NUMERO 1/2013 LA LEGGE DI STABILITA’ IN 4OO CARATTERI Centro Studi Consulta pag. 2 L. Signorini pag. 23 E. Vial pag. 36 Centro Studi Consulta pag. 46 I TEMI DI ATTUALITA’ Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti L’APPROFONDIMENTO DELLA SETTIMANA Il Trust: uno strumento elegante ed efficiente per securizzare e gestire il proprio patrimonio LA CIRCOLARE PER LA CLIENTELA Rimborso Irap Dopo qualche settimana di pausa (… abbiamo tirato un po’ il fiato) riprendiamo il nostro appuntamento settimanale con un numero dedicato in larga misura alla Legge di Stabilità 2013. Non si chiama più Finanziaria, ma si tratta di un provvedimento che ha una struttura simile alle finanziarie cui il Legislatore ci ha abituati negli anni: articolo unico e qualche centinaio di commi … con buona pace di chi quelle disposizioni è chiamato ad applicare. Per questo il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di schematizzare le disposizioni più importanti in grande sintesi, in modo da consentire ai Colleghi di orientarsi al meglio in un provvedimento così articolato. Gli altri temi toccati in questo primo numero del 2013 sono legati agli eventi formativi che Consulta organizzerà in alcune città tra fine gennaio e febbraio: gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti – che sappiamo essere un nervo scoperto per la nostra categoria – ed il trust – che oltre a costituire un ottimo strumento per la protezione del patrimonio, per i nostri clienti ma anche per noi stessi, rappresenta, a nostro avviso, anche un’opportunità professionale da cercare di valorizzare. Infine, abbiamo inserito una circolare per la clientela relativa al rimborso per la mancata deduzione dalle imposte dirette dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni 2007-2011: se c’è un costo del personale di una qualche rilevanza, i nostri Clienti hanno l’opportunità di recuperare un importo che, interessando cinque annualità, può essere comunque “interessante” (considerando anche i tempi non “brillanti”). Con un augurio che il 2013 sia un anno decisamente migliore per noi tutti e per il nostro Paese, non ci resta che augurarVi buona lettura. Sergio Pellegrino - Giovanni Valcarenghi LA LEGGE DI STABILITA’ IN 400 CARATTERI a cura del Centro Studi Consulta Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Pubblicata nel Supplemento Ordinario 21/L G.U. n. 302 d.d. 29.12.2012 Comma Contenuto in sintesi 252 Incentivi per le assunzioni di giovani e donne Il comma 252 inserisce il comma 12-bis all’articolo 4 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, relativo a specifici incentivi per le assunzioni. La disposizione, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012. 299-300 Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate La lettera a) del comma 299, nel novellare il terzo periodo del comma 36 dell’articolo 2 del D.L. 138/2011: anticipa al 2013 - in luogo del 2014 previsto dalla norma vigente - il termine a decorrere dal quale il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale; introduce la previsione secondo cui tale valutazione è relativa all’anno precedente e riguarda le maggiori entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione – laddove la normativa vigente fa riferimento alle maggiori entrate “in termini permanenti”. La medesima lettera a), nel novellare il quarto periodo dell’articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011: specifica che al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale affluiscono le maggiori risorse derivanti dalla predetta valutazione relativa al surplus di entrate “strutturali” ed effettivamente incassate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale; prevede che affluiscono al predetto Fondo anche le risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cd. tax expenditures). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che dà conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La successiva lettera b),introduce un comma aggiuntivo (36.1) all’articolo 2 del D.L. 138 del 2011il quale dispone la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati. In conseguenza di tali previsioni, il comma 300 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 296/2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell’economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione e sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale. 324-335 Recepimento della Direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione La disposizione reca modifiche al testo del DPR 633/1972 e del DL 331/1993. Le principali modifiche riguardano il contenuto della fattura e l’introduzione della possibilità di emettere una fattura semplificata, e della facoltà di emettere la fattura utilizzando il registratore di cassa. Numerose modifiche sono introdotte ai casi di obbligatorietà di emissione di fatture anche in caso di operazioni non soggette ad IVA; parallelamente sono state modificate le norme sulla determinazione del volume d’affari e della determinazione dello status di esportatore abituale. Sono state semplificate le regole sulla auto fatturazione nei casi di rapporti con operatori UE. Le modifiche al DL 331/1993 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni comunitarie, le tempistiche di emissione della fattura e le modalità di registrazione del documento contabile. 380 Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni 382-384 Le disposizioni innovano l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni. A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione: attribuiscono interamente ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna); sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro,ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA. In primo luogo, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011. Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Resta possibile per i comuni la possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota. Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale (ai sensi della lettera b)) Per gli anni 2013 e 2014 (ai sensi della lettera c)) la dotazione del Fondo è incrementata. La lettera d) affida al DPCM che determina la quota dell’IMU che deve affluire al fondo anche i criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso. La lettera e), come anticipato supra, contestualmente sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 (rectius, per un presumibile errore materiale, 4 maggio 2012). Le lettera h): abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – come visto supra riserva allo Stato quota parte del gettito IMU in favore dello Stato, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all’istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio; sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni disposta dall’articolo 2 del citato decreto legislativo D.lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Come all’inizio segnalato, si tratta dell’ imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell’imposta ipotecaria e catastale, dell’imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti. Si tratta altresì della compartecipazione comunale al gettito dell’IVA. chiarisce che i meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall’IMU e, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La lettera i) condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Il comma 382 reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. Il comma 383 reca ulteriori modalità con le quali effettuare la verifica del gettito IMU per l’anno 2012 disciplinata all’articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012. Il comma 384 riferisce, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale. 387 Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES Sono introdotte modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013. L’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio è composta da: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe. Con l’intervento, viene in primo luogo modificato il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2012, al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. In secondo luogo, con una modifica al comma 9 del predetto articolo 14, viene chiarita la base imponibile sulla quale applicare il tributo. E’ quindi disposta l’applicazione a regime dei criteri del DPR 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene pertanto abrogato il comma 12 che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia l’applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (nuovo comma 9-bis).In prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU, la TIA 1 o la TIA 2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Anci sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo - al comma 34 del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno. Con una riformulazione del comma 35, si introduce una deroga alla normativa per l’affidamento dei servizi di riscossione da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che attualmente svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E’ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. 473 Rivalutazione terreni e partecipazioni Si riaprono, per le persone fisiche e le società semplici, i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. In particolare si consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013. 480 Aumento dell’IVA A decorrere dal 01.07.2013 l’aliquota ordinaria dell’IVA è rideterminata nella misura del 22%. 481-482 Detassazione contratti di produttività e rafforzamento sistema CONFIDI Si prorogano, per il 2013, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, mediante detassazione. Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività e al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il comma 482 proroga le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014. 483 Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia Si innalzano le detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico, negli importi che seguono: è elevato da 800 a 950 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età superiore a tre anni (comma 4, lettera a), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del TUIR); è elevato da 900 euro a 1.220 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), secondo periodo del TUIR); è elevato da 220 euro a 400 euro l’importo spettante per ciascun figlio portatore di handicap (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), terzo periodo del TUIR). 484-485 Deduzioni IRAP dal 2014 Si modifica la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Nel dettaglio, le disposizioni in commento apportano modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento che ha istituito e che disciplina l’Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP. In particolare, con la lettera a) del comma 6 viene innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 2) del richiamato D.Lgs. 446/199), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti). Inoltre, si innalza da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 3) del richiamato D.Lgs. 446/199) dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti); tale agevolazione è alternativa a quella sopra illustrata ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”. Infine, si modificano, elevandoli, gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazione. A tal fine è integralmente sostituito l’articolo 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati: da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro; da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro; da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali, e le persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni, la deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875 euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525). Si prevede, infine, l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata. 487 Aliquote accisa sui carburanti Si stabilizza l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri. 491-500 Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie Il trasferimento della proprietà di: azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da società residenti nel territorio italiano titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente azioni a seguito della conversione di obbligazioni è soggetto ad imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento del valore della transazione. In relazione alla base imponibile - valore oggetto della transazione – viene chiarito che l’imposta si applica sulla posizione netta dovuta al regolamento delle operazioni. E’ escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento di proprietà per successione o donazione. L'imposta è dovuta - dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà (vale a dire 0,1 per cento) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Resta confermata l’esclusione dall'imposta delle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, cui si aggiungono: le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sellbuy back. Per non penalizzare le PMI, sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro. I derivati su equity e gli altri strumenti su equity specificamente indicati, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo una apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Anche in tale caso, l'imposta è dovuta - da ciascuna delle controparti delle operazioni, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta prevista per tali tipologie, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta è ridotta a 1/5. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze detta misura può essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto), tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. Per “mercati regolamentati” e “sistemi multilaterali di negoziazione” si intendono quelli degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir). La norma chiarisce anche le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali). L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni in commento. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del perfezionamento delle operazioni. Sono esenti dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Infine, sono presenti nuove esenzioni a favore delle operazioni svolte nell’attività di supporto agli scambi (market making), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari, delle operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo nonché delle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili. Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza Viene poi introdotta una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con apposito decreto ministeriale. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta - dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini - si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale, non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. La decorrenza è posticipata al 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le relative negoziazioni ad alta frequenza, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati e relative negoziazioni ad alta frequenza. Disposizioni transitorie Per il 2013 l'imposta su trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione essa è stabilita in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sulle operazioni effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione della presente imposta è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data. Accertamento e riscossione Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta. L’imposta non è deducibile dall’Ires, dall’Irpef e dall’Irap. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro il 30.01.2013 le modalità di applicazione dell'imposta. E’ stata inoltre demandata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione gli adempimenti e delle modalità per l'assolvimento dell'imposta. 501 Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa Si riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi. Più in dettaglio, la disposizione in commento intende modificare l’articolo 164, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), come da ultimo novellato dall’articolo 4, comma 72 della legge n. 92 del 2012. Resta ferma l’elevazione della deducibilità all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Rimane invariata la previsione di cui all’articolo 4, comma 73, della legge 92/2012, ai sensi del quale le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012). Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame 502-505 Differimento termini maggiori valori riallineamenti I commi da 502 a 505 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.) a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Si posticipano, da un alto, di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre, per latro verso, si interviene modificando le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012. Inoltre, sono differiti anche gli effetti degli affrancamenti dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva. In materia di termini di versamento dell’unica rata (anziché tre), per effetto della disposizione in commento l’effetto viene esteso anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti; resta fermo che sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale. 509 Imposta di bollo sulle attività finanziarie Si introduce il limite di 4.500 euro all’imposta di bollo sugli strumenti finanziari solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Mediante la modifica della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, si prevede a decorrere dall’anno 2013 il tetto di 4.500 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica. Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell’ammontare complessivo (fonte: Banca d’Italia). 515 Fondo esenzione IRAP per persone fisiche Si istituisce un Fondo con apposita dotazione volto ad esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove: non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. 518-519 Modifiche all’IVIE e IVAFE Le norme intervengono a modificare l’articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012. Inoltre, si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (comma 31, lett. d) ed g)); pertanto, si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento. In particolare, con riferimento all’ IVIE, si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero). Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Con riferimento all’ IVAFE, si prevede che l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. 520-521 Regime IVA delle gestioni individuali di portafoglio Viene assoggetta ad IVA ad aliquota normale l’attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli (modifiche all’articolo 10). Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva (modifiche all’articolo 36). Si dispone che l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 526 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti La disposizione proroga all’anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo. Va ricordato che la Finanziaria per il 2007 ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino: che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato; di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014. 527-529 Debiti di modesta entità iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999 Si introduce una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2.000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; tale disposizione si applica decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Più in dettaglio, la norma dispone l’annullamento automatico dei crediti tributari di importo pari o inferiore a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, se iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Le norme affidano ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di determinare: le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate, nonché le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore; le modalità con cui l’agente della riscossione dovrà comunicare all’ente creditore, anche per via telematica, l’esaurimento delle procedure relative ai crediti iscritti a ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, ma superiori a 2000 euro (comma 331-ter). Ai sensi del successivo comma 529, ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (indipendentemente dall’importo) non si applica la disciplina del discarico per inesigibilità, contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999. Non si procede inoltre a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo. 537-543 Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario. A decorrere dal 01.01.2013, gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi hanno l’obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, alle condizioni specificamente previste. In particolare, al fine di conseguire la sospensione delle procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta. La stessa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e potrà : confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio; avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo. Ove l’ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell’incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi. Ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. Gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo. Il comma 543 dispone l’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 544-545 Riscossione coattiva di debiti sino a 1.000 euro Si prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Viene dunque abbassata la soglia di duemila euro indicata dalla lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contestualmente abrogata (si imponeva di anteporre alle azioni cautelari ed esecutive sui debiti fino a duemila euro due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. 549 Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri Modificando l’articolo 1, comma 204, della legge 244/2007, si prevede, anche per il 2013, la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. Per fruire dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni: essere persone fisiche residenti in Italia; prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto; prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi. GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI di Luca Signorini L’impatto della normativa antiriciclaggio - sugli studi professionali, e in particolar i prestatori di servizi relativi a società e trust. modo sui commercialisti, è questione sulla quale si dibatte da anni. 1. Gli obblighi posti a carico dei Dopo il corposo intervento del Comando professionisti dal D.Lgs. n. generale della Guardia di Finanza1, poi, è assunta a l’attenzione carattere della di 231/2007. priorità categoria sugli adempimenti da osservare per rispettare La norma2 prevede, per professionisti e società di revisione, i seguenti obblighi: le disposizioni in materia. Giova ricordare, in ogni caso, che i - adeguata verifica della clientela3; - registrazione e conservazione delle soggetti interessati dalla disciplina sono: - gli iscritti commercialisti all'Albo e dei degli esperti lavoro; i soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti svolgono operazioni di natura finanziaria o immobiliare; 1 Circolare n. 83607/2012 del 19 marzo 2012. riguardanti i dati identificativi dei clienti e le altre dottori contabili e nell'albo dei consulenti del - informazioni 2 In realtà la norma cosi come noi la leggiamo oggi è il frutto di una serie di interventi normativi diversi di recepimento di numerose direttive comunitarie che a partire dalla L. 5 luglio 1991 n. 197, la quale ha recepito i principi stabiliti dalla prima direttiva comunitaria n. 91/308/CEE, è passata tramite il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che attua la III direttiva 2005/60/Ce e la 2006/70/Ce, realizzando il coordinamento delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e si è conclusa con il D.lgs. 25 settembre 2009 n. 151, che ha modificato e integrato il predetto D.lgs. 231/2007, prevedendo, tra l’altro, l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela a carico anche del titolare effettivo del rapporto o dell'operazione, la ridefinizione dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, l’introduzione della possibilità per gli ordini professionali di istituire un archivio unico centralizzato delle registrazioni effettuate dai propri iscritti. 3 Al di là di quanto si vedrà nel prosieguo in maniera dettagliata, si tenga anche conto che la norma consente di avvalersi dell'identificazione effettuata da soggetti terzi qualificati, sebbene ciò non escluda, in ogni caso, la responsabilità finale del professionista. In particolare è prevista la possibilità per i professionisti di effettuare la verifica dell'identità del cliente, anche in sua assenza, avvalendosi dell'attestazione effettuata da altro professionista, prescindendo dall'esame dei documenti eventualmente prodotti. - informazioni relative alle prestazioni decreto n. 231, e che nel prosieguo si professionali eseguite; vedrà nel dettaglio in cosa effettivamente segnalazione delle operazioni sospette consiste, deve essere innescata, secondo di riciclaggio; quanto segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni concernenti le limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al collaborazione con antiriciclaggio misure di e le controllo interno delle per - beni - tematica - che comportino la in ogni caso, quando le operazioni sono di valore indeterminato o non determinabile; - quando, relativamente ad una specifica operazione, si ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; - 2. L’adeguata verifica L’adeguata verifica, novità seconda o nel caso di prestazioni professionali interessate contante. A pari superiore a € 15.000; delle infrazioni in materia di utilizzo del grande valore mezzi di pagamento di importo pari o delle segnalazioni delle operazioni sospette e di trasmissione o la movimentazione di riservando ad un altro intervento la della utilità occasionali In questo pezzo ci concentreremo su trattazione od superiore a € 15.000; di operazioni di riciclaggio. che il professionista deve porre in essere, quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, prevenire e impedire la realizzazione quelli che sono gli adempimenti “formali” dalla ipotesi: autorità istituzione esplicitamente norma, al verificarsi di una delle seguenti portatore; - previsto del livello si hanno dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati che rappresenta la introdotta quando dal di citato rischio4, l’adeguata verifica deve poi essere svolta precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. con modalità differenti: ordinaria, semplificata, rafforzata. 4 Altro fondamentale aspetto che contraddistingue la normative antiriciclaggio dopo l’avvento del decreto n. 231/2007: il nuovo sistema è caratterizzato dall’approccio in base al rischio (cd. “risk based approach”). E, per usare la parole del MEF, le nuove norme segnano “il passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientele, tassativamente previsti, a un più esteso dovere da parte dei destinatari di customer due diligence da espletarsi per mezzo di pià ampie informazioni e di un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti”. L’adempimento può essere schematizzato secondo il seguente flusso di lavoro5: 5 Fonte: Linee Guida CNDCEC. 3. Adeguata verifica con delegati alla firma, in relazione all'operazione da compiere. modalità ordinarie. 2) identificazione e verifica dell'identità In questa, che rappresenta del titolare effettivo. probabilmente la modalità normalmente I professionisti devono inserire nei utilizzata, le attività da svolgere sono: loro archivi, informatici e cartacei, tutti i dati relativi al titolare effettivo. 1) identificazione e verifica dell'identità del cliente sulla base di documenti, E’ titolare effettivo la persona fisica dati o informazioni ottenuti da una per conto della quale è realizzata fonte affidabile ed indipendente. un'operazione o un'attività, ovvero, E’ eseguita, in presenza del cliente, nel attraverso un documento valido per persona o le persone fisiche che l'identificazione6 non scaduto, anche possiedono o controllano tale entità o mediante ne risultano beneficiari7 8. propri collaboratori. dipendenti La delega o caso di entità giuridica, la per l'identificazione ad un collaboratore o dipendente dello studio professionale, può essere occasionale o “a regime”, e in ogni caso la responsabilità resta in 7 Nel caso in cui il cliente sia una società, per titolare effettivo si intende: - la/e persona/e fisica/che che raggiungano il 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; capo al professionista. - la/e persona/e fisica/che che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica Qualora il cliente sia una società, il Nel caso, invece, in cui il cliente del professionista sia un'entità giuridica come una fondazione o un istituto giuridico come il trust, per titolare effettivo si intende: professionista l'effettiva deve esistenza rappresentanza del potere e all'identificazione dell'identità verificare dei ed di procedere alla verifica rappresentanti - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la/le persona/e fisica/che beneficiaria/e del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; - la/le persona/e fisica/che che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. 6 I documenti validi per l'identificazione delle persone fisiche sono carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione statale purché munite di fotografia identificativa e timbro. 8 Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo. Per l'identificazione effettivo, i clienti iscritto tutte del titolare forniscono le per informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. informazioni idonee all'identificazione e alla verifica dell'identità del titolare sia nel caso di venuto a conoscenza. 3) acquisizione cliente persona fisica che di un soggetto diverso dalla persona fisica. di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le effettivo, fiduciario di cui il professionista è professionale; 4) controllo costante nel corso della prestazione professionale. Gli obblighi di verifica della clientela saranno assolti commisurandoli associato al dai al professionisti livello tipo di di rischio cliente, alla Il professionista che rilevi la presenza prestazione professionale, all'operazione di una o più società fiduciarie, anche o alla transazione compiuta. a diversi livelli partecipativa, sarà della catena chiamato a chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i. Di contro, le società fiduciarie dovranno fornire, ai sensi dell’art. 21, tutte le informazioni necessarie per consentire al professionista di poter rispondere. Le notizie dovranno fascicolo e informazioni essere con ricevute custodite modalità tali nel da garantire la riservatezza del negozio In questo caso, come per l’ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell’accennato criterio, al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente). Il professionista e destinatari gli altri della soggetti normativa antiriciclaggio dovranno essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle misure adottare sia adeguata all'entità riciclaggio e di del rischio finanziamento di del terrorismo. A tal proposito, i professionisti per la valutazione del rischio devono osservare dei criteri generali, che con riferimento al cliente si basano su natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento dell’operazione, area geografica di residenza, mentre con riferimento all'operazione o basano tipologia, su alla prestazione, modalità si di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza, area geografica di 5. Adeguata destinazione9. verifica con modalità rafforzate. 4. Adeguata verifica con modalità semplificate. Premesso che il professionista, di fronte all’analisi del rischio di riciclaggio del E’ possibile utilizzare semplificate, al modalità sussistere alternativamente di requisiti soggettivi suo cliente, può trovarsi di fronte alle seguenti ipotesi: 1) assenza di rischio o rischio di livello (art. 25, c. 1 e 3) oppure oggettivi (c. 6). Il professionista non deve adempiere agli basso (modalità ordinaria); 2) rischio obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela qualora si abbia motivo di 3) vero delle informazioni necessarie. verifica attività che più connesse proprio sospetto della (non prestazione e segnalazione); l’adeguata verifica rafforzate non all'adeguata dovranno con modalità risulta necessaria di riciclaggio il cliente non sia di fisicamente presente; si sia in presenza di scopo e sulla natura della prestazione corrispondenza con professionale, il controllo costante nel corrispondenti di corso della prestazione professionale. extracomunitari; Il CNDCEC nelle sue linee guida ha elaborato una procedura che consente, attribuendo dei punteggi alle singole fattispecie, di attribuire un profilo di rischio basso, medio o alto, al cliente. Si rinvia in tal senso al documento prelevabile dal sito web all’indirizzo www.cndcec.it, area istituzionale, documenti studi e ricerche, antiriciclaggio. o finanziamento del terrorismo; dell'eventuale titolare effettivo e della sua identità, la richiesta di informazioni sullo si sia in presenza di un rischio più elevato essere compiute, vale a dire l'identificazione 9 elevato allorquando: La semplificazione, in sintesi, riguarda le altre e esecuzione secondo le modalità semplificate non sia l'acquisizione o (obblighi più rigorosi e vigili); ritenere che l'identificazione effettuata attendibile o qualora essa non consenta elevato conti di enti Stati in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo (cd. PEP). Per la verifica della clientela rafforzata le tali casi, il professionista deve solo modalità operative sono in sintesi le raccogliere e conservare i documenti che seguenti: attestano la qualifica del cliente quale - per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità - con modalità semplificate. è preferibile effettuare controlli più Per approfonditi e riscontri documentali, registrazione, i professionisti e gli altri attraverso una o più visure camerali; revisori contabili devono adempiere agli i dati forniti dal cliente relativi allo obblighi previsti per la registrazione e la scopo e alla natura della prestazione conservazione professionale utilizzando, alternativamente: dovrebbero essere analizzati e messi in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio del cliente; - soggetto destinatario di adeguata verifica il controllo costante nel corso della prestazione professionale deve essere eseguito ad intervalli di tempo più ravvicinati ed in modo più approfondito. quanto riguarda le delle modalità di informazioni un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici; Nel un registro cartaceo della clientela. caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria, è poi consentito tenere un archivio unico per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni 6. La registrazione delle cliente, Il professionisti professionista/i incaricati. operazioni. I del/dei sono obbligati registro deve essere numerato a progressivamente e siglato in ogni pagina conservare i documenti per dieci anni a cura del soggetto obbligato o di un suo dall’ultimazione della prestazione, e a collaboratore delegato per iscritto, con registrare le informazioni che hanno l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, acquisito del per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. L'obbligo di applicazione registrazione nel caso delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della non di numero trova firma dei citati soggetti. Il registro va obblighi tenuto in maniera ordinata, senza spazi semplificati di verifica della clientela: in in bianco ed abrasioni. La documentazione, nonché gli ulteriori dati eseguire una prestazione professionale e per un soggetto del quale già dispone dei informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. dati In relazione ai termini di registrazione, le informazioni richieste devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni: solo le informazioni relative al nuovo incarico, sempre entro il termine di 30 dell'incarico 7. Le dal'eventuale conoscenza successiva termine della prestazione professionale. In caso di modifiche dei dati identificativi del cliente e delle altre informazioni, il professionista deve, entro 30 giorni dal momento in cui venga a conoscenza delle modifiche, altre giorni. dall'accettazione dal delle sufficiente registrare nell'archivio unico aggiornare il contenuto dell'archivio o del registro, conservando evidenza dell'informazione precedente. Nel caso in cui il professionista debba prestazioni oggetto di adeguata verifica. di ulteriori informazioni; e informazioni da acquisire aggiornate, è professionale; identificativi Le operazioni oggetto di adeguata verifica, e quindi di registrazione, sono riportate nelle due tabelle che seguono suddivise tra operazioni per le quali deve essere verificato il superamento del limite dei 15.000 euro, e operazioni con valore indeterminato o non determinabile, soggette all’obbligo, quindi, in ogni caso. a. operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro: amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni; arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie; assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti; assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale; attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici; consulenza contrattuale; consulenza e trasferimento di quote di Srl; consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili; consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche; custodia e conservazione di beni e aziende; gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito; gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia; gestione di posizioni previdenziali e assicurative; monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese; operazioni di finanza straordinaria; redazione di stime e perizie di parte; sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari; valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo b. operazioni di valore indeterminato o indeterminabile: analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari; assistenza in procedure concorsuali; attestazione dei piani di risanamento ex art.67, terzo comma, lett.d), R.D. 16 marzo 1942, n.267; consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo; consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi; consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti; consulenze in materia di concordati stragiudiziali; consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie; consulenze in materia di contabilità e bilanci; consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità; consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi; ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni; organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art.182-bis, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267; relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art.161, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267; tenuta di contabilità regolamenti e liquidazioni di avarie; revisione contabile; trasformazioni; fusioni e scissioni. Giova peraltro segnalare anche che, tra 8. Il fascicolo della clientela. le operazioni per cui non corre l’obbligo di adeguata adempimenti verifica, in vi sono materia gli Premesso che per quanto riguarda le di operazioni e le prestazioni professionali, amministrazione del personale e l’attività vanno di delle registrazioni, consistenti nei documenti dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. originali o nelle copie aventi analoga redazione e/o trasmissione efficacia conservate probatoria le scritture nei e le procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione l’accettazione scritta per individuare professionale, la documentazione nonché la gli ulteriori dati e informazioni sono prestazione professionale); conservati nel fascicolo relativo a ciascun - cliente. Il CNDCEC nelle linee guide più volte richiamate fornisce alcune data d’inizio e l’oggetto dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione; - eventuale ulteriore documentazione indicazioni in merito al contenuto del richiesta fascicolo della clientela che, in linea di individuare il titolare effettivo; massima, dovrà contenere: - fotocopia - documento riconoscimento valido - - fotocopia partita iva (per i titolari di documentazione in base alla quale si semplificati di - eventuale attestazione ex art. - dell’incarico, conferimento é verbale consigliabile appunti sulla documentazione della relativa alla prestazione eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”; identificazione a distanza); di brevi professionale o dell’operazione; di assenza fisica del cliente, c.d. caso eventuali cessazione 30 copia del mandato professionale (in prestazioni comportamenti anomali del cliente; (rilasciata al professionista da uno dei - delle all’attività svolta dal cliente, e su - soggetti elencati dalla norma nel caso documenti ragionevolezza dell’operazione rispetto verifica o, al contrario, la necessità di - se necessario, dichiarazione da parte professionali svolte; adeguata ricorrere alla procedura rafforzata; è la provenienza dei capitali necessari; è verificata la possibilità di applicare obblighi quale non adeguata copertura finanziaria, hanno il potere di rappresentanza); - la istaurare l’attività e, nel caso di una ditte individuali, obbligatoria per i verificare il soggetto o i soggetti che per finanziari per attuare l’operazione o visura camerale (consigliata per le soggetti diversi da persona fisica per dell’operazione del cliente sui mezzi economici e partita iva); - per chiesta la prestazione professionale; dell’identificazione; fotocopia codice fiscale; professionista dichiarazione da parte del cliente o data - dal sullo scopo e sull’oggetto dell’attività di alla della - eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contezioso; - ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio. Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale o dello svolgimento dell’operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile e presentato su richiesta degli organi di controllo. Va conservato per dieci anni dalla conclusione dell’operazione o dalla fine della continuativa. prestazione professionale Seminario di mezza giornata LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI Come organizzare lo studio professionale per far fronte agli obblighi normativi. Le modalità di effettuazione delle verifiche della GdF. Gennaio - Febbraio 2013 Bologna – Roma – Udine – Venezia – Verona – Vicenza Il Trust: uno strumento elegante ed efficiente per securizzare e gestire il proprio patrimonio di Ennio Vial Il tema della protezione della ricchezza – sviluppatosi nei paesi di common law e che piccola o grande che sia, detenuta in Italia ha fatto il suo ingresso in Italia con la o all'estero – è sempre più al centro delle ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera preoccupazioni della legge 9 ottobre 1989, n. 364. di imprenditori, professionisti e più in generale dei Il trust è una figura giuridica molto soggetti che detengono un patrimonio. versatile, Da questo punto di vista il trust si può considerare uno strumento che nella maggior parte dei casi si presenta come ottimale nella protezione del patrimonio e nella pianificazione del passaggio generazionale. che può assumere forme estremamente diversificate e soddisfare numerose esigenze. L’effetto principale del trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la Nel presente intervento esamineremo le sussistenza di situazioni patologiche (ad caratteristiche essenziali dell’istituto ed i esempio, principali profili fiscali. disponente di massa patrimoniale ai In particolare, analizzeremo le figure che propri creditori). compongono il trust (disponente, trustee, Esaminiamo ora la struttura del trust e le guardiano) e i principali tipi di trust figure che lo compongono. (trust liberale donatario e trust di scopo). La struttura essenziale del trust vede la presenza Trust è anglosassone un di istituto lunga di tre da parte soggetti, del non necessariamente persone diverse tra loro, Il trust: elementi essenziali Il sottrazione di matrice tradizione, ovvero: • il disponente (o “settlor”); • il “trustee”; • il beneficiario, o i beneficiari. Guardiano Disponente Beneficiari Trustee Beni in Trust Il trust determina trasferimento di pertanto beni/diritti un conformità alle disposizioni del dal trust e secondo le norme imposte disponente al trustee; il trustee diventa proprietario ed amministratore dei dalla legge al trustee21. Il fondo in trust quindi suddetti beni con il vincolo di gestirli definitivamente nell’interesse dei beneficiari, ovvero in disponente ma non entra a far parte del funzione di uno scopo. patrimonio del trustee e non è più Il trust è quindi caratterizzato dai seguenti elementi: dal esce patrimonio del soggetto alle pretese dei creditori o di terzi (sempre in assenza di situazioni a) i beni in trust costituiscono una patologiche). massa distinta e non sono parte del Analizziamo patrimonio del trustee; diverse figure costituenti il trust: b) i beni in trust sono intestati al ora, sinteticamente, 1. Il disponente; trustee o ad un altro soggetto per 2. Il trustee; conto del trustee; 3. Il guardiano; c) il trustee è investito del potere e 4. I beneficiari. onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in 21 Art. 2 della Convenzione dell’Aja. le 1) Il disponente Nella Si premette come il disponente possa considerato “sham” cioè nullo quando il essere chiunque quindi una persona fisica disponente mantiene il controllo effettivo o una persona giuridica; generalmente, del fondo e ne dispone come cosa essendo utilizzato con finalità donatorie e propria. in un’ottica di gestione del passaggio Si precisa come il trustee risponda generazionale, il/ i disponenti sono solamente nei confronti dei beneficiari e persone fisiche. non del disponente e, se l’atto istitutivo lo Si evidenzia come: prevede, nei confronti del guardiano. • il disponente compaia nel rapporto legge di Jersey contenute nell’atto poi, formalmente, esca di scena; presenti, alcuni e l’ingerenza del trust è Il trustee opera rispettando le regole solo al suo momento genetico e • l’influenza un istitutivo “desiderata” e, se del disponente inseriti nelle c.d. “lettere dei disponente nelle scelte del trustee desideri”. rischiano infatti di far considerare Affinché lo strumento in questione sia il trust come interposto; “solido”, ossia difficilmente aggredibile • è necessario quindi, affinché lo strumento in questione sia solido e inattaccabile da parte dell’Amministrazione finanziaria o di terzi in genere, che si realizzi un reale spossessamento dei beni da parte dell’Amministrazione finanziaria: il disponente non deve coincidere con il trustee; il disponente non deve essere un beneficiario del fondo. determinato dalla mancanza di Il disponente potrebbe essere, invece, un controllo sugli stessi da parte del beneficiario dei frutti; anzi, tale clausola è disponente. spesso presente negli atti di trust per Questo al fine di evitare il rischio che consentire, a colui che si priva dei beni, di l’Amministrazione finanziaria consideri il poter godere comunque dei frutti che trust interposto. derivano dal patrimonio segregato. Il trustee, per esempio, nell’esercizio del suo potere discrezionale potrebbe erogare personali del trustee; al disponente ogni anno una certa somma entro un massimale predeterminato. La discrezionalità del trustee non sono aggredibili dai creditori non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto è in caso di morte del trustee; fondamentale anche dal punto di vista non rientrano, ad alcun titolo, nel fiscale perché consente al trust di essere regime patrimoniale legale della assoggetto ad IRES e non alle aliquote famiglia progressive ovviamente, IRPEF, come accadrebbe invece nell’ipotesi di beneficiari del reddito puntualmente del trustee, qualora, quest’ultimo sia coniugato; individuati nell’atto di trust. non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate 2) Il trustee nell’atto istitutivo del trust. Nella scelta del trustee il disponente ha la Il massima discrezionalità; il trustee può amministrare, gestire e disporre i beni in essere infatti una persona fisica di fiducia, trust a favore dei beneficiari secondo le una fiduciaria o una trust company. indicazioni dettate nell’atto istitutivo del Il compito del trustee, come più volte trust, nel rispetto della legge ed in ribadito, è la gestione e l’amministrazione accordo con i “desideri” del disponente. dei beni in trust. Il trustee deve, altresì, rendere conto della Gli stessi sono intestati al trustee o ad un gestione. trustee sarà quindi tenuto ad altro soggetto per conto del trustee, e costituiscono una massa distinta e non 3) Il guardiano facente parte del patrimonio personale di Una figura non necessaria ma quanto mai quest’ultimo. opportuna, è quella del guardiano che ha Infatti, i beni costituiti in trust22: il compito di controllare, e nel contempo assistere il trustee, nella gestione del 22 C.M. 3 del 22 gennaio 2008. patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi di gestione, attraverso direttive, divieti e all’esigenza di sorvegliare il trustee e, al pareri. tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte Bisogna porre, anche in tal caso, la operative. massima attenzione; infatti un eccesso L’ufficio del guardiano, come quello del ingiustificato di poteri al guardiano trustee, può essere svolto: rischierebbe di vanificare il trust da una persona; riconducendo lo strumento ad una mera da più persone; interposizione fittizia ed escludendo, da una persona giuridica. quindi, l’effetto segregativo. Il guardiano è normalmente nominato dal Ovviamente: disponente nell’atto istitutivo del trust o • ogni situazione va verificata caso con atto separato indirizzato al trustee; per caso esaminando attentamente talvolta è nominato dai beneficiari dopo l’atto di trust; la morte o le dimissioni del (primo) • il guardiano non può mai divenire guardiano. gestore In ogni caso è opportuno che, nell’atto necessariamente rimanere istitutivo, siano previste clausole per ogni controllore trustee, evenienza quando è in possesso della facoltà relativa all’ufficio, con del del trust e deve un anche di revocarlo. particolare riferimento alle forme ed alle modalità di nomina, accettazione, revoca Infatti, la rimozione del trustee non e la comporta la cessazione del trust, ma solo successione del guardiano è infatti uno il trasferimento dell’affidamento da un degli aspetti più critici e delicati nella soggetto a un altro. stesura dell’atto di trust. Anzi, nel caso in cui il trustee rimosso La tendenza dei trust interni è di abbia attribuire al guardiano una funzione di pregiudizievole per l’interesse protetto, controllo sull’attività del trustee, che si sarà proprio il guardiano (nei trust di può esercitare attraverso atti dispositivi o scopo) ad essere legittimato ad agire successione del guardiano; tenuto nell’interesse del trust. una condotta 4) I beneficiari Per ottenere l’aliquota del 4% e le I beneficiari sono coloro ai quali il trustee franchigie concesse dalla legge sulle è obbligato o può fare ottenere dei successioni e donazioni, è necessario vantaggi economici. individuare puntualmente i beneficiari Si premette come: del fondo. • il termine “beneficiario” individui Il trust attribuisce al beneficiario diritti una vasta gamma di posizioni che egli può far valere nei confronti del soggettive; trustee nel caso in cui quest’ultimo abbia • i diritti dei beneficiari possono violato le obbligazioni risultanti dal trust. vertere solo sul reddito del fondo, Di solo sul fondo oppure su entrambi; affermare che il beneficiario non vanti un di conseguenza, vi possono essere mero diritto a ottenere i beni oggetto del quindi i beneficiari del reddito e i trust bensì sia titolare, nei confronti del beneficiari del fondo in trust e uno trustee, del diritto di pretendere da stesso soggetto può appartenere ad quest’ultimo l’adempimento di tutte le entrambe le categorie. obbligazioni che la legge e l’atto di trust I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust. I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust. I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria. conseguenza sembra corretto pongono a carico del trustee. Trust familiare donatorio Analizziamo ora i principali tipi di trust. I trust si distinguono in: trust con beneficiari, i quali sono costituiti “nell’interesse di un beneficiario”; trust di scopo, i quali sono costituiti per un fine determinato. Inoltre possiamo suddividere i trust tra: trust liberali con i quali si Il trust è uno strumento molto flessibile e dispone di assetti familiari e può essere disposto, in esso, praticamente non; qualsiasi bene. trust commerciali utilizzabili, ad esempio, per disporre la segregazione di Come Il disponente, infatti, può disporre in trust: • quote o azioni societarie. Si vedrà attività dell’impresa, spesso come, a titolo di garanzia. condizioni, tale atto non sconti noto, il trust è istituito nel rispetto di alcune l’imposta di donazione. Inoltre, la principalmente con finalità donatorie e gestione successorie. attraverso un trust presenta profili Il disponente, con l’istituzione del trust di sicuro interesse in quanto il mira, e disponente pur spossessandosi dei proteggere il proprio patrimonio e a beni, mantiene il pieno potere gestire il passaggio generazionale in linea gestionale degli stessi prevedendo, con le aspettative e le attitudine dei ad esempio, di farsi nominare discendenti. amministratore delle società; generalmente, a segregare delle partecipazioni I beneficiari del trust (sia del fondo che • il trust può essere proprietario di del reddito) sono, nella maggior parte dei beni immobili e se l’atto di trust lo casi, il coniuge ed i discendenti del consente, gli immobili potranno disponente. essere alienati a terzi ed il trust si il trasformerà in un trust di liquidità disponente può stabilire che l’azienda in attesa di ulteriori investimenti in venga attribuita al figlio appassionato immobili o in altri beni; Mediante il trust, per esempio, all’attività familiare mentre gli immobili • Il trust consente anche professionale una siano attribuiti al figlio che, per ipotesi, si gestione della è dedicato all’attività professionale. liquidità; la disposizione in trust Si ricorda che, in ogni caso, non può mai della liquidità potrebbe inoltre non essere lesa la quota di legittima. scontare imposta di donazione se effettuata attraverso un atto non A livello nazionale, sul tema oggetto di formalizzato come, ad esempio, un analisi l’A.F. italiana è intervenuta con bonifico. una interessante risoluzione. Concludendo si ricorda come possano In particolare, la R.M. 278 del 4 ottobre essere 2007 qualifica come “trust di scopo” un disposti in trust autovetture, quadri e qualsiasi bene del patrimonio trust istituito a favore di un disabile. familiare che si vuole proteggere e L’A.F. ritiene che: successivamente donare ai propri • nel caso in esame, si sia in discendenti. presenza di un trust di scopo costituito a favore di un soggetto disabile Trust di scopo Delineiamo, con brevi cenni, “l’assistenza le caratteristiche essenziali dei trust di scopo, invero meno frequenti nella prassi. istitutivo beneficiario né non designa prevede alcun che sia successivamente individuato. A livello internazionale, il trust di scopo (nel diritto inglese) sarebbe nullo; infatti, in mancanza di beneficiari nessuno potrebbe agire contro il trustee per l’esecuzione del trust. Nel diritto inglese un trust di scopo è valido quando rientra nella categoria dei “charitable trust” perché, anche in assenza di beneficiari, l’azione contro il trustee spetta alla pubblica amministrazione. assicurarne necessaria vita natural durante”; • individua quindi nell’assistenza costante al soggetto disabile lo Un trust è detto “Trust di scopo” quando l’atto per scopo del trust. Inoltre, prosegue l’Agenzia, il soggetto disabile non può qualificarsi in senso giuridico come “beneficiario dei beni del trust”, ma piuttosto dell’assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust. Di conseguenza, il trust non si configura come un trust con “beneficiario” individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati ed il reddito deve essere di conseguenza tassato in capo al trust. Le conclusioni dell’Agenzia destano Diversamente, nell’ipotesi di beneficiario qualche perplessità. È bene ricordare che individuato, si avrebbe la franchigia di l’eventuale mancanza del beneficiario 1,5 milioni di euro e l’aliquota del 4% finale dei beni, tipica del trust di scopo, sull’importo eccedente la franchigia. determina l’applicazione dell’imposta di donazione nella misura dell’8% in quanto non si conosce o è assente un beneficiario dei beni. Percorso formativo di due giornate LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: IL TRUST E GLI ALTRI ISTITUTI Come proteggere la “ricchezza” – piccola o grande che sia – di imprenditori e professionisti. Gennaio – Febbraio 2013 Busto Arsizio – Bergamo – Brescia Imperia – Ravenna – Vicenza _________, 14 gennaio 2013 Oggetto: Circolare “Istanza di rimborso IRAP” Gentili Clienti, con la presente Vi trasmettiamo la circolare dello Studio dedicata all’Istanza di rimborso per la mancata deduzione dalle imposte dirette dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni 2007-2011, con relative modalità e termini di presentazione e criteri di attribuzione dei rimborsi. Lo Studio è a disposizione per: fornire ulteriori informazioni; determinare l’importo da poter chiedere a rimborso secondo la procedura sopra descritta, predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso, previo preventivo. Cordiali saluti. Lo Studio CIRCOLARE Deducibilità dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato - Istanza di rimborso per gli anni pregressi Approvazione del modello - Modalità e termini di presentazione e criteri di attribuzione dei rimborsi Con il provvedimento n. 140973/ 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), diventa infatti deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge. Inoltre, a seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, è stato stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione. Condizione essenziale per l’invio della richiesta è che, nell’esercizio per cui si intende chiedere il rimborso, siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. In caso contrario, il rimborso non compete. Inoltre, il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011) non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. Pertanto il rimborso compete a decorrere dal versamento degli acconti relativi al periodo di imposta 2007. Per quanto riguarda l’ammontare che può essere chiesto a rimborso a decorrere dai versamenti 2007, il rimborso è pari, per ciascuna annualità, alla minor Irpef/Ires che si sarebbe dovuta versare considerando in deduzione anche la quota di Irap riferibile ai costi per lavoro dipendente e assimilato. La determinazione dell’importo da chiedere a rimborso per ciascun periodo di imposta deve essere effettuata secondo la seguente procedura: 2 determinazione dell’incidenza del costo del lavoro al netto delle deduzioni (cuneo fiscale, ….) sulla base imponibile netta Irap per ogni periodo di imposta; applicazione della suddetta percentuale all’ammontare dell’Irap versata in ogni esercizio (distinguendo tra saldo e acconto – tenendo conto che gli acconti non superino l’ammontare dell’imposta liquidata nell’esercizio successivo); l’importo così ottenuto permette la rideterminazione della base imponibile Irpef/Ires e la conseguente determinazione dell’imposta Irpef/Ires versata in eccesso da chiedere a rimborso. La compilazione dell’istanza di rimborso richiede poi tutta una serie di dati per ogni esercizio, quali il costo del lavoro, la base imponibile Irap, le deduzioni per cuneo fiscale, i versamenti a saldo e acconto effettuati, …. Relativamente alle modalità e ai termini di presentazione, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro i seguenti termini che differiscono per area geografica: 3 Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti. Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste. 4