Distretto Scolastico N. 20
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GIOVANNI BOSCO”
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Via dell’Agricoltura, Tel.e Fax 0983-80047
87060 CORIGLIANO C. – CANTINELLA (Cosenza)
Cod. Fisc. 97008940781
www. cantinellascuole.it
Email [email protected]
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
(PROF. AGOSTINO GUZZO)
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INDICE
PARTE PRIMA
ORGANI COLLEGIALI
ART. 1 Organi Collegiali dell’Istituto
ART. 2 Competenze del Consiglio d’Istituto
ART. 3 Composizione del Consiglio d’Istituto
ART. 4 Nomina dei membri del Consiglio
ART. 5 Elezioni Presidente e Vicepresidente
ART. 6 Giunta Esecutiva: composizione e competenze
ART.
Convocazione del Consiglio: modalità
ART. 7 Validità delle sedute
ART. 8 Ordine del giorno
ART. 9 Mozione d’ordine
ART. 10 Diritto d’intervento
ART. 11 Dichiarazione di voto
ART. 12 Votazioni
ART. 13 Deliberazione
ART. 14 Verbale
ART. 15 Surroga dei membri cessati
ART. 16 Programmazione
ART. 17 Decadenza
ART. 18 Dimissioni
ART. 19 Norme di Funzionamento Consiglio d’Istituto
ART. 20 Collegio dei docenti
ART. 21 Consigli di classe, interclasse e intersezione
ART. 22 Comitato di valutazione degli insegnanti: norme di funzionamento
ART. 23 Organo di Garanzia
ART. 24 Norme di funzionamento dell’O.G.
ART. 25 Formazione delle classi
ART. 26 Iscrizioni in corso d’anno
PARTE SECONDA
VITA DELLA SCUOLA
ART. 27 Viglialanza sugli alunni della sc. Primaria
e Secondaria di 1° grado
ART. 28 Viglilanza nella sc. dell’Infanzia
DOCENTI
ART. 29 Doveri dei docenti
ART. 30 Assegnazione dei docenti ai plessi
ART. 31 Comunicazioni docenti- genitori
PERSONALE AMMINISTRATIVO
ART. 32 Doveri del Personale Amministrativo
ART. 33 COOLABORATORI SCOLASTICI:Norme di comportamento e doveri
ART. 34 ALUNNI: norme di comportamento
ART. 35 Diritto di trasparenza nella didattica
ART. 36 Valutazione del comportamento degli studenti
ART. 37 Classificazione delle sanzioni
ART. 38 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
ART. 39 GENITORI: doveri
ART. 40Diritto di Assemblea
ART. 41 Assemblea di classe o di sezione
ART. 42 Assemblea di plesso o di scuola
ART. 43 Accesso dei genitori nei locali scolastici
ART. 44 MENSA: norme sul servizio
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USO DEI LOCALI SCOLASTICI
ART. 45 Laboratori: uso dei laboratori
ART. 46 Sussidi Didattici
ART. 47 Diritto d’Autore
ART. 48 Aula Magna
ART. 49 Uso esterno della strumentazione tecnica
ART. 50 Biblioteca – Mediateca
ART. 51 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
ART. 52 Richiesta d’uso dei locali scolastici da parte di esterni
SICUREZZA
ART. 53 Sicurezza degli alunni e dei lavoratori
ART. 54 Norme di comportamento
ART. 55 Infortuni alunni
ART. 56 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
ART. 57 Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa
ART. 58 Visite guidate Viaggi d’istruzione e viaggi connessi ad attività didattiche esterne
ART. 59 Accesso di estranei ai locali scolastici
ART. 60 Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica
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Distretto Scolastico N. 20
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON GIOVANNI BOSCO”
SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO
Via dell’Agricoltura, Tel.e Fax 0983-80047
87060 Corigliano C. – Cantinella (Cosenza)
Cod. Fisc. 97008940781
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco” di Cantinella
EMANA
Il seguente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato
dall'Istituto, conforme ai principi e alle norme del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente “lo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti", al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni
scolastiche.
Tiene conto:
- della Costituzione dello Stato Italiano e delle leggi vigenti;
- della necessità di stabilire criteri generali per il buon funzionamento della vita scolastica,
in considerazione che solo una disciplinata organizzazione interna può offrire all'utente un
pubblico servizio valido e funzionale;
- della consapevolezza che la scuola deve considerarsi centro di promozione culturale,
sociale e civile;
- dell' esigenza di superare anacronistici individualismi per l'attuazione nella scuola dei
principi democratici cui si ispirano i Decreti Delegati;
ORGANI COLLEGIALI
Art.1 - Organi Collegiali dell'Istituto
Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco” di Cantinella sono i
seguenti:
1. Consiglio d'Istituto
2. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto
3. Collegio dei Docenti della Scuola dell'Infanzia;
4. Collegio dei Docenti della Scuola Primaria;
5. Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I° grado;
6. Consigli d' Intersezione della Scuola dell' Infanzia;
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7. Consigli d' Interclasse della Scuola Primaria;
8. Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I° Grado
9. Organo di Garanzia
10. Comitato di valutazione degli insegnanti
Art. 2 - Competenze del Consiglio d' Istituto
1. Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento;
2. Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'
impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e
didattico dell'Istituto,
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli
di Classe, Interclasse e di Intersezione, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta
Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'
attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie;
- adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per
il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza degli stessi a
scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audiotelevisivi, telematici ed informatici, dotazioni librarie, e
l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
-partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dall'Istituto
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle
altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
Consigli di Classe, Interclasse e intersezione; esprime parere sull'andamento generale,
didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del
T.U. n,309 dei 1990.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al
Direttore Generale del Consiglio Scolastico Regionale.
