Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale EZIO VANONI Via Malagrida Padre Gabriele, 3 – 22017 MENAGGIO - Tel. 0344-32539 / Fax 0344-30496 E-mail [email protected] [email protected] www.istitutovanonimenaggio.gov.it Estratto dal REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO, aggiornato con i principi e le norme previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24.06.98 n. 249) TITOLO IV NORME DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA Capo I I diritti degli studenti Art. 29. Principi generali 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 4. Gli studenti eleggono due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto e due rappresentanti per la consulta provinciale degli Studenti. Le elezioni si svolgono annualmente con le modalità previste da una ordinanza del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. 5. I rappresentanti di classe partecipano alle riunioni del Consiglio di classe fornendo il loro contributo, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Art. 30. Le assemblee studentesche 1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto. 3. I rappresentanti di classe possono convocare una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione, oppure due assemblee da un’ora. La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla presidenza almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo che ci siano comprovati motivi d’urgenza. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi durante l’assemblea. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 4. Il comitato studentesco, a maggioranza dei suoi componenti, o il 10% degli studenti, possono chiedere al Dirigente scolastico la convocazione di un’assemblea d’istituto al mese, nel limite di delle ore di lezione di una giornata. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla Presidenza almeno cinque giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi durante l’assemblea. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all’anno. 5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo. 6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. È prassi dell’istituto che gli insegnanti, nelle cui ore si svolge l’assemblea, esercitino la sorveglianza dall’esterno dell’aula. Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 7. Agli studenti e ai loro genitori, previa autorizzazione della presidenza, è concessa l’utilizzazione delle aule in orario extrascolastico per incontri di studio, seminari, aventi carattere culturale, in relazione alle problematiche della vita scolastica. A tali riunioni è permessa la partecipazione delle altre componenti della scuola. Art. 31. Diritto di affissione 1. Gli studenti hanno diritto ad uno spazio per l’affissione di manifesti, articoli di stampa e di altre comunicazioni, purché aventi contenuto non contrario al codice penale. 2. La durata delle affissioni è di cinque giorni. Art. 32. Diritto alla valutazione 1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate, immediatamente per le verifiche orali e, di norma, non oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento per quelle scritte. 3. Le valutazioni vengono riportate sul libretto personale nella parte riservata alle comunicazioni con la famiglia. Tale comunicazione ha valore informativo, e nel caso di difformità tra la valutazione riportata sul registro del docente e quella sul libretto personale, prevale la prima. 4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le sue osservazioni e considerazioni in merito alle valutazioni. Art. 33. Diritto alla riservatezza 1. Lo studente ha diritto alla tutela della riservatezza. Dati, informazioni e ogni altra notizia riguardante la sua persona possono essere rilasciate solo su richiesta o autorizzazione dell’interessato, se maggiorenne, o dei genitori o rappresentanti legali, se minorenne. Art. 34. Studenti stranieri 1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, sempre che ciò non comporti la violazione delle leggi italiane. Art. 35. Diritto alla consultazione 1. Gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola. Capo II I doveri degli studenti Art. 36 Doveri inerenti al processo educativo 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi. Devono mantener in qualsiasi occasione e in ogni momento della vita scolastica un atteggiamento corretto e coerente con i principi ed i valori della carta costituzionale e della convivenza civile. 3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. È assolutamente vietato sporcare e lasciare rifiuti per terra. I trasgressori saranno deferiti al Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti disciplinari e di pulizia. Art. 37. Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall’istituto e dalle leggi dello Stato. 2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 3. All’inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto dello stato dell’aula, dei suoi arredi, delle suppellettili e delle dotazioni, facendosi carico di seguirne la buona conservazione. Eventuali guasti o danneggiamenti dovuti ad usura o ad incidenti involontari saranno riparati a carico della scuola senza alcun addebito per gli studenti. Nell’eventualità che i guasti o danneggiamenti non siano accidentali, ma dovuti a negligenza o vandalismo, sarà richiesta la riparazione a carico dei diretti responsabili o comunque degli utenti abituali. Tali comportamenti sono punibili anche ai sensi dell’art. 635 punto 3) c.p. (danneggiamento aggravato). Inoltre è competenza del Consiglio di classe decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari. Art. 38. Dovere di osservanza del divieto di fumo 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare, come chiunque si trovi in istituto, il divieto di fumo. Nelle scuole è vietato fumare. Tale divieto è disciplinato da specifici provvedimenti legislativi che prevedono l’applicazione di specifiche sanzioni (L. 584/75 e successive modificazioni) ed è fatto obbligo a tutti di osservarlo. Art. 39. Dovere di osservanza del divieto di utilizzo e di introduzione di materiale non didattico 1. È fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola. In particolare è vietato portare con sé coltelli, strumenti o qualsiasi altro oggetto che possa essere usato come arma impropria. 2. È altresì vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari, radio, walkman e altri apparecchi estranei all’attività didattica. I docenti possono sanzionare i trasgressori con una nota disciplinare e procedere al sequestro del materiale non autorizzato consegnandolo alla Presidenza. 3. È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in tutta l’area dell’istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità competente in materia. Del pari è vietato introdurre e consumare nell’Istituto bevande alcoliche di qualsiasi tipo. Capo III. Norme di comportamento e frequenza Art. 40 Norme di comportamento 1. La disciplina è affidata all’autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente, del Dirigente scolastico. 2. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente. 3. L’abbigliamento deve essere coerente con l’ambiente educativo della scuola 4. A norma delle vigenti disposizioni è vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. 5. Durante l’intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi: il servizio di vigilanza è affidato ai docenti di turno e ai non docenti. L’uso del telefono pubblico è consentito agli alunni in caso di necessità. L’uso dei telefoni portatili non è consentito durante qualsiasi tipo di attività didattica. 6. È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. 7. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Il personale docente e/o non docente è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata. 8. All’inizio dell’anno scolastico verrà stabilita dal docente coordinatore della classe una “pianta” per ogni aula normale o speciale. La pianta della classe potrà essere modificata su richiesta motivata di un docente o degli alunni solo previo accordo tra i docenti della classe. La disposizione materiale dei banchi potrà essere diversa da quella tradizionale col parere favorevole di tutti i docenti della classe, sentito il personale non docente interessato. 9. L’istituto non risponde di beni preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, anche mediante la vigilanza del personale non docente. Art. 41 Frequenza 1. Al suono del primo campanello gli alunni devono trovarsi ai propri posti nelle aule, nei laboratori o nei reparti in cui è programmata l’attività scolastica. Solo per motivi legati ai mezzi di trasporto o per altri gravi motivi – che devono avere carattere di eccezionalità – potrà accedervi entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono del secondo campanello che segnala l’inizio effettivo delle lezioni (tale ritardo verrà segnalato sul registro di classe dal docente della prima ora di lezione; non vi sarà obbligo di giustificazione scritta da parte della famiglia). Il ritardo oltre tale orario comporta l’entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato con l’obbligo della successiva giustificazione scritta. In caso di ritardi frequenti , per un massimo di tre e a breve intervallo, l’alunno verrà ammesso in Istituto solo se accompagnato da un genitore. 2. Non è consentito entrare dopo l’inizio della seconda ora di lezione: casi particolari, dovuti a motivi eccezionali (visite mediche, ospedaliere…) devono essere preventivamente comunicate dalle famiglie alla Presidenza della scuola. Altri casi particolari di ritardo, dopo la prima ora di lezione, dovranno essere confermati dai genitori, entro l’inizio della terza ora. Gli alunni minorenni, non ammessi in aula, rimarranno nell’atrio della scuola in attesa dei loro genitori, che li riaccompagneranno a casa. Gli alunni maggiorenni non saranno ammessi in istituto. Casi singoli saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti. 3. Nelle prime delle due ore di lezione e nell’ora seguente l’intervallo, non è di norma consentito in alcun modo di uscire dall’aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non può lasciare l’aula, neanche per breve tempo, senza il permesso dell’insegnante responsabile. 4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione dell’insegnante che subentra. 5. Lo spostamento degli alunni dell’intera classe da un locale ad un altro dell’Istituto deve essere effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile. 6. È facoltà dei docenti concedere agli alunni il permesso di temporaneo allontanamento dall’aula per potersi recare ai servizi. Tale permesso non può essere concesso a più di un alunno per volta e solo per il tempo strettamente necessario. In prossimità della fine dell’ora di lezione il permesso deve essere chiesto all’insegnante dell’ora successiva. Art. 42. Assenze e giustificazioni 1. Lo studente che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l’obbligo di giustificare presentando il libretto personale all’insegnante della prima ora di lezione. La giustificazione deve essere firmata da un genitore o dal legale rappresentante se l’alunno è minorenne, dallo studente stesso, se maggiorenne. 2. Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve essere preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente giustificata tramite il libretto personale. 3. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l’assenza. 4. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta; esse vengono segnalate dal coordinatore alle rispettive famiglie. 5. Le uscite fuori orario dall’istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima ora di lezione, se firmate dal genitore sull’apposito tagliando del libretto personale e solo in via eccezionale; le richieste vanno presentate per l’autorizzazione al Dirigente Scolastico entro il suono della prima campanella. L’alunno che entra in ritardo non può chiedere di uscire in anticipo. Chi intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto solo se accompagnato da un genitore (o da un suo delegato) o, se possibile, attendere il termine delle lezione nel locale infermeria. 6. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni. 7. Qualora l’istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere dimesse dalla penultima ora di lezione. 8. Per quanto riguarda il corso serale Sirio, le norme descritte nel presente Titolo sono sostituite dal “Contratto Formativo”. Art. 43. Permessi per problemi di trasporto 1. Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata. 2. I nominativi degli alunni che fruiscono di tali permessi sono indicati in appositi elenchi allegati al giornale di classe. Art. 44. Astensione collettiva dalle lezioni 1. L’astensione collettiva dalle lezioni è generalmente considerata assenza ingiustificata. In caso di comportamento scorretto degli alunni (assenze strategiche), il Consiglio di classe decide gli opportuni provvedimenti disciplinari. 2. In occasione di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale o locale, il Dirigente Scolastico ha facoltà di dispensare gli alunni dal dovere di giustificare l’assenza, in considerazione del valore di partecipazione democratica alla vita civile. 3. I genitori o i rappresentanti legali degli alunni minorenni sono tenuti comunque a comunicare alla presidenza di essere a conoscenza della partecipazione degli alunni all’astensione collettiva. In caso di astensione collettiva prolungata per più giorni, il Dirigente Scolastico stabilisce di volta in volta le modalità di riammissione. Art. 45. Autogestione ed occupazione 1. Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell’autogestione dell’attività didattica e nell’occupazione dell’istituto non possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Tali fenomeni possono configurare violazione della legge penale ai sensi dell’art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) 2. Non rientrano in questa fattispecie le giornate dello studente organizzate facendo ricorso alle ore destinate alle assemblee d’istituto. Art.46. Deroghe alla frequenza (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009) Deroga al limite della frequenza per la validazione dell’anno scolastico: 1. gravi motivi di salute, documentate con certificato medico 2. terapie e/o cure programmate, documentate con certificato medico 3. donazioni del sangue 4. partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI 5. adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo 6. impegni di lavoro (solo per corso SIRIO) Art.47. Norme transitorie Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente e a quanto riportato nelle norme di attuazione del regolamento N.B. Si ricorda che ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente l’anno scolastico si ritiene valido solo se lo studente non supera un tetto massimo del 25% di assenza dalle lezioni. La disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”, cioè del monte ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline. Le ore massime di assenza dalle lezioni sono: Per gli ordinamenti che prevedono 25 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 825 x ¾ = 619 ore di frequenza ore assenza massime = 206 ore Per gli ordinamenti che prevedono 27 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 891 x ¾ = 668 ore di frequenza ore assenza massime = 223 ore Per gli ordinamenti che prevedono 28 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 924 x ¾ = 693 ore di frequenza ore assenza massime = 231 ore Per gli ordinamenti che prevedono 29 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 957 x ¾ = 718 ore di frequenza ore assenza massime = 239 ore Per gli ordinamenti che prevedono 30 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 990 x ¾ = 742 ore di frequenza ore assenza massime = 248 ore Per gli ordinamenti che prevedono 32 ore settimanali di lezione -‐ monte ore annuale 1056 x ¾ = 792 ore di frequenza ore assenza massime = 264 ore Per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione e non svolgono l’ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto. NORME ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO Norme di comportamento e di frequenza Norme di comportamento Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha dovere di un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutti i componenti dell’istituto. • Fermo restando che la famiglia deve rimanere la prima responsabile dell’educazione dei figli, dal momento in cui sceglie la nostra scuola essa è chiamata a divenire compartecipe del lavoro formativo che in essa si svolge. pertanto E’ vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. Sono previste sanzioni per i contravventori. Durante l’intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi. Il servizio di sorveglianza è affidato ai docenti e ai non docenti. L’uso del telefono cellulare, come previsto dalla direttiva 104 del 30/11/2007 a firma del ministro Fioroni, è proibito durante qualsiasi tipo di attività didattica; i docenti potranno sequestrare i telefonini e consegnarli all’ufficio di segreteria che, al termine delle lezioni, provvederà alla restituzione. In caso di inadempienza l’allievo verrà ammonito formalmente dal Dirigente con annotazione sul registro di classe. In caso di recidiva potrà scattare la sospensione dalle lezioni. E’ tassativamente vietato l’uso di fotocamere o di registratori, in particolare di quelli integrati nei telefoni, senza l’espresso consenso della persona ripresa. A tale proposito si ricorda che lo normativa prevede sanzioni amministrative che vanno da un importo minimo di 3000 euro sino ad un massimo di 30.000. E’ obbligatorio rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Il personale docente e/o non docente è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata. L’istituto non risponde in alcun modo di beni preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare fatti incresciosi di furti. Comportamenti non consoni all’ambiente scolastico verranno sanzionati in prima istanza dal docente in classe (richiamo verbale e/o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale); in seconda istanza dal Consiglio di Classe ed infine, nei casi più gravi, dall’Ufficio di Presidenza. L’abbigliamento deve essere consono con l’ambiente educativo della scuola. In modo particolare: • In palestra l’accesso è consentito solo con tuta da ginnastica oppure con pantaloncini e maglietta, scarpe ad uso esclusivo della palestra. Se un solo alunno non avrà l’abbigliamento adatto, la classe svolgerà lezione teorica nella propria aula. • Per il laboratorio dell’indirizzo alberghiero è richiesto l’abbigliamento professionale specifico indicato dai docenti all’inizio dell’anno scolastico. • Ogni mancanza relativa ai due punti precedenti, deve essere segnalata sul registro di classe e verrà considerata ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Frequenza/Assenze e ritardi La frequenza delle lezioni è obbligatoria, eventuali assenze dovranno essere giustificate dai genitori sull’apposito libretto e verranno vistate dall’insegnante della prima ora. Eventuali ritardi o richieste di uscita anticipate dovranno essere autorizzate dal Preside o da un suo delegato. La famiglia avrà cura di ricorrere con misura alla richiesta di permessi di uscita anticipata. 1. Al suono della prima campanella gli alunni devono trovarsi al proprio posto nelle aule o negli ambienti in cui è programmata l’attività scolastica. Solo per ragioni legate ai mezzi di trasporto o per altri gravi motivi – che devono avere carattere di eccezionalità – potranno accedervi entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella che segnala l’inizio effettivo delle lezioni (tale ritardo verrà segnalato sul registro di classe dal docente della prima ore di lezione; non vi sarà obbligo di giustificazione scritta da parte della famiglia). Il ritardo oltre tale orario comporta l’entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato con l’obbligo della successiva giustificazione scritta. In caso di ritardi frequenti sarà cura del coordinatore di classe informare per iscritto le famiglie. 2. Di norma non è consentito entrare dopo l’inizio della seconda ora di lezione: casi particolari, dovuti a motivi eccezionali (visite mediche, gravi problemi di famiglia, ecc) verranno valutati dall’Ufficio di Vicepresidenza. Gli alunni minorenni, in attesa di essere ammessi in aula al suono della campana successiva, rimarranno nell’atrio della scuola. Gli alunni maggiorenni potranno non essere ammessi in istituto. Casi singoli e particolari saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti. 3. Durante le prime due ore di lezione e nell’ora successiva all’intervallo, non è di norma consentito uscire dall’aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non può lasciare l’aula senza il permesso dell’insegnante responsabile. In tutte le ore la classe non potrà essere abbandonata da più di un alunno per volta. 4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione dell’insegnante che subentra. 5. Lo spostamento dell’intera classe da un locale all’altro dell’Istituto deve essere effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile. 6. Lo studente che è stato assente dalle lezioni ha l’obbligo di giustificare presentando il libretto personale all’insegnante della prima ora di lezione. La giustificazione deve essere firmata da un genitore o dal legale rappresentante se l’alunno è minorenne, dallo studente stesso se maggiorenne. 7. Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve essere preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente giustificata tramite il libretto personale. 8. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di conseguenza di considerare eventualmente non giustificata l’assenza. 9. Le assenze, le assenze ingiustificate e i ritardi costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tener conto nell’attribuzione del voto di condotta; esse vengono segnalate dal Coordinatore di Classe alle rispettive famiglie. 10. Le uscite fuori orario dall’istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima ora di lezione, e solo se firmate dal genitore sull’apposito tagliando del libretto personale. In ogni caso lo studente dovrà essere presente per almeno 4/5 ore nell’arco della mattinata. Le richieste vanno presentate per l’autorizzazione al Dirigente Scolastico entro il suono della prima campanella. Chi intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto solo se accompagnato da un genitore o da un suo delegato o, se possibile, attendere il termine delle lezioni nel locale infermeria. Le richieste di uscita anticipata per il sabato dovranno essere presentate il giorno precedente. 11. Le uscite anticipate del sabato vanno presentate all’ufficio di presidenza di norma entro il venerdì precedente. 12. Le uscite anticipate per motivi legati all’attività agonistica dovranno essere richiesti tramite apposito modulo da presentare in segreteria all’inizio dell’anno scolastico. 13. Casi eccezionali saranno valutati dall’Ufficio di Presidenza. 14. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni. 15. Per quanto riguarda il corso serale Sirio le norme prescritte nel presente Titolo sono sostituite dal “contratto formativo”. Permessi per problemi di trasporto. 1. Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi di trasporto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, fino a un massimo di 10 minuti. 2. I nominativi degli alunni che fruiscono di tali permessi sono annotati nel registro di classe. Diritti degli studenti. 1. L’Istituto Vanoni riconosce che la dignità della persona umana è fondata sulla libertà intesa come capacità individuale di scegliere e comporre ordinatamente i valori morali in base ai quali orientare la propria vita. La verità, la sincerità e la giustizia devono essere risposta morale al vuoto etico in quanto possono restituire senso alla frammentarietà delle esperienze. 2. La formazione al rispetto di se stessi e del prossimo è obiettivo primario del nostro progetto educativo. 3. Ogni docente ha l’obbligo di rispettare gli alunni senza approfittare del suo ruolo di potere; inoltre nessun alunno potrà essere oggetto di scherno né per ideologie politiche, né per caratteristiche fisiche, né per qualsiasi altro motivo. 4. Ogni docente ha il dovere di restituire le prove scritte corrette entro il termine massimo di 15 giorni. La valutazione delle verifiche dovrà essere effettuata in decimi e accompagnata da una scheda di valutazione esplicativa. Le prove non potranno uscire dalla scuola, ma gli alunni e i genitori avranno sempre diritto di visionarle e/o di chiederne eventuali fotocopie. 5. Le votazioni delle prove orali dovranno essere comunicate agli alunni e alle famiglie dei minorenni mediante l’apposito libretto. 6. E’ fatto espresso obbligo per i docenti di utilizzare la scala di valutazione prevista dalle normative vigenti ed esplicitata nel P.O.F. 7. Oltre alle ore di ricevimento previste dal contratto nazionale il docente potrà, per particolari motivazioni, accettare colloqui con i genitori anche al di fuori degli orari stabili.