Istituto Comprensivo Statale “Veroli I” VEROLI Regolamento d’Istituto IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16 aprile 1994, n. 297; VISTO il DPR 24 giugno 1998 n. 249; VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8 marzo 1999 n. 275; VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; VISTO il DPR 21 novembre 2007 n. 235; VALUTATA la necessità di adottare un nuovo regolamento conforme alle mutate caratteristiche dell’Istituto comprensivo attivato nell’anno scolastico 2012/2013; VISTO il regolamento già in vigore nel I Circolo Didattico di Veroli; VISTO il regolamento già in vigore nella Scuola Media “Mazzini” di Veroli; RITENUTO sufficiente apportare alcune modifiche ai regolamenti già in vigore per poi fonderli insieme, ADOTTA il presente regolamento PREAMBOLO Art. 1 La comunità scolastica L’Istituto Comprensivo “Veroli I” costituisce una comunità composta da alunni, genitori, docenti, personale amministrativotecnico-ausiliario. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ciascuno nel proprio ruolo, di responsabilità per il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2. Art. 2 Le finalità La comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Veroli I” opera affinché si raggiungano le seguenti finalità:l’attuazione del diritto allo studio da realizzarsi nel pieno sviluppo delle capacità intellettuali e critiche dell’allievo, promovendo le più idonee iniziative atte ad eliminare ogni ostacolo di natura razziale, religiosa, economica, ambientale e politica che possa ledere il diritto all’uguaglianza degli alunni;la formazione civile, morale, culturale e socio-politica dello alunno nel pieno rispetto delle norme sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana; l’attuazione di iniziative atte alla istruzione e alla formazione degli allievi in rapporto alle esigenze territoriali e in collaborazione con gli Enti locali, con le altre istituzioni scolastiche, con le forze sociali, con le realtà economiche e produttive, con il mondo del lavoro;l’attuazione del diritto-dovere degli insegnanti all’aggiornamento e al perfezionamento culturale e professionale. Art. 3 Le componenti e i soggetti dell’Istituto I membri di ciascuna componente godono della libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione nell’ambito delle norme vigenti e delle disposizioni del presente regolamento; tutta la comunità scolastica garantisce l’esercizio di dette libertà. Gli Alunni. Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Veroli I” hanno uguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri membri della comunità hanno il diritto-dovere a uguale rispetto e trattamento. È diritto degli alunni ricevere un insegnamento costantemente aggiornato, coerente al Piano dell’Offerta Formativa, aperto al dibattito e alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e civile di ognuno nonché della pluralità delle opinioni e della libertà di espressione. Tutti gli alunni hanno il diritto di usare, nello svolgimento dell’attività scolastica, le attrezzature didattiche dell’Istituto, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni. Gli alunni hanno il dovere di partecipare con assiduità alle lezioni e alle altre attività proposte dall’Istituto attraverso l’uso dei vari strumenti messi a loro disposizione nel pieno rispetto dei locali e delle attrezzature scolastiche. Gli alunni sono tenuti all’obbligo della presenza in classe durante le ore di lezione salvo le eccezioni previste dalle norme vigenti. 1 I Docenti. I docenti svolgono l’attività didattica ed educativa ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle leggi che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto dell’evoluzione della personalità e delle idee dell’allievo, allo scopo di promuoverne, attraverso il confronto aperto di posizioni culturali, il pieno sviluppo e la formazione umana e critica. All’inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente predispone la programmazione didattica, la discute in sede di Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe ai fini della definizione del Piano dell’Offerta Formativa. Il Personale ATA. Le mansioni del personale ATA sono essenziali ai fini del corretto funzionamento della scuola e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. I Genitori. Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Veroli I” hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita scolastica interessandosi all’attività dei propri figli e seguendone la formazione educativa mediante la partecipazione agli Organi Collegiali, alle assemblee e alle altre iniziative promosse dall’Istituto. Ogni genitore ha diritto di visitare i locali scolastici in orario non di lezione, dopo aver preventivamente avvertito la Dirigenza. Eventuali osservazioni o suggerimenti possono essere formulati al Consiglio d’Istituto. TITOLO I GLI ORGANI COLLEGIALI Art. 4 Disposizioni generali In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il D.Lvo 59/1998 e con il DPR 275/1999, continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D.Lvo 297/1994. Gli Organi Collegiali operanti nell’Istituto sono: a) il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, b) il Collegio dei Docenti, c) i Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse, d) la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Possono inoltre essere operanti Dipartimenti e Commissioni, nominati dai precedenti Organi Collegiali per rendere più efficace il funzionamento della scuola. Di ogni riunione si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri. Art. 5 Convocazione L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, per il Consiglio di Istituto, dalla Giunta Esecutiva. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è diffuso, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni straordinarie o d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve essere effettuata attraverso circolare interna per il personale scolastico; con lettera diretta ai singoli membri se esterni e mediante affissione all’albo di apposito avviso. In ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione. Le riunioni debbono avvenire in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Art. 6 Validità delle sedute La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle eventuali votazioni. Art. 7 Validità delle deliberazioni 1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2. Il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo. I membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati. 3. Il Consiglio di Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Art. 8 Discussione dell’ordine del giorno 1. Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 3. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. 4. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno. Art. 9 Diritto di intervento Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Art. 10 Dichiarazione di voto Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. Art. 11 Votazioni 1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 4. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Art. 12 Processo verbale 1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, l’ordine del giorno). 2. Per ogni punto all’ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 5. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 7. Il processo verbale viene letto e approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si porterà a ratifica prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva. Art. 13 Surroga di membri cessati 1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74. 2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 3. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 14 Decadenza 1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 2. Decadono dalle cariche elettive i membri degli Organi Collegiali che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche. 3. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. 4. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di alunni per cause non dipendenti dal conseguimento del titolo predetto, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di alunno dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nella eventualità di iscrizione, per il successivo anno scolastico, di un altro figlio. Art. 15 Dimissioni 1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 2. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 3. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili. 4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. Art. 16 Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente scolastico. 2. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti. 3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 4. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 5. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.5. 6. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 8. A conclusione di ogni seduta i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 9. Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 10. Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 11. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario, del testo delle deliberazioni adottate. 12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 13. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 14. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 15. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto. 16. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze al Presidente attraverso la Segreteria della scuola. Art. 17 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 1. Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche la funzione di segretario. 3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario a una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. Art. 18 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 1. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività o quando il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità. Il Collegio è altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 2. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico con le modalità stabilite dal precedente art.5. 3. Il Dirigente scolastico ha facoltà di convocare il Collegio, oltre che in forma plenaria, anche suddividendolo per settori di scuola (Infanzia/Primaria/I grado), quando gli argomenti all’Ordine del Giorno sono particolarmente specifici, fatto salvo il diritto deliberativo del Collegio plenario. I processi verbali di tali sedute saranno riportati nello stesso registro a pagine numerate in uso al Collegio plenario. 