IL RETTORE
VISTA
la legge 9.5.1989, n. 168;
VISTI
i Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del
10.6.1998 e del 7.4.1999, istitutivi dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 6243
dell’11.6.2003 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 99 alla G. U. n. 151 del
2.7.2003;
VISTO
l’articolo 6 lettera f) dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in
cui si stabilisce che il Rettore in situazioni di comprovata urgenza possa adottare
provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di
amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima
seduta utile;
DECRETA
è emanato il seguente
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REGOLAMENTO
PER
LE
ELEZIONI
DEI
RAPPRESENTANTI
DEGLI
STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA NEL SENATO ACCADEMICO, NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, NEI CONSIGLI DI
FACOLTÀ, NEI CONSIGLI DI COORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA E DI
LAUREA
SPECIALISTICA,
NEI
CONSIGLI
DI
COORDINAMENTO
DIDATTICO
INTERFACOLTÀ E NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO.
ART 1
1. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Consiglio degli studenti, nei
Consigli di Facoltà, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica, nei
Consigli di coordinamento didattico interfacoltà e nel Comitato per lo sport universitario si svolgono ai
sensi degli articoli 7, 8, 16, 19, 21 e 41 dello Statuto, nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
2. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Rettore, almeno novanta giorni prima della data delle votazioni,
con decreto affisso agli albi dell’Università, sentito il Consiglio degli studenti. Il decreto rettorale riporta
le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni
che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell’elettorato attivo e passivo.
Dell’indizione delle elezioni viene fornita tempestiva comunicazione a tutti gli studenti.
3. Con successivo decreto, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni, è indicato il
numero degli studenti iscritti ad ogni Facoltà, ad ogni corso di laurea e laurea specialistica, nonché il
numero complessivo degli studenti iscritti all’Università; il decreto indica altresì il numero dei
rappresentanti da eleggere nei diversi organi, il numero dei votanti necessario per l’elezione dei diversi
rappresentanti, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature di cui al successivo
comma 12. Le designazioni elettive negli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo
avvengono esprimendo un numero di preferenze limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con
arrotondamento all’unità superiore.
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4. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle
operazioni di voto, all’esame e all’attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione degli
eletti, è costituito un Ufficio Elettorale Centrale. L’Ufficio è nominato con decreto rettorale ed è costituito
da due professori di cui uno con funzioni di Presidente, da un dirigente e da un segretario, scelto tra il
personale dell’Amministrazione. Ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale elettorale può assistere inoltre
un rappresentante per ogni lista. Tale rappresentante può anche essere candidato per l’elezione in più
organi; all’uopo il candidato che occupa il primo posto in ciascuna lista ha la facoltà di effettuare,
contestualmente al deposito della lista stessa presso il competente Ufficio dell’Amministrazione, la
relativa designazione, operando la scelta tra gli studenti aventi diritto di voto.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e cittadinanza, sono
resi pubblici, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, mediante affissione agli albi
dell’Università. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da
qualsiasi avente diritto al voto all’Ufficio Elettorale Centrale. Eventuali meri errori materiali possono
essere rilevati e sanati fino al giorno delle votazioni; le decisioni sono prese da parte dell’Ufficio
Elettorale Centrale. Per coloro che risultino iscritti successivamente alla pubblicazione dei predetti
elenchi, viene predisposto e affisso agli albi di cui sopra un apposito elenco integrativo.
6. I ricorsi avverso gli elenchi di cui al comma precedente possono essere presentati per iscritto, all’Ufficio
Elettorale Centrale, entro cinque giorni dalle votazioni. I ricorsi contro gli elenchi aggiuntivi sono
presentati, entro e non oltre il giorno successivo a quello dell’affissione, all’Ufficio Elettorale Centrale,
che decide nelle successive ventiquattro ore. Tale Ufficio provvede, se necessario, alle conseguenti
modifiche degli elenchi, la cui diffusione avviene con le modalità di cui al comma precedente. Gli elenchi
nonché il materiale elettorale indispensabile sono inviati a ciascun seggio elettorale.
7. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto sono costituiti con decreto del Rettore uno o più seggi elettorali.
Ciascun seggio elettorale è composto da un docente, in qualità di Presidente; da due studenti regolarmente
iscritti all’Università; da due componenti designati dal Direttore Amministrativo tra il personale tecnico amministrativo dell’Università.
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8. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica eleggono:
a) nel Senato accademico tre rappresentanti;
b) nel Consiglio di amministrazione: tre rappresentanti, aumentati di una unità qualora i rappresentanti di
soggetti pubblici o privati di cui al comma 3 lettera h) dell’articolo 7 dello Statuto siano in numero
maggiore di due;
c) nel Consiglio degli studenti diciannove rappresentanti, di cui almeno uno per ciascuna Facoltà;
d) nel Consiglio di Facoltà, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea
specialistica e nei Consigli di coordinamento didattico interfacoltà un numero di rappresentanti pari al
quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso, con arrotondamento all’unità superiore;
e) nel Comitato per lo sport universitario due rappresentanti.
Nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, laurea specialistica
ed interfacoltà, nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il
numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all’unità superiore [eletti = n.
rappresentanti x (voti espressi/aventi diritto) x 10]. Esso non può comunque essere inferiore a cinque.
9. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso e fuori corso, nell’anno accademico in cui hanno
luogo le elezioni, e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi. L’iscrizione è
comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni. Lo studente che
risulti iscritto successivamente alla pubblicazione dei predetti elenchi può esercitare il diritto di voto
presentando al seggio elettorale un attestato rilasciato dalle Segreterie e Servizi agli Studenti,
comprovante l’iscrizione stessa.
10. L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, nell’anno accademico in cui
hanno luogo le elezioni, che, al momento della presentazione della candidatura secondo le modalità
previste dai successivi commi 12, 13 e 14 del presente regolamento, siano in regola con il pagamento delle
tasse e dei contributi.
11. In particolare hanno l’elettorato attivo e passivo: per l’elezione nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione, nel Consiglio degli studenti e nel Comitato per lo sport universitario gli studenti iscritti
ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell’Università; per l’elezione in ciascun Consiglio di Facoltà gli
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studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica della Facoltà stessa. Gli studenti iscritti ai corsi di
laurea o di laurea specialistica interfacoltà godono dell’elettorato attivo e passivo per il Consiglio della
Facoltà alla quale afferiscono per scelta di indirizzo. Nel caso in cui tale scelta non sia stata esercitata
all’atto dell’iscrizione al corso, lo studente opta con dichiarazione scritta, da consegnare all’Ufficio
Elettorale Centrale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Per l’elezione nei
Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea specialistica ed interfacoltà, hanno
l’elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti al rispettivo corso di laurea o di laurea specialistica.
12. L’elezione dei rappresentanti degli studenti si svolge sulla base di candidature. Le candidature sono
presentate, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, mediante liste tra loro concorrenti a
sistema proporzionale.
13. Ogni lista è contrassegnata da un nome e da un simbolo o da un motto. L’insieme del nome e simbolo o
motto deve essere contenuto in una sagoma quadrata di due centimetri di lato. La presentazione delle liste
avviene mediante il deposito, presso il competente Ufficio dell’Amministrazione, della domanda
congiunta dei candidati inclusi nella lista da loro sottoscritta per accettazione delle candidature, corredata
da almeno:
a) cinquanta firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti in seno al Senato
accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio degli studenti e al Comitato per lo sport
universitario.
b) trenta firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà.
c) dieci firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di
coordinamento didattico dei corsi di Laurea;
d) cinque firme di studenti aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di
coordinamento didattico dei corsi di Laurea specialistica.
14. Tutte le firme apposte in calce alla domanda, sia quelle dei candidati che quelle in loro appoggio, devono
essere autenticate dal Funzionario legittimato a ricevere la domanda stessa, da un Notaio o da un
Funzionario comunale o da Funzionari dell’Amministrazione all’uopo designati. Ogni nominativo deve
essere accompagnato dall’indicazione del Corso di studi di appartenenza, dal numero di matricola
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universitario e dal recapito. Ogni studente, sotto la propria responsabilità, pena l’annullamento delle firme
apposte, può firmare la domanda di presentazione di una sola lista per ciascuno degli organi.
Contestualmente al deposito delle liste, ciascun capolista indica il nominativo di due studenti iscritti
all’Università, anche firmatari di lista, disponibili a far parte di un seggio elettorale. In caso di rifiuto degli
studenti prescelti o comunque di insufficienza del numero degli studenti indicati, l’Ufficio Elettorale
Centrale designa altri studenti iscritti all’Università.
15. Entro ventiquattro ore dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle liste, l’Ufficio
Elettorale Centrale rende noto, con comunicato affisso agli albi dell’Università, le irregolarità riscontrate
nelle liste e dirime i ricorsi, convocando se è necessario i rappresentanti delle liste presentate. Entro le
ventiquattro ore successive è facoltà degli interessati di procedere alla regolarizzazione delle liste. Almeno
cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate e riconosciute regolari sono rese
pubbliche dall’Ufficio Elettorale Centrale, mediante affissione di un apposito manifesto agli albi
dell’Università.
16. Il manifesto riporta, nell’ordine di presentazione per ciascuno degli organi a cui le elezioni si riferiscono,
le liste con il relativo nome e contrassegno o motto. Per ogni lista sono riportati cognome e nome dei
candidati nonché eventuali soprannomi. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo
l’ordine con cui i candidati sono elencati nella domanda. Il numero massimo di candidati per ciascuna lista
è pari al numero degli eligendi aumentato del cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore.
17. Il Presidente all’atto dell’insediamento del seggio nomina un Vice Presidente e un segretario. I seggi
elettorali restano ininterrottamente aperti negli orari e nei giorni fissati nel manifesto elettorale. Il seggio
opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve
essere il Presidente o il Vice Presidente.
18. Nel giorno delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale. Presso ciascun seggio ha diritto
di sedere un rappresentante degli studenti per ciascuna lista inclusa nel manifesto di cui al comma 15. Il
nominativo di tale rappresentante deve essere comunicato all’Ufficio Elettorale Centrale almeno due
giorni prima dell’inizio della votazione dal capolista. I rappresentanti devono essere studenti aventi diritto
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di voto. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi
direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare
svolgimento delle operazioni medesime. Ai seggi possono accedere soltanto gli studenti in possesso dei
requisiti per l’elettorato attivo ed iscritti al rispettivo seggio, nonché i familiari o accompagnatori degli
elettori fisicamente impediti. Il Presidente, o il Vice Presidente che temporaneamente lo sostituisce,
sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Non è ammessa attività o pubblicità elettorale
nel seggio e negli spazi immediatamente contigui; l’eventuale presenza di materiale propagandistico sarà
rimosso a cura del Presidente. In caso di grave turbativa, sentito l’Ufficio Elettorale Centrale, il Presidente
può disporre la sospensione delle operazioni di voto, salvo l’accertamento di ulteriori responsabilità.
19. Le operazioni di voto si svolgono mediante: la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto
universitario, o della tessera universitaria, o di altro documento valido di riconoscimento al Presidente o
ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento dell’identità personale dell’elettore,
l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nell’elenco dei votanti o l’esibizione
dell’attestato rilasciato dalle Segreterie e Servizi agli Studenti, l’apposizione della firma dell’elettore sul
registro dei votanti. In mancanza del documento di identità l’elettore deve essere riconosciuto da un
componente del seggio o da un altro elettore, che appone la firma accanto al nominativo dell’elettore.
L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta. Può altresì esprimere eventuali
preferenze indicando in modo chiaro, possibilmente a stampatello, nome e cognome dei candidati della
lista votata, negli appositi spazi contenuti nella scheda. L’elettore non può esprimere un numero di
preferenze superiore, per ciascuno degli organi, a quello previsto nel manifesto elettorale. Tali preferenze
sono esprimibili a pena di nullità esclusivamente per i candidati della lista prescelta. Sono considerati nulli
i voti espressi per persone non candidate. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito
si considerano come non apposte. Le schede che contengono segni su più di una lista sono nulle. Le
schede che contengono segni diversi da quelli necessari all’espressione del voto sono nulle. Nei casi di
omonimia tra candidati, il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato dall’indicazione del
numero d’ordine assegnato al candidato all’interno della lista, o dal numero di matricola universitario.
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20. E’ fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che
abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, possono ancora esercitare il loro
diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio.
21. Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio verifica in via preliminare la corrispondenza
del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica,
allo scrutinio delle schede. Lo scrutinio riguarda i voti di lista e le preferenze espresse all’interno di ogni
lista. In caso di controversia sulla assegnazione del voto per mancanza di unanimità da parte del seggio
elettorale, l’attribuzione stessa è rinviata all’Ufficio Elettorale Centrale. Al termine, previa compilazione
del verbale della seduta, il Presidente del seggio introduce le schede nelle apposite buste che sono quindi
sigillate e firmate sui lembi di chiusura da tutti i componenti il seggio elettorale stesso. Le buste ed il
verbale delle operazioni sono consegnati, al termine dello scrutinio, dal Presidente, o dal componente di
seggio da lui delegato, al Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, il quale provvede, non oltre il giorno
successivo, alla presenza dei componenti dell’Ufficio stesso, alle operazioni di verifica dei risultati.
22. Il numero dei seggi è ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole
liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai
voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che hanno conseguito il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei
seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che hanno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza
dei seggi previsti.
23. Per il Consiglio degli studenti, la determinazione degli eletti è effettuata sulla base del conteggio dei voti
di lista e di preferenza come sopra descritto, fatta salva la norma di rappresentanza di tutte le Facoltà. Nel
caso in cui una Facoltà non sia immediatamente rappresentata, si procede alla individuazione della lista
che abbia il maggior numero di voti per quella Facoltà e, in quell’ambito, del candidato con il maggior
numero di preferenze, e conseguentemente si procede allo scarto del candidato – che a sua volta non sia
unico rappresentante di una Facoltà – meno rappresentativo secondo la procedura di cui al precedente
comma.
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Il Presidente del Consiglio degli studenti è il componente eletto che abbia ricevuto il maggior numero di
preferenze individuali indipendentemente dai voti di lista.
24. Accertata la regolarità delle operazioni di voto, e attribuiti i voti contestati nei singoli seggi, l’Ufficio
Elettorale Centrale proclama gli eletti e ne trasmette l’elenco al Rettore affinché proceda alla nomina. In
caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di immatricolazione presso l’Università degli studi di
Milano – Bicocca. Gli eletti rimangono in carica due anni solari dalla data indicata dal provvedimento di
nomina e, comunque, fino alla nomina di coloro che risultano eletti nelle successive consultazioni.
25. Le cariche di rappresentante in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio di Facoltà
sono tra loro incompatibili. Lo studente che risulti eletto in due o più degli organi di cui al periodo
precedente deve comunicare per iscritto, entro sei giorni dalla pubblicazione dell’esito delle votazioni,
presso quale organo intende esercitare il proprio mandato. Il mancato esercizio dell’opzione nei termini
indicati equivale a rinuncia alle nomine.
26. Eventuali ricorsi avverso i risultati dovranno essere indirizzati, entro e non oltre cinque giorni dalla data di
pubblicazione agli albi dell’Università, all’Ufficio Elettorale Centrale. Contro questa pronuncia, è
ammesso ricorso in appello al Rettore che decide in via definitiva.
27. In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o di qualsiasi altra
causa che impedisca in modo permanente lo svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati
delle votazioni e viene nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti nella medesima lista dello
studente dimesso o decaduto, in possesso dei requisiti per l’elezione al momento della nomina rettorale.
Nel caso in cui non siano presenti candidature in graduatoria, si procede a elezioni suppletive.
28. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei
Consigli comunali in quanto applicabili. Al presente regolamento è data adeguata pubblicità.
Reg. in data 1.9.2003
al n. 6595
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IL RETTORE
Prof. Marcello Fontanesi
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VISTI i Decreti del Ministro dell`Università e della Ricerca Scientifica