Comune di NEMBRO Comune di AVIATICO Comune di GAZZANIGA Comune di PRADALUNGA Comune di SELVINO Comune di VILLA DI SERIO Unione Insieme Sul Serio Avviamo, con questa scheda, un’iniziativa che ha l’obiettivo di spiegare le norme da rispettare nell’ambito della salute e della sicurezza, sulle quali la Polizia Locale svolge un importante ruolo di prevenzione e controllo. Considerata la stagione, il prima tema scelto è L’inquinamento atmosferico. La qualità dell’ambiente, in particolare dell’aria, è una condizione importante per garantire la salute di tutti i cittadini, in particolare bambini ed anziani. L’impegno a ridurre l’inquinamento atmosferico, soprattutto nel periodo critico da ottobre a aprile, richiede il rispetto di alcune regole dettate da norme di leggi o regolamenti locali. Su questi temi, la nostra Polizia Locale presterà particolare attenzione in questo periodo, intensificando i controlli in questo ambito. LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE SANZIONI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI SANZIONI Per la ZONA ex-A1, ossia la porzione di territorio regionale che comprende l’agglomerato di Bergamo cui appartiene anche il comune di Nembro, • dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 fermo della circolazione per i seguenti veicoli “Euro 0 benzina” e “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel” • fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00. Obblighi di revisione periodica per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, per motoveicoli e ciclomotori: • prima revisione: obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione • revisioni successive: con cadenza biennale entro il mese corrispon dente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione Per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città): • la revisione è invece prevista ogni anno Il bollino blu • a decorrere dal 2012, il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli (bollino blu) è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. La circolazione dei sopra citati veicoli nei casi indicati è soggetta alla sanzione di € 155,00 • chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 159,00, somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.); • Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare; • se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1 Comune di AVIATICO Comune di GAZZANIGA Comune di PRADALUNGA Comune di SELVINO Comune di VILLA DI SERIO 1 Unione Insieme Sul Serio ACCENSIONE DI FUOCHI SANZIONI CONTROLLI PERIODICI DELLE CALDAIE SANZIONI LIMITAZIONE NELL’ESERCIZIO DELLE CALDAIE, RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE E DEI TEMPI DI ESERCIZIO. SANZIONI Le norme che limitano l’accensione dei fuochi in Regione Lombardia sono le seguenti: • In centro abitato è sempre vietato, per chiunque, l’accensione di fuochi per smaltire qualsiasi tipo di materiale. • La Legge Regionale n. 31/2008 consente l’accensione di fuochi, fuori dal centro abitato, per lo smaltimento esclusivo di residui di coltura boschiva, sempre per gli Imprenditori del settore mentre per i proprietari di terreni (privati) è necessaria apposita comunicazione e successiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato. Sempre e comunque le condizioni atmosferiche devono essere favorevoli (assenza di vento, terreno non troppo arido….Adeguata distanza dal bosco ) e sotto il costante controllo. I fumi non devono arrecare nè disturbo alle persone né pericolo alla viabilità. • divieto di combustione di biomasse all’aperto in ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia Il responsabile dell’impianto (il proprietario o l’occupante dell’alloggio) ha l’obbligo per legge di fare effettuare le operazioni di manutenzione e le analisi di combustione della propria caldaia (controllo fumi con annessa pulizia), con la cadenza temporale prevista dalla normativa. • Per gli impianti fino a 35 kW il controllo deve essere biennale nel caso di impianti a metano (a meno di diversa prescrizione scritta sul libretto di impianto). • il manutentore informatizza la Dichiarazione di avvenuta manutenzione sul C.U.R.I.T. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici della Regione Lombardia) che avrà validità per le due stagioni termiche successive a quella in cui è stata effettuata. Apparecchi a biomassa • Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635 dell’11/07/2008, di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone ex-A1 (in cui è inserito il Comune di Nembro) e nei comuni sotto i 300 m s.l.m. Climatizzazione • Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: • 18 °C con 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili • 20 °C con 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle altre categorie Con ordinanza del Sindaco di Nembro, in coordinamento con gli altri comuni della ZONA ex-A1, è stato stabilito: • la riduzione di un’ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) nella maggior parte degli edifici civili (ad esclusione di alberghi, case di cura e di riposo, edifici scolastici, etc..) • I trasgressori saranno puniti con una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00. • la multa per la mancata osservanza può andare da € 500 a € 3.000 • in caso di superamento delle 13 ore, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 INQUINAMENTO ATMOSFERICO Comune di NEMBRO