NUMERO 1/2013
LA LEGGE DI STABILITA’ IN 4OO
CARATTERI
Centro Studi
Consulta
pag. 2
L. Signorini
pag. 23
E. Vial
pag. 36
Centro Studi
Consulta
pag. 46
I TEMI DI ATTUALITA’
Gli adempimenti antiriciclaggio per i
professionisti
L’APPROFONDIMENTO DELLA SETTIMANA
Il Trust: uno strumento elegante ed efficiente per
securizzare e gestire il proprio patrimonio
LA CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
Rimborso Irap
Dopo qualche settimana di pausa (… abbiamo tirato un po’ il fiato) riprendiamo il nostro
appuntamento settimanale con un numero dedicato in larga misura alla Legge di Stabilità
2013.
Non si chiama più Finanziaria, ma si tratta di un provvedimento che ha una struttura
simile alle finanziarie cui il Legislatore ci ha abituati negli anni: articolo unico e qualche
centinaio di commi … con buona pace di chi quelle disposizioni è chiamato ad applicare.
Per questo il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di schematizzare le disposizioni più
importanti in grande sintesi, in modo da consentire ai Colleghi di orientarsi al meglio in
un provvedimento così articolato.
Gli altri temi toccati in questo primo numero del 2013 sono legati agli eventi formativi che
Consulta organizzerà in alcune città tra fine gennaio e febbraio: gli adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti – che sappiamo essere un nervo scoperto per la nostra
categoria – ed il trust – che oltre a costituire un ottimo strumento per la protezione del
patrimonio, per i nostri clienti ma anche per noi stessi, rappresenta, a nostro avviso, anche
un’opportunità professionale da cercare di valorizzare.
Infine, abbiamo inserito una circolare per la clientela relativa al rimborso per la mancata
deduzione dalle imposte dirette dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente
e assimilato per gli anni 2007-2011: se c’è un costo del personale di una qualche rilevanza,
i nostri Clienti hanno l’opportunità di recuperare un importo che, interessando cinque
annualità, può essere comunque “interessante” (considerando anche i tempi non
“brillanti”).
Con un augurio che il 2013 sia un anno decisamente migliore per noi tutti e per il nostro
Paese, non ci resta che augurarVi buona lettura.
Sergio Pellegrino - Giovanni Valcarenghi
LA LEGGE DI STABILITA’ IN 400 CARATTERI
a cura del Centro Studi Consulta
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Pubblicata nel Supplemento Ordinario 21/L G.U. n. 302 d.d. 29.12.2012
Comma
Contenuto in sintesi
252
Incentivi per le assunzioni di giovani e donne
Il comma 252 inserisce il comma 12-bis all’articolo 4 della L. 92/2012, di riforma del mercato del
lavoro, relativo a specifici incentivi per le assunzioni.
La disposizione, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per
l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto
disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012.
299-300
Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate
La lettera a) del comma 299, nel novellare il terzo periodo del comma 36 dell’articolo 2 del D.L.
138/2011:

anticipa al 2013 - in luogo del 2014 previsto dalla norma vigente - il termine a decorrere
dal quale il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle maggiori entrate
derivanti dalla lotta all’evasione fiscale;

introduce la previsione secondo cui tale valutazione è relativa all’anno precedente e
riguarda le maggiori entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione – laddove la
normativa vigente fa riferimento alle maggiori entrate “in termini permanenti”.
La medesima lettera a), nel novellare il quarto periodo dell’articolo 2, comma 36, del D.L.
138/2011:

specifica che al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale affluiscono le
maggiori risorse derivanti dalla predetta valutazione relativa al surplus di entrate “strutturali”
ed effettivamente incassate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale;