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Art. 3 - Composizione del Consiglio d’Istituto
Con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni è costituito da 14 componenti:
 Il Dirigente Scolastico
 6 rappresentanti del personale docente,
 un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
 6 genitori degli alunni
Con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti:
 Il Dirigente Scolastico
 8 rappresentanti dei personale docente,
 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
 8 genitori degli alunni
Art. 4 - Nomina dei Membri del Consiglio
Vista la proclamazione degli eletti effettuata dal primo seggio elettorale, scaduti i termini
per i ricorsi, i membri dei Consiglio di Istituto sono nominati con Decreto del Dirigente
Scolastico su delega del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale.
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Art. 5 - Elezioni Presidente e Vicepresidente
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed
elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a
scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al
numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in
prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che
siano stati presenti alla seduta la metà. più uno dei componenti in carica. A parità di
voti si procede con un'ulteriore votazione.
Il Consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art. 6 – Giunta Esecutiva e sue attribuzioni
Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva
composta da:
 Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto,
 il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
 1 docente
 1 componente degli ATA
 genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario
ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del
Consiglio.
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta
Esecutiva.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di
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riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più
rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 7 -Validità delle sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e
non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento
della votazione.
Art. 8 - Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i
suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i
presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente, le deliberazioni del C.d.I. che devono
essere adottate su proposta della G.E.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Art. 9- Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione
("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata
("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la
discussione.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con
votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione
immediata della discussione dell'argomento all'odg al quale si riferisce.
Art. 10 - Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 11- Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali
voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
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Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più
avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 12- Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale
ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema
delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero
legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei
voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità
Art. 13 - Deliberazione
La delibera, perché sia valida, deve essere intestata, con l’elenco dei Consiglieri e la
specificazione se presenti o assenti, deve contenere un richiamo alle norme che
demandano al Consiglio la competenza sul oggetto ed il dispositivo che contiene la parte
precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della
delibera. La delibera deve essere inoltre, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del
Consiglio.
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui
all'art. 4.
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Art. 14 -Verbale
IL verbale è un atto giuridico che deve dare conto in modo preciso ed obiettivo di
quanto si è svolto nel corso della seduta.
Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine
numerate.
Il verbale deve dar conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica
del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli
assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno. Il verbale deve quindi
riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve
essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio
Per ogni punto all'o.d.g si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti,
numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di
votazione seguito.
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
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà
espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
 I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
 I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a
pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I
verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
 I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
 essere redatti direttamente sul registro;
 se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
 se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
 Copia del processo verbale può essere inviata ad ogni singolo membro dell’Organo
Collegiale con la convocazione della seduta successiva.
 Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non
fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta
immediatamente successiva.
Art. 15 - Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede
secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del
Consiglio.
Art. 16 – Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato
svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima,
la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di
adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 17 – Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti
richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati
motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 18 – Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni
vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo
proposito.
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili.
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Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a
pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti
l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 19 -Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del
C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà
più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non
si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne
assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere
più anziano di età.
5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente
della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori;
può inoltre costituire commissioni.
10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati
esterni alla scuola.
12. Le Commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..;
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito
al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico verbale.
13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente
con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate
e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia
corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto,
della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio.
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16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un
periodo non inferiore a 10 giorni.
17. 17.I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di
segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da
esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al
Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece,
scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
20. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I.
con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni
consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del C.d.I.
COLLEGIO DOCENTI
Art. 20- Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
COMPOSIZIONE
IL Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo (Unitario ) è composto da TUTTI gli insegnanti
di ruolo e non di ruolo in servizio nei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado. Il Collegio si può articolare, per necessità anche come "Collegio di sezione" con parere
deliberante.
CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO
Il Collegio dei docenti a sezioni riunite si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
COMPETENZE
Il Collegio dei Docenti Unitario è l'organo tecnico della programmazione didattica e
pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.
In particolare:
 cura la programmazione/curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare,
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, in curricoli
d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
 formula proposte al Dirigente Scolastico- per la formazione e la composizione delle
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni
e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali
indicati dai Consiglio di Istituto;
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare
l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e di interclasse,
 sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità didattiche indicate dal Consiglio
d’Istituto
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

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adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto.
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della
rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico- socio psico- pedagogici.
 promuove e d adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare
urgenza;
 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione
alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze,
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti,
 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del
personale docente.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse o d'Intersezione. Per la stesura del
verbale individua un docente con funzioni di segretario verbalizzante .
FUNZIONAMENTO
Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei
Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, come previsto dal CCNL.
ART. 21 - CONSIGLI DI CLASSE DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE
1. COMPOSIZIONE
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle
classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori
eletti per ciascuna classe\ sezione.
2. COMPETENZE
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti,
genitori e docenti, hanno i seguenti compiti:
 formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e
iniziative di sperimentazione;
 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
 dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli
di Classe- interterclasse)
 verificare (almeno ogni tre mesi) l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle
classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma dì lavoro
didattico.
I Consigli di classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre fare proposte al Consiglio
d’Istituto in ordine a problematiche relative alla edilizia scolastica.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei
docenti per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della
valutazione. I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono per formulare un parere
vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni.
I Consigli di Classe, Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classe parallele, per
ciclo o per plesso a seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche.
12
Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di Classe, Interclasse e
Intersezione di invitare, in alcuni casi, ad assistere alle riunioni i genitori delle classi
interessate.
