ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. D’ACQUISTO “ DI GAGGIO MONTANO
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/08/2008 e integrato nelle sedute del 23/09/2008
e del 2/12/2009)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTA la L. 241/1990;
VISTO il D. L.vo n. 165/01;
VISTO il D. P. R. 235/07 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il Parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna n. 518 dello 04-12-2001 sulle modalità di
riconsegna, effettiva o potenziale, degli alunni ai genitori;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 20/10/2009
Valutata la necessità di adeguare il Regolamento d’Istituto al DPR N. 89 del 20/03/2009 – Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133.
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Convocazione
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza.
In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Art. 2
Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora
sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della
votazione.
Art. 3
Surroga dei membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il
disposto dell’art. 22 del DPR 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle
per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno
scolastico.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art. 4
Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 5
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S.. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in
carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
4. Il C.I.S. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in
mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva.
6. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire
nell’ordine del giorno della seduta successiva.
7. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni.
8. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in
merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente.
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
9. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche.
10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non
pubblica.
11. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione all’albo dell’Istituto del testo delle
deliberazioni adottate.
12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci
giorni.
13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
Art. 6
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva e del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli
ATA, due genitori.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza
dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio.
Art. 7
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti.
1. Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
Art. 8
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
_ Per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n.
297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;
_ Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti;
_ Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
CAPO II
DOCENTI
Art.9
Indicazioni sui doveri dei docenti
1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal
proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la
vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice
Civile.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto”.
_Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
_Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver
potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che,
nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli
abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò,
la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno
(Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente
la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della
stessa dall’aula).
_La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia
rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli
dei giorni precedenti e, per la Scuola Secondaria di I° grado, segnare sul registro di classe l’avvenuta o
la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere
sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. Se l’assenza è superiore a cinque
giorni, il docente di ogni ordine e grado deve richiedere il certificato medico.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di
giustificazione e ammetterlo in classe.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre
chiedere l’autorizzazione al docente delegato dal Dirigente o al Vicario. Dopo l’autorizzazione il
docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuto
a prelevarlo, considerato che si tratta di minorenni.
5. I docenti della scuola secondaria di I° grado indicano sempre sul registro di classe i compiti
assegnati e gli argomenti svolti.
6. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è
il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve
allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di servizio per nessun motivo, neanche per
brevissimo tempo lasciando incustoditi gli allievi.
7. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe.
8. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati.
9. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi (ad esempio:
improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato),
assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un
collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno o smistare gli alunni nelle altre
classi, lasciandoli in custodia agli altri docenti.
_In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad
esempio, l’abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento
all’insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli
alunno/i con handicap) oppure, per brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore
scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell’aula vicina. In nessun caso gli alunni possono
essere lasciati incustoditi.
_Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa
vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
_La direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza
assunti.
10. Al termine delle lezioni l’insegnante conduce gli alunni al limite dello spazio scolastico.
11. Il deflusso degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine
delle lezioni. Gli studenti escono dall’aula solo al suono della campana, evitando inutili preparativi
anticipati.
12. Le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla volta.
13. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente
almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli
alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei
rispettivi piani di servizio.
14. Il deflusso degli alunni è organizzato come segue:
Scuola dell’infanzia
•
All’uscita gli alunni che
1. si servono del trasporto verranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici e da
questi avviati ai relativi pulmini in partenza;
2. sono prelevati dai genitori saranno accompagnati dagli insegnanti e dai collaboratori
scolastici che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato
maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola).
In caso di assenza del genitore l’alunno verrà affidato al collaboratore scolastico il quale dopo 10
minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, telefonerà in Direzione che provvederà a
rintracciare i genitori e/o avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica.
In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di
competenza.
Scuola primaria
•
All’uscita gli alunni che
1. si servono del trasporto verranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici e da
questi avviati ai relativi pulmini in partenza;
2. sono prelevati dai genitori saranno accompagnati dagli insegnanti e dai collaboratori
scolastici che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato
maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola).
In caso di assenza del genitore l’alunno verrà affidato al collaboratore scolastico il quale dopo 10
minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, telefonerà in Direzione che provvederà a
rintracciare i genitori e/o avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica.
In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di
competenza.
Scuola secondaria I° grado
E’ consentito loro di rientrare a casa da soli, a condizione che siano stati autorizzati in seguito alla
valutazione dei fattori ambientali e delle caratteristiche personali.
Usciranno ordinatamente per classe sotto la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora.
•
Gli alunni che
1. si servono del trasporto saranno accompagnanti e vigilati dai docenti, in collaborazione con
i collaboratori scolastici, fino all’ingresso/cancello per salire sugli scuolabus o sui pulmini
del servizio pubblico;
2. verranno prelevati dai genitori o da un loro delegato maggiorenne (previo delega depositata
presso la scuola), saranno accompagnati all’ingresso dagli insegnanti e dai collaboratori
scolastici.
3. rientrano a casa a piedi, saranno accompagnanti e vigilati dai docenti, in collaborazione con
i collaboratori scolastici, fino all’ingresso/cancello. Se il personale scolastico (docenti e
A.T.A.) riterrà che non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una efficace
tutela, sarà richiesta a scuola la necessaria presenza dei genitori o di un loro delegato
maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola).
Nel caso in cui il genitore sia improvvisamente impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è tenuto
ad avvisare telefonicamente in Direzione affinché il Dirigente o suo delegato possa disporre di
trattenere il minore per 10 minuti affidandolo al personale collaboratore scolastico. La telefonata sarà
registrata come fonogramma, dovrà contenere il nome di chi ha chiamato, l’ora e il nome dell’alunno
da trattenere.
In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di
competenza.
15. In nessun caso è consentita la consegna a minorenne o a persona priva di delega nella scuola
dell’infanzia e primaria.
16. I docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli
appositi spazi.
17. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
18. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in
aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni; inoltre è assolutamente
vietato ostruire con mobili, arredi anche solo temporaneamente le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
19. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
20. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono
risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi
interessate ne discuteranno in Consiglio d’interclasse e in Consiglio di classe con i genitori, al fine di
stabilire le modalità del risarcimento.
21. I docenti vigilano affinché gli alunni portino a scuola esclusivamente il materiale necessario, per
non appesantire gli zaini. Considerata l’impossibilità di controllare il peso degli zaini, si invitano i
genitori che lo ritengono necessario a sostituire lo zaino a spalla con quello a ruote.
22. Ogni docente apporrà la firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutti gli
avvisi e le circolari affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati.
23. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
24. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e custoditi in classe a disposizione
della Presidenza.
25. L’uso dei sistemi informatici a scuola da parte dei docenti è strettamente connesso alle attività
didattiche da svolgere con gli alunni e a quelle professionali (aggiornamento, formazione). E’ vietato
utilizzare la rete per fini personali.
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 10
Funzioni, compiti e mansioni
1. Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e
di sorveglianza connesse alle attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il
Dirigente, il Direttore dei S.G.A., i colleghi, il personale docente, i genitori degli alunni.
2. I compiti del personale ATA sono costituiti:
• Dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
• Dagli incarichi specifici che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di
responsabilità ulteriori.
3. Il personale ATA cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
e di accesso alla documentazione amministrativa previsti dalla legge.
4. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto
esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra
le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
5. L’orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali: in sede di contrattazione d’Istituto con la RSU si
accerta annualmente la sussistenza di condizioni che consentano l’adozione di un orario di 35 ore
settimanali. L’orario potrà articolarsi in modo flessibile, anche su base pluri settimanale, nel rispetto
dei seguenti criteri generali:
• Funzionalità rispetto all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
• Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
• Miglioramento della qualità delle prestazioni;
• Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza.
6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro. Della presenza in servizio fa
fede la firma nel registro del personale.
CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 11
Norme di comportamento, diritti e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul
registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell’edificio sia presente
almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
4. Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell’orario stabilito, fatta eccezione solo per coloro che hanno
presentato richiesta di entrata anticipata ove sia stato attivato il servizio pre-scuola.
5. Nei plessi scolastici in cui non sia stato attivato il servizio pre-scuola i collaboratori scolastici sono
tenuti ad accogliere e vigilare nell’atrio gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale e
quelli accompagnati dai genitori che abbiano prodotto dettagliata documentazione circa la sussistenza
di gravi motivi di lavoro.
6. I collaboratori scolastici:
_ Vigilano l’ingresso e l’uscita degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio;
_ Accompagnano, in collaborazione con i Docenti, ai pulmini gli alunni che usufruiscono del trasporto
scolastico;
_ Provvedono alla custodia degli alunni i cui genitori sono in ritardo;
_ Collaborano al complessivo funzionamento didattico e amministrativo;
_ Collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi
dei partecipanti al servizio;
_ Favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap;
_ Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
_ Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite
d’istruzione;
_ Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano
nei corridoi;
_ Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza, o allontanamento
momentaneo dell’insegnante;
_ All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche,
debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di
assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a
vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza;
_ Durante l’intervallo vigilano i bagni e presidiano costantemente il proprio piano di servizio, senza
allontanarsi;
_ Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
_ Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza,
nonché delle suppellettili delle aule affidate;
_ Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente
Scolastico;
_ Invitano tutte le persone estranee che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla
Scuola;
_ Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli d’intersezione, interclasse e classe; dei
collegi docenti; dei consigli d’istituto; degli orari di ricevimento dei genitori;
_ Sorvegliano l’uscita delle classi e dei cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
7. Ove accertino situazioni di disagio, di pericolo o di disorganizzazione, devono prontamente
comunicarlo in Segreteria; sempre in Segreteria, segnalano l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o
banchi prima di procedere alla sostituzione;
8. Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata;
9. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti,
dovranno controllare quanto segue:
_ che tutte le luci siano spente;
_ che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi;
_ che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
_ che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;
_ che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
10. I collaboratori scolastici hanno diritto ad una pausa giornaliera di mezz’ora in caso di orario
eccedente le ore 7.12 consecutive.
11. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro destinati; in
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati al
personale tutto;
12. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di emergenza dei locali,
della composizione e delle competenze delle squadre d’emergenza; di controllare quotidianamente la
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
13. I collaboratori scolastici, in casi del tutto eccezionali valutati dalla Dirigenza, e in assenza di un
servizio di post-scuola svolgono al termine dell’orario scolastico (comunque non oltre la mezz’ora)
funzione di sorveglianza per un numero ridotto di alunni.
14. In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consegna schede, ricevimento genitori,
nessun minore può entrare o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile
o nei locali scolastici (Legge 81/08).
CAPO V
ALUNNI
Art.12
Norme di comportamento
1. Gli alunni sono educati al rispetto dei compagni e di tutto il personale educativo: Dirigente, Docenti,
ATA, Collaboratori scolastici.
2. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la Scuola tramite richiesta scritta e
venire a prelevare personalmente l’alunno, o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che
dovrà essere munita di documento di riconoscimento.
3. Per assenze superiori a 5 giorni, compreso i festivi iniziali, intermedi o terminali, gli alunni dovranno
accludere alla giustificazione il certificato del medico curante, eccetto per le assenze preavvisate per
motivi di famiglia. Qualora l’alunno fosse sprovvisto del certificato medico non verrà ammesso alle
lezioni. La famiglia sarà chiamata a ritirarlo tempestivamente da scuola.
4. Gli alunni che, per motivi di salute, non possano seguire le attività motorie e/o di Educazione fisica
dovranno presentare al Dirigente la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato del
medico di famiglia su modulo ASL.
5. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro, giochi, oggetti di valore, cellulari.
6. Ogni alunno è responsabile dei suoi libri e degli oggetti personali. La Scuola non risponde degli
oggetti e/o del denaro mancanti o smarriti.
