IL RETTORE VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; VISTI i Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10.6.1998 e del 7.4.1999, istitutivi dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 6243 dell’11.6.2003 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 99 alla G. U. n. 151 del 2.7.2003; VISTO l’articolo 6 lettera f) dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in cui si stabilisce che il Rettore in situazioni di comprovata urgenza possa adottare provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile; DECRETA è emanato il seguente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ, NEI CONSIGLI DI COORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA, NEI CONSIGLI DI COORDINAMENTO DIDATTICO INTERFACOLTÀ E NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO. ART 1 1. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica, nei Consigli di coordinamento didattico interfacoltà e nel Comitato per lo sport universitario si svolgono ai sensi degli articoli 7, 8, 16, 19, 21 e 41 dello Statuto, nel rispetto di quanto di seguito stabilito. 2. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Rettore, almeno novanta giorni prima della data delle votazioni, con decreto affisso agli albi dell’Università, sentito il Consiglio degli studenti. Il decreto rettorale riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell’elettorato attivo e passivo. Dell’indizione delle elezioni viene fornita tempestiva comunicazione a tutti gli studenti. 3. Con successivo decreto, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni, è indicato il numero degli studenti iscritti ad ogni Facoltà, ad ogni corso di laurea e laurea specialistica, nonché il numero complessivo degli studenti iscritti all’Università; il decreto indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere nei diversi organi, il numero dei votanti necessario per l’elezione dei diversi rappresentanti, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature di cui al successivo comma 12. Le designazioni elettive negli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo avvengono esprimendo un numero di preferenze limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 4. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, all’esame e all’attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione degli eletti, è costituito un Ufficio Elettorale Centrale. L’Ufficio è nominato con decreto rettorale ed è costituito da due professori di cui uno con funzioni di Presidente, da un dirigente e da un segretario, scelto tra il personale dell’Amministrazione. Ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale elettorale può assistere inoltre un rappresentante per ogni lista. Tale rappresentante può anche essere candidato per l’elezione in più organi; all’uopo il candidato che occupa il primo posto in ciascuna lista ha la facoltà di effettuare, contestualmente al deposito della lista stessa presso il competente Ufficio dell’Amministrazione, la relativa designazione, operando la scelta tra gli studenti aventi diritto di voto. 5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e cittadinanza, sono resi pubblici, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, mediante affissione agli albi dell’Università. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualsiasi avente diritto al voto all’Ufficio Elettorale Centrale. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle votazioni; le decisioni sono prese da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale. Per coloro che risultino iscritti successivamente alla pubblicazione dei predetti elenchi, viene predisposto e affisso agli albi di cui sopra un apposito elenco integrativo. 6. I ricorsi avverso gli elenchi di cui al comma precedente possono essere presentati per iscritto, all’Ufficio Elettorale Centrale, entro cinque giorni dalle votazioni. I ricorsi contro gli elenchi aggiuntivi sono presentati, entro e non oltre il giorno successivo a quello dell’affissione, all’Ufficio Elettorale Centrale, che decide nelle successive ventiquattro ore. Tale Ufficio provvede, se necessario, alle conseguenti modifiche degli elenchi, la cui diffusione avviene con le modalità di cui al comma precedente. Gli elenchi nonché il materiale elettorale indispensabile sono inviati a ciascun seggio elettorale. 7. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto sono costituiti con decreto del Rettore uno o più seggi elettorali. Ciascun seggio elettorale è composto da un docente, in qualità di Presidente; da due studenti regolarmente iscritti all’Università; da due componenti designati dal Direttore Amministrativo tra il personale tecnico amministrativo dell’Università. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 8. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica eleggono: a) nel Senato accademico tre rappresentanti; b) nel Consiglio di amministrazione: tre rappresentanti, aumentati di una unità qualora i rappresentanti di soggetti pubblici o privati di cui al comma 3 lettera h) dell’articolo 7 dello Statuto siano in numero maggiore di due; c) nel Consiglio degli studenti diciannove rappresentanti, di cui almeno uno per ciascuna Facoltà; d) nel Consiglio di Facoltà, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea specialistica e nei Consigli di coordinamento didattico interfacoltà un numero di rappresentanti pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso, con arrotondamento all’unità superiore; e) nel Comitato per lo sport universitario due rappresentanti. Nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, laurea specialistica ed interfacoltà, nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all’unità superiore [eletti = n. rappresentanti x (voti espressi/aventi diritto) x 10]. Esso non può comunque essere inferiore a cinque. 9. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso e fuori corso, nell’anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi. L’iscrizione è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni. Lo studente che risulti iscritto successivamente alla pubblicazione dei predetti elenchi può esercitare il diritto di voto presentando al seggio elettorale un attestato rilasciato dalle Segreterie e Servizi agli Studenti, comprovante l’iscrizione stessa. 