4. Il Dirigente scolastico presiede, dirige e modera la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, illustra le proposte, precisa i termini delle questioni trattate, proclama l’esito delle votazioni. L’illustrazione delle proposte può anche essere affidata, dal Dirigente, a un docente 5. La seduta è valida, agli effetti deliberativi, quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale dei presenti è accertato dal Presidente e nel corso dei lavori ogni docente può richiederne la verifica. 6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal Dirigente a uno dei suoi collaboratori, che avrà cura di stendere il processo verbale in un apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario. 7. Il verbale deve contenere il giorno e l’ora della seduta, l’ordine del giorno, l’elenco nominativo dei presenti e degli assenti, i punti principali della discussione, il dispositivo della deliberazione e il risultato delle eventuali votazioni. Ogni docente ha diritto di far riportare a verbale le proprie dichiarazioni che debbono essere presentate per iscritto. 8. All’inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla ratifica del verbale della seduta precedente. 9. Ogni docente, all’atto della ratifica del verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e di chiedere le opportune modificazioni o rettificazioni senza entrare nel merito della discussione. Qualsiasi deliberazione in merito deve essere riportata nel verbale della seduta durante la quale avviene la ratifica. 10. Gli interventi dei docenti possono essere registrati su nastro che è tenuto a disposizione fino all’approvazione del verbale. 11. I docenti che intendono intervenire su un argomento iscritto all’ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola secondo l’ordine di iscrizione. Gli interventi debbono essere contenuti nel tempo massimo di cinque minuti. 12. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa soltanto per le dichiarazioni di voto. 13. Il Collegio può deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 14. In caso di evidente difficoltà nel deliberare, il Presidente stabilirà se ricorrere alla votazione. Alla votazione si ricorrerà anche, su decisione del Presidente, nel caso in cui il Collegio deve esprimersi su due o più proposte. La votazione avviene, di norma, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti. 15. Qualora siano in discussione più di due proposte, le stesse vengono poste a votazione nell’ordine col quale sono state illustrate e si riterrà approvata quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. 16. Nel caso siano in discussione due proposte alternative, l’approvazione di una di esse esclude necessariamente l’altra. 17. I docenti votano per alzata di mano o, nel caso il Presidente lo ritenga necessario, per appello nominale. Qualora il Presidente reputi dubbio il risultato della votazione per alzata di mano, può disporre la votazione per appello nominale. 18. Si procede alla votazione a scrutinio segreto soltanto nel caso in cui le deliberazioni siano riferite a persone. 19. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 20. Sono considerati validamente espressi i voti favorevoli e quelli contrari. 21. Ogni docente può presentare una mozione tesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto. La mozione deve essere firmata da almeno il 10% dei componenti il Collegio. Le mozioni sono inserite nell’ordine del giorno della prima adunanza del Collegio successiva a quella di presentazione. 22. Il Collegio ha facoltà di nominare, nel suo seno e nel numero che riterrà opportuno, Dipartimenti e Commissioni per l’approfondimento di particolari questioni e/o per procedere a lavori preparatori in ordine alle materie sulle quali il Collegio ha potere deliberante. 23. I Dipartimenti e le Commissioni eleggono nel loro seno un docente referente. 24. I Dipartimenti e le Commissioni sono convocati dal referente. Le loro sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del referente. 25. I Dipartimenti e le Commissioni debbono riferire sulle questioni a essi delegate nei termini stabiliti all’atto della loro costituzione e possono avanzare proposte relativamente alle materie di propria competenza. 26. I Dipartimenti e le Commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Collegio. Nel qual caso presentano la richiesta di convocazione, motivata e corredata dall’Ordine del Giorno, al Dirigente scolastico, cui compete l’approvazione o meno della riunione medesima e che ha facoltà di presiederla. 27. Delle sedute viene redatto analitico processo verbale da parte del docente referente. 28. Il Collegio, sentito il relatore del Dipartimento o della Commissione, delibera in via definitiva sulle materie oggetto di studio o di preparazione. Art. 19 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico in periodi programmati: per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94; alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 20 I Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse 1. Il Consiglio di Classe della scuola Primaria è composto dai docenti della classe e dal genitore eletto. 2. Il Consiglio di Classe della scuola Secondaria di I grado è composto dai docenti della classe e dai quattro genitori eletti. 3. Il Consiglio di Intersezione della scuola Infanzia è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e dai genitori (uno per sezione) eletti. 4. Il Consiglio di Interclasse della scuola Primaria è composto dai docenti delle classi parallele operanti nell’Istituto e dai genitori (uno per classe) eletti. 5. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico, o da un suo collaboratore, o da un docente delegato membro del Consiglio 6. Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 7. Il Consiglio Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico. 8. Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore o da un docente delegato, membro del Consiglio. TITOLO II IL PERSONALE Art. 21 Personale docente 1. I docenti debbono trovarsi in aula almeno dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni, in tempo utile per accogliere gli alunni e per dare inizio all’attività didattica. 2. Il docente coordinatore avrà cura di predisporre, per la classe di competenza, due copie dell’elenco degli alunni completo di indirizzi e recapiti telefonici: la prima sarà inserita nel registro di classe, la seconda sarà consegnata in segreteria. 3. I docenti in servizio alla prima debbono portare con loro il registro della rispettiva classe, quelli in servizio all’ultima ora avranno cura di riporlo negli appositi armadi. È vietato affidare il registro di classe agli alunni. 4. I docenti in servizio alla prima ora debbono segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e registrare l’avvenuta o la mancata giustificazione. Se l’assenza è dovuta a malattia ed è superiore a cinque giorni, il docente è tenuto ad accertare la presenza del certificato medico. Qualora dopo tre giorni l’assenza non venga giustificata, il docente segnalerà alla Dirigenza il nominativo dell’alunno. 5. In caso di assenze che si prolungassero per oltre una settimana, senza conoscerne i motivi, i docenti coordinatori di classe debbono informare la Dirigenza. 6. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 7. In caso di richiesta di uscita anticipata, il docente consentirà all’alunno di lasciare la scuola solo se prelevato da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi delegata fin dall’inizio dell’anno scolastico e con la documentazione depositata agli atti della scuola. Il docente è tenuto ad annotare sul registro di classe l’avvenuta uscita e l’ora in cui si è verificata. Per opportuni motivi di ordine didattico, e fatti salvi i casi di urgenza, le uscite saranno concesse solo allo scadere delle ore di lezione. 8. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 9. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 10. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dall’aula più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 11. Durante il cambio dell’ora la vigilanza è affidata: al docente in uscita se non ha lezione nell’ora successiva; al docente in entrata se non ha lezione nell’ora precedente. 12. Premesso che il quotidiano intervallo dell’attività didattica (c.d. ricreazione) deve essere inteso a tutti gli effetti come ulteriore e importante momento educativo, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in servizio. Ogni docente avrà cura di controllare l’aula e il corridoio, intervenendo nei confronti degli alunni che non si comportano in maniera corretta. 13. Durante l’intervallo gli alunni dovranno rimanere nelle proprie aule dove consumeranno la merenda, evitando di sporcare e di lasciare rifiuti ovunque. 14. Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi al bagno solo con il permesso del docente di classe. 15. Durante l’intervallo sono da evitare tutti i giochi che potrebbero diventare pericolosi: gli alunni debbono seguire le indicazioni date loro dai docenti e dai collaboratori scolastici. 16. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia. 17. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria aula occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 18. I Docenti accompagnano gli alunni in palestra per le lezioni di attività motoria e vigilano costantemente su di essi anche nel caso in cui l’attività sia affidata ad esperti esterni. 19. Il docente, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, provvede affinché gli alunni lascino in ordine il proprio materiale scolastico, riponendolo nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi. 20. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e che i materiali siano riposti negli appositi spazi. 21. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 22. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per l’incolumità degli alunni. 23. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc. ..) verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie o di intolleranze specifiche ai prodotti. 24. È assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, con mobili, arredi o altre suppellettili le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 25. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 26. I docenti in servizio all’ultima ora sono tenuti a vigilare e ad accompagnare le proprie classi all’uscita. 27. I Docenti di scuola Infanzia e Primaria in servizio all’ultima ora accompagneranno le rispettive classi fino al limite dell’area di pertinenza, affidando gli alunni al genitore (in loro vece a persona regolarmente delegata) e ai responsabili dei mezzi di trasporto. 28. Nel caso in cui i genitori ritardassero nel prelevare gli alunni e non fossero raggiungibili telefonicamente, il docente attenderà quindici minuti, trascorsi i quali avviserà il comando di Polizia locale e la Dirigenza. 29. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza. 30. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati alla Dirigenza. 31. I docenti hanno facoltà di richiedere, sempre in ore libere da insegnamento, colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 32. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati. 33. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni né durante le riunioni degli Organi Collegiali. 34. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata. 35. I docenti devono avvisare le famiglie, anche tramite comunicazione scritta sul diario, circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che intendono svolgere. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività da svolgere al di fuori degli spazi scolastici. 36. Il ricorso all’intervento della Dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al minimo in quanto, se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di Dirigenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in determinate occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 37. I registri personali debbono essere costantemente, e debitamente, compilati in ogni loro parte. Dovranno essere conservati nel cassetto personale a disposizione della Dirigenza. 38. I docenti esplicitano inequivocabilmente agli alunni le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 39. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni i processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 40. I docenti debbono tenere costantemente aggiornati gli alunni circa gli esiti delle valutazioni. 41. Allo scopo di contrastare efficacemente gli atteggiamenti violenti degli alunni, il docente, qualora accerti (o ne sia testimone, o ne sia coinvolto) il verificarsi di tali episodi, anche in forma lieve, deve immediatamente informarne il Dirigente attraverso una relazione scritta. 42. I docenti segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni, o le classi, che non rispettano le regole. Art. 22 Personale amministrativo 1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza, l’efficacia del servizio nonché per il conseguimento delle finalità educative. 2. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. Pertanto indosserà il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro e risponderà al telefono comunicando la denominazione dell’Istituto e il proprio nome. 3. Il personale amministrativo: a) cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; b) collabora con i docenti; c) non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; d) non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata. 4. Allo scopo di contrastare efficacemente gli atteggiamenti violenti degli alunni, l’assistente amministrativo, qualora accerti (o ne sia testimone, o ne sia coinvolto) il verificarsi di tali episodi, anche in forma lieve, deve immediatamente informarne il Dirigente attraverso una relazione scritta. 5. Gli assistenti amministrativi segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni, o le classi, che non rispettano le regole. Art. 23 Collaboratori scolastici 1. Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nei plessi e nelle zone di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza. 2. Segnaleranno tempestivamente alla Dirigenza eventuali ritardi o assenze dei docenti. In tali situazioni gli stessi collaboratori scolastici dovranno assolvere ai compiti di vigilanza sugli alunni. 3. Sono tenuti, a inizio turno, a rimuovere dalle uscite di sicurezza qualsiasi ostacolo (chiavistelli, catenacci, sbarre, paletti, catene, ecc.) che potrebbe impedire anche parzialmente la corretta ed efficace apertura delle ante; pertanto, debbono controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 4. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici debbono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 5. I collaboratori scolastici debbono: a) ostentare il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; b) vigilare all’ingresso e all’uscita degli alunni; c) essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; d) collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; e) favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; f) vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni, in particolare durante gli spostamenti e le uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; g) vigilare scrupolosamente gli alunni durante l’intervallo (c.d. ricreazione), collocandosi nei punti più strategicamente idonei a prevenire le situazioni di pericolo; h) riaccompagnare nelle loro aule gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; i) sorvegliare gli alunni in caso di ritardi, di assenze o di allontanamenti momentanei dei docenti; j) impedire, con le buone maniere, che alunni possano svolgere azioni di disturbo, riconducendoli con garbo e intelligenza nelle loro aule; k) mostrarsi sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; l) non utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; m) evitare di parlare ad alta voce; n) tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili, collaborando con le ditte esterne di pulizia; o) provvedere alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; p) provvedere, terminate le lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate, in modo collaborativo con le ditte esterne di pulizia; q) non fare uso, per le pulizie, di prodotti difformi da quelli consegnati loro dal Direttore s.g.a.; r) non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore s.g.a. o dal Dirigente scolastico; s) controllare che non vi siano estranei all’interno dell’edificio scolastico senza l’autorizzazione del Dirigente. In caso contrario, invitarli a uscire informando dell’accaduto la Dirigenza. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti; t) prendere visione del calendario delle riunioni degli Organi Collegiali e degli incontri scuola famiglie, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; u) comunicare prontamente alla Dirigenza eventuali situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo; v) comunicare sollecitamente al Direttore sga l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione; w) accogliere il genitore dell’alunno minorenne venuto a chiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dello alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla sua annotazione sul registro di classe. L’alunno potrà lasciare la scuola solo dopo che il collaboratore lo avrà consegnato al genitore, o alla persona regolarmente delegata 6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: a) che tutte le luci siano spente; b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; c) che siano chiuse le porte e le finestre delle aule e degli uffici; d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; e) che vengano chiusi i cancelli e le porte di accesso alla scuola. 7. I collaboratori scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 9. I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata. 10. Allo scopo di contrastare efficacemente gli atteggiamenti violenti degli alunni, il collaboratore scolastico, qualora accerti (o ne sia testimone, o ne sia coinvolto) il verificarsi di tali episodi, anche in forma lieve, deve immediatamente informarne il Dirigente attraverso una relazione scritta. 11. I collaboratori scolastici segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni, o le classi, che non rispettano le regole. TITOLO III GLI ALUNNI Art. 24 Diritti e doveri 1. Tutti gli alunni godono dei diritti già elencati all’articolo 2 del DPR 249/1998, così come modificato e integrato dal DPR 235/2007. 2. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto dei seguenti macro-doveri, così come individuati dai Decreti del Presidente della Repubblica 249/1998 e 235/2007: a) frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività comprese nel POF; b) tenere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono a una convivenza civile e identico a quello che chiedono per se stessi; c) mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica; d) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti e dal Dirigente scolastico; e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, nonché a tenere un comportamento civile nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’istituto; f) condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 25 Norme di comportamento 1. Gli alunni sono tenuti a: a) rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza; b) portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti; c) non lasciare la propria aula durante le lezioni. Ciò è consentito soltanto per giustificati motivi e con l’autorizzazione del docente; d) utilizzare esclusivamente i servizi igienici sistemati nel piano in cui svolgono le lezioni; i servizi vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e pulizia; e) tenere un comportamento educato e corretto all’ingresso e all’uscita, durante il cambio di insegnante e negli spostamenti da un’aula all’altra; f) recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un docente che se ne assuma la responsabilità; g) essere responsabili dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a loro disposizione. I danni riscontrati saranno risarciti dal o dai responsabili. Qualora questi non venissero individuati, saranno i rispettivi consigli di classe, d’intesa con i genitori, a stabilire le modalità di un risarcimento collettivo; h) non correre e non gridare nei locali scolastici. 2. Agli alunni è fatto assoluto divieto di: a) abbandonare ingiustificatamente l’edificio scolastico durante le lezioni; b) fumare in qualsiasi locale e negli spazi esterni dell’edificio scolastico; c) uscire nei terrazzi e introdursi nei balconi; d) introdurre estranei e intrattenersi con loro nei locali dell’istituto; e) ordinare generi alimentari o bevande in strutture esterne alla scuola; f) soffermarsi nei corridoi e introdursi nei gabbiotti dei collaboratori scolastici. 3. Nelle aule e nei corridoi ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 4. Durante l’intervallo gli alunni dovranno rimanere nelle proprie aule dove consumeranno la merenda, evitando di sporcare e di lasciare rifiuti ovunque. 5. Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi al bagno solo con il permesso del docente di classe. 6. Durante l’intervallo sono da evitare tutti i giochi che potrebbero diventare pericolosi: gli alunni debbono seguire le indicazioni date loro dai docenti e dai collaboratori scolastici. 7. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza, anche di ordine psicologico, che dovessero verificarsi all’interno dell’edificio scolastico e nelle sue immediate pertinenze. A tutti deve essere consentito di frequentare la scuola con serenità e senza subire prepotenze. 