7. E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività didattiche, sia interne che esterne all’edificio
(Durante le visite guidate l’uso del telefono cellulare sarà a discrezione dell’insegnante). E’ altresì
vietato effettuare riprese con videofonini e inviare mms. In caso di trasgressione al divieto di cui sopra,
il telefono sarà sequestrato dal docente e riconsegnato ai genitori preferibilmente nella stessa giornata.
8. E’ vietato portare a scuola qualsiasi dispositivo elettronico.
9. Gli alunni che, dopo il primo sequestro, non rispetteranno il divieto saranno passibili di sanzioni
disciplinari.
10. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida: i danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall’alunno che li ha provocati.
11. Per gli studenti della Scuola Secondaria di I° grado, per i quali valgono le norme comuni a tutti gli
alunni sopra indicate, vengono regolamentati:
Intervallo
Tra la 2^ e la 3^ ora di lezione è concesso un intervallo della durata di 10 minuti che ogni classe
effettuerà nella propria aula o, a discrezione di ogni plesso, nell’antistante corridoio. Durante tale
intervallo gli alunni possono consumare la merenda (è proibito l’uso di bevande gassate) e recarsi nei
bagni (due maschi e due femmine per volta) dopo aver ricevuto il permesso dall’insegnante. È vietato
agli alunni spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza autorizzazione dell’insegnante, correre nei
corridoi e creare assembramenti all’interno dei bagni. I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed
in ordine come ciascuno desidera trovarli: lasciarli sporchi è sinonimo di disprezzo della propria
persona, di coloro che dovranno utilizzarli e dell’incaricato alla pulizia.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che detta
vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente
precede la ricreazione (2^ ora).
Uscite dalla classe-bisogni personali
Il permesso di andare in bagno durante le ore di lezione, anche quelle pomeridiane, è limitato ai casi di
urgenza. È consentita l’uscita di un maschio e di una femmina per volta durante il cambio dell’ora,
previa autorizzazione dell’insegnante.
Ritardi
Gli alunni sono tenuti al più scrupoloso rispetto dell’orario. L’alunno che giunge in ritardo sarà
ammesso alle lezioni e giustificato direttamente dal docente della classe. In caso di ritardo che si
protragga oltre i 10 minuti, l’ammissione verrà autorizzata con giustificazione di un genitore o di
persona da lui delegata. Ogni ritardo sarà annotato sul registro di classe. In caso di ritardi abituali, i
docenti daranno comunicazione alla Dirigenza che richiamerà formalmente la famiglia al rispetto
dell’orario.
Assenze
Le assenze dalle lezioni, comprese le attività extracurricolari pomeridiane, saranno giustificate
utilizzando l’apposito libretto da ritirare in Segreteria e firmate alla presenza del personale scolastico
autorizzato. Se l’alunno si presenterà senza giustificazione, l’insegnante della prima ora farà
l’annotazione sul registro di classe. Se anche il giorno successivo mancherà la giustificazione,
l’insegnante della prima ora ne darà comunicazione alla famiglia tramite la Segreteria. Nel caso
l’assenza non venga giustificata nell’arco di 5 giorni, il Coordinatore di classe provvederà, per lo stesso
tramite, a fare convocare i genitori.
Comunicazioni scuola – famiglia
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno degli avvisi, che sono i
mezzi di comunicazione costante tra scuola e famiglia e che, pertanto, dovranno essere conservati con
grande cura fino al termine dell’anno scolastico. I genitori sono invitati a controllare costantemente i
compiti e le lezioni assegnate, le comunicazioni della scuola e dei Docenti ed apporre la propria firma
per presa visione.
Attività fisica
Gli alunni che durante le lezioni di scienze motorie non possono svolgere attività fisica per giustificati
motivi, debitamente comunicati dalla famiglia tramite quaderno delle comunicazioni, devono
ugualmente assistere alla lezione in palestra sotto la sorveglianza dell’insegnante.
Scioperi ed assemblee sindacali
In caso di scioperi ed assemblee sindacali del personale docente, il Dirigente provvederà ad informare
le famiglie tramite avviso scritto, che dovrà essere rimandato a scuola firmato, per presa visione. Gli
alunni sprovvisti di tale firma non potranno uscire fino al termine dell’orario delle lezioni previsto nella
giornata di sciopero o di assemblea. Gli alunni saranno trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso
risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero di alunni,
verranno impartite opportune disposizioni e/o si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirare gli
alunni i cui insegnanti sono in sciopero.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica.
Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; in ogni caso la
riparazione non estingue la mancanza. Esse hanno finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva,
pertanto, possono configurarsi come attività di natura sociale, culturale e in generale da svolgersi a
vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, individuate dall’Organo competente ad irrogare la
sanzione, possono riguardare:
• Attività di volontariato
• Attività di segreteria
• Pulizia dei locali
• Attività di ricerca
• Riordino cataloghi, archivi
• Produzione elaborati, scritti che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione
e di rielaborazione critica di episodi
Tenuto conto dei principi sopraesposti, si indicano nello schema riportato sia le
infrazioni ed i relativi provvedimenti disciplinari, sia l’Organo competente ad irrogarle.
SANZIONI
NATURA DELLE
ORGANI COMPETENTI
DISCIPLINARI
MANCANZE
AD INFLIGGERE LE
SANZIONI
1. Richiamo verbale.
2. Annotazione scritta sul diario o
sul quaderno delle comunicazioni.
Mancanza ai doveri scolastici (in
particolare azioni di disturbo) o
negligenza occasionale.
Ripetute negligenze(disattenzione,
mancata esecuzione dei compiti,
mancanza
del
materiale
necessario), frequente disturbo.
Insegnanti, Dirigente, personale ATA
Ufficializzazione di negligenze
Insegnanti
2 bis – Annotazione scritta sul
abituali o di un comportamento
registro di classe e sul quaderno incompatibile con il regolare
delle comunicazioni.
svolgimento delle lezioni, o
3. Annotazione scritta sul registro
di classe, accompagnata da
richiamo verbale da parte del
Dirigente
ed
eventuale
convocazione dei genitori.
4. Richiamo verbale ufficiale del
Dirigente e convocazione dei
genitori; eventuale esclusione da
attività parascolastiche (gite,
evento particolare.
Situazione
comportamentale
particolarmente grave; uso del
telefono
cellulare
e/o
del
videofonino; aggressività verbale
e/o fisica.
Situazione
comportamentale
insoddisfacente e perseverante o
evento molto grave.
Insegnanti
Insegnante e Dirigente
Dirigente ed eventualmente Consiglio
di classe
uscite,…….).
5. Sospensione dalle lezioni (con
eventuale obbligo di frequenza fino
a tre giorni).
6. Sospensione da uno a tre giorni
o riparazione del danno con
attività a favore della comunità
scolastica, sotto la sorveglianza del
Dirigente o di un suo delegato.
7. Sospensione da quattro a
quindici giorni o riparazione del
danno con attività a favore della
comunità scolastica e/o sociale,
sotto la sorveglianza del Dirigente
o di un suo delegato.
8. Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo
commisurato alla gravità del danno
o fino al permanere di una
situazione di pericolo.
Fatti eclatanti di particolare
gravità o di turbativa, dopo aver
riportato 3 annotazioni disciplinari
per gravi eventi sul registro di
classe.
Fatti o situazioni di particolare
gravità.
Consiglio di classe, Dirigente
Fatti o situazioni di particolare
gravità che ledono l’incolumità
delle persone o delle strutture
scolastiche.
Consiglio di classe, allargato con il
Dirigente
Consiglio di classe, allargato con il
Dirigente
Danno o condizioni oggettive di Consiglio di classe e Giunta Esecutiva
pericolo persistente.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni è
soggetto al quadro normativo disposto dalla L. 241/90. Esso prevede:
a. la contestazione degli addebiti in forma scritta allo studente che ha commesso la mancanza
disciplinare ed ai suoi genitori;
b. l’audizione del soggetto che ha commesso la mancanza disciplinare, assistito dal/dai genitori;
c. irrogazione della sanzione comprendente la motivazione che l’ha resa necessaria, l’indicazione dei
termini e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni, al fine di preparare il rientro dello studente
nella comunità scolastica, si mantiene il rapporto dello studente con l’educatore e i suoi genitori.
ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONE
In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, è costituito all'interno della scuola l'Organo di
garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e da due genitori designati
dal Consiglio d’Istituto.
Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
In fase di deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il Dirigente scolastico. Si
procede alla nomina di membri supplenti qualora dell’O.G. facciano parte soggetti
che si trovino in caso di incompatibilià (soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di astensione
(genitore dello studente sanzionato).
L’O. G. si insedia ogni anno e dura in carica quanto il Consiglio d’Istituto.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da
parte dei genitori o da chi ne abbia interesse all'Organo di garanzia che decide in via definitiva,
esprimendosi nei successivi 10 giorni. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la
sanzione si intende confermata.
L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P.
R. 235/07.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti – DPR 249/98, integrato dal DPR 235/ 07.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto di corresponsabilità implica l’impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell’istituzione
scolastica all’osservanza dei doveri e all’esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti,
decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella
Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia. E’ elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente
all’iscrizione all’ Istituto scolastico.
CAPO VI
GENITORI
Art.13
Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori, ad inizio d’anno, sottoscrivono con la scuola un patto sociale di corresponsabilità verso i
propri figli, condividendo i diritti e i doveri elencati nel presente Regolamento. In caso di danni al
patrimonio scolastico, provocati dal comportamento scorretto del figlio, sono tenuti a risarcire il danno.
3. E’ opportuno che i genitori:
_ Stabiliscano rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia
e di fattivo sostegno;
_ Si impegnino a controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario e/o sul
libretto personale;
_ Partecipino con regolarità alle riunioni previste;
_ Favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
_ Sostengano gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.
4. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o
quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il
diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
5. I genitori sono tenuti a rispettare con puntualità gli orari di entrata e di uscita dei figli.
6. Non è consentito accompagnare i figli in classe: vanno accompagnati e prelevati all’ingresso del
plesso scolastico.
7. In caso di sciopero del personale la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con
congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile
quindi che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o
ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite
opportune disposizioni e/o si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti
sono in sciopero.
8. Per casi debitamente motivati e su richiesta scritta dei genitori, il Dirigente Scolastico, applicando i
criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, può autorizzare gli alunni frequentanti le classi I^, II^, III^
della Scuola Secondaria di I^ grado ad uscire autonomamente da scuola.
9. La richiesta prescritta e le dichiarazioni allegate rappresentano una precisa assunzione di
responsabilità del richiedente che esplicita in maniera inequivocabile di essere al corrente del fatto che
l’effettiva responsabilità della Scuola cessa nel momento in cui gli alunni sono lasciati dai docenti
all’uscita/cancello. Da questo termine (spaziale e cronologico) subentra la vigilanza effettiva e/o
potenziale della famiglia.
10. I genitori, all’atto dell’iscrizione del figlio, ricevono la modulistica per formulare la propria opzione
per regolamentare l’uscita del figlio/a.
11. Detta modulistica deve essere riconsegnata immediatamente al fine di predisporre, d’intesa con
l’amministrazione locale e con le ditte che organizzano il trasporto urbano, un’attenta valutazione di
eventuali fattori di rischio potenzialmente prevedibili nel contesto territoriale.
12. Detta modulistica deve contenere precise indicazioni/valutazioni sia sul percorso casa/scuola
compiuto dall’alunno sia sulla effettiva capacità dello stesso di autogestirsi.
13. L’autorizzazione all’uscita autonoma non verrà concessa in presenza di handicap e/o grave malattia
dell’alunno, tranne ove venga espresso diverso parere motivato dai medici dell’A.U.S.L..
