello equivalente di pressione contemporaneamente su entrambi i lati del provino. UNI EN ISO 140-5 GENERAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO per il metodo degli elementi La condizione di misurazione deve soddisfare i requisiti seguenti: Il traffico deve fluire approssimativamente lungo una linea retta entro un angolo di visuale di ±60° dalla facciata; L’angolo di elevazione, osservato dal punto di minima distanza tra la facciata e la linea di traffico, deve essere minore di 40°; Deve essrere possibile la libera visuale della facciata dall’intera larcghezza del flusso di traffico; La minima distanza orizzontale tra la linea di traffico e la facciata deve misurare almeno tre volte la larghezza della facciata sottoposta a prova, o 25 m, qualunque sia la larghezza. INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDIFICI E DI ELEMENTI DI EDIFICI Altri impianti ambientali NORMA Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - isolamento acustico per via aerea EN ISO 717-1 Dicembre 1996 Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - isolamento del rumore di calpestio UNI EN ISO 717-2 Dicembre 1997 Master A mbiente Altri impianti ambientali Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - isolamento acustico per via aerea EN ISO 717-1 Master A mbiente La norma ha lo scopo di normare un metodo che consenta di convertire i valori di isolamento acustico per via aerea in funzione della frequenza in un indice di valutazione che caratterizzi la prestazione acustica. EN ISO 717-1 Altri impianti ambientali INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA Master A mbiente è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz dopo lo spostamento della curva. L’indice di valutazione delle grandezze servono a valutare l’isolamento acustico per via aerea e a semplificare la formulazione dei requisiti acustici nei capitolati edilizi. I valori numerici richiesti dagli indici di valutazione delle grandezze sono specificati secondo le diverse esigenze. Gli indici di valutazione si basano sui risultati delle misurazioni effettuate per bande di terzo di ottava o di ottava. Viene definito il termine di adattamento allo spettro come il valore da aggiungere all’indice di valutazione per tenere conto delle caratteristiche degli spetti sonori particolari. Altri impianti ambientali EN ISO 717-1 Master A mbiente I valori ottenuti in conformità alle precedenti ISO sono confrontati con i valori di riferimento alle frequenze di misurazione comprese nel campo da 100 Hz a 3150 Hz per le bande di terzo di ottava e da 125 Hz a 2000 Hz per bande di ottava. I curva dei valori di riferimento per il rumore per via aerea, per bande di terzo di ottava EN ISO 717-1 Valori di riferimento per il rumore per via aerea Altri impianti ambientali Frequenza Valori di riferimento, dB Hz Bande di terzo di ottava 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 Bande di ottava 36 45 52 55 56 Master A mbiente EN ISO 717-1 Altri impianti ambientali Spettri sonori per il calcolo dei termini di adattamento allo spettro per le misurazioni per le bande di ottava Master A mbiente EN ISO 717-1 Altri impianti ambientali METODO DI CONFRONTO Per valutare i risultati di una misurazione effettuata bisogna avvicinare la curva di riferimento appropriata, procedendo a passi di 1 dB, alla curva misurata fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande possibile, e comunque non maggiore di 32,0 dB (misurazione in 16 bande di terzo di ottava) o 10,0 dB (misurazione in 5 dande di ottava). Si devono prendere in considerazione soltanto gli scarti sfavorevoli. Il valore della curva di riferimento a 500 Hz, dopo spostamento della curva in conformità al presente metodo, è Rw’ R’w’ Dn,W o DnT,W’ ecc. Altri impianti ambientali Master A mbiente Master A mbiente Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - isolamento del rumore di calpestio UNI EN ISO 717-2 La norma ha lo scopo di normare un metodo che consenta di convertire i valori di isolamento del rumore di calpestio in funzione della frequenza in un indice di valutazione che caratterizzi la prestazione acustica. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 717-2 Master A mbiente INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO DEL RUMORE DI CALPESTIO DERIVATO DA MISURAZIONI PER BANDE DI TERZO DI OTTAVA è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz dopo lo spostamento della curva. INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO DEL RUMORE DI CALPESTIO DERIVATO DA MISURAZIONI PER BANDE DI OTTAVA è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz dopo lo spostamento della curva ridotto di 5 dB. Viene definito il termine di adattamento allo spettro come il valore da aggiungere all’indice di valutazione per tenere conto del livello di rumore di calpestio non ponderato che rappresenta le caratteristiche di spettri tipo dei rumori di calpestio. Altri impianti ambientali UNI EN ISO 717-2 Master A mbiente I valori ottenuti in conformità alla precedente ISO 140-7 sono confrontati con i valori di riferimento alle frequenze di misurazione comprese nel campo da 100 Hz a 3150 Hz per le bande di terzo di ottava e da 125 Hz a 2000 Hz per bande di ottava. I curva dei valori di riferimento per il rumore per via aerea, per bande di terzo di ottava UNI EN ISO 717-2 Valori di riferimento per il rumore di calpestio Altri impianti ambientali Frequenza Valori di riferimento, dB Hz Bande di terzo di ottava 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 62 62 62 62 62 62 61 60 59 58 57 54 51 48 45 42 Bande di ottava 67 67 65 62 49 Master A mbiente UNI EN ISO 717-2 Altri impianti ambientali METODO DI CONFRONTO Per valutare i risultati di una misurazione di Ln L’n o LnT per bande di terzo di ottava (con un decimale) bisogna avvicinare la curva di riferimento, procedendo a passi di 1 dB, alla curva misurata fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande possibile, e comunque non maggiore di 32,0 dB. Si devono prendere in considerazione soltanto gli scarti sfavorevoli. Il valore della curva di riferimento a 500 Hz, dopo spostamento della curva in conformità al presente metodo, è Ln,W , L’n,W L’nT,rispettivamente Master A mbiente LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL Altri impianti ambientali TERRITORIO Master A mbiente La legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che tra le competenze dei comuni vi sia (Articolo 6): 1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti e definiti dalle regioni; 2. il coordinamento degli strumenti urbanistici; 3. l'adozione dei piani di risanamento. La classificazione acustica è generalmente denominata "zonizzazione acustica“ e consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. L'elaborato finale contenente la zonizzazione acustica è rappresentato da: una cartografia di scala opportuna, con la suddivisione del territorio nelle zone definite dalla legge 447/95; da una relazione tecnica descrittiva. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che: I valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A e devono essere adottati dai comuni. TABELLA A CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSE I - aree particolarmente protette CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale CLASSE III - aree di tipo misto CLASSE IV - aree di intensa attività umana CLASSE V - aree prevalentemente industriali CLASSE VI - aree esclusivamente industriali D.P.C.M. 14 novembre 1997 CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. D.P.C.M. 14 novembre 1997 CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. D.P.C.M. 14 novembre 1997 TABELLA B VALORI LIMITE DI EMISSIONE D.P.C.M. 14 novembre 1997 TABELLA C VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE D.P.C.M. 14 novembre 1997 TABELLA D VALORI DI QUALITA’ Il DPCM 14 novembre 1997 non indicava criteri particolareggiati per la suddivisione del territorio nelle sei classi. Al fine di colmare tale lacuna e al fine di favorire la formazione di scelte omogenee nella gestione nelle varie parti del territorio nazionale alcune regioni hanno manato, con legge o come linee guida, vari criteri. Nel Febbraio 1998 L’AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ha pubblicato: LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO A CURA DI: - ANPA - APPA BOLZANO - APPA TRENTO - ARPA EMILIA ROMAGNA - ARPA LIGURIA - ARPA VALLE D’AOSTA - ARPA VENETO - ARPA TOSCANA - REGIONE LOMBARDIA La normativa nazionale non indica la scala per la rappresentazione della zonizzazione né specifica le modalità per la rappresentazione grafica delle sei zone (possono essere di riferimento i criteri indicati dalle diverse Regioni che hanno emanato normative in merito). Per quanto riguarda la scala, tutte le Regioni convengono che è opportuno rappresentare la zonizzazione acustica in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale, scendendo più in dettaglio (scala 1:5.000 o anche 1:2.000) solo per le parti più densamente urbanizzate o per piccoli Comuni. Alcune regioni hanno individuato e proposto delle simbologie per la rappresentazione della zonizzazione acustica Simbologie per la rappresentazione della zonizzazione acustica proposte dalle Regioni Lazio-Liguria Emilia Romagna Toscana Lombardia Campania I colore tratteggio Verde Punti Verde Punti Verde Quadrati Verde chiaro Piccoli punti, bassa densità Verde Punti II colore tratteggio Giallo Linee verticali Giallo Linee verticali