10. L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, nell’anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, che, al momento della presentazione della candidatura secondo le modalità previste dai successivi commi 12, 13 e 14 del presente regolamento, siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi. 11. In particolare hanno l’elettorato attivo e passivo: per l’elezione nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Consiglio degli studenti e nel Comitato per lo sport universitario gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell’Università; per l’elezione in ciascun Consiglio di Facoltà gli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica della Facoltà stessa. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica interfacoltà godono dell’elettorato attivo e passivo per il Consiglio della Facoltà alla quale afferiscono per scelta di indirizzo. Nel caso in cui tale scelta non sia stata esercitata all’atto dell’iscrizione al corso, lo studente opta con dichiarazione scritta, da consegnare all’Ufficio Elettorale Centrale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Per l’elezione nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea specialistica ed interfacoltà, hanno l’elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti al rispettivo corso di laurea o di laurea specialistica. 12. L’elezione dei rappresentanti degli studenti si svolge sulla base di candidature. Le candidature sono presentate, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. 13. Ogni lista è contrassegnata da un nome e da un simbolo o da un motto. L’insieme del nome e simbolo o motto deve essere contenuto in una sagoma quadrata di due centimetri di lato. La presentazione delle liste avviene mediante il deposito, presso il competente Ufficio dell’Amministrazione, della domanda congiunta dei candidati inclusi nella lista da loro sottoscritta per accettazione delle candidature, corredata da almeno: a) cinquanta firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti in seno al Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio degli studenti e al Comitato per lo sport universitario. b) trenta firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà. c) dieci firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di Laurea; d) cinque firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di Laurea specialistica. 14. Tutte le firme apposte in calce alla domanda, sia quelle dei candidati che quelle in loro appoggio, devono essere autenticate dal Funzionario legittimato a ricevere la domanda stessa, da un Notaio o da un Funzionario comunale o da Funzionari dell’Amministrazione all’uopo designati. Ogni nominativo deve essere accompagnato dall’indicazione del Corso di studi di appartenenza, dal numero di matricola UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 universitario e dal recapito. Ogni studente, sotto la propria responsabilità, pena l’annullamento delle firme apposte, può firmare la domanda di presentazione di una sola lista per ciascuno degli organi. Contestualmente al deposito delle liste, ciascun capolista indica il nominativo di due studenti iscritti all’Università, anche firmatari di lista, disponibili a far parte di un seggio elettorale. In caso di rifiuto degli studenti prescelti o comunque di insufficienza del numero degli studenti indicati, l’Ufficio Elettorale Centrale designa altri studenti iscritti all’Università. 15. Entro ventiquattro ore dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle liste, l’Ufficio Elettorale Centrale rende noto, con comunicato affisso agli albi dell’Università, le irregolarità riscontrate nelle liste e dirime i ricorsi, convocando se è necessario i rappresentanti delle liste presentate. Entro le ventiquattro ore successive è facoltà degli interessati di procedere alla regolarizzazione delle liste. Almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate e riconosciute regolari sono rese pubbliche dall’Ufficio Elettorale Centrale, mediante affissione di un apposito manifesto agli albi dell’Università. 16. Il manifesto riporta, nell’ordine di presentazione per ciascuno degli organi a cui le elezioni si riferiscono, le liste con il relativo nome e contrassegno o motto. Per ogni lista sono riportati cognome e nome dei candidati nonché eventuali soprannomi. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo l’ordine con cui i candidati sono elencati nella domanda. Il numero massimo di candidati per ciascuna lista è pari al numero degli eligendi aumentato del cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore. 17. Il Presidente all’atto dell’insediamento del seggio nomina un Vice Presidente e un segretario. I seggi elettorali restano ininterrottamente aperti negli orari e nei giorni fissati nel manifesto elettorale. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente. 18. Nel giorno delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale. Presso ciascun seggio ha diritto di sedere un rappresentante degli studenti per ciascuna lista inclusa nel manifesto di cui al comma 15. Il nominativo di tale rappresentante deve essere comunicato all’Ufficio Elettorale Centrale almeno due giorni prima dell’inizio della votazione dal capolista. I rappresentanti devono essere studenti aventi diritto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 di voto. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime. Ai seggi possono accedere soltanto gli studenti in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo ed iscritti al rispettivo seggio, nonché i familiari o accompagnatori degli elettori fisicamente impediti. Il Presidente, o il Vice Presidente che temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Non è ammessa attività o pubblicità elettorale nel seggio e negli spazi immediatamente contigui; l’eventuale presenza di materiale propagandistico sarà rimosso a cura del Presidente. In caso di grave turbativa, sentito l’Ufficio Elettorale Centrale, il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di voto, salvo l’accertamento di ulteriori responsabilità. 