Nessuna autorizzazione è possibile per gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia.
14. I comitati dei genitori delle scuole collaborano con gli insegnanti per la realizzazione delle varie
iniziative e manifestazioni che coinvolgono i ragazzi nel corso dell’anno scolastico.
15. E’ fatto tassativo divieto ai genitori di portare regali personali al personale scolastico (docenti e
A.T.A.) e a questo di accettarli.
Art. 14
Diritto di assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità
previste dall’art. 15 del Testo Unico n. 297/94.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. L’assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica.
Art.15
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio
delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia.
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso
di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori
durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento comunicate
dai docenti. Per la scuola dell’infanzia e primaria, per motivi di sicurezza e sorveglianza, ai genitori è
vietato portare agli incontri i propri figli.
4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici durante le manifestazioni/feste
organizzate dalla scuola, se prevedono la presenza delle famiglie. Al termine delle attività e oltre
l’orario scolastico gli alunni, anche se permangono nell’edificio scolastico e gli insegnanti sono ancora
presenti, saranno affidati ai familiari che ne cureranno la sorveglianza.
CAPO VII
MENSA
Art.16
Norme sul servizio mensa
1. L’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, per
una corretta educazione alimentare.
2. Gli alunni della Scuola Primaria che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai
genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, e rientrare nel plesso alle ore comunicate
all’inizio di ogni anno scolastico.
3. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti inseriti nel turno
di vigilanza, coadiuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come
previsto dall’art. 21 del CCNL 29-11-2007 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).
4. Il personale docente e ATA inserito nel turno di vigilanza non può assentarsi per espletare altri
compiti.
CAPO VIII
AULE SPECIALI - PALESTRE
Art. 17
Uso delle aule speciali e delle palestre
1. Alle aule speciali dei plessi è assegnato all’inizio di ogni anno scolastico un Docente responsabile
(coordinatore di plesso/funzione strumentale), che ha il compito di mantenere una lista del materiale
disponibile, curare il calendario d’accesso all’aula, proporre interventi di manutenzione, ripristino,
sostituzione di attrezzature.
2. Il responsabile dell’aula speciale concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle
classi e con il Dirigente le modalità e i criteri per l’utilizzo in attività extrascolastiche.
3. Le aule laboratoriali ( aule con postazioni multimediali, d’immagine, artistica, di tecnica, di musica)
devono essere lasciate in perfetto ordine.
4. L’insegnante che utilizza l’aula informatica avrà cura, all’inizio e alla fine della lezione, di verificare
l’integrità di ogni singola postazione e di sussidi utilizzati. Qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Docente
responsabile e/o al docente vicario.
5. Le palestre e le attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo
igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe di ginnastica.
Nei trasferimenti dalle Aule ai Laboratori/Aule Speciali/Palestra e viceversa gli studenti sono
accompagnati dai rispettivi Docenti e devono mantenere un comportamento ordinato e non rumoroso,
per non recare disturbo all’attività didattica delle altre Classi.
Gli Alunni non possono circolare liberamente all’interno della Scuola, ma devono essere accompagnati
da Personale scolastico.
6. Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai
docenti di Scienze Motorie e di Educazione Fisica. Per le classi della Scuola dell’Infanzia e della
Primaria, al fine di esercitare la vigilanza in modo ottimale rispetto all’evoluzione psicofisica degli
alunni, deve sempre essere previsto, durante gli spostamenti, un rapporto di almeno un insegnante per
ogni quindici alunni. Gl’insegnanti, inoltre, saranno coadiuvati nell’accompagnamento della scolaresca
da un collaboratore scolastico ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
7.Quando le Scienze Motorie e l’Educazione Fisica si svolgono all’aperto, i docenti devono compiere
necessariamente una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano
ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo.
8. In ogni caso è cura dell’insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza
fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare
la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati.
9. Riguardo ad attività didattiche svolte nelle immediate adiacenze delle scuole, l’uscita pone in essere
una situazione che è definita dai seguenti principali fattori:
• il luogo che si intende visitare,
• l’itinerario da percorrere,
• l’attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso della ricognizione,
• il numero e l’età degli alunni,
• il loro abituale comportamento autonomo.
In rapporto a tali fattori, e fermo restando il rapporto uno a quindici per i gruppi-classe dell’Infanzia e
della Primaria, spetta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, prevedibili o probabili.
In ragione di ciò, previa comunicazione alla Presidenza si devono stabilire l’adeguatezza del servizio di
vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, prevedendo anche l’assegnazione, ove possibile, di
altro personale docente o ATA.
10. In ogni caso si sottolinea che l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero
svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti
specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite
guidate e i viaggi d’istruzione.
Art. 18
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. L’uso di fotocopiatrice, ciclostile, fax, per motivi di sicurezza ed evitare guasti, nel plesso sede della
Segreteria, è riservato esclusivamente al personale incaricato.
2. Nei plessi staccati, l’uso di tali strumenti è sotto la responsabilità del docente coordinatore di plesso,
che incarica all’uopo i collaboratori scolastici.
3. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
4. Nel caso in cui la scuola non riesca a far fronte economicamente a tutte le richieste, il Dirigente
chiederà al Collegio Docenti di stabilire i criteri per l’utilizzo della fotocopiatrice (n. copie per classe,
per docente, per plesso, ecc.).
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
6. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono
ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
CAPO IX
SICUREZZA
Art. 19
Norme di comportamento
_ Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Dirigente e/o dal Responsabile della
Sicurezza.
_ Segnalare tempestivamente al Dirigente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
_ In caso di infortunio, riferire tempestivamente (e comunque nell’arco della mattinata) al Dirigente e/o
al DSGA sulle circostanze dell’evento, fornendo dettagliata denuncia.
_In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico vanno sempre avvertiti al più presto i
familiari dell'alunno.
_ Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di
malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili.
_ Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente, occorre far riferimento alla più vicina struttura
di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118).