prevede che affluiscono al predetto Fondo anche le risorse derivanti dalla riduzione delle
spese fiscali (cd. tax expenditures).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato
di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che dà conto degli
effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle
introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con
l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e
degli obiettivi perseguiti.
La successiva lettera b),introduce un comma aggiuntivo (36.1) all’articolo 2 del D.L. 138 del 2011il quale dispone la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato
alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in
materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità,
aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati.
In conseguenza di tali previsioni, il comma 300 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5,
della legge n. 296/2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell’economia e
finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione e
sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale.
324-335
Recepimento della Direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione
La disposizione reca modifiche al testo del DPR 633/1972 e del DL 331/1993.
Le principali modifiche riguardano il contenuto della fattura e l’introduzione della possibilità di
emettere una fattura semplificata, e della facoltà di emettere la fattura utilizzando il registratore
di cassa.
Numerose modifiche sono introdotte ai casi di obbligatorietà di emissione di fatture anche in
caso di operazioni non soggette ad IVA; parallelamente sono state modificate le norme sulla
determinazione del volume d’affari e della determinazione dello status di esportatore abituale.
Sono state semplificate le regole sulla auto fatturazione nei casi di rapporti con operatori UE.
Le modifiche al DL 331/1993 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni
comunitarie, le tempistiche di emissione della fattura e le modalità di registrazione del
documento contabile.
380
Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni
382-384
Le disposizioni innovano l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e,
conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni.
A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione:
 attribuiscono interamente ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante
dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
 sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo
(nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna);
 sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità
immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro,ipotecarie,
ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.
In primo luogo, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria,
per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui
all’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011. Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai
comuni, fatto salvo quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Resta possibile per i comuni la
possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.
Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di
solidarietà comunale (ai sensi della lettera b))
Per gli anni 2013 e 2014 (ai sensi della lettera c)) la dotazione del Fondo è incrementata.
La lettera d) affida al DPCM che determina la quota dell’IMU che deve affluire al fondo anche
i criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso.
La lettera e),
come
anticipato supra, contestualmente
sopprime
il Fondo
sperimentale
di
riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché i trasferimenti
erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle
tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 (rectius, per un
presumibile errore materiale, 4 maggio 2012).
Le lettera h):
 abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – come visto supra riserva allo Stato quota parte del gettito IMU in favore dello Stato, nonché i commi 3 e 7
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all’istituzione ed alle modalità di
alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;
 sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in
favore dei comuni disposta dall’articolo 2 del citato decreto legislativo D.lgs. n. 23/2011
in materia di federalismo municipale (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Come all’inizio segnalato, si
tratta dell’ imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell’imposta
ipotecaria e catastale, dell’imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della
cedolare secca sugli affitti. Si tratta altresì della compartecipazione comunale al gettito
dell’IVA.
 chiarisce che i meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’articolo 13
comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi nei soli territori delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad
aliquota di base derivanti dall’IMU e, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue.
La lettera i) condiziona
la
modifica
di
specifici
importi,
disciplinati
dalle
norme,
alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai
sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città
e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di
bilancio.
Il comma 382 reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Il comma 383 reca ulteriori modalità con le quali effettuare la verifica del gettito IMU per l’anno
2012 disciplinata all’articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012.
Il comma 384 riferisce, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà
comunale.
387
Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES
Sono introdotte modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), al
fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013.
L’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1°
gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza.
La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio è
composta da:
 una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti;
 una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione;
 i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione
del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo
massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona
ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il
consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale
determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le
tariffe.
Con l’intervento, viene in primo luogo modificato il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2012, al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali.
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere
pertanto svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
In secondo luogo, con una modifica al comma 9 del predetto articolo 14, viene chiarita la base
imponibile sulla quale applicare il tributo.
E’ quindi disposta l’applicazione a regime dei criteri del DPR 158 del 1999, che ha dettato le
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani. Viene pertanto abrogato il comma 12 che demandava ad un
regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti e per la determinazione della tariffa.
Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia l’applicazione del criterio
della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in
cui sarà effettuato l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (nuovo comma 9-bis).In prima
applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili
nel
catasto
edilizio
urbano
assoggettabile
al
tributo
è
costituita
da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle
tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU, la TIA 1 o la TIA 2.
Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al
tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed
autonomie locali e l’Anci sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la
predetta
Agenzia.
Resta
invece
confermato
che
per
le altre
unità
immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo - al comma 34
del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno.
Con una riformulazione del comma 35, si introduce una deroga alla normativa per l’affidamento
dei servizi di riscossione da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la
gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che attualmente svolgono, anche
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU,
della TIA1 o della TIA 2.
Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con
compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di
versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il
comune di posticipare ulteriormente tale termine. E’ inoltre consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che
rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.
Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il
conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro
quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione
fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
473
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Si riaprono, per le persone fisiche e le società semplici,
i termini per la rivalutazione di
terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla
legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.
In particolare si consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il
termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove
si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari
importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di stima
dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.
480
Aumento dell’IVA
A decorrere dal 01.07.2013 l’aliquota ordinaria dell’IVA è rideterminata nella misura del 22%.
481-482
Detassazione contratti di produttività e rafforzamento sistema CONFIDI
Si prorogano, per il 2013, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro,
mediante detassazione. Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013,
il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa
legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività e
al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Il comma 482 proroga le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali
misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per
l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.
483
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Si innalzano le detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico, negli importi che seguono:
 è elevato da 800 a 950 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età superiore a tre anni
(comma 4, lettera a), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del TUIR);
 è elevato da 900 euro a 1.220 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), secondo periodo del
TUIR);
 è elevato da
220
euro a
400
euro l’importo spettante
per ciascun figlio portatore
di handicap (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), terzo periodo
del TUIR).
484-485
Deduzioni IRAP dal 2014
Si modifica la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti
di minori dimensioni.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013.
Nel dettaglio, le disposizioni in commento apportano modifiche all’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento che ha istituito e che disciplina l’Imposta
regionale sulle attività produttive – IRAP.
In
particolare,
con
la lettera a) del
comma
6
viene
innalzato
da
4.600 a
7.500
euro l’importo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 2) del richiamato D.Lgs.
446/199), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP.
Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso
femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e
dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti,
infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e
smaltimento rifiuti).
Inoltre, si innalza da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile (articolo 11 comma 1,
lettera a), numero 3) del richiamato D.Lgs. 446/199) dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori
sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.
La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e
dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese
operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti); tale agevolazione è alternativa a quella sopra
illustrata ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”.
Infine, si modificano, elevandoli, gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei
soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro,
diversi dalle Pubbliche amministrazione. A tal fine è integralmente sostituito l’articolo 11, comma
4-bis del D.Lgs. n. 446/1997.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili
ammessi in deduzione sono così elevati:
 da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
 da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
 da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
 da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.
Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone
fisiche esercenti attività commerciali, e le persone fisiche, delle società semplici ed equiparate
esercenti arti e professioni, la deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875
euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525).
Si prevede, infine, l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province
autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata.
487
Aliquote accisa sui carburanti
Si stabilizza l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio
2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella
sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.
491-500
Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie
Il trasferimento della proprietà di:
 azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto
nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da
società residenti nel territorio italiano
 titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto
emittente
 azioni a seguito della conversione di obbligazioni
è soggetto ad imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento del valore
della transazione.
In relazione alla base imponibile - valore oggetto della transazione – viene chiarito che l’imposta
si applica sulla posizione netta dovuta al regolamento delle operazioni.
E’ escluso dall’applicazione
dell’imposta
il
trasferimento
di
proprietà
per successione o donazione.
L'imposta è dovuta - dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente
dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà (vale a dire 0,1 per cento) per i trasferimenti che
avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Resta confermata l’esclusione dall'imposta delle operazioni di emissione e di annullamento dei
titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, cui si aggiungono:
 le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
 le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in
concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita
con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sellbuy back.
Per non penalizzare le PMI, sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da
società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui
avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
I derivati su equity e gli altri strumenti su equity specificamente indicati, con riferimento alle
azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti, sono soggette, al momento della
conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e
al valore del contratto, secondo una apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Anche in tale
caso, l'imposta è dovuta - da ciascuna delle controparti delle operazioni, indipendentemente dal
luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Nel caso in cui le operazioni prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante,
sarà dovuta la maggiore imposta prevista per tali tipologie, qualora il regolamento avvenga per
trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione,
la medesima imposta è ridotta a 1/5.
Con decreto del Ministro dell'economia e finanze detta misura può essere determinata con
riferimento al valore di un contratto standard (lotto), tenendo conto del valore medio del
contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
Per “mercati regolamentati” e “sistemi multilaterali di negoziazione” si intendono quelli
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella lista di cui al DM
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir).
La norma chiarisce anche le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito
sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).
L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento
abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di
investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle
predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli
altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.
Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono
nominare un rappresentante fiscale che risponde, negli stessi termini e con le stesse
responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni
in commento.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a
quello del perfezionamento delle operazioni.
Sono esenti dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca
centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e
gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Infine, sono presenti nuove esenzioni a favore delle operazioni svolte nell’attività di supporto
agli scambi (market making), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari, delle
operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di
controllo nonché delle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili.
Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza
Viene poi introdotta una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni
(e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Si considera attività di negoziazione ad alta
frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri,
laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con apposito decreto
ministeriale. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.
L'imposta - dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini - si applica
con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale, non inferiore al 60
per cento degli ordini trasmessi.
La decorrenza è posticipata al 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti
partecipativi e per le relative negoziazioni ad alta frequenza, e al 1° luglio 2013 per le operazioni
su strumenti finanziari derivati e relative negoziazioni ad alta frequenza.
Disposizioni transitorie
Per il 2013 l'imposta su trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi, è fissata nella misura
dello 0,22 per cento; per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione essa è stabilita in misura pari a 0,12 per cento.
L'imposta dovuta sulle operazioni effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla
data di pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione della presente imposta è versata non
prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
Accertamento e riscossione
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le sanzioni per omesso o ritardato
versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che
rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione
dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
L’imposta non è deducibile dall’Ires, dall’Irpef e dall’Irap.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro il 30.01.2013
le modalità di applicazione dell'imposta. E’ stata inoltre demandata ad uno o più provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione gli adempimenti e delle modalità per
l'assolvimento dell'imposta.
501
Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa
Si riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro
autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.)
relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali
e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.
Più in dettaglio, la disposizione in commento intende modificare l’articolo 164, comma 1,
lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), come da
ultimo novellato dall’articolo 4, comma 72 della legge n. 92 del 2012.
Resta ferma l’elevazione della deducibilità all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti
esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Rimane invariata la previsione di cui all’articolo 4, comma 73, della legge 92/2012, ai sensi del
quale le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione
dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata
dall'applicazione delle nuove norme in esame
502-505
Differimento termini maggiori valori riallineamenti
I commi da 502 a 505 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero
sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare
fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di
operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.) a titolo di avviamento,
marchi d’impresa e altre attività immateriali. Si posticipano, da un alto, di cinque anni gli effetti
del predetto regime, mentre, per latro verso, si interviene modificando le modalità e i termini di
versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da
versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo d'imposta 2012.
Inoltre, sono differiti anche gli effetti degli affrancamenti dei maggiori valori delle partecipazioni
di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle operazioni straordinarie, a titolo di avviamento,
marchi d’impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva.
In materia di termini di versamento dell’unica rata (anziché tre), per effetto della disposizione in
commento l’effetto viene esteso anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2010 e in quelli precedenti; resta fermo che sono dovuti gli interessi nella misura pari
al saggio legale.
509
Imposta di bollo sulle attività finanziarie
Si introduce il limite di 4.500 euro all’imposta di bollo sugli strumenti finanziari solamente per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Mediante la modifica della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972,
si prevede a decorrere dall’anno 2013 il tetto di 4.500 euro se il cliente è un soggetto diverso da
persona fisica.
Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi
comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell’ammontare complessivo (fonte:
Banca d’Italia).
515
Fondo esenzione IRAP per persone fisiche
Si istituisce un Fondo con apposita dotazione volto ad esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le
persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di
ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:
 non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;
 impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà
determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere
conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
518-519
Modifiche all’IVIE e IVAFE
Le norme intervengono a modificare l’articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal
2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto
per l’anno 2012.
Inoltre, si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i
versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il
contenzioso, anche per le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (comma 31,
lett. d) ed g)); pertanto, si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro
il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.
In particolare, con riferimento all’ IVIE, si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per
l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune
categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano
all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, per il periodo di tempo in cui
l'attività lavorativa è svolta all'estero).
Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e alle relative
pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo.
Con riferimento all’ IVAFE, si prevede che l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti
di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
520-521
Regime IVA delle gestioni individuali di portafoglio
Viene assoggetta ad IVA ad aliquota normale l’attività di gestione individuale di portafogli titoli,
disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto
previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli (modifiche
all’articolo 10). Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione
individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata
dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero
prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività
esenti da Iva (modifiche all’articolo 36).
Si dispone che l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
526
Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti
La disposizione proroga all’anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei
soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296
del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.
Va ricordato che la Finanziaria per il 2007 ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di
famiglia ai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:
 che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal
territorio dello Stato;
 di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul
reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014.
527-529
Debiti di modesta entità iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999
Si introduce una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2.000 euro) purché iscritti in
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; tale disposizione si applica decorsi sei
mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Più in dettaglio, la norma dispone l’annullamento automatico dei crediti tributari di importo pari
o inferiore a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, se iscritti in ruoli resi
esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Le norme affidano ad un decreto del Ministero dell’Economia
e delle finanze il compito di determinare:

le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate, nonché le
modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere, ai fini del
conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore;

le modalità con cui l’agente della riscossione dovrà comunicare all’ente creditore, anche per
via telematica, l’esaurimento delle procedure relative ai crediti iscritti a ruoli esecutivi fino al
31 dicembre 1999, ma superiori a 2000 euro (comma 331-ter).
Ai sensi del successivo comma 529, ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999
(indipendentemente dall’importo) non si applica la disciplina del discarico per inesigibilità,
contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999.
Non si procede inoltre a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di
dolo.
537-543
Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario.
A decorrere dal 01.01.2013, gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi
hanno l’obbligo di sospendere
immediatamente ogni
ulteriore
iniziativa
finalizzata
alla
riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, alle condizioni
specificamente previste.
In particolare, al fine di conseguire la sospensione delle procedure di esecuzione, entro novanta
giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o
esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all’agente della riscossione
una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti
emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a
quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c)
da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte
la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la
riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla
formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f)
da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l’agente della
riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione
allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso
affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri
sistemi informativi.
Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.
La stessa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e potrà :

confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente
trasmettere in via telematica all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o
sgravio;

avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della
riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
Ove l’ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o
dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi
nei confronti dell’incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della
dichiarazione sono annullate di diritto; l’agente della riscossione è considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente
ereditare i corrispondenti importi.
Ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute,
con un importo minimo di 258 euro.
Gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per
l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
Il comma 543 dispone l’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e
annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al
concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in
esame. In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge; in mancanza, trascorso inutilmente il
termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto
ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti
importi.
544-545
Riscossione coattiva di debiti sino a 1.000 euro
Si prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa
successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e salvo il caso in cui
l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione
da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il
dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Viene dunque abbassata la soglia di duemila euro indicata dalla lettera gg-quinquies) del comma
2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contestualmente abrogata (si imponeva
di anteporre alle azioni cautelari ed esecutive sui debiti fino a duemila euro due solleciti di
pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
549
Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri
Modificando l’articolo 1, comma 204, della legge 244/2007, si prevede, anche per il 2013, la
franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone
di frontiera.
Per fruire dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

essere persone fisiche residenti in Italia;

prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto
esclusivo del rapporto;

prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
di Luca Signorini
L’impatto della normativa antiriciclaggio
-
sugli studi professionali, e in particolar
i prestatori di servizi relativi a società
e trust.
modo sui commercialisti, è questione
sulla quale si dibatte da anni.
1. Gli obblighi posti a carico dei
Dopo il corposo intervento del Comando
professionisti dal D.Lgs. n.
generale della Guardia di Finanza1, poi, è
assunta
a
l’attenzione
carattere
della
di
231/2007.
priorità
categoria
sugli
adempimenti da osservare per rispettare
La norma2 prevede, per professionisti e
società di revisione, i seguenti obblighi:
le disposizioni in materia.
Giova ricordare, in ogni caso, che i
-
adeguata verifica della clientela3;
-
registrazione e conservazione delle
soggetti interessati dalla disciplina sono:
-
gli
iscritti
commercialisti
all'Albo
e
dei
degli
esperti
lavoro;
i soggetti che rendono servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti
che svolgono in maniera professionale
attività in materia di contabilità e
tributi;
-
i notai e gli avvocati quando, in nome
e per conto dei propri clienti svolgono
operazioni di natura finanziaria o
immobiliare;
1
Circolare n. 83607/2012 del 19 marzo 2012.
riguardanti
i
dati
identificativi dei clienti e le altre
dottori
contabili e nell'albo dei consulenti del
-
informazioni
2
In realtà la norma cosi come noi la leggiamo oggi è il
frutto di una serie di interventi normativi diversi di
recepimento di numerose direttive comunitarie che a
partire dalla L. 5 luglio 1991 n. 197, la quale ha
recepito i principi stabiliti dalla prima direttiva
comunitaria n. 91/308/CEE, è passata tramite il D.lgs.
21 novembre 2007 n. 231, che attua la III direttiva
2005/60/Ce
e
la
2006/70/Ce,
realizzando
il
coordinamento delle disposizioni in materia di
prevenzione e contrasto al riciclaggio e si è conclusa
con il D.lgs. 25 settembre 2009 n. 151, che ha
modificato e integrato il predetto D.lgs. 231/2007,
prevedendo, tra l’altro, l'obbligo dell'adeguata verifica
della clientela a carico anche del titolare effettivo del
rapporto o dell'operazione, la ridefinizione dei soggetti
destinatari della disciplina antiriciclaggio, l’introduzione
della possibilità per gli ordini professionali di istituire
un archivio unico centralizzato delle registrazioni
effettuate dai propri iscritti.
3 Al di là di quanto si vedrà nel prosieguo in maniera
dettagliata, si tenga anche conto che la norma
consente di avvalersi dell'identificazione effettuata da
soggetti terzi qualificati, sebbene ciò non escluda, in
ogni caso, la responsabilità finale del professionista. In
particolare è prevista la possibilità per i professionisti
di effettuare la verifica dell'identità del cliente, anche
in sua assenza, avvalendosi dell'attestazione effettuata
da altro professionista, prescindendo dall'esame dei
documenti eventualmente prodotti.
-
informazioni relative alle prestazioni
decreto n. 231, e che nel prosieguo si
professionali eseguite;
vedrà nel dettaglio in cosa effettivamente
segnalazione delle operazioni sospette
consiste, deve essere innescata, secondo
di riciclaggio;
quanto
segnalazione
al
Ministero
dell'Economia e delle Finanze delle
violazioni concernenti le limitazioni
dell'uso del contante e dei titoli al
collaborazione
con
antiriciclaggio
misure
di
e
le
controllo
interno
delle
per
-
beni
-
tematica
-
che
comportino
la
in ogni caso, quando le operazioni
sono
di
valore
indeterminato o non determinabile;
-
quando,
relativamente
ad
una
specifica operazione, si ha il sospetto
di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;
-
2. L’adeguata verifica
L’adeguata verifica,
novità
seconda
o
nel caso di prestazioni professionali
interessate
contante.
A
pari
superiore a € 15.000;
delle infrazioni in materia di utilizzo del
grande
valore
mezzi di pagamento di importo pari o
delle
segnalazioni delle operazioni sospette e
di
trasmissione o la movimentazione di
riservando ad un altro intervento la
della
utilità
occasionali
In questo pezzo ci concentreremo su
trattazione
od
superiore a € 15.000;
di operazioni di riciclaggio.
che il professionista deve porre in essere,
quando la prestazione professionale
ha ad oggetto mezzi di pagamento,
prevenire e impedire la realizzazione
quelli che sono gli adempimenti “formali”
dalla
ipotesi:
autorità
istituzione
esplicitamente
norma, al verificarsi di una delle seguenti
portatore;
-
previsto
del
livello
si
hanno
dubbi
sulla
veridicità o sull'adeguatezza dei dati
che rappresenta la
introdotta
quando
dal
di
citato
rischio4,
l’adeguata verifica deve poi essere svolta
precedentemente
ottenuti
ai
fini
dell'identificazione di un cliente.
con
modalità
differenti:
ordinaria,
semplificata, rafforzata.
4
Altro fondamentale aspetto che contraddistingue la
normative antiriciclaggio dopo l’avvento del decreto n.
231/2007: il
nuovo
sistema
è
caratterizzato
dall’approccio in base al rischio (cd. “risk based
approach”). E, per usare la parole del MEF, le nuove
norme segnano “il passaggio dal riferimento a specifici
obblighi
di
identificazione
della
clientele,
tassativamente previsti, a un più esteso dovere da
parte dei destinatari di customer due diligence da
espletarsi per mezzo di pià ampie informazioni e di un
monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti”.
L’adempimento può essere schematizzato secondo il seguente flusso di lavoro5:
5
Fonte: Linee Guida CNDCEC.
3. Adeguata
verifica
con
delegati
alla
firma,
in
relazione
all'operazione da compiere.
modalità ordinarie.
2) identificazione e verifica dell'identità
In
questa,
che
rappresenta
del titolare effettivo.
probabilmente la modalità normalmente
I professionisti devono inserire nei
utilizzata, le attività da svolgere sono:
loro archivi, informatici e cartacei,
tutti i dati relativi al titolare effettivo.
1) identificazione e verifica dell'identità
del cliente sulla base di documenti,
E’ titolare effettivo la persona fisica
dati o informazioni ottenuti da una
per conto della quale è realizzata
fonte affidabile ed indipendente.
un'operazione o un'attività, ovvero,
E’ eseguita, in presenza del cliente,
nel
attraverso un documento valido per
persona o le persone fisiche che
l'identificazione6 non scaduto, anche
possiedono o controllano tale entità o
mediante
ne risultano beneficiari7 8.
propri
collaboratori.
dipendenti
La
delega
o
caso
di
entità
giuridica,
la
per
l'identificazione ad un collaboratore o
dipendente dello studio professionale,
può essere occasionale o “a regime”, e
in ogni caso la responsabilità resta in
7 Nel caso in cui il cliente sia una società, per titolare
effettivo si intende:
- la/e persona/e fisica/che che raggiungano il 25% più
uno di partecipazione al capitale sociale;
capo al professionista.
- la/e persona/e fisica/che che esercitano in altro
modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica
Qualora il cliente sia una società, il
Nel caso, invece, in cui il cliente del professionista sia
un'entità giuridica come una fondazione o un istituto
giuridico come il trust, per titolare effettivo si intende:
professionista
l'effettiva
deve
esistenza
rappresentanza
del
potere
e
all'identificazione
dell'identità
verificare
dei
ed
di
procedere
alla
verifica
rappresentanti
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la/le
persona/e fisica/che beneficiaria/e del 25% o più del
patrimonio di un'entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non
sono ancora state determinate, la categoria di persone
nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità
giuridica;
- la/le persona/e fisica/che che esercitano un controllo
sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.
6 I documenti validi per l'identificazione delle persone
fisiche sono carta d'identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione statale purché munite di fotografia
identificativa e timbro.
8 Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando
l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone
fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o
indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale
del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci,
in base a questo criterio, un titolare effettivo.
Per
l'identificazione
effettivo,
i
clienti
iscritto
tutte
del
titolare
forniscono
le
per
informazioni
necessarie e aggiornate delle quali
siano
a
conoscenza.
informazioni idonee all'identificazione
e alla verifica dell'identità del titolare
sia
nel
caso
di
venuto a conoscenza.
3) acquisizione
cliente
persona fisica che di un soggetto
diverso dalla persona fisica.
di
informazioni
sullo
scopo e sulla natura della prestazione
Tale
dichiarazione dovrà contenere tutte le
effettivo,
fiduciario di cui il professionista è
professionale;
4) controllo costante nel corso della
prestazione professionale.
Gli obblighi di verifica della clientela
saranno
assolti
commisurandoli
associato
al
dai
al
professionisti
livello
tipo
di
di
rischio
cliente,
alla
Il professionista che rilevi la presenza
prestazione professionale, all'operazione
di una o più società fiduciarie, anche
o alla transazione compiuta.
a
diversi
livelli
partecipativa,
sarà
della
catena
chiamato
a
chiedere di conoscere, ai fini della
complessiva valutazione del cliente e
dell’operazione, le complete generalità
del/dei fiduciante/i. Di contro, le
società fiduciarie dovranno fornire, ai
sensi dell’art. 21, tutte le informazioni
necessarie
per
consentire
al
professionista di poter rispondere. Le
notizie
dovranno
fascicolo
e
informazioni
essere
con
ricevute
custodite
modalità
tali
nel
da
garantire la riservatezza del negozio
In questo caso, come per l’ipotesi di individuazione del
titolare effettivo sulla base dell’accennato criterio, al
momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà
essere considerata anche l’esistenza di altri rapporti in
base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo
sulla direzione del cliente (ad esempio: patti
parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti
familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona
fisica che controlla la società che esercita attività di
direzione e coordinamento sul cliente).
Il
professionista
e
destinatari
gli
altri
della
soggetti
normativa
antiriciclaggio dovranno essere in grado
di dimostrare alle Autorità competenti
che la portata delle misure adottare sia
adeguata
all'entità
riciclaggio
e
di
del
rischio
finanziamento
di
del
terrorismo.
A
tal
proposito,
i
professionisti
per
la
valutazione
del
rischio
devono
osservare
dei
criteri
generali, che con riferimento al cliente si
basano su natura giuridica, prevalente
attività svolta, comportamento tenuto al
momento dell’operazione, area geografica
di residenza, mentre con riferimento
all'operazione
o
basano
tipologia,
su
alla
prestazione,
modalità
si
di
svolgimento, ammontare, frequenza e
durata, ragionevolezza, area geografica di
5. Adeguata
destinazione9.
verifica
con
modalità rafforzate.
4. Adeguata
verifica
con
modalità semplificate.
Premesso che il professionista, di fronte
all’analisi del rischio di riciclaggio del
E’
possibile
utilizzare
semplificate,
al
modalità
sussistere
alternativamente di requisiti soggettivi
suo cliente, può trovarsi di fronte alle
seguenti ipotesi:
1) assenza di rischio o rischio di livello
(art. 25, c. 1 e 3) oppure oggettivi (c. 6). Il
professionista non deve adempiere agli
basso (modalità ordinaria);
2) rischio
obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela qualora si abbia motivo di
3) vero
delle
informazioni
necessarie.
verifica
attività
che
più
connesse
proprio
sospetto
della
(non
prestazione
e
segnalazione);
l’adeguata
verifica
rafforzate
non

all'adeguata
dovranno
con
modalità
risulta
necessaria
di
riciclaggio

il
cliente
non
sia
di
fisicamente
presente;

si
sia
in
presenza
di
scopo e sulla natura della prestazione
corrispondenza
con
professionale, il controllo costante nel
corrispondenti
di
corso della prestazione professionale.
extracomunitari;