Rosa Croci Verde scuro Punti grossi, alta densità Giallo Linee verticali III colore tratteggio Arancione Linee orizzontali Arancione Linee orizzontali Bianco Nessun tratteggio Giallo Linee orizzontali, Bassa densità Arancione Linee orizzontali IV colore tratteggio Rosso Crocette Rosso vermiglio Tratteggio a croce Giallo Grigio uniforme Arancione Linee verticali, Alta densità Rosso Crocette V colore tratteggio Viola Linee Inclinate Rosso violetto Linee inclinate Celeste Pallini Rosso Tratteggio incrociato, Bassa densità Viola Linee Inclinate VI colore tratteggio Blu Nessun tratteggio Blu Nessun tratteggio Arancione Righe inclinate Blu Linee verticali, Alta densità Blu Nessun tratteggio Simbologia per la rappresentazione della zonizzazione acustica proposta dalla Provincia Autonoma di Trento Fasce di rispetto Tratteggiate alterando i colori relativi alle aree adiacenti Aree a parco e riserva naturale e biotopo Bianco Tratteggio PUP* Aree agricole, a bosco ed a pascolo Bianco Tratteggio PUP* Aree residenziali protette Verde Punti medi, media densità Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cure e di riposo Giallo Linee verticali, bassa densità Aree prevalentemente residenziali Arancio Linee verticali, alta densità Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici Rosso Tratteggio a croce, media densità Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico Viola Tratteggio a croce, alta densità Aree produttive azzurro Larghe strisce verticali PUP* - Paino Urbanistico Provinciale Per la rappresentazione grafica della zonizzazione si può fare riferimento a quanto contenuto nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale“. Altri impianti ambientali COME SI REDIGE UN PCCA Date le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della zonizzazione acustica, è opportuno che la metodologia adottata sia comunque attenta, al fine di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. Sono importanti sia le analisi preliminari, di carattere conoscitivo (analisi del PRG, degli altri piani e strumenti urbanistici, analisi di carte tematiche sulla viabilità, sulla dislocazione delle attività e dei servizi, ecc.), sia gli approfondimenti di carattere quantitativo specialmente per l'assegnazione delle classi II, III e IV. Master A mbiente Altri impianti ambientali PRIMA FASE: predisposizione dello schema di zonizzazione acustica Master A mbiente Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo. La zonizzazione acustica costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; è pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio le proiezioni future previste dai piani urbanistici in itinere. Altri impianti ambientali Rapporto tra piani comunali di classificazione acustica e Piano Regolatore Generale La zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che la zonizzazione venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico - PUT). Master A mbiente Altri impianti ambientali CRITERI GENERALI PROPOSTI Master A mbiente Sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio ma è altresì da evitare è la eccessiva semplificazione; Normative regionali suggeriscono l'isolato quale unità di superficie minima per la zonizzazione acustica; Evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA. Tuttavia alcune Regioni lo vietano solo nei nuovi insediamenti, mentre lo permettono nelle realtà già esistenti; Alcune Regioni propongono una possibilità intermedia, ossia introdurre delle fasce di rispetto degradanti, di solito previste nelle aree con limiti acustici superiori, ove sono imposti dei limiti inferiori. E’ consigliabile iniziare con: i. la definizione delle zone particolarmente protette (classe I) in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore ii. la definizione a più elevato livello di rumore (classi V e VI) iii. l'assegnazione delle classi II, III e IV iv. la classificazione della viabilità. Individuazione delle zone in classe I Rientrano in questa zona: Le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici; Le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, nonché le zone F del PRG; I parchi pubblici non urbani (verranno classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli). Altri impianti ambientali Le piccole aree verdi “di quartiere” ed il verde a fini sportivi non vengono considerati da diverse normative regionali come zone di massima tutela. Quando queste strutture ricadano all'interno delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico veicolare: 1. E’ possibile classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo comunque la possibilità di raggiungere più elevati livelli di comfort acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi edifici; 2. Altrimenti, i