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà
un docente- coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e
Intersezione in caso di sua assenza. Qualora le deliberazioni comportino proposte di
competenza del Consiglio di Istituto il segretario trasmetterà al Presidente della Giunta,
tramite l'Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa perché le includa
nell'ordine del giorno dei Consiglio successivo.
3. CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da
un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie
sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola
presenza dei docenti.
Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 22 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli
Insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente
Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio
richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo
non superiore all'ultimo triennio;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 23 ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo
di Garanzia, interno all’Istituto Comprensivo, entro dieci giorni dalla comunicazione.
L’Organo di Garanzia è composto da:
 Il Dirigente scolastico che lo presiede
 Due docenti designati dal Collegio dei docenti
 Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’istituto
Art. 24. Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia
L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni
erogate dagli organi competenti della scuola.
L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.
Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo
della scuola e notificate alle persone interessate.
Ogni riunione dell'Ordine di Garanzia verrà appositamente verbalizzata e le decisioni
assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell’ Organo stesso.
13
L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito
all'applicazione del presente regolamento.
I genitori facenti parte dell'Ordine di Garanzia vengono designati dal Consiglio d'Istituto.
ART.25 - Modalità di formazione delle classi
La formazione delle classi prime viene esaminata da una Commissione che:
 per la scuola dell’Infanzia deve - privilegiare la formazione di sezione, adottando
come criterio l'età e la maturità comportamentale.
Fanno parte della Commissione:
Dirigente Scolastico o suo delegato
Le responsabili di plesso della scuola dell’infanzia
La formazione delle prime classi della scuola Primaria viene esaminata da una
Commissione costituita da:
- Dirigente Scolastico o suo delegato
- 1 insegnante per ciascuna sezione dell’ ultimo anno della scuola dell’infanzia
- 2 insegnanti di ciascun plesso della scuola Primaria individuate dal Collegio dei
docenti ed assegnate alle classi prime.
Per la formazione delle classi prime della scuola Secondaria di 1° Grado si dividono gli
alunni in fasce di livello di apprendimento ed una Commissione così composta effettuerà
l’assegnazione degli alunni alle classi:
 Dirigente Scolastico o suo delegato
 1 insegnante per ogni classe quinta della scuola Primaria
 2 insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado
1- Nell'ottica della continuità della didattica fra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado e nello spirito di collaborazione tra operatori scolastici, la formazione delle
prime classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado viene esaminata da una
Commissione come sopra indicato, che tiene presente i seguenti criteri:
 nel caso di più alunni diversamente abili gli stessi saranno assegnati in numero uguale
per sezione/ classe;
 se ci sono bambini che presentano particolari problemi già evidenziati nella scuola
dell’Infanzia, o nella scuola Primaria o segnalati dai genitori, gli stessi saranno divisi tra
le sezioni/classi, in modo che le stesse siano il più possibile omogenee tra loro; ed
eterogenee al loro interno.
 valutazione con i genitori, dell'opportunità della separazione dei fratelli;
 ininfluenza assoluta sulla formazione delle classi dell'opzione relativa all'insegnamento
della religione;
 la classe in cui sono iscritti alunni certificati sarà formata da un numero inferiore di
alunni rispetto all'altra;
 valutazione delle problematiche derivanti dalla realtà della lingua madre;
 richieste particolari di inserimento di alunni in una classe piuttosto che in un'altra,
verranno valutate dal Dirigente scolastico e dalla Commissione,
 l'atto materiale della formazione delle Classi sarà formalizzato entro il giorno
precedente il 1° giorno di scuola.
 Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, le sezioni potranno essere miste o per
fascia d'età ed equilibrate nel numero.
14
ART.26 -Iscrizioni in corso d'anno
Qualora nel corso dell'anno scolastico dovessero arrivare nuovi alunni, questi ultimi verranno
assegnati, di norma, alle classi cominciando da quelle con il numero inferiore di bambini, purché in
dette classi non siano inseriti alunni handicappati. Naturalmente si assegneranno nuovi alunni anche
a queste ultime, qualora non sia possibile destinarli ad altre classi;
Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico convocherà i docenti, delle classi in cui
intende inserire gli alunni, per facilitare le singole situazioni e l'inserimento più adeguato
alle varie esigenze presentate.
VITA DELLA SCUOLA
ART. 27 -Vigilanza sugli alunni di Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita della medesima valgono le seguenti norme:
A. Gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
E' fatta eccezione per quelli i cui genitori abbiano fatto espressa e motivata
richiesta accettata dal Dirigente Scolastico.
Gli insegnanti di classe sono quindi responsabili degli alunni dai cinque minuti
antecedenti l'inizio delle lezioni fino all'uscita degli alunni.
I genitori possono accompagnare i bambini fino all’ingresso della scuola e non oltre, per
abituare i propri figli sin dalle prime classi ad una maggiore autonomia.
In caso di assenza temporanea del titolare per gravi motivi o in attesa del
supplente, gli alunni saranno affidati ad un collega in compresenza, o divisi fra i
colleghi delle classi vicine .
B. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario fissato per ciascun plesso
all'inizio dell'anno scolastico, sono ammessi in classe. Qualora il ritardo diventi
un'abitudine (ad es. con frequenza settimanale) gli insegnanti sono tenuti ad
informare per iscritto i genitori invitandoli nel contempo a responsabilizzare
maggiormente i propri figli.
