TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 36/12 “ORION Società Cooperativa” (ORION S.C.) Sede Legale: 42025 Cavriago (Reggio Emilia) Via Bruno Buozzi n. 2 Numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice fiscale 00128540358 RELAZIONE ex art.172 L.F. Giudice Delegato: Dott. Luciano Varotti Commissario Giudiziale: Dott.ssa Federica Zaniboni Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 1 di 217 La sottoscritta dott.ssa Federica Zaniboni, nata a Reggio Emilia (RE) il 7 agosto 1972, con Studio in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria 1, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia al n. 473 A, nominata Commissario Giudiziale della procedura di Concordato Preventivo della società Orion s.c., con decreto del 21 febbraio 2013, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il giorno seguente, in esecuzione di quanto previsto dagli articoli 170 e seguenti del R.D. n.267/1942, dopo avere proceduto alla redazione dell'inventario, esperite le indagini ed i controlli del caso, con la presente relazione riferisce su: INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. LA PROCEDURA pag. 3 2. CENNI STORICI pag. 10 3. LE CAUSE DEL DISSESTO pag. 26 4. LA CONDOTTA DEL DEBITORE pag. 31 5. LA FASE DI “RISERVA” pag. 31 5.1 Contratto di affitto di ramo d’azienda pag. 32 5.2 Contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda pag. 40 5.3 Contratto di outsourcing pag. 43 5.4 Pagamento ex art. 182 quinquies LF delle società consortili pag. 44 Orion società cooperativa e sottoscrizione relative transazioni pag. 46 5.6 Altre istanze pag. 48 6. LA PROPOSTA CONCORDATARIA pag. 51 6.1 La suddivisione in classi pag. 53 7. L’ATTIVITA’ DI VERIFICA pag. 54 7.1 L’organizzazione dell’attività di verifica pag. 54 7.2 La verifica dei singoli appalti pag. 58 8. ATTIVO E PASSIVO pag. 63 8.1 L’attivo pag. 63 8.2 Il passivo e le garanzie pag. 148 9. PERCENTUALI DI SODDISFO E QUORUM PER L’APPROVAZIONE DEL CONCORDATO pag. 210 10. PROSPETTIVE DI REALIZZAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE pag. 212 11. CONSIDERAZIONI FINALI pag. 215 5.5 Richiesta di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.F. per il recesso dai rapporti di lavoro con i dirigenti in forza presso Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 2 di 217 1. LA PROCEDURA Con ricorso in data 8 novembre 2012, la Orion s.c. (di seguito più brevemente anche società, ricorrente, o Orion), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Geom. Massimo Tirabassi, autorizzatone alla presentazione in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 7 novembre 2012, a ministero Dott. Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, allegata al ricorso, ha depositato domanda (prenotativa) di concordato preventivo, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare unitamente alla documentazione richiesta da tale norma, riservandosi di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione previsti ai commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F. nel termine di cui ha richiesto la concessione e la fissazione da parte del Tribunale. La società era ed è rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce al ricorso stesso, dagli Avv.ti Giorgio Barbieri, Ilaria Lenzini e Brunella Bertani, anche disgiuntamente fra loro, e con domicilio eletto presso la sede dello Studio legale Sutich Barbieri Sutich, in Reggio Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2. Il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, con decreto del 14 novembre 2012, depositato in Cancelleria il 16 novembre successivo, rilevava: - che contro la società ricorrente era stata presentata istanza di fallimento successivamente rinunciata dal creditore prima dell’udienza camerale fissata per la sua trattazione; - che era altresì pendente, contro la Orion, procedimento camerale avviato d’ufficio per la dichiarazione dello stato d’insolvenza ai sensi del d.lgs. 270/99; - che in caso di contemporanea pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del d.lgs. sopra citato e di ricorso per concordato preventivo, il Tribunale avrebbe dovuto prendere preliminarmente in esame la domanda di concordato preventivo; - che, pur non ritenendo equiparabile il procedimento prefallimentare con quello volto alla dichiarazione dello stato di insolvenza (con conseguente assegnazione di un termine superiore ai 60 giorni), riteneva di concedere un termine di soli 60 giorni in quanto Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 3 di 217 Orion, convocata già il 7 agosto 2012, in sede prefallimentare aveva ottenuto un rinvio al 20 novembre successivo, al fine di depositare domanda di concordato preventivo; - che in considerazione della complessità della procedura, desumibile dal piano sommario esposto nella domanda “prenotativa”, della prevista continuazione dell’attività d’impresa e delle informazioni che il Tribunale avrebbe dovuto assumere ai sensi dell’art. 161 comma 7° e 182 quinquies LF, fosse ammissibile la nomina, da parte del Tribunale stesso, di un ausiliario, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., nella persona di un professionista che provvedesse ad assumere le opportune informazioni da riportare al Tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell’azienda e di altre fonti di conoscenza; - che si rendesse quindi necessario il deposito di un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Tribunale per una somma presunta necessaria per il pagamento del compenso all’ausiliario come previsto all’art. 8 del Testo unico delle spese di giustizia. Per i motivi sinteticamente esposti, pertanto, il Tribunale: 1. assegnava alla ricorrente termine per la presentazione della proposta concordataria di 60 giorni; 2. nominava la scrivente quale ausiliario ai sensi dell’art. 68 cpc; 3. stabiliva il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente doveva depositare presso la cancelleria del Tribunale un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice delegato portante la somma di € 50.000,00 per le spese presunte necessarie per il pagamento dell’ausiliario; 4. disponeva i seguenti obblighi informativi periodici:” (i) l’ausiliario nominato provveda alla sorveglianza dell’attività d’impresa e riferirà al giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti dall’imprenditore; (ii) che l’imprenditore presenti all’ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente.” In data 22 novembre 2012, quindi entro i termini assegnati dal Tribunale, veniva aperto il libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice per la somma indicata in decreto (lo stesso è stato estinto dalla scrivente, dopo l’ammissione alla procedura di concordato ex art. 161, primo comma, LF per permettere il pagamento del compenso Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 4 di 217 dell’ausiliario come liquidato nel decreto di ammissione. La somma residua è stata bonificata alla società ricorrente). Orion ha depositato richiesta di rinvio del termine del deposito del piano, inizialmente previsto per l’8 gennaio 2013. Accolta l’istanza, il nuove termine è così stato fissato al 15 febbraio 2013. L’Ausiliario nel periodo di riserva, per assolvere agli obblighi informativi imposti dal Tribunale, ha depositato quattro relazioni: una per ogni mese o frazione di mese. Orion ha, altresì, inoltrato al Tribunale, per il tramite dell’ausiliario, una serie di istanze per le quali, pur non essendo richiesto dalla normativa, al solo fine di fornire al Tribunale le maggiori informazioni possibili la scrivente ha espresso il proprio motivato parere. Ogni istanza presentata verrà singolarmente analizzata nel capitolo dedicato alla descrizione dell’attività nella “fase di riserva”. In data 15 febbraio Orion deposita memoria integrativa della domanda ex art. 161, 6° comma LF e relativi allegati, chiedendo al Tribunale, previa verifica dei presupposti di legge, in forza dell’esame del ricorso depositato in data 8 novembre 2012, della citata memoria integrativa e dei relativi allegati, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. Legge Fallimentare. >< Con decreto del 21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il giorno successivo, il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, ha ammesso Orion alla procedura di concordato preventivo. Contemporaneamente al deposito della memoria integrativa, con separati ricorsi, la società ha chiesto al Tribunale di dare efficacia all’affitto d’azienda stipulato con Siteco srl, di autorizzarla a stipulare contratto di outsourcing con la medesima società e di essere autorizzata a risolvere (non ai sensi del 169 bis) i contratti di lavoro con i propri dirigenti o a raggiungere accordi transattivi con gli stessi. Il Tribunale ha rilevato che nel piano, a fondamento della proposta concordataria, Orion, ha proposto la prosecuzione indiretta dell’attività d’impresa, mediante l’affitto del ramo d’azienda e la successiva cessione della stessa e la liquidazione dei beni non strategici, senza alcuna modalità predeterminata se non quelle previste dalla legge fallimentare. In particolare nel piano Orion programma quanto segue: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 5 di 217 a) la stipula di contratto di affitto con Siteco; b) la stipula del preliminare di vendita del medesimo ramo in affitto; c) la compensazione dei crediti di Orion derivanti dall’affitto e dalla cessione sopra menzionati con il passivo di Orion assunto da Siteco in particolare con il TFR; d) il pagamento di una differenza da Siteco a Orion, o viceversa, qualora il prezzo di alienazione del ramo d’azienda risulti, rispettivamente, superiore o inferiore al passivo assunto da Siteco; e) la rinuncia dei creditori concorsuali, per effetto di legge (105 LF, quarto comma, richiamato dall’art. 182 LF) o per espresso patto concordatario, a far valere la solidarietà passiva tra l’acquirente d’azienda e la cedente; f) l’alienazione dei beni non compresi nell’affitto d’azienda e il realizzo dei crediti; g) la ristrutturazione delle partecipazioni strategiche in società controllate; h) la nomina dei liquidatori nelle persone dei dottori Mario De Lucchi e Edi Bertolini. Il Tribunale, premettendo che secondo cassazione S.U. 1521 del 2013, si deve limitare a valutare la fattibilità giuridica del concordato preventivo, mentre la fattibilità economica è rimessa alla valutazione dei creditori, ha rilevato: 1. la completezza della documentazione allegata al piano; 2. che la collocazione di Refincoop spa nella classe 2, monocomposta, non costituisce ostacolo all’apertura della procedura. (Il Collegio osserva infatti che l’art. 2467 cc è applicabile, per giurisprudenza seguita dal Tribunale di Reggio Emilia, anche alle SpA e, per effetto del richiamo dell’art. 2519, primo comma, anche alle società cooperative. Refincoop, essendo socio finanziatore di Orion, dovrebbe essere postergata nella soddisfazione del proprio credito: tuttavia, come già deciso in altri precedenti casi, la questione della postergazione del socio è materia rimessa alla disponibilità delle parti: società e creditori. Non è pertanto vietato che la proposta concordataria escluda tale postergazione, in quanto l’adesione alla proposta stessa è comunque rimessa alla valutazione del ceto creditorio); 3. che le eventuali e future passività latenti, derivanti dalla coobbligazione di Orion verso subappaltatori e fornitori in “Ati” verticali e orizzontali per gli inadempimenti di altre consorziate, non determinino una preclusione giuridica alla fattibilità della proposta, ma semmai una semplice riduzione della percentuale del riparto prospettata ai creditori; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 6 di 217 4. che la clausola “if and when” prevista nello statuto del CCC potrebbe dar luogo a contenzioso concernente la validità della stessa, ma non osti alla fattibilità giuridica della proposta concordataria; 5. che non costituisce inoltre impedimento all’apertura della procedura l’eventualità che le stazioni appaltanti procedano al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, tale condotta si rileva che potrebbe integrare violazioni di norme imperative di legge (nel caso dovesse pregiudicare la par condicio creditorum) o inadempimento contrattuale (se la stazione appaltante rifiutasse il pagamento dei corrispettivi a favore di Orion), su tali comportamenti Orion non potrebbe influire. Il Tribunale non ha poi avanzato alcun dubbio sulla corretta suddivisione dei creditori in classi. Per quanto riguarda le istanze presentate da Orion, il Tribunale le ha autorizzate osservando: - affitto di ramo d’azienda: la ricorrente ha confezionato la proposta concordataria a scatola chiusa non tentando di collocare l’azienda sul mercato. Ciò non è contrario alla legge in quanto gli accordi con Siteco sono stati incorporati nella proposta concordataria rimettendo così la valutazione circa la sua convenienza giuridica al ceto creditorio; - cessione di ramo d’azienda: anche questa non è contraria alla legge in quanto sarà compito del commissario giudiziale vagliare se sul mercato sono ragionevolmente rinvenibili ulteriori e più vantaggiose occasioni di allocazione del ramo d’azienda (la cui scelta è, in ogni caso, rimessa a tutti i creditori); - pagamento delle società consortili: il dott. Peroni ha attestato che il pagamento delle società consorziate è essenziale per la prosecuzione indiretta dell’attività d’impresa e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, il Tribunale ritiene quindi che il pagamento dei crediti pregressi dei consorziati sia necessario per la tenuta dell’operazione nel suo complesso. - risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti e stipula del contratto di outsourcing: il Tribunale autorizza, inoltre, la ricorrente alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti, i cui contratti sono onerosi e non conciliabili con la situazione di crisi economica dell’azienda nonché alla stipula del contratto di outsourcing indispensabile al funzionamento di Orion fino alla sua totale liquidazione. Il Tribunale riteneva di chiamare all’ufficio di Commissario Giudiziale l’ausiliario già nominato “in quanto ha coadiuvato il Tribunale nell’assunzione delle informazioni previste dall’articolo 161 settimo comma LF.” Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 7 di 217 Il Tribunale pertanto: - dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale della Orion sc; - nominava il giudice delegato il dott. Luciano Varotti; - nominava commissario Giudiziale la dott.ssa Federica Zaniboni; - ordinava la convocazione dei creditori per il giorno 1° luglio 2013 ore 9.30 (aula di Corte d’assise, primo piano del Tribunale) e stabiliva il termine del 30 aprile 2013 per la comunicazione ai creditori dell’avviso previsto dall’art. 171 LF; - autorizzava il pagamento in corso di procedura dei creditori anteriori come indicati nel ricorso per concordato preventivo; - attribuiva efficacia al contratto di affitto d’azienda con Siteco; - attribuiva efficacia al contratto di outsourcing stipulato con la stessa Siteco; - autorizzava Orion a procedere alla risoluzione dei contratti con i propri dirigenti demandando al Giudice Delegato di autorizzare le eventuali transazioni stipulate tra i dirigenti stessi e la società; - liquidava il compenso all’ausiliario; - stabiliva il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice Delegato, portante la somma di € 400.000, pari al 40% delle spese presunte necessarie per l’intera procedura; - disponeva che il decreto appena descritto venisse pubblicato, per estratto sulla Gazzetta di Reggio. In data 4 marzo 2013, quindi entro i termini assegnati dal Tribunale, veniva aperto il libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, per la somma indicata in decreto, pari ad € 400.000. Nel rispetto del dettato del decreto sopra menzionato lo scrivente Commissario Giudiziale ha poi provveduto a: - pubblicare, per estratto, il decreto sulla Gazzetta di Reggio, adempimento eseguito in data 7 marzo 2013, come dimostrato dalla relativa pagina elettronica caricata sul portale delle procedure; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 8 di 217 - comunicare ai creditori, tra il 21 e il 28 marzo, sinteticamente il contenuto della proposta nonché la loro convocazione per il giorno 1° luglio 2013 alle ore 9.30 presso aula di Corte d’assiste del Tribunale di Reggio Emilia. Con la medesima comunicazione i creditori sono stati invitati a voler precisare il loro credito, indicando e documentando eventuali cause di prelazione. La comunicazione anzidetta è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 18 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221 e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n.228 (l’Art. 17 del citato D.L. contiene la tempistica circa l’operatività delle singole norme. Le disposizioni riguardanti i commissari giudiziali si applicano anche alle procedure per le quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 171 LF, come nel caso di specie). In considerazione del consistente numero di creditori, le operazioni prodromiche all’inoltro della comunicazione dovuta è risultato particolarmente complesso e difficoltoso, anche perché la scrivente ha dovuto attendere che la ricorrente preparasse un file idoneo allo scopo. Sono state effettuate le “visure massive” grazie al portale delle procedure e quindi, reperiti e recepiti gli indirizzi PEC disponibili, è stata organizzata la spedizione della comunicazioni ex art. 171 via posta certificata o tramite posta ordinaria. L’inoltro è stato effettuato in più tranches, come detto tra il 21 e il 28 marzo, in ogni caso entro il termine assegnato del 30.4.2013. Per le comunicazioni tornate al mittente è stata effettuata ulteriore ricerca per rinvenire l’indirizzo PEC o la sede per procedere a nuovo invio. L’inventario è stato redatto con l’assistenza del perito nominato per la sua stima Geom. Massimiliano Masia. Le scorte sono conservate in più luoghi. Si dirà nel dettaglio circa la loro valutazione nel paragrafo dedicato. La scrivente ha provveduto inoltre alle trascrizioni presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari (Reggio Emilia, Rho – Milano - e Vigevano) per il tramite dell’associazione notarile di Reggio Emilia. Le trascrizioni presso il PRA sono state eseguite direttamente dalla scrivente, prima con notifica del decreto di ammissione alla procedura, poi con la consegna di un modulo per ogni automezzo di proprietà della società. A seguito del rinvio dell’adunanza dei creditori al 24 settembre 2013 la scrivente ha provveduto ad inoltrare la relativa comunicazioni ai creditori in data 18 giugno 2013. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 9 di 217 >< Eseguiti tali adempimenti preliminari, presenta, ai sensi dell’art. 172 l.f., la relazione particolareggiata sulla proposta di concordato, sull’attività della società, sulle cause dello stato di crisi, sulla condotta degli amministratori e sulla consistenza delle attività e delle passività. Tale indagine è stata rivolta, tra l’altro, a verificare la veridicità dei dati esposti e la fondatezza e l’adeguatezza della proposta formulata dalla Società; vuole essere uno strumento idoneo a consentire ai creditori di formarsi un’opinione critica e consapevole circa la fattibilità della proposta, così come risulta prospettata nel ricorso e nel parere redatto dal professionista estensore della relazione prevista dall’art. 161, 3° comma, legge fallimentare. Trattandosi di concordato “misto” per il quale è quindi prevista sia la continuità aziendale sia la liquidazione delle poste non trasferite in affitto d’azienda a Siteco, la scrivente ha richiesto la nomina di un comitato creditori provvisorio per le questioni che sono proprie della liquidazione. Lo stesso è stato nominato il 28 marzo 2013 nelle persone di Avv. Corrado Spaggiari (Studio Spaggiari), Stai Prefabbricati srl e Pav.one srl. La prima riunione dello stesso si è tenuta, presso lo studio della scrivente, in data 10 aprile 2013. 2. CENNI STORICI 2.1 La storia di Orion Orion è una società cooperativa nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 1990, di Sirio e Bredil, impresa cooperativa impiantistica l’una e di costruzioni l’altra. Essa trae la sua origine storica dai primi nuclei cooperativi di muratori e braccianti, sorti alla fine del diciannovesimo secolo, nel capoluogo e nei centri della provincia di Reggio Emilia. E’ un impresa il cui sviluppo ha radici ben salde nel passato, ma che ha sempre affrontato il futuro con grandi prospettive, entusiasmo e capacità. Orion rappresentava una tra le più affermate imprese generali di costruzioni di tutto il territorio nazionale. Essa operava nel campo dell’edilizia civile e industriale, in quello immobiliare, nel settore delle infrastrutture, nell’impiantistica industriale, elettrica e termomeccanica, nei servizi energetici di gestione del calore. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 10 di 217 Grazie al knowhow maturato nei singoli settori l’azienda ha ottenuto negli anni importanti presenze nel mercato dei servizi integrati (Global Service e Multiservices) e della cosidetta finanza di progetto (Project Finance). Tale articolazione produttiva ha determinato una organizzazione aziendale che si basava su cinque distinti settori: il settore Edile, il settore Immobiliare, il settore Infrastrutture, il settore Impianti e il settore Gestione e Servizi. Orion si rivolgeva quindi a committenti pubblici e privati convinta di poter offrire soluzioni integrate adatte per ogni esigenza, anche la più complessa, ed orgogliosa di stabilire standard qualitativi elevati in ogni settore e in ogni fase, mettendo a disposizione tecnologia avanzata e grande professionalità. Orion sc, come da visura storica reperita presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, risulta aver iniziato l’attività d’impresa il 23 agosto 1946. La società è iscritta nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 cc. e nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro. L’attività prevalente esercitata era quella di costruzione di opere afferenti l’edilizia tradizionale industrializzata e prefabbricata, di tipo civile e industriale. Era previsto inoltre che la società potesse esercitare attività secondarie quali la costruzione di opere di utilità pubblica per il trasporto dei fluidi, acquedotti, oleodotti, gasdotti, reti teleriscaldamento, fognature, impianti di depurazione, impianti idraulici speciali, lavori per sollevamento fluidi e potabilizzazione acque. Poteva svolgere inoltre attività di installazione, costruzione, ampliamento e manutenzione degli impianti per: - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; - impianti radiotelevisivi, le antenne e impianti elettronici in genere; - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali; - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazioni locali; - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; - impianti di protezione antincendio. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 11 di 217 L’attività di impianti risulta iniziata in data 4 febbraio 1992. Tale attività è stata poi gestita tramite la controllata Settimo Centro, divenuta poi Gesta spa, le cui operazioni societarie saranno in seguito descritte. 2.2 Le operazioni straordinarie Atto di conferimento del 30 giugno 2007: GESTA SPA Orion era unico socio di Settimo centro srl a socio unico, con sede a Cavriago (RE) Via B.Buozzi 2, capitale sociale € 46.800 C.F. e numero di iscrizione al registro Imprese di Reggio Emilia 09336350153. Nell’assemblea convocata per il giorno 30 giugno 2007 l’ordine del giorno era il seguente: 1- approvazione nuovo statuto sociale; 2- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico socio, costituito da ramo di azienda “impianti, Gestione servizi”, deliberazioni conseguenti; 3- trasformazione della società da srl a spa e deliberazioni conseguenti; 4- varie ed eventuali. Le principali modifiche statutarie riguardano: la denominazione che viene mutata in “Gesta srl”, e l’oggetto sociale. Questo viene completamente rimodellato e prevede: a) la progettazione, esecuzione, installazione, manutenzione, conduzione, gestione e vendita di impianti in genere; b) la distribuzione, vendita e gestione del calore e dell’energia elettrica; c) l’assunzione diretta o in appalto, affidamento o concessione della progettazione o gestione dei servizi e la fornitura di beni, per conto di committenti privati e pubblici, nazionali o esteri con particolare riferimento all’attività di global service di patrimoni immobiliari ed urbani. Per quanto riguarda l’aumento del capitale sociale si ritiene opportuno aumentarlo, portandolo da € 46.800 ad € 5.000.000. L’aumento è a pagamento con un sovrapprezzo di € 27.598.800. L’aumento è riservato all’unico socio Orion e liberato in natura mediante conferimento di beni materiali ed immateriali organizzati nel ramo di azienda di proprietà della medesima cooperativa rappresentato dai settori Impiantistico e Gestione Servizi. L’obiettivo dell’operazione è quello di promuovere lo sviluppo della società conferitaria sia come società specializzata del gruppo sia come operatore di punta del settore Global Service e Impiantistica. Per entrambi i settori verranno trasferiti alla società conferita tutte le attività Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 12 di 217 strategiche svolte dalla conferente, così da garantire alla beneficiaria di esercitarle in piena indipendenza ed autonomia funzionale, disponendo, pur in ottica di gruppo, delle leve strategiche ed operative necessarie per realizzare i piani industriali appropriati. In particolare le entità trasferite saranno dotate delle proprie funzioni commerciali, uffici gare e uffici tecnici, preventivistica, produzione e manutenzione, gestione commesse/cantieri, call center dedicati. La società viene quindi trasformata in SpA. Contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati in data 4 luglio 2007: Orion risulta aver stipulato con Gesta spa n° 17 contratti di affitto di ramo d’azienda. Ogni contratto aveva ad oggetto lo svolgimento di una determinata commessa in quanto risultava già assegnata ad Orion da parte di CCC, o di CCPL. Considerato che era Orion socia di tali consorzi, in ossequio alla specifica normativa era l’unica che poteva essere affidataria dei relativi contratti di appalto pubblico, rimanendo pertanto l’assegnazione nella titolarità esclusiva di Orion. Si rese quindi necessaria la stipula del citato elevato numero di contratti di affitto di ramo d’azienda. Le parti si davano atto reciprocamente che l’affittuaria (Gesta), in quanto controllata dall’affittante (Orion), la quale era socia e assegnataria di CCC o di CCPL, era in procinto di diventare essa stessa socia dei citati consorzi e pertanto, in futuro, sarebbe divenuta assegnataria “diretta” delle medesime commesse oggetto dei contratti di affitto che pertanto sarebbero stati risolti per il venir meno dei presupposti. Atti di cessione quote Gesta spa tra Orion e Ccpl CCPL acquista da Orion il 40% del capitale sociale di Gesta in data 19 dicembre 2007, tale atto è stato preceduto da un preliminare in data 9 novembre 2007 avente ad oggetto la cessione della medesima partecipazione. Il prezzo di cessione è fissato in € 13.600.000 determinato prendendo a riferimento i dati forniti da Orion stessa, in particolare i valori che emergono dalla Relazione di Stima giurata redatta in occasione del conferimento sopradescritto. Si precisa infatti che il valore periziato per l’intera società era pari ad € 32.552.000. In data 19 dicembre 2008 le parti (Orion e CCPL) sottoscrivono un atto integrativo al contratto preliminare dove vengono riportate modifiche al prezzo di cessione della partecipazione ed alle sue modalità di pagamento. In particolare all’art. 10 del preliminare di vendita del 9 novembre 2007 è stabilito che l’obbligo di indennizzo per gli eventi dannosi, indicati nel medesimo articolo, (quali ad esempio: insussistenza o minusvalenza dell’attivo, sopravvenienza passivo non dichiarata e che non Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 13 di 217 emerga dalla relazione di stima allegata all’atto di conferimento) sarà assolto dal venditore fino al 40% del relativo ammontare indennizzabile. Viene evidenziato quindi il mancato incasso di una parte del credito di Gesta nei confronti dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Questo ha portato alla determinazione di un indennizzo a favore dell’acquirente CCPL pari ad € 2.155.000 compensabile con il residuo prezzo ancora da incassare da parte di Orion. Orion resta comunque intenzionata a procedere alla vendita della quota restante del capitale sociale e CCPL spa all’acquisto. Il prezzo della cessione è, quindi, convenuto in € 11.211.000. Il pagamento avverrà ratealmente, più precisamente: € 2.000.000 alla sottoscrizione dell’atto di cessione quale caparra confirmatoria, € 4.711.000 sempre alla stipula dell’atto ed € 4.500.000 al closing. La data del closing doveva essere entro il 30 settembre 2009. Il prezzo di cessione è stabilito dalle parti sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2008 allegata all’atto di trasferimento quote. Si riporta di seguito uno schema dal quale si evince la differenza dei valori dal 2006 (anno di riferimento della perizia di stima per l’operazione di conferimento) al 2008. STIMA AL 31 DICEMBRE 2006 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 ATTIVO IMM. IMMATERIALI IMM. MATERIALI IMM.FINANZIARIE RIMANENZE CREDITI RATEI E RISC. ATTIVI TOTALE ATTIVO 3.504.425,00 3.443.079,00 222.187,00 463.175,00 308.793,00 658.143,00 130.355.095,00 29.421.173,00 36.965.266,00 70.013.776,00 337.788,00 528.588,00 171.693.554,00 104.527.934,00 330.000,00 - PASSIVO FONDO PER RISCHI ED ONERI TFR 2.112.539,00 235.486,00 14.459.912,00 14.447.217,00 - 400.000,00 DEBITI PER ACCONTI 89.776.219,00 20.931.450,00 DEBITI V/FORNITORI 24.461.074,00 25.403.424,00 3.050.694,00 1.812.559,00 DEBITI VS BANCHE DEBITI V/SOCI DEBITI V/CONTROLLATE DEBITI V/COLLEGATE DEBITI VERSO CONTROLLANTI DEBITI TRIBUTARI 42.123,00 311.008,00 - 7.275.133,00 3.110.890,00 4.170.560,00 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 14 di 217 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI 168.448,00 180.391,00 1.214.797,00 2.949.776,00 409.104,00 173.703,00 139.135.800,00 78.290.707,00 PATRIMONIO NETTO 32.557.754,00 26.237.227,00 VALORE DI PERIZIA 32.552.000,00 ALTRI DEBITI RATEI E RISOCNTI PASSIVI TOTALE PASSIVO Atto di conferimento del 30 ottobre 2008: Orioninfrastrutture spa e Orioncostruzioni spa Orion era unico socio di Orioninfrastrutture srl a socio unico, con sede in Cavriago (RE), Via B.Buozzi 2, capitale sociale € 10.000 C.F. e numero d’iscrizione al registro imprese di Reggio Emilia 02055770354. L’ordine del giorno dell’assemblea del 30 ottobre 2008 della controllata era il seguente: 1- trasformazione da srl in spa; 2- approvazione nuovo statuto sociale; 3- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico socio, costituito da ramo di azienda “infrastrutture”, deliberazioni conseguenti; 4- conferimento di incarico di controllo contabile; 5- varie ed eventuali. Si legge nel verbale di assemblea: “Il Presidente riferisce all’assemblea che nel progetto di riorganizzazione del Gruppo Orion, sia opportuno aumentare il capitale sociale fino a € 5.000.000 a pagamento con sovrapprezzo di € 2.110.000. L’aumento sarà riservato in sottoscrizione all’unico socio Orion sc e liberato in natura mediante conferimento di beni materiali ed immateriali organizzati nel ramo d’azienda di proprietà della medesima società conferente denominato “ramo di azienda infrastrutture”. Orion era, altresì, unico socio di Orioncostruzioni srl a socio unico, con sede a Cavriago (RE), Via B.Buozzi 2, capitale sociale € 10.000 C.F. e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia. L’ordine del giorno dell’assemblea del 30 ottobre 2008 della controllata era il seguente: 1- trasformazione da srl in spa; 2- approvazione nuovo statuto sociale; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 15 di 217 3- aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura, da parte dell’unico socio, costituito da ramo di azienda “Edile/Industriale”, deliberazioni conseguenti; 4- conferimento di incarico di controllo contabile; 5- varie ed eventuali. Il Presidente riferisce all’assemblea che nel progetto di riorganizzazione del Gruppo Orion, sia opportuno aumentare il capitale sociale fino a € 5.000.000 a pagamento con sovrapprezzo di € 11.410.000. L’aumento sarà riservato in sottoscrizione all’unico socio Orion sc e liberato in natura mediante conferimento di beni materiali ed immateriali organizzati nel ramo d’azienda di proprietà della medesima società conferente denominato “ramo di azienda Edile ed Immobiliare”. A quanto riferito alla scrivente le due operazioni di conferimento troverebbero giustificazione economica nella creazione di due aziende con capitale sociale appetibile da parte di investitori terzi. Non essendosi però mai palesati tali investitori terzi, si decise poi di procedere alla fusione per incorporazione in Orion delle due società possedute al 100%. L’atto di fusione tra Orioncostruzioni spa, Orioninfrastrutture spa e Orion sc viene stipulato in data 14 settembre 2011. La delibera dell’operazione di fusione per incorporazione del luglio 2011 prevede che l’operazione non dia luogo ad alcun rapporto di concambio né alcun conguaglio e le quote delle società incorporate siano annullate nel bilancio della società incorporante. Viene dato atto che le delibere delle società partecipanti sono state iscritte presso i competenti Registri delle Imprese. A seguito della fusione si estinguono i diritti e gli obblighi facenti capo alle società incorporate che vengono contestualmente assunti dalla società Orion sc incorporante. Cessano tutte le cariche delle società incorporate. Possedendo Orion il 100% del capitale sociale delle incorporate Orioncostruzioni e Orioninfrastrutture, la fusione avvenne in forma semplificata con totale annullamento del capitale sociale e delle quote delle società incorporate nel bilancio della società incorporante. Per effetto della fusione la società incorporante ha aggregato al proprio interno tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate e subentrando, pertanto, di pieno diritto in tutti i beni, ragioni, azioni, impegni ed obbligazioni di qualsiasi natura, facenti capo alle predette società incorporate. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 16 di 217 2.3 Le partecipazioni e la loro evoluzione: SOCIETA’ CONTROLLATE AUTOMAZIONE S.r.l. in liquidazione SANTA MARIA Soc. Cons. r.l. NOVELLARA 2000 S.r.l. Cons. ACIREALE HOSPITAL in Liq. PRIMAREA Soc. Cons a .r.l. MALPIGHI Soc. Cons a .r.l. SIDAM Soc. Cons a .r.l. SANITÀ ABBIATEGRASSO Soc. Cons. a r.l. ORION RENEWABLES Srl SANITÀ BELLUNO Soc. Cons. a r.l. CEDIS Montecchio Soc. Cons. a r.l. CONSORMA Soc. Cons. a r.l. CO.RE. Soc. Cons. a r.l. ISOLA SERAFINI Soc. Cons. r.l. SOCIETA’ COLLEGATE IL RECUPERO S.r.l. in liq.ne Consorzio ASTER ORION in liquid.ne Consorzio EFESTO in liq.ne REGGIO CITY Soc. Cons. p.Az. FORUM S.r.l. in liquidazione TIBER Soc. Cons. a r.l. CONDORI Soc. Cons a .r.l. FER.RO.VIT. Soc. Cons a .r.l. LAURENTINA Scarl CORTE DEI SERVI Soc. Cons. a r.l. in liq. MAGAZZINI EMILIA NORD Soc.Cons.r.l. PRESIDI SANITÀ LAZIO Soc. Cons. a r.l. ERRECINQUE Soc. Cons. a r.l. GLOBAL VAREMONT S.r.l. ALTRE PARTECIPAZIONI SKIAREA VALCHIAVENNA SpA [Spluga] PANTANO Soc.Cons.r.l. AUTOMA S.c.r.l. in liq. Coatta amm.va Golf Club Modena S.p.a. C.E.R. Cons. Emilia Romagna C.C.C. Cons. Coop. Costruttori BO CO.VE.CO. Cons. Veneto Coop.vo C.C.I.S. C.C.F.S. Cons. Coop. Finanz. Sviluppo CONS. VIRGILIO SINNEA BOOREA S.c.r.l. [ex Immobilcoop] CTV Planetario in liquidazione CONSCOOP FORLI' C.N.S. – BO C.T.C. – FI ICIE ROMA % DESCRIZIONE 60,00 Attività cessata 80,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 100,00 Immobiliare 66,67 Consortile per esecuzione appalti in ATI 60,00 80,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI Consortile per esecuzione appalti in ATI 59,40 Consortile per esecuzione appalti in ATI 64,35 Consortile per esecuzione appalti in ATI 80,00 53,77 Settore Energie rinnovabili Consortile per esecuzione appalti in ATI 80,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 60,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 80,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 54,30 Consortile per esecuzione appalti in ATI 28,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 50,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 20,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 28,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 25,00 40,00 Immobiliare Consortile per esecuzione appalti in ATI 49,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 42,50 Consortile per esecuzione appalti in ATI 28,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 30,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 39,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 50,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 24,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 20,00 Progetto di promozione campo golf, resort e appartamenti 0,339 Società che detiene impianti sciistici in Valchiavenna Consortile per esecuzione appalti in ATI 11,00 Sovventori di cooperativa Immobiliare Consorzio che assegna lavori Consorzio che assegna lavori Consorzio che assegna lavori Consorzio di emanazione Lega per cooperative sociali Consorzio Finanziario Consorzio che assegna lavori Cooperativa Cooperativa Cooperativa Consorzio che assegna lavori Consorzio che assegna lavori Consorzio che assegna lavori Cooperativa Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 17 di 217 Cons. ENERGIA GAS SYSTEM Consorzio QUALAT in liquid.ne OS.MO Soc. Cons. r.l. in liquid.ne CONS. CIRO MENOTTI ERGON S.c.r.l. [Sovventori] Nuova QUASCO Soc. Cons. a r.l. BAIA DEL RE S.p.A. QUATTRO C Consorzio TOSCANA SALUTE DESIO FOOD S.p.A. ENNEA s.c. KEENLY s.r.o. SOCIETA’ CONTROLLATE INDIRETTAMENTE Da ORIONRENEWABLES SRL PODERE BOIRADO S.r.l. Da NOVELLARA 2000 srl (incorporate) LIBRA S.r.l. STADIO S.r.l. MEISSA S.r.l. IMMOBILIARE TANTANÈ S.r.l. 1,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 15,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 5,00 Consortile per esecuzione appalti in ATI 4,96 Consorzio che assegna lavori Sovventori di cooperativa 0,17 Società per formazione di personale 18,33 Immobiliare 0,01 Consortile per esecuzione appalti in ATI 0,74 Società di progetto per costruzione e gestione ospedali 1,000 SPV per costruzione e gestione mensa comunale Cooperativa che fa servizi amministrativi 13,00 Immobiliare 100,00 Settore energie rinnovabili 100,00 Immobiliare 100,00 Immobiliare 100,00 Immobiliare 100,00 Immobiliare Le partecipazioni in società di capitali: Novellara 2000: Tale società è definita come il “ramo immobiliare” di Orion, cioè lo strumento tramite il quale Orion esercita tale attività. Come evidenziato nello schema sopra riportato la stessa detiene partecipazioni di controllo in altre quattro società immobiliari. Queste cinque società sono state interessate, ad inizio 2012, da un’operazione di fusione per incorporazione, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia. Più precisamente, in data 22 dicembre 2012, tutte le società interessate dalla fusione hanno adottato un progetto che prevedeva: - la società incorporante è Novellara 2000 srl, che adotterà un nuovo statuto, mantenendo la stessa natura; - l’effetto contabile della fusione è stato fissato al primo gennaio dell’anno di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione; - non è prevista la creazione di particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione al capitale sociale e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 18 di 217 Le delibere riguardanti la citata operazione di fusione sono state adottate, dalle rispettive assemblee dei soci, in data 10 gennaio 2013 con verbali redatti dal Dott. Antonio Caranci Notaio e sono state iscritte al registro Imprese il successivo 14 gennaio. Nel ricorso viene indicato che non è pervenuta alcuna opposizione. Come nell’istanza con la quale si richiedeva al Tribunale l’autorizzazione affinché il Presidente di Orion fosse autorizzato a partecipare all’assemblea di Novellara 2000 convocata per l’eventuale approvazione del progetto di fusione esprimendo voto favorevole, anche in ricorso viene ribadito che le valide ragioni economiche che sottostanno all’operazione di fusione sono: 1. razionalizzazione mediante concentrazione delle attività di gestione delle varie società partecipanti alla fusione; 2. semplificazione della catena di controllo e dei rapporti infragruppo, rendendo meno onerosa e più agile un’eventuale attività volta alla ristrutturazione del debito di tutto il gruppo; 3. il tutto riducendo, tramite eliminazione della duplicazione degli adempimenti societari, il rischio di errori. Si precisa inoltre che, dopo che tale operazione ha avuto effetto, è stato depositato un ricorso per concordato preventivo, successivamente ammesso in data 29 maggio 2013. Il CG nominato è il dott. Giovanni Crotti e l’udienza è stata fissata per il 16 ottobre 2013. Orion è stata direttamente interessata in quanto ha finanziato l’operazione tramite erogazione di un finanziamento di € 300.000, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale. Tale somma dovrà essere restituita ad Orion, come sarà descritto nel paragrafo relativo alle prededuzioni, in base alle previsioni dell’art. 182 quater, secondo e terzo comma, LF. Le partecipazione nei consorzi di cooperative: I consorzi di cooperative di produzione e lavoro sono configurati dalla legge come organismi di servizi a favore delle società cooperative consorziate, che degli stessi fanno parte. Allo scopo mutualistico tipico delle cooperative si aggiunge, in particolare, l'ulteriore scopo, anch'esso mutualistico, del consorzio che provvede alla acquisizione degli appalti per conto dei suoi consorziati cui fornisce anche supporto tecnico, economico e finanziario. Le società cooperative possono stipulare tra loro forme di aggregazione temporanee o finalizzate a determinati e specifici affari come ad esempio la partecipazione ad un bando o ad una gara di appalto. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 19 di 217 I Consorzi tra società cooperative, o cooperative di secondo grado, sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico dalla legge 127/1971, poi modificata dalla legge 59/92, quale modalità aggregativa tra le imprese cooperative, finalizzata a realizzare economie di scala, per poter accedere ad appalti ed occasioni di lavoro e per erogare agli enti associati servizi di diversa tipologia. La legislazione prevede l’esistenza di tre tipi di consorzi di cooperative: - consorzi di società cooperative; - consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti; - consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione. Il consorzio di cooperative assume i caratteri di una struttura permanente (presentando infatti un oggetto consortile generale non limitato ad un determinato appalto), con una propria fisionomia giuridica ed una propria autonomia anche patrimoniale. Il consorzio infatti: - gode di una autonomia patrimoniale perfetta, lo statuto può prevedere solo una responsabilità solidale e illimitata dei consorziati verso il consorzio ma non verso i terzi; - ha una struttura tendenzialmente aperta, a meno che nello statuto non sia previsto il limite alle cooperative che lo hanno costituito; - è sottoposto alla stessa vigilanza del Ministero del Lavoro prevista per le società cooperative e gode delle stesse agevolazioni. In particolare, i consorzi di cooperative di cui alla legge n. 422 del 1909 sono soggetti giuridici a se stanti, del tutto giuridicamente distinti dalle cooperative consorziate. In tal modo le cooperative associate, mediante il contratto di consorzio, possono realizzare opere che, diversamente, potrebbero non essere assumibili per mancanza dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante; infatti il vincolo associativo rende la figura del consorzio strumentale all’acquisizione di incarichi da parte delle imprese aderenti. Il riconoscimento della personalità giuridica e la qualificazione del consorzio come autonomo soggetto distinto dai consorziati comporta, secondo la giurisprudenza, “l'instaurazione di un rapporto organico tra consorzio e cooperative consorziate in virtù del quale l'attività da queste ultime posta in essere come componente del consorzio è imputabile al soggetto consorzio, sul quale ricade anche ogni responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione committente Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 20 di 217 per eventuali inadempimenti in sede di esecuzione del contratto “( Tar Piemonte, sez. II, 15 dicembre 1988, n. 555). I contratti, pertanto, posti in essere dai consorzi con le stazioni appaltanti, ancorché stipulati per conto delle cooperative consorziate, sono imputabili direttamente al consorzio che è, quindi, il formale titolare del rapporto esterno con la stazione appaltante. Per quanto attiene ai rapporti interni tra consorzio e cooperativa consorziata (nel caso di specie il rapporto tra Orion e CCC) è disciplinato dal Regolamento di assegnazione e di esecuzione dei contratti e dal Regolamento finanziario. Le partecipazioni nelle società consortili: Tali partecipazioni assumono particolare importanza in quanto rappresentano il mezzo (denominate nella prassi “società veicolo”) attraverso il quale Orion porta a termine l’esecuzione totale o parziale di appalti dei quali si è resa aggiudicataria a volte singolarmente, a volte in partecipazione in ATI con altri soggetti o semplicemente come affidataria del consorzio di cooperative al quale partecipa. Le società consortili che eseguono le opere in alcuni contratti di appalto per conto di Orion sono società riconducibili alla disciplina dell’art. 2615 ter cc. All’art. 93 d.p.r. n.207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) è previsto che i concorrenti riuniti dopo l’aggiudicazione possano costituire tra loro una società per l’esecuzione unitaria dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione, nell’esecuzione totale o parziale dei lavori, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti. Nell’ipotesi in cui le imprese raggruppate decidano di costituire, dopo l’aggiudicazione, una società per l’esecuzione totale o parziale dei lavori, il comma 4 dell’art. 93 del nuovo regolamento, innovando rispetto alla previgente versione della norma, dispone che tutte le imprese riunite debbano far parte della società in esame nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Pertanto, se, ai sensi dell’art. 92 del nuovo regolamento, le quote di partecipazione al raggruppamento devono rispettare almeno le quote minime previste ai fini della qualificazione Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 21 di 217 (40% per la mandataria e 10% per ciascuna mandante), ne consegue che le quote di partecipazione alle società costituite per l’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, in termini percentuali, a quelle di appartenenza all’ATI, come sopra definite. Per quanto riguarda il caso in esame il funzionamento pratico delle società consortili prevede che alle stesse venga affidata l’esecuzione totale o parziale dell’opera anche tramite stipula di contratti di subappalto. La consortile non diventa creditrice della stazione appaltante, ma ha il diritto di “ribaltare i propri costi” alle imprese socie nelle percentuali indicate nell’atto costitutivo. Nello statuto sociale si legge infatti che tutti i costi diretti ed indiretti sopportati dalla società consortile per l’attuazione del proprio oggetto dovranno essere rimborsate dai soci in proporzione alla quota sociale rispettivamente posseduta e con le modalità e i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione per permettere alla consortile di chiudere il proprio bilancio in pareggio. E’ inoltre prevista l’esclusione di qualsiasi tipo di solidarietà tra i soci per gli obblighi da questi assunti nei confronti della consortile. A garanzia del regolare adempimento, il socio consorziato deve costituirsi fideiussore nell’interesse del consorzio stesso. La descrizione delle singole società consortili nelle quale Orion partecipa sarà effettuata nel paragrafo dedicato all’analisi delle partecipazioni societarie di collegamento e di controllo. Le altre partecipazioni: Orion detiene, come evidenziato nello schema riportato all’inizio del paragrafo, partecipazioni in molte altre società che saranno analiticamente verificate nei paragrafi 8.1.3. 2.4 la compagine sociale e gli organi societari: 2.4.1 la compagine sociale I soci di Orion si distinguono in “Soci cooperatori” e “Soci finanziatori”. I soci cooperatori possono essere in numero illimitato, ma non inferiori al minimo legale. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, offrendola all’interno della cooperativa stessa o, tramite somministrazione di Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 22 di 217 lavoro, ad altre società, enti ed associazioni o altri soggetti giuridici utilizzatori. Sono soci cooperatori coloro i quali: 1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 2. partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell’apposito regolamento interno. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ed essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2530 cc. Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione che, in caso di diniego, deve motivarne le ragioni. I soci devono versare la quota sottoscritta con le modalità indicate dal consiglio di amministrazione, osservare le regole dettate dallo statuto e mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro. Il socio può recedere se ha perso i requisiti per l’ammissione, se non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e se il rapporto di lavoro subordinato è cessato per qualsiasi motivo. L’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione per i motivi tassativamente indicati nello statuto sociale. I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o esclusi hanno diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato. I soci finanziatori possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche ai sensi del 2526 cc. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, e i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 59. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 23 di 217 Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori. I conferimenti dei soci cooperatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale è anche imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori. I soci sovventori, previsti dalla legge n. 59/1992, rappresentano una nuova categoria di soci, creata per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative quale alternativa al ricorso ai finanziamenti presso il sistema creditizio. Per poter istituire tale categoria di soci è necessario che lo statuto preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. I soci sovventori, a seguito della riforma del diritto societario, rientrano nell’ambito della categoria dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto di cui all’art. 2526 c.c. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci cooperatori. Con la legge n. 59/1992 la cooperazione “ha cercato di creare le condizioni per coinvolgere nel capitale di rischio e nel finanziamento delle cooperative soggetti a esse esterni. La possibilità di emettere azioni del socio sovventore (…) aveva appunto come giustificazione quella di consentire alle cooperative di interessare altri soggetti, non cooperatori, al sostegno dello sviluppo delle cooperative stesse”. 2.4.2 il consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione, in carica al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma LF, è stato nominato il 2 agosto 2011 per rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2013. La relativa iscrizione presso la Camera di Commercio è stata effettuata l’8 agosto 2011. Il Presidente nominato dal Consiglio è il Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 24 di 217 Geom Massimo Tirabassi. Con lo stesso verbale del 2 agosto venivano definiti i suoi poteri. La composizione era la seguente: TIRABASSI MASSIMO Presidente LIVA DENIS Vice Presidente VENTURINI GIOVANNI Consigliere DEGOLA MAURO Consigliere GIBERTI LORENZO Consigliere CORGIOLU MAURO Consigliere IOTTI CLAUDIO Consigliere LUSETTI ELENA Consigliere FAVALI IONES Consigliere Il precedente Consiglio di amministrazione era stato nominato il 26 giugno del 2009 ed in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2011. L’iscrizione in Camera di Commercio è del 9.7.2009. La composizione era la seguente: TORELLI ODDO Presidente TIRELLI STEFANO Consigliere PARODI VALTER Consigliere VILLA ROBERTO Consigliere LUSENTI PAOLO Consigliere ORLANDO PAOLO Consigliere ERPETTI ERNESTINO Consigliere ONESTI LIVIANA Consigliere SALSI DANIELE Consigliere GIANOTTI ENRICO Consigliere MULARONI VALENTINA Consigliere TASSONI ENRICA Consigliere ORLANDINI WILLIAM Consigliere Il precedente consiglio di amministrazione era stato nominato il 30 giugno del 2006 per i tre anni successivi. L’iscrizione in Camera di Commercio è del 14.7.2006. La composizione era la seguente: TORELLI ODDO Presidente BERTOLINI GIANNI Consigliere BIANCHI GIANLUIGI Consigliere BIANCHI PAOLO Consigliere GIANOTTI ENRICO Consigliere Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 25 di 217 LIVA DENIS Consigliere MULARONI VALENTINA Consigliere ORLADINI WILLIAM Consigliere ROCCHI GIORGIO Consigliere SCORRI ERMES Consigliere TASSONI ENRICA Consigliere TIRABASSI MASSIMO Consigliere VALCAVI OSCAR Consigliere 2.4.3 Il collegio sindacale Il Collegio sindacale in carica al momento del deposito del concordato è stato nominato il 16 febbraio 2008 ed è così composto: Effettivi SBERVEGLIERI FABRIZIO Presidente AMAINI ANDREA Sindaco BORTOLINI MAURIZIO Sindaco Supplenti CIARLINI GIORDANO Sindaco supplente SALAMI ROSANNA Sindaco supplente 2.4.4. La società di revisione KPMG 3. LE CAUSE DEL DISSESTO: Si riporta preliminarmente una breve analisi per indici sia dello stato patrimoniale sia del conto economico per mettere in condizione il lettore di verificare dove siano avvenuti gli scostamenti negli anni considerati. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 26 di 217 31/08/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/08/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Stato patrimoniale-finanziario di sintesi Immobilizzazioni 21.782.374 22.681.515 19.587.128 33.019.936 Patrimonio netto 4.101.638 8.333.037 20.054.608 34.754.029 Attivo Circolante 354.713.091 333.156.538 23.971.276 66.056.572 Passività cons.te 12.984.183 16.688.336 15.536.017 17.607.334 Passività correnti 359.423.818 330.835.070 7.979.144 46.725.820 99.076.508 Capitale acquisito 376.509.639 355.856.443 43.569.769 99.087.183 Capitale investito 376.495.465 355.838.053 43.558.404 Stato patrimoniale-finanziario a valori percentuali Immobilizzazioni 6% 6% 45% 33% Patrimonio netto 1% 2% 46% 35% Attivo Circolante 94% 94% 55% 67% Passività cons.te 3% 5% 36% 18% Passività correnti 95% 93% 18% 47% 100% Capitale acquisito 100% 100% 100% 100% Capitale investito 100% 100% 100% Stato patrimoniale-finanziario: Capitale permanente Attività fisse 22.211.049 296.050.688 19.946.336 73.400.737 Capitale permanente 17.085.821 25.021.373 35.590.625 52.361.363 Cap. circolante lordo 354.284.416 59.787.365 23.612.068 25.675.771 Capitale corrente 359.423.818 330.835.070 7.979.144 46.725.820 Capitale investito 376.495.465 355.838.053 43.558.404 99.076.508 Capitale acquisito 376.509.639 355.856.443 43.569.769 99.087.183 Stato patrimoniale-finanziario: Capitale proprio Attività fisse 22.211.049 296.050.688 19.946.336 73.400.737 Capitale proprio 4.101.638 8.333.037 20.054.608 34.754.029 Cap. circolante lordo 354.284.416 59.787.365 23.612.068 25.675.771 Capitale di terzi 372.408.001 347.523.406 23.515.161 64.333.154 Capitale investito 376.495.465 355.838.053 43.558.404 99.076.508 Capitale acquisito 376.509.639 355.856.443 43.569.769 99.087.183 Conto Economico di Sintesi 31/08/2012 incidenza % sul fatturato 31/12/2011 incidenza % sul fatturato 31/12/2010 31/12/2009 106,53% -20.666.513 106,95% 6,53% -1.342.512 6,95% 111,56% 1.602.215 8,29% 53.058.872 costo della produzione -56.120.247 105,77% -109.417.569 112,64% -13.229.101 diff. valore/costo prod. -3.061.375 5,77% -12.281.692 12,64% -811.240 gestione finanziaria -1.179.824 2,22% -3.114.338 3,21% -13.852.891 31.383 0,06% -298.648 0,31% 78.933 0,64% 16.621 0,09% 0 0,00% -855 0,00% -54.649 0,44% -34.249 0,18% -4.209.816 7,93% -15.695.533 16,16% -14.639.847 117,89% 242.075 1,25% Imposte utile netto 12.417.861 incidenza % sul fatturato valore della produzione gestione straordinaria 97.135.877 incidenza % sul fatturato 19.324.001 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 27 di 217 1) Indice di liquidità (acid ratio) 2012 2011 2010 2009 0,2 0,2 2,4 0,5 1,0 0,2 3,0 0,5 1% 2% 46% 35% 99% 98% 54% 65% 0,2 0,4 1,0 1,1 0,8 1,1 1,8 1,6 1,2 2,3 2,7 4,9 235,8 141,9 7,7 8,9 89,2 162,3 354.284.416 359.423.818 liquidità immediate + dispon. finanz / passività correnti 2) Indice di disponibilità (current ratio) attivo circolante / passività correnti 3) Indice di indipendenza finanziaria PN / Totale attività 4) Indice di indebitamento capitale di terzi / Totale passività 5) Indice di copertura propria delle immobilizz. PN / Totale attività immobilizzate 6) Indice di copertura finanziaria delle immobilizz. (PN + Passività a medio lungo) / Tot. attività immobilizzate 7) indice di rotazione dei crediti verso clienti Vendite /crediti verso clienti (al netto di IVA) (IVA media sulle vendite= 20%) 8) indice di rotazione del magazzino p.f. Fatturato / rimaneze. p.f. 9) indice di rotazione del rimanenze m.p. 0 0 23.612.068 25.675.771 -7.979.144 -46.725.820 -5.139.402 59.787.365 330.835.070 271.047.705 15.632.924 -21.050.049 4.101.638 8.333.037 20.054.608 34.754.029 -21.782.374 -22.681.515 -19.587.128 -33.019.936 -17.680.736 -14.348.478 467.480 1.734.093 63.671.560 359.423.818 295.752.258 58.816.819 330.835.070 272.018.251 19.333.187 25.600.352 -7.979.144 -46.725.820 11.354.043 -21.125.468 Costo del venduto / rimanenze m.p. 10) Margini finanziari a) Capitale circolante netto - capitale circolante lordo - passività correnti b) Margine di struttura - capitale netto - immobilizzazioni nette c) Margine di Tesoreria - liquidità (immediate e differite) - passività correnti Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 28 di 217 La crisi di Orion si innesta in una più ampia crisi del settore edile e soprattutto del settore degli appalti pubblici. Già nel settembre del 2011 il garante degli appalti, il Presidente dell’AVAP Sergio Santoro, lanciava l’allarme sulla drastica diminuzione degli appalti pubblici, scesi nel primo trimestre del 2011 del 22%. I grandi appalti, cioè quelli superiori a 25 milioni, risultavano scesi addirittura del 55% circa. Santoro sostiene che sia necessario trovare una soluzione al vincolo del patto di stabilità che non permette neppure ai comuni “virtuosi” di espletare appalti pubblici pur avendone i fondi. Il Patto di stabilità limita non solo la spesa ma anche gli impegni. Quindi da un lato la diminuzione degli appalti, dall’altro l’impossibilità di incassare a causa dell’obbligo di rispettare il patto di stabilità. La crisi economica in atto è talmente grave da essere alla base di numerosi interventi legislativi che, soprattutto dal maggio 2011, hanno modificato varie disposizioni del Codice dei contratti pubblici mirando alla ricerca della soluzione di alcuni problemi di carattere economico/finanziario. Si riportano di seguito i quattro tipi di intervento ritenuti necessari per avviare la ripresa come identificati dal prof. Giuseppe Urbano nell’articolo La disciplina dei contratti pubblici tra tutela della concorrenza e misure anticrisi, in nel diritto (Rivista telematica di diritto coordinata da Roberto Garofoli), 25 settembre 2012: a) necessità di ridurre i costi delle opere pubbliche. Gli interventi normativi che riguardano la fase di esecuzione del contratto di appalto riguardano: a) la limitazione della possibilità di iscrivere 'riserve' (art. 240-bis); b) l'introduzione di un tetto di spesa per le 'varianti' (art. 132, comma 3) c) l'introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette 'compensative' (art. 165, comma 3); d) il contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione (art. 133, commi 4 e 5); e) la riduzione della spesa per gli accordi bonari (art. 240, comma 10). Sono quindi stati ridelineati gli istituti tipici all’interno dei quali si verifica la prassi ricorrente della “lievitazione” del costo dell’opera. b) riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e la semplificazione delle procedure. Si è operato principalmente sull'estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici (art. 48); e stabilendo controlli ex post sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 29 di 217 appaltanti (art. 48). E’ stato previsto l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto (art. 140, comma 1), e la razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (artt. 161 e ss.). Si può ancora aggiungere tra gli interventi sia l'innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata (art. 56, comma 1, lett. a), art. 57, comma 2, lett. a), art. 122) sia di quelli di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori (art. 123). L’obiettivo che si vuole realizzare è la creazione di un procedimento più agile per le imprese in modo da permettere anche un migliore utilizzo delle risorse nella realizzazione delle opere. c) un più efficace sistema di controllo realizzato sia tramite la creazione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (art. 4, comma 13, d.l. n. 138/2011); sia mediante l'individuazione, l'accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare con collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 48, comma 1). Sarà indispensabile il buon funzionamento delle strutture incaricate che subiranno un incremento degli oneri organizzativi. d) riduzione del contenzioso tramite l'introduzione di sanzioni per lite 'temeraria' e la tipizzazione della cause di esclusione. In particolare le cause di esclusione possono essere solo quelle previste dal Codice e dal regolamento di esecuzione a attuazione, con esclusione di ogni potestà escludente alle singole stazioni appaltanti (art. 46, comma 1-bis). La norma sanzionatoria per lite temeraria aggiunta all'ingente contributo unificato previsto in materia di appalti e sul quale viene commisurata la stessa, costituisce un deterrente all'accesso alla giustizia. Allo stesso modo sono state inquadrate le disposizioni volte a tipizzare le cause di esclusione alle gare che vanno collegate a quelle che limitano il potere delle stazioni appaltanti attraverso la previsione di bandi-tipo (art. 64, comma 4-bis) che vengono approvati dall'Autorità di vigilanza e imposti alle singole stazioni appaltanti. Anche nel caso di Orion, si noterà immediatamente dall’esposizione dei numeri analizzati dalla scrivente, il problema del contenzioso è di grande importanza. La società è sempre esposta al rischio di risultare soccombente ed essere costretta a dover sopportare ingenti spese legali che, in caso di vittoria, sarebbero comunque rimborsate con tempi molto lunghi, come a quelli necessari per giungere alla definizione del contenzioso. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 30 di 217 4. LA CONDOTTA DEL DEBITORE: La vecchia normativa indicava, come presupposti lo “stato di insolvenza” ed il requisito della “meritevolezza”, essendo la procedura, sotto il secondo profilo, applicabile soltanto alla figura dell’imprenditore “sfortunato, ma onesto”. Il nuovo concordato preventivo prescinde dalla meritevolezza del ricorrente, si fonda su una logica privatistica, imperniata su un accordo negoziale tra imprenditore in crisi ed i suoi creditori. L’esclusione di una qualsiasi rilevanza della meritevolezza del debitore per l’accesso alla soluzione concordataria è un chiaro indice che, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il legislatore ha scelto di far prevalere l’interesse dei creditori, cercando la soluzione della crisi d’impresa per loro più conveniente indipendentemente dalla condotta del debitore e dalla sua correttezza imprenditoriale. Per questo motivo non viene svolta alcuna indagine circa la meritevolezza o meno dell’imprenditore. 