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Benvenuti
LA RIFORMA DEL LAVORO
Legge di conversione n.99/2013
D.L. n. 76 del 28.06.2013
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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PARTE I
I CONTRATTI DI LAVORO NON STANDARD
a) Lavoro a termine
b) Contratti a contenuto formativo: apprendistato
c) Il lavoro intermittente
d) Lavoro a progetto
e) Lavoro accessorio
f) Tirocini formativi e di orientamento
PARTE II
ULTERIORI MODIFICHE
a) Incentivi alle assunzioni
b) eccedenza di personale e lavoratori anziani
PARTE III
I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI
a) ASPI
b) Mini ASPI
c) Indennità una tantum per i co.co.pro
d) Estensione dei vecchi strumenti
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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2
Le finalità della legge
Articolo 1 Comma 1
“La presente legge dispone misure ed interventi intesi a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
grado di contribuire alla creazione di occupazione, in
quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e
alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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3
In particolare ……….
a) favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e
ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, cosiddetto <<contratto dominante>>, quale forma
comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego, da un lato
contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di
flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con
riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento
la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un
procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione
delle relative controversie;
d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle
persone;
13/01/2014
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4
In particolare ……….
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli
istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita
economica;
g) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del
posto di lavoro;
h) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in
conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di
migliorare il processo competitivo delle imprese.
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5
PARTE I
I CONTRATTI DI LAVORO NON
STANDARD
13/01/2014
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6
a) Lavoro a termine
Il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dal
fatto di essere soggetto a un termine di durata, scaduto il quale il rapporto
cessa automaticamente. Si tratta di un rapporto di lavoro di tipo
eccezionale, in quanto nel nostro ordinamento giuridico la regola è
piuttosto quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(privo cioè di una data di scadenza).
LE NOVITA’:
conferma della normalità del tempo indeterminato
acausalità del primo contratto
nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni
nuovo regime per le impugnazioni e il risarcimento
oneri e vantaggi contributivi
13/01/2014
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7
Attraverso la modifica dell’art. 1, comma 1, decreto
legislativo n. 368/2001, viene rafforzato il concetto che
il “contratto dominante” è «Il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato che costituisce
la forma comune di rapporto di lavoro».
La precedente formulazione contenuta nel decreto
legislativo n. 368/2001, invece, era la seguente: «Il
contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a
tempo indeterminato».
La riformulazione rafforza quella parte di dottrina e
giurisprudenza che ritiene il contratto a termine come
eccezionale.
13/01/2014
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acausalità del primo contratto
La seconda novità riguarda la possibilità di poter stipulare un
contratto a termine senza causale (cioè senza l’indicazione
e la presenza delle ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive) per una sola volta e per un massimo
di 12 mesi.
Questa possibilità è estesa anche nell’ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato e nel caso di
assunzioni legate a processi di riorganizzazione entro il
limite del 6% dei lavoratori occupati nella stessa unità
produttiva (solo in caso di CCNL)
Questo contratto a termine non è prorogabile e il periodo
rientra nel calcolo dei 36 mesi, superati i quali, il contratto è
convertito a tempo indeterminato
13/01/2014
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9
nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni
DURATA:
Contratto a termine con causale – l’azienda può stipulare contratti a termine a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
alle normali attività con durata max 36 mesi (se la durata iniziale è inferiore a 36
mesi, può essere prorogato, solo una volta, per la stessa attività e per una durata
max di 36 mesi, con il consenso del lavoratore)*
RINNOVI:
Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo devono passare 60 gg. ( 90 se la
durata iniziale superava i 6 mesi).
L’intervallo può essere ridotto a 20 gg. ( 30 se la durata iniziale superava i 6 mesi) nei
casi previsti dai contratti collettivi in presenza di specifiche situazioni produttive.