C. Gli alunni non possono, di norma, abbandonare la scuola durante l'orario
scolastico previsto per le lezioni, salvo i casi previsti dalla normativa:
 per lo svolgimento di attività scolastiche, parascolastiche con gli insegnanti;
 per malesseri, purché l'alunno sia consegnato ai genitori e familiari o adulti
conosciuti dagli insegnanti, previa dichiarazione dei genitori; in caso di
alunni affidati all'uno o dall'altro dei genitori, saranno consegnati al genitore
legalmente responsabile,
 in caso di improvviso malore dell'alunno durante le ore di lezione per cui sia
necessario condurlo al pronto soccorso;
 nel caso in cui il genitore autorizzi per iscritto l'alunno a non si fermarsi a
scuola durante il tempo mensa, ma con l'obbligo di farlo ritornare all’orario
stabilito per la ripresa delle lezioni pomeridiane
D. La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le attività programmate
dall'insegnante di classe che vengono svolte nell'arco dell'orario scolastico. I
genitori sono tenuti a giustificare per scritto le assenze dei propri figli, anche quelle
delle sole ore pomeridiane. Gli scolari che stiano assenti dalla scuola per malattia
per più di 5 giorni vengono riammessi dietro presentazione di una dichiarazione
del medico curante che attesti la riacquistata idoneità dell'alunno alla frequenza
(D.P.R. 1518/1985 art. 42).
15
E.
Durante l'intervallo ed il tempo di mensa, gli insegnanti sono obbligati a vigilare sul
comportamento degli alunni in maniera da evitare che arrechino pregiudizio alle
persone e alle cose.
F. L'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la diretta sorveglianza degli
insegnanti e dei collaboratori scolastici.
G. Il servizio dei trasporti è effettuato dal Comune o chi per esso, senza nessuna
responsabilità di custodia da parte del personale scolastico.
H. La scuola ed il personale ausiliario non possono assumersi alcuna responsabilità
per gli alunni che permanessero negli spazi adiacenti all'edificio scolastico prima e
dopo l'orario di ingresso e di uscita.
I. Per eventuali danni arrecati dagli alunni alle strutture dell'edificio in orario
scolastico si farà carico ai genitori interessati. Per quanto riguarda la vigilanza
degli alunni in caso di sciopero, valgono le disposizioni impartite dalle vigenti
disposizioni di legge.
ART.28- Vigilanza nella scuola dell’Infanzia
La scuola dell’Infanzia funziona per un massimo di 8 ore giornaliere.
Gli orari di apertura e di chiusura, nonché il calendario scolastico, sono stabiliti in base alle
esigenze locali e sono approvati e convalidati dal Consiglio di Istituto.
La vigilanza e la responsabilità degli alunni, in orario scolastico, sono affidate in ogni
momento alle insegnanti titolari di sezione e in caso di necessità, al personale ausiliario
che collabora con le insegnanti stesse.
Le norme che regolano la vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza nella
scuola sono:
 l'orario di entrata e di uscita viene stabilito secondo le esigenze di ciascun plesso,
all'inizio dell'anno scolastico su delibera dei Consiglio di Istituto.
 Il servizio dei trasporti viene effettuato dal Comune.
 I genitori possono accompagnare i bambini a scuola anche all'interno dell'edificio
scolastico sia per favorire in un primo momento l'inserimento dei bambini evitando il
distacco brusco dalla famiglia, sia per instaurare un rapporto di cooperazione e
collaborazione tra scuola e famiglia
 In caso di assenza temporanea del titolare di sezione per gravi motivi, tutte le
insegnanti e il personale ATA collaborano per garantire il normale funzionamento
dell'attività didattica anche per la sezione rimasta temporaneamente scoperta.
 Gli alunni in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito per ciascun plesso all'inizio
dell'anno, sono ammessi a scuola purché il ritardo non diventi un'abitudine.
 Al termine dell'orario scolastico i bambini vengono consegnati dalle insegnanti
personalmente ai familiari o a persone da loro delegate per iscritto.
DOCENTI
Art. 29- Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti
prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono compilare in modo accurato e quotidianamente il registro di classe
circa le attività svolte e/o i compiti assegnati e gli eventi notevoli relativi al
comportamento scolastico degli allievi.
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3. Le assenze, sostituzioni, supplenze, scambi di ore, compresenze dei docenti devono
trovare riscontro nel registro di classe.
4. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti,
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la
mancata giustificazione dei giorni assente. Il docente, qualora un alunno dopo tre
giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in
Presidenza il nominativo.
5. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o
la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
6. Se il genitore di un alunno richiede di far uscire anticipatamente il proprio figlio,
occorre chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Dopo
l’autorizzazione il docente che è in aula è tenuto ad apporre sul registro di classe
l'ora in cui l'alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo.
7. I docenti devono predisporre per ogni classe un elenco degli alunni completo da
inserire nel registro di classe e sul registro personale. Gli indirizzi ed i numeri
telefonici sono disponibili anche in segreteria.
8. I docenti devono indicare sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli
argomenti svolti.
9. I docenti devono annotare scrupolosamente sul registro personale le assenze degli
alunni, le verifiche, i compiti in classe, gli argomenti delle lezioni, le osservazioni
sistematiche relative al comportamento ed al profitto degli alunni nonché, con
riferimento alle programmazioni di Istituto, le programmazioni annuali ed i piani di
lavoro delle diverse discipline nonché le relazioni finali.
10. I docenti devono avere cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
11. Durante l'intervallo i docenti devono vigilare sull'intera classe e collaborare con i
colleghi delle altre classi.
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
13. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che
avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli alunni.
14. In occasione di uscite o per trasferimenti nei laboratori, gli alunni devono lasciare in
ordine il materiale scolastico chiuso nelle cartelle.
15. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
Art. 30 - Assegnazione del personale ai plessi/classi/sezioni
Nella scuola dell’Infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole,
nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in
tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle
scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare, precede quella del
personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento
ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito in tempo utile, il Dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art.25 del C.C. D.N. del 18.1.
2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001: Il Dirigente scolastico in
relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, assegna gli insegnanti di scuola
primaria e dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della
continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione
didattico-organizzativa, elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di
richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra classe, non può essere
considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le
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competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione
educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti.
L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività dell’Istituto, anche su richiesta degli
interessati, da formalizzare entro il 30 maggio dell’anno scolastico precedente, è da
effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella del personale che entra a
far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto; tali assegnazioni avvengono
sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta
sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini
delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale della scuola. Per l’assegnazione ai plessi/classi/sezioni non vale
la precedenza prevista dalla Legge 104/92.
Fatti salvi i criteri stabiliti in contrattazione d’Istituto, trattandosi di assegnazioni ad altro
plesso prevale l’anzianità di servizio quale risulta dalla graduatoria “formulata in base alla
tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola.
Art. 31 - Comunicazioni docenti – genitori
Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola secondaria di 1°
grado è prevista un'ora per i colloqui con i genitori.
Annualmente sono programmati incontri pomeridiani tra insegnanti della scuola e famiglie degli alunni. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità,
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.
Saranno consegnate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione scritta degli interventi
di recupero che l'alunno deve sostenere.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 32- Doveri del personale amministrativo
La qualità del rapporto tra il personale della scuola e il pubblico è di fondamentale
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno all’Istituto
si muovono.
1. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della
presenza in servizio fa fede la firma sul registro del personale.
2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione
dell'Istituzione Scolastica.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto
all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per
l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
COLLABORATORI SCOLASTICI
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Art. 33 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni,
nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in
servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici devono:
a) vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
b) essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi
evenienza;
c) collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo;
d) comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori
l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti
incustodita;
e) collaborare con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e
nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
f) favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli
intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o
in altri locali;
h) svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i
viaggi e le visite d'istruzione;
i) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e
senza seri motivi, sostano nei corridoi;
j) sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
allontanamento momentaneo dell'insegnante;
k) impedire, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere
azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con
garbo e intelligenza alle loro classi;
l) essere sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai
che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi
che ne hanno più bisogno;
m) evitare di parlare ad alta voce;
n) tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
o) provvedere al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e
detersivi disinfettanti, delle aule affidate, dei servizi, degli spazi di pertinenza,
nonché delle suppellettili;
p) non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal
Direttore D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
q) invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate
dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno
informati i genitori sugli orari di ricevimento dei docenti, collocati sempre in
ore libere da insegnamento;
r) prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei
collegi dei docenti o dei consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio;
s) sorvegliare l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle
pulizie.
t) Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo,
devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalare, sempre in
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segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di
procedere alla sostituzione.
u) Accogliere il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione
all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o
da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe
dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione
dell'autorizzazione sul registro di classe. Successivamente l'alunno potrà
lasciare la scuola.
v) Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a
qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie,
quanto segue:
1. che tutte le luci siano spente;
2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
3. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
5. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
6. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi
della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di
evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle
vie di esodo.
ALUNNI
Art. 34 - Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli
insegnanti, di tutto il personale della Scuola e dei compagni, lo stesso rispetto,
anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, sia al mattino che nelle
ore di rientro pomeridiano, a favorirne lo svolgimento delle lezioni e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per
tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.. Le assenze
devono essere giustificate Gli alunni assenti devono presentare la giustificazione
firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, tramite l'apposito libretto e devono
essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione
all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.
L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere
accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute
assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Si rammenda che per la valutazione
finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario scolastico annuale.
3. Gli alunni entrano a scuola puntualmente secondo l’orario stabilito; I ritardi verranno
annotati sul registro di classe.
4. Gli alunni devono curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento
decoroso per il rispetto di sé e degli altri.
5. E’ fatto divieto agli alunni di utilizzare telefoni cellulari e gli altri dispositivi
elettronici durante le ore di lezione, in quanto ne è severamente proibito l’uso
all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15/3/2007); le comunicazioni urgenti con
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famiglie dovranno avvenire attraverso il telefono della scuola. In caso di non
ottemperanza verranno sequestrati e consegnati direttamente ai genitori.
6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola forniti del materiale richiesto per le
attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri e della merenda. Non è
consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso,
non risponde di eventuali furti.
7. Gli alunni sono tenuti a portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo
di comunicazione costante tra scuola e famiglia.
8. Gli alunni sono tenuti a prestare attenzione necessaria durante l’attività didattica e a
partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
9. Gli alunni sono tenuti a svolgere le attività di studio e i compiti a casa con
attenzione, serietà e puntualità.
10. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali
annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria
firma per presa visione.
11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che
la scuola gli affida: i genitori di coloro che provocheranno danni al materiale e o alle
suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.
12. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e
all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e
nelle aule, ecc...
13. Durante gli intervalli ,sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi
che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale,
ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori
scolastici.
14. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca e nei laboratori solo
con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la
responsabilità.
15. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario
utilizzarli correttamente.
16. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più
elementari norme di igiene e pulizia.
17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei
collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della
scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una
classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e
servizi.
18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze
Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata
dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.
19. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra
gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la
scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
20. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle
lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola
tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente
(o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di
documento di riconoscimento).
21. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il
Dirigente informerà per iscritto la famiglia.