8. I docenti e i collaboratori scolastici segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni, o le classi, che non rispettano le regole. Art. 26 Cambio dell’ora 1. Durante il cambio dell’ora gli alunni debbono rimanere nella propria aula. 2. Gli spostamenti in palestra o in laboratorio vanno eseguiti in gruppo e rapidamente in modo ordinato e corretto, sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico. 3. Durante il cambio dell’ora e durante gli spostamenti non è consentito l’uso dei distributori automatici. Inoltre è fatto divieto di portare in aula lattine e bevande liquide di ogni genere. Art. 27 Intervallo Durante l’intervallo gli alunni debbono restare nelle proprie aule. Non è loro consentito raggiungere gli altri piani dell’edificio. Al termine dell’intervallo gli alunni debbono rientrare sollecitamente nelle aule di appartenenza. Art. 28 Attività pomeridiane Nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli alunni debbono uscire dall’edificio scolastico e farvi rientro soltanto all’inizio dell’attività stessa. Art. 29 Palestra Per le lezioni di Educazione fisica è indispensabile utilizzare scarpe da ginnastica e indumenti adeguati possibilmente di ricambio. Gli alunni esonerati dall’attività pratica di Educazione fisica debbono rimanere in palestra per tutta la durata della lezione sotto la vigilanza del proprio docente. Art. 30 Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 1. Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare il telefono cellulare nelle aule, sia per comunicare, sia per scambiare SMS e MMS, sia per collegarsi ad Internet, sia per scattare foto, sia per produrre filmati e registrazioni vocali. 2. Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi altro dispositivo elettronico in grado di collegarsi ad Internet, di scattare foto, di produrre filmati e registrazioni vocali. 3. Agli alunni è permesso l’utilizzo del telefono cellulare soltanto per brevissime comunicazioni urgenti e previa autorizzazione dei docenti. 4. Agli alunni è permesso, durante le lezioni e per fini didattici, l’utilizzo di registratori vocali previa autorizzazione dei docenti. 5. Gli alunni che scattano foto, filmano e producono registrazioni vocali per fini personali senza aver acquisito il consenso degli interessati sono puniti, oltre che attraverso la sanzione disciplinare, con un’ammenda da 3.000 a 18.000 euro. Nel caso in cui si coinvolgano dati sensibili o si utilizzino trattamenti che comportano situazioni di pregiudizio o di grave detrimento, la sanzione va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. 6. Durante le sessioni d’esame di qualsiasi tipologia è fatto divieto agli alunni di tenere con sé, anche spenti, telefoni cellulari e dispositivi trasmittenti collegabili ad Internet o in grado di scattare foto, di filmare e di registrare. 7. Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare durante le attività didattiche e di apprendimento apparecchi riproduttori di musica. Art. 31 Ingresso nell’istituto e ritardi 1. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. 2. I ritardi di entrata debbono essere considerati un avvenimento eccezionale e non prassi normale, sia come mancanza di rispetto verso la comunità scolastica sia come turbativa delle lezioni e, più in generale, del diritto allo studio. 3. Trascorsi cinque minuti dall’inizio delle lezioni verranno rigorosamente chiuse le porte di accesso, che i collaboratori apriranno solo al fine di prendere in consegna gli eventuali ritardatari. 4. I ritardi di entrata compresi nei primi dieci minuti saranno giustificati direttamente dal docente della prima ora che ne farà menzione sul registro di classe. Se l’alunno non è accompagnato dal genitore, il docente appunterà la mancanza sul libretto o sul diario, chiedendo alla famiglia la giustificazione per il giorno seguente. 5. Gli alunni con ritardi superiori ai dieci minuti, e comunque compresi nella prima ora di lezione, saranno ammessi in classe con decisione della Dirigenza se provvisti di valida giustificazione firmata dai genitori. In caso contrario, considerato che gli alunni non possono essere privati del loro diritto alla lezione, si procederà come al punto 4. 6. Gli alunni giunti a scuola dopo l’inizio della seconda ora di lezione saranno ammessi in classe solo se accompagnati personalmente da uno dei genitori a giustificazione del ritardo stesso. 7. Il docente coordinatore di classe, qualora l’alunno abbia raggiunto il numero di cinque ritardi, provvederà a darne comunicazione ai genitori. 8. Gli alunni devono portare quotidianamente a scuola il loro diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. Art. 32 Uscita dall’istituto 1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, potranno farlo solo per comprovati motivi e sempre con la presenza di uno dei genitori (o dei loro formali delegati), i soli ai quali l’alunno può essere affidato. In casi eccezionali, e comunque motivati, è consentito ai genitori delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento. 2. Le richieste di uscita anticipata saranno presentate alla Dirigenza non oltre la seconda ora di lezione. 3. Gli orari delle uscite anticipate debbono coincidere con la scadenza delle ore di lezione per non turbare il normale andamento dell’attività didattica. 4. Le uscite anticipate saranno concesse, di norma, a partire dalla fine della quarta ora di lezione. 5. Il Dirigente scolastico può autorizzare uscite anticipate, per l’intero anno scolastico o per parte di esso, per gravi e documentati motivi, previa richiesta scritta dei genitori. L’autorizzazione verrà annotata nel registro di classe. 6. Il numero massimo dei permessi consentiti è di 10 per l’intero anno scolastico. Chi supererà questo limite non potrà più uscire anticipatamente dalla scuola. Il docente coordinatore di classe, qualora lo alunno abbia raggiunto il numero massimo consentito delle uscite anticipate, provvederà a darne comunicazione ai genitori. Art. 33 Assenze e giustificazioni 1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività comprese nel piano dell’offerta formativa. 2. La giustificazione dell’assenza sarà accettata solo se prodotta sul libretto originale distribuito dall’Istituto e valido per l’anno scolastico in corso. 3. I genitori degli alunni, o chi ne ha la tutela, avranno cura di ritirare il libretto delle giustificazioni entro una settimana dall’inizio delle lezioni. Contestualmente lo controfirmeranno e apporranno la propria firma su un apposito registro. 4. Saranno prese in considerazione soltanto le giustificazioni firmate dal genitore, o dal tutore, che ha provveduto a depositare la propria firma. 5. In caso di furto o di smarrimento del libretto è possibile ritirarne un secondo. 6. È assolutamente vietato produrre la giustificazione su un libretto non personale o riferito ad anni scolastici precedenti. Se ciò avvenisse, i docenti sono tenuti a ritirarlo e a consegnarlo alla Dirigenza. 7. La giustificazione deve essere prodotta il giorno immediatamente successivo a quello dell’assenza. 8. Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora al momento dell’appello. 9. Non possono essere giustificate in unico tagliando assenze di più giorni non continuativi. 10. Gli alunni che, per dimenticanza o altro valido motivo, non presentassero la giustificazione, saranno comunque ammessi in classe dal docente della prima ora che provvederà ad annotare l’inadempienza sul registro di classe. 11. In caso la giustificazione non fosse presentata entro il terzo giorno, deve essere avvisata la Dirigenza. 12. Le assenze che si prolungassero per 5 o più giorni debbono essere giustificate personalmente da uno dei genitori. In caso di assenze per motivi di salute è richiesta una certificazione medica. 13. In caso di assenze ripetute o prolungate è fatto dovere ai docenti di segnalarle tempestivamente al Coordinatore di classe che provvederà a convocare i genitori. 14. Ogni trenta giorni la scuola comunicherà per iscritto ai genitori il numero delle assenze dei rispettivi figli qualora, in detto periodo, superasse i cinque giorni. 15. In caso di assenze coincidenti con i giorni di assemblee o di sciopero del personale, gli alunni dovranno comunque presentare regolare giustificazione. Gli alunni presenti in quei giorni non devono, in ogni caso, essere privati del loro diritto a seguire le lezioni, pur se condizionate da eventuali riduzioni e/o contrazioni di orario. Art. 34 Diritto alla trasparenza nella didattica 1. Gli alunni hanno diritto di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. 2. Il docente coordinatore si farà carico di illustrare alla classe e/o ai genitori il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione del consiglio di classe. 3. I docenti esplicitano inequivocabilmente agli alunni e/o ai genitori le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 4. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni i processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 5. I docenti sono tenuti a tenere costantemente aggiornati gli alunni e le famiglie circa gli esiti delle valutazioni. TITOLO IV I GENITORI . Art. 35 Indicazioni 1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 2. È compito dei genitori: a) far capire ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; b) stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola; d) partecipare con regolarità alle riunioni previste; e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; g) sostenere i docenti controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 3. Oltre all’ora di ricevimento inserita nell’orario settimanale, i docenti sono disponibili a incontri individuali tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. 4. In casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, il Dirigente scolastico ricorrerà alla convocazione dei genitori. 5. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 6. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti siano radunati in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 7. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 8. Al momento dell’iscrizione i genitori saranno invitati a fornire il proprio numero di telefono cellulare per permettere alla scuola di comunicare in tempo reale qualsiasi notizia riguardante i figli. 9. Al momento dell’iscrizione ai genitori sarà consegnata, ai sensi del D.L.vo 196/2003, l’informativa per il trattamento dei dati personali. 10. Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità verso i propri figli. L’accordo è basato sulla condivisione dei diritti e dei doveri tra la famiglia e la scuola. Art. 36 La delega I genitori che intendono incaricare una persona di loro fiducia a sostituirli provvisoriamente nella gestione dei figli debbono fare ricorso allo strumento della delega. Per ottenerla i genitori, all’inizio dell’anno scolastico debbono recarsi personalmente in segreteria e firmare una liberatoria. Contestualmente depositeranno copia di un valido documento di identità della persona che intendono delegare. L’originale sarà conservato in segreteria, mentre una copia sarà consegnata al docente coordinatore della classe frequentata dall’alunno. Non saranno in alcun modo accettate deleghe estemporanee. Art. 37 Assemblee dei genitori 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione, di plesso, di istituto. Le assemblee si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. Le assemblee sono convocate con preavviso di almeno cinque giorni. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. L’autorizzazione a tenere l’assemblea deve essere richiesta per iscritto al Dirigente scolastico e i promotori debbono provvedere, anche tramite i docenti e con affissione all’albo, a diramare gli avvisi di convocazione, con l’ordine del giorno, alle famiglie L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’assemblea, a cura di uno dei componenti, viene redatto succinto verbale, copia del quale verrà inviata alla Dirigenza. Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti interessati. Art. 38 Assemblea di classe e di sezione 1. L’assemblea di classe e di sezione è presieduta da un genitore eletto nel rispettivo consiglio. 2. La convocazione può essere richiesta: a) dal Consiglio di istituto; b) dal Dirigente scolastico; c) dai docenti della classe/sezione; d) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe/sezione. Art. 39 Assemblea di plesso 1. L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componente il consiglio di classe, interclasse, intersezione, eletto dall’assemblea. 2. La convocazione può essere richiesta: a) dal Consiglio di istituto; b) dal Dirigente scolastico; c) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; d) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; e) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. Art. 40 Assemblea di Istituto 1. L’assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, componente un qualsiasi Organo Collegiale della scuola, eletto dall’assemblea. 2. La convocazione dell’assemblea può essere richiesta: a) dal Consiglio di istituto; b) dal Dirigente scolastico; c) da almeno 50 genitori; d) da un quinto dei genitori eletti negli Organi Collegiali; Art. 41 Accesso dei genitori nei locali scolastici 1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio e durante lo svolgimento delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola Infanzia e delle manifestazioni programmate. 2. L’ingresso dei genitori nell’istituto, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di richiesta di uscita anticipata del figlio. I docenti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti il singolo alunno. 3. I genitori possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. TITOLO V L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI Art. 42 Uso dei laboratori e delle aule speciali 1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente scolastico, all’inizio di ogni anno, alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario e ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente la situazione alla Dirigenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. L’orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà reso noto a cura dei responsabili. 5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza. 6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all’alunno o al gruppo di alunni. 7. Il docente avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico. 8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotato di registro dove ciascun docente annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente le stesse. 9. L’utilizzo dell’aula di informatica è sempre subordinato all’approvazione da parte del Dirigente o del docente responsabile, che consegna le chiavi del laboratorio direttamente. 10. La richiesta di utilizzo dell’aula di informatica, fuori del calendario annuale, è prodotta per iscritto al Dirigente almeno due giorni prima dell’effettuazione delle attività. 11. A ogni classe spettano mediamente n. 2 ore settimanali, da fruire secondo un redigendo calendario. 12. In deroga al calendario si può presentare domanda di prenotazione al Dirigente almeno due giorni prima, previo accordo con i docenti delle altre classi. 13. È fatto assoluto divieto a tutti di istallare e/o di utilizzare software non originali e, comunque, privi di regolare licenza d’uso. 14. I docenti, cui è concesso pro tempore l’utilizzo dell’aula di informatica, sono tenuti a un vigile controllo dei propri discenti, che in alcuna circostanza opereranno discrezionalmente sui computer. 15. Le configurazioni dei computer non devono in alcun modo essere modificate, se non dal personale autorizzato. 16. È fatto divieto a tutti di intervenire e/o di tentare di riparare eventuali guasti. 17. I docenti comunicano tempestivamente alla Dirigenza qualunque inconveniente e/o guasto si verificasse durante l’utilizzo delle macchine. 18. Ai docenti di sostegno, con gli alunni loro affidati, è dato accedere, nel rispetto di tutti gli articoli del presente regolamento, al computer riservato, ogni volta che essi lo ritengono didatticamente necessario. 19. La riconsegna delle chiavi del laboratorio, al termine delle attività, avviene inderogabilmente in presidenza o presso il docente incaricato. Art. 43 Sussidi didattici La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco deve essere esposto dal fiduciario per la consultazione. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti e gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. Art. 44 Diritto d’autore Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 45 Utilizzo delle strutture audiovisive La prenotazione per l’utilizzazione delle strutture audiovisive dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. Art. 46 Uso esterno della strumentazione tecnica (foto e telecamere, registratori, impianti wifi, ecc.) L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di riporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danni. Art. 47 Mediateca 1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, alunni, genitori, personale A.T.A.. 2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo e informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti. 3. Il Dirigente scolastico nomina un docente responsabile della mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo. 4. Alla mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato. 5. Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 6. Gli alunni, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico. 7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc... 8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro elettronico. 9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro (anche elettronico) 10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri, o altri materiali, smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. Art. 48 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. 2. É vietato l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 3. I docenti avranno cura di annotare su apposite schede la data, il numero delle fotocopie e il motivo della duplicazione. 4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dai docenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 5. Agli alunni è consentito utilizzare le fotocopiatrici per mezzo di schede prepagate. 6. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i loro utilizzatori si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 49 Uso delle infrastrutture sportive dell’Istituto 1. Il fiduciario di plesso è responsabile dell’area sportiva dell’Istituto e provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole strutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. Art. 50 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 3. I docenti devono consegnare con anticipo di almeno tre giorni il materiale da riprodurre al personale incaricato, che avrà cura di sottoporlo all’attenzione della Dirigenza per l’approvazione. 4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dai docenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove i docenti annoteranno la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 51 Il servizio mensa 1. L’attività di mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e di opportunità formativa. 2. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa possono essere prelevati dai genitori, o da altra persona maggiorenne delegata per iscritto), all’ora di inizio mensa per farvi rientro 45 minuti più tardi. 3. Gli iscritti al servizio mensa, che per eccezionali motivi non intendano usufruirne, devono motivare l’assenza -rinuncia mediante giustificazione scritta. TITOLO VI I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE Art. 52 Finalità 1. L’Istituto Comprensivo “Veroli I” considera i viaggi di istruzione e le visite guidate parte integrante e qualificante dell’offerta formativa; momenti privilegiati di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Sono classificati in tale tipologia: a) le visite di località, città, siti archeologici, musei e mostre; b) le partecipazioni a manifestazioni culturali di interesse didattico e formativo; c) le partecipazioni a conferenze e lezioni tenute da esperti; d) le visite presso enti istituzionali o amministrativi; e) le partecipazioni ad attività teatrali; f) le partecipazioni ad attività sportive, a campionati e a gare; g) i soggiorni presso laboratori ambientali; h) le partecipazioni a concorsi provinciali, regionali, nazionali o europei; i) le partecipazioni a soggiorni all’estero per l’approfondimento delle conoscenze linguistiche; j) le partecipazioni ai gemellaggi con città o scuole di altri Paesi. 2. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione che i docenti e i consigli di classe predispongono all’inizio di ciascun anno scolastico. 3. Il Consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. Nell’ipotesi di valutazione positiva indica gli accompagnatori. 4. I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono per essi le stesse norme che regolano le attività didattiche. Art. 53 Durata e periodi di effettuazione 1. Durante l’anno scolastico, ciascuna classe potrà usufruire di un massimo di sei giorni, esclusi i festivi, per effettuare viaggi di istruzione e visite guidate. 2. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati, di norma, dal 1° ottobre al 10 maggio. 3. È vietato effettuare viaggi di istruzione e visite guidate durante il periodo degli scrutini e delle elezioni scolastiche. 4. È vietato effettuare viaggi di istruzione e visite guidate durante il periodo delle consultazioni elettorali nazionali, regionali e provinciali. Art. 54 Partecipazione degli alunni 1. Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni dell’Istituto ad eccezione dei bambini della scuola Infanzia. 2. Per gli alunni della scuola Infanzia i consigli di intersezione possono organizzare escursioni nell’ambito del comune e del territorio limitrofo fino a una distanza massima di 30 Km. 3. Alle classi prime e seconde della scuola Primaria sono consentite uscite di un giorno in ambito provinciale e il raggiungimento di mete distanti non più di 150 Km. 4. Alle classi terze, quarte e quinte sono consentite uscite di un giorno in ambito regionale e il raggiungimento di mete distanti non più di 200 Km. 5. Il Consiglio di Istituto, per l’attuazione di particolari progetti, ha la facoltà di deliberare in deroga a quanto sopra stabilito. 6. Gli alunni partecipanti dovranno appartenere alla medesima fascia di età. 7. Per gli alunni è obbligatorio il consenso scritto da parte di chi esercita la patria potestà. 8. Nei viaggi si auspica la totale partecipazione della classe. Ove ciò non fosse possibile, il numero dei partecipanti deve comprendere almeno i 2/3 della classe o la metà delle classi composte da non meno di 27 alunni frequentanti. 9. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Art. 55 Accompagnatori 1. Gli accompagnatori saranno individuati dal Dirigente scolastico tra i docenti delle classi interessate, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Il Dirigente scolastico, in caso di necessità, disporrà le nomine anche senza la dichiarata disponibilità dei docenti. 2. I docenti promotori dei viaggi e delle visite nella fase di programmazione annuale sono tenuti alla partecipazione come accompagnatori, salvo impedimenti motivati. 3. Per i viaggi all’estero è indispensabile la partecipazione di almeno un docente di lingue. 4. È indispensabile l’avvicendamento dei docenti accompagnatori. 5. Il Dirigente scolastico affiderà a uno dei docenti accompagnatori le funzioni di capo-gruppo. Questi è tenuto: a) a portare con sé il modello per la denuncia di infortunio e i numeri telefonici delle famiglie degli alunni partecipanti; b) a stilare una relazione finale che comprenda gli aspetti didattico-disciplinari, gli eventuali inconvenienti e il livello delle prestazioni fornite dall’agenzia 6. Nel suggerire gli accompagnatori, i consigli provvederanno sempre a indicarne uno in più per ogni classe allo scopo di risolvere eventuali imprevisti. 7. Nel caso in cui il docente indicato presti servizio in altri plessi è tenuto a concordare con il Dirigente la possibilità della sua partecipazione. 8. La partecipazione dei genitori è consentita solo nel caso in cui: a) ci sia disponibilità di posti; b) non ci siano oneri per l’istituto; c) sia stata stipulata una polizza assicurativa specifica; d) ci sia la dichiarata disponibilità a partecipare alle attività programmate. 9. In caso di insufficienza di posti, viene assicurato il seguente ordine di precedenza tra i genitori: a) di alunni diversamente abili o con particolari problematiche; b) rappresentanti di classe; c) estratti con sorteggio palese (i genitori già estratti in passato daranno la precedenza a quelli che non sono stati favoriti da precedenti sorteggi). 10. La funzione di accompagnatore può essere svolta, in presenza di particolari esigenze, anche dai collaboratori scolastici. 11. Il rapporto accompagnatori/alunni è, di norma, fissato in 1 a 12 con le seguenti eccezioni: a) se l’iniziativa coinvolge un’unica classe sono necessari due accompagnatori; b) per casi particolari il rapporto può essere ridotto in 1 a 10; c) per gli alunni diversamente abili: 1 accompagnatore per 1 o per 2 alunni secondo le occorrenze e la gravità dell’handicap. Art. 56 Aspetti organizzativi e finanziari 1. Il piano per la effettuazione dei viaggi e delle visite viene predisposto ed approvato, per le rispettive competenze, nel corso delle prime riunioni dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione all’inizio dell’anno scolastico. 2. I consigli, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, dovranno esaminarli con attenzione, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. 3. Le proposte devono essere approvate dai consigli almeno 60 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo al Collegio dei docenti di approvare l’iniziativa. 4. I consigli, in caso di valutazione positiva, indicheranno anche gli eventuali accompagnatori. 5. Il Collegio dei docenti provvederà a verificare la validità didattica delle proposte e a deliberare le mete. 6. Il Consiglio di Istituto provvederà a stabilire, per ogni viaggio, l’ammontare delle quote a carico dei partecipanti, l’eventuale contributo della scuola e il periodo di effettuazione. 7. Un docente, appositamente individuato, provvederà al coordinamento delle iniziative deliberate dagli Organi Collegiali. 8. Il docente referente, dopo l’approvazione degli Organi Collegiali, presenta al coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 30 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo al Dirigente scolastico di scegliere e di approvare le offerte. 9. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’esigenza di una visita guidata, senza pernottamento, in occasione di manifestazioni culturali non previste, si impone di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10 giorno precedente la partenza prevista. 10. Le famiglie degli alunni partecipanti sono tenute a versare la quota a loro carico a mezzo di c/c postale entro il ventesimo giorno antecedente la partenza. 11. Il Consiglio di Istituto ha facoltà di rateizzare il pagamento dell’importo totale e di disporre il versamento di acconti. 12. Al momento dell’adesione i partecipanti debbono consegnare il consenso scritto dei genitori. 13. II Consiglio d’Istituto può provvedere, su richiesta scritta e motivata, alla elargizione di un contributo che non potrà superare il 50% della quota individuale di partecipazione. 14. In caso di necessità, il Dirigente scolastico può rilasciare un attestato di identità che riporti le generalità e la foto del soggetto in sostituzione del tesserino rilasciato dall’anagrafe. 15. Il docente coordinatore i docenti referenti provvederanno a: a) compilare l’apposito stampato con tutte le notizie relative al progetto-viaggio; b) distribuire e raccogliere i moduli predisposti per le autorizzazioni; c) registrare le ricevute dei versamenti; d) prendere contatti con Enti o Aziende da visitare; e) informarsi sugli orari e prenotare le visite a musei, siti archeologici, ecc.; f) far compilare dalla segreteria gli elenchi esatti; g) acquisire ogni certificazione necessaria per i viaggi all’estero; h) accertarsi che ogni partecipante (compresi gli accompagnatori) sia in possesso di documenti validi. Art. 57 Regole di comportamento per gli alunni 1. In occasione delle iniziative di cui al punto 1 dell’art. 51, gli alunni debbono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, gli abituali doveri scolastici. 2. Gli alunni, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli coi docenti e soprattutto in quelli con gli ospiti. 3. Gli alunni debbono mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, guide, personale degli alberghi e dei ristoranti, custodi dei musei) un comportamento corretto e rispettoso, evitando comportamenti chiassosi, esibizionistici ed irritanti. 4. Gli alunni non debbono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori. 5. Gli alunni debbono portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 6. Agli alunni è severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche di qualsiasi tipo nonché il farne uso. 7. In albergo agli alunni è fatto obbligo: a) di prendere in consegna la camera assegnata e di verificarne lo stato; qualsiasi inconveniente va immediatamente segnalato agli accompagnatori, poiché gli eventuali danni procurati saranno addebitati ai singoli assegnatari; b) di non introdurre nelle stanze, a qualsiasi titolo, oggetti nocivi o pericolosi; c) di spostarsi all’interno della struttura in modo ordinato e nel rispetto della quiete degli altri ospiti; d) di mantenere un corretto e civile contegno quando ci si trova negli spazi di uso comune; e) di tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora; f) di rimanere nella propria camera durante la notte osservando il silenzio dovuto; g) di non allontanarsi dall’albergo di propria iniziativa; h) di non fumare in camera. 8. Per il mancato rispetto delle elementari regole di comportamento e di convivenza civile la responsabilità degli alunni è personale; pertanto determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari che, nei casi più gravi e d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può prevedere l’immediato rientro dell’alunno previa comunicazione alla famiglia. Le spese per il rientro, comprese quelle dell’accompagnatore, saranno a carico della famiglia. 9. Le famiglie saranno chiamate a risarcire gli eventuali danni procurati, visto che è ormai prassi diffusa in ogni struttura alberghiera la richiesta di una cauzione iniziale. 10. Nel caso in cui l’alunno responsabile del danno non fosse individuato, al risarcimento provvederà l’intero gruppo del quale fa parte. TITOLO VII LE COMUNICAZIONI Art. 58 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario può essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi. 3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. 4. È vietata la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. È prevista, previa autorizzazione della Dirigenza, la possibilità di distribuire: a) il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; b) il materiale relativo alle attività riguardanti il territorio inviato da Enti istituzionali; c) il materiale relativo a iniziative e attività sul territorio, gestite da enti o associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché non perseguano fini di lucro. Art. 59 Comunicazioni docenti – genitori 1. Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un’ora per i colloqui con i genitori, con o senza gli alunni. 2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con i docenti. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dello alunno. In particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni periodiche e quelle interperiodali, accompagnate dalla segnalazione degli eventuali interventi di sostegno e di recupero che l’alunno deve sostenere, nonché l’esito degli stessi. 