Docente
Patrizia Strano
L’imposta di bollo
CAMPOGALLIANO
22 ottobre 2008
L’IMPOSTA DI
BOLLO
E’ regolamentata:
Dal D.p.r. 26 ottobre
1972, n. 642
Dal Decreto del Ministero delle
Finanze 20 agosto 1992 che ha
approvato la nuova Tariffa All. A
al D.p.r. 642
Le entrate dello Stato
sono catalogate
secondo due principi:
A) Sotto il profilo economico:
. entrate originarie
. entrate derivate
B) Sotto il profilo contabile:
entrate ordinarie
. entrate straordinarie
Le entrate dello Stato
Sono entrate
originarie quelle che
derivano dalla gestione diretta
di risorse: impiego di beni di
proprietà dell’ente, proventi
derivanti da attività industriali
Sono entrate derivate
Sono entrate
ordinarie quelle
dipendenti da cause
permanenti o
ricorrenti: imposta sul
reddito delle persone
fisiche
Sono entrate
straordinarie
quelle che ricorrono
occasionalmente per
fronteggiare eventi
imprevisti: una tantum
tutte le altre: entrate
tributarie, donativi, prestiti
pubblici, emissione di carta
moneta
Nell’ambito delle entrate derivanti
dalla legge si distinguono:
Le entrate connesse a fatti illeciti - sanzioni
Le entrate connesse a fatti leciti - entrate tributarie
Le entrate tributarie sono caratterizzate
dal principio della coattività della
prestazione
La coattività deriva dal principio di imperio
dello Stato nel rispetto:
1. del principio di legalità
2. del disposto dell’art. 53
della Costituzione per il quale:
L’imposizione tributaria non può mai
prescindere dalla capacità contributiva
dei soggetti tenuti alla prestazione
Caratteristica è la
I tributi sono:
Una delle
categorie
delle
prestazioni
patrimoniali
coatte
correlazione di
tali prestazioni
con la spesa
pubblica cui sono
chiamati a
concorrere
tutti i cittadini
Dunque il tributo è…
…una prestazione
coattiva e pecuniaria
prevista dalla legge nel
rispetto della capacità
contributiva
per fornire all’ente
pubblico i mezzi necessari
per far fronte alle spese
considerate nel loro
complesso
Nell’ambito dei tributi
esistono diverse figure a
seconda dei presupposti al
cui verificarsi la legge
stabilisce il sorgere del
dovere di concorrere alle
spese della collettività
I tributi più importanti e
conosciuti sono:
1. Le tasse
2. Le imposte
L’imposta è:
Una prestazione coattiva
di regola pecuniaria
dovuta dal soggetto
passivo senza alcuna
relazione specifica con
una particolare attività
dell’ente pubblico.
La tassa è:
Una prestazione
pecuniaria collegata alla
richiesta di una specifica
prestazione da parte
dell’ente pubblico ed al
vantaggio che il singolo
trae da quest’ultima.
La domanda di un servizio rende necessaria un’attività dell’ente
pubblico ed a ciò la legge ricollega la prestazione tributaria, ma non
esiste una correlazione tra la tassa ed il costo del servizio e
dunque non si ravvisa uno scambio di prestazioni in un
contesto obbligatorio tra singolo ed ente pubblico.
Nell’ambito delle
imposte si distinguono:
Le imposte dirette
che colpiscono la
capacità
contributiva
(ricchezza,
patrimonio o
reddito)
nella sua immediata
e diretta
manifestazione ad es.
IRPEF
Le imposte indirette
che colpiscono la
ricchezza indirettamente
cioè solo in occasione di
manifestazione indiretta
di capacità contributiva
(trasferimento di un bene,
l’ammissione di un
consumo ecc.) ad es.
imposta di registro,
imposta sulle
successioni, imposta
di bollo
Il D.p.r. 26 ottobre 1972, n.642 è
stato emanato in attuazione della Legge n.
