Comune di
NEMBRO
Comune di
AVIATICO
Comune di
GAZZANIGA
Comune di
PRADALUNGA
Comune di
SELVINO
Comune di
VILLA DI SERIO
Unione Insieme
Sul Serio
Avviamo, con questa scheda, un’iniziativa che ha l’obiettivo di spiegare
le norme da rispettare nell’ambito della salute e della sicurezza, sulle quali la
Polizia Locale svolge un importante ruolo di prevenzione e controllo. Considerata
la stagione, il prima tema scelto è L’inquinamento atmosferico.
La qualità dell’ambiente, in particolare dell’aria, è una condizione importante
per garantire la salute di tutti i cittadini, in particolare bambini ed anziani.
L’impegno a ridurre l’inquinamento atmosferico, soprattutto nel periodo
critico da ottobre a aprile, richiede il rispetto di alcune regole dettate da
norme di leggi o regolamenti locali. Su questi temi, la nostra Polizia Locale
presterà particolare attenzione in questo periodo, intensificando i controlli in
questo ambito.
LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE
SANZIONI
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI
SANZIONI
Per la ZONA ex-A1, ossia la porzione di territorio regionale che comprende l’agglomerato di Bergamo cui appartiene anche il comune di Nembro,
• dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30 fermo della circolazione per i seguenti veicoli
“Euro 0 benzina” e “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”
• fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori
a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale,
da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.
Obblighi di revisione periodica per autovetture, autocaravan, autoveicoli
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non
superiore ai 3.500 Kg, per motoveicoli e ciclomotori:
• prima revisione: obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione
entro il mese di rilascio della carta di circolazione
• revisioni successive: con cadenza biennale entro il mese corrispon
dente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione
Per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente,
per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso
complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i
veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città):
• la revisione è invece prevista ogni anno
Il bollino blu
•
a decorrere dal 2012, il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas
di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli (bollino blu) è effettuato
esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del
mezzo.
La circolazione dei sopra citati
veicoli nei casi indicati è soggetta
alla sanzione di € 155,00
• chi circola con un veicolo non
revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 159,00,
somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso
di falsa attestazione di revisione,
ecc.);
• Il veicolo non revisionato viene
inoltre sospeso dalla circolazione
fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito
regolare;
• se la mancata revisione viene
accertata in autostrada, si incorre
nel ritiro della carta di circolazione
e nel fermo amministrativo del
veicolo.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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Unione Insieme
Sul Serio
ACCENSIONE DI FUOCHI
SANZIONI
CONTROLLI PERIODICI DELLE CALDAIE
SANZIONI
LIMITAZIONE NELL’ESERCIZIO DELLE CALDAIE,
RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE E DEI TEMPI
DI ESERCIZIO.
SANZIONI
Le norme che limitano l’accensione dei fuochi in Regione Lombardia
sono le seguenti:
• In centro abitato è sempre vietato, per chiunque, l’accensione di
fuochi per smaltire qualsiasi tipo di materiale.
• La Legge Regionale n. 31/2008 consente l’accensione di fuochi,
fuori dal centro abitato, per lo smaltimento esclusivo di residui
di coltura boschiva, sempre per gli Imprenditori del settore mentre per
i proprietari di terreni (privati) è necessaria apposita comunicazione
e successiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato.
Sempre e comunque le condizioni atmosferiche devono essere
favorevoli (assenza di vento, terreno non troppo arido….Adeguata
distanza dal bosco ) e sotto il costante controllo. I fumi non devono
arrecare nè disturbo alle persone né pericolo alla viabilità.
• divieto di combustione di biomasse all’aperto in ambito agricolo e
di cantiere in tutta la Regione Lombardia
Il responsabile dell’impianto (il proprietario o l’occupante dell’alloggio)
ha l’obbligo per legge di fare effettuare le operazioni di manutenzione e
le analisi di combustione della propria caldaia (controllo fumi con annessa pulizia), con la cadenza temporale prevista dalla normativa.
• Per gli impianti fino a 35 kW il controllo deve essere biennale nel caso
di impianti a metano (a meno di diversa prescrizione scritta sul libretto
di impianto).
• il manutentore informatizza la Dichiarazione di avvenuta manutenzione
sul C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici della Regione
Lombardia) che avrà validità per le due stagioni termiche successive a
quella in cui è stata effettuata.
Apparecchi a biomassa
• Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635
dell’11/07/2008, di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con
rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone ex-A1
(in cui è inserito il Comune di Nembro) e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.
Climatizzazione
• Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige
il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine,
ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni.
Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni
singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le
tolleranze a fianco indicate:
• 18 °C con 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili
• 20 °C con 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle altre categorie
Con ordinanza del Sindaco di Nembro, in coordinamento con gli altri
comuni della ZONA ex-A1, è stato stabilito:
• la riduzione di un’ora della durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) nella
maggior parte degli edifici civili (ad esclusione di alberghi, case di
cura e di riposo, edifici scolastici, etc..)
• I trasgressori saranno puniti
con una sanzione da un minimo di
€ 25,00 ad un massimo di
€ 250,00.
• la multa per la mancata osservanza può andare da € 500
a € 3.000
• in caso di superamento delle
13 ore, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di € 25,00 fino ad un
massimo di € 500,00
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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NEMBRO
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