Il CNDCEC nelle sue linee guida ha elaborato una
procedura che consente, attribuendo dei punteggi alle
singole fattispecie, di attribuire un profilo di rischio
basso, medio o alto, al cliente. Si rinvia in tal senso al
documento prelevabile dal sito web all’indirizzo
www.cndcec.it, area istituzionale, documenti studi
e ricerche, antiriciclaggio.
o
finanziamento del terrorismo;
dell'eventuale titolare effettivo e della sua
identità, la richiesta di informazioni sullo
si sia in presenza di un rischio più
elevato
essere
compiute, vale a dire l'identificazione
9
elevato
allorquando:
La semplificazione, in sintesi, riguarda le
altre
e
esecuzione
secondo le modalità semplificate non sia
l'acquisizione
o
(obblighi più rigorosi e vigili);
ritenere che l'identificazione effettuata
attendibile o qualora essa non consenta
elevato
conti
di
enti
Stati
in caso di prestazioni professionali
con persone politicamente esposte
residenti
in
un
altro
Stato
comunitario o in un Paese terzo (cd.
PEP).
Per la verifica della clientela rafforzata le
tali casi, il professionista deve solo
modalità operative sono in sintesi le
raccogliere e conservare i documenti che
seguenti:
attestano la qualifica del cliente quale
-
per
l'identificazione
del
titolare
effettivo e la verifica della sua identità
-
con modalità semplificate.
è preferibile effettuare controlli più
Per
approfonditi e riscontri documentali,
registrazione, i professionisti e gli altri
attraverso una o più visure camerali;
revisori contabili devono adempiere agli
i dati forniti dal cliente relativi allo
obblighi previsti per la registrazione e la
scopo e alla natura della prestazione
conservazione
professionale
utilizzando, alternativamente:
dovrebbero
essere
analizzati e messi in relazione con gli
esiti dell'analisi del profilo di rischio
del cliente;
-
soggetto destinatario di adeguata verifica
il controllo costante nel corso della
prestazione professionale deve essere
eseguito ad intervalli di tempo più
ravvicinati
ed
in
modo
più
approfondito.

quanto
riguarda
le
delle
modalità
di
informazioni
un archivio formato e gestito a mezzo
di strumenti informatici;

Nel
un registro cartaceo della clientela.
caso
di
svolgimento
dell'attività
professionale in forma associata ovvero
societaria, è poi consentito tenere un
archivio
unico
per
tutto
lo
studio
professionale. In tal caso, è necessaria
l'individuazione nell'archivio, per ogni
6. La
registrazione
delle
cliente,
Il
professionisti
professionista/i
incaricati.
operazioni.
I
del/dei
sono
obbligati
registro
deve
essere
numerato
a
progressivamente e siglato in ogni pagina
conservare i documenti per dieci anni
a cura del soggetto obbligato o di un suo
dall’ultimazione della prestazione, e a
collaboratore delegato per iscritto, con
registrare le informazioni che hanno
l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio,
acquisito
del
per assolvere gli obblighi di
adeguata verifica della clientela.
L'obbligo
di
applicazione
registrazione
nel
caso
delle
pagine
di
cui
è
composto il registro e l'apposizione della
non
di
numero
trova
firma dei citati soggetti. Il registro va
obblighi
tenuto in maniera ordinata, senza spazi
semplificati di verifica della clientela: in
in
bianco
ed
abrasioni.
La
documentazione, nonché gli ulteriori dati
eseguire una prestazione professionale
e
per un soggetto del quale già dispone dei
informazioni,
sono
conservati
nel
fascicolo relativo a ciascun cliente.
dati
In relazione ai termini di registrazione, le
informazioni
richieste
devono
essere
registrate tempestivamente e, comunque,
non oltre 30 giorni:

solo le informazioni relative al nuovo
incarico, sempre entro il termine di 30
dell'incarico
7. Le
dal'eventuale conoscenza successiva
termine
della
prestazione
professionale.
In caso di modifiche dei dati identificativi
del cliente e delle altre informazioni, il
professionista deve, entro 30 giorni dal
momento in cui venga a conoscenza delle
modifiche,
altre
giorni.
dall'accettazione
dal
delle
sufficiente registrare nell'archivio unico
aggiornare
il
contenuto
dell'archivio o del registro, conservando
evidenza dell'informazione precedente.
Nel caso in cui il professionista debba
prestazioni
oggetto
di
adeguata verifica.
di ulteriori informazioni;

e
informazioni da acquisire aggiornate, è
professionale;