•
Nel computo dei 36 mesi si considerano anche i periodi di somministrazione, superato tale limite,
l’azienda può ricorrere solo alla somministrazione (per stesse mansioni e lavoratore)
13/01/2014
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10
nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni
PROSECUZIONE:
La riforma prevede anche un prolungamento del periodo del termine per esigenze
organizzative:
30 gg. per contratti di durata inferiore a 6 mesi
50 gg per contratti di durata maggiore a 6 mesi
L’azienda per la prosecuzione deve comunicare al cpi competente della durata della
prosecuzione, entro la scadenza del termine inizialmente fissato
L’azienda, inoltre, deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione
del 20% (per i primi 10gg) e del 40% (per i gg. successivi)
.
N.B. il superamento dei limiti stabiliti, comporta la trasformazione del t.d. a tempo
indeterminato..
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11
nuovo regime per le impugnazioni e il risarcimento
Impugnativa e risarcimento
a) Il contratto può essere impugnato entro 120
giorni dalla scadenza (prima 60 gg) con
successiva impugnazione giudiziale entro 180
gg (prima 270);
b) Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
13/01/2014
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oneri e vantaggi contributivi ( dal 1 gennaio 2013)
Oneri:
• Maggiorazione dei contributi a carico del datore di lavoro pari a 1,4%, che verrà
restituita nel caso di trasformazione a t.i.(6 mesi al max). La maggiorazione non si
applica per sostituzione lavoratori assenti, attività stagionali, apprendisti e pubblica
amministrazione.
Vantaggi:
• Riduzione del 50% dei contributi per max 12 mesi se assumo:
- over 50, disoccupati da oltre 12 mesi
- donne prive di lavoro retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle aree con bassa
occupazione o prive di lavoro da 24 mesi
N.B. nel caso in cui trasformo il contratto da tempo determinato a indeterminato la
riduzione del 50% dei contributi passa da 12 mesi a 18.
13/01/2014
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b) Contratti a contenuto formativo:
APPRENDISTATO
DECRETO LEGISLATIVO N.167 DEL 14 SETT 2011
•
L’apprendistato è un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato
all’occupazione e formazione dei giovani.
13/01/2014
4 tipi di
apprendistato
•
Diploma professionale
•
Professionalizzante o
contratto di mestiere
•
Alta formazione e ricerca
•
Mobilità art.7
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14
La nuova disciplina
ha introdotto:
-
DURATA MINIMA del contratto (non inferiore a 6 mesi, compreso il periodo di preavviso in caso
di cessazione);
-
NUMERO degli apprendisti in azienda (direttamente o per il tramite delle agenzie di
somministrazione):
- in caso di imprese con maestranze qualificate nel rapporto di 3 a 2;
- in caso di imprese con meno di 10 dipendenti e maestranze qualificate nel rapporto di 1 a 1;
- in caso di imprese senza maestranze qualificate o con meno di tre
dipendenti, max 3
apprendisti;
-
IMPOSSIBILITA’ di stipulare un contratto di apprendistato in caso di somministrazione lavoro a
tempo determinato;
13/01/2014
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15
Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionalizzante
•
•
•
•
Soggetti: tra i 15 e i 25 anni
Durata: 3 anni (4 nel caso di
diploma quadriennale regionale)
Definizione della qualifica o del
diploma professionalizzante
Formazione congrua (interna o
esterna all’azienda)
N.B. le modalità di erogazione della
formazione rinviano alla CCNL nel
rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni.
Assunzione in tutti i settori
13/01/2014
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16
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
•
•
•
•
Soggetti: tra i 18 e i 29 anni (17 anni
per i soggetti in possesso di qualifica
professionale)
Durata: 3 anni (5 nel caso di figure
professionali nell’artigianato)
Definizione della qualifica o del
diploma professionalizzante
Formazione congrua (interna o
esterna all’azienda e integrazione con
formazione pubblica di durata non
superiore a 120h)
N.B. le modalità di erogazione della
formazione rinviano alla CCNL nel
rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni
Assunzione in tutti i settori sia pubblici
che privati
13/01/2014
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17
Apprendistato di alta formazione o ricerca
•
•
•
13/01/2014
Soggetti: tra i 18 e i 29 anni (17
anni per i soggetti in possesso di
qualifica professionale)
Conseguimento di: diploma di
istruzione secondaria superiore;
titoli universitari; alta formazione,
dott. di ricerca; praticantato, eccDurata: di competenza delle
Regioni o di apposite convenzioni
stipulate dai datori di lavoro,
associazioni o istituzioni formative
e di ricerca.
