IV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ MEDICA INTERDISCIPLINARE PROMED GALILEO Uliveto Terme 7 GIUGNO 2008 La medicina legale nel SSN per il SSN INVALIDITA’ INPS CERTIFICATO SS3 Dott. Claudio Zauli Nuovo Collegio Medico-Legale Genovese Dirigente Medico II livello INPS Genova Requisiti formali di una corretta certificazione Nella compilazione di un certificato medico devono essere riportati i seguenti elementi essenziali: - intestazione o timbro del medico certificante; - generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio); - oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia; - firma del medico certificante; - data e luogo di redazione del certificato. Il certificato deve essere redatto con scrittura e termini comprensibili, senza correzioni e abrasioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o contraffazioni dell'atto:nel caso in cui una correzione si rendesse indispensabile,questa va indicata a chiare lettere e controfirmata con firma leggibile. Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto della certificazione rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente. INPS PRESTAZIONI TEMPORANEE: 1- INDENNITA’ DI MALATTIA 2- MATERNITA’ 3- DISOCCUPAZIONE 4- ASSEGNO FAMILIARE PERMANENTI: 1- invalidità/inabilità 2- vecchiaia anticipata 3- assegno nucleo familiare 3- reversibilità 4- pensioni privilegiate 5- assegno cura e sostentamento (tbc) LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 “REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE” ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ art. 1 comma 1° “Si considera invalido ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’ASSICURATO la cui capacità di lavoro , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ articolo 1 CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI OCCUPAZIONI CONFACENTI Tutte quelle occupazioni che l’assicurato ha esercitato in maniera non occasionale ma continuativa, nell’arco della sua vita lavorativa e le attività a queste analoghe ATTITUDINI Patrimonio bio-attitudinale-professionale: età, sesso, istruzione, ambiente familiare, predisposizione costituzionale per particolari attività, esperienza professionale, doti e qualità particolari, etc LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ ART. 1 COMMA 7 E 8 CONFERMA ASSEGNO: L’ASSEGNO DI INVALIDITA’ E’ RICONOSCIUTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI ED E’ RICONFERMABILE PER ULTERIORE PERIODO TRIENNALE SEMPRECHE’ LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI PERMANGA AL DI SOTTO DEL LIMITE DI LEGGE. TALE PERMANENZA DEVE ESSERE ACCERTATA TENENDO CONTO ANCHE DELL’EVENTUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA. DOPO TRE RICONOSCIMENTI CONSECUTIVI L’ASSEGNO E’ CONFERMATO DEFINITIVAMENTE FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA FACOLTA’ DI REVISIONE PREVISTA DALL’ART. 9. LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 “REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE” PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA’ art. 2 comma 1° “Si considera inabile ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA’ con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ” LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 “REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE” Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati inabili articolo 5 Hanno titolo all’assegno mensile i pensionati per l’inabilità, che si trovino a)nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore b) non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua. D. LGS. N. 503 DEL 30/12/1992 ART. 1 COMMA 1 eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia COMMA 5 l’elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento non si applica INABILITA’ A PROFICUO LAVORO Legge 153/88: L’Assegno per il Nucleo Familiare spetta Soggetti maggiorenni e ultrasessantacinquenni: agli inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro Soggetti minorenni: accertare l’esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età Inabilità ex lege 222/84 e inabilità a proficuo lavoro Il lavoro proficuo è quello Non pericoloso Non degradante Non ottenuto pietatis causa Non illecito Non immorale Giuridicamente valido Adeguato al dignità umana Non è usurante MODELLO SS3 MODELLO SS3/AF PRIVACY Diagnosi: Difficoltà deambulatoria e lavorativa post intervento ch E la data? PRIVACY