5. LA FASE DI “RISERVA”: Come anticipato nell’introduzione alla presente relazione, il concordato preventivo è stato preceduto da una fase detta di “riserva”. In data 8 novembre la società ha depositato ricorso ex art. 161, sesto comma, LF per richiedere un termine per il deposito del piano. Il termine, inizialmente stabilito per l’8 gennaio, è stato prorogato, come visto, su richiesta del ricorrente stesso, al 15 febbraio u.s., data di effettivo deposito. Si riportano di seguito le varie istanze, oggetto di analisi della scrivente e del Tribunale, per il periodo dall’8 novembre al 15 febbraio, che ha preceduto l’effettivo deposito della “memoria integrativa” contenete il piano di concordato. Come detto, ognuna delle istanze elencate è stata analizzata e, per ciascuna, è stato espresso parere, dall’allora ausiliario, prima che il Tribunale si esprimesse sulle relative eventuali autorizzazioni. >< In pari data rispetto al deposito del piano di concordato, 15 febbraio 2013, il ricorrente ha depositato alcune istanze: autorizzazione ex art. 161, settimo comma, LF per il contratto di affitto, il contratto preliminare di cessione dell’azienda ed il contratto di outsourcing stipulati con Siteco. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 31 di 217 L’autorizzazione a quanto ivi contenuto era elemento essenziale affinché potesse iniziare il contratto di affitto d’azienda. Per le istanze in questione la scrivente ha indicato anche un parere complessivo essendo le stesse strettamente correlate tra loro in quanto, come riportato sotto, la condizione sospensiva indicata nel contratto di affitto di azienda (Art. 7. - Condizione sospensiva - Inizio e decorrenza del rapporto contrattuale di affitto del Ramo d’Azienda) recita che: 7.1. Il presente Contratto diverrà efficace e produrrà effetto fra le Parti laddove, al più tardi entro il 28 febbraio 2013 il Tribunale di Reggio Emilia, richiesto a tal fine: (i) lo autorizzi come atto urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161, settimo comma, Legge Fallimentare od altra norma ritenuto applicabile; (ii) autorizzi Orion al compimento delle operazioni rese oggetto delle Istanze e cioè: (x) autorizzi il pagamento delle società consortili indicate al paragrafo M. delle Premesse ai sensi dell’art. 182 quinquies Legge Fallimentare; (y) autorizzi Orion ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161, settimo comma, Legge fallimentare od altra norma ritenuta applicabile, a risolvere i rapporti di lavoro con tutti i suoi dirigenti come indicato nella relativa richiesta di autorizzazione e sulla base di tale autorizzazione Orion abbia proceduto al recesso dai rapporti di lavoro con i dirigenti predetti. In alternativa al recesso dai rapporti di lavoro con alcuni dei dirigenti predetti, SITECO avrà facoltà di considerare equivalente all’avvenuto recesso l’intervenuta sottoscrizione – tra Orion e i dirigenti interessati – di un accordo relativo al loro demansionamento e alla determinazione di nuove e più ridotte condizioni economiche retributive; (collettivamente le "Condizioni") Resta inteso che la condizione di cui alla precedente sezione (ii) sub sezione (x) si riterrà avverata anche laddove il Tribunale respingesse l’Istanza relativa, ritenendo che i crediti delle società consortili debbano considerarsi prededucibili, ai sensi dell’art. 111 Legge Fallimentare. 5.1 Contratto di affitto di ramo d’azienda: L’ausiliario ha doverosamente premesso che non ha tra i propri compiti quello di entrare nel merito della convenienza economica delle istanze presentate. Tale attività di verifica è, infatti, propria del Commissario Giudiziale. La scrivente, allora in qualità di ausiliario, si è limitata a verificare la congruità e coerenza con il piano già depositato, del contratto di affitto e del contratto preliminare di cessione di azienda e Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 32 di 217 del contratto di outsourcing, evidenziando quelli che avrebbero potuto essere i punti critici per la ricorrente in ordine alla stipulazione, recte alla presa d’efficacia, di detti atti. Il contratto di affitto e il preliminare di cessione di ramo sono stati analizzati dalla scrivente con la consulenza prestata dall’avv. Alberto Neri del foro di Reggio Emilia. Si evidenziano di seguito alcuni aspetti critici del contratto: Scorte: si è deciso di non comprenderle nel contratto di affitto. Infatti il prezzo che sarà pagato quale canone non le comprende. La determinazione del valore delle rimanenze è stata quindi oggetto di apposita clausola che prevede anche come debba avvenire l’acquisto da parte di Siteco. Nel caso in cui l’affittuaria acquistasse parte del magazzino il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni. Alla scrivente detto termine pareva e pare eccessivo. Al punto 3.4 del contratto, dove è prevista l’esclusione del passaggio delle rimanenze di magazzino, è indicato che le consistenze nelle quantità esistenti saranno determinate mediante inventario fisico effettuato in contraddittorio tra le parti entro 21 giorni lavorativi successivi al termine iniziale. Dopo aver inoltrato apposita richiesta alla scrivente è stato consegnato l’inventario valorizzato definito come previsto dal contratto e datato 18 marzo 2013. Le valutazioni della congruità dei valori indicati e la verifica della correttezza della consistenza sono state affidate al geom. Massimiliano Masia. I risultati della sua analisi saranno verificati oltre nel paragrafo dedicato alla stima dei beni. La procedura di utilizzo delle scorte è così organizzata: Siteco attinge alle stesse e per ogni prelievo viene redatta una bolla di prelievo, il successivo pagamento in base ai prezzi indicati deve avvenire, occorrendone la circostanza anche ed eventualmente in compensazione con altre poste, nei 180 giorni successivi. Le valorizzazioni sono in linea con quelle evidenziate dal perito nominato dalla procedura. Incasso dei crediti: altra criticità che la scrivente ritiene di dover evidenziare è quella rappresentata dal lungo lasso di tempo intercorrente tra l’incasso da parte di Siteco delle eventuali riserve che rimangono in favore di Orion, eventualmente incassate dall’affittuaria, e il successivo riaccredito alla ricorrente nel caso in cui l’introito non avvenga direttamente. In contratto è infatti stabilito che il trasferimento di tali somme, eventualmente incassate dall’affittuaria, debba avvenire entro i 60 giorni successivi alla data in cui l’importo relativo sia pervenuto nella sua disponibilità. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 33 di 217 Allo stesso modo, nel momento in cui l’affittuaria incasserà propri i SAL, comprendenti anche diritti SIL della concedente, avrà a disposizione 60 giorni per effettuare il pagamento a Orion. Si ritiene che questo possa comportare un rischio per la ricorrente nel caso di difficoltà finanziaria dell’affittuaria o, peggio, nel caso di un suo eventuale dissesto. Si fa peraltro presente che i diritti SIL possono anche esser compensati con crediti vantati da Siteco nei confronti della concedente. Anche il canone di affitto, pari ad € 99.400 (oltre IVA) e il canone di € 50 mensili (oltre IVA) per l’usufrutto degli automezzi, potrà essere compensato con i crediti vantati da Newco. In particolare si ricorda che il contratto di outsourcing prevede il pagamento di consistenti somme a favore di Siteco per i servizi resi ( € 550.000 per il primo anno, per una trattazione più esaustiva del contratto di outsourcing si veda il successivo § 5.3). >< Per quanto riguarda i passaggi di consegna, si precisa che la scrivente ha richiesto che i tecnici nominati dalla procedura potessero partecipare alla determinazione in contradditorio Orion/Siteco sia dei SAL e dei SIL sui vari cantieri sia del valore e della consistenza delle scorte. La richiesta non è stata presa in considerazione i SIL sono stati consegnati, peraltro parziali, solamente in data successiva rispetto a quanto previsto nel contratto di affitto di ramo d’azienda. Per avere la situazione completa dei SIL si è dovuto attendere sino al 7 giugno 2013, gli stati di consistenza che recano le misure rideterminate delle penali a seguito degli accordi con le stazioni appaltanti sono stati consegnati in data 5 settembre 2013. Penali: esistono nel contratto altre due previsioni che possono potenzialmente influenzare l’incasso dei crediti ovvero determinare esborsi non previsti in piano in capo ad Orion. Ci si riferisce alla previsione di cui al punto 8.3 del contratto dove si prevede che: “rimarranno a carico di Orion le responsabilità connesse con i vizi, le carenze qualitative e/o le difformità delle opere da essa eseguite fino al decorrere del termine iniziale ovvero con i ritardi nella esecuzione dei lavori da essa effettuati fino al decorrere del medesimo termine iniziale e ove tali responsabilità generassero oneri, spese, costi o danni di qualsiasi natura in capo a newco, Orion sarà obbligata a mantenere newco indenne e manlevata dal peso degli stessi, con obbligo di rimborso a Newco di quanto la stessa fosse al proposito tenuta a versare a terzi e con diritto di Newco di portare nei limiti di legge in compensazione detti suoi crediti con eventuali suoi debiti Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 34 di 217 nei confronti di Orion”. Ad oggi nessuna stazione appaltante e nessun committente ha comunicato ad Orion, per quanto riguarda i contratti ceduti a Siteco, alcuna contestazione che possa dare luogo alla determinazioni di penali. Anche in relazione a tale previsione Siteco ed Orion hanno indicato, negli stati di consistenza redatti in contradditorio, le penali potenziali, quelle accertate e quelle massime applicabili per ogni singolo contratto oggetto di passaggio, relative ai ritardi rispetto ai cronoprogrammi. Da analisi e verifiche successive, illustrate alla scrivente, le parti hanno determinato quelle che effettivamente potrebbero essere le penali, rideterminate per tener conto degli accordi intervenuti con le varie stazioni appaltanti circa il termine dei lavori e della modificata normativa Portata dal DL 08/04/2013, n. 35 Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo: 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente: “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.” Le penali e le relative valorizzazioni saranno oggetto di trattazione nel paragrafo relativo alle rimanenze di lavori in corso (§ 8.1.4.1.). Altra criticità che potrebbe generarsi è quella relativa all’impossibilità di subentro di Siteco in alcuni contratti di appalto. Il problema dovrebbe essere di marginale importanza in quanto la gran parte dei contratti non sono in affidamento diretto ma tramite CCC Consorzio Cooperative Costruzioni, del quale Siteco è già consorziata. Solamente due stazioni appaltanti, Ministero di Grazia e Giustizia e Consorzio di Torrino Mezzocammino, stanno creando problemi circa il subentro di Siteco. Nel caso in cui venga confermata l’impossibilità di subentro verrà valutato l’eventuale ricorso alle vie giudiziarie anche in relazione agli eventuali accordi in ordine al pagamento di partite ancora in essere con tali committenti. Per quanto riguarda le formali comunicazioni inviate e ricevute, in ossequio della normativa degli appalti, si dirà oltre nel paragrafo dedicato alla descrizione dell’attività di verifica dei singoli appalti (7.2 verifica dei singoli appalti). Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 35 di 217 Oltre ai contratti in corso ceduti da Orion, in esecuzione del contratto di affitto di ramo d’azienda, sono state trasferiti anche i contratti già oggetto di assegnazione anche se non ancora perfezionati, le domande presentate per le commesse le cui procedure di affidamento fossero, al termine iniziale dell’affitto, ancora in corso e le procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche alle quali Orion era stata invitata alla partecipazione. Al punto 5.5 si legge infatti: “oltre che nei contratti in corso ceduti, l’affittuaria subentrerà o comunque avrà il diritto di qualificarsi quale detentore del ramo aziendale in relazione alle procedure di affidamento di nuovi contratti ed è pertanto intenzione delle parti far si che l’affittuaria, nei limiti consentiti dalla legge, possa subentrare: i) nei contratti già oggetto di assegnazione alla concedente, ancorchè non formalmente perfezionati; ii) nelle domande presentate rispetto a commesse le cui procedure di affidamento siano, al termine iniziale, ancora in corso di svolgimento; nelle procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche cui Orion sia stata a sua volta invitata.” Si riportano di seguito i contributi pagati all’autorità di vigilanza per potersi garantire la possibilità di partecipare alla gara, ovviamente tramite Siteco. Si riporta quindi di seguito uno schema che evidenzia le gare alle quali Orion si è iscritta tra novembre 2012 e febbraio 2013: ELENCO CONTRIBUTI AVCP PAGATI DAL 08/11/2012 AL 15/02/2013 DATA PAGAMENTO DATA RICHIESTA CONTRIBUTO CODICE CONTRIBUTO 14.11.2012 14.11.2012 7B29A0757444231 22.11.2012 22.11.2012 67109834674728D 23.11.2012 22.11.2012 94184518AB8E507 COMMITENTE AMM.NE PROV.LE DELL'AQUILA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE ANAS SPA OGGETTO Contributo Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.R. N. 261 140,00 Impianto d'irrigazione a pioggia sotteso al bacino d'invaso sul torrente Ingagna - 9° lotto 200,00 S.S. N. 96 Barese - Lavori di adeguamento alla sezione III delle norme C.N.R. 80 - Tronco: variante di Altamura - 1° lotto S.S. 96 dal km. 85+000 (inizio avriante di Altamura) al km. 81+300 (innesto con la S.S. 99) 500,00 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 36 di 217 26.11.2012 26.11.2012 D485FD566B79FB8 AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TO 30.11.2012 29.11.2012 48C64573DAD0046 AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 03.12.2012 03.12.2012 D57253457B47065 ACQUEDOTTO LUCANO SPA 06.12.2012 06.12.2012 0B946E46CE6CC12 ANAS SPA 4E3BB450F1330A7 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERREGIONALE PER LE OO.PP. EMILIA ROMAGNA MARCHE 07.12.2012 06.12.2012 Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adattamento funzionale del REP. 2C a sede amministrativa della federazione sovrazonale Torino ovest. P.2856 Riqualificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie Lavori di potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida - 3° lotto funzionale SS 92. Lavori di M.S. per il ripristino delle condizioni di transitabilità mediante la realizzazione della variante dal km. 32+800 al km. 34+700 Lavori di recupero edilizio dell'edificio demaniale denominato "Ex Casa dei Martiri" destinato a sede degli ufficio dell'Agenzia del territorio di Piacenza Lavori di ampliamento e completamento PROVVEDITORATO dell'edificio demaniale esistente in Bari, corso INTERREGIONALE ALLE OO.PP. De Tullio 1, per la trasformazione in sede degli 210BF8E0440A94F PER LA PUGLIA E LA uffici del Provv.to Interr.le alle OO.PP. Di Puglia BASILICATA e Basilicata Procedura aperta per la progettazione e F41CAAD3AA03DE REGIONE EMILIA ROMAGNA realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) Comune di Bondeno Procedura aperta per la progettazione e 4EECF2BB0706BB9 REGIONE EMILIA ROMAGNA realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) Comune di Mirabello Procedura aperta per la progettazione e 6A8BBDA8F87B037 REGIONE EMILIA ROMAGNA realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) Comune di Galliera procedura aperta per l'appalto dei lavori per la sostituzione delle reti vetuste della rete di 51B83ED262F9D53 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA fognatura nera a servizio del Comune di Fasano e Franzioni (BR) 20,00 140,00 140,00 140,00 140,00 13.12.2012 12.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 03.01.2013 02.01.2013 03.01.2013 03.01.2013 82A2CCB07CEAF83 COMUNE DI EBOLI 08.01.2013 08.01.2013 B888FC2D50144F6 REGIONE EMILIA ROMAGNA 23.01.2013 22.01.2013 AEDB015AF89E8BF ENIA PARMA 23.01.2013 22.01.2013 60392EB55F8B281 C.E.R. Consorzio Bonifica II Grado 23.01.2013 22.01.2013 DABDBD77565E70 8 COMUNE DI QUARTO Completamento della fognatura comunale primo stralcio 140,00 23.01.2013 22.01.2013 18E4E658D5C442B CIIP SPA Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del comune di Fermo II lotto funzionale I stralcio 140,00 05.02.2013 04.02.2013 2619BEDEB07A041 ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI SPA Accordo quadro per lavori manutenzione del patrimonio, delle reti di distribuzione e degli impianti tecnologici di Romana Acque Società delle Fonti spa 140,00 2464CA9251B902A Progettazione esecutiva ed esecuzione dei AGENZIA REGIONALE lavori relativi ai lavori di messa in sicurezza CAMPANIA PER LA DIFESA DEL dell’area sottostante il centro abitato in località SUOLO Cuozzi Pisciarello 05.02.2013 04.02.2013 Completamento delle urbanizzazioni primarie in area PIP del Comune di Eboli Procedura aperta per la progettazione e realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) Comune di Finale Emilia Gara 5621 – Lavori costruzione dorsale trasporto calore da area PAIP a Via Lazio Parma - Terzo lotto funzionale Distribuzione ad uso plurimo delle acque del canale Emiliano Romagnolo nell'area Ronco Bevano, completamento - 1° Stralcio Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 37 di 217 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 >< Per quanto riguarda invece la valutazione della congruità del canone di affitto si precisa che tale contratto era stato stipulato per garantire la continuità dell’attività di Orion tramite il passaggio di alcuni cantieri e dei dipendenti all’affittante. Nel caso in esame, la scrivente ritiene che la valutazione vada condotta sia con riferimento alla perdita di funzionalità del complesso di beni affittato, sia considerando il margine netto che l’affittuaria Siteco dovrebbe recuperare dall’esecuzione degli appalti. Per quanto riguarda la prima valutazione il valore del complesso dei beni che rientrano nel contratto di affitto di ramo d’azienda sono stati stimati dal perito della procedura, Geom. Massimiliano Masia, in € 468.900 . Si precisa che la valutazione è stata eseguita in ipotesi di continuità in quanto tali beni sono asserviti all’esercizio dell’impresa tramite l’affitto, ma considerando che si tratta, per la gran parte, di beni datati. A tale importo si ritiene corretto applicare una percentuale di deprezzamento che si considera, in media, pari al 12,5% annuo. Si tratta in pratica di stimare la perdita di valore dei beni oggetto dell’affitto, pari, in base al calcolo effettuato, ad € 58.612. Altro elemento che necessariamente, nella situazione in esame, deve essere considerato al fine della valutazione della congruità è il margine netto ricavabile dall’esecuzione degli appalti. Il sistema contabile di Orion non permette di determinare con certezza il margine netto ricavabile da ogni appalto, per tale motivo non è stato possibile effettuare un’analisi puntuale in tal senso sui cantieri compresi nel perimetro del contratto di affitto di ramo d’azienda. Importante da considerare però, ai fini della valutazione della congruità del canone di affitto, è la perdita che Orion ha generato continuando la propria attività nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso “prenotativo” e il deposito del piano. Inizialmente stimata in € 3.500.000 è stata ricalcolata, al termine del periodo, in circa € 4.100.000. Considerando che il periodo in esame è di circa 4 mesi, è plausibile affermare che Orion perdesse circa 1 milione al mese. Anche considerando il business plan di Siteco, allegato al preliminare di cessione di ramo d’azienda, si nota che per i primi due esercizi di attività (2013 e 2014) è previsto che si determini una perdita, per il terzo esercizio è indicato un utile anche se molto basso. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 38 di 217 I risultati presunti di Siteco, migliori di quanto realizzato da Orion, giova ricordare, che dipendono anche dalla politica di contenimento dei costi attuata dall’affittuaria non appena iniziata l’attività (demansionamento dei dirigenti, eliminazione dei benefit ai dipendenti ecc.). In ogni caso la scrivente reputa il canone di affitto indicato nel relativo contratto congruo e conveniente in quanto, come dimostrato, se l’attività dovesse continuare, continuerebbero a generarsi perdite. Si ricorda peraltro che tra i motivi che rendono conveniente l’affitto dell’azienda risiedeva nel fatto che, garantendo la continuità, non si sarebbero generate penali sugli appalti proseguiti. In piano, facendo quindi conto su tale assunto, non era stata fatta una previsione di penali. Invece dalla presa visione degli stati di consistenza redatti in contraddittorio dalle parti, la scrivente ha tempestivamente verificato che, per alcuni appalti, Siteco e Orion hanno rilevato penali da mancato rispetto dei cronoprogrammi, seppur potenziali, che determinano quindi una modifica delle previsioni indicate riportate nel piano di concordato, pur rimanendo l’affitto di ramo d’azienda l’unico modo per poter portare avanti l’attività degli appalti nel tentativo che tali penali non diventino effettive. L’individuazione delle penali comporterà comunque un inevitabile allungamento nei tempi di incasso degli eventuali crediti residui che si sono creati sui vari cantieri, determinando potenzialmente anche un ritardo nei tempi di incasso di Siteco che dovrebbe, nel caso fosse chiamata a rispondere per penali di competenza di Orion, rivalersi sulla ricorrente. Con ogni probabilità, infatti, Siteco tratterà le somme delle eventuali penali potenzialmente comminabili al termine dell’opera da quanto Orion dovrà ancora incassare per il medesimo appalto tramite l’affittuaria (si veda metodo di incasso dei SIL in contratto di affitto di ramo d’azienda). Per quanto riguarda la frase indicata in decreto di ammissione che di seguito si riporta: “- cessione di ramo d’azienda: anche questa non è contraria alla legge in quanto sarà compito del commissario giudiziale vagliare se sul mercato sono ragionevolmente rinvenibili ulteriori e più vantaggiose occasioni di allocazione del ramo d’azienda (la cui scelta è, in ogni caso, rimessa a tutti i creditori);”: lo scrivente commissario non è in grado di reperire un’alternativa utile rispetto a quella “Siteco”. L’affitto del ramo d’azienda e la sua successiva eventuale cessione comportano implicazioni tali da non permettere la verifica indicata. Infatti ben difficilmente si potrebbe procedere alla cessione in affitto e/o definitiva ad altra società, si pensi, ad esempio, Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 39 di 217 alla cessione delle consortili impegnate negli appalti di pertinenza. L’attività non potrebbe essere esercitata da altre società se non socie delle varie consortili, questo presupporrebbe una ulteriore cessione di quote. Altra motivazione risiede nel fatto, vista la natura dall’attività esercitata da Orion, che la stessa non poteva essere sospesa, e solamente Siteco fin dall’inizio si era proposta al fine di stipulare un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ad oggi, si dovrebbe procedere nuovamente a complicati calcoli circa gli stati di consistenza che dovrebbero essere pagati a Siteco dall’eventuale altra cessionaria. Anche avendo riguardo alle considerazioni appena svolte la scrivente ritiene conveniente la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda e di futura eventuale cessione dello stesso subordinata all’omologa del concordato preventivo con Siteco. >< Per quanto attiene il termine iniziale è importante considerare che il contratto, come indicato esplicitamente al punto sette sopra riportato recitava “dovrà avere inizio entro il 28 febbraio 2013”. L’effettivo inizio dell’affitto d’azienda è avvenuto invece in data 4 marzo 2013, in detta data è stato dato corso al passaggio – diretto – dei dipendenti da Orion a Siteco, tranne che per i dirigenti demansionati che, in base agli accordi, si sono tutti dimessi da Orion il 1° marzo e sono stati riassunti da Siteco in data 4 marzo. Per quanto attiene il pagamento del prezzo non si precisa se i pagamenti, indicati come semestrali, dovranno essere anticipati o posticipati. 5.2 Contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda: Per quanto riguarda invece il preliminare di cessione di ramo d’azienda già sottoscritto ma, come il contratto di affitto, soggetto a condizione (si veda a tal proposito il punto 8 del preliminare) la scrivente può, in questa sede, evidenziarne le criticità riscontrate. Il prezzo di cessione è formato da una parte fissa ed una variabile: - prezzo fisso pari ad € 1.800.000 da cui devono però essere detratti i canoni di affitto pagati fino alla stipula dell’atto definitivo; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 40 di 217 - prezzo variabile determinato assumendo il 25% della differenza tra Ebitda Proforma (calcolato come da allegato al preliminare) e il 50% degli oneri finanziari. Per quanto riguarda il prezzo fisso la problematica rappresentata dal pagamento tramite accollo del TFR (totalmente pari a circa 2.700.000,00 euro) e dell’accollo di altri debiti nei confronti del personale trasferito a Newco. Rilevante aspetto critico coinvolge il pagamento del prezzo della alienazione della azienda nella sua parte fissa, art. 4.1. (i) (nel preliminare di cessione di azienda), e le passività relative ai rapporti di lavoro subordinati, art. 6 del contratto di affitto di azienda, pattuizioni contrattuali che non tengono conto del disposto di cui all’art. 2112 c.c.. E’ infatti noto che: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione”. (ex pluris: Cass. civ. Sez. lavoro, 22-09-2011, n. 19291). Posto questo principio ed a nulla valendo gli accolli (si veda ad esempio la condizione di cui sub artt. 5.2 della cessione o 23.2 del contratto di affitto) o meglio non essendo opponibili gli stessi ai lavoratori trasferiti (in mancanza, come è, di liberatoria ex artt. 410, 411 cpc. od ex art. 47 l 428/90) si crea un vulnus costante nell’accollo a titolo di prezzo di un Tfr che, in caso di “default” della cessionaria, ritornerebbe per intero alla cedente (evidentemente unitamente alla retrocessione della azienda, tanto che si potrebbe presentare la problematica di una “solidarietà inversa” per i debiti maturati in costanza di affitto. Sul punto Cass. civ. Sez. lavoro, 26-07-2011, n. 16255: “gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., che regola i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, si applicano anche nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell'occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone che l'impresa retrocessionaria (cioè originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 41 di 217 legislatore”, esprime un principio condivisibile ma non attinente al caso di specie in quanto il default della cessionaria comporterebbe non il proseguimento mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali dell'attività già esercitata in precedenza, bensì la presumibile impossibilità per Orion di garantire la continuità). Nella valutazione complessiva, il rischio sopra esposto, resta il tema principale: il prezzo viene pagato con accollo del TFR, ma non può giustificare in questa fase un diniego al favorevole parere, in quanto il mancato perfezionamento dei contratti già oggi porterebbe lo scenario fallimentare che sarà descritto nel relativo paragrafo 9. Per quanto attiene la determinazione del prezzo variabile la scrivente ha richiesto che venisse sottoscritta una precisazione tra le parti in quanto la clausola, già di per se macchinosa, poteva prestarsi a differenti interpretazioni. Ora invece risulta chiaro che prima sia determinata la differenza tra Ebitda Proforma e 50% degli oneri finanziari poi sulla stessa venga applicata la percentuale del 25% per determinare la somma di spettanza della ricorrente. La scrivente ha però sollevato due questioni, la prima è che Siteco potrebbe artificiosamente aumentare gli oneri finanziari, ritardando per esempio gli incassi sui quali guadagnerebbe anche interessi attivi. Sul punto l’advisor legale della ricorrente ritiene che questo non possa rappresentare un problema in quanto il contratto deve comunque essere eseguito secondo buona fede. Altro problema è legato all’effettiva entità del prezzo variabile. Tra gli allegati al piano depositato è presente il business plan per i primi tre anni di attività di Siteco. I primi due presentano ebitda proforma negativo, quindi non darebbero origine a nessun importo da pagare alla ricorrente a titolo di prezzo variabile. Il terzo anno si determinerebbe, se i dati del business plan si concretizzassero, soprattutto grazie alla previsione di Ebitda proforma positivo, una modesta somma a favore di Orion (peri a circa € 180.000) Saranno invece auspicabili risultati di Siteco migliori dei previsti sia per la determinazione di un più elevato prezzo variabile, sia per la sostenibilità dell’operazione da parte di questa. L’adivisor legale ha inserito la parte variabile del prezzo sia per giustificare un basso canone di affitto sia per dare più forza al concetto di continuità che caratterizza parte del piano concordatario. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 42 di 217 5.3 Contratto di outsourcing: Il terzo contratto oggetto dell’istanza è quello di outsourcing. In pratica, nel caso venisse autorizzato l’effettivo inizio del contratto di affitto di azienda (come di fatto è stato), tutti i dipendenti passerebbero alla Newco. La ricorrente dovrebbe comunque continuare ad espletare alcune attività, più precisamente quelle dettagliatamente elencate nell’allegato al contratto in questione (a titolo esemplificativo tutte le attività contabili relative alla redazione del bilancio e quelle fiscali relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali nonché i recuperi credito prodromici all’eventuale esecuzione del concordato se omologato). In considerazione del fatto che l’importo richiesto ad Orion per tali servizi nel primo e nel secondo anno di affitto d’azienda, in particolare, è molto elevato, rispettivamente € 550.000 ed € 300.000, la scrivente, allo scopo di informare in modo compiuto il Tribunale per metterlo in condizioni di valutare se autorizzare o meno la sottoscrizione del contratto in questione, ha richiesto la quantificazione dei vari servizi. E’ stato quindi fornito un file che contiene uno schema che permette di verificare quanti dipendenti resteranno impegnati nelle attività che riguardano direttamente Orion. Tale schema ha permesso alla scrivente la verifica dei costi imputati. Si tratta in pratica principalmente di costi dei dipendenti, ma comprende anche la quota parte dell’affitto, il costo per l’utilizzo del server e del programma e i costi delle auto e dei telefoni. Il costo dei due dirigenti, la cui attività è compresa nell’elenco di quelle fornite, è quello che considera già il demansionamento che ha interessato i dirigenti che sarà descritto qui di seguito. Per la verifica dell’effettivo utilizzo dei servizi previsti la scrivente ha richiesto più volte che le venisse fornito l’elenco delle ore lavorate per Orion da parte dei dipendenti di Siteco preposti. Quanto consegnato indica semplicemente le ore lavorate per Orion da parte di alcuni dipendenti, senza peraltro specificare quale tipo di attività sia stata effettivamente svolta. Si precisa anche che per alcuni dei dipendenti deputati ad esercitare attività per Orion, in esecuzione del citato contratto, è stata attivata arbitrariamente la CIGS, mettendo quindi in difficoltà gli altri colleghi che si sono trovati, a volte, a svolgere mansioni mai prima esercitate. I servizi resi comprendono anche quelli a favore di alcune delle società controllate da Orion o collegate alla stessa, elencate in allegato al contratto di outsourcing. Nonostante inizialmente non fosse previsto alcun riaddebito, il piano di concordato della controllata al 100%, Novellara 2000, è stato invece corredato da contratto di outsourcing. Lo stesso prevede il pagamento di un Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 43 di 217 canone annuale di € 35.000, almeno inizialmente, per svolgere tutte le attività contabili e fiscali che la stessa non riuscirebbe ad espletare per mancanza di personale. La scrivente, nonostante le criticità sopra riscontrate, che peraltro si precisa non avere la presunzione di aver completamente individuato, ha espresso il proprio parere favorevole ad autorizzare il contratto di affitto, il preliminare di cessione ed il contratto di outsourcing. Si riporta di seguito quanto la scrivente, allora ausiliario, aveva indicato quale principale motivo del parere favorevole espresso: “nonostante da una prima sommaria analisi tali contratti non consentano un realizzo in termini economici (se si esclude la parte di TFR compensata peraltro con le problematiche descritte), permettono comunque di evitare il fallimento, la liquidazione coatta o l’amministrazione straordinaria della società in ogni caso, i valori indicati nel piano e nell’asseverazione, consentono, evitando una delle tre procedure menzionate, di scongiurare un ampliamento del passivo (in particolare dovuto alle penali sui vari contratti di appalto che non potrebbero essere continuati) e una riduzione dell’attivo (dovuta al mancato incasso di SIL e/o Riserve)”. Doverosa ultima precisazione riguarda il cambiamento della sede operativa di Siteco, e di conseguenza di Orion, spostatasi a Reggiolo presso la sede di CMR Edile srl. La scrivente ha quindi prontamente richiesto che venisse aggiornata, rispetto al contratto, la piantina che reca i locali destinati ad uso dei dipendenti di Orion in outsourcing. 5.4 Pagamento ex art. 182 quinquies LF delle società consortili: La scrivente, nella veste di ausiliario al momento dell’espressione del parere circa la presente istanza, per formalizzare il proprio parere si è dovuta basare sul presupposto che la concreta dinamica dei rapporti instaurati fosse puntualmente quella descritta nell’istanza inoltrata. Orion chiedeva di essere autorizzata a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, limitatamente a quelli nei confronti delle società consortili, che, in base alle previsioni del contratto di affitto di ramo d’azienda, dovevano essere oggetto di cessione da Orion a Siteco per permettere la continuazione dell’attività sui cantieri per i quali sono state costituite. Si precisa che il debito nei confronti delle società consortili è quello che si crea a causa del “ribalto costi”: in pratica la consortile deve chiudere il bilancio in pareggio tramite giroconto alle proprie consorziate, in quota parte, dei costi sostenuti. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 44 di 217 A seguito delle verifiche effettuate dalla scrivente, quale commissario giudiziale, la dinamica degli incassi e dei pagamenti si è rivelata ben più complessa di quella a suo tempo evidenziata. Si valuti ad esempio che anche Orion emette fatture alla consortile per distacco di personale o effettua finanziamenti nel momento in cui la consortile è in crisi di liquidità (questo solamente prima del deposito del concordato in bianco) e che non sono disponibili i conteggi per poter effettuare un preciso ribalto costi in quanto l’unico momento in cui possono esserlo è il termine dell’esercizio, proprio per il vincolo del “pareggio di bilancio”. Teoricamente la consortile, ex art 93 dpr 207/2010 (già dpr 554/99), subentra nell’esecuzione del contratto stipulato con il committente, per cui i pagamenti del committente potrebbero essere effettuati direttamente nei suoi confronti. Ma la dinamica in questione è diversa. Infatti, i contratti di subappalto e di fornitura sono stipulati dalla consortile (della quale Orion è socia); le imprese socie della consortile ricevono direttamente i pagamenti dal committente o dal consorzio assegnante (solitamente il CCC), individualmente o quale membro di raggruppamenti, per i lavori eseguiti anche tramite i subappaltatori e fornitori, incaricati formalmente dalla consortile. In tale situazione, il mancato pagamento della consortile comporterebbe il mancato pagamento dei fornitori e subappaltatori e dunque probabili inadempimenti nell’esecuzione del contratto principale con conseguente sospensione dei pagamenti da parte del committente per l’assenza delle fatture quietanzate dai subappaltatori (art 118 d lgs 163/2006). Si porrebbe quindi oggettivamente un gravissimo problema per la continuità dei contratti. La situazione che si verrebbe a creare è correttamente rappresentata alle pagg. 24 e 25 della relazione di asseverazione ex art.182 quinquies comma 4 LF. In estrema sintesi, se Orion interrompesse l’attività non sarebbe assicurata la continuità delle commesse affidatele dal CCC. Questa, a sua volta, dovrebbe fronteggiare risoluzioni contrattuali che porterebbero ad immediata escussione delle garanzie prestate, quindi ad un pagamento da parte del garante e ad una successiva azione di rivalsa verso Orion. Tale ipotesi porterebbe quindi all’aumento del passivo, per le penali, e impossibilità di incasso dell’attivo. Anche la richiesta di autorizzazione espressa nell’istanza in questione si innesta in una serie più ampia di autorizzazioni in quanto, anche questo caso era condizione sospensiva il cui realizzarsi, congiuntamente alle altre, avrebbe permesso l’effettivo inizio dell’affitto di azienda. Il problema, infatti, di mantenere la continuità dei contratti è strettamente legato alle richieste Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 45 di 217 dell’affittuaria che vuole subentrare nei contratti oggetto di istanza tramite le attività delle consortili. La somma determinata quale necessaria per il pagamento delle società consortili, per i motivi sopra indicati, era stato indicato che sarebbe stata oggetto di analitiche verifiche da parte del Commissario Giudiziale, quella indicata nell’istanza era pari ad € 8.080.222 ed è stata considerata nel piano come somma da pagare integralmente, eventualmente anche con creazione di apposita classe senza diritto di voto. Si parta quindi dal presupposto che il pagamento delle consortili, che permette a sua volta il saldo dei subappaltatori, che potranno in questo modo “quietanzare” le fatture permettendo al committente di pagare i vari SAL, è condizione necessaria per la continuità dei cantieri nei quali si opera attraverso le società consortili. In considerazione del fatto che l’affittuaria intendeva subentrare negli appalti svolti dalle consortili elencate nella relazione di attestazione per le quali è stata dunque chiesta la possibilità di effettuare pagamento per l’intera somma dovuta, la scrivente non ha potuto che esprimere il proprio parere favorevole a che il Tribunale autorizzasse il pagamento integrale di tali società, in modo che si realizzasse una delle condizioni sospensive previste per l’inizio del contratto di affitto d’azienda. Tutte le tre istanze presentate e descritte nei sopra esposti paragrafi devono intendersi coerenti con il piano depositato. Consentirebbero, se autorizzate (come è poi stato), l’auspicato inizio del contratto di affitto di azienda, unico mezzo attualmente a disposizione per garantire, salvo dissesto dell’affittuaria, la continuità aziendale seppur indirettamente. 5.5 Richiesta di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.F. per il recesso dai rapporti di lavoro con i dirigenti in forza presso Orion società cooperativa e sottoscrizione relative transazioni: Si riporta di seguito uno schema che permette di evidenziare i dipendenti in forza in Orion alla data di inizio del contratto di affitto di azienda 4.3.2013, considerando come già dimessi i dirigenti. DIRIGENTI QUADRI EDILI TOTALE Uomini Donne 0 0 0 EDILI 10 7 3 IMPIEGATI EDILI 113 82 31 OPERAI EDILI 70 69 1 TOTALE GENERALE 193 158 35 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 46 di 217 La richiesta di autorizzazione presentata è un’altra delle condizioni sospensive inserite nel contratto di affitto di azienda. In pratica, prima del termine iniziale del contratto, Orion doveva risolvere i rapporti con tutti i dirigenti o in alternativa procedere al loro demansionamento. Siteco infatti lo considerava equivalente all’avvenuto recesso dei medesimi dirigenti determinando così nuove e più ridotte condizioni economiche. Anche se il Tribunale non avesse riconosciuto l’esigenza di autorizzazione ex art. 169 bis LF, in quanto trattasi di rapporto di lavoro subordinato, per poter procedere al licenziamento, si doveva comunque richiedere l’autorizzazione alla stipula della transazione prospettata che avrebbe comunque permesso ad Orion un risparmio economico rispetto ad una eventuale causa con i dirigenti che avessero contestato la risoluzione del rapporto. I termini della transazione che Orion ha proposto erano i seguenti: pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso spettante incrementata del 50% dell’indennità supplementare minima, oltre agli arretrati retributivi indicati negli accordi sottoscritti con la ricorrente, ma ancora non pagati. Pareva più nell’interesse di Orion, sia per il risparmio economico che comportava, sia per il mantenimento dei livelli occupazionali attuali, incentivare la sottoscrizione di accordi di demansionamento proponendo, in tal caso, il pagamento di una somma pari ad un terzo di quella indicata nel caso di licenziamento. In entrambi i casi la somma necessaria per siglare la transazione avrebbe dovuto essere pagata entro un anno dalla sottoscrizione della conciliazione. Nel caso in cui i dirigenti demansionati, con riduzione quindi del trattamento economico, fossero stati ricompresi in quelli che avrebbero prestato attività a favore di Orion in esecuzione del contratto di outsourcing, si sarebbe realizzato anche un risparmio per il concordato. La scrivente ha espresso quindi il proprio parere favorevole alle operazioni sopra descritte, soprattutto in quanto coerenti con il piano depositato, con particolare riferimento al fatto che l’avveramento di quanto indicato nell’istanza appena descritta condizionava l’inizio del contratto di affitto. Si precisa inoltre che la somma calcolata come dovuta in transazione è stata indicata tra quelle prededucibili nel piano. L’autorizzazione alla transazione per i primi sei dirigenti, di cui 4 demansionati, riassunti in Siteco, e due licenziatisi definitivamente è stata richiesta in data 15 marzo e concessa in data 18.3. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 47 di 217 Quella per gli ultimi 5 è stata depositata ed autorizzata il 3 maggio. Il raggiungimento degli accordi ha permesso alla ricorrente un risparmio rispetto alla somma indicata in piano. La somma accantonata in prededuzione ammontava in piano infatti ad € 2.000.000, mentre la somma totale dovuta per le transazioni sottoscritte è risultata essere pari ad € 1.377.000, con un differenziale positivo, da considerare quale minore spesa in prededuzione, pari ad € 623.000. Nello schema che segue sono indicate le somme che sarebbero dovute in caso di mancata sottoscrizione della transazione e quelle invece determinate in base agli accordi sottoscritti: Dati anagrafici N. ord. Cognome e nome Indennità sostitutiva preavviso Indennità supplementare Minima Massima senza transazione best case TRANSAZIONI worst case 1 MOTTINELLI L. 63.459,12 81.594,96 163.189,92 145.054,08 226.649,04 102.000,00 2 FAVALI I. 82.473,48 117.826,00 188.521,60 200.299,48 270.995,08 170.000,00 3 BIANCHI P. 117.104,16 100.380,72 200.761,44 217.484,88 317.865,60 201.000,00 4 BONVICINI P. 124.798,20 178.293,40 285.269,44 303.091,60 410.067,64 200.000,00 5 FERRAGUTI A. 77.814,12 111.169,40 177.871,04 188.983,52 255.685,16 200.000,00 6 CERANOVI P. 73.353,96 104.797,40 167.675,84 178.151,36 241.029,80 150.000,00 7 ORLANDO P. 89.123,16 127.326,00 203.721,60 216.449,16 292.844,76 152.000,00 8 IOTTI C. 89.123,16 127.326,00 203.721,60 216.449,16 292.844,76 51.000,00 9 SALSI D. 104.997,24 90.002,76 180.005,52 195.000,00 285.002,76 50.000,00 10 TIRABASSI M. 105.580,20 150.837,40 241.339,84 256.417,60 346.920,04 60.000,00 11 LIVA D. 71.908,08 102.731,60 164.370,56 174.639,68 236.278,64 41.000,00 TOTALE 999.734,88 1.292.285,64 2.176.448,40 2.292.020,52 3.176.183,28 1.377.000,00 Ad oggi risultano pagati gli acconti come da accordi sottoscritti. 5.6 Altre istanze: - Accettazione incarico di ausiliario e relativa dichiarazione di insussistenza di incompatibilità del 19.11.2012; - Richiesta di autorizzazione risoluzione contratto con Bravo Solution depositata il 13.12.2012 autorizzata il successivo 19.12; - Richiesta ex art. 161, settimo comma, per la risoluzione consensuale contratto di appalto con Brianza Ambiente ed Energia depositata il 14.12 ed autorizzata il 19.12; - Richiesta autorizzazione per cessione cespite depositata ed autorizzata il 19.12.2012; - Richiesta di autorizzazione ad accettare rinuncia agli atti di un creditore depositata ed autorizzata il 19 dicembre; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 48 di 217 - richiesta di rinvio del termine per il deposito del piano inoltrata con parere positivo della scrivente in data 1.1.2013 ed autorizzata il 9.1.2013; - richiesta di autorizzazione per permettere al Presidente di Orion di approvare il progetto di fusione di Novellara 2000 depositata ed autorizzata il 9 gennaio; - autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis da quattro contratti di appalto depositato il 18 gennaio ed autorizzato il 23 gennaio successivo di cui si parlerà diffusamente nel paragrafo 8.2.4.7 dove si tratteranno le richieste risarcitorie che potrebbero pervenire a seguito di tali risoluzioni contrattuali; - Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto definitivo di cessione del credito nei confronti di fallimento Mirabello 2000 ottenendo in cambio una percentuale del capitale della Holding server spa e una quota del finanziamento effettuato a favore della stessa da Nuova Autofrance, l’istanza è stata depositata il 23.1 e respinta dal Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, il 30.1; Dopo il deposito del ricorso sono invece state presentate le seguenti istanze: - accettazione incarico di Commissario Giudiziale con relativa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità depositata il 25.2 e apposizione del relativo visto da parte del GD in pari data; - richiesta di nomina da parte del Commissario Giudiziale di stimatore che potesse coadiuvare la scrivente e i revisori incaricati dalla procedura nella corretta valutazione della consistenza dei SIL, delle riserve e di tutte quelle poste riguardanti gli appalti che siano suscettibili di valutazione tecnica depositata in data 4 marzo ed autorizzata lo stesso giorno; - richiesta, sempre in data 4 marzo, di nomina di stimatore per la valutazione della congruità del valore dei beni concessi in affitto d’azienda e delle scorte, lo stesso perito è incaricato anche di valutare i beni che rimangono ad Orion, l’autorizzazione è stata concessa il giorno seguente; - autorizzazione cessione società consortili che operano sugli appalti che sono stati ceduti a Siteco in esecuzione del contratto di affitto d’azienda depositata in data 11.3 ed autorizzata il 13 marzo successivo. Le società destinate alla cessione sono le seguenti: Santa Maria scrl, Cedis Montecchio scrl, CO.RE scrl, Consorma scrl, Sidam scrl, Isola Serafini scrl, Fer.ro.vit scrl, Laurentina scrl, Presidi Sanità Lazio scrl e Errecinque scrl; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 49 di 217 - deposito in data 15 marzo della prima richiesta di autorizzazione a stipulare transazione con i dirigenti, autorizzata il 18 marzo; - in data 28 marzo la scrivente ha richiesto la nomina del comitato provvisorio dei creditori in considerazione del fatto che la società ricorrente già svolgeva alcune attività liquidatorie per le quali era necessario la richiesta di autorizzazione, la nomina è avvenuta in pari data. Il comitato creditori è così composto: Studio legale Spaggiari- Avvocato Spaggiari Presidente Stai Prefabbricati srl Componente Pav.One srl Componente La prima riunione con il comitato si è tenuta in data 10 aprile 2013. - In data 3 e 10 aprile sono state depositate due istanze con le quali si richiedeva l’autorizzazione, previo parere favorevole del comitato creditori, alla stipula di due contratti di nolo per le attrezzature rimaste sui cantieri rispettivamente di Belluno (USSL n. 1 Belluno) e Larizzate (Nova Coop Vercelli). Entrambi i contratti prevedono un pagamento di un canone mensile e l’obbligo dell’utilizzatore di smontare le attrezzature e consegnarle al concedente al termine delle attività; - In data 17 aprile la scrivente, su richiesta di Orion, ha depositato la richiesta di autorizzazione ad effettuare il finanziamento, già previsto in ricorso, di € 300.000 a favore della controllata al 100% Novellara 2000 necessario per creare la liquidità per poter effettuare il deposito indicato al n.4 dell’art. 162 LF. Tale istanza è stata autorizzata il 3 maggio e il ricorso per concordato preventivo di Novellara 2000 è stato depositato il 13 maggio; - In data 3 maggio viene inoltrata e depositata l’istanza per la sottoscrizione della transazione con i dirigenti demansionati o licenziati, la stessa è stata autorizzata in pari data; - Il 14 giugno, con il parere favorevole della scrivente, viene depositata e autorizzata l’istanza di richiesta di differimento dell’adunanza dei creditori, inizialmente fissata per il primo luglio poi rinviata al 24 settembre 2014; - Il 27 giugno, su sollecitazione della scrivente, viene depositata richiesta di cessione di credito, per ottenerne l’immediato pagamento, di un versamento effettuato in eccesso dal CCC alla consortile isola Serafini, l’istanza è stata autorizzata in pari data. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 50 di 217 6. LA PROPOSTA CONCORDATARIA: I termini della proposta concordataria e le condizioni del concordato, possono essere così schematicamente riassunti: (a) Il concordato proposto deve intendersi di natura mista, nel senso che, per un verso, prevede una continuità aziendale (come indicato nel ricorso prenotativo, ex art. 161 comma VI L.F.) nella declinazione di tale definizione come data dall’art. 186 bis Legge Fallimentare, ove ravvisa, appunto una continuità anche se il complesso aziendale – come nella fattispecie - sia destinato ad essere ceduto a terzi; per altro verso, è inquadrabile quale concordato con cessione di beni, prevedendo tra l'altro, come peraltro consentito dallo stesso art. 186 bis L.F., la liquidazione dei beni sociali che non siano ricompresi per destinazione nel ramo aziendale destinato alla cessione; (b) La continuità aziendale (ma meglio sarebbe dire la continuità dell’attività esercitata dalla società con l’azienda affittata) sarà garantita, fin da subito, mediante stipula di due distinti contratti relativi al ramo aziendale asservito alle attività di costruzioni per la realizzazione di opere civili a favore di committenze pubbliche e private, entrambi stipulati con Siteco s.r.l. (società all’uopo costituita ed il cui capitale è stato integralmente acquisito da CMR Edile S.p.A, alla costituzione il capitale era integralmente di Orion). Precisamente a mezzo di un contratto d’affitto del ramo aziendale in parola e di un contratto preliminare di cessione dello stesso, quest’ultimo sospensivamente condizionato all’omologa del concordato. Il primo contratto ha la funzione di mettere in sicurezza ed efficienza fin da subito l’apparato produttivo della società; il secondo stabilizza la continuità aziendale. Il contratto preliminare peraltro, contiene una clausola per cui una frazione del prezzo di vendita del ramo è determinata in modo variabile considerando anche la redditività dello stesso per un periodo di tempo determinato. Ciò per far si che gli eventuali proventi derivanti dall’attività possano andare anche a vantaggio dei creditori sociali di Orion. Si ricorda che il canone di affitto annuo è fissato in € 100.000 oltre IVA. Le somme pagate a titolo di affitto potranno essere portate in diminuzione del prezzo di cessione nell’eventualità che Siteco dovesse decidere di procedere all’acquisto del ramo d’azienda. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 51 di 217 Di basilare importanza sono le condizioni sospensive inserite nel contratto di affitto di azienda già analizzate nel paragrafo 5.1 dove viene descritta l’istanza depositata per l’autorizzazione ad iniziare l’affitto d’azienda; (c) I beni non compresi nel ramo aziendale oggetto di affitto e futura vendita verranno invece liquidati nelle forme consuete per le procedure concorsuali con cessione di beni. I liquidatori giudiziali, per l’eventualità che il Tribunale in sede di omologa ritenga di provvedere alla loro nomina, sono già stati individuati nelle persone del dott. Mario De Lucchi e dott.sa Edi Bertolini con studio in Reggio Emilia, predeterminando con gli stessi un unico compenso per la loro attività. Il compenso è stato correttamente indicato in ricorso tra le spese prededucibili. In ricorso è comunque precisato che, una volta approvata la proposta concordataria ed omologato il concordato, la correttezza della fase di esecuzione sarà garantita (a tutela dei creditori) dalla necessaria sorveglianza (anche sull’attività del Liquidatore Giudiziale) del Commissario Giudiziale (sorveglianza imposta dall’art. 185, primo comma – ultima parte LF e da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel provvedimento di omologazione), nonché dall’obbligo che la legge impone a quest’ultimo di riferire al Tribunale “ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”; (d) Il ricavato della futura cessione del ramo aziendale e della liquidazione di tutti beni non ricompresi nel ramo predetto verrà interamente messo a disposizione dei creditori ed andrà a formare, con crediti e altre poste attive liquidabili, l’attivo al servizio del pagamento dei debiti della società; (e) Sono previste tre classi di creditori chirografari con diritto di voto e saranno composte nel modo seguente: la prima, dai soci prestatori (persone fisiche), che saranno tutelati in modo preferenziale rispetto ai creditori raggruppati nelle altre due classi; la seconda, dai creditori che siano anche soci della controllante di Siteco s.r.l. tramite CMR Edile S.p.A., a cui sarà riconosciuto un trattamento peggiore rispetto alle altre due classi con diritto di voto; la terza da tutti gli altri creditori chirografari, cui sarà garantito un trattamento deteriore rispetto ai creditori appartenenti alla prima classe e migliore rispetto a quelli appartenenti alla seconda. Era previsto che potesse essere creata una quarta classe composta da quei creditori, i cui crediti, Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 52 di 217 ancorché sorti prima del deposito del ricorso prenotativo, potessero beneficiare della prededuzione in forza di apposita autorizzazione del Tribunale. A tali creditori, che di fatto non subiranno alcuna falcidia concorsuale, non sarà attribuito (proprio per questa ragione) diritto di voto. Nel decreto di ammissione non è stata prevista però la formazione di tale classe. Le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari rispetto al valore del loro credito dopo aver applicato la percentuale di ponderazione di cui si dirà in seguito è previsto siano le seguenti: - Creditori prima classe: (soci prestatori persone fisiche) 67% - Creditori seconda classe: (Creditori soci CMR Edile- Refincoop) 25% - Creditori terza classe: (altri creditori chirografari) 32,40% (f) Sulla base di ragionevoli stime relative ai tempi di realizzazione dei crediti e delle altre poste dell’attivo concordatario, la proposta contiene ipotesi di pagamento dei creditori entro i termini di seguito indicati: i. spese in prededuzione: nei tempi più brevi e comunque non oltre 12 mesi dall’omologazione del concordato; ii. debiti privilegiati: entro 12 mesi dall’omologazione del concordato; iii. debiti chirografari: si prevede il pagamento – comunque posticipato rispetto ai creditori di cui ai precedenti punti i. e ii. - di un acconto del 2,11% di quanto spettante entro il 2014, di un acconto del 2,96% entro il 2015, di un acconto del 42,09% entro il 2016, di un ulteriore acconto del 2,02% entro il 2017 ed il saldo entro il 2018. Si da atto nella formulazione della proposta che le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari e i tempi di pagamento relativi dovranno intendersi come indicativi. 6.1 La suddivisione in classi: CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 1: Soci finanziatori Tale classe accoglie i soci, persone fisiche, che hanno versato il finanziamento soci in base alle regole già indicate al § 2.3.1. CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 2: Refincoop S.p.A. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 53 di 217 L’importo indicato è il finanziamento concesso a Orion da parte di tale società socia anche di CMR Edile. CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 3: Restanti creditori chirografari Tale classe è composta da tutti quei creditori chirografari non ricompresi nelle precedenti due classi indicate, trattasi principalmente dei fornitori e degli istituti di credito. Il Tribunale, nel decreto di ammissione, non ha ritenuto necessario pronunciarsi circa la possibilità della formazione della classe 4, che avrebbe eventualmente dovuto accogliere i creditori società consortili con diritto alla prededuzione a seguito dell’autorizzazione ex art. 182 quinquies. Per quanto riguarda le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari in ricorso è stato adottato un sistema che permette di ponderare le percentuali di soddisfazione dei creditori in modo da modificarle tutte in proporzione nel caso in cui l’attivo o il passivo si rivelino diversi rispetto a quanto stimato in piano. Classi Credito CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche CLASSE 2 Refincoop CLASSE 3 Altri creditori chirografi TOTALE % % % effettiva Credito riconosciuto Ponderazion Credito ponderato riconoscimen proposta da per classe e per classe to soddisfo concordato 5.502.377,00 2.654.567,00 66.063.707,00 74.220.651,00 100,00% 37,31% 48,36% 5.502.377,00 990.418,95 31.948.408,71 38.441.204,66 67,00% 67,00% 67,00% 3.686.592,59 663.580,70 21.405.433,84 25.755.607,13 67,00% 25,00% 32,40% 34,70% Come si evince dallo schema sopra riportato la modifica della misura dell’attivo o del passivo inciderebbe sulla soddisfazione dei creditori di tutte le classi. 7. L’ATTIVITA’ DI VERIFICA: 7.1 L’organizzazione dell’attività di verifica La scrivente ha organizzato un gruppo di lavoro per poter meglio adempiere all’incarico affidatole composto da: società di revisione – Audit team srl nelle persone di Dott. Andrea Baratti, Alessandro Sicuri oltre ai collaboratori di studio; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 54 di 217 geom. Massimiliano Masia con il compito di coadiuvare il commissario nell’attività di inventario e valutazione della congruità dei valori indicati in piano relativamente ad attrezzature (trasferite o meno in esecuzione del contratto di affitto di ramo d’azienda) scorte e per i compendi immobiliari facenti capo alla società controllata al 100% Novellara 2000 e alla collegata Baia del Re con sede in Piacenza; Geom. Pietro Barigazzi con il compito di procedere all’analitica verifica dei valori indicati in piano e successivamente rideterminati in contraddittorio tra concedente ed affittuaria (per quanto attiene gli appalti passati a Siteco) e la verifica dei SAL e SIL relativi agli appalti non inclusi nel contratto di affitto di ramo d’azienda; Avv. Alberto Neri, Avv. Filippo Ghiacci per pareri legali come riportati nella presente relazione. Considerando il gran numero di professionisti coinvolti nelle attività di verifica e stima e la complessità dell’opera da svolgere, anche a causa del complicato business esercitato dalla società, la scrivente ha richiesto, immediatamente dopo l’inizio del contratto di affitto di azienda, di fissare un incontro con il Dott. Nicola Vezzani, referente del CdA di Siteco per la procedura di concordato preventivo, il Dott. Daniele Salsi, direttore amministrativo Orion ora Siteco, all’allora referente della procedura, Dott. Claudio Iotti, il Presidente di Orion Geom. Massimo Tirabassi (tecnico esperto e referente per il settore infrastrutture) e l’ing. Erpetti (tecnico referente per il settore costruzioni). Durante tale riunione, tenutasi in data 5 marzo 2013, Siteco ha richiesto che Orion provvedesse a conferire incarico (provvedendo al relativo pagamento) di un tecnico per la determinazione del SAL e dei SIL dei vari appalti. La scrivente ha reso noto che nel piano depositato non era presente alcun riferimento a tale attività. Per tale motivo Siteco ha provveduto in proprio a conferire mandato a professionista per le determinazioni dei valori degli appalti. Per ogni appalto oggetto di valutazione è stata redatta una scheda sottoscritta sia da Orion sia da Siteco per rispettare le prescrizioni del contratto di affitto di ramo d’azienda che, al punto 5.2, recita: “l’importo corrispondente al valore dei diritti SIL oggetto di rimborso in favore di Orion a mente del presente paragrafo 5.2, verrà determinato sulla scorta delle risultanze contabili di Orion ed alle eventuali rettifiche alle stesse apportate in Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 55 di 217 seguito ad appositi accertamenti, da svolgersi in contraddittorio tra le parti nei 30 giorni successivi al termine iniziale (4 marzo 2013), relativi alla consistenza dei lavori svolti da Orion e non oggetto di stati di avanzamento già liquidati in ciascun cantiere”. Alla scrivente, in data 5 aprile, sono state consegnate tali schede da sottoporre al tecnico nominato dalla procedura. A tale data mancava però ancora un certo numero di appalti che, in diverse tranches, sono stati resi disponibili il 7 giugno. Quindi con grande ritardo rispetto ai tempi indicati. Si consideri inoltre che la versione definitiva degli stati di consistenza con le penali accertate aggiornate è stata consegnata in versione definitiva alla scrivente il 5 settembre 2013. >< L’aggiornamento dei dati di bilancio e la determinazione degli stessi è stata affidata a quei dipendenti che continuavano ad operare per Orion in esecuzione del contratto di outsourcing. Si ricorda che la situazione alla quale si riferisce il piano è redatta con riferimento a tutte le operazioni effettuate con competenza fino all’8 novembre, la scrivente ha dovuto però verificare anche la situazione al 3 marzo, giorno antecedente l’effettivo inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda e dalla quale, di fatto, Orion ha terminato di esercitare direttamente attività. A causa dell’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda le attività svolte a favore di Orion sono state di molto rallentate. Numerose sono state le difficoltà per ottenere un bilancio, consegnato, peraltro in versione non definitiva, solamente in data 3 maggio, nonostante le molteplici e reiterate richieste della scrivente. Nella versione consegnata non erano ancora ricompresi, a titolo esemplificativo, i valori dei SIL degli appalti non compresi nel contratto di affitto di azienda, alcuni SIL dei contratti trasferiti, il debito nei confronti di alcune società consortili, anche perchè il loro bilancio non era ancora disponibile. Sono pervenute successive versioni, sempre non definitive, sia nel mese di maggio (8 e 19) nei primi dieci giorni di giugno (4, 5, 6 e 11 giugno). In ogni caso si è dovuto operare extra contabilmente utilizzando anche molte delle poste indicate nel bilancio di Orion denominata contabilmente 001 soprattutto per avere il dato dei creditori in prededuzione (da continuità) ancora da saldare. Le verifiche dei revisori, incaricati dalla scrivente, sono iniziate prima di avere a disposizione i dati del bilancio alla data di inizio del contratto di affitto di azienda. Gli stessi hanno verificato Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 56 di 217 quindi, d’apprima, la congruità dei dati del bilancio al 7.11 con quelli indicati in piano, poi sono iniziate le verifiche sul bilancio, peraltro incompleto, alla data dell’inizio del contratto di affitto d’azienda. Si precisa poi che il bilancio al 31.12 è stato reso disponibile alla scrivente, in bozza, in data 1° luglio 2013, in quanto gli amministratori, senza nulla preventivamente comunicare alla sottoscritta, prima della fine del mese di marzo, hanno deciso di avvalersi del maggior termine per l’approvazione del bilancio. L’assemblea è stata convocata per il 30 giugno e, in seconda convocazione, il 29 luglio. Il bilancio è stato approvato in seconda convocazione. La società di revisione incaricata dalla società, KPMG, ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato. Nello stesso momento in cui la scrivente effettuava le verifiche di rito di prerogativa del CG sui dati disponibili, la società di revisione incarica di certificare il bilancio di Orion (KPMG) effettuava le proprie sul bilancio al 31.12. Dalle verifiche effettuate dal CG è emersa una singolare organizzazione dell’apparato amministrativo preordinato alla determinazione dei valori da indicare in piano e nel bilancio di esercizio. Nel momento della presentazione del piano è stata creata, all’interno del programma contabile dell’azienda, una seconda “contabilità” denominata “902”. La contabilità di Orion, detta “in continuità”, cioè quella sulla quale si baserà il bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci, è denominata contabilmente Orion “001”. Allo stesso modo, nel momento in cui si è dovuto procedere alla formazione del bilancio infrannuale che reca i valori al 3 marzo, (ultimo giorno di attività prima dell’inizio del contratto di affitto d’azienda) è stata creata una Orion “903”. In pratica Orion 902 e 903 sono definibili come “binari morti” in quanto l’unica contabilità sulla quale continueranno ad essere effettuate le scritture contabili è la Orion 001. La problematica immediatamente evidenziata all’inizio delle verifiche è che uno stesso mastro contabile in “Orion 902” e in “Orion 001” indica importi diversi. Le scritture effettuate quali assestamenti per la determinazione dei valori del piano non sono più presenti in “Orion 001” dove sono riportate altre scritture con importi diversi; non è presente alcun eventuale storno ed indicazione del valore corretto, ma semplicemente nuove e diverse scritture che non coincidono con quelle indicate poi in piano. Il problema si presenta Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 57 di 217 principalmente per le consortili. Al 7.11 è stato infatti determinato un valore, non solo da indicare in piano come debito per fatture da ricevere per ribalto costi, ma anche utilizzato per la determinazione dei debiti nei confronti delle stesse consortili nell’istanza ex art. 182 quinquies e relativa attestazione. Della verifica di tali poste si dirà nel paragrafo dedicato alle prededuzioni. Per quanto riguarda il passivo, la scrivente ha verificato ed indicato nella presente relazione i valori con riferimento al 7 novembre (giorno antecedente il deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma LF) in quanto la situazione debitoria era “cristallizzata” a quella data. La scrivente ha poi verificato anche i debiti che si sono generati in corso di procedura in quanto necessariamente da considerare in quanto prededucibili. Per quanto riguarda l’attivo, a causa della continuità aziendale che ha caratterizzato il periodo di “riserva”, si è dovuto indicare il dato al 3 marzo (compreso) in quanto i crediti incassati e generatesi nel periodo devono necessariamente essere tenuti in considerazione per rappresentare una situazione aggiornata, quindi più aderente alla realtà. La consistenza dei crediti è infatti mutata in corso di procedura in quanto ne sono maturati grazie all’attività svolta, altri invece sono stati incassati ed utilizzati per effettuare i pagamenti prededucibili. 