ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. D’ACQUISTO “ DI GAGGIO MONTANO REGOLAMENTO D’ISTITUTO (Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/08/2008 e integrato nelle sedute del 23/09/2008 e del 2/12/2009) IL CONSIGLIO D’ISTITUTO VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275; VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; VISTA la L. 241/1990; VISTO il D. L.vo n. 165/01; VISTO il D. P. R. 235/07 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Visto il Parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna n. 518 dello 04-12-2001 sulle modalità di riconsegna, effettiva o potenziale, degli alunni ai genitori; Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 20/10/2009 Valutata la necessità di adeguare il Regolamento d’Istituto al DPR N. 89 del 20/03/2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133. EMANA Il seguente Regolamento: CAPO I ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Convocazione L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Art. 2 Validità sedute La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Art. 3 Surroga dei membri cessati Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell’art. 22 del DPR 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 4 Decadenza I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Art. 5 Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S.. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il C.I.S. 3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. 4. Il C.I.S. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 5. Il presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 6. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva. 7. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 8. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 9. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. 10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 11. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione all’albo dell’Istituto del testo delle deliberazioni adottate. 12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni. 13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Art. 6 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva e del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori. 2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 3. Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio. Art. 7 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti. 1. Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio. 4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Art. 8 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: _ Per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; _ Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti; _ Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. CAPO II DOCENTI Art.9 Indicazioni sui doveri dei docenti 1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. _Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. _Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). _La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e, per la Scuola Secondaria di I° grado, segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. Se l’assenza è superiore a cinque giorni, il docente di ogni ordine e grado deve richiedere il certificato medico. 3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione al docente delegato dal Dirigente o al Vicario. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuto a prelevarlo, considerato che si tratta di minorenni. 5. I docenti della scuola secondaria di I° grado indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 6. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo lasciando incustoditi gli allievi. 7. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe. 8. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 9. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato), assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno o smistare gli alunni nelle altre classi, lasciandoli in custodia agli altri docenti. _In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l’abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunno/i con handicap) oppure, per brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell’aula vicina. In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. _Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. _La direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. 10. Al termine delle lezioni l’insegnante conduce gli alunni al limite dello spazio scolastico. 11. Il deflusso degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. Gli studenti escono dall’aula solo al suono della campana, evitando inutili preparativi anticipati. 12. Le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla volta. 13. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 14. Il deflusso degli alunni è organizzato come segue: Scuola dell’infanzia • All’uscita gli alunni che 1. si servono del trasporto verranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici e da questi avviati ai relativi pulmini in partenza; 2. sono prelevati dai genitori saranno accompagnati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola). In caso di assenza del genitore l’alunno verrà affidato al collaboratore scolastico il quale dopo 10 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, telefonerà in Direzione che provvederà a rintracciare i genitori e/o avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza. Scuola primaria • All’uscita gli alunni che 1. si servono del trasporto verranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici e da questi avviati ai relativi pulmini in partenza; 2. sono prelevati dai genitori saranno accompagnati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola). In caso di assenza del genitore l’alunno verrà affidato al collaboratore scolastico il quale dopo 10 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, telefonerà in Direzione che provvederà a rintracciare i genitori e/o avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza. Scuola secondaria I° grado E’ consentito loro di rientrare a casa da soli, a condizione che siano stati autorizzati in seguito alla valutazione dei fattori ambientali e delle caratteristiche personali. Usciranno ordinatamente per classe sotto la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora. • Gli alunni che 1. si servono del trasporto saranno accompagnanti e vigilati dai docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, fino all’ingresso/cancello per salire sugli scuolabus o sui pulmini del servizio pubblico; 2. verranno prelevati dai genitori o da un loro delegato maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola), saranno accompagnati all’ingresso dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici. 3. rientrano a casa a piedi, saranno accompagnanti e vigilati dai docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, fino all’ingresso/cancello. Se il personale scolastico (docenti e A.T.A.) riterrà che non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, sarà richiesta a scuola la necessaria presenza dei genitori o di un loro delegato maggiorenne (previo delega depositata presso la scuola). Nel caso in cui il genitore sia improvvisamente impossibilitato a prelevare il figlio, lo stesso è tenuto ad avvisare telefonicamente in Direzione affinché il Dirigente o suo delegato possa disporre di trattenere il minore per 10 minuti affidandolo al personale collaboratore scolastico. La telefonata sarà registrata come fonogramma, dovrà contenere il nome di chi ha chiamato, l’ora e il nome dell’alunno da trattenere. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza. 15. In nessun caso è consentita la consegna a minorenne o a persona priva di delega nella scuola dell’infanzia e primaria. 16. I docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 17. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 18. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni; inoltre è assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi anche solo temporaneamente le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 19. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 20. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio d’interclasse e in Consiglio di classe con i genitori, al fine di stabilire le modalità del risarcimento. 21. I docenti vigilano affinché gli alunni portino a scuola esclusivamente il materiale necessario, per non appesantire gli zaini. Considerata l’impossibilità di controllare il peso degli zaini, si invitano i genitori che lo ritengono necessario a sostituire lo zaino a spalla con quello a ruote. 22. Ogni docente apporrà la firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutti gli avvisi e le circolari affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati. 23. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 24. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e custoditi in classe a disposizione della Presidenza. 25. L’uso dei sistemi informatici a scuola da parte dei docenti è strettamente connesso alle attività didattiche da svolgere con gli alunni e a quelle professionali (aggiornamento, formazione). E’ vietato utilizzare la rete per fini personali. CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 10 Funzioni, compiti e mansioni 1. Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il Dirigente, il Direttore dei S.G.A., i colleghi, il personale docente, i genitori degli alunni. 2. I compiti del personale ATA sono costituiti: • Dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza; • Dagli incarichi specifici che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. 3. Il personale ATA cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previsti dalla legge. 4. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 5. L’orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali: in sede di contrattazione d’Istituto con la RSU si accerta annualmente la sussistenza di condizioni che consentano l’adozione di un orario di 35 ore settimanali. L’orario potrà articolarsi in modo flessibile, anche su base pluri settimanale, nel rispetto dei seguenti criteri generali: • Funzionalità rispetto all’orario di servizio e di apertura all’utenza; • Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; • Miglioramento della qualità delle prestazioni; • Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza. 6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. CAPO IV COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 11 Norme di comportamento, diritti e doveri dei collaboratori scolastici 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 3. Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. 4. Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell’orario stabilito, fatta eccezione solo per coloro che hanno presentato richiesta di entrata anticipata ove sia stato attivato il servizio pre-scuola. 5. Nei plessi scolastici in cui non sia stato attivato il servizio pre-scuola i collaboratori scolastici sono tenuti ad accogliere e vigilare nell’atrio gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale e quelli accompagnati dai genitori che abbiano prodotto dettagliata documentazione circa la sussistenza di gravi motivi di lavoro. 6. I collaboratori scolastici: _ Vigilano l’ingresso e l’uscita degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio; _ Accompagnano, in collaborazione con i Docenti, ai pulmini gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico; _ Provvedono alla custodia degli alunni i cui genitori sono in ritardo; _ Collaborano al complessivo funzionamento didattico e amministrativo; _ Collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; _ Favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap; _ Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; _ Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione; _ Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; _ Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante; _ All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza; _ Durante l’intervallo vigilano i bagni e presidiano costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi; _ Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; _ Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; _ Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico; _ Invitano tutte le persone estranee che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola; _ Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli d’intersezione, interclasse e classe; dei collegi docenti; dei consigli d’istituto; degli orari di ricevimento dei genitori; _ Sorvegliano l’uscita delle classi e dei cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 7. Ove accertino situazioni di disagio, di pericolo o di disorganizzazione, devono prontamente comunicarlo in Segreteria; sempre in Segreteria, segnalano l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione; 8. Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata; 9. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare quanto segue: _ che tutte le luci siano spente; _ che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi; _ che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; _ che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine; _ che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 10. I collaboratori scolastici hanno diritto ad una pausa giornaliera di mezz’ora in caso di orario eccedente le ore 7.12 consecutive. 11. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro destinati; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto; 12. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di emergenza dei locali, della composizione e delle competenze delle squadre d’emergenza; di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 13. I collaboratori scolastici, in casi del tutto eccezionali valutati dalla Dirigenza, e in assenza di un servizio di post-scuola svolgono al termine dell’orario scolastico (comunque non oltre la mezz’ora) funzione di sorveglianza per un numero ridotto di alunni. 14. In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consegna schede, ricevimento genitori, nessun minore può entrare o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Legge 81/08). CAPO V ALUNNI Art.12 Norme di comportamento 1. Gli alunni sono educati al rispetto dei compagni e di tutto il personale educativo: Dirigente, Docenti, ATA, Collaboratori scolastici. 2. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la Scuola tramite richiesta scritta e venire a prelevare personalmente l’alunno, o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento. 3. Per assenze superiori a 5 giorni, compreso i festivi iniziali, intermedi o terminali, gli alunni dovranno accludere alla giustificazione il certificato del medico curante, eccetto per le assenze preavvisate per motivi di famiglia. Qualora l’alunno fosse sprovvisto del certificato medico non verrà ammesso alle lezioni. La famiglia sarà chiamata a ritirarlo tempestivamente da scuola. 4. Gli alunni che, per motivi di salute, non possano seguire le attività motorie e/o di Educazione fisica dovranno presentare al Dirigente la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato del medico di famiglia su modulo ASL. 5. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro, giochi, oggetti di valore, cellulari. 6. Ogni alunno è responsabile dei suoi libri e degli oggetti personali. La Scuola non risponde degli oggetti e/o del denaro mancanti o smarriti. 7. E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività didattiche, sia interne che esterne all’edificio (Durante le visite guidate l’uso del telefono cellulare sarà a discrezione dell’insegnante). E’ altresì vietato effettuare riprese con videofonini e inviare mms. In caso di trasgressione al divieto di cui sopra, il telefono sarà sequestrato dal docente e riconsegnato ai genitori preferibilmente nella stessa giornata. 8. E’ vietato portare a scuola qualsiasi dispositivo elettronico. 9. Gli alunni che, dopo il primo sequestro, non rispetteranno il divieto saranno passibili di sanzioni disciplinari. 10. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: i danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall’alunno che li ha provocati. 11. Per gli studenti della Scuola Secondaria di I° grado, per i quali valgono le norme comuni a tutti gli alunni sopra indicate, vengono regolamentati: Intervallo Tra la 2^ e la 3^ ora di lezione è concesso un intervallo della durata di 10 minuti che ogni classe effettuerà nella propria aula o, a discrezione di ogni plesso, nell’antistante corridoio. Durante tale intervallo gli alunni possono consumare la merenda (è proibito l’uso di bevande gassate) e recarsi nei bagni (due maschi e due femmine per volta) dopo aver ricevuto il permesso dall’insegnante. È vietato agli alunni spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza autorizzazione dell’insegnante, correre nei corridoi e creare assembramenti all’interno dei bagni. I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine come ciascuno desidera trovarli: lasciarli sporchi è sinonimo di disprezzo della propria persona, di coloro che dovranno utilizzarli e dell’incaricato alla pulizia. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione (2^ ora). Uscite dalla classe-bisogni personali Il permesso di andare in bagno durante le ore di lezione, anche quelle pomeridiane, è limitato ai casi di urgenza. È consentita l’uscita di un maschio e di una femmina per volta durante il cambio dell’ora, previa autorizzazione dell’insegnante. Ritardi Gli alunni sono tenuti al più scrupoloso rispetto dell’orario. L’alunno che giunge in ritardo sarà ammesso alle lezioni e giustificato direttamente dal docente della classe. In caso di ritardo che si protragga oltre i 10 minuti, l’ammissione verrà autorizzata con giustificazione di un genitore o di persona da lui delegata. Ogni ritardo sarà annotato sul registro di classe. In caso di ritardi abituali, i docenti daranno comunicazione alla Dirigenza che richiamerà formalmente la famiglia al rispetto dell’orario. Assenze Le assenze dalle lezioni, comprese le attività extracurricolari pomeridiane, saranno giustificate utilizzando l’apposito libretto da ritirare in Segreteria e firmate alla presenza del personale scolastico autorizzato. Se l’alunno si presenterà senza giustificazione, l’insegnante della prima ora farà l’annotazione sul registro di classe. Se anche il giorno successivo mancherà la giustificazione, l’insegnante della prima ora ne darà comunicazione alla famiglia tramite la Segreteria. Nel caso l’assenza non venga giustificata nell’arco di 5 giorni, il Coordinatore di classe provvederà, per lo stesso tramite, a fare convocare i genitori. Comunicazioni scuola – famiglia Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno degli avvisi, che sono i mezzi di comunicazione costante tra scuola e famiglia e che, pertanto, dovranno essere conservati con grande cura fino al termine dell’anno scolastico. I genitori sono invitati a controllare costantemente i compiti e le lezioni assegnate, le comunicazioni della scuola e dei Docenti ed apporre la propria firma per presa visione. Attività fisica Gli alunni che durante le lezioni di scienze motorie non possono svolgere attività fisica per giustificati motivi, debitamente comunicati dalla famiglia tramite quaderno delle comunicazioni, devono ugualmente assistere alla lezione in palestra sotto la sorveglianza dell’insegnante. Scioperi ed assemblee sindacali In caso di scioperi ed assemblee sindacali del personale docente, il Dirigente provvederà ad informare le famiglie tramite avviso scritto, che dovrà essere rimandato a scuola firmato, per presa visione. Gli alunni sprovvisti di tale firma non potranno uscire fino al termine dell’orario delle lezioni previsto nella giornata di sciopero o di assemblea. Gli alunni saranno trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero di alunni, verranno impartite opportune disposizioni e/o si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero. Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; in ogni caso la riparazione non estingue la mancanza. Esse hanno finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva, pertanto, possono configurarsi come attività di natura sociale, culturale e in generale da svolgersi a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, individuate dall’Organo competente ad irrogare la sanzione, possono riguardare: • Attività di volontariato • Attività di segreteria • Pulizia dei locali • Attività di ricerca • Riordino cataloghi, archivi • Produzione elaborati, scritti che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi Tenuto conto dei principi sopraesposti, si indicano nello schema riportato sia le infrazioni ed i relativi provvedimenti disciplinari, sia l’Organo competente ad irrogarle. SANZIONI NATURA DELLE ORGANI COMPETENTI DISCIPLINARI MANCANZE AD INFLIGGERE LE SANZIONI 1. Richiamo verbale. 2. Annotazione scritta sul diario o sul quaderno delle comunicazioni. Mancanza ai doveri scolastici (in particolare azioni di disturbo) o negligenza occasionale. Ripetute negligenze(disattenzione, mancata esecuzione dei compiti, mancanza del materiale necessario), frequente disturbo. Insegnanti, Dirigente, personale ATA Ufficializzazione di negligenze Insegnanti 2 bis – Annotazione scritta sul abituali o di un comportamento registro di classe e sul quaderno incompatibile con il regolare delle comunicazioni. svolgimento delle lezioni, o 3. Annotazione scritta sul registro di classe, accompagnata da richiamo verbale da parte del Dirigente ed eventuale convocazione dei genitori. 4. Richiamo verbale ufficiale del Dirigente e convocazione dei genitori; eventuale esclusione da attività parascolastiche (gite, evento particolare. Situazione comportamentale particolarmente grave; uso del telefono cellulare e/o del videofonino; aggressività verbale e/o fisica. Situazione comportamentale insoddisfacente e perseverante o evento molto grave. Insegnanti Insegnante e Dirigente Dirigente ed eventualmente Consiglio di classe uscite,…….). 5. Sospensione dalle lezioni (con eventuale obbligo di frequenza fino a tre giorni). 6. Sospensione da uno a tre giorni o riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica, sotto la sorveglianza del Dirigente o di un suo delegato. 7. Sospensione da quattro a quindici giorni o riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica e/o sociale, sotto la sorveglianza del Dirigente o di un suo delegato. 8. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del danno o fino al permanere di una situazione di pericolo. Fatti eclatanti di particolare gravità o di turbativa, dopo aver riportato 3 annotazioni disciplinari per gravi eventi sul registro di classe. Fatti o situazioni di particolare gravità. Consiglio di classe, Dirigente Fatti o situazioni di particolare gravità che ledono l’incolumità delle persone o delle strutture scolastiche. Consiglio di classe, allargato con il Dirigente Consiglio di classe, allargato con il Dirigente Danno o condizioni oggettive di Consiglio di classe e Giunta Esecutiva pericolo persistente. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni è soggetto al quadro normativo disposto dalla L. 241/90. Esso prevede: a. la contestazione degli addebiti in forma scritta allo studente che ha commesso la mancanza disciplinare ed ai suoi genitori; b. l’audizione del soggetto che ha commesso la mancanza disciplinare, assistito dal/dai genitori; c. irrogazione della sanzione comprendente la motivazione che l’ha resa necessaria, l’indicazione dei termini e l’autorità cui è possibile ricorrere. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, si mantiene il rapporto dello studente con l’educatore e i suoi genitori. ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONE In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, è costituito all'interno della scuola l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e da due genitori designati dal Consiglio d’Istituto. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In fase di deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il Dirigente scolastico. Si procede alla nomina di membri supplenti qualora dell’O.G. facciano parte soggetti che si trovino in caso di incompatibilià (soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di astensione (genitore dello studente sanzionato). L’O. G. si insedia ogni anno e dura in carica quanto il Consiglio d’Istituto. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dei genitori o da chi ne abbia interesse all'Organo di garanzia che decide in via definitiva, esprimendosi nei successivi 10 giorni. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P. R. 235/07. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – DPR 249/98, integrato dal DPR 235/ 07. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Il patto di corresponsabilità implica l’impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell’istituzione scolastica all’osservanza dei doveri e all’esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia. E’ elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all’iscrizione all’ Istituto scolastico. CAPO VI GENITORI Art.13 Indicazioni 1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 2. I genitori, ad inizio d’anno, sottoscrivono con la scuola un patto sociale di corresponsabilità verso i propri figli, condividendo i diritti e i doveri elencati nel presente Regolamento. In caso di danni al patrimonio scolastico, provocati dal comportamento scorretto del figlio, sono tenuti a risarcire il danno. 3. E’ opportuno che i genitori: _ Stabiliscano rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; _ Si impegnino a controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario e/o sul libretto personale; _ Partecipino con regolarità alle riunioni previste; _ Favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; _ Sostengano gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 4. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. 5. I genitori sono tenuti a rispettare con puntualità gli orari di entrata e di uscita dei figli. 6. Non è consentito accompagnare i figli in classe: vanno accompagnati e prelevati all’ingresso del plesso scolastico. 7. In caso di sciopero del personale la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile quindi che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni e/o si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero. 8. Per casi debitamente motivati e su richiesta scritta dei genitori, il Dirigente Scolastico, applicando i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, può autorizzare gli alunni frequentanti le classi I^, II^, III^ della Scuola Secondaria di I^ grado ad uscire autonomamente da scuola. 9. La richiesta prescritta e le dichiarazioni allegate rappresentano una precisa assunzione di responsabilità del richiedente che esplicita in maniera inequivocabile di essere al corrente del fatto che l’effettiva responsabilità della Scuola cessa nel momento in cui gli alunni sono lasciati dai docenti all’uscita/cancello. Da questo termine (spaziale e cronologico) subentra la vigilanza effettiva e/o potenziale della famiglia. 10. I genitori, all’atto dell’iscrizione del figlio, ricevono la modulistica per formulare la propria opzione per regolamentare l’uscita del figlio/a. 11. Detta modulistica deve essere riconsegnata immediatamente al fine di predisporre, d’intesa con l’amministrazione locale e con le ditte che organizzano il trasporto urbano, un’attenta valutazione di eventuali fattori di rischio potenzialmente prevedibili nel contesto territoriale. 12. Detta modulistica deve contenere precise indicazioni/valutazioni sia sul percorso casa/scuola compiuto dall’alunno sia sulla effettiva capacità dello stesso di autogestirsi. 13. L’autorizzazione all’uscita autonoma non verrà concessa in presenza di handicap e/o grave malattia dell’alunno, tranne ove venga espresso diverso parere motivato dai medici dell’A.U.S.L.. Nessuna autorizzazione è possibile per gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 14. I comitati dei genitori delle scuole collaborano con gli insegnanti per la realizzazione delle varie iniziative e manifestazioni che coinvolgono i ragazzi nel corso dell’anno scolastico. 15. E’ fatto tassativo divieto ai genitori di portare regali personali al personale scolastico (docenti e A.T.A.) e a questo di accettarli. Art. 14 Diritto di assemblea 1. I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dall’art. 15 del Testo Unico n. 297/94. 2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 3. L’assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica. Art.15 Accesso dei genitori nei locali scolastici 1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento comunicate dai docenti. Per la scuola dell’infanzia e primaria, per motivi di sicurezza e sorveglianza, ai genitori è vietato portare agli incontri i propri figli. 4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici durante le manifestazioni/feste organizzate dalla scuola, se prevedono la presenza delle famiglie. Al termine delle attività e oltre l’orario scolastico gli alunni, anche se permangono nell’edificio scolastico e gli insegnanti sono ancora presenti, saranno affidati ai familiari che ne cureranno la sorveglianza. CAPO VII MENSA Art.16 Norme sul servizio mensa 1. L’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, per una corretta educazione alimentare. 2. Gli alunni della Scuola Primaria che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, e rientrare nel plesso alle ore comunicate all’inizio di ogni anno scolastico. 3. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti inseriti nel turno di vigilanza, coadiuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dall’art. 21 del CCNL 29-11-2007 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A). 4. Il personale docente e ATA inserito nel turno di vigilanza non può assentarsi per espletare altri compiti. CAPO VIII AULE SPECIALI - PALESTRE Art. 17 Uso delle aule speciali e delle palestre 1. Alle aule speciali dei plessi è assegnato all’inizio di ogni anno scolastico un Docente responsabile (coordinatore di plesso/funzione strumentale), che ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, curare il calendario d’accesso all’aula, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. 2. Il responsabile dell’aula speciale concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente le modalità e i criteri per l’utilizzo in attività extrascolastiche. 3. Le aule laboratoriali ( aule con postazioni multimediali, d’immagine, artistica, di tecnica, di musica) devono essere lasciate in perfetto ordine. 4. L’insegnante che utilizza l’aula informatica avrà cura, all’inizio e alla fine della lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di sussidi utilizzati. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Docente responsabile e/o al docente vicario. 5. Le palestre e le attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe di ginnastica. Nei trasferimenti dalle Aule ai Laboratori/Aule Speciali/Palestra e viceversa gli studenti sono accompagnati dai rispettivi Docenti e devono mantenere un comportamento ordinato e non rumoroso, per non recare disturbo all’attività didattica delle altre Classi. Gli Alunni non possono circolare liberamente all’interno della Scuola, ma devono essere accompagnati da Personale scolastico. 6. Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Scienze Motorie e di Educazione Fisica. Per le classi della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, al fine di esercitare la vigilanza in modo ottimale rispetto all’evoluzione psicofisica degli alunni, deve sempre essere previsto, durante gli spostamenti, un rapporto di almeno un insegnante per ogni quindici alunni. Gl’insegnanti, inoltre, saranno coadiuvati nell’accompagnamento della scolaresca da un collaboratore scolastico ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. 7.Quando le Scienze Motorie e l’Educazione Fisica si svolgono all’aperto, i docenti devono compiere necessariamente una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo. 8. In ogni caso è cura dell’insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati. 9. Riguardo ad attività didattiche svolte nelle immediate adiacenze delle scuole, l’uscita pone in essere una situazione che è definita dai seguenti principali fattori: • il luogo che si intende visitare, • l’itinerario da percorrere, • l’attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso della ricognizione, • il numero e l’età degli alunni, • il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali fattori, e fermo restando il rapporto uno a quindici per i gruppi-classe dell’Infanzia e della Primaria, spetta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, prevedibili o probabili. In ragione di ciò, previa comunicazione alla Presidenza si devono stabilire l’adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, prevedendo anche l’assegnazione, ove possibile, di altro personale docente o ATA. 10. In ogni caso si sottolinea che l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione. Art. 18 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. L’uso di fotocopiatrice, ciclostile, fax, per motivi di sicurezza ed evitare guasti, nel plesso sede della Segreteria, è riservato esclusivamente al personale incaricato. 2. Nei plessi staccati, l’uso di tali strumenti è sotto la responsabilità del docente coordinatore di plesso, che incarica all’uopo i collaboratori scolastici. 3. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 4. Nel caso in cui la scuola non riesca a far fronte economicamente a tutte le richieste, il Dirigente chiederà al Collegio Docenti di stabilire i criteri per l’utilizzo della fotocopiatrice (n. copie per classe, per docente, per plesso, ecc.). 5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. 6. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. CAPO IX SICUREZZA Art. 19 Norme di comportamento _ Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Dirigente e/o dal Responsabile della Sicurezza. _ Segnalare tempestivamente al Dirigente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata. _ In caso di infortunio, riferire tempestivamente (e comunque nell’arco della mattinata) al Dirigente e/o al DSGA sulle circostanze dell’evento, fornendo dettagliata denuncia. _In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico vanno sempre avvertiti al più presto i familiari dell'alunno. _ Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili. _ Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente, occorre far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). _Ogni Plesso è dotato dalla Direzione di cassetta di primo soccorso. _ In caso di infortunio l’insegnante affida l’alunno all’addetto al pronto soccorso, ove esistente, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso. In quest’ultima evenienza si ravvisa l’opportunità che, anziché ricorrere al mezzo proprio, si chieda l’intervento dell’ambulanza. _In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento: a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario; b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell’armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell’acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti); c) fare in modo che l’alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra. E’ indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall’incidente. _Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118. _ Per assicurare un tempestivo soccorso, il servizio di emergenza sanitaria (118) deve essere chiamato prima dei familiari. _ Gli Insegnanti e i collaboratori non sono autorizzati a somministrare farmaci di qualsiasi genere agli alunni. _ Solo in casi particolari, con certificazione del Medico e apposita richiesta di somministrazione del farmaco formulata alla Direzione dalla famiglia, gli Insegnanti (o Collaboratori scolastici) che abbiano partecipato alla formazione/informazione sul protocollo dei farmaci potranno farlo. _Al fine di agevolarne l’eventuale applicazione, un dettagliato verbale del protocollo dei farmaci verrà conservato nella cassetta dei farmaci con la prescrizione del Medico ASL. _Nel caso di farmaci salvavita o consimili, in presenza di certificato del Medico ASL e richiesta di somministrazione del farmaco formulata alla Direzione dalla famiglia, gli Insegnanti (o Collaboratori) non potranno esimersi dal somministrarli. _Durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione e tutte le attività che si svolgono in un contesto diverso dal plesso scolastico, i farmaci salvavita o consimili e i relativi certificati del Medico ASL devono essere prelevati dalla cassetta e presi in carica dall’insegnante titolare o contitolare della scansione oraria in cui si svolge l’attività per poter essere somministrati all’occorrenza. Al rientro a Scuola detti farmaci dovranno essere immediatamente riposti nell’apposito armadietto. _ Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta. _ Mantenere i videoterminali nella posizione definita, secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. _ I componenti le Squadre di emergenza sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure previste e comunicate. _ La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. CAPO X PRIVACY Art. 20 1. Ai sensi del D. Lgvo 30 giugno n. 196, l’Istituto ha adottato il Documento Programmatico sulla sicurezza. 2. Sono pertanto adottate tutte le misure di sicurezza per tutelare i dati personali oggetto di trattamento. 3. Al personale in servizio, ai genitori, ai fornitori viene fornita l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgvo 196/2003. CAPO XI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE Art. 21 1. La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, lezioni con esperti, la partecipazione ad attività teatrali e sportive parte integrante e qualificante dell’offerta formativa esplicitata nel POF e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 2. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della Scuola, quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 3. All’inizio di ogni anno scolastico, su apposita modulistica, i Docenti chiedono alle famiglie l’autorizzazione per le uscite sul territorio circostante, mentre per tutte le visite guidate/viaggi di istruzione programmate verrà richiesta singola autorizzazione. 4. Il Dirigente affida al suo Collaboratore – Vicario il coordinamento del Piano delle uscite e dei Viaggi didattici dell’Istituto. I Docenti responsabili di Plesso, secondo le date comunicate, dovranno comunicare al Collaboratore del Dirigente il prospetto delle visite del proprio Plesso. 5. Il Consiglio d’intersezione, di interclasse, di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, ne verifica la coerenza con le attività previste dalla programmazione didattica e l’effettiva possibilità di svolgimento. 6. Nell’organizzazione dei viaggi di istruzione si raccomanda di seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica. 7. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. - Riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province Per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione Non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale 8. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni. 9. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica. 10. Durata e specie (max sei giorni) Scuola dell’Infanzia: da due a cinque visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata, tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta. Scuola Primaria: fino a sei visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata, tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta o cinque visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata e un viaggio d’istruzione di un giorno. Scuola Secondaria di Primo Grado: Classi 1^ Settimana bianca al Corno alle Scale e max due visite guidate di un giorno. Classi 2^ Max sei visite guidate di un giorno. Tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta, si può ridurre il numero totale delle visite guidate e prevedere un viaggio d’istruzione con un pernottamento. Classi 3^ Max sei visite guidate di un giorno. Tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta, si può ridurre il numero totale delle visite guidate e prevedere un viaggio d’istruzione con max due pernottamenti. 11. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni. 12. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. 13. Nella programmazione delle iniziative in esame, in relazione al problema della sicurezza: - deve essere evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi qualsiasi tipo di viaggio non deve essere intrapreso nelle ore notturne il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione"). 14. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.). 15. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti di essere esonerati dalle attività ed iniziative programmate. 16. Gli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti alla regolare frequenza durante l’orario scolastico. Gli insegnanti cureranno l’organizzazione di attività di recupero e rinforzo. 17. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. 18. L’adesione preventiva all’uscita impegna la famiglia a corrispondere comunque le quote di partecipazione per le spese non rimborsabili (pullman, guide, ecc.). 19. Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi uno ogni quindici; un docente di sostegno per ogni alunno in condizioni di handicap medio/grave o per due alunni in condizioni di handicap lieve. Preferibilmente, in presenza di un alunno con handicap lieve, si mantiene l’accompagnamento del docente di sostegno come secondo accompagnatore qualora l’uscita interessi una sola classe. E’ previsto l’accompagnamento fino ad un massimo di tre docenti per classe. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. 20. E' opportuno che i docenti-accompagnatori vengano individuati tra quelli delle classi che partecipano al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. 21. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 22. I docenti accompagnatori delle classi vengono individuati tenendo conto della loro effettiva disponibilità. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini di eventuali integrazioni o sostituzioni. 23. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 24. Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione del capo di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dinanzi enunciate. La presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità. 25. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 26. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, formulano una relazione. 27. Le proposte devono essere approvate dai Consigli con la presenza della componente genitori, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del viaggio, al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria l’espletamento delle procedure amministrative. 28. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario dell’Istituto, da un docente referente o da un genitore incaricato. 29. Nella scelta del mezzo di trasporto si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman. 30. 1. La stipula del contratto con l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti che propone la migliore offerta deve essere preceduta da una gara secondo le regole di contrattazione ordinaria definite dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 che prevede l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. Detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio d’Istituto. 35. Nell’aggiudicazione della gara si terrà conto del rapporto qualità del servizio/prezzo. 36. Le richieste di preventivo dovranno essere indirizzate a ditte accreditate. 37. 4. Se il valore del contratto non è superiore a 5000 euro si può prescindere dalla richiesta di preventivi e trattare direttamente con la ditta. 38. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 39. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca; a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 40. 40. Tutti i partecipanti alle attività in oggetto devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 41. Poiché non è più prevista l’indennità di missione, le ore prestate in eccedenza vanno recuperate con le stesse modalità dei permessi brevi, previo accordo tra i docenti di classe e visto del coordinatore di plesso. CAPO XII ASSEMBLEE E SCIOPERI Art. 22 Assemblee sindacali _ Il personale ha diritto a partecipare a riunioni sindacali in orario di servizio, per un massimo di 10 ore annue. _ In tali occasioni, le famiglie saranno avvisate per iscritto con almeno 5 giorni di preavviso. Art. 23 Assemblee interne del personale _ I Docenti e il personale ATA hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola in orario non coincidente con quello delle lezioni per dibattere dei problemi di categoria. Art. 24 Scioperi _ In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico, al fine di poter organizzare il servizio minimo da garantire secondo le norme o l’eventuale sospensione dell’attività didattica, inviterà con comunicazione di servizio il personale Docente e ATA a dichiarare l’eventuale adesione. Il personale non è tenuto comunque alla dichiarazione. _ Le variazioni di servizio di cui si ha certezza saranno comunicate alle famiglie con almeno 5 giorni di anticipo, tramite avviso scritto. _ In caso di sciopero del personale docente e ATA, la Scuola non si assume responsabilità circa il normale svolgimento delle lezioni. _ Ai sensi della normativa vigente, la vigilanza degli alunni sarà affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici non in sciopero, entro il limite massimo dell’orario di servizio del personale. CAPO XIII COMUNICAZIONI Art.25 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del dirigente Scolastico. 2. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali,ecc. 3. La scuola non consentirà la circolazione di materiale di informazione pubblicitaria a scopo economico e informativo. 4. Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. Art.26 Comunicazione docenti – genitori 1. Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con note scritte, su diario, quaderno delle comunicazioni o tramite fogli ciclostilati. Saranno inoltre pubblicate sul sito dell’I.C. 2. All’inizio dell’anno scolastico i docenti illustrano ai genitori il P.O. F., comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche di arricchimento dell’offerta formativa. CAPO XIV ACCESSO DEL PUBBLICO Art.27 Accesso di estranei ai locali scolastici 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe/sezione resta al docente. 2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo di istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi. 4. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. Art. 28 Accesso agli atti amministrativi _ L’utente legittimamente interessato, ha diritto di accesso ai documenti che lo riguardano in possesso della Scuola, secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990. _ La Scuola assicura la presenza di opportune bacheche adibite all’esposizione di materiale informativo, nonché dei documenti portanti dell’Istituzione Scolastica: Carta dei Servizi, POF, Regolamento d’Istituto. CAPO XV FORMAZIONI DELLE CLASSI Art.29 Criteri Le sezioni di scuola dell’infanzia, dove non esistono sezioni omogenee per età, e le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado saranno formate secondo i seguenti criteri: • Equilibrio nel numero di maschi e femmine; • Equilibrio nel numero di alunni stranieri; • Equilibrio nel numero di alunni certificati o segnalati dall’Azienda USL; • Eterogeneità dei livelli di competenza ed apprendimento, desunte dalle indicazioni e dai colloqui avuti con gli insegnanti dell’ordine precedente. Non verranno tenute in considerazione preferenze espresse dalle famiglie. Art. 30 Liste di attesa Nella scuola dell’infanzia, in caso di costituzione di lista di attesa, per valutare la precedenza , ci si atterrà ai seguenti criteri generali: 1. Bambini in situazione di handicap residenti/domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso; 2. Bambini residenti nel Comune dove ha sede il plesso; 3. Bambini domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso; 4. Bambini residenti nei Comuni viciniori; 5. Bambini domiciliati nei Comuni viciniori; Voci valutabili 1. bambini di 5 anni punti 15 2. bambini con un unico genitore convivente punti 10 3. bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 8 4. bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap punti 6 5. bambini con un solo genitore che lavora punti 4 6. per l’impegno di frequenza fino alle ore 16 punti 6 7. per l’impegno di frequenza fino alle ore 11.30 punti 0 8. per trasferimento da altro Circolo/Istituto Comprensivo punti 3 9. per la provenienza dall’Asilo Nido punti 3 10. bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali punti 6 11. permanenza nella lista d’attesa dell’anno precedente punti 6 12. presenza di altri fratelli nello stesso plesso punti 8 Requisiti • Continuità di frequenza: dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una segnalazione al Dirigente scolastico che, dopo attenta documentazione e valutazione del caso, disporrà il depennamento dall’elenco degli iscritti. • Residenza: il requisito della residenza è valido se presente a partire dal 1° settembre dell’anno cui si riferiscono le graduatorie. I bambini in lista di attesa, nel caso di possibilità di inserimento ad anno scolastico inoltrato, fatto salvo casi particolari valutati dalla Dirigenza, potranno essere ammessi alla frequenza fino alla data del 31 gennaio e non oltre. Allegati: • Norme organizzative per USCITE/VISITE GUIDATE/VIAGGI/D’ITRUZIONE DELLA CLASSE/GRUPPI (nel territorio, viaggi in Italia e all’estero), PER RECARSI ALLA MENSA, RAGGIUNGERE PALESTRE ESTERNE…. Il Presente Regolamento, adottato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 /02/2008 e successivamente integrato con delibere n. 2/75 del 23/09/ 2008, n. 12/76 del 29/10/ 2008 e n. 6/77 del 02/12/2009 vige a tutti gli effetti. Gaggio Montano, 09/12/2009…………………. Allegato IL CONSIGLIO D’ISTITUTO Visto il regolamento d’Istituto, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/71 del 12 febbraio 2008 e integrato con delibera n. 2/75 del C.D.I. del 23 settembre 2008 n. 12/76 del 29/10/ 2008 e n. 6/77 del 02/12/2009 ; Visto il Testo Unico sulle visite guidate e i viaggi di Istruzione; Visto il D.P.R. 275/99 - Regolamento sull’autonomia; Visto l’art. 15 del D. Lgs. 81/08 con cui si declinano le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire e proteggere i lavoratori e gli studenti da eventuali fattori di rischio; Valutata la necessità di regolamentare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, nonché le uscite per condurre gli studenti alla mensa e in palestre esterne al fine di ridurre i fattori di rischio che potrebbero presentarsi nel corso degli stessi; EMANA le sottoelencate norme organizzative che devono essere osservate dal personale che accompagna gli studenti nel corso delle: USCITE/VISITE GUIDATE/VIAGGI/D’ITRUZIONE DELLA CLASSE/GRUPPI (nel territorio, viaggi in Italia e all’estero), PER RECARSI ALLA MENSA, RAGGIUNGERE PALESTRE ESTERNE…. 1. Il/I docente/i e il collaboratore scolastico sono responsabili della vigilanza sugli studenti e del rispetto delle norme di comportamento da parte degli stessi che vengono loro assegnati in fase di organizzazione dell’uscita. 2. I docenti accompagnatori dispongono gli studenti della classe/gruppo in fila per due. Un docente si pone a capofila, il secondo docente/collaboratore scolastico accompagnatore si pone a chiusura della fila. 3. Le uscite che comportano l’attraversamento della strada vanno effettuate ponendo in essere le norme di cui al punto 2 con l’obbligo per il docente di attraversare la strada sulle strisce pedonali e di rispettare i segnali dei vigili urbani, se presenti, e/o dei semafori. In ogni caso, prima di attraversare strade, piazze o piazzali il docente e gli studenti osservano attentamente se sopraggiungono veicoli e attraversano solo quando sono sicuri della loro assenza e con rapidità. 3. Il docente guida la fila camminando sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato della strada alla sua sinistra mantenendosi sempre sul margine esterno e prestando attenzione nelle curve, dove non si può vedere cosa c’è oltre. Il docente controlla il gruppo/classe affinché faccia altrettanto. 4. Il docente vigila affinché sul mezzo di trasporto pubblico e/o turistico lo studente stia seduto, non arrechi disturbo agli altri passeggeri, né al conducente, si muova il meno possibile e discenda con cautela, senza precipitarsi, osservando se sopraggiungono veicoli. 5. Il docente evita di far correre gli studenti nei momenti di pausa , così come evita di farli giocare in modo pericoloso e non controllato, quando non sono impegnati in attività programmate. 6. In caso di pernottamento presso strutture alberghiere, il docente non permette agli studenti di cambiare la stanza loro assegnata al momento dell’accoglienza, né di arrecare disturbo a compagni e clienti comunicando a voce alta e/o passando da una stanza ad un’altra, sbattendo porte, finestre… I docenti vigilano affinché gli studenti non si assemblino nelle stanze delle strutture alberghiere, si addormentino nelle stanze loro assegnate e all’orario convenuto. 7. E’ fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite “liberatorie”, che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza degli alunni.