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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18
Apprendistato per il personale in mobilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soggetti ammessi:
Tutti i soggetti in mobilità in deroga
Tutti i lavoratori rientranti nell’art. 4 e 24 della legge 223\91
Lavoratori a domicilio sottoposti a procedura collettiva di riduzione del personale
(nota Min. del Lavoro n. 5/26885 del 1993)
Lavoratori edili impegnati in rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi nel
completamento di opere pubbliche o industriali di grandi dimensioni
Lavoratori edili provenienti dalle aziende in cigs
Lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti per riduzione di
personale/trasformazione o cessazione di attività anche se rientranti nella 236/93
Lavoratori frontalieri con trattamento di disoccupazione speciale
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari, per tutto il
periodo di disoccupazione, dello specifico sussidio.
Lavoratori provenienti dal settore del trasporto aereo
Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ex art.19 l.2/09
Lavoratori licenziati dagli studi professionali (interpello n.10 del min. del lavoro
8/03/2011)
13/01/2014
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19
Apprendistato per il personale in mobilità
• Soggetti: nessun limite di età
• Durata: vedi apprendistato professionalizzante e comunque da
modulare in base alla formazione da acquisire ed alle competenze
tecnico professionali in entrata.
Perché assumere con apprendistato i soggetti in mobilità:
- Incentivi, oltre agli sgravi del contratto di apprendistato
- Non cumulabilità nel calcolo dei limiti previsti per l’applicazione di
particolari istituti e normative (es. coll. Obbligatorio)
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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20
Come redigere un contratto di apprendistato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo (entro 30
gg dalla stipula del contratto)
Divieto di retribuzione a cottimo
Inquadramento fino a due livelli inferiori o possibilità di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio
Presenza di un tutore o referente aziendale
Possibilità di finanziare la formazione tramite i fondi paritetici interprofessionali
Riconoscimento della qualifica
Registrazione della formazione nel libretto formativo
Prolungamento del termine in caso di malattia\infortunio superiore a 30 gg.
Divieto di recedere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo
Possibilità di recedere dal contratto con apposito preavviso
N.b. in caso di inadempimento dei punti citati è prevista sanzione amministrativa e la
trasformazione del contratto di apprendistato in contratto subordinato a t.i.
13/01/2014
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21
Come redigere un contratto di apprendistato: previdenza
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
• Assicurazione contro le malattie
• Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia
• Maternità
• Assegno familiare
13/01/2014
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22
c) Il Lavoro Intermittente o “a chiamata”
DEFINIZIONE: è un contratto mediante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per
svolgere prestazioni discontinue o in periodi predeterminati, se la contrattazione collettiva ne
giustifica l’utilizzo.
CHI POSSO ASSUMERE
•
Soggetti con più di 55 anni
•
Soggetti con meno di 24 anni (in questo caso le prestazioni posso essere svolte entro il 25° anno)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
•
Comunicazione preventiva al CPI competente, tramite apposito modello, della prestazione.
In caso di inadempienza è prevista sanzione amministrativa pecuniaria (tra 200 e 1000 euro per
ciascun lavoratore)
•
Comunicazione unica, via sms, fax o mail, nel caso di un ciclo integrato di prestazioni di durata
non superiore a 30 gg.
N.B. se stipulo un contratto a chiamata con soggetti di età differente dagli ammessi il contratto si
configura a tempo indeterminato
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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23
Il lavoro intermittente o “a chiamata”
Disciplina transitoria
I contratti di lavoro intermittenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/2012)
che non siano compatibili con la nuova disciplina, cessano di produrre effetti decorsi i 12 mesi
dall’entrata in vigore della norma
Es: assumo un lavoratore di 46 anni prima dell’entrata in vigore della legge, posso utilizzarlo con
lavoro intermittente fino al 18 luglio 2013, dal 19/07/2013 il contratto cesserà, pur prevedendo il
contratto una durata maggiore.
