IV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ MEDICA
INTERDISCIPLINARE PROMED GALILEO
Uliveto Terme 7 GIUGNO 2008
La medicina legale nel SSN per il SSN
INVALIDITA’ INPS
CERTIFICATO SS3
Dott. Claudio Zauli
Nuovo Collegio Medico-Legale Genovese
Dirigente Medico II livello INPS Genova
Requisiti formali di una corretta certificazione
Nella compilazione di un certificato medico devono essere riportati i seguenti
elementi essenziali:
- intestazione o timbro del medico certificante;
- generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data di nascita,
residenza o domicilio);
- oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia;
- firma del medico certificante;
- data e luogo di redazione del certificato.
Il certificato deve essere redatto con scrittura e termini comprensibili, senza
correzioni e abrasioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o
contraffazioni dell'atto:nel caso in cui una correzione si rendesse
indispensabile,questa va indicata a chiare lettere e controfirmata con firma
leggibile.
Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto della certificazione rende
implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente.
INPS
PRESTAZIONI
TEMPORANEE:
1- INDENNITA’ DI MALATTIA
2- MATERNITA’
3- DISOCCUPAZIONE
4- ASSEGNO FAMILIARE
PERMANENTI:
1- invalidità/inabilità
2- vecchiaia anticipata
3- assegno nucleo familiare
3- reversibilità
4- pensioni privilegiate
5- assegno cura e sostentamento (tbc)
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222
“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE”
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
art. 1 comma 1°
“Si considera invalido ai fini del conseguimento del diritto ad
assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, l’ASSICURATO la cui capacità di lavoro , in
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta
in modo permanente a causa di infermità o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo”
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ articolo 1
CAPACITA DI LAVORO
IN OCCUPAZIONI CONFACENTI
ALLE PROPRIE ATTITUDINI
OCCUPAZIONI CONFACENTI
Tutte quelle occupazioni che l’assicurato ha esercitato in maniera
non occasionale ma continuativa, nell’arco della sua vita lavorativa e le
attività a queste analoghe
ATTITUDINI
Patrimonio bio-attitudinale-professionale: età, sesso, istruzione, ambiente
familiare, predisposizione costituzionale per particolari attività, esperienza
professionale, doti e qualità particolari, etc
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
ART. 1 COMMA 7 E 8
CONFERMA ASSEGNO:
L’ASSEGNO DI INVALIDITA’ E’ RICONOSCIUTO PER UN
PERIODO DI TRE ANNI ED E’ RICONFERMABILE PER
ULTERIORE PERIODO TRIENNALE SEMPRECHE’ LA
RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE
ATTITUDINI PERMANGA AL DI SOTTO DEL LIMITE DI
LEGGE. TALE PERMANENZA DEVE ESSERE
ACCERTATA TENENDO CONTO ANCHE
DELL’EVENTUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA.
DOPO TRE RICONOSCIMENTI CONSECUTIVI
L’ASSEGNO E’ CONFERMATO DEFINITIVAMENTE
FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA FACOLTA’ DI
REVISIONE PREVISTA DALL’ART. 9.
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222
“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE”
PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA’
art. 2 comma 1°
“Si considera inabile ai fini del conseguimento del diritto a
pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, l’ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO
DI INVALIDITA’ con decorrenza successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge il quale a
causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi
nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa ”
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222
“REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA’ PENSIONABILE”
Assegno mensile per l’assistenza
personale e continuativa ai pensionati
inabili
articolo 5
Hanno titolo all’assegno mensile i pensionati
per l’inabilità, che si trovino
a)nella impossibilità di deambulare senza
l’aiuto permanente di un accompagnatore
b) non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di
un’assistenza continua.
D. LGS. N. 503 DEL 30/12/1992
ART. 1
COMMA 1
eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i
limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia
COMMA 5
l’elevazione dei limiti di età non si applica agli
invalidi in misura non inferiore all’80 per cento
non si applica
INABILITA’ A PROFICUO LAVORO
Legge 153/88:
L’Assegno per il Nucleo Familiare spetta
Soggetti maggiorenni e
ultrasessantacinquenni: agli inabili che si
trovano, per difetto fisico o mentale, nella
assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro
Soggetti minorenni: accertare l’esistenza di
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro età
Inabilità ex lege 222/84 e inabilità a proficuo
lavoro
Il lavoro proficuo è quello
 Non pericoloso
 Non degradante
 Non ottenuto pietatis causa
 Non illecito
 Non immorale
 Giuridicamente valido
 Adeguato al dignità umana
 Non è usurante
MODELLO SS3
MODELLO SS3/AF
PRIVACY
Diagnosi:
Difficoltà
deambulatoria e
lavorativa post
intervento ch
E la
data?
PRIVACY
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LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222