21
22. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi
degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
23. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
24. Voto in condotta. Nella scuola secondaria di primo grado si ritorna alla
valutazione della condotta come elemento che può determinare la bocciatura. Agli
alunni che durante l'anno scolastico dovessero macchiarsi di particolari
comportamenti, in sede di scrutinio i docenti possono attribuire il voto di cinque in
condotta che determinerebbe l'automatica bocciatura.
Art. 35 - Diritto di trasparenza nella didattica
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Il coordinatore si farà carico di illustrare alla classe ed alle famiglie il POF e recepirà
osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio
di classe/interclasse/intersezione.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di
attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri
punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art. 36 - Valutazione del comportamento degli studenti
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare
degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione
alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori
della propria sede.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
espressa in decimi.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo.
Ferma l'applicazione della presente disposizione, dall'inizio dell'anno scolastico sono
specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto
insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 37 Classificazione delle Sanzioni
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo
un crescendo di gravità.
1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
22
Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico
Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione,
in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:
a) scarsa diligenza e puntualità;
b) disturbo lieve durante la lezione;
c) atteggiamenti scorretti;
d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.
Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione
in attesa di ammonizione scritta.
2. Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe
a) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone
esterne alla scuola (compagni. personale docente e non, persone esterne);
b) Disturbo continuo durante le lezioni;
c) Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena
funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle attività educative e
formative;
d) Violazioni alle norme di sicurezza;
3. Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di
classe e comunicazione alla famiglia degli studenti
a) Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
b) Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è
previsto anche il risarcimento del danno;
c) Falsificazione di firme;
4.
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni
comunicazione alla famiglia dello studente
e
a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
b) Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
c) Disturbo grave e continuato durante le lezioni
d) Alterazione di risultati
e) Gravi scorrettezze
5
Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe –e comunicazione alla famiglia
degli studenti
a) Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
23
b) Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone
6
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
o che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale.
a) Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola che possono
rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno
funzionamento della scuola stessa.
Le sanzioni di cui agli art. 37 comma 1-2-3-4-5-6 si intendono applicabili per le stesse tipologie
di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in
orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli
allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di
classe, superiore a 6 e, comunque, da valutare caso per caso.
Art. 38 - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno.
Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione
del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE
L’attribuzione dei voti in decimi avverrà per livelli secondo i seguenti criteri:
a)gravemente insufficiente- quando l’alunno:
- non fornisce alcuna informazione sull’argomento proposto;
-non è in grado di impostare applicazioni ,anche molto elementari,in ambito
matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio;
-non ne coglie il senso del testo;
-la comunicazione è incomprensibile.
Voto fino a 4
b)lievemente insufficiente- quando l’alunno:
- riferisce in modo frammentario e generico;
-si orienta con difficoltà nelle applicazioni anche di tipo ripetitivo; in ambito
matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio;
-produce comunicazioni poco chiare;
-si avvale di un lessico povero e/o frammentario;
voto 5
24
c)sufficiente- quando l’alunno:
-individua gli elementi essenziali del programma;
-riesce a risolvere le applicazioni di tipo ripetitivo; in ambito
matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio;
-espone con semplicità, sufficiente proprietà di linguaggio e correttezza;
-si avvale soprattutto di capacità mnemoniche.
Voto 6
d)buono- quando l’alunno:
- coglie la complessità dell’argomento;
-sviluppa analisi correte;
-imposta e risolve applicazioni autonomamente; in ambito
matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio;
-espone con lessico appropriato e corretto
voto 7/8
e)distinto/ottimo- quando l’alunno:
-definisce e discute con competenza i termini della problematica;
-imposta e risolve applicazioni complesse autonomamente in ambito
matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio;
-sviluppa sintesi concettuali organiche ed anche personalizzate;
-mostra proprietà, ricchezza e controllo di mezzi espressivi e di calcolo.
Voto 9/10
GENITORI
Art. 39 – Indicazioni
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
a) trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b) conoscere la proposta formativa dell’Istituto e partecipare al progetto educativo,
stabilendo rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di
reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c) sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
d) educare ad un comportamento corretto e rispettoso dei compagni e di tutto il
personale scolastico
e) educare al rispetto e alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento che
dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
f) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale
e sul diario;
g) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
h) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
i) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate;
j) informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la proprio/a figlio/a.
k) informare gli insegnanti di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’allievo.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti
per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla
famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento.
25
La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie
degli alunni una cartolina di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito
comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale
svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano
suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non
scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune
disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee
di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni
suggerite dai genitori stessi.
Art. 40 - Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,
n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione
Scolastica.
Art. 41 - Assemblea di classe/ sezione
1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di
Intersezione , Classe Interclasse,.
2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La
convocazione può essere richiesta:
 dagli insegnanti;
 da un quinto delle famiglie degli alunni della classe/sezione.
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede,
anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei
componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe.
Art. 42 - Assemblea di plesso o di scuola
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di
classe,interclasse, intersezione, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
 da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe;
 dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
 da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4.Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede,
anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del
giorno, alle famiglie.
26
5
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti
eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
7
Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli
insegnanti del plesso.
Art. 43 - Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della
Scuola dell’Infanzia.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si
asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per
colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di
ricevimento settimanale dei docenti.
MENSA
Art. 44- Norme sul servizio mensa
La consumazione del pasto nella sala mensa costituisce un momento pienamente
educativo, di socializzazione ed un’opportunità per l’assunzione di atteggiamenti corretti
e consapevoli.
Gli alunni che partecipano alla mensa, accompagnati dai docenti, si dispongono
ordinatamente in fila e, dopo essersi lavate le mani senza spreco di salviette e sapone,
accedono alla sala mensa.