N.B. dal 18/07/2012, anche per il periodo transitorio, non è più possibile il contratto a chiamata per i
cosiddetti periodi predeterminati
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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24
d) Lavoro a progetto
DEFINIZIONE: rientra tra i rapporti di lavoro autonomo in cui l’attività del collaboratore è
riconducibile ad un progetto specifico, determinato dal committente e gestito in autonomia del
prestatore, in funzione del risultato da conseguire.
Le novità della riforma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definizione più stringente del contratto che deve essere funzionalmente collegato al risultato
finale da raggiungere
Esclusione che il progetto possa consistere i una riproposizione dell’oggetto sociale o nello
svolgimento di compiti ripetitivi o esecutivi (es. attività di segreteria, data entry, ecc.)
Limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione
del progetto, fatti salvi i casi di giustificata causa o giustificato motivo oggettivo.
Configurazione del contratto di collaborazione quale contratto di lavoro subordinato nel caso in
cui l’attività del collaboratore abbia modalità analoghe a quelle dei dipendenti (fatti salvi i casi
di elevate professionalità)
Configurazione del contratto di collaborazione quale contratto di lavoro subordinato nel caso di
mancata individuazione del progetto
Compenso minimo
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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25
Lavoro a Progetto
Compenso: non può essere inferiore ai limiti
stabiliti dalla contrattazione collettiva,
assumendo a riferimento i minimi salariali
applicati dallo stesso settore per le mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
In assenza di contrattazione specifica sono
assunte a riferimento le retribuzioni minime
previste dalla contrattazione collettiva di
settore per figure professionali di esperienza
e professionalità analoghe a quelle del
collaboratore.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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26
e) Lavoro accessorio
DEFINIZIONE: prestazioni di natura meramente occasionale, rese da alcune categorie di
soggetti in determinati settori, attività o imprese, retribuiti mediante VOUCHER dal
valore unitario prefissato
CHI POSSO ASSUMERE CON LAVORO ACCESSORIO:
- tutti (tranne nel settore agricolo)
COMPENSI E PREVIDENZA:
• 2000 euro per committente (nel caso di imprenditori, commercianti o professionisti)
• non più di 5000 euro per ciascun prestatore nell’anno solare
• Voucher con riferimento orario, numero progressivo e data
• Adeguamento delle aliquote e dei contributi previdenziali
N.B. per i lavoratori stranieri i compensi percepiti da lavoro accessorio sono rilevati per il
rilascio\rinnovo del permesso di soggiorno
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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27
Lavoro accessorio nel settore agricolo
Sono considerate prestazioni di lavoro
occasionale accessorio le attività svolte
nell’ambito di attività agricole a favore:
a) Imprenditori di aziende di qualunque
dimensione solo per attività di carattere
stagionale e per prestazioni rese da:
-Giovani con meno di 25 anni d’età
- Pensionati
- Casalinghe
b) Imprenditori con volume d’affari non
superiore a 7000 euro per le prestazioni
rese da qualsiasi soggetto e per qualsiasi
attività, anche non stagionali.