7.2 La verifica dei singoli appalti La verifica degli appalti è stata affidata dalla scrivente al geom. Pietro Barigazzi il quale, sin dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo, si è attivato per la verifica, per ogni singolo appalto, sia per quelli trasferiti a Siteco in esecuzione del contratto di affitto di ramo d’azienda, sia per quelli rimasti di pertinenza della ricorrente. Per tale attività sono stati richiesti i dati sia ad Orion sia a Siteco. Infatti, come detto, le due società dovevano determinare in contraddittorio i SIL entro 30 giorni dal termine iniziale del contratto di affitto. Per ogni appalto é stato richiesto quanto necessario per fornire compiuto parere di congruità, ed in particolare: contratti di appalto di ogni commessa; estratto di sintesi della contabilità di ogni singola commessa; stati di avanzamento lavori SAL al 7.11.2012 SAL pagati al 7.11.2012 stati intermedi dei lavori con consistenze accertate SIL al 7.11.2012 importo debiti con fornitori al 7.11.2012 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 58 di 217 importo riserve e penali al 7.11.2012 e relativa documentazione tecnica quale estratto dei lavori della direzione di cantiere, libro giornale od eventuali azioni legali; stati di avanzamento lavori SAL al 3.3.2013 SAL pagati al 3.3.2013 stati intermedi del lavori con consistenze accertate SIL al 3.3.2013 importo debiti con fornitori al 3.3.2013 importo riserve e penali al 3.3.2013 e relativa documentazione tecnica quale estratto dei lavori della direzione di cantiere, libro giornale od eventuali azioni legali. Il tecnico si è reso disponibile a partecipare sia agli incontri con stazione appaltante, ovvero RUP, e direzione dei lavori, ovvero direzione di cantiere, ma soprattutto alla stesura degli stati di consistenza per la determinazione dei valori al 3.3.2013 in contradditorio tra i Presidenti di Orion sc e Siteco srl al fine dell’individuazione dei lavori eseguiti, delle riserve inserite nella contabilità dei lavori, delle eventuali penali per ritardo ovvero eventuale errata esecuzione di opere per singola commessa. Come per i dati contabili, anche nel caso della determinazione del valore degli appalti, numerose sono state le difficoltà riscontrate nella raccolta degli stati di consistenza completi e dei documenti a supporto e giustificazione delle somme indicate. Infatti il lavoro del perito doveva sostanziarsi nella verifica della congruità o meno delle consistenze in base alle contabilità di cantiere, di fatto il lavoro è stato principalmente quello di richiedere ripetutamente i dati ai quali fare riferimento per poter effettuare dette verifiche. Della valorizzazione delle rimanenze, intese come differenza algebrica tra SAL, SIL e acconti ricevuti, si dirà più approfonditamente nel paragrafo 8.1.4.1. >< Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha affermato il divieto di cessione del contratto d’appalto all’art. 118, comma 1, facendo salva la disciplina sulle modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto contenuta nell’art. 116. Per quanto riguarda la legislazione è importante verificare le prescrizioni di tale articolo del Codice degli Appalti. Il primo comma recita che: “non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste all’art. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 59 di 217 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice”. Al secondo comma è previsto quindi che “nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni” (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso). Al terzo comma è quindi precisato che “decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge”. Infine, il quarto comma recita: “le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni” Allo scopo di verificare il rispetto di quanto indicato dall’art. 116 e verificare eventuali risposte ricevute dalle stazioni appaltanti o dal Consorzio Cooperative Costruzioni, in data 19 maggio, la scrivente ha inoltrato mail al Presidente di Siteco e al referente della procedura Dott. Nicola Vezzani per richiedere: 1. copia attestazione SOA ottenuta; 2. copia delle comunicazioni per il subentro nei contratti di appalto inviate alle varie stazioni appaltanti; 3. copia di eventuali comunicazioni di diniego delle stesse; 4. copia della comunicazione di subentro nei contratti inviata all’affidataria CCC. Il successivo 21 maggio il Dott. Vezzani, in esecuzione di quanto richiesto, ha inoltrato alla scrivente: - copia dell’attestazione SOA conseguita in data 19 marzo 2013, grazie ai requisiti ottenuti da Orion tramite il contratto di affitto di ramo d’azienda; - copia delle comunicazioni di stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda con il quale si chiede alle varie stazioni appaltanti l’autorizzazione al subentro nella titolarità e nell’esecuzione del contratto datate 4 marzo 2013; - copia delle lettere inviate dal CCC alle stazioni appaltanti ex art. 116 del D.lgs. 12 aprile 2006 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 60 di 217 n.163 con le quali si comunica la nuova assegnazione dei lavori alla subentrante Siteco datate 6 marzo 2013; - copia delle comunicazioni inviate dalla stessa Orion, in data 4 marzo, con le quali comunica alle varie stazioni appaltanti di aver affittato il ramo d’azienda di cui è parte il relativo contratto; - comunicazione ricevuta dal Ministero di Grazia e Giustizia, quale stazione appaltante del contratto relativo alla realizzazione di nuovo padiglione detentivo per 200 posti presso la casa circondariale di Agrigento (n° commessa 48034), con la quale lo stesso rappresenta che quanto proposto non troverebbe disciplina nel codice dei contratti in quanto il citato art. 116, quarto comma, sembrerebbe ammettere l’affitto d’azienda solamente in casi ben precisi. A tal scopo il Ministero ha significato di aver hanno inviato richiesta di parere in merito all’Avvocatura dello stato; ( si evidenzia peraltro che esiste un parere dell’AVAP in materia che si riporta: Parere sulla Normativa del 06/11/2008 - rif. AG35-08 d.lgs 163/06 Articoli 116 - Codici 116.1 Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha affermato il divieto di cessione del contratto d’appalto all’art. 118, comma 1, facendo salva la disciplina sulle modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto contenuta nell’art. 116. Tra le ipotesi contemplate in tale ultima disposizione non figura espressamente la cessione di ramo di azienda ovvero dell’affitto della stessa, così come invece previsto dall’art. 51 per la fase anteriore alla stipulazione del contratto. Tuttavia, in base alla ratio sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di sistematicità del quadro normativo di riferimento, l’art. 116 deve trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie negoziali. A tal fine, pur in assenza di un’indicazione specifica nell’art. 116, la stazione appaltante deve richiedere anche l’atto di cessione di ramo d’azienda o, nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione, gli atti che hanno portato alla variazione dell’assetto aziendale dell’esecutore del contratto, trattandosi di documentazione necessaria per accertare se si sia in presenza di un’effettiva cessione del complesso aziendale (secondo le indicazioni della determinazione dell’Autorità n. 11/2002). La previsione relativa “al possesso dei requisiti di qualificazione” di cui all’art. 116, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non è riferita alle sole certificazioni SOA, previste dall’art. 40 in relazione ai lavori pubblici, bensì a tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sia di ordine generale (art. 38) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all’idoneità professionale (art. 39), alla capacità economico-finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41) ed alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42). La possibilità per la stazione appaltante, prevista dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto in mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia, va estesa anche Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 61 di 217 alla mancanza, in capo al medesimo, delle qualificazioni previste dall’art. 116, comma 1, nonché degli ulteriori elementi che consentono di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il subentro nell’esecuzione del contratto previsti dalla norma. Il Consorzio unitario di Torrino Mezzocammino (commessa n.47003) ha inoltrato comunicazione ad Orion, a Siteco e al CCC in data 15 maggio, ricevuta il successivo 20, nella quale si rende noto che lo stesso non consente il subentro alla newco Siteco in quanto non si hanno informazioni circa la capacità tecnico finanziaria della stessa, nonché non risultano le certificazioni necessarie. Essendo decorsi i sessanta giorni imposti dalla legge non dovrebbero più pervenire dinieghi da parte delle stazioni appaltanti. Si precisa che alla scrivente non è stata sottoposta nessuna contestazione avanzata ad Orion circa ritardi nei cronoprogrammi per quanto attiene gli appalti ceduti in esecuzione del contratto di affitto di ramo d’azienda. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 62 di 217 8. ATTIVO E PASSIVO: 8.1 L’ATTIVO 8.1.1 Immobilizzazioni immateriali Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare gli importi indicati in piano e quelli eventualmente rideterminati dal Commissario Giudiziale. Descrizione Software in licenza d'uso Software Oneri pluriennali caratteristici Spese di costituzione/modifiche statuto Impianti cantiere settore infrastrutture Totale Immobilizzazioni immateriali Valori contabili 91.823,00 7.549,00 1.876.874,00 63.245,00 26.506,00 2.065.997,00 Rettifica Valore VALORE CG PIANO PIANO -91.823,00 0,00 0,00 -7.549,00 0,00 0,00 -1.876.874,00 0,00 0,00 -63.245,00 0,00 0,00 -26.506,00 0,00 0,00 -2.065.997,00 0,00 0,00 Tutti i valori indicati sono quelli del bilancio al 31.12.2012 dove sono state recepite le svalutazioni esposte nel piano. In pratica ogni valore contiene sia la svalutazione che il relativo ammortamento. La scrivente ritiene corretta la completa svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Tale voce risulta composta dalle spese di costituzione, dagli oneri pluriennali caratteristici e dai software. Si precisa che tutti i software di proprietà di Orion sono stati ceduti, con il contratto di affitto di ramo d’azienda, e sono riportati analiticamente nell’allegato 3.1.(iii) al citato contratto. 8.1.2 Immobilizzazioni materiali Sono rappresentate dai beni strumentali, per la quasi totalità rientranti nel contratto di affitto di ramo d’azienda e da alcuni immobili. 8.1.2.1 Immobili Di seguito la tabella che mette in evidenza la suddivisione degli immobili indicati a bilancio. Descrizione Valore contabile Valore Piano VALORE CG Nicchia cimitero Fabbrico 0,00 0,00 0,00 Terreno Fabbrico 20,00 0,00 0,00 Immobile Rhò (da rimanenze finali) 225.000,00 225.000,00 225.000,00 Immobile Vigevano 0,00 0,00 0,00 Immobile Novellara 0,00 0,00 0,00 Totale Immobili 225.020,00 225.000,00 225.000,00 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 63 di 217 Si premette che per i beni indicati a valore zero la scrivente ha ritenuto congrua la svalutazione indicandola anche nella presente relazione. Il valore della nicchia presso il cimitero di Fabbrico è stato completamente svalutato e la scrivente condivide tale scelta. Gli altri due immobili il cui valore è zero sono un’unità immobiliare ad uso raccolta rifiuti organici nel Comune di Vigevano e una cabina Enel a Novellara. Immobile situato in Comune di Rho: Trattasi di proprietà in diritto di superficie di un appartamento ed una autorimessa posti in comune di Rho, via Arona, 6 - oltre alle parti comuni di cui all’art. 1192 del c.c., nonché autorimessa sub 26 sempre utilizzata ad uso comune - facenti parte di intervento PEEP nel piano di zona 2RH25, così catastalmente definiti: Ufficio provinciale di: MILANO Territorio - comune di RHO Denominazione: ORION SOCIETA' COOPERATIVA Sede: CAVRIAGO (RE) Codice Fiscale: 00128540358 Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita F Proprietà superficiaria RHO (MI) VIA ARONA, 2 per 1/1 Piano S1 39 841 18 cat. C/6 6 18 mq Euro:95,75 F Proprietà superficiaria RHO (MI) VIA ARONA, 6 per 1/1 Piano S1-T 39 841 47 cat. A/2 4 5,5 vani Euro:809,55 39 841 26 cat. C/6 4 26 mq Euro:100,71 F Bene comune non censibile RHO (MI) VIA ARONA, 6 Piano S1-T e così descritti: appartamento di ampie dimensioni corrispondente a superficie commerciale di 138,09 mq ed autorimessa per un posto auto ma con più ampie dimensioni di superficie catastale 18 mq, realizzati con moderne tecnologie, rientrante in classe energetica B con stima di valore energetico 40,42 kWh/mqa, rimane l’ultima unità invenduta disponibile nell’edificio; Gli immobili sono soggetti a convenzione urbanistica stipulata il 21.06.2007 che stabilisce esattamente il criterio con il quale e’ possibile alienare le unità abitative realizzate: l’art. 7 della convenzione prevede che Orion proceda alla vendita del patrimonio immobiliare realizzato a soggetti che rispondano ai requisiti dell’art. 12 di convenzione ad un costo di costruzione convenzionale aggiornato, (anche con applicazione degli aumenti Istat) moltiplicato per la superficie complessiva indicata dal progetto edilizio approvato, nonché incremento dal costo di acquisto delle aree e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; e’ prevista Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 64 di 217 l’applicazione di costi aggiuntivi per consolidamenti, opere di impermeabilizzazione, frazionamento, accatastamento, allacciamento reti e spese notarili. Il costo così determinato per convenzione risulta all’attualità in euro 1.620 che, moltiplicato per la superficie convenzionale, porta ad euro 223.797,00, oltre a spese di allacciamenti e generali di circa 4.000 euro, per un totale massimo di vendita dell’alloggio di euro 225.000,00 per arrotondamento in difetto, valore oggi congruo a quanto effettivamente realizzabile. In caso di vendita all’asta, ovvero, come valore di pronto realizzo, tale valutazione potrebbe essere ridotta fino al 30%, come normalmente oggi applicato alle vendite forzose dei beni. In questa sede si ritiene corretto considerare il suo valore per l’intero in quanto, molto probabilmente, non andrà venduto all’asta essendoci già alcuni interessamenti. La verifica della congruità di valore come sopra riportata è stata eseguita dal Geom. Pietro Barigazzi. 8.1.2.2 Altri beni materiali Valore Descrizione contabile al 7.11 Rettifiche Impianti specifici 104.465 -104.465 Impianti generici 259.247 -259.247 Costruzioni leggere 25.217 -25.217 Attrezzatura varia e minuta 4.617 -4.617 Macchine operatrici --Macchinari edili --Macchine d’ufficio elettroniche 67.551 -67.551 Mobili e macchine ufficio 32.906 -32.906 Autoveicoli da trasporto 143.814 -143.814 Autovetture 5.093 -5.093 Valorizzazione Azienda 1.800.000 TOTALE 642.910 1.157.090 Valore piano Valore Stima perito ---€ 200.000,00 -----€ 30.000,00 --€ 285.300,00 1.800.000 1.800.000 € 515.300,00 - Valore CG 1.800.000 1.800.000 46.400,00 autovetture non in affitto d'azienda € 468.900,00 valore beni ramo di azienda in affitto Si riportano di seguito le note che hanno accompagnato la stima e effettuata dal perito, Geom. Massimiliano Masia, nominato dalla procedura: “Valorizzazione dei beni mobili: per quanto attiene alle valorizzazioni dei beni mobili, gli stessi sono stati visionati direttamente solo limitatamente a quelli materialmente presenti presso la sede Orion di Corte Tegge a Cavriago (via Buozzi) e quelli presenti nei due centri operativi di Corte Tegge (Cavriago) e la Bernolda (Novellara) rispettivamente identificati dai codici 031000 e 033000; molti altri beni, Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 65 di 217 infatti, si trovavano presso cantieri e si è ritenuto non conveniente la loro ispezione potendosi comunque desumere il loro valore medio sulla scorta delle condizioni usuali dei beni di cui si è potuto prendere visione diretta. I beni sono stati valutati utilizzando quale traccia l’elenco allegato alla cessione del ramo d’azienda (allegato 3.1 al rep. 111.062/30618) e verificati nella loro condizione generale d’efficienza (ove materialmente individuati) e ove possibile messi in relazione con il libro cespiti dell’azienda. Data la grande quantità di materiale, la sua modalità di stoccaggio e un’oggettiva difficoltà nel correlare con sicurezza i beni visionati sia al libro cespiti che all’elenco allegato alla cessione del ramo d’azienda, le valorizzazioni sono state fatte per via sintetica ed empirica considerando il più probabile valore di realizzo dei beni in relazione a: o stato di conservazione o fattori di svalutazione o richiesta di mercato o possibilità di reimpiego/riutilizzo Per quanto attiene al parco automezzi, principalmente costituito da autovetture date in dotazione ai tecnici, le stesse sono state in parte visionate presso il centro operativo di Novellara desumendo dal loro stato manutentivo generale le condizioni di quelle delle quali non si è potuto prendere visione diretta. La valutazione ha tenuto conto del prezzo di mercato dell’usato reperito dai listini specializzati per marca, modello, anno d’immatricolazione e riportata alle reali condizioni di manutenzione e chilometraggio dei mezzi laddove noti. Le valorizzazioni sono state fatte in ipotesi di continuità aziendale.” 8.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Come evidenziato nello schema riportato al § 2.2, Orion detiene partecipazioni in numerose società che, ai fini della verifica da parte dello scrivente CG, sono state suddivise tra partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre partecipazioni. Le immobilizzazioni finanziarie al 7.11.2012 sono di seguito dettagliate. Al fine di una migliore comprensione della voce nella seguente tabella si indica il valore della partecipazioni alla data del 3.3.2013; si evidenzia che la contabilità, a tale data, recepisce le rettifiche effettuate nel piano concordatario. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 66 di 217 Descrizione Partecipazioni in società controllate Partecipazioni in società collegate Partecipazione in Baia del Re srl Altre partecipazioni Totale Valori Cessioni / Valore da piano al Valori contabili al contabili al Rettifiche Compensazioni 7.11.2012 3.3.2013 7.11.2012 99.577 -23.509 0 76.068 76.068 214.410 -102.910 -35.400 76.100 76.100 1.328.415 -546.624 0 781.791 781.791 1.671.646 -469.378 0 1.202.268 1.202.268 3.314.048 -1.142.421 -35.400 2.136.227 2.136.227 Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano circa il 3% dell’intero attivo patrimoniale della Società al 3.3.2013. Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e vengono svalutate in presenza di perdite permanenti di valore per allinearle al minor valore del patrimonio netto di spettanza. La seguente analisi ha comportato una disamina schematica delle partecipate tramite i valori patrimoniali ed economici; tali valori sono stati desunti o dalla situazione contabile al 31 dicembre 2012 o, se disponibile, al 3 marzo 2013 o dall’ultimo bilancio approvato. La verifica è stata condotta secondo i seguenti criteri: • analisi per ogni partecipazione del valore di carico della stessa e del relativo fondo svalutazione, ove contabilizzato; • è stato confrontato il valore di carico delle partecipazioni con i patrimoni netti desunti dall’ultimo bilancio disponibile; • per tutte quelle società partecipate, ove il valore di carico è risultato superiore al relativo patrimonio netto, è stata considerata corretta la svalutazione apportata nel piano concordatario. Si riportano di seguito le considerazioni su ognuna delle partecipate. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 67 di 217 8.1.3.1 Partecipazioni in imprese controllate Descrizione Piano NOVELLARA 2000 SRL FDO SVAL.NE CONTROLL. A.C. ORION RENEWABLES SRL SANTA MARIA SOC.CONS.RL MALPIGHI SOC.CONS. A R.L. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL CO.RE. SOC.CONS A RL SANITA' ABBIATEGRASSO SCRL AUTOMAZIONE SRL IN LIQ.NE PRIMAREA SOC.CONS. A R.L. CONSORMA SOC.CONS A RL SIDAM SOC.CONS. A R.L. ISOLA SERAFINI SCARL SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL CONS.ACIREALE HOSPITAL SCRL FONDO SVALUTAZ.NE CONTROLLATE Totale Partecipazioni in società controllate Valori contabili al 3.3.2013 28.000,00 8.263,31 8.000,00 8.000,00 6.435,00 6.000,00 5.940,00 5.430,00 76.068,31 42.424,54 42.424,54 28.000,00 8.263,31 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.435,00 6.197,48 6.000,00 6.000,00 5.940,00 5.430,00 5.377,00 4.131,66 6.197,48 99.576,97 Rettifiche CG - - - - 42.424,54 42.424,54 8.000,00 6.435,00 6.197,48 6.000,00 5.377,00 4.131,66 6.197,48 29.943,66 Valore al 3.3.2013 CG 28.000,00 8.263,31 8.000,00 8.000,00 6.000,00 5.940,00 5.430,00 69.633,31 Nello schema sopra riportato sono evidenziate le risultanze delle verifiche condotte dallo scrivente CG circa la valutazione delle società controllate. • Novellara 2000 srl: la società è partecipata al 100% da ORION SC, e tramite le sue partecipate STADIO, IMM. TANTANÈ, MEISSA e LIBRA (fuse per incorporazione con effetto dall’1.1.2013) rappresenta il ramo immobiliare di Orion; la struttura societaria, prima della fusione,era la seguente: ORION SC NOVELLARA 2000 SRL 100% STADIO SRL 100% IM M . TANTANE' SRL 100% M EISSA SRL 100% LIBRA SRL Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 68 di 217 In data 13.5.2013 ha depositato la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo; il concordato è stato ammesso ed è stata fissata l’adunanza dei creditori per il giorno 16 ottobre 2013. Per la valutazione in questa sede è stato verificato il patrimonio netto da bilancio al 31.12.2012 e si conferma la completa svalutazione già • effettuata in piano. ORION RENEWABLES srl: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2, il capitale sociale pari ad € 10.000, ed è partecipata all’80% da ORION; la società ha per oggetto la produzione, lo sfruttamento e la commercializzazione, in proprio e per conto terzi, di energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili e non; la società detiene inoltre il 100% delle quote della società PODERE BOIARDO S.r.l. la quale ha allacciato nel 2011 un impianto fotovoltaico, denominato proprio “Podere Boiardo”, da 414 kWp; la struttura societaria è la seguente: ORION SC 80% O RION RENEWABLES SRL 100% PODERE BOIARDO SRL Nel 2011 e nel 2012 sono stati contabilmente girocontati finanziamenti (nel bilancio Orion Renewables) a copertura perdite esercizi precedenti quindi, nel bilancio Orion sc, ad aumento del valore della partecipazione. Il patrimonio netto che ne deriva è pari ad € 28.000; oltre all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012 ed alla situazione contabile al 3.3.2013 (anche della società controllata indirettamente PODERE BOIARDO SRL), è stato acquisito il parere di congruità elaborato dal Geom. Barigazzi incaricato dalla procedura il quale (dopo la disamina degli incentivi energetici in vigore e del valore dell’impianto fotovoltaico) conferma il valore di € 28.000 della partecipazione; • SANTA MARIA S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.200, è partecipata per l’80% da Orion. L’indicazione “Siteco srl” negli schemi come quello che segue viene inserita ogni volta in cui si tratta di consortile già ceduta o destinata ad esserlo vista l’autorizzazione concessa dal CG in data 13.3.2013. Si precisa che i valori ai quali le consortili sono state cedute Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 69 di 217 sono quelli indicati in piano e nella successiva istanza per la richiesta di autorizzazione alla cessione medesima. La compagine sociale è la seguente: SITECO ORION SC ACM AR SC 80% 20% SANTA M ARIA SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto lo svolgimento dei lavori, affidati dal CCC, di ampliamento e ristrutturazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – codice di commessa 40282. La società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda) infatti la vendita è stata effettuata ad un valore superiore al nominale, pari in totale ad € 8.263,31 in data 13.3.2013; • CEDIS MONTECCHIO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata all’80% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO ORION SC GESTA SPA 80% 20% CEDIS MONTECCHIO SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto la realizzazione del Centro Distrettuale di prevenzione e medicina di comunità in area ospedaliera di Montecchio affidati dalla ASL di Reggio Emilia – codice commessa 40286 - la società è un Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 70 di 217 centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata effettuata al valore nominale pari ad € 8.000 in data 13.3.2013; • CO.RE. S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata all’80% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO ORION SC GESTA SPA 80% 20% CO.RE. SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione dell’appalto – affidato dal CCC - integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Centro Onco-Ematologico di Reggio Emilia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – codice commessa 40312; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato, l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La cessione è stata effettuata al valore nominale pari ad € 8.000 in data 20.3.2013; • SANITA’ ABBIATEGRASSO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2 ed ha un capitale sociale di € 10.000, è partecipata al 64,35% da ORION; la compagine sociale è la seguente: ORION SC SIELV FACITLITY MGN SRL 64,35% 35,65% SANITA' ABBIATEGRASSO SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dall’Azienda Ospedaliera di Legnano - di adeguamento strutturale ed impiantistico e Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 71 di 217 realizzazione nuovo blocco operatorio presso l’Ospedale di Abbiategrasso – codice commessa - 45059; la società è un centro di imputazione costi, e ribalta ai soci proquota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; si segnala che l’appalto sul quale opera la presente consortile non è tra quelli indicati nel perimetro dell’affitto di ramo d’azienda con SITECO. E’ stato riscontrato, per puro errore materiale, come venga indicato realizzabile il valore nominale, pari ad € 6.435; alla luce di quanto sopra però si svaluta interamente la partecipazione non essendo prevista la cessione a terzi; • CONSORMA S.C.R.L.: la società ha sede in Padova, Via dei Livello 48/50; il capitale sociale è pari ad € 10.000 è partecipata al 60% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO ORION SC MAG COSTRUZ SRL 60% 40% CONSORMA SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione unitaria – affidata ad Orion dal CCC - di tutte le opere di manutenzione dall’Azienda ULSS 16 di Padova – codice commessa 46015; la società è un centro di imputazione costi, e ribalta ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata effettuata al valore nominale di € 6.000 in data 10.6.2013; • SIDAM S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000 è partecipata per il 59,40% da ORION; la compagine sociale è la seguente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 72 di 217 CET SOC. CO OP 0,60% CONS. COSEAM ITALIA 20% SITECO CALCESTRUZZI CORRADINI SPA 10% ORION SC CEAG CALCESTRUZZI SPA 59,40% 10% SIDAM SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione – affidata ad Orion dal CCC - dei lavori di sistemazione idraulica ed ambientale dell’invaso a scopi plurimi del fiume secchia in località Castellarano nei comuni di Sassuolo (MO) e Castellarano (RE) – codice commessa 50356 - la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La vendita è stata effettuata al valore nominale pari ad € 5.940 in data 13.3.2013; • ISOLA SERAFINI S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata per il 54,30% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO CEAP SOC. COOP. 14,30% ORION SC INDACOO SOC. COOP. 54,30% 31,40% ISOLA SERAFINI SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto l’esecuzione – affidata ad Orion dal CCC - dei lavori una conca di navigazione sul Po’ in Comune di Monticelli D’Ongina (PC) – codice commessa – 50640; - la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 73 di 217 l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda). La cessione è stata effettuata al valore nominale pari ad € 5.430 in data 25.3.2013; Nella tabella sottostante si riepilogano le cessione delle quote delle società consortili controllate: Valori contabili al 3.3.2013 Descrizione Importo cessione quote Data atto SANTA MARIA SOC.CONS.RL 8.263,31 8.263,31 13/03/2013 CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL 8.000,00 8.000,00 13/03/2013 CO.RE. SOC.CONS A RL 8.000,00 8.000,00 13/03/2013 CONSORMA SOC.CONS A RL 6.000,00 6.000,00 10/06/2013 SIDAM SOC.CONS. A R.L. 5.940,00 5.940,00 13/03/2013 ISOLA SERAFINI SCARL 5.430,00 5.430,00 25/03/2013 Totale Partecipazioni in società controllate cedute a SITECO 41.633,31 41.633,31 Le società consortili controllate che non sono state oggetto di cessione quote a SITECO, in considerazione del fatto che la commessa per la quale sono state costituite è terminata, ovvero sono in stato di liquidazione, sono le seguenti: Valori Rettifiche Valore al contabili al CG 3.3.2013 CG 3.3.2013 Descrizione MALPIGHI SOC. CONS. A R.L. 8.000,00 -8.000,00 0,00 PRIMAREA SOC.CONS. A R.L. 6.000,00 -6.000,00 0,00 4.131,66 -4.131,66 0,00 18.131,66 -18.131,66 0,00 CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL Totale Partecipazioni in società controllate non cedute a SITECO • MALPIGHI SOC.ONS. A R.L.: la società ha sede in Cavriago (RE), Via B.Buozzi, n. 2; il capitale sociale è pari ad € 10.200, è partecipata all’80% da ORION; la compagine sociale è la seguente: ORION SC ICOM SRL 80% 20% M ALPIGHI SCARL Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 74 di 217 Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che aveva per oggetto lo svolgimento dei lavori (affidati ad Orion dal CCC) di realizzazione di una struttura per laboratori centralizzati e centro prelievi presso l’Ospedale San Camillo - Forlanini “Padiglione Malpighi” sito nel Comune di Roma – codice commessa 57002 – il lavoro è terminato e per questo motivo la partecipazione non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO in quanto non necessaria per l’esecuzione di lavori relativi all’appalto; è stato verificato l’ultima bozza disponibile del bilancio al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; non essendo prevista la cessione a terzi si conferma la svalutazione adottata nel piano concordatario. Il bilancio approvato non è ancora disponibile in quanto il socio ICOM ha richiesto di addebitare le proprie prestazioni, come previsto nel patto parasociale, alla consortile e non a Orion. Nel presente piano è stato considerato il debito ICOM tra i crediti chirografari, in ogni caso anche se si decidesse di indicarlo nel bilancio della consortile l’effetto sul concordato sarebbe positivo ma trascurabile; • PRIMAREA SOC. CONS. A R. L.: la società ha sede in Cavriago (RE), Via B. Buozzi n. 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 60% da ORION; la compagine sociale è la seguente: ORION SC TORINO SCAVI M ANZONE SPA 60% 40% PRIM AREA SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che aveva per oggetto lo svolgimento dei lavori (affidati dalla società Sviluppo Genova spa) per la realizzazione di tutte le opere, lavori e forniture e prestazioni necessarie allo smantellamento e demolizione dei manufatti ricadenti nel lotto di interventi AREA AFO nel cantiere di Cornigliano (GE) codice commessa 43071 - il lavoro è terminato e per questo motivo la partecipazione non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 ; non essendo possibile la cessione a terzi si conferma la svalutazione adottata nel piano concordatario; • CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL: la società ha sede in Sant’Agata Li Battiati (CT), Via G.B.Vaccarini, 11/B; il capitale sociale è pari ad € 10.200, è partecipata al 66,67% da ORION; la compagine sociale è la seguente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 75 di 217 ORION SC IM PRESA SCUTO M ICHE SPA 66,67% 33,33% CONS. ACIREALE HOSPITAL SCRL La società, in liquidazione dal 2 aprile 2003, aveva come oggetto sociale la realizzazione di lavori di completamento del Nuovo Presidio Ospedaliero affidati in appalto dall’Azienda USL n. 3 di Catania; il lavoro è terminato e per questo motivo la partecipazione non è stata inclusa fra quelle da cedere a SITECO; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; non essendo suscettibile di cessione a terzi, anche in considerazione dello stato di liquidazione in cui versa, si conferma la svalutazione adottata nel piano concordatario. Nella tabella sottostante si riepilogano le società consortili controllate non cedute a SITECO perle quali è stata chiesta la risoluzione del contratto d’appalto ex art. 169 – bis l.f. per il quale svolgevano la propria attività: Valori contabili al 3.3.2013 Descrizione Rettifiche Valore al CG 3.3.2013 CG SANITA' BELLUNO SOC. CONS. A R.L. 5.377,00 -5.377,00 0,00 Totale Partecipazioni in società controllate RIS EX ART 169 BIS L.F. 5.377,00 -5.377,00 0,00 La società ha sede in Cavriago (RE), Via B. Buozzi n. 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000 ed è partecipata al 53,77% da ORION; la compagine sociale è la seguente: GETECH SRL ORION SC IDRO ERRE SPA 53,77% 46,23% SANITA' BELLUNO SCRL Il socio Idro Erre spa in data 19.12.2012 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società GETECH SRL. La consortile in data 15.3.2013 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia, nominando curatore l’Avv. Sabrina Tamburini; la società aveva per oggetto l’esecuzione dell’appalto (affidato dalla Azienda ULSS n. 1 Belluno) per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sopraelevazione di n. 2 piani del Blocco “F” dell’Ospedale di Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 76 di 217 Belluno, destinati ad ospitare il reparto di pediatria, ostetricia e ginecologia e la direzione medica; non essendo ovviamente possibile la cessione a terzi, si conferma la svalutazione già indicata nel piano concordatario. 8.1.3.2 Partecipazioni in imprese collegate Descrizione GLOBAL VAREMONT SRL REGGIO CITY S.C.A. FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L. IL RECUPERO SRL IN LIQ.NE LAURENTINA SOC.CONS. A R.L. CONDORI SOC.CONS. A R.L. FORUM SPA CONSORZIO ASTER ORION INT.CON. CONSORZIO EFESTO IN LIQ.NE PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL TIBER SOC.CONS. A R.L. MAGAZZINI EMILIA NORD SCARL CORTE DEI SERVI SCARL ERRECINQUE SOC.CONS. A RL FONDO SVALUT.COLLEGATE TASSATO Totale Partecipazioni in società collegate Piano 0,00 0,00 42.500,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 76.100,00 Valori contabili Rettifiche CG al 3.3.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 76.100,00 0,00 Valore al 3.3.2013 CG 0,00 0,00 42.500,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 76.100,00 Per le partecipazioni a valore zero sono stati visionati gli ultimi bilanci approvati e verificate le informazioni relative alla loro svalutazione previste nel piano concordatario. Dall’analisi della documentazione citata si ritiene corretta la svalutazione. Le partecipazioni valorizzate sono le seguenti: Descrizione FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L. LAURENTINA SOC.CONS. A R.L. PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL ERRECINQUE SOC.CONS. A RL Totale Partecipazioni in società collegate Piano 42.500,00 28.000,00 5.000,00 600,00 76.100,00 Valori contabili Valore al Rettifiche CG al 3.3.2013 3.3.2013 C.G. 42.500,00 0,00 42.500,00 28.000,00 0,00 28.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 600,00 0,00 600,00 76.100,00 0,00 76.100,00 Si precisa che tutte le consortili indicate nello schema che precede sono destinate ad essere cedute a Siteco in quanto necessarie per la continuazione dei lavori nell’appalto per il quale sono state costituite. • FER.RO.VIT SOC. CONS. A R.L.: la società ha sede in Roma, Viale Togliatti 1473; il capitale sociale è pari ad € 100.000, è partecipata al 42,50%; la compagine sociale è la seguente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 77 di 217 SO.CO.TRA.M O SRL 0,10% SITECO PRENESTE APPALTI SPA 14,90% ORION SC DONATI SPA 42,50% 42,50% FER.RO.VIT. SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal CCC - per l’esecuzione d’interventi di ammodernamento della Stazione capolinea Piazzale Flaminio (opere civili e impianti), progettazione delle opere civili e degli impianti di alcune stazioni della linea ferroviaria Roma/Civita Castellana/Viterbo – codice commessa – 57128; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci proquota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; la partecipazione, pur non essendo ancora stata formalmente ceduta, è previsto che lo debba essere (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda) viene quindi valutata al valore nominale di € 42.500, valore al quale è prevista la cessione a Siteco; • LAURENTINA S.C.AR.L.: la società ha sede in Bologna, Via Zanardi 372; il capitale sociale è pari ad € 100.000, è partecipata al 28% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO CO.IM P SRL IN LIQ. 30% ORION SC COOP. COSTRUZIONI SC 28% 42% LAURENTINA SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal CCC –per la realizzazione di alcuni lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma - codice commessa 57130 - la società è un centro di imputazione costi, e ribalta ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 78 di 217 verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 e l’atto di cessione quote a SITECO avvenuto al valore nominale di € 28.000 in data 10.6.2013. Si conferma, alla luce della documentazione verificata, la valutazione effettuata in piano e dalla scrivente è pari al valore di cessione; • PRESIDI SANITA’ LAZIO S.C.R.L.: la società ha sede in Cavriago, Via Buozzi 2; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 50% da ORION; la compagine sociale è la seguente: SITECO CICCHETTI REM I & FIGLI SRL 25% ORION SC FATIGAPPALTI SPA 50,00% 25% PRESIDI SANITA' LAZIO SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dal CCC – per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie, con particolare riferimento a quelle dei Presidi Territoriali di Prossimità e delle altre tipologie di Presidi del Lazio – codice commessa 57003; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013; la partecipazione non è ancora stata ceduta a SITECO, ma è previsto lo sia nel prossimo futuro, come previsto nel piano e nell’istanza autorizzativa, per l’importo correttamente pari al valore nominale pari ad € 5.000; • ERRECINQUE S.C.R.L.: la società ha sede in Fiorenzuola d’Arda (PC), Via Sardegna 2/4; il capitale sociale è pari ad € 10.000, è partecipata al 24% da ORION; la compagine sociale è la seguente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 79 di 217 SITECO CEAP SOC. COOP. 25% ORION SC INDACOO SOC. COOP. 24% 51% ERRECINQUE SCARL Si tratta di una società veicolo e/o di scopo che ha per oggetto gli interventi – affidati dalla società partecipata BAIA DEL RE SRL per la realizzazione dell’intervento immobiliare nell’area UNICEM in Piacenza – codice commessa 40310; la società è un centro di imputazione costi, e “ribalta” ai soci pro-quota tutti gli oneri e le spese dalla stessa sostenute per l’esecuzione della commessa; è stato verificato l’ultimo bilancio approvato al 31.12.2012, la situazione contabile al 3.3.2013 ed è stato acquisito il certificato comprovante la cessione della quota a SITECO (come previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda) avvenuta in data 10.6.2013 al valore di € 2.400 dal quale è stato dedotto il debito per i versamenti di capitale sociale ancora da effettuare pari ad € 1.800. 8.1.3.3 Altre partecipazioni Partecipazione Baia del Re S.p.a. Tale partecipazione, soprattutto in considerazione del valore elevato attribuito in piano, merita un’analisi particolareggiata. La scrivente, come si evince dalle tabelle sotto riportate, ha provveduto alla verifica dei valori inseriti in piano. Più precisamente è stato affidato il compito al geom. Massimiliano Masia di effettuare un giudizio di stima sugli immobili che rappresentano l’elemento fondamentale dell’attivo di tale società. Si precisa che Baia del Re ha depositato, nello scorso mese di marzo, un piano di risanamento ex art. 67 LF. Nello stesso sono indicati alcuni accordi con il committente (Unicalcestruzzi) per la cessione, a prezzo preconcordato, di alcuni assets e per lo sviluppo di cantieri. Il perito nominato dalla scrivente ha provveduto ad indicare due valori, uno senza e uno con abbattimento. Questo dipende essenzialmente dalla modalità di vendita che sarà necessario Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 80 di 217 adottare. La valorizzazione senza abbattimento è pari ad € 15.834.950, quella con abbattimento è pari ad € 13.814.150. Diversamente da quanto indicato in piano, nella presente relazione è stato considerato il bilancio al 31.12.2012 in quanto già approvato, non il risultato presunto. Sono state considerate valide le altre considerazioni espresse in piano ( ad esempio spese di liquidazione). Essendo stabilito in piano una cessione, seppur parziale, da effettuarsi a trattativa privata, la scrivente ritiene che la soluzione che identifica il valore degli immobili in € 15.834.950 sia realizzabile. I creditori devono comunque essere consapevoli del fatto che le riduzioni del valore degli immobili possono portare ad una riduzione del valore della partecipazione fin anche ad azzerarlo come evidenziato negli schemi che seguono. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 81 di 217 VALUTAZIONE IMMOBILI € 15.834.950 STATO PATRIMONIALE Valore contabile 31.12.12 Attivo Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti dell’attivo circolante Altre attività TOTALE ATTIVO Passivo Patrimonio netto Fondi rischi e oneri Trattamento di fine rapporto Debiti verso banche Altri debiti finanziari Debiti verso fornitori Altre passività TOTALE PASSIVO Descrizione Patrimonio Netto BAIA DEL RE [ +/- ] Adeguamento valore fabbricati [ - ] Possibile perdita di periodo (2012) [ - ] Accantonamento per oneri futuri Patrimonio netto rettificato Quota di competenza ORION [pari al 18,33%] Svalutazione del 20% Valore teorico quota ORION Valore di carico quota ORION Svalutazione quota ORION in BAIA DEL RE Valore piano 4.010.897 3.365.534 -1.243.706 -800.000 5.332.725 977.488 -195.498 781.990 1.328.415 546.425 Valore Piano 13.155 2.416.130 17.550.407 669.643 526.299 21.175.634 17.419 2.401.372 19.963.000 1.207.913 63.491 23.653.195 3.176.806 -4.117 5.659.554 -1.540.078 10.795.079 21.175.634 5.332.725 -2.271 5.941.544 -1.417.581 10.450.237 23.653.195 Valore CG Best case 3.176.806 -1.715.457 -800.000 661.349 121.225 -24.245 96.980 1.328.415 1.231.435 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 82 di 217 VALUTAZIONE IMMOBILI € 13.814.150 STATO PATRIMONIALE Attivo Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti dell’attivo circolante Altre attività TOTALE ATTIVO Passivo Patrimonio netto Fondi rischi e oneri Trattamento di fine rapporto Debiti verso banche Altri debiti finanziari Debiti verso fornitori Altre passività TOTALE PASSIVO Descrizione Patrimonio Netto BAIA DEL RE [ +/- ] Adeguamento valore fabbricati [ - ] Possibile perdita di periodo (2012) [ - ] Accantonamento per oneri futuri Patrimonio netto rettificato Quota di competenza ORION [pari al 18,33%] Svalutazione del 20% Valore teorico quota ORION Valore di carico quota ORION Svalutazione quota ORION in BAIA DEL RE Valore contabile 31.12.12 Valore Piano 13.155 2.416.130 17.550.407 669.643 526.299 21.175.634 17.419 2.401.372 19.963.000 1.207.913 63.491 23.653.195 3.176.806 -4.117 5.659.554 -1.540.078 10.795.079 21.175.634 5.332.725 -2.271 5.941.544 -1.417.581 10.450.237 23.653.195 Valore CG Valore piano Worst case 4.010.897 3.176.806 3.365.534 -3.736.257 -1.243.706 -800.000 -800.000 5.332.725 negativo 977.488 -195.498 781.990 0 1.328.415 546.425 0 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 83 di 217 La voce “Altre partecipazioni” nel piano, quindi con riferimento al 7.11.2012, è pari ad € 1.202.267,5 come da dettaglio nella tabella sottostante: Descrizione C.C.C. BO ERGON S.C.R.L. (SOVVENTORI) C.C.F.S. BOOREA SCRL KEENLY S.R.O. CONSCOOP FORLI' AUTOMA IN LIQ.NE COATTA AMM.VA GOLF CLUB - MO SPA CONS.NAZ.P.L. "CIRO MENOTTI" SPLUGA DOMANI SPA C.T.C. FI C.C.I.S. COVECO CONS. NAZ.SERVIZI BO CONSORZIO VIRGILIO C.E.R.-CONS.EMILIANO ROMAGNOLO OS.MO SOC.CONS.RL SINNEA C.T.V.PLANETARIO IN LIQ.COATTA CONSORZIO QALAT I.C.I.E. ROMA DESIO FOOD SPA PANTANO SOC.CONS.RL QUASCO SOC.COOP.VA RL CONSORZIO TOSCANA SALUTE ENNEA SOCIETA' COOPERATIVA ENERGIA GAS SYSTEM QUATTROC SOC.CONS. A R.L. FDO SVAL.NE ALTRE SOC.TASSATO Totale Altre Partecipazioni Valori contabili 7.11.2012 546.701,75 258.228,45 247.453,25 191.950,38 170.745,00 79.977,00 38.145,68 37.184,90 35.000,00 25.822,84 20.658,28 15.493,71 13.329,14 8.958,23 5.544,42 5.164,57 2.065,83 1.549,37 1.549,37 1.549,37 1.508,67 1.200,00 556,74 516,46 184,50 150,00 103,29 50,00 -39.695,04 1.671.646,16 Rettifiche Valori contabili Rettifiche Piano 07.11.2012 al 3.3.2013 CG 0,00 546.701,75 546.701,75 0,00 -258.228,45 0,00 0,00 0,00 0,00 247.453,25 247.453,25 0,00 0,00 191.950,38 191.950,38 0,00 -150.614,00 20.131,00 20.131,00 0,00 0,00 79.977,00 79.977,00 0,00 -38.145,68 0,00 0,00 0,00 -37.184,90 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 25.822,84 25.822,84 0,00 0,00 20.658,28 20.658,28 0,00 -15.493,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.329,14 13.329,14 0,00 0,00 8.958,23 8.958,23 0,00 -5.544,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164,57 5.164,57 0,00 0,00 2.065,83 2.065,83 0,00 0,00 1.549,37 1.549,37 0,00 -1.549,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,37 1.549,37 0,00 -1.508,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 556,74 556,74 0,00 -516,46 0,00 0,00 0,00 -184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 -103,29 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 39.695,04 0,00 0,00 0,00 -469.378,41 1.202.267,75 1.202.267,75 0,00 Valore al 3.3.2013 CG 546.701,75 0,00 247.453,25 191.950,38 20.131,00 79.977,00 0,00 0,00 35.000,00 25.822,84 20.658,28 0,00 13.329,14 8.958,23 0,00 5.164,57 2.065,83 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 1.200,00 556,74 0,00 0,00 150,00 0,00 50,00 0,00 1.202.267,75 Alla data del 3.3.2013 la società ha recepito, nella situazione contabile, le svalutazioni effettuate nella proposta concordataria. Esaminando nel dettaglio le singole e più importanti voci abbiamo: 1. CCC: si tratta della partecipazione al Consorzio che affida principalmente le varie commesse alla società; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata € 546.701,75; è stata verificata in base allo statuto del consorzio la possibilità di cessione a terzi (art 19 dello statuto) della partecipazione ed eventualmente il rimborso (artt. 14 e 15); occorre tuttavia segnalare che in base all’art. 15.3 dello statuto “il consorzio può compensare, anche in deroga all’art 1243 del Codice Civile, il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di altre somme, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche”; non si riscontrano problematiche circa la valorizzazione di tale Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 84 di 217 partecipazione. Necessario inoltre prestare attenzione all’art. 13 per quanto riguarda eventuale possibile esclusione:” 13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: 1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione; 2. che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico; 3. che, entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione, non adempia al versamento del valore della quota sotto-scritta o non corrisponda i pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; 4. che danneggi gli interessi della Società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento; 5. che sia dichiarato fallito, posto in liquidazione coatta amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale, posto in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale”. 2. ERGON: si tratta di una partecipazione a titolo di socio sovventore nella società Cooperativa ERGON di Matera specializzata in costruzioni civili e industriali; il valore indicato in contabilità di € 258.228, la prudente svalutazione del Piano viene confermata; 3. C.C.F.S.: si tratta di una partecipazione al Consorzio finanziario il quale tramite rapporti di c/c impropri e linee di cessioni di credito, ha sostenuto finanziariamente la società; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata € 247.453,25; è stata verificata in base allo statuto del consorzio la possibilità di cessione della partecipazione a terzi (art. 16 dello statuto) ed eventualmente il rimborso (artt. 8 e 10); occorre tuttavia segnalare che il rimborso potrà avvenire ad un corrispettivo non superiore al valore nominale; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma quella indicata in piano; 4. BOOREA: si tratta di una partecipazione nella cooperativa creata allo scopo di promuovere la diffusione della forma e della cultura imprenditoriale cooperativa nel mondo; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata € 191.950; è stata verificata in base allo statuto della cooperativa la possibilità di rimborso (art.8); occorre segnalare che la cooperativa era proprietaria Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 85 di 217 dell’immobile sito in Cavriago - via Buozzi Sede di Orion e del magazzino a Novellara entrambi oggetto di conferimento nel mese di marzo 2013 nella società cooperativa ReteCoop; il rimborso potrà avvenire ad un corrispettivo si presume non superiore al valore nominale; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma quella del piano; 5. KEENLY: si tratta di una partecipazione al 13% nel capitale di questa società di diritto ceco avente ad oggetto un’iniziativa immobiliare sita in Praga; in contabilità e in base all’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2011, la partecipazione è valorizzata € 170.745 e viene svalutata nel Piano per € 150.614 per effetto di perdite da coprire; si conferma la valutazione al valore residuo di € 20.131; 6. CONSCOOP FORLI’: si tratta di una partecipazione al Consorzio che acquisisce ed affida i lavori alle cooperative socie come Orion; in contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata € 79.977; è stata verificata in base allo statuto del consorzio la possibilità di rimborso (art. 14) della quota; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma quella indicata in piano; 7. CONS.NAZ.P.L. “CIRO MENOTTI”: si tratta di una partecipazione al Consorzio la cui attività principale è l’assunzione, e l’affido, di appalti pubblici e privati relativi ad opere civili, industriali, stradali, ferroviari. In contabilità e in base alla documentazione acquisita, la partecipazione è valorizzata € 35.000; è stata verificata in base allo statuto del consorzio la possibilità di rimborso (art. 14) della quota; non sono state riscontrate problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, si conferma pertanto quella del piano; 8. SPLUGA DOMANI S.p.A.: si tratta di una partecipazione dello 0,039% nella società di gestione degli impianti di risalita della Ski Area della Valchiavenna ora denominata Skiarea Valchiavenna spa: il valore indicato in contabilità, e confermato dal Piano, è di € 25.822,84; in base ai valori desunti dall’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2011 non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione, per questo mitivo si conferma quella del piano; 9. C.T.C.: si tratta di una partecipazione in un Consorzio con sede a Firenze attivo nel settore delle costruzioni civili e industriali e project financing; in contabilità e in base alla Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 86 di 217 documentazione acquisita relativa all’ultimo bilancio disponibile al 31/12/2008, la partecipazione è valorizzata € 20.658,28; non si riscontrato problematiche circa la valorizzazione di tale partecipazione; Per le altre partecipazioni di minore importanza non si riscontrato problematiche circa la loro valorizzazione. Si riepiloga il valore delle partecipazioni: Descrizione Partecipazioni in società controllate Partecipazioni in società collegate Partecipazione in Baia del Re srl Altre partecipazioni Totale Valore piano 76.068 76.100 781.791 1.202.268 2.136.227 Valori contabili al Rettifiche CG 3.3.2013 76.068 6.435 76.100 781.791 684.811 1.202.268 2.136.227 -691.246 Valore CG 69.633 76.100 96.980 1.202.268 1.444.981 CCPL SPA: Tra le altre partecipazioni merita particolare menzione quella in CCPL spa a causa delle operazioni di cessione intervenute a ridosso del deposito della domanda di concordato preventivo. In data 31.10.2012 Orion cede, per € 2.858.473, a CCPL SC la partecipazione che detiene nella CCPL SPA, il prezzo di cessione è pari a quanto iscritto a bilancio e comprende sia il costo della partecipazione che i dividendi maturati, ma non ancora incassati. Per la cessione della partecipazione Orion emette la fattura di vendita n. 1087 del 24.10.2012. Le azioni cedute sono state acquistate in diverse tranches ognuna delle quali prevedeva un costo di € 1 per il valore nominale ed € 9 per il sovrapprezzo. Il numero totale di azioni è 273.146. Il valore iscritto in bilancio di €. 2.858.472,89 è quindi composto dai seguenti valori: N.azioni Prezzo in €. 273.146 1 273.146 9 Valore nominale Sovraprezzo Totale in € 273.146,00 2.458.314,00 2.731.460,00 Dividendo 2010 in c/capitale Dividendo 2011 in c/capitale Dividendi in c/capitale 45.342,24 81.670,65 127.012,89 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 87 di 217 Totale Partecipazione (valore iscritto a bilancio) 2.858.472,89 La somma ottenuta dalla vendita è pari, come detto, a quanto indicato in bilancio cioè costo di acquisto oltre ai dividendi capitalizzati. Si precisa che non è stata consegnata alla scrivente, nonostante la richiesta inoltrata via email, alcuna documentazione a supporto delle modalità utilizzate per la determinazione del prezzo di vendita, né le motivazioni che hanno spinto Orion ad effettuare tale operazione. In data 7.11.2012 viene effettuata una scrittura contabile (la n. 2991) a compensazione del saldo del cliente CCPL SC, apertosi a seguito dell’emissione della fattura 1087; la scrittura di partita doppia risulta essere così composta: D 306010068046 2991 CLIENTI A BREVE CCPL SC A 604010170116 2991 DEBITI VERSO FORNITORI CCPL SC 1.743.019,11 A 603040000001 2991 CLIENTI C/ANTICIPI FINANZIARI CCPL SC 1.000.000,00 A 604060170116 2991 DEBITI COMM.LI A BREVE 115.453,78 CCPL SC 2.858.472,89 2.858.472,89 2.858.472,89 Le contropartite di tale scrittura n. 2991 risultano essere: €. 1.743.019 ed €. 115.453,78 a chiusura compensativa di debiti verso CCPL SC (compensazione saldi clienti/fornitori); €. 1.000.000 a chiusura del conto “clienti c/ anticipi finanziari”. Il conto “clienti c/anticipi finanziari” risulta acceso grazie a registrazioni che hanno come contropartita versamenti tramite bonifici bancari (quindi effettivamente pagati) da parte di CCPL SC. Pagamenti verificati dalla scrivente sulla base delle contabili bancarie. Si riepiloga di seguito come è avvenuta la chiusura dei debiti verso fornitori della scrittura n. 2991: € 115.454 sono stati contabilizzati a chiusura parziale di un conto di debiti commerciali a breve verso il fornitore CCPL SC; tale conto di debito verso CCPL SC risulta originariamente aperto dalla contabilizzazione della scrittura n. 2931 del 29.10.2012 per €. 270.583, la quale porta come descrizione “CESS. CRED. DA GESTA”(CCPL sc ha acquistato da Gesta il suo credito nei confronti di Orion come da comunicazione e presa d’atto del creditore ceduto alle quali è stata attribuita data certa data dal timbro postale apposto il 7.11.2012). Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 88 di 217 € 1.743.019 a chiusura parziale di un primo conto di debiti commerciali acceso verso il fornitore CCPL SC; dall’analisi di tale mastro si rileva che i movimenti di debito e credito risultano chiudere con saldo zero al 19.8.2012. Successivamente, più precisamente il 20.8.2012 e il 29.10.2012 tale mastro è alimentato in avere (debito) per un totale di €. 1.821.982 per effetto di alcune scritture di cessione di credito; per chiarezza si riporta il dettaglio del mastro: Debiti vs fornitori Data 10/08/2012 20/08/2012 n. reg 99.999 2.306 descr. Saldo movimenti precedenti CESSIONE DA GESTA 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 2.930 2.932 2.933 2.934 2.935 CESSIONE DA CCPL SPA CESSIONE DA GESTA CESSIONE DAENERGY CESSIONE DA RESTA CESSIONE DA CCPL INERTI 03/11/2012 7.11.2012 2.965 2.991 CESSIONE DA GESTA G.A. COMP FT 1087/12 CCPL sc A D 941.373,48 801.645,63 4.986,23 2.565,68 15.611,90 25.131,39 30.668,14 1.743.019,11 1.743.019,11 SALDO 1.821.982,45 78.963,34 Dal mastro si nota come l’importo del giroconto compensativo della scrittura n. 2.991 di €. 1.743.019 è generato da 2 movimenti, uno di € 941.373, derivante dalla scrittura n. 2306 del 20/08/2012 ed avente come contropartita il fornitore GESTA SPA ed uno di €. 801.646 derivante dalla scrittura n.2930 ed avente come contropartita il fornitore CCPL SPA. Il saldo finale del mastro, pari ad € 78.964, è invece determinato da altre cessioni compensative con altre società (Energy, Resta e CCPL Inerti). Le cessioni di credito relative alla situazione in analisi sono state effettuate e comunicate al debitore ceduto Orion, nella maggior parte dei casi con semplice presa d’atto dell’operazione. La data certa è garantita dal timbro postale, che si segnala essere stato apposto in molti casi in una data a ridosso del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF. Per miglior comprensione si riporta anche il mastro del debito verso fornitore GESTA SPA da cui deriva la scrittura compensativa n. 2306 e permette di verificare come si sono generati i debiti poi compensati: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 89 di 217 1.743.019,11 78.963,34 Debiti v/fornitori Data 01/01/2012 31/01/2012 29/02/2012 n. reg 99.999 620 1.521 31/05/2012 22/06/2012 3.493 1.676 22/06/2012 20/08/2012 28/08/2012 26/10/2012 29/10/2010 26/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 03/11/2012 05/11/2012 1.676 2.306 2.932 6.481 2.936 2.936 6.579 descr. APERTURA PATRIM. FATTURA RICEVUTA FATTURA RICEVUTA FATTURA RICEVUTA STORNO REG. FT RICEVUTE STORNI STORNO REG. CESSIONE A CCPL SC FATTURE RICEVUTE (NON SIGNIF) N.ACCRED. CESSIONE A CCPL SC NOTE ACCR. FORN. COMPENSAZ CLI/FOR G.NA. COMP FT 200317 FATTURA RICEVUTA COMPENS FATT N/CRED GESTA SPA A D 445.738,00 2.504,70 541.093,00 259,18 155.783,57 263,76 263,76 155.783,57 941.373,48 4.986,23 23.500,75 4.986,23 23.500,75 17.254,44 23.500,75 32.194,28 32.194,28 1.198.857,26 SALDO 1.206.323,47 7.466,21 Il saldo di tale conto, pari ad € 7.466,21, è stato compensato in data 7 novembre con parte della somma risultante dal conto “crediti v/clienti Gesta”, non risultano quindi, alla data del deposito del ricorso debiti nei confronti di Gesta. I debiti di fornitura di Orion verso Gesta, per i quali sono state reperite le fatture anche del 2011, sono relativi a prestazioni di servizi (con ogni probabilità di natura chirografaria). La partecipazione di CCPL SPA ceduta a CCPL SC, viene pagata per €. 941.373 tramite compensazione di crediti che erano in origine di GESTA SPA. Gesta si trova quindi a non avere più crediti nei confronti di Orion in quanto pagati in compensazione ante procedura, ora è creditrice di CCPL SC. L’operazione appena descritta è confermata dalla comunicazione del 26.10.2012 a cui viene apposta data certa il 5.11.2012. Nella stessa vengono indicate le varie compensazioni effettuate, tra le quali anche quella di € 941.373 relativa ad un credito di Gesta nei confronti di Orion sc ceduto a CCPL sc in data 20.8.2012. Il documento dal quale si evince tale cessione è una scrittura privata non autenticata solamente dotata di data certa più precisamente del 21 agosto 2012. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 90 di 217 989.594,88 Si riporta anche, di seguito, il mastro del debito verso fornitore CCPL SPA, in cui si evidenzia la compensazione della fattura n. 63411200078 del 24.10.2012, emessa da CCPL SPA nei confronti di Orion sc (ex art. 10 c. 2 del contratto di cessione di quote), ed addebitata in contabilità tramite scrittura n. 2.930 al conto fornitore CCPL SC e successivamente compensata con la già citata scrittura 2.991. Debiti v/fornitori Data 29/10/2012 06/11/2012 n. reg 2.930 2.991 descr. CESS. FT A CCPL SC FATTURA RICEVUTA CCPL SPA CCPL SPA A D 801.645,63 801.645,63 SALDO 801.645,63 801.645,63 - Tale importo deriva dall’applicazione del dettato dell’art. 10 (obblighi di garanzia e di indennizzo del venditore) del “contratto di cessione quote”(d’ora in poi Closing) del 23.7.2009. Il totale di € 801.645,63 è formato da due diverse richieste di indennizzo, una ex art. 10.1 in quanto sono emerse passività ai sensi dell’art. 10.2 lett. C) (per € 642.076,66); l’altra, per € 159.568,97, è relativo al 60% dell’importo cui Gesta è stata condannata a pagare in esecuzione di una sentenza della corte di appello di Milano (n.607/2012) come previsto dall’art. 10.6 del closing e con riferimento alle disposizioni previste dall’art. 10.1 in quanto sono emerse passività ai sensi dell’art. 10.2 lett. b). Al punto 10.1 di tale articolo è stabilito che il venditore (Orion) si impegna e si obbliga ad indennizzare l’acquirente (CCPL) per un importo pari al 60% di ogni passività, sopravvenienza passiva ecc., di qualsiasi tipo, natura e ammontare che dovesse trovar luogo per ragioni o fatti risalenti al periodo antecedente la data del closing. Come detto CCPL ha richiesto che Orion effettuasse un pagamento a CCPL spa, in esecuzione di tale articolo, per € 642.076,66. Tale somma è pari al 60% dei crediti non ancora incassati alla data del 10 settembre 2012 ed indicati nell’allegato 7.1-15 (pari ad € 1.070.128). Si precisa che non è stata fornita alla scrivente nessuna prova del mancato incasso, ma neppure dei tentativi per addivenire al recupero dei crediti richiesti a rimborso. Ulteriore doverosa precisazione è che, come indicato nel closing all’art. 10.8, Orion avrebbe potuto attivarsi per richiedere a Gesta che i crediti indennizzati le fossero ceduti (in pratica restituiti) al loro rispettivo importo nominale insoluto eccedente il relativo fondo rettificativo, Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 91 di 217 come desumibile dall’allegato alla comunicazione inviata da Gesta (società oggetto dell’acquisto da parte di CCPL) a Orion, in data 10 settembre 2012, per curarne direttamente l’incasso. Così non è stato, infatti, ad oggi non risulta che Orion si sia attivata, come si reputa opportuno, per richiedere l’iscrizione nel proprio bilancio di tali crediti. A conferma, nel bilancio alla base del piano concordatario e della relativa attestazione, non si fa menzione di questi crediti che ammontano, al netto del fondo, ad € 1.070.128. Nello stesso contratto era inoltre stabilito che Gesta avrebbe restituito ad Orion quota-parte delle sopravvenienze attive che si fossero verificate, ma nessun rimborso è mai stato effettuato ad Orion e nulla è mai stato comunicato alla stessa, nonostante l’ufficio legale della società si fosse attivato inoltrando richiesta in tal senso, in base a quanto informalmente comunicato alla scrivente. 8.1.3.4 Crediti verso partecipate Descrizione Valori contabili al 7.11.2012 Rettifiche Cessioni / Valore contabile al Valore piano compensazioni 3.3.2013 Crediti verso società controllate 2.543.602,39 -100.324,51 -2.070.785,86 372.492,02 2.600.960,31 Crediti verso società collegate 2.428.128,72 -296.858,08 -1.993.081,65 138.188,99 2.167.731,42 -125.164,48 518.875,35 651.644,88 Crediti verso altre società partecipate F.do svalutazione cerso società controllate Totale 671.413,45 -27.373,62 -526.888,68 526.888,68 0,00 0,00 5.116.255,88 102.332,47 -4.189.031,99 1.029.556,36 5.420.336,61 Crediti verso società controllate I crediti verso società controllate, ad esclusione del “gruppo Novellara 2000" srl di cui si dirà in seguito, al 3.3.2013 sono pari ad € 286.990,18 come evidenziato nella seguente tabella: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 92 di 217 Valori contabili al 7.11.2012 Descrizione AUTOMAZIONE SRL IN LIQ.NE CREDITI FIN CLI. AUTOMAZIONE SRL CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS A RL CREDITI FIN CLI. CEDIS MONTECCHIO SCARL CLI. CEDIS MONTECCHIO SCARL FT DA EMETTERE CLI. CO.RE. SCARL CLI. CO.RE. SCARL FT DA EMETTERE CO.RE S.C. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI CO.RE. SOC.CONS A RL CREDITI FIN CLI. ISOLA SERAFINI SCARL FT DA EMETTERE CLI. ISOLA SERAFINI SCARL ISOLA SERAFINI S.C. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI CLI. MALPIGHI S.C.A R.L. FT DA EMETTERE CLI. MALPIGHI S.C.A R.L. CLI. ORION RENEWABLES SRL CLI. ORION RENEWABLES SRL FT DA EMETTERE ORION RENEWABLES SRL CREDITI FIN CLI. PODERE BOIARDO SRL FT DA EMETTERE CLI. PODERE BOIARDO SRL CLI. SANITA' BELLUNO SCARL CLI. SANITA' BELLUNO SCARL FT DA EMETTERE SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL CREDITI FIN SANITA' BELLUNO SOC.CONS A RL ANTCIPI E CREDITI DIVERSI CLI. SANITA'ABBIATEGRASSO SCRL FT DA EMETTERE CLI. SANITA'ABBIATEGRASSO SCRL SANITA' ABBIATEGRASSO S.C. ANTCIPI E CREDITI DIVERSI CLI. SANTA MARIA S.C.A R.L. FT DA EMETTERE CLI. SANTA MARIA S.C.A R.L. CLI. SIDAM SCARL FT DA EMETTERE CLI. SIDAM SCARL SIDAM SCARL ANTICIPI E CREDITI DIVERSI CONS.ACIREALE HOSPITAL SCRL CREDITI FIN CLI. CONS. ACIREALE HOSPITAL FOR. CONS.LE ACIREALE HOSPITAL CONTROL. NC. DA RICEVERE Totale Cessioni / compensazioni Rettifiche 92.620,00 204,51 80.000,00 305.676,44 78.914,02 252.532,92 133.612,45 1.000,00 160.000,00 230.059,54 1.462,35 1.900,00 130,95 -92.620,00 -204,51 -80.000,00 -305.676,44 -78.914,02 -252.532,92 -133.612,45 -1.000,00 -160.000,00 -230.059,54 -1.462,35 -1.900,00 -130,95 11.340,73 5.289,94 240.690,32 99.928,11 54,78 379.826,89 94.273,43 35.000,00 1.500,00 52.510,13 3.644,80 1.500,00 42.520,83 10.443,79 79.604,65 55.876,57 7.500,00 64.561,28 19.422,96 2.543.602,39 -379.826,89 -94.273,43 -35.000,00 -1.500,00 -52.510,13 -3.644,80 -1.500,00 -42.520,83 -10.443,79 -79.604,65 -55.876,57 -7.500,00 -100.324,51 -49.373,14 -19.422,96 -2.070.785,86 Valore piano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,73 5.289,94 240.690,32 99.928,11 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.188,14 0,00 372.492,02 Valore contabile al 3.3.2013 Rettifiche Cessioni / Valore CG compensazioni Relazione CG 0,00 0,00 204,51 -204,51 80.000,00 0,00 424.079,92 3.460,10 0,00 395.570,88 61.226,58 0,00 1.000,00 0,00 163.200,00 4.795,45 285.167,76 2.561,76 0,00 1.900,00 0,00 15.000,00 0,00 131,63 11.631,96 0,00 6.500,00 0,00 175.690,32 6.359,63 74.520,00 0,00 0,00 0,00 499.255,13 -499.255,13 0,00 0,00 35.000,00 0,00 1.500,00 0,00 17.072,49 0,00 81.678,35 0,00 1.500,00 0,00 1.191,37 0,00 24.244,67 0,00 111.034,57 0,00 44.401,12 0,00 100,00 0,00 0,00 62.714,23 0,00 19.422,96 0,00 2.600.960,31 -488.304,56 -80.000,00 -424.079,92 -3.460,10 -395.570,88 -61.226,58 -1.000,00 -167.995,45 -285.167,76 -2.561,76 -1.900,00 -15.000,00 -131,63 -35.000,00 -1.500,00 -17.072,49 -81.678,35 -1.500,00 -1.191,37 -24.244,67 -111.034,57 -44.401,12 -100,00 -50.425,96 -19.422,96 -1.825.665,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.631,96 6.500,00 182.049,95 74.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.288,27 0,00 286.990,18 Crediti verso società collegate I crediti verso società collegate sono pari ad € 98.428,38 come evidenziato nella seguente tabella: Descrizione CLI. CONDORI SCARL CLI. CONSORZIO EFESTO CLI. ERRECINQUE S.C.A R.L. CLI. FER.RO.VIT SCARL FT DA EMETTERE CLI. FER.RO.VIT SCARL FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L.CREDITI FIN FER.RO.VIT. SOC.CONS. A R.L. ANTICIPI E CREDITI DIVERSI CLI. FORUM SRL CLI. FORUM SRL FT DA EMETTERE FORUM SPA CREDITI FINANZIARI CLI. MAGAZ. EMILIA NORD SCARL CLI. MAGAZ. EMILIA NORD SCARL FT DA EMETTERE MAGAZZINI EMILIA NORD SCARL CREDITI FINANZIARI CLI. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL CLI. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA EMETTERE PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL CREDITI FIN PRESIDI SANITA' LAZIO SCRL ANTICIPI E CREDITI DIVERSI CLI. REGGIO CITY S.C.P.A. CLI. REGGIO CITY S.C.P.A. FT DA EMETTERE REGGIO CITY S.C.A. CREDITI FIN GLOBAL VAREMONT SRL CREDITI FIN TIBER SOC.CONS. A R.L. CREDITI FIN Totale Valori contabili al 7.11.2012 77.014,68 74,37 1.693,94 33.451,58 26.634,42 820.250,00 2,27 2.848,50 1.011,19 46.422,82 2.191,62 1.176,20 99.758,63 421.906,21 38.134,72 551.542,38 3.000,00 13.863,58 130,95 5.000,00 241.501,20 40.519,46 2.428.128,72 Rettifiche Cessioni / compensazioni -77.014,68 -74,37 -1.693,94 -33.451,58 -26.634,42 -820.250,00 -2,27 -2.848,50 -1.011,19 -46.422,82 -2.191,62 -1.176,20 -99.758,63 -335.930,92 -551.542,38 -2.915,55 -5.000,00 -241.501,20 -296.858,08 -40.519,46 -1.993.081,65 Valore Valore contabile Rettifiche Cessioni / Valore Relazione piano al 3.3.2013 CG compensazioni CG 0,00 77.014,68 0,00 -77.014,68 0,00 0,00 74,37 -74,37 0,00 0,00 1.693,94 0,00 -1.693,94 0,00 0,00 71.400,65 0,00 -71.400,65 0,00 0,00 51.803,95 0,00 -51.803,95 0,00 0,00 820.250,00 23411,54 -843.661,54 0,00 0,00 2,27 0,00 -2,27 0,00 0,00 2.848,50 -2.848,50 0,00 0,00 746,18 -746,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,25 0,00 -2.323,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.758,63 1.045,25 -100.803,88 0,00 85.975,29 399.633,91 -305.824,04 93.809,87 38.134,72 23.707,92 -23.707,92 0,00 0,00 563.958,50 18660,64 -582.619,14 0,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 10.948,03 8.995,21 0,00 -4.376,70 4.618,51 130,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.519,46 0,00 -40.519,46 0,00 138.188,99 2.167.731,42 39.448,38 -2.108.751,42 98.428,38 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 93 di 217 Crediti verso altre società partecipate I crediti verso altre società partecipate sono pari ad € 525.089,99 come evidenziato nella seguente tabella: Descrizione CLI. CONSORZIO QALAT CONS. QALAT CREDITI DIVERSI CLI. DESIO FOOD S.P.A. CREDITO OS.MO PER MAGGIOR RIBALTO COSTI KEENLY S.R.O. CREDITI FIN CLI. BAIA DEL RE S.P.A. CLI. BAIA DEL RE S.P.A. FT DA EMETTERE Totale Valori contabili al 7.11.2012 137.276,22 5.043,81 15.261,88 31.074,30 74.255,00 266.762,98 141.739,26 671.413,45 Cessioni / compensazioni -12.111,74 -125.164,48 Rettifiche -15.261,88 -27.373,62 Valore Valore contabile al Rettifiche Cessioni / Valore Relazione piano 3.3.2013 CG compensazioni CG 0,00 137.276,22 -12.111,74 -125.164,48 0,00 5.043,81 5.043,81 -5.043,81 0,00 0,00 15.261,88 -15.261,88 0,00 0,00 31.074,30 0,00 31.027,02 31.027,02 74.255,00 74.255,00 0,00 74.255,00 0,00 266.762,98 278.068,71 0,00 278.068,71 141.739,26 141.739,26 0,00 141.739,26 -125.164,48 518.875,35 651.644,88 -1.390,41 -125.164,48 525.089,99 I valori sopra riportati sono stati verificati tramite riscontro della corrispondenza dei valori del bilancio di Orion con i saldi dei bilanci della varie società partecipate. Dopo aver ottenuto la conferma scritta del saldo dei crediti commerciali e finanziari sono state riconciliate le eventuali differenze. Per i rapporti di credito/debito intercompany la scrivente ha verificato la corretta compensazione sia al 7.11.2012 sia al 3.3.2013. A seguito di rettifiche per svalutazioni e compensazioni il saldo al 3.3.2013 è pari ad € 910.508,55, come evidenziato nella seguente tabella: Valore Cessioni / Valore piano contabile al Rettifiche CG compensazioni 3.3.2013 Descrizione Valore CG Crediti verso società controllate 372.492,02 2.600.960,31 -488.304,56 -1.825.665,57 Crediti verso società collegate 138.188,99 2.167.731,42 39.448,38 -2.108.751,42 98.428,38 Crediti verso altre società partecipate 518.875,35 651.644,88 -1.390,41 -125.164,48 525.089,99 0,00 0,00 0 1.029.556,36 5.420.336,61 -450.246,59 -4.059.581,47 910.508,55 F.do svalutazione cerso società controllate Totale 286.990,18 0,00 In considerazione dell’elevato valore del credito il “gruppo Novellara 2000” merita un’analisi a parte. Come già anticipato Novellara 2000 srl e tutte le sue partecipate, costituenti insieme il ramo immobiliare di Orion, come descritto nel § 8.1.3.1, sono state oggetto nello scorso mese di gennaio di un’operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo, partecipata al 100% da Orion. Tutto ciò è stato prodromico alla presentazione, nel mese di maggio 2013, del ricorso per concordato preventivo del “gruppo Novellara 2000” che prevede la liquidazione dell’attività. Nel piano è prevista la soddisfazione dei creditori al 100%, per quanto riguarda i crediti commerciali, e allo 0,0076% per quello che attiene i crediti finanziari che fanno capo solamente alla controllante che ha erogato finanziamenti. Per quello di € 300.000, effettuato per rendere possibile il deposito del ricorso, è previsto il rimborso in ragione dell’80% del suo valore ai sensi Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 94 di 217 dell’art. 182 quater LF. Il valore principale della società in oggetto è rappresentato dai beni immobili, già in parte compromessi. Per verificare le valutazioni di stima riportate nel piano di Orion la scrivente ha incaricato il Geom. Masia di effettuare un giudizio di stima sui beni costituenti il patrimonio immobiliare della controllata. In questo modo sono stati identificati due valori che dipendono essenzialmente dalla modalità di vendita che sarà adottata dal liquidatore giudiziale di Novellara 2000. Si precisa peraltro che in piano è previsto “che la attività liquidatoria da condursi dai Liquidatori giudiziali avvenga in considerazione della natura dei cespiti costituenti l’attivo (per lo più formati da immobili): (a) procedendo alla vendita per trattativa privata, previe forme di pubblicità che assicurino la partecipazione ed informazione dei possibili interessati, anche mediante indicazione dei beni posti in vendita; (b) nel rispetto di quanto previsto sub (a), avvalendosi dell’organo amministrativo della società onde reperire possibili acquirenti qualificati; (c) Nel rispetto di quanto previsto sub (a), adottando modalità di vendita che, pur nel rispetto delle esigenze di celerità, assicurino la massimizzazione del valore dei cespiti posti in vendita, ivi compreso il ricorso in caso di più interessamenti, a procedure competitive.” Per la determinazione del valore dei crediti del gruppo Novellara 2000 la scrivente ha ritenuto corretto considerare, quale punto di partenza, i valori indicati nel piano della stessa, rielaborando solamente la valutazione degli immobili in base alle risultanze del giudizio di stima redatto dal Geom. Masia. Considerando che tutte le società sono state fuse nella capogruppo, si è ritenuto inutile mantenere la suddivisione indicata nel piano di Orion, ma si reputa corretto indicare quale unico creditore Novellara 2000, indicando però la natura del credito. Infatti i crediti Orion sono di molteplice natura: crediti commerciali, che nel piano Novellara 2000 trovano soddisfazione in misura pari agli altri creditori chirografari, crediti da finanziamento soci, quindi postergati, che nel piano è indicato vengano pagati allo 0,0076% e crediti finanziari indicati in prededuzione solamente per l’80% del loro valore nominale, ai sensi dell’art. 182 quater LF. La scrivente ha proposto due risultati alternativi in quanto, se la ricorrente riuscisse a vendere con le modalità indicate in piano, è ipotizzabile un realizzo pari all’importo indicato di € 29.153.042, se invece, a causa della congiuntura economica e della notevole quantità di Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 95 di 217 immobili sul mercato, dovessero essere utilizzati altri tipi di vendita anche tramite ribassi di prezzo il valore attribuibile agli immobili, potrebbe ridursi fino a € 23.876.301. Come evidenziato sotto la prima soluzione comporterebbe un pagamento dei creditori chirografari (per crediti commerciali) all’80,66%, mentre in caso di minor valutazione degli immobili la percentuale potrebbe ridursi fino anche al 35,06%. In ogni caso, non essendo totalmente soddisfatti i creditori chirografari, nessun riparto sarebbe previsto a favore dei postergati. Si riporta di seguito il riepilogo attivo e passivo di Novellara 2000, come esposto nel proprio piano di concordato, per mostrare come è stata determinata la presunta percentuale di soddisfazione dei crediti e di conseguenza l’entità del credito realizzabile da Orion. CREDITO V/ GRUPPO NOVELLARA 2000 A) ATTIVO VALORE PIANO VALORE CG Orion VALORE CG Orion SENZA CON ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO Immobilizzazioni immateriali Altre immobilizzazioni materiali Partecipazioni in società controllate Altre partecipazioni Crediti verso partecipate Rimanenze Acconti da clienti Crediti verso clienti Crediti verso controllante Crediti tributari Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Altre attività 0 0 0 19.585 0 31.483.141 -5.343.000 3.443 0 231.144 343.487 0 26.866 0 0 0 19.585 0 29.153.042 -5.343.000 3.443 0 231.144 343.487 0 26.866 0 0 0 19.585 0 23.876.301 -5.343.000 3.443 0 231.144 343.487 0 26.866 TOTALE ATTIVO 26.764.666 24.434.567 19.157.826 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 96 di 217 B) PASSIVO VALORE PIANO VALORE CG Orion VALORE CG Orion SENZA CON ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE Spese di procedura Debiti verso Orion 2.288.158 240.000 2.288.158 240.000 2.288.158 240.000 TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE 2.528.158 2.528.158 2.528.158 77.853 50.174 12.000 35.000 77.853 50.174 12.000 35.000 77.853 50.174 12.000 35.000 175.027 175.027 175.027 Debiti ipotecari e relativi interessi 12.396.889 12.396.889 12.396.889 TOTALE PASS. CON PRELAZIONE IPOTECARIA 12.396.889 12.396.889 12.396.889 RESIDUO PER CHIROGRAFI PERCENTUALE A FAVORE DEI CHIROGRAFARI 11.664.592 100,00% 9.334.493 80,66% 4.057.752 35,06% 91.962 9.210.269 775.127 1.059.763 0 400.000 35.000 91.962 9.210.269 775.127 1.059.763 0 400.000 35.000 91.962 9.210.269 775.127 1.059.763 0 400.000 35.000 TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE 11.572.121 11.572.121 11.572.121 TOTALE PASSIVO pagato 26.672.195 26.672.195 26.672.195 ATTIVO RESIDUO PER PASSIVITA' POSTERGATE 92.471,00 PASSIVITA' POSTERGATE (finanz. Orion) 12.231.338 PASSIVITA' PRIVILEGIATE Debiti tributari Debiti verso artigiani e professionisti Interessi su debiti privilegiati Perdite fino a presentaz. Ricorso privilegiate TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIATE PASSIVITA' CON PRELAZIONE IPOTECARIA PASSIVITA' CHIROGRAFARIE Fornitori (non artigiani) Debiti verso controllate e coll. Banche Altri debiti Ratei e risconti passivi Fondo generico chirografario Perdite fino a presentazione ricorso in chirografo PERCENTUALE A FAVORE CREDITI POSTERGATI 12.231.338 0,0076 - 12.231.338 - Come si evince dagli schemi riportati la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari nel concordato di Novellara 2000 si presume essere 80,66% nel “best case” e del 35,06% nel “worst case”. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 97 di 217 CONCORDATO PREVENTIVO NOVELLARA 2000 IPOTESI A Descrizione Valore 3.3.2013 GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO COMMERCIALE 9.210.269,00 Descrizione Valore 3.3.2013 GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO FINANZIARIO 12.171.338,00 Descrizione Valore 3.3.2013 GRUPPO NOVELLARA 2000 - CREDITO FIN. IN PREDEDUZIONE Rettifiche Valore CG 0,00 Rettifiche 60.000,00 Rettifiche 300.000,00 - 60.000,00 IPOTESI B 80,66 % soddisfo CP 35,06 % soddisfo CP Novellara 2000 Novellara 2000 9.210.269,00 Valore CG 7.429.002,98 0% soddisfo 12.231.338,00 Valore CG 3.229.120,31 0% soddisfo - - Prededuzione Prededuzione 240.000,00 TOTALI 240.000,00 240.000,00 7.669.002,98 3.469.120,31 Se si considera il “best case” (Ipotesi A-senza abbattimento) Orion dovrebbe incassare dalla liquidazione del “gruppo Novellara 2000” € 7.669.002,98, nel “worst case” (Ipotesi B-con abbattimento) € 3.469.120,31. Si riporta di seguito la tabella che permette di verificare come siano composti e l’entità dei crediti verso partecipate: Valore Piano VALORE CG BEST CASE Crediti verso "gruppo Novellara 2000" 7.260.229,55 Crediti verso altre partecipate 1.029.556,36 910.508,55 910.508,55 8.289.785,91 8.579.511,53 4.379.628,86 Totale credito verso partecipate 7.669.002,98 WORST CASE 3.469.120,31 8.1.4 Rimanenze di lavori in corso e merci Si riporta di seguito uno schema che permette di verificare come è suddivisa la voce in esame: Descrizione Lavori in corso ( di cui appalti nel perimetro affitto di ramo d'azienda) Lavori in corso ( di cui altri appalti) Materie prime e di consumo Caparre per acquisto terreni Fondo rischi contrattuali Fondo oneri futuri Totale Rimanenze Valore PIANO 0,00 286.852.031,00 542.237,00 0,00 0,00 0,00 287.394.268,00 VALORE CG 237.740.354,00 69.406.345,00 512.421,01 0,00 0,00 0,00 307.659.120,01 Nel piano gli appalti non erano stati suddivisi tra quelli che sarebbero rientranti nel perimetro dell’affitto di ramo d’azienda e non, al contrario di quanto è stato fatto nella presente relazione. Si ricorda che dall’importo determinato quale rimanenza finale è necessario detrarre gli acconti che Orion ha già incassato o per i quali è già stata emessa fattura e che trovano quindi evidenza nei crediti. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 98 di 217 8.1.4.1 Rimanenze per lavori in corso In questa sede la scrivente ritiene corretto fornire precisazioni circa alcuni appalti che non sono stati descritti in altri paragrafi della presente relazione suddividendo gli stessi nelle due macro categorie di appalti compresi e non nel contratto di affitto di ramo d’azienda: - Appalti compresi nel contratto di affitto nei quali è subentrata Siteco: come anticipato la verifica delle congruità dei valori è stata eseguita, con la collaborazione del perito appositamente nominato dalla procedura, prendendo, come punto di partenza, le schede di consistenza redatte in contraddittorio tra Orion e Siteco. Si precisa che in piano non è stata considerata alcuna penale per gli appalti ancora in essere, per i quali residua ancora attività da svolgere, che rientrano nel perimetro indicato nel contratto di affitto di ramo d’azienda dei contratti ceduti. Nelle consistenze redatte in contraddittorio invece, cedente ed affittuaria, hanno indicato penali potenziali, penali accertate e penali massime. A seguito di successiva richiesta di precisazione della scrivente è stato indicato, con mail inviata dal dott. Vezzani il 9 maggio, che per penale potenziale si intende: “valore della penale determinato dai giorni di ritardo ad oggi accertati e dai giorni di ritardo conseguenti per arrivare alla fine del cantiere secondo la definizione del nuovo cronoprogramma”. La penale accertata invece è il “valore della penale determinato dai giorni di ritardo ad oggi accertati rispetto al cronoprogramma iniziale determinato con la direzione lavori”. Quella massima è il “valore massimo di giorni di penale applicabili al cantiere secondo quanto definito dal contratto di appalto e dalla normativa sui contratti pubblici (10% importo contrattuale)”. La scrivente ha provveduto quindi a costruire uno schema nel quale venissero evidenziate, nella prima parte, le consistenze come indicate in piano con riferimento all’8.11 con l’indicazione del SAL, del SIL, delle riserve, degli acconti e delle rettifiche. Allo stesso modo, con riferimento al 4.3 (termine iniziale contratto di affitto di ramo d’azienda) sono stati indicati i SAL e i SIL, indicati nelle schede di determinazione degli stessi in contraddittorio tra concedente ed affittuaria, e quelli verificati dal perito. Per quanto attiene gli appalti al di fuori del perimetro dell’affitto di ramo d’azienda, il perito ha provveduto a raccogliere la documentazione, con estrema difficoltà in considerazione del fatto che non esiste un’organizzazione unitaria ed omogenea della Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 99 di 217 gestione degli appalti, per la verifica della consistenza degli stessi. Tali valori sono stati raffrontati con quelli indicati nel bilancio al 3 marzo compreso (come detto è il giorno antecedente l’inizio dell’affitto di ramo d’azienda). Nella parte dello schema allegato 6, recante i dati al 4.3, la scrivente ha anche aggiunto gli importi stimati delle penali. Il valore indicato ha subito modifiche al ribasso anche consistenti dalla prima consegna degli stati di consistenza in contraddittorio sino al deposito della presente relazione. Le modifiche sono state prese in considerazione dalla scrivente in quanto gli stati di consistenza con le nuove e ribassate penali sono stati giurati dal perito che li ha redatti. Gli stati di consistenza definitivi sono stati consegnati alla scrivente in data 5 settembre 2013. Il ribasso è dovuto ai vari accordi con le stazioni appaltanti per la rideterminazione del cronoprogramma e come già precedentemente anticipato le stesse considerano anche la modifica normativa portata dal DL 08/04/2013, n. 35 Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo: 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente: “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.” Per quanto riguarda i valori SAL e SIL indicati si è proceduto ad analitica verifica ed eventuale riconciliazione. Ci sono alcuni cantieri che sono stati oggetto di particolare attenzione da parte della scrivente in quanto, a parità di SAL tra l’8.11.2012 e il 4.3.2013, il SIL risultava diminuito, in alcuni casi anche drasticamente. La sottoscritta ha quindi provveduto a chiedere la documentazione alla base dei dati indicati. Solamente in uno dei tre casi più problematici (Ospedale Franchini di Montecchio) è stata consegnata la relazione del direttore dei lavori dal quale si evince la correttezza del dato indicato negli stati di consistenza in contraddittorio. Per gli altri due appalti in questione (Cimitero di Terni e Casa circondariale di Agrigento) non è stata consegnata alcuna relazione giustificativa della diminuzione del SIL. In pratica risulterebbero errati, come da comunicazione di Orion, alcuni dei SIL indicati nel piano, più precisamente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 100 di 217 APPALTI COMPRESI NELL'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA Ampliamento e ristrutturazione Ospedale di Montecchio USL RE Ospedale S.Anna II° lotto Castelnuovo Monti ristr. USL Centro prevenzioni ospedale di Montecchio Interventi Edilizi residenziale comparto R5-Baia del Re Azienda Ospedaliera padova Ristr.ne Policlinico I° lotto C.U.T.M. consorzio unitario Torrino Mezzocamino urb. Regione Lazio Presidi ospedalieri regione Lazio Lotto 2 Comune di Terni Ampliamento Cimitero di Terni Realizzazione padiglione detentivo Carcere di Agrigento Provincia di PZ - strada di collegamento tra ss 658 Melfi PZ TOTALI SIL PIANO SIL 3.3 341.130,00 510.000,00 190.000,00 55.001,00 85.451,00 39.299,00 216.774,00 489.193,00 1.100.000,00 225.000,00 40.372,00 504.627,88 16.485,82 48.297,89 12.057,60 17.500,00 162.515,33 158.993,84 DIFFRENZE NEGATRIVE PIANO /SIL IN CONTR. - 300.758,00 5.372,12 173.514,18 55.001,00 37.153,11 27.241,40 199.274,00 489.193,00 937.484,67 66.006,16 960.850,36 - 2.290.997,64 NOTE SIL ERRATO VEDI RELAZIONE DIRETTORE LAVORI CONTABILITA' DIFFERENTE TRASCURABILIE SIL ERRATO VEDI RELAZIONE DIRETTORE LAVORI ERRATO SIL A NOVEMBRE CANTIERE NON ATTIVO FINO A FEBBRAIO 2013 SIL ERRATO IN PIANO SIL ERRATO IN PIANO SIL ERRATO IN PIANO SIL ERRATO IN PIANO DEVONO PRODURRE RELAZIONE SIL ERRATO IN PIANO DEVONO PRODURRE RELAZIONE SIL ERRATO IN PIANO Le commesse sulle quali la scrivente ha riscontrato maggiori incongruenze sono: 40286 “Ampliamento e ristrutturazione ospedale di Montecchio”: il SIL rispetto a quello di Novembre è diminuito di circa € 300.000. La ricorrente, su specifica richiesta della scrivente, ha consegnato la relazione dell’Ing. Binini (direttore dei lavori) che conferma i valori indicati in contraddittorio. Orion, in una sintetica relazione alla scrivente, indica la differenza come errore di stima del tecnico che ha indicato il valore del SIL a novembre. Si precisa anche che, in piano, era presente una svalutazione per € 419.170, in grado di assorbire la differenza generatasi. 40297 “USL centro prevenzioni Montecchio”: il SIL è determinato in contraddittorio in € 16.485,82. Si precisa che il SAL non è stato modificato rispetto a quello indicato nel piano, il SIL al 7.11 era però pari ad € 190.000. Per la determinazione del SIL in contraddittorio vale quanto indicato sopra. La differenza della commessa in questione è assorbita quasi totalmente dalla svalutazione appostata in piano come sopra indicata. Con PEC del 7.6.2013, Siteco ha comunicato ad Orion ed informato la sottoscritta che, nel voler dar corso alle attività di appalto, al fine del pieno rispetto di ogni obbligo contrattuale, si rende necessario provvedere al ripristino e completamento di talune opere incompiute e/o difformi realizzate da Orion in qualità di precedente esecutore. La comunicazione si conclude dicendo che: ”al fine di accelerare ogni procedimento ed in considerazione che Orion sc non è più in possesso dei requisiti necessari per operare in regime di D.lgs 163/2006 né è più autorizzata all’ingresso in cantiere in quanto disdettata dall’esecuzione delle opere, Siteco darà corso ai ripristini nonché ad ogni propedeutica attività amministrativa perfezionando e presentando al termine di ogni mese la conseguente nota contabile delle lavorazioni svolte. A mero titolo cooperativo, stante i proattivi rapporti tra Orion e la scrivente (ndr. Siteco), le note contabili saranno cumulative del ribaltamento dei costi sostenuti addizionati alle sole spese generali, anch’esse costi, nella misura del 15%, percentuale ricorrente nelle pubbliche analisi dei prezzi Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 101 di 217 camerali”. Sarà importante verificare analiticamente i costi che Siteco vorrà riaddebitare alla concedente. Identica comunicazione è pervenuta per la commessa n. 40290 (ospedale Sant’Anna di Castelnuovo Monti), anche se in questo caso il SIL è stato riconosciuto. La diminuzione del SIL, o il suo azzeramento, a parità di SAL, rispetto al dato al 7.11 è stata effettuata anche per le seguenti commesse: 40310 “Baia del Re”: il SIL rispetto a quello indicato nel piano di concordato, pari ad € 55.000, è stato azzerato, a quanto affermato da Orion, ma confermato dalla lettura del piano ex art. 67 LF presentato da Baia del Re spa e dal nuovo cronoprogramma consegnato alla scrivente, i lavori erano fermi da settembre, data di riferimento dell’ultimo SAL, e sono ripresi a fine febbraio solo a seguito degli accordi con Unical. Il dato errato, è stato detto alla scrivente, essere stato comunicato da Indacoo, socio in ATI di Orion; 46012 “Azienda ospedaliera Padova Ristrutturazione policlinico corpo trattamenti primo lotto”: il diverso valore del SIL, inferiore rispetto al piano, non è stato giustificato. La differenza è di circa € 37.000; 47006 “Presidi ospedalieri regione Lazio lotto 2”: il SIL al 7.11 è molto più elevato rispetto a quello al 3.3. Orion ha comunicato alla scrivente, non ritrovandosi conferma nelle contabilità di cantiere, che la differenza riscontrata, pari a circa € 199.000 è dovuta ad errore di stima del tecnico che ad oggi non è più alle dipendenze di Siteco in quanto dimessosi lo scorso maggio; 47003 “C.U.T.M. consorzio unitario Torrino Mezzocamino Urbanizzazione”: non consegnata la contabilità al 7.11 a supporto della valorizzazione del piano, disponibile solo la contabilità al 3.3 di importo leggermente differente (inferiore) rispetto al piano, la differenza è di circa € 27.000; 47011 “Comune di Terni ampliamento del cimitero”: come nel caso della commessa 47006 precedentemente analizzata la differenza la ricorrente comunica alla scrivente essere interamente imputabile ad errore di stima del tecnico. Nessun altro documento se non lo stato di consistenza in contraddittorio è mai stato sottoposto o consegnato alla scrivente a riprova della drastica diminuzione del SIL. La differenza negativa rispetto al piano è di circa € 489.000; 48034 “realizzazione del padiglione detentivo carcere di Agrigento”: la stazione appaltante è il Ministero di Grazia e Giustizia. La differenza deriva, in minima parte, dalla decurtazione del valore della cucina, in quanto asportata a seguito di pignoramento del produttore eseguito ai danni della società che ha venduto ad Orion la stessa e per altri importi non documentati. La Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 102 di 217 differenza tra il SIL in contraddittorio e quello indicato in piano è pari circa ad € 900.000. Nessun altro documento se non lo stato di consistenza in contraddittorio è mai stato sottoposto o consegnato alla scrivente a riprova della drastica diminuzione del SIL. Si precisa anche che i lavori di Siteco, alla data del deposito della presente relazione non sono ancora iniziati, si è ancora in attesa che l’Avvocatura dello stato si pronunci sulla legittimità del subentro dell’affittuaria; 58004 “Provincia di potenza - realizzazione strada di collegamento tra ss 658 Melfi - Potenza e la ssv”: la contabilità consegnata è al 31.12.2012, il valore del SIL in piano è più elevato, ma non è stato consegnato un documento che ne permettesse la verifica. La differenza non è significativa in quanto è pari a circa € 60.000 e dipende, da quanto comunicato dalla ricorrente a lavori in economia ad oggi non riconosciuti e che al momento non presentano elementi che ne possano prevedere il riconoscimento; 50356 “Consorzio Bonifica dell’Emilia centrale”: sentito il geom. Tirabassi la differenza tra la contabilità di cantiere e lo stato di consistenza in contraddittorio è così giustificata: il SIL al 07.11 pari ad € 446.235,96 era composto da lavori contrattuali per € 33.264,00 ed € 412.971,96 per maggiori lavori eseguiti a corpo, necessari al completamento dell'opera a forfait. Trattandosi di opere contrattualmente non remunerate, a fronte delle richieste avanzate nei precedenti esercizi (già a far data dal 2009/2010) Orion ha concordato con la Direzione Lavori il riconoscimento dell'importo di € 89.400,00 e dei tempi di proroga necessari per non incorrere in penali (6 mesi già ottenuti dal Ministero ed ulteriori 60 gg richiesti ed in fase di autorizzazione). Il SIL al 3.3, come comunicato dalla ricorrente alla sottoscritta, è così composto: € 86.439,82 per lavori contrattali inseriti nello stato di consistenza(146.026,64 *59,40%) € 89.400,00 importo che sarà corrisposto per le nuove opere (non presente nello stato di consistenza perché divenuto certo nel corso del mese di giugno 2013). Necessario segnalare che nelle schede di consistenza redatte in contraddittorio sono stati indicati, in alcuni casi, degli oneri aggiuntivi. Più precisamente € 192.001,94 nella commessa n. 46015 per non meglio precisati oneri ed € 210.000 relativi alla commessa 53501 per costi stimati per possibili interventi di ripristino per problematiche relative al sistema di rilevamento BRANDES. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 103 di 217 Per questo motivo e per considerare il rischio derivante dall’eventuale costo che Orion potrebbe sostenere sulle commesse relative all’Ospedale di Montecchio, a quello di Castelnovo Monti, come precisato nelle PEC ricevute dal Siteco, e per altri appalti per i quali sono arrivate contestazioni da parte della stazione appaltante, la scrivente, anche sulla base delle svalutazioni già indicate nel piano e degli oneri aggiuntivi sopra indicati, reputa necessario stanziare un fondo svalutazione e rischi cantieri di € 500.000. Per quanto riguarda la valorizzazione indicata nella presente relazione si precisa che sono state mantenute le riserve indicate in piano che, in base alla documentazione a disposizione, risultano essere inferiori a quelle richieste alle stazioni appaltanti di riferimento. Per la verifica numerica completa della situazione generale degli appalti si rinvia agli allegati 5, 6 e 7. - Appalti nei quali Siteco non è subentrata: 45059 “Ospedale di Legnano Abbiategrasso”: l’incasso dei crediti residui relativi al presente appalto potrebbe rappresentare un problema per Orion in quanto lo stesso è esercitato tramite una consortile che è in difficoltà con il pagamento dei subappaltatori. Circostanza comprovata dalla comunicazione inviata ad Orion il 23.5.2013 dalla stazione appaltante Ospedale di Legnano con la quale quest’ultima richiede che venga fornita la prova del pagamento di subappaltatori e fornitori in quanto le sarebbero giunte segnalazioni di mancato saldo. Altra problematica è che Orion è socia capogruppo dell’Ati relativa al presente appalto con Bilfinger Sielv srl, la ricorrente ha quindi il mandato all’incasso. Per tale motivo la stazione appaltante vorrebbe modificare lo statuto dell’ATI per poter procedere direttamente al pagamento di competenza di ciascuna impresa partecipante. Con propria comunicazione del 10 luglio 2013 la stazione appaltante comunica che, in deroga all’art. 12 dell’atto di costituzione di ATI, provvederà alla corresponsione di quanto maturato direttamente alla Bilfinger Sielv. Sarà quindi necessario un intervento del ricorrente, per il tramite dei propri legali, per risolvere al problematica. Ad oggi la scrivente non ha notizie di eventuali azioni di Orion. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 104 di 217 Per i motivi esposti la scrivente ha ritenuto prudente azzerare il SIL ancora da fatturare alla stazione appaltante; 43078 “Nova Coop Vercelli”: con propria raccomandata del 15 gennaio 2013 il CCC, che aveva affidato ad Orion l’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, costruttiva e realizzazione della nuova sede Nova Coop sc in frazione Larizzate (VC) S.P. 455, comunica di avere deliberato, in data 3 dicembre 2012, la revoca dell’affidamento del lavoro in oggetto con effetto immediato. La determinazione della consistenza dei lavori doveva avvenire come indicato dall’art. 5 del regolamento di assegnazione dei lavori tramite un perito appositamente designato, tale valutazione non è mai stata consegnata alla scrivente. Ad oggi resta aperto il problema dell’ottenimento del pagamento in quanto il contratto, pur essendo privato, sottostà alle regole di quelli pubblici, prevedendo quindi il pagamento dei subappaltatori in prededuzione. A tale scopo si rinvia al paragrafo 8.1.9. 40296 Ospedale di Scandiano (Magati): è stata paventata la possibilità da parte della stazione appaltante, tramite il proprio direttore dei lavori, di chiudere in transazione con il riconoscimento di una contabilità finale che indichi la somma di € 205.000 a favore di Orion al netto di ogni penale o riserva rilevata dalle parti; 40293 Meissa – Corte dei Servi: nel prospetto relativo agli appalti la rimanenza relativa a tale appalto è stata azzerata in quanto è stata compresa nel credito nei confronti del “Gruppo Novellara 2000”. Appalti dai quali Orion si è sciolta ex art. 169 bis L.F.: 43076 “Aeroporto di Aosta”: oltre alle considerazioni che saranno esposte a proposito delle penali da scioglimento contratti (§ 8.2.4.7) la scrivente ricorda che la stazione appaltante ha consegnato ad Orion uno stato di consistenza finale negativo. Non solo non riconoscono il debito per SAL, ma contestando i lavori e sostenendo che è necessario ripristinare alcuni ammaloramenti dell’opera. Orion avrebbe addirittura un debito nei loro confronti. La scrivente ha quindi provveduto ad azzerare Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 105 di 217 prudenzialmente il SIL, pur mantenendo il credito da SAL, peraltro con fattura già emessa. Non si ritiene corretta l’appostazione a bilancio effettuata da Orion del SIL come indicato nel piano per € 600.000. Riserve: In piano vengono indicate alcune riserve che, prudenzialmente, non vengono considerate tra l’attivo della procedura. La scrivente ha comunque verificato in cosa consistessero. Di seguito lo schema che le riassume e una loro breve analisi: Appalto Aeroporto Valle D'Aosta Azienda ospedaliera di RE USL di Reggio Emilia Totale Riserve non contabilizzate 4.600.000,00 3.035.644,00 960.000,00 8.595.644,00 valore PIANO Valore CG 0 0 0 0 0 0 0 0 Appalto Aeroporto di Aosta: Si riportano di seguito alcuni passi dell’atto di citazione notificato a AVDA (Stazione appaltante): “A seguito di procedura aperta indetta da Areoporto Valle D'Aosta – AVDA Spa veniva affidata alla società Orioncostruzioni Spa la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova aerostazione, del piazzale aeromobili, del parcheggio autoveicoli e della viabilità di accesso dell'aeroporto regionale “Corrado Gex” di Aosta Saint Christophe. Il disciplinare di gara prevedeva, tra i criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi, anche quello della valutazione di proposte di varianti e migliorative. Con l'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante approvava l'operato della Commissione Giudicatrice che aveva attribuito un coefficiente di 25,250 a tutte le migliorie proposte da Orioncostruzioni Spa, aggiudicataria, con la conseguenza che tali migliorie sono da considerare tutte integralmente accettate, agli effetti contrattuali da parte della stazione appaltante. Diversa è stata invece la determinazione della medesima stazione appaltante che ha ritenuto, dopo l'aggiudicazione definitiva, di poter decidere quali migliorie, tra quelle presentate in sede di gara, accettare e quali respingere. In conseguenza, si è svolto un lungo ed oneroso confronto tra S.A., appaltatore e gli studi tecnici incaricati della progettazione esecutiva e, a seguito di tale confronto, l'impresa appaltatrice, con spirito collaborativo, assecondava le richieste della Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 106 di 217 committenza che aveva indicato quali migliorie, tra quelle presentate in sede di gara, avrebbero potuto essere eseguite. Al termine di questa analisi, delle 112 migliorie presentate, solo 38 sono state ritenute eseguibili e sono state riportate in un elenco allegato al contratto di appalto. Non vi è alcun dubbio che quanto accaduto ha comportato la perdita di un considerevole lasso di tempo ed ha generato un disequilibrio tecnico – economico dell'appalto con la conseguenza che l'appaltatore è stato costretto a rivedere e ripianificare tutta la propria organizzazione con indubbio aggravio di oneri sia temporali che economici. A causa dei fatti e degli accadimenti innanzi riportati, non addebitabili in alcun modo all’impresa appaltatrice e che hanno ostacolato e ritardato l’andamento dei lavori causando maggiori costi ed oneri, l’impresa medesima ha formulato rituali riserve sugli atti di gestione del contratto e contabili. Le riserve, numerate progressivamente da 1 a 9 riguardano: riserva n. 1: onerosità per stravolgimento offerta, riserva n. 2: lavori eseguiti non contabilizzati (tale riserva deve ritenersi decaduta automaticamente in quanto la committente ha provveduto a liquidare l’importo richiesto), riserva n. 3: onerosità per anomalo andamento dei lavori, riserva n. 4: oneri per verifiche tecniche, riserva n. 5: maggiori oneri per viabilità di cantiere, riserva n. 6: oneri per lievitazione dei prezzi, riserva n. 7: maggiori oneri per sottoproduzione a causa della sospensione parziale in essere, riserva n. 8: maggiori oneri per manutenzione delle opere, riserva n. 9: maggiori oneri per lavorazioni frammentarie. L’ammontare economico complessivo delle riserve è pari ad Euro 5.599.704,90”. La scrivente ritiene molto arduo riuscire ad incassare tale somma in quanto, anche se si risultasse vittoriosi in causa, rimarrebbe il problema della solvibilità del creditore, non nota alla scrivente. In ogni caso si rinvia anche alle considerazioni espresse nel paragrafo relativo allo scioglimento dei contratti dove si parla delle difficoltà poste dalla stazione appaltante al riconoscimento del SIL e dei SAL. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 107 di 217 Si ritiene corretto non considerare nessun attivo realizzabile. Azienda ospedaliera di Reggio Emilia: tra le rimanenze per lavori in corso esposte in piano compaiono una serie di riserve relative all’Ospedale Santa Maria. In relazione allo stesso appalto viene evidenziata, ma non considerata tra l’attivo un’ulteriore somma di € 3.035.644. Si precisa peraltro che la riserva di cui Orion ha chiesto il riconoscimento è in totale pari ad € 43.000.000, ma, nel momento in cui la stessa è stata presentata alla stazione appaltante quest’ultima ho apposto diniego al suo riconoscimento. La scrivente, in considerazione dell’importo totale rappresentato dalla riserva in questione ha richiesto, anche per il tramite del perito nominato dalla procedura, che venisse fissato un incontro con la stazione appaltante per poterla direttamente intervistare per verificare la disponibilità al pagamento e, nel caso, in quali termini. Nonostante le ripetute richiesta tale incontro non è mai stato organizzato. Per questo motivo e in considerazione dell’importo significativo della stessa, la scrivente ritiene corretto valorizzare quanto indicato in piano tra le rimanenze per i lavori in corso e non considerare alcun attivo per quanto riguarda l’ulteriore parte indicata (non considerata tra l’attivo). USL di Reggio Emilia (ospedale di Scandiano): anche tale riserva viene menzionata in piano, ma non considerata tra l’attivo realizzabile. La scrivente ritiene corretta la mancata valorizzazione in quanto, da un incontro con la stazione appaltante e Orion, al quale ha assistito anche il perito nominato dalla procedura, si è venuti a conoscenza del fatto che la SA aveva alcune contestazioni da avanzare che avrebbero generato penali. La SA ha proposto di azzerare la riserva tramite compensazioni con le penali che potrebbero essere richieste ad Orion. Questo permetterebbe alla ricorrente di incassare senza ulteriori dilazioni il SIL maturato. >< Per quanto riguarda il recupero delle riserve si precisa che il contratto di affitto di Ramo di azienda recita, al punto 4.1, “rientrano tra i crediti che rimangono in favore di Orion i Crediti da Riserve. Per tali ultimi crediti tuttavia Orion conferisce mandato all’affittuaria di procedere alla Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 108 di 217 loro determinazione anche nei confronti dei relativi debitori, provvedendo, previa approvazione scritta della Concedente, alla loro liquidazione con i debitori, alla definizione delle modalità e dei termini di loro pagamento e, salvo diversa istruzione scritta, di Orion relativa all’accredito direttamente in suo favore, al loro incasso nei confronti di ciascun debitore interessato, con obbligo dell’affittuaria sia di tenere costantemente informata Orion sugli sviluppi relativi alla loro liquidazione e definizione delle modalità e termini di pagamento, sia, ove l’Affittuaria operi quale mandataria per l’incasso, di ritrasferire ad Orion quanto incassato a fronte degli stessi crediti da riserva nei 60 giorni successivi la data in cui l’importo relativo sia pervenuto nella sua disponibilità.” Dopo specifica domanda della sottoscritta inoltrata a Siteco quest’ultima ha comunicato, in data 30 maggio 2013, quanto segue: “Per quanto attiene le riserve individuate nel contratto di affitto – all.3.2 – vi comunichiamo che non si sono avverate le condizioni per la loro definitiva maturazione. Stiamo predisponendo le necessarie azioni di sollecitazione della controparte.” >< Penali: le penali, indicate negli stati di consistenza in contraddittorio, sono state riviste al ribasso, rispetto ai primi consegnati, e determinate presuntivamente in € 5.449.781,96. La rideterminazione è stata opportuna in quanto sono stati raggiunti accordi con numerose stazioni appaltanti circa proroghe sui cronoprogrammi, per tenere in debita considerazione la modifica normativa già citata che consente l’interruzione dei lavori (senza che ciò comporti ritardi nei lavori) nel caso in cui l’importo dei certificati emessi non ancora incassati superi il 15% dell’importo netto contrattuale e le consegne parziali delle opera già avvenute e perciò non più passibili di sanzioni. Si è potuto così prudenzialmente considerare, in diminuzione del valore delle rimanenze di lavori in corso, l’importo delle penali rideterminate come consegnate con documento giurato dal perito in data 4 settembre 2013 e sottoscritto sia da Orion che da Siteco in sostituzione di quanto precedentemente consegnato. L’effettivo pagamento dovrà ovviamente avvenire solamente qualora la stazione appaltante ne faccia effettivamente richiesta e che i ritardi dipendano dall’attività svolta da Orion prima dell’inizio del contratto di affitto con Siteco. Per la verifica che i dati consegnati fossero aderenti alla realtà la scrivente ha richiesto anche che le venissero consegnati i dati per l’analisi dell’andamento storico delle penali. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 109 di 217 La verifica è stata condotta sui dati dal 2001 al 2012, importo delle penali comminate per anno è stato rapportato al relativo valore della produzione (monte lavori dell’anno) determinando così una percentuale media pari allo 0,20%. Le penali determinate in contraddittorio (come detto pari a € 5.449.781,96) rappresentano circa il 4% del monte lavori relativo solamente al settore edile (quello nel quale storicamente si manifestano più facilmente) e circa il 2% del monte lavori complessivo (compreso quindi anche il settore infrastrutture). In base a quest’analisi è plausibile pensare che le penali saranno più elevate degli anni precedenti a causa delle difficoltà riscontrate nell’attività che hanno indotto la ricorrente alla presentazione del ricorso per concordato, ma si ritiene che la misura indicata in contraddittorio sia la massima applicabile anche in considerazione della statistica relativa agli anni precedenti. >< Il valore delle rimanenze per lavori in corso è stato quindi determinato prudenzialmente prendendo come base di riferimento, per gli appalti rientranti nel contratto di affitto di ramo d’azienda, il valore indicato in contraddittorio o quello eventualmente aggiornato come comunicato al CG. Per quelli non rientranti nel perimetro dell’affitto la scrivente ritiene corretto considerare i propri valori in quanto la differenza è dovuta all’azzeramento dei SIL riguardanti l’appalto dell’Aeroporto di Aosta, a quello riguardante l’Ospedale di Legnano e a quello dell’Ospedale di Belluno. La situazione, al netto degli acconti già fatturati ai clienti che saranno evidenziati al successivo § 8.1.4.4, può essere schematizzata nel modo che segue: valore contraddittorio Orion/ Siteco valore CG valore bilancio Orion valore piano 7.11 Appalti in affitto di ramo 27.626.283,40 27.711.583,91 27.487.261,80 25.952.902,00 Appalti non in affitto di ramo 5.358.653,57 6.280.575,23 8.645.896,00 TOTALI 27.626.283,40 33.070.237,48 33.767.837,03 34.598.798,00 Resta da considerare il Fondo svalutazione e rischi cantieri per € 500.000 e le penali, come già descritte, in base al ricalcolo, al ribasso, della scrivente. Importo Rimanenze di lavori in corso Fondo svalutazione e rischi Fondo penali indicate in contraddittorio Valore netto Valore Piano 34.598.798,00 0,00 0,00 - Valore CG 33.070.237,48 500.000,00 5.449.781,96 34.598.798,00 27.120.455,52 Per una precisa analisi dei cantieri si rinvia agli allegati 5, 6 e 7. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 110 di 217 8.1.4.2 Rimanenze di materie prime e di consumo Quale perito, per la valutazione di rito da parte della procedura delle rimanenze di materie prime e di consumo, è stato nominato il Geom. Masia. La determinazione dei valori per quanto riguarda la commessa 50727 (Acquedotto Pozzi Mortizza Piacenza) è stata fatta sulla scorta d'inventario fisico di quanto presente in loco. Il perito nominato inoltre afferma che, pur non essendo stato fatto un puntuale inventario fisico, è da ritenersi attendibile la consistenza delle rimanenze del magazzino della Bernolda , verificate in occasione di un sopralluogo, eseguito con il CG, e quindi valorizzabili in € 3.763,03. Per quanto attiene alle commesse 55519, 57315, 57701, che prevedono rimanenze per un totale complessivo di € 52.473,84, pur non essendo stato fatto per le stesse un inventario fisico per contenere i costi (data la distanza dei cantieri) ed essendo il valore per ciascuna commessa tutto sommato modesto, si ritiene che tali importi siano attendibili stante il minimo scostamento rilevato tra la contabilità e l'inventario fisico fatto per il cantiere di Piacenza. Si riportano quindi nella tabella che segue le valorizzazioni complete eseguite dal perito: VALORE CG Descrizione Valore Piano 3.3.2013 Magazzino Corte tegge 237.650,01 208.388,55 Magazzino Bernolda 3.763,03 3.763,03 Materiali a piè d'opera commessa 50727 248.349,68 247.795,59 Materiali a piè d'opera commessa 55519 21.438,00 21.438,00 Materiali a piè d'opera commessa 57315 13.552,38 13.552,38 Materiali a piè d'opera commessa 57701 17.483,46 17.483,46 Totale rimanenze materie prime e di consumo 542.236,56 512.421,01 8.1.4.3 Caparre Sono state qui indicate due caparre versate, per conto del comune di Pomarance (PI), per l’acquisto di alcuni terreni. Orion doveva realizzare, gestire e sfruttare impianti di teleriscaldamento a vapore geotermico nel sopracitato comune. La prima caparra, pari ad € 15.000, è stata versata per una futura cessione di immobili di due residenti di Pomarance al comune al fine di evitare l’esproprio, la seconda, pari ad € 10.329, che come la prima risale al 2002, versata per futuro acquisto di un terreno con costituzione di Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 111 di 217 servitù volontaria per il passaggio di gasdotto. In piano, e l’attestatore ne conferma la corretta valutazione, tali caparre sono state completamente svalutate. La scrivente ritiene corretto non considerare alcun attivo realizzabile relativamente a tale voce. Valore contabile Valore Piano al 7.11.2012 25.329,00 0,00 25.329,00 0,00 Descrizione Caparre Totale caparre VALORE CG 0,00 0,00 8.1.4.4 Acconti fatturati a clienti Si riporta di seguito lo schema degli acconti ricevuti aggiornato al 3.3 Descrizione Valore piano CLI. CCC - SOCIETA'COOPERATIVA CLI. AZIENDA U.S.L. REGGIO E. CLI. UNICREDIT R. ESTATE SCPA CLI. COVECO COOP. SPA CLI. AZ. OSPEDALIERA LEGNANO CLI. AVDA S.P.A. CLI. UNIVERSITA' STUDI TRIESTE CLI. MEISSA S.R.L. CLI. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CLI. AES TORINO SPA CLI. ENIA REGGIO EMILIA SRL CLI. BAIA DEL RE S.P.A. CLI. ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA CLI. AZ. ULSS N. 1 BELLUNO CLI. MULTISERVIZI SPA CLI. REG.AUT.DELLA VAL D'AOSTA CLI. CONS.UNIT.TORRINO MEZ. CLI. UNICREDIT S.P.A. CLI. UNICREDIT S.C.P.A. CLI. S.M.A.T. SPA CLI. UNICREDIT B. P. SCPA CLI. MINISTERO DELLA DIFESA TOTALE ACCONTI RICEVUTI DA CLIENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valori contabili al 3.3.2013 188.975.247,75 16.799.952,81 10.222.051,30 10.132.667,01 6.624.240,37 3.202.493,00 2.763.605,00 0,00 2.513.800,00 2.172.399,01 1.724.161,46 1.363.583,84 1.143.954,25 944.388,61 1.106.332,17 579.709,58 445.261,50 400.548,21 185.000,00 167.647,33 31.363,64 117.597,00 251.616.003,84 Cessioni/compensazioni Rettifiche CG -188.975.247,75 -16.799.952,81 -10.222.051,30 -10.069.231,84 -6.624.240,37 -3.202.493,00 -2.763.605,00 0,00 -2.513.800,00 -2.172.399,01 -1.724.161,46 -1.363.583,84 -1.143.954,25 -944.388,61 -1.106.332,17 -579.709,58 -445.261,50 -400.548,21 -185.000,00 -167.647,33 -31.363,64 -117.597,00 -251.552.568,67 Valore CG 0,00 0,00 0,00 -63.435,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.435,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Si evidenzia che gli acconti ricevuti da clienti (che rappresentano un minor attivo realizzabile) alla data del 3.3.2013 sono aumentati rispetto al 7.11.2012; tale importo è stato considerato in diminuzione dell’attivo realizzabile (Rimanenze in corso di lavori). Complessivamente la società ha ricevuto acconti per €. 251.552.568,67 a fronte dei lavori in corso. La rettifica evidenziata dallo scrivente CG riguarda un appalto (n. commessa 45060 – Conca di navigazione Valdarno) per il quale la società dopo aver emesso fattura per il SAL ha ricevuto lettera di revoca dall’affidamento dei lavori in cui viene indicato dalla stazione appaltante l’importo che sarà riconosciuto quale SAL n.8 pari ad € 10.069.232, la differenza rispetto a quanto già fatturato, pari ad € 63.435,17, deve quindi essere stornata in quanto non riconosciuta. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 112 di 217 8.1.5 Crediti Come nel piano anche nella presente relazione i crediti comprendono quelli verso clienti, quelli nei confronti dell’erario e i crediti diversi. 8.1.5.1 Crediti verso clienti Il saldo clienti esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 17.542.835,46 ed è composto da: Descrizione CREDITI VS CLIENTI CLIENTI IVA DIFFERITA CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO CLIENTI FT DA EMETTERE CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI CLIENTI FATTORIZZATI STORNO F.DI SVAL CREDITI TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI Valori contabili al 07.11.2012 21.688.815,34 1.292.393,28 280.692,13 8.527.715,29 1.178.136,43 15.954.754,23 -2.665.162,83 46.257.343,87 Rettifiche -1.375.785,14 -202.831,69 -280.692,13 -715.840,94 -890.455,46 0,00 2.668.848,58 -796.756,78 Cessioni / compensazioni -10.061.261,52 0,00 0,00 -2.891.972,78 -81.577,02 -14.882.940,31 Valore piano 10.251.768,68 1.089.561,59 0,00 4.919.901,57 206.103,95 1.071.813,92 3.685,75 -27.917.751,63 17.542.835,46 Nello specifico la suddivisione è così rappresentata: Crediti verso clienti: sono i crediti nei confronti delle stazioni appaltanti e del CCC, quest ultimo quale assegnatario della maggior parte delle commesse la cui esecuzione è stata affidata ad Orion; Crediti IVA differita: è il credito IVA relativo alle fatture emesse ad enti pubblici; Crediti vs clienti ex FINSIRIO: sono i crediti vantati dalla vecchia società FINSIRIO (incorporata); tale società svolgeva attività finanziaria rivolta principalmente ad imprese del “gruppo Orion” e gestiva vecchi crediti riferibili alla ex Divisione Meccanica – giostre; Crediti per fatture da emettere: tale voce comprende gli stanziamenti relativi lavori eseguiti e non ancora fatturati alle varie stazioni appaltanti o direttamente o per il tramite principalmente del CCC, in quest ultimo caso Orion è assegnataria delle commesse acquisite dal consorzio; Clienti fattorizzati: in questa categoria sono raggruppati i crediti verso clienti che sono oggetto di contratti di factoring. Al fine di una maggiore analisi della voce “Crediti verso Clienti” si è proceduto al necessario aggiornamento della stessa alla data del 3.3.2013 i cui dati sono riepilogati nella tabella sottostante (al lordo di rettifiche e/o compensazioni di cui si tratterà nel proseguo): Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 113 di 217 Descrizione Valori contabili Svalutazioni/R Cessioni / al 3.3.2013 ettifiche compensazioni CREDITI VS CLIENTI 21.341.038,00 CLIENTI IVA DIFFERITA 1.005.198,08 CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO 280.692,13 CLIENTI FT DA EMETTERE 8.344.101,71 CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI 1.178.136,43 TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI CLIENTI FATTORIZZATI 15.554.880,73 STORNO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SOCIETA' - 9.583.030,89 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE 40.119,43 TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI 38.080.896,76 - 1.386.456,66 - 12.711.574,60 - 199.278,36 - 280.692,13 - 1.224.804,05 115.073,38 - 890.455,46 64.256,20 - 3.981.686,66 - 15.128.583,78 9.586.716,64 40.119,43 5.645.149,41 - 28.019.487,96 Valore CG 7.243.006,74 805.919,72 7.004.224,28 223.424,77 426.296,95 15.706.558,21 I crediti vengono generalmente esposti in bilancio al valore di presunto realizzo determinato dal valore nominale del credito al netto di rettifiche, quali perdite per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, abbuoni, interessi non maturati e altre cause di minor realizzo. Per considerare tali rettifiche il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono essere ragionevolmente previste. Il fondo deve essere sufficiente per coprire: • le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi; • le perdite per situazioni di inesigibilità temute o latenti. Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite: l’analisi dei singoli crediti in base alla determinazione delle perdite per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi; la stima delle ulteriori perdite presunte; la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto agli esercizi precedenti; le condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese. Clienti Il saldo esposto in contabilità al 7.11.2012 e al 3.3.2012 è stato verificato anche mediante le richieste, tramite circolarizzazione, di conferma al debitore del saldo risultante. Per i crediti per i quali non si è ricevuta risposta, si è proceduto tramite verifica alternativa, cioè quella che considera l’incasso successivo e tramite riscontro della documentazione disponibile presso la società. I risultati dell’attività di circolarizzazione sono i seguenti: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 114 di 217 RISPOSTE Importi % in accordo 7.115.312 15,82% riconciliate 33.747.848 75,04% procedure alternative 4.110.288 9,14% Totale circolarizzato 44.973.448 100,00% Le lettere di richiesta di conferma dei saldi sia al 7.11.2012 che al 3.3.2013 sono state spedite a tutti i clienti selezionati in data 6.5.2013. Crediti per fatture da emettere E’ stato verificato il corretto stanziamento e la movimentazione delle fatture da emettere sia alla data del 7.11.2012 che al 3.3.2013; inoltre è stata analizzata la composizione dello stesso saldo al 31.12.2012. Dei maggiori stanziamenti in significatività economica è stata verificata l’effettiva esistenza, correttezza, inerenza e competenza. Dall’analisi è emerso che nel piano concordatario è stata compensato un credito di CCPL sc per € 2.363.032 con posizione a debito e comprese in fondo rischi. Sulla base della verifica sotto riportata, circa l’operazione compensativa, si è ritenuto corretto non considerarla e di indicare il credito nei confronti di CCPL sc in € 2.070.487, cioè la somma che risulta dalla compensazione con valori non compresi in fondi rischi. Compensazione crediti con CCPL sc: La società espone in bilancio al 7.11, €. 2.363.032 di crediti nei confronti di CCPL sc al conto denominato “crediti verso clienti per fatture da emettere” (FDE), ed €. 91.220 al conto denominato “crediti verso clienti a breve”: Descrizione CCPL S.C. FDE CCPL S.C. Valori contabili 2.363.032,39 91.219,55 2.454.251,94 Rettifiche 0 -91.219,55 -91.219,55 Cessioni / compensazioni -2.363.032,39 Valore CG -2.363.032,39 0 0 0 Il Conto Fatture da emettere (FDE), di totali € 2.363.032, è composto principalmente dalle seguenti voci: - €. 114.112 per saldo fatture da emettere al 31.12.2011, ad oggi non ancora emesse; - €. 1.233.091 per cessione di credito nei confronti di Podere Boiardo a CCPL sc (contropartita: “fatture da emettere Podere Boiardo”; tutto il saldo è riferito a fatture da emettere di esercizi precedenti); Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 115 di 217 - €. 775.747 per cessione credito verso CONSCOOP a CCPL sc (contropartita: “fatture da emettere Consocoop”; tutto il saldo è riferito a fatture da emettere relative ad esercizi precedenti); - €. 240.000 per cessione credito nei confronti di Baia del Re alla stessa CCPL sc (contropartita: “fatture da emettere Baia del RE”; tutto il saldo è riferito a fatture da emettere di esercizi precedenti); Il conto di credito “crediti verso clienti a breve”, ha un saldo di €. 91.220. Il piano e l'attestazione compensano l’importo di €. 