IN VETRINA DELITTI AMBIENTALI, APPROVATO IL TESTO UNIFICATO Il giorno 26 febbraio 2014 la Camera ha dato il via libera al testo unificato sui delitti ambientali che prevede nuovi reati ambientali. Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia e all'esame dell'Assemblea, conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate, maaggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente (inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale di alta radioattività; impedimento al controllo ambientale). EN 1090: DAL 01 LUGLIO 2014 SCATTA L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CE Con il 1 luglio 2014 diventa cogente la norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011. La norma è rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. Secondo questa norma, le imprese che realizzano strutture saldate, in acciaio o in alluminio, devono introdurre, oltre ad altri requisiti, un controllo della produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto della norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un Organismo Notificato che rilascerà il Certificato di Conformità alla UNI EN 1090-1 stessa. EMISSIONI, MANCATA TENUTA REGISTRO È VIOLAZIONE Lo Cassazione nella sentenza 17 gennaio 2014, n. 1786 ha sancito che il non tenere il registro di autocontrollo delle emissioni è una violazione formale sanzionata a prescindere dalla avvenuta lesione di interessi concreti. La Suprema Corte conferma che la condanna per mancata tenuta del registro degli autocontrolli delle emissioni è valida nonostante venga eseguita l'attività di autocontrollo delle emissioni. INDICE SICUREZZA PREVENZIONE LAVORATORI ESPOSIZIONE POLVERI LEGNO, LA GUIDA LESS DUST (Meno Polvere) AMBIENTE DELITTI AMBIENTALI, APPROVATO IL TESTO UNIFICATO SISTRI: AGGIORNAMENTI E NOVITÀ DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DAL 03 MARZO SCORSO IMPIANTI TERMICI CIVILI GAS FLUORURATI, ISTRUZIONI MINAMBIENTE PER DICHIARAZIONE ANNUALE ENERGIA E QUALITÀ EN 1090: DAL 01 LUGLIO 2014 SCATTA L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CE EFFICIENZA ENERGETICA, PRIMO OK GOVERNO A RECEPIMENTO DIRETTIVA 2012/27/UE NOTIZIE E ARTICOLI COMMISSIONE UE, SPOSTARE TASSE DAL LAVORO ALL'INQUINAMENTO FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2014 SCADENZE LE SCADENZE DI APRILE E MAGGIO 2014 SENTENZE E QUESITI CASSAZIONE: LE ACQUE DI DILAVAMENTO NON SONO REFLUI INDUSTRIALI EMISSIONI, LA MANCATA TENUTA REGISTRO È VIOLAZIONE (ANCHE SE FORMALE) TERRE DA SCAVO, CONSULTA RIBADISCE COMPETENZA STATALE SICUREZZA PREVENZIONE LAVORATORI ESPOSIZIONE POLVERI LEGNO, LA GUIDA LESS DUST (MENO POLVERE) Indice La Regione Piemonte ha pubblicato nella propria newsletter il progetto europeo Less Dust (Meno polvere), sulla prevenzione dall’esposizione alle polveri di legno sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. Promosso dalle organizzazioni delle parti sociali europee del settore della lavorazione del legno Efbww e Cei-Bois e finanziato dalla Commissione europea, il progetto ha analizzato i rischi per i luoghi di lavoro, fornendo indicazioni e misure per la tutela e per la salute dei lavoratori. Chiave dell’iniziativa è la guida omonima, tradotta in molte lingue dell’Ue tra cui l’italiano (Meno polvere). La pubblicazione si apre con una panoramica sulla tossicità della polvere di legno per poi passare in rassegna i diversi valori limite sull’esposizione fissati dagli Stati. “Oggi si ritiene che una concentrazione superiore ai 5 mg/m3 determini un considerevole aumento del rischio di malattia. Per una quantità di 1-5 mg/m3 vi è un aumento del rischio e solo per concentrazioni inferiori a 0,5mg/m3 non vi è rischio documentato. Questa è una ragione in più per ridurre l’esposizione ovunque sia possibile”. Vengono quindi presentate buone prassi e situazioni virtuose. SEA con i propri tecnici specializzati è in grado di effettuare il monitoraggio per verificare la concentrazione delle polveri nell’aria. Per approfondire il progetto Less Dust (Meno polvere) clicca qui PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Luca Cornella [email protected] Tel. 0461/433443 – cell. 366/6167538 AMBIENTE DELITTI AMBIENTALI, APPROVATO IL TESTO UNIFICATO Indice Il giorno 26 febbraio 2014 la Camera ha dato il via libera al testo unificato sui delitti ambientali (dalle proposte di legge Realacci, Micillo e Pellegrino) che prevede nuovi reati ambientali. La commissione Giustizia della Camera aggiorna il codice penale introducendo i delitti contro l’ambiente. Il quadro normativo dei reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 - c.d. Codice dell'ambiente - che individua reati di pericolo astratto, prevalentemente collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione. Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia e all'esame dell'Assemblea, conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate, maaggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. In dettaglio, il testo unico inserisce nel codice penale un nuovo titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente. Al suo interno sono previsti quattro nuovi reati: inquinamento ambientale (art. 452-bis), punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila euro; disastro ambientale (art. 452-ter), punito con la reclusione da 5 a 15 anni; traffico e abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452-quinquies), punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 50mila euro; impedimento al controllo ambientale (art. 452-sexies), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 AMBIENTE SISTRI: AGGIORNAMENTI E NOVITÀ DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DAL 03 MARZO SCORSO Indice È in via di perfezionamento un decreto ministeriale che trasformerà da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. La novità è annunciata dal MinAmbiente, che il 3 marzo 2014 (giorno di entrata in operatività del Sistri per tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) ha confermato la prossima pubblicazione di un regolamento che rende opzionale l’uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi. In base ad uno schema in circolazione dell’emanando Dm, nessuna deroga all’obbligo di iscrizione al Sistri sarebbe però prevista per i citati produttori iniziali che effettuano anche attività di stoccaggio di rifiuti. Tra le novità già operative, si segnala che sul portale Sistri (www.sistri.it) sono state pubblicate le Guide Rapide aggiornate (produttori, trasportatori, recuperatori-smaltitori e intermediari, mentre rappresenta una novità assoluta la guida per la Regione Campania), introdotti nuovi servizi a supporto delle aziende e pubblicato un nuovo “Video Tutorial” per gli operatori. E’ disponibile inoltre una nuova funzionalità che consente agli utenti di determinare autonomamente l’importo dei pagamenti dovuti, comunicare gli estremi degli stessi e inoltrare i documenti attestanti l’avvenuto pagamento. Stando a quanto comunicato dal MinAmbiente il 18 marzo 2014, con una nota pubblicata sul portale ufficiale del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (www.sistri.it), la nuova funzionalità si trova all’interno dell’applicazione “Gestione Azienda”. Con la definitiva entrata in operatività del Sistri, scattata il 1° ottobre 2013 per i gestori e il 3 marzo 2014 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, da quest’anno torna infatti ad essere esigibile il contributo di iscrizione al sistema, sospeso nel 2012 e nel 2013, che quindi deve essere versato entro il 30 aprile prossimo. Il tutto in attesa della pubblicazione in Gu del nuovo decreto che, secondo quanto anticipato dal MinAmbiente nei giorni scorsi, dovrebbe rendere facoltativo il Sistri per i piccoli produttori di rifiuti e, almeno stando alla bozza circolata, contenere anche la proroga al 30 giugno 2014 per il versamento del contributo. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 AMBIENTE IMPIANTI TERMICI CIVILI Indice E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2014 il Decreto 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013". Il Decreto chiarisce alcuni punti rimasti in sospeso con il D.P.R. 74/2013 riferito ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. In particolare il nuovo Decreto prevede che dal 1 giugno 2014: venga utilizzato il nuovo modello di Libretto (allegato I). Per gli impianti esistenti il Decreto precisa venga compilato il nuovo Libretto e che venga conservato il vecchio. in occasioni degli interventi del caldaista per i controlli di efficienza energetica vengano compilati i nuovi modelli di Rapporto (allegati II, III, IV, V). Il manutentore dovrà inviare tali rapporti all'autorità competente. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 AMBIENTE GAS FLUORURATI, ISTRUZIONI MINAMBIENTE PER DICHIARAZIONE ANNUALE Indice Dal 1° marzo 2014 gli operatori possono compilare e trasmettere la “Dichiarazione F-gas” relativa al 2013 online, tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Ispra (www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas). La dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”), ricorda il MinAmbiente nel comunicato stampa in cui segnala l’operatività della piattaforma elettronica, deve essere presentata entro il 31 maggio 2014 dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il mancato adempimento di tale obbligo, disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), è punito dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) con una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 10mila euro. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 ENERGIA E QUALITÀ EN 1090: DAL 01 LUGLIO 2014 SCATTA L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CE Indice Con il 1 luglio 2014 diventa cogente la norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011. La norma è rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. Secondo questa norma, le imprese che realizzano strutture saldate, in acciaio o in alluminio, devono introdurre, oltre ad altri requisiti, un controllo della produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto della norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un Organismo Notificato che rilascerà il Certificato di Conformità alla UNI EN 1090-1 stessa. Per le officine di carpenterie metalliche che lavorano/trasformano l’acciaio ad uso strutturale, la marcatura CE secondo la UNI EN 1090- 1, di fatto, sostituisce l’iter di attestazione di “Centro di Trasformazione” presso il Servizio Tecnico Centrale. SEA si propone come supporto all’intera pratica di certificazione, sia per la certificazione secondo le norme EN 1090 e ISO3834, che per tutti i servizi connessi di formazione dei coordinatori di saldatura (CS), esecuzione e test sui saggi di saldatura attraverso laboratori accreditati. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 ENERGIA E QUALITÀ EFFICIENZA ENERGETICA, PRIMO OK GOVERNO A RECEPIMENTO DIRETTIVA 2012/27/UE Indice Audit energetico per le grandi imprese, obblighi efficientamento del 3% del parco immobili pubblico, acquisti statali di materiali energeticamente efficienti. Sono alcuni degli obblighi della direttiva 2012/27/Ue recepita con lo schema di Dlgs licenziato dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2014. Lo schema di Dlgs, approvato in via preliminare, passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti. Tra le novità la spinta al miglioramento degli immobili pubblici con l’obbligo di ristrutturazione annuale del 3% della superficie totale degli immobili riscaldati e/o raffreddati di proprietà della P.a., e l’obbligo per le grandi imprese di sottoposizione ogni 4 anni a un audit energetico di elevata qualità svolto di esperti qualificati. La direttiva inoltre prevede obblighi annuali di efficientamento sia per gli immobili pubblici sia per le utility dell'energia e del gas, nonché la valorizzazione delle EsCo (le aziende che forniscono servizi energetici) e la promozione della cogenerazione ad alto rendimento. La direttiva 2012/27/Ue va recepita entro il 5 giugno 2014. Spinta agli acquisti efficienti per la P.a. che dovrà optare solo per prodotti ad alta efficienza energetica. Le utility (società di distribuzione e/o di vendita di energia) saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all'1,5% del totale dell'energia venduta ai consumatori finali, calcolato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti il 1° gennaio 2013. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 NOTIZIE E ARTICOLI COMMISSIONE UE, SPOSTARE TASSE DAL LAVORO ALL'INQUINAMENTO Indice Una pressione fiscale che si sposti dal lavoro per colpire l'uso delle risorse e l'inquinamento potrebbe portare enormi vantaggi. Lo prevede uno studio commissionato dalla Commissione europea i cui risultati sono stati comunicati il 3 marzo 2014. La Commissione evidenzia come una fiscalità più "ecologica" (ad esempio, aumento delle tasse sulle fonti di inquinamento atmosferico e idrico) darebbe luogo a entrate pari a 35 miliardi di euro in termini reali nel 2016, che arriverebbero a 101 miliardi di euro nel 2025, con cifre molto più alte se venissero anche adottate misure per abolire le sovvenzioni dannose per l'ambiente. Un altro studio presentato dalla Commissione esamina i legami esistenti tra ambiente e politiche economiche, compreso l'impatto macroeconomico delle inondazioni che hanno provocato danni per almeno 150 miliardi di euro nel periodo 2002-2013. Investire in misure per ridurre le inondazioni è una soluzione estremamente efficace, con un costo dalle 6 alle 8 volte più basso di quello per rimediare ai danni causati dalle alluvioni. Gli studi saranno usati per introdurre "politiche verdi" nel corso del Semestre europeo. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2014 Sono previsti i seguenti corsi e qui di seguito si riporta la calendarizzazione degli stessi: ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore) - 15 aprile 8.30 – 12.30 - 27 maggio 8.30 – 12.30 - 26 giugno 8.30 – 12.30 - 25 settembre 8.30 – 12.30 - 30 ottobre 8.30 – 12.30 - 12 novembre 8.30 – 12.30 - 4 dicembre 8.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore) - 24 aprile 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 27 maggio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 26 giugno 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 25 settembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 30 ottobre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 12 novembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 4 dicembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO - 24 aprile 10.30 – 12.30 - 27 maggio 10.30 – 12.30 - 26 giugno 10.30 – 12.30 - 25 settembre 10.30 – 12.30 - 30 ottobre 10.30 – 12.30 - 12 novembre 10.30 – 12.30 - 4 dicembre 10.