ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MAZZINI” LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE Via Curtatone snc - 97019 VITTORIA - (RG) C.M. – RGIS01400P __ 0932 985170 __ _ 0932 866445 (fax) ____ C.F. 82001840881__ www.liceomazzinivittoria.it - Pec: [email protected] e-mail: [email protected] REGOLAMENTO D’ISTITUTO PREMESSA Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (che si allega di seguito al documento), del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Esso sarà aggiornato, apportandovi le modifiche che si rendano necessarie, in base al cambiamento della normativa da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e/o delle leggi in materia scolastica. Potrà anche essere modificato per effetto di mutate condizioni ambientali e del territorio o di cambiamenti didattici o per recepire nuovi contenuti del P.O.F.. Le deliberazioni in materia di modifica del Regolamento spettano al Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione dei rappresentanti di tutta la comunità scolastica. PRINCIPI E FINALITA’ La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione Italiana. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 1 La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D.L. 297/1994, ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. TITOLO I - SOGGETTI E COMPONENTI INTERESSATI 1. Il presente Regolamento è rivolto a: - tutti i docenti in servizio; - tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto; - tutti i genitori degli alunni iscritti; - tutto il personale ATA (personale di segreteria, collaboratori, assistenti tecnici). GLI STUDENTI 1. Tutti gli studenti hanno uguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri membri della comunità hanno il diritto-dovere ad uguale rispetto e trattamento. 2. E’ diritto degli alunni ricevere un insegnamento costantemente aggiornato, coerente al Piano dell’Offerta Formativa approvato all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle loro famiglie, della criticità della cultura, della pluralità delle opinioni e della libertà di espressione. 3. Tutti gli alunni hanno il diritto di usare, nello svolgimento dell’attività scolastica, le attrezzature didattiche della scuola, secondo quanto previsto da successive disposizioni del presente regolamento. Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare con impegno alle lezioni e alle altre attività proposte nella scuola attraverso l’uso dei vari strumenti messi a loro disposizione, nel pieno rispetto dei locali e delle attrezzature scolastiche. Per quanto non specificato si rimanda all’art. 2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”. 4. Gli studenti sono tenuti all’obbligo della presenza in classe durante le ore di lezione salvo le eccezioni previste dalle norme vigenti. I DOCENTI 1. I docenti svolgono l’attività didattica ed educativa ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle disposizioni che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto dell’evoluzione della personalità e delle idee dell’allievo, allo scopo di promuoverne, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, il pieno sviluppo e la formazione umana e critica. 2. All’inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente predispone la programmazione didattica riguardante l’intero anno scolastico, la discute nei Consigli di classe ai fini della definizione del P.O.F.. 3. Una copia della programmazione approvata deve rimanere depositata presso la segreteria. Gli incontri con i genitori vengono programmati, per tutto l’anno scolastico, dal Collegio dei docenti entro il mese di ottobre, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO (ATA) 1. Le mansioni del personale A.T.A. sono essenziali ai fini del corretto funzionamento della scuola e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. 2 I GENITORI 1. Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita della scuola interessandosi all’attività scolastica dei propri figli e seguendone la formazione educativa mediante la partecipazione agli Organi Collegiali, alle Assemblee, alle altre iniziative promosse dalla scuola, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Regolamento. 2. Ogni genitore ha diritto di visitare i locali scolastici destinati alla classe del figlio, in orario non di lezione, preventivamente concordato con la Dirigenza. 3. Eventuali osservazioni o suggerimenti possono essere formulati al Consiglio d’Istituto. Si sollecita particolarmente la piena ed effettiva partecipazione e collaborazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica, come condizione necessaria per la realizzazione del successo formativo degli studenti. 4. I genitori devono inoltre assumersi un impegno di “corresponsabilità” riguardo all’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, questi manifestino condotte scorrette e/o negligenti o, più in generale, violino i doveri sanciti dal presente Regolamento e subiscano di conseguenza l’applicazione di una sanzione disciplinare. TITOLO II – ORGANI COLLEGIALI 1. Per ciò che riguarda la tipologia, la composizione, le modalità di elezione, le attribuzioni e le competenze degli Organi Collegiali. si rimanda alla specifica legislazione scolastica emanata in materia (D.P.R. 416/74 e norme successive). TITOLO III – ASSEMBLEE 1. Tutti gli alunni, i docenti, i genitori e il personale A.T.A. possono riunirsi separatamente in assemblea nelle seguenti forme: - Assemblea d’Istituto - Assemblea di classe; - Assemblea dei genitori; - Assemblea del personale ATA. DISPOSIZIONI GENERALI 1. La convocazione delle assemblee studentesche è regolamentata dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L. n. 297/94. 2. Le Assemblee dei genitori sono regolate dall’art. 15 del D.L. n. 297/94. 3. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti alle assemblee studentesche e a quelle dei genitori, ai sensi del 5° comma art. 43 del D.P.R. 31.5.74 n. 416, la relativa richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico, che ne darà notizia al Consiglio d’Istituto. 4. Gli studenti e i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. ASSEMBLEE STUDENTESCHE 1. Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 2. Le assemblee possono essere di classe o d’Istituto. 3. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d’Istituto. 4. E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea d’Istituto e di una Assemblea di classe al mese. 5. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni, ove per mese conclusivo si intende gli ultimi trenta giorni di lezione. 6. L’Assemblea d’Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, 3 mentre l’Assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione. 7. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. 8. La richiesta per l’Assemblea di classe va formulata prima ai docenti delle ore interessate, che ne devono dare a turno il consenso, e poi inoltrata al Dirigente scolastico tre giorni prima della data stabilita. 9. Il docente della ora in cui si svolge l’Assemblea di classe deve vigilare nei paraggi sull’andamento disciplinare della classe. In caso di comportamento poco coerente alle finalità della assemblea o di comportamento scorretto può sospendere l’assemblea. 10. Alle Assemblee d’Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici esterni alla scuola. 11. Per la partecipazione di esperti esterni deve essere inoltrata richiesta al Dirigente scolastico unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 12. La partecipazione degli esperti esterni deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e dal Consiglio d’Istituto e limitata ad un massimo di quattro assemblee annuali. 13. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per brevi lavori di gruppo. 14. Alle Assemblee di classe e di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico (o suo delegato), tutti i docenti che lo desiderino. 15. L’Assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento che viene reso noto al Consiglio d’Istituto. 16. La presidenza dell’Assemblea d’Istituto deve farsi carico di redigere il verbale di ogni assemblea. 17. L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta del 20% degli studenti o su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco, laddove costituito. 18. L’Assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe inoltrata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima rispetto alla data di convocazione. 19. Il Dirigente scolastico ha la facoltà di cambiare, anche su parere dei docenti, la data e/o le ore richieste ove sussistono interferenze di ordine didattico. 20. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinario svolgimento dell’assemblea. COMITATO STUDENTESCO 1. A norma dell’art. 13 del D.L. 297/94, i rappresentanti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto possono esprimere un Comitato studentesco d’Istituto. 2. La costituzione del Comitato studentesco va formalizzata in una riunione immediatamente successiva alle elezioni dei Consigli di classe; di esso viene redatto apposito verbale. 3. Il Comitato è tenuto a darsi un direttivo di almeno sei membri (due per ogni indirizzo liceale), fra i quali si eleggerà un Coordinatore e ai quali spetterà la convocazione del Comitato stesso. 4. Il Comitato studentesco o il suo direttivo possono essere altresì convocati dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 5. Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale, formula proposte per il P.O.F. ed esprime pareri sulle iniziative complementari e sulle attività integrative organizzate dall’Istituto. CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 1. A norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 156/99 gli studenti eleggono annualmente, con le stesse modalità previste per le elezioni dei loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti istituita con D.P.R. n. 567/96. 2. I rappresentanti eletti della Consulta Provinciale degli Studenti hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e iniziative di detto Organismo, con le agevolazioni eventualmente previste dalle disposizioni di legge. 4 COMITATO DEI GENITORI – ASSEMBLEE DEI GENITORI 1. Il Comitato dei genitori è costituito dai genitori rappresentanti di classe. 2. Le Assemblee dei Genitori possono essere di classe o d’Istituto 3. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere il Comitato dell’Istituto. 4. La data e l’orario di svolgimento delle Assemblee dei genitori svolte nei locali della scuola devono essere concordati con il Dirigente scolastico 5. L’Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. 6. L’Assemblea d’Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori, costituito dai genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori degli studenti della scuola. 7. All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti della classe o dell’Istituto. ASSEMBLEA PERSONALE A.T.A. 1. L’assemblea del personale A.T.A. può essere convocata, previa comunicazione al Dirigente scolastico, dai rappresentanti del personale A.T.A. RIUNIONI GRUPPI STUDENTESCHI E GRUPPI DI STUDIO 1. Tutti gli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi ed organizzarsi autonomamente nell’ambito della scuola per finalità conformi alla Costituzione Italiana. 2. Per le riunioni di gruppi di studenti possono essere usate aule disponibili, purché tali riunioni si effettuino in orario non di lezione e compatibilmente con le possibilità del servizio del personale A.T.A., previa richiesta al Dirigente scolastico, sottoscritta da almeno due studenti che si assumono la responsabilità del locale e delle attrezzature. 3. La richiesta di riunione degli studenti deve pervenire al Dirigente scolastico, per motivi organizzativi, almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere le motivazioni della riunione ed essere compatibile con la disponibilità dei docenti, se richiesta, e dei non docenti. E’ comunque auspicabile che anche queste attività vengano programmate all’inizio dell’anno scolastico. 4. Alle riunioni degli studenti possono partecipare persone estranee alla scuola solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 5. Al termine della riunione gli studenti devono lasciare i locali puliti ed in perfetto ordine. Di questo rispondono i sottoscrittori della richiesta. 6. Tutti i gruppi possono richiedere al Dirigente scolastico di portare comunicazioni scritte nelle classi anche in orario di lezione, preferibilmente all’inizio o al termine dell’ora. RIUNIONI GRUPPI DI DOCENTI E PERSONALE A.T.A. 1. I docenti e il personale A.T.A della scuola sono liberi di riunirsi nei locali dell’Istituto fuori dell’orario di lezione e di organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, artistica, didattica o sindacale. 2. Alle riunioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico su richiesta fatta pervenire almeno 7 giorni prima, possono essere invitate anche persone estranee alla comunità scolastica. 3. Al termine delle riunioni i locali usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione. RIUNIONI GRUPPI DI GENITORI 1. Le riunioni dei genitori e dei relativi gruppi nei locali della scuola devono avvenire fuori dell’orario di lezione e riguardare problemi attinenti l’attività della scuola. 2. Le convocazioni delle riunioni devono essere concordate con il Dirigente scolastico e risultare da una richiesta sottoscritta da almeno tre genitori nella quale siano indicati i motivi della riunione. 3. Nell’ambito di iniziative del P.O.F. o problematiche inerenti la scuola e nel rispetto della 5 normativa vigente, possono essere fissati annualmente incontri collegiali per favorire la comunicazione scuola/famiglia. TITOLO IV – RAPPORTO DOCENTI-STUDENTI NORME GENERALI 1. All’inizio dell’anno scolastico ogni docente illustrerà alla classe i propri metodi didattici e il programma che intende svolgere. In particolare, ogni docente indicherà come intende coordinare la propria attività con le altre discipline e con gli interessi degli studenti; indicherà anche le motivazioni circa la scelta dei libri di testo e dei supporti didattici ed informativi di cui intende avvalersi. L’organo in cui meglio si esplica tale attività di programmazione e coordinamento è il Consiglio di classe. 2. La volontà di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è espressa personalmente dagli studenti all’atto dell’iscrizione. Agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi di questo insegnamento vengono garantite attività alternative che assumono pari dignità delle altre attività. Tutta la materia riguardante tale diritto è regolata dalla normativa vigente. 3. La Presidenza comunica mediante affissione all’albo dell’Istituto l’orario annuale delle lezioni e il calendario dei colloqui fra docenti e genitori. 4. La presenza e la puntualità degli studenti e di tutto il personale della scuola costituiscono norma generale di comportamento. 5. L’attività didattica è programmata in modo da garantire un normale svolgimento dell’impegno scolastico, evitando la concentrazione di compiti in classe nella stessa mattinata. 6. Il calendario delle verifiche scritte è programmato e comunicato agli studenti con almeno una settimana di preavviso. 7. I compiti in classe devono essere corretti di norma e riconsegnati agli alunni entro il termine di 10 giorni dallo svolgimento, affinché il controllo del risultato sia efficace e costruttivo per gli studenti. 8. I docenti devono comunicare tempestivamente agli studenti il giudizio adeguatamente motivato ed il voto delle verifiche orali. 9. Le famiglie degli studenti, dietro richiesta scritta inoltrata al Dirigente scolastico, possono prendere visione dei compiti corretti, dei piani di lavoro e dei criteri di valutazione adottati dai docenti. 10. Per assicurare un regolare svolgimento dell’attività didattica le sostituzioni dei docenti assenti verranno effettuate, per quanto possibile, dai docenti della medesima classe. In caso contrario l’obbligo delle sostituzioni riguarderà tutti i docenti con ore a disposizione. ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO – DEBITI FORMATIVI 1. Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa che la scuola predispone annualmente. 2. Le attività di recupero sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio d’Istituto, che recepisce la normativa vigente, D.M. 5/11/2007 e D.M. 3/10/07. 3. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi individuati dai docenti in sede di programmazione. 4. Allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico la scuola organizza interventi di sostegno, utilizzando la quota del 20% del curricolo prevista dal D.M. n. 47 del 13/06/2006. 5. I Consigli di classe, su indicazioni dei singoli docenti delle materie oggetto, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 6 dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 6. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne comunicazione formale alla scuola. 7. Al termine di ciascun intervento di recupero, realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. 8. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti interessati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie. 9. Le modalità di realizzazione delle verifiche sono deliberate dai Consigli di classe che, in relazione alla natura della/e disciplina/e oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte e/o orali. 10. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino una o più discipline con valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione delle possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio svolto autonomamente o attraverso la frequenza di attività di recupero, che saranno predisposte dalla scuola. 11. Nel caso di studente con una o più discipline valutate insufficienti, il Consiglio di classe può decidere di ammetterlo alla classe successiva con “giudizio sospeso”, rinviando la formulazione del giudizio finale. 12. Le operazioni delle verifiche e valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento e comunque, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 13. L’Istituto, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica per iscritto alle famiglie la/e disciplina/e in cui lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che l’Istituto è tenuto a portare a termine come previsto dalla normativa vigente. 14. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali, volte all’assolvimento del/i debito/i formativo/i. 15. Le famiglie hanno comunque il dovere di intervenire attivamente a fianco dei docenti in tutti i casi in cui il profitto scolastico dei figli risulti insufficiente in una o più discipline. 16. Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio finale espressa sulla base di una valutazione complessiva dello studente . 17. L’esito positivo dello scrutinio di riparazione comporta per lo studente ammesso con “giudizio sospeso” l’iscrizione alla frequenza della classe successiva. 18. Nel caso di ammissione, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione ed integrazione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al D.M. 42 del 22/05/07. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 1. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico nomina i Docenti Coordinatori didattici (uno per classe), che hanno compiti e funzioni di collaboratori del Capo d'Istituto nello svolgimento dell'attività didattica. 2. Per la designazione dei coordinatori delle classi prime si utilizza il criterio del maggior numero di ore d’insegnamento del docente della classe prescelta; per quella delle classi successive alle prime si utilizza il criterio di continuità dell’incarico con l’anno scolastico o gli anni scolastici precedenti. In caso di mancata disponibilità dei docenti si procede al sorteggio. 7 3. Per gli impegni che svolge nell'ambito delle attività d'Istituto il Coordinatore di classe accede al fondo di incentivazione. 4. Il Coordinatore di classe ha un ruolo specifico nella classe e nei rapporti fra la classe e la Dirigenza, e tra questa e i genitori degli alunni. 5. Al Coordinatore di classe sono attribuite, in particolare, le seguenti mansioni: a) svolge le funzioni di Segretario per la verbalizzazione dei lavori nel Consiglio di classe; b) presiede il Consiglio di classe in sostituzione del Dirigente scolastico; c) rappresenta il Dirigente scolastico nelle riunioni degli Organi Collegiali e nei rapporti con le famiglie degli alunni; d) segnala al Dirigente scolastico gli alunni della propria classe che si trovano in situazione di difficoltà per profitto, problemi personali o altro; e) riferisce agli alunni della propria classe le disposizioni del Dirigente scolastico o del Docente Vicario nei casi in cui non è stato possibile trasmetterle per iscritto tramite circolare; f) riferisce al Dirigente scolastico le richieste degli alunni della propria classe in merito allo svolgimento di attività culturali, visite guidate, corsi di sostegno o altro; g) comunica al Dirigente scolastico i nominativi degli alunni della propria classe che hanno fatto numerose assenze; h) trasmette al Dirigente scolastico le proposte e le richieste fatte per iscritto dai colleghi in merito all'acquisto di sussidi didattici e/o di altro materiale. 6. I Coordinatori di classi costituiscono una speciale Commissione interna che viene convocata per discutere problemi di didattica, disciplina degli alunni o altro. 7. I Coordinatori di classi possono svolgere funzioni particolari affidate loro dal Dirigente scolastico per delega. TITOLO V – REGOLAMENTAZIONE DI ENTRATE, USCITE, RITARDI, INTERVALLO, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI ENTRATE 1. L’entrata degli studenti nell’Istituto è consentita dagli ingressi di Vico C. Pisacane per i pedoni e dal cancello di via C. Pisacane per gli studenti con motociclo. 2. L’ingresso a scuola degli studenti è fissato dalle ore 8.10 alle ore 8.20 ed è segnalato dal suono della campana. 3. Gli studenti che per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all’inizio delle lezioni, possono richiedere alla Presidenza un permesso di entrata posticipata. La Presidenza, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di autorizzare l’entrata posticipata. Tale permesso verrà annotato sul registro di classe. 4. Gli ingressi posticipati di norma non sono consentiti oltre l’inizio della 2^ ora di lezione. 5. Gli ingressi degli studenti in 2^ ora richiedono l’autorizzazione del Dirigente scolastico o dei collaboratori. 6. La giustificazione deve essere accompagnata da una documentazione medica se si tratta di permesso per visita o analisi clinica. I motivi di famiglia dovranno essere indicati nel modo più dettagliato possibile, compatibilmente con la normativa sulla privacy. 7. Nell’arco della medesima mattinata allo stesso studente non si concede sia il permesso di entrata posticipata sia di uscita anticipata, salvo casi eccezionali debitamente motivati. USCITE STRAORDINARIE 1. Gli studenti, che per fondati e urgenti motivi debbano assentarsi prima della fine delle lezioni, sono tenuti entro la prima ora di lezione a presentare alla Presidenza la richiesta, effettuata negli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e, se minorenni, firmata da un genitore. La Presidenza ha facoltà di concedere tale permesso che sarà annotato sul registro di classe. Il libretto delle giustificazioni sarà trattenuto in bidelleria e consegnato al genitore che preleverà 8 all’uscita l’alunno minore. 2. Lo studente minorenne in uscita anticipata dalla scuola deve essere accompagnato da un genitore o dal tutore o da un parente su delega scritta del genitore. 3. Non saranno accordati permessi di uscita anticipata nell’ultimo periodo di lezione (dal 10 maggio al termine delle lezioni), salvo casi di comprovata necessità. 4. Nell’arco della medesima mattinata allo stesso studente non si concede sia il permesso di entrata posticipata sia di uscita anticipata, salvo casi eccezionali debitamente motivati. RITARDI 1. Gli studenti che giungono con un ritardo inferiore ai 5 minuti possono essere riammessi in classe dal docente, oppure potranno essere mandati in Presidenza per eventuali accertamenti. 2. Gli studenti che giungano con un ritardo di 5 o più minuti, per essere riammessi in classe, dovranno essere giustificati dalla Presidenza. USCITE DALL’AULA 1. I docenti devono limitare il permesso di uscita dalla classe, durante le ore di lezione, ad un alunno per volta e comunque non prima della terza ora di lezione, eccetto casi di assoluta necessità. INTERVALLO 1. Durante l’intervallo delle lezioni, gli studenti possono uscire nei corridoi e devono comportarsi in modo corretto ed educato. 2. Gli studenti durante l’intervallo possono consumare la colazione, nel pieno rispetto della pulizia dei locali, conferire con studenti di altre classi, recarsi in segreteria o in Presidenza, recarsi nello spazio esterno della scuola dove è ubicato il chiosco per la distribuzione di alimenti e bevande. 3. Al suono del campanello di fine intervallo gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni. ASSENZE 1. Le assenze collettive alle lezioni da parte degli studenti per partecipazione a manifestazioni studentesche esterne o ad altre manifestazioni indette pubblicamente devono essere preventivamente discusse e decise, almeno a maggioranza, dall’Assemblea d’Istituto appositamente convocata dagli studenti e concessa dal Dirigente scolastico. Esse vanno comunque giustificate dai genitori sul libretto. 2. Non sono ammesse assenze collettive improvvisate. 3. Di tali assenze, se immotivate o avvenute fuori dalle modalità previste, terrà conto il Consiglio di classe nell’assegnare il voto di condotta. 4. Le assenze collettive, anche se decise in assemblea studentesca, rimangono del tutto volontarie. Nessuno vi può essere costretto in alcun modo. 5. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti di una sola classe, la segreteria provvederà, su segnalazione del docente della prima ora, ad informare telefonicamente i genitori. 6. L’Istituto, in caso di sciopero di categoria indetto dalle Organizzazioni Sindacali, informerà preventivamente le famiglie della possibilità che si verifichino disservizi e variazioni di orario scolastico. GIUSTIFICAZIONI 1. Gli studenti, che per qualsiasi motivo siano stati assenti dalle lezioni o da altre attività scolastiche programmate, sono ammessi in classe previa presentazione di giustificazione scritta il giorno stesso in cui riprendono la frequenza delle lezioni. 2. La giustificazione deve essere redatta sull’apposito libretto personale e firmata dal genitore dell’alunno minorenne, che ha depositato la firma all’atto del ritiro del suddetto libretto delle 9 giustificazioni. 3. Il genitore (o chi ne fa le veci legalmente) deve ritirare il libretto delle giustificazioni in Segreteria entro il mese di settembre e contestualmente consegnare quello dell’anno scolastico precedente. 4. Il genitore (o il tutore) che ha depositato la propria firma in segreteria, lo dovrà firmare nell’apposito spazio; se lo studente è maggiorenne il libretto delle giustificazioni dovrà essere firmato dallo studente stesso. 5. Poiché il libretto delle giustificazioni è un documento ufficiale va conservato con cura ed esibito tutte le volte che viene richiesto dai docenti o dalla segreteria. 6. In caso di smarrimento il duplicato del libretto sarà rilasciato solo in presenza di un genitore (o tutore). 7. Non è consentito l’utilizzo del bianchetto per eventuali correzioni: queste devono essere effettuate con un semplice tratto di penna. 8. Gli studenti maggiorenni possono firmare la propria giustificazione ma sono tenuti a giustificare la quinta assenza (decima, quindicesima etc.) in presenza del genitore (o tutore). CASI PARTICOLARI 1. Le assenze per periodi pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i festivi), dovuti a motivi di salute, devono essere giustificate accompagnando al consueto libretto il certificato medico. In caso di mancata presentazione di tale certificato, l’alunno non potrà essere ammesso in classe. 2. Per assenze dovute ad attività sportive o di tipo culturale (gare, concorsi, etc.) o a spostamenti con la famiglia è necessario avvisare in anticipo la presidenza che provvederà ad apporre relativa nota sul Registro di classe. La prescritta trascrizione non esonera lo studente e i genitori dalla giustificazione sul libretto da esibire al rientro a scuola. 3. In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, viene tempestivamente informata la famiglia e chiamato il Pronto Soccorso Ospedaliero, se necessario. VERIFICA E CONTROLLO DELLE GIUSTIFICAZIONI 1. Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto a giustificare le assenze degli studenti con l’indicazione chiara, sul registro di classe, dei giorni giustificati. 2. Qualora lo studente risulti sprovvisto di giustificazione verrà ammesso in classe con l’avvertenza di doverla presentare immancabilmente il giorno dopo. Se l’inadempienza dovesse ripetersi anche il giorno successivo, il docente non lo ammetterà in classe, rimandandolo al Dirigente scolastico il quale provvederà a contattare immediatamente la famiglia comunicando che l’assenza in oggetto dovrà essere giustificata personalmente dal genitore. 3. La convocazione telefonica del genitore dovrà avvenire anche in caso di mancata presentazione a scuola dello stesso per giustificare la quinta (decima, quindicesima, etc.) assenza dello studente. 4. Gli studenti maggiorenni hanno la piena responsabilità dei loro atti, la scuola comunque manterrà i rapporti educativo-didattici con la famiglia. Le assenze scolastiche, gli eventuali ritardi o uscite anticipate, saranno giustificate dall’alunno medesimo, previa autorizzazione della famiglia. 5. Gli studenti maggiorenni hanno la piena responsabilità dei loro atti, pertanto le assenze scolastiche, gli eventuali ritardi o le uscite anticipate saranno giustificati dagli studenti medesimi, previa autorizzazione delle famiglie. 6. Gli studenti dispensati dalla frequenza delle lezioni di religione, qualora queste si effettuino la prima o l’ultima ora di lezione e qualora la scuola non abbia organizzato attività alternative, possono posticipare l’ingresso scolastico o anticipare la fine delle lezioni, in seguito a richiesta scritta della famiglia all’atto dell’iscrizione. 7. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare periodicità dal docente Coordinatore di classe. 10 8. Non si possono giustificare in unica soluzione assenze non consecutive. 9. Nel caso di studenti che, senza giustificato motivo, presentino gravi discontinuità nella frequenza o costanti ritardi nell’ingresso in classe, la scuola provvederà a convocare i genitori al fine di informarli prima di procedere all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste. 10. Il Coordinatore di classe, ove riscontri delle irregolarità nelle giustificazioni, le comunica al Consiglio di classe e successivamente alle famiglie, per decisione del Consiglio di classe, che fa menzione delle stesse nel verbale delle riunioni del Consiglio di classe e nel fascicolo personale dell’alunno a tutti gli effetti di legge. VIGILANZA SUGLI ALUNNI 1. Gli alunni durante la loro presenza in Istituto, per le normali attività didattiche o per attività ad esse connesse e preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico, sono sotto la responsabilità civile e penale dello Stesso e/o dei docenti incaricati, esplicitamente ed implicitamente, della sorveglianza nei vari spazi scolastici, dando luogo a conseguenze varie in caso di “culpa in vigilando”, secondo quanto previsto dalla legge. 2. Gli alunni, durante tutte le attività scolastiche e parascolastiche, se autorizzate dai competenti organi, sono coperti da assicurazione secondo la normativa vigente. 3. Durante le attività scolastiche e parascolastiche interne od esterne all’Istituto, i docenti in servizio, quali accompagnatori o addetti alla sorveglianza, sono tenuti alla vigilanza sugli alunni per tutta la durata delle attività suddette. 4. Durante il cambio dell’ora gli studenti dovranno rimanere in classe. 5. Nel caso in cui in una classe manchi per qualsiasi motivo il docente, momentaneamente la sorveglianza è affidata al personale ausiliario che segnalerà in Presidenza le eventuali classi scoperte. 6. La presenza in Istituto di studenti singoli o di gruppi di ricerche e studio, è consentita sotto la sorveglianza di un docente, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato. 7. Durante la pausa per intervallo delle lezioni i docenti di turno sono tenuti alla sorveglianza degli alunni nell’area loro assegnata. 8. I docenti della prima ora di lezione, i quali devono effettuare sorveglianza sugli alunni della propria classe, sono tenuti ad entrare nell’Istituto e a recarsi in classe durante i cinque minuti che precedono l’inizio effettivo delle lezioni. 9. Le lezioni devono iniziare puntualmente all’ora prevista. TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO SERVIZIO DI SEGRETERIA 1. Il servizio di segreteria è svolto dal Direttore dei Servizi Amministrativi e dal personale addetto all’ufficio. 2. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto, previo accordo con la segreteria e nel rispetto dell’orario di lavoro del personale, stabilisce le ore e i giorni durante i quali possono essere richieste informazioni, certificazioni ed altri documenti, tenendo presente anche le esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve essere esposto al pubblico ed essere rispettato. 3. Tutti i servizi suddetti vanno richiesti ed effettuati tramite l’apposito sportello, mentre l’accesso agli uffici è consentito solo per servizio, su invito o per gravi e motivate ragioni, in rispetto della normativa vigente sulla privacy. FORMAZIONE DELLE CLASSI 1. Il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed il Collegio dei Docenti formula al riguardo le sue proposte al Dirigente scolastico. 2. Il Dirigente scolastico provvede ai relativi adempimenti immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni degli alunni. 3. Gli elenchi delle classi formate vengono affissi all’Albo dell’Istituto. 11 4. Eventuali reclami saranno esaminati entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami e le decisioni devono essere poste immediatamente a conoscenza dei ricorrenti a cura della segreteria dell’Istituto. ORARIO DELLE LEZIONI 1. L’orario di inizio delle lezioni e l’intervallo sono fissati dal Dirigente scolastico su proposta del Collegio dei Docenti e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 2. Esso resta affisso all’Albo dell’Istituto e in ogni aula per l’intera durata dell’anno scolastico. APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L’ESTERNO 1. Nei limiti della disponibilità di orario del personale A.T.A., nonché della disponibilità dei propri locali ed attrezzature, la scuola è aperta a tutte le istanze culturali e sociali esterne. Detta disponibilità si attua mediante la concessione di spazi ed attrezzature per mostre, incontri e convegni a persone, associazioni, enti ed altri organismi democratici operanti nel distretto. Le attività interessate dal presente articolo sono autorizzate, previo parere della Commissione Attività culturali, dal Consiglio di Istituto che stabilisce, volta per volta, tempi e modalità di concessione. 2. La stessa Commissione cura i rapporti con le altre scuole e con le organizzazioni culturali e sociali per avviare iniziative comuni e per promuovere nella scuola una costante opera di informazione su spettacoli, dibattiti, mostre ed altri eventi rilevanti che si svolgono nel distretto. SERVIZIO C.I.C. - CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA 1. L’accesso degli studenti al C.I.C previsto dal T.U. 309/91 e l’attività degli operatori dello stesso sono oggetto della programmazione nell’ambito del Piano Educazione alla Salute dell’Istituto e sono regolamentati dal P.O.F.. CIRCOLARI DEL DIRIGENTE PER I DOCENTI 1. Le circolari sono disposizioni ufficiali. 2. Le circolari del Dirigente scolastico vengono rese note ai docenti tramite la loro esposizione in Sala-Professori e conservate nell'apposito contenitore ufficiale. 3. I docenti hanno l'obbligo di controllare giornalmente, nell'orario di servizio, se sono presenti nel suddetto contenitore nuove circolari. 4. Normalmente ad ogni circolare viene allegato un elenco nominativo dei docenti in servizio dell'Istituto, sul quale ogni docente è invitato ad apporre la propria firma per presa visione. 5. Il personale ATA è autorizzato dal Dirigente scolastico, in casi particolari, a comunicare ad ogni docente le circolari. CIRCOLARI DEL DIRIGENTE PER GLI ALUNNI 1. Le circolari rivolte agli alunni (assemblee, attività, etc.) sono lette in ogni classe e firmate dal docente presente nel momento della lettura, il quale conferma, con la propria firma, di aver reso nota all'intera classe la comunicazione del Dirigente scolastico. 2. Tutte le circolari agli alunni vengono poste nell’apposito contenitore affinché i docenti ne conoscano il contenuto. AFFISSIONI DI MANIFESTI 1. Il manifesto murale è riconosciuto come strumento valido di comunicazione ai fini di avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola. Essi possono essere affissi negli appositi spazi all’interno della scuola. 2. Ogni manifesto deve recare la data di affissione, la firma leggibile di chi ne chiede l’affissione e la firma per presa visione del Dirigente scolastico. Questi può opporsi all’affissione solo nel caso ravvisi nel manifesto una ipotesi di reato o non rientri nelle norme generali del buon costume. In tal caso il rifiuto viene motivato per iscritto entro tre giorni, indicando le norme penali cui si fa riferimento. 12 3. Il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane, salvo che si riferisca ad attività di più lunga durata. 4. Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive o altro, che verranno tolti appena realizzata la manifestazione stessa. 5. Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali o riviste, deve essere indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 1. L’accesso agli atti amministrativi della Scuola è regolamentato dalle specifiche disposizioni legislative in materia (L. n. 241/90) e sottoposto altresì alle vigenti normative sulla tutela della privacy (L. n. 675/96). TITOLO VII – ATTIVITA’ CULTURALI E PARASCOLASTICHE ATTIVITA’ CULTURALI 1. L’Istituto si rende promotore, attraverso i propri Organi Collegiali ed una Commissione istituita a tale scopo, di attività culturali in relazione al P.O.F. e alle iniziative esterne e del territorio. 2. Le attività interessate dal presente articolo, eccetto quelle già previste dalle programmazioni didattiche, sono autorizzate, previo parere della Commissione, dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte presentate e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio della scuola. ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 1. Le iniziative parascolastiche costituiscono particolari attività didattiche, che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico con la vigilanza pedagogica e la responsabilità della scuola. 2. Per iniziative parascolastiche si intendono: - visite guidate; - viaggi di istruzione; - stage, giornate e/o settimane di progetto per aree disciplinari, gemellaggi; - giornate sportive ed escursioni. VISITE GUIDATE 1. Le visite guidate servono ad accrescere e ad approfondire le tematiche d’insegnamento e ad integrare le conoscenze delle specifiche materie di indirizzo. Esse si pongono in connessione con lo svolgimento dei programmi di insegnamento. Vengono programmate, di norma, all’inizio dell’anno scolastico, dai docenti competenti per materia, e vengono effettuate sotto la loro personale conduzione e responsabilità. 2. La visita guidata nell’ambito delle unità didattiche ha una durata limitata al tempo strettamente necessario. 3. Per le visite guidate verso mete lontane possono essere utilizzati anche i pomeriggi liberi di lezione. 4. Al fine di evitare squilibri tra le diverse aree culturali, i Consigli di Classe elaboreranno dei piani di massima in sede di programmazione annuale. 5. Per le visite nell’ambito del Comune di appartenenza dell’Istituzione scolastica non servono particolari autorizzazioni, basta avvisare ed annotare l’uscita sul registro di classe. VIAGGI DI ISTRUZIONE 1. I viaggi di istruzione sono parte integrante della programmazione che i docenti e i consigli di classe predispongono all’inizio di ciascun anno scolastico. 2. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli OO.CC. e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare tali iniziative. 3. Le iniziative in ordine ai viaggi scolastici possono essere presentate solo se approvate dal Consiglio di classe, nella sua prima seduta e comunque entro il 30 novembre dell’anno 13 scolastico in corso, così da consentire al Collegio dei docenti ed al Consiglio d’Istituto di deliberare in merito alle iniziative e sugli aspetti amministrativi, in tempo utile per la raccolta di almeno tre preventivi di spesa, la conseguente delibera e l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni superiori. 4. Al fine di evitare negative ripercussioni sull’attività didattica, dovute all’incrociarsi delle assenze degli studenti e dei docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio docenti, il Consiglio d’Istituto stabilisce il periodo in cui debbono essere svolte tutte le iniziative, o comunque opera in modo da concentrare i viaggi e le visite, al fine di limitare al massimo l’inconveniente prefigurato. 5. E’ opportuno, come peraltro regolamentato dalle norme vigenti: a) non realizzare viaggi nel periodo antecedente le operazioni di scrutinio; b) non effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni, fatta eccezione: - per viaggi connessi a progetti e stage; - per partecipare agli spettacoli classici di Siracusa, che si effettuano tra maggio e giugno; - per spettacoli di particolare rilevanza culturale. GIORNATE SPORTIVE ED ESCURSIONI 1. Esse costituiscono un completamento dell’apprendimento scolastico e sono finalizzate a rendere possibili contatti con la natura, a conformarsi e relazionarsi con il paesaggio e i beni culturali delle diverse epoche, a consentire la partecipazione a iniziative culturali, a fornire impressioni sul mondo del lavoro e dell’economia e soprattutto a rappresentare un momento per approfondire e migliorare i rapporti sociali. LIMITI TEMPORALI E DI PARTECIPAZIONE 1. Ogni classe può usufruire di un massimo di sei giorni esclusi i festivi per viaggi sia giornalieri che con pernottamento. 2. Il limite minimo di partecipazione è stabilito nel 60% più 1 degli studenti frequentanti ciascuna delle classi coinvolte. Eventuali deroghe al limite possono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto. 3. Ai viaggi relativi agli scambi culturali possono partecipare studenti di tutte le classi. 4. I costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione di tutta la classe. 5. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio docenti, può limitare la durata e la percorrenza del viaggio al fine di ridurre i costi e consentire la più ampia partecipazione possibile. 6. Per i viaggi d’istruzione e le gite didattiche, la durata complessiva del trasferimento non dovrà superare la metà della durata complessiva dell’iniziativa stessa ed il viaggio non dovrà, se possibile, svolgersi di notte. DOCENTI ACCOMPAGNATORI 1. I docenti accompagnatori, almeno uno ogni quindici alunni, saranno di norma docenti delle classi partecipanti e di materie attinenti alle finalità del viaggio e potranno partecipare ad un solo viaggio di più giorni o ad un massimo di due viaggi o visite di un giorno. 2. I docenti accompagnatori sono responsabili della organizzazione del viaggio e sono i soli che debbono tenere i rapporti con la segreteria della scuola. 3. I docenti accompagnatori dovranno provvedere: a) alla stesura del programma analitico (con esclusione di tempi lasciati a disposizione degli studenti); b) all’invio di detto programma ai genitori degli studenti; c) alla successiva acquisizione di consensi scritti dai genitori; d) alla consegna puntuale in segreteria dei consensi e alla verifica che l’intera quota richiesta agli studenti sia stata effettivamente versata; e) alla guida ed alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio; f) ai contatti con gli operatori turistici, durante il viaggio. 14 4. I docenti fanno parte a tutti gli effetti della comitiva e fruiscono del pacchetto turistico, così come acquistato dall’Istituto. 5. Per i viaggi all’estero, nel caso venga acquistato il pacchetto che preveda il trattamento di mezza pensione o di pensione completa, verrà liquidato ai docenti accompagnatori il 25% della diaria giornaliera spettante (C.M. n. 51 del 24/7/1990). 6. Al termine del viaggio i docenti accompagnatori trasmetteranno al Dirigente scolastico una breve relazione concernente soprattutto l’interesse ed il comportamento degli studenti e contenente osservazioni sull’aspetto organizzativo del viaggio concluso, sugli eventuali inconvenienti verificatisi e sul sevizio fornito dall’agenzia e dalla ditta di trasporto. 7. Nel caso di una classe integrata, è tenuto a partecipare alle iniziative l’insegnante di sostegno, e, ove sia necessario, anche l’assistente, o su richiesta, un genitore. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 1. Ogni studente anticiperà parte della quota (pari al 20% dell’intero ammontare) a suo carico all’atto della propria iscrizione ai viaggi esigenti più giorni e pagherà la restante parte almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza. 2. Ad ogni alunno, per qualsiasi motivo rinunciatario, sarà rimborsato solo quanto l’agenzia organizzatrice avrà, secondo i propri regolamenti, ritenuto dover rimborsare all’Istituto. 3. Ogni spesa comune relativa al trasporto (escluse quelle necessarie per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani, che potranno essere pagate da ciascun partecipante), al pernottamento ed al vitto, deve essere effettuata per il tramite dell’Istituto e perciò nell’ambito del suo bilancio. 4. L’acquisto individuale del biglietto ferroviario ed il pranzo a sacco (o la consumazione di uno spuntino pagato individualmente) sono ammessi solo per le visite guidate. 5. La prenotazione di alberghi (direttamente o tramite agenzia), dei pullman, e il versamento delle quote di caparra e del saldo, dovranno avvenire tramite segreteria. NORME PER LA GARA D’APPALTO 1. La trattativa per l’acquisto del pacchetto turistico o della prestazione compete esclusivamente al Consiglio d’Istituto, tramite il Dirigente scolastico e la segreteria e, solo su precisa delega del Dirigente Scolastico, il docente accompagnatore può intrattenere rapporti con l’agenzia nella fase organizzativa del viaggio, mentre, durante lo svolgimento, tiene i contatti del caso con l’agenzia e gli operatori turistici. 2. Gli studenti non sono autorizzati a contattare le agenzie e gli operatori turistici per richieste di preventivi o altro, né a nome della scuola, né a nome della classe. 3. L’agenzia deve impegnarsi a comunicare, almeno trenta giorni prima del viaggio, l’intestazione e l’ubicazione dell’albergo, per poter esercitare nei cinque giorni successivi lavorativi il diritto di ricusazione della sistemazione prospettata. 4. Per quanto non espressamente sopra indicato si rimanda alla normativa vigente. STAGE, GIORNATE E/O SETTIMANE DI PROGETTO PER AREE DISCIPLINARI 1. Essi sono finalizzate all’approfondimento del sapere e al potenziamento delle conoscenze teoriche con l’insegnamento pratico in situazioni reali. Il programma dell’iniziativa deve prevedere attività didattiche, anche in forme attive ed autonome di apprendimento di durata pari, di norma, all’orario normale delle lezioni. 2. Si svolgono in rapporto a programmi di insegnamento e alla attività didattica programmata dal Consiglio di classe ed hanno come fine l’approfondimento nelle diverse materie, il potenziamento delle conoscenze linguistiche, il completamento delle nozioni teoriche con l’insegnamento pratico, nonché l’incentivazione della motivazione degli studenti per determinate aree disciplinari. 3. L’orario delle attività didattiche dovrà di norma essere pari a quello previsto settimanalmente; La durata complessiva massima è di tre settimane, la minima di una settimana. 4. L’avvio di ogni iniziativa proposta e deliberata dai Consigli di classe allargati deve essere 15 autorizzata dal Dirigente Scolastico. 5. Lo svolgimento delle suddette iniziative non deve ostacolare l’attività didattica delle altre classi. 6. Gli accompagnatori sono individuati tra i docenti della classe aderente all’attività parascolastica, preferibilmente coinvolti direttamente nell’iniziativa. 7. In casi eccezionali e motivati, venendo meno la presenza dei previsti accompagnatori, il Dirigente Scolastico può sostituirli con personale docente di altre classi o con personale non docente. 8. La partecipazione alle iniziative parascolastiche è obbligatoria. 9. Il Coordinatore di classe comunica alla scuola eventuali situazioni di difficoltà economiche delle famiglie degli studenti che devono partecipare alle iniziative parascolastiche. 10. Il Consiglio d’Istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Istituto predisporrà per le famiglie segnalate un parziale contributo spese. 11. Le famiglie che si trovano nelle condizioni previste devono presentare alla scuola richiesta di contributo almeno venti giorni prima dell’effettuazione dell’iniziativa precisando nella domanda: a) data della delibera del Consiglio di classe/i; b) attività parascolastica: data e località da visitare; c) orari di partenza e di rientro e durata del viaggio; d) programma dettagliato dell’iniziativa; e) nomi dei docenti accompagnatori, due per classe, e firma autografa degli stessi; f) classe e numero dei partecipanti; g) spesa per ogni alunno; h) assenso scritto dei genitori ed impegno a versare la quota di partecipazione. 12. L’organizzazione dell’iniziativa è curata dal docente referente d’intesa con il Dirigente Scolastico. 13. Nella stipulazione dei contratti tra scuole e agenzie di viaggio vengono osservate le disposizioni di legge previste. 14. Per ulteriori aspetti relativi a stage e gemellaggi si rinvia al P.O.F.. TITOLO VIII - BIBLIOTECA, EMEROTECA E VIDEOTECA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. La biblioteca dell’Istituto, suddivisa nelle sezioni libraria, emeroteca e videoteca, costituisce un supporto all’aggiornamento professionale degli insegnanti e fornisce materiale necessario ad approfondire ed integrare la preparazione degli studenti attraverso ricerche e letture personali. 2. La funzione di bibliotecario è affidata dal Dirigente Scolastico ad uno o più docenti su designazione del Collegio Docenti, in modo da provvedere a: a) facilitare l’accesso alla consultazione a tutte le componenti della scuola; b) regolare il prestito e la consultazione, nonché a garantire nei limiti del possibile l’assistenza agli studenti nei locali medesimi; c) coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche – ivi compresi gli studenti – in modo da aggiornare le dotazioni librarie e garantire le scelte nei vari settori culturali. La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di effettuare acquisti ammessi all’art. 1 lett. c) del D.I. ’75.3 3. Nella organizzazione del servizio il suddetto incaricato può servirsi della collaborazione di colleghi o del personale non docente. 4. Il periodo di apertura è fissato dal Collegio docenti e l’accesso è regolato da un orario affisso all’albo. 5. Possono accedere alla biblioteca per consultare o per prendere in prestito i volumi o riviste, i docenti, i non docenti, gli studenti e gli ex studenti. Il prestito dei libri a questi ultimi sarà consentito solo nel caso che un docente o il Dirigente Scolastico sia mallevadore. 6. Il prestito non può superare il periodo di un mese ed è limitato, di norma, a un massimo di due 16 volumi contemporaneamente. 7. Gli studenti, così come il personale docente e non docente, sono tenuti a restituire i libri ricevuti in prestito entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno scolastico. 8. Gli studenti delle classi terminali possono prolungare il prestito fino al termine delle prove degli Esami di Stato. 9. I libri ricevuti in prestito devono essere tenuti con la massima cura, non devono essere deturpati né alterati, né smarriti. 10. Il responsabile di danneggiamento o smarrimento dei libri ricevuti in prestito è tenuto a sostituire il volume o a risarcirne il valore. VIDEOTECA 1. La funzione di responsabile della videoteca è di norma affidata allo stesso docente o gruppo di docenti responsabili della biblioteca, nominati dal Dirigente Scolastico su designazione del Collegio dei docenti. Nella organizzazione del servizio il suddetto incaricato può servirsi della collaborazione di colleghi o del personale non docente. 2. L’accesso alla videoteca è consentito per uso didattico alle classi o a gruppi di studenti accompagnati da un docente o da personale tecnico della scuola nel rispetto della normativa vigente. 3. E’ consentito il prestito delle videocassette al personale docente e agli studenti. 4. Il prestito dei beni della videoteca è regolamentato dalle stesse norme che regolamentano quello dei beni librari. TITOLO IX – LABORATORI, PALESTRA ED AULE SPECIALI FUNZIONAMENTO 1. Tutte le attrezzature della scuola sono disponibili per studenti e docenti che potranno accedervi nelle ore curricolari ed extracurricolari per motivi didattici e alle seguenti condizioni. 2. Le attrezzature tecnico-scientifiche sono affidate ai docenti nominati dal Dirigente Scolastico su designazione del Collegio dei docenti. A tutti i docenti specialisti compete la scelta e l’uso delle attrezzature suddette. 3. La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di effettuare gli acquisti ammessi all’art. 1, lett. c) del D.I. 28/5/1976 4. I laboratori scolastici possono essere utilizzati dai docenti per attività di aggiornamento o altre attività connesse con gli impegni didattici: preparazione lezioni, consultazione di CD-ROM, etc.. 5. I laboratori possono essere utilizzati dagli studenti, solo se accompagnati da un docente, per attività connesse alle discipline didattiche attinenti alle materie di insegnamento. 6. Le attrezzature sono accessibili agli studenti anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, sempre alla presenza di un docente, compatibilmente con la disponibilità di questi. 7. Per l’utilizzo delle strutture è necessario presentare con congruo anticipo la richiesta di accesso al docente responsabile o all’Assistente Tecnico con l’apposito modulo che deve riportare l’ora e il giorno indicati dal docente, dopo aver verificato che non ci siano richieste per la stessa ora. 8. Qualunque uso straordinario dei laboratori in orario extracurricolare dovrà essere concordato con il Dirigente scolastico. PALESTRA 1. Della palestra è responsabile un docente nominato ogni anno dal Dirigente scolastico su designazione del Collegio dei docenti. 2. L’orario delle lezioni deve essere strutturato in modo da consentire a tutte le classi l’uso della palestra. 3. La palestra può essere utilizzata dagli studenti, solo se accompagnati da un docente, per attività connesse alle discipline didattiche attinenti alla materia di insegnamento. 17 4. Le proposte di acquisto delle attrezzature sportive competono ai docenti di Educazione Fisica, per le esigenze degli studenti. 5. Gli studenti risponderanno personalmente e in solido di eventuali danneggiamenti apportati alla struttura e alle attrezzature per un utilizzo non corretto di esse o per comportamenti individuali che, eludendo la sorveglianza del docente, non sono compatibili con il codice comportamentale. 6. Qualora non è possibile risalire al responsabile o ai responsabili diretto/i dei danneggiamenti alla struttura e/o alle attrezzature, risponderà in solido il gruppo-classe o il gruppo della comunità scolastica che si trova in palestra al momento del danno causato. 7. L’accertamento del danno ingiusto è demandato alla Giunta Esecutiva d’Istituto e i relativi corrispettivi sono versati a bilancio. LABORATORIO MULTIMEDIALE 1. Il laboratorio multimediale può essere utilizzato dai docenti, per attività di aggiornamento o altre attività connesse con gli impegni didattici: preparazione lezioni, consultazione di CDROM, etc.. 2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedano un consumo particolarmente oneroso di toner, inchiostro o carta, va richiesto al Dirigente Scolastico. 3. E’ proibito modificare le impostazioni dei computer in dotazione dei laboratori multimediali (aspetto del desktop, salva schermi, suoni, caratteri, etc.). 4. E’ proibito installare programmi sui computer in dotazione dei laboratori multimediali. Qualora si rilevi la necessità di installare programmi per uso didattico occorre informare preventivamente il responsabile di laboratorio. 5. E’ proibito scaricare nei pc client files e programmi da internet. E’ possibile scaricare materiale per il solo uso didattico utilizzando il pc server. In ogni caso per installare nuovi programmi occorre chiedere l’istallazione al docente responsabile o all’Assistente Tecnico. 6. Alunni e docenti devono salvare i propri lavori su dischetti personali e/o nel pc in cartelle appositamente create. I files trovati fuori posto verranno cancellati dal responsabile del laboratorio nel corso dei controlli periodici delle macchine. 7. Prima dell’utilizzo dei pc, ogni docente accompagnatore è tenuto a compilare apposito modulo con la disposizione degli alunni nelle postazioni informatiche e a consegnarlo all’Assistente Tecnico che provvederà a custodirlo. Ogni classe manterrà le postazioni invariate per tutto l’anno scolastico, salvo imprevisti da segnalare sul foglio disposizione alunni. 8. Ogni utente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature e le risorse assegnate siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati al docente responsabile o all’Assistente tecnico e segnalati sul registro presenze opportunamente firmato dal docente accompagnatore. 9. Nel caso si verificassero problematiche di ogni tipo in itinere derivanti dall’uso delle attrezzature del laboratorio, gli allievi devono cessare immediatamente l’utilizzo della risorsa in questione e, senza abbandonare la propria postazione, comunicare il problema al docente accompagnatore, il quale dovrà segnalarlo al docente responsabile o all’Assistente tecnico. 10. La non osservanza di questo regolamento, da parte delle classi o gruppo di alunni può comportare l’allontanamento dal laboratorio e il divieto di accesso, a tale classe o gruppo, per l’intero anno scolastico in corso. 11. Gli utenti risponderanno personalmente e in solido di eventuali danneggiamenti causati. 12. L’accertamento del danno ingiusto è demandato alla Giunta Esecutiva d’Istituto e i relativi corrispettivi sono versati a bilancio. TITOLO X - USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE, DI TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI INTERNET A SCUOLA - SICUREZZA DELLE TIC 1. Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare 18 documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre su Internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. 2. I docenti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, stabilire obiettivi chiari nell’uso di Internet ed insegnare un uso di Internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti 3. Non è consentito l’uso del computer per collegamenti in rete che non hanno nessuna attinenza con la didattica. 4. Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato almeno una volta alla settimana dall’assistente tecnico in base alle norme di sicurezza. La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati. I file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente. 5. E’ vietato inserire file nei PC o scaricare software non autorizzati da Internet. 6. La connessione ad Internet dalla scuola non prevede una password e gli studenti devono chiudere il collegamento dopo avere concluso la sessione di lavoro. 7. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente. 8. Per utilizzare floppy disk o CD-ROM personali è necessario chiedere un permesso e sottoporli al controllo antivirus. 9. Utilità di sistema e file eseguibili non possono essere utilizzati nelle attività degli studenti. 10. L’Istituto si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. 11. L’Istituto non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su Internet o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet. 12. Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 1. La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. 2. Il sito web dell’Istituto assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della scuola. 3. L’Istituto detiene i diritti d’autore sui documenti pubblicati. 4. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono essere sottoposte alle vigenti normative sulla tutela della privacy (L. n. 675/96). 5. In base alla normativa sulla privacy tutte le informazioni di cui al art. 4 devono includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo della posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni relative a indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 6. L’Istituto non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori. 7. Tutto il materiale riproducente le immagini degli studenti (fotografie, filmati, manifesti, etc) degli studenti non verrà pubblicato senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome degli studenti non sarà allegato al materiale stesso. 8. Le immagini degli studenti utilizzate per il sito web della scuola verranno selezionate attentamente in modo tale che gli studenti non potranno essere riconosciuti. 9. Sono ammesse immagini che riprendono gli studenti a mezzo busto o autoritratti solo dietro consenso del genitore (o del tutore). UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI NELLE CLASSI 1. Non è consentito per alcun motivo l’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 19 2. 3. 4. 5. durante le ore di lezione. Tale divieto risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nell’elenco dei doveri generali enunciati dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Recependo pienamente le indicazioni in merito contenute nella circolare del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 e nella Direttiva n. 104 del M.P.I del 30/11/2007. L’Istituto si impegna pertanto non solo a prevenire e scoraggiare ogni possibile comportamento trasgressivo da parte degli studenti, ma stabilisce le seguenti sanzioni disciplinari in caso di singola o ripetuta violazione del suddetto divieto, individuate secondo il criterio della proporzionalità: - rimprovero verbale; - ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe; - ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori; - obbligo a svolgere attività di natura riparatoria orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica. In ogni caso i docenti potranno provvedere al ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria amministrativa. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamentoapprendimento del resto opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. TITOLO XI – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il Regolamento d’Istituto recepisce le vigenti normative sulla tutela della privacy (L. n. 196/2003) e la successiva direttiva del Ministro firmata in data 30 novembre 2007 riguardante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi in materia di tutela della privacy, utilizzo di telefono cellulari o altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare immagini o filmati o registrazioni vocali”. La disciplina in materia di protezione di dati personali non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente. L’Istituto, in quanto scuola pubblica, non è tenuto a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati personali degli studenti, ai sensi della normativa vigente, configura un “trattamento” di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni “sensibili” per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri. L’Istituto può utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l’assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 20 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche. A tutela del diritto che ogni persona ha di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate, i genitori o tutori degli studenti minorenni possono rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento”. Spetta all’amministrazione scolastica valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti. (L n. 241 del 1990 e successive modifiche). Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni. Essendo stabilito dal Ministero dell’istruzione il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità, ed essendo le informazioni sul rendimento scolastico soggette a un regime di trasparenza, non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo dell’Istituto, prestando attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non viene inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma sarà indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. Considerato che il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori, non saranno inserite nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate. Su richiesta degli interessati (studenti e/o genitori nel caso di minori), l’Istituto può comunicare per via telematica i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale. Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e 21 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa. La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dagli studenti e/o dai genitori durante seminari, conferenze, recite, gite. Le immagini, in questi casi, saranno raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. In caso di pubblicazione o diffusione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare, diventa necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). I predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali risultano applicabili nel caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, studenti …), e ottenere il loro esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere online immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. L’istituzione scolastica è dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni organizzative interne all’istituto dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un consenso manifestato dall’interessato. L’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La violazione di tali regole contenute nel Regolamento d’Istituto può dunque configurare un’infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile dalla scuola stessa. L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportano situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con un eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (art. 161 del Codice). L’installazione di sistemi di video sorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente e limitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di video sorveglianza devono essere visibili anche di notte. 22 TITOLO XII - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DEL FUMO PRINCIPI E ORGANI DI CONTROLLO 1. L’Istituto con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (L. 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Consiglio dei Ministri 14.12.1995; L. 16/1/2003 n. 3). 2. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione Italiana e dal D.L. 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche. 3. La scuola, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall’art. 3 lettera d) D. P. C. M. 14/12/1995, in base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi da quelli contemplati dalla L. 11/11/1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”. 4. La scuola indica in seno al Collegio Docenti la commissione fumo responsabile preposta all’applicazione del divieto di fumo, che in presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo può chiedere la collaborazione dei Nuclei Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.. 5. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture. 6. E’ compito dei responsabili: a) vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni verbalizzarle; b) utilizzare gli appositi moduli di contestazione. 7. Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti. 8. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione dei Nuclei Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. 9. Le disposizioni di Legge e del presente Regolamento devono essere altresì rispettate dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. 10. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti. Se dipendenti della scuola, possono essere sottoposti a provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. TITOLO XIII - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA NORME DI COMPORTAMENTO 1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 23 7. La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 8. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 9. Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il comportamento degli allievi durante il periodo di permanenza nella sede della scuola, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contestano si collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale del Consiglio di classe – corrispondente ad una valutazione inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’Esame di Stato. (art. 2 della L. 169 del 30/10/2008). Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che riporteranno un voto di condotta inferiore a 8/10 allo scrutinio finale, non potranno partecipare ai soggiornistudio all’estero previsti dai progetti PON FSE C-1. SANZIONI DISCIPLINARI 1. In nessun caso può essere sanzionato, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di aspirazioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità. 2. Le sanzioni, individuate secondo il criterio della responsabilità, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 3. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale. 5. Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici secondo quanto indicato nello Statuto degli studenti e delle studentesse della Scuola Superiore vengono applicate, secondo la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari: a) il rimprovero verbale; b) l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe; c) l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia; d) l’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni. 6. Per gli studenti che tengano un comportamento negligente non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l’ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l’ambiente scolastico si applicano le sanzioni a) e/o b) e nei casi più gravi la sanzione c). 7. Per gli studenti che non rispettino le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all’interno dell’Istituto si applicano la sanzione b) e nei casi più gravi la sanzione c). 8. Per gli studenti che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni si applica la sanzione c) e nei casi più gravi la sanzione d). 9. Per gli studenti che utilizzino le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell’Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni a) e/o b). 10. Nel caso siano arrecati danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l’obbligo del risarcimento, si applica la sanzione c) e nei casi più gravi la sanzione d). 11. L’obbligo di risarcimento in denaro dei danni provocati a strutture, attrezzature e sussidi didattici, riguarda lo studente o gli studenti che hanno provocato i danni. In caso di mancata 24 individuazione del soggetto o dei soggetti danneggiatori, il risarcimento sarà a carico di tutti i componenti della classe, se il danno arrecato è riconducibile alla situazione classe, o di un determinato gruppo della comunità scolastica fruitore delle strutture e delle attrezzature danneggiate. 12. Nel caso di comportamenti scorretti e/o danni provocati dagli studenti durante le attività parascolastiche si applicano le sanzioni previste per i comportamenti scorretti o i danni provocati durante l’ordinario svolgimento delle attività didattiche. 13. L’accertamento del danno ingiusto è demandato alla Giunta Esecutiva d’Istituto e i corrispettivi sono versati a bilancio. 14. Per gli studenti che con il loro comportamento impediscano la libertà di espressione, di pensiero, assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie si applica la sanzione d). 15. Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita. 16. In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere applicata la sanzione di grado superiore. 17. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti b); c) e d) con attività a favore della comunità scolastica (quali riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari che potranno di volta in volta essere progettati in collaborazione con l’allievo stesso). 18. Indicativamente le ore di attività riparatorie delle infrazioni commesse dovranno svolgersi nei pomeriggi di apertura della scuola, nel periodo estivo, o al termine delle lezioni per aiutare nel riassetto delle aule e dei laboratori. 19. Il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In queste due situazioni la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 20. Per l’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali e l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali, si veda “Titolo X - Disciplina in materia di protezione di dati personali”. ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO 1. Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate dai singoli docenti; quella di cui al punto c) è applicata dal Dirigente scolastico; quella di cui al punto d) dal Consiglio di classe. 2. L’organo competente ad applicare sanzioni di un dato grado può anche applicare quelle di grado inferiore. 3. Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare, deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso in cui lo studente sia minorenne saranno invitati a presenziare anche i genitori. 4. Nel caso di applicabilità della sanzione di cui al punto d), il Consiglio di classe con la rappresentanza di tutte le sue componenti viene convocato in via straordinaria dal Dirigente scolastico entro 8 giorni dall’avvenuta denuncia dell’infrazione disciplinare. Almeno cinque giorni prima della riunione, lo studente e la famiglia devono essere informati dell’avvio del procedimento disciplinare e dei fatti che gli sono addebitati, con l’avviso che possono anche presentare scritti difensivi e possono presenziare alla riunione del Consiglio di classe. 5. Il Consiglio di classe dopo avere svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide sull’applicazione della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Vengono messe al voto le proposte del Dirigente scolastico o di chi lo sostituisce; l’eventuale astensione è 25 considerata voto contrario. IMPUGNAZIONI 1. Ove il Consiglio di Classe deliberi la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi, ai sensi dell’art. 328 commi 2 e 4 del decreto legislativo 297 del 16/04/94. 2. Contro le sanzioni di cui ai punti a) b) c) è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione delle sanzioni all’Organo di Garanzia interno all’Istituto. ORGANO DI GARANZIA 4. Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia dell’Istituto, di cui all’art. 5, comma 2, dello “Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” (D.P.R. 24/06/98, n. 249), entro 15 giorni della irrogazione della sanzione. 5. La Commissione di garanzia viene nominata nella prima riunione del Consiglio d’Istituto e resta in carica per la durata di un intero anno scolastico, riunendosi, se necessario, con cadenza mensile. 6. L’Organo di Garanzia è formato da: a) il Dirigente scolastico (che lo presiede); b) un docente (individuato in seno al Collegio dei docenti); c) uno studente (individuato tra la componente studentesca del Consiglio d’Istituto); d) un genitore (individuato tra la componente genitori del Consiglio d’Istituto). 5. Il Presidente della Commissione di garanzia è di diritto il Dirigente scolastico. 6. La Commissione di garanzia esprime il proprio parere all’unanimità o a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione di garanzia viene convocata almeno tre giorni prima della riunione. 8. L'Organo di Garanzia interviene nelle sanzioni disciplinari, diverse dalle sospensioni, e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. 9. In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. 10. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI 1. 2. 3. 4. 5. Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli Organi Collegiali che l'hanno approvato. Qualsiasi proposta di modifica del presente Regolamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio d’Istituto con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste. Le proposte possono essere presentate al Consiglio d’Istituto dal Dirigente scolastico o dalle varie componenti della scuola quando siano sottoscritte da almeno il 20% della componente richiedente. Il presente Regolamento sarà affisso all’albo della scuola e all’interno di ogni aula. I docenti Coordinatori di classe avranno cura di illustrarlo agli studenti. Per quanto non è espressamente previsto all’interno del presente Regolamento, si rinvia allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” (D.P.R. 24/6/1998 n. 249) 26 INDICE PREMESSA PRINCIPI E FINALITA’ Pag. 1 TITOLO I - SOGGETTI E COMPONENTI INTERESSATI GLI STUDENTI I DOCENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO (ATA) I GENITORI ‘ 2 TITOLO II – ORGANI COLLEGIALI ‘ 3 TITOLO III – ASSEMBLEE ‘ 3 DISPOSIZIONI GENERALI ASSEMBLEE STUDENTESCHE COMITATO STUDENTESCO CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA COMITATO DEI GENITORI – ASSEMBLEE DEI GENITORI ASSEMBLEA PERSONALE A.T.A. RIUNIONI GRUPPI STUDENTESCHI E GRUPPI DI STUDIO RIUNIONI GRUPPI DI DOCENTI E PERSONALE A.T.A. RIUNIONI GRUPPI DI GENITORI TITOLO IV – RAPPORTO DOCENTI-STUDENTI ‘ 5 ‘ 8 ‘ 11 NORME GENERALI ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO - DEBITI FORMATIVI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE TITOLO V – REGOLAMENTAZIONE DI ENTRATE, RITARDI, USCITE, INTERVALLO, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, VIGILANZA ENTRATE USCITE RITARDI INTERVALLO ASSENZE GIUSTIFICAZIONI CASI PARTICOLARI VERIFICA E CONTROLLO DELLE GIUSTIFICAZIONI VIGILANZA SUGLI ALUNNI TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO SERVIZIO DI SEGRETERIA FORMAZIONE DELLE CLASSI ORARIO DELLE LEZIONI APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L’ESTERNO SERVIZIO C.I.C. - CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA CIRCOLARI DEL DIRIGENTE PER I DOCENTI CIRCOLARI DEL DIRIGENTE PER GLI ALUNNI AFFISSIONI DI MANIFESTI 27 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI TITOLO VII – ATTIVITA’ CULTURALI E PARASCOLASTICHE ‘ 13 ATTIVITA’ CULTURALI ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE GIORNATE SPORTIVE ED ESCURSIONI LIMITI TEMPORALI E DI PARTECIPAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI QUOTE DI PARTECIPAZIONE NORME PER LA GARA D’APPALTO STAGE, GIORNATE E/O SETTIMANE DI PROGETTO PER AREE DISCIPLINARI ‘ TITOLO VIII - BIBLIOTECA, EMEROTECA E VIDEOTECA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VIDEOTECA TITOLO IX – LABORATORI, PALESTRA ED AULE SPECIALI ‘ 16 17 FUNZIONAMENTO PALESTRA LABORATORIO MULTIMEDIALE TITOLO X - USO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE, DI TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI INTERNET A SCUOLA - SICUREZZA DELLE TIC GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI NELLE CLASSI ‘ 18 TITOLO XI – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI ‘ 20 TITOLO XII - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DEL FUMO ‘ 22 TITOLO XIII - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA NORME DI COMPORTAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO IMPUGNAZIONI ORGANO DI GARANZIA ‘ 23 TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI ‘ 26 INDICE ‘ 27 PRINCIPI E ORGANI DI CONTROLLO REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2014 28