singoli edifici ed aree possono mantenere comunque la propria classe rendendo necessari alcuni interventi di bonifica. Master A mbiente Altri impianti ambientali Individuazione delle zone in classe V e VI Master A mbiente Per l'identificazione delle classi V e VI non sussistono in genere particolari problemi in quanto esse sono spesso individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale. In genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale. Per questi insediamenti si dovranno disporre degli interventi di isolamento acustico. Inoltre, dovranno essere posti dei vincoli sulla destinazione d’uso di queste abitazioni, in modo che non possano essere separate come proprietà dal resto della fabbrica. Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel PRG non abbiano avuto uno sviluppo significativo; è pertanto importante fare riferimento alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del PRG o comunque a dati statistici sul numero e la tipologia delle attività industriali presenti al fine di pianificarne lo sviluppo. Altri impianti ambientali Individuazione delle zone in classe II, III e IV Master A mbiente Risulta in generale più complessa l’individuazione delle classi II, III e IV a causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d’uso. I documenti di indirizzo emanati dalle Regioni si sono concentrati sulle classificazioni di queste aree, differenziandosi su due approcci metodologici definiti qualitativo e quantitativo. Il metodo qualitativo sfrutta l'indeterminatezza dei criteri contenuti nella legislazione nazionale in materia, introducendo fin dalla fase di elaborazione di bozze di zonizzazione, la volontà politica comunale nell'individuazione di queste aree. Nel metodo quantitativo gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio. Altri impianti ambientali Metodo quantitativo Altri impianti ambientali Master A mbiente Le normative regionali suggeriscono di valutare per ciascuna zona i seguenti fattori: - la densità della popolazione; - la presenza di attività commerciali ed uffici; - la presenza di attività artigianali o di piccole industrie; - il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente; - l'esistenza di servizi e di attrezzature. Questi fattori vengono parametrizzati (facendo riferimento all'isolato) secondo: - la densità della popolazione (n.ro di abitanti per ettaro); - la densità di attività commerciali (n.ro di abitanti per esercizio commerciale); - la densità di attività artigianali (superficie occupata su superficie totale); - il volume di traffico presente nella zona. Per ciascun parametro vengono definite classi di variabilità (per esempio bassa, media, elevata densità) a cui sono associati dei punteggi. Per ciascuna unità in cui è suddiviso il territorio per la valutazione, vengono calcolati i quattro parametri ed i valori dei corrispondenti punteggi. La somma dei punteggi consente quindi l'assegnazione della classe II, III o IV all'area in esame. In genere, in questa fase vengono anche stabiliti dei criteri per eliminare le micro-suddivisioni del territorio in zone differenti. Master A mbiente Altri impianti ambientali Per quanto concerne la definizione delle tre classi di variabilità (bassa, media,alta densità), diversi sono i criteri proposti dalle normative regionali: Metodi qualitativi (bassa densità di popolazione: aree prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra); Metodi quantitativi (bassa densità di popolazione: popolazione inferiore a 100 abitanti per ettaro). Entrambi gli approcci alla zonizzazione (qualitativo e quantitativo) in genere introducono comunque dei criteri di zonizzazione vincolanti in presenza di determinate sorgenti (ad esempio zone ferroviarie, aeroporti, grandi industrie) Master A mbiente Altri impianti ambientali Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria Master A mbiente I Regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell’infrastruttura stradale oppure per ferrovie con velocità di progetto inferiore o superiore ai 200 Km/h. Relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare alle fasce di pertinenza non si applicano i limiti assoluti di immissione, i limiti differenziali ed i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e all’esterno di tali fasce le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario alle fasce di pertinenza non si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e all’esterno di tali fasce le infrastrutture ferroviarie concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Altri impianti ambientali RIASSUNTO FASI DI PREDISPOSIZIONE DELLA “BOZZA” DI ZONIZZAZIONE 1. si analizza a scopo conoscitivo il PRG, il suo stato di attuazione ed ogni altra informazione