identificativi
Le
operazioni
oggetto
di
adeguata
verifica, e quindi di registrazione, sono
riportate nelle due tabelle che seguono
suddivise tra operazioni per le quali deve
essere verificato il superamento del limite
dei 15.000 euro, e operazioni con valore
indeterminato
o
non
determinabile,
soggette all’obbligo, quindi, in ogni caso.
a. operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di
valore pari o superiore a 15.000 euro:
 amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende
(individuali), patrimoni e singoli beni;
 arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie;
 assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
 assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e
stragiudiziale;
 attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di
asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;
 consulenza contrattuale;
 consulenza e trasferimento di quote di Srl;
 consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili;
 consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche;
 custodia e conservazione di beni e aziende;
 gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
 gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente
unitariamente oltresoglia;
 gestione di posizioni previdenziali e assicurative;
 monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle
imprese;
 operazioni di finanza straordinaria;
 redazione di stime e perizie di parte;
 sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni
familiari;
 valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di
riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle
associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello
scopo
b. operazioni di valore indeterminato o indeterminabile:
 analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e
finanziari;
 assistenza in procedure concorsuali;
 attestazione dei piani di risanamento ex art.67, terzo comma, lett.d),
R.D. 16 marzo 1942, n.267;
 consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o
finanziaria di carattere continuativo;
 consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di
società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi;
 consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di
società cooperative, Onlus ed altri enti;
 consulenze in materia di concordati stragiudiziali;
 consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni
societarie;
 consulenze in materia di contabilità e bilanci;
 consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità;
 consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e
soggetti giuridici analoghi;
 ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
 organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti,
trust o soggetti giuridici analoghi;
 relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del
debito, ex art.182-bis, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267;
 relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex
art.161, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267;
 tenuta di contabilità
 regolamenti e liquidazioni di avarie;
 revisione contabile;
 trasformazioni;
 fusioni e scissioni.
Giova peraltro segnalare anche che, tra
8. Il fascicolo della clientela.
le operazioni per cui non corre l’obbligo
di
adeguata
adempimenti
verifica,
in
vi
sono
materia
gli
Premesso che per quanto riguarda le
di
operazioni e le prestazioni professionali,
amministrazione del personale e l’attività
vanno
di
delle
registrazioni, consistenti nei documenti
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
originali o nelle copie aventi analoga
redazione
e/o
trasmissione
efficacia
conservate
probatoria
le
scritture
nei
e
le
procedimenti
giudiziari, per un periodo di dieci anni
dall’esecuzione dell’operazione o dalla
cessazione
della
prestazione
l’accettazione scritta per individuare
professionale, la documentazione nonché
la
gli ulteriori dati e informazioni sono
prestazione professionale);
conservati nel fascicolo relativo a ciascun
-
cliente. Il CNDCEC nelle linee guide più
volte
richiamate
fornisce
alcune
data
d’inizio
e
l’oggetto
dichiarazione da parte del cliente sul
titolare effettivo dell’operazione;
-
eventuale ulteriore documentazione
indicazioni in merito al contenuto del
richiesta
fascicolo della clientela che, in linea di
individuare il titolare effettivo;
massima, dovrà contenere:
-
fotocopia
-
documento
riconoscimento
valido
-
-
fotocopia partita iva (per i titolari di
documentazione in base alla quale si
semplificati
di
-
eventuale
attestazione
ex
art.
-
dell’incarico,
conferimento
é
verbale
consigliabile
appunti
sulla
documentazione
della
relativa
alla
prestazione
eventuale risultato della verifica in
merito all’inserimento del cliente nella
c.d. “black list”;
identificazione a distanza);
di
brevi
professionale o dell’operazione;
di assenza fisica del cliente, c.d.
caso
eventuali
cessazione
30
copia del mandato professionale (in
prestazioni
comportamenti anomali del cliente;
(rilasciata al professionista da uno dei
-
delle
all’attività svolta dal cliente, e su
-
soggetti elencati dalla norma nel caso
documenti
ragionevolezza dell’operazione rispetto
verifica o, al contrario, la necessità di
-
se necessario, dichiarazione da parte
professionali svolte;
adeguata
ricorrere alla procedura rafforzata;
è
la provenienza dei capitali necessari;
è verificata la possibilità di applicare
obblighi
quale
non adeguata copertura finanziaria,
hanno il potere di rappresentanza);
-
la
istaurare l’attività e, nel caso di una
ditte individuali, obbligatoria per i
verificare il soggetto o i soggetti che
per
finanziari per attuare l’operazione o
visura camerale (consigliata per le
soggetti diversi da persona fisica per
dell’operazione
del cliente sui mezzi economici e
partita iva);
-
per
chiesta la prestazione professionale;
dell’identificazione;
fotocopia codice fiscale;
professionista
dichiarazione da parte del cliente
o
data
-
dal
sullo scopo e sull’oggetto dell’attività
di
alla
della
-
eventuale
documentazione,
preferibilmente firmata dal cliente,
comprovante lo svolgimento di attività
di consulenza pre-contezioso;
-
ogni altro documento o annotazione
che
il
professionista
ritenga
opportuno conservare ai fini della
normativa antiriciclaggio.
Il
fascicolo
del
cliente
deve
essere
istituito al momento del conferimento
dell’incarico
professionale
o
dello
svolgimento dell’operazione, deve essere
aggiornato al primo contatto utile e
presentato su richiesta degli organi di
controllo. Va conservato per dieci anni
dalla conclusione dell’operazione o dalla
fine
della
continuativa.
prestazione
professionale
Seminario di mezza giornata
LA GESTIONE DEGLI
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
PER I PROFESSIONISTI
Come organizzare lo studio professionale per far
fronte agli obblighi normativi. Le modalità di
effettuazione delle verifiche della GdF.
Gennaio - Febbraio 2013
Bologna – Roma – Udine – Venezia – Verona –
Vicenza
Il Trust:
uno strumento elegante ed efficiente per securizzare e
gestire il proprio patrimonio
di Ennio Vial
Il tema della protezione della ricchezza –
sviluppatosi nei paesi di common law e che
piccola o grande che sia, detenuta in Italia
ha fatto il suo ingresso in Italia con la
o all'estero – è sempre più al centro delle
ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera
preoccupazioni
della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
di
imprenditori,
professionisti e più in generale dei
Il trust è una figura giuridica molto
soggetti che detengono un patrimonio.
versatile,
Da questo punto di vista il trust si può
considerare uno strumento che nella
maggior parte dei casi si presenta come
ottimale nella protezione del patrimonio e
nella
pianificazione
del
passaggio
generazionale.
che
può
assumere
forme
estremamente diversificate e soddisfare
numerose esigenze.
L’effetto principale del trust è quello di
segregare un dato patrimonio affinché lo
stesso non possa più essere aggredito da
terzi creditori, siano essi del disponente,
del trustee o del/i beneficiario/i, salva la
Nel presente intervento esamineremo le
sussistenza di situazioni patologiche (ad
caratteristiche essenziali dell’istituto ed i
esempio,
principali profili fiscali.
disponente di massa patrimoniale ai
In particolare, analizzeremo le figure che
propri creditori).
compongono il trust (disponente, trustee,
Esaminiamo ora la struttura del trust e le
guardiano) e i principali tipi di trust
figure che lo compongono.
(trust liberale donatario e trust di scopo).
La struttura essenziale del trust vede la
presenza
Trust
è
anglosassone
un
di
istituto
lunga
di
tre
da
parte
soggetti,
del
non
necessariamente persone diverse tra loro,
Il trust: elementi essenziali
Il
sottrazione
di
matrice
tradizione,
ovvero:
• il disponente (o “settlor”);
• il “trustee”;
• il beneficiario, o i beneficiari.
Guardiano
Disponente
Beneficiari
Trustee
Beni in Trust
Il
trust
determina
trasferimento
di
pertanto
beni/diritti
un
conformità alle disposizioni del
dal
trust e secondo le norme imposte
disponente al trustee; il trustee diventa
proprietario
ed
amministratore
dei
dalla legge al trustee21.
Il
fondo
in
trust
quindi
suddetti beni con il vincolo di gestirli
definitivamente
nell’interesse dei beneficiari, ovvero in
disponente ma non entra a far parte del
funzione di uno scopo.
patrimonio del trustee e non è più
Il
trust
è
quindi
caratterizzato
dai
seguenti elementi:
dal
esce
patrimonio
del
soggetto alle pretese dei creditori o di
terzi (sempre in assenza di situazioni
a) i beni in trust costituiscono una
patologiche).
massa distinta e non sono parte del
Analizziamo
patrimonio del trustee;
diverse figure costituenti il trust:
b) i beni in trust sono intestati al
ora,
sinteticamente,
1. Il disponente;
trustee o ad un altro soggetto per
2. Il trustee;
conto del trustee;
3. Il guardiano;
c) il trustee è investito del potere e
4. I beneficiari.
onerato dell’obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre dei beni in
21
Art. 2 della Convenzione dell’Aja.
le
1) Il disponente
Nella
Si premette come il disponente possa
considerato “sham” cioè nullo quando il
essere chiunque quindi una persona fisica
disponente mantiene il controllo effettivo
o una persona giuridica; generalmente,
del fondo e ne dispone come cosa
essendo utilizzato con finalità donatorie e
propria.
in un’ottica di gestione del passaggio
Si precisa come il trustee risponda
generazionale, il/ i disponenti sono
solamente nei confronti dei beneficiari e
persone fisiche.
non del disponente e, se l’atto istitutivo lo
Si evidenzia come:
prevede, nei confronti del guardiano.
• il disponente compaia nel rapporto
legge
di
Jersey
contenute
nell’atto
poi, formalmente, esca di scena;
presenti,
alcuni
e
l’ingerenza
del
trust
è
Il trustee opera rispettando le regole
solo al suo momento genetico e
• l’influenza
un
istitutivo
“desiderata”
e,
se
del
disponente inseriti nelle c.d. “lettere dei
disponente nelle scelte del trustee
desideri”.
rischiano infatti di far considerare
Affinché lo strumento in questione sia
il trust come interposto;
“solido”, ossia difficilmente aggredibile
• è necessario quindi, affinché lo
strumento in questione sia solido e
inattaccabile
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria o
di terzi in genere, che si realizzi un
reale
spossessamento
dei
beni
da
parte
dell’Amministrazione
finanziaria:
 il disponente non deve coincidere
con il trustee;
 il disponente non deve essere un
beneficiario del fondo.
determinato dalla mancanza di
Il disponente potrebbe essere, invece, un
controllo sugli stessi da parte del
beneficiario dei frutti; anzi, tale clausola è
disponente.
spesso presente negli atti di trust per
Questo al fine di evitare il rischio che
consentire, a colui che si priva dei beni, di
l’Amministrazione finanziaria consideri il
poter godere comunque dei frutti che
trust interposto.
derivano dal patrimonio segregato.

Il trustee, per esempio, nell’esercizio del
suo potere discrezionale potrebbe erogare
personali del trustee;
al disponente ogni anno una certa somma

entro un massimale predeterminato.
La
discrezionalità
del
trustee
non sono aggredibili dai creditori
non concorrono alla formazione
della massa ereditaria del defunto
è
in caso di morte del trustee;
fondamentale anche dal punto di vista

non rientrano, ad alcun titolo, nel
fiscale perché consente al trust di essere
regime patrimoniale legale della
assoggetto ad IRES e non alle aliquote
famiglia
progressive
ovviamente,
IRPEF,
come
accadrebbe
invece nell’ipotesi di beneficiari del
reddito
puntualmente
del
trustee,
qualora,
quest’ultimo
sia
coniugato;
individuati

nell’atto di trust.
non
sono
legittimamente
utilizzabili per finalità divergenti
rispetto a quelle predeterminate
2) Il trustee
nell’atto istitutivo del trust.
Nella scelta del trustee il disponente ha la
Il
massima discrezionalità; il trustee può
amministrare, gestire e disporre i beni in
essere infatti una persona fisica di fiducia,
trust a favore dei beneficiari secondo le
una fiduciaria o una trust company.
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del
Il compito del trustee, come più volte
trust, nel rispetto della legge ed in
ribadito, è la gestione e l’amministrazione
accordo con i “desideri” del disponente.
dei beni in trust.
Il trustee deve, altresì, rendere conto della
Gli stessi sono intestati al trustee o ad un
gestione.
trustee
sarà
quindi
tenuto
ad
altro soggetto per conto del trustee, e
costituiscono una massa distinta e non
3) Il guardiano
facente parte del patrimonio personale di
Una figura non necessaria ma quanto mai
quest’ultimo.
opportuna, è quella del guardiano che ha
Infatti, i beni costituiti in trust22:
il compito di controllare, e nel contempo
assistere il trustee, nella gestione del
22
C.M. 3 del 22 gennaio 2008.
patrimonio.
La nomina del guardiano risponde quindi
di gestione, attraverso direttive, divieti e
all’esigenza di sorvegliare il trustee e, al
pareri.
tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte
Bisogna porre, anche in tal caso, la
operative.
massima attenzione; infatti un eccesso
L’ufficio del guardiano, come quello del
ingiustificato di poteri al guardiano
trustee, può essere svolto:
rischierebbe
di
vanificare
il
trust
 da una persona;
riconducendo lo strumento ad una mera
 da più persone;
interposizione fittizia ed escludendo,
 da una persona giuridica.
quindi, l’effetto segregativo.
Il guardiano è normalmente nominato dal
Ovviamente:
disponente nell’atto istitutivo del trust o
• ogni situazione va verificata caso
con atto separato indirizzato al trustee;
per caso esaminando attentamente
talvolta è nominato dai beneficiari dopo
l’atto di trust;
la morte o le dimissioni del (primo)
• il guardiano non può mai divenire
guardiano.
gestore
In ogni caso è opportuno che, nell’atto
necessariamente
rimanere
istitutivo, siano previste clausole per ogni
controllore
trustee,
evenienza
quando è in possesso della facoltà
relativa
all’ufficio,
con
del
del
trust
e
deve
un
anche
di revocarlo.
particolare riferimento alle forme ed alle
modalità di nomina, accettazione, revoca
Infatti, la rimozione del trustee non
e
la
comporta la cessazione del trust, ma solo
successione del guardiano è infatti uno
il trasferimento dell’affidamento da un
degli aspetti più critici e delicati nella
soggetto a un altro.
stesura dell’atto di trust.
Anzi, nel caso in cui il trustee rimosso
La tendenza dei trust interni è di
abbia
attribuire al guardiano una funzione di
pregiudizievole per l’interesse protetto,
controllo sull’attività del trustee, che si
sarà proprio il guardiano (nei trust di
può esercitare attraverso atti dispositivi o
scopo) ad essere legittimato ad agire
successione
del
guardiano;
tenuto
nell’interesse del trust.
una
condotta
4) I beneficiari
Per ottenere l’aliquota del 4% e le
I beneficiari sono coloro ai quali il trustee
franchigie concesse dalla legge sulle
è obbligato o può fare ottenere dei
successioni e donazioni, è necessario
vantaggi economici.
individuare puntualmente i beneficiari
Si premette come:
del fondo.
• il termine “beneficiario” individui
Il trust attribuisce al beneficiario diritti
una vasta gamma di posizioni
che egli può far valere nei confronti del
soggettive;
trustee nel caso in cui quest’ultimo abbia
• i diritti dei beneficiari possono
violato le obbligazioni risultanti dal trust.
vertere solo sul reddito del fondo,
Di
solo sul fondo oppure su entrambi;
affermare che il beneficiario non vanti un
di conseguenza, vi possono essere
mero diritto a ottenere i beni oggetto del
quindi i beneficiari del reddito e i
trust bensì sia titolare, nei confronti del
beneficiari del fondo in trust e uno
trustee, del diritto di pretendere da
stesso soggetto può appartenere ad
quest’ultimo l’adempimento di tutte le
entrambe le categorie.
obbligazioni che la legge e l’atto di trust
I beneficiari del reddito
sono quei
soggetti a cui viene attribuito il reddito
generato nel corso della vita del trust.
I beneficiari finali del trust, invece, sono i
soggetti ai quali viene attribuito il fondo
in trust al termine della vita del trust.
I beneficiari possono essere individuati
nell’atto istitutivo o in un secondo
momento, direttamente dal disponente o
da un terzo designato (protector); inoltre,
possono
essere
designati
nominativamente o quali appartenenti ad
una determinata categoria.
conseguenza
sembra
corretto
pongono a carico del trustee.
Trust familiare donatorio
Analizziamo ora i principali tipi di trust.
I trust si distinguono in:
 trust con beneficiari, i quali
sono
costituiti
“nell’interesse
di
un
beneficiario”;
 trust di scopo, i quali sono
costituiti
per
un
fine
determinato.
Inoltre possiamo suddividere i trust tra:
 trust liberali con i quali si
Il trust è uno strumento molto flessibile e
dispone di assetti familiari e
può essere disposto, in esso, praticamente
non;
qualsiasi bene.
 trust
commerciali
utilizzabili, ad esempio, per
disporre la segregazione di
Come
Il disponente, infatti, può disporre in
trust:
• quote o azioni societarie. Si vedrà
attività dell’impresa, spesso
come,
a titolo di garanzia.
condizioni, tale atto non sconti
noto,
il
trust
è
istituito
nel
rispetto
di
alcune
l’imposta di donazione. Inoltre, la
principalmente con finalità donatorie e
gestione
successorie.
attraverso un trust presenta profili
Il disponente, con l’istituzione del trust
di sicuro interesse in quanto il
mira,
e
disponente pur spossessandosi dei
proteggere il proprio patrimonio e a
beni, mantiene il pieno potere
gestire il passaggio generazionale in linea
gestionale degli stessi prevedendo,
con le aspettative e le attitudine dei
ad esempio, di farsi nominare
discendenti.
amministratore delle società;
generalmente,
a
segregare
delle
partecipazioni
I beneficiari del trust (sia del fondo che
• il trust può essere proprietario di
del reddito) sono, nella maggior parte dei
beni immobili e se l’atto di trust lo
casi, il coniuge ed i discendenti del
consente, gli immobili potranno
disponente.
essere alienati a terzi ed il trust si
il
trasformerà in un trust di liquidità
disponente può stabilire che l’azienda
in attesa di ulteriori investimenti in
venga attribuita al figlio appassionato
immobili o in altri beni;
Mediante
il
trust,
per
esempio,
all’attività familiare mentre gli immobili
• Il
trust
consente
anche
professionale
una
siano attribuiti al figlio che, per ipotesi, si
gestione
della
è dedicato all’attività professionale.
liquidità; la disposizione in trust
Si ricorda che, in ogni caso, non può mai
della liquidità potrebbe inoltre non
essere lesa la quota di legittima.
scontare imposta di donazione se
effettuata attraverso un atto non
A livello nazionale, sul tema oggetto di
formalizzato come, ad esempio, un
analisi l’A.F. italiana è intervenuta con
bonifico.
una interessante risoluzione.
Concludendo si ricorda come possano
In particolare, la R.M. 278 del 4 ottobre
essere
2007 qualifica come “trust di scopo” un
disposti
in
trust
autovetture,
quadri e qualsiasi bene del patrimonio
trust istituito a favore di un disabile.
familiare che si vuole proteggere e
L’A.F. ritiene che:
successivamente
donare
ai
propri
• nel caso in esame, si sia in
discendenti.
presenza di un trust di scopo
costituito a favore di un soggetto
disabile
Trust di scopo
Delineiamo,
con
brevi
cenni,
“l’assistenza
le
caratteristiche essenziali dei trust di
scopo, invero meno frequenti nella prassi.
istitutivo
beneficiario
né
non
designa
prevede
alcun
che
sia
successivamente individuato.
A livello internazionale, il trust di scopo
(nel diritto inglese) sarebbe nullo; infatti,
in
mancanza
di
beneficiari
nessuno
potrebbe agire contro il trustee per
l’esecuzione del trust.
Nel diritto inglese un trust di scopo è
valido quando rientra nella categoria dei
“charitable trust” perché, anche in assenza
di beneficiari, l’azione contro il trustee
spetta alla pubblica amministrazione.
assicurarne
necessaria
vita
natural durante”;
• individua quindi
nell’assistenza
costante al soggetto disabile lo
Un trust è detto “Trust di scopo” quando
l’atto
per
scopo del trust.
Inoltre, prosegue l’Agenzia, il soggetto
disabile non può qualificarsi in senso
giuridico come “beneficiario dei beni del
trust”, ma piuttosto dell’assistenza in cui
risiede lo scopo della costituzione del
trust.
Di conseguenza, il trust non si configura
come
un
trust
con
“beneficiario”
individuato, ma come un trust senza
beneficiari individuati ed il reddito deve
essere di conseguenza tassato in capo al
trust.
Le
conclusioni
dell’Agenzia
destano
Diversamente, nell’ipotesi di beneficiario
qualche perplessità. È bene ricordare che
individuato, si avrebbe la franchigia di
l’eventuale mancanza del beneficiario
1,5 milioni di euro e l’aliquota del 4%
finale dei beni, tipica del trust di scopo,
sull’importo eccedente la franchigia.
determina l’applicazione dell’imposta di
donazione nella misura dell’8% in quanto
non si conosce o è assente un beneficiario
dei beni.
Percorso formativo di due giornate
LA PROTEZIONE DEL
PATRIMONIO: IL TRUST E
GLI ALTRI ISTITUTI
Come proteggere la “ricchezza” – piccola o
grande che sia – di imprenditori e professionisti.
Gennaio – Febbraio 2013
Busto Arsizio – Bergamo – Brescia
Imperia – Ravenna – Vicenza
_________, 14 gennaio 2013
Oggetto: Circolare “Istanza di rimborso IRAP”
Gentili Clienti,
con la presente Vi trasmettiamo la circolare dello Studio dedicata all’Istanza di rimborso per la
mancata deduzione dalle imposte dirette dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato per gli anni 2007-2011, con relative modalità e termini di presentazione e criteri di
attribuzione dei rimborsi.
Lo Studio è a disposizione per:

fornire ulteriori informazioni;

determinare l’importo da poter chiedere a rimborso secondo la procedura sopra descritta,
predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso, previo preventivo.
Cordiali saluti.
Lo Studio
CIRCOLARE
Deducibilità dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale
dipendente e assimilato - Istanza di rimborso per gli anni pregressi Approvazione del modello - Modalità e termini di presentazione e criteri di
attribuzione dei rimborsi
Con il provvedimento n. 140973/ 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le
relative istruzioni, per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per
effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013),
diventa infatti deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle
spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
Inoltre, a seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, è stato stabilito
che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti.
In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con
riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione.
Condizione essenziale per l’invio della richiesta è che, nell’esercizio per cui si intende chiedere
il rimborso, siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. In caso contrario,
il rimborso non compete.
Inoltre, il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28
dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011) non
sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore
IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso.
Pertanto il rimborso compete a decorrere dal versamento degli acconti relativi al periodo di
imposta 2007.
Per quanto riguarda l’ammontare che può essere chiesto a rimborso a decorrere dai versamenti
2007, il rimborso è pari, per ciascuna annualità, alla minor Irpef/Ires che si sarebbe dovuta versare
considerando in deduzione anche la quota di Irap riferibile ai costi per lavoro dipendente e
assimilato.
La determinazione dell’importo da chiedere a rimborso per ciascun periodo di imposta deve essere
effettuata secondo la seguente procedura:
2

determinazione dell’incidenza del costo del lavoro al netto delle deduzioni (cuneo fiscale,
….) sulla base imponibile netta Irap per ogni periodo di imposta;

applicazione della suddetta percentuale all’ammontare dell’Irap versata in ogni esercizio
(distinguendo tra saldo e acconto – tenendo conto che gli acconti non superino
l’ammontare dell’imposta liquidata nell’esercizio successivo);

l’importo così ottenuto permette la rideterminazione della base imponibile Irpef/Ires e la
conseguente determinazione dell’imposta Irpef/Ires versata in eccesso da chiedere a
rimborso.
La compilazione dell’istanza di rimborso richiede poi tutta una serie di dati per ogni esercizio,
quali il costo del lavoro, la base imponibile Irap, le deduzioni per cuneo fiscale, i versamenti a
saldo e acconto effettuati, ….
Relativamente alle modalità e ai termini di presentazione, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia
delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato),
entro i seguenti termini che differiscono per area geografica:
3
Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di
spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi
d’imposta più remoti.
Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il
predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un
esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più
periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non
completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati
proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la
successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.
4
Scarica

numero 1/2013