Distretto Scolastico N. 20 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GIOVANNI BOSCO” Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado Via dell’Agricoltura, Tel.e Fax 0983-80047 87060 CORIGLIANO C. – CANTINELLA (Cosenza) Cod. Fisc. 97008940781 www. cantinellascuole.it Email [email protected] IL DIRIGENTE SCOLASTICO (PROF. AGOSTINO GUZZO) 1 INDICE PARTE PRIMA ORGANI COLLEGIALI ART. 1 Organi Collegiali dell’Istituto ART. 2 Competenze del Consiglio d’Istituto ART. 3 Composizione del Consiglio d’Istituto ART. 4 Nomina dei membri del Consiglio ART. 5 Elezioni Presidente e Vicepresidente ART. 6 Giunta Esecutiva: composizione e competenze ART. Convocazione del Consiglio: modalità ART. 7 Validità delle sedute ART. 8 Ordine del giorno ART. 9 Mozione d’ordine ART. 10 Diritto d’intervento ART. 11 Dichiarazione di voto ART. 12 Votazioni ART. 13 Deliberazione ART. 14 Verbale ART. 15 Surroga dei membri cessati ART. 16 Programmazione ART. 17 Decadenza ART. 18 Dimissioni ART. 19 Norme di Funzionamento Consiglio d’Istituto ART. 20 Collegio dei docenti ART. 21 Consigli di classe, interclasse e intersezione ART. 22 Comitato di valutazione degli insegnanti: norme di funzionamento ART. 23 Organo di Garanzia ART. 24 Norme di funzionamento dell’O.G. ART. 25 Formazione delle classi ART. 26 Iscrizioni in corso d’anno PARTE SECONDA VITA DELLA SCUOLA ART. 27 Viglialanza sugli alunni della sc. Primaria e Secondaria di 1° grado ART. 28 Viglilanza nella sc. dell’Infanzia DOCENTI ART. 29 Doveri dei docenti ART. 30 Assegnazione dei docenti ai plessi ART. 31 Comunicazioni docenti- genitori PERSONALE AMMINISTRATIVO ART. 32 Doveri del Personale Amministrativo ART. 33 COOLABORATORI SCOLASTICI:Norme di comportamento e doveri ART. 34 ALUNNI: norme di comportamento ART. 35 Diritto di trasparenza nella didattica ART. 36 Valutazione del comportamento degli studenti ART. 37 Classificazione delle sanzioni ART. 38 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti ART. 39 GENITORI: doveri ART. 40Diritto di Assemblea ART. 41 Assemblea di classe o di sezione ART. 42 Assemblea di plesso o di scuola ART. 43 Accesso dei genitori nei locali scolastici ART. 44 MENSA: norme sul servizio PAG. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 19 21 22 23 25 26 27 28 28 2 USO DEI LOCALI SCOLASTICI ART. 45 Laboratori: uso dei laboratori ART. 46 Sussidi Didattici ART. 47 Diritto d’Autore ART. 48 Aula Magna ART. 49 Uso esterno della strumentazione tecnica ART. 50 Biblioteca – Mediateca ART. 51 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione ART. 52 Richiesta d’uso dei locali scolastici da parte di esterni SICUREZZA ART. 53 Sicurezza degli alunni e dei lavoratori ART. 54 Norme di comportamento ART. 55 Infortuni alunni ART. 56 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario ART. 57 Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa ART. 58 Visite guidate Viaggi d’istruzione e viaggi connessi ad attività didattiche esterne ART. 59 Accesso di estranei ai locali scolastici ART. 60 Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica 28 29 30 31 32 33 34 36 3 Distretto Scolastico N. 20 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GIOVANNI BOSCO” SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO Via dell’Agricoltura, Tel.e Fax 0983-80047 87060 Corigliano C. – Cantinella (Cosenza) Cod. Fisc. 97008940781 REGOLAMENTO D'ISTITUTO Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco” di Cantinella EMANA Il seguente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, conforme ai principi e alle norme del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente “lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti", al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche. Tiene conto: - della Costituzione dello Stato Italiano e delle leggi vigenti; - della necessità di stabilire criteri generali per il buon funzionamento della vita scolastica, in considerazione che solo una disciplinata organizzazione interna può offrire all'utente un pubblico servizio valido e funzionale; - della consapevolezza che la scuola deve considerarsi centro di promozione culturale, sociale e civile; - dell' esigenza di superare anacronistici individualismi per l'attuazione nella scuola dei principi democratici cui si ispirano i Decreti Delegati; ORGANI COLLEGIALI Art.1 - Organi Collegiali dell'Istituto Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo “Don Giovanni Bosco” di Cantinella sono i seguenti: 1. Consiglio d'Istituto 2. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto 3. Collegio dei Docenti della Scuola dell'Infanzia; 4. Collegio dei Docenti della Scuola Primaria; 5. Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I° grado; 6. Consigli d' Intersezione della Scuola dell' Infanzia; 4 7. Consigli d' Interclasse della Scuola Primaria; 8. Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I° Grado 9. Organo di Garanzia 10. Comitato di valutazione degli insegnanti Art. 2 - Competenze del Consiglio d' Istituto 1. Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 2. Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all' impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, 3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell' attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie; - adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza degli stessi a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi, telematici ed informatici, dotazioni librarie, e l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; - criteri generali per la programmazione educativa; - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; - promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; -partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto 4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e intersezione; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento. 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. n,309 dei 1990. 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Direttore Generale del Consiglio Scolastico Regionale. 5 Art. 3 - Composizione del Consiglio d’Istituto Con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni è costituito da 14 componenti: Il Dirigente Scolastico 6 rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 genitori degli alunni Con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: Il Dirigente Scolastico 8 rappresentanti dei personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni Art. 4 - Nomina dei Membri del Consiglio Vista la proclamazione degli eletti effettuata dal primo seggio elettorale, scaduti i termini per i ricorsi, i membri dei Consiglio di Istituto sono nominati con Decreto del Dirigente Scolastico su delega del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale. Art. 5 - Elezioni Presidente e Vicepresidente Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà. più uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con un'ulteriore votazione. Il Consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Art. 6 – Giunta Esecutiva e sue attribuzioni Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva composta da: Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 1 docente 1 componente degli ATA genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. Convocazione L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 6 riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Art. 7 -Validità delle sedute La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Art. 8 - Discussione ordine del giorno Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente, le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della G.E. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. Art. 9- Mozione d'ordine Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'odg al quale si riferisce. Art. 10 - Diritto di intervento Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Art. 11- Dichiarazione di voto Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 7 Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. Art. 12- Votazioni Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità Art. 13 - Deliberazione La delibera, perché sia valida, deve essere intestata, con l’elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul oggetto ed il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4. Art. 14 -Verbale IL verbale è un atto giuridico che deve dare conto in modo preciso ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate. Il verbale deve dar conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Per ogni punto all'o.d.g si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 8 Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Copia del processo verbale può essere inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. Art. 15 - Surroga di membri cessati Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 16 – Programmazione Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 17 – Decadenza I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Art. 18 – Dimissioni I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 9 Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. Art. 19 -Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 12. Le Commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico verbale. 13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 10 16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 17. 17.I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 20. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. COLLEGIO DOCENTI Art. 20- Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti COMPOSIZIONE IL Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo (Unitario ) è composto da TUTTI gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Il Collegio si può articolare, per necessità anche come "Collegio di sezione" con parere deliberante. CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO Il Collegio dei docenti a sezioni riunite si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. COMPETENZE Il Collegio dei Docenti Unitario è l'organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare: cura la programmazione/curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, in curricoli d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente; formula proposte al Dirigente Scolastico- per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dai Consiglio di Istituto; valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e di interclasse, sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità didattiche indicate dal Consiglio d’Istituto 11 adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico- socio psico- pedagogici. promuove e d adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza; esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse o d'Intersezione. Per la stesura del verbale individua un docente con funzioni di segretario verbalizzante . FUNZIONAMENTO Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, come previsto dal CCNL. ART. 21 - CONSIGLI DI CLASSE DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 1. COMPOSIZIONE Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori eletti per ciascuna classe\ sezione. 2. COMPETENZE I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti, hanno i seguenti compiti: formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli di Classe- interterclasse) verificare (almeno ogni tre mesi) l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma dì lavoro didattico. I Consigli di classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre fare proposte al Consiglio d’Istituto in ordine a problematiche relative alla edilizia scolastica. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni. I Consigli di Classe, Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classe parallele, per ciclo o per plesso a seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche. 12 Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione di invitare, in alcuni casi, ad assistere alle riunioni i genitori delle classi interessate. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà un docente- coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza. Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto il segretario trasmetterà al Presidente della Giunta, tramite l'Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa perché le includa nell'ordine del giorno dei Consiglio successivo. 3. CONVOCAZIONE Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. Art. 22 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 23 ORGANO DI GARANZIA Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo di Garanzia, interno all’Istituto Comprensivo, entro dieci giorni dalla comunicazione. L’Organo di Garanzia è composto da: Il Dirigente scolastico che lo presiede Due docenti designati dal Collegio dei docenti Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’istituto Art. 24. Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola. L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo della scuola e notificate alle persone interessate. Ogni riunione dell'Ordine di Garanzia verrà appositamente verbalizzata e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell’ Organo stesso. 13 L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente regolamento. I genitori facenti parte dell'Ordine di Garanzia vengono designati dal Consiglio d'Istituto. ART.25 - Modalità di formazione delle classi La formazione delle classi prime viene esaminata da una Commissione che: per la scuola dell’Infanzia deve - privilegiare la formazione di sezione, adottando come criterio l'età e la maturità comportamentale. Fanno parte della Commissione: Dirigente Scolastico o suo delegato Le responsabili di plesso della scuola dell’infanzia La formazione delle prime classi della scuola Primaria viene esaminata da una Commissione costituita da: - Dirigente Scolastico o suo delegato - 1 insegnante per ciascuna sezione dell’ ultimo anno della scuola dell’infanzia - 2 insegnanti di ciascun plesso della scuola Primaria individuate dal Collegio dei docenti ed assegnate alle classi prime. Per la formazione delle classi prime della scuola Secondaria di 1° Grado si dividono gli alunni in fasce di livello di apprendimento ed una Commissione così composta effettuerà l’assegnazione degli alunni alle classi: Dirigente Scolastico o suo delegato 1 insegnante per ogni classe quinta della scuola Primaria 2 insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado 1- Nell'ottica della continuità della didattica fra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado e nello spirito di collaborazione tra operatori scolastici, la formazione delle prime classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado viene esaminata da una Commissione come sopra indicato, che tiene presente i seguenti criteri: nel caso di più alunni diversamente abili gli stessi saranno assegnati in numero uguale per sezione/ classe; se ci sono bambini che presentano particolari problemi già evidenziati nella scuola dell’Infanzia, o nella scuola Primaria o segnalati dai genitori, gli stessi saranno divisi tra le sezioni/classi, in modo che le stesse siano il più possibile omogenee tra loro; ed eterogenee al loro interno. valutazione con i genitori, dell'opportunità della separazione dei fratelli; ininfluenza assoluta sulla formazione delle classi dell'opzione relativa all'insegnamento della religione; la classe in cui sono iscritti alunni certificati sarà formata da un numero inferiore di alunni rispetto all'altra; valutazione delle problematiche derivanti dalla realtà della lingua madre; richieste particolari di inserimento di alunni in una classe piuttosto che in un'altra, verranno valutate dal Dirigente scolastico e dalla Commissione, l'atto materiale della formazione delle Classi sarà formalizzato entro il giorno precedente il 1° giorno di scuola. Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, le sezioni potranno essere miste o per fascia d'età ed equilibrate nel numero. 14 ART.26 -Iscrizioni in corso d'anno Qualora nel corso dell'anno scolastico dovessero arrivare nuovi alunni, questi ultimi verranno assegnati, di norma, alle classi cominciando da quelle con il numero inferiore di bambini, purché in dette classi non siano inseriti alunni handicappati. Naturalmente si assegneranno nuovi alunni anche a queste ultime, qualora non sia possibile destinarli ad altre classi; Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico convocherà i docenti, delle classi in cui intende inserire gli alunni, per facilitare le singole situazioni e l'inserimento più adeguato alle varie esigenze presentate. VITA DELLA SCUOLA ART. 27 -Vigilanza sugli alunni di Sc. Primaria e Secondaria 1° Grado Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima valgono le seguenti norme: A. Gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. E' fatta eccezione per quelli i cui genitori abbiano fatto espressa e motivata richiesta accettata dal Dirigente Scolastico. Gli insegnanti di classe sono quindi responsabili degli alunni dai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni fino all'uscita degli alunni. I genitori possono accompagnare i bambini fino all’ingresso della scuola e non oltre, per abituare i propri figli sin dalle prime classi ad una maggiore autonomia. In caso di assenza temporanea del titolare per gravi motivi o in attesa del supplente, gli alunni saranno affidati ad un collega in compresenza, o divisi fra i colleghi delle classi vicine . B. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario fissato per ciascun plesso all'inizio dell'anno scolastico, sono ammessi in classe. Qualora il ritardo diventi un'abitudine (ad es. con frequenza settimanale) gli insegnanti sono tenuti ad informare per iscritto i genitori invitandoli nel contempo a responsabilizzare maggiormente i propri figli. C. Gli alunni non possono, di norma, abbandonare la scuola durante l'orario scolastico previsto per le lezioni, salvo i casi previsti dalla normativa: per lo svolgimento di attività scolastiche, parascolastiche con gli insegnanti; per malesseri, purché l'alunno sia consegnato ai genitori e familiari o adulti conosciuti dagli insegnanti, previa dichiarazione dei genitori; in caso di alunni affidati all'uno o dall'altro dei genitori, saranno consegnati al genitore legalmente responsabile, in caso di improvviso malore dell'alunno durante le ore di lezione per cui sia necessario condurlo al pronto soccorso; nel caso in cui il genitore autorizzi per iscritto l'alunno a non si fermarsi a scuola durante il tempo mensa, ma con l'obbligo di farlo ritornare all’orario stabilito per la ripresa delle lezioni pomeridiane D. La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le attività programmate dall'insegnante di classe che vengono svolte nell'arco dell'orario scolastico. I genitori sono tenuti a giustificare per scritto le assenze dei propri figli, anche quelle delle sole ore pomeridiane. Gli scolari che stiano assenti dalla scuola per malattia per più di 5 giorni vengono riammessi dietro presentazione di una dichiarazione del medico curante che attesti la riacquistata idoneità dell'alunno alla frequenza (D.P.R. 1518/1985 art. 42). 15 E. Durante l'intervallo ed il tempo di mensa, gli insegnanti sono obbligati a vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che arrechino pregiudizio alle persone e alle cose. F. L'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. G. Il servizio dei trasporti è effettuato dal Comune o chi per esso, senza nessuna responsabilità di custodia da parte del personale scolastico. H. La scuola ed il personale ausiliario non possono assumersi alcuna responsabilità per gli alunni che permanessero negli spazi adiacenti all'edificio scolastico prima e dopo l'orario di ingresso e di uscita. I. Per eventuali danni arrecati dagli alunni alle strutture dell'edificio in orario scolastico si farà carico ai genitori interessati. Per quanto riguarda la vigilanza degli alunni in caso di sciopero, valgono le disposizioni impartite dalle vigenti disposizioni di legge. ART.28- Vigilanza nella scuola dell’Infanzia La scuola dell’Infanzia funziona per un massimo di 8 ore giornaliere. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché il calendario scolastico, sono stabiliti in base alle esigenze locali e sono approvati e convalidati dal Consiglio di Istituto. La vigilanza e la responsabilità degli alunni, in orario scolastico, sono affidate in ogni momento alle insegnanti titolari di sezione e in caso di necessità, al personale ausiliario che collabora con le insegnanti stesse. Le norme che regolano la vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza nella scuola sono: l'orario di entrata e di uscita viene stabilito secondo le esigenze di ciascun plesso, all'inizio dell'anno scolastico su delibera dei Consiglio di Istituto. Il servizio dei trasporti viene effettuato dal Comune. I genitori possono accompagnare i bambini a scuola anche all'interno dell'edificio scolastico sia per favorire in un primo momento l'inserimento dei bambini evitando il distacco brusco dalla famiglia, sia per instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione tra scuola e famiglia In caso di assenza temporanea del titolare di sezione per gravi motivi, tutte le insegnanti e il personale ATA collaborano per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica anche per la sezione rimasta temporaneamente scoperta. Gli alunni in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito per ciascun plesso all'inizio dell'anno, sono ammessi a scuola purché il ritardo non diventi un'abitudine. Al termine dell'orario scolastico i bambini vengono consegnati dalle insegnanti personalmente ai familiari o a persone da loro delegate per iscritto. DOCENTI Art. 29- Indicazioni sui doveri dei docenti 1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 2. I docenti devono compilare in modo accurato e quotidianamente il registro di classe circa le attività svolte e/o i compiti assegnati e gli eventi notevoli relativi al comportamento scolastico degli allievi. 16 3. Le assenze, sostituzioni, supplenze, scambi di ore, compresenze dei docenti devono trovare riscontro nel registro di classe. 4. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione dei giorni assente. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 5. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 6. Se il genitore di un alunno richiede di far uscire anticipatamente il proprio figlio, occorre chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Dopo l’autorizzazione il docente che è in aula è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo. 7. I docenti devono predisporre per ogni classe un elenco degli alunni completo da inserire nel registro di classe e sul registro personale. Gli indirizzi ed i numeri telefonici sono disponibili anche in segreteria. 8. I docenti devono indicare sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 9. I docenti devono annotare scrupolosamente sul registro personale le assenze degli alunni, le verifiche, i compiti in classe, gli argomenti delle lezioni, le osservazioni sistematiche relative al comportamento ed al profitto degli alunni nonché, con riferimento alle programmazioni di Istituto, le programmazioni annuali ed i piani di lavoro delle diverse discipline nonché le relazioni finali. 10. I docenti devono avere cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 11. Durante l'intervallo i docenti devono vigilare sull'intera classe e collaborare con i colleghi delle altre classi. 12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 13. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli alunni. 14. In occasione di uscite o per trasferimenti nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle cartelle. 15. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. Art. 30 - Assegnazione del personale ai plessi/classi/sezioni Nella scuola dell’Infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare, precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito in tempo utile, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art.25 del C.C. D.N. del 18.1. 2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001: Il Dirigente scolastico in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, assegna gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal Collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra classe, non può essere considerata elemento ostativo. Il Dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le 17 competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività dell’Istituto, anche su richiesta degli interessati, da formalizzare entro il 30 maggio dell’anno scolastico precedente, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella del personale che entra a far parte per la prima volta dell’organico funzionale d’Istituto; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. Per l’assegnazione ai plessi/classi/sezioni non vale la precedenza prevista dalla Legge 104/92. Fatti salvi i criteri stabiliti in contrattazione d’Istituto, trattandosi di assegnazioni ad altro plesso prevale l’anzianità di servizio quale risulta dalla graduatoria “formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. Art. 31 - Comunicazioni docenti – genitori Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola secondaria di 1° grado è prevista un'ora per i colloqui con i genitori. Annualmente sono programmati incontri pomeridiani tra insegnanti della scuola e famiglie degli alunni. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione scritta degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere. PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 32- Doveri del personale amministrativo La qualità del rapporto tra il personale della scuola e il pubblico è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno all’Istituto si muovono. 1. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma sul registro del personale. 2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica. 3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 4. Collabora con i docenti. 5. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. COLLABORATORI SCOLASTICI 18 Art. 33 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 3. I collaboratori scolastici devono: a) vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; b) essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; c) collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; d) comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; e) collaborare con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; f) favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap; g) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; h) svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione; i) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; j) sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; k) impedire, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; l) essere sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; m) evitare di parlare ad alta voce; n) tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; o) provvedere al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti, delle aule affidate, dei servizi, degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili; p) non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; q) invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati i genitori sugli orari di ricevimento dei docenti, collocati sempre in ore libere da insegnamento; r) prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; s) sorvegliare l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. t) Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalare, sempre in 19 segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. u) Accogliere il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Successivamente l'alunno potrà lasciare la scuola. v) Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 1. che tutte le luci siano spente; 2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 3. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 5. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 6. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. ALUNNI Art. 34 - Norme di comportamento 1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, di tutto il personale della Scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, sia al mattino che nelle ore di rientro pomeridiano, a favorirne lo svolgimento delle lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.. Le assenze devono essere giustificate Gli alunni assenti devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Si rammenda che per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario scolastico annuale. 3. Gli alunni entrano a scuola puntualmente secondo l’orario stabilito; I ritardi verranno annotati sul registro di classe. 4. Gli alunni devono curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri. 5. E’ fatto divieto agli alunni di utilizzare telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto ne è severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15/3/2007); le comunicazioni urgenti con 20 famiglie dovranno avvenire attraverso il telefono della scuola. In caso di non ottemperanza verranno sequestrati e consegnati direttamente ai genitori. 6. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola forniti del materiale richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri e della merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 7. Gli alunni sono tenuti a portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. 8. Gli alunni sono tenuti a prestare attenzione necessaria durante l’attività didattica e a partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo. 9. Gli alunni sono tenuti a svolgere le attività di studio e i compiti a casa con attenzione, serietà e puntualità. 10. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: i genitori di coloro che provocheranno danni al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni. 12. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 13. Durante gli intervalli ,sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 14. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca e nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 15. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 16. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. 19. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 20. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 21. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Dirigente informerà per iscritto la famiglia. 21 22. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole. 23. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 24. Voto in condotta. Nella scuola secondaria di primo grado si ritorna alla valutazione della condotta come elemento che può determinare la bocciatura. Agli alunni che durante l'anno scolastico dovessero macchiarsi di particolari comportamenti, in sede di scrutinio i docenti possono attribuire il voto di cinque in condotta che determinerebbe l'automatica bocciatura. Art. 35 - Diritto di trasparenza nella didattica L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore si farà carico di illustrare alla classe ed alle famiglie il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe/interclasse/intersezione. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. Art. 36 - Valutazione del comportamento degli studenti Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione, dall'inizio dell'anno scolastico sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. Art. 37 Classificazione delle Sanzioni Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. 1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 22 Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa di ammonizione scritta. 2. Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe a) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni. personale docente e non, persone esterne); b) Disturbo continuo durante le lezioni; c) Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle attività educative e formative; d) Violazioni alle norme di sicurezza; 3. Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia degli studenti a) Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; b) Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno; c) Falsificazione di firme; 4. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni comunicazione alla famiglia dello studente e a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta b) Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica c) Disturbo grave e continuato durante le lezioni d) Alterazione di risultati e) Gravi scorrettezze 5 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe –e comunicazione alla famiglia degli studenti a) Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5 23 b) Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 6 Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale. a) Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. Le sanzioni di cui agli art. 37 comma 1-2-3-4-5-6 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 6 e, comunque, da valutare caso per caso. Art. 38 - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE L’attribuzione dei voti in decimi avverrà per livelli secondo i seguenti criteri: a)gravemente insufficiente- quando l’alunno: - non fornisce alcuna informazione sull’argomento proposto; -non è in grado di impostare applicazioni ,anche molto elementari,in ambito matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio; -non ne coglie il senso del testo; -la comunicazione è incomprensibile. Voto fino a 4 b)lievemente insufficiente- quando l’alunno: - riferisce in modo frammentario e generico; -si orienta con difficoltà nelle applicazioni anche di tipo ripetitivo; in ambito matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio; -produce comunicazioni poco chiare; -si avvale di un lessico povero e/o frammentario; voto 5 24 c)sufficiente- quando l’alunno: -individua gli elementi essenziali del programma; -riesce a risolvere le applicazioni di tipo ripetitivo; in ambito matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio; -espone con semplicità, sufficiente proprietà di linguaggio e correttezza; -si avvale soprattutto di capacità mnemoniche. Voto 6 d)buono- quando l’alunno: - coglie la complessità dell’argomento; -sviluppa analisi correte; -imposta e risolve applicazioni autonomamente; in ambito matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio; -espone con lessico appropriato e corretto voto 7/8 e)distinto/ottimo- quando l’alunno: -definisce e discute con competenza i termini della problematica; -imposta e risolve applicazioni complesse autonomamente in ambito matematico,tecnico,artistico , musicale e motorio; -sviluppa sintesi concettuali organiche ed anche personalizzate; -mostra proprietà, ricchezza e controllo di mezzi espressivi e di calcolo. Voto 9/10 GENITORI Art. 39 – Indicazioni I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: a) trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; b) conoscere la proposta formativa dell’Istituto e partecipare al progetto educativo, stabilendo rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; c) sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; d) educare ad un comportamento corretto e rispettoso dei compagni e di tutto il personale scolastico e) educare al rispetto e alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento che dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. f) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; g) partecipare con regolarità alle riunioni previste; h) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; i) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; j) informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la proprio/a figlio/a. k) informare gli insegnanti di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo. 3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. 25 La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. Art. 40 - Diritto di Assemblea 1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. Art. 41 - Assemblea di classe/ sezione 1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione , Classe Interclasse,. 2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: dagli insegnanti; da un quinto delle famiglie degli alunni della classe/sezione. 3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Art. 42 - Assemblea di plesso o di scuola 1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di classe,interclasse, intersezione, eletto dall'assemblea. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 3. La convocazione può essere richiesta: da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 4.Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 26 5 L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 6 Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 7 Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 8 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso. Art. 43 - Accesso dei genitori nei locali scolastici 1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. MENSA Art. 44- Norme sul servizio mensa La consumazione del pasto nella sala mensa costituisce un momento pienamente educativo, di socializzazione ed un’opportunità per l’assunzione di atteggiamenti corretti e consapevoli. Gli alunni che partecipano alla mensa, accompagnati dai docenti, si dispongono ordinatamente in fila e, dopo essersi lavate le mani senza spreco di salviette e sapone, accedono alla sala mensa. L’attesa e la consumazione del pasto debbono avvenire in un clima tranquillo, parlando a bassa voce e senza arrecare disturbo ai compagni. Si esce dalla sala mensa solo dopo che gli insegnanti hanno concesso il permesso, lasciando i tavoli in ordine e depositando i resti del cibo negli appositi contenitori. Il rientro a scuola per gli alunni che non fruiscono del servizio mensa deve avvenire, Gli alunni che non usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa devono giustificare l’assenza sul libretto personale e devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto. L'Istituzione Scolastica non consente agli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, di sostare nel cortile della scuola prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane e non potrà assicurare alcuna vigilanza ,quindi non se ne assume la responsabilità. LABORATORI Art. 45- Uso dei laboratori e delle aule speciali 1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature,ecc... 2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 27 3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. 7. I laboratori informatici possono essere utilizzati dagli allievi solo in presenza dell’insegnante responsabile, attenendosi al Regolamento esposto nell’aula. 8. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 9. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile del laboratorio o al Dirigente Scolastico. Art. 46 - Sussidi didattici La scuola è fornita di sussidi e di materiale per il lavoro educativo- didattico. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. Uso delle attrezzature didattiche 1. Le attrezzature didattiche (compresi i sussidi audiovisivi ed informatici) sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta previo accordo con i docenti responsabili e con il personale ausiliario. 2. I docenti non devono incaricare gli allievi per ritirare/riporre materiali didattici nei laboratori. 3. Ogni insegnante è responsabile dell’uso degli strumenti utilizzati nella propria classe e deve restituirli dopo l’uso, in modo da renderli disponibili per i colleghi. 4. Tutte le attrezzature didattiche debbono essere restituite e riposte nel luogo in cui sono solitamente custodite al termine delle lezioni dai collaboratori scolastici. 5. I docenti consentono agli allievi l’uso di strumenti didattici solo in loro presenza in quanto sono responsabili del loro funzionamento, della loro conservazione e di eventuali danni che dovessero derivare allo strumento o all’allievo per un non corretto utilizzo. 6. I laboratori informatici possono essere utilizzati dagli allievi solo in presenza dell’insegnante responsabile, attenendosi al Regolamento esposto nell’aula. Art. 47 - Diritto d'autore Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 48 – Aula Magna L’utilizzazione dell’ Aula Magna avviene tramite prenotazione al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente, quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte 28 e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. Art. 49 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, computer portatili, sussidi vari, ecc...) L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro, la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. Art. 50 - Biblioteca-Mediateca 1. La biblioteca- mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.. 2. Compito della biblioteca- mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 3. Il Dirigente Scolastico nomina un responsabile della Biblioteca -Mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 4. Alla Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato. 5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc... 7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni 8. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro. 9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri o altri materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. Art. 51- Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, stampante, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 2. Le modalità di utilizzo devono essere compatibili con gli altri obblighi di lavoro del personale incaricato. 3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato. 4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre. 5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 29 6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. ART. 52 - Uso locali scolastici 1. Richieste d'uso da parte di altre scuole pubbliche potranno essere autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastico. 2. Fuori orario scolastico il Consiglio autorizza l'uso a Enti morali e culturali che non perseguono scopi di lucro, previa richiesta che l'interessato dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale e all'Istituto Comprensivo, in base all'art. 12 della Legge 517/77, secondo comma "..., gli edifici scolastici e le attrezzature possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione; previo assenso dei Consiglieri di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale ". 3. Si precisa che la domanda deve essere presentata di norma con 15 giorni di anticipo all'Amministrazione Comunale e per conoscenza all'Amministrazione dell'Istituto Comprensivo. Il nulla osta da parte del Consiglio, con le eventuali condizioni d'uso in ordine alla sicurezza all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio, sarà inviato all'Amministrazione Comunale e per conoscenza agli interessati. 4. In caso di inosservanza delle condizioni d'uso sarà facoltà del Consiglio di Istituto revocare l'autorizzazione. SICUREZZA Art.53 - Sicurezza degli alunni e dei lavoratori Il Dirigente scolastico , individuato dal D.M. 292 del 21 giugno 1996 " datore di lavoro" è tenuto a dare applicazione a quanto previsto dal D.Lvo 242/96 e al Regolamento applicativo per la sicurezza nelle scuole. A tal fine si avvarrà della collaborazione : in primo luogo dell'Amministrazione Comunale, tenuta in base alla normativa vigente alla fornitura e alla manutenzione dei locali di altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire consulenze e servizi. Verrà predisposto un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività scolastica che conterrà i criteri adottati e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare distinte tra quelle a carico dell'Amministrazione Comunale e quelle a carico della scuola. Per ogni edificio scolastico sarà previsto; la definizione di un piano di emergenza da condividere anche con gli alunni attraverso prove e simulazioni l'individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea formazione Art. 54 - Norme di comportamento 1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute; 30 3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dal Responsabile Prevenzione e Protezione; 4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi agli esperti; 6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione; Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro; 10. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 11. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 12. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. 13. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile; 14. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 15. . Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 16. . Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 17. . Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola; 18. . Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; 19. . Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 20. . L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 21. Segnalare tempestivamente Responsabile Prevenzione e Protezione o al Dirigente scolastico ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 22. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al Dirigente Scolastico sulle circostanze dell'evento; 23. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 24. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di gravidanza; Non circolare né sostare nelle scale e nei corridoi degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro. 25. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 31 Art. 55- Infortuni alunni In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione, dandone comunicazione ai genitori. Nei casi gravi il personale docente informa il Dirigente scolastico il quale provvederà a telefonare immediatamente al pronto soccorso o al medico di base presente nella località. In estremo caso di necessità, i docenti sono autorizzati a portare l'alunno infortunato al più vicino ospedale con qualsiasi mezzo, avendo cura di affidare il resto della classe ad un altro docente presente nel plesso, e dopo aver avvisato i genitori dell'alunno. L'insegnante dell'alunno infortunato è tenuto a compilare la denuncia di infortunio sufficientemente circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso o il successivo. COMUNICAZIONI Art. 56 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc... 4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. Per gli alunni si prevede di: distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. Art. 57 - Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa 1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto. Su richiesta dei genitori è possibile comunicarle via e-mail . In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti. 32 4. Il Piano dell’Offerta Formativa , la Carta dei servizi, il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di disciplina, sono inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica: www. cantinellascuole.it Art. 58 Visite guidate e Viaggi d’istruzione o connessi ad attività didattiche esterne. Il Consiglio d’Istituto nella convinzione che le attività didattiche esterne costituiscano un momento indispensabile per una più diretta e immediata conoscenza dei territori in cui la scuola opera e per favorire esperienze personali da parte degli alunni in relazione ai contenuti della programmazione didattica, oltre che occasione di effettiva socializzazione, fissa i criteri per realizzazione di tali attività Tipologie delle attività didattiche esterne 1. Escursioni con finalità didattico- ricreative, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi; per la realizzazione delle escursioni i docenti dovranno preventivamente acquisire il consenso dei genitori: 2. Viaggi e visite d’integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dei Paese o anche della realtà dei Paesi esteri; la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico artistico sempre in con gli obiettivi didattici dì ciascun corso di studi. 3. Viaggi connessi ad attività sportive che devono, avere valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ordine di scuola, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità del Consiglio d’Istituto/Giunta Esecutiva. La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata, CM 2.10.96, n. 623 e successive integrazioni Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne (visite, viaggi, concorsi) devono essere coperti con polizza assicurativa contro gli infortuni, e per la responsabilità civile per danni contro gli infortuni e per danni arrecati a terzi. Alle visite guidate ed ai viaggi possono essere autorizzati a partecipare i genitori, solo in casi eccezionali in veste di accompagnatori, In ogni caso si dovranno tenere come punto di riferimento le indicazioni fornito dalla C.M. 623 del 2.10.’96 successive integrazioni. Per quanto riguarda la quota pro capite degli alunni, relativa alle visite e ai viaggi d’istruzione, questa verrà calcolata dividendo la spesa totale per il numero dei partecipanti arrotondando all’euro successivo. Per le quote mancanti, per non adesione di alcuni alunni, provvederà alla copertura l’Istituto. 33 ACCESSO DEL PUBBLICO Art. 59 - Accesso di estranei ai locali scolastici 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento . CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA Art. 60 - Accesso e sosta 1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza. Regolamento approvato dal Collegio dei docenti in data 28 ottobre 2009 Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 03 novembre 2009 34