MASTER SICUREZZA
Altri impatti ambientali
Relatore:
Marco Borile
Trento
18 giugno 2010
I gas frigorigeni
Altri impianti ambientali
Indice
 Il quadro normativo di riferimento
 La prima legge italiana sui gas frigorigeni (legge n°549
28/12/1993)
 Sostanze che riducono lo strato di ozono (Reg. (Ce) n.
2037/2000)
 Impianti di trattamento gas frigorigeni (D.M. 20 settembre
2002)
 Il controllo delle fughe di gas frigorigeno (D.P.R. 147 del
15/02/2006)
 I gas fluorurati ad effetto serra (Reg. (CE) 842/2006)
 Il nuovo regolamento europeo sui gas serra (Reg. (CE)
1005/2009)
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Il quadro normativo di riferimento
Master
A mbiente
Legge n°549 del 28/12/1993
 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente
Regolamento (Ce) n. 2037/2000
 Regolamento (Ce) n. 2037/2000 (Sostanze che riducono lo strato
di ozono - Testo vigente)
D.M. del 20/09/2002
 Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
recante misure a tutela dell’ozono stratosferico
D.P.R. n°147 del 15/02/2006
 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero
delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico
da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria
e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000
Regolamento CEE/UE n°842 del 17/05/2006
 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra
Regolamento CEE/UE n°1005 del 16/09/2009
 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono
Definizioni
 I principali gas lesivi per l’ozono e ad effetto serra sono riassumibili
 nelle seguenti famiglie:
NOME
BREVE
NOME COMPLETO
BREVE DESCRIZIONE
PRINCIPALI IMPIEGHI
HFC
Idrofluorocarburi
Sono alogenuri alchilici creati dalla
sostituzione di alcuni atomi di idrogeno
degli alcani con atomi di fluoro
Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio
HCFC
Idroclorofluorocarburi
Sono alogenuri alchilici creati dalla
sostituzione di alcuni atomi di idrogeno
degli alcani con atomi di fluoro e cloro
Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio
CFC
Clorofluorocarburi
Sono alogenuri alchilici creati dalla
sostituzione totale degli atomi di idrogeno
degli alcani con atomi di cloro
Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio
PFC
Perfluorocarburi
Sono composti organici interamente formati
da fluoro e carbonio la cui molecola non
presenta più di sei atomi di fluoro
Pesticidi, schiume ignifughe, carte alimentari,
tappeti, moquette
HBFC
Idrobromofluorocarbur
i
Sono alogenuri alchilici creati dalla
sostituzione di alcuni atomi di idrogeno
degli alcani con atomi di fluoro e bromo
Apparecchi di refrigerazione, sistemi antincendio
SF6
Esafluorouro di zolfo
E’ un gas inorganico composto da 6 atomi di
fluoro e uno di zolfo
Industria metallurgica (alluminio e magnesio),
fabbricazione di semiconduttori, disinfettante
Halons
Halons
Sono simili ai clorofluorocarburi, possono
contenere bromo, fluoro e talvolta cloro
Sistemi antincendio, puliture a secco, agricoltura
Altri impianti ambientali
La legge n°549 del 28/12/1993
Master
A mbiente
E’ la prima legge italiana riguardante i gas dannosi
per l’ozono stratosferico
E’ entrata in vigore il 1° gennaio 1994
Fornisce disposizioni sulla cessazione e riduzione
dell’impiego di sostanze lesive per l’ozono nonché
sullo smaltimento e il riciclo di tali sostanze
La legge n°549 del 28/12/1993
Altri impianti ambientali
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive
Vengono recepite e integrate le disposizioni del
regolamento (CE) 3093/94
E’ vietata l’autorizzazione degli impianti che
utilizzano le sostanze lesive comprese nella tabella A
Entro il 31 dicembre 2008 dovevano cessare: la
produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione,
l’importazione e l’esportazione delle sostanze lesive
indicate nelle tabelle A e B
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
La legge n°549 del 28/12/1993
Smaltimento e riciclo delle sostanze lesive
Master
A mbiente
Viene vietato disperdere nell’ambiente le sostanze
lesive
Gli impianti e i prodotti contenenti sostanze lesive
devono essere conferiti a centri di raccolta in
conformità con la normativa vigente in materia di
smaltimento dei rifiuti
Gli impianti e gli apparecchi che non possono
essere trasportati devono essere smantellati previo
recupero delle sostanze lesive
La legge n°549 del 28/12/1993
Etichettatura
Altri impianti ambientali
Dal 2 marzo 1994 i beni contenenti sostanze lesive
devono essere etichettati con la seguente dicitura:
“Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l’ozono
stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere
consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere
informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana”
Master
A mbiente
Il D.M. 20 settembre 2002
Altri impianti ambientali
Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549
Master
A mbiente
Per il recupero di sostanze lesive devono essere
impiegati impianti conformi alle caratteristiche e alle
norme tecniche stabilite nell’allegato I
Nelle fasi di triturazione delle apparecchiature fuori uso
le emissioni non devono superare i seguenti valori:
 25g/h di sostanze lesive;
 5mg/Nm3 di polveri;
 100mg/Nm3 di pentano (dove applicabile)
 Dopo il trattamento, il residuo di sostanze lesive
nelle schiume poliuretaniche degassificate deve
essere ≤ 0,5%p/p
Il D.M. 20 settembre 2002
Norme tecniche e caratteristiche degli impianti
LINEE DI ESTRAZIONE
DELLE SOSTANZE LESIVE
DAI CIRCUITI
IMPIANTO DI TRITURAZIONE
DELLE SCHIUME
POLIURETANICHE
Estrazione con dispositivi
aspiranti operanti in circuito
chiuso;
Triturazione munita di impianto
di contenimento statico o
dinamico delle polveri e dei gas;
Asportazione del gruppo di
compressione senza perdite di
olio lubrificante;
Impianto di abbattimento ad
alta efficienza garantisce il
rispetto dei valori di emissione;
Bonifica del gruppo di
compressione con apposito
impianto che eviti il rilascio di
sostanze lesive;
Sistemi inertizzanti prevengono
i rischi da infiammabilità o
esplosività
Montaggio di strumentazione
per il monitoraggio in
continuo delle emissioni in
atmosfera di sostanze lesive
I rifiuti prodotti devono essere
destinati a smaltimento sicuro;
AREE DI STOCCAGGIO DEI FLUIDI
REFRIGERANTI E DEI GAS
ESPANDENTI
Stoccaggio in aree coperte e
pavimentate;
Convogliamento di eventuali perdite ai
pozzetti di raccolta;
Recipienti per lo stoccaggio dei rifiuti
adeguati allo scopo;
Montaggio di strumentazione per il
monitoraggio in continuo delle emissioni
in atmosfera di sostanze lesive
Montaggio di strumentazione
per il monitoraggio in continuo
delle emissioni in atmosfera di
sostanze lesive
Altri impianti ambientali
Il regolamento (CE) n. 2037/2000
(Sostanze che riducono lo strato di ozono)
Regolamenta la produzione, importazione, esportazione,
immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione
e distruzione di:
 clorofluorocarburi,
altri
clorofluorocarburi,
completamenti alogenati, halon, tetracloruro di
carbonio, 1,1,1- tricloroetano, bromuro di metile,
idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il
bromoclorometano.
E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli stati membri
Principale sostanza interessata R22
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Il regolamento (CE) n. 2037/2000
(Sostanze che riducono lo strato di ozono)
dal 1° gennaio 2010
l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato
nella manutenzione e assistenza delle
apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria
dal 1° gennaio 2015
tutti gli idrofluorocarburi sono vietati.
Master
A mbiente
Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006 (1/2)
Altri impianti ambientali
Regolamento per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive
Master
A mbiente
Si applica a impianti e apparecchiature di condizionamento
d’aria e pompe di calore che contengono sostanze controllate
nei loro circuiti
Le operazioni di recupero e riciclo di sostanze controllate
devono essere effettuate con dispositive conformi alle
caratteristiche e alle norme tecniche stabilite dalla norma
ISO 11650
Il gestore dell’impianto deve custodire un libretto conforme
al modello dell’allegato I in cui devono essere registrate le
operazioni di recupero e riciclo ed i risultati dei controlli di
fughe
Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006
Altri impianti ambientali
Regolamento per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive
A
Master
mbiente
I controlli sulle fughe di sostanze
controllate vengono effettuati con le
frequenze illustrate nella tabella a lato
Se viene individuato un indizio di fuga
deve essere effettuata una ricerca con un
apparecchio cercafughe si sensibilità
superiore a 5g/anno
CARICA DI
SOSTANZA
FREQUENZA
DEI
CONTROLLI
3Kg. ≤ CARICA
≤ 100Kg.
Annuale
≥ 100Kg.
Semestrale
Le perdite che richiedono una ricarica
superiore al 10% del contenuto totale del
circuito devono essere riparate entro 30
giorni dalla data di verifica
Gli impianti possono essere messi in
funzione solo a perdite riparate
Il regolamento (CE) n. 842/2006 del 17/05/2006
Altri impianti ambientali
Riguarda i gas fluorurati ad effetto serra: HFC, PFC ed SF6
Regolamenta:
 Contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas
fluorurati ad effetto serra;
 Etichettatura e smaltimento di prodotti e
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
 Divieti in materia di immissione in commercio dei
prodotti e apparecchiature;
 Formazione e certificazione del personale e delle
società addetti alle attività contemplate dal
regolamento.
E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli stati membri
Master
A mbiente
Contenimento di gas fluorurati ad effetto serra
Devono essere attuate tutte le misure fattibili che non comportano costi sproporzionati
per:
Altri impianti ambientali


Master
A mbiente
Prevenire le perdite di gas
Riparare non appena possibile le perdite rilevate
Devono essere attuati una serie di controlli sulle fughe di gas da apparecchiature con le
frequenza stabilite nella tabella seguente:
CARICA DI GAS
FREQUENZA DEI CONTROLLI
≤ 6 Kg.
Nessun controllo se l’impianto è
etichettato come ermeticamente
chiuso
NOTE
≥ 3 Kg.
annuale
Frequenza dimezzata se vi è un sistema di
rilevamento delle perdite
≥ 30 Kg.
semestrale
Frequenza dimezzata se vi è un sistema di
rilevamento delle perdite
≥ 300 Kg.
trimestrale
Obbligo di montare un sistema di
rilevamento delle perdite da controllare
annualmente
I sistemi di protezione antincendio antecedenti il 4 luglio 2007 devono installare i
sistemi di rilevamento delle perdite entro il 4 luglio 2010
I gestori di apparecchiature con una carica di gas di 3 o più Kg. devono tenere un
registro in cui sono riportate le quantità e il tipo di gas installati, le quantità aggiunte
e recuperate nelle manutenzioni, riparazioni e nello smaltimento.
Responsabilità per il recupero dei gas
Altri impianti ambientali
RESPONSABILE DEL RECUPERO
Master
A mbiente
IMPIANTO/APPARECCHIATURA
Il gestore dell’impianto ha la
responsabilità di predisporre il corretto
recupero dei gas da parte di personale
certificato
Circuiti di raffreddamento di apparecchiature di
refrigerazione, di condizionamento d’aria e di
pompe di calore;
Apparecchiature contenenti solventi a base di
gas fluorurati ad effetto serra;
Impianti di protezione antincendio ed estintori;
Commutatori ad alta tensione.
La persona che lo ha utilizzato a scopo di
trasporto o stoccaggio
Contenitori di gas fluorurati ricaricabili o non
ricaricabili giunti a fine vita
I gas sono recuperati da personale
qualificato
Altri prodotti e apparecchiature, comprese le
apparecchiature mobili
Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas
fluorurati ad effetto serra è effettuato prima della distruzione definitiva
dell’apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e
manutenzione
Altri impianti ambientali
Formazione e certificazione
La Commissione stabilisce i requisiti minimi delle
società e del personale che effettua la
manutenzione o riparazione delle apparecchiature
che contengono gas fluorurati
Entro il 4 luglio 2008 gli Stati Membri stabiliscono o
adattano i propri requisiti di formazione e
certificazione sulla base di quelli stabiliti dalla
Commissione
Master
A mbiente
Master
A mbiente
I requisiti del personale certificato sono stabiliti dal regolamento n°303
del 2 aprile 2008
Il personale certificato (frigoristi o tecnici del freddo) è diviso in quattro
categorie in base alle competenze e deve conseguire un patentino da
frigorista
ATTIVITA’ DEL TECNICO DEL FREDDO
CATEGORIE
Altri impianti ambientali
Formazione e certificazione
Le categorie del personale qualificato
Controllo di perdite degli
impianti di refrigerazione,
condizionamento e pompa di
calore senza entrare nel
circuito frigorifero
I
Recupero dagli impianti di
refrigerazione,
condizionamento e pompa
di calore
Manutenzione e
riparazione degli
impianti di
refrigerazione,
condizionamento e
pompa di calore
Installazione di
impianti di
refrigerazione,
condizionamento e
pompa di calore
Tutte le applicazioni
II
Tutte le applicazioni
III
Non può effettuare questa
operazione
IV
Tutte le applicazioni
Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad
effetto serra (6kg per impianti sigillati ermeticamente)
Applicazioni con meno
di 3kg di carica di gas
refrigerante ad effetto
serra (6kg se sigillati
ermeticamente
Non può effettuare questa operazione
Non può effettuare questa operazione
Altri impianti ambientali
Obblighi di relazione alla Commissione
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun produttore,
importatore ed esportatore comunica alla Commissione,
attraverso l’autorità competente dello Stato membro le
seguenti informazioni:
SOGGETTO CHE DEVE
COMUNICARE
Produttore di gas fluorurati
(quantità > a 1
tonnellata/anno)
Importatore di gas fluorurati
(quantità > a 1
tonnellata/anno)
Master
A mbiente
Esportatore di gas fluorurati
(quantità > a 1
tonnellata/anno)
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Quantità totale di ciascun gas prodotto, indicando la
destinazione d’uso
 Quantità totale di ciascun gas immesso sul mercato
 Quantità totale di ciascun gas riciclato, rigenerato o
distrutto

Quantità totale di ciascun gas importato o immesso in
commercio, indicando la destinazione d’uso
 Quantità totale di ciascun gas importato per essere
riciclato, rigenerato o distrutto

Quantità totale di ciascun gas esportato
Quantità totale di ciascun gas esportato per essere riciclato,
rigenerato o distrutto


Etichettatura
Altri impianti ambientali
Deve rispettare la normativa in materia di etichettatura di sostanze e
preparati pericolosi, dove applicabile, e in più deve:
Master
A mbiente
 Riportare la denominazione chimica del gas in una nomenclatura
accettata dall’industria
 Indicare chiaramente che sono contenuti gas fluorurati ad effetto serra
 Le quantità di gas fluorurati
 Essere posta vicino ai punti d’accesso per la ricarica o per il recupero dei
gas
 Riportare nel manuale d’uso ulteriori informazioni sui gas serra
Viene applicata alle seguenti apparecchiature:
 Prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o
loro preparati
 Prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento (diversi
da quelli dei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione
antincendio, estintori contenenti HFC o loro preparati
 Commutatori contenenti SF6
 Tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra
Altri impianti ambientali
Divieti d’uso dell’esafluoruro di zolfo
Dal 1° gennaio 2008 è vietato l’uso di SF6 o
preparati a base di SF6 nella pressofusione del
magnesio se la quantità di SF6 è maggiore di
850Kg/anno
Dal 4 luglio 2007 è vietato l’uso di SF6 o di suoi
preparati per il riempimento degli pneumatici
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Immissione sul mercato
Master
A mbiente
E’ vietata per le sostanze elencate in allegato II e
con le modalità in esso riportate
Il divieto non di applica se la data di fabbricazione
del prodotto o dell’apparecchiatura è precedente
all’entrata in vigore del relativo divieto
Se uno Stato membro ha adottato, entro il 31
dicembre 2005, divieti più restrittivi di quelli del
regolamento può mantenerli in vigore fino al 31
dicembre 2012
Il regolamento CE n°1005 del 16/09/2009
Altri impianti ambientali
E’ il nuovo regolamento comunitario inerente ai
gas dannosi per l’ozono
Si applica dal 1° gennaio 2010
Abroga il regolamento (CE) n. 2037/2000 che è
rimasto in vigore fino al 1° gennaio 2010
E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri
Master
A mbiente
Sostanze controllate
Altri impianti ambientali
Sono:








CFC,
HBFC,
HCFC,
Halon,
Tetraclorometano,
1,1,1-tricloroetano,
bromometano,
bromoclorometano
Ne è vietata la produzione, l’immissione sul
mercato e l’uso
E’ vietata l’immissione sul mercato di
apparecchiature e prodotti contenenti
sostanze controllate o che dipendono da esse
Sono vietati ed eliminati i sistemi di
protezione antincendio e gli estintori contenti
halon
Master
A mbiente
Esenzioni e deroghe ai divieti:
 Materie prime
 Agenti di fabbricazione
 Distruzione o rigenerazione
 Uso di laboratorio
 Usi critici degli halon
Altri impianti ambientali
Il regolamento CE n°1005 del 16/09/2009
11) «materia prima», ogni sostanza controllata o
sostanza nuova sottoposta a trasformazione
chimica mediante un processo a seguito del quale
la sua composizione d’origine è totalmente
modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
12) «agenti di fabbricazione», le sostanze
controllate usate come agenti chimici di
fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Uso di sostanze controllate come materia prima
Master
A mbiente
Sono permessi l’uso, l’immissione sul mercato e la produzione
di sostanze controllate come materie prime
L’immissione sul mercato o la produzione sono permesse solo
se la sostanza controllata è utilizzata unicamente come
materia prima
Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in
modo da indicare che la sostanza può essere usata solo come
materia prima
Uso di sostanze controllate come agenti di
fabbricazione
Altri impianti ambientali
Sono permessi la produzione, l’uso e l’immissione sul mercato di
sostanze pericolose utilizzate come agenti di fabbricazione
L’utilizzo come agente di fabbricazione è permesso solo su impianti
antecedenti il 1° settembre 1997 con emissioni trascurabili
Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in modo
da indicare che la sostanza può essere usata solo come agente di
fabbricazione
La Commissione può stabilire un elenco di imprese a cui è permesso
l’uso di sostanze come agente di fabbricazione e fissa le quantità
massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo e i livelli di
emissione massimi per ciascuna impresa
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Uso di sostanze controllate in laboratorio (1/2)
Master
A mbiente
Sono permessi l’uso, la produzione e l’immissione sul mercato di
sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di
analisi
Sono esclusi dalla deroga gli idroclorofluorocarburi
Le imprese che utilizzano sostanze controllate per usi di laboratorio
devono registrarsi presso la Commissione indicando:
 Le sostanze utilizzate
 Lo scopo
 Il consumo annuale
 I fornitori delle sostanze
Altri impianti ambientali
Uso di sostanze controllate in laboratorio (2/2)
La Commissione può stabilire:
 Gli usi essenziali di laboratorio permessi
 Le quantità permesse
 Il periodo di validità della deroga
 Gli utilizzatori che possono avvalersi degli usi essenziali di
laboratorio
Dal 1° Luglio 2010 i contenitori devono essere etichettati in modo
da indicare che la sostanza può essere usata solo per gli usi di
laboratorio
Master
A mbiente
Bromuro di metile
Altri impianti ambientali
Il bromuro di metile non può più essere immesso sul
mercato dal 18 marzo 2010
Master
A mbiente
Era stata concessa una deroga fino al 18 marzo 2010 per
le applicazioni di quarantena e per il trattamento di
merci destinate all’esportazione
In caso di emergenza, la Commissione potrà autorizzare
l’impiego del bromuro di metile per un massimo di 120
giorni e per una quantità non superiore di 20 tonnellate
Altri impianti ambientali
Usi critici degli halons ed eliminazione delle
apparecchiature che contengono halon
Gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per
degli usi critici
Gli usi critici sono elencati nell’allegato VI e riguardano
principalmente i mezzi antincendio indispensabili, gli
impieghi aeronautici e quelli militari
La Commissione può revisionare l’allegato VI e stabilire un
calendario per l’eliminazione degli usi critici
I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che
contengono halon sono eliminati entro le date limite indicate
nell’allegato VI
Master
A mbiente
Idroclorofluorocarburi (HCFC) (1/3)
Altri impianti ambientali
La produzione di HCFC deve ridursi con l’andamento riportato
in grafico e cessare definitivamente dopo il 31 dicembre 2009
35%
30%
25%
Produzione di HCFC rispetto al 1997
20%
15%
10%
5%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Anno
A
Master
mbiente
2016
2017
2018
2019
2020
Idroclorofluorocarburi (HCFC) (2/3)
Altri impianti ambientali
Scadenze per l’utilizzo e l’immissione sul mercato di HCFC
31 dicembre 2014:
Cessazione dell’immissione sul mercato di HCFC rigenerati utilizzati
per attività di manutenzione e assistenza di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore
Cessazione dell’utilizzo di HCFC riciclati per la manutenzione o
l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
d’aria e di pompe di calore esistenti, utilizzati solo dall’impresa che
ha effettuato il recupero o per conto
31 dicembre 2019:
Cessazione dell’immissione sul mercato di HCFC per il
riconfezionamento e l’esportazione
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Idroclorofluorocarburi (HCFC) (3/3)
Master
A mbiente
Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti che contengono
un quantitativo di gas > di 3 Kg tengono un registro indicante:
 Quantità e tipo di sostanza recuperata e aggiunta
 Società o tecnico che hanno effettuato la manutenzione o
l’assistenza
Le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per
manutenzione o assistenza tengono un registro indicante:
 Le imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati
 La provenienza degli idroclorofluorocarburi rigenerati
Recupero e distruzione delle sostanze
controllate usate
Altri impianti ambientali
Le sostanze controllate sono recuperate dalle
apparecchiature che le contengono:
 Durante la manutenzione,
 Durante l’assistenza,
 Comunque prima dello smantellamento.
Le sostanze controllate e le apparecchiature che le
contengono devono essere distrutte con le metodiche
dell’allegato VII
Se non è possibile usare le metodiche dell’allegato VII deve
essere utilizzata la tecnologia più ecocompatibile
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Fughe ed emissioni di sostanze controllate
Master
A mbiente
Devono essere prese tutte le misure precauzionali
necessarie per evitare e ridurre al minimo fughe ed
emissioni di sostanze controllate
Apparecchi di refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore e sistemi antincendio contenenti sostanze
pericolose devono essere controllati con le frequenze
(uguali a quelle del Reg. (CE) n. 842 del 17/05/2006)
indicate nella tabella qui a lato per verificare la presenza
di fughe
Deve essere tenuto un registro riportante:
 Quantità e tipo di sostanze controllate aggiunte
 Quantità recuperata durante la manutenzione,
l’assistenza o lo smaltimento
 I dati della società o del tecnico che ha
effettuato la manutenzione
 Le date e i risultati dei controlli effettuati
CARICA DI
SOSTANZA
FREQUENZA DEI
CONTROLLI
≤ 6 Kg.
Nessun controllo
se l’impianto è
etichettato come
ermeticamente
chiuso
≥ 3 Kg.
annuale
≥ 30 Kg.
semestrale
≥ 300 Kg.
trimestrale
Discordanze tra D.P.R. n°147 del 15/02/2006 e il
Regolamento (CE) n. 1005/2009
Altri impianti ambientali
Le due leggi differiscono sostanzialmente per le frequenze dei
controlli delle fughe di sostanze controllate
Master
A mbiente
REGOLAMENTO (CE) n.
1005/2009
CARICA DI
SOSTANZA
FREQUENZA DEI
CONTROLLI
≤ 6 Kg.
Nessun controllo
se l’impianto è
etichettato come
ermeticamente
chiuso
≥ 3 Kg.
annuale
≥ 30 Kg.
semestrale
≥ 300 Kg.
trimestrale
D.P.R. n°147 del 15/02/2006
CARICA DI SOSTANZA
FREQUENZA DEI
CONTROLLI
3Kg. ≤ CARICA ≤
100Kg.
Annuale
≥ 100Kg.
Semestrale
Il D.P.R. n°147 del 15/02/2006 recepisce il regolamento (CE) n.
2037/2000 che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE)
n. 1005/2009
Altri impianti ambientali
Trasferimento di diritti e razionalizzazione
industriale
Master
A mbiente
Produttori o importatori autorizzati a immettere sul
mercato o ad utilizzare in conto proprio le sostanze
controllate possono cedere i propri diritti ad altri
produttori o importatori
La cessione dei diritti deve essere notificata alla
Commissione
Per ragioni di razionalizzazione industriale l’autorità
competente dello Stato membro può autorizzare un
produttore a superare le soglie di produzione di
sostanza controllata
Altri impianti ambientali
Obblighi di comunicazione per produttori di sostanze
controllate
Master
A mbiente
Le imprese che producono sostanze controllate comunicano
all’autorità competente entro il
31 marzo:
La produzione totale di ciascuna sostanza
La produzione immessa sul mercato o usata per conto proprio nella
Comunità specificando la destinazione d’uso
La produzione per soddisfare gli usi essenziali di laboratorio nella
Comunità europea e quella autorizzata per tali usi
L’aumento della produzione autorizzata per ragioni di
razionalizzazione industriale
Le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia
impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e
distrutti di sottoprodotti
Gli stock
Le operazioni di acquisto e vendita ad altri produttori della
Comunità
Obblighi di comunicazione per importatori di
sostanze controllate
Altri impianti ambientali
Le imprese che importano sostanze controllate comunicano
all’autorità competente entro il 31 marzo:
Master
A mbiente
Le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo
la destinazione d’uso
Le quantità importate in base ad altri regimi doganali
Le quantità usate, importate per essere riciclate o rigenerate
Gli stock
Le operazioni di acquisto e vendita ad altre imprese della Comunità
Il paese esportatore
Obblighi di comunicazione per esportatori di sostanze
controllate
Altri impianti ambientali
Le imprese che esportano sostanze controllate comunicano
all’autorità competente entro il 31 marzo:
Le quantità di sostanze esportate distinguendo la destinazione d’uso
e il paese importatore
Gli stock
Le operazioni di acquisto e vendita ad altre imprese della Comunità
Il paese esportatore
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Obblighi di comunicazione per distruttori di sostanze
controllate
Master
A mbiente
Le imprese che distruggono sostanze controllate e che non sono
anche produttori comunicano all’autorità competente entro il 31
marzo:
Le quantità di sostanze distrutte, comprese quelle contenute in
apparecchiature e prodotti
Gli stock in attesa di essere distrutti, compresi quelli contenuti in
apparecchiature e prodotti
La tecnologia impiegata per la distruzione
Altri impianti ambientali
Obblighi di comunicazione per utilizzatori di sostanze
controllate
Le imprese che utilizzano sostanze controllate come materia prima
o agente di fabbricazione comunicano all’autorità competente entro
il 31 marzo:
Le quantità di sostanze usate come materia prima o agente di
fabbricazione
Gli stock
I processi e le emissioni generate
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Ispezioni e sanzioni
Master
A mbiente
Le autorità competenti degli stati membri della
Comunità europea effettuano le ispezioni che la
Commissione ritiene necessarie per far rispettare il
regolamento
Entro il 30 giugno 2011 gli Stati Membri devono
notificare alla Commissione le disposizioni relative
alle sanzioni e alle misure da prendere per far
rispettare tali disposizioni
La gestione dei PCB e PCT
Altri impianti ambientali
Indice
Master
A mbiente





Quadro normativo di riferimento
Definizioni
Censimento
Etichettatura
Decontaminazione e smaltimento
Il quadro normativo di riferimento
D.P.R. n°216 del 24/05/1988
Altri impianti ambientali
 Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT)
della direttiva CEE n. 76/769
D.M. del 11/02/1989
 Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione
delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di
PCB
D.M. del 17/01/1992
 Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti PCB e
PCT
D.Lgs. Governo n°209 del 22/05/1999
 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e policlorotrifenili
D.M. del 11/10/2001
 Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della
decontaminazione o dello smaltimento
Art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62
A
Master
mbiente
 Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti PCB e PCT,
nonché a carico dei soggetti a ricevere detti apparecchi ai fini del loro
smaltimento
Altri impianti ambientali
Definizioni
Master
A mbiente
PCB/PCT: sono composti organici riconosciuti come tra gli inquinanti
più persistenti in ambiente
Sono stati largamente utilizzati sin dagli anni ’30 come fluidi
idraulici, additivi e fluidi diatermici in apparecchiature elettriche
(condensatori e trasformatori)
PCB: difenili policlorurati
PCT: trifenili policlorurati
N.B. il D.Lgs. n°209 del 22/05/1999 definisce come PCB: policlorobifenili (PCB),
policlorotrifenili (PCT), monometiltetraclorofenilmetano,
monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano e le miscele che
presentano una concentrazione complessiva di tali sostanze > dello 0,005% in peso
Divieti e deroghe all’uso di PCB e PCT
Altri impianti ambientali
- D.P.R. n°216 del 24/05/1988 -
DIVIETI
DEROGHE
SOSTANZE VIETATE:
SONO SOTTOPOSTI A DEROGA:



Difenili policlorurati (PCB)
ad eccezione dei difenili
mono e diclorurati
Trifenili policlorurati (PCT)
Preparati, inclusi gli oli
usati, la cui percentuale in
PCB o in PCT supera lo
0,005% in peso
Ne è vietato l’uso e l’immissione sul
mercato





Master
A mbiente
Apparecchi elettrici a circuito
chiuso: trasformatori, resistenze
ed induttanze
Grandi condensatori: (1Kg. di
peso totale)
Piccoli condensatori: (purché la
percentuale massima di cloro nei
PCB sia del 43% e che essi non
contengano più del 3,5% di
defenili pentaclorurati o di
defenili maggiormente clorurati)
Fluidi per termoconvettori: negli
impianti caloriferi a sistema
chiuso
Fluidi idraulici: per
l’equipaggiamento sotterraneo
delle miniere
Sono definite dall’art. 4 del D.P.R. n°216
Limiti delle deroghe all’uso di PCB e PCT
Altri impianti ambientali
art. 4 del D.P.R. n°216 del 24/05/1988
Le deroghe valgono per impianti, apparecchi e fluidi contenenti i
preparati e le sostanze cui è stata prevista una deroga e devono
rispettare i seguenti limiti:
 Possono essere utilizzati fino all’eliminazione o fino al termine della
loro durata operativa purché il detentore li sottoponga a controlli
almeno annuali
 Possono essere utilizzati PCB e PCT per completare il livello di liquidi
contenenti PCB e PCT negli impianti e negli apparecchi dove non sia
tecnicamente possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il
funzionamento e per la manutenzione. In tale caso deve essere data
comunicazione alla regione
 Le regioni possono vietare l’uso di apparecchi prima della scadenza
della deroga, per la protezione della salute pubblica e dell’ambiente
 Possono essere immessi sul mercato d’occasione gli apparecchi,
impianti e fluidi in deroga se destinati all’eliminazione
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Censimento (1/2)
E’ stato istituito il registro regionale (provinciale nel caso
delle province autonome) riportante i dati relativi alla
detenzione di apparecchi, impianti e fluidi sottoposti a
deroga
La denuncia di detenzione di apparecchiature contenente
PCB e PCT doveva essere fatta entro il 30 marzo 1989 alla
provincia o alla regione competente con le modalità previste
dagli allegati del D.M. dell’11 febbraio 1989
La denuncia della cessazione d’uso delle apparecchiature,
comprendente le modalità di smaltimento delle sostanze, dei
preparati e dei prodotti contenenti PCB e PCT deve essere
fatta entro 30gg dall’avvenuta cessazione
Master
A mbiente
Censimento (2/2)
Altri impianti ambientali
Il D.Lgs. Governo n°209 del 22 maggio 1999 prevede un ulteriore
inventariazione:
Master
A mbiente
SOGGETTI:
Detentori di apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume > 5 dm3, inclusi i condensatori di
potenza
a) Nome e indirizzo
b) Collocazione e descrizione degli apparecchi
c) Quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi
OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
d) Date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti
e) Quantitativo e concentrazione di PCB detenuto
f) Data della denuncia effettuata ai sensi del D.P.R. 24/05/1988, n. 216
L’art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 integra le comunicazioni con in programma
temporale di cui al comma 1 della Legge e con l’indicazione dell’intero percorso si
smaltimento
CADENZA DELLA
COMUNICAZIONE:
Biennale e, in ogni caso, entro 10 giorni da un qualsiasi cambiamento del numero di
apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti
DESTINATARIO:
Sezione regionale del catasto rifiuti presso l’Arpa
PRIMA COMUNICAZIONE:
31 dicembre 2000
I detentori di apparecchi contenenti fluidi con percentuale di PCB compresa tra
lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono comunicare solo le informazioni a) e b)
Etichettatura (1/2)
Altri impianti ambientali
Regolata dal D.M. del 17/01/1992
Gli apparecchi e gli impianti
contenenti fluidi a base di PCB e
PCT devono essere etichettati
con apposita etichetta
L’etichetta è divisa in due parti e
presenta le caratteristiche qui a
lato
Vedi fac-simile etichetta
I trasformatori decontaminati
devono essere etichettati come
da allegato 2 del D.Lgs. N°209 del
22/05/1999
ALTEZZA
TOTALE
Almeno 23 cm
LARGHEZZA
TOTALE
Almeno 17 cm
PRIMA PARTE
ALTEZZA
8 cm
CONTENUTO
Nome o ragione sociale del detentore, il
simbolo, le frasi di rischio, i consigli di
prudenza
COLORI
Simbolo e scritte devono essere
stampate in nero su fondo arancione
SECONDA
PARTE
CONTENUTO
Deve riportare le avvertenze indicate nel
punto 2 dell’art. 1 del D.M. del
17/01/1992
COLORI
Le scritte devono essere in nero su fondo
bianco
Master
A mbiente
Etichettatura (2/2)
Altri impianti ambientali
L’etichettatura doveva essere adottata:
Master
A mbiente
 Entro il 4 agosto 1992 per gli apparecchi e
impianti contenenti fluidi a base di PCB/PCT
 Entro il 30 luglio 1993 per le apparecchiature
contenenti oli minerali o altri fluidi
contaminati da PCB/PCT in quantità superiore
a 100p.p.m. in peso
Altri impianti ambientali
Obblighi di decontaminazione e smaltimento
31 dicembre 2005: decontaminazione o smaltimento di PCB e
apparecchi contenenti PCB
31 dicembre 2010: decontaminazione o smaltimento di apparecchi
soggetti ad inventario
Alla fine della loro vita operativa: smaltimento di apparecchi
soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di
PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% se non decontaminati entro il
31/12/2005 o il 31/12/2010
I trasformatori possono essere utilizzati, entro i termini di cui
sopra, in attesa di essere decontaminati o smaltiti solo se in buono
stato funzionale, se non presentano perdite di fluidi e ne è stata
data comunicazione alla provincia, altrimenti devono essere
immediatamente decontaminati
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa
della decontaminazione o smaltimento
Devono essere rispettati i termini e le condizioni previste dal D.Lgs.
22 maggio 1999, n. 209 per lo smaltimento degli apparecchi
contaminati da PCB/PCT
Possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari che:
 Il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite
di fluidi
 Il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma
CEI 10-1 O CEI 10-6 e viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1
o CEI 10-6 e CEI 11-19
La documentazione che comprova il rispetto delle conformità alle
norme CEI deve essere tenuta presso l’unità locale
La dichiarazione deve essere fatta alla provincia competente
Master
A mbiente
Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi
contenenti PCB (1/3)
Altri impianti ambientali
Devono essere consegnati ad imprese autorizzate a effettuare
le operazioni di decontaminazione o di smaltimento rifiuti
Prima della consegna il detentore deve garantire che siano
osservate le condizioni di massima sicurezza e in particolare
quelle antincendio
Devono essere isolati da qualsiasi prodotto infiammabile
Sono soggetti alla vigente normativa in materia di rifiuti
Master
A mbiente
Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi
contenenti PCB (2/3)
Altri impianti ambientali
Lo smaltimento avviene tramite incenerimento nel rispetto
delle norme che regolano l’incenerimento di rifiuti pericolosi
Master
A mbiente
Regioni e province autonome possono autorizzare altri metodi
di smaltimento previo parere dell’ANPA
Condensatori e apparecchi contenenti PCB non soggetti ad
inventario, che costituiscono parte di un’atra
apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente
quando l’apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o
sottoposto a smaltimento
Altri impianti ambientali
Smaltimento di PCB usati, PCB e apparecchi
contenenti PCB (3/3) Art. 18 della Legge 18 aprile 2005, n. 62
Lo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e PCT, compresi
difenili mono e diclorurati, soggetti ad inventario deve rispettare il
seguente programma temporale:
100%
100%
90%
80%
70%
60%
• Percentuale di dismissione
70%
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
2007
2009
Anno di dismissione
Master
A mbiente
Decontaminazione di trasformatori
Altri impianti ambientali
I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB
devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:
Master
A mbiente
•
•
•
La decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad
un valore < allo 0,05% in peso
Il fluido sostitutivo non contenente PCB deve
comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto
l’aspetto dell’incendio e dell’esplosione
La sostituzione del fluido non deve compromettere il
successivo smaltimento dei PCB
I trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005%
in peso di PCB sono soggetti solo alle lettere b) e c)
Divieti nello smaltimento
Altri impianti ambientali
E’ vietato:
 separare i PCB dalle altre sostanze a scopo di
recupero e riutilizzo dei PCB stessi
 riempire i trasformatori con PCB
 smaltire in discarica PCB e PCB usati ad eccezione
che per alcune operazioni di deposito particolari
 incenerire PCB e PCB usati sulle navi
 miscelare PCB e PCB usati con altre sostanze o fluidi
Master
A mbiente
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Altri impianti ambientali
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
NORMATIVA
Produzione di AEE e gestione di RAEE regolata da:
Direttive 2002/95/CE e Direttive 2002/95/CE
D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Master
A mbiente
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Altri impianti ambientali
Art. 2
Ambito di applicazione
Master
A mbiente
1. Il presente decreto di applica alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A,
purchè non siano parti di tipi di apparecchiature che non
ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto.
L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di
prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei
prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della
sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico,
purchè destinati a fini specificamente militari.
Altri impianti ambientali
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Art. 3
Definizioni
a)
"apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature
di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e
correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000
volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
ALLEGATO 1 A e 1 B.doc
Master
A mbiente
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Altri impianti ambientali
Art. 3
Definizioni
Master
A mbiente
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei
domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale
e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai
nuclei domestici;
p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative
ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Altri impianti ambientali
Il decreto definisce:
•
•
•
•
•
•
•
•
Progettazione dei prodotti
Divieto di utilizzo di determinate sostanze
Raccolta separata
Ritiro dei RAEE raccolti
Trattamento
Recupero dei RAEE
Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici
provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE non storici e dei RAEE
professionali
L’istituzione del Registro nazionale dei soggetti obbligati al
trattamento dei RAEE
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
RAEE - D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
Master
A mbiente
PUNTO CARDINE
Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente dei RAEE
siano essi domestici o professionali originati da apparecchiature
elettriche sarà a carico del produttore che ne assume l'onere per i
prodotti che ha immesso sul mercato.
Altri impianti ambientali
RAEE - D.M. 8 marzo 2010, n. 65
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 introduce - a partire dal 18 giugno 2010 un regime di gestione semplificato per i RAEE ritirati dai distributori,
dai centri di assistenza tecnica e dagli installatori, ponendo le basi per il
completamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici
e per l'incremento delle quantità raccolte, riutilizzate e recuperate.
Commento Decreto 65 del 08-03-2010.doc
Decreto n. 65 del 08-03-2010 - Regolamento RAEE.pdf
Master
A mbiente
CONAI
Altri impianti ambientali
CONAI
Master
A mbiente
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato
senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di
imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero
e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione
europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora
Dlgs. 152/06).
CONAI è l’organismo che il Decreto ha delegato per garantire il
passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un
sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo
dei rifiuti di imballaggio.
CONAI è il perno di uno dei sistemi europei più efficaci ed
efficienti di recupero e valorizzazione dei materiali di
imballaggio basato sul principio della responsabilità condivisa
del mondo delle imprese nei confronti dell’ambiente e su un
livello di contributi ambientali che è fra i più bassi d’Europa.
Altri impianti ambientali
CONAI
Master
A mbiente
Infine, CONAI è una delle più grandi realtà consortili in
Europa con oltre 1.400.000 aziende iscritte, chiara
testimonianza di una massiccia adesione del mondo
imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali
riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi obiettivi.
L'adesione al CONAI è obbligatoria per le imprese che
producono, vendono o utilizzano imballaggi.
Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi
rappresentativi dei materiali: Acciaio (CNA), Alluminio (CIAL),
Carta (COMIECO), Legno (RILEGNO), Plastica (COREPLA) e Vetro
(CORAVE).
CONAI
Altri impianti ambientali
Le due categorie fondamentali sono rappresentate da:
“produttori”: coloro che fabbricano imballaggi, li importano,
li auto producono, ecc.
“utilizzatori”: coloro che utilizzano gli imballaggi
confezionare le merci prodotte.
per
In base a come si configura l’attività relativamente agli
imballaggi cambiano gli adempimenti a cui l’azienda è
sottoposta.
• Solo quanto di iscrizione una tantum
• Pagamento
periodico
per
prodotti/importati.
gli
Master
A mbiente
Sottoprodotti di origine animale
imballaggi
Sottoprodotti di origine animale
Altri impianti ambientali
Regolamento 3 ottobre 2002, n. 1774/2002/CE
(Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano - Testo consolidato)
Regolamento 28 giugno 2007, n. 829/2007/CE
Modifica allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Reg.1774/2002/CE
Regolamento 5 dicembre 2007, n. 1432/2007/CE
Modifica allegati I, II e VI del Reg.1774/2002/CE
Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE
(recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento
sui sottoprodotti di origine animale)
Master
A mbiente
Sottoprodotti di origine animale
Altri impianti ambientali
Normativa specifica
Articolo 185 (prima versione D.Lgs. 152/06)
Limiti al campo di applicazione
……
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (Ce) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
ottobre 2002 (21), recante norme sanitarie relative a
sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo
umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma
nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.
Il sopraindicato comma sparisce nelle versioni successive alle
modifiche del 2009??
Master
A mbiente
Sottoprodotti di origine animale
Altri impianti ambientali
Normativa specifica
Articolo 193
Trasporto dei rifiuti
……
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del
regolamento (Ce) n. 1774/2002 (41) del Parlamento europeo
e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190,
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione
di cui al comma 1.
documento di trasporto_1432-2007.pdf
Master
A mbiente
Documenti di trasporto normativa locale.pdf
Sottoprodotti di origine animale
Altri impianti ambientali
Normativa specifica
Master
A mbiente
Articolo 22 del
1069/2009/CE
Regolamento
21
ottobre
2009,
n.
Prevede obbligo registro di carico e scarico dove annotare tutte
le movimentazioni.
Tale documento deve essere vidimato, timbrato e firmato dal
Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il
territorio.
Non esistono format ma nelle diverse normative locali si
riportano i dati minimi che tale documento deve contenere.
Serbatoi Interrati e Fuori terra
Serbatoi Interrati
Altri impianti ambientali
D.M. 24 maggio 1999, n° 246
Master
A mbiente
Il D.M. 24 maggio 1999, n° 246 è stato in realtà annullato con
sentenza della Corte Costituzionale n. 266/2001 e, mancando
dunque una norma di riferimento, la regolamentazione è
demandata alle regioni e/o alle province.
È comunque buona norma rifarsi a tale decreto e rispettare le
prescrizioni in esso contenuto.
Per “serbatoio interrato” si intende un contenitore di
stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia
direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Serbatoi Interrati
Altri impianti ambientali
D.M. 24 maggio 1999, n° 246
Master
A mbiente
Registrazione di serbatoi interrati esistenti alla data del
13/08/1999
Il titolare della concessione o autorizzazione deve, entro il 13
febbraio 2001, provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati
in suo possesso alla data del 13 agosto 1999 inviando il modulo di
registrazione contenuto in All. A al D.M. 246/99 al Dipartimento
provinciale ARPA territorialmente competente responsabile della
raccolta e gestione dei dati del censimento e della registrazione
dei serbatoi interrati presenti nel territorio di competenza.
Tale obbligo vale anche per i serbatoi non più operativi, svuotati e
bonificati ovvero dimessi ovvero riempiti con materiale inerte in
epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto.
Si ritiene non viga l’obbligo di registrazione solo per i serbatoi
svuotati, bonificati e utilizzati per altra funzione (per esempio
acqua antincendio).
Serbatoi Interrati
Altri impianti ambientali
D.M. 24 maggio 1999, n° 246
Master
A mbiente
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto non dotati di sistemi di
rilevamento delle perdite in continuo.
Data di
installazione
Prima del 1963
Tra il 1963 e il
1972
Tra il 1973 e il
1978
Dopo il 1978
Prove di tenuta
entro
13/08/2001 e
poi 1 volta
l’anno fino
all’intervento
di risanamento
entro
13/08/2002 e
poi ogni 2 anni
fino
all’intervento
di risanamento
entro
13/08/2002 e
poi ogni 2 anni
fino
all’intervento
di risanamento
ogni 2 anni dal
25° anno di vita
fino
all’intervento
di risanamento
Risanamento o
dismissione
entro
13/08/2004
al 30° anno di vita
Prove di tenuta
Al 5° e 8° anno dal risanamento
Dismissione
alla scadenza della garanzia, non oltre il 10° anno dal risanamento
Serbatoi Interrati
Altri impianti ambientali
D.M. 29 novembre 2002
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione,
presso gli impianti di distribuzione.
Master
A mbiente
Serbatoi Interrati
Altri impianti ambientali
D.M. 29 novembre 2002
Art. 2. Requisiti
installazione dei
di
progettazione,
serbatoi
costruzione
ed
1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed
installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da
assicurare:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante
l'esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in
continuo
dell'intercapedine.
Master
A mbiente
Serbatoi Interrati
D.M. 29 novembre 2002
Altri impianti ambientali
Art. 3. Conduzione dei serbatoi interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte
le procedure di buone gestione che assicurino la
prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli
sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una
verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il
contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo
quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Master
A mbiente
Serbatoi Fuori Terra
Altri impianti ambientali
Autorizzazioni e Bacini di contenimento
Master
A mbiente
D.M. 19 marzo 1990
“Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso
aziende agricole, cave e cantieri”
Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2003
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per
autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non
superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il
rifornimento
di
automezzi
destinati
all'attività
di
autotrasporto.”
Serbatoi Fuori Terra
Altri impianti ambientali
Autorizzazioni e Bacini di contenimento
In entrambe le sopraindicate normative, alla 3a condizione del
D.M. 19 marzo 1990 e al comma 4 del punto 3 dell’allegato al
Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2003, è
indicato come detti serbatoi “devono essere provvisti di
bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà
della capacità geometrica del contenitore”.
Master
A mbiente
Serbatoi Fuori Terra
Altri impianti ambientali
Autorizzazioni e Bacini di contenimento
Master
A mbiente
Alcune amministrazioni ritengono però applicabile la
Deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984.
Al cui punto 4.1.2 è indicato che il volume del bacino di
contenimento ove sono stoccati, in serbatoi fuori terra, rifiuti
liquidi deve avere capacità pari all’intero volume del
serbatoio stesso; nel caso in cui all’interno del medesimo
bacino di contenimento siano presenti più serbatoi contenenti
rifiuti liquidi il volume del bacino di contenimento dovrà
corrispondere al valore massimo fra la terza parte del volume
totale stoccabile al suo interro e il volume del più grande fra
i serbatoi presenti.
Serbatoi Fuori Terra
Autorizzazioni e Bacini di contenimento
Altri impianti ambientali
CONCLUSIONE
Tutti i serbatoi fuori terra realizzati ai sensi del D.M. 19 marzo
1990 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre
2003, quindi con bacino di contenimento di capacità pari alla
metà della capacità geometrica del contenitore sono da
ritenersi in tali provincie
NON REGOLAMENTARI
Master
A mbiente
COS’È IL RUMORE
Che cos’è il rumore?
Altri impianti ambientali
Il rumore viene definito dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) come un suono sgradevole o indesiderato.
Definizione priva di ogni concetto di livello sonoro assoluto, la
quale determinerebbe una differenziazione tra suono e rumore.
Secondo tale definizione, le condizioni perché possa sussistere un
problema di esposizione al rumore sono dunque la percettibilità di un
suono soggettiva, ossia il giudizio che se ne fa il soggetto percepente e
la reazione indotta a tale suono.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Nozioni generali
Master
A mbiente
Il rumore come il suono e' l'effetto di vibrazioni emesse da
una sorgente sonora e da questa trasmessa ad un mezzo
solido liquido o gassoso che ne permette la propagazione
sotto forma di variazioni di pressione,
chiamate onde sonore.
La sorgente emette una potenza sonora, la quale viene percepita
dalla persona come pressione sonora. La variazione di pressione sul
timpano dell'orecchio è da noi percepita come suono, (la stessa che
viene rilevata dal diaframma di un microfono) e se troppo elevata
può causare danni all'udito. Per questo motivo risulta essere la
grandezza da misurare.
La pressione sonora dipende dalla distanza dalla sorgente e
dall'ambiente acustico o campo sonoro nel quale la sorgente è
immersa.
Altri impianti ambientali
ESEMPIO di propagazione di onde sonore sferiche
(SORGENTE PUNTIFORME)
Il livello di pressione sonora che si
percepisce nel punto 1 è maggiore
DOVE: nel punto 2.
di quello percepito
Punto 1
il livello di pressione sonora può
 Ppunto 
essere
SPLespresso
 20log10per
 comodità
 in
scala logaritmica.
Priferimento 

Questo é un modo pratico di dare un
riscontro più leggibile e maneggevole
all’unità di misura del
 2sonora
105(SPL).
Pa
livello di pressione
Sorgente P[W]
Punto 2
L’unità di misura del livello di pressione
la pressione
sonora che
è il Èdecibel
[dB], espresso
come:
caratterizza una generica posizione
Pressione sonora
[Pa]
 Ppunto 
SPL  20log10 

P
 riferimento 
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Perché della scala logaritmica:
Master
A mbiente
La scelta di una scala logaritmica va ricercata nella impropria scala di valori di pressione sonora
espressa in pascal. Impropria per il fatto che l’ampio range di valori non permette di avare un’
informazione pratica e leggibile della misura.
Livello del suono (dB)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pressione sonora (mPa)
Esempi
200.000.000
motore jet
63.245.555
martello pneumatico
20.000.000
veicolo ad elica
soglia del dolore
6.324.555
discoteca
2.000.000
macchinari industriali
632.455
veicolo pesante
200.000
traffico intenso
63.245
aspirapolvere
20.000
uffici
6.324
musica a basso volume
2.000
biblioteca
632
passi sulle foglie
200
abitazione di notte
63
"tic-tac" di un orologio
20
soglia dell'udibile
Fascia
fascia dannosa
fascia critica
fascia di sicurezza
Si è scelto quindi
di misurare la
pressione sonora
su una
scala
logaritmica,
riferendola ad un
valore di
riferimento pari
a 2x10 E-5 Pa.
Altri impianti ambientali
Perché della scala logaritmica:
La scelta di una scala logaritmica va ricercata nella impropria scala di valori di pressione sonora
espressa in pascal. Impropria per il fatto che l’ampio range di valori non permette di avare un’
informazione pratica e leggibile della misura.
 Ppunto 
dB  20log10 

P
 riferimento 
Si è scelto quindi
di misurare la
pressione sonora
su una
scala
logaritmica,
riferendola ad un
valore di
riferimento pari
a 2x10 E-5 Pa.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Il campo di udibilità
La minima pressione sonora necessaria all’audizione è chiamata
pressione di soglia. Questa dipende dal fatto che il suono sia
continuo o interrotto, che sia accompagnato da altri suoni o rumori,
dalla direzione di provenienza ecc.
Un altro parametro fondamentale è la frequenza.
Frequenza bassa
Frequenza alta
Il range di frequenza di udibilità dell’orecchio umano è compreso tra
16 e 20.000 Hz
Master
A mbiente
LA FREQUENZA
Per definire la frequenza è necessario definire cos’è il periodo, ovvero il tempo
necessario per la generazione di un onda completa.
L’inverso del periodo è la frequenza
si misura in hertz [Hz]
P
f 
1
P
L’effetto doppler
La frequenza percepita da un osservatore in
movimento rispetto ad una sorgente fissa
è diversa se l’osservatore e la sorgente sono
tra loro immobili.
LA FREQUENZA è dunque intesa come
numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo
Bassa
Media
Alta
4 onde
8 onde
16 onde
1 secondo
1 secondo
1 secondo
4 Hz
8 Hz
16 Hz
Altri impianti ambientali
TRASMISSIONE DELLE ONDE SONORE
Le onde sonore si trasmettono sottoforma di vibrazione, ed il mezzo
può essere solido, liquido o gassoso. A seconda del mezzo esistono
diverse velocità di di propagazione delle onde sonore.
L’aria secca a 15°C è caratterizzata da una velocità di propagazione di 341
m/s
L’acqua di 1460 m/s
Il marmo 3800 m/s
I mattoni 3650 m/s
Ferro 5000 m/s
Gomma elastica 30 - 70 m/s
Un’altra cosa da tener presente nella propagazione
del suono è che un ostacolo non è uguale per tutte
le frequenze: infatti le onde sonore caratterizzate
da alte frequenze vengono riflesse, mentre le basse
frequenze tendono ad attraversarlo.
Le onde sonore di una sorgente puntuale si propagano in
qualunque mezzo elastico, in tutte le direzioni con andamento
circolare - sferico.
L’esempio visivo che può rappresentare l’andamento delle onde
sonore in un mezzo elastico è quello di un sasso che cade in
acqua
Master
A mbiente
COME FUNZIONA IL SISTEMA UDITIVO
L’orecchio si compone di tre parti:
- ORECCHIO ESTERNO
- ORECCHIO MEDIO
- ORECCHIO INTERNO
L’orecchio esterno convoglia i suoni nel
canale uditivo, che condensa le onde
sonore. In seguito queste colpiscono la
membrana timpanica e la fanno vibrare.
Oltre il timpano si trova l’orecchio medio,
una cavità dove la catena ossicolare
(formata dal martello, dall’incudine e la
staffa) amplifica le vibrazioni timpaniche
e le trasferisce all’ orecchio interno.
L’orecchio interno è formato dalla
coclea, una struttura a forma di
conchiglia contenente liquido, fornita
di cellule cigliate.
COME FUNZIONA IL SISTEMA UDITIVO
Ogni cellula cigliata risponde a frequenze diverse e consente di captare una
gamma di suoni alti e bassi. Le cellule cigliate, quando sono stimolate,
inviano impulsi nervosi al nervo acustico e quindi al cervello.
L’orecchio umano tollera meglio le frequenze
basse rispetto ai suoni con frequenze medio
alte
e i rumori continui rispetto a quelli impulsivi.
Il campo di frequenze che un uomo è in
grado di captare è compreso tra 16 e 20.000
Hz. Le frequenze superiori ai 20.000 Hz sono
dette ultrasoniche, mentre al di sotto di 16 Hz
non sono percepite come suoni, ma come
vibrazioni.
Vi sono animali che riescono a udire
frequenze più elevate, come il cane che ha
una soglia massima di 30.000 Hz e il
pipistrello che arriva fino a 90.000 Hz.
INQUINAMENTO DA RUMORE - effetti
Gli effetti del rumore sulla salute umana si differenziano tra
UDITIVI e EXTRA UDITIVI
UDITIVI:
Ipoacusia transitoria (effetto dovuto a breve esposizione a rumore)
Ipoacusia (effetto acuto)
Otopatia da rumore (effetto cronico)
EXTRA UDITIVI: I principali effetti extra uditivi al rumore registrati a livello
epidemiologico riguardano l’apparato cardiovascolare, con aumento
della incidenza di ipertensione arteriosa, modificazione della
frequenza cardiaca, fino all’infarto miocardico.
Risulta essere inoltre influenzato l’apparato gastroenterico con
aumento di disturbi aspecifici e di ulcera duodenale.
Non vanno inoltre sottovalutati gli effetti neuropsichici, come il
rallentamento dei riflessi di reazione, l’aumento del numero di errori
durante lo svolgimento del lavoro e l’interferenza del rumore con la
percezione di eventuali messaggi di pericolo. Tutti fattori che
possono aumentare il rischio di infortunio.
INQUINAMENTO DA RUMORE - effetti
L’entità del disturbo sull’uomo dipende sia da fattori psicofisici individuali,
che da fattori più specificamente connessi al rumore, come:
IL TEMPO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA
LA COMPOSIZIONE DELLO SPETTRO DEL SUONO
Alcune correlazioni tra causa (RUMORE) ed effetto (DISTURBO) sono ormai
assodate:
Il disturbo aumenta proporzionalmente con il tempo di esposizione
Non esiste un “adattamento al rumore”
Si manifesta in modo indipendente dal soggetto
Non è influenzato dalle condizioni emozionali del soggetto
Un rumore meno forte (superiore ad 80 – 85 dB) ma
prolungato nel tempo può invece provocare una
RIDUZIONE DELL’UDITO
RIDUZIONE DELL’UDITO
La riduzione dell’udito si manifesta in quattro fasi:
RIDOTTA CAPACITA’ UDITIVA TEMPORANEA
APPARENTE STATO DI BENESSERE
DIFFICOLTA’ DELLA PERCEZIONE DEI TONI ACUTI
DIFFICOLTA’ A PERCEPIRE LA CONVERSAZIONE
L’ultima fase si instaura quando l’esposizione al rumore ha una durata tale da non
consentire il recupero uditivo e si parla pertanto di IPOACUSIA DA RUMORE
L’ipoacusia da rumore è influenzata da
- STATO DI SALUTE DEL SOGGETTO (OTITI, OTOSCLEROSI, TRAUMI…)
- ETA’ DEL SOGGETTO (con l’aumento dell’età si ha riduzione dell’udito:
PRESBIOACUSIA)
- USO DI FARMACI (STREPTOMICINA, ALCUNI ANTIBIOTICI E VARI FARMACI)
COME CI SI DIFENDE DAL RUMORE
Per prima cosa è necessario conoscere il livello di pressione sonora e le
caratteristiche che compongono il rumore (frequenza, lunghezza d’onda,
esistenza di componenti tonali o impulsive).
Tale analisi si effettua con uno strumento chiamato fonometro.
Le misure di rumore effettuate vengono in seguito rapportate al
tempo di esposizione quotidiano.
A diversi valori di rumorosità corrispondono diversi criteri di
prevenzione differenti, come imposto dagli obblighi di legge del
Decreto Legislativo 277 15 agosto 1991.
Il tempo di esposizione al rumore costituisce un elemento
fondamentale per stabilire la nocività del rumore stesso. Più in
particolare si parla di ESPOSIZIONE PERSONALE QUOTIDIANA
del lavoratore al rumore, espresso in decibel [dB]
COSA S’INTENDE PER dB(A):
Il disturbo arrecato alle persone dal rumore è legato al suo livello di pressione sonora. Poiché la
sensibilità dell'orecchio umano è più sensibile alla gamma di frequenze tra 1000 e 4000 Hertz e meno alle
frequenze più basse o più alte, l'emissione sonora viene pesata secondo una curva caratteristica
denominata curva (A). Per poter descrivere una situazione di rumore si ricorre al concetto del Livello
Sonoro Continuo Equivalente, espresso in dB(A), che risulta essere il valore medio energetico del rumore
che si manifesta in un arco di tempo sufficientemente lungo per descrivere il fenomeno.
La curva (A) è caratterizzata da un incremento dell’importanza dei suoni che hanno una frequenza
compresa nella gamma 1000 – 4000 Hz, mentre attenua le rimanenti frequenze. Esistono di fatto tre
diverse scale di pesatura, a seconda del livello sonoro che si vuole rilevare:
- Scala A per le basse intensità;
- Scala B per le medie intensità;
- Scala C per le alte intensità.
Per ragioni di semplicità si consiglia l’uso della scala A per ogni
circostanza.
Ecco spiegato perché i valori registrati da un fonometro devono
essere pesati su una curva (A) per essere confrontati con il
sistema uditivo umano.
COSA S’INTENDE PER dB(A):
Cerchiamo di comprendere come va letto
il grafico. Un’onda sonora di livello di
pressione sonora, ad esempio, 40 dB, alla
frequenza di 1000 Hz, definisce la
sensazione che chiameremo di 40 phon
(per cui in questo caso il valore in dB
coincide con quello in phon): questa,
seguendo la curva di Fletcher e Munson
che passa per l’ascissa 1000 Hz e per
l’ordinata 40 dB, sarà ad esempio la
stessa sensazione di intensità che produce
all’orecchio dell’ascoltatore una frequenza
di 100 Hz emessa con circa 60 dB di
pressione sonora.
Il grafico che segue rappresenta invece il
campo di udibilità dell’uomo
CONCETTI BASE PER LA RIDUZIONE DELLA
PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Quando un’onda sonora prodotta all’interno di un ambiente
incontra una parete, la sua intensità sonora viene in parte riflessa,
in parte assorbita e la rimanente si trasmette all’interno della
struttura.
Si può quindi definire un materiale
FONOASSORBENTE come materiale che non riflette le onde sonore,
quindi completamente assorbente o completamente trasmissivo.
FONOISOLANTE come materiale che non trasmette le onde sonore,
quindi completamente assorbente o completamente riflettente.
L’intervento tecnico per ridurre il rumore provocato da una sorgente, può essere mirato alla
bonifica della sorgente stessa, oppure all’ambiente che la ospita.
I materiali FONOASSORBENTI sono materiali solitamente leggeri, morbidi, con una impedenza
simile a quella dell’aria (la massima impedenza si ha quando il materiale ha la stessa
impedenza dell’aria).
Questo significa che una finestra aperta ha impedenza nulla, quindi assorbimento massimo.
I materiali FONOISOLANTI sono invece materiali duri e pesanti (le onde sonore non riescono a
deformarli). Un materiale fonoisolante è per esempio una lastra di piombo.
COME RIDURRE IL RUMORE ALLA SORGENTE
Gli interventi atti alla riduzione del rumore con intervento direttamente alla sorgente possono
essere:
-isolamento della sorgente con opportuni materiali fonoisolanti
- rivestimento dei locali con materiali fonoassorbenti
- smorzamento delle vibrazioni
- idonea manutenzione delle macchine
- corretta lubrificazione e serraggio delle varie parti mobili
Se gli interventi tecnici non sono possibili o insufficienti si deve ricorrere ai DPI
Dispositivi di Protezione Individuale.
Questi si dividono in:
INSERTI: si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in:
- inserti sagomati in materiale plastico morbido poco deformabile
- inserti deformabili costituiti da materiale con elevate capacità plastiche (schiume, siliconi...).
CUFFIE: adatte per l’esposizione prolungata, più efficaci degli inserti, di buona praticità,
permettono l’ascolto della voce di comunicazione.
CASCHI: indicati per attività particolarmente rumorose, risultano però ingombranti e poco
maneggevoli impedendo l’ascolto della voce di conversazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE
INFRASTRUTTURE VIARIE E PRODUTTIVE
Inquadramento normativo nazionale
Altri impianti ambientali
LEGGE QUADRO 26 ottobre 1995 n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
La legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995
n.447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.
Definisce i valori limite di emissione e di immissione, i valori di
attenzione e qualità, nonché la figura professionale di tecnico
competente.
Individua le competenze degli organi di vigilanza, Stato, regioni
province e dei comuni.
Descrive le procedure relative ai piani di risanamento acustico e
introduce le disposizione in materia di impatto acustico relativamente
ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, ecc.
Definisce le ordinanze, le sanzioni amministrative e i regolamenti
di esecuzione.
Master
A mbiente
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
Altri impianti ambientali
DEFINIZIONI (Art. 2)
Master
A mbiente
LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di
rumore che può essere emesso da una
Ricettore
sorgente sonora, misurato in prossimità della
Immissione
sorgente stessa.
LIMITE DI IMMISSIONE: è definito come il
valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
Sorgente
sonoro, misurato in prossimità dei recettori.
Emissione
I valori limite di immissione sono inoltre
distinti in:
Ricettore
• valori limite assoluti, determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale
• valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il
rumore residuo.
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
Altri impianti ambientali
DEFINIZIONI (Art. 2)
Master
A mbiente
Per livello equivalente di rumore ambientale s’intende il valore di
pressione sonora misurato con le sorgenti impattanti in funzione.
Per livello equivalente di rumore residuo s’intende il valore di
pressione sonora misurato con le sorgenti impattanti spente.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative
attività di controllo.
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
Altri impianti ambientali
COMPETENZE
Master
A mbiente
STATO (Art. 3) • Coordinamento dell’attività e la definizione della
normativa tecnica
• il coordinamento dell'attività di ricerca, di
sperimentazione tecnico scientifica
REGIONI (Art. 4) • Definiscono i criteri in base ai quali i comuni
procedono alla classificazione del proprio
territorio
• Definiscono le priorità e predispongono un
piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dall’inquinamento acustico
•
Funzioni
amministrative
PROVINCE (Art. 5)
• Funzioni di controllo e di vigilanza
COMUNI (Art. 6) • La classificazione del territorio comunale
• Il coordinamento degli strumenti
urbanistici
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
Altri impianti ambientali
SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 10)
Master
A mbiente
• Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da circa
Euro 1.035,00 a circa Euro 10.350,00.
• Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o (la
“o” è stata introdotta con legge 9 dicembre 1998, n. 426) di
immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in
conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
circa Euro 520,00 a circa Euro 5.200,00.
Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447
Altri impianti ambientali
CONTROLLI (Art. 14)
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo
ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente,
nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza,
può accedere agli impianti che ed alle sedi di attività
costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e
i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale è munito di documento di riconoscimento
rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le
attività di verifica o di controllo.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 14 novembre 1997
Master
A mbiente
Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore
Altri impianti ambientali
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Il Decreto disciplina i valori limite di emissione, immissione,
attenzione e qualità, secondo una serie di tabelle che si rifanno
alla classificazione acustica del territorio comunale
Mantiene, in analogia alle precedenti normative, i limiti
differenziali di immissione (5 dB[A] per il periodo diurno e 3 dB[A]
per il periodo notturno)
Nel contempo stabilisce che il criterio differenziale non si applica
alle attività e comportamenti non connessi con esigenze
produttive, commerciali o professionali.
Master
A mbiente
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Altri impianti ambientali
CAMPO DI APPLICAZIONE (Art.1)
Master
A mbiente
1. Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di
immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione
d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente
decreto.
TABELLA A
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
CLASSE I - aree particolarmente protette
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
CLASSE III - aree di tipo misto
CLASSE IV - aree di intensa attività umana
CLASSE V - aree prevalentemente industriali
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Altri impianti ambientali
COS’E’ LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
 consiste nella suddivisione del territorio in zone omogenee sotto il
profilo acustico (6 classi).
 tali zone sono individuate a seconda dell’effettiva destinazione
d’uso del suolo.
 ad ogni zona sono associati dei limiti di emissione e di
immissione per garantire il corretto utilizzo del territorio.
 è a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.
 non impone vincoli urbanistici, ma solo acustici.
Master
A mbiente
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Altri impianti ambientali
VALORI LIMITE DI EMISSIONE (Art.2)
Master
A mbiente
1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse
ed alle sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore
fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme
di omologazione e certificazione delle stesse.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
TABELLA B
I VALORI LIMITE DI EMISSIONE
D.P.C.M. 14 novembre 1997
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (Art. 3)
1. II valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3,
lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso
nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli
indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
TABELLA C
I VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Altri impianti ambientali
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (Art. 4)
I valori limite differenziali di immissione sono definiti dal decreto con
i seguenti valori:
• 5 dB per il periodo diurno
• 3 dB per il periodo notturno
Tali valori non si applicano nelle aree classificate come
classe VI (aree esclusivamente industriali)
Master
A mbiente
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Altri impianti ambientali
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (Art. 4)
Master
A mbiente
Le precedenti disposizioni non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
1. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a
35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Le disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:
 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;
 da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Altri impianti ambientali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18
novembre 1998, n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n 447,
in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario
Master
A mbiente
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459
DEFINIZIONI (Art. 1)
Infrastruttura
l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali,
parchi, piazzali e sottostazioni elettriche.
Ricettore
qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative
aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree
naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad
attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della
collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani
regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della
presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459
Altri impianti ambientali
CAMPO DI APPILICAZIONE (Art. 2)
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il
contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee
metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e
delle funicolari.
2. Le disposizioni si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle
infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento
a quelle esistenti.
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
Master
A mbiente
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459
Altri impianti ambientali
FASCIA DI PERTINENZA (Art. 3)
1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato
sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture
della larghezza di:
a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a
200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più
vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata
fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della
larghezza di m 150, denominata fascia B.
b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459
Il decreto prevede all'interno della fascia di cui
all'articolo 3, comma 1, i valori limite assoluti di
immissione del rumore distinti in:
• Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di
progetto superiore a 200 km/h (Art.4)
• Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità
di progetto non superiore a 200 km/h (Art.5)
Master
A mbiente
D.P.R. 18 novembre 1998, n.459
Altri impianti ambientali
LIMITI MASSIMI DI EMISSIOME PER MATERIALE
ROTABILE DI NUOVA COSTRUZIONE (Art. 6)
Master
A mbiente
1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova
costruzione sono riportati negli allegati A e B; tali valori sono
misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo
libero, a 3,5 m sul piano del ferro.
2. Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni,
per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione
ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio
superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere
effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve
essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi
competenti.
Altri impianti ambientali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 2004, n.142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
Master
A mbiente
CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 2)
1. Il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il
contenimento dell’inquinamento da rumore generato
dall’esercizio delle infrastrutture stradali.
2. Le infrastrutture stradali sono definite:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
Altri impianti ambientali
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
 Le infrastrutture stradali non sono soggette al rispetto dei limiti
di emissione fissati dal Piano di classificazione acustica
comunale
 Il rumore prodotto dalle infrastrutture risulta escluso
dall’applicazione del criterio differenziale
 Vengono individuate le fasce di pertinenza stradale
suddivise per tipologia di infrastruttura
Master
A mbiente
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
Altri impianti ambientali
LIMITI DI IMMISSIONE
Master
A mbiente
 All’interno delle fasce di pertinenza vengono individuati dei valori
limite di immissione per il solo rumore generato dal traffico
 Entro queste fasce, per il confronto con i limiti, deve essere
valutato solo il rumore generato dalla strada
 Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore generato dalla
strada concorre assieme a tutte le altre fonti presenti , decade il
DPR 142 e subentra il DPCM 14 novembre 1997
 Entro le fasce di pertinenza e per il rispetto dei limiti di zona
individuati dal piano di classificazione, le abitazioni sono
tutelate solo per i rumori che non derivino dal traffico
veicolare
 I limiti sono diversificati tra infrastrutture esistenti e di nuova
realizzazione
Altri impianti ambientali
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
A
TAB. 1 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI
IMMISSIONE PER STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Tipo Strada
DEFINIZIONE
Ampiezza fasce
A
autostrada
250 per lato
B
Extraurbana principale
250 per lato
C (Ca + Cb)
Extraurbana secondaria
250 per lato
D
Urbana di scorrimento
250 per lato
E
Urbana di quartiere
30 per lato
F
Locale
30 per lato
Master
mbiente
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
Altri impianti ambientali
TAB. 2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI
IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Master
A mbiente
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
Altri impianti ambientali
TAB. 2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA E LIMITI DI
IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Master
A mbiente
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
Altri impianti ambientali
RESPONSABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO
 Infrastrutture ESITENTI + concessione edilizia rilasciata PRIMA
del DPR 142 A CARICO DEL GESTORE
 Infrastrutture ESISTENTI + concessione edilizia rilasciata DOPO
il DPR 142 A CARICO DEL COSTRUTTORE
 Infrastrutture NUOVE + successiva nuova concessione edilizia
A CARICO DEL COSTRUTTORE
 Infrastrutture NUOVE che attraversano zone già urbanizzate A
CARICO DEL GESTORE
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO 25 giugno 2002
Relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale
Master
A mbiente
Direttiva 2002/49/CE
Altri impianti ambientali
OBIETTIVI (Art. 1)
Master
A mbiente
1. La direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare,
prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi,
compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale
attraverso:
La determinazione dell’esposizione al rumore
ambientale mediante la mappatura acustica
L’informazione del pubblico
L’adozione di piani di azione
2. La direttiva fornisce una base per lo sviluppo di misure
comunitarie di contenimento del rumore generato dalle
principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e
relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate
all’aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.
Direttiva 2002/49/CE
Altri impianti ambientali
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2)
1. La direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto
l’essere umano.
DEFINIZIONI (Art. 3)
Rumore ambientale
suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle
attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di
trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al
traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali.
Descrittore acustico
qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il
valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi.
Master
A mbiente
Direttiva 2002/49/CE
Descrittori acustici
Lden
descrittore acustico per il fastidio globale (descrittore acustico
giorno-sera-notte).
L den  10lg
1
24
L
Lday

Lday
Levening 5
night 101210 10

10
10
10
 8 10
12 10  4 10







Lday
descrittore acustico per il fastidio durante il periodo diurno. E’ il
livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A»
determinato sull’insieme dei periodi diurni di un anno
Levening
descrittore acustico per il fastidio durante il periodo serale. E’ il
livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A»
determinato sull’insieme dei periodi serali di un anno
Lnight
descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno. E’ il livello
sonoro medio a lungo termine ponderato «A» determinato
sull’insieme dei periodi notturni di un anno
Direttiva 2002/49/CE
Altri impianti ambientali
DESCRITTORI ACUSTICI E LORO APPLICAZIONI (Art. 5)
1. Gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici Lden e Lnight per
l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica.
2. Entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in
Lden e Lnight, in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del
caso, i valori Lday e Levening per il rumore del traffico veicolare,
ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore
nei siti di attività industriali.
Master
A mbiente
Direttiva 2002/49/CE
Altri impianti ambientali
MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA (Art. 7)
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate dalle
autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al
precedente anno solare:
1. entro il 30 giugno 2007 per agglomerati con più di 250
000 abitanti, assi stradali principali su cui transitano più
di sei milioni di veicoli all’anno, assi ferroviari principali su
cui transitano più di 60 000 convogli all’anno e gli
aeroporti principali situati nel loro territorio;
2. entro il 30 giugno 2012 per tutti gli agglomerati e per tutti
gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali
situati nel loro territorio.
2. Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare dei
requisiti minimi.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Direttiva 2002/49/CE
PIANI D’AZIONE (Art. 7)
1. Gli stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2008
le autorità competenti mettano a punto piani destinati a
gestire nei loro territori i problemi di rumore e i relativi effetti
compreso un contenimento del rumore.
2. I piani d’azione devono soddisfare dei requisiti minimi.
Master
A mbiente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA
TARATURA DEI LUOGHI ABITATIVI
Altri impianti ambientali
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici
Master
A mbiente
D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Altri impianti ambientali
CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1)
Master
A mbiente
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera
e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti
acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al
fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
DEFINIZIONI (Art. 2)
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti
abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate
nella tabella A allegata al presente decreto.
D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Altri impianti ambientali
TAB. A CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Master
A mbiente
VALORI LIMITE (Art. 3)
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in
tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i
requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle
sorgenti sonore interne.
TAB. B
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (Art. 3)
Altri impianti ambientali
Decreto del presidente della giunta provinciale
4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.
Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge provinciale 18 marzo 1991, n.6: Provvedimenti
per la prevenzione ed il risanamento ambientale in
materia di inquinamento acustico
Master
A mbiente
D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg.
REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO
PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14)
1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ad edifici di nuova
costruzione, intendendosi con ciò quelli che saranno realizzati sulla base
di concessione edilizia rilasciata successivamente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresì per gli ampliamenti degli edifici esistenti.
3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli
sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non
superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e in modo
che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei
restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione
dei medesimi.
D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg.
REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO
PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14)
4. I criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico
all'interno degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, nonché i
requisiti acustici dei predetti ambienti sono quelli contenuti nell'allegato D.
REQUISITI DI ACCETTABILITA’ DA DETERMINARE IN LABORATORIO
Il potere fonoisolante di elementi di edifici deve corrispondere ai valori
riportati nella seguente tabella. (potere fonoisolante a 500 Hz)
Altri impianti ambientali
D.P.G.P. 4/8/1992, n.12-65/Leg.
REQUISITI ACUSTICI DEGLI AMBIENTI CIVILI AD USO
PRIVATO, PUBBLICO O COLLETTIVO (Art. 14)
5. Gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili;
b) categoria B: edifici adibiti ad albergo, pensione e attività
similari;
c) categoria C: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili;
d) categoria D: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
e assimilabili.
Master
A mbiente
L’IMMISSIONE DI RUMORI MOLESTI E LA
NORMALE TOLLERABILITA’
Altri impianti ambientali
L’immissione di rumori genera problemi di
natura:
DI DIRITTO PRIVATO Considera i rapporti che concernono il
soggetto produttore della immissione ed il
soggetto recettore della medesima (rapporti
intersoggettivi di diritto privato)
AMMINISTRATIVA
Considera i rapporti che concernono il
soggetto produttore di rumore e la pubblica
amministrazione (rapporti pubblicistici)
LE NORME CHE LI REGOLANO SONO DIVERSE
Master
A mbiente
Rapporti intersoggettivi
Rapporti con la Pubblica
Amministrazione
Norme regolanti
Codice civile
Norme amministrative e penali
relative all’inquinamento (Leggi
e Decreti)
Beni tutelati
Diritti soggettivi del singolo alla
proprietà psicofisica, che è
interesse di rango
costituzionale
Interessi collettivi di rango
costituzionale, come l’ambiente
e la tutela della integrità
psicofisica dell’uomo
Mezzi di tutela
Ricorso al giudice
Intervento dell’A.P.P.A,
eventualmente del P.M.
Articolo 844 Codice Civile
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo
del vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche
riguardo alla condizione dei luoghi (833; 674 c.p.). Nell’applicare questa norma
l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà (912). Può tener conto della priorità di un determinato
uso (890).
Articolo 659 Codice Penale
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori
o di segnalazioni acustiche, avvero suscitando o non impedendo strepiti
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i
ritrovi o i trattenimenti pubblicitari, è punito con l’arrestofino a tre mesi o con
l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703). Si applica l’ammenda
da lire duecentomila a un milione a chi eserciterà una professione o un
mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’autorità (162).
Occorre sottolineare che le immissioni devono provenire da proprietà
legittime e devono sottostare ai limiti di tollerabilità viceversa se le
immissioni provengono da una proprietà illegittima allora anche le
immissioni non sono legittime favorendo una violazione di legge.
L’articolo fissa tre direttive obbligatorie alle quali il giudice deve
fare riferimento:
I.
la normale tollerabilità dell’immissione, strutturata sulla
solidarietà e sullo stato dei luoghi;
II. le esigenze della produzione, ovviamente quando esistono;
III. le ragioni della proprietà ed una direttiva sussidiaria e
facoltativa;
IV. il preuso.
Il concetto fondamentale della norma è rappresentato dal criterio della
normale tollerabilità: finché l’immissione resta al di sotto della soglia di
tollerabilità, essa è lecità; quando la supera allora è illecita e deve
essere eliminata.
L’intollerabilità è riferita a tre dati:

al soggetto passivo (il proprietario del fondo recettore), con ciò
indicando nel soggetto attivo un dovere di estensione;

all’effetto
del
comportamento
(intollerabilità
oggettiva
dell’immissione) tenuto dal soggetto attivo dell’immissione, così
prescindendosi dalla causa dell’immissione stessa e quindi
anche dalla sua legittimità o meno;

ad una valutazione psicologica (intollerabilità
dell’immissione) sul soggetto passivo.
soggettiva
Altri impianti ambientali
Il concetto fondamentale della norma è rappresentato dal
criterio della normale tollerabilità: finché l’immissione resta
al di sotto della soglia di tollerabilità, essa è lecità; quando
la supera allora è illecita e deve essere eliminata.
Infine per quanto concerne i rapporti fra disciplina delle
immissioni di cui all’articolo 844 del codice civile ed alle varie
norme antinquinamento, la giurisprudenza è fermissima da
tempo: le discipline antinquinamento non hanno alcun rilievo nei
rapporti intersoggettivi. Esse riguardano i rapporti fra il privato e
la pubblica amministrazione, ma non i rapporti privatistici.
Master
A mbiente
MISURAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO IN
EDIFICI E DI ELEMENTI DI EDIFICIO
NORMA ITALIANA
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra
ambienti
UNI EN ISO 140-4
Dicembre 2000
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli
elementi di facciata e delle facciate
UNI EN ISO 140-5
Ottobre 2000
Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di
solai
UNI EN ISO 140-7
Dicembre 2000
Altri impianti ambientali
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per
via aerea tra ambienti UNI EN ISO 140-4
Master
A mbiente
La norma specifica metodi per la misurazione in opera delle
proprietà di isolamento al rumore aereo di pareti interne,
pavimenti e porte, tra due ambienti in condizioni di campo
acustico diffuso e per la determinazione della protezione fornita
agli occupanti dell’edificio.
I metodi forniscono valori di isolamento al rumore aereo in
funzione della frequenza.
Essi possono essere trasformati in un unico valore
caratterizzante le proprietà acustiche.
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L
1 n

L  10 lg  j 110 Lj /10 
n

Lj sono i livelli di pressione sonora da L1 a Ln in n posizioni differenti nell’ambiente
ISOLAMENTO ACUSTICO, D
D  L1  L2
L1 e L2 sono rispettivamente il livello medio di pressione sonora nell’ambiente
emittente e ricevente
ISOLAMENTO
ACUSTICO
NORMALIZZATO
ALL’ASSORBIMENTO ACUSTICO, Dn
A
A0
Dn  D  10 lg
Master
A mbiente
[dB]
RISPETTO
[dB ]
A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2.
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI
RIVERBERAZIONE DnT
DnT  D  10 lg
T
T0
[dB ]
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento; per le abitazioni T0= 0,5 s.
POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’
R '  10 lg
W
W2  W3
[dB ]
W1 è la potenza sonora incidente su una parete sottoposta a prova
W2 è la potenza sonora totale trasmessa attraverso il divisorio
W3 potenza sonora trasmessa dagli elementi laterali
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-4
APPARECCHIATURA
La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro
deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella
IEC 60651 e nella IEC 60804.
L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere
calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico
conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942.
Quando l’apparecchiatura viene utilizzata devono essere considerati i
seguenti aspetti:
 Posizioni del microfono;
 Misurazione
 Tempo di integrazione
 Gamma di frequenza di misurazione
 Misurazione del tempo di riverberazione e
valutazione dell’area equivalente di assorbimento
acustico
 Correzione per il rumore
UNI EN ISO 140-4
GENERALITA’
Le misurazioni in opera dell’isolamento al rumore aereo deve essere
fatta in bande di terzo di ottava a meno che non siano state concordate
prima le misurazioni in bande di ottava.
GENERAZIONE DEL CAMPO SONORO NELL’AMBIENTE EMITTENTE
Il suono generato nell’ambiente emittente deve essere costante ed avere
uno spettro continuo nella gamma di frequenza considerata.
Lo spettro del suono nell’ambiente emittente non deve presentare
differenze di livello maggiori di 6 dB tra bande adiacenti di terzo di ottava.
Quando vengono impiegate simultaneamente sorgenti sonore multiple
esse devono essere dello stesso tipo e alimentate allo stesso livello da
segnali simili ma non correlati tra loro.
Quando viene impiegata un sola sorgente deve essere utilizzata in
almeno due posizioni.
UNI EN ISO 140-4
MISURAZIONE DEL LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA
POSIZIONI DEL MICROFONO
Valori minimi di distanza di separazione:
– 0,7 m tra le posizioni dei microfoni;
– 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti
dell’ambiente o i diffusori;
– 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora
(ominidirezionale)
MICROFONO MOBILE
MICROFONO FISSO
In ciascun ambiente devo essere
fatte almeno cinque posizioni.
Le
posizioni
devono
essere
uniformemente distribuite.
La traiettoria deve avere un raggio
di almeno 0,7 m.
La durata del periodo di traiettoria
non deve essere minore di 15 s.
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
MISURAZIONE
SINGOLA SORGENTE SONORA
Per microfono fisso: il numero minimo di misurazioni è dieci.
Per microfono mobile: il numero minimo di misurazioni è due.
SORGENTE SONORA MULTIPLA CHE OPERA SIMULTANEAMENTE
Per microfono fisso: il numero minimo di misurazioni è cinque.
Per microfono mobile: il numero minimo di misurazioni è uno.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
TEMPO DI INTEGRAZIONE
Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 6 s per
ciascuna banda di frequenza con frequenza centrale minore di
400 Hz.c
Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 4 s per banda
con frequenze centrale superiori a 400 Hz.c
Per il microfono mobile, il tempo di integrazione deve coprire un
numero intero di traiettorie e non deve essere minore di 30 s.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
GAMMA DI FREQUENZE DI MISURAZIONE
Master
A mbiente
Il livello di pressione sonora deve essere misurato impiegando
filtri di banda di terzo di ottava che presentino almeno le seguenti
frequenze centrali, in Hz:
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-4
Master
A mbiente
MISURAZIONE DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’AREA EQUIVALENTE DI
ASSORBIMENTO ACUSTICO
L’area equivalente di assorbimento acustico viene
calcolato utilizzato in conformità con la ISO 354
utilizzando la formula di Sabine:
A
0,16 *V
T
Il numero minimo di misurazioni di decadimento per ciascuna
banda di frequenza è sei. Devono essere impiegati almeno una
posizione di altoparlante e tre posizioni di microfono con due
letture in ciascun caso.
Per il microfono mobile il tempo di traiettoria non deve essere
minore di 30 s.
UNI EN ISO 140-4
CORREZIONI PER IL RUMORE DI FONDO
Devono essere effettuate misurazioni del rumore di fondo per assicurare
che le rilevazioni nell’ambiente ricevente non siano influenzate da rumori
estranei come suoni esterni all’ambiente di prova, disturbi elettrici nel
sistema ricevente o diafonia elettrica tra la sorgente e i sistemi riceventi.
Il livello del rumore di fondo deve essere minore di 6 dB rispetto al livello
combinato del segnale e del rumore di fondo.
Se il livello di pressione sonora è inferiore di 10 dB rispertto al rumore di
fondo in qualsiasi banda di frequenza si devono applicare le correzioni.
Se la differenza nei livelli è minore di 10 dB ma maggiore di 6 dB, è
necessario eseguire la correzione del livello del segnale secondo la
seguente equazione:


L  10 lg 10 Lsb /10  10 Lb /10 [dB ]
Se la differenza nei livelli è minore di 6 dB in qualsiasi banda di frequenza,
è necessario eseguire la correzione di 1,3 dB.
UNI EN ISO 140-4
PRECISIONE
Si richiede che il procedimento di misurazione assicuri una
ripetibilità soddisfacente. Tale condizione deve essere ottenuta in
conformità con il metodo descritto ella ISO 140-2
ESPRESSIONE DEI RISULTATI
I valori Dn, DnT, R’ devono essere indicati, alla prima cifra
decimale, per tutte le frequenze di misurazione, in forma tabulare
e in forma grafica.
I grafici del resoconto di prova devono indicare il valore, in
decibel, in funzione della frequenza su scala logaritmica e devono
essere adottate le seguenti dimensioni:
- 5 mm per la banda di terzi di ottava
- 20 mm per 10 dB.
E’ preferibile utilizzare un modulo di conformità (come da esempio
in appendice E)
UNI EN ISO 140-4
Altri impianti ambientali
RESOCONTO DI PROVA
Il resoconto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:
Master
A mbiente
a) Riferimento alla ISO 140
b) Il nome dell’organizzazione che ha effettuato le misurazioni
c) Il nome e indirizzo dell’organizzazione o persona che ha richiesto la
prova
d) La data della prova
e) La descrizione e l’identificazione della struttura edilizia e delle condizioni
di prova
f) Il volume di entrambi gli ambienti
g) Il valore, a seconda del tipo di interesse, Dn, DnT, R’
h) L’area S usata per la valutazione di R’
i) Una breve descrizione dei dettagli del procedimento e delle
apparecchiature
j) L’indicazione dei risultati che devono essere presi come limite delle
misurazioni
k) La trasmissione laterale nella stessa forma di R’.
UNI EN ISO 140-4
APPENDICE A, Qualificazione e posizionamento della sorgente
Posizioni degli altoparlanti in rapporto alle posizioni dei microfoni
Le posizioni dei microfoni:
 devono essere fuori dal campo sonoro diretto della sorgente;
 devono trovarsi all’esterno della zona in cui i livelli diminuiscono in
maniera significativa con l’aumentare della distanza dalla sorgente
(microfono fisso).
Procedimento di prova della direttività della radiazione degli altoparlanti
Una radiazione può essere considerata omnidirezionale uniforme
quando:
 vengono installati gli altoparlanti sulle superfici di un poliedro,
preferibilmente un dodecaedro;
 viene installato un altoparlante poliedrico emisferico.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-4
Master
A mbiente
Una radiazione può
uniforme quando:
essere
considerata
omnidirezionale
 vengono installati gli altoparlanti sulle superfici di un poliedro,
preferibilmente un dodecaedro;
 viene installato un altoparlante poliedrico emisferico.
A questo punto fare le misurazioni verticali nella direzione della
camera inferiore verso quella superiore.
In tutte le posizioni della sorgente nello spazio libero
dell’ambiente, dovrebbero essere impiegati altoparlanti con tutte
le unità racchiuse in una cassa.
UNI EN ISO 140-4
Misurare i livelli di pressione sonora intorno alla sorgente in campo
libero a una distanza di circa 1,5 m.
Misurare la differenza di livello fra la media energetica per un arco di
360° (L360) e i valori medi di tutti gli archi di 30 ° (L30,i)
Indice di direttività:
DI i  L360  L30,i
La radiazione è omnidirezionale se:
DI entro i limiti di ± 2 dB se le frequenze sono da 100 Hz a 630 Hz
DI aumenta linearmente da ± 2 dB a ± 8 dB se le frequenze sono
da 630 Hz a 1000 Hz
DI di ± 8 dB se le frequenze sono da 1000 Hz a 5000 Hz
Eseguire la prova su piani differenti per assicurarsi che venga presa in
considerazione la condizione di caso più sfavorevole.
UNI EN ISO 140-4
APPENDICE B, Procedimento per la misurazione dell’isolamento
acustico in bande di ottava
Il suono generato nell’ambiente emittente deve essere costante e avere
uno spettro continuo. Questo deve essere verificato misurando i livelli di
potenza sonora della sorgente in bande di terzo d ottava in una camera
riverberante.
Le differenze tra i livelli di potenza sonora nelle bande di terzo di ottava
appartenenti ad una ottava non devono essere maggiori di 6 dB nella
banda di ottava di 125 Hz, 5 dB nella banda di 250 Hz e 4 dB nelle bande
con frequenza centrale superiore.
Il livello di pressione sonora deve essere misurato usando filtri di bande
di ottava aventi almeno le seguenti frequenze centrali, in Herz:
125;
250;
500;
1000;
2000.
UNI EN ISO 140-4
APPENDICE C, Misurazione della trasmissione laterale
La potenza sonora trasmessa nell’ambiente è costituita dalle seguenti
componenti:
WDd Potenza penetrata direttamente nella parete divisoria e che è irradiata
direttamente da essa;
WDf Potenza penetrata direttamente nella parete divisoria ma irradiata dagli elementi
laterali;
WFd Potenza penetrata negli elementi laterali ed irradiata direttamente dalla parete
divisoria;
WFf Potenza penetrata negli elementi laterali ed irradiata dagli elementi laterali;
Wleak Potenza trasmessa attraverso fessure, condotti di ventilazione, ecc.
Essenzialmente due i metodi sono per analizzare la trasmissione laterale.
1. Coprendo l’elemento divisorio su entrambi i lati con ulteriori
strati flessibili
2. Misurando i livelli medi di velocità superficiale del campione e
delle superfici laterali nell’ambiente ricevente.
UNI EN ISO 140-4
APPENDICE D, Principi guida per le misurazioni nelle bande a
bassa frequenza
Il requisito generale per cui le dimensioni degli ambienti dovrebbero
essere di almeno una lunghezza d’onda non può essere rispettato alle
bande di frequenze più basse.
Le distanze minime di separazione devono essere aumentate in modo
lineare, e devono essere raddoppiate per le misurazioni nella banda dei
50 Hz. Per la distanza tra le posizioni del microfono e le pareti laterali
dell’ambiente, 1,2 m circa dovrebbe essere il limite assoluto.
Il numero minimo di posizioni di altoparlante deve essere tre per la
mancanza di diffusività nei piccoli ambienti durante le misurazioni a bassa
frequenza.
I tempi di rigenerazione dovrebbero essere aumentati a un minimo di 15 s
per le misurazioni nella banda dei 50 Hz.
Se si impiega un microfono in movimento, il tempo di rigenerazione
dovrebbe essere superiore a 60 s.
Altri impianti ambientali
Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore
di calpestio di solai UNI EN ISO 140-7
La norma descrive un metodo in opera per la misurazione
dell’isolamento dai rumori di calpestio utilizzando il generatore
normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi
sia a pavimentazioni con rivestimenti.
I risultati ottenuti possono essere utilizzati per confrontare le
priorità di isolamento acustico al calpestio di pavimentazioni e
per confrontare l’isolamento acustico apparente di solai con
requisiti ben definiti.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-7
LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L
1 n

L  10 lg  j 110 Lj /10 
n


[dB ]
Lj sono i livelli di pressione sonora da L1 a Ln in n posizioni differenti nell’ambiente
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO, Li
Livello medio di pressione sonora misurato in terzi d’ottava nell’ambiente ricevente
quando il solaio sottoposto a prova è eccitato dal generatore di calpestio
normalizzato.
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO
RISPETTO ALL’ASSORBIMENTO ACUSTICO, L’n
L'n  L  10 lg
A
A0
[dB ]
A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-7
LIVELLO
DI
PRESSIONE
SONORA
DI
CALPESTIO
NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE, L’nT
L'nT  Li  10 lg
T
T0
[dB ]
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento; per le abitazioni T0= 0,5 s.
ATTENUAZIONE DEL
CALPESTIO, ΔL’
LIVELLO
DI PRESSIONE
SONORA DI
Differenza tra il livello medio di pressione sonora nell’ambiente
ricevente prima e dopo la posa in opera di un dato rivestimento.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-7
APPARECCHIATURA
Come nella norma precedente quando l’apparecchiatura viene utilizzata
devono essere considerati i seguenti aspetti:





Posizioni del microfono;
Misurazione
Tempo di integrazione
Gamma di frequenza di misurazione
Misurazione del tempo di riverberazione e valutazione
dell’area equivalente di assorbimento acustico
 Correzione per il rumore
La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro
deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella
IEC 60651 e nella IEC 60804.
L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere
calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico
conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942.
UNI EN ISO 140-7
GENERALITA’
Le misurazioni in opera dell’isolamento al rumore da calpestio di solai
deve essere eseguita in bande di terzo di ottava a meno che non siano
state concordate prima le misurazioni in bande di ottava.
GENERAZIONE DEL CAMPO SONORO
Il rumore di calpestio deve essere prodotto dal generatore di calpestio
normalizzato. Il generatore deve essere posto in almeno quattro posizioni
diverse scelte a caso sul pavimento sottoposto a prova.
La distanza minima fra la macchina e il bordo del
pavimento deve essere di 0,5 m.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-7
Master
A mbiente
Il livello di pressione sonora di calpestio può manifestare una
dipendenza temporale dopo l’accensione del generatore. In tal
caso le misurazioni non dovrebbero iniziare finché il livello del
rumore non si è stabilizzato.
Il livello di pressione sonora di calpestio deve essere ottenuto
utilizzando un microfono singolo sposato da una posizione alla
successiva, oppure da una serie di microfoni in postazioni fisse
o da un microfono a movimento continuo o facendo oscillare il
microfono.
Deve essere calcolata la media su base energetica dei livelli di
pressione sonora relativamente alle diverse posizioni del
microfono e per tutte le posizioni del generatore di calpestio.
UNI EN ISO 140-7
POSIZIONI DEL MICROFONO
Valori minimi di distanza di separazione:
– 0,7 m tra le posizioni dei microfoni;
– 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti
dell’ambiente o i diffusori;
– 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora
(ominidirezionale)
MICROFONO MOBILE
MICROFONO FISSO
In ciascun ambiente devo
essere fatte almeno quattro
posizioni.
Le posizioni devono essere
uniformemente distribuite.
La traiettoria deve avere un raggio
di almeno 0,7 m.
La durata del periodo di traiettoria
non deve essere minore di 15 s.
UNI EN ISO 140-7
Altri impianti ambientali
MISURAZIONE
Master
A mbiente
POSIZIONI PER MICROFONO FISSO
Il numero minimo di misurazioni è sei,bisogna usare una
combinazione di almeno quattro posizioni del microfono e
almeno quattro posizioni del generatore di calpestio.
POSIZIONI PER MICROFONO MOBILE
Il numero minimo di misurazioni è quattro. Quando si usano sei
o otto posizioni del generatore di calpestio si possono
eseguire le misurazioni usando una o due posizioni del
microfono mobile.
UNI EN ISO 140-7
Altri impianti ambientali
TEMPO DI INTEGRAZIONE
Master
A mbiente
Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 6 s per
ciascuna banda di frequenza con frequenza centrale minore di
400 Hz.
Il tempo di integrazione deve essere pari ad almeno 4 s per
banda con frequenze centrale superiori a 400 Hz.
Per il microfono mobile, il tempo di integrazione deve coprire un
numero intero di traiettorie e non deve essere minore di 30 s.
Al fine di evitare alterazioni della superficie dovute a lunghi
periodi di martellamento, si dovranno utilizzare microfoni mobili
contemporaneamente con misurazioni in tempo reale nelle
bande di filtro.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-7
Master
A mbiente
GAMMA DI FREQUENZE DI MISURAZIONE
Il livello di pressione sonora deve essere misurato impiegando
filtri di banda di terzo di ottava che presentino almeno le seguenti
frequenze centrali, in Hz:
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-7
A
Master
mbiente
MISURAZIONE DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’AREA EQUIVALENTE DI
ASSORBIMENTO ACUSTICO
L’area equivalente di assorbimento acustico viene calcolato
utilizzato in conformità con la ISO 354 utilizzando la formula di
Sabine:
A
0,16 *V
T
Il numero minimo di misurazioni di decadimento per ciascuna banda
di frequenza è sei. Devono essere impiegati almeno una posizione
di altoparlante e tre posizioni di microfono con due letture in ciascun
caso.
Per il microfono mobile il tempo di traiettoria non deve essere
minore di 30 s.
UNI EN ISO 140-7
CORREZIONI PER IL RUMORE DI FONDO
Devono essere effettuate misurazioni del rumore di fondo per assicurare
che le rilevazioni nell’ambiente ricevente non siano influenzate da rumori
estranei come suoni esterni all’ambiente di prova, disturbi elettrici nel
sistema ricevente o diafonia elettrica tra la sorgente e i sistemi riceventi.
Il livello del rumore di fondo deve essere minore di 6 dB rispetto al livello
combinato del segnale e del rumore di fondo.
Se il livello di pressione sonora è inferiore di 10 dB rispertto al rumore di
fondo in qualsiasi banda di frequenza si devono applicare le correzioni.
Se la differenza nei livelli è minore di 10 dB ma maggiore di 6 dB, è
necessario eseguire la correzione del livello del segnale secondo la
seguente equazione:


L  10 lg 10 Lsb /10  10 Lb /10 [dB ]
Se la differenza nei livelli è minore di 6 dB in qualsiasi banda di frequenza,
è necessario eseguire la correzione di 1,3 dB.
UNI EN ISO 140-7
PRECISIONE
Si richiede che il procedimento di misurazione assicuri una
ripetibilità soddisfacente. Tale condizione deve essere ottenuta in
conformità con il metodo descritto ella ISO 140-2
ESPRESSIONE DEI RISULTATI
I valori L’n, L’nT, devono essere indicati, alla prima cifra decimale,
per tutte le frequenze di misurazione, in forma tabulare e in
forma grafica.
I grafici del resoconto di prova devono indicare il valore, in
decibel, in funzione della frequenza su scala logaritmica e devono
essere adottate le seguenti dimensioni:
- 5 mm per la banda di terzi di ottava
- 20 mm per 10 dB.
E’ preferibile utilizzare un modulo di conformità (come da esempio
in appendice D)
UNI EN ISO 140-7
RESOCONTO DI PROVA
Altri impianti ambientali
Il resoconto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:
Master
A mbiente
a) Riferimento alla ISO 140
b) Il nome dell’organizzazione che ha effettuato le misurazioni
c) Il nome e indirizzo dell’organizzazione o persona che ha richiesto la
prova
d) La data della prova
e) La descrizione e l’identificazione della struttura edilizia e delle condizioni
di prova
f) Il volume d’ambiente ricevente
g) Il valore, a seconda del tipo di interesse, L’n, L’nT
h) Una breve descrizione dei dettagli del procedimento e delle
apparecchiature
i) L’indicazione dei risultati che devono essere presi come limite delle
misurazioni
j) La trasmissione laterale nella stessa forma di L’n.
UNI EN ISO 140-7
APPENDICE A, Requisiti per il generatore di calpestio
Il generatore di calpestio deve soddisfare alcuni requisiti tra i quali:
Il generatore di calpestio deve essere provvisto di cinque martelli posti in
linea retta con un interasse di (100±3) mm. I supporti devono essere
muniti di ammortizzatori vibrazionali.
La quantità di moto di ciascun martello che colpisce il pavimento deve
essere quella di una massa effettiva di 500 g che cade liberamente da
un’altezza di 40 mm con una tolleranza di ± 5%.
La direzione di caduta dei martelli deve essere perpendicolare alla
superficie di prova entro ± 5°.
Il tempo medio tra gli impatti deve essere (100±5) ms mentre l’intervallo
tra due impatti successivi deve essere (100±20) ms.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 140-7
Master
A mbiente
APPENDICE B, Procedimento per la misurazione
dell’isolamento acustico in bande di ottava
Il livello di pressione sonora deve essere misurato usando
filtri di bande di ottava aventi almeno le seguenti frequenze
centrali, in Herz:
125;
250;
500;
1000;
2000.
UNI EN ISO 140-7
APPENDICE C, Principi guida per le misurazioni nelle bande a
bassa frequenza
Il requisito generale per cui le dimensioni degli ambienti dovrebbero
essere di almeno una lunghezza d’onda non può essere rispettato alle
bande di frequenze più basse.
Le distanze minime di separazione devono essere aumentate in modo
lineare, e devono essere raddoppiate per le misurazioni nella banda dei
50 Hz. Per la distanza tra le posizioni del microfono e le pareti laterali
dell’ambiente, 1,2 m circa dovrebbe essere il limite assoluto.
Altri impianti ambientali
I tempi di rigenerazione dovrebbero essere aumentati a un minimo di 15 s
per le misurazioni nella banda dei 50 Hz.
Se si impiega un microfono i9n movimento, il tempo di rigenerazione
dovrebbe essere superiore a 60 s.
Master
A mbiente
Misurazioni in opera dell’isolamento acustico
per via aerea degli elementi di facciata e delle
facciate UNI EN ISO 140-5
La norma specifica due serie di metodi per la misurazione
dell’isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di
facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e
metodi globali.
UNI EN ISO 140-5
Altri impianti ambientali
SORGENTE DI RUMORE
METODO DEGLI ELEMENTI

Altoparlante, metodo più accurato

Traffico disponibile in loco, metodi meno
accurati
METODI GLOBALI
(hanno lo scopo di stimare la differenza di livello sonoro
esterno-interno nelle reali condizioni di traffico)

Traffico reale, metodo più accurato

Altoparlante, metodi meno accurati
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-5
Altri impianti ambientali
METODO DEGLI ELEMENTI
Il metodo degli elementi con altoparlante fornisce un potere
fonoisolante apparente che può essere confrontato con il potere
fonoisolante misurato in laboratorio in accordo con la ISO 140-3 o
la ISO 140-10.
Questo metodo è consigliabile quando si vuole verificare le
prestazioni di uno specifico elemento di facciata in relazione alle
sue prestazioni in laboratorio.
Il metodo con traffico stradale è utile quando non è possibile
utilizzare l’altoparlante.
Il metodo con traffico stradale tende a fornire valori del potere
fonoisolante più bassi del metodo con altoparlante.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-5
Altri impianti ambientali
METODI GLOBALI
Il metodo globale con traffico stradale fornisce la reale
attenuazione di una facciata in un dato posto in relazione ad una
posizione a 2 m davanti alla facciata. Lo scopo principale è la
valutazione delle prestazioni di tutta la facciata in una determinata
posizione relativa alla strada vicina,
Il metodo globale con altoparlante fornisce l’attenuazione sonora
di una facciata in relazione ad una postazione a 2 m davanti alla
facciata. Questo metodo viene utilizzato essenzialmente quando
non può essere utilizzata la sorgente di rumore reale.
I risultati non possono essere confrontati con quelli ottenuti
da misurazioni di laboratorio.
Master
A mbiente
UNI EN ISO 140-5
Metodo
Risultato
Campo di applicazione
Metodo degli Elementi
1
Altoparlante
R’45°
Stima del potere fonoisolante apparente di elementi di facciata.
2
Traffico stradale
R’tr,s
Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore da
traffico di livello sufficiente.
3
Traffico ferroviario
R’rt,s
Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore
ferroviario di livello sufficiente.
4
Traffico aereo
R’at,s
Alternativa al metodo n° 1 quando è disponibile il rumore da
traffico aereo di livello sufficiente.
Metodo Globale
5
Altoparlante
DIs,2m,nT
DIs,2m,n
Alternativa ai metodi n° 6, 7 e 8.
6
Traffico stradale
Dtr,2m,nT
Dtr,2m,n
Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al
rumore da traffico.
7
Traffico ferroviario
Drt,2m,nT
Drt,2m,n
Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al
rumore da traffico ferroviario.
8
Traffico aereo
Dat,2m,nT
Dat,2m,n
Stima l’isolamento acustico complessivo di una facciata esposta al
rumore da traffico aereo.
UNI EN ISO 140-5
LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA SU UNA SUPERFICIE DI PROVA, L1,S
Altri impianti ambientali
LIVELLO MEDIO DI PRESSIONE SONORA IN UN AMBIENTE, L2
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA CONTINUO EQUIVALENTE, Leq
POTERE FONOISOLANTE, R
W 
R  10 lg 1  [dB]
 W2 
W1 è la potenza sonora incidente sul provino
W2 è la potenza sonora trasmessa attraverso il provino
POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’
R '  10 lg
Master
A mbiente
W
W2  W3
[dB ]
W1 è la potenza sonora incidente sul provino
W2 è la potenza sonora trasmessa attraverso il provino
W3 potenza sonora trasmessa dagli elementi laterali
UNI EN ISO 140-5
POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’45°
S
R'45  L1, s  L2  10 lg   1,5 [dB]
 A
L1,s è il livello medio di pressione sonoro sulla superficie di prova
L2 è il livello medio di pressione sonoro nell’ambiente ricevente
S è la superficie del provino
A è l’area equivalente di assorbimento
POTERE FONOISOLANTE APPARENTE, R’tr,s
S
R'tr ,s  Leq ,1,s  Leq , 2  10 lg   3 [dB]
 A
Leq,1,s è il livello medio di pressione sonoro continuo equivalente sulla superficie di prova
Leq,2 è il livello medio di pressione sonoro continuo equivalente nell’ambiente ricevente
ISOLAMENTO ACUSTICO, D2m
D2 m  L1, 2 m  L2
L1,2m e L2 sono rispettivamente il livello di pressione sonora all’esterno alla distanza di 2 m
davanti alla facciata e la media spazio-temporale del livello di pressione sonora
nell’ambiente ricevente
UNI EN ISO 140-5
ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO AL TEMPO DI RIVERBERAZIONE,
D2m,nT
D2 m ,nT  D2 m  10 lg
T
T0
[dB ]
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento T0= 0,5 s.
ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO RISPETTO ALL’ASSORBIMENTO
ACUSTICO, D2m,n
D2 m ,n  D2 m  10 lg
A
A0
[dB]
A0 è l’area equivalente di assorbimento acustico di riferimento pari a A0= 10 m2.
UNI EN ISO 140-5
APPARECCHIATURA
La precisione delle apparecchiature di misurazione del livello sonoro
deve soddisfare i requisiti delle classi di precisione 0 o 1 definite nella
IEC 60651 e nella IEC 60804.
L’intero sistema di misurazione, compreso il microfono, deve essere
calibrato prima di ogni misurazione impiegando un calibratore acustico
conforme ai requisiti di precisione di classe 1 definiti nella IEC 60942.
Quando l’apparecchiatura viene utilizzata devono essere considerati come
per le norme precedenti i seguenti aspetti:
 Posizioni del microfono;
 Misurazione
 Tempo di integrazione
 Gamma di frequenza di misurazione
 Misurazione del tempo di riverberazione e
valutazione dell’area equivalente di assorbimento
acustico
 Correzione per il rumore
UNI EN ISO 140-5
MISURAZIONI CON IL RUMORE DELL’ALTOPARLANTE e
GENERAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO
La direttività dell’altoparlante in campo libero deve essere tale che le
differenze locali di livello di pressione sonora, misurate su una superficie
immaginaria con le stesse dimensioni e orientamento del provino,
devono risultare minori di 5 dB per ogni banda di frequenza di interesse.
Il campo acustico generato deve essere stazionario e avere uno spettro
continuo nel campo di frequenza considerato.
In tutte le bande di frequenza rilevanti, il livello di potenza sonora della
sorgente sonora dovrebbe essere sufficientemente alta da dare un livello
di pressione sonora nell’ambiente ricevente maggiore di almeno 6 dB
rispetto al rumore di fondo.
UNI EN ISO 140-5
POSIZIONI DELL’ALTOPARLANTE
Scegliere la posizione dell’altoparlante e la distanza dalla facciata in
modo tale che la variazione del livello di pressione sonora sul provino
sia minimizzata.
La distanza tra la sorgente sonora e il centro del provino deve essere
almeno di 5 m per il metodo degli elementi con altoparlante e almeno 7
m per il metodo globale con altoparlante.
POSIZIONI DEL MICROFONO
Valori minimi di distanza di separazione:
– 0,7 m tra le posizioni dei microfoni;
– 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti
dell’ambienti;
– 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora
Impiegare almeno 5 posizioni di microfono in ciascun ambiente.
UNI EN ISO 140-5
POSIZIONI DEL MICROFONO
Valori minimi di distanza di separazione:
– 0,7 m tra le posizioni dei microfoni;
– 0,5 m tra ciascuna posizione di microfono e le pareti
dell’ambiente o i diffusori;
– 1,0 m tra ciascuna posizione di microfono e la sorgente sonora
(ominidirezionale)
MICROFONO FISSO
In ciascun ambiente devo
essere fatte almeno cinque
posizioni.
Le posizioni devono essere
uniformemente distribuite.
MICROFONO MOBILE
La traiettoria deve avere un raggio
di almeno 0,7 m.
La durata del periodo di traiettoria
non deve essere minore di 15 s.
UNI EN ISO 140-5
MISURAZIONI CON TRAFFICO VEICOLARE
Durante le misurazioni il rumore di fondo nell’ambiente ricevente deve
essere almeno 10 dB minore del livello equivalente di pressione sonoro
misurato.
La durata della misurazione deve contenere almeno 50 passaggi di
veicoli.
Per tenere conto delle possibili fluttuazioni del rumore da traffico è
necessario
misurare
il
livello
equivalente
di
pressione
contemporaneamente su entrambi i lati del provino.
UNI EN ISO 140-5
GENERAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO per il metodo
degli elementi
La condizione di misurazione deve soddisfare i requisiti seguenti:

Il traffico deve fluire approssimativamente lungo una linea retta entro
un angolo di visuale di ±60° dalla facciata;

L’angolo di elevazione, osservato dal punto di minima distanza tra la
facciata e la linea di traffico, deve essere minore di 40°;

Deve essrere possibile la libera visuale della facciata dall’intera
larcghezza del flusso di traffico;

La minima distanza orizzontale tra la linea di traffico e la facciata
deve misurare almeno tre volte la larghezza della facciata sottoposta
a prova, o 25 m, qualunque sia la larghezza.
INDICE DI VALUTAZIONE
DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDIFICI E DI
ELEMENTI DI EDIFICI
Altri impianti ambientali
NORMA
Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - isolamento acustico per via aerea
EN ISO 717-1
Dicembre 1996
Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - isolamento del rumore di calpestio
UNI EN ISO 717-2
Dicembre 1997
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi
di edificio - isolamento acustico per via aerea EN ISO 717-1
Master
A mbiente
La norma ha lo scopo di normare un metodo che consenta di
convertire i valori di isolamento acustico per via aerea in
funzione della frequenza in un indice di valutazione che
caratterizzi la prestazione acustica.
EN ISO 717-1
Altri impianti ambientali
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO
ACUSTICO PER VIA AEREA
Master
A mbiente
è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz dopo lo
spostamento della curva.
L’indice di valutazione delle grandezze servono a valutare
l’isolamento acustico per via aerea e a semplificare la
formulazione dei requisiti acustici nei capitolati edilizi.
I valori numerici richiesti dagli indici di valutazione delle
grandezze sono specificati secondo le diverse esigenze.
Gli indici di valutazione si basano sui risultati delle misurazioni
effettuate per bande di terzo di ottava o di ottava.
Viene definito il termine di adattamento allo spettro come il
valore da aggiungere all’indice di valutazione per tenere conto
delle caratteristiche degli spetti sonori particolari.
Altri impianti ambientali
EN ISO 717-1
Master
A mbiente
I valori ottenuti in conformità alle precedenti ISO sono confrontati
con i valori di riferimento alle frequenze di misurazione comprese
nel campo da 100 Hz a 3150 Hz per le bande di terzo di ottava e
da 125 Hz a 2000 Hz per bande di ottava.
I curva dei valori di riferimento per il rumore per via aerea,
per bande di terzo di ottava
EN ISO 717-1
Valori di riferimento per il rumore per via aerea
Altri impianti ambientali
Frequenza
Valori di riferimento, dB
Hz
Bande di terzo di ottava
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
33
36
39
42
45
48
51
52
53
54
55
56
56
56
56
56
Bande di ottava
36
45
52
55
56
Master
A mbiente
EN ISO 717-1
Altri impianti ambientali
Spettri sonori per il calcolo dei termini di adattamento
allo spettro per le misurazioni per le bande di ottava
Master
A mbiente
EN ISO 717-1
Altri impianti ambientali
METODO DI CONFRONTO
Per valutare i risultati di una misurazione effettuata bisogna
avvicinare la curva di riferimento appropriata, procedendo a
passi di 1 dB, alla curva misurata fino a quando la somma degli
scarti sfavorevoli è più grande possibile, e comunque non
maggiore di 32,0 dB (misurazione in 16 bande di terzo di ottava)
o 10,0 dB (misurazione in 5 dande di ottava).
Si devono prendere in considerazione soltanto gli scarti
sfavorevoli.
Il valore della curva di riferimento a 500 Hz, dopo spostamento
della curva in conformità al presente metodo, è Rw’ R’w’ Dn,W o
DnT,W’ ecc.
Altri impianti ambientali
Master
A mbiente
Master
A mbiente
Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - isolamento del rumore di
calpestio UNI EN ISO 717-2
La norma ha lo scopo di normare un metodo che consenta di
convertire i valori di isolamento del rumore di calpestio in
funzione della frequenza in un indice di valutazione che
caratterizzi la prestazione acustica.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 717-2
Master
A mbiente
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO DEL RUMORE DI
CALPESTIO DERIVATO DA MISURAZIONI PER BANDE DI TERZO DI
OTTAVA
è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz
dopo lo spostamento della curva.
INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO DEL RUMORE DI
CALPESTIO DERIVATO DA MISURAZIONI PER BANDE DI OTTAVA
è definito come il valore della curva di riferimento a 500 Hz
dopo lo spostamento della curva ridotto di 5 dB.
Viene definito il termine di adattamento allo spettro come il
valore da aggiungere all’indice di valutazione per tenere conto
del livello di rumore di calpestio non ponderato che
rappresenta le caratteristiche di spettri tipo dei rumori di
calpestio.
Altri impianti ambientali
UNI EN ISO 717-2
Master
A mbiente
I valori ottenuti in conformità alla precedente ISO 140-7 sono
confrontati con i valori di riferimento alle frequenze di misurazione
comprese nel campo da 100 Hz a 3150 Hz per le bande di terzo di
ottava e da 125 Hz a 2000 Hz per bande di ottava.
I curva dei valori di riferimento per il rumore per via
aerea, per bande di terzo di ottava
UNI EN ISO 717-2
Valori di riferimento per il rumore di calpestio
Altri impianti ambientali
Frequenza
Valori di riferimento, dB
Hz
Bande di terzo di ottava
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
62
62
62
62
62
62
61
60
59
58
57
54
51
48
45
42
Bande di ottava
67
67
65
62
49
Master
A mbiente
UNI EN ISO 717-2
Altri impianti ambientali
METODO DI CONFRONTO
Per valutare i risultati di una misurazione di Ln L’n o LnT per bande
di terzo di ottava (con un decimale) bisogna avvicinare la curva di
riferimento, procedendo a passi di 1 dB, alla curva misurata fino a
quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande
possibile, e comunque non maggiore di 32,0 dB.
Si devono prendere in considerazione soltanto gli scarti
sfavorevoli.
Il valore della curva di riferimento a 500 Hz, dopo spostamento
della curva in conformità al presente metodo, è Ln,W , L’n,W
L’nT,rispettivamente
Master
A mbiente
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
Altri impianti ambientali
TERRITORIO
Master
A mbiente
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che tra le
competenze dei comuni vi sia (Articolo 6):
1. la classificazione del territorio comunale secondo
i criteri previsti e definiti dalle regioni;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici;
3. l'adozione dei piani di risanamento.
La classificazione acustica è generalmente denominata "zonizzazione
acustica“ e consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione
omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto,
sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio
stesso.
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di
zone non inquinate e di fornire un indispensabile
strumento di pianificazione, di prevenzione e di
risanamento dello sviluppo urbanistico,
commerciale, artigianale e industriale.
L'elaborato finale contenente la zonizzazione acustica è rappresentato da:
 una cartografia di scala opportuna, con la suddivisione del territorio
nelle zone definite dalla legge 447/95;
 da una relazione tecnica descrittiva.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997 stabilisce che:
I valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità sono riferiti alle classi di destinazione
d'uso del territorio riportate nella tabella A e devono essere adottati
dai comuni.
TABELLA A
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
CLASSE I - aree particolarmente protette
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
CLASSE III - aree di tipo misto
CLASSE IV - aree di intensa attività umana
CLASSE V - aree prevalentemente industriali
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali
D.P.C.M. 14 novembre 1997
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e
artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
TABELLA B
VALORI LIMITE DI EMISSIONE
D.P.C.M. 14 novembre 1997
TABELLA C
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE
D.P.C.M. 14 novembre 1997
TABELLA D
VALORI DI QUALITA’
Il DPCM 14 novembre 1997 non indicava criteri particolareggiati
per la suddivisione del territorio nelle sei classi.
Al fine di colmare tale lacuna e al fine di favorire la formazione di scelte
omogenee nella gestione nelle varie parti del territorio nazionale alcune
regioni hanno manato, con legge o come linee guida, vari criteri.
Nel Febbraio 1998 L’AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE ha pubblicato:
LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DI PIANI COMUNALI DI
RISANAMENTO ACUSTICO
A CURA DI:
- ANPA
- APPA BOLZANO
- APPA TRENTO
- ARPA EMILIA ROMAGNA
- ARPA LIGURIA
- ARPA VALLE D’AOSTA
- ARPA VENETO
- ARPA TOSCANA
- REGIONE LOMBARDIA
La normativa nazionale non indica la scala per la rappresentazione della
zonizzazione né specifica le modalità per la rappresentazione grafica delle
sei zone (possono essere di riferimento i criteri indicati dalle diverse
Regioni che hanno emanato normative in merito).
Per quanto riguarda la scala, tutte le Regioni convengono che è opportuno
rappresentare la zonizzazione acustica in scala 1:10.000 per tutto il
territorio comunale, scendendo più in dettaglio (scala 1:5.000 o anche
1:2.000) solo per le parti più densamente urbanizzate o per piccoli Comuni.
Alcune regioni hanno individuato e proposto delle simbologie per la
rappresentazione della zonizzazione acustica
Simbologie per la rappresentazione della zonizzazione acustica proposte
dalle Regioni
Lazio-Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Lombardia
Campania
I
colore tratteggio
Verde
Punti
Verde
Punti
Verde
Quadrati
Verde chiaro
Piccoli punti,
bassa densità
Verde
Punti
II
colore tratteggio
Giallo
Linee verticali
Giallo
Linee verticali
Rosa
Croci
Verde scuro
Punti grossi,
alta densità
Giallo
Linee verticali
III
colore tratteggio
Arancione
Linee orizzontali
Arancione
Linee orizzontali
Bianco
Nessun tratteggio
Giallo
Linee orizzontali,
Bassa densità
Arancione
Linee orizzontali
IV
colore tratteggio
Rosso
Crocette
Rosso vermiglio
Tratteggio a croce
Giallo
Grigio uniforme
Arancione
Linee verticali,
Alta densità
Rosso
Crocette
V
colore tratteggio
Viola
Linee Inclinate
Rosso violetto
Linee inclinate
Celeste
Pallini
Rosso
Tratteggio incrociato,
Bassa densità
Viola
Linee Inclinate
VI
colore tratteggio
Blu
Nessun tratteggio
Blu
Nessun tratteggio
Arancione
Righe inclinate
Blu
Linee verticali,
Alta densità
Blu
Nessun tratteggio
Simbologia per la rappresentazione della zonizzazione acustica proposta dalla
Provincia Autonoma di Trento
Fasce di rispetto
Tratteggiate alterando i colori
relativi alle aree adiacenti
Aree a parco e riserva naturale e biotopo
Bianco
Tratteggio PUP*
Aree agricole, a bosco ed a pascolo
Bianco
Tratteggio PUP*
Aree residenziali protette
Verde
Punti medi, media densità
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cure
e di riposo
Giallo
Linee verticali, bassa densità
Aree prevalentemente residenziali
Arancio
Linee verticali, alta densità
Aree residenziali urbane con consistente presenza di
negozi ed uffici
Rosso
Tratteggio a croce, media densità
Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata
da vie principali di traffico
Viola
Tratteggio a croce, alta densità
Aree produttive
azzurro
Larghe strisce verticali
PUP* - Paino Urbanistico Provinciale
Per la rappresentazione grafica della zonizzazione si può fare riferimento
a quanto contenuto nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica
del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale“.
Altri impianti ambientali
COME SI REDIGE UN PCCA
Date le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della
zonizzazione acustica, è opportuno che la metodologia adottata
sia comunque attenta, al fine di pervenire ad una precisa lettura
della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio
stesso.
Sono importanti sia le analisi preliminari, di carattere
conoscitivo (analisi del PRG, degli altri piani e strumenti
urbanistici, analisi di carte tematiche sulla viabilità, sulla
dislocazione delle attività e dei servizi, ecc.), sia gli
approfondimenti di carattere quantitativo specialmente per
l'assegnazione delle classi II, III e IV.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
PRIMA FASE: predisposizione dello schema di
zonizzazione acustica
Master
A mbiente
Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle
differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato
alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio
stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano
Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano
medesimo.
La zonizzazione acustica costituisce uno strumento
urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; è
pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio
le proiezioni future previste dai piani urbanistici in itinere.
Altri impianti ambientali
Rapporto tra piani comunali di classificazione
acustica e Piano Regolatore Generale
La zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano
Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il
principale strumento di pianificazione del territorio.
E' pertanto fondamentale che la zonizzazione venga coordinata
con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con
gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi
(quale il Piano Urbano del Traffico - PUT).
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
CRITERI GENERALI PROPOSTI
Master
A mbiente

Sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio ma è
altresì da evitare è la eccessiva semplificazione;

Normative regionali suggeriscono l'isolato quale unità di
superficie minima per la zonizzazione acustica;

Evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto
di rumore superiori a 5 dBA. Tuttavia alcune Regioni lo vietano
solo nei nuovi insediamenti, mentre lo permettono nelle realtà
già esistenti;

Alcune Regioni propongono una possibilità intermedia, ossia
introdurre delle fasce di rispetto degradanti, di solito previste
nelle aree con limiti acustici superiori, ove sono imposti dei
limiti inferiori.
E’ consigliabile iniziare con:
i. la definizione delle zone particolarmente protette (classe I) in quanto più
facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione
del territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore
ii. la definizione a più elevato livello di rumore (classi V e VI)
iii. l'assegnazione delle classi II, III e IV
iv. la classificazione della viabilità.
Individuazione delle zone in classe I
Rientrano in questa zona:
 Le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo
svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse
urbanistico ed i parchi pubblici;
 Le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico,
nonché le zone F del PRG;
 I parchi pubblici non urbani (verranno classificati come aree
particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli).
Altri impianti ambientali
Le piccole aree verdi “di quartiere” ed il verde a fini sportivi non vengono
considerati da diverse normative regionali come zone di massima tutela.
Quando queste strutture ricadano all'interno delle fasce di
pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in
aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità
prodotti dal traffico veicolare:
1. E’ possibile classificare i singoli edifici e le loro aree di
pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree
circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo comunque
la possibilità di raggiungere più elevati livelli di comfort
acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi
passivi sugli stessi edifici;
2. Altrimenti, i singoli edifici ed aree possono mantenere
comunque la propria classe rendendo necessari alcuni
interventi di bonifica.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Individuazione delle zone in classe V e VI
Master
A mbiente
Per l'identificazione delle classi V e VI non sussistono in genere
particolari problemi in quanto esse sono spesso individuate da
zone precise del Piano Regolatore Generale.
In genere non esistono aree industriali del tutto prive di
insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere
la presenza di abitazioni occupate da personale. Per questi
insediamenti si dovranno disporre degli interventi di isolamento
acustico. Inoltre, dovranno essere posti dei vincoli sulla
destinazione d’uso di queste abitazioni, in modo che non possano
essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.
Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali
nel PRG non abbiano avuto uno sviluppo significativo; è pertanto
importante fare riferimento alla cartografia riguardante lo stato di
attuazione del PRG o comunque a dati statistici sul numero e la
tipologia delle attività industriali presenti al fine di pianificarne lo
sviluppo.
Altri impianti ambientali
Individuazione delle zone in classe II, III e IV
Master
A mbiente
Risulta in generale più complessa l’individuazione delle classi II,
III e IV a causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con
differente destinazione d’uso.
I documenti di indirizzo emanati dalle Regioni si sono
concentrati sulle classificazioni di queste aree, differenziandosi
su due approcci metodologici definiti qualitativo e
quantitativo.
Il metodo qualitativo sfrutta l'indeterminatezza dei criteri
contenuti nella legislazione nazionale in materia, introducendo
fin dalla fase di elaborazione di bozze di zonizzazione, la
volontà politica comunale nell'individuazione di queste aree.
Nel metodo quantitativo gli indirizzi comunali sono posposti ad
una fase successiva, utilizzando un metodo basato su indici
oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.
Altri impianti ambientali
Metodo quantitativo
Altri impianti ambientali
Master
A mbiente
Le normative regionali suggeriscono di valutare per ciascuna zona
i seguenti fattori:
- la densità della popolazione;
- la presenza di attività commerciali ed uffici;
- la presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
- il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare
presente;
- l'esistenza di servizi e di attrezzature.
Questi fattori vengono parametrizzati (facendo riferimento
all'isolato) secondo:
- la densità della popolazione (n.ro di abitanti per ettaro);
- la densità di attività commerciali (n.ro di abitanti per esercizio
commerciale);
- la densità di attività artigianali (superficie occupata su
superficie totale);
- il volume di traffico presente nella zona.
Per ciascun parametro vengono definite classi di variabilità (per
esempio bassa, media, elevata densità) a cui sono associati dei
punteggi.
Per ciascuna unità in cui è suddiviso il territorio per la
valutazione, vengono calcolati i quattro parametri ed i valori
dei corrispondenti punteggi.
La somma dei punteggi consente quindi l'assegnazione
della classe II, III o IV all'area in esame.
In genere, in questa fase vengono anche stabiliti dei criteri per
eliminare le micro-suddivisioni del territorio in zone differenti.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Per quanto concerne la definizione delle tre classi di variabilità
(bassa, media,alta densità), diversi sono i criteri proposti dalle
normative regionali:

Metodi qualitativi (bassa densità di popolazione: aree
prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra);

Metodi quantitativi (bassa densità di popolazione: popolazione
inferiore a 100 abitanti per ettaro).
Entrambi gli approcci alla zonizzazione (qualitativo e
quantitativo) in genere introducono comunque dei criteri di
zonizzazione vincolanti in presenza di determinate sorgenti
(ad esempio zone ferroviarie, aeroporti, grandi industrie)
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria
Master
A mbiente
I Regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le
infrastrutture (carreggiate o binari), dette “fasce di pertinenza”, di
ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria
dell’infrastruttura stradale oppure per ferrovie con velocità di
progetto inferiore o superiore ai 200 Km/h.
Relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico
veicolare alle fasce di pertinenza non si applicano i limiti assoluti di
immissione, i limiti differenziali ed i valori di attenzione previsti dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 e all’esterno di tali fasce le
infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei limiti
assoluti di immissione.
Relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario alle fasce di pertinenza non si applicano i valori limite di
emissione, i valori limite di attenzione ed i valori di qualità previsti
dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e all’esterno di tali fasce le
infrastrutture ferroviarie concorrono al raggiungimento dei limiti
assoluti di immissione.
Altri impianti ambientali
RIASSUNTO FASI DI PREDISPOSIZIONE DELLA “BOZZA”
DI ZONIZZAZIONE
1. si analizza a scopo conoscitivo il PRG, il suo stato di
attuazione ed ogni altra informazione utile sul territorio in
esame e si verifica la corrispondenza tra destinazione
urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
2. si individuano alcune localizzazioni particolari, quali le zone
industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi;
3. si sovrappone una griglia con la classificazione della viabilità
principale e le relative fasce di competenza;
4. si ipotizzano le classi I, V e VI (aree protette e aree industriali);
5. per le aree intermedie (classi II, III e IV) si cerca di assegnare
una classe;
6. si effettua infine l’aggregazione delle aree omogenee e
l'analisi critica dello schema di zonizzazione.
Master
A mbiente
Altri impianti ambientali
SECONDA FASE
analisi critica della zonizzazione acustica
Master
A mbiente
Il primo schema della zonizzazione acustica deve essere
sottoposto ad una analisi critica e ad una procedura di
ottimizzazione basata sia su considerazioni tecniche oggettive
sia su scelte generali di gestione del territorio, che porti alla
definizione della proposta finale.
La verifica della “bozza” di zonizzazione viene effettuata da parte
della sezione dell’ARPA competente per territorio e dei Settori
comunali.
L’analisi della zonizzazione è eseguita per:
1. verificare la congruità della zonizzazione con gli
altri strumenti urbanistici vigenti;
2. inquadrarla nelle linee politiche di sviluppo del
territorio comunale;
3. minimizzare gli eventuali punti di contrasto con i
criteri enunciati dalla Legge Quadro e dagli indirizzi
regionali.
Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione
Altri impianti ambientali
La deliberazione di approvazione della zonizzazione dovrebbe
comprendere almeno la seguente documentazione:

una relazione che illustri le scelte tecniche e politiche
adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite
alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella Legge
quadro sull'inquinamento acustico e nelle normative regionali;

elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a
seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che
risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna
zona).
Master
A mbiente
COMPETENZE
Altri impianti ambientali
I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla
legge quadro sull’inquinamento acustico sono:
Master
A mbiente

Lo Stato;

Le Regioni;

Le Province;

I Comuni;

Le Aziende Sanitarie;

Le Agenzie Regionali per la Protezione
dell'Ambiente.
COMUNI
Altri impianti ambientali
Sono di competenza dei Comuni:
Master
A mbiente
i. la classificazione in zone del territorio comunale;
ii. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
iii. l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
iv. il controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attività produttive;
v. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
vi. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli;
vii. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo o mobile.
Altri impianti ambientali
REGIONI
Master
A mbiente
Alle Regioni sono state assegnate le competenze specifiche di
indirizzo e coordinamento delle attività di tutela dall'inquinamento
acustico. Esse devono emanare Leggi Regionali volte a:
i.
stabilire i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla
classificazione del proprio territorio nella zone previste
dalle vigenti disposizioni;
ii. definire le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo
di classificazione delle zone per i Comuni che adottano nuovi
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
iii. determinare le modalità di controllo, nel rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto del
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive;
iv. fissare le procedure per la predisposizione e l'adozione da
parte dei Comuni di piani di risanamento acustico.
PROVINCE
Altri impianti ambientali
Sono di competenza delle Province:
Master
A mbiente
i.
assolvere alle funzioni ad esse assegnate dalle Leggi
regionali;
ii. assolvere alle funzioni di controllo e vigilanza, stabilite
dalla Legge Quadro, per garantirne l’attuazione in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle
Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
iii. promuovere eventuali campagne di misura con lo scopo di
individuare l’entità e la diffusione dei rumori sul territorio e la
tipologia delle sorgenti;
iv. creare ed aggiornare la banca dati rumore dell’intero
territorio provinciale in modo compatibile con il sistema
informativo regionale per l’ambiente (SIRA);
v. realizzare e gestire tramite le ARPA, su tutto il territorio
provinciale, gli eventuali sistemi di monitoraggio
dell’inquinamento acustico.
Altri impianti ambientali
PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI DISTURBO
Master
A mbiente
A seguito di un esposto scritto di uno o più cittadini che si ritengono
danneggiati dalle immissioni sonore dovrà essere richiesto dal
Sindaco un controllo.
La verifica tecnica dovrà essere effettuata dal servizio competente
dell’APPA.
In caso di superamento dei limiti massimi comunicati
all’amministrazione comunale, il Sindaco può emettere una nota di
diffida, a mezzo di raccomandata AR (ed inviata per conoscenza
all’APPA), per riportare immediatamente il livello dell’immissione
sonora entro i limiti, presentando una relazione sulle cause del
superamento del valore limite ed i provvedimenti presi per la sua
eliminazione.
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I gas frigorigeni