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO - 24 aprile 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 - 27 maggio 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 Indice - 26 giugno 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 - 25 settembre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 - 30 ottobre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 - 12 novembre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 - 4 dicembre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 PRIMO SOCCORSO BASE (12 ore) - 22 e 23 aprile 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 14 e 15 maggio 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 18 e 19 giugno 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 17 e 18 settembre 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 21 e 22 ottobre 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 19 e 20 novembre 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 17 e 18 dicembre 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (8 ore) - 23 aprile 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 29 maggio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 19 giugno 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 18 settembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 22 ottobre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 20 novembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 18 dicembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ore) - 14 aprile 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 9 giugno 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 15 settembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 17 novembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO GENERALE (4 ore) - 16 aprile 8.30 - 12.30 - 4 giugno 8.30 - 12.30 - 16 settembre 8.30 - 12.30 - 26 novembre 8.30 - 12.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive alla formazione generale) - 16 aprile 13.30 – 17.30 - 4 giugno 13.30 – 17.30 - 16 settembre 13.30 – 17.30 - 26 novembre 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione generale) - 17 aprile 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 - 10 giugno 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO ALTO (12 ore aggiuntive alla formazione generale) - 21 e 22 aprile 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30 - 11 e 12 giugno 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30 I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.formazionespa.it alla sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a [email protected]. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Stefano Schena cell. 328/8163310 email: [email protected] Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 SCADENZE LE SCADENZE DI APRILE E MAGGIO 2014 Indice Aprile 2014 05.04 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 15.04 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente Materiale Radioattivo (L. 1860/62 Art.5) termine entro il quale i soggetti trasportatori di materiale fissile e radioattivo devono comunicare all’ISPRA comunicazione trimestrale di riepilogo 20.04 CONAI dichiarazione mensile di Aprile (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10) 30.04 ENERGIA (L. n.10/91 Art. 19) termine entro il quale le aziende che hanno consumato energia per quantitativi superiori a 1000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) devono comunicare al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, il nominativo del tecnico incaricato per la gestione razionale dell’energia Certificati verdi (D.M. 24/10/05 Art. 7 comma 2) termine entro il quale il gestore della rete notifica agl interessati l’obbligo di immettere sulla rete elettrica una quota prodotta da fonti rinnovabili Rifiuti (L. 152/06 Art.212 e D.M. 406/98 Art.21) termine entro il quale le imprese iscritte nel registro nazionale dei gestori devono versare il contributo annuale Emissioni in atmosfera (Art. 11 comma 5 D.Lgs 133/05) termine entro il quale gli esercenti di grossi impianti di incenerimento o coincenerimento effettua le misure di cui all’A I punti 3 e 4 II nonché NOX e HCl, HF e polveri totali MUD (D.Lgs 152/06 Art. 183 e DPCM Art. 23/12/2011) termine di comunicazione per I seguenti soggetti: comuni e/o consorzi e comunità montane, produttori di apparecchi elettrici ed elettronici iscritti CONAI, soggetti che effettuano attività di trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti, produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento RAEE (Art. 9 c. 4 D.Lgs 151/05) termine entro il quale chi recupera e tratta i RAEE deve effettuare la comunicazione relativa alle quantità con modello Ex L.70/94 Batterie (L. 39/02 Art. 15 e L. 457/88 Art.9) termine entro il quale i soggetti non incaricati dal consorzio del recupero di batterie al piombo o di rifiuti piombosi devono trasmettere al consorzio un copia del MUD Emissioni in atmosfera – solo per il Trentino (D.P.G.P. 26/01/89) chi sia avvale della procedura semplificata per attività a ridotto inquinamenti ha il termine per laregistrazione su libretto del carico di lavoro dell’anno precedente Rifiuti (D.M. 350/98 Art. 3) termine entro il quale i soggetti che effettuano auto-smaltimento o recupero ed iscritti nell’elenco provinciale, devono versare alla provincia i contributi di riferimento Maggio 2014 (fino al 15 del mese) 05.05 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 15.05 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente PER MAGGIORI INFORMAZIONI sig. Daniel Sartori [email protected] Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995 SENTENZE E QUESITI CASSAZIONE: LE ACQUE DI DILAVAMENTO NON SONO REFLUI INDUSTRIALI Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 2867 A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, non sembrerebbe più possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali, anche quando vengono a contatto con sostanze inquinanti connesse all’attività esercitata nello stabilimento. Dalla definizione di “acque reflue industriali” contenuta nell’articolo 74 del Dlgs 152/2006, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2014, n. 2867), nel 2008 è stato cancellato l’inciso che, con riferimento alle acque di dilavamento, precisava che s’intendono “per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. “Sembrerebbe quindi” – così si esprime la Suprema Corte – “che non sarebbe più possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali”. In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Dlgs 152/2006, la disciplina delle acque di dilavamento è demandata alle Regioni e, nel caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa “tassativa” prevista dall’articolo 133, comma 9 che va da € 1.500,00 ad € 15.000,00. La sanzione penale fissata dall’articolo 137, comma 9 dello stesso DLgs, si applica solo quando le Regioni abbiano disciplinato i casi soggetti a particolari condizioni di rischio di dilavamento. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 SENTENZE E QUESITI EMISSIONI, LA MANCATA TENUTA REGISTRO È VIOLAZIONE (ANCHE SE FORMALE) Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 1786 Non tenere il registro di autocontrollo delle emissioni è una violazione formale sanzionata a prescindere dalla avvenuta lesione di interessi concreti. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 17 gennaio 2014, n. 1786. La Suprema Corte conferma la condanna del ricorrente per mancata tenuta del registro degli autocontrolli delle emissioni, nonostante fosse stata eseguita l'attività di autocontrollo delle emissioni. Per il ricorrente la mancata tenuta del registro era quindi priva di offensività. Per la Corte, l'articolo 279, comma 4, Dlgs 152/2006 prevede un "reato formale" che si perfeziona con la effettuazione della condotta (mancata tenuta del registro) indipendente dalla effettiva lesione del bene protetto (qualità dell'aria), considerato che tale bene è in ogni caso anche quello del controllo amministrativo da parte della pubblica Amministrazione che va informata sui dati delle emissioni. Il Legislatore ha ritenuto di punire tali condotte (come la mancata tenuta del registro di autocontrollo delle emissioni) in considerazione del potenziale pericolo dello svolgimento di determinate attività, che giustifica la richiesta della scrupolosa osservanza di prescrizioni anche meramente "formali". PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Marco Pergher [email protected] Tel. 0461/433481 – cell. 335/5759355 SENTENZE E QUESITI TERRE DA SCAVO, CONSULTA RIBADISCE COMPETENZA STATALE Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 70 Bocciata la legge della Provincia autonoma di Trento che, determinando criteri regionali autonomi per la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre da scavo dei piccoli cantieri, viola la Costituzione. Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 70/2014), la norma (articolo 19 della Lp 4/2013) attiene al trattamento dei residui di produzione, materia che si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione). Le motivazioni sono quindi le stesse della sentenza 300/2013, con cui la stessa Consulta ha già bocciato nei mesi scorsi una Lr friulana di semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo (Lr 26/2012), per aver inciso in un ambito nel quale “è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo”. Sono incostituzionali anche le semplificazioni normative regionali “ponte”, cioè applicabili in assenza della normativa statale, visto che l’articolo 266 del Dlgs 152/2006, laddove fissa la competenza dello Stato in materia, non contempla “alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276