L’attesa e la consumazione del pasto debbono avvenire in un clima tranquillo, parlando a
bassa voce e senza arrecare disturbo ai compagni.
Si esce dalla sala mensa solo dopo che gli insegnanti hanno concesso il permesso,
lasciando i tavoli in ordine e depositando i resti del cibo negli appositi contenitori.
Il rientro a scuola per gli alunni che non fruiscono del servizio mensa deve avvenire,
Gli alunni che non usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa devono giustificare
l’assenza sul libretto personale e devono essere prelevati dai genitori o da altra persona
maggiorenne, delegata per iscritto.
L'Istituzione Scolastica non consente agli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,
di sostare nel cortile della scuola prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane e non potrà
assicurare alcuna vigilanza ,quindi non se ne assume la responsabilità.
LABORATORI
Art. 45- Uso dei laboratori e delle aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni
anno alla responsabilità di un docente che ed ha il compito di mantenere una lista
del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario
d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di
attrezzature,ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da
parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del
laboratorio in attività extrascolastiche.
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3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le
condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in
Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di
individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle
stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di
sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
7. I laboratori informatici possono essere utilizzati dagli allievi solo in presenza
dell’insegnante responsabile, attenendosi al Regolamento esposto nell’aula.
8. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla
fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni
singolo strumento assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
9. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano
presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile del
laboratorio o al Dirigente Scolastico.
Art. 46 - Sussidi didattici
La scuola è fornita di sussidi e di materiale per il lavoro educativo- didattico. I docenti, i
non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
Uso delle attrezzature didattiche
1. Le attrezzature didattiche (compresi i sussidi audiovisivi ed informatici) sono a
disposizione dei docenti che ne fanno richiesta previo accordo con i docenti responsabili e
con il personale ausiliario.
2. I docenti non devono incaricare gli allievi per ritirare/riporre materiali didattici nei
laboratori.
3. Ogni insegnante è responsabile dell’uso degli strumenti utilizzati nella propria classe e
deve restituirli dopo l’uso, in modo da renderli disponibili per i colleghi.
4. Tutte le attrezzature didattiche debbono essere restituite e riposte nel luogo in cui sono
solitamente custodite al termine delle lezioni dai collaboratori scolastici.
5. I docenti consentono agli allievi l’uso di strumenti didattici solo in loro presenza in
quanto sono responsabili del loro funzionamento, della loro conservazione e di eventuali
danni che dovessero derivare allo strumento o all’allievo per un non corretto utilizzo.
6. I laboratori informatici possono essere utilizzati dagli allievi solo in presenza
dell’insegnante responsabile, attenendosi al Regolamento esposto nell’aula.
Art. 47 - Diritto d'autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti
d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
Art. 48 – Aula Magna
L’utilizzazione dell’ Aula Magna avviene tramite prenotazione al Dirigente scolastico o al
responsabile di plesso. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data
la precedenza
all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente,
quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte
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e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art. 49 - Uso esterno della strumentazione tecnica
(macchine fotografiche, telecamere, computer portatili, sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati
richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà
alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre,
sull'apposito registro, la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di
danno.
Art. 50 - Biblioteca-Mediateca
1. La biblioteca- mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza
per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola:
docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
2. Compito della biblioteca- mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale
librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente
alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un responsabile della Biblioteca -Mediateca con il
compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la
consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della
schedatura e del catalogo.
4. Alla Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale
prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario,
documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali
dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre
componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari,
enciclopedie, ecc...
7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni
8. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.
9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal
prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri o altri materiali smarriti o
deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
Art. 51- Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice,
stampante, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono
essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo
interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi
personali.
2.
Le modalità di utilizzo devono essere compatibili con gli altri obblighi di lavoro del
personale incaricato.
3.
L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato
esclusivamente al personale incaricato.
4.
I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da
riprodurre.
5.
L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e
dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
29
6.
I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la
classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è
sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni
responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
ART. 52 - Uso locali scolastici
1. Richieste d'uso da parte di altre scuole pubbliche potranno essere autorizzate di
volta in volta dal Dirigente scolastico.
2. Fuori orario scolastico il Consiglio autorizza l'uso a Enti morali e culturali che non
perseguono scopi di lucro, previa richiesta che l'interessato dovrà far pervenire
all'Amministrazione Comunale e all'Istituto Comprensivo, in base all'art. 12 della
Legge 517/77, secondo comma "..., gli edifici scolastici e le attrezzature possono
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, il
Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione; previo assenso dei
Consiglieri di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico
Provinciale ".
3. Si precisa che la domanda deve essere presentata di norma con 15 giorni di
anticipo all'Amministrazione Comunale e per conoscenza all'Amministrazione
dell'Istituto Comprensivo. Il nulla osta da parte del Consiglio, con le eventuali
condizioni d'uso in ordine alla sicurezza all'igiene e alla salvaguardia del
patrimonio, sarà inviato all'Amministrazione Comunale e per conoscenza agli
interessati.
4. In caso di inosservanza delle condizioni d'uso sarà facoltà del Consiglio di Istituto
revocare l'autorizzazione.
SICUREZZA
Art.53 - Sicurezza degli alunni e dei lavoratori
Il Dirigente scolastico , individuato dal D.M. 292 del 21 giugno 1996 " datore di lavoro" è
tenuto a dare applicazione a quanto previsto dal D.Lvo 242/96 e al Regolamento
applicativo per la sicurezza nelle scuole.
A tal fine si avvarrà della collaborazione :
 in primo luogo dell'Amministrazione Comunale, tenuta in base alla normativa
vigente alla fornitura e alla manutenzione dei locali
 di altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire consulenze e servizi.
Verrà predisposto un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività scolastica che conterrà i criteri adottati e l'individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare distinte tra quelle a carico dell'Amministrazione
Comunale e quelle a carico della scuola.
Per ogni edificio scolastico sarà previsto;
 la definizione di un piano di emergenza da condividere anche con gli alunni attraverso
prove e simulazioni
 l'individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea
formazione
Art. 54 - Norme di comportamento
1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che
possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute;
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3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene
richiamate da specifici cartelli o indicate dal Responsabile Prevenzione e
Protezione;
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a
perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi agli esperti;
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E'
opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle
siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro
né spostarle quando su di esse vi sono delle persone;
7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al
transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed
impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione; Ogni
contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare
quelle vuote sul posto di lavoro;
10. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
11. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo
evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di
apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
12. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia
delle norme di legge e di buona tecnica.
13. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il
proprio responsabile;
14. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:)
mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo
principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il
carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al
corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
15. . Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
16. . Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
17. . Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino
a lavorare nella scuola;
18. . Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
19. . Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
20. . L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle
lezioni.
21. Segnalare tempestivamente Responsabile Prevenzione e Protezione o al Dirigente
scolastico ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
22. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al Dirigente Scolastico
sulle circostanze dell'evento;
23. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
24. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di
gravidanza;
Non circolare né sostare nelle scale e nei corridoi degli edifici salvo giustificato motivo
di lavoro.
25. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non
autorizzati;
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
31
Art. 55- Infortuni alunni
In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro
disposizione, dandone comunicazione ai genitori.
Nei casi gravi il personale docente informa il Dirigente scolastico il quale provvederà a
telefonare immediatamente al pronto soccorso o al medico di base presente nella località.
In estremo caso di necessità, i docenti sono autorizzati a portare l'alunno infortunato al più
vicino ospedale con qualsiasi mezzo, avendo cura di affidare il resto della classe ad un
altro docente presente nel plesso, e dopo aver avvisato i genitori dell'alunno.
L'insegnante dell'alunno infortunato è tenuto a compilare la denuncia di infortunio
sufficientemente circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso o il
successivo.
COMUNICAZIONI
Art. 56 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle
classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile
nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e
delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc...
4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico
e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
 distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'
organizzazione della scuola;
 autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio
a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
 c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che
abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 57 - Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed alle
famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le
attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte
inviate in lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto. Su richiesta dei genitori è
possibile comunicarle via e-mail . In forma ufficiale viene adottata anche la
pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a
conoscenza di tutti.
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4. Il Piano dell’Offerta Formativa , la Carta dei servizi, il Regolamento d’Istituto, il
Regolamento di disciplina, sono inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica: www.
cantinellascuole.it
Art. 58 Visite guidate e Viaggi d’istruzione o connessi ad attività didattiche esterne.
Il Consiglio d’Istituto nella convinzione che le attività didattiche esterne costituiscano un
momento indispensabile per una più diretta e immediata conoscenza dei territori in cui la
scuola opera e per favorire esperienze personali da parte degli alunni in relazione ai
contenuti della programmazione didattica, oltre che occasione di effettiva socializzazione,
fissa i criteri per realizzazione di tali attività
Tipologie delle attività didattiche esterne
1. Escursioni con finalità didattico- ricreative, per mete o con itinerari idonei e non
pericolosi; per la realizzazione delle escursioni i docenti dovranno preventivamente
acquisire il consenso dei genitori:
2. Viaggi e visite d’integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una
maggiore conoscenza dei Paese o anche della realtà dei Paesi esteri; la
partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi
aziendali, mostre, località di interesse storico artistico sempre in con gli obiettivi
didattici dì ciascun corso di studi.
3. Viaggi connessi ad attività sportive che devono, avere valenza formativa, anche
sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni
sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale
e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola
ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ordine di scuola,
nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e
culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive
rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità del Consiglio
d’Istituto/Giunta Esecutiva.
La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione
dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi
partecipanti, le destinazioni e la durata, CM 2.10.96, n. 623 e successive integrazioni
Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne (visite, viaggi, concorsi) devono essere
coperti con polizza assicurativa contro gli infortuni, e per la responsabilità civile per danni
contro gli infortuni e per danni arrecati a terzi.
Alle visite guidate ed ai viaggi possono essere autorizzati a partecipare i genitori, solo in
casi eccezionali in veste di accompagnatori,
In ogni caso si dovranno tenere come punto di riferimento le indicazioni fornito dalla C.M.
623 del 2.10.’96 successive integrazioni.
Per quanto riguarda la quota pro capite degli alunni, relativa alle visite e ai viaggi
d’istruzione, questa verrà calcolata dividendo la spesa totale per il numero dei partecipanti
arrotondando all’euro successivo.
Per le quote mancanti, per non adesione di alcuni alunni, provvederà alla copertura
l’Istituto.
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ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 59 - Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di
"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta,
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali
scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro
funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della
classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione
rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio
scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale
dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può
accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei
medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale
possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo
tesserino di riconoscimento .
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
Art. 60 - Accesso e sosta
1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi
ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e
lontani dal flusso degli altri alunni.
2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a
passo d'uomo e con prudenza.
Regolamento approvato dal Collegio dei docenti in data 28 ottobre 2009
Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 03 novembre 2009
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Regolamento di Istituto - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE