Il concetto di modifica sostanziale delle macchine e delle linee.
Milano, 21 Ottobre 2014
Ivan Furcas
[email protected]
Direttiva 2006/42/CE
La direttiva macchine 2006/42/CE si applica alle macchine (o quasi-macchine)
immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE.
Le macchine si considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a
disposizione per la prima volta nell’UE.
La direttiva si applica pertanto a tutte le macchine nuove immesse sul mercato o
messe in servizio nell’UE, a prescindere dal fatto che siano state fabbricate
all’interno o al di fuori dell’UE.
La direttiva si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono
state trasformate o ricostruite (modificate) in modo così sostanziale da poter
essere considerate macchine nuove.
Quando la modifica di una macchina può essere considerata come la
costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine ?
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Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
§72 Macchine nuove ed usate
«Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa
domanda in ciascun caso specifico.
Nel dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione
tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in
materia.»
§82 Macchine modificate prima della prima messa in servizio
«In alcuni casi la macchina è venduta a un importatore o a un distributore il
quale successivamente la modifica su richiesta di un cliente prima che sia messa
in servizio per la prima volta.»
segue
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Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
«Se le modifiche sono state previste o concordate con il fabbricante e sono state
inserite nella valutazione dei rischi, nella documentazione tecnica e nella
dichiarazione di conformità fornite dal fabbricante, la marcatura CE originaria del
fabbricante resta valida.»
«Se, invece, le modifiche sono sostanziali (per esempio, una modifica della
funzione e/o delle prestazioni della macchina) e non previste o concordate con il
fabbricante, la marcatura CE originaria decade e dovrà essere rinnovata – cfr.
§72: commenti sull’articolo 2, lettera h). In questo caso, chi apporta le modifiche
viene considerato il fabbricante ed è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi di
cui all’articolo 5, paragrafo 1.»
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Recepimento direttiva macchine 2006/42/CE)
Art. 18 (Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11,
commi 1 e 3, del medesimo decreto.
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Recepimento direttiva macchine 98/37/CE)
Art. 11 (Norme finali e transitorie)
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di
sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria
responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi
acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
...
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Recepimento direttiva macchine 98/37/CE)
Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni)
...
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un
componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.
Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di
sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
...
Obbligo di rispondenza ai requisiti della direttiva 2006/42/CE
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della sicurezza (e successive modifiche e
integrazioni)
Art. 69 (Definizioni)
«attrezzatura di lavoro»
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
«uso di una attrezzatura di lavoro»
Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della sicurezza (e successive modifiche e
integrazioni)
Art. 70 (Requisiti di sicurezza)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
...
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite
con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro
per cui lo stesso é previsto.
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Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma
4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche
delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
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Riepilogo
RE-IMMISSIONE
sul mercato
SI
NO
Macchine nuove
modificate prima della
messa in servizio
Modifiche sostanziali
(funzioni e/o prestazioni della
macchina)
Modifiche previste o concordate con
il fabbricante
Macchine in servizio
(marcate CE o meno)
Modifiche non rientranti nella
ordinaria e straordinaria
manutenzione
(art.1 comma 3 – DPR 459/96)
Misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza
(art. 71, comma 5 – D.Lgs. 81/08)
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Alcune considerazioni
Motivazioni più frequenti che inducono l’utente alla modifica delle macchine
1) Errori in fase di acquisto (scarsa competenza, poca conoscenza delle
lavorazioni previste, risparmio economico);
2) Errori o carenze di progettazione (scarsa conoscenza direttiva 2006/42/CE e
norme tecniche applicabili);
3) Necessità
di diverse possibilità operative (attenzione primaria del
progettista allo scopo produttivo a discapito della sicurezza);
4) Esigenze di mercato e adattamenti produttivi (scarsa programmazione.
Scarsa adeguatezza delle macchine alle esigenze del mercato).
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Alcune considerazioni
E’ tuttavia, possibile affermare che, qualsiasi modifica, variando gli equilibri, i
calcoli e le logiche progettuali, è suscettibile all’introduzione di nuovi fattori di
rischio per i seguenti motivi:
a) diverso modo di operare della macchina;
b) differenti interazioni tra la macchina e gli operatori;
c) differenti possibili effetti verso l’ambiente esterno
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Modifiche non sostanziali
Anche quando le modifiche non sono sostanziali si deve svolgere il lavoro con
competenza per assicurare che la macchina rimanga sicura per l’uso, e se
viene ri-venduta, bisogna considerare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
Art. 23.
(Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione
alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,
dalla relativa documentazione.
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Modifiche diverse dall’ordinaria e straordinaria manutenzione
Quali sono le modifiche non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione
che comportano la necessità di re-immettere sul mercato la macchina ?
E’ possibile fare riferimento alla:
Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n°1067/1999
D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato Primi chiarimenti operativi.
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Circolare ministeriale n°1067/1999
Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi
particolari
Il comma 3 dell'art. 1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la
messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive
non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria
manutenzione.
Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non
valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina es. variazione di portata
di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla
eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che
scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni
delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in
pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b).
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni
di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione dì un carter di protezione)
o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati,
microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro
elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.
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Modifiche su macchine marcate CE
Il fabbricante dispone della documentazione tecnica, della valutazione dei rischi,
dell’ideazione ingegneristica della macchina.
Altri soggetti non possono integrare le modifiche sulla base di quanto già
conosciuto, bensì devono ristrutturare l’intera macchina partendo quasi da zero
salvaguardando l’integrazione della sicurezza con aspetti inerenti:
a)
La funzionalità,
b)
La manutenibilità,
c)
L’ergonomicità.
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Modifiche su macchine marcate CE
Per apportare modifiche alle macchine marcate CE occorre considerare le
seguenti fasi:
1)
Studio di fattibilità. Fondamentale per conoscere la possibilità
dell’attuazione della modifica garantendo la funzionalità della macchina ed il
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza;
2)
Progettazione. Necessaria per individuare: obiettivi delle modifiche, norme
tecniche applicabili, modo di lavoro della macchina, pericoli presenti sulla
macchina, scelta dei dispositivi di sicurezza, gestione dei rischi residui;
3)
Aggiornamento del fascicolo tecnico. Lo studio progettuale della o delle
modifiche deve essere integrato nel fascicolo tecnico originario della
macchina;
4)
Aggiornamento del manuale d’uso. Ove ne ricorrano gli estremi, ogni parte
del manuale d’uso della macchina deve essere aggiornata in relazione alle
novità introdotte dalla o dalle modifiche apportate.
segue
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Modifiche su macchine marcate CE
5)
Nuova dichiarazione CE e marcatura CE. Mediante una nuova
dichiarazione CE e una nuova marcatura CE (apposta su una nuova targa
con indicato l’anno della modifica) il nuovo fabbricante della macchina se ne
assume integralmente la responsabilità di fronte alla Direttiva 2006/42/CE
E’ preferibile che le modifiche alle macchine marcate CE
sia a cura dei fabbricanti iniziali
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Modifiche giuridicamente necessarie
Una modifica assume aspetti prioritari quando una macchina deve essere
adeguata, sotto il profilo antinfortunistico, alle leggi vigenti.
La tenuta in esercizio di macchine non conformi alle disposizioni di legge
comporta, in caso di incidente, sanzioni economiche e gravi responsabilità
penali a carico del datore di lavoro.
Per macchine datate, il protrarsi nel tempo di utilizzo «fuori norma»,
potrebbe indurre il giudice ad imputare al datore di lavoro la responsabilità
colposa che va sotto il nome di «colpa con preavviso di evento».
L’obbligarietà dell’analisi dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, non
permette al datore di lavoro di avvalersi della non conoscenza dei rischi
specifici presenti sulle singole macchine.
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Modifiche giuridicamente necessarie
Misure generali di tutela previste dal decreto (rif. art. 15, comma 1, lettera «c» del
D.Lgs. 81/2008):
1)
Eliminazione dei rischi, e, ove ciò non è possibile;
2)
Riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico
Tra gli obblighi del datore di lavoro, il decreto pone l’attenzione su:
«aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della
sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione» (rif. art. 18, comma 1, lettera «z» del
D.Lgs. 81/2008)
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Messa a norma delle macchine non marcate CE
Una macchina non marcata CE può subire interventi di modifica,
senza che ciò comporti la necessità di re-immetterla sul mercato se:
a)
lo scopo è esclusivamente quello di garantirne la conformità ai
requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e/o di
adeguarla all’evoluzione tecnica;
b)
l’intervento non ne modifica le modalità di utilizzo e le prestazioni
originarie.
Tuttavia, non è scontato che tutte le macchine in servizio e non marcate
CE possano essere messe a norma e non è detto che questo possa
essere fatto con costi ragionevoli (ovvero commisurati al valore residuo
della macchina).
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Messa a norma delle macchine non marcate CE
A tal riguardo si procederà seguendo le seguenti fasi:
► Studio di fattibilità
► Progettazione
► Realizzazione
► Prove
► Relazione tecnica
► Aggiornamento della documentazione
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Messa a norma delle macchine non marcate CE
Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità e di costo degli interventi di messa a norma deve essere
eseguito da persone che conoscono sia le leggi che le norme tecniche vigenti in
materia di sicurezza del macchinario.
Macchine che, per loro natura, sono state strutturalmente concepite prive di
dispositivi di protezione, potrebbero richiedere stravolgimenti tali da consigliarne la
sostituzione con altre di nuova costruzione.
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Messa a norma delle macchine non marcate CE
Progettazione
Le fasi progettuali comprendono:
► individuazione dei pericoli e valutazione della idoneità delle misure di sicurezza
presenti sulle macchine
► individuazione delle fonti di pericolo prive di protezioni e dispositivi di protezione
► scelta dei dispositivi di protezione
► verifica della idoneità dei dispositivi di protezione utilizzati con le funzionalità
della macchina
► scelta dei materiali
► progettazione dei ripari
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Messa a norma delle macchine non marcate CE
Realizzazione
E’ importante la qualifica e le competenze del personale preposto alla
realizzazione delle modifiche
Prove
Ogni modifica va provata. Per l’individuazione delle prove è utile appoggiarsi alle
norme tecniche di riferimento.
Relazione tecnica
La relazione tecnica deve essere incentrata sulle fonti di pericolo e sulle barriere di
sicurezza necessarie per l’abbattimento dei rischi.
Aggiornamento della documentazione
La documentazione di supporto della macchina deve essere correttamente
aggiornata in ogni sua parte prima che la macchina venga rimessa in produzione.
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Esempi di modifiche
a) Sostituzione di parti della macchina con altre diverse dalle originali (intervento
muta le prestazioni della macchina o di parti di essa);
b) Modifica del ciclo macchina o di alcuni parametri (diverso da quanto previsto
dal fabbricante);
c) Modifica dei circuiti elettrici, pneumatici o idraulici;
d) Sostituzione dei circuiti elettrici a logica elettromeccanica con un sistema a
logica programmabile (PLC);
e) Modifica della movimentazione della macchina o delle modalità di bloccaggio
del pezzo;
f)
Aggiunta di un dispositivo di protezione antinfortunistica non previsto dal
fabbricante finalizzato a ridurre ulteriormente l’entità dei rischi residui;
g) Sostituzione di un dispositivo di sicurezza previsto dal fabbricante con un altro
dispositivo di sicurezza diverso dal primo.
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Modifiche degli insiemi di macchine
Concetti generali
La Direttiva Macchine 2006/42/CE
Campo di applicazione (art. 1):

Macchine;

Attrezzature intercambiabili;

Componenti di sicurezza;

Accessori di sollevamento;

Catene, funi e cinghie;

Dispositivi di trasmissione meccanica;

Quasi-macchine.
Definizioni (art. 2):
• Macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione
ben determinata.....
• Insiemi di macchine, insiemi di macchine o di quasi-macchine, che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
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Insiemi di macchine
Esempi di insiemi di macchine:
► Linee di produzione
► Assemblaggi di macchine
► Insiemi complessi
► Insiemi di macchine
► Impianti
Quale di questi insiemi può essere considerato una «macchina» ai
sensi della Direttiva ?
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Insiemi di macchine
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Un insieme di macchine e/o quasi-macchine viene considerato «insieme di macchine»
quando risultano soddisfatti i seguenti criteri:

Le macchine/quasi-macchine sono assemblate al fine di assolvere una funzione comune,
ad esempio la produzione di un dato prodotto o la realizzazione di un dato processo (ad
esempio per confezionamento, montaggio, lavorazioni multiple successive);

Le macchine/quasi-macchine sono collegate in modo funzionale in modo tale che il
funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o
dell’assieme nel suo complesso, richiedendo in tal modo, una valutazione dei rischi per
tutto l’insieme;

Le macchine/quasi-macchine dell’insieme hanno un sistema di comando comune.
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma con funzionamento
indipendente l’una dall’altra, non è da considerarsi come insieme di macchine (es.
assemblaggi di macchine).
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Insiemi di macchine – Il concetto di funzionamento solidale
Linea produttiva schematizzata:
•C
•A
•D
•H
•G
•B
•E
•F
La linea risulta costituita da sette
macchine (A, B, C, D, E, F, G) composte
per formare un assieme. La macchina G
non rientra nell’assieme, poichè il suo
funzionamento non è solidale con quello
delle altre (presenza operatore per
scarico prodotto da macchina C e carico
su G)
Il funzionamento solidale tra due macchine risulta dal fatto che queste si
trovano interfacciate sia strutturalmente quanto funzionalmente (consensi
attraverso sistemi di comando elettrici, pneumatici, idraulici, meccanici)
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Insiemi di macchine – Impianti
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un impianto
industriale completo composto da un numero notevole di macchine, o da insiemi di
macchine e altre attrezzature provenienti da diversi fabbricanti.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti
possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate insiemi
di macchine; ad esempio, le attrezzature di scarico e ricevimento delle materie
prime, le attrezzature di lavorazione, le attrezzature per l’imballaggio e il carico.
In questo caso, eventuali rischi creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto
devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.
Va inoltre osservato che l’immissione sul mercato di attrezzature per impianti
industriali che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine può
essere disciplinata da altre direttive dell’UE sul mercato interno.
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Insiemi di macchine: il fabbricante
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Il soggetto che realizza un «insieme di macchine» ne è considerato il «fabbricante» ed è
pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai
requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine.
In taluni casi, il fabbricante dell’insieme di macchine è anche il fabbricante delle unità che lo
costituiscono. Più spesso, le unità che costituiscono l’insieme sono immesse sul mercato da
altri fabbricanti, come macchine complete che possono funzionare anche separatamente o
come quasi-macchine.
Se le unità in questione sono immesse sul mercato come macchine complete che possono
funzionare anche separatamente, esse devono riportare la marcatura CE ed essere
accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.
Se invece le macchine sono immesse sul mercato come quasi-macchine, esse non
recheranno la marcatura CE, ma dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di
incorporazione e dalle istruzioni per il montaggio.
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Insiemi di macchine: il fabbricante
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Il fabbricante dell’insieme di macchine deve:
► condurre le adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di macchine;
► apporre una marcatura determinata (ad esempio, una targhetta specifica)
sull’insieme di macchine con le informazioni richieste al punto 1.7.3 e, se del
caso, dai punti 3.6.2, 4.3.3 e 6.5 dell’allegato I, inclusa la marcatura CE;
► stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine.
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35
Insiemi di macchine: valutazione del rischio
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine, in quanto la loro
sicurezza dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicure delle
unità che li costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce fra le
varie macchine.
La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve
pertanto comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza
dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo
costituiscono.
Essa deve anche includere i vari pericoli che derivano dall’insieme non coperti
dalla dichiarazione CE di conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di
incorporazione e dalle istruzioni di montaggio (per le quasi-macchine) fornite dai
fabbricanti delle singole unità che compongono l’insieme.
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Insiemi di macchine: immissione sul mercato e messa in servizio
Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Gli insiemi di macchine che vengono montati presso i locali dell’utilizzatore da una
persona diversa dall’utilizzatore sono considerati immessi sul mercato allorché le
attività di montaggio sono state completate e l’insieme è consegnato all’utilizzatore
per l’impiego.
Nel caso di un insieme di macchine costituito dall’utilizzatore (e non immesso sul
mercato), la direttiva macchine si applica quando l’insieme di macchine è messo in
servizio per la prima volta.
In altre parole, tali macchine devono essere conformi alle disposizioni della
direttiva prima di essere impiegate per la prima volta per l’uso previsto nell’UE.
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Insiemi di macchine: modifiche
Insiemi comprendenti macchine nuove e macchine già in servizio
In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli insiemi di macchine esistenti possono
essere sostituite con nuove unità, o nuove unità possono essere aggiunte ad un insieme di
macchine già esistente.
Si pone pertanto la questione se un insieme di macchine composto da unità nuove e unità
già esistenti sia, nel suo complesso, oggetto della direttiva macchine.
Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda
in ciascun caso specifico. Nel dubbio, è quindi consigliabile che il soggetto che
realizza tale insieme di macchine consulti le autorità nazionali competenti.
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Insiemi di macchine: modifiche
Indicazioni generali:
1. se la sostituzione o l’aggiunta di un’unità costitutiva ad un insieme di macchine esistente
non influisce in modo significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto dell’insieme, la nuova
unità può essere considerata una macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso,
non è necessaria alcuna azione a norma della direttiva macchine per gli elementi dell’insieme
non influenzati dalla modifica. Il datore di lavoro rimane il responsabile della sicurezza
dell’intero insieme, conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva
2009/104/CE (D.Lgs. 81/2008);
− se la nuova unità è una macchina completa che può funzionare anche separatamente, che
reca la marcatura CE ed è accompagnata da una dichiarazione CE di conformità,
l’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere considerata come
l’installazione della macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità,
marcatura CE o dichiarazione CE di conformità;
− se la nuova unità è costituita da una quasi-macchina accompagnata da una dichiarazione di
incorporazione e dalle istruzioni di montaggio, il soggetto che incorpora la quasi-macchina
nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità. Egli deve pertanto valutare
eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre attrezzature e l’insieme di
macchine, assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della
salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni
di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità e affiggere la marcatura CE sulla
nuova unità una volta montata.
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Insiemi di macchine: modifiche
Indicazioni generali:
2. Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove unità ad un insieme di macchine esistente ha un
impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza dell’insieme nel suo complesso o
comporta modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che la modifica dia luogo a un
nuovo insieme di macchine a cui deve applicarsi la direttiva macchine. In tal caso, l’insieme
nel suo complesso, incluse tutte le unità che lo costituiscono, deve ottemperare alle
prescrizioni della direttiva macchine.
Lo stesso dicasi anche laddove un nuovo insieme di macchine sia costituito da unità nuove e
di seconda mano.
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Alcuni link utili
www.bureauveritas.it
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm
http://www.newapproach.org/
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