_Ogni Plesso è dotato dalla Direzione di cassetta di primo soccorso.
_ In caso di infortunio l’insegnante affida l’alunno all’addetto al pronto soccorso, ove esistente, il
quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, che
possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al
ricovero urgente al pronto soccorso. In quest’ultima evenienza si ravvisa l’opportunità che, anziché
ricorrere al mezzo proprio, si chieda l’intervento dell’ambulanza.
_In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento:
a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario;
b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell’armadietto
dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell’acqua (non disinfettare, poiché questa
operazione potrebbe danneggiare i tessuti);
c) fare in modo che l’alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di dente o il
dente intero, conservati nel modo descritto sopra.
E’ indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall’incidente.
_Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza
sanitaria che risponde al numero telefonico 118.
_ Per assicurare un tempestivo soccorso, il servizio di emergenza sanitaria (118) deve essere chiamato
prima dei familiari.
_ Gli Insegnanti e i collaboratori non sono autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli
alunni.
_ Solo in casi particolari, con certificazione del Medico e apposita richiesta di somministrazione del
farmaco formulata alla Direzione dalla famiglia, gli Insegnanti (o Collaboratori scolastici) che abbiano
partecipato alla formazione/informazione sul protocollo dei farmaci potranno farlo.
_Al fine di agevolarne l’eventuale applicazione, un dettagliato verbale del protocollo dei farmaci verrà
conservato nella cassetta dei farmaci con la prescrizione del Medico ASL.
_Nel caso di farmaci salvavita o consimili, in presenza di certificato del Medico ASL e richiesta di
somministrazione del farmaco formulata alla Direzione dalla famiglia, gli Insegnanti (o Collaboratori)
non potranno esimersi dal somministrarli.
_Durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione e tutte le attività che si svolgono in un contesto diverso
dal plesso scolastico, i farmaci salvavita o consimili e i relativi certificati del Medico ASL devono
essere prelevati dalla cassetta e presi in carica dall’insegnante titolare o contitolare della scansione
oraria in cui si svolge l’attività per poter essere somministrati all’occorrenza. Al rientro a Scuola detti
farmaci dovranno essere immediatamente riposti nell’apposito armadietto.
_ Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.
_ Mantenere i videoterminali nella posizione definita, secondo i principi dell’ergonomia delle
norme di legge e di buona tecnica.
_ I componenti le Squadre di emergenza sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure
previste e comunicate.
_ La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave,
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere
sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore comunale o dal docente della classe
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
CAPO X
PRIVACY
Art. 20
1. Ai sensi del D. Lgvo 30 giugno n. 196, l’Istituto ha adottato il Documento Programmatico sulla
sicurezza.
2. Sono pertanto adottate tutte le misure di sicurezza per tutelare i dati personali oggetto di trattamento.
3. Al personale in servizio, ai genitori, ai fornitori viene fornita l’informativa prevista dall’art.
13 del D. Lgvo 196/2003.
CAPO XI
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Art. 21
1. La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali,
lezioni con esperti, la partecipazione ad attività teatrali e sportive parte integrante e qualificante
dell’offerta formativa esplicitata nel POF e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione.
2. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della Scuola, quindi vigono
le stesse norme che regolano le attività didattiche.
3. All’inizio di ogni anno scolastico, su apposita modulistica, i Docenti chiedono alle famiglie
l’autorizzazione per le uscite sul territorio circostante, mentre per tutte le visite guidate/viaggi di
istruzione programmate verrà richiesta singola autorizzazione.
4. Il Dirigente affida al suo Collaboratore – Vicario il coordinamento del Piano delle uscite e dei Viaggi
didattici dell’Istituto. I Docenti responsabili di Plesso, secondo le date comunicate, dovranno
comunicare al Collaboratore del Dirigente il prospetto delle visite del proprio Plesso.
5. Il Consiglio d’intersezione, di interclasse, di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti,
ne verifica la coerenza con le attività previste dalla programmazione didattica e l’effettiva possibilità di
svolgimento.
6. Nell’organizzazione dei viaggi di istruzione si raccomanda di seguire il criterio della maggior
vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio
con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.
7. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità,
o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie.
-
Riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli
spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province
Per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione
Non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la
località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione
riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero
territorio nazionale
8. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non
vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il
periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da
utilizzare in unica o più occasioni.
9. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici
progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica.
10. Durata e specie (max sei giorni)
Scuola dell’Infanzia: da due a cinque visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata, tenendo
conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta.
Scuola Primaria: fino a sei visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata, tenendo conto della
classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta o cinque visite
guidate da effettuare nell’arco della mattinata e un viaggio d’istruzione di un giorno.
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Classi 1^
Settimana bianca al Corno alle Scale e max due visite guidate di un giorno.
Classi 2^
Max sei visite guidate di un giorno. Tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni
e del grado di autonomia raggiunta, si può ridurre il numero totale delle visite guidate e prevedere un
viaggio d’istruzione con un pernottamento.
Classi 3^
Max sei visite guidate di un giorno. Tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni
e del grado di autonomia raggiunta, si può ridurre il numero totale delle visite guidate e prevedere un
viaggio d’istruzione con max due pernottamenti.
11. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni.
12. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di
viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con
l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei
casi, essere svolte prima della tarda primavera.
13. Nella programmazione delle iniziative in esame, in relazione al problema della sicurezza:
-
deve essere evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta
stagione e nei giorni prefestivi
qualsiasi tipo di viaggio non deve essere intrapreso nelle ore notturne
il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").
14. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività
istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).
15. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli
studenti di essere esonerati dalle attività ed iniziative programmate.
16. Gli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti alla regolare frequenza durante
l’orario scolastico. Gli insegnanti cureranno l’organizzazione di attività di recupero e rinforzo.
17. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi
degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale
degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
18. L’adesione preventiva all’uscita impegna la famiglia a corrispondere comunque le quote di
partecipazione per le spese non rimborsabili (pullman, guide, ecc.).
19. Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi uno ogni
quindici; un docente di sostegno per ogni alunno in condizioni di handicap medio/grave o per due
alunni in condizioni di handicap lieve. Preferibilmente, in presenza di un alunno con handicap lieve, si
mantiene l’accompagnamento del docente di sostegno come secondo accompagnatore qualora l’uscita
interessi una sola classe. E’ previsto l’accompagnamento fino ad un massimo di tre docenti per classe.
La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici.
20. E' opportuno che i docenti-accompagnatori vengano individuati tra quelli delle classi che
partecipano al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui
docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport
interessato o in grado di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un
contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.
21. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni,
con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui
all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale
della
scuola
ai
soli
casi
di
dolo
e
colpa
grave.
22. I docenti accompagnatori delle classi vengono individuati tenendo conto della loro effettiva
disponibilità. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini di eventuali integrazioni o sostituzioni.
23. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da
escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno
scolastico.
Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo auspicabile una rotazione dei docenti
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
24. Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, non si escludono
particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione del capo di istituto, nel rispetto delle
disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dinanzi enunciate. La presenza del capo di istituto può
rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità.
25. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
26. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, formulano una relazione.
27. Le proposte devono essere approvate dai Consigli con la presenza della componente genitori,
almeno 30 giorni prima dello svolgimento del viaggio, al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria
l’espletamento delle procedure amministrative.
28. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione
dovranno essere versate sul c/c bancario dell’Istituto, da un docente referente o da un genitore
incaricato.
29. Nella scelta del mezzo di trasporto si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi
programmati lo consentano. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la
ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.
30. 1. La stipula del contratto con l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti che propone la migliore
offerta deve essere preceduta da una gara secondo le regole di contrattazione ordinaria definite dall’art.
34 del D. I. n. 44/2001 che prevede l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte
interpellate.
Detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte
interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio d’Istituto.
35. Nell’aggiudicazione della gara si terrà conto del rapporto qualità del servizio/prezzo.
36. Le richieste di preventivo dovranno essere indirizzate a ditte accreditate.
37. 4. Se il valore del contratto non è superiore a 5000 euro si può prescindere dalla richiesta di
preventivi e trattare direttamente con la ditta.
38. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune,
condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta
all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli.
39. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da
allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico
provinciale,
nei
casi
previsti)
con
la
quale
l'agenzia
stessa
garantisca;
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le
varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore
tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa
rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 40.
40. Tutti i partecipanti alle attività in oggetto devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli
infortuni.
41. Poiché non è più prevista l’indennità di missione, le ore prestate in eccedenza vanno recuperate con
le stesse modalità dei permessi brevi, previo accordo tra i docenti di classe e visto del coordinatore di
plesso.
CAPO XII
ASSEMBLEE E SCIOPERI
Art. 22
Assemblee sindacali
_ Il personale ha diritto a partecipare a riunioni sindacali in orario di servizio, per un massimo di 10 ore
annue.
_ In tali occasioni, le famiglie saranno avvisate per iscritto con almeno 5 giorni di preavviso.
Art. 23
Assemblee interne del personale
_ I Docenti e il personale ATA hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola in orario non
coincidente con quello delle lezioni per dibattere dei problemi di categoria.
Art. 24
Scioperi
_ In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico, al fine di poter organizzare il servizio minimo da
garantire secondo le norme o l’eventuale sospensione dell’attività didattica, inviterà con comunicazione
di servizio il personale Docente e ATA a dichiarare l’eventuale adesione. Il personale non è tenuto
comunque alla dichiarazione.
_ Le variazioni di servizio di cui si ha certezza saranno comunicate alle famiglie con almeno 5 giorni di
anticipo, tramite avviso scritto.
_ In caso di sciopero del personale docente e ATA, la Scuola non si assume responsabilità circa il
normale svolgimento delle lezioni.
_ Ai sensi della normativa vigente, la vigilanza degli alunni sarà affidata ai docenti e ai collaboratori
scolastici non in sciopero, entro il limite massimo dell’orario di servizio del personale.
CAPO XIII
COMUNICAZIONI
Art.25
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del dirigente Scolastico.
2. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali,ecc.
3. La scuola non consentirà la circolazione di materiale di informazione pubblicitaria a scopo
economico e informativo.
4. Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
Art.26
Comunicazione docenti – genitori
1. Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con note scritte, su diario, quaderno delle
comunicazioni o tramite fogli ciclostilati. Saranno inoltre pubblicate sul sito dell’I.C.
2. All’inizio dell’anno scolastico i docenti illustrano ai genitori il P.O. F., comprensivo di tutte le
attività e iniziative didattiche di arricchimento dell’offerta formativa.
CAPO XIV
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art.27
Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto
dell’attività didattica chiederanno l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno
nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni
caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe/sezione resta al docente.
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo di
istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di segreteria
durante l’orario di apertura dei medesimi.
4. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali
scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.
Art. 28
Accesso agli atti amministrativi
_ L’utente legittimamente interessato, ha diritto di accesso ai documenti che lo riguardano in possesso
della Scuola, secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990.
_ La Scuola assicura la presenza di opportune bacheche adibite all’esposizione di materiale
informativo, nonché dei documenti portanti dell’Istituzione Scolastica: Carta dei Servizi, POF,
Regolamento d’Istituto.
CAPO XV
FORMAZIONI DELLE CLASSI
Art.29
Criteri
Le sezioni di scuola dell’infanzia, dove non esistono sezioni omogenee per età, e le classi prime della
scuola primaria e secondaria di I grado saranno formate secondo i seguenti criteri:
• Equilibrio nel numero di maschi e femmine;
• Equilibrio nel numero di alunni stranieri;
• Equilibrio nel numero di alunni certificati o segnalati dall’Azienda USL;
• Eterogeneità dei livelli di competenza ed apprendimento, desunte dalle indicazioni e dai
colloqui avuti con gli insegnanti dell’ordine precedente.
Non verranno tenute in considerazione preferenze espresse dalle famiglie.
Art. 30
Liste di attesa
Nella scuola dell’infanzia, in caso di costituzione di lista di attesa, per valutare la precedenza , ci si
atterrà ai seguenti criteri generali:
1. Bambini in situazione di handicap residenti/domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;
2. Bambini residenti nel Comune dove ha sede il plesso;
3. Bambini domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso;
4. Bambini residenti nei Comuni viciniori;
5. Bambini domiciliati nei Comuni viciniori;
Voci valutabili
1. bambini di 5 anni punti 15
2. bambini con un unico genitore convivente punti 10
3. bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 8
4. bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap punti 6
5. bambini con un solo genitore che lavora punti 4
6. per l’impegno di frequenza fino alle ore 16 punti 6
7. per l’impegno di frequenza fino alle ore 11.30 punti 0
8. per trasferimento da altro Circolo/Istituto Comprensivo punti 3
9. per la provenienza dall’Asilo Nido punti 3
10. bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali punti 6
11. permanenza nella lista d’attesa dell’anno precedente punti 6
12. presenza di altri fratelli nello stesso plesso punti 8
Requisiti
• Continuità di frequenza: dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una
segnalazione al Dirigente scolastico che, dopo attenta documentazione e valutazione del
caso, disporrà il depennamento dall’elenco degli iscritti.
• Residenza: il requisito della residenza è valido se presente a partire dal 1° settembre
dell’anno cui si riferiscono le graduatorie.
I bambini in lista di attesa, nel caso di possibilità di inserimento ad anno scolastico inoltrato, fatto
salvo casi particolari valutati dalla Dirigenza, potranno essere ammessi alla frequenza fino alla data
del 31 gennaio e non oltre.
Allegati:
• Norme organizzative per USCITE/VISITE GUIDATE/VIAGGI/D’ITRUZIONE DELLA
CLASSE/GRUPPI (nel territorio, viaggi in Italia e all’estero), PER RECARSI ALLA
MENSA, RAGGIUNGERE PALESTRE ESTERNE….
Il Presente Regolamento, adottato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
12 /02/2008 e successivamente integrato con delibere n. 2/75 del 23/09/ 2008, n. 12/76 del 29/10/
2008 e n. 6/77 del 02/12/2009 vige a tutti gli effetti.
Gaggio Montano, 09/12/2009………………….
Allegato
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il regolamento d’Istituto, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/71 del 12 febbraio
2008 e integrato con delibera n. 2/75 del C.D.I. del 23 settembre 2008 n. 12/76 del 29/10/
2008 e n. 6/77 del 02/12/2009 ;
Visto il Testo Unico sulle visite guidate e i viaggi di Istruzione;
Visto il D.P.R. 275/99 - Regolamento sull’autonomia;
Visto l’art. 15 del D. Lgs. 81/08 con cui si declinano le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire e proteggere i lavoratori e gli studenti da eventuali
fattori di rischio;
Valutata la necessità di regolamentare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, nonché le uscite per
condurre gli studenti alla mensa e in palestre esterne al fine di ridurre i fattori di rischio che potrebbero
presentarsi nel corso degli stessi;
EMANA
le sottoelencate norme organizzative che devono essere osservate dal personale che accompagna gli
studenti nel corso delle:
USCITE/VISITE GUIDATE/VIAGGI/D’ITRUZIONE DELLA CLASSE/GRUPPI (nel territorio,
viaggi in Italia e all’estero), PER RECARSI ALLA MENSA, RAGGIUNGERE PALESTRE
ESTERNE….
1. Il/I docente/i e il collaboratore scolastico sono responsabili della vigilanza sugli studenti e del
rispetto delle norme di comportamento da parte degli stessi che vengono loro assegnati in fase di
organizzazione dell’uscita.
2. I docenti accompagnatori dispongono gli studenti della classe/gruppo in fila per due. Un docente si
pone a capofila, il secondo docente/collaboratore scolastico accompagnatore si pone a chiusura della
fila.
3. Le uscite che comportano l’attraversamento della strada vanno effettuate ponendo in essere le norme
di cui al punto 2 con l’obbligo per il docente di attraversare la strada sulle strisce pedonali e di
rispettare i segnali dei vigili urbani, se presenti, e/o dei semafori.
In ogni caso, prima di attraversare strade, piazze o piazzali il docente e gli studenti osservano
attentamente se sopraggiungono veicoli e attraversano solo quando sono sicuri della loro assenza e con
rapidità.
3. Il docente guida la fila camminando sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina
sul lato della strada alla sua sinistra mantenendosi sempre sul margine esterno e prestando attenzione
nelle curve, dove non si può vedere cosa c’è oltre.
Il docente controlla il gruppo/classe affinché faccia altrettanto.
4. Il docente vigila affinché sul mezzo di trasporto pubblico e/o turistico lo studente stia seduto, non
arrechi disturbo agli altri passeggeri, né al conducente, si muova il meno possibile e discenda con
cautela, senza precipitarsi, osservando se sopraggiungono veicoli.
5. Il docente evita di far correre gli studenti nei momenti di pausa , così come evita di farli giocare in
modo pericoloso e non controllato, quando non sono impegnati in attività programmate.
6. In caso di pernottamento presso strutture alberghiere, il docente non permette agli studenti di
cambiare la stanza loro assegnata al momento dell’accoglienza, né di arrecare disturbo a compagni e
clienti comunicando a voce alta e/o passando da una stanza ad un’altra, sbattendo porte, finestre… I
docenti vigilano affinché gli studenti non si assemblino nelle stanze delle strutture alberghiere, si
addormentino nelle stanze loro assegnate e all’orario convenuto.
7. E’ fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite “liberatorie”, che si
sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali
danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi.
Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione
Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di
responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza degli alunni.
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regolamento di istituto - Istituto Comprensivo – S. d`Acquisto