825/1971 relativa alla delega legislativa per
la riforma del sistema tributario
L’imposta di bollo ha come
oggetto il negozio giuridico o
altro atto di natura civile,
commerciale, giudiziale o
stragiudiziale
contenuto sulla carta
Per questo l’imposta di
bollo è definita quale:
Imposta indiretta cartolare:
• Imposta perché prestazione
coattiva prevista dallo Stato,
• Indiretta perché colpisce in
occasione di manifestazione
indiretta di capacità contributiva,
• Cartolare perché sempre
riferita all’atto contenuto sulla
carta
Poiché l’imposta di bollo colpisce il
documento e non l’atto la stessa è
dovuta anche quando l’atto risulti
viziato, annullabile o nullo.
Tuttavia la natura
dell’atto scritto sulla
carta è determinante
per stabilire:
se l’atto è da
assoggettare ad
imposta,
quando è da
assoggettare,
se è esente,
come va assolta
l’imposta,
in quale misura
Il D.p.r. 642/72 si compone di tre parti:
1. Una parte generale di
natura precettiva
Gli atti, i documenti
ed i registri soggetti
all’imposta sono
raggruppati in due
categorie:
composta di 42 articoli,
2. La Tariffa All. A parti
prima e seconda, che
regolamenta la disciplina degli
atti soggetti ad imposta fin
dall’origine ed in caso d’uso,
3. La Tabella All. B che
formula l’elencazione degli atti
e documenti esenti in modo
assoluto dall’imposta e di quelli
esenti in riferimento agli usi.
1. Atti soggetti
all’imposta fin
dall’origine, elencati
nella prima parte
dell’all. A – Tariffa,
2. Atti soggetti
all’imposta solo in
caso d’uso, elencati
nella seconda parte
dell’all. A - Tariffa
In riferimento agli atti
soggetti all’imposta:
1.
1.
Se l’imposta è dovuta Valore dell’imposta
fin dall’origine,
il presupposto
giuridico è la
formazione
dell’atto;
2.
Se l’imposta è dovuta
in caso d’uso, il
presupposto giuridico
è l’utilizzazione
dell’atto.
2.
Quando l’atto è soggetto
all’imposta fin dall’origine il
valore dovuto è quello
previsto al momento della
formazione dell’atto e
l’imposta non va integrata in
caso di utilizzazione
successiva alla formazione;
Quando l’atto è soggetto
all’imposta solo in caso d’uso
si applica il valore
dell’aliquota corrente al
momento dell’utilizzazione
dell’atto
La regolarizzazione dell’atto
con l’imposta dovuta si attua
mediante registrazione dell’atto
stesso all’Ufficio
La registrazione:
• consiste nell’annotazione
degli atti in appositi registri,
• attesta l’esistenza degli atti
stessi,
• attribuisce agli atti data
certa di fronte ai terzi
• ne assicura la
conservazione.
del Registro
Modalità di riscossione dell’imposta
In modo ordinario,
quando la legge
stabilisce che l’atto sia
redatto su
apposita carta bollata e
filigranata,
In modo straordinario,
se l’atto può essere
redatto su carta
diversa da quella
bollata, l’imposta è
assolta mediante l’uso
di marche da bollo o
bollo a secco,
In modo virtuale,
applicabile solo a
certe categorie di atti
previste con D.M.
mediante pagamento
diretto all’Ufficio del
Registro o a mezzo
c/c postale.
Pagamento in modo
virtuale a mezzo
autorizzazione
dell’Intendenza di
Finanza competente
per territorio.
La Tariffa Allegato “A” al D.p.r. 642/72 è
stata approvata con D.M. 20 agosto 1992
Negli artt. Da 1 a 4 della Tariffa
sono elencati:
La tariffa si
compone di
due parti:
Parte prima che
disciplina gli atti
soggetti ad imposta
fin dall’origine,
Parte seconda che
disciplina gli atti
soggetti ad imposta
solo in caso d’uso
• Atti rogati, ricevuti o
autenticati da notai o altri
pubblici ufficiali,
• Certificati, copie autenticate,
estratti di qualunque atto o
documento rilasciato da notai o
da altri pubblici ufficiali,
• Istanze tendenti ad ottenere
l’emanazione di un atto o il
rilascio di un certificato.
Per le copie
dichiarate
conformi l’imposta,
salva specifica
disposizione, è dovuta
indipendentemente dal
trattamento previsto
per l’originale.
(Nota all’art. 1 della
Tariffa)
Si evidenzia quindi un
elemento che è criterio
base per gli operatori
dei Servizi Demografici
Tutti i certificati e
gli atti che essi rilasciano in
riferimento alle procedure
anagrafiche costituiscono base
imponibile per l’applicazione
dell’imposta: questa è la
regola generale
La certificazione e gli atti emessi non sono soggetti ad imposta
unicamente nell’ipotesi in cui siano destinati ad uno degli usi
riconosciuti esenti per legge
Questa è l’eccezione che va
dimostrata con l’indicazione della
norma esonerativa
Ad esempio…
I certificati e gli estratti dello Stato
Civile sono invece esenti in base all’art. 7
della Legge 405/90
Gli atti delle procedure
elettorali e della leva
militare sono invece esenti in
base rispettivamente agli art. 1 e
2 della Tabella All. B
La Tabella Allegato “B” disciplina i casi
di esenzione dall’obbligo di imposta
ad es. per l’area demografica
sono esenti da imposta:
Art. 1 – petizioni agli organi legislativi, atti e documenti riguardanti la
formazione e la tenuta delle liste elettorali, atti e documenti relativi
all’esercizio dei diritti elettorali,
Art. 2 – elenchi e ruoli concernenti l’Ufficio del Giudice Popolare,
la leva militare e tutta la documentazione relativa,
Art. 8 – copie, atti e certificati rilasciati nell’interesse di
persone non abbienti,
Art. 9 – atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
obbligatorie e di assegni familiari.
Art. 14 – dichiarazioni
sostitutive, domande
per ottenere certificati
ed altri atti e documenti
esenti da imposta,
domande per il rilascio
di copie ed estratti dei
registri di anagrafe e di
stato civile,
Art. 16 – atti e documenti
scambiati tra
amministrazioni
Art. 18 – passaporti carte
di identità
Anche il Testo Unico D.p.r.
445/2000 disciplina il regime
dell’imposta di bollo
Art. 37 – Le
dichiarazioni
sostitutive di cui agli
Art. 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo,
l’imposta di bollo non è
dovuta quando per le
leggi vigenti sia esente
da bollo l’atto sostituito
ovvero quello nel quale è
apposta la firma da
legalizzare.
Oltre che nella Tabella All. “B” le
esenzioni dall’imposta sono disciplinate
in varie norme specifiche di settore.
Ad es.l’art. 8 della Legge n. 342/2000
per il quale:“La legalizzazione delle
fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali non
è soggetta all’obbligo del pagamento
dell’imposta di bollo”.
Il Ministero delle Finanze con risoluzione N°
451625 di data 4 aprile 1990 ha ribadito che non
può essere applicata alcuna esenzione dell’imposta
di bollo che non sia prevista dal D.p.r. 642/72, dal
D.p.r. 601/73 o da leggi speciali successive.
Responsabilità e
principio di solidarietà
In riferimento ai documenti soggetti
ad imposta fin dall’origine:
sono solidalmente obbligati al
pagamento dell’imposta e delle
eventuali soprattasse e pene pecuniarie
tutti i soggetti che hanno
sottoscritto, ricevuto, accettato o
negoziato atti e documenti non in
regola con l’imposta o che degli
stessi facciano uso.
I diritti di segreteria
L’applicazione dei
diritti di
segreteria è
obbligatoria
E’obbligatoria anche
l’istituzione del
registro
riepilogativo
dei diritti
riscossi
Sono disciplinati dal
D.p.r. 604/62 e
succ. modificazioni
(D.p.r. 04/12/1997,
n°465).
La tabella D del D.p.r.
604 è stata sostituita
dall’articolo 27 del
D.L. 28/02/1983, n°55 e
modificata con
l’art.19-ter della legge
440/87.
Lo spirito di questo convegno è quello di dare la piena
convinzione agli operatori che la Pubblica
Amministrazione per essere rinnovata necessita di
Professionalità Competenza Collaborazione
Anche il Vostro impegno, il Vostro spirito di servizio, la Vostra
professionalità vi renderanno sicuri protagonisti del
cambiamento.
Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione
Patrizia Strano
Responsabile Ufficio Studi Comune Rovereto
Tel 0464 452195
E-mail: [email protected]
Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione
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