19. Le operazioni di voto si svolgono mediante: la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto universitario, o della tessera universitaria, o di altro documento valido di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento dell’identità personale dell’elettore, l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nell’elenco dei votanti o l’esibizione dell’attestato rilasciato dalle Segreterie e Servizi agli Studenti, l’apposizione della firma dell’elettore sul registro dei votanti. In mancanza del documento di identità l’elettore deve essere riconosciuto da un componente del seggio o da un altro elettore, che appone la firma accanto al nominativo dell’elettore. L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta. Può altresì esprimere eventuali preferenze indicando in modo chiaro, possibilmente a stampatello, nome e cognome dei candidati della lista votata, negli appositi spazi contenuti nella scheda. L’elettore non può esprimere un numero di preferenze superiore, per ciascuno degli organi, a quello previsto nel manifesto elettorale. Tali preferenze sono esprimibili a pena di nullità esclusivamente per i candidati della lista prescelta. Sono considerati nulli i voti espressi per persone non candidate. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte. Le schede che contengono segni su più di una lista sono nulle. Le schede che contengono segni diversi da quelli necessari all’espressione del voto sono nulle. Nei casi di omonimia tra candidati, il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato dall’indicazione del numero d’ordine assegnato al candidato all’interno della lista, o dal numero di matricola universitario. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 20. E’ fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, possono ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio. 21. Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. Lo scrutinio riguarda i voti di lista e le preferenze espresse all’interno di ogni lista. In caso di controversia sulla assegnazione del voto per mancanza di unanimità da parte del seggio elettorale, l’attribuzione stessa è rinviata all’Ufficio Elettorale Centrale. Al termine, previa compilazione del verbale della seduta, il Presidente del seggio introduce le schede nelle apposite buste che sono quindi sigillate e firmate sui lembi di chiusura da tutti i componenti il seggio elettorale stesso. Le buste ed il verbale delle operazioni sono consegnati, al termine dello scrutinio, dal Presidente, o dal componente di seggio da lui delegato, al Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, il quale provvede, non oltre il giorno successivo, alla presenza dei componenti dell’Ufficio stesso, alle operazioni di verifica dei risultati. 22. Il numero dei seggi è ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che hanno conseguito il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che hanno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. 23. Per il Consiglio degli studenti, la determinazione degli eletti è effettuata sulla base del conteggio dei voti di lista e di preferenza come sopra descritto, fatta salva la norma di rappresentanza di tutte le Facoltà. Nel caso in cui una Facoltà non sia immediatamente rappresentata, si procede alla individuazione della lista che abbia il maggior numero di voti per quella Facoltà e, in quell’ambito, del candidato con il maggior numero di preferenze, e conseguentemente si procede allo scarto del candidato – che a sua volta non sia unico rappresentante di una Facoltà – meno rappresentativo secondo la procedura di cui al precedente comma. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 Il Presidente del Consiglio degli studenti è il componente eletto che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze individuali indipendentemente dai voti di lista. 24. Accertata la regolarità delle operazioni di voto, e attribuiti i voti contestati nei singoli seggi, l’Ufficio Elettorale Centrale proclama gli eletti e ne trasmette l’elenco al Rettore affinché proceda alla nomina. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di immatricolazione presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca. Gli eletti rimangono in carica due anni solari dalla data indicata dal provvedimento di nomina e, comunque, fino alla nomina di coloro che risultano eletti nelle successive consultazioni. 25. Le cariche di rappresentante in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio di Facoltà sono tra loro incompatibili. Lo studente che risulti eletto in due o più degli organi di cui al periodo precedente deve comunicare per iscritto, entro sei giorni dalla pubblicazione dell’esito delle votazioni, presso quale organo intende esercitare il proprio mandato. Il mancato esercizio dell’opzione nei termini indicati equivale a rinuncia alle nomine. 26. Eventuali ricorsi avverso i risultati dovranno essere indirizzati, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione agli albi dell’Università, all’Ufficio Elettorale Centrale. Contro questa pronuncia, è ammesso ricorso in appello al Rettore che decide in via definitiva. 27. In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o di qualsiasi altra causa che impedisca in modo permanente lo svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati delle votazioni e viene nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti nella medesima lista dello studente dimesso o decaduto, in possesso dei requisiti per l’elezione al momento della nomina rettorale. Nel caso in cui non siano presenti candidature in graduatoria, si procede a elezioni suppletive. 28. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali in quanto applicabili. Al presente regolamento è data adeguata pubblicità. Reg. in data 1.9.2003 al n. 6595 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 MILANO tel:02-6448.1 – fax:02-6448 -6045 IL RETTORE Prof. Marcello Fontanesi