n.b. per le attività agricole svolte a favore di
produttori agricoli esonerati dal versamento
dell’IVA, esclusi coloro i quali risultino
iscritti, l’anno precedente, nell’elenco
anagrafico dei lavoratori agricoli
13/01/2014
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28
f)Tirocini formativi e di orientamento
DEFINIZIONE è uno strumento previsto dalla legge che consente
Al giovane:
•
di entrare in un ambiente di lavoro;
•
di mettersi alla prova;
•
di orientare o verificare le sue scelte professionali;
•
di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum;
All’azienda:
•
di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
•
di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze;
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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29
Tirocini formativi e di orientamento: le novità della riforma
La Riforma delega il Governo per l’individuazione dei principi fondamentali e dei requisiti minimi,
secondo i seguenti principi e obiettivi:
-
Revisione della disciplina dei tirocini, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuale (es. apprendistato);
-
Individuazione delle modalità di svolgimento del tirocinio al fine di evitarne un uso distorto;
-
Individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza
(sanzioni amministrative da 1000 a 6000 euro);
-
Riconoscimento di un’ indennità congrua (se non versata, applicazione della sanzione da 1000 a
6000 euro);
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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30
Tirocini formativi e di orientamento: chi può accedere
Aziende:
•
•
•
•
fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19: 2 tirocinanti
con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: 10% tirocinanti
prive di dipendenti a tempo indeterminato, ma con dipendenti a tempo determinato: 1 tirocinante
Soggetti:
•
Neo diplomati o neo laureati, entro e non oltre mesi 12 dal conseguimento del titolo
In caso di irregolarità, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura
subordinata e applicare le relative sanzioni.
13/01/2014
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31
Tirocini formativi e di orientamento: durata e casi particolari
DURATA: 6 mesi (proroghe comprese)
Casi particolari:
Il limite dei sei mesi non si applica per:
- i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici;
-
i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a
favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati;
-
i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici,
psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti
quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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32
Come stipulare un tirocinio formativo e di orientamento
•
•
•
•
Convenzione scritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante
Forma scritta di progetto formativo e di orientamento (contenente obiettivi, finalità, durata, sede,
ecc.)
Presenza di un tutor aziendale
Sottoscrizione di assicurazione e responsabilità civile per ciascun tirocinante
N.B. In caso di irregolarità nella sottoscrizione del progetto di tirocinio o nell’espletazione
dello stesso, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura
subordinata e applicare le relative sanzioni.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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33
PARTE II
ULTERIORI MODIFICHE
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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34
a) Incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 e donne
DESTINATARI:
•
•
lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi,
donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea
(Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna) e
nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lett. e) del Reg. CE n.
800/2008 da individuarsi annualmente con decreto del Ministro
del lavoro,
•
donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
24 mesi, ovunque residenti
Incentivi in caso di assunzione con contratto:
•
a tempo determinato, anche in somministrazione
 riduzione del 50% della contribuzione per 12
mesi;
•
a tempo determinato, trasformato in contratto a
tempo indeterminato  riduzione del 50% della
contribuzione per 18 mesi, decorrenti dalla data
dell’assunzione;
•
a tempo indeterminato, riduzione del 50% della
contribuzione per 18 mesi decorrenti dalla data
dell’assunzione.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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35
Incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 e donne
Esclusione degli incentivi
•
•
•
•
•
se l’assunzione è effettuata in adempimento di un
obbligo preesistente;
se il lavoratore avente diritto all’assunzione viene
utilizzato in somministrazione;
se l’assunzione o l’utilizzazione con contratto di
somministrazione viola il diritto di precedenza di un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a tempo
determinato;
se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni per
crisi o riorganizzazione, salvo che l’assunzione o
l’utilizzazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori sospesi o siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei 6
mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presentava assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che assume o utilizza ovvero
risultava con questo in rapporto di collegamento o
controllo.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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36
b)Eccedenza di personale e lavoratori anziani
La Riforma prevede che datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti ed abbiano
una eccedenza di personale possono stipulare accordi, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori
anziani.
L’accordo diviene efficace solo a seguito della validazione da parte dell’INPS.
Lavoratori destinatari
•
Possono essere destinatari dell’accordo quei lavoratori che raggiungono, entro i 4 anni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti minimi per il pensionamento.
Obblighi del datore di lavoro
•
Il datore di lavoro deve impegnarsi a corrispondere, ai lavoratori oggetto del suddetto accordo,
una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli spetterebbe e, all’INPS, la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
•
Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare la domanda all’INPS accompagnata dalla
presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti con
l’accordo.
•
A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro corrisponderà mensilmente, all’INPS,
un importo per la prestazione spettante al lavoratore e per la contribuzione figurativa.
