Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale EZIO VANONI
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Estratto dal REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO, aggiornato con i principi e le norme previste
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24.06.98 n. 249)
TITOLO IV
NORME DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA
Capo I I diritti degli studenti
Art. 29. Principi generali
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
4. Gli studenti eleggono due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il
Consiglio d’Istituto e due rappresentanti per la consulta provinciale degli Studenti.
Le elezioni si svolgono annualmente con le modalità previste da una ordinanza del Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
5. I rappresentanti di classe partecipano alle riunioni del Consiglio di classe fornendo il loro
contributo, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Art. 30. Le assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto.
3. I rappresentanti di classe possono convocare una assemblea di classe al mese nel limite di due
ore di lezione, oppure due assemblee da un’ora.
La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla presidenza almeno cinque giorni
prima della data fissata, salvo che ci siano comprovati motivi d’urgenza. Essa deve contenere
l’elenco dei punti che verranno discussi durante l’assemblea.
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
4. Il comitato studentesco, a maggioranza dei suoi componenti, o il 10% degli studenti, possono
chiedere al Dirigente scolastico la convocazione di un’assemblea d’istituto al mese, nel limite di
delle ore di lezione di una giornata.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.
La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla Presidenza almeno cinque giorni
prima della data fissata. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi durante
l’assemblea.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
Alle assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti
unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal Consiglio d’istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti,
più di quattro assemblee all’anno.
5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.
6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo
delegato, i docenti che lo desiderino. È prassi dell’istituto che gli insegnanti, nelle cui ore si
svolge l’assemblea, esercitino la sorveglianza dall’esterno dell’aula. Il Dirigente scolastico ha
potere d’intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
7. Agli studenti e ai loro genitori, previa autorizzazione della presidenza, è concessa l’utilizzazione
delle aule in orario extrascolastico per incontri di studio, seminari, aventi carattere culturale, in
relazione alle problematiche della vita scolastica. A tali riunioni è permessa la partecipazione
delle altre componenti della scuola.
Art. 31. Diritto di affissione
1. Gli studenti hanno diritto ad uno spazio per l’affissione di manifesti, articoli di stampa e di altre
comunicazioni, purché aventi contenuto non contrario al codice penale.
2. La durata delle affissioni è di cinque giorni.
Art. 32. Diritto alla valutazione
1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza
e a migliorare il proprio rendimento.
2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate,
immediatamente per le verifiche orali e, di norma, non oltre il quindicesimo giorno dallo
svolgimento per quelle scritte.
3. Le valutazioni vengono riportate sul libretto personale nella parte riservata alle comunicazioni
con la famiglia. Tale comunicazione ha valore informativo, e nel caso di difformità tra la
valutazione riportata sul registro del docente e quella sul libretto personale, prevale la prima.
4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le
sue osservazioni e considerazioni in merito alle valutazioni.
Art. 33. Diritto alla riservatezza
1. Lo studente ha diritto alla tutela della riservatezza. Dati, informazioni e ogni altra notizia
riguardante la sua persona possono essere rilasciate solo su richiesta o autorizzazione
dell’interessato, se maggiorenne, o dei genitori o rappresentanti legali, se minorenne.
Art. 34. Studenti stranieri
1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono, sempre che ciò non comporti la violazione delle leggi italiane.
Art. 35. Diritto alla consultazione
1. Gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola.
Capo II I doveri degli studenti
Art. 36 Doveri inerenti al processo educativo
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
Devono mantener in qualsiasi occasione e in ogni momento della vita scolastica un
atteggiamento corretto e coerente con i principi ed i valori della carta costituzionale e della
convivenza civile.
3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. È assolutamente vietato
sporcare e lasciare rifiuti per terra. I trasgressori saranno deferiti al Dirigente scolastico per gli
opportuni provvedimenti disciplinari e di pulizia.
Art. 37. Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico
1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite
dall’istituto e dalle leggi dello Stato.
2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
3. All’inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto dello stato dell’aula, dei suoi arredi, delle
suppellettili e delle dotazioni, facendosi carico di seguirne la buona conservazione.
Eventuali guasti o danneggiamenti dovuti ad usura o ad incidenti involontari saranno riparati a
carico della scuola senza alcun addebito per gli studenti.
Nell’eventualità che i guasti o danneggiamenti non siano accidentali, ma dovuti a negligenza o
vandalismo, sarà richiesta la riparazione a carico dei diretti responsabili o comunque degli
utenti abituali. Tali comportamenti sono punibili anche ai sensi dell’art. 635 punto 3) c.p.
(danneggiamento aggravato).
Inoltre è competenza del Consiglio di classe decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari.
Art. 38. Dovere di osservanza del divieto di fumo
1. Gli studenti sono tenuti ad osservare, come chiunque si trovi in istituto, il divieto di fumo.
Nelle scuole è vietato fumare. Tale divieto è disciplinato da specifici provvedimenti legislativi
che prevedono l’applicazione di specifiche sanzioni (L. 584/75 e successive modificazioni) ed è
fatto obbligo a tutti di osservarlo.
Art. 39. Dovere di osservanza del divieto di utilizzo e di introduzione di materiale non didattico
1. È fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o
pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola.
In particolare è vietato portare con sé coltelli, strumenti o qualsiasi altro oggetto che possa
essere usato come arma impropria.
2. È altresì vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari, radio,
walkman e altri apparecchi estranei all’attività didattica.
I docenti possono sanzionare i trasgressori con una nota disciplinare e procedere al sequestro
del materiale non autorizzato consegnandolo alla Presidenza.
3. È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in
tutta l’area dell’istituto.
Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità
competente in materia. Del pari è vietato introdurre e consumare nell’Istituto bevande alcoliche
di qualsiasi tipo.
Capo III. Norme di comportamento e frequenza
Art. 40 Norme di comportamento
1. La disciplina è affidata all’autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti,
del personale non docente, del Dirigente scolastico.
2. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento
rispettoso, corretto, diligente.
3. L’abbigliamento deve essere coerente con l’ambiente educativo della scuola
4. A norma delle vigenti disposizioni è vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico.
5. Durante l’intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi: il servizio di vigilanza è affidato ai
docenti di turno e ai non docenti. L’uso del telefono pubblico è consentito agli alunni in caso di
necessità. L’uso dei telefoni portatili non è consentito durante qualsiasi tipo di attività didattica.
6. È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che
sono beni della comunità.
7. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni
penali, coloro che li hanno provocati. Il personale docente e/o non docente è tenuto a darne
immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Qualora non sia possibile risalire ai diretti
responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura
danneggiata.
8. All’inizio dell’anno scolastico verrà stabilita dal docente coordinatore della classe una “pianta”
per ogni aula normale o speciale. La pianta della classe potrà essere modificata su richiesta
motivata di un docente o degli alunni solo previo accordo tra i docenti della classe. La
disposizione materiale dei banchi potrà essere diversa da quella tradizionale col parere
favorevole di tutti i docenti della classe, sentito il personale non docente interessato.
9. L’istituto non risponde di beni preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur
cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, anche mediante la vigilanza del
personale non docente.
Art. 41 Frequenza
1. Al suono del primo campanello gli alunni devono trovarsi ai propri posti nelle aule, nei laboratori
o nei reparti in cui è programmata l’attività scolastica.
Solo per motivi legati ai mezzi di trasporto o per altri gravi motivi – che devono avere carattere
di eccezionalità – potrà accedervi entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono del secondo
campanello che segnala l’inizio effettivo delle lezioni (tale ritardo verrà segnalato sul registro di
classe dal docente della prima ora di lezione; non vi sarà obbligo di giustificazione scritta da
parte della famiglia).
Il ritardo oltre tale orario comporta l’entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico o di un suo delegato con l’obbligo della successiva giustificazione
scritta. In caso di ritardi frequenti , per un massimo di tre e a breve intervallo, l’alunno verrà
ammesso in Istituto solo se accompagnato da un genitore.
2. Non è consentito entrare dopo l’inizio della seconda ora di lezione: casi particolari, dovuti a
motivi eccezionali (visite mediche, ospedaliere…) devono essere preventivamente comunicate
dalle famiglie alla Presidenza della scuola. Altri casi particolari di ritardo, dopo la prima ora di
lezione, dovranno essere confermati dai genitori,
entro l’inizio della terza ora. Gli alunni
minorenni, non ammessi in aula, rimarranno nell’atrio della scuola in attesa dei loro genitori,
che li riaccompagneranno a casa. Gli alunni maggiorenni non saranno ammessi in istituto.
Casi singoli saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti.
3. Nelle prime delle due ore di lezione e nell’ora seguente l’intervallo, non è di norma consentito in
alcun modo di uscire dall’aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non può
lasciare l’aula, neanche per breve tempo, senza il permesso dell’insegnante responsabile.
4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione
dell’insegnante che subentra.
5. Lo spostamento degli alunni dell’intera classe da un locale ad un altro dell’Istituto deve essere
effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile.
6. È facoltà dei docenti concedere agli alunni il permesso di temporaneo allontanamento dall’aula
per potersi recare ai servizi. Tale permesso non può essere concesso a più di un alunno per
volta e solo per il tempo strettamente necessario. In prossimità della fine dell’ora di lezione il
permesso deve essere chiesto all’insegnante dell’ora successiva.
Art. 42. Assenze e giustificazioni
1. Lo studente che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l’obbligo di giustificare
presentando il libretto personale all’insegnante della prima ora di lezione. La giustificazione
deve essere firmata da un genitore o dal legale rappresentante se l’alunno è minorenne, dallo
studente stesso, se maggiorenne.
2. Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve essere
preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente giustificata tramite il
libretto personale.
3. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori
ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l’assenza.
4. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve
tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta; esse vengono segnalate dal coordinatore alle
rispettive famiglie.
5. Le uscite fuori orario dall’istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima ora di
lezione, se firmate dal genitore sull’apposito tagliando del libretto personale e solo in via
eccezionale; le richieste vanno presentate per l’autorizzazione al Dirigente Scolastico entro il
suono della prima campanella. L’alunno che entra in ritardo non può chiedere di uscire in
anticipo.
Chi intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto
solo se accompagnato da un genitore (o da un suo delegato) o, se possibile, attendere il
termine delle lezione nel locale infermeria.
6. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola declina ogni
responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine
delle lezioni.
7. Qualora l’istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere
dimesse dalla penultima ora di lezione.
8. Per quanto riguarda il corso serale Sirio, le norme descritte nel presente Titolo sono sostituite
dal “Contratto Formativo”.
Art. 43. Permessi per problemi di trasporto
1. Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di
trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o di
uscita anticipata.
2. I nominativi degli alunni che fruiscono di tali permessi sono indicati in appositi elenchi allegati al
giornale di classe.
Art. 44. Astensione collettiva dalle lezioni
1. L’astensione collettiva dalle lezioni è generalmente considerata assenza ingiustificata. In caso
di comportamento scorretto degli alunni (assenze strategiche), il Consiglio di classe decide gli
opportuni provvedimenti disciplinari.
2. In occasione di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale o locale, il Dirigente Scolastico
ha facoltà di dispensare gli alunni dal dovere di giustificare l’assenza, in considerazione del
valore di partecipazione democratica alla vita civile.
3. I genitori o i rappresentanti legali degli alunni minorenni sono tenuti comunque a comunicare
alla presidenza di essere a conoscenza della partecipazione degli alunni all’astensione
collettiva.
In caso di astensione collettiva prolungata per più giorni, il Dirigente Scolastico stabilisce di
volta in volta le modalità di riammissione.
Art. 45. Autogestione ed occupazione
1. Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell’autogestione dell’attività
didattica e nell’occupazione dell’istituto non possono essere autorizzate dal Dirigente
Scolastico.
Tali fenomeni possono configurare violazione della legge penale ai sensi dell’art. 340 c.p.
(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)
2. Non rientrano in questa fattispecie le giornate dello studente organizzate facendo ricorso alle
ore destinate alle assemblee d’istituto.
Art.46. Deroghe alla frequenza (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009)
Deroga al limite della frequenza per la validazione dell’anno scolastico:
1. gravi motivi di salute, documentate con certificato medico
2. terapie e/o cure programmate, documentate con certificato medico
3. donazioni del sangue
4. partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI
5. adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo
6. impegni di lavoro (solo per corso SIRIO)
Art.47. Norme transitorie
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa
vigente e a quanto riportato nelle norme di attuazione del regolamento
N.B. Si ricorda che ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente l’anno scolastico si ritiene valido solo se lo studente non supera un tetto massimo del 25% di assenza dalle lezioni. La disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”, cioè del monte ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline. Le ore massime di assenza dalle lezioni sono: Per gli ordinamenti che prevedono 25 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 825 x ¾ = 619 ore di frequenza ore assenza massime = 206 ore Per gli ordinamenti che prevedono 27 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 891 x ¾ = 668 ore di frequenza ore assenza massime = 223 ore Per gli ordinamenti che prevedono 28 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 924 x ¾ = 693 ore di frequenza ore assenza massime = 231 ore Per gli ordinamenti che prevedono 29 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 957 x ¾ = 718 ore di frequenza ore assenza massime = 239 ore Per gli ordinamenti che prevedono 30 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 990 x ¾ = 742 ore di frequenza ore assenza massime = 248 ore Per gli ordinamenti che prevedono 32 ore settimanali di lezione -­‐ monte ore annuale 1056 x ¾ = 792 ore di frequenza ore assenza massime = 264 ore Per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione e non svolgono l’ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto. NORME ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO
Norme di comportamento e di frequenza
Norme di comportamento
Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha dovere di un comportamento
rispettoso e corretto nei confronti di tutti i componenti dell’istituto.
• Fermo restando che la famiglia deve rimanere la prima responsabile dell’educazione
dei figli, dal momento in cui sceglie la nostra scuola essa è chiamata a divenire
compartecipe del lavoro formativo che in essa si svolge.
pertanto
E’ vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. Sono previste sanzioni per i
contravventori.
Durante l’intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi. Il servizio di sorveglianza è
affidato ai docenti e ai non docenti.
L’uso del telefono cellulare, come previsto dalla direttiva 104 del 30/11/2007 a firma del
ministro Fioroni, è proibito durante qualsiasi tipo di attività didattica; i docenti potranno
sequestrare i telefonini e consegnarli all’ufficio di segreteria che, al termine delle lezioni,
provvederà alla restituzione. In caso di inadempienza l’allievo verrà ammonito
formalmente dal Dirigente con annotazione sul registro di classe. In caso di recidiva
potrà scattare la sospensione dalle lezioni.
E’ tassativamente vietato l’uso di fotocamere o di registratori, in particolare di quelli
integrati nei telefoni, senza l’espresso consenso della persona ripresa.
A tale proposito si ricorda che lo normativa prevede sanzioni amministrative che vanno
da un importo minimo di 3000 euro sino ad un massimo di 30.000.
E’ obbligatorio rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che
sono beni della comunità.
Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori
sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Il personale docente e/o non docente è
tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Qualora non sia
possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che
abbiano utilizzato la struttura danneggiata.
L’istituto non risponde in alcun modo di beni preziosi, oggetti personali lasciati
incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare fatti incresciosi di furti.
Comportamenti non consoni all’ambiente scolastico verranno sanzionati in prima
istanza dal docente in classe (richiamo verbale e/o scritto sul registro di classe e/o sul
libretto personale); in seconda istanza dal Consiglio di Classe ed infine, nei casi più
gravi, dall’Ufficio di Presidenza.
L’abbigliamento deve essere consono con l’ambiente educativo della scuola. In modo
particolare:
• In palestra l’accesso è consentito solo con tuta da ginnastica oppure con
pantaloncini e maglietta, scarpe ad uso esclusivo della palestra. Se un solo
alunno non avrà l’abbigliamento adatto, la classe svolgerà lezione teorica nella
propria aula.
• Per il laboratorio dell’indirizzo alberghiero è richiesto l’abbigliamento
professionale specifico indicato dai docenti all’inizio dell’anno scolastico.
• Ogni mancanza relativa ai due punti precedenti, deve essere segnalata sul
registro di classe e verrà considerata ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Frequenza/Assenze e ritardi
La frequenza delle lezioni è obbligatoria, eventuali assenze dovranno essere giustificate
dai genitori sull’apposito libretto e verranno vistate dall’insegnante della prima ora.
Eventuali ritardi o richieste di uscita anticipate dovranno essere autorizzate dal Preside o
da un suo delegato.
La famiglia avrà cura di ricorrere con misura alla richiesta di permessi di uscita anticipata.
1. Al suono della prima campanella gli alunni devono trovarsi al proprio posto nelle aule o
negli ambienti in cui è programmata l’attività scolastica.
Solo per ragioni legate ai mezzi di trasporto o per altri gravi motivi – che devono avere
carattere di eccezionalità – potranno accedervi entro il limite massimo di 10 minuti dopo
il suono della seconda campanella che segnala l’inizio effettivo delle lezioni (tale ritardo
verrà segnalato sul registro di classe dal docente della prima ore di lezione; non vi sarà
obbligo di giustificazione scritta da parte della famiglia). Il ritardo oltre tale orario
comporta l’entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico o di un suo delegato con l’obbligo della successiva giustificazione scritta. In
caso di ritardi frequenti sarà cura del coordinatore di classe informare per iscritto le
famiglie.
2. Di norma non è consentito entrare dopo l’inizio della seconda ora di lezione: casi
particolari, dovuti a motivi eccezionali (visite mediche, gravi problemi di famiglia, ecc)
verranno valutati dall’Ufficio di Vicepresidenza. Gli alunni minorenni, in attesa di essere
ammessi in aula al suono della campana successiva, rimarranno nell’atrio della scuola.
Gli alunni maggiorenni potranno non essere ammessi in istituto. Casi singoli e
particolari saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti.
3. Durante le prime due ore di lezione e nell’ora successiva all’intervallo, non è di norma
consentito uscire dall’aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non
può lasciare l’aula senza il permesso dell’insegnante responsabile. In tutte le ore la
classe non potrà essere abbandonata da più di un alunno per volta.
4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione
dell’insegnante che subentra.
5. Lo spostamento dell’intera classe da un locale all’altro dell’Istituto deve essere
effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile.
6. Lo studente che è stato assente dalle lezioni ha l’obbligo di giustificare presentando il
libretto personale all’insegnante della prima ora di lezione. La giustificazione deve
essere firmata da un genitore o dal legale rappresentante se l’alunno è minorenne,
dallo studente stesso se maggiorenne.
7. Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve
essere preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente
giustificata tramite il libretto personale.
8. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai
loro genitori ulteriori chiarimenti e di conseguenza di considerare eventualmente non
giustificata l’assenza.
9. Le assenze, le assenze ingiustificate e i ritardi costituiscono mancanza disciplinare di
cui il Consiglio di Classe deve tener conto nell’attribuzione del voto di condotta; esse
vengono segnalate dal Coordinatore di Classe alle rispettive famiglie.
10. Le uscite fuori orario dall’istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima
ora di lezione, e solo se firmate dal genitore sull’apposito tagliando del libretto
personale. In ogni caso lo studente dovrà essere presente per almeno 4/5 ore nell’arco
della mattinata. Le richieste vanno presentate per l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico entro il suono della prima campanella. Chi intende uscire anticipatamente
per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto solo se accompagnato da un
genitore o da un suo delegato o, se possibile, attendere il termine delle lezioni nel
locale infermeria. Le richieste di uscita anticipata per il sabato dovranno essere
presentate il giorno precedente.
11. Le uscite anticipate del sabato vanno presentate all’ufficio di presidenza di norma entro
il venerdì precedente.
12. Le uscite anticipate per motivi legati all’attività agonistica dovranno essere richiesti
tramite apposito modulo da presentare in segreteria all’inizio dell’anno scolastico.
13. Casi eccezionali saranno valutati dall’Ufficio di Presidenza.
14. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente la scuola declina
ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima
del termine delle lezioni.
15. Per quanto riguarda il corso serale Sirio le norme prescritte nel presente Titolo sono
sostituite dal “contratto formativo”.
Permessi per problemi di trasporto.
1. Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi di
trasporto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può concedere permessi permanenti
di entrata posticipata o di uscita anticipata, fino a un massimo di 10 minuti.
2. I nominativi degli alunni che fruiscono di tali permessi sono annotati nel registro di
classe.
Diritti degli studenti.
1. L’Istituto Vanoni riconosce che la dignità della persona umana è fondata sulla libertà
intesa come capacità individuale di scegliere e comporre ordinatamente i valori morali
in base ai quali orientare la propria vita. La verità, la sincerità e la giustizia devono
essere risposta morale al vuoto etico in quanto possono restituire senso alla
frammentarietà delle esperienze.
2. La formazione al rispetto di se stessi e del prossimo è obiettivo primario del nostro
progetto educativo.
3. Ogni docente ha l’obbligo di rispettare gli alunni senza approfittare del suo ruolo di
potere; inoltre nessun alunno potrà essere oggetto di scherno né per ideologie politiche,
né per caratteristiche fisiche, né per qualsiasi altro motivo.
4. Ogni docente ha il dovere di restituire le prove scritte corrette entro il termine massimo
di 15 giorni. La valutazione delle verifiche dovrà essere effettuata in decimi e
accompagnata da una scheda di valutazione esplicativa. Le prove non potranno uscire
dalla scuola, ma gli alunni e i genitori avranno sempre diritto di visionarle e/o di
chiederne eventuali fotocopie.
5. Le votazioni delle prove orali dovranno essere comunicate agli alunni e alle famiglie dei
minorenni mediante l’apposito libretto.
6. E’ fatto espresso obbligo per i docenti di utilizzare la scala di valutazione prevista dalle
normative vigenti ed esplicitata nel P.O.F.
7. Oltre alle ore di ricevimento previste dal contratto nazionale il docente potrà, per
particolari motivazioni, accettare colloqui con i genitori anche al di fuori degli orari
stabili.
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