3. Ai genitori che ne daranno il consenso saranno inviati sms con notizie relative alle assenze e alla situazione didatticodisciplinare dei propri figli, nonché informazioni relative alle riunioni degli Organi Collegiali e agli incontri scuolafamiglie. Art. 60 Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa 1. All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli alunni e alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni. 3. Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 4. Il Piano dell’Offerta Formativa sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto. TITOLO VIII L’ACCESSO DEL PUBBLICO Art. 61 Accesso di estranei nei locali scolastici 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 4. Durante le ore di apertura della scuola è consentito il libero accesso nel locale dove è posto l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti. 5. Nei locali della segreteria è permesso l’accesso soltanto durante l’orario di apertura al pubblico. 6. Nell’ufficio del Dirigente scolastico è permesso l’accesso soltanto su appuntamento e/o dopo essersi fatti annunciare dal personale collaboratore scolastico. 7. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale o delle Società di servizi possono accedere nei locali dell’Istituto per l’espletamento delle loro funzioni previa comunicazione e sempre accompagnati da un collaboratore scolastico. 8. I signori rappresentanti e gli agenti commerciali, dopo essersi qualificati, sosteranno, su autorizzazione della Dirigenza, nei locali indicati. 9. Il personale tirocinante, a qualsiasi titolo ammesso, dovrà presentare la seguente documentazione: a) comunicazione/richiesta da parte della scuola di provenienza, con l’indicazione del corso frequentato e di quanto previsto dal programma di tirocinio per quella tipologia di attività; b) assicurazione personale; c) dichiarazione circostanziata con assunzione di ogni responsabilità inerente l’attività; d) certificazione attestante la sana e robusta costituzione. TITOLO IX LA DISCIPLINA Art. 62 Principi generali 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 2. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. 3. L’irrogazione di una sanzione si ispira sempre al principio fondamentale della sua finalità educativa e costruttiva, senza in alcun modo interferire nella valutazione del profitto. 4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 5. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 6. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello alunno dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. 8. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con lo alunno sanzionato. 9. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 10. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. 11. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. 12. Allo alunno viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario non coincidente con quello delle lezioni, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e sotto la sorveglianza del personale. 13. Quando la mancanza comprende danneggiamenti di oggetti o compromissione della pulizia e del decoro dell’ambiente scolastico, lo alunno, oltre alla sanzione, dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia durante l’orario extrascolastico. 14. Per le violazioni che costituiscono reati di natura amministrativa o penale, previsti dalle vigenti norme di legge, lo alunno, oltre all’irrogazione della sanzione scolastica, sarà denunciato all’autorità di polizia giudiziaria. 15. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, deve configurarsi come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di classe. Art. 63 Classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi 1. Richiamo verbale 2. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente interessato 3. Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza del Dirigente scolastico 4. Consegna, significativa e commisurata, da svolgere in classe 5. Consegna, significativa e commisurata, da svolgere a casa 6. Sospensione temporanea dalle attività ricreative dell’intervallo 7. Ammonizione scritta sul libretto personale 8. Ammonizione scritta ufficiale sul registro di classe 9. Esclusione dalla partecipazione ad attività didattiche che comprendono visite, viaggi di istruzione, stages, gare e simili 10. Irrogazione delle attività elencate al comma 1 dell’art. 56 11. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni 12. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni, compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato Art. 64 Soggetti competenti a irrogare la sanzione 1. Il singolo docente irroga le sanzioni da 1 a 5 2. Il Dirigente scolastico irroga le sanzioni da 1 a 10 3. Il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione dello alunno o del genitore componenti e coinvolti) irroga la sanzione 11 4. Il Consiglio di Istituto (fatto salvo il dovere di astensione dello alunno o del genitore componenti e coinvolti) irroga la sanzione 12 Art. 65 Corrispondenza mancanze-sanzioni Ritardi ripetuti Assenze ripetute Assenze o ritardi ripetuti e non giustificati Mancanza del materiale occorrente Mancato rispetto delle consegne a scuola Mancato rispetto delle consegne a casa Disturbo delle attività didattiche Uso di un linguaggio irriguardoso e offensivo 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-11 1-11 Uso di atteggiamenti irriguardosi e offensivi Violazione del divieto di fumare Violazione dei divieti circa l’uso dei cellulari Violazione della privacy Violenze psicologiche verso gli altri Violenze fisiche verso gli altri Furti o danneggiamenti al patrimonio Compromissione dell’incolumità delle persone 1-11 6-11 8-11 8-12 11-12 11-12 11-12 11-12 Art. 66 Modalità di irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni debbono avere una funzione educativa e devono essere finalizzate al recupero dello alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Possono pertanto consistere in attività di volontariato, di pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati che inducano lo alunno alla riflessione ed alla rielaborazione. 2. Prima di irrogare una sanzione disciplinare allo alunno sarà contestato l’addebito in modo che possa esporre le proprie ragioni, verbalmente o per iscritto. Il Dirigente provvederà inoltre a convocare i genitori per avvertirli del procedimento a carico del proprio figlio. 3. La sospensione fino a tre giorni può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche: a) l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; b) l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; c) l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; d) le attività elencate al comma 1 dell’art. 66. 4. In caso di sanzione che prevede l’allontanamento, il Dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta ai genitori, specificando la motivazione e la data o le date cui si riferisce il provvedimento 5. Durante l’allontanamento inferiore a 15 giorni è previsto un rapporto con lo alunno e con i suoi genitori al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica 6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello alunno e, se necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica Art. 67 Impugnazioni 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione e da parte di chiunque ne abbia interesse, all’Organo di Garanzia che decide in via definitiva nel termine di dieci giorni. 2. L’Organo di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Art. 68 Regolamento dell’Organo di garanzia 1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 2. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Collegio e da un genitore indicato dal Consiglio di Istituto. 3. Nel caso in cui il genitore che fa parte dell’Organo dovesse essere coinvolto nella vicenda da discutere, si procederà immediatamente alla sua surroga. 4. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Dirigente scolastico, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. 5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti e tre i componenti. In caso di assenza di uno o più membri la seduta sarà immediatamente aggiornata. 6. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. 7. Il Dirigente scolastico, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 8. L’Organo di garanzia è chiamato a esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica. 9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 10. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli alunni o da chiunque ne abbia interesse contro le violazioni al presente regolamento. TITOLO X LA SICUREZZA Art. 69 Generalità 1. L’Istituto si assume l’onere della responsabilità degli alunni dal momento in cui fanno ingresso nei locali scolastici e fino a quando non ne escono. 2. All’esterno dell’area di pertinenza dell’Istituto la responsabilità dell’incolumità fisica dei minori fa capo ai rispettivi esercenti la patria potestà. 3. Nella scuola dell’Infanzia compete ai genitori l’obbligo di condurre e di prelevare personalmente i propri figli dall’aula, nella quale l’insegnante sarà obbligato a permanere per vigilare sull’incolumità degli altri bambini. 4. I docenti in servizio nei singoli plessi concorderanno e attueranno le modalità più efficaci per facilitare e rendere sicura l’uscita degli alunni. 5. I fiduciari di plesso, sentiti i colleghi, cureranno la predisposizione dei piani di uscita degli alunni, specificandone i tempi e i modi, affinché il deflusso sia regolare, evitando il determinarsi di affollamenti e di soste lungo le scale. 6. Al termine delle lezioni saranno le vigili presenze dei docenti e dei collaboratori scolastici ad evitare, nel modo più assoluto, che i bambini possano uscire da soli dall’edificio scolastico, senza la certezza che vadano incontro ai familiari realmente pronti ad accoglierli. 7. Nell’ipotesi in cui un disguido impedisca al genitore di essere presente al momento dell’uscita del bambino, il docente, dopo aver avvertito e atteso per 10 minuti, si rivolgerà alla Polizia Locale o alla Stazione dei Carabinieri affinché un agente accompagni il bambino nella sua abitazione. Mai, comunque, il minore può essere lasciato incustodito. Art. 70 Norme di comportamento 1. A tutto il personale, alunni compresi, è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto sotto elencato. Tenere un sempre un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni e ai colleghi. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. Non usare macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza. Nei casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc ... ), in prossimità di mezzi e impianti atti a intervenire sugli incendi. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. Utilizzare sempre gli appositi contenitori per i rifiuti speciali. Non utilizzare normali bottiglie per contenere liquidi non potabili o pericolosi, né lasciare in giro bottiglie vuote. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento. In caso di utilizzo delle dotazioni di pronto soccorso ripristinarne subito la scorta nella cassetta. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. Mantenere pulito e in ordine la propria postazione di lavoro. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle nonne di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile. In caso di movimentazione manuale di materiali mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiato al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. Manipolare vetri o materiali acuminati con i guanti. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi ampi almeno 90 centimetri. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 2. Docenti e collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente scolastico ogni ulteriore misura di prevenzione e protezione che dovesse rendersi necessaria sulla base delle specifiche esigenze emerse. Art. 71 Accesso e sosta dei mezzi all’interno delle aree di pertinenza 1. All’interno degli spazi e delle aree di pertinenza non sono consentiti, di norma, gli accessi e le soste dei veicoli privati. 2. L’accesso è consentito, sempre che gli spazi lo permettano, ai mezzi di soccorso, agli scuolabus e ai mezzi del servizio mensa. 3. Con l’autorizzazione del Dirigente scolastico è consentito, sempre che gli spazi lo permettano, l’accesso ai veicoli: a) dei genitori di alunni diversamente abili; b) dei genitori di alunni momentaneamente impossibilitati a deambulare; c) degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica. 4. All’interno delle aree i veicoli debbono comunque procedere a passo d’uomo e con prudenza, sostando per il tempo strettamente necessario. 5. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo. TITOLO XI GLI INFORTUNI Art. 72 Infortuni degli alunni 1. L’infortunato è tenuto a: a) darne immediata notizia alla Dirigenza; b) far pervenire in segreteria, con urgenza, il referto medico originale; c) chiedere l’autorizzazione al Dirigente scolastico se volesse partecipare alle lezioni nonostante i giorni di riposo attestati dalla prognosi. 2. Il docente è tenuto a: a) prestare immediato soccorso all’alunno; b) informare subito la Dirigenza; c) allertare il 118 se ritenuto necessario; d) accompagnare l’infortunato in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi (se in viaggio di istruzione); e) avvisare i genitori; f) trasmettere con la massima urgenza in segreteria la certificazione medica con la prognosi (se in viaggio di istruzione); g) accertare la dinamica dell’incidente; h) consegnare in segreteria le ricevute delle eventuali spese sostenute (se in viaggio di istruzione); i) stilare il rapporto per il Dirigente scolastico utilizzando il modulo predisposto. 3. L’ufficio di segreteria è tenuto a: a) registrare l’infortunio sull’apposito registro; b) assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica prodotta e darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico; c) compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo con lettera di accompagnamento corredata da tutta la documentazione necessaria. TITOLO XII L’ACCESSO DEL PUBBLICO Art. 73 Accesso di estranei nei locali scolastici 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. Durante le ore di apertura della scuola è consentito il libero accesso nel locale dove è posto l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti. Nei locali della segreteria è permesso l’accesso soltanto durante l’orario di apertura al pubblico. Nell’ufficio del Dirigente scolastico è permesso l’accesso soltanto su appuntamento e/o dopo essersi fatti annunciare dal personale collaboratore scolastico. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione provinciale o delle Società di servizi possono accedere nei locali dell’Istituto per l’espletamento delle loro funzioni e sempre accompagnati da un collaboratore scolastico. I signori rappresentanti ed agenti commerciali, dopo essersi qualificati, sosteranno, su autorizzazione della Dirigenza, nei locali indicati. TITOLO XIII CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI Art. 74 Finalità e ambito di applicazione 1. L’Istituto sarà aperto durante il periodo dell’attività didattica tutti i giorni feriali. 2. Gli edifici e le attrezzature possono essere utilizzati, fuori dell’orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 3. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario a Istituzioni, Associazioni, Enti e Gruppi organizzati secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della convenzione da stipulare tra il Comune di Veroli e l’Istituto Comprensivo e delle norme vigenti in materia. Art. 75 Criteri di assegnazione 1. I locali scolastici sono prioritariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione: a) al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; b) alla natura dei servizi prestati, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; c) alla specificità delle organizzazioni, prioritariamente a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; d) alla particolarità, alla qualità e alla originalità delle attività culturali svolte. 2. Le attività didattiche proprie dell’Istituto Comprensivo hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico. Art. 76 Doveri del concessionario In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituto Comprensivo i seguenti impegni: a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica; b) osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica; c) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. Art. 77 Responsabilità del concessionario 1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 2. L’Istituto Comprensivo e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. Art. 78 Fasce orarie di utilizzo L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente nei pomeriggi dei giorni feriali dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Art. 79 Usi incompatibili 1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. 2. Non sono consentiti concerti musicali, e attività di pubblico spettacolo in genere. 3. È vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Art. 80 Divieti particolari 1. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale. 2. È vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. 3. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all’osservanza di quanto segue: a) è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, a meno di previa autorizzazione del Dirigente scolastico; b) è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzature varie; qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno del locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; c) i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati puliti e in ordine, in condizioni di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica dell’Istituto. Art. 81 Procedura per la concessione 1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente scolastico almeno venti giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. 2. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, comunicherà il diniego della concessione. Se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e/o del deposito cauzionale, se previsto. 3. Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, il Dirigente emetterà il formale provvedimento di concessione. 4. Qualora i versamenti non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta si intende tacitamente revocata e i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti. Art. 82 Corrispettivi 1. Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, dovranno, comunque, essere non inferiori al costo derivante dalle utenze, dalle pulizie e/o dall’impiego dell’eventuale personale di sorveglianza, visto che le prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. 2. Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito dall’Istituto, mentre sarà restituito il deposito cauzionale. Art. 83 Svincolo del deposito cauzionale 1. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati arrecati danni alle sale o agli arredi, emette il provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. 2. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio di Istituto che ne delibera l’importo. 3. Nel caso in cui la cauzione versata non risultasse sufficiente a coprire il danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti della o delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedessero spontaneamente alla copertura del danno. Art. 84 Concessione gratuita 1. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente, i locali potranno essere concessi a titolo gratuito. 2. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia orario dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e in assenza di richiesta delle prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia. 3. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale. Art. 85 Provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere: a) le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali; b) l’importo da versare all’Istituto a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale; c) l’aggregato di entrata del bilancio della scuola e, se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; d) il richiamo all’esonero di responsabilità dell’Istituto e dell’ente locale proprietario; e) il richiamo al rimborso e alla riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. 2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze dell’Istituto. Art. 86 Concessione da parte dell’Ente proprietario 1. L’Amministrazione comunale, secondo la propria competenza, ha la facoltà di disporre la temporanea concessione dei locali, previo assenso del Consiglio di Istituto, a Enti e Associazioni che debbono stabilire le modalità di uso e assumersi le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio. TITOLO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 87 Validità Con l’approvazione del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni concernenti le materie disciplinate. Tutto il personale e tutte le componenti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Art. 88 Proposte di modifica Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Istituto con la formulazione specifica delle modifiche, delle aggiunte o delle soppressioni richieste. Le proposte possono essere formulate dal Dirigente scolastico e dalle varie componenti della scuola. In questo caso debbono essere sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto. Art. 89 Riferimenti Per tutto quanto non espressamente specificato o stabilito nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti. Adottato in Veroli dal Consiglio di Istituto il 20 novembre 2014