Obblighi dell’INPS e tutele
•
L’INPS corrisponderà la prestazione al lavoratore secondo le modalità previste per il pagamento
delle pensioni e provvederà ad accreditare la contribuzione figurativa. In assenza del versamento
mensile da parte del datore di lavoro l’Istituto provvederà a notificare al datore di lavoro un avviso
di pagamento e, decorsi inutilmente 180 giorni dall’avviso, provvederà all’escussione della
fidejussione.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
37
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PARTE III
I NUOVI AMMORTIZZATORI
SOCIALI
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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38
I nuovi ammortizzatori sociali: le novità della Riforma
La Riforma ha modificato sostanzialmente il
sistema degli ammortizzatori sociali,
sostituendo i seguenti istituti:
a)
b)
c)
d)
Indennità di mobilità;
Indennità di disoccupazione non agricola
ordinaria;
Indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti;
Indennità di disoccupazione speciale
edile;
Al loro posto è stata creata l’ ASPI, che
sostituisce, dal 1° gennaio 2013, le
indennità di disoccupazione non agricole
e, dal 1° gennaio 2017, l’indennità di
mobilità.
L’ ASPI è erogata dall’INPS dall’8° giorno
successivo alla data di cessazione del
rapporto di lavoro ovvero dal giorno
successivo alla presentazione della
domanda.
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39
a) ASPI
DEFINIZIONE: L’ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92) ha la funzione di fornire una indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano
perso involontariamente la propria occupazione.
LAVORATORI DESTINATARI:
-
tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato, che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro.
REQUISITI
- stato di disoccupazione*
- almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del
periodo di disoccupazione;
ESCLUSI
-
i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali
continuano a trovare applicazione le norme in materia di disoccupazione agricola;
quei lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione per dimissioni o per risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
N.B. se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta nell’ambito della procedura di
licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo il lavoratore, comunque, ha diritto all’ASPI.
* ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.c, del d. lgs. 181/00;
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40
I nuovi ammortizzatori sociali: l’ASPI nel 2013
TRATTAMENTO ECONOMICO 2013
L’ASPI è rapportata alla retribuzione mensile del lavoratore ed è pari:
•
al 75% della retribuzione, se essa è pari o inferiore ad € 1.180,00,;
•
se la retribuzione è superiore ad € 1.180,00, al 75% del predetto importo, con un incremento del
25% sulla differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.180,00.
N.B. L’ASPI, come sopra calcolata, viene, poi, ridotta del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore
15% dopo 12 mesi.
•
Non si applica l’aliquota apprendisti ex art. 26, l. n . 41/86.
•
L’importo dell’indennità non può, comunque, superare il limite massimo, fissato annualmente
dall’INPS e variabile a seconda della retribuzione di riferimento.
•
La contribuzione è figurativa ed utile ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici
Come si calcola l’ASPI:
La retribuzione mensile del lavoratore, ai fini dell’ASPI, si calcola dividendo la retribuzione imponibile,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (13a, 14a),
degli ultimi 2 anni precedenti lo stato di disoccupazione, per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero 4,33.
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Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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ASPI - durata
REGIME TRANSITORIO:
2013
•
•
Max 8 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni,
Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
2014
•
•
•
Max 8 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni,
Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni,
Max 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni;
2015
•
•
•
Max 10 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni,
Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni,
Max 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.
REGIME DEFINITIVO:
Dal 2016
•
•
Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 55 anni
Max 18 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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42
I nuovi ammortizzatori sociali: cosa fare per ottenere l’aspi
Il lavoratore in possesso dei requisiti per
ottenere l’ASPI deve presentare,
esclusivamente in via telematica, l’apposita
domanda all’INPS, entro 2 mesi dalla data di
spettanza del trattamento (la data di
spettanza del trattamento è l’8° giorno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro).
La mancata presentazione della domanda nei
termini sopra indicati comporta la
decadenza dal trattamento.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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I nuovi ammortizzatori sociali: ASPI e il lavoro
(sospensione, riduzione e decadenza)
L’ ASPI è compatibile con attività lavorativa, ovviamente, a seconda del rapporto di lavoro intrapreso e della durata, è
prevista:
Sospensione:
Max 6 mesi, in presenza di contratto subordinato
N.B. in caso di sospensione, il periodo di contribuzione legato al nuovo rapporto di lavoro può essere fatto valere ai fini
di un nuovo trattamento di ASPI o mini- ASPI.
Riduzione:
-
In caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4800 euro: comunicazione, entro 1 mese, all’inps, del reddito
annuo presunto  L’INPS provvederà a ridurre l’indennità spettante nella misura dell’80% dei proventi
preventivati, salvo conguaglio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, in mancanza,
dell’autodichiarazione del lavoratore.
Decadenza:
-
perde lo stato di disoccupazione;
intraprende una attività autonoma senza darne comunicazione all’INPS;
raggiunge i requisiti per il pensionamento;
acquisisce il diritto all’assegno di invalidità, salvo che il lavoratore non opti per l’ASPI.
rifiuta di partecipare o non partecipa regolarmente, senza giustificato motivo, a una iniziativa di politica attiva
proposta dai servizi competenti che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o
comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
non accetti una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto
all’importo lordo dell’ASPI che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque
raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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I nuovi ammortizzatori sociali: dalla mobilità all’aspi
l’ASPI andrà a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità. Nel periodo
transitorio per i lavoratori collocati in mobilità sarà corrisposta per un periodo max:
nell’anno 2013
•
12 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino 40 anni;
•
24 mesi (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra 40 e 50 anni;
•
36 mesi (48 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50;
nell’anno 2014
•
12 mesi (18 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino 40 anni;
•
24 mesi (30 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra 40 e 50 anni;
•
30 mesi (42 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50;
nell’anno 2015
•
12 mesi (12 mesi anche nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino a 40 anni;
•
18 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra i 40 e i 50 anni;
•
24 mesi (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50;
nell’anno 2016
•
12 mesi (12 mesi anche nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino a 40 anni;
•
12 mesi (18 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra i 40 e 50 anni;
•
18 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50;
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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45
b) Mini ASPI
Decorrenza 1° gennaio 2013
Lavoratori destinatari: lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che abbiano
almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, per i quali siano stati versati o dovuti i
contributi per l’assicurazione obbligatoria.
Lavoratori esclusi:dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato.
Durata: un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno,
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Misura: massimali inps (vd ASPI)
Contribuzione figurativa La contribuzione figurativa è riconosciuta per l’intero periodo di percezione
del trattamento in misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili percepite nei due
anni precedenti lo stato di disoccupazione.I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della
misura della pensione.
N.B. il diritto a percepire la mini aspi si mantiene, decade o viene sospeso secondo i principi dell’ASPI
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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46
c) indennità una tantum co.co.pro.
Decorrenza 1° gennaio 2013
Requisiti:
Iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS;
Aver operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
Aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
Aver accreditata, nell’anno di riferimento, presso la Gestione separata, almeno una mensilità;
Aver avuto, nell’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi;
risultino accreditate, nell’anno precedente, presso la Gestione separata, almeno quattro mensilità
(In via transitoria, per gli anni 2013, 2014, 2015, le mensilità sono ridotte a tre).
-
Durata In un’unica soluzione se è di importo inferiore a 1.000 euro, ovvero, in importi mensili pari
o inferiori a 1.000 euro se è di importo superiore a 1.000 euro.
-
Misur L’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le
mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. (In via transitoria,
per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’indennità sarà elevata dal 5% al 7%);
-
Incentivo al lavoro autonomo NO
Incentivo all’assunzione NO
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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47
I nuovi ammortizzatori sociali: indennità una tantum
co.co.pro. (previdenza)
L’aliquota contributiva degli iscritti alla Gestione separata, che non risultino assicurati presso altre
forme obbligatorie, subirà i seguenti graduali aumenti:
•
anno 2012: 27%
•
anno 2013: 28%
•
anno 2014: 29%
•
anno 2015: 30%
•
anno 2016: 31%
•
anno 2017: 32%
•
anno 2018: 33%
Per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l'aliquota contributiva subirà i seguenti graduali aumenti:
•
anno 2012: 18%
•
anno 2013: 19%
•
anno 2014: 20%
•
anno 2015: 21%
•
anno 2016: 22%
•
anno 2017: 23%
•
anno 2018: 24%
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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48
I nuovi ammortizzatori sociali: la CIGS e la sua estensione
Decorrenza 1° gennaio 2013
Datori di lavoro beneficiari della CIGS:
•
imprese industriali con più di 15 dipendenti;
•
imprese artigiane con più di 15 dipendenti, quando la sospensione dei lavoratori è conseguenza di
sospensione o contrazione dell’attività dell’impresa committente che esercita l’influsso gestionale
prevalente;
•
imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
•
aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che abbiano in organico almeno 15
dipendenti;
•
aziende appaltatrici di servizi di pulizia che abbiano in organico almeno 15 dipendenti;
•
imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di stampa a
diffusione nazionale, indipendentemente dal numero dei dipendenti;
•
cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici, con più di 15 dipendenti;
•
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
•
agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
•
imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti;
•
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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49
I nuovi ammortizzatori sociali: la cig in deroga dal 2013 al 2016
La Riforma prevede la possibilità di concedere “in deroga” alla vigente normativa trattamenti di CIGS
per periodi non superiori a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi.
Requisiti
•
Sono ammessi al trattamento di CIGS “in deroga” quei lavoratori che, alla data della richiesta del
trattamento, abbiano conseguito, alle dipendenze dell’azienda, una anzianità aziendale di almeno
90 giorni.
Proroghe
•
•
•
non superiori a 12 mesi nell’arco dello stesso anno solare;
Riduzione del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40% in caso
di proroghe successive.
L’integrazione salariale, in caso di proroghe successive alla seconda, può essere erogata solo in
caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale, organizzati dalla Regione.
Decadenze
•
•
Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’indennità di cassa integrazione in deroga,
fatti salvi i diritti già maturati, quando
- rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione, che si svolga in un luogo
distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi
di trasporto pubblico, o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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50
I nuovi ammortizzatori sociali: la mobilità in deroga
dal 2013 al 2016
La Riforma prevede ancora la possibilità di concedere, “in deroga”
alla vigente normativa, trattamenti di mobilità per periodi non
superiori a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi.
Requisiti
•
anzianità aziendale di almeno12 mesi di cui 6 di lavoro
effettivo.
Proroghe
•
•
•
periodi non superiori a 12 mesi nell’arco dello stesso ano
solare
riduzione del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di
seconda proroga, del 40% in caso di proroghe successive.
L’indennità di mobilità, in caso di proroghe successive alla
seconda, può essere erogata solo in caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Decadenze
Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità
in deroga, fatti salvi i diritti già maturati, quando
•
- rifiuta di partecipare o non partecipa regolarmente,
senza giustificato motivo, a una iniziativa di politica attiva
proposta dai servizi competenti che si svolga in un luogo
distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque
raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
•
- non accetti una offerta di lavoro con
inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del
20% rispetto all’importo lordo dell’indennità che si svolga in un
luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o
comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblico
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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Contributo all’autoimpiego
Periodo: 2013/2015
Limitatamente al triennio 2013 – 2015 in via sperimentale,
è prevista la facoltà, per il lavoratore avente diritto
all’ASPi , di richiedere la liquidazione del trattamento,
per l’importo relativo al numero di mensilità non ancora
percepite, nel caso in cui intenda intraprendere
un’attività di lavoro autonomo ovvero per avviare
un’attività in forma di auto-impresa o di micro-impresa o
per associarsi in cooperativa.
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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52
FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
13/01/2014
Analista Progettista Vincenzo Occhipinti
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Il contratto a tempo determinato: novità