2.363.032; a tal fine si riporta quanto indicato in attestazione: “CCPL SC (per € 2.454.252) il credito è stato svalutato per €. 91.220 in quanto già svalutato nel bilancio (attraverso il relativo fondo svalutazione qui azzerato) in ragione di contestazioni sulla prestazione mentre per l'importo di €. 2.363.032 è stato compensato per posizioni a debito.” Tali posizioni a debito sono quelle sopra descritte, sorte grazie alla cessione di vari crediti. Le compensazioni sono effettuate nel piano con i seguenti conti di debito verso CCPL SC: Descrizione FOR. CCPL S.C. FOR. CCPL S.C. FOR. CCPL S.C. - Valori contabili -155.129,49 -78.963,34 -1.707,15 -235.799,98 Rettifiche 0 Cessioni / compensazioni 155.129,49 47.541,80 1.707,15 204.378,44 Valore CG 31.421,54 -31.421,54 Il conto, di debito verso CCPL SC è originato per €. 270.583 da cessione di credito da GESTA e chiuso per €. 115.454 a “saldo” della fattura 1087/12 di cessione della Partecipazione CCPL SPA; il residuo di è 155.149 è compensato nel piano con il credito verso CCPL SC; - Il conto in oggetto è quello ordinario movimentato dai rapporti commerciali ed è alimentato, nel corso del 2011, dalle movimentazioni ordinarie. Tale posta subisce una forte riduzione nel corso dell'esercizio 2012 per effetto della compensazione sulla già citata fattura 1087/12; l'importo residuale non compensato è aperto “per differenza” rispetto alle compensazioni di debito credito qui analizzate; - €. 1.707 sono relativi a fatture da ricevere; La società ha inoltre correttamente effettuato compensazione sul saldo note di credito da emettere: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 116 di 217 Descrizione CLI. CCPL S.C. NCE Valori contabili -56.744,95 -56.744,95 Rettifiche 0 Cessioni / compensazioni 56.744,95 56.744,95 Valore CG 0 0 L’importo di € 56.745 (riferito alle note di credito da emettere) sommato ai € 204.378 (riportati nella precedente tabella) portano il saldo dei debiti compensati ad € 261.123. Per quanto riguarda i restanti € 2.101.909 (generati dalla differenza tra € 2.363.032 ed € 261.123), si evidenzia come il piano concordatario preveda la compensazione di tale importo tramite l’utilizzo del “fondo stima cause passive chirografarie” (si veda a tal proposito il paragrafo 8.2.4.10). La somma di € 2.101.909 rappresenterebbe la quota parte Orion di possibile soccombenza nel ricorso contro il lodo la cui controparte è Autostrade del Brennero. Ad avvisto della scrivente la compensazione proposta in piano, come sopra descritta, non deve essere effettuata per le motivazioni che di seguito si espongono: le clausole relative al pagamento del prezzo delle cessioni sopra descritte (relative a Podere Boiardo, Conscoop e Baia del Re) appaiono singolarmente ed ingiustificatamente onerose per Orion (perché differiscono il pagamento del prezzo ad un momento futuro non individuabile anche solo approssimativamente, stante tra l’altro la ben concreta possibilità che la controversia non si esaurisca con la causa di appello attualmente in corso, il che comunque comporta la perdita degli interessi, anche solo legali, dal momento della cessione a quello del pagamento) e comunque sotto diversi profili contestabili. Viene infatti detto che “il pagamento del prezzo sarà trattenuto, a titolo cauzionale e di garanzia, dal Cessionario fino all’esito definitivo e favorevole della controversia”, da individuarsi nella “vertenza giudiziale [di CCPL] con Autostrade del Brennero relativamente all’impugnazione del Lodo arbitrale inerente l’esecuzione dei lavori di costruzione del collegamento tra la stazione autostradale di Reggiolo-Rolo e strada “Cattanea”, i cui lavori furono eseguiti da Orion s.c. e da Cooperativa Muratori di Reggiolo s.c. al 50% cadauna”. Ora, sotto il profilo formale, non è affatto chiaro in cosa precisamente possa consistere un esito “favorevole” per CCPL di questa controversia, visto che in sede arbitrale Autostrade del Brennero e CCPL avevano reciprocamente formulato tutta una serie di contestazioni e domande, e non è affatto chiaro che cosa avverrebbe nel caso in cui (solo) alcune della domande respinte in sede di lodo venissero accolte in sede di appello e/o successivamente. In altri termini, non è Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 117 di 217 affatto individuato con la dovuta esattezza l’evento futuro dal quale potrebbe dipendere lo sblocco dei pagamento dovuti da CCPL. Nemmeno viene poi precisato cosa accadrebbe nel caso in cui la controversia dovesse dare esito non “favorevole” a CCPL, quale che sia il significato da attribuire a questa espressione: pare invero eccessivo affermare che, in tale ipotesi, nulla sarebbe dovuto da CCPL ad Orion, specie nel caso in cui l’esito della causa dovesse risulta sfavorevole a CCPL solo per aspetti marginali o comunque di entità economica molto inferiore al prezzo che CCPL si è impegnata a pagare. Per tali motivi, la clausola in questione pare possa essere giudicata nulla per assoluta indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c. Inoltre, l’esito “definitivo e favorevole” della controversia potrebbe esservi all’esito della causa di appello attualmente in corso, ovvero anche all’esito del successivo ipotetico giudizio di Cassazione, od anche in ulteriori ipotetiche fasi (a seguito di cassazione con rinvio, ad esempio). Ipotizzando un esito sfavorevole per CCPL della causa di appello, la relativa sentenza potrebbe diventare definitiva a causa di un atteggiamento passivo da parte di CCPL. O, ancora, CCPL potrebbe in qualsiasi momento decidere di definire transattivamente la vertenza in corso, il che però non comporterebbe l’ottenimento dell’esito “definitivo e favorevole” della controversia. In tali ipotesi, meramente esemplificative, l’insorgere dell’obbligo di pagamento del dovuto da parte di CCPL verrebbe a dipendere dalla volontà e comunque dal comportamento della stessa CCPL, e quindi la clausola in esame incorrerebbe nell’ulteriore profilo di nullità di cui all’art. 1355 c.c. A parte i rilievi puramente formali, però, la vera ragion d’essere della clausola è esplicitata non già dal contratto di cessione del credito, quanto piuttosto dalla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ove si postula la compensazione tra i crediti di Orion derivanti da tale cessione ed un controcredito di CCPL verso Orion. Ma tale controcredito allo stato non sussiste, e potrebbe in ipotesi venire ad esistenza non già a seguito dell’ipotetico esito sfavorevole per CCPL della causa oggi in corso, quanto piuttosto all’esito della successiva controversia che CCPL potrebbe, a seguito di tale esito, instaurare contro Orion in base ad una (ipotetica) responsabilità di quest'ultima, di imprecisato fondamento. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 118 di 217 Allo stato attuale, quindi, non sussistendo alcun elemento in base al quale affermare che esista o possa esistere debito alcuno di Orion verso CCPL, pare del tutto fuori luogo affermare od anche solo ipotizzare la compensazione del debito di CCPL verso Orion (la cui esistenza è indiscutibile) con un credito di CCPL verso Orion la cui esistenza è tutta da dimostrare. Si osserva inoltre che, quando anche si volesse in ipotesi ritenere sussistente questo credito di CCPL verso Orion, la compensazione non potrebbe comunque operare se non entro i limiti di cui all'art. 56, 2° co. L.F. (richiamato dall'art. 169 L.F.), il che comunque escluderebbe la possibilità di compensazione per quanto riguarda i crediti ceduti da Orion a CCPL e non scaduti al momento della cessione. La situazione che la scrivente evidenzia nella presente relazione è la seguente: Attivo: Descrizione CLI. CCPL S.C. FDE CLI. CCPL S.C. Cessioni / Valori contabili Rettifiche compensazioni 2.363.032,39 - 292.544,93 91.219,55 - 91.219,55 2.454.251,94 - 91.219,55 292.544,93 Valore CG 2.070.487,46 2.070.487,46 Passivo: Descrizione FOR. CCPL S.C. FOR. CCPL S.C. FOR. CCPL S.C. Descrizione CLI. CCPL S.C. NCE Valori contabili 155.129,49 78.963,34 1.707,15 235.799,98 Rettifiche Valori contabili 56.744,95 - 56.744,95 Rettifiche - Cessioni / compensazioni 155.129,49 78.963,34 1.707,15 235.799,98 - Cessioni / compensazioni 56.744,95 56.744,95 Valore CG - Valore CG - Di conseguenza il fondo rischi cause chirografarie deve recepire tale mancata compensazione indicando € 2.101.909 quale rischio per la causa contro Autostrade del Brennero (tale rettifica è indicata al § 8.2.4.10). >< Clienti note di credito da emettere Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 119 di 217 E’ stata verificata la corretta movimentazione del conto al 7.11.2012 e al 3.3.2013. Sono state verificate le operazioni del periodo immediatamente successivo al 7.11.2012 e al 3.3.2013, constatando che gli stanziamenti fossero stati detratti dai saldi a credito di riferimento. Dei maggiori stanziamenti in significatività economica ne è stata verificata l’effettiva esistenza, correttezza, inerenza e competenza Fondo svalutazione crediti Il fondo accantonato dalla società nel bilancio al 7.11.2012 è pari a €. 2.665.162,83, più precisamente è così composto: FONDO SVALUT.NE CREDITI ART.71 FONDO SVAL.NE CREDITI TASSATI 414.515,52 2.250.647,31 Al 3.3.2013 è pari a € 9.586.716,64 e precisamente: FONDO SVALUT.NE CREDITI ART.71 FONDO SVAL.NE CREDITI TASSATI 614.515,52 8.972.201,12 Il fondo di svalutazione crediti, ai fini del piano concordatario, è stato azzerato in ragione dell’esame analitico delle varie posizioni. La scrivente ha effettuato una propria analisi sulla base “dell’anzianità” dei crediti (ageing analysis), delle posizioni di rischio, di quelle problematiche e quelle presso i legali, al fine di determinare la congruità delle rettifiche appostate nel piano concordatario. Si espone la “ageing analysis” effettuata dalla scrivente al 7.11.2012, non differisce rispetto a quella al 3.3.2013 in quanto la composizione dei crediti è essenzialmente la stessa non avendo avuto molta movimentazione. CLASSI DI SCADUTO a) inferiore a 3 b) 3 – 4 c) 4 – 6 d) 6 – 12 e) 12 -24 f) 18 – 24 g) 24 – 36 h) 36 – 60 i) oltre 60 IMPORTO 18.855.984 1.139.724 3.715.558 6.753.633 2.860.844 1.955.389 4.698.620 1.599.240 3.394.458 Totale complessivo 44.973.449 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 120 di 217 E’ stata effettuata anche un’analisi specifica dei crediti effettuando colloqui con il personale addetto al recupero crediti determinando così una svalutazione specifica di € 3.890.054,30. Per i crediti non singolarmente verificati è stata determinata una svalutazione generica sulla base del seguente metodo: CLASSI DI SCADUTO a) inferiore a 3 mesi b) 3 – 4 mesi c) 4 – 6 mesi d) 6 – 12 mesi e) 12 -24 mesi f) 18 – 24 mesi g) 24 – 36 mesi h) 36 – 60 mesi i) oltre 60 mesi % SVAL. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 80% 100% 100% La svalutazione generica calcolata è così pari ad € 91.632,36. La svalutazione crediti totale al 3.3.2013 è pari ad € 3.981.686,66. Compensazioni Sulla base delle risposte pervenute grazie all’attività di circolarizzazione, dalle precisazioni di credito (ricevute dai creditori) e dall’analisi della contabilità, è stato possibile procedere alla verifica della corrispondenza dei saldi debitori/creditori compensati ed evidenziati nella colonna cessioni/compensazioni del piano. Occorre precisare infatti che, per tenere conto di compensazioni con posizioni debitorie, è stato ridotto il saldo attivo/passivo nei confronti del medesimo cliente/fornitore; inoltre sono state considerate le cessioni di crediti a società finanziarie e istituti di credito notificate al debitore antecedentemente alla presentazione del piano (per un identico importo si è ridotto il passivo verso il soggetto acquirente del credito). Tali crediti sono indicati nella categoria “Clienti fattorizzati”. Il totale delle cessioni/compensazioni al 3.3.2013 è pari ad € 28.019.487,96. Nella tabella che segue si riepiloga il risultato cui la scrivente è pervenuta circa i crediti in base alle metodologie appena descritte: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 121 di 217 Descrizione CREDITI VS CLIENTI CLIENTI IVA DIFFERITA CREDITI VS CLIENTI EX FINSIRIO CLIENTI FT DA EMETTERE CREDITI COMMERCIALI VS CLIENTI Valori contabili al 3.3.2013 Svalutazioni/Rettifiche Cessioni / compensazioni Valore CG 21.341.038,00 -1.386.456,66 -12.711.574,60 7.243.006,74 1.005.198,08 -199.278,36 0,00 805.919,72 280.692,13 -280.692,13 0,00 0,00 8.344.101,71 -1.224.804,05 -115.073,38 7.004.224,28 -890.455,46 -64.256,20 223.424,77 -15.128.583,78 426.296,95 0,00 0,00 1.178.136,43 TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI -3.981.686,66 CLIENTI FATTORIZZATI 15.554.880,73 0,00 STORNO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SOCIETA' -9.583.030,89 9.586.716,64 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (40.119,43) TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI 38.080.896,76 0,00 40.119,43 5.645.149,41 -28.019.487,96 15.706.558,21 Si precisa che il principale debitore è il CCC – Consorzio cooperative costruzioni – con il quale è stato riconciliata la posizione contabile. La maggior parte degli appalti che erano eseguiti dalla ricorrente erano in affidamento dal CCC. In pratica il consorzio partecipava alla gara, si aggiudicava l’appalto e ne affidava l’esecuzione ad un consorziato, nel caso di specie Orion. Come indicato in ricorso infatti CCC è il principale partner economico di Orion. Quanto appena affermato è confermato dal fatto che i crediti nei confronti del CCC rappresentano circa il 50% del totale dei crediti al 7 novembre e il 39% al 3 marzo, percentuali calcolate al netto delle compensazioni con i debiti ante deposito del concordato preventivo. Come puntualmente evidenziato in ricorso, i rapporti tra CCC ed Orion sono regolati dallo Statuto e dai regolamenti consortili approvati dall’assemblea di CCC (“Regolamento disciplinante l’assegnazione e l’esecuzione di Contratti” e il “Regolamento Finanziario”). In particolare viene precisato cosa si intende per “Credito del Consorzio” e “ Credito dell’Assegnatario”. Il primo è il credito che il CCC vanta nei confronti del committente e matura solamente con l’esecuzione dei lavori. Il credito dell’assegnatario invece è il credito che Orion vanta nei confronti del CCC che incasserà se e mano a mano che quest’ultimo avrà incassato dalle varie stazioni appaltanti (clausola if and when). Si tenga presente comunque la precisazione, indicata in regolamento, che prevede che l’assegnatario non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni ad esso attribuite dalla legge, dal contratto e/o dalla delibera di assegnazione, il credito ad esso spettante è da intendersi al netto di quanto derivante dal mancato adempimento. Come indicato anche nel decreto di ammissione al concordato preventivo in oggetto tale clausola potrebbe dare origine a del contenzioso, ad oggi non iniziato. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 122 di 217 8.1.5.2 Crediti verso l’erario Il saldo dei Crediti tributari indicati nel piano concordatario al 7.11.2012 ammonta a € 295.567 come si evince dalla tabella sottostante. Valore contabile al 7.11.2012 Descrizione Cessioni / compensazioni Rettifiche Valore piano IMPOSTE ANTICIPATE 228.574,68 -228.574,68 0,00 0,00 ERARIO C/IVA ACQUISTI 158.497,10 0,00 0,00 158.497,10 ERARIO C/IVA ACQ.R.C.EDILE 110.201,08 110.201,08 0,00 0,00 ERARIO CRED.IRPEG 89 EX SIRIO 24.992,93 -24.992,93 0,00 0,00 ERARIO C/RITENUTA INT.ATTIVI 14.413,30 0,00 0,00 14.413,30 1.000,00 RIT.ACC.ART.25 D.L.78/2010 1.000,00 0,00 0,00 ERARIO C/CREDITO IRPEF 97 491,64 -491,64 0,00 0,00 RIT.ACC.ART.25TER DPR 600/73 195,60 0,00 0,00 195,60 11.259,70 11.259,70 -254.059,25 11.259,70 295.566,78 IVA SU FATTURE GIA' PAGATE DA RICEVERE Totale Crediti Tributari 0,00 538.366,33 Imposte anticipate: l’importo si genera a seguito delle variazioni fiscali temporanee in aumento su costi già sostenuti, ma riconosciuti fiscalmente in esercizi futuri, quali ad esempio le spese di rappresentanza. Il credito derivante da imposte anticipate non può essere considerato, per rispettare il principio di prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato alla loro iscrizione, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che andranno così ad elidersi. In presenza di una procedura di concordato preventivo si concorda con lo storno di tale credito così come proposto nel piano. Erario c/iva acquisti - Erario c/iva acq. R. C. Edile: l’importo viene alimentato tramite la registrazione delle fatture di acquisto e girocontato, alla fine di ogni mese, in occasione della liquidazione periodica dell’iva. Sono stati verificati i registri iva la corretta rilevazione in contabilità delle liquidazioni periodiche iva; l’importo al 3.3.2013 è relativo all’iva a credito generata dalle fatture registrate a tale data. Erario c/ cred. IRPEG 89 ex Sirio: si tratta di un vecchio credito derivante dalla fusione con SIRIO dell’1.1.1990; tale credito non è mai stato utilizzato dalla società ed ai fini del piano concordatario è stato stornato. Erario c/ ritenuta int. attivi: sono le ritenute a titolo d’acconto sugli interessi attivi dei depositi bancari; sono stati verificati gli importi comunicati dagli istituti di credito nelle liquidazioni periodiche delle competenze. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 123 di 217 Rit. Acc. Art. 25 D.L. 78/2010: è la ritenuta operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a spese di recupero del patrimonio edilizio; sono stati verificati gli importi delle ritenute comunicate dagli istituti di credito. Erario c/credito IRPEF 97: si tratta di un vecchio credito derivante dalla fusione con SIRIO dell’1.1.1990; tale credito non è mai stato utilizzato dalla società ed ai fini del piano concordatario è stato correttamente stornato. Rit. Acc. Art 25 ter dpr 600/73: si tratta delle ritenute operata sui pagamenti relativi ad operazioni con condomini. Iva su fatture già pagate da ricevere: è una stima extracontabile che non ha trovato riscontro puntuale con l’aggiornamento della contabilità. Si è pertanto proceduto allo storno. Oltre ai crediti esposti in piano, in contabilità sono stati movimentati i seguenti conti: Descrizione Importo credito Utilizzo ERARIO CREDITO IRES 89.810,00 -89.810,00 ERARIO ACCONTO IRES 25.043,60 -25.043,60 ERARIO CREDITO IRAP 231.080,00 -231.080,00 ERARIO ACCONTO IRAP 231.080,00 231.080,00 Erario credito IRES: credito utilizzato in compensazione con F24 del 16.10.2012 per versamento contributi INPS 09/2012. Erario acconto IRES: credito derivante dalla fusione con Orioninfrastrutture spa, viene girocontato in "Erario credito IRES" ed indicato nel modello 760/2012 al rigo RN22; è stato verificato il versamento dell’acconto da parte di Orionifrastture spa tramite F24 del 16.6.2011. Erario credito IRAP: credito derivante dal modello IRAP 2012 indicato nel rigo IR27 ed utilizzato in compensazione con gli F24 del 18.6.2012 per il versamento di iva a debito relativa al mese di maggio 20012 e del 16.10.2012 per versamento contributi INPS 09/2012. Erario acconto IRAP: credito derivante dal versamento di acconti ed indicati nel modello IRAP 2012 al rigo IR25. Sono stati effettuati i controlli circa la corrispondenza del piano di concordato con il bilancio di verifica al 7.11.2012 e la successiva movimentazione al 3.3.2013 e sono stati confrontati i crediti sorti al 7.11.2012 o nell'esercizio precedente con le relative dichiarazioni fiscali. Dal lavoro svolto sono emerse le seguente risultanze: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 124 di 217 Descrizione Valore piano Movimentazione IMPOSTE ANTICIPATE 0,00 - 228.574,68 ERARIO C/IVA ACQUISTI 158.497,10 - 158.497,10 ERARIO C/IVA ACQ.R.C.EDILE 110.201,08 - 110.201,08 Valori contabili al 3.3.2013 Rettifiche - Valore CG - 5.345,01 - - 5.345,01 - ERARIO CRED.IRPEG 89 EX SIRIO 0,00 ERARIO C/RITENUTA INT.ATTIVI 14.413,30 1.018,50 15.431,80 15.431,80 1.000,00 72,00 1.072,00 1.072,00 918,02 1.113,62 1.113,62 RIT.ACC.ART.25 D.L.78/2010 ERARIO C/CREDITO IRPEF 97 - 0,00 RIT.ACC.ART.25TER DPR 600/73 IVA SU FATTURE GIA' PAGATE DA RICEVERE Totale Crediti Tributari 195,60 - 11.259,70 295.566,78 -495.264,34 22.962,43 11.259,70 - -11.259,70 22.962,43 8.1.5.3 Acconti per futuri acquisti Sono rappresentati da due acconti versati rispettivamente di € 7.400 ad Atac spa e di € 1.709 al Comune di Genova. La svalutazione in piano è confermata dall’attestatore, portando così il totale della voce in esame ad € 7.400. La scrivente ritiene corretta la rappresentazione fornita. Descrizione Acconti per futuri acquisti Totale caparre Valore contabile al 7.11.2012 9.109,00 9.109,00 Valore Rettifiche Piano 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 VALORE CG 3.3.2013 7.400,00 7.400,00 8.1.5.4 Crediti diversi Descrizione TOTALE FORNITORI C/ANTICIPI TOTALE CESSIONE CREDITI CLIENTI - SCARTO ANTICIPO TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI TOTALE CREDITI DIVERSI TOTALE C/ APPORTI TOTALE ANTICIPI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TOTALE ACCONTI E ANTICIPI SPESE DIPENDENTI TOTALE CREDITI LIQUIDAZIONE SOC. CONSORTILI TOTALE ANTICIPI E CREDITI DIVERSI TOTALE C/C IMPROPRI TOTALE FORNITORI IN DARE TOTALE N.C. DA RICEVERE TOTALE SOCI C/CAPITALE ORDINARI TOTALE SOCI C/CAPITALE SOVVENTORI FDO SVAL.CR.V/ALTRI TASSATO ARROT. TELECOM-ENEL-ALTRI TOTALE ALTRE ATTIVITA' Valori contabili Cessioni / Valore finale Valori contabili Rettifiche al 7.11.2012 compensazioni piano al 7.11.2012 al 3.3.2013 21.000,00 0,00 -21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 5.031.161,96 5.031.161,96 0,00 111.096,74 -15.728,36 -15.000,00 80.368,38 74.396,82 0 0 0 0 17.086,70 1.946.818,12 -65.918,12 0,00 1.880.900,00 1.880.900,00 673.722,31 -61.189,49 -407.876,88 204.655,94 383.951,72 15.128,80 0,00 -2.033,11 13.095,69 13.602,48 72.986,09 -43.910,07 0,00 29.076,02 29.242,54 315.865,13 -152.729,15 -25.096,80 138.039,18 155.189,41 1.100.335,35 0,00 0,00 1.100.335,35 2.471.785,59 327.596,40 -246.490,85 0,00 81.105,55 30.458,86 185.216,87 -60,79 -182.913,72 2.242,36 292.235,11 10.974,00 0,00 0,00 10.974,00 8.909,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 -196.660,73 196.660,73 0,00 1,11 -1,11 0,00 0,32 4.585.580,19 -389.367,21 4.377.241,45 8.573.454,43 5.380.258,55 Nello specifico: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 125 di 217 • Fornitori c/anticipi: sono gli anticipi pagati a fornitori che prudenzialmente, ai fini del piano, sono stati svalutati; la situazione contabile al 3.3.2013 recepisce le rettifiche indicate nel piano stesso; • Cessione crediti clienti: in tale voce viene indicata “in evidenza” extracontabile, nel piano, la quota parte non anticipata di crediti commerciali regolarmente ceduti che costituisce un credito verso le banche e società finanziarie che dovranno provvedere alla restituzione ad ORION non potendolo compensare con altre posizioni debitorie. Nella sezione “banche passive”, per le cessioni regolarmente notificate, è stato azzerato il relativo credito verso il cliente sia per la parte ceduta ed anticipata dagli istituti di credito, che per la parte ceduta ma non anticipata che costituisce un credito realizzabile per la ricorrente; • Depositi cauzionali: in questa voce sono indicati i crediti per cauzioni verso utenze – forniture – e locazioni relative a dimore per dipendenti distaccati presso cantieri; nel bilancio al 3.3.2013 sono state recepite le svalutazioni del piano; • Crediti diversi: si tratta di crediti vari rilevati alla data del 3.3.2013 che, data la natura incerta, sono stati svalutati; • CCC c/apporti: in questa voce sono raggruppati i crediti che derivano da contratti di associazione in partecipazione per il capitale sociale che CCC ha versato nella società veicolo per la realizzazione di appalti quali SIAS - METRO C - FINALE PARCHEGGIO; l’importo più consistente riguarda l’appalto per i lavori di costruzione della Linea C della metropolitana di Roma; in pratica il CCC ha sottoscritto e versato il capitale delle società veicolo (Metro C), tale importo ORION lo ha rimborsato a mezzo sottoscrizione di contratto di associazione in partecipazione. Alla data del 3.3.2013 sono state recepite le svalutazioni indicate nel piano; • Anticipi previdenziali ed assistenziali: in questa voce sono raggruppati i versamenti di acconti e anticipi verso INAIL, INPS per la CIG e TFR, CEMA per malattie e infortuni; per quanto attiene all’INAIL si tratta del credito derivante dal versamento in acconto in sede di autoliquidazione che viene compensato con la posizione a debito. Per quanto riguarda DIRCOOP si tratta dell’acconto periodico relativo alla cassa di previdenza dei Dirigenti; in sede di chiusura dell’esercizio, l’importo viene compensato con la posizione a debito per i relativi conguagli; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 126 di 217 • Acconti e anticipi spese dipendenti: in questa voce sono indicati gli anticipi spese e acconti su retribuzioni ai dipendenti; gli importi sono stati verificati a campione; • Crediti liquidazione società consortili: in questa voce sono indicati i crediti residui vantanti da Orion verso le varie società veicolo, ora in liquidazione in quanto hanno terminati i lavori per le quali erano state costituite; tali crediti sono stati prudenzialmente svalutati; • Anticipi e crediti diversi: in questa voce vengono raggruppati crediti per indennizzi assicurativi, anticipi di costi futuri e crediti verso dipendenti relativi ai cedolini di ottobre 2012; sono stati prudenzialmente svalutati quei crediti non sufficientemente documentati; • C/C impropri: in questa voce vengono raggruppati i rapporti di “conto corrente improprio” di corrispondenza tra Orion e CCC – CCFS – CCPL – CONCOOP; in questi conti transitano sia gli incassi delle fatture attive di ORION emesse al CCC e gli addebiti delle fatture che il CCC – CCFS – CCPL – CONCOOP emettono nei confronti della società. La movimentazione tra il 7.11.2012 e il 3.3.2013 è stata registrata in un conto di contabilità generale denominato “CCC c/c indisponibile” che accoglie gli incassi ricevuti dalle stazioni appaltanti che il CCC si è trattenuto dall’apertura della procedura; • Fornitori in dare: in questa voce vengono raggruppati i fornitori con segno negativo a seguito di refusi contabili e/o pagamenti a cui non ha fatto seguito il ricevimento della relativa fattura; nel bilancio al 3.3.2013 sono state recepite le svalutazioni della proposta di concordato. La scrivente ha quindi verificato la movimentazione dei fornitori non svalutati; • N.C da ricevere: è stata verificata la corretta movimentazione del conto, constatando che alla data del 3.3.2013 le svalutazioni effettuate nel piano sono state recepite nella contabilità; per lo stanziamento effettuato al 3.3.2013 sono stati verificati gli importi più significativi controllando l’effettiva esistenza dello stanziamento, la correttezza, l’inerenza e la competenza; • Soci c/capitale ordinari: in questa voce vengono raggruppati i crediti verso i soci ordinari che versano la quota sottoscritta mediante una decurtazione mensile; • Soci c/capitale sovventori: in questa voce vengono raggruppati i crediti verso i soci sovventori che non hanno versano l’importo sottoscritto. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 127 di 217 A seguito delle verifiche, dopo aver riconciliato il saldo da bilancio con i rispettivi conti di Contabilità generale, si è provveduto a concentrare l’analisi sulle voci e gli importi più significativi. I risultati sono indicati nella tabella sottostante: Descrizione Valori contabili Cessioni / Rettifiche al 3.3.2013 compensazioni Valore piano TOTALE FORNITORI C/ANTICIPI TOTALE CESSIONE CREDITI CLIENTI - SCARTO ANTICIPO TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 21.000,00 0,00 5.031.161,96 0,00 0,00 80.368,38 TOTALE CREDITI DIVERSI 0 TOTALE C/ APPORTI 74.396,82 17.086,70 -21.000,00 Valore CG 0,00 4.917.281,96 4.917.281,96 0,00 0,00 74.396,82 -17086,7 0 0 1.880.900,00 1.880.900,00 0,00 TOTALE ANTICIPI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 204.655,94 383.951,72 -158,08 -188.453,02 195.340,62 TOTALE ACCONTI E ANTICIPI SPESE DIPENDENTI 13.095,69 13.602,48 0,00 0,00 13.602,48 TOTALE CREDITI LIQUIDAZIONE SOC. CONSORTILI 29.076,02 29.242,54 -29.242,54 0,00 0,00 -25.096,80 129.187,60 TOTALE ANTICIPI E CREDITI DIVERSI TOTALE C/C IMPROPRI TOTALE FORNITORI IN DARE 138.039,18 155.189,41 -905,01 1.100.335,35 2.471.785,59 0,00 81.105,55 TOTALE N.C. DA RICEVERE 2.242,36 TOTALE SOCI C/CAPITALE ORDINARI TOTALE SOCI C/CAPITALE SOVVENTORI 0,00 2.471.785,59 30.458,86 -2.581,92 292.235,11 0,00 27.876,94 0,00 -152.421,52 139.813,59 10.974,00 8.909,00 0,00 0,00 8.909,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 FDO SVAL.CR.V/ALTRI TASSATO 0,00 ARROT. TELECOM-ENEL-ALTRI 0,00 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 0,00 1.880.900,00 8.573.454,43 0,32 (0,32) 5.380.258,55 -49.974,57 4.530.310,62 9.860.594,60 La rilevante differenza tra il 7.11 e il 3.3 è dovuta principalmente dall’incasso, peraltro solo su “conto corrente improprio” del CCC, di circa € 2.400.000 al netto di quanto già precedentemente indicato di € 1.100.000. 8.1.6 Disponibilità liquide Il saldo delle disponibilità liquide indicate nel piano concordatario al 7.11.2012 ammonta a € 489.959 come si evince dalla tabella sottostante. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 128 di 217 Descrizione B.C.C. CAVOLA E SASSUOLO B.C.C. CAV.E SASS.ORION/GEOS CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA CASSA SEDE B.C.C. rateo interessi attivi CREDITO EMILIANO BANCO POSTA ASSEGNI BANCARI CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE) CARIFE rateo interessi attivi BMPR rateo interessi attivi MONTE PASCHI (EX ANTONVENETA) BANCO POSTA rateo interessi attivi CREDEM rateo interessi attivi CRPR rateo interessi attivi LIBRETTO SPESE DI PROCEDURA LIBRETTO VINCOLATO EX ART. 161 LF Totale Disponibilità liquide Valore contabile Cessioni / Rettifiche Valore piano al 7.11.2012 compensazioni 389.705,11 389.705,11 149.555,41 -149.555,41 0,00 90.942,64 90.942,64 2.870,07 2.870,07 2.471,75 2.471,75 2.262,45 2.262,45 821,24 821,24 640,00 640,00 127,29 127,29 100,35 100,35 76,33 -76,33 0,00 12,30 12,30 4,01 4,01 2,24 2,24 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 639.591,23 0,00 -149.631,74 489.959,49 La compensazione di Euro 149.555 relativa al rapporto di c/c BCC Cavola e Sassuolo n. 180131372, è relativa alle somme da “girare” alla società a GEOS quale socia in ATI per l’appalto avente ad oggetto “Servizio globale per gli interventi di manutenzione e costruzione di reti allacciamenti e infrastrutture varie dell’acquedotto e della fognatura presso il Comune di Bernareggio”, per pagamenti ricevuti da ORION, in quanto capogruppo e, come tale, avente mandato speciale con rappresentanza, ma di spettanza in quota di GEOS ed alla quale vengono corrisposte se di competenza successiva al deposito del ricorso per concordato. E’ stata quindi effettuata la riconciliazione dei saldi indicati nel piano concordatario con i saldi contabili della società al 7.11.2012. In data 23.3.2013 è stata effettuato la conta di cassa e verificate a campione alcune operazioni dalla data del 7.11.2012 alla data della conta di cassa. Si è proceduto a rettificare l’iscrizione dei ratei attivi calcolati al 7.11.2012. Si sono effettuate le opportune verifiche anche alla data del 3.3.2013 con i seguenti risultati: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 129 di 217 Descrizione Valore piano Rettifiche B.C.C. CAVOLA E SASSUOLO B.C.C. CAV.E SASS.ORION/GEOS CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Valori CG al 7.11.2012 Valori contabili al 3.3.2013 Rettifiche 389.705,11 389.705,11 478.641,33 - 400.000,00 0,00 0,00 43.906,79 - 43.906,79 90.942,64 -1,35 90.941,29 930,47 - 8,33 922,14 2.870,07 B.C.C. rateo interessi attivi 2.471,75 0,00 0,00 0,00 CREDITO EMILIANO 2.262,45 2.262,45 0,00 0,00 BANCO POSTA 821,24 821,24 0,00 0,00 ASSEGNI BANCARI 640,00 640,00 0,00 0,00 CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE) 127,29 127,29 0,00 0,00 CARIFE rateo interessi attivi 100,35 -2.471,75 -100,35 0,00 364,34 78.641,33 CASSA SEDE BMPR rateo interessi attivi 2.870,07 Valore CG 364,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTE PASCHI (EX ANTONVENETA) 12,30 12,30 12,30 BANCO POSTA rateo interessi attivi 4,01 -4,01 0,00 0,00 0,00 CREDEM rateo interessi attivi 2,24 -2,24 0,00 0,00 0,00 CRPR rateo interessi attivi 0,04 -0,04 0,00 0,00 LIBRETTO SPESE DI PROCEDURA 0,00 0,00 0,00 LIBRETTO VINCOLATO EX ART. 161 LF Totale Disponibilità liquide 0,00 489.959,49 0,00 -2.579,74 487.379,75 12,30 0,00 400.000,00 7.749,67 531.604,90 7.749,67 -51.664,79 400.000,00 0,00 479.940,11 Nello specifico i maggiori scostamenti sono: - BCC Cavola e Sassuolo c/180131276: è stato rettificato l’importo del saldo della BCC di Cavola e Sassuolo al solo fine di dare evidenza del deposito delle spese di giustizia per la procedura. Nei fatti il libretto vincolato all’ordine del Giudice Delegato è stato effettuato in data 4.3.2013 e nella stessa data è stato anche svincolato il libretto per le spese dell’ausiliario e bonificato il saldo residuo in BCC di Cavola e Sassuolo; - BCC Cavola e Sassuolo c/180131372: si riportano le stesse considerazioni effettuate in premessa; - Cassa di risparmio di Ferrara: in data 13.12.2012 e 14.12.2012 sono stati effettuati n. 2 giroconti verso la BCC di Cavola e Sassuolo per complessivi € 90.000; - Credem: in data 4.2.2013 è stato chiuso il rapporto di c/c, le disponibilità pari ad € 2.076,56 sono state accreditate sul c/c presso BCC di Cavola e Sassuolo; Si precisa che le disponibilità liquide sono state rideterminate alla data del 3 marzo, ma sono oggetto di costante modifica in quanto continuano ad essere incassati crediti e pagati debiti per prededuzione da continuità. La principale modifica nella consistenza del conto corrente è rappresentata dal già citato finanziamento a Novellara 2000 per € 300.000 in funzione della presentazione del suo concordato preventivo. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 130 di 217 8.1.7 Ulteriori realizzi Nel piano non era prevista la sottoscrizione di un contratto di outsourcing con Novellara 2000. A seguito della stipula di detto contratto, previsto nel ricorso della controllata, Orion incassetà € 35.000 per il primo anno (2013) ed € 20.000 oltre ad IVA di legge per gli esercizi dal 2014 al 2017, anno in cui, presumibilmente, dovrebbe concludersi il concordato preventivo di Novellara 2000. Tale contratto, in estrema sintesi, prevede che Orion fornisca a Novellara 2000 servizi immobiliari, tecnici ed informatici su base continuativa. L’attivo realizzabile sarebbe quindi pari a: Descrizione ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 incassi contratto outsourcing Novellara 2000 Valori contabili Valore Piano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valori CG 35.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 115.000,00 Nella memoria integrativa depositata il 15.2.2013 non sono state considerate tra l’attivo realizzabile alcune cause attive. Solamente l’arbitrato impugnato dalla Ruzzo reti spa è stato indicato tra le rimanenze finali di lavori in corso da incassare ed è stata citata, ma non valorizzata, la causa per il riconoscimento delle riserve nei confronti di AVDA (Aeroporto valle d’Aosta). Causa attiva con esito positivo: In data 21 giugno 2013 alla scrivente è stato comunicato l’esito positivo della causa contro l’Ospedale Niguarda di Milano relativa al recupero del credito relativo al SAL finale e dei lavori a collaudo. La stazione appaltante si è opposta con domanda riconvenzionale per contestare alcune infiltrazioni. La CTU si era dimostrata favorevole a CCC. In data 21.6 è stato comunicato alla scrivente l’esito positivo della causa tra CCC e Ospedale Niguarda. Con la citata sentenza CCC (e per il consorzio Orion) ha diritto quindi a ricevere il pagamento della somma di € 662.585 oltre agli interessi da calcolarsi come indicato in sentenza in base all’art.26 L. 109/94 pari ad € 432.719, così per un totale di € 1.095.304. 8.1.8 Ratei e risconti attivi Per le ragioni esposte in piano e nell’asseverazione si ritiene corretto azzerare i risconti attivi. Descrizione Risconti attivi Totale Ratei e risconti attivi Valore contabile Valore Valore contabile Rettifiche Rettifiche VALORE CG al 7.11.2012 Piano al 3.3.2013 929.276,00 -929.276,00 0,00 7.072,00 -7.072,00 0,00 929.276,00 -929.276,00 0,00 7.072,00 -7.072,00 0,00 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 131 di 217 8.1.9 Fondo rischi realizzo Come precisato in piano tale fondo accoglie la parte del credito dei subappaltatori che non trova soddisfazione in chirografo. La sua indicazione è stata effettuata per far fronte al rischio che Orion debba pagare integralmente tali creditori. Si riporta a tal proposito il parere appositamente richiesto all’Avv. Neri del foro di Reggio Emilia. Reggio nell’Emilia, li 29 aprile ’13 Preg.ma Dott.ssa Federica Zaniboni quale Commissario giudiziale del Concordato preventivo Orion S.c. nr. 36/2012 Reg. C.P. Tribunale di Reggio nell’Emilia Oggetto: parere pro veritate relativo a: a. eventuale collocazione in prededuzione dei crediti maturati ante procedura in favore dei subappaltatori (ex art. 118 comma III del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Correlazione fra la normativa fallimentare ed il D.Lgs. 163/2006. Questioni “Enia”, “Consorzio unitario Torrino Mezzocamino / CA.RI Costruzioni S.r.l.”, “Novacoop”, “Comune di Treni” ed altri; b. problematiche e criticità relative al diritto da parte del Consorzio/i affidatario ad ottenere il pagamento da parte degli Enti pubblici committenti dei corrispettivi maturati ante procedura in assenza della verificazione del presupposto di cui al comma III dell’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale, fra il resto, sancisce l’“obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”. A richiesta del Commissario giudiziale rimetto alcune brevi note in ordine alle tematiche di cui all’oggetto. A a.1 La tematica nella relazione ex art. 161 comma III l.f. e nella proposta concordataria. Nella proposta concordataria e nella relazione ex art. 161 comma III l.f. la tematica di cui sub a in oggetto è coerentemente affrontata. Preliminarmente si riporta quanto sul punto, con analisi scevra da ogni critica, dettaglia il dr. Alberto Peroni, incaricato della stesura della relazione ex comma III (pag 176 e segg.) : “6.1.9. Fondi rischi realizzo Trattasi di una prudenziale stima relativa del possibile pagamento integrale dei fornitori subappaltatori [per la parte non considerati né nella voce fornitori strategici né nei creditori privilegiati], per forniture con posa in opera relative a contratti pubblici e per il contratto privato relativa a NOVACOOP per il quale è prevista contrattualmente la dimostrazione del pagamento dei subappaltatori al fine di ottenere la riscossione del credito da parte dell’impresa appaltante. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 132 di 217 Il tema è abbastanza controverso[1]. Per meglio comprendere l’appostazione di questo prudenziale fondo a rettifica dell’attivo occorre fare riferimento alle seguenti normative: gli articoli 117 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 modificato dal D.lgs. n. 113/2007 e l’art. 13 della Legge n. 180/2011 ed in particolare, l'articolo 13, comma 2, lett. a), della Legge n. 180/2011 prevedono testualmente che la Pubblica Amministrazione e le Autorità competenti [quindi anche le stazioni appaltanti] siano tenute a “...suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento”; inoltre, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, al momento della indizione della procedura di gara, deve prevedere che corrisponderà “…direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”. La finalità della norma è quella di temperare la posizione contrattuale - normalmente più debole dei subappaltatori, in modo da assicurare loro la tempestiva soddisfazione dei propri crediti nei confronti dell’appaltatore. La giurisprudenza ha avuto modo, più volte, di esprimersi in ordine alla qualificazione del contratto di subappalto, stabilendo che lo stesso, pur potendo essere ricompreso nella categoria dei contratti derivati e, quindi, dipendente in parte dal contratto principale, conserva un grado di autonomia rispetto al contratto di appalto[2]. In questo senso la disposizione dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, prevede una delegazione di pagamento ex lege tra l’appaltatore, la stazione appaltante ed il subappaltatore. Di conseguenza, non sorgerebbe un autonomo rapporto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore: la stazione appaltante - con il pagamento - adempie la propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l’obbligazione contratta dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore. Si tratta, quindi, di rapporti autonomi sorti per effetto di distinti contratti. La conseguenza di tale impostazione è che non sorge alcun rapporto diretto di debito/credito tra la stazione appaltante ed il subappaltatore. Anche l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si sarebbe espressa in questo senso escludendo che “a seguito del contratto di subappalto ed anche nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, possa sussistere alcun rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore”[3]. Fatte queste premesse normative occorre valutare gli effetti di quanto sopra all’interno di una procedura concorsuale. [1] Sul punto si veda, tra gli altri, Piero de Bei in IlFallimentarista del 31 maggio 2012. [2] [in questo senso, Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22344; Cass. civ. 9 settembre 2004, n. 18196; Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9684; Cass. civ. 29 maggio 1999, n. 5237] [3] Deliberazione n. 157/2004. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 133 di 217 Una prima interpretazione potrebbe ritrovarsi in quanto affermato dal Consiglio di Stato[4] il quale - occupandosi di altra questione inerente l’applicazione dell’art. 81 L.F. - ha evidenziato la prevalenza della normativa in materia di contratti pubblici su quella fallimentare. Tale interpretazione non può far discendere l’automatica conseguenza che la stazione appaltante, di fronte alla procedura concorsuale dell’appaltatore, debba comunque procedere al pagamento diretto dei subappaltatori. Infatti: i crediti del subappaltatore non sono assistiti da privilegio speciale mobiliare e certo non può essere riconosciuta loro una automatica prededuzione. Pertanto, il pagamento della stazione appaltante eseguito al subappaltatore dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo violerebbe la par condicio creditorum giacché vale il principio per cui “…anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla "par condicio", purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito - come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento”[5]. Infatti, se la stazione appaltante paga, produce l’effetto di estinguere un proprio debito nei confronti dell’appaltatore in procedura, depauperando il suo patrimonio. Pertanto, in caso di concordato preventivo, a seconda di quanto è stato previsto nel bando di gara, la stazione appaltante deve pagare l’appaltatore solo una volta che questi abbia saldato il proprio debito con il subappaltatore nella misura eventualmente ridotta prevista dal concordato. Operativamente, la stazione appaltante - sotto il controllo degli organi della procedura - potrà anche pagare direttamente il subappaltatore ma, a parere dello scrivente, solo nella misura stabilita dal concordato [così anche l’AVCP]. A tesi differenti giunge invece una recente Sentenza della Corte di Cassazione[6] che riconosce in un caso di appalto di lavori pubblici la tutela tipica per il subappaltatore della prededuzione: la ragione risiederebbe dal fatto che senza detto pagamento non sarebbe possibile realizzare l’attivo incassando il credito dalla stazionale appaltante. Il pagamento al subappaltatore sarebbe quindi funzionale al realizzo dell’attivo. L’incertezza normativa ha pertanto indotto ORION da accantonare prudenzialmente questo fondo di rettifica dell’attivo. Qualora tale passività non dovesse manifestarsi potrebbe sensibilmente migliorare la percentuale offerta ai creditori chirografari. La stima di tale ammontare è risultata particolarmente complessa non sapendo con precisione in quanti casi potrà essere necessario procedere con il pagamento integrale dei subappaltatori per riuscire ad incassare i crediti dalle stazioni appaltanti. L’importo del fondo è stato determinando nel seguente modo: selezionando tutti i subappaltatori in contratti pubblici [ed anche i subappaltatori del contratto privato NOVACOOP in quanto è lo stesso contratto che richiede la fattura quietanzata dei subappaltatori per l’incasso dei crediti]; eliminando i subappaltatori per i quali è già previsto da Piano l’integrale pagamento [fornitori strategici e privilegiati]; accantonando nel fondo la quota parte di tali crediti non soddisfatta in chirografo. Sarà successivamente onere degli organi dell’instauranda procedura concorsuale valutare, se ed in quali casi, potrebbe rendersi necessario procedere a pagamenti integrali dei subappaltatori. Il Piano prudenzialmente prevede: Valore contabile Rettifiche Compensazioni Piano [4] Commissione Speciale n. 4575/2007 del 22 gennaio 2008. [5] Cass. Civ., Sez. I, n. 142/2003. [6] Cass. n. 3402 del 5 marzo 2012. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 134 di 217 FONDO RISCHI REALIZZO Euro -- Euro -5.200.000 Euro -5.200.000 Per i motivi sopra illustrati, appare corretta la valutazione operata nel Piano e nel Ricorso e, pertanto, nulla osta all’attestazione della ragionevolezza del valore”. Il fondo de quo è appostato anche nel piano, ove con ragionamenti in parte condivisibili (la “vexata questio” è indubbiamente se prevalga la normativa fallimentare o la norma di cui al D.Lgs. 163/2006) si nega la prededucibilità dei crediti e l’applicabilità dell’art. 118. Così in proposta: “3.17. Fondi rischi realizzo Trattasi di un fondo che trova la sua motivazione nel rischio che ORION si trovi a dover pagare integralmente i debiti verso subappaltatori (diversi dai debiti verso le società consortili inseriti nella categoria dei fornitori strategici) che abbiano prestato la propria opera in cantieri con committenze pubbliche o con committenze private laddove il contratto preveda espressamente l’onere – a carico di ORION – di dare evidenza dell’integrale pagamento dei subappaltatori quale condizione per l’esigibilità del proprio credito. A tale proposito vi è preliminarmente da chiedersi se le stazioni appaltanti possano (rectius, debbano) provvedere al pagamento dei propri debiti verso ORION alla loro naturale scadenza a prescindere dal momento in cui vengano pagati i subappaltatori, ovvero se costituisca ostacolo al pagamento immediato da parte delle committenti il disposto dell’art. 118, terzo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (già in precedenza definito come “Codice dei Contratti Pubblici”), il quale stabilisce da un lato che, salvo il caso in cui nel bando di gara la stazione appaltante abbia affermato che provvederà direttamente a corrispondere ai subappaltatori o ai cottimisti l’importo delle loro prestazioni, “è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.”e dall’altro, quale sanzione a carico dell’affidatario, che “Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”. Il quesito predetto ha un senso evidente: laddove infatti si ritenesse applicabile la predetta disposizione anche in costanza di una procedura concorsuale quale quella di specie, si porrebbe il delicato problema – e la necessità – di provvedere quanto prima, e pure in parziale deroga al principio della par condicio creditorum, al pagamento dei debiti di ORION verso i subappaltatori, al fine di permettere la riscossione dei crediti vantati nei confronti degli enti appaltanti. Orbene, esaminando la ratio del sopracitato art. 118 Codice dei Contratti Pubblici, ci si avvede di come la disposizione in esame non possa continuare a trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’affidatario venga sottoposto ad una procedura di concordato preventivo quale quella di specie. L’art. 118, terzo comma, Codice dei Contratti Pubblici, infatti, mira sia a scongiurare infiltrazioni mafiose nell’esecuzione degli appalti pubblici, consentendo alla stazione appaltante di monitorare non solo la scelta del subappaltatore, ma anche gli ordini di pagamento dei corrispettivi a questi dovuti[7], sia ad assicurare ai subappaltatori la dovuta soddisfazione dei propri crediti nei confronti dell’appaltatore: ciò appunto al fine di evitare approfittamenti di quest’ultimo e di mitigare la posizione di debolezza contrattuale e di possibile soggezione del subcontraente[8]. Avendo riguardo, quindi, alle ragioni ispiratrici del terzo comma dell’art. 118 Codice dei Contratti Pubblici, non v’è dunque alcuna necessità, ed anzi si mostra quanto mai fuori luogo, che la norma trovi applicazione nel caso in cui l’affidatario sia assoggettato ad una procedura [7] SANDULLI, in (a cura di CARULLO-CLARIZIA) La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova, 2004, 1612; Zavaglia, in (a cura di BALDI-TOLOMEI) La disciplina dei contratti pubblici: commentario al Codice appalti, 2007, 997; DE NICTOLIS, Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Roma, 2008, 933. [8] v. Parere AVCP, 10 novembre 2011- prot. uscita del 15 novembre 2011 n. 0113722. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 135 di 217 concorsuale quale quella cui ORION ha chiesto di essere ammessa, giacché in quest’ultima tanto il monitoraggio dei pagamenti (al fine di scongiurare possibili infiltrazioni mafiose), quanto la tutela della posizione del subappaltatore sono ampiamente garantiti dalla presenza di organi giurisdizionali che sovraintendono al realizzo delle attività ed alla distribuzione del ricavato ai creditori, secondo la proposta concordataria e nel rispetto della par condicio creditorum. Ed invero, in un contesto in cui la liquidazione dei beni del debitore avviene ad opera del liquidatore giudiziale (i cui atti sono peraltro soggetti al possibile vaglio del Tribunale ex art. 36 L.F.; arg. ex Cass. SS.UU. 16 luglio 2008, n. 19506; in questo senso esplicitamente Trib. Reggio Emilia decr., inedito, 9/11 febbraio 2010), sotto la vigilanza ed il controllo del Commissario Giudiziale, del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato (ciascuno nei propri ambiti di competenza) non ha più alcuna utilità né senso il meccanismo sanzionatorio della sospensione dei pagamenti in favore dell’affidatario laddove questi non presenti alla stazione appaltante entro 20 giorni le fatture quietanzate del subappaltatore[9]. Nessuna sanzione, infatti, può né deve essere comminata ad un soggetto che si trovi nell’impossibilità di eseguire i pagamenti (verso i subappaltatori) per la presenza di una procedura concorsuale. Del resto, è la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad affermare che “In caso di fallimento la stazione appaltante può effettuare il pagamento dei debiti nei confronti dell’appaltatore a favore della procedura fallimentare, sia che abbia optato per il c.d. pagamento diretto, sia che abbia sospeso i pagamenti a favore dell’appaltatore a seguito della mancata presentazione delle fatture quietanzate. Infatti, la posizione del subappaltatore nel fallimento è specificamente garantita dalle misure adottabili dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori)” (AVCP, parere 10 novembre 2011 cit.). Principi, questi, che a ben vedere possono e debbono trovare applicazione anche al caso in esame, giacché le stesse garanzie per la posizione del subappaltatore ravvisate dall’Autorità di Vigilanza nel caso di fallimento sussistono invero nell’ipotesi – che qui ci occupa - di un concordato preventivo in cui sia previsto, seppur con modalità che assicurano la continuità aziendale (con riguardo al core business dell’impresa), l’alienazione di tutti i beni del soggetto in procedura e la devoluzione di tutto il relativo ricavato ai creditori (laddove è evidente che quella procedura di concordato, di cui pure si legge nel citato parere dell’AVCP, non può che identificarsi in un concordato diverso da quello di specie, in cui – in particolare - siano definiti tempi e percentuali garantite di soddisfazione dei creditori). Da quanto appena esposto discende che le stazioni appaltanti potranno (o meglio dovranno) provvedere al pagamento dei corrispettivi in favore dell’affidataria secondo la naturale scadenza delle relative obbligazioni, senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che il pagamento dei subappaltatori avvenga – per contro – nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla procedura concorsuale. Detto quanto sopra, in considerazione delle difficoltà – anche di natura pratica – che l’adesione alla predetta tesi comporta, è stato comunque prudenzialmente accantonato il fondo rischi di cui si discute”. a.2 La soluzione adottata da Cass. civ. Sez. I, 05/03/2012, n. 3402. [9] Sul fatto che il provvedimento della stazione appaltante che neghi la corresponsione del corrispettivo in applicazione del terzo comma dell’art. 118 Cod. App. abbia natura sanzionatoria, v. VALLETTI, cit. in CARULLO – IUDICA, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2012, sub art. 118.) Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 136 di 217 In un unico precedente, citato anche dall’Attestatore, si è espressa la Suprema Corte con la sentenza di cui in epigrafe. Necessità riportare integralmente il teso della motivazione, per poi, correlarlo alle tesi espresse in proposta (e parzialmente nella relazione attestativa): “la società Sotel s.r.l. ha proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo del fallimento della società EDA in liquidazione per lamentare l'ammissione in chirografo del proprio credito di Euro 630.578,37, cui avrebbe dovuto riconoscersi invece la collocazione in prededuzione, ovvero in privilegio. Rappresentando il corrispettivo dell'attività espletata in esecuzione di un contratto di subappalto, intervenuto con il gruppo di imprese di cui faceva parte la società fallita, cui le opere erano state a loro volta appaltate dal Ministero della difesa con contratto n. (OMISSIS), il credito era strumentale all'amministrazione fallimentare e meritava perciò il rango rivendicato. A mente dell'art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici relativo a servizi e forniture emanato dal D.Lgs. 12 luglio 2007, n. 113, la mancata trasmissione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore entro venti giorni dal pagamento ricevuto delle fatture quietanzate dal subappaltatore per gli importi di sua spettanza determina la sospensione di tutti i pagamenti comunque maturati a favore degli affidati stessi. Il pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore, si atteggia pertanto quale condizione di procedibilità per la riscossione del credito dell'appaltatore, cioè della società EDA fallita, nel senso che il pagamento di quanto dovuto a suo favore da parte di quest'ultima sarebbe funzionale all'incasso del credito di essa appaltatrice verso la stazione appaltante. Il Tribunale fallimentare, contumace la curatela fallimentare, ha respinto l'opposizione con decreto depositato il 26.11.2009 e comunicato il 22.12.2010, avendo escluso l'asserito riferimento del credito controverso alla gestione fallimentare, e rilevato altresì che la pretesa non ineriva ad attività economica successivamente ratificata dall'amministrazione fallimentare, non potendo desumersi la supposta ratifica dal fatto che il corrispettivo delle opere cui ineriva il credito era stato liquidato dall'amministrazione committente in favore della società fallita. Contro questo provvedimento la società Sotel ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo articolato in due distinti profili, cui il curatore fallimentare ha resistito con controricorso. Motivi della decisione: La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 111, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, e correlato vizio d'insufficiente motivazione, ascrive al giudice dell'opposizione errata esegesi del disposto normativo che regola la fattispecie, per non aver considerato che l'esigibilità del credito della fallita - appaltatrice - verso la stazione appaltante sarebbe condizionato dalla presentazione delle fatture quietanzate, attestanti il pagamento delle spettanze a favore di essa opponente, che eseguì regolarmente le opere appaltate all'a.t.i. di cui faceva parte la società EDA, in esecuzione del contratto di subappaltato in atti, e col benestare della committente. La riscossione effettiva del suo credito si atteggia e si qualifica perciò funzionale alla gestione fallimentare, e merita per l'effetto la chiesta collocazione in prededuzione che ne consenta l'immediato pagamento e, secondo la prescritta consecuzione, la riscossione da parte del curatore fallimentare del credito della fallita verso il committente. Il decreto impugnato è inoltre affetto da insufficiente motivazione in ordine al vaglio critico degli argomenti spesi nell'atto d'opposizione. Il curatore resistente, in replica alla censura di cui deduce l'infondatezza, rileva la natura concorsuale del credito in discussione, che non si riferisce a debito contratto dalla procedura, bensì al corrispettivo di opere eseguite prima del suo inizio, e che su tale qualificazione non incide il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in quanto la sospensione dei pagamenti ivi prevista opera con riguardo ai pagamenti successivi dovuti dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice e non certo al pagamento già eseguito in favore del subappaltatore, e mira a predisporre uno strumento di garanzia a favore di quest'ultimo, senza tuttavia influenzarne la natura, nè attribuirvi posizione privilegiata. La decisione del Tribunale fallimentare, peraltro Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 137 di 217 adeguatamente argomentata, si sottrarrebbe alla critica del ricorrente. Il motivo appare fondato. Secondo il disposto della L. Fall., art. 111, "sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica diposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma". Al di fuori dell'ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento "occasionale" ovvero "funzionale" posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Il pagamento del credito della Sotel, a lume della disciplina che lo governa, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione fallimentare nel senso che si atteggia, secondo quanto fondatamente lamenta la ricorrente, quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante. Il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, applicabile indiscutibilmente al caso di specie, prevede infatti testualmente che "nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedere a corrispondere direttamente al subappaltare o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La sanzione della sospensione, prevalentemente intesa quale forma di garanzia per le ragioni del subappaltatore, contraente più debole, tesa ad evitare abusi da parte dell'appaltatore, sia ed ancor di più se si riferisca a tutti i pagamenti successivi che spettano all'appaltatore in forza del contratto d'appalto secondo quanto assume il controricorrente, sia che riguardi l'esazione del prezzo di ribasso, che nella specie è pari al 9% del corrispettivo concordato nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in causa, preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante. La costruzione esegetica propugnata dalla ricorrente appare allora corretta laddove rappresenta il necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito, che, solo se assistito da prededuzione può essere eseguito con preferenza seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l'effetto di quel rango preferenziale. Siffatta correlazione, costruita in termini di necessaria subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore, svuota di rilevanza il dato cronologico che caratterizza in termini di concorsualità il credito in discorso in quanto sorto in periodo anteriore al fallimento dell'appaltatore-committente, e rende conto dell'imprenscindibile incidenza dell'un adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l'intero ceto creditorio. Il corollario di questa necessaria sovrapposizione tra le rispettive posizioni creditorie palesa l'interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 138 di 217 rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità. Resta assorbito l'esame del secondo motivo. Il decreto del Tribunale fallimentare, fondato su lettura riduttiva del dettato della norma fallimentare, appare pertanto affetto dal vizio denunciato. Ne discende la cassazione con rinvio al giudice fallimentare che, se verificherà l'effettiva sospensione da parte della stazione appaltante del pagamento del credito di spettanza della società fallita disposta a mente del disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, attribuirà al credito dell'odierna ricorrente, già ammesso allo stato passivo, la chiesta collocazione in prededuzione, e provvederà quindi anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio”. a.3 La incerta soluzione sulla prevalenza di una normativa sull’altra e la correttezza dello stanziamento di apposito fondo. La lettura dei passaggi della proposta correlati al dettame della Suprema Corte, non totalmente esente da critiche in ordine alla chiarezza espositiva, dipanano parzialmente la problematica. Correttamente quindi viene stanziato un apposito fondo. Appare difatti possibile (se non probabile), che le poste godano di prededuzione alla luce del “semplice” ragionamento che: “il pagamento (dei crediti) , ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio”, (i crediti incassati da Orion sono difatti maggiori dei costi per il pagamento dei subappaltatori). Pertanto, anche nel rispetto del dettame di S.U., quindi di una valutazione economica di fattibilità, non essendogli rimessa una valutazione giuridica ortodossa in un tema così controverso, valutazione che sarà compito degli Organi giurisdizionali in caso di controversia, il Commissario, con imputazioni non semplici, si ritiene dovrà prudentemente implementare il fondo già previsto. B b.1 I casi concreti: le sospensioni dei pagamenti da parte delle Stazioni appaltanti. Il Comune di Terni, Enia ed il Cons. Unitario Torrino Mezzocamino hanno ritenuto, allo stato, di sospende i pagamenti avvalendosi del disposto del terzo comma dell’art. 118. CA.RI Costruzioni S.r.l, subappaltatrice del Cons. Unitario Torrino Mezzocamino, a mezzo raccomandata a firma dell’avv. Carlo Orazi, ha “addirittura” diffidato Orion da chiedere i pagamenti, il consorzio da rimuovere la sospensione ed il Commissario da non considerare in prededuzione il credito (è di tutta evidenza che i diritti di Orion sono costituzionalmente garantiti, art. 24 Cost. e, fondati o no, si dubita che non possa agirli e che il Commissario non possa indirizzare la collocazione in una classe, ove diversamente previsto dal Proponente, che correttamente, nell’incertezza apposta un fondo. Pertanto la diffida appare non condivisibile). La comunicazione via email del Comune di Treni indirizzata al Commissario giudiziale riassume, in modo abbastanza chiaro, la problematica: “Gent.ma Dott.ssa Federica Zaniboni[10], [10] Mail Da: Brizioli Raffaella [mailto:[email protected]] Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 9.42 A: [email protected] Oggetto: pagamento subappaltatori-fornitori Orion s.c. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 139 di 217 ringraziandoLa della documentazione fornita, sono a porre alla Sua attenzione alcune questioni inerenti i subappaltatori e cottimisti della Orion S.C. nell’appalto dell’Ampliamento del Cimitero del Comune di Terni (Stralcio 2, Fase 1, Lotto 4). Il contratto d’appalto non prevede il pagamento diretto ai subappaltatori e cottimisti: l’art. 49 del Capitolato Speciale disciplina il pagamento tramite la società appaltatrice C.C.C. Società Cooperativa (Consorzio Cooperative Costruzioni); la Stazione appaltante esegue i pagamenti a favore del Consorzio previa esibizione delle fatture quietanziate dei subappaltatori e cottimisti che hanno stipulato il contratto non con la C.C.C. ma con la consorziata Orion S.C. ,quale impresa esecutrice dell’appalto. I citati subappaltatori, cottimisti, nonché alcuni fornitori, perdurando l’inadempienza della Orion S.C., hanno presentato varie istanze alla Scrivente Stazione Appaltante al fine di ottenere il pagamento diretto dei loro crediti ai sensi dell’art. 118 del Codice degli Appalti. Nel merito è stato risposto sia che il pagamento diretto non era previsto negli atti di gara, né indicato nel contratto, sia che essendo in corso la procedura concordataria (richiesta di ammissione al concordato preventivo) lo stesso poteva essere pregiudizievole alla par condicio creditorum. Per quanto sopra si chiede di sapere se i vari subappaltatori, cottimisti e fornitori della ORION S.C., in riferimento all’appalto citato, rientrano nelle fasce di creditori così come descritte nel decreto del Tribunale; in particolare se fanno parte della categoria di quei creditori in prededuzione in favore dei quali è previsto il pagamento integrale dei loro crediti entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa o in quale categoria di creditori chirografari appartengano per i quali è previsto un pagamento parziale, rateizzato, entro il 2018. Questa Amministrazione ha pagato il primo SAL; per il pagamento del secondo S.A.L., stante la procedura concordataria in atto nei confronti della Orion S.C., che non può più eseguire pagamenti in maniera autonoma, si dovrebbe interrompere il meccanismo del pagamento previa esibizione delle fatture quietanziate in quanto per tutti i debiti antecedenti al 4 marzo (termine iniziale del contratto di affitto del ramo d’azienda nei confronti della Siteco S.r.l.) rimane debitrice la Orion s.c.. Si resta in attesa di un cortese chiarimento onde poter procedere nei modi più congrui e legittimi”. b.2 Il controllo giurisdizionale in tema di C.p. Come è oramai noto, berviter, “nel concordato preventivo l'autorità giudiziaria è chiamata a garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle regole, che la proposta sia idonea a realizzare in concreto la causa del procedimento, ad accertare la fattibilità giuridica della proposta ed infine a verificare l'effettiva idoneità della procedura a realizzare la causa in concreto. Esula invece dal controllo giudiziario – che è rimesso ai creditori – l'aspetto economico della proposta, sulla sua convenienza, sulla realizzabilità dell'attivo e sulla misura di soddisfacimento percentuale”. Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2013, n. 1521. Precedentemente, ma non è questo il caso di specie, seppure la tematica si può ricollegare, Cass. civ. Sez. I, 15/09/2011, n. 18864 aveva affermato la possibilità per il Tribunale di “intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art. 1421 cod. civ.; ……….. ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 140 di 217 prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi perciò rigettare la domanda di omologazione)”. Quanto sopra a conferma che: - il Commissario non possa indirizzare la collocazione in una classe, ove diversamente previsto dal Proponente, che correttamente, nell’incertezza, pur considerandoli chirografari, apposta un fondo, rimettendo la valutazione ai creditori (ivi compresi quelli “stralciati”); - solo il Tribunale “ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, …… deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura” (e non pare questo il caso); - solo i creditori possano, nella vexata questio prededucibilità o no, o con lo strumento del voto, o con gli strumenti che la normativa gli consente far accertare il proprio credito e la sua collocazione (certo non sarà sufficiente una diffida). b.3 La legittimità? della sospensione alla luce della normativa fallimentare. L’indirizzo, non chiaro, di Cass. civ. Sez. I, 05/03/2012, n. 3402. La motivazione sopra riportata, in parte contraddicendosi, esprime alcuni concetti basilari, che, proprio alla luce delle apparenti contraddizioni, necessitano di una sintetica esegesi. Questa prima sostiene che “la sanzione della sospensione ….. preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante” poi prevede però “il pagamento del …… credito ……… a seguito di riparto” ed enuclea il “tutto”, difettando di chiarezza, con il ritenere: a. la subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore; b. imprenscindibile l’incidenza dell'un (non si comprende se la sentenza contenga un refuso) adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l'intero ceto creditorio. Quindi pare prevedere il dovere di adempimento da parte della Stazione Appaltante in favore della Curatela – adempimento extra concorso che giova a tutta la massa, e il pagamento in moneta fallimentare, secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, dei crediti dei subappaltatori (che di ciò si tratti lo conferma proprio per la presenza dell’inciso “secondo le regole del concorso”, difatti, l’unico pagamento “concorsuale” può essere quello dei creditori del fallimento e non viceversa). La tesi si scontra però con l’asserzione la sanzione della sospensione ….. preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante A sgombrare il campo pare soccorrere il parere in data 7.03.2013 dell’Autorità per al Vigilanza sui Contratti pubblici, che si allega ed alla cui integrale lettura si rimanda, il quale espressamente prevede – pag. 5 – che “non possa perdurare, stante il fallimento, il meccanismo del pagamento previa esibizione delle fatture quietanzate. La consorziata fallita, infatti non può più eseguire autonomamente alcun pagamento”. >< Conclusioni Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che: 1. ove “il pagamento (dei crediti) , ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa, e dunque risponda allo scopo della procedura” i crediti dei subappaltatori siano da considerarsi prededucibili; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 141 di 217 2. l’accertamento della prededuzione non sia rimesso al Commissario (che non è un Curatore) ma, se, legittimamente trattandosi di proposta, omesso in piano, solo i creditori “stralciarti” possano far accertare il proprio credito e la sua collocazione; 3. in ragione di quanto sub 1 e 2 il Commissario potrà unicamente prudentemente implementare il fondo già previsto ed ove ciò agevoli i pagamenti da parte delle Stazioni appaltanti darne ad esse comunicazione; 4. possa ritenersi che cessi l’efficacia sospensiva prevista dall’art. 118 comma III in corso di procedura. Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. (avv. Alberto Neri) Si tenga inoltre presente che la legge 180/2011 ha introdotto l’obbligo per l’appaltatore di fornire le fatture quietanzate (secondo le medesime modalità del subappalto), anche per le forniture con posa e noli a caldo le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, pena la sospensione del SAL. Il contratto di fornitura con posa non richiede maggiori precisazioni circa l’oggetto, per completezza espositiva si ritiene invece indispensabile precisare che il “nolo a caldo” è un contratto atipico, assimilabile alla locazione di cose mobili. Infatti, tale fattispecie è una sorta di contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss. Negli ultimi tempi, in linea con la tendenza di molte imprese che mirano ad evitare investimenti gravosi dal punto di vista finanziario, per dotarsi di impianti e macchinari di cui non fanno uso continuativo, lo strumento contrattuale del noleggio (in particolare di quello «a caldo») è particolarmente utilizzato. Nello specifico il nolo a caldo è caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione di macchinario, e una accessoria, rappresentata dall’attività del soggetto addetto alla manovra del macchinario medesimo. In sostanza con questo tipo di noleggio il locatore del macchinario mette a disposizione del soggetto utilizzatore anche un proprio operatore (di norma un suo lavoratore dipendente), con il compito di occuparsi del corretto funzionamento del medesimo bene, atteso che spesso si tratta di attrezzature complesse, che necessitano di specifiche professionalità. La conseguenza è quindi che il conduttore dispone del macchinario a nolo e sullo stesso ricadono i rischi inerenti l’utilizzazione della cosa, e il locatore mette a disposizione del conduttore l’attività di suoi dipendenti per l’utilizzazione dell’oggetto del contratto agendo Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 142 di 217 come preposti del conduttore, senza che tale situazione faccia venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto. Il Codice degli appalti, all’art. 118, comma 11, disciplina i contratti similari, cioè quei subaffidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma che prevedono l’impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo. Questi contratti sono considerati subappalto - quindi incidono sulla quota subappaltabile, sono soggetti ad autorizzazione e, nel caso in esame, dovrebbero essere ricompresi nel Fondo rischi realizzo - quando sono presenti i seguenti presupposti: - l’importo da affidare è superiore al 2 % dell’importo dell’appalto o pari/superiore a € 100.000,00; - l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 % dell’importo del sub-contratto. Se manca uno solo di questi requisiti la fornitura con posa e il nolo a caldo è solamente definibile come sub affidamento, non come subappalto. Sono vietati quei sub contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto, cioè l’esecuzione di tutto o parte dei lavori oggetto dell’appalto, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante. Diversa è invece la situazione dell’appalto (o subappalto), dove l’appaltatore esegue l’attività a suo rischio e i macchinari restano nella sua disponibilità e utilizzandoli senza alcuna ingerenza da parte dell’appaltante. Per la verifica della corretta indicazione del fondo in oggetto la scrivente, tramite riscontro documentale, ha verificato che nei contratti di fornitura con posa e nolo a caldo, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge 180/2011, fosse indicato che il valore della mano d’opera non è superiore al 50% del valore del contratto. In caso di contestazione ogni situazione dovrà essere analiticamente verificata per capire se il dato fattuale sia diverso da quello contrattuale. La verifica analitica dei singoli contratti si è dimostrata indispensabile per l’analisi del contenuto del fondo come indicato in piano e per permetterne quindi una ricostruzione in base alle informazioni assunte. I contratti di appalto sono stati distinti quindi in pubblici e privati. Di fatto la maggior parte dei contratti non stipulati con enti pubblici sottostanno comunque alle stesse regole, prevedendo, per esempio, la trasmissione alla stazione appaltante delle fatture dei subappaltatori Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 143 di 217 quietanziate, come il caso di Nova Coop. Restano esclusi dalla disciplina degli appalti pubblici quelli degli interventi edilizi nel comparto residenziale R5 a Piacenza (Baia del Re) e quello della corte dei servi a Novellara. Resta in dubbio l’esatta qualificazione del contratto di Torrino Mezzocammino, in quanto non è mai stato rinvenuto il contratto definitivo, per tale motivo i subappaltatori relativi sono stati prudenzialmente considerati in tale fondo. Come nel piano, i creditori chirografari qui ricompresi sono suddivisi tra: - debiti relativi a fatture ricevute per subappalti relativi a contratti pubblici; - debiti relativi a fatture da ricevere per subappalti relativi a contratti pubblici; - debiti relativi a fatture ricevute per subappalti Nova Coop. Le principali differenze rispetto al fondo indicato in piano sono relative a due subappaltatori del contratto di appalto di Torrino Mezzocammino, ad una qualche fattura da ricevere che non era ancora pervenuta nel momento della redazione del ricorso e, soprattutto, alla mancata inclusione, tra i subappaltatori del contratto con Nova Coop Vercelli, del creditore Stai Prefabbricati per circa 2,6 milioni di euro. Altra sensibile differenza risiede nel fatto che i creditori considerati quali privilegiati dalla scrivente sono stati eliminati dal presente fondo ed inseriti tra i crediti privilegiati. Allo stesso modo si è proceduto aggiungendo al fondo in esame i creditori indicati quali privilegiati in piano, ma non ritenuti tali dalla scrivente. Altra verifica analiticamente eseguita sui subappaltatori aggiunti dalla scrivente è l’applicazione o meno del meccanismo del reverse charge. Infatti il comma 5 dell’art.37 del DL 223/2006 ha introdotto, all’art. 17 del DPR 633/1972 il nuovo comma 6, ai sensi del quale le disposizioni recate dal precedente comma 5, in materia di reverse charge (ossia di emissione di fattura senza IVA ed applicazione dell’imposta da parte dell’acquirente del bene o servizio, previa apposita integrazione del documento ricevuto dal cedente o prestatore), si applicano anche “alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Tale meccanismo è applicabile dall’1.1.2007. Poiché dunque possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, ai sensi della lettera a) del comma 6 dell’art. 17 del DPR 633/1972, è necessario che risultino verificati i seguenti presupposti: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 144 di 217 - esecuzione di prestazioni di servizi da parte di un soggetto passivo IVA a favore di un appaltatore o di un subappaltatore; - oggetto di prestazioni rese nel novero di quelle appartenenti al “settore edile”. Il fatto che tra i presupposti di applicazione vi sia l’esecuzione di prestazioni di servizi, da parte di un soggetto passivo IVA, implica già di per se l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma delle operazioni consistenti in cessioni di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nell’ambito delle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (circolare 28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate). Al fine della presente relazione non devono quindi essere considerati nel fondo in esame. Per ogni creditore privilegiato è comunque stato verificato se si tratta o meno di subappaltatore. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei valori dei subappaltatori che ha permesso l’individuazione del valore da indicare in prededuzione. L’importo di € 10.052.254,79 è stato arrotondato ad € 10.000.000. Descrizione Importo Piano debiti SUB per contratti pubblici chirografi - fatture ricevute debiti SUB per contratti pubblici chirografi - fatture da ricevere debiti SUB per contratti Nuova Coop (43078) chirografi - fatture ricevute debiti SUB per contratti Nuova Coop (43078) chirografi - fatture da ricevere Totale Importo CG % soddisfo media 5.684.481,04 6.884.153,66 209.823,19 311.039,55 2.086.126,75 4.459.656,61 0,00 0,00 7.980.430,98 11.654.849,82 13,750% NON SODDISFATTI 11.654.849,82 -1.602.595,03 = Importo con soddisfo in chirografo 1.602.595,03 10.052.254,79 Necessario precisare che, come evidenziato nello schema che segue, alcune stazioni appaltanti hanno effettuato trattenute alla ricorrente ex art.118 Dlgs 163/2006. Come nel caso dell’intervento sostitutivo, che verrà affrontato nel paragrafo 8.2.3.6, la scrivente non ritiene corretto il comportamento della stazione appaltante in quanto Orion è sottoposta a procedura concorsuale. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 145 di 217 ORION sc. in concordato preventivo Somme trattenute dalle Stazioni Appaltanti su pagamenti eseguiti COMMESSA STAZIONE APPALTANTE Note Art. 118 Dlgs 163/2006 (assenza fatt. quietanzate) 40311 AZ. OSP. S.Maria nuova Passerelle 2° sal 53501 A.E.S. TORINO 10.302,93 BYTEST fatt. varie 2012 sal n. 7 e 8 65.313,46 Coop. VIRIDIA fatt. 219 e 228/2012 70.762,65 EUROSOL PALIMODENA fatt. n. 418/372/350 del 2011 trattenuti su ns. fatt. 10028/2012 (067291) trattenuti su ns. fatt. 868 e 941/2012(056168) 57317 MULTISERVIZI 198.223,55 TOTALE importo lavori eseguiti dall'01/11 al 07/11/2012 trattenuti su ns. fatt. 190/193/194 del 2013(056241) 344.602,59 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 146 di 217 Si riporta di seguito il riepilogo dell’attivo che indica nella prima colonna il valore del piano, nella seconda l’ipotesi considerata dalla scrivente che prevede che Novellara 2000 riesca a soddisfare, tramite vendita a trattativa privata, circa l’80% dei debiti chirografari e, ipotesi residuale (worst case) che considera che Novellara 2000 sia in grado di soddisfare solamente il 35% circa dei propri debiti chirografari e che la partecipazione in Baia del Re possa avere valore nullo. ATTIVO VALORE PIANO VALORE CG best case VALORE CG worst case Immobilizzazioni immateriali (8.1.1) Immobili (8.1.2.1) Altre immobilizzazioni materiali (8.1.2.2) Partecipazioni in società controllate (8.1.3.1) Partecipazioni in società collegate (8.1.3.2) Altre partecipazioni (8.1.3.3) Partecipazione in Baia del Re srl Crediti verso partecipate (8.1.3.4) Rimanenze lavori in corso e materie prime (8.1.4.1/2) Caparre (8.1.4.3) Acconti ricevuti da clienti (8.1.4.4) Crediti verso clienti (8.1.5.1) Crediti tributari (8.1.5.2) Acconti dati per futuri acquisti (8.1.5.3) Crediti diversi (8.1.5.4) Disponibilità liquide (8.1.6) Ulteriori realizzi (8.1.7) Ratei e risconti attivi (8.1.8) Fondo rischi realizzo (8.1.9) 0 225.000 1.800.000 76.068 76.100 1.202.268 781.791 8.289.786 35.141.031 0 0 17.542.835 295.567 7.400 8.573.454 489.959 0 0 -5.200.000 0 225.000 1.800.000 69.633 76.100 1.202.268 96.980 8.579.512 27.632.877 0 0 15.706.558 22.962 7.400 9.860.595 479.940 1.210.304 0 -10.000.000 0 225.000 1.800.000 69.633 76.100 1.202.268 0 4.379.629 27.632.877 0 0 15.706.558 22.962 7.400 9.860.595 479.940 1.210.304 0 -10.000.000 - TOTALE ATTIVO 69.301.259 56.970.129 52.673.266 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 147 di 217 8.2 IL PASSIVO E LE GARANZIE 8.2.1 Spese di procedura, prededuzione e fondi rischi Si riporta di seguito l’elencazione delle spese in prededuzione e lo schema che le riassume: dal 08/11/2012 al 31/12/2013 N. ord. Descrizione 1 Stima perdite di gestione post ricorso ed ante affitto di azienda modifica CG 2 Creditori in prededuzione da continuità al 3 marzo 2013 3.500.000 5 Compenso collegio sindacale - - - TOTALE DAL 2012 AL 2018 PIANO VALORI CG 3.500.000 4.433.207 50.000 50.000 50.000 50.000 182.000 - - - - 1.550.000 - - - - 29.138 25.000 25.000 25.000 25.000 67.586 60.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 550.000 300.000 65.000 50.000 1.350.000 1.350.000 - 182.000 182.000 - 1.550.000 1.550.000 25.000 154.138 154.138 15.000 15.000 187.586 187.586 25.000 25.000 25.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.050.000 1.050.000 60.000 60.000 10.000 10.000 10.000 215.000 215.000 300.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000 1.150.000 1.150.000 157.083 145.000 45.000 45.000 45.000 45.000 482.083 482.083 - - - - - 2.000.000 1.377.000 50.000 50.000 - - - - 100.000 100.000 300.000 - - - - - 300.000 300.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000 72.000 Corrispettivo società di Revisione Compenso Consiglio di Amministrazione 8 Contratto di full service amministrativo e contabile 9 Consulenze fiscali e aziendali 10 Assistenza legale 11 Spese per la gestione dell'archivio 12 Costi per l'eventuale risoluzione di rapporti di lavoro AGGIORNATO 13 Manutenzioni straordinarie 14 Finanziamento a Novellara 2000 srl per l'eventuale accesso alla procedura di concordato preventivo 15 - 2018 (fino al 07/11) 2017 Compenso attestatore Compenso consulenti per il ricorso 7 - 2016 Compenso commissario giudiziale / liquidatore 4 6 2015 1.100.000 3 2014 2.000.000 Spese varie modifica CG escussione garanzia appalto consorzio di Bonifica Grossetana modifica CG Ratei passivi ferie (dal 7.11 al 3.3) modifica CG Ratei passivi 13a mensilità (dall’1.1 al 3.3) modifica CG Ratei passivi 14a mensilità (dal 7.11 al 3.3) modifica CG Debiti v/enti previdenziali e ass.li per ratei in prededuzione TOTALE 9.887.807 1.027.000 482.000 432.000 332.000 12.000 282.000 - 43.389 - 51.728 - 32.159 - 137.453 - 89.498 12.442.807 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 148 di 217 13.107.241 8.2.1.1 Spese di giustizia Le spese di giustizia indicate in piano sono quelle relative al compenso del CG e dei periti nominati. Il primo, in particolare, è stato calcolato avendo a riguardo all’attivo e al passivo indicati in ricorso. All’importo massimo risultante dai calcoli effettuati in base al D.M. n. 30 del 25 gennaio 2012 è stata applicata la percentuale del 75%, così come previsto dalla circolare n. 1/2012 del Giudice delegato Dott. Varotti. Il medesimo D.M. indica anche le somme che dovrebbero essere erogate al liquidatore di nomina giudiziale. In ricorso, nel caso di omologa e successiva messa in liquidazione di Orion, sono già stati indicati nomi dei liquidatori e dei relativi compensi, l’importo è inferiore a quanto indicato dalla norma di riferimento. 8.2.1.2 Debiti verso attestatore Tale voce accoglie il debito nei confronti dell’attestatore come concordato con la società e confermato tramite presa visione del relativo contratto datato 7 novembre 2012. L’importo stanziato è esattamente quanto indicato in tale accordo, oltre agli oneri di legge. Si ritiene corretto non considerare l’IVA in quanto sarà detratta nel momento dell’emissione della fattura. 8.2.1.3 Debiti per attività funzionali al Ricorso ed al successivo Concordato preventivo Tale voce in ricorso comprende i compensi così come concordati con gli advisor che hanno seguito la società dal deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF e che tutt’ora la assistono nel concordato preventivo. Si precisa che la società è assistita dall’advisor finanziario nella persona dell’Avv. Morandi, dal legale nella persona dell’Avv. Barbieri e dal Dott. Adriano Nicola di Parco spa. Gli importi considerati in piano e nello schema che precede sono in linea con le percentuali indicate nei mandati professionali sottoscritti. 8.2.1.4 Altre spese in prededuzione Sono qui ricomprese tutte quelle voci di spesa relative al funzionamento della società. Ci si riferisce alle consulenze amministrative e fiscali, per le quali la scrivente ritiene prudenziale considerare l’importo inserito in piano. Per quanto riguarda le spese per gli organi di controllo sono stati analizzati, per la verifica della congruità dell’importo inserito in piano, i contratti, se esistenti, o le relative tariffe. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 149 di 217 Per quanto riguarda l’organo amministrativo si precisa che, con verbale di assemblea con la quale si procede anche alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, tenutasi in data 2 agosto 2011, viene stabilito un compenso per i consiglieri pari ad € 80 a seduta, oltre ad una indennità di carica per il Presidente di € 1.902,90 mensili. Nonostante sia stato informalmente comunicato che i consiglieri, ad esclusione del Presidente, avevano rinunciato al proprio compenso, non è stato rinvenuto il relativo verbale. In relazione al contratto di service in questa sede sono stati indicati gli importi da contratto, per l’analisi dello stesso si veda il paragrafo 5.1. 8.2.1.5 Fondo rischi in prededuzione In questa voce sono comprese: - le perdite di gestione: in piano è stata stimata la perdita di periodo dal deposito del ricorso ex art. 161 sesto comma sino all’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda. L’indicazione di tale voce era concettualmente corretta nel momento del deposito del piano dove sia l’attivo che il passivo erano determinati unicamente con riferimento al 7.11. La scrivente invece, proprio a causa della continuità che caratterizza il concordato in questione, ha ritenuto corretto verificare il passivo “cristallizzato” al 7.11, indicandone il dato nella presente relazione, ma, per quanto riguarda l’attivo, si è ritenuto necessario ed opportuno indicare i dati al 3.3 in quanto i crediti si sono generati fino a quella data ma sono stati anche utilizzati per il pagamento delle prededuzioni. La scrivente ha quindi verificato la perdita determinatasi, in corso di procedura, prima dell’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda pari circa ad € 4.100.000 (importo simile a quello stimato in piano) ma ha provveduto a determinare, per indicarlo nella presente voce di prededuzione, il residuo debito nei confronti dei creditori in prededuzione “da continuità” cioè il cui credito si è generato per attività svolte dopo il 7.11, e, nella maggior parte dei casi, fino al 3.3. Per determinare tale importo è stato preso in considerazione lo scadenziario aggiornato alla fine di giugno per la verifica dei creditori ancora da saldare i cui pagamenti non sono stati sospesi dal concordato (definiti contabilmente “non bloccati dal concordato”), ai quali sono stati aggiunti i pagamenti effettuati (al netto dei costi già considerati in prededuzione come, ad esempio, il costo dell’outsourcing o delle transazioni con i dirigenti licenziati o demansionati). Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 150 di 217 Tale verifica ha portato al risultato evidenziato nello schema che segue: PAGAMENTI POST 3.3 GIA' CONSIDERATI IN PREDEDUZIONE 400.000,00 LIBRETTO PROCEDURA 300.000,00 LIBRETTO NOVELLARA 2000 66.000,00 SITECO CONTRATTO DI OUTSOURCING 143.000,00 IVA 40.000,00 IVA 54.810,35 ORLANDO P.TRANSAZIONE 12.041,10 FAVALI I.TRANSAZIONE 14.124,02 FERRAGUTI A.TRANSAZIONE 13.974,97 BONVICINI P.TRANSAZIONE 11.172,00 CERANOVI P.TRANSAZIONE 20.881,60 MOTTINELLI L.TRANSAZIONE 27.211,35 BIANCHI P.TRANSAZIONE 1.103.215,39 3.377.237,00 TOTALE USCITE DAL 3.3. A FINE GIUGNO - 1.103.215,39 VEDI DETTAGLIO TABELLA SOPRA (PAGAMENTI GIA’ CONSIDERATI NELLE PREDEDUZIONI) 2.274.021,61 USCITE DAL 3.3. A FINE GIUGNO SENZA DUPLICAZIONI 1.703.405,39 FORNITORI - NON BLOCCATO CON SOSPESI AL NETTO SITECO (PER DEBITO OUTSOURCING) 39.573,75 PROFESSIONISTI - NON BLOCCATO CON SOSPESI 410.006,45 CONTROLLATE - NON BLOCCATE SENZA CONSORTILI IN PREDEDUZIONE 6.200,04 COLLEGATE - NON BLOCCATO SENZA CONSORTILI IN PREDEDUZIONE 4.433.207,24 PREDEDUZIONE (DA CONTINUITA’) ANCORA DA PAGARE AL 3 MARZO - oneri derivanti dalla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti: come ampiamente descritto al paragrafo 5.5 sono state portate a termine tutte le transazioni con gli ex dirigenti. Le stesse hanno permesso di conseguire un risparmio rispetto a quanto preventivato. A tal proposito infatti la scrivente ha indicato tra le somme in prededuzione quelle determinate con le transazioni pari ad € 1.377.000 anziché € 2.000.000 indicati in piano a titolo prudenziale; - stima dei costi per consulenze legali per la durata del concordato preventivo: la scrivente ritiene difficilmente stimabile tale importo. Come sarà descritto nel paragrafo relativo alle cause in corso l’entità e la quantità del contenzioso della ricorrente è molto elevato. Solamente nel periodo in cui la scrivente ha effettuato le proprie verifiche ed analisi al fine della redazione della presente relazione sono stati notificati numerosi atti di citazione anche Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 151 di 217 di importo considerevole. La scrivente non può che prendere atto della stima anche alla luce degli importi precisati dai vari legali che devono essere considerati in prededuzione; - spese per la gestione dell’archivio: la somma evidenziata è la stima della spesa che Orion dovrà sostenere per avere a disposizione un luogo dove poter conservare il proprio archivio documentale. Attualmente lo stesso è presso il centro logistico di Novellara. Si precisa che il contratto di affitto è stipulato con Boorea sc che ha provveduto ad inviare nota di credito per lo storno di quanto fatturato successivamente al 3 marzo 2013 a seguito di conferimento dello stesso in Retecoop. - manutenzioni e altre spese non preventivabili: si ritiene congruo, anche perché non diversamente verificabile, l’importo stimato in piano. 8.2.1.6 Finanziamento soci a Novellara 2000 La somma qui indicata è la stessa versata il giorno 5 maggio 2013 a favore della partecipata al 100% Novellara 2000. L’erogazione di tale finanziamento, oltre ad essere indicata in ricorso, è stata autorizzata dal Giudice delegato in data 3 maggio 2013. Il versamento di tale somma è stato effettuato prima del deposito del ricorso per concordato preventivo di Novellara 2000. Lo scopo di tale finanziamento è quello di consentire il pagamento della somma che sarà determinata dal Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 163, secondo comma, n.4 LF, nel decreto di ammissione di Novellara 2000 alla procedura di concordato preventivo e delle spese dei professionisti incaricati per la redazione della domanda di concordato. Per quanto riguarda la restituzione della somma nel ricorso di Orion era previsto il rimborso dell’intero finanziamento (inserito tra i crediti verso partecipate per l’intera somma erogata), più correttamente viene ora indicato, nell’istanza di richiesta di autorizzazione all’erogazione dello stesso, che tale finanziamento verrà restituito nella misura dell’80% con le modalità stabilite per il pagamento dei creditori prededucibili indicate nel ricorso di Novellara 2000. Il restante 20% sarà considerato credito postergato ai sensi dell’art. 182 quater, terzo comma, LF e verrà restituito ad Orion solo e nella misura in cui sia previsto un riparto a favore di tale categoria di creditori. A conferma di ciò, nel decreto di ammissione al concordato preventivo del 29 maggio 2013 si legge: “dispone che il finanziamento di € 300.000 erogato da Orion in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo sia parificato ai crediti prededucibili nella misura dell’80%”. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 152 di 217 8.2.1.7 Prededuzioni indicate dal Commissario Giudiziale Oltre alle prededuzioni indicate dal ricorrente lo scrivente CG ne ha individuate altre. Escussione garanzia per appalto del consorzio di Bonifica Grossetana per € 43.389: si precisa che per tale appalto, non ancora iniziato nel momento in cui la stazione appaltante ha comunicato che avrebbe proceduto con l’escussione della garanzia, non era stata presentata istanza ex art. 169 bis. Con la raccomandata con la quale la stazione appaltante rendeva nota la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto comunicava anche che avrebbe proceduto all’escussione della cauzione provvisoria nella misura sopra indicata, ai sensi dell’art. 75 comma 6 Dlgs 163/2006. A far tempo dalla comunicazione del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica, Dott. Fabio Bellacchi, datata 15 maggio 2013, risulta ancora inadempiente l’assicurazione garante. Fatto confermato dalla corrispondenza consegnata da Orion alla scrivente datata 23 agosto 2013. La scrivente ritiene che, pur sussistendo il dubbio che tale voce rappresenti un debito in prededuzione, anche per le considerazioni esposte dall’Avv. Lenzini nella sua mail dell’8 febbraio 2013, prudenzialmente si ritiene corretto considerarla tale. Ratei ferie, tredicesima e quattordicesima: sempre seguendo l’impostazione che prevede di considerare nella presente voce i costi pagati in prededuzione, che riducono quindi l’entità dei crediti, sono state considerate le tre voci in intestazione ancora da pagare. Il rateo ferie per tutto il periodo della continuità, quello della tredicesima solamente per il periodo dall’1.1.2013 al 3.3.2013 e quello della quattordicesima per tutto il periodo di continuità. Debiti previdenziali in prededuzione aggiunti dal commissario Giudiziale: allo stesso modo sono stati considerati i contributi dovuti sui ratei appena enunciati. Si precisa peraltro che quello stimato sulla tredicesima è stato considerato al 50% cioè solamente per il periodo ancora da pagare tra il primo gennaio e il 3 marzo. Descrizione Valore piano RATEI PASSIVI INPS CONTR. FERIE Valori CG Rettifiche Valore finale 3.3.13 Prededuzione da continuità Somma da considerare in prededuzione 125.498,80 127.848,60 15.098,95 142.947,55 15.098,95 RATEI PASSIVI INPS CONTR. 13A MENS. 93.540,60 93.540,60 18.608,31 112.148,91 18.608,31 9.304,16 RATEI PASSIVI CONTR. INAIL 40.798,67 41.438,85 26.777,53 68.216,38 26.777,53 26.777,53 77.101,52 38.317,68 RATEI PASSIVI INPS CONTR. 14A MENS. Totale Debiti contributivi 38.783,84 298.621,91 38.783,84 38.317,68 301.611,89 400.414,36 15.098,95 38.317,68 89.498,32 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 153 di 217 Il totale delle prededuzioni ammonta quindi ad € 13.107.241. 8.2.2 Società consortili La società espone debiti netti verso società consortili al 7.11.2012 per € 8.080.222,29 come dettagliato nella tabella sottostante: Valori contabili al Cessioni / Rettifiche Valore piano 7.11.2012 compensazioni FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. FT DA RIC. 319.554,56 0,00 0,00 319.554,56 FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. 156.874,54 0,00 -135.481,22 21.393,32 FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL FT DA RIC. 771.415,27 0,00 0,00 771.415,27 FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL 531.338,65 0,00 -52.964,62 478.374,03 FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA RIC. 758.144,53 0,00 -758.144,53 0,00 FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL 129.328,77 0,00 -129.328,77 0,00 FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L FT DA RIC. 773.188,78 0,00 0,00 773.188,78 FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L 443.083,93 0,00 0,00 443.083,93 FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. FT DA RIC. 356.488,00 0,00 -233.421,89 123.066,11 FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. 0,00 FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L 3.588.057,02 0,00 -880.338,27 2.707.718,75 FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L FT DA RIC 63.867,13 0,00 0,00 63.867,13 FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL 171.332,92 0,00 -1.693,94 169.638,98 FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL FT DA RIC. 29.305,00 29.305,00 ERRECINQUE capitale sociale non versato 1.800,00 -1.800,00 0,00 FOR. CONSORMA S.C.R.L.FT DA RIC. 466.311,02 0,00 0,00 466.311,02 FOR. CONSORMA S.C.R.L. FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. 1.858.870,92 0,00 -547.145,37 1.311.725,55 FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. FT DA RIC. 171.248,75 171.248,75 FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. NC DA RIC 0,00 CLI. CO.RE. SCARL 0,00 FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS 484.000,00 0,00 -464.590,46 19.409,54 FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS FT DA RIC. 210.921,57 0,00 0,00 210.921,57 Totali 11.285.131,36 0,00 -3.204.909,07 8.080.222,29 Descrizione Totali 7.11.2012 340.947,88 1.249.789,30 0,00 1.216.272,71 123.066,11 2.771.585,88 198.943,98 466.311,02 1.482.974,30 230.331,11 8.080.222,29 Le società consortili sopra evidenziate, sono definite come “veicoli” per l’esecuzione di contratti d’appalto. Per la trattazione dell’attività di ogni singola consortile si vedano i § 8.1.3.1-2-3. In questa sede ci si concentrerà sul credito che tali società hanno maturato nei confronti di Orion. Come detto le società consortili non hanno scopo di lucro quindi provvedono a ribaltare i costi pro quota ai soci fino al pareggio di bilancio. Orion, quale socia, ha effettuato anche nel corso degli anni finanziamenti a favore di tali società e ha emesso fatture principalmente per recuperare i costi dei dipendenti distaccati presso le stesse. Per ogni consortile è stato determinato, già in piano e nell’istanza ex art. 182 quinquies LF, il debito netto di Orion. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 154 di 217 Le società consortili sono state considerate quali fornitori strategici per la continuazione dell’attività della Società (anche se indirettamente tramite affitto di ramo d’azienda per la sua eventuale futura cessione). Il mancato integrale pagamento avrebbe comportato l’impossibilità di trasferimento del ramo a Siteco e l’interruzione di tutti i cantieri sui quali le stesse sono impegnate. Si sarebbe manifestato quindi anche il problema di non riuscire ad incassare i propri crediti dalle stazioni appaltanti (a causa sempre del mancato integrale saldo della consortile che comporta mancato pagamento dei subappaltatori della stessa). Il ricorrente, ha quindi utilizzato un “nuovo” strumento messo a disposizione dalla legge Fallimentare, la possibilità ex art. 182 quinquies di pagare i fornitori strategici in prededuzione tramite la presentazione di apposita istanza asseverata. In piano è quindi stato previsto il pagamento in prededuzione quale elemento fondamentale e subordinato al quale poteva avere inizio il contratto di affitto di ramo d’azienda. La scrivente aveva già espresso il proprio parere circa l’istanza ex art. 182 quinquies al momento della presentazione (15 febbraio 2013). I contratti di subappalto erano stati stipulati dalla consortile (della quale Orion era socia). Le imprese socie della società consortile ricevevano direttamente i pagamenti dal committente o dal consorzio assegnante (solitamente il CCC), individualmente o quale membro di raggruppamenti, per i lavori eseguiti anche tramite i subappaltatori e fornitori, incaricati formalmente dalla consortile. In tale situazione il mancato pagamento della consortile avrebbe comportato il mancato pagamento dei fornitori e subappaltatori e dunque probabili inadempimenti nell’esecuzione del contratto principale con conseguente sospensione dei pagamenti da parte del committente in assenza delle fatture quietanzate dai subappaltatori (art 118 d lgs 163/2006). Si sarebbe posto quindi oggettivamente un gravissimo problema per la continuità dei contratti. La situazione che si sarebbe venuta a creare è correttamente rappresentata alle pagg. 24 e 25 nella relazione di asseverazione ex art.182 quinquies comma 4 LF. In estrema sintesi se Orion avesse interrotto l’attività non sarebbe stata assicurata la continuità delle commesse affidatele dal CCC. Avrebbe quindi dovuto fronteggiare risoluzioni contrattuali che avrebbero portato ad immediata escussione delle cauzioni prestate, pagamento del garante e successiva azione di rivalsa verso Orion. La conseguenza di tutto ciò sarebbe stato quindi l’aumento del passivo, per le penali, per non aver ultimato l’appalto relativo, nonché la mancanza di possibilità di incasso dell’attivo (credito o SIL). Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 155 di 217 La somma determinata quale necessaria per il pagamento delle società consortili per i motivi sopra indicati, è stata oggetto di analitiche verifiche da parte dello scrivente Commissario Giudiziale. Si parta quindi dal presupposto che il pagamento delle società consortili, che permette a sua volta il saldo dei subappaltatori, che potranno in questo modo “quietanzare” le fatture permettendo al committente di incassare i vari SAL, è condizione necessaria per la continuità dei cantieri nei quali si opera attraverso le consortili stesse. Anche in considerazione del fatto che l’affittuaria intendeva subentrare (come di fatto è avvenuto) negli appalti sui quali operano le consortili oggetto dell’istanza, la scrivente non ha potuto che esprimere il proprio parere favorevole a che il Tribunale autorizzasse il pagamento integrale di tali società in modo che si realizzasse una delle condizioni sospensive che avrebbero permesso di dare effettivo inizio al contratto di affitto d’azienda con tutte le conseguenze del caso (possibilità di incassare i crediti e i SIL, non essere soggetti a penali per interruzione non giustificata dei lavori come sopra evidenziato). Sono state quindi effettuate le verifiche del caso sulle somme indicate in piano quali debiti nei confronti delle consortili. Si noti che da un debito lordo di partenza, pari ad € 11.285.131, si giunge, con le compensazioni sopra menzionate, ad un debito netto di € 8.080.222. La scrivente ha potuto verificare la correttezza dei dati inseriti tramite analisi dei bilanci al 31.12.2012 delle consortili stesse. Come già più volte detto, la società consortile deve chiudere l’esercizio in pareggio tramite ribalto, in quota parte, dei costi ai propri soci. Si precisa quindi che i dati indicati ad una data (come quella della presentazione del piano che non coincide con il 31.12) sono sempre stimati in quanto solo al termine dell’anno si ha la certezza della somma corretta da addebitare al socio. Per questo motivo la scrivente ha verificato i dati alla data della presentazione del ricorso che coincide con quella di deposito dell’istanza ex art. 182 quinquies, quelli al 31.12.2012 per verificare la correttezza di quanto indicato con riferimento all’8 di novembre e il dato al 4.3.2013, data di passaggio del ramo d’azienda a Siteco, che coincide con il termine dell’attività di Orion e, di conseguenza, della sua “gestione” delle società consortili. La verifica è stata effettuata anche tramite analisi della corrispondenza dei saldi con il bilancio alla data del 7.11.2012 e 3.3.2013 della società consortili in oggetto. E’ stata richiesta la conferma scritta del saldo del debito relativo alle fatture già ricevute e le differenze sono state, nel caso, riconciliate avendo riguardo: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 156 di 217 • per le fatture da ricevere, è stato verificato lo stanziamento con la documentazione giustificativa di ribalto costi; • per le poste debito/credito intercompany, è stata accertata la corretta compensazione sia alla data del 7.11.2012 sia alla data del 3.3.2013; Occorre tuttavia segnalare come sia stato difficoltoso riconciliare i dati relativi al ribalto costi da pervenire alla data del 7.11.2012 e al 3.3.2013 in considerazione del fatto che si trattava, e si tratta ancora, di stime che derivano da stati di consistenza non definitivi in quanto non riferiti al 31.12. Per tale motivo è plausibile una variazione “a consuntivo” del dato riguardante “le fatture da ricevere”. Si rileva che su alcuni appalti per i quali è stato indicato un SIL in contraddittorio in misura molto bassa, addirittura, a parità di SAL rispetto all’8 novembre, in alcuni casi, inferiore a quello indicato in piano, è maturato comunque debito nei confronti della società consortile. Questo dipende dal margine negativo della commessa o dal fatto che il debito nei confronti dei dipendenti impiegati nella consortile matura comunque. Si precisa che la società consortile Presidi Sanità Lazio avrebbe un debito al 31.12.2012. Lo stesso però trova compensazione nell’importo dell’IVA delle fatture non ancora emesse, per tale motivo la scrivente ha ritenuto di non dover richiedere alla ricorrente di attivarsi per ottenere la restituzione della somma. Si riporta di seguito la tabella che evidenzia il dato al passaggio del ramo d’azienda, cioè quello che recepisce anche la “prededuzione da continuità”. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 157 di 217 Valori contabili al 3.3.2013 FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. FT DA RIC. 261.195,84 FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. 300.622,54 FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL FT DA RIC. 1.147.932,12 FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL 610.538,65 FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FT DA RIC. 785.822,33 FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL 129.328,77 FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L FT DA RIC. 598.369,00 FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L 731.063,93 FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. FT DA RIC. 329.074,20 FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. 155.571,43 FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L 3.588.057,02 FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L FT DA RIC 225.345,60 FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL 216.127,08 FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL FT DA RIC. 2.496,32 ERRECINQUE capitale sociale non versato 0,00 FOR. CONSORMA S.C.R.L.FT DA RIC. 418.589,59 FOR. CONSORMA S.C.R.L. 331.838,25 FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. 2.298.870,92 FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. FT DA RIC. 256.633,72 FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. NC DA RIC -49.047,74 CLI. CO.RE. SCARL 115.279,00 FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS 484.000,00 FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS FT DA RIC. 319.540,30 Totali 13.257.248,87 Descrizione Compensazioni 0,00 -155.535,69 0,00 -25.436,04 -785.822,33 -129.328,77 0,00 -63.740,81 -164.405,06 -125.224,46 -966.868,41 0,00 -1.693,94 0,00 0,00 0,00 -625.792,91 0,00 -507.540,02 0,00 -3.551.388,44 Valore CG Totali CG 3.03.2013 261.195,84 145.086,85 1.147.932,12 585.102,61 0,00 0,00 598.369,00 667.323,12 164.669,14 30.346,97 2.621.188,61 225.345,60 214.433,14 2.496,32 0,00 418.589,59 331.838,25 1.673.078,01 256.633,72 -49.047,74 115.279,00 -23.540,02 319.540,30 9.705.860,43 406.282,69 1.733.034,73 0,00 1.265.692,12 195.016,11 2.846.534,21 216.929,46 750.427,84 1.995.942,99 296.000,28 9.705.860,43 Il debito “da continuità” che si è generato nel periodo è pari ad € 1.625.638,14. A seguito della movimentazione avvenuta nel periodo di continuità e delle compensazioni con le partite a credito il saldo al 3.3.2013 è pari ad € 9.705.860,43, come evidenziato nella seguente tabella: Cessioni / compensazioni Descrizione FOR. FER.RO.VIT.SOC.CONS.A R.L FOR. CO.RE. SOC.CONS.A.R.L. FOR. LAURENTINA SOC.CONS.A R.L FOR. SANTA MARIA SOC.CONSRL FOR. PRESIDI SANITA'LAZIO SCRL FOR. CEDIS MONTECCHIO SOC.CONS FOR. CONSORMA S.C.R.L. FOR. ISOLA SERAFINI S.C.A R.L. FOR. SIDAM SOC.CONS. A R.L. FOR. ERRECINQUE SOC.CONS.A RL Debiti per fatture Debiti per fatture ricevute 3.3.2013 da ricevere 3.3.2013 Valore Piano 2.771.585,88 1.482.974,30 1.216.272,71 1.249.789,30 230.331,11 466.311,02 123.066,11 340.947,88 198.943,98 ERRECINQUE capitale sociale non versato Totale Società consortili 3.588.057,02 2.298.870,92 Finanziari + int attivi Ft da emettere Altri Valore CG al 3.3.2013 225.345,60 - 51.803,95 - 71.400,65 - 843.661,54 - 2,27 2.846.534,21 322.864,98 - 395.570,88 - 61.226,58 - 167.995,45 - 1.000,00 1.995.942,99 731.063,93 598.369,00 610.538,65 1.147.932,12 - 24.244,67 - 1.191,37 129.328,77 785.822,33 - 305.824,04 - 23.707,92 - - 424.079,92 - 3.460,10 - 1.265.692,12 63.740,81 1.733.034,73 582.619,14 - 3.000,00 296.000,28 484.000,00 319.540,30 - 331.838,25 418.589,59 155.571,43 329.074,20 - 2.561,76 - 285.167,76 - 1.900,00 195.016,11 300.622,54 261.195,84 - 44.401,12 - 111.034,57 - 406.282,69 216.127,08 2.496,32 - 8.080.222,29 Ft emesse 8.846.018,59 80.000,00 750.427,84 100,00 216.929,46 1.693,94 - 4.411.230,28 - 1.250.180,28 - 557.188,95 - 1.738.016,94 - 6.002,27 Variazione rispetto al 7.11.2012 9.705.860,43 1.625.638,14 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 158 di 217 Si segnala tuttavia che il debito verso società consortili viene pagato direttamente dal CCC alternativamente in esecuzione di cessioni di credito o di mandati all’incasso. Di ogni pagamento lo scrivente Commissario Giudiziale viene informato. La scrivente ha quindi richiesto che venisse costantemente aggiornato un prospetto che mettesse in evidenza tutti i valori relativi a ciascuna consortile oggetto del pagamento in prededuzione in considerazione del fatto che il pagamento del CCC viene effettuato sulla base delle fatture il cui credito è stato ceduto e non dell’importo netto dovuto. Nello scorso mese di giugno i pagamenti a due società consortili erano stati effettuati in eccesso rispetto al debito. Più precisamente Cedis scrl, che aveva ricevuto circa € 41.000 in eccesso, ha provveduto in data 21.6.2013, pressoché immediatamente dopo la richiesta, ad effettuare bonifico per la restituzione della somma non spettante. Per quanto riguarda Isola Serafini scrl, che aveva ricevuto somme non dovute per circa € 136.000, è stato necessario procedere con una cessione di credito al CCC, quest’ultimo ha provveduto al pagamento in data 31.7.2013. La somma da considerare quale debito in prededuzione nei confronti delle consortili è pari ad € 9.705.860,43. Gran parte di tale somma risulta essere stata pagata con le modalità sopra indicate dopo l’inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda, quindi dopo l’autorizzazione del Tribunale ex art. 182 quinquies L.F. 8.2.3. Passività privilegiate Tali passività sono rappresentante da: 8.2.3.1 Debiti verso dipendenti ex art. 2751-bis, n.1, Codice Civile I dipendenti in forza al 31.12.2012 erano 211, suddivisi in 11 dirigenti, 10 quadri, 114 impiegati e 76 operai. Alla data di inizio del contratto di affitto di ramo d’azienda il numero dei dipendenti, come evidenziato nel § 5.5, era sceso a 193. Il debito nei confronti dei dipendenti è composto dal Trattamento di fine rapporto, ratei ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, da una piccola quota di anticipo spese dipendenti e dalle retribuzioni arretrate rappresentate dal debito formatosi per le retribuzioni non pagate relative al periodo 1.11.2012-7.11.2012. Con riferimento ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 159 di 217 stato trasferito a SITECO, in base al contratto di affitto di ramo d’azienda, i debiti per ratei e ferie sono a carico di detta società ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Nell’art. 6 di detto contratto è previsto che il pagamento di debiti di ORION da parte di SITECO verso i dipendenti trasferiti potrà essere compensato con quanto dovuto da SITECO ad ORION. L’attività di verifica della scrivente si è sviluppata nel modo seguente: – quadratura del riepilogativo del mese di ottobre 2012 e con la contabilità generale per i vari conti relativi al personale ivi comprese le ritenute fiscali – contributive e assistenziali (dettagliate nei relativi memo); – “mensilizzazione” 2012 del costo del personale per verificare anomalie del carico contributivo i cui risultati sono riportati nella tabella seguente: MENSILIZZAZIONE COSTO DEL PERSONALE 2012 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 Totale Stipendi e salari 764.822,20 766.335,38 840.168,60 791.627,34 848.361,89 770.798,84 756.224,30 572.727,53 744.733,43 756.451,52 711.811,76 678.340,57 9.002.403,36 Contributi INPS 302.602,48 283.617,28 317.758,78 302.014,93 323.487,95 310.724,33 288.610,08 194.368,55 276.023,30 280.230,32 232.515,04 273.549,29 3.385.502,33 255 251 253 255 258 246 245 244 243 237 226 211 Nr. Dipendenti (dato preso da denuncia DM-10 mensile) % incidenza OO.SS. 40% 37% 38% 38% 38% 40% 38% 34% 37% 37% 33% 40% Retribuzione media 2.999 3.053 3.321 3.104 3.288 3.133 3.087 2.347 3.065 3.192 3.150 3.215 – per quanto attiene gli stanziamenti passivi per ferie-permessi-festività, 13° mensilità, 14° mensilità è stato verificato e quadrato il saldo al 7.11.2012 e al 3.3.2013 con il prospetto nominativo fornito dal consulente del lavoro della società verificandone la correttezza tramite riscontro con i cedolini di alcuni dipendenti a campione al fine di controllare la correttezza di quanto esposto dalla società nel prospetto riepilogativo e , di conseguenza, in contabilità; – è stata poi verificata, sulla base delle precisazioni del credito dei dipendenti, la corrispondenza con quanto indicato nel piano concordatario alla data del 7.11.2012 sino alla data del 3.3.2013 (data di passaggio dei dipendenti in SITECO) per quantificare la parte di prededuzione. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 160 di 217 Valori contabili al 7.11.2012 Ratei passivi ferie 456.940 Ratei passivi 13a mensilità 344.983 Ratei passivi 14a mensilità 142.130 Stipendi per quota concordataria 192.371 Fondo retribuzioni dirigenti arretrati Anticipo spese dipendenti 3.205 1.139.629 Totale Descrizione Rettifiche Cessioni/compensazioni Valore piano -2.033,00 -2.033,00 460.550 344.983 142.130 192.371 57.000 1.172 1.198.206 3.610 57.000 60.610 Valori CG 460.550 344.983 142.130 192.371 57.000 1.172 1.198.206 Valori in prededuzione dal 7.11.2012 al 3.3.2013 51.728 64.317 137.453 253.498 Il rateo passivo per la tredicesima mensilità sarà considerato tra le prededuzioni solamente per il 50% dell’importo sopra indicato in quanto il periodo dall’8 novembre al 31.12.2012 è stato pagato con le relative tredicesime. Per quanto riguarda il TFR è stata verificata la corretta imputazione a bilancio dell’accantonamento al fondo sia al 7.11.2012 che al 3.3.2013. I documenti sui quali si è basata l’attività di verifica sono: - Conti di contabilità generale; - Prospetto TFR al 7.11.2012 redatto dal consulente del lavoro; - Prospetto TFR al 3.3.2013 redatto dallo stesso in occasione del “passaggio” dei dipendenti di Orion S.C. in Siteco srl per effetto del contratto di affitto di azienda; - Prospetto di raccordo redatto tra i dati del consulente del lavoro e i dati della Società; - Prospetto di controllo “overall al 7.11.2012”. Sono stati riconciliati i saldi del consulente del lavoro (al 7.11.2012) con quelli della Società (al 7.11.2012). Al saldo iniziale all’1.1.2012 è stato sommato l’accantonamento al fondo e sottratti i rimborsi e le liquidazioni, per valutare la correttezza del calcolo dell’accantonamento; dalla sommatoria dei salari e stipendi al 7.11.2012 e si è proceduto al calcolo dell’accantonamento al fondo. Sono state verificate le “quadrature” con i saldi del consulente del lavoro (al 3.3.2013) e quello della Società (al 3.3.2013); si è inoltre provveduto a verificare l’esattezza dell’importo TFR spettante a ciascun dipendente anche tramite verifica della relativa precisazione del credito. Descrizione TFR Operai TFR Impiegati TFR Dirigenti TFR Dipendenti Valore piano 568.359 1.791.025 359.139 2.718.523 Dati Consulente lavoro al 7.11.2012 568.359 1.791.025 359.139 2.718.523 Valori CG 7.11.2012 568.325 1.791.185 358.979 2.718.489 TFR maturato dal Debito per TFR al Dati Consulente lavoro al 7.11.2012 al 3.3.2013 3.3.2013 3.3.2013 2.115 17.532 3.565 23.212 570.474 1.808.557 362.704 2.741.735 570.429 1.807.459 362.697 2.740.585 differenza contabile al 3.3 (45) (1.099) (7) (1.151) Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 161 di 217 In base alle verifiche effettuate, il dato al 7.11 della società e quello fornito dal consulente del lavoro sono identici, mentre esiste una trascurabile differenza sul dato al 3.3. Dal bilancio risultano € 2.741.735, mentre dai dati forniti dal consulente risulterebbe un debito di € 2.740.585. Doverosa precisazione è che il TFR è considerato come unitario, quindi non diviso tra prededuzione e privilegio. 8.2.3.2 Debiti verso professionisti ex art. 2751- bis, n.2, Codice Civile I debiti nei confronti dei professionisti sono stati analiticamente verificati tramite analisi delle precisazioni del credito ricevute dalla scrivente. La comunicazione ex art. 171 e relativa richiesta di indicazione del credito vantato nei confronti della ricorrente è stata inviata a tutti i professionisti indicati, anche tra i debiti per “fatture da ricevere”, nel bilancio e ai legali che assistono la società nei vari contenziosi instaurati. Per i professionisti la cui fattura risultava ancora da emettere è stato indicato l’importo senza IVA. Il totale dei debiti nei confronti di professioni è così pari ad € 1.226.205. 8.2.3.3. Debiti verso agenti ex art. 2751-bis, n.3, Codice Civile Dal bilancio e dalle precisazioni del credito ricevute dai fornitori non risulta che la società avesse in essere contratti di agenzia. 8.2.3.4 Artigiani e cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n.5, Codice Civile La voce comprende i debiti verso le imprese iscritte all'albo artigiani e verso le cooperative di produzione e lavoro che, per caratteristiche di struttura e dimensione, godono del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.. Per determinare l’importo dovuto la scrivente ha verificato tutte le precisazioni del credito pervenute. Nel caso di discordanza con il dato contabile è stata effettuata l’analisi del mastro contabile, anche con l’aiuto del responsabile amministrativo della società. Come indicato nel paragrafo in cui è stata descritta l’organizzazione dell’attività di verifica (§ 7.1), tale analisi è risultata molto complessa in quanto nei mastrini contabili (di Orion denominata 902-cioè quella che riporta i saldi al 7.11 utilizzati per il piano) erano stanziati importi, per lo più presunti, di fatture da ricevere con competenza fino al 7.11. Nella contabilità Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 162 di 217 di Orion 001 (quella in continuità che sarà stampata sul libro giornale) e in quella di Orion 903 (cioè quella che accoglie i saldi al 3.3) era invece indicato l’importo effettivo della fattura ricevuta e a volte non era stato neppure indicato nuovamente l’importo della fattura da ricevere, anche se non pervenuta. Questo ha costretto ad una verifica analitica tramite riscontro documentale, se esistente (a volte non possibile in caso di fatture da ricevere non ancora pervenute) e attraverso l’anali delle registrazione in tutti gli “ambienti contabili” citati. Lo stesso discorso vale anche per i fornitori chirografari per i quali erano state stanziate fatture da ricevere al 7.11. In pratica, al 7.11 sono state indicate fatture da pervenire con competenza fino a tale data, in molti casi per importi presunti, che si sono rivelati diversi in alcuni casi, in altri casi è stata ricevuta una fattura con competenza fino ad una data successiva quindi portante importo differenze da quanto stanziato. Nella contabilità della Orion 001 e Orion 903 non era indicato l’importo al 7.11, bensì l’importo della fattura effettivamente ricevuta che, se diverso, non riportava storni di errata registrazione per riconciliare l’importo al 7.11, ma semplicemente la nuova scrittura. Per quanto riguarda la verifica del privilegio, la scrivente ha esplicitamente chiesto ai creditori, che ritenevano di esserne portatori, di dimostrare la natura e le motivazioni dello stesso. In pratica è stata affinata la verifica effettuata in piano e nell’attestazione in base alle risposte e alla documentazione ricevuta. Sarà quindi compito, nel caso di omologa e di successiva nomina del liquidatore, che lo stesso proceda ad ulteriori verifiche al fine di stabilire con certezza, prima di effettuare i pagamenti in esecuzione del piano, se il privilegio spetti o meno. Nel caso in esame si precisa che, in caso di creditore per il quale la scrivente era in dubbio se attribuire o meno il privilegio, è stato accertato se si trattasse o meno di subappaltatore. In caso di risposta affermativa il creditore è stato lasciato prudenzialmente al privilegio. Per la verifica del privilegio per le imprese artigiane si è fatto riferimento ai limiti dimensionali di tali imprese e, per le cooperative a mutualità prevalente, in base alla documentazione prodotta dai creditori. Il totale dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c., in base alle verifiche effettuate dalla scrivente, è pari ad € 11.425.416. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 163 di 217 8.2.3.5 Altri fornitori privilegiati In tale voce la scrivente ha inserito, come in piano, i debiti per affitti. La ricorrente ha in essere un consistente numero di contratti di locazione, a titolo esemplificativo quello relativo alla sede, quello relativo al magazzino adiacente - risolto dopo aver ricevuto intimazione di sfratto - quello relativo al centro logistico di Novellara e quelli relativi alle varie unità locali e agli appartamenti che erano dati in uso ai dipendenti dislocati nelle varie località dove si trovano i cantieri. Si precisa che nel mese di luglio 2013 Siteco ha trasferito la propria sede da Cavriago a Reggiolo presso CMR Edile. Per quanto attiene il privilegio di cui all'art. 2764 c.c., si esercita anzitutto su "tutto ciò che serve a fornire l'immobile", cioè sulle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione. Non è necessario che tale rapporto strumentale di destinazione sia permanente e derivi da un atto formale ed intenzionale del conduttore, ma occorre che esso non sia del tutto precario od occasionale ed è sufficiente un'immissione di fatto, tale da determinare in concreto l'assoggettamento della cosa al servizio dell'immobile locato. In sostanza, l'ambito delle cose gravate dal privilegio muta a seconda della destinazione assegnata all'immobile, quindi, se questo è locato ad uso abitativo, formano oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili etc. (se pignorabili in base alla legge); se, invece, è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate all'attività da svolgere, compresi i macchinari, le scorte, i semilavorati ecc., e, nel caso di immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere. Trattasi, infatti, di un privilegio possessuale in quanto esso è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, o nelle sue dipendenze, se riferito ai frutti. Al locatore non è attribuito un diritto di ritenzione proprio perché egli non ha un rapporto sulle cose vincolate corrispondenti ad una detenzione di esse, ma può tutelare i suoi diritti facendo ricorso, al sequestro ex art. 2769 c.c.. Si ritiene importante precisare che, ad oggi, risultano ancora in essere un consistente numero di contratti di locazione. Siteco non vuole subentrare nei contratti già stipulati, ma nel caso sia interessata a mantenere Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 164 di 217 l’immobile oggetto dell’affitto, vuole stipulare nuovi contratti. Per tale motivo tutti i contratti non ancora risolti sono ancora in capo ad Orion. Per quanto riguarda il magazzino a Corte Tegge, magazzino Orion, per il quale la stessa ha avuto intimazione allo sfratto è stata pagata la parte di debito in prededuzione (sorta tra il 7.11 e il 3.3), Siteco ha sottoscritto nello scorso mese di luglio nuovo contratto di affitto con il proprietario dei locali. L’intenzione, anche in base a quanto indicato nel Piano Industriale elaborato da SITECO per la gestione del Ramo aziendale, è quella di stipulare nuovi contratti che consentano alla Newco di realizzare un risparmio sul costo degli affitti. In considerazione del fatto che Orion non ha ancora inoltrato disdetta per tutti gli altri contratti di locazione non già cessati, si è determinata una somma in prededuzione a favore dei proprietari degli stessi. La scrivente ha più volte rappresentato che la situazione deve essere risolta in quanto Orion continua a maturare debiti per immobili dei quali, a volte, usufruisce Siteco (sede -fino a luglio-, immobili ad uso abitativo dove sono collocati i dipendenti distaccati nei vari appalti). Il totale del debito per affitti di immobili al 7.11 è pari ad € 602.473, sarà necessario valutare, caso per caso, in base a quanto indicato sopra a proposito dei beni sui quali può essere fatto valere il privilegio, chi dovrà essere effettivamente considerato tra i privilegiati e chi tra i chirografi. Riepilogo creditori privilegiati ex art.2751 bis c.c.: QUALIFICA PRIVILEGIO VALORE PIANO VALORE CG PROFESSIONISTI 1.085.148,00 1.226.205,05 ARTIGIANI E COOP. 12.410.021,00 11.425.416,23 AFFITTO 602.472,75 650.385,00 AGENZIA LAVORO 62.587,27 TOTALI 14.145.554,00 13.316.681,30 Si precisa che negli allegati redatti dalla scrivente i risultati parziali del piano sono differenti da quelli indicati (non è stato fornito un dettaglio distinto dei vari creditori privilegiati), pur coincidendo la somma totale con quanto indicato negli allegati alla memoria integrativa. 8.2.3.6 Enti previdenziali ed assistenziali La società espone debiti previdenziali ed assistenziali al 7.11.2012 per € 938.646,80. Nella tabella sottostante viene indicato il dettaglio: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 165 di 217 Descrizione 7.11.2012 INAIL PER CONTRIBUTI INPS PER CONTRIBUTI CASSA PREV.ASSIST.DIRIGENTI RATEI PASSIVI CONTR. FERIE RATEI PASSIVI CONTR. 13A MENS. INAIL acconto 4° rata 2012 CEMA PER CONTRIBUTI RATEI PASSIVI CONTR. INAIL 13^ 14^ ROL FERIE RATEI PASSIVI CONTR. 14A MENS. FONDO CONTRIBUTI su arretrati B. P. FONDO CONTRIBUTI su arretrati F. A. F/DO TFR TESORERIA OPERAI F/DO TFR TESORERIA IMPIEGATI INPS LEGGE 335/95 CONTR. SOLIDARIETA' 10% F/DO TFR TESORERIA DIRIGENTI INAIL COLLABORATORI Totale Debiti contributivi Rettifiche Cessioni / compensazioni 416.284,47 289.851,28 163.859,71 126.673,70 1.174,90 93.540,60 95.174,84 44.855,50 41.118,76 320,09 38.783,84 0,00 9.250,00 0,00 4.750,00 8.700,45 8.474,99 1.408,14 802,74 782,46 717,21 1.331.028,69 15.494,99 - Valore piano Rettifiche CG -244.017,17 172.267,30 289.851,28 -163.859,71 0,00 127.848,60 93.540,60 95.174,84 44.855,50 41.438,85 38.783,84 9.250,00 4.750,00 8.700,45 8.474,99 1.408,14 802,74 782,46 717,21 407.876,88 938.646,80 217.781,27 -95.174,84 Valori CG 390.048,57 289.851,28 0,00 127.848,60 93.540,60 0,00 44.855,50 41.438,85 38.783,84 9.250,00 4.750,00 8.700,45 8.474,99 1.408,14 802,74 782,46 717,21 1.061.253,23 Nello specifico: - INAIL per contributi: il debito è stato rideterminato per tenere in considerazione l’effettiva liquidazione avvenuta durante il mese di febbraio 2013. Il debito totale (premio INAIL 2012) ammonta quindi ad € 717.216,06. Gli acconti versati per il medesimo esercizio, prima del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma LF, sono pari ad € 243.299,45. Il debito netto ammonta quindi ad € 473.916,61 al quale è necessario aggiungere l’1% di addizionale così per un importo dovuto di € 481.088,77. Tale somma risulta in parte “bloccata” dal deposito del ricorso. A febbraio è stato pagato l’importo prededucibile maturato post 8 novembre 2012 per € 91.040,19. Il debito al 7.11.2012 è così pari ad € 390.048,57; - INPS per contributi: il debito è stato analizzato verificando i pagamenti tramite gli F24 del 2012 e 2013 e la corrispondenza con i tabulati del consulente del lavoro. Il debito al 7.11 ammonta quindi ad € 289.851,28. La parte dovuta in prededuzione risulta essere stata correttamente versata nei termini di legge. La rappresentazione dei contributi INPS al 3.3.2013 è la seguente: CONTRIBUTI INPS Pagamento Debito Note set-12 230.986,82 - 230.986,82 F24 del 16.10.2012 ott-12 231.163,93 231.163,93 nov-12 202.042,22 - 143.354,87 58.687,35 F24 del 17.12.2012 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 166 di 217 Totale 07/11/2012 dic-12 gen-13 feb-13 253.707,44 222.559,61 199.136,73 Totale 03/03/2013 1.339.596,75 - - 253.707,44 - 222.559,61 -199.136,73 289.851,28 - - 1.049.745,47 289.851,28 F24 del 31.1.2013 F24 del 18.2.2013 F24 del 18.3.2013 Cassa di previdenza e assistenza dirigenti: si tratta dei versamenti al fondo pensione dei dirigenti DIRCOOP compensato con gli anticipi versati e correttamente girocontati dalla sezione “altre attività”; - Ratei contributi ferie e 13ma: si tratta della rilevazione del rateo contributi e 13ma maturati e verificati col relativo tabulato del consulente del lavoro; - Inail 4° rata acconto: si tratta del debito residuo derivante dalla liquidazione Inail e non versato al 7.11.2012; - Cema per contributi: si tratta della rilevazione del debito nei confronti delle varie casse edili (quali Reggio Emilia – Milano – Ancona – Genova – Terni – Potenza – Roma); la stratificazione del debito è riferita ai mesi di feb.’13, gen.’13 e ott.’12; - Fondo contributi arretrati dipendenti: si tratta di un accantonamento derivante dal contenzioso con n. 2 dipendenti; si segnala che rispetto all’accantonamento del 7.11.2012, alla data del 3.3.2013 è stato aumentato di € 1.000, portandolo a € 15.000; Per gli altri conti indicati nella categoria, è stata verificata la corretta contabilizzazione sulla base della documentazione sottostante e la relativa movimentazione al 3.3.2013. >< Per una società come Orion, la cui attività prevalente è rappresentata da Appalti pubblici, la regolarità del DURC è essenziale per poter ottenere il pagamento dei propri crediti. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (FONTE: PORTALE INPS). La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici. Il Ministero del lavoro, appositamente interpellato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha pubblicato un documento (risposta all’interpello 41/2012 del 21 dicembre 2012 prot. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 167 di 217 37/0024249) che conclude dicendo: “ …. si ritiene dunque che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Va tuttavia precisato che in tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del concordato. Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare”. Per quanto riguarda l’emissione del DURC, regolare, non regolare o sospeso, si precisa che, mentre INPS ed INAIL lo gestiscono direttamente dalla sede della provincia in cui è la sede della società, le varie casse edili lo gestiscono dalla sede in cui si trova l’appalto sul quale la società sta operando. Come risulta dai DURC consegnati alla scrivente INAIL ed INPS dichiarano Orion in regola con i versamenti contributivi, come anche le casse edili di Reggio Emilia, Ancona, Padova e Torino (nonostante in quest’ultimo caso ci sia una piccola pendenza). Non risultano invece acquisiti i DURC relativi ad Agrigento, Genova, Milano, Potenza, Roma e Terni. Non ci sono incassi bloccati da DURC irregolari. Resta da risolvere il problema dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante. “Le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore, non in regola col Durc, dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei rispettivi crediti vantati dagli stessi.” È quanto prevede la circolare del Ministero del Lavoro n.3/12, per mezzo della quale la Direzione generale dell’attività ispettiva del Dicastero ha fornito indicazioni operative in merito all’attuazione del c.d. “intervento sostitutivo” che la committenza pubblica ha l’obbligo di operare in presenza di irregolarità nei versamenti dei contributi da parte degli appaltatori o dei Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 168 di 217 subappaltatori. L’art.4, co.2 del DPR n.207/1015 ha previsto proprio che, in caso di acquisizione di un Durc che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’appalto (appaltatore e/o subappaltatore), il responsabile del procedimento trattenga dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e lo versi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (ivi compresa, nei lavori, la Cassa edile). La scrivente ritiene non corretto il comportamento della stazione appaltante a causa del fatto che Orion è ammessa alla procedura di concordato preventivo per tale motivo il credito per l’importo per il quale si è sostituita deve rimanere contabilmente “aperto” per permettere il pieno rispetto della par condicio creditorum. Si riporta di seguito la situazione di Orion proprio in relazione a tale intervento effettuato da alcune stazioni appaltanti: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 169 di 217 ORION sc. in concordato preventivo Somme trattenute dalle Stazioni Appaltanti su pagamenti eseguiti COMMESSA STAZIONE APPALTANTE 40282 AZ. OSP. S.Maria nuova /C.C.C. Ala Sud 3° sal 40286 AZ. U.S.L. RE Ospedale Montecchio - 15° sal 40311 Note CAUSALE art. 4 DPR 207/2010 art. 4 DPR 207/2010 (intervento sostitutivo) (intervento sostitutivo) ATTIVATO NON ATTIVATO 32.469,70 debito contributivo Tecno Allarmi (regolarizzato) trattenuti su ns. fatt. 112/2013(068040) debito contributivo GTA 3.685,75 trattenuti su fatt. n. 10024/2012(067267) AZ. OSP. S.Maria nuova Passerelle 2° sal 864,11 EUROSOL PALIMODENA fatt. n. 418/372/350 del 2011 trattenuti su ns. fatt. 10028/2012 (067291) debito contributivo EDILSCALZO/EDILSPINA debito contributivo TECNOIMPER trattenuti su ns. fatt. 199/2013(068040) 40312 AZ. OSP. S.Maria nuova/C.C.C. Co.re.2° sal 47012 COMUNE DI TERNI / C.C.C. 1° sal 53501 A.E.S. TORINO BYTEST fatt. varie 2012 sal n. 7 e 8 Coop. VIRIDIA fatt. 219 e 228/2012 823,42 debito contributivo SABA COSTRUZIONI trattenuti su ns. fatt. 821/2012(068040) 30.831,63 trattenuti su ns. fatt. 868 e 941/2012(056168) 57317 MULTISERVIZI 2.924,00 TOTALE 37.441,38 debito contributivo Orion V/s CASSA EDILE Ancona trattenuti su ns. fatt. n. 227/2013(056241) 34.157,23 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 170 di 217 8.2.3.7 Debiti Tributari La società espone Debiti Tributari al 7.11.2012 pari ad € 1.425.698,26. Nella tabella sottostante viene dettagliata la composizione della voce in esame: Descrizione 7.11.2012 Rettifiche Cessioni / Valore piano compensazioni Valore CG 7.11.2012 ERARIO C/IVA DEBITO 709.427,79 709.427,79 709.427,79 ERARIO RIVALSA IRPEF 321.262,11 321.262,11 321.262,11 ERARIO C/IVA ENTI PUBBLICI 223.651,09 223.651,09 223.651,09 ERARIO C/IVA VEND.R.C.EDILE 110.201,08 110.201,08 110.201,08 55.803,77 ERARIO C/IVA VENDITE 55.803,77 55.803,77 ERARIO IRPEF COLLABORATORI 2.228,36 2.228,36 2.228,36 ERARIO IRPEF RIT.ACC. PROFESS. 1.685,52 1.685,52 1.685,52 IMU: rateo al 08.11.12 1.379,00 1.379,00 1.379,00 59,54 59,54 59,54 ERARIO C/IVA OPERAZ. INTRACEE 0 0,00 0,00 ERARIO IRPEF PRESTITO SOCIALE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ERARIO IRPEF RIVALUTAZIONE TFR ERARIO IRPEF RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCIALE TOTALE DEBITI TRIBUTARI 0 1.425.698,26 0,00 0,00 1.425.698,26 1.425.698,26 Dopo aver verificato che le registrazioni contabili collimassero con quanto indicato nei registri iva e nella documentazione fiscale, sono stati verificati i versamenti tramite Mod.F24 effettuati durante il 2012 e quelli del 2013, per essere certi che si riferissero a debito sorti post 7.11.2012, quindi in prededuzione. Dall’analisi è emerso quanto segue: a) Erario c/iva a debito: in questo conto confluiscono le liquidazioni iva periodiche; al 7.11.2012 il debito indicato è riferito debito IVA relativo al mese di ottobre 2012 che avrebbe dovuto essere versato il 16.11.2012, versamento correttamente non effettuato. Per tutti i mesi successivi al deposito del “ricorso in bianco” la ricorrente ha provveduto ad effettuare i versamenti del debito che si è generato, l’incremento indicato al 3.3.2013 è costituito dal debito IVA relativo al mese di febbraio 2013 (scadenza pagamento 16.3.2013); b) Erario c/iva enti Pubblici: il conto accoglie l’iva in sospensione per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici che diventa a debito, e conseguentemente indicata nella liquidazione periodica iva, solo al momento dell’incasso; alla data del 3.3.2013 il saldo contabile risulta diminuito di € 83.288,50 per effetto dell’incasso di alcuni crediti (quali Az. Ospedaliera Legnano – Az. Osp. Mauriziano Torino– Comune di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova – Comune di Asti – Ministero della Giustizia – Amm.ne Prov. Reggio Emilia); c) Erario c/iva vendite reverse charge: comprende l’iva sulle fatture ricevute da subappaltatori “neutralizzata” per effetto del reverse charge; al 3.3.2013 è pari a zero in quanto è stata girocontata nella liquidazione iva del mese di febbraio 2013; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 171 di 217 d) Erario c/iva vendite: è l’iva portata dalle fatture di vendita; e) Erario c/iva operazioni intracee: il conto è utilizzato per la registrazione dell’iva riferita a fatture ricevute per acquisti intracee; f) Erario c/rivalsa IRPEF: si tratta delle ritenute IRPEF relative ai compensi da lavoro dipendente; si evidenzia nella tabella sotto riportata la stratificazione del debito residuo e la verifica dei versamenti: Strafificazione Rit. IRPEF set-12 145.947,53 ott-12 175.461,47 nov-12 104.279,57 Totale 07/11/2012 dic-12 179.975,07 gen-13 147.565,86 feb-13 132.728,75 Totale 03/03/2013 885.958,25 Pagamento - 104.279,57 - 179.975,07 - 284.254,64 Debito 145.947,53 175.461,47 321.409,00 147.565,86 132.728,75 601.703,61 Note F24 del 31/01/2013 differenza di 146,89 F24 del 21/02/2013 g) Erario c/IRPEF collaboratori: in questo conto vengono registrate le ritenute IRPEF inerenti a collaboratori co.co.co; come nel caso precedente si riporta la stratificazione e l’indicazione dell’eventuale pagamento: Strafificazione Rit. IRPEF set-12 1.114,18 ott-12 1.114,18 nov-12 908,89 Totale 07/11/2012 dic-12 769,15 gen-13 763,67 feb-13 767,03 Totale 03/03/2013 5.437,10 Pagamento - 908,89 - 769,15 - 1.678,04 Debito Note 1.114,18 1.114,18 F24 del 31/01/2013 2.228,36 F24 del 21/02/2013 763,67 767,03 3.759,06 h) Erario c/rit. acc.to profess.: in questo conto vengono registrate le ritenute d’acconto IRPEF calcolate sulle prestazioni professionali pagate; anche in questo caso si evidenzia la stratificazione del debito e i pagamenti eseguiti: Strafificazione Rit. IRPEF set-12 ott-12 927,03 nov-12 800,00 Totale 07/11/2012 dic-12 1.047,00 gen-13 5.766,50 feb-13 6.762,00 Totale 03/03/2013 15.302,53 Pagamento - 1.047,00 5.766,50 - 6.813,50 Debito Note 927,03 800,00 1.727,03 differenza di 41,51 F24 del 16/01/2013 F24 del 18/02/2013 6.762,00 8.489,03 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 172 di 217 i) Erario IRPEF prestito sociale: correttamente indicato a zero in piano tale conto accoglie le ritenute da calcolarsi sugli interessi maturati sul prestito sociale. Come già segnalato nel § 6.1 a proposito dei creditori chirografari classe 1 in data 18.2.2013 è stato effettuato il pagamento di un Mod.F24 per € 45.823,77 pari all’intero debito maturato fino al 7.11.2012 per ritenute. Si rinvia alle considerazioni che saranno esposte al § 8.2.4.5. j) Erario IRPEF rivalutazione capitale sociale: in questo conto vengono registrate le ritenute sulla rivalutazione delle quote sociali e dei ristorni (per i soci che si sono dimessi nel 2011); in data 16.10.2012 è stato effettuato un pagamento di un F24 di € 4.335,20 pari all’intero debito maturato fino al 30.9.2012. 8.2.3.8 Mutui con prelazione ipotecaria In data 10 ottobre 2008 la società ha contratto un mutuo con Banca Carige spa di € 4.200.000, atto a Ministero del Dott. Varchetta Notaio rep. 93.836 Racc. 23.304, a garanzia del quale viene concessa ipoteca di primo grado su diritto di superficie per 99 anni a partire dal 21 giugno 2007 concesso per l’attuazione del vigente piano di zona consortile del “Consorzio intercomunale Milanese per l’edilizia popolare C.I.M.E.P.” sull’area residenziale di mq.3060 catastali del lotto RH 25 del Comune di Rho di proprietà della società. La valutazione dell’immobile, sul quale insiste l’ipoteca, indicata nel paragrafo 8.1.2.1 permette di confermare che la stessa è capiente. Si precisa che con comunicazione datata 16 aprile 2013 la banca ha revocato i mutui edilizi in essere, oggetto del presente paragrafo, intimando alla società l’immediato pagamento del credito che comunicano essere pari ad € 149.610,44. Per quanto riguarda la valorizzazione del debito in piano viene effettuato un calcolo presuntivo degli interessi, la cui ragionevolezza è confermata dall’attestazione, che, prudenzialmente, prevede il calcolo al tasso convenzionale per un anno e tre anni al tasso legale. La scrivente ritiene corretti gli importi indicati in piano. Descrizione B.CARIGE MUTUO DA ACCOLLARE Totale Debiti ipotecari e relativi interessi Valori contabili Rettifiche Valore PIANO Valore CG -147.563,68 -15.000,00 -162.563,68 162.563,68 -147.563,68 -15.000,00 -162.563,68 162.563,68 8.2.3.9 Fondo per rischi ed oneri privilegiati La voce in analisi comprende i rischi, assistiti da privilegio, derivanti dall’eventuale soccombenza in alcune cause. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 173 di 217 La scrivente ha preso visione delle carte di lavoro dell’attestatore e, soprattutto nelle cause di maggior valore, degli atti conservati presso la società. Da tale analisi scaturisce un importo differente da quanto indicato in piano. Il totale calcolato dalla scrivente, come evidenziato nello schema che segue, è pari ad € 1.411.773,77. Materia del contendere TOTALE RISCHI PREVISTI PER CAUSE PASSIVE PRIVILEGIATE Val. iniziale Valore piano 1.347.538,44 603.538,44 Valore CG in privilegio 1.411.773,77 La differenza rispetto a quanto stanziato in piano è dovuto all’indicazione dell’importo effettivo richiesto da una controparte (differenza risibile) e da una consistente differenza considerata per una causa instaurata per un decesso per esposizione a fibre di amianto. La scrivente ha infatti indicato, prudenzialmente, l’importo richiesto da controparte, anche in considerazione del fatto che la soccombenza si ritiene probabile. Si precisa che la presente voce accoglie anche il debito nei confronti di un dipendente per il quale la sentenza ha stabilito il reintegro e il pagamento delle somme di conseguenza dovute. Tale dipendente non ha mai risposto ai solleciti inviati dal ricorrente, ma solamente alla richiesta di precisazione del credito della scrivente. In ogni caso restano degli adempimenti in sospeso, il dipendente dovrebbe tornare in forza, resta il dubbio se dipendente di Siteco piuttosto che di Orion. Nel caso in cui dovesse essere considerato dipendente di Siteco la ricorrente non può essere ritenuta responsabile di eventuali passività dovessero generarsi in quanto ha fatto tutto quanto in suo potere per definire la situazione pendente, ma senza alcuna risposta da controparte, almeno fino a quando ha inviato comunicazione alla scrivente. 8.2.3.10 Fondo generico in privilegio Tale fondo è stato stanziato in piano per poter accogliere: – interessi sui debiti privilegiati al 7.11; – interessi sui debiti privilegiati per i due anni successivi al deposito del concordato “con riserva”; – le spese legali per prestazioni già eseguite al 7.11; – altre sopravvenienze passive. La scrivente ha ritenuto corretti gli stanziamenti effettuati in piano provvedendo quindi a ricalcolare solamente gli interessi in base ai nuovi importi determinati nella presente relazione. La composizione del fondo in oggetto è la seguente: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 174 di 217 Descrizione base di calcolo % 1 Interessi su debiti privilegiati presunti maturati al 7.11 2 Interessi su debiti privilegiati per i 24 mesi successivi al 7.11 0,00 a debiti tributari 1.425.698,00 b debiti contributivi 938.647,00 c debiti verso artigiani e professionisti 13.316.681,00 15.681.026,00 2,50% 3 Spese legali stimate per prestazioni già eseguite al 7.11 4 sopravvenienze passive prudenzialmente accantonate Totale fondo generico in privilegio 0,00 valore piano 205.654,00 valori CG 205.654,00 825.495,00 400.000,00 400.000,00 1.831.149,00 784.051,30 400.000,00 400.000,00 1.789.705,30 8.2.4 Passività in chirografo Le passività chirografarie sono costituite principalmente dai fornitori (non artigiani o cooperative di produzione e lavoro, già considerati nel paragrafo relativo ai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.5), dalle banche e da alcuni fondi appostati in piano e rivisti dalla scrivente. La scrivente ha provveduto personalmente a verificare analiticamente tutte le precisazioni del credito ricevute, valutando anche, in funzione dei documenti inviati dal creditore, l’esistenza o meno, in caso di richiesta, del privilegio. 8.2.4.1 Fornitori non privilegiati Sono stati verificati tramite riscontro con il documento o la registrazione contabile tutti i fornitori che presentavano discrasie con la precisazione del credito o un importo differente rispetto a quanto indicato nel bilancio fornito con riferimento al 3 marzo 2013. La verifica è stata oltremodo complicata in quanto la “cristallizzazione” del debito al 7.11 è fatta con riferimento “all’ambiente contabile 902” che contiene spesso delle stime relative alle fatture di competenza, ma non ancora ricevute. La verifica del singolo creditore, tramite riscontro del mastrino contabile, ha richiesto perciò una triplice analisi, verifica del dato inserito nella “contabilità 902”, verifica di quanto indicato “nell’ambiente 903” ed eventualmente in quello in continuità denominato “001”. Se le stime fossero state riportate anche nell’ambiente in continuità per essere, nel caso, corrette nel momento in cui pervenivano le fatture di importo differente rispetto a quello stimato, la verifica condotta sarebbe stata più rapida e meno complicata di quanto non sia stata. Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari per forniture, subappalti e servizi in genere non assistiti da alcun privilegio è pari ad € 34.054.641. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 175 di 217 8.2.4.2 Debiti verso società controllate, collegate e partecipate La società espone in piano un debito verso società partecipate pari ad € 38.382,54, come evidenziato nella seguente tabella: Descrizione FOR. CONSORZIO QALAT FOR. CONSORTIUM ASTER ORION MEISSA PER RIGIRO COSTI FOR. NOVELLARA 2000 S.R.L. Totale Valori contabili al Rettifiche al Cessioni / 7.11.2012 7.11.2012 compensazioni 125.164,48 0,00 -125.164,48 26.204,32 0,00 0,00 0,00 11.900,60 0,00 277,62 0,00 0,00 151.646,42 11.900,60 -125.164,48 Valore piano 0,00 26.204,32 11.900,60 277,62 38.382,54 Il debito verso il “gruppo Novellara 2000”, in questo caso solamente le poste riguardanti Novellara 2000 srl (società ante fusione) e Meissa srl (ora non più esistente perché incorporata in Novellara 2000), sono state azzerate dalla scrivente in quanto considerate nell’apposita sezione (crediti verso partecipate) dove sono state effettuate, come peraltro avvenuto anche nel piano di concordato di Novellara 2000, tutte le compensazioni possibili tra crediti e debiti. Per quanto attiene il Consortium Aster Orion si tratta di uno stanziamento per fatture da ricevere aperto da anni precedenti che prudenzialmente viene confermato. Non si registrano movimentazioni del debito nei confronti del Consorzio Qalat sia alla data del 7.11.2012 che alla data del 3.3.2013, nel piano concordatario viene compensato con la relativa posta a credito. La scrivente ritiene corretta la rappresentazione di tale posta. A seguito delle nostre verifiche la situazione è la seguente: Descrizione FOR. CONSORZIO QALAT FOR. CONSORTIUM ASTER ORION MEISSA PER RIGIRO COSTI FOR. NOVELLARA 2000 S.R.L. Totale Valore piano 0,00 26.204,32 11.900,60 277,62 38.382,54 Rettifiche CG 0,00 0,00 -11.900,60 -277,62 -12.178,22 Cessioni / Valore CG compensazioni 0,00 0,00 0,00 26.204,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.204,32 8.2.4.3 Leasing Non risulta che la ricorrente abbia in essere contratti di leasing. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 176 di 217 8.2.4.4 Istituti di credito Il saldo dei Debiti verso banche esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 23.975.272,10, già al netto di compensazioni per € 2.693.109,28. Il saldo totale risulta essere così composto: • c/c passivi € 8.501.569,87 • c/ anticipo fatture e/o contratti € 11.993.381,09 • finanziamenti € 3.223.271,48 • ratei passivi per interessi € 257.049,66 La verifica è iniziata tramite “quadratura” dei saldi risultanti dalle precisazione del credito pervenute con i saldi contabili della società. Per quanto non concordante, sono stati richiesti alla ricorrente i dati per la riconciliazione, verificata la correttezza dei calcoli vengono conservati i documenti di supporto alle poste in riconciliazione. Nella propria relazione l’attestatore scrive: ”L’importo è stato rettificato con presunte cessioni di crediti per Euro 2.693.109 per tenere conto della stima dei crediti rappresentati da fatture o ricevute bancarie anticipati da istituti di credito, in quanto, non potendo conoscere quali di dette cessioni risulti opponibile, ai sensi dell’art. 45 L.F. [ora] espressamente richiamato dall’art. 169 L.F., si è valutato doveroso e prudente, ai presenti fini, non iscriverli tra i crediti verso clienti e conteggiarli, invece, in diminuzione delle esposizioni bancarie [come minori passività, riducendole corrispondentemente], sempreché, ovviamente, gli istituti abbiano efficacemente effettuato le notifiche ai clienti [debitori ceduti] prima della data di deposito del Ricorso di preconcordato. Tale rettifica è stata apportata anche in diminuzione del saldo a credito verso i clienti come già sopra riferito … Sono state qui considerati come regolarmente ceduti tutti i crediti per i quali l’istituto di credito ha comunicato, con trasmissione della relativa documentazione, che la notifica è avvenuta prima della data sopra citata.”. La scrivente ha riconciliato le risultanze bancarie con quelle contabili al 31.12.2012 grazie all’ausilio dei Modelli Abi-Rev pervenuti su richiesta della società e dietro sollecitazione della società di revisione KPMG. I dati analizzati si riferiscono ai finanziamenti in essere, alle garanzie prestate e ricevute e alle fatture anticipate. Il risultato dell’analisi è riportato nella tabella che segue: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 177 di 217 Valori contabili al Cessioni / Valore piano Rettifiche CG 7.11.2012 compensazioni BANCA CARIGE S.P.A. 823.672,41 0,00 823.672,41 0,00 CARIGE ratei passivi 9.493,81 0,00 9.493,81 0,00 Totale 833.166,22 0,00 833.166,22 0,00 M.PASCHI(EX TOSCANA)C/ANT.FT. 1.923.347,86 0,00 1.923.347,86 0,00 M.PASCHI(EX TOSCANA) "Denaro caldo" 912.020,60 0,00 912.020,60 0,00 M.PASCHI(EX TOSCANA) anticipi contratto 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 0,00 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 499.330,36 0,00 499.330,36 669,64 MPS ratei passivi 34.900,10 0,00 34.900,10 -479,72 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 47,05 0,00 47,05 0,00 Totale 4.679.645,97 0,00 4.679.645,97 189,92 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA anticipo fatture 2.503.131,46 -173.374,72 2.329.756,74 173.374,72 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA anticipo fatture riscosse dal CCC e inseriti802.711,06 nel c/c improprio fruttiferi 0,00 v/ ccc802.711,06 0,00 UNICREDIT BANCA 3.135.861,16 0,00 3.135.861,16 0,00 UNICREDIT ratei passivi 75.112,54 0,00 75.112,54 13.508,24 Totale 6.516.816,22 -173.374,72 6.343.441,50 186.882,96 BPER Anticipo fatture 349.286,10 -93.358,99 255.927,11 0,00 BPER "DENARO CALDO" 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 BPER anticipo contratti 1.615.637,70 0,00 1.615.637,70 0,00 BPER differenza su anticipi già riscossi girati a c/c 68.320,03 0,00 68.320,03 0,00 BANCA POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 997.956,53 0,00 997.956,53 0,00 BPER ratei passivi 28.934,24 0,00 28.934,24 10.422,13 Totale 3.560.134,60 -93.358,99 3.466.775,61 10.422,13 UNIPOL BANCA SPA C/ANT.FT 1.362.299,24 -1.362.299,24 0,00 0,00 UNIPOL BANCA SPA anticipo contratti 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 UNIPOL ratei passivi 14.095,76 0,00 14.095,76 0,00 UNIPOL BANCA S.P.A. 28,79 0,00 28,79 0,00 Totale 2.036.423,79 -1.362.299,24 674.124,55 0,00 BANCA POP. DI MI cessioni perfette 1.064.000,00 -1.064.000,00 0,00 0,00 BANCA POP. DI MI anticipo fatture 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 BANCA POP. DI MI anticipo contratti 631.500,00 0,00 631.500,00 0,00 BANCA POPOLARE MILANO-RE 387.366,86 0,00 387.366,86 0,00 BPMI ratei passivi 16.297,93 0,00 16.297,93 -1.073,29 Totale 2.274.164,79 -1.064.000,00 1.210.164,79 -1.073,29 B.N.L. ANTICIPO CONTRATTO 1.034.056,44 0,00 1.034.056,44 0,00 BANCA NAZIONALE LAVORO 242.314,61 0,00 242.314,61 0,00 BNL ratei passivi 10.871,92 0,00 10.871,92 0,00 Totale 1.287.242,97 0,00 1.287.242,97 0,00 BANCA MONTE PARMA SPA 977.123,00 0,00 977.123,00 -681.541,00 B.CA MONTE PARMA FIN.CHIROG. 275.344,05 0,00 275.344,05 0,00 BANCA MONTE PARMA SPA 96.589,59 -76,33 96.513,26 0,00 BMPR ratei passivi 3.653,81 0,00 3.653,81 -786,76 Totale 1.352.710,45 -76,33 1.352.634,12 -682.327,76 BANCA POPOLARE DI VI anticipo fatture 544.766,99 0,00 544.766,99 0,00 BANCA POPOLARE DI VI anticipo contratti 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 B.CA POP.VI FIN.CHIROG.2,5MIL 641.333,24 0,00 641.333,24 0,00 B.CA POP.VI FIN.CHIROG.1,5MIL 259.986,94 0,00 259.986,94 0,00 BANCA POPOLARE DI VICENZA 162.277,04 0,00 162.277,04 0,00 BPVI ratei passivi 14.264,54 0,00 14.264,54 -7.658,75 Totale 1.730.628,75 0,00 1.730.628,75 -7.658,75 B.P.V.-B.S.G.S.P. C/ANT.FT 534.357,16 0,00 534.357,16 0,00 BPV-BSGSP(EX LODI)F.CHIRO 2ML 423.057,77 0,00 423.057,77 2.902,10 BANCO POPOLARE S.C. 434.508,09 0,00 434.508,09 0,00 BPV-BSGSP(EX LODI)F.CHIRO 1ML 211.528,88 0,00 211.528,88 1.450,05 BANCO POP.ratei passivi 16.661,13 0,00 16.661,13 0,00 Totale 1.620.113,03 0,00 1.620.113,03 4.352,15 CASSA RISPARMIO PR & PC 462.811,52 0,00 462.811,52 0,00 CRPR SPESE ratei passivi 1.365,56 0,00 1.365,56 0,00 Totale 464.177,08 0,00 464.177,08 0,00 CASSA RISP.BOLOGNA EX CAVRIAGO 281.759,19 0,00 281.759,19 0,00 CARISBO ratei passivi 4.073,16 0,00 4.073,16 108,87 Totale 285.832,35 0,00 285.832,35 108,87 COOPERFACTOR ratei passivi 22.166,40 0,00 22.166,40 -22.166,40 Totale 22.166,40 0,00 22.166,40 -22.166,40 Descrizione Valore CG 823.672,41 9.493,81 833.166,22 1.923.347,86 912.020,60 1.310.000,00 500.000,00 34.420,38 47,05 4.679.835,89 2.503.131,46 802.711,06 3.135.861,16 88.620,78 6.530.324,46 255.927,11 500.000,00 1.615.637,70 68.320,03 997.956,53 39.356,37 3.477.197,74 0,00 660.000,00 14.095,76 28,79 674.124,55 0,00 175.000,00 631.500,00 387.366,86 15.224,64 1.209.091,50 1.034.056,44 242.314,61 10.871,92 1.287.242,97 295.582,00 275.344,05 96.513,26 2.867,05 670.306,36 544.766,99 108.000,00 641.333,24 259.986,94 162.277,04 6.605,79 1.722.970,00 534.357,16 425.959,87 434.508,09 212.978,93 16.661,13 1.624.465,18 462.811,52 1.365,56 464.177,08 281.759,19 4.182,03 285.941,22 0,00 0,00 segue Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 178 di 217 Descrizione CCFS ratei passivi Totale BCC ratei passivi Totale CARIFE ratei passivi Totale CREDEM ratei passivi Totale BANCO POSTA Totale CASSA RISP.PR & PC (EX CARISPE) Totale Totale Banche passive Valori contabili al Cessioni / Valore piano Rettifiche CG Valore CG 7.11.2012 compensazioni 4.241,55 0,00 4.241,55 -4.241,55 0,00 4.241,55 0,00 4.241,55 -4.241,55 0,00 807,26 0,00 807,26 -807,26 0,00 807,26 0,00 807,26 -807,26 0,00 81,54 0,00 81,54 -81,54 0,00 81,54 0,00 81,54 -81,54 0,00 28,41 0,00 28,41 -28,41 0,00 28,41 0,00 28,41 -28,41 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 1.138,06 1.138,06 0,00 0,00 0,00 1.138,06 1.138,06 26.668.381,38 -2.693.109,28 23.975.272,10 -515.241,37 23.460.030,73 Le maggiori rettifiche riguardano: • Unicredit banca d’impresa c/anticipo fatture: la rettifica di € 173.374,72 deriva da un errore materiale di somma del piano; • Banca Monte Parma c/anticipo fatture: la rettifica di € 681.541 è quanto indicato dalla banca nella precisazione del credito verificato dalla scrivente tramite riscontro documentale; seguendo la corretta impostazione del piano si è proceduto a rettificare nell’attivo l’importo tra i crediti verso clienti – nel caso specifico CCC. Si precisa che sono stati considerati a saldo zero quei conti attivi che alla data del 3 marzo presentano saldi prossimi allo zero (in totale circa € 1.200 non significativi ai fini della determinazione delle percentuali a favore dei creditori chirografari), in quanto addebiti di spese successivi ne hanno diminuito, addirittura a volte azzerato, la consistenza. Circa la verifica analitica dei singoli istituti di credito si segnala: • Banca CARIGE: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre 2012 che non devono essere considerati un debito della procedura (le banche, in quanto creditori chirografari, non hanno diritto agli interessi dopo il deposito del “concordato in bianco”); • Monte Paschi di Siena: in data 2.1.2013 viene estinto il c/anticipo fatture e scaricato sul c/c per € 462.240,72 dopo aver incassato fatture già anticipate, in data 31.12.2012 € 506.168,97 dall’Azienda Ospedaliera S.Maria, anche in questo caso vengono addebitati gli interessi e spese, non dovuti, per tutto il IV trimestre 2012; • Unicredit: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre 2012; • Banca Popolare Emilia Romagna: in data 20.11.2012 è stato “scaricato” l'anticipo fatture per complessivi € 68.320,03, in data 30.1.2013 nuovamente diminuito con due Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 179 di 217 movimenti analoghi di € 1.400.637,65 e € 215.000, in data 31.12.2012 sono stati addebitati gli interessi e spese IV trimestre per € 39.318,42; • Unipol: in data 15.1.2013 è stato girato, sul conto corrente ordinario, l'anticipo fatture per € 115.416,07 relativo all'insoluto della fattura n. 10035 del 17.10.2012 dell'ASL di Reggio Emilia - in data 5.2.2013 è stata incassata la fattura n. 983 del 26.9.2012 di IRIDE SERVIZI SPA per € 45.036,03 e contestualmente scaricato l'anticipo fatture - le fatture indicate sono ricomprese nelle cessioni perfette (per totali € 1.362.299,24). In data 31.12.2012 sono stati addebitati interessi e spese relative al quarto trimestre 2012 per € 12.969,38, valgono le medesime considerazioni sopra espresse. In data 8.3.2013 viene estinto il rapporto anticipo contratto per € 660.000 e scaricato sul c/c, al fine di una aggiornata rappresentazione della situazione quest’ultimo movimento è stato considerato come effettuato in data 3.3.2013; • Banca Popolare di Milano: in data 11.12.2012 vengono incassate, tramite bonifico, n. 2 fatture di Azienda Ospedaliera Legnano per complessivi € 276.160,88. Le citate fatture non erano anticipate né considerate tra le cessioni perfette. Dopo i due accrediti tramite bonifico effettuati dallo stesso cliente, il primo, in data 11 dicembre per € 98.450,50 e il secondo, in pari data, ma per € 177.710,38, anche su sollecitazione della scrivente, la società ha inoltrato a Banca Popolare di Milano la richiesta di bonificare tali somme sul conto attivo presso BCC. Nonostante la richiesta inviata da Orion in data 14.1.2013, tali somme non sono ancora state restituite. Singolare è che la banca dichiari, nella precisazione del credito inviata alla scrivente, la compensazione tra il proprio credito e i bonifici per € 276.571,91; • Banca Nazionale del Lavoro: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre 2012; • Banca Monte Parma: in data 26.10.2012 viene erogato un anticipo fatture per € 295.590 (portando il c/anticipo fatture da € 702.533 ad € 977.123 al 3.3) ed in data 2.11.2012 viene pagata la seconda rata semestrale del finanziamento chirografario per complessivi € 274.684,55 (di cui € 267.691,80 in linea capitale); la movimentazione comprende inoltre all'addebito di spese e interessi IV trim 2012; • Banca Popolare di Vicenza: in data 28.12.2012 viene incassata la fattura n. 10026 del 1.8.2012 Azienda Ospedaliera Mauriziano per € 89.208,90 ed estinto l'anticipo fatture per l'importo anticipato per € 80.288,01. La fattura non è tra le cessioni considerate perfette. Per questo motivo è stata oggetto di richiesta di restituzione tramite bonifico Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 180 di 217 su conto corrente attivo. La richiesta non è stata evasa dalla banca, alla scrivente non risultano nemmeno pervenute risposte della banca in proposito; • Banco Popolare BSGSP: la movimentazione è costituita dall’estinzione dell'anticipo fatture per € 534.357,16 avvenuta in data 31.1.2013, oltre all’addebito di interessi e spese del IV trim 2012. In data 12.3.2013 viene escussa la fideiussione in favore di Sanità Abbiategrasso per € 161.166,88. In data 2.5.2013 viene anche escussa altra garanzia prestata a favore della medesima Consortile per € 106.529,12, più precisamente garanzia bancaria n. 337911 rilasciata da BPV in data 2.9.2009, di originali € 267.696,00. Si precisa anche che la banca in oggetto è stata oggetto di escussione della fidejussione prestata a garanzia del ribalto costi della consortile Sanità Abbiategrasso. Per questo motivo il debito della banca, per il qual è ammessa al voto, deve necessariamente considerare l’importo sotto indicato. Descrizione Valore piano BANCO POPOLARE BANCO POPOLARE Totale escussione fideiussioni • - Valore CG (escussione) 161.166,68 106.529,12 267.695,80 Data Oggetto escussione 8.3.2013 garanzia per ribalto costi 2.5.2013 garanzia per ribalto costi Società garantita Sanità Abbiategrasso scarl Sanità Abbiategrasso scarl Cassa di Risparmio PR e PC: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre 2012; • CARISBO: la movimentazione riguarda l’addebito degli interessi e spese del IV trimestre 2012; • Banco Posta: al 7.11.2012 il conto esponeva saldo a credito, con l’addebito di spese e competenze è diventato negativo (saldo a debito di € 49,50 rappresentati solamente da spese); • Cassa di Risparmio PR e PC (ex CARISPE): al 7.11.2012 era un conto attivo, in data 21.11.2012 vengono addebitati € 1.091,57 per rinnovo fideiussioni gare, il saldo diviene così negativo per circa € 1.100. Il debito totale nei confronti degli istituti di credito al 7.11 compreso ammonta quindi ad € 23.727.726,53 così composto: Debiti verso istituti di credito: € 23.460.030,73 Debito per escussione garanzie: € 267.695,80 Doverosa precisazione è che gli istituti di credito, quali creditori chirografari, come indicati nel presente paragrafo, non maturano interessi successivamente al deposito del concordato “in Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 181 di 217 bianco”, nonostante molte delle banche indicate abbiano comunicato gli interessi alla società anche al 31.12.2012. Come per tutti i creditori chirografari, la scrivente ha provveduto ad inviare a tutti gli istituti di credito, con i quali Orion intratteneva rapporti, comunicazione ex art. 171 LF e relativa richiesta di precisazione del credito in data 21 marzo 2013. Si precisa inoltre che, anche in considerazione dell’elevata entità del debito bancario, la scrivente, in data 22 marzo u.s., cioè il giorno seguente l’inoltro della citata comunicazione ex art. 171 LF, ha inoltrato agli stessi istituti la seguente richiesta: “in qualità di Commissario Giudiziale della società in oggetto sono con la presente a richiedere: 1. copia del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti con indicazione delle condizioni praticate; 2. copia di altri contratti sottoscritti con la società (conti anticipo fatture ecc.) con indicazione delle condizioni praticate; 3. copia delle cessioni di credito, relativa notifica al debitore ceduto e/o accettazione della cessione da parte del ceduto; 4. elenco degli incassi derivanti dalla negoziazione a qualunque titolo per periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma LF (8 novembre 2012). La documentazione richieste dovrà essere inviata [email protected] entro il 5 aprile p.v.” alla pec della procedura: La richiesta si è resa necessaria in quanto il credito deve essere provato; solamente alcuni istituti hanno provveduto ad inviare copia dei contratti stipulati con Orion. La scrivente rileva che, dalla loro lettura, soprattutto di quelli più datati, risultano evidenti alcuni vizi quali applicazione di interessi anatocistici, mancanza del documento da allegare al contratto di conto corrente che reca le condizioni effettivamente applicate dalla banca. La scrivente ritiene che la società dovrebbe attivarsi per la verifica degli importi effettivamente dovuti agli istituiti di credito, poiché, alla luce dei vizi dei contratti evidenziati, si potrebbe avere un ridimensionamento dell’importo del debito nei confronti delle banche. La scrivente ritiene che l’importo indicato, come già evidenziato sopra, debba essere oggetto di ulteriori analisi, soprattutto con riferimento alla verifica dell’esistenza dei contratti di conto corrente con l’indicazione e la sottoscrizione delle effettive condizioni applicate sin dall’inizio del rapporto. In considerazione dei tempi ristretti in cui vengono effettuate le verifiche del CG, anche per le Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 182 di 217 problematiche contabili e dei tempi di messa a disposizione dei dati, non era pensabile che la sottoscritta potesse svolgere ulteriori indagini oltre alla richiesta dei contratti. Si consideri inoltre che nulla è nei poteri del Commissario Giudiziale per richiedere coattivamente la produzione di documentazione per la determinazione del corretto importo del debito. 8.2.4.5 Debiti verso soci per finanziamenti Il debito qui oggetto di indagine è quello relativo ai creditori inseriti nelle classi 1) e 2). E’ stato verificato il dato contabile e le precisazioni di credito pervenute, indicando, anche se non precisato, l’importo degli interessi maturati sino all’8 novembre 2012 escluso. L’ammontare complessivo massimo di ciascun socio persona fisica ai fini del prestito agevolato legge 59/92 è pari ad € 67.167,56 per il triennio dal 2010 al 2012. Nel lavoro svolto si evidenzia: − In contabilità la società accredita, nel mastro del singolo socio finanziatore, gli interessi al netto della ritenuta di acconto; la ritenuta è imputata in un conto a parte, precisamente “Erario IRPEF Prestito Sociale”; − Il piano concordatario, nella colonna rettifiche, indica l'importo delle ritenute subite sul singolo socio, aggiungendo quindi le ritenute subite agli interessi al 7.11 al saldo del debito verso il socio e azzerando il conto “Erario IRPEF Prestito Sociale”; la colonna “Valore finale piano”, quindi riporta il debito verso il socio oltre alla quota di ritenuta sugli interessi (cioè quota capitale più interesse lordo); − Per quanto riguarda le risposte alla circolarizzazione, si segnala che sono sostanzialmente in accordo con gli importi indicati in piano; le differenze riscontrate derivano principalmente dal fatto che alcuni soci, nella risposta alla richiesta di precisazione del credito, non indicano gli interessi maturati dal 1.1.2012 al 7.11.2012 (la differenza tra il saldo contabile Orion e la risposta è infatti pari agli interessi “netti”, così come la differenza tra il saldo in Piano concordatario e la risposta è pari agli interessi “lordi”). Si segnala che il giorno 18 febbraio 2013 la società ha, erroneamente, pagato la ritenuta sugli interessi pari ad € 45.823,77, trattasi debito per imposte ante 8 novembre, quindi pagamento che non avrebbe dovuto essere effettuato in base alle regole del concorso. In condizioni di normale attività ai soci prestatori vengono liquidati gli interessi, tramite accredito del libretto, e divengono esigibili il primo gennaio di ogni anno, il 16 del mese successivo la società è così tenuta al pagamento della relativa ritenuta a titolo d’imposta, Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 183 di 217 maturata indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno prelevati. Nel caso in questione, essendo la ritenuta maturata sugli interessi all’8 novembre, non poteva essere pagata in quanto di competenza ante deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF. La soluzione prospettata dall’advisor Avv. Morandi è la seguente: “Facciamo riferimento al versamento di ritenute su interessi da prestiti soci, effettuato in eccesso nel corso del 2013, e proponiamo che Orion s.c. non presenti alcuna istanza di rimborso per il versamento non dovuto. La società può mantenere tale credito e procedere ad utilizzare il medesimo in compensazione in occasione di futuri debiti verso l’erario, da liquidare nel mod. F24. Il mod. 770 che dovrà essere elaborato e trasmesso da Orion s.c. nel 2014 per l’anno 2013, dovrà riportare tutti i versamenti eseguiti in qualità di sostituto d’imposta e conterrà anche il versamento sopra indicato. Non essendo stata operata alcuna ritenuta, nel modello non risulterà dovuto l’importo versato e conseguentemente la dichiarazione presenterà un credito. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione. Tecnicamente il versamento in eccesso dovrà essere indicato nel mod. 770, oltre che nel quadro ST “Versamenti”, al rigo SX1 col. 4 “Versamenti 2013 in eccesso” (e di conseguenza anche al rigo SX4 col 4). In calce al quadro SX si compilerà il rigo SX34 “Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione” con il medesimo importo. Il credito sarà compensabile in F24 con il codice tributo 6783/2013 a decorrere dal 01/01/2014. Si allegano gli estratti del modello 770 e relative istruzioni, con riferimento ai campi indicati, vigenti per l’anno 2012.” La soluzione sopra prospettata viene rimessa all’apprezzamento dei creditori sociali tramite espressione del voto. Per quanto riguarda la classe 1) la scrivente ritiene corretto inserire l’importo capitale aumentato degli interessi al netto della ritenuta eventualmente dovuta sugli stessi. A parte la problematica già descritta del pagamento della ritenuta non dovuta, si indica l’importo come detto in quanto la somma sulla quale verrà calcolata la percentuale di soddisfazione del creditore è quella che, in condizioni di “normale” attività, dovrebbe percepire. Infatti la ritenuta andrebbe versata all’erario, e non ai soci, nel caso in cui gli interessi divengano esigibili. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 184 di 217 Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari classe 1 è così pari ad € 5.456.554,13. Per quanto attiene il creditore Refincoop S.p.A. (di seguito anche Refincoop), unico componente della classe 2, per completezza espositiva e per fare un quadro il più completo possibile della situazione si precisa che Novellara 2000 (controllata al 100% da Orion – definibile anche come il suo ramo immobiliare), in data 28 maggio 2012, è stata oggetto di un preliminare di cessione da Orion a Refincoop. Dalla lettura della nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 di Orion la scrivente è venuta a conoscenza dell’esistenza di un contratto preliminare di cessione quote e di acquisto crediti commerciali. Si descrivono di seguito i contenuti principali del preliminare con Refincoop: - Orion aveva promesso di vendere a Refincoop l’intero capitale di Novellara 2000 e i crediti commerciali vantati dalla stessa Orion nei confronti delle sue partecipate (Meissa S.r.l., Stadio S.r.l. , Immobiliare Tantanè S.r.l., Libra S.r.l.); - il prezzo delle quote era stabilito in € 66.200 e il corrispettivo per la cessione dei crediti in € 9.459.200; - il pagamento doveva essere suddiviso in diverse tranches, la prima, di un milione, sarebbe stata considerata come caparra penitenziale nel caso in cui non si fosse proceduto all’acquisto e da imputarsi in conto prezzo nel caso in cui l’operazione si fosse conclusa. L’ultima rata doveva essere pagata entro 60 mesi dalla stipula del contratto definitivo; - Refincoop si impegnava a mettere a disposizione di Novellara 2000 S.r.l. e delle società sue partecipate i mezzi finanziari necessari per rimborsare i finanziamenti infruttiferi erogati da Orion (per un valore nominale di euro 10.355 mila) entro 5 anni dalla data di stipula del contratto definitivo; - il contratto preliminare prevedeva una facoltà di recesso convenzionale di Refincoop SpA (sanzionata però dalla perdita di una caparra penitenziale di Euro 1.000.000,00), esercitabile nel solo caso in cui entro il 30 settembre 2012 (prorogabile, come di fatto avvenuto, su richiesta di Refincoop fino al 30 novembre 2012), Novellara 2000 s.r.l. e le società sue partecipate (ora fuse per incorporazione in Novellara 2000) da una parte e le istituzioni di credito che ad esse avevano erogato dei finanziamenti dall’altra, non avessero raggiunto un accordo che doveva sancire la ristrutturazione delle rispettive posizioni debitorie, consentendo un riscadenziamento del piano Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 185 di 217 di rimborso dei finanziamenti in essere, nonché la temporanea sospensione del calcolo degli interessi sugli stessi. Nel caso in cui detto evento si fosse verificato (ovvero l’accordo predetto non si fosse perfezionato), Refincoop avrebbe conseguito il diritto di recedere dal contratto preliminare, fermo restando, tuttavia, che in un simile caso, come accennato più sopra, la Società avrebbe avuto titolo di considerare definitivamente acquisita la somma di Euro 1 milione considerata dalle parti quale caparra penitenziale al momento di sottoscrizione del citato contratto preliminare. Si segnala che nel corso del 2012 Refincoop ha provveduto ad erogare un finanziamento pari a euro 3,6 milioni di cui 1 milione è stato scomputato a caparra al momento della stipula del preliminare e i restanti 2,6 milioni dovevano essere computati ad acconto prezzo al momento della stipula del definitivo. La facoltà di recesso, prorogata al 30 novembre 2012, è stata esercitata da Refincoop. Orion ha così incamerato definitivamente la caparra di un milione. La risposta alla richiesta di precisazione del credito di REFINCOOP (unico componente della classe 2-creditori chirografari) è in accordo con gli importi, in linea capitale ed interessi al 7.11, esposti in contabilità (902-piano) dalla società. Si precisa che in contabilità (902-piano) e nel piano infatti sono considerati solo gli interessi maturati sino al 7.11.2012, la società ha inoltrato anche richiesta e fatture relative agli interessi maturati sino al 31 marzo 2013! In contabilità è erroneamente indicato l’importo totale degli interessi senza suddivisione alcuna tra interessi dovuti in quanto maturati sono all’8 novembre e interessi non dovuti in quanto maturati post deposito ricorso ex art. 161, sesto comma, LF. Refincoop, come detto, richiede anche gli interessi per il periodo successivo alla data di presentazione del concordato preventivo (€. 35.381,45); tale importo è formato da €. 13.334,16 (quota dei totali €. 22.717,46 portati dalla fattura n. 8812000004/2012 relativa al iv trimestre 2012 già registrata in contabilità) e dalla fattura n. 8813000001/2013 di totali €. 22.047,29 relativa a interessi maturati nel periodo 1.1.2013 al periodo 31.03.2013. Se Refincoop non procederà ad inoltro di nota di credito a storno di tali interessi non dovuti dovranno essere contabilmente evidenziati in un conto dal quale si evinca immediatamente che si tratta di interessi non dovuti. Per quanto riguarda la classe 2) il problema della ritenuta non si è presentato trattandosi di società che indica tale ricavo tra quelli del proprio bilancio e soggetti quindi alla tassazione del reddito societario. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 186 di 217 Necessario precisare che il creditore Refincoop possa considerarsi postergato ai sensi dell’art. 2647 c.c. Per la sua corretta rappresentazione nella presente relazione la scrivente ha richiesto apposito parere all’Avv. Neri del foro di Reggio Emilia che si riporta di seguito: Reggio nell’Emilia, li 6 agosto 2013 Preg.ma Dott.ssa Federica Zaniboni quale Commissario giudiziale del Concordato preventivo Orion S.c. nr. 36/2012 Reg. C.P. Tribunale di Reggio nell’Emilia Oggetto: parere pro veritate relativo a problematiche connesse alla previsione nella proposta concordataria della Classe 2 Creditore Refincoop S.p.A. ed al diritto di voto e previsione di pagamento di Essa. A richiesta del Commissario giudiziale rimetto alcune brevi note in ordine alle tematiche di cui all’oggetto. Occorre evidenziare come tale creditore sia postergato ex art. 2647 c.c. (non è discusso che la Società - che è società finanziaria - sia socia di Orion s.c. e che la norma sulla postergazione trovi applicazione). Il Tribunale (cfr. decreto di ammissione) ha ritenuto di rimettere al ceto creditorio la valutazione se un creditore, che in caso fallimento non avrebbe diritto al pagamento - rectius sarebbe soddisfatto dopo ogni altro creditore – venga soddisfatto, seppur in percentuale, nella procedura di concordato preventivo. In ordine al diritto di voto di detta classe nulla ha detto (al che si ritiene che la classe sia ammessa al voto secondo le normali regole). La previsione di detto pagamento e del diritto di voto accordato al creditore postergato comportano però alcune problematiche sia sotto il piano economico o meglio di convenienza della proposta, sia sotto il piano giuridico (diritto di voto e omologabilità della procedura). Quanto alla convenienza è di evidenza che il pagamento al creditore Refincoop lede la percentuale di soddisfazione degli altri creditori, che in caso di fallimento, invece, si avvantaggerebbero della ripartizione di detta ulteriore somma. Questo aspetto è, come segnalato dal Tribunale, però, oggetto della valutazione di convenienza economica rimessa ai creditori. Quanto al “piano giuridico” gran parte della giurisprudenza ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Reggio nell’Emilia, che il creditore postergato, indiscusso che debba essere collocato in una specifica classe, Cfr Cass. 2706/ 2109, non abbia diritto al voto e, ove voti, del suo voto non si debba tener conto nel computo delle maggioranze. (alcune pronunce ritengono altresì che la postergazione viga anche in concordato). Sul punto si vedano: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 187 di 217 - Trib. Perugia 16.07.2012 (fattispecie in cui il concordato non è stato omologato in quanto senza il voto del creditore postergato la proposta non avrebbe raggiunto le maggioranze previste dal primo comma dell’art. 177 lf): “in base al principio generale dettato dall'art. 177, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi sull'approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è influenzata dall'esito, qualunque esso sia, del concordato. D'altra parte, l'esclusione dal voto è coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all'esigenza di "sanzionare", in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali storicamente sono le s.r.l. - normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo senso, "violato le regole del gioco" - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione partecipativa del rischio di impresa - un trattamento "premiale", nel senso di concedere a tali soci la possibilità di pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi” (in www.ilcaso.it); - Corte di Appello di Venezia Sez. I: “i creditori postergati per finanziamenti effettuati a favore della società concordataria vanno considerati creditori extraconcorsuali e come tali sono esclusi dal voto” (con commento, contrario alla tesi, di Fabiani in “Il Fallimento”, 2012, 6, 673); - Trib. Padova 16.05.2011: “i creditori postergati, pur dovendo considerarsi creditori della società, possono essere tuttavia soddisfatti solo dopo l'estinzione degli altri crediti”, (con commento di Calderazzi in “Il Fallimento”, 2012, 2, 219), provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità del c.p., emesso però in un caso in cui non, erroneamente, erano state previste classi; - Trib. Monza 05.08.2010: “ai fini del computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato preventivo, non si deve tener conto del voto dei soci che hanno finanziato la società nell'ultimo anno, i quali, ai sensi dell'articolo 2467 c.c., sono postergati rispetto agli altri creditori chirografari ed apparendo peraltro opportuna la loro collocazione in una classe a parte” (in www.ilcaso.it), provvedimento sempre emesso in un caso in cui non, erroneamente, erano state previste classi; - da ultimo, molto chiaro sulla problematica Trib. Firenze Sez. III, 26.04.2010 (con commento di Calderazzi in “Il Fallimento”, 2012, 2, 219): “Il concordato non può essere omologato, per due motivi, ognuno dei quali sufficiente, da solo, a legittimare la decisione annunciata: - perché, escludendo dal computo dei voti i crediti postergati, non sono raggiunte le maggioranze di legge;………. Vediamo separatamente. A) La proposta prevede una classe di creditori postergati ex lege (i soci finanziatori), alla quale non è offerto nulla, se non il pagamento del credito nell'ipotesi, del tutto inverosimile, che siano pagati interamente tutti gli altri crediti. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 188 di 217 La proposta è formulata correttamente, giacché le classi sono omogenee. Infatti, la classe A ha una sua coerenza, comprendendo tutti i creditori che hanno stipulato, prima della domanda, un contratto preliminare di compravendita; la classe B comprende tutti i chirografi; la classe C comprende tutti (e soli) i postergati ex lege. Non è quindi questione di ammissibilità della domanda. È, invece, questione di "approvazione" della domanda, ovvero di formazione di un valido accordo tra debitore e creditori, dal momento che le maggioranze sono raggiunte solo se si prendono in considerazione, attribuendo loro validità, le manifestazioni di voto dei creditori che vantano un credito postergato ex lege. Ciò non è possibile fare, giacché ritiene questo Tribunale (anche se l'argomento è controverso) che i postergati ex lege non possano essere presi in considerazione nel computo delle maggioranze. Ritiene cioè il Tribunale che la loro posizione debba essere evidenziata ed enucleata nel corpo di una domanda di concordato, essendo creditori concorsuali (com'è stato correttamente fatto), ma che gli stessi non abbiano diritto di voto, non essendo creditori concorrenti. Questo perché la loro posizione, seppur genericamente qualificabile come "creditoria", ha, nella sostanza, il significato di partecipazione al capitale di rischio. L'art. 2467 cc, infatti, come riformato dal D.Lvo n. 6 del 2003, specificando ed estendendo l'ambito della postergazione, vi ha compreso anche i finanziamenti dei soci che, in qualunque forma effettuati, siano stati concessi ad una società in stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o in una situazione finanziaria che avrebbe richiesto un "conferimento", com'è avvenuto, pacificamente, nel caso di specie (la circostanza, infatti, non è contestata nemmeno dalle dirette interessate). Ciò comporta che "i finanziamenti" dei soci, fatti nelle condizioni sopradette, in qualunque maniera qualificati, debbono essere trattati, ai fini che interessano, come i conferimenti effettuati dai soci in occasione della costituzione o della ricapitalizzazione di una società, in quanto necessari alla sua costituzione o alla sua sopravvivenza (nelle forme prescelte). Questo non significa che detti finanziamenti siano da equiparare, in tutto e per tutto, ai conferimenti, in quanto conservano la loro natura di capitale di credito e sono certamente inidonei a superare tutte le questioni poste dalla sottocapitalizzazione della società 1, ma comporta, ad avviso di questo Tribunale, che ai postergati non possono essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative degli altri creditori, tra cui il diritto di voto nel concordato preventivo. Essi, infatti, seppur creditori della società, sono tuttavia creditori sui generis, che possono, per legge, vantare pretese verso la società solo all'esito della liquidazione, allorché, risolte tutte le pendenze e soddisfatti interamente tutti gli altri creditori (salvo rinuncia da parte di costoro), resti qualcosa da distribuire loro. Sono quindi equiparati, sotto questo profilo, ai soci per i conferimenti; e come i soci conferenti (oltre a restare estranei al concorso finché dura la liquidazione) non possono incidere, con la loro volontà, sull'esito della proposta concordataria. Bisogna considerare, infatti, che l'art. 2467 cc è dettato appositamente per le procedure di insolvenza, come provato dal fatto che la norma prevede l'espressa revocabilità dei pagamenti avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e come di deduce dal fatto che la postergazione presuppone il concorso dei creditori sui beni del debitore, giacché, al di fuori del concorso, non v'è motivo di trattare il credito del socio in maniera diversa dall'ordinario (vale a dire, con pagamento dell'intero importo e alla naturale scadenza). Ora, se è indubbio che, nel fallimento, il pagamento fatto al socio creditore è revocabile (quando ricorrono le condizioni dell'art. 2467), lo stesso deve affermarsi per i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo sfociato in fallimento, in deroga a quanto previsto Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 189 di 217 dall'art. 67, comma 2, lett. e), come ha rimarcato, da ultimo, la Suprema Carte 2. Dal che si deduce che i soci finanziatori non possono ricevere alcunché nel concordato, posto che diritto al concorso e obbligo di restituzione sono tra loro incompatibili. Questa conclusione è valida sia nel concordato senza classi che nel concordato con classi. Infatti, nel primo caso non sussistono dubbi sul fatto che i creditori siano sullo stesso piano, a parte le cause legittime di prelazione, e debbano essere trattati paritariamente, con la conseguenza che la previsione di pagamenti a favore dei postergati entrerebbe subito in conflitto con l'art. 2467 cc. Se ne deduce, quindi, che in un concordato senza classi non sono possibili pagamenti a favore dei postergati, se non dopo l'estinzione degli altri crediti. Nel secondo caso (concordato con classi) è possibile la deroga al principio della par condicio creditorum, nel rispetto della posizione giuridica e dell'omogeneità degli interessi economici, per cui parrebbe ammissibile una proposta che includa un pagamento a favore dei postergati ex lege (col consenso degli altri creditori), ma la revocabilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato rende evidente che così non è, giacché è sempre possibile che il concordato sfoci in fallimento e che i postergati siano costretti a restituire ciò che hanno percepito (stante il perdurante principio della consecuzione delle procedure). Il vulnus ai principi sulla conservazione degli atti giuridici e sull'economia dell'attività giuridica (oltre che giudiziaria) sarebbe evidente, giacché non può consentirsi che una volontà validamente espressa resti inficiata dalla circostanza, puramente estrinseca, che il concordato sia sfociato in fallimento, in un contesto che esclude la revocabilità dei pagamenti effettuarti a favore di tutti gli altri creditori e sebbene l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche sia la stessa per i creditori di tutte le classi. D'altra parte, se si ammettesse la partecipazione del socio finanziatore (e postergato) al concordato (nel senso che possa essergli riservata una parte dell'attivo), bisognerebbe anche riconoscere che il debitore (la società concordataria) possa scegliere la misura della partecipazione (il quantum da riservare ai postergati), con la conseguenza, inaccettabile dal punto di vista normativo, che alla classe dei postergati può andare anche una parte consistente dell'attivo, secondo l'arbitrio del debitore (anche più di quanto sia riservato agli altri creditori chirografari), con buona pace dell'art. 1467 c.c. e dei principi sulla postergazione. Né le singolarità finirebbero qui, perché al creditore che partecipa alla ripartizione dell'attivo bisogna riconoscere, necessariamente, il diritto di voto, giacché la partecipazione al concordato non può prescindere dal diritto di concorrere alla formazione delle maggioranze, talché potrebbe anche accadere (e accadrebbe sicuramente) che i soci finanziatori e postergati (quelli che, si ripete, hanno diritto di concorrere solo sul residuo della liquidazione) decidano le sorti di un concordato che li vede destinatari della parte più sostanziosa dell'attivo. Deve affermarsi, perciò, che il socio finanziatore non partecipa al concorso (sempre, beninteso, che ricorrano le condizioni dell'art. 2467 cc). E se non partecipa al concorso non partecipa alle votazioni, giacché non può permettersi che partecipi alla formazione delle maggioranze chi non è destinatario della proposta concordataria. Infatti, quale valore si dovrebbe attribuire al voto del postergato legale? Non certo il valore di un atto di adesione alla proposta concordataria nella parte che lo riguarda, giacché, da questa parte, nulla v'è da decidere, dal momento che sua posizione è regolata dalla legge. Avrebbe, invece, senz'altro il valore di un atto di adesione alla proposta, nella parte che riguarda gli altri creditori. Ma, a parte l'incongruenza di consentire un voto sulla posizione di terzi, ammettere che il postergato legale voti significa, spesso (non solo quando il postergato è titolare di più del 50% dei crediti, ma anche quando, seppur marginale, è determinante nella formazione Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 190 di 217 delle maggioranze) mettere nelle sue mani non solo l'approvazione della proposta, ma anche la ripartizione tra i creditori dell'attivo disponibile (vale a dire il quantum della soddisfazione dei singoli creditori). Il che appare fuori del sistema. Né deve meravigliare il fatto che possa esservi classe senza (diritto di) voto, giacché non è l'unico caso conosciuto dalla legge fallimentare, seppur per motivi diversi: anche i privilegiati costituiscono classe, ma sono pacificamente esclusi dalle votazioni. In questi casi l'inserimento in una "classe" serve ad enucleare,. dal coacervo del ceto creditorio, la posizione di particolari creditori, ma non è detto che tutti debbano avere le stesse facoltà, come non è detto che tutti abbiano le stesse aspettative (infatti, sono aspettative di pagamento integrale per i privilegiati; di pagamento eventuale per i postergati). L'esclusione dalle votazioni ha però la stessa spiegazione: il fatto, cioè, che in un caso e nell'altro la posizione creditoria è regolata dalla legge. Né può affermarsi che i postergati ex lege debbano votare perché risentono comunque degli effetti del concordato (sotto specie di estinzione, con l'omologa, del loro credito), giacché è proprio la premessa che non può essere condivisa, quantomeno in un concordato di carattere liquidatorio: i soci finanziatori, postergati ex lege, non sono destinatari della proposta concordataria, e quindi non risentono in nessuna maniera degli effetti del concordato (se non come soci). Per loro, infatti, vale (deve valere) il principio recentemente espresso della Suprema Corte, secondo cui gli effetti esdebitativi non si estendono "a quei creditori che non abbiano preso parte alla procedura"3, o perché tenuti fuori dal debitore, che ometta di comprenderli nel proprio piano (è il caso esaminato dalla Corte), o perché esclusi per legge dal piano (è il caso che ci occupa). Sotto il profilo dei principi si rileva, infine, che la limitazione della capacità di voto dei postergati non contrasta con i principi che presiedono alla tutela del credito, né con quelli che disciplinano il diritto di proprietà, giacché si tratta di una limitazione giustificata dalla particolare connotazione del diritto di cui costoro sono titolari. Essa si spiega col fatto, già evidenziato, che nel concordato i postergati legali sono sostanzialmente estranei alla procedura, che si pone, rispetto ad essi, come res inter alios acta e destinata ad avere effetti sulla loro posizione solo dopo la chiusura della stessa, esattamente come avviene per i soci in quanto tali. Anzi, a ben vedere, la disciplina così ricostruita della postergazione appare perfettamente in linea con la posizione dei soci nella società, che sono creditori anche per altra via: vale a dire, per il capitale sociale versato. E come il credito di restituzione del capitale sociale non dà il diritto di partecipare alla procedura (e di incidere, col voto, sulle maggioranze), lo stesso accade per il credito di restituzione del finanziamento, fatto quando le condizioni della società richiedevano invece un conferimento (cioè, l'apporto di capitale di rischio). In sostanza, è la particolare natura del credito che prevale, invece che l'astratta qualifica di creditore. Da queste considerazioni discende che il concordato proposto dalla P. s.r.l. non può essere omologato, giacché è pacifico che, espungendo dal novero dei crediti quelli che fanno capo ai soci finanziatori, non è raggiunta la maggioranza, ne per crediti ne per classi”. In conclusione, pertanto, la creazione della Classe 2 pone problematiche sia in ordine alla corresponsione di una somma, seppur modesta, che in fallimento non potrebbe essere pagata. Su ciò si dovranno esprimere i creditori che di detto problema con la presente relazione vengono informati; sia in ordine ad eventuali vulnera in tema di diritto di voto e, ove riconosciuto come allo stato pare, e di calcolo delle maggioranze. Su ciò, fattispecie che il Commissario unicamente descrive, si dovrà logicamente pronunciare il Tribunale. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 191 di 217 Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. (avv. Alberto Neri) La scrivente, pur allineandosi con quanto scritto dall’Avv. Neri, ritiene doveroso e necessario segnalare che ai sensi dell’art. 177 LF “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.” Nel caso in esame le classi sono tre, come sarà più precisamente descritto al paragrafo 9; la maggioranza deve realizzarsi almeno in due classi, ma se non viene raggiunta nella classe 3 (altri creditori chirografari- diversi dai soci finanziatori), a causa dell’elevato importo della stessa, non si raggiungerebbe la maggioranza dei crediti ammessi al voto come richiesta dall’articolo della legge fallimentare sopra riportato. La problematica esplicitata nel parere del legale troverebbe applicazione, nel presente concordato, solamente qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta nella classe 1 e, ovviamente, con il voto determinante dell’unico creditore componente la classe 2. In termini pratici (entità del credito di Refincoop spa- classe 2) la problematica è quindi irrisoria e relativa e potrebbe manifestarsi solo nell’ipotesi sopra indicata. Il debito totale nei confronti dei creditori chirografari classe 2 è così pari ad € 2.654.566,54. 8.2.4.6 Altri debiti Il saldo “altri debiti” esposto in piano al 7.11.2012 ammonta a € 710.024,92. Il saldo totale risulta essere così composto: • Rapporti di factoring € 90.154,91 • Debiti diversi € 619.870,01 Rapporti di factoring Nello specifico il saldo dei rapporti di factoring è così composto: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 192 di 217 Descrizione COOPERFACTOR SPA anticipo fatture COOPERFACTOR SPA competenze conto Totale CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 anticipi fatture CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 eccedenza conto Totale SACE FCT SPA anticipo fatture SACE FCT SPA spese comm.ni Totale UNICREDIT FACTORING SPA anticipo fatture UNICREDIT FACTORING SPA Totale Totale Factoring Valori contabili al 7.11.2012 4.237.682,76 66.769,39 4.304.452,15 1.530.000,00 -6.712,58 1.523.287,42 987.000,00 17.331,32 1.004.331,32 743.945,86 12.766,78 756.712,64 7.588.783,53 Rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessioni / compensazioni -4.237.682,76 0,00 -4.237.682,76 -1.530.000,00 0,00 -1.530.000,00 -987.000,00 0,00 -987.000,00 -743.945,86 0,00 -743.945,86 -7.498.628,62 Valore piano 0,00 66.769,39 66.769,39 0,00 -6.712,58 -6.712,58 0,00 17.331,32 17.331,32 0,00 12.766,78 12.766,78 90.154,91 Dopo aver effettuato la riconciliazione tra le precisazioni del credito pervenute e il saldo contabile, per i saldi non concordanti, è stata effettuata la “quadratura” grazie all’ausilio del responsabile amministrativo. La colonna cessioni/compensazioni si riferisce all’importo anticipato dagli stessi istituti e riferito alle cessioni con regolare notifica al debitore ceduto in data anteriore al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, LF. Si riporta di seguito la sintesi delle verifiche effettuate: Descrizione Valore piano COOPERFACTOR SPA anticipo fatture COOPERFACTOR SPA competenze conto Totale CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 anticipi fatture CCFS C/C IMPR.C/111-4/01 eccedenza conto Totale SACE FCT SPA anticipo fatture SACE FCT SPA spese comm.ni Totale UNICREDIT FACTORING SPA anticipo fatture UNICREDIT FACTORING SPA Totale Totale Factoring 0,00 66.769,39 66.769,39 0,00 -6.712,58 -6.712,58 0,00 17.331,32 17.331,32 0,00 12.766,78 12.766,78 90.154,91 Rettifiche CG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 211,00 211,00 Valore CG 0,00 66.769,39 66.769,39 0,00 -6.712,58 -6.712,58 0,00 17.331,32 17.331,32 0,00 12.977,78 12.977,78 90.365,91 La differenza è trascurabile. Debiti diversi Il saldo debiti diversi indicato nel piano è formato dai seguenti raggruppamenti: Descrizione Totale Altri Debiti Totale clienti in avere Totale Debiti vs Soci per quote da rimborsare Totale Debiti Diversi Valore piano Rettifiche CG 596.477,63 5.717,21 17.675,17 619.870,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Valore CG 596.477,63 5.717,21 17.675,17 619.870,01 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 193 di 217 • Altri debiti: in questa voce sono raggruppate passività residue di valore trascurabile ad eccezione del debito verso la società GEOS per € 306.222,92 lordi. Tale somma è stata compensata per € 149.555. GEOS partecipa in ATI con Orion nell’appalto relativo al “Servizio globale per gli interventi di manutenzione e costruzione di reti allacciamenti e infrastrutture varie dell’acquedotto e della fognatura presso il Comune di Bernareggio”. La parte pagata tramite bonifico dal conto corrente cointestato (Orion/Geos) riguarda le prestazioni eseguite dopo il 7.11. La cointestazione e una simile gestione di tale conto si è resa necessaria in quanto Geos, prima del deposito del ricorso di concordato “in bianco” aveva lamentato il mancato pagamento delle somme di propria competenza depositando denuncia querela nei confronti di Orion per appropriazione indebita. A seguito dell’accordo sottoscritto, dopo il ritiro da parte di Geos della querela, si è previsto che quest’ultima potesse prelevare da tale conto le somme di sua spettanza, dopo che Orion, per onere di capofilaggio, avesse prelevato le sue; • Clienti in avere – note di accredito da emettere: si tratta per lo più di importi residui/refusi di crediti in avere, salvo le rettifiche riferite a note di credito da emettere a suo tempo appostate e non emesse; • Debiti vs soci per quote da rimborsare: si tratta del residuo per quote da rimborsare a soci di importo unitario esiguo. Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare le risultanze delle verifiche effettuate: Descrizione Valore piano Totale Factoring Totale Altri Debiti Totale clienti in avere Totale Debiti vs Soci per quote da rimborsare Totale Debiti Diversi Rettifiche CG 90.154,91 596.477,63 5.717,21 17.675,17 710.024,92 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 Valore CG 90.365,91 596.477,63 5.717,21 17.675,17 710.235,92 8.2.4.7 Indennizzi per scioglimento contratti: Valore Piano somma richiesta Valori CG tipo di contratto note MINISTERO DIFESA (Ghedi) 383.755 0 383.755 appalto escussione garanzia AZIENDA U.L.S.S. N. 1 BELLUNO 420.886 0 754.211 appalto escussione garanzia REGIONE VALLE D’AOSTA - Aymavilles 119.809 119.809 119.809 appalto escussione garanzia Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 194 di 217 AEROPORTO "CORRADO GEX" AOSTA 0 0 0 appalto escussione garanzia BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE 0 0 0 appalto risolto consensualmente CONS. BONIFICA GROSSETANA 0 appalto escussione garanzia in pred. 43.389 43.389 BRAVO SOLUTION 5.000 0 B&F DI BUGNA F. & C. 4.333 4.333 fornitura BONALDO DANIELE 2.200 2.200 subappalto TECNO ISOLAMENTI 11.500 11.500 subappalto BIOTTO MARIO & C. 1.000 1.000 subappalto 14.000 14.000 subappalto CAMPAGNARI BRUNO GST SNC DI CAMORANI & C. 500 O.M.G. COSTRUZIONI 4.000 STAI PREFABBRICATI 37.000 TECNO ENGINEERING 2 C 5.000 servizi 500 prestazioni prof. 4.000 subappalto 37.000 2.437 37.000 fornitura 2.437 appalto servizi ACERBI CARPENTERIE 190 190 fornitura B&B GROUP 930 930 fornitura e posa BILFINGER SIELV FACILITY 116 BITUX 7.846 CALINI 551 15.000 15.000 subappalto 7.846 subappalto 551 accantieramento CANTORI UNIPERSONALE 38.989 38.989 fornitura CAVE CHAVONNE 20.505 20.505 fornitura e nolo CLUSAZ FRATELLI 364 364 nolo D.T.M. 400 400 subappalto DEF ITALIA 1.576 1.576 fornitura DPA 4.975 4.975 nolo DR IMPIANTI DUROCEM ITALIA 500 500 subappalto 23.673 23.673 subappalto EDIL-STRADE VALTELLINA 3.809 3.809 contr.disciplinare ELCOS 4.280 4.280 fornitura ENTERPRISE TOUT FAIRE 6.153 6.153 subappalto FINARCO 500 500 contr.disciplinare GUSS TECNICA ITALIA 488 488 fonitura I.C.M. DI MIGLIACCIO F. 500 500 accantieramento I.EFFE.CI. LYVERTRANS MARCHIOL 4.471 772 4.471 fornitura e posa 772 nolo 4.946 4.946 fornitura 940 940 fornitura MECH 13.307 13.307 fornitura MECHANICA SISTEMI 11.900 11.900 fornitura MCN NICOLET LELIO 9.137 9.137 nolo a caldo NINZ 2.235 2.235 fornitura OFFICINE TABARELLI PAVER RECINTECNICA DI FERRARI B. 100 100 subappalto 443 443 fornitura 2.708 2.708 fornitura Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 195 di 217 SAINT-GOBAIN PPC ITALIA 4.211 SIEM 4.211 fornitura e posa 13.500 SIPIL 13.500 fornitura 850 850 contr.disciplinare SPURGO SERVICE 3.687 3.687 bonifica rifiuti TECNOVAL 2.231 2.231 contr.disciplinare UNIECO 4.000 4.000 subappalto 3 A DI AUTELLI ANDREA 5.691 5.691 subappalto CAVE CHIAVONNE 1.763 1.763 fornitura CLIMA SERVICE 6.758 6.758 fornitura EDIL EURO 2000 4.132 4.132 subappalto SHETI LUTFI 2.223 2.223 subappalto Totale 1.266.159 215.198 1.570.979 Come anticipato nel paragrafo dove è stata descritta l’attività svolta durante “la riserva” cioè il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’istanza ex art. 161, sesto comma, LF e il deposito del piano, la società si è sciolta da alcuni contratti ex art. 169 bis LF. In base a tale norma il contraente ha diritto ad un indennizzo pari al risarcimento del danno equivalente al mancato adempimento. Peraltro, dalle precisazioni del credito pervenute, solamente due creditori hanno avanzato tale richiesta, ma si ritiene che per averne ufficialmente il riconoscimento debba essere avviata la causa di merito. Si descrive analiticamente di seguito come si è operato per la determinazione delle somme sopra indicate: Ministero della difesa Aeronautica Militare: tale appalto aveva ad oggetto la realizzazione di un capannone per il ricovero degli attrezzi antincendio presso Ghedi in provincia di Brescia. Le attività relative non erano pressoché iniziate nel momento in cui si è chiesta l’autorizzazione allo scioglimento, per tale motivo si ritiene corretta l’appostazione indicata in piano pari all’importo della garanzia prestata, nonostante non risulti attualmente alcuna richiesta giudiziale. Aeroporto valle D’Aosta: il contratto di appalto stipulato con AVDA società costituita tra Air Valleè e la regione Valle d’Aosta aveva ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’aeroporto Corrado Gex di Saint Christofe Aosta. In piano non è stata indicata alcuna somma a titolo di indennizzo in quanto il ricorrente ha provveduto a compensazioni extracontabili tra la garanzia fideiussoria eventualmente escutibile pari ad € 915.203, il credito per SAL, relativo a fatture già emesse, per € 362.371, i lavori aggiuntivi rispetto al SAL (SIL) al 7.11 pari ad € 545.862 e considerando che sull’appalto gravano richieste di riserve, a favore della ricorrente, per € 4.600.000. Si tenga però Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 196 di 217 presente che la stazione appaltante, per il tramite del suo direttore lavori, ha tenuto una riunione alla presenza del sottoscritto commissario giudiziale e dei periti nominati dalla procedura, nonché di un tecnico di Orion, ora Siteco, che si occupava direttamente del cantiere, per evidenziare la presenza delle numerose criticità riscontrate. Dopo circa trenta giorni la stazione appaltante, sempre tramite il suo direttore lavori, ha consegnato ad Orion, lo stato finale dei lavori che evidenziava una somma negativa. Il SAL già fatturato sarà difficilmente contestabile, anzi Orion potrebbe già attivarsi tramite decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento, discorso a parte per il SIL per il quale sarà necessaria apposita causa per l’eventuale riconoscimento. Si ricorda inoltre che la società ha già in corso una causa con AVDA per il riconoscimento delle riserve. A causa dell’azzeramento del SIL, indicato in piano per € 600.000, si ritiene comunque corretto non considerare in questa sede alcun indennizzo. Si tenga presente che il credito portato dalla fattura già emessa per il SAL è stato considerato senza svalutazioni. Resta da risolvere la problematica dei materiali a piè di lista e delle attrezzature ancora presenti in cantiere e di proprietà di Orion che potrebbero, nel caso, essere affittate all’impresa che continuerà eventualmente i lavori come già accaduto per l’appalto dell’Ospedale di Belluno e per l’appalto Novacoop. Escussione garanzia contratto di appalto Aymavilles per € 119.808: l’appalto in questione aveva ad oggetto i lavori di sistemazione e ampliamento delle condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle frazioni alte di Comuni di Aymavilles con i relativi impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque. La Regione Valle d’Aosta, con propria delibera dell’11 gennaio 2013, ha deciso di risolvere tale contratto. Con lettera del 18.1.2013 l'Amministrazione ha chiesto alla compagnia assicurativa di provvedere alla liquidazione della cauzione definitiva per un importo pari ad € 119.808,54 a seguito della risoluzione contrattuale. Per tale appalto è intervenuta la delibera del comune di risoluzione contrattuale, ma Orion aveva già richiesto lo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis LF. In piano è stata indicata in questa sede una somma pari alla fidejussione prestata da considerarsi quale credito chirografario. La scrivente conviene circa tale indicazione. Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno: il contratto di appalto stipulato aveva ad oggetto la progettazione e la realizzazione dei lavori di sopraelevazione del blocco F dell’ospedale di Belluno. Lo scioglimento dal contratto è stato autorizzato dal Tribunale, su richiesta del ricorrente, in data 23 gennaio 2013. Per la determinazione dell’eventuale indennizzo, peraltro non ancora richiesto, è stato fatto Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 197 di 217 riferimento alla garanzia fideiussoria di € 754.211. Importante sottolineare che la consortile alla quale erano affidati i lavori, denominata Sanità Belluno, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.3.2013. Si precisa che il contratto di appalto era stato stipulato dall’ATI costituita tra Orion e Idroerre, poi sostituita da Getech. Quest’ultima ha chiesto ed ottenuto di poter subentrare, avendone i requisiti, per poter portare a termine i lavori. Nel mese di giugno 2013 il direttore lavori ha inoltrato ad Orion una comunicazione nella quale si evidenzia che sull’appalto in oggetto stanno emergendo problematiche sia sulla parte realizzata sia in riferimento a possibili errori di progettazione. Nella comunicazione si intima ad Orion di organizzare un sopralluogo in mancanza del quale procederanno al rifacimento di quanto necessario addebitandole i costi relativi. Si precisa anche che Orion ha stipulato, con autorizzazione del Tribunale, contratto di nolo delle attrezzature che si trovavano presso il cantiere di sua proprietà con la subentrante Getech. La somma mensile stabilita per il nolo è pari ad € 7.500. Brianza energia e ambiente Spa: tale contratto, avente ad oggetto, l’ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle condotte per l’allacciamento delle utenze in Comune di Varedo, è stato risolto consensualmente tramite sottoscrizione di transazione autorizzata dal Tribunale in data 19.12.2012. I termini della transazione prevedono il pagamento del SAL da parte della stazione appaltante e dei lavori aggiuntivi con contestuale rinuncia all’escussione della garanzia prestata e alla segnalazione all’AVCP. Si ritiene corretto non appostare alcuna somma in questa sede. Consorzio di bonifica Grossetana: la ricorrente aveva deciso di non sciogliersi ex art. 169 bis LF da tale contratto di appalto in quanto non ancora iniziato. Con propria comunicazione del 28.12.2012 il consorzio comunicava prima la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, poi l’escussione della fidejussione prestata per € 43.388,70 e il fatto che la notizia sarebbe stata resa nota all’AVCP per l’iscrizione di Orion nell’apposito casellario informatico. Si ritiene prudenzialmente corretto indicare la somma escussa in prededuzione. Bravo solution spa: con propria istanza Orion ha richiesto, in data 13.12.2012, lo scioglimento dal contratto avente quale oggetto la realizzazione di piattaforma negoziale del CCC del portale satellite dedicato ad Orion stipulato con Bravo solution. L’importo stimato in piano è pari ad € 5.000, si ritiene congrua la somma stanziata anche perché, ad oggi, nessuna richiesta di risarcimento è stata avanzata. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 198 di 217 Per tutti gli altri contraenti per i quali, nello schema che precede, è stato indicato il tipo di contratto stipulato è stata considerata una possibile richiesta di risarcimento del danno pari al 10% dell’importo del contratto stesso. Ad oggi, come evidenziato, solamente due subappaltatori hanno indicato, peraltro solamente nella precisazione del credito inviata allo scrivente commissario, una somma per il risarcimento del danno, per l’ottenimento della quale, dovranno comunque ricorrere alle vie giudiziali. Si precisa che le somme indicate nello schema che precede sono indicate tra i crediti chirografari. 8.2.4.8 Accantonamento per derivati La società espone in bilancio al 7.11.2012, tra i conti d’ordine, un rischio per derivati pari ad € 4.252,77, rettificato, ai fini del piano concordatario, in € 18.234,43 come da tabella riportata: Banca BNL B. POP. VICENZA B. POP.-BSGSP B. POP.-BSGSP TOTALE Tipo IRS IRS IRS IRS Scadenza 02/05/2013 30/06/2013 30/06/2013 30/06/2013 FAIR VALUE DERIVATI AL 7.11.2012 Fair Value Importo Nozionale Data calcolo (2.620,17) 275.344,05 02/11/2012 (6.610,00) 641.333,24 31/10/2012 (6.062,84) 423.057,77 07/11/2012 (3.031,42) 211.528,88 07/11/2012 (18.324,43) 1.551.263,94 Si tratta di contratti IRS “Interest rate swap” per la copertura da rischio di modifica dei tassi di interesse sui finanziamenti. Un IRS è un contratto con il quale due controparti decidono di scambiarsi, per un periodo di tempo prestabilito, i flussi finanziari dovuti, a titolo di interesse, su un capitale di riferimento detto “valore nozionale”. In particolare, una controparte riceve un tasso fisso, immutato per tutta la durata del contratto e l’altra riceve un tasso variabile, calcolato con cadenza stabilita nel contratto. In altri termini, l’IRS è economicamente assimilabile all’accensione contestuale di un deposito e di un finanziamento: il deposito è a tasso variabile (fisso), mentre il finanziamento è a tasso fisso (variabile); tuttavia, diversamente da quanto avverrebbe nel caso della contemporanea attivazione di un deposito e di un finanziamento, l’IRS viene attivato senza alcuno scambio di capitali. il contratto è estinguibile anticipatamente, con contestuale pagamento (incasso) del valore di mercato (Mark to Market) o costo di sostituzione. Poiché non è stato richiesto lo scioglimento dai derivati per nessun istituto di credito coinvolto (Banco Popolare – BNL – Banca Popolare di Vicenza), nella predisposizione del piano è stato accantonato il valore mark to market alla data di riferimento. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 199 di 217 E’ stato così determinato il valore mark to market dei derivati in essere sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti di credito presenti nel modello “abi – rev” alla data del 31.12.2012. Si segnala che la Banca Popolare di Vicenza non ha risposto tramite il menzionato modello abi – rev e non ha indicato alcun contratto derivato nella propria precisazione del credito. I risultati sono dettagliati nella tabella sottostante: Banca BNL B. POP. VICENZA B. POP.-BSGSP B. POP.-BSGSP TOTALE Tipo IRS IRS IRS IRS Scadenza 02/05/2013 30/06/2013 30/06/2013 30/06/2013 FAIR VALUE DERIVATI AL 31.12.2012 Fair Value Importo Nozionale Data calcolo (2.620,32) 275.343,88 31/12/2012 (6.610,00) 641.333,24 31/10/2012 (2.440,30) 221.065,79 31/12/2012 (1.220,15) 110.532,89 31/12/2012 (12.890,77) 1.248.275,80 Rispetto a quanto indicato nel piano l’esposizione mark to market è pari ad € 12.890,77 con un miglioramento di € 5.433,66 rispetto al dato al 7.11.2012. In questa sede si può solamente stimare l’importo dovuto in quanto dovrà essere valutato, al momento dallo scioglimento dal contratto, prudenzialmente lo si valuta in € 18.324,43 come indicato in piano. 8.2.4.9 Debiti condizionali per garanzie L’elenco allegato al piano recante le varie garanzie prestate da Orion è stato riveduto e corretto, soprattutto con riferimento alle escussioni avvenute nel periodo successivo al deposito del piano stesso. Per quanto riguarda le fidejussioni per i lavori in corso sono state analizzate le garanzie prestate a favore di terzi per garanzie bancarie e assicurative a favore di stazioni appaltanti per lavori pubblici e privati, per svincoli di cauzioni a collaudo e per ribalto costi delle consortili. Per quanto riguarda queste ultime si ricorda che è stata chiesta ed ottenuta autorizzazione ex art. 182 quinquies LF per il pagamento dei debiti nei loro confronti in prededuzione, si tratta solamente di quelle destinate ad essere cedute a Siteco in quanto veicolo indispensabile per portare a termine i lavori degli appalti per i quali sono state costituite. Per tale motivo si è ritenuto non corretto considerare tra i debiti per garanzie tali rischi in quanto rappresenterebbero una duplicazione delle passività. Nel debito in esame non è stata considerata la garanzia escussa per ribalto costi consortili della Sanità Abbiategrasso scrl in quanto è stata indicato come debito nei confronti dell’Istituto di credito garante (Banco Popolare). Per quanto attiene la consortile Laurentina si precisa che la Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 200 di 217 stessa rientra tra quelle che devono essere pagate in prededuzione, per questo motivo pur essendo stata escussa la fidejussione (ma non si ha ancora notizia del pagamento effettivo da parte del garante Banca popolare di Milano) l’importo relativo è stato lasciato prudenzialmente nel debito in prededuzione. E’ stata considerata anche la possibilità che venga escussa la garanzia prestata a favore della stazione appaltante Azienda Ospedaliera di Legnano in quanto il cantiere relativo all’Ospedale di Legnano presenta alcune problematiche, tra le quali, le difficoltà che la stazione appaltante sta ponendo per procedere al pagamento di quanto ancora dovuto in quanto la consortile non ha provveduto ad onorare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori. Per lo stesso motivo è stato anche svalutato quanto ancora da incassare a titolo di SIL. Non sono state considerate qui le escussioni già indicate tra le possibili penali relative allo scioglimento dai contratti, come evidenziate nel § 8.2.4.7. Escussione garanzia Regione Toscana per tributo speciale per il deposito in discarica per € 89.900: con comunicazione datata 21 febbraio 2013 la Regione toscana comunica a Orion che avrebbe proceduto all’escussione della fidejussione prestata per il tributo speciale sopra indicato in quanto il mancato pagamento di due rate consecutive ha comportato la decadenza dal beneficio della rateazione. La richiesta di escussione è indicata nel presente paragrafo in quanto, dalla corrispondenza con il consorzio, non si ha notizia del pagamento da parte del garante. Viene indicata, come in piano, la garanzia, limitatamente alla percentuale pro quota di Condori, non per ribalto costi, ma per una linea di credito della consortile. Sono state inoltre indicate, limitatamente al 20% del loro ammontare nel Best case, le garanzie prestate a favore di Novellara 2000 e delle società che ha incorporato. La scrivente ha indicato il 20% in quanto si presume che dalla liquidazione del concordato preventivo di Novellara 2000 i creditori possano essere pagati per l’80% del loro credito. Nella successiva colonna è stato indicato, solamente per le società appartenenti al “gruppo Novellara 2000”, il 65% del debito residuo per tenere in considerazione la possibile liquidazione della controllata in base al worst case (si presume che in tal caso la liquidazione sia circa il 35% dei crediti chirografari). Si precisa inoltre che nel piano di Novellara 2000 vengono indicate alcune fidejussioni, come specificato nella tabella sotto riportata, già escusse. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 201 di 217 Compagnia/Banca che ha rilasciato la fidejussione Ente garantito Rischio di pregiudizio patrimoniale PIANO Rischio di pregiudizio patrimoniale CG BEST CASE Rischio di pregiudizio patrimoniale CG WORST CASE Valore garanzia Debito residuo 1.402.661 754.211 0 0 0 211.357 0 0 0 0 43.389 43.389 0 0 0 AXA Azienda USL Belluno BANCA POP. MILANO Laurentina Scrl ELITE INSURANCE Consorzio Bonifica Grossetana HELVETIA 264.077 119.809 0 0 0 HELVETIA Regione Autonoma Valle d'Aosta Azienda Ospedaliera di Le gnano 119.000 0 0 119.000 119.000 ZURICH Aeroporto Valle d'Aosta 915.203 0 0 0 0 ZURICH Ministero della Difesa 383.755 0 0 0 0 ZURICH Regione Toscana 219.991 89.700 0 89.700 89.700 Monte dei Paschi di Siena (prot. n. 224) Condori Scarl 3.038.000 624.726 449.461 624.726 642.726 ORION Novellara 2000 srl 1.900.000 367.032 0 73.406 238.571 Monte Paschi di Siena (prot. n. 11) Meissa Srl 1.320.000 735.722 0 147.144 478.219 UNIPOL ASSICURAZIONI (prot. n. 269) Meissa Srl 650.000 650.000 0 130.000 422.500 Note PRO QUOTA 53,77% CONSORTILE BELLUNO IN PREDEDUZIONE EX ART. 182 QUINQUIES IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI PER LA BUONA ESECUZIONE DELL'APPALTO IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI IN INDENNIZZO SCIOGLIMENTO CONTRATTI ESCUSSA (TRIBUTO SPEC. DISCARICA) Fidejussione pro-quota (49%) a garanzia di una linea di credito di società consortile, diversa da quelle inserite nel piano per il pagamento integrale. Il debito residuo all'8/11/12 ammonta ad euro 1.274.952 che pro-quota viene riportato in euro 624.726. La fideiussione è stata rilasciata a copertura della linea di credito richiesta ad MPS che all'8/11/2012 è utilizzata per euro 284.951,79 e del conto anticipi utilizzato per euro 990.000. Si ritiene di iscrivere un rischio di pregiudizio patrimoniale di euro 624.726 pari al residuo debito pro-quota Fidejussione rilasciata per garantire il finanziamento concesso da CCFS a Novellara 2000 srl per l'importo di euro 1.800.000 in linea capitale ed euro 100.000 per interessi ed eventuali ulteriori oneri. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito della controllata NOVELLARA 2000 srl NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. Fidejussione omnibus rilasciata a garanzia di anticipazioni o finanziamenti accordati. Alla data del 08/11/2012 il conto anticipi è utilizzato per euro 66.322 e il mutuo chirografario ammonta ad euro 669.400. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a garanzia del pagamento di opere di urbanizzazione Area Benati. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 202 di 217 patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. Helvetia Assicurazioni (prot. n. 230) Novellara 2000 srl 523.058 167.730 0 33.546 109.025 ORION (prot. n. 1) Meissa Srl 420.000 217.940 0 43.588 141.661 Helvetia Assicurazioni (prot. n.274) Meissa Srl 150.000 150.000 0 30.000 97.500 Helvetia (prot. n. 13) Meissa Srl 295.411 295.411 0 59.082 192.017 4.215.670 449.461 1.350.193 2.512.919 Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione delle opere e degli oneri di urbanizzazione relativi all'area Benati. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. GARANZIA ESCUSSA Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a garanzia di un c/c ipotecario di MEISSA srl sugli immobili di Via Colombo che all'8/11/2012 ha una esposizione di euro 217.940. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione di opere nei confronti del comune di Novellara. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. Coobbligazione. Trattasi di fidejussione rilasciata a garanzia di oneri di urbanizzazione relativi all'area NU1A Novellara relativi alla società MEISSA srl. Si ritiene sussista rischio di pregiudizio patrimoniale in quanto il debito NON trova completa copertura nel piano come rielaborato nella presente relazione. GARANZIA ESCUSSA Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 203 di 217 8.2.4.10 Fondo rischi ed oneri in chirografario Sono inclusi il “Fondo oneri futuri su cantiere”, il “Fondo rischi partecipazioni” e il “Fondo imposte differite” per i quali la scrivente ritiene corretto l’azzeramento effettuato in piano in quanto, nel caso, le svalutazioni sono state apportate direttamente alla voce di riferimento. Il “Fondo rischi vari” è stato lasciato esattamente per l’importo che compare in contabilità sia nel piano che nella presente relazione. La stima delle cause passive chirografarie accoglie tutti quei debiti che potrebbero concretizzarsi a seguito della soccombenza nelle cause ivi indicate. Come indicato nel paragrafo relativo alle cause della crisi si evidenzia ancora una volta l’enorme quantità e complessità del contenzioso già in essere, precisando anche che il rischio di ulteriori cause non è remoto. Si ricorda infatti che, anche dopo il collaudo, si corre il rischio per 10 anni che all’esecutore dei lavori o appaltante vengano richiesti risarcimenti danno. La scrivente per determinare gli importi indicati ha verificato le circolarizzazioni effettuate dall’attestatore, dove i legali, impegnati nelle varie cause, hanno descritto brevemente l’oggetto del contendere e la probabilità o meno della soccombenza. Nei casi dubbi o non descritti dal legale la scrivente ha verificato direttamente il fascicolo, conservato presso la sede della ricorrente, anche con l’ausilio di un legale appositamente interpellato. La scrivente ha così determinato una differenza rilevante rispetto a quanto accantonato in piano. Si descrivono brevemente le principali differenze: - mancata compensazione per € 2.101.909 dell’eventuale debito da soccombenza nella causa Autostrade del Brennero contro CCPL (quota Orion 50%, salvo responsabilità solidale). La scrivente ritiene che tale debito, eventuale, non debba essere compensato con il credito nei confronti del CCPL, che infatti viene esposto nell’attivo al netto della presente somma. Come già anticipato nel § 8.1.5.1, anche nel caso di eventuale soccombenza, la cessione del credito, che peraltro presenta le problematiche descritte nel citato paragrafo, si ritiene non possa essere effettuata; - Eredi Andreini contro Ati Italiana Costruzioni e Conscoop, Orion è stata chiamata in causa da Italiana Costruzioni per la richiesta di risarcimento del danno a seguito di incidente mortale sul Grande raccordo Anulare. La scrivente ha ricevuto la precisazione del credito da parte dell’avvocato dei Sig.ri Andreini dove viene indicato l’importo aggiornato, compresa la rivalutazione monetaria. La differenza rispetto a quanto Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.– Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 204 di 217 indicato in piano è pari ad € 359.858,98; - è stata corretta al ribasso per circa € 210.000 la somma stimata in relazione alla causa promossa da Forza 4 e Messidoro per i danni subiti a causa della costruzione del G.R.A.. E’ stata semplicemente indicata la corretta percentuale della quota Orion; - Nella causa tra Tiber scarl contro Fallimento Impresa Rosati Romolo quest’ultima ha presentato domanda riconvenzionale per circa € 1.000.000, il legale incaricato sostiene che il rischio sia possibile, per questo motivo è stata considerata la quota Orion pari al 40%; - Nella causa intentata dal condominio Manduria contro Orion è stato indicato l’importo che il legale dice essere quello di probabile soccombenza pari ad € 100.000; - Fallimento Salice Tecno: la scrivente ha mantenuto prudenzialmente la somma indicata in piano per eventuale esito negativo, anche se esiste la possibilità che il curatore sia disponibile ad abbandonare la causa a spese compensate; - Per quanto riguarda la causa promossa dal Cimitero di Milano si segnala che nel fondo la scrivente ha inserito sia l’importo determinato nell’accertamento tecnico preventivo (atp), peraltro al netto del credito ancora vantato nei confronti della stazione appaltante (Comune di Milano), e l’importo, senza considerare quanto già indicato per l’atp, richiesto con atto di citazione notificato nel mese di marzo 2013. In pratica l’importo totale accantonato è pari all’importo portato dall’atto di citazione per un totale di circa € 2.600.000; - Atto di citazione per esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto notificata da Autofrance il 28.5.2013. Nuova Autofrance e Orion, il 3 settembre 2012, sottoscrivevano preliminare con il quale Orion si impegna a cedere a Nuova Autofrance il proprio credito ipotecario di primo grado, anche se in quota parte con altri soggetti, nei confronti del Fallimento Mirabello 2000. Il corrispettivo avrebbe dovuto essere rappresentato dal 2,433% delle quote della Holding Server srl e da quota parte del finanziamento soci, già versato, nella medesima società. La scrivente aveva inoltrato, per conto di Orion, la richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto definitivo, ma il Tribunale, in considerazione del fatto che l’operazione non poteva considerarsi congrua con il piano e visto che non era chiara la convenienza per la ricorrente, ha rigettato l’istanza. Nell’atto di citazione qui oggetto di trattazione Nuova Autofrance chiede, oltre all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, un risarcimento Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 205 di 217 danni subiti per € 1.450.000 pari al lucro cessante dell’affare non concluso con “Associazione calcio Reggiana 1919 SpA”. Per tale posizione la scrivente ritiene corretto non accantonare somme in considerazione del fatto che potrebbe trovarsi una diversa soluzione, non giudiziale, che potrebbe permettere ad Orion di monetizzare il proprio credito. Nel caso in cui non venga concluso il preliminare ed Orion sia condannata al pagamento del risarcimento danni, peraltro in chirografo, presumibilmente, questo potrebbe significare che la ricorrente avrebbe, nel frattempo, incassato parte del proprio credito ipotecario in conseguenza della vendita dello stadio oggetto della garanzia. Si precisa anche che il credito verso il cliente Fallimento Mirabello 2000 è completamente svalutato nell’attivo. - SIOR: con atto di citazione notificato il 4 marzo 2013, anche a Orion quale consorziata del Consorzio Toscana salute (CTS) in solido con gli altri consorziati, Sior richiede il pagamento della somma di € 61.546.186 quale danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da condotta illecita e dall’abuso del processo e/o processi a carico del S.I.O.R. e della aziende sanitarie coinvolte. Si precisa che la quota parte di Orion nel CTS è pari al 10%. Dalla lettura del tenore del’atto introduttivo della causa allo stato non si prevede alcun accantonamento. Si precisa che i debiti nei confronti dei creditori che hanno notificato decreto ingiuntivo sono stati considerati tra i debiti chirografari o privilegiati a seconda che siano o meno assistiti da diritto di prelazione. Per la valutazione del rischio è necessario sempre tenere in debita considerazione il fatto che tutte le cause dove Orion è indicata in “quota parte” prevedono la solidarietà. Quindi la stessa potrebbe essere chiamata a rispondere per il totale, salvo poi la possibilità di rivalersi sulle altre parti, incassando la quota parte nel caso in cui le coobbligate siano solvibili. Allo stesso modo le altre parti in quota potrebbero essere chiamate a pagare il totale, magari perché non sottoposte a procedure concorsuali, poi rivalersi su Orion. Nel caso in cui sia parte il CCC si precisa che lo stesso potrebbe anche trattenere quanto dovuto da Orion direttamente dai propri crediti. Si precisa, a favore della ricorrente, che è in corso un consistente numero di cause attive, non valorizzate in ricorso, per prudenza. Si rende noto, ad esempio, che esiste una causa instaurata dall’ATI tra Società italiana per le Condotte d’acqua spa e il CCC (quota Orion 49%). Dopo che la corte di appello di Roma ha respinto l’istanza sospensiva del lodo proposta dalla controparte Ruzzo Reti e che la medesima corte ha rigettato definitivamente l’impugnazione del lodo, è stata sottoscritta transazione non Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 206 di 217 novativa, ma che regolamenta il pagamento rateale del dovuto, per un totale di circa € 2.000.000. La somma di competenza di Orion (pari a quasi un milione di euro) dovrà essere incassata per il tramite del CCC. Tale valore era già peraltro considerato in piano tra le rimanenze per lavori in corso con riferimento all’appalto in questione, la valorizzazione è stata mantenuta dalla scrivente. Si precisa che tra le cause attive è presente anche quella nei confronti di ADVA per il riconoscimento delle riserve relative all’appalto che ha per oggetto la costruzione dell’aeroporto di Aosta per circa 5 milioni di euro, peraltro con le problematiche già evidenziate a proposito delle riserve. Restano altre cause attive anche di importo consistente, ma come indicato in ricorso, prudenzialmente non vengono considerate quale attivo realizzabile, a parte quella vinta nei confronti dell’Ospedale Niguarda già valorizzata nel paragrafo “ulteriori realizzi”. Per i motivi sopra esposti la scrivente ritiene corretto accantonare nel Fondo rischi cause passive chirografarie la somma di € 6.381.851,08, per l’elencazione completa si veda l’allegato 8.2.4.10. Materia del contendere RISCHI PREVISTI PER PASSIVE CHIROGRAFE Val. iniziale CAUSE 79.023.218,15 FONDO RISCHI VARI 5.408,32 Totale Valore piano Valore CG 2.962.647,68 6.381.851,08 5.408,32 5.408,32 2.968.056,00 6.387.259,40 8.2.4.11 Ratei e risconti passivi La scrivente ritiene corretto l’azzeramento indicato in piano e confermato dall’attestatore. Descrizione Ratei e risconti passivi Totale Ratei e risconti passivi Valori contabile al 7.11.2012 3.569,00 0,00 Rettifiche Valore piano -3.569,00 -3.569,00 0,00 0,00 VALORE CG 0,00 0,00 8.2.4.12 Fondo generico chirografario Per determinare la somma corretta da indicare in tale fondo la scrivente ha, in primo luogo, ricalcolato gli interessi sui crediti chirografari al 7 novembre, utilizzando un tasso medio di mora, ex D.Leg. 231/2002, pari al 9%, per i contratti di subappalto, mentre è stato utilizzato un tasso medio legale del 2,5% per gli altri fornitori, determinando una somma pari a circa € 1.700.000. Per le atre due voci costituenti il fondo in esame la scrivente ha ritenuto corrette le stime effettuate in piano. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 207 di 217 Per questo motivo, essendo gli interessi ricalcolati più elevati di quelli indicati in piano, il valore totale del fondo è pari ad € 4.400.000 così suddiviso: Descrizione Interessi su debiti chirografari Garanzie/manutenzioni per reclami insorgenti Fondo sopravvenienze passive chirografarie Totale fondo generico chirografario Valori contabili 7.11 0,00 0,00 0,00 0,00 Rettifiche Valore piano VALORE CG 1.000.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 4.400.000,00 Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 208 di 217 Si riporta di seguito il riepilogo del passivo: PASSIVO VALORE PIANO VALORE CG best case VALORE CG worst case PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE Spese di procedura (8.2.1) Fornitori strategici - società consortili (8.2.2) Altre passività -12.442.807 -8.080.222 0 -13.107.241 -9.705.860 0 -13.107.241 -9.705.860 0 TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE -20.523.029 -22.813.101 -22.813.101 TFR (8.2.3.1) Altri debiti verso il personale Debiti verso professionisti (8.2.3.2) Debiti verso artigiani e cooperative (8.2.3.4) Altri fornitori privilegiati (8.2.3.5) Debiti v/enti previdenziali e assistenziali (8.2.3.6) Debiti tributari verso l'erario (8.2.3.7) Debiti ipotecari e relativi interessi (8.2.3.8) Fondi per rischi ed oneri privilegiati (8.2.3.9) Fondo generico privilegiato (8.2.3.10) -2.718.523 -1.198.206 -1.085.218 -12.470.770 -589.566 -938.647 -1.425.698 -162.564 -603.538 -1.831.149 -2.741.735 -1.198.206 -1.226.205 -11.425.416 -665.060 -1.061.253 -1.425.698 -162.564 -1.411.774 -1.789.705 -2.741.735 -1.198.206 -1.226.205 -11.425.416 -665.060 -1.061.253 -1.425.698 -162.564 -1.411.774 -1.789.705 TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIATE -23.023.878 -23.107.617 -23.107.617 Fornitori (non artigiani) (8.2.4.1) Debiti verso controllate e coll. (8.2.4.2) Banche (8.2.4.4) Debiti verso soci per finanziamenti (8.2.4.5) Altri debiti (8.2.4.6) Indennizzi per scioglimento contratti (8.2.4.7) Accantonamenti per derivati (8.2.4.8) Debiti condizionali per garanzie personali (8.2.4.9) Fondi per rischi ed oneri (8.2.4.10) Ratei e risconti passivi (8.2.4.11) Fondo generico chirografario (8.2.4.12) -32.938.026 -38.383 -23.975.272 -8.156.944 -710.025 -1.266.159 -18.325 -449.461 -2.968.056 0 -3.700.000 -34.054.641 -26.204 -23.727.727 -8.111.121 -710.236 -1.570.979 -18.324 -1.350.193 -6.387.259 0 -4.400.000 -34.054.641 -26.204 -23.727.727 -8.111.121 -710.236 -1.570.979 -18.324 -2.512.919 -6.387.259 0 -4.400.000 TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE -74.220.651 -80.356.685 -81.519.410 -117.767.558 -126.277.402 -127.440.128 34,700% 13,750% 8,283% -48.466.300 -69.307.274 -74.766.863 PASSIVITA' PRIVILEGIATE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE TOTALE PASSIVO % MEDIA SODDISFO CREDITORI CHIRO PATRIMONIO NETTO Come nel riepilogo dell’attivo sono state considerate le due versioni. La differenza sull’entità del passivo è dovuta unicamente ai debiti condizionali per garanzie dove la scrivente ha indicato due diversi importi a seconda che si presuma il realizzo tramite “best case” o “worst case” in “Novellara 2000”, la minore percentuale di soddisfazione media dei creditori chirografari del “worst case” è dovuta quindi ai minori valori ricavabili dalla Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 209 di 217 liquidazione di Novellara 2000 e dalla vendita della partecipazione in Baia del Re e dal maggior debito per garanzie stimato. Si ritiene opportuno fare presente che: l’inclusione nell’elenco dei creditori vale ai soli fini della votazione per il computo dell’ammontare dei crediti sui quali rilevare le maggioranze e, per il caso di contestazioni in corso o che dovessero sorgere in seguito, non deve intendersi come riconoscimento dei crediti nella misura o nella qualifica indicata. Ugualmente si precisa che l’esclusione dal voto dei creditori ritenuti privilegiati non significa implicito riconoscimento del privilegio, avendo rilevanza ai soli effetti di cui sopra. 9. PERCENTUALI DI SODDISFO E QUORUM PER L’APPROVAZIONE DEL CONCORDATO: Al termine della verifiche ed analisi condotte sulle diverse poste dell’attivo e del passivo, è necessario procedere con il ricalcolo delle percentuali spettanti alle tre classi in cui sono distinti i creditori chirografari in quanto l’entità dell’attivo e del passivo verificate dalla scrivente sono differenti rispetto a quelle individuate nel piano. Per tale rideterminazione sono stati considerati i nuovi importi calcolati dalla scrivente utilizzando però i criteri di suddivisione fra le classi indicati in piano. Come anticipato infatti al § 6 il ricorrente ha definito le percentuali di ponderazione dei crediti costituenti le varie classi nel modo che segue: - classe 1: 100,00% - classe 2: 37,31% - classe 3: 48,36% Il procedimento prevede che si applichi la percentuale sopra indicata al valore dei crediti di ciascuna classe determinando così, in valore assoluto, l’importo del credito sul quale verrà applicata la percentuale di soddisfo. Ai crediti delle varie classi così ponderati viene applicata la medesima percentuale che si determina tramite il rapporto tra attivo a disposizione e totale dei crediti chirografari, in valore assoluto, già ponderato. Si riporta di seguito lo schema che permette di evidenziare numericamente il procedimento appena descritto e che mette in evidenza le percentuali stimate di soddisfazione dei vari Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 210 di 217 creditori. BEST CASE: nello schema che segue è riportata la percentuale di soddisfazione dei creditori che la scrivente ha stimato nel “Best case” ossia quello che prevede che il “gruppo Novellara 2000” riesca a soddisfare i propri creditori chirografari per l’80% dei loro crediti e che il valore della partecipazione in Baia del Re assuma valore positivo in quanto si realizzino le ipotesi indicate nel proprio piano ex art. 67 LF: Classi % Ponderazione per classe 5.456.554,13 100,00% 2.654.566,54 37,31% 72.245.563,92 48,36% 80.356.684,59 Credito CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche CLASSE 2 Refincoop CLASSE 3 Altri creditori chirografi TOTALE % Credito riconoscimento riconosciuto per soddisfo classe 5.456.554,13 26,70% 1.456.851,84 990.418,78 26,70% 264.433,08 34.937.954,71 26,70% 9.328.125,87 41.384.927,62 11.049.410,79 Credito ponderato % effettiva da stime CG best case 26,70% 9,96% 12,91% 13,75% WORST CASE: nello schema sotto indicato è invece determinata la percentuale di soddisfazione dei creditori che la scrivente ha stimato nel “Worst case” ossia quello che prevede che il “gruppo Novellara 2000” riesca a soddisfare i propri creditori chirografari per il 35% dei loro crediti e che il valore della partecipazione in Baia del Re non sia positivo in quanto si dimostri non realizzabile quanto indicato nel proprio piano ex art. 67 LF: Classi % Ponderazione per classe 5.456.554,13 100,00% 2.654.566,54 37,31% 73.408.289,76 48,36% 81.519.410,43 Credito CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche CLASSE 2 Refincoop CLASSE 3 Altri creditori chirografi TOTALE % Credito % effettiva da riconoscimento riconosciuto per stime CG worst soddisfo classe case 5.456.554,13 16,10% 878.381,01 16,10% 990.418,78 16,10% 159.434,88 6,01% 35.500.248,93 16,10% 5.714.732,02 7,78% 41.947.221,84 6.752.547,91 8,28% Credito ponderato La scrivente ritiene di poter considerare correttamente ai fini della percentuale di soddisfazione quanto stimato nel “Best case” in quanto è l’ipotesi che si basa su quanto affermato nel piano di concordato del “gruppo Novellara 2000” e nel piano ex art. 67 LF di Baia del Re, seppur con le modifiche proposte dalla scrivente in relazione alla valorizzazione degli immobili. >< Per la determinazione dei crediti indicati nella classe 3, per quanto attiene il diritto di voto, la scrivente ha ritenuto corretto non considerare tutti quei valori indicati a scopo prudenziale, cioè quei crediti non divenuti ancora certi e che forse mai lo diventeranno. Ci si riferisce a: § 8.2.4.7 Indennizzi scioglimento contratti; § 8.2.4.9 Debiti condizionali per garanzie; 8.2.4.10 Fondo rischi e oneri in chirografo; Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 211 di 217 8.2.4.12 Fondo generico in chirografo. La dottrina maggioritaria esclude dal voto i creditori titolari di un credito accertato nell'an ma non nel quantum, ciò in considerazione del fatto che "ai sensi del riformato art. 128 LF ai fini dell'approvazione del concordato non è più prevista la cosiddetta doppia maggioranza, cioè per teste e per importi, ma solo quest'ultima, sicchè è indispensabile che sia chiaro l'ammontare del credito ammesso al voto"(vedi M. Ferro La Legge Fallimentare pag. 1524). Si segnala che ad alcuni garanti con fidejussione bancaria a prima richiesta è stata avanzata richiesta di escussione della garanzia stessa. Nel caso in cui il garante fornisca prova dell’avvenuto pagamento se ne terrà conto in sede di adunanza dei creditori ai fini dell’espressione del voto e della determinazione dei quorum. Trattandosi di concordato in classi ai fini dell’approvazione è necessaria sia il raggiungimento della maggioranza favorevole dei crediti ammessi al voto sia della maggioranza favorevole delle classi chirografarie, nel caso di specie due su tre, con le problematiche che potrebbero manifestarsi, come compiutamente evidenziate nella presente relazione relativamente alla classe 2 al § 8.2.4.5. Di seguito si riportano i crediti componenti le varie classi con diritto di voto: Classi CLASSE 1 Soci finanziatori persone fisiche CLASSE 2 Refincoop CLASSE 3 Altri creditori chirografi TOTALE Credito PER VOTO 5.456.554 2.654.567 58.537.132 66.648.253 MAGGIORANZA = 50,01% 2.728.823 1.327.549 29.274.420 33.330.791 Dallo schema sopra riportato si deduce che l’entità dei crediti necessaria ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, come indicato dall’art. 177 LF, è pari al 50,01% di € 66.648.253 pari ad € 33.330.791 10. PROSPETTIVE DI REALIZZAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE: L’alternativa dichiarazione di fallimento comporterebbe, in prima istanza, il venir meno dell’impegno di Siteco al promesso acquisto del ramo di azienda, ora condotto in affitto. Si ricorda infatti che il preliminare di acquisto del ramo è subordinato all’omologa del concordato. In caso di fallimento di Orion Siteco rimarrebbe libera di scegliere se procedere o meno all’operazione, presumibilmente potrebbe offrire condizioni ancora meno vantaggiose per Orion, di conseguenza, meno convenienti rispetto all’ipotesi concordataria per il Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 212 di 217 soddisfacimento dei creditori. La possibilità che Siteco, ovviamente in caso di fallimento di Orion, non proceda al promesso acquisto comporterebbe l’interruzione dei lavori su un gran numero di cantieri con ovvie e deleterie conseguenze sia per quanto attiene l’incasso dei crediti relativi sia per quanto riguarda l’eventuale determinazione di inevitabili penali dovute all’impossibilità di rispettare i cronoprogrammi a causa della mancata continuazione dei lavori. Nel prospetto allegato alla presente relazione, recante la valorizzazione delle commesse rientranti e non nel contratto di affitto di azienda, la scrivente ha evidenziato anche le penali potenziali che potrebbero essere comminate nel caso di ingiustificata interruzione dei lavori, come di fatto si determinerebbe nel caso di dichiarazione di fallimento e rinuncia da parte di Siteco alla stipula definitiva del contratto di cessione di ramo di azienda. Una precisa previsione di quello che potrebbe essere il danno che ne deriverebbe è pressoché impossibile da effettuare, ma, se si considera che nelle ipotesi derivanti dalle stime della scrivente che l’attivo a disposizione dei creditori chirografari è pari circa ad € 11.000.000 si potrebbe supporre, nel caso qui in esame, che lo stesso potrebbe essere totalmente azzerato dalle penali non permettendo alcun pagamento a favore dei chirografari. Presumibilmente le penali che si determinerebbero andrebbero anche ad intaccare le somme destinate ai privilegiati non permettendone l’integrale soddisfacimento. Sempre in caso di fallimento e di mancata conclusione del contratto di cessione di ramo d’azienda, resterebbe da verificare la sorte degli appalti esercitati tramite le consortili per verificare la possibilità che Siteco, non procedendo all’acquisto dell’azienda, possa tentare di retrocedere le quote acquistate in quanto non più interessata a portare a termine il relativo appalto, o peggio restarne proprietaria continuando l’appalto senza contratto di affitto o di cessione di ramo. La dichiarazione di fallimento permetterebbe al nominando curatore di verificare l’esperibilità delle azioni di responsabilità nei confronti del presidente, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione. In ogni caso la valutazione dovrebbe anche considerare i “costi/benefici” dell’operazione. Il curatore potrebbe poi agire per ottenere eventuale revoca della cessione della partecipazione in CCPL spa. L’operazione, come descritta al § 8.1.3.3, potrebbe essere soggetta, in ipotesi fallimentare, a revoca perché la maggior parte del prezzo è stata pagata con mezzi anormali, come da art. 67, secondo comma, LF, senza contare il fatto che una parte del credito posto in Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 213 di 217 compensazione è di esistenza dubbia. Resta però da valutare se in concreto l’esperimento di tale azione ed il suo esito favorevole potrebbero poi comportare significativi vantaggi economici per il ceto creditorio, in concreto se la procedura incasserebbe una somma superiore, dalla vendita delle azioni CCPL, dopo aver ottenuto la revoca della prima vendita, superiore alla somma che deve essere pagata in chirografo ai crediti utilizzati in compensazione. In ogni caso, e restando nell’ambito concordatario, pare indispensabile ottenere da Orion chiarimenti circa l’effettiva sussistenza del credito di circa € 801.000 utilizzato per la compensazione, e, in caso positivo, ottenere la cessione da parte di Gesta dei crediti indennizzati per tentarne almeno l’incasso, così come previsto nel citato closing. Nel fallimento potrebbe essere fatta valere dal curatore la nullità della cessione dei crediti (CCPL) lungamente descritte nella parte dedicata del § 8.1.5.1 (Compensazioni crediti con CCPL). Per ultimo, per quanto attiene le revocatorie bancarie, si segnala che in base alle verifiche effettuate dalla scrivente, tra la fine di dicembre 2012 e i primi giorni di gennaio 2013 sono state incassate due fattura precedentemente anticipata per circa € 590.000 (operazione descritta nel paragrafo relativo agli Istituti di crediti – Monte Paschi Siena e Banca Popolare di Vicenza). Come detto la società ha prontamente inoltrato la richiesta di restituzione delle somme. Si ritiene peraltro, anche in base alla giurisprudenza più recente, che tale somma sia da rimborsare in caso di fallimento (ovviamente a seguito di domanda giudiziale), mentre sussistono incertezze sull’obbligatorietà o meno di rimborso al concordato preventivo. Questo perché la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni, effettuate prima dell’inizio della procedura di concordato preventivo, continua ad operare anche nel corso della procedura. Le somme che potrebbero essere recuperate dalle azioni a disposizione del curatore fallimentare sarebbero, con ogni probabilità, molto inferiori rispetto alle perdite che potrebbero generarsi a causa della mancata continuazione dei contratti di appalto. In ogni caso la scrivente ritiene che la soluzione concordataria sia più favorevole rispetto a quella fallimentare, i creditori devono comunque essere consapevoli che i tempi di esecuzione del concordato potrebbero allungarsi (senza che in questa sede possa essere effettuata una previsione) soprattutto a causa dei tempi di giustizia necessari per la soluzione della numerose cause in cui è parte la ricorrente, per la difficoltà di incasso dei crediti e per la liquidazione delle attività destinate alla dismissione (si pensi alla vendita del compendio immobiliare della controllata Novellara 2000). Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 214 di 217 11. CONSIDERAZIONI FINALI Premesso che lo scopo principale della relazione ex art.172 L.F. è quello di portare a conoscenza dei creditori la situazione della procedura al fine di metterli in grado di valutarne la convenienza ed esprimere consapevolmente il proprio voto, la scrivente ritiene che il piano di concordato proposto dalla società Orion sc, che prevede l’integrale soddisfacimento delle spese di giustizia, di gestione della procedura, dei creditori privilegiati (entro 12 mesi dall’omologa) ed il pagamento in percentuale (probabilmente inferiore da quella stimata in piano) dei creditori chirografari indicati nelle classi 1), 2), 3) sia fattibile. Si ritiene che la percentuale di pagamento dei creditori chirografari possa subire variazioni rispetto a quanto stimato nella presente relazione solo se si dovessero manifestare delle passività non contemplate nei fondi. Si riporta di seguito il riepilogo dei risultati indicati nel piano raffrontati con quelli cui è giunta la scrivente: ATTIVO TOTALE REALIZZABILE CREDITORI DA SODDISFARE INTEGRALMENTE di cui PREDEDUZIONI PER SPESE DI PROCEDURA di cui FORNITORI STRATEGICI EX ART. 182 quinquies LF di cui PRIVILEGIATI SOMMA DISPONIBILE PER CREDITORI CHIROGRAFARI Valore Piano 69.301.259 -43.546.909 -12.442.807 -8.080.222 -23.023.879 25.754.351 Valore CG 56.970.129 -45.920.718 -13.107.241 -9.705.860 -23.107.617 11.049.411 Si ricorda che ai fini, ma non solo, del presente riepilogo la scrivente ha preso in considerazione l’ipotesi denominata “Best case” dovendosi partire dal presupposto che gli assunti indicati nel piano di concordato di Novellara 2000 e nel piano ex art. 67 LF di Baia del Re saranno rispettati. La diminuzione dell’attivo rispetto a quanto stimato in piano, accompagnata dall’aumento dei crediti da pagare integralmente, porta ad una riduzione dell’attivo disponibile per i creditori chirografari pari, nelle stime di cui alla presente relazione, ad € 11.049.411. Nello schema che segue sono riportati i valori delle varie classi di creditori chirografari: CREDITI CHIROGRAFARI TOTALI di cui CLASSE 1 di cui CLASSE 2 di cui CLASSE 3 Valore Piano -74.220.651 -5.502.378 -2.654.567 -66.063.707 Valore CG -80.356.685 -5.456.554 -2.654.567 -72.245.564 Come detto i valori sopra indicati devono essere moltiplicati per la percentuale di ponderazione esposta al paragrafo 9. Di seguito si evidenziano quindi i valori sui quali è necessario calcolare le percentuali di presunta soddisfazione dei creditori: Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 215 di 217 VALORI PONDERATI A CUI APPLICARE LA PERCENTUALE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 Valore Piano -5.502.377 -990.419 -31.948.409 Valore CG -5.456.554 -990.419 -34.937.955 Lo schema di seguito riportato permette quindi un raffronto tra le percentuali ipotizzate in piano e quelle stimate dalla scrivente: IPOTESI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 Valore Piano 67,00% 25,00% 32,40% Valore CG 26,70% 9,96% 12,91% Nel prospetto che segue si riporta quindi il raffronto tra le percentuali medie stimate in piano e nella presente relazione ex art. 172 LF: PERCENTUALE MEDIA DI SODDISFAZIONE ANTE SUDDIVISIONE IN CLASSI Valore Piano 34,70% Valore CG 13,75% Mantenendo ferma l’ipotesi del pagamento dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati entro i 12 mesi successivi all’omologa del concordato, si riporta di seguito lo schema che evidenzia le risorse finanziarie necessarie per poter effettuare i pagamenti rateali ai creditori chirografari come indicato nel piano concordatario. Ovviamente le somme da pagarsi sono state rideterminate in base alle ipotesi e stime esposte nella presente relazione: Descrizione DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE TOTALE entro il 2014 2015 2016 2017 2018 % 2,10529% 2,95980% 42,09493% 2,02336% 50,81662% 100,00000% Pagamento presunto 232.623,00 327.040,00 4.651.242,00 223.569,00 5.614.937,00 11.049.411,00 >< Il sottoscritto Commissario Giudiziale, in esecuzione dell’incarico ricevuto e delle prescrizioni contenute nel decreto di ammissione alla presente procedura di concordato preventivo, in base a tutto quanto esaminato e riportato in dettaglio nella presente relazione, esprime un giudizio di fattibilità della proposta concordataria, ritenendo che, allo stato, l’omologazione del concordato preventivo rappresenti un’ipotesi maggiormente favorevole rispetto alla dichiarazione di fallimento, per la migliore speditezza nel compimento delle operazioni liquidatorie, di cessione e di soddisfazione del ceto creditorio. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 216 di 217 Si ricorda che il commissario, con i dati messi a disposizione, ha determinato con obiettività e prudenza le percentuali di pagamento ai creditori come indicate negli schemi sopra riportati della presente relazione, tali percentuali sono determinate in base a stime, quindi indicative e fondate sulle ipotesi qui esposte. In considerazione dell’elevata complessità dell’attività che veniva esercitata dalla ricorrente, soggetta ad una propria normativa (disciplina degli appalti, per la quasi totalità pubblici) che non sempre riesce ad essere univocamente coordinata con la legge fallimentare e le difficoltà riscontrate nel reperire i dati aggiornati (a causa del passaggio dei dipendenti a Siteco e delle difficoltà legate alla determinazione dei valori in continuità aziendale), si deve prendere atto che sussistano numerose variabili che possono incidere, non necessariamente in negativo, sulle tempistiche e sulle percentuali indicate nella presente relazione. Per i motivi su esposti la scrivente esprime quindi parere favorevole al piano concordatario di Orion s.c. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Dott.ssa Federica Zaniboni Reggio Emilia, 11 settembre 2013 elenco allegati: 1) Contratto di affitto di ramo d’azienda; 2) Preliminare di cessione di ramo d’azienda; 3) Contratto di outsourcing; 4) giudizi di stima immobili Novellara 2000 e Baia del Re; 5) schema appalti 8.11.2012; 6) schema appalti 4.3.2013; 7) relazione perito su appalti; 8) schemi riepilogo attivo e passivo. Concordato preventivo ORION S.C. n.36/12 Relazione Commissario Giudiziale – Dott.ssa Federica Zaniboni Pagina 217 di 217