utile sul territorio in esame e si verifica la corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive; 2. si individuano alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi; 3. si sovrappone una griglia con la classificazione della viabilità principale e le relative fasce di competenza; 4. si ipotizzano le classi I, V e VI (aree protette e aree industriali); 5. per le aree intermedie (classi II, III e IV) si cerca di assegnare una classe; 6. si effettua infine l’aggregazione delle aree omogenee e l'analisi critica dello schema di zonizzazione. Master A mbiente Altri impianti ambientali SECONDA FASE analisi critica della zonizzazione acustica Master A mbiente Il primo schema della zonizzazione acustica deve essere sottoposto ad una analisi critica e ad una procedura di ottimizzazione basata sia su considerazioni tecniche oggettive sia su scelte generali di gestione del territorio, che porti alla definizione della proposta finale. La verifica della “bozza” di zonizzazione viene effettuata da parte della sezione dell’ARPA competente per territorio e dei Settori comunali. L’analisi della zonizzazione è eseguita per: 1. verificare la congruità della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici vigenti; 2. inquadrarla nelle linee politiche di sviluppo del territorio comunale; 3. minimizzare gli eventuali punti di contrasto con i criteri enunciati dalla Legge Quadro e dagli indirizzi regionali. Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione Altri impianti ambientali La deliberazione di approvazione della zonizzazione dovrebbe comprendere almeno la seguente documentazione: una relazione che illustri le scelte tecniche e politiche adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella Legge quadro sull'inquinamento acustico e nelle normative regionali; elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Master A mbiente COMPETENZE Altri impianti ambientali I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico sono: Master A mbiente Lo Stato; Le Regioni; Le Province; I Comuni; Le Aziende Sanitarie; Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente. COMUNI Altri impianti ambientali Sono di competenza dei Comuni: Master A mbiente i. la classificazione in zone del territorio comunale; ii. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati; iii. l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. iv. il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive; v. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; vi. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; vii. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile. Altri impianti ambientali REGIONI Master A mbiente Alle Regioni sono state assegnate le competenze specifiche di indirizzo e coordinamento delle attività di tutela dall'inquinamento acustico. Esse devono emanare Leggi Regionali volte a: i. stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nella zone previste dalle vigenti disposizioni; ii. definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; iii. determinare le modalità di controllo, nel rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive; iv. fissare le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni di piani di risanamento acustico. PROVINCE Altri impianti ambientali Sono di competenza delle Province: Master A mbiente i. assolvere alle funzioni ad esse assegnate dalle Leggi regionali; ii. assolvere alle funzioni di controllo e vigilanza, stabilite dalla Legge Quadro, per garantirne l’attuazione in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente; iii. promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di individuare l’entità e la diffusione dei rumori sul territorio e la tipologia delle sorgenti; iv. creare ed aggiornare la banca dati rumore dell’intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA); v. realizzare e gestire tramite le ARPA, su tutto il territorio provinciale, gli eventuali sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico. Altri impianti ambientali PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI DISTURBO Master A mbiente A seguito di un esposto scritto di uno o più cittadini che si ritengono danneggiati dalle immissioni sonore dovrà essere richiesto dal Sindaco un controllo. La verifica tecnica dovrà essere effettuata dal servizio competente dell’APPA. In caso di superamento dei limiti massimi comunicati all’amministrazione comunale, il Sindaco può emettere una nota di diffida, a mezzo di raccomandata AR (ed inviata per conoscenza all’APPA), per riportare immediatamente il livello dell’immissione sonora entro i limiti, presentando una relazione sulle cause del superamento del valore limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione.