Anteprima Estratta dall' Appunto di Logica e metodologia giuridica Università : Università degli studi di Palermo Facoltà : Giurisprudenza Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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I ALCUNE DEFINIZIONI PREGIUDIZIALI e.c om Premessa Metodo e metodologia I vari significati di “interpretazione” L’interpretazione della legge e il passaggio dalla disposizione alla norma Teoria dell’interpretazione giuridica e teoria dell’argomentazione. L’aspetto strutturale dell’interpretazione giuridica come oggetto dell’indagine Ct rib 1) 2) 3) 4) 5) AB CAP. II LE TRE GRANDI TEORIE DELL’INTERPRETAZIONE GIURIDICA 1) 2) 3) 4) 5) Considerazioni introduttive Il formalismo interpretativo L’antiformalismo interpretativo Le teorie miste: l’approccio tradizionale di Hart Il presupposto semantico comune di tutte e tre le teorie CAP. III LA TEORIA PRAGMATICAMENTE ORIENTATA COME NUOVO TIPO DI TEORIA MISTA 1) 2) Un nuovo punto di partenza: la connessione concettuale fra interpretazione e significato e la teoria dinamica del significato Una teoria pragmaticamente orientata del significato: a) le basi filosofiche della teoria ABCtribe.com - [Pagina 3] 2 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Una teoria pragmaticamente orientata del significato: b) il contestualismo linguistico Una teoria stratificata e a formazione progressiva del significato: “significato in senso ampio” e “significato in senso stretto” Una teoria inclusiva e dualistica del “significato in senso debole” La dimensione del “senso” La dimensione del “riferimento” La formazione progressiva del significato: la “dimensione convenzionale” (fase della scoperta) e la “dimensione contestuale” (fase della creazione) Le varie fasi del processo di attribuzione del senso e del riferimento CAP. IV IMPLICAZIONI DELLA TEORIA PRAGMATICAMENTE ORIENTATA om La distinzione fra interpretazione dottrinale e interpretazione operativa La teoria dell’interpretazione come teoria “olistica in senso debole” La teoria dell’interpretazione come teoria “interazionistica” Conclusioni AB Ct rib e.c 1) 2) 3) 4) CAP. I ALCUNE DEFINIZIONI PREGIUDIZIALI 1) Premessa In questo corso parlerò della teoria dell’interpretazione giuridica, proponendone un particolare approccio, che chiamerò “teoria pragmaticamente orientata”. Il tema si inserisce perfettamente all’interno dell’ambito disciplinare di cui ci stiamo occupando, delimitato dal titolo “Logica e metodologia giuridica”. All’interno di questo ambito, il mio corso di lezioni riguarda il modulo “metodologia giuridica”. Ebbene l’interpretazione giuridica, come vedremo, costituisce una parte importante del metodo giuridico, e cioè del complesso di “operazioni su norme” svolte da giudici e giuristi. Non è difficile rendersi conto del perché. Senza il preliminare lavoro di attribuzione di significato agli enunciati giuridici (essenzialmente in questo, come vedremo, consiste l’interpretazione giuridica, nel suo significato paradigmatico) non è possibile, per il giurista, procedere nel suo lavoro di ricostruzione dogmatica dei vari istituuti giuridici, all’interno del singolo settore del diritto di cui egli si occupa (civile, penale, amministratico, costituzionale, ecc.); e non è parimenti possibile, per il giudice, svolgere il suo compito precipuo, applicare il diritto ai casi concreti. ABCtribe.com - [Pagina 4] 3 AB Ct rib e.c om Tuttavia, nonostante il fatto che all’interpretazione giuridica sia universalmente riconosciuto questo ruolo di elemento necessario e pregiudiziale per lo svolgimento delle pratiche “ordinarie” dei giudici e dei giuristi, a ciò non ha corrisposto, perlomeno sino alla fine degli anni “70 del secolo scorso, un’eguale attenzione da parte dei teorici del diritto. Nelle teorie del diritto tradizionali l’interpretazione viene tutto sommato considerata come un “argomento di settore”, sia pure importante. Se, ad esempio, prendiamo in considerazione l’opera di Kelsen, certamente il più importante teorico del diritto del secolo scorso, vediamo che nei suoi lavori principali (ad esempio nella Dottrina pura del diritto), l’interpretazione giuridica è discussa nei capitoli finali (nella Dottrina pura si trova all’ultimo capitolo), e dunque dopo che sono stati affrontati e risolti tutti i problemi legati all’esistenza stessa del diritto. Per Kelsen, insomma, l’interpretazione interviene su di un diritto di cui è già stata accertata, in modo indipendente rispetto all’interpretazione, l’esistenza (alla luce della categoria della validità); l’interpretazione, dunque, non partecipa al processo attraverso il quale le norme giuridiche vengono ad esistenza. Oggi, invece, alcune fra le opere più significative di teoria del diritto sono declinate come teorie dell’interpretazione. E’ il caso, ad esempio della teoria di Dworkin (si veda L’impero del diritto) e della teoria di MacCormick (si veda Ragionamento giuridico e teoria del diritto). Mi sembra opportuno indicare alcune delle ragioni che giustificano il diverso ruolo che l’interrpetazione gioca nelle teorie giuridiche contemporanee. Una prima ragione, di carattere teorico-generale, è legata alla diffusione, sia nell’area ermeneutica che nell’area analitica (la quale ultima rappresenta il punto di riferimento filosofico di queste lezioni), di una concezione che può essere opportunamente etichettata come “teoria del diritto come pratica sociale”. Secondo questa concezione, nella versione che ne dà Hart (ne Il concetto di diritto), si può affermare che le regole sociali (la categoria più generale che ingloba le regole giuridiche) esistono in senso proprio se e solo se vengono riconosciute come tali, e dunque accettate, dai membri di una comunità di persone che seguono regole; e una delle condizioni necessarie dell’accettazione è rappresentata dall’interpretazione del contenuto dele regole stesse. Da questo punto di vista, insomma, a differenza di quanto sostenuto da Kelsen, l’interpretazione delle regole rappresenta un elemento costitutivo della esistenza stessa delle regole come fenomeni normativi. Una seconda ragione è legata al diverso ruolo che viene unanimemente riconosciuto all’interpretazione, soprattutto a quella giudiziale, negli odierni stati di diritto costituzionali. E’ opinione largamente diffusa (si veda ad esempio il volume di Ferrajoli Diritto e ragione) che l’interpretazione giudiziale (ma sotto certi profili anche l’interpretazione dottrinale) intervenga direttamente nella fase dell’accertamento della validità delle norme legislative, e proprio per il fatto che tale accertamento non riguarda più soltanto l’esame delle loro caratteristiche formali (come sosteneva Kelsen), ma anche il giudizio sulla conformità o meno del loro contenuto rispetto a quello dei principi costituzionali. In linea più generale, si può notare come oggi torni prepotentemente alla ribalta, con argomenti più solidi che in passato, la tesi secondo cui l’interpretazione giudiziale (e per qualche aspetto l’interpretazione dottrinale) costituisce una vera e propria fonte di diritto, e non solo per quanto detto sopra a proposito dell’accertamento della validità delle norme, ma anche per il suo continuo lavoro di attualizzazione e di specificazione dei messaggi normativi del legislatore, svolto a contatto con i casi concreti. Tale lavoro si carica peraltro oggi, in un sistema giuridico come il nostro, di nuovi e importanti compiti interpretativi, perché mette ABCtribe.com - [Pagina 5] 4 costantemente a contatto giudici e giuristi, sul versante “interno”, con principi costituzionali che tendono sempre più ad essere direttamente applicati nelle controversie (il nostro ordinamento è infatti attraversato dal fenomeno della “costituzionalizzazione”, come sostiene Guastini); e, sul versante “esterno”, con norme sovra-nazionali delle quali si tratta di accertare le credenziali ai fini del loro ingresso nel sistema. 2) Metodo e metodologia AB Ct rib e.c om Ho detto prima che l’interpretazione giuridica è una componente fondamentale del metodo giuridico. Prima di entrare nel merito dei problemi dell’interpretazione giuridica, mi sembra importante chiarire cosa può intendersi per “metodo”, e non solo, naturalmente, all’interno delle attività giuridiche, ma di tutte quelle attività lato sensu “scientifiche”, con riferimento alle quali l’espressione è largamente usata. A questo scopo, per ragioni di comodità esplicativa, qualificherò le attività “conoscitive” svolte da giuristi e giudici come analoghe a quelle “scientifiche”, senza fornire delle giustificazioni per tale tipo di caratterizzazione. Mi preoccuperò dunque, qui di seguito, di dare delle definizioni di “metodo scientifico” e della disciplina che assume il metodo come oggetto di indagine (la “metodologia”). Con “metodo scientifico” intendo riferirmi a quella <<serie di criteri volti a guidare gli scienziati nel corso della loro attività di ricerca, criteri che indicano, per ogni situazione di ricerca (la costruzione di una teoria, il controllo empirico di un’ipotesi, la scelta fra più teorie in competizione, ecc.), quali mosse scegliere (ad esempio, il principio di verificazione come criterio fondamentale di controllo empirico) e quali mosse evitare (ad esempio, la conformità del contenuto di una teoria con quanto asserito da alcuni “libri sacri”)>>. Dalla definizione di “metodo scientifico” può facilmente derivarsi quella di “metodologia”. Questa disciplina, in sostanza, assume il metodo come oggetto di indagine, nei vari contesti disciplinari in cui esso viene a collocarsi. La metodologia, pertanto, studia il metodo, e può farlo essenzialmente in due modi. Una metodologia in funzione ricostruttiva si propone il compito di selezionare e mettere in evidenza quelli che vengono ritenuti (dal punto di vista di una concezione di “scienza” presupposta) i migliori criteri metodologici adottati all’interno di uno o più contesti discipinari. Si può ad esempio ritenere, nei contesti disciplinari rappresentati dalle scienze naturali, che il criterio di falsificazione (sottoporre una teoria a serrati tentativi di falsificazione), adottato da una parte degli scienziati, costituisca un criterio migliore, più conducente, rispetto al criterio di verificazione (che implica il sottoporre la teoria a controlli di segno positivo). Una metodologia in funzione rigidamente prescrittiva si propone invece il compito di dettare agli scienziati le regole da usare, perché le migliori in assoluto, indipendentemente dai criteri che essi di fatto usano. Un atteggiamento di questo tipo è quello adottato dal teorico del diritto Alf Ross quando sostiene che i giuristi dovrebbero comportarsi come gli scienziati empirici, e dunque usare il principio di verificazione come criterio di controllo per le loro ipottesi; e questo indipendentemente dal fatto che tale criterio non viene in pratica usato all’interno delle pratiche giuridiche dei giuristi che lavorano all’interno delle nostre organizzazioni giuridiche di tipo occidentale. Non è difficile, a questo punto, fornire una definizione di “metodo giuridico”. Per esso intendiamo <<i criteri adottati - o da adottare - da giuristi e giudici nello